Federazione
Italiana
Autonoma
Lavoratori
Sanità
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
IN SANITÀ ED ENTI LOCALI
TFR - TFS
2010
Ideato da:
Fabio Venanzi
Dottore Commercialista e Revisore legale
Dottore di ricerca in Economia Aziendale
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c.p. 128 20026
Novate Milanese
[email protected]
www.sindacatofials.it
Indice
Introduzione
pag.
4
5
CAPITOLO I
- Il sistema retributivo
pag.
CAPITOLO II
- Il sistema misto
pag. 10
CAPITOLO III - Il sistema contributivo
pag. 13
CAPITOLO IV - Il sistema delle quote per le pensioni di anzianità
pag. 16
CAPITOLO V
pag. 18
- Le novità del decreto legge 78/2010
CAPITOLO VI - Nel 2050 pensione di vecchiaia a 68 anni
pag. 22
CAPITOLO VII - I trattamenti di fine servizio e di fine rapporto
pag. 24
CONF. S.A.L.
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
FIALS NEWSLETTER
Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità
3
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
INTRODUZIONE
La normativa pensionistica del pubblico impiego non risulta ancora armonizzata a quella dell’assicurazione generale obbligatoria presso l’Inps; di fatto, l’eterogeneità della normativa non consente regole comuni per la determinazione
dei trattamenti pensionistici.
Per i dipendenti del comparto Sanità e degli enti locali, la normativa cardine
di riferimento risulta essere il Regio Decreto Legge 03 marzo 1938 n.680 e la
Legge 26 luglio 1965 n.965.
Successivamente, sono intervenute nuove norme che hanno riordinato il sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati (D.Lgs. 30 dicembre 1992
n.503 Riforma Amato) fino a giungere alla Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare divenuta Legge dello Stato n.335 del giorno 08
agosto 1995 (meglio conosciuta come Riforma Dini). Da ultimo occorre ricordare le novità introdotte dalla Legge 23 agosto 2004 n.243, così come successivamente modificata ed integrata dalla Legge 24 dicembre 2007 n.247, e dai
DD.LL. 1° luglio 2009 n.78 e 31 maggio 2010 n.78.
Attualmente il calcolo delle pensioni si basa su tre sistemi:
• Retributivo
• Misto
• Contributivo
Giova precisare come i sistemi di calcolo delle pensioni sono basati su un
groviglio di norme frutto e retaggio di tradizioni legislative diverse tra le varie gestioni (ex Istituti di Previdenza – Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali,
Cassa Pensioni Insegnanti, Cassa Pensioni Sanitari, Cassa Pensioni Ufficiali
Giudiziari) confluite dal 1994 presso l’Inpdap – Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. La materia risulta pertanto
particolarmente complessa e non sempre è possibile rendere esemplificabile il
tecnicismo delle disposizioni normative.
CONF. S.A.L.
N.B. Per semplicità di esposizione, negli esempi che seguiranno si supporrà sempre che la pensione avrà decorrenza dal giorno successivo a quello di
cessazione (per esempio: cessazione al 30 settembre 2010, decorrenza del
trattamento pensionistico al 1° ottobre 2010).
4
Il sistema retributivo determina l’importo del trattamento pensionistico alle retribuzioni percepite dall’iscritto negli ultimi dieci anni di servizio, rapportate a
rendimenti (percentuali) rispetto all’anzianità contributiva maturata.
È applicabile a quei lavoratori che possono far valere un’anzianità contributiva
al 31 dicembre 1995 non inferiore a 18 anni, senza operare alcuna sorta di arrotondamento.
Tale sistema si fonda su cinque pilastri fondamentali:
• Età dell’interessato (sistema delle quote; ininfluente se sono presenti 40 anni
di contributi);
• Anzianità contributiva (sistema delle quote o almeno 40 anni di contributi);
• Retribuzione lorda pensionabile (distinta tra retribuzione annua dell’ultimo
giorno di servizio per le anzianità fino al 1992 compreso e media retributiva
degli ultimi dieci anni per le retribuzioni post 1992);
• Rivalutazione delle retribuzioni sulla base di coefficienti che l’Inpdap aggiorna annualmente tramite proprie note operative (cfr. nota operativa 2 del 05
febbraio 2010);
• Aliquota di rendimento calcolata in base alla Legge 965/1965, Legge
724/1994, Legge 335/1995 e L. 449/1997.
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
CAPITOLO I
IL SISTEMA RETRIBUTIVO
La prima quota (detta A) è formata dalla retribuzione annua fissa e continuativa dell’ultimo giorno di servizio moltiplicata per il coefficiente maturato
in corrispondenza dell’anzianità contributiva in possesso al 31 dicembre 1992
(cfr. tabella A L. 965/1965).
Fanno parte della retribuzione annua lo stipendio tabellare comprensivo dell’indennità integrativa speciale conglobata (o indennità di contingenza), l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, la tredicesima mensilità, l’indennità
di comparto (per gli enti locali), la retribuzione di posizione nonché tutte le indennità o assegni fissi corrisposti per l’attività svolta e previsti dal contratto
collettivo di comparto.
