Regolamento Consob recante disposizioni in
materia di operazioni con parti correlate
(Delibera n.17221 del 2010)
avv. Emilio De Lillo
Direzione Affari Societari e Partecipazioni
Responsabile Ufficio Studi Legislativi e Consulenza Legale Societaria
Le linee essenziali della riforma
 Il Regolamento ridefinisce il quadro normativo degli adempimenti societari
per la gestione delle operazioni con parti correlate
in società emittenti azioni quotate o diffuse, in attuazione dell’art. 2391 bis c.c.
 L’intervento realizza un importante tassello della riforma del diritto societario avviata
nel 2002/2004: integra con regole vincolanti le norme di autodisciplina adottate in base
al Codice di Borsa e rafforza le norme di informativa contabile riconducibili allo IAS 24
 Il Regolamento consente alle società ampi spazi di autonomia nell’estensione dei controlli
sulle operazioni con parti correlate, avendo comunque come obiettivi primari:
• il rafforzamento della tutela degli azionisti di minoranza
• la valorizzazione del ruolo degli amministratori indipendenti
• l’ampliamento del regime di trasparenza su operazioni in conflitto di interessi
 La riforma rende pertanto necessario attivare una revisione delle procedure interne
dedicate alla identificazione delle parti correlate delle società del Gruppo ed alla
trattazione delle fasi di istruttoria, delibera e comunicazione delle operazioni agli
organi sociali, alle autorità ed al mercato
 Per i gruppi bancari la disciplina Consob concorre con le disposizioni speciali di
settore esistenti (art.136 TUB) e di prossima emanazione (art.53 TUB)
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Le principali fasi della riforma
Art. 2391-bis c.c.
riforma del diritto
societario 2004
Potere regolamentare della Consob per la definizione
di principi generali per assicurare la trasparenza e
correttezza sostanziale e procedurale delle
operazioni con parti correlate
Prima consultazione con il
mercato: 9 aprile 2008
Seconda consultazione con il
mercato: 3 agosto 2009
12 marzo 2010:
Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti
correlate per le società con azioni quotate e diffuse
9 aprile 2010: entrata in vigore
Regime transitorio scaglionato tra il prossimo 1° dicembre e il 1° gennaio 2011
(breve slittamento concesso da Consob)
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Le decisioni chiave per la Governance
La nuova regolamentazione prescrive ai consigli di amministrazione
o consigli di gestione delle società di adottare apposite procedure,
previo parere favorevole di un comitato costituito da consiglieri indipendenti,
per gestire le operazioni con parti correlate.
Le principali linee di indirizzo necessarie per la revisione del
Regolamento interno
 La procedura di adozione delle nuove regole e il calendario prevedibile
di impianto
 Perimetro delle parti correlate: facoltà di estensione
 Identificazione degli amministratori indipendenti
 Classificazione delle operazioni: di maggiore rilevanza e esenti
 Procedure deliberative di Capogruppo e delle Società controllate
 Utilizzo delle esenzioni
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Identificazione delle parti correlate
Un soggetto è parte correlata a una società se:
(a) direttamente o indirettamente i) controlla la società o è sottoposto a comune controllo; ii)
esercita il controllo congiunto sulla società con altri soggetti; iii) detiene una partecipazione nella
società tale da poter esercitare su di essa un’influenza notevole
(b) è una società controllata o collegata della società, in quanto sua partecipata significativa;
(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante
(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante
(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d)
(f) è un’entità riconducibile ad uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e), in quanto soggetta a
controllo, controllo congiunto o influenza notevole o, direttamente o indirettamente, da essi
partecipata in misura significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto
(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero,
costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata
La definizione è in principio riproduttiva dell’attuale IAS24, riservando alla
Consob il recepimento delle successive (imminenti) modifiche
Ciascuna società deve valutare se estendere, in tutto o in parte, le
procedure a soggetti ulteriori, tenendo conto dei propri assetti proprietari e statutari e
di eventuali particolari discipline di settore
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Le parti correlate di Intesa Sanpaolo
• Azionisti > 2% e relativi gruppi societari (in via di autodisciplina)
• Eventuali Azionisti che esercitano un’influenza notevole
• Entità controllate e collegate
• Fondi pensione del Gruppo
• Consiglieri di Sorveglianza
• Consiglieri di Gestione
• Dirigenti key manager
e relativi familiari e
società partecipate
rilevanti
•
Per l’operatività del Gruppo con gli azionisti di ISP è stata mantenuta
ferma la scelta finora adottata di estensione delle procedure ai gruppi
degli azionisti con quote di proprietà oltre il 2% del capitale ordinario.
