PROBLEMATICHE E ASPETTI PRATICI DEL
RENDICONTO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO
A CURA DELLA COMMISSIONE FUNZIONI GIUDIZIARIE PROCEDURE ESECUTIVE
Relatore:
Dott. Paolo Vincenti
IL RENDICONTO DEL CUSTODE
ASPETTI PRATICI
Il custode giudiziario nominato a norma degli artt.
599 e ss cpc deve rendere il conto dell’attività
svolta, con cadenza periodica (trimestralmente
qualora non sia disposto diversamente) e
presentare un rendiconto finale (art. 593 cpc 3
178 disp att.)
La disciplina generale del rendiconto è contenuta
negli artt. 263 e 266 cpc
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GIUDIZIARIO (Relatore Dott. Paolo Vincenti)
IL RENDICONTO DEL CUSTODE
ASPETTI PRATICI
Nella pratica il rendiconto si compone di due parti:
Una parte contabile nella quale verranno riepilogate:
ENTRATE = somme incassate e frutti percepiti
USCITE
= spese sostenute e relative causali
SALDO
= differenza entrate ed uscite che dovrà essere
conciliato con il saldo bancario alla data del rendiconto e
l’eventuale residuo di cassa


Una parte descrittiva nella quale dovranno essere espostii
tutti gli elementi di fatto che consentano di verificare le
modalità con cui è stato assolto l’incarico ed in particolare utili
a verificare se sia stato improntato ai criteri di buona
amministrazione
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IL RENDICONTO DEL CUSTODE
ASPETTI PRATICI
Con riferimento alle entrate appare opportuno
precisare che le stesse sono costituite da:
RICAVATO DELLA VENDITA (art. 585 cpc)
+
EVENTUALI RENDITE E FRUTTI SUI BENI PIGNORATI
(art. 593 e sgg e 178 disp. att. Cpc)
+
EVENTUALE CAUZIONE CONFISCATA ED EVENTUALE
RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE
DELL’AGGIUDICATARIO INDAMPIENTE
(art. 587 e artt. 176 e 177 disp. att. Cpc)
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IL RENDICONTO DEL CUSTODE
ASPETTI PRATICI

Al rendiconto dovranno essere allegati i
giustificativi necessari al riscontro della
veridicità delle singole partite dare/avere e,
quindi al riscontro oggettivo del risultato
finale

Una copia del rendiconto (e qualora redatti
anche di quelli periodici) dovrà essere
inviata alle parti che ne abbiano fatto
richiesta (creditore proc, intervenuti, deb
ecc)
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IL RENDICONTO DEL CUSTODE ASPETTI
PRATICI

Il rendiconto è soggetto ad approvazione del giudice
e può essere contestato (art. 264). La contestazione
però deve riguardare l’esistenza o meno di singole
poste dell’attivo o del passivo e non generiche
doglianze sull’attività svolta.

E’ soggetto a revisione solo per errore materiale,
omissione, falsità, duplicazione di poste. La
revisione può essere richiesta anche con separato
giudizio (art.266 cpc)
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IL RENDICONTO DEL CUSTODE ASPETTI
PRATICI
Lo scopo del rendiconto in conclusione è
quello di determinare la somma da
distribuire (ripartire) tra i creditori
intervenuti
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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