La seconda quota (detta B) è formata dalla media delle retribuzioni annue
degli ultimi dieci anni di servizio precedenti la decorrenza della pensione. Dette
retribuzioni sono debitamente rivalutate per il tramite dei coefficienti di cui alla
richiamata nota operativa n.2 del 05 febbraio 2010.
Dal 1° gennaio 1996, con la Riforma Dini, la retribuzione utile ai fini pensionistici
è costituita da tutto ciò che il lavoratore percepisce in costanza di rapporto di
CONF. S.A.L.
Gli altri componenti della retribuzione che non hanno le suddette caratteristiche
sono considerati accessori e ricomprendono straordinari, turnazioni, reperibilità, retribuzione di risultato, produttività, ecc. sono esclusi dal suddetto calcolo.
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IL SISTEMA PREVIDENZIALE
lavoro; pertanto saranno considerati gli emolumenti fissi e continuativi (di cui
alla quota A) sia gli emolumenti variabili, già definiti accessori.
Preme precisare che tutte le retribuzioni percepite dal 1993 al decennio precedente la cessazione sono del tutto ininfluenti nella determinazione del trattamento pensionistico.
Volendo esemplificare, supponiamo di avere un dipendente che ha maturato il
diritto a pensione con i seguenti requisiti:
• Anzianità al 31 dicembre 1992: 20 anni e 7 mesi – coefficiente tab. A L.
965/1965 = 0,46038
• Cessazione dal servizio: 30 settembre 2010.
La quota A sarà pari al 46,038 della retribuzione annua fissa e continuativa
dell’ultimo giorno di servizio.
La quota B sarà determinata dalla retribuzioni percepite dal 1° ottobre 2000
fino al 30 settembre 2010 (decennio precedente la cessazione). Pertanto ne
deriverà che tutte le retribuzioni percepite dal 1° gennaio 1993 al 30 settembre
2000 saranno influenti ai fini della determinazione del quantum del trattamento
pensionistico.
Le retribuzioni, oggetto di media, saranno attualizzate alla data di decorrenza
della pensione cioè incrementate in misura pari all’indice annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall’Istat; sarà applicato
altresì l’aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione con esclusione dell’anno della cessazione e di quello precedente
(nell’esempio di sopra, non saranno attualizzate le retribuzioni relative al 2009
e 2010).
CONF. S.A.L.
Per l’ultimo decennio i coefficienti applicabili sono i seguenti:
6
Anno delle retribuzioni
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Coefficiente di rivalutazione
1,3136
1,2677
1,2261
1,1855
1,1514
1,1213
1,0888
1,0600
1,0168
1,0000
1,0000
A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli anni di servizio sono comunque considerati
al 2% anche nel caso in cui i coefficienti previsti dalla L. 965/1965 siano superiori a detta percentuale.
Anzianità
alla data del
31.12.1992
31.12.1994
31.12.1997
30.09.2010
Anzianità
Coefficiente Coefficiente Differenza
maturata
L.965/1965
effettivo
Coefficienti
20 anni e 7 mesi
0,46038
0,46038
0
22 anni e 7 mesi
0,49855
0,49855
0
25 anni e 7 mesi
0,56330
0,55855
0,475%
38 anni e 4 mesi
0,93889
0,81355
12,534%
Dal 1° gennaio 1995 al 30 settembre 2010 trascorrono 15 anni e 9 mesi a cui
corrisponde un coefficiente complessivo pari a:
2% x (15 + 9/12) = 31,5% esattamente pari alla differenza tra 0,81355 e 0,49855
(0,315).
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
Tuttavia, la medesima norma, ha previsto che l’applicazione dell’aliquota del
2% per anno non può determinare un trattamento di pensione superiore a
quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote previste in
precedenza.
Tale limite fu inserito al fine di evitare trattamenti pensionistici al pari, se non
maggiori, della retribuzione in godimento.
La differenza tra il coefficiente effettivo alla cessazione e quello al 31 dicembre
1992 determinerà la quota B di pensione; infatti le retribuzioni medie rivalutate
(di cui sopra) avranno un rendimento pari al 35,317% (0,81355-0,46038).