L’estensione comprende ora l’intera informativa al mercato sulle
operazioni.
•
Le procedure non sono state invece estese alle società controllate
dalle collegate, ad oggi incluse nel perimetro rilevante ai fini della sola
informativa di bilancio.
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Identificazione delle operazioni con parti correlate
Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse,
servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato
pattuito un corrispettivo. Sono incluse le assegnazioni di remunerazioni ai componenti
degli organi di amministrazione e controllo e key manager
È prevista una disciplina diversa per le operazioni:
i) di maggiore rilevanza; ii) di minore rilevanza; iii) di importo esiguo
Operazioni
di maggiore
rilevanza
Le operazioni che superino la soglia del 5% di almeno uno tra i
seguenti 3 indici di rilevanza
• controvalore pattuito sul patrimonio (soglia per ISP € 2,1 miliardi).
• attivo trasferito su totale attivo
• passività acquisite su totale attivo
La soglia scende al 2,5% per operazioni realizzate da società controllate con
azioni quotate o diffuse con la capogruppo o le consorelle
L’individuazione delle soglie per distinguere le operazioni di minore rilevanza da quelle di
importo esiguo è rimessa alla scelta delle società
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Gestione delle operazioni con parti correlate
L’articolazione della disciplina in funzione della diversa rilevanza e significatività delle
operazioni consente di distinguere nelle procedure:
operazioni di
maggiore rilevanza
operazioni di
minore rilevanza
operazioni di
importo esiguo
identificate secondo i criteri stabiliti dalla Consob e soggette a:
i) procedure istruttorie e deliberative aggravate con ruolo
determinante dei consiglieri indipendenti,
ii) pubblicazione di un documento informativo ad hoc e
iii) dettagliata informativa di bilancio annuale e semestrale
soggette a i) una procedura deliberativa più snella e ii)
documento informativo trimestrale per operazioni
approvate con parere negativo degli indipendenti
identificate nelle procedure ed escluse dall’applicazione
del Regolamento su base volontaria
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Obblighi di informativa al mercato
Operazioni
di maggiore
rilevanza
Cumulo delle
operazioni
Entro 7 giorni dall’approvazione dell’operazione è messo
a disposizione del pubblico un documento informativo
dal contenuto dettagliato, con pareri resi dai consiglieri
indipendenti e da eventuali esperti
Obbligo di cumulare più operazioni omogenee o in
esecuzione di un disegno unitario, concluse dalla
società e/o dalle controllate durante l’esercizio con una
stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a
quest’ultima sia alle società medesime (gruppo di
soggetti correlati).
In tali casi pubblicazione del documento informativo entro
15 giorni dall’approvazione dell’operazione che ha
determinato il superamento della soglia
È prevista un’informativa più dettagliata nei comunicati per operazioni price sensitive e
un ampliamento dell’informativa periodica (ex. art. 154-ter TUF) nella relazione
intermedia e nella relazione sulla gestione annuale
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Procedure di delibera
nelle società con sistema tradizionale o monistico
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Operazioni di minore rilevanza
Prima dell’approvazione dell’operazione,
parere motivato non vincolante di un
comitato
di
amministratori
non
esecutivi,
non
correlati
e
in
maggioranza indipendenti
Il comitato può eventualmente farsi
assistere da esperti indipendenti
informativa ex ante all’organo deliberante
e al comitato che esprime il parere
nei verbali di delibera, adeguata
motivazione sull’interesse della società al
compimento dell’operazione e sulle
condizioni applicate
completa informativa ex post, almeno
trimestrale, ad amministratori e sindaci
informativa almeno trimestrale al
mercato nel caso di operazioni concluse
con parere negativo del comitato di
indipendenti
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Operazioni di maggiore rilevanza
1.Applicazione della procedura per le
operazioni di minore rilevanza (b, c, d,
e) e in aggiunta
2.coinvolgimento di un comitato composto
esclusivamente da amministratori
indipendenti non correlati nella fase
delle
trattative
e
dell’istruttoria
mediante ricezione di un flusso
informativo, possibilità di chiedere
informazioni e formulare osservazioni
3.ante
approvazione
dell’operazione,
parere
motivato
favorevole
del
comitato di indipendenti
4.competenza a deliberare riservata al
consiglio di amministrazione nella sua
interezza
5.possibile superare il parere contrario
degli indipendenti solo se è ottenuta
anche autorizzazione da assemblea
degli azionisti, purché non ci sia voto
contrario della maggioranza dei soci non
correlati sull’operazione (meccanismo
del cd. whitewash)
Procedure di delibera
nelle società con sistema dualistico (1/3)
Procedure per le operazioni di minore rilevanza
1) Ante approvazione dell’operazione, parere motivato non vincolante di un comitato di
consiglieri di sorveglianza non correlati in maggioranza indipendenti
2) il comitato può farsi eventualmente assistere da esperti indipendenti
3) informativa completa ed adeguata ex ante all’organo deliberante e al comitato
4) nei verbali di delibera, adeguata motivazione sull’interesse della società al
compimento dell’operazione e sulle condizioni applicate
5) informativa interna ex post al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza,
almeno trimestrale, sull’esecuzione delle operazioni
6) informativa al mercato, almeno trimestrale, nel caso di operazioni concluse con parere
negativo del comitato di indipendenti, mediante documento informativo
Se le società hanno almeno un consigliere di gestione indipendente non
correlato le procedure possono prevedere che il parere preventivo non vincolante
sia espresso da tale consigliere di gestione o da un comitato, anche
appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione non
esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti
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Procedure di delibera
nelle società con sistema dualistico (2/3)





Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza
Applicazione delle regole previste per le operazioni di minore rilevanza (nn. da 2 a 5
slide precedente) e in aggiunta:
competenza a deliberare riservata in capo al consiglio di gestione
coinvolgimento di un comitato costituito da consiglieri di sorveglianza non correlati
esclusivamente indipendenti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria
mediante ricezione di un flusso informativo, possibilità di chiedere informazioni e
formulare osservazioni
parere motivato non vincolante del comitato di consiglieri di sorveglianza indipendenti
nel caso di operazione approvata dal CdG con parere negativo del comitato di
indipendenti, ferma l’efficacia dell’operazione, occorre deliberazione non vincolante
dell’assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio, e pubblicazione esiti del voto
Se le società hanno almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato le
procedure possono affidare il ruolo nelle trattative e il ruolo consultivo a tale consigliere di
gestione o ad un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da
consiglieri di gestione indipendenti non correlati.
Nel caso di approvazione di un’operazione in presenza di parere negativo del comitato
di consiglieri di gestione indipendenti, occorre alternativamente :
- una deliberazione successiva non vincolante dell’assemblea ordinaria o
- un ulteriore parere preventivo, motivato e non vincolante sull’operazione espresso da
un comitato composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti
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Procedure di delibera
nelle società con sistema dualistico (3/3)
Procedure per le operazioni strategiche
Per tale categoria di operazioni ai sensi di Statuto è chiamato a deliberare il consiglio di
sorveglianza su proposta riservata al consiglio di gestione
coinvolgimento di un comitato di consiglieri di sorveglianza esclusivamente
indipendenti e non correlati nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, mediante
ricezione di un flusso informativo, possibilità di chiedere informazioni e formulare
osservazioni
non ammesso il ricorso a consiglieri di gestione indipendenti
 il comitato può eventualmente farsi assistere da esperti indipendenti
 informativa ex ante completa ed adeguata al CdG e al CdS
 prima dell’approvazione dell’operazione, parere motivato favorevole del comitato di
consiglieri di sorveglianza indipendenti
 se il CdS delibera con parere negativo del comitato di indipendenti, ferma l’efficacia
dell’operazione, occorre una successiva deliberazione non vincolante dell’assemblea
ordinaria, da convocarsi senza indugio
 verbali di delibera adeguatamente motivati
 informativa ex post almeno trimestrale al CdG e al CdS sull’esecuzione delle
operazioni
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Identificazione degli amministratori indipendenti
per l’approvazione delle operazioni
Nella definizione delle procedure, per il parere prescritto sull’interesse della società e la
convenienza e correttezza delle operazioni, il Regolamento Consob consente alle società
con sistema di governance dualistico di collocare i necessari consiglieri indipendenti:
 all’interno del consiglio di sorveglianza oppure del consiglio di gestione per le
operazioni non strategiche.
 all’interno del solo consiglio di sorveglianza per le operazioni strategiche per Statuto.
I requisiti di indipendenza sono quelli richiesti dal Codice di Borsa se la società vi aderisce
o almeno i requisiti definiti dall’art.148 TUF per i sindaci
 Vantaggi del comitato interno al CDS: i) maggior numero di indipendenti; ii) continuità
con precedenti procedure per il parere preventivo sulle operazioni con parti correlate; iii)
semplificazione, evitando di costituire più comitati per le parti correlate in organi diversi; iv)
coerenza con il documento di consultazione Banca d’Italia sui soggetti collegati;
 Vantaggi del comitato interno al CDG: i) coinvolgimento anticipato di componenti
dell’organo responsabile delle scelte gestionali; ii) in caso di parere negativo degli
indipendenti su operazioni rilevanti non è necessaria una delibera dell’assemblea degli
azionisti (ma solo un ulteriore parere del comitato interno al CDS); iii) possibile
concentrazione del vaglio dei consiglieri di sorveglianza sulle sole operazioni strategiche.
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Procedure di delibera per le
operazioni di competenza dell’Assemblea
Per le operazioni di competenza assembleare, la
proposta di deliberazione dell’organo amministrativo
va approvata secondo le procedure previste
Per le operazioni di maggiore rilevanza:
Se
la
proposta
è
approvata con parere
negativo del comitato di
indipendenti
per le operazioni di
minore rilevanza
per le operazioni di
maggiore rilevanza
Approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti
con il meccanismo del whitewash: il compimento
dell’operazione deve essere impedito se la
maggioranza dei soci non correlati votanti esprima
voto contrario all’operazione. Possibile condizione con
quorum 10%. Il meccanismo opera anche nelle
società con modello dualistico
E’ ammessa la facoltà di esonero dall’applicazione delle regole indicate, con clausola
statutaria e solo per operazioni concluse in condizioni di urgenza collegata a situazioni
di crisi aziendale. In tal caso l’assemblea deve essere informata sull’urgenza in merito
alla quale l’organo di controllo presenta una relazione. Se l’organo di controllo non
condivide l’urgenza, l’assemblea deve deliberare con il meccanismo del whitewash
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Società quotate controllate e sottoposte ad
attività di direzione e coordinamento
1. consiglio di amministrazione composto in
maggioranza da amministratori indipendenti
2. comitato per il controllo composto esclusivamente
da amministratori indipendenti
3. nel modello dualistico comitato per il controllo
Regole
interno al CdS composto solo da indipendenti con
aggiuntive sulla
almeno un membro della minoranza
composizione
4. ai soli fini della composizione degli organi va
degli organi
applicata una definizione di indipendenza
sociali
specifica rispetto a quella dell’art. 148 TUF (non
sono considerati indipendenti tutti gli amministratori
dell’ente/società che esercita l’attività di direzione e
coordinamento o delle società sorelle quotate )
Regime transitorio: adeguamento agli obblighi indicati entro i 30 giorni successivi
alla prima assemblea prevista per il rinnovo del CdA o del CdS dopo ottobre
2010
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Casi e facoltà di esclusione
Il nuovo Regolamento è caratterizzato da un ampio regime di esenzioni
dall’applicazione della disciplina, che riguardano specifiche tipologie di operazioni:

Casi in cui
l’esenzione
opera
direttamente
Casi in cui
l’esenzione
può essere
prevista da
procedure
compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del
comitato esecutivo, deliberati dall’assemblea, e remunerazioni degli
amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo
complessivo predeterminato dall’assemblea
 operazioni in esecuzione di istruzioni impartite dall’Autorità di
Vigilanza con finalità di stabilità
 operazioni con esponenti o entità ad essi riconducibili rilevanti già per
l’art. 136 TUB (esenzione per sola procedura deliberativa): si applicano
regole speciali su indipendenti nelle trattative e informativa al mercato
 operazioni di importo esiguo, come definite dalla società
 operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, e
operazioni con società collegate sempre che non ci siano altri interessi
significativi di parti correlate e ferma l’informativa di bilancio
 operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di
mercato o standard
 piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea;
 remunerazioni, conformi ad una politica remunerativa deliberata
dall’assemblea, per amministratori, consiglieri investiti di particolari cariche
e dirigenti con responsabilità strategica, con determinate condizioni
 operazioni urgenti in presenza di specifica clausola statutaria
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Entrata in vigore
Il Regolamento è in vigore dal 9 aprile 2010. Al fine di consentire alle società
di attivare il necessario adeguamento delle procedure interne, tenendo
conto della nuova normativa, la Consob ha previsto un’applicazione graduale
Regime transitorio
9 aprile
2010
Contenuti aggiuntivi dei comunicati per operazioni
price sensitive (evidenza della correlazione)
Entro 1 dicembre
2010
• Adozione/revisione delle procedure per la gestione
delle operazioni con parti correlate
• Documento informativo per operazioni di maggiore
rilevanza (ad eccezione delle operazioni c.d. cumulate)
Entro 1 gennaio
2011
 Necessaria applicazione delle procedure adottate
 Cumulo delle operazioni per documento informativo
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operazione - Regolazione dell`attività e dei mercati finanziari