Anni
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0
1
2
0.23865
0.24456
0.25093
0.25775
0.26502
0.27275
0.28093
0.28956
0.29865
0.30819
0.31819
0.32865
0.33955
0.35091
0.36273
0.37500
0.38800
0.40200
0.23913
0.24507
0.25148
0.25834
0.26565
0.27341
0.28163
0.29030
0.29943
0.30901
0.31904
0.32954
0.34048
0.35188
0.36374
0.37605
0.38913
0.40321
0.23961
0.24559
0.25203
0.25893
0.26628
0.27408
0.28234
0.29104
0.30021
0.30983
0.31990
0.33043
0.34141
0.35285
0.36475
0.37710
0.39026
0.40443
TABELLA A - LEGGE 965/1965
Mesi
3
4
5
6
7
8
0.24009
0.24611
0.25259
0.25953
0.26691
0.27475
0.28305
0.29179
0.30099
0.31065
0.32076
0.33133
0.34235
0.35382
0.36576
0.37816
0.39141
0.40566
0.24057
0.24663
0.25315
0.26013
0.26755
0.27542
0.28376
0.29254
0.30178
0.31118
0.32162
0.33223
0.34329
0.35480
0.36677
0.37922
0.39256
0.40689
0.24106
0.24716
0.25371
0.26073
0.26819
0.27610
0.28447
0.29329
0.30257
0.31231
0.32249
0.33313
0.34423
0.35578
0.36779
0.38030
0.39371
0.40813
0.24155
0.24769
0.25428
0.26133
0.26883
0.27678
0.28519
0.29405
0.30336
0.31314
0.32336
0.33404
0.34518
0.35676
0.36881
0.38138
0.39488
0.40938
0.24204
0.24822
0.25485
0.26194
0.26948
0.27746
0.28591
0.29481
0.30416
0.31397
0.32423
0.33495
0.34613
0.35775
0.36983
0.38246
0.39605
0.41063
0.24254
0.24876
0.25542
0.26255
0.27013
0.27815
0.28663
0.29557
0.30496
0.31481
0.32511
0.33586
0.34708
0.35874
0.37086
0.38356
0.39722
0.41189
9
10
11
0.24304
0.24930
0.25600
0.26316
0.27078
0.27884
0.28736
0.29634
0.30576
0.31565
0.32599
0.33678
0.34803
0.35973
0.37189
0.38466
0.39841
0.41316
0.24354
0.24984
0.25658
0.26378
0.27143
0.27953
0.28809
0.29711
0.30657
0.31649
0.32687
0.33770
0.34899
0.36073
0.37292
0.38576
0.39960
0.41443
0.24405
0.25038
0.25716
0.26440
0.27209
0.28023
0.28882
0.29788
0.30738
0.31734
0.32776
0.33862
0.34995
0.36173
0.37396
0.38688
0.40080
0.41571
CONF. S.A.L.
A seguire i coefficienti di rendimento di cui alla tabella A della Legge
965/1965.
7
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
Anni
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Mesi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0.41700
0.43300
0.45000
0.46800
0.48700
0.50700
0.52800
0.55000
0.57300
0.59700
0.62200
0.64800
0.67500
0.70300
0.73200
0.76200
0.79300
0.82500
0.85800
0.89200
0.92700
0.96300
1.00000
0.41830
0.43438
0.45146
0.46955
0.48863
0.50871
0.52980
0.55188
0.57496
0.59905
0.62413
0.65021
0.67730
0.70538
0.73446
0.76455
0.79563
0.82771
0.86080
0.89488
0.92996
0.96605
1.00000
0.41960
0.43576
0.45293
0.47110
0.49026
0.51043
0.53160
0.55376
0.57693
0.60110
0.62626
0.65243
0.67960
0.70776
0.73693
0.76710
0.79826
0.83043
0.86360
0.89776
0.93293
0.96910
1.00000
0.42091
0.43716
0.45441
0.47266
0.49191
0.51216
0.53341
0.55566
0.57891
0.60316
0.62841
0.65466
0.68191
0.71016
0.73941
0.76966
0.80091
0.83316
0.86641
0.90066
0.93591
0.97216
1.00000
0.42222
0.43856
0.45589
0.47422
0.49356
0.51389
0.53522
0.55756
0.58089
0.60522
0.63056
0.65689
0.68422
0.71256
0.74189
0.77222
0.80356
0.83589
0.86922
0.90356
0.93889
0.97522
1.00000
0.42355
0.43996
0.45738
0.47580
0.49521
0.51563
0.53705
0.55946
0.58288
0.60730
0.63271
0.65913
0.68655
0.71496
0.74438
0.77480
0.80621
0.83863
0.87205
0.90646
0.94188
0.97830
1.00000
0.42488
0.44138
0.45888
0.47738
0.49688
0.51738
0.53888
0.56138
0.58488
0.60938
0.63488
0.66138
0.68888
0.71738
0.74688
0.77738
0.80888
0.84138
0.87488
0.90938
0.94488
0.98138
1.00000
0.42621
0.44280
0.46038
0.47896
0.49855
0.51913
0.54071
0.56330
0.58688
0.61146
0.63705
0.66363
0.69121
0.71980
0.74938
0.77996
0.81155
0.84413
0.87771
0.91230
0.94788
0.98446
1.00000
0.42756
0.44422
0.46189
0.48056
0.50022
0.52089
0.54256
0.56522
0.58889
0.61356
0.63922
0.66589
0.69356
0.72222
0.75189
0.78256
0.81422
0.84689
0.88058
0.91522
0.95080
0.98756
1.00000
0.42891
0.44566
0.46341
0.48216
0.50191
0.52266
0.54441
0.56716
0.59091
0.61566
0.64141
0.66816
0.69591
0.72466
0.75441
0.78516
0.81691
0.84966
0.88341
0.91816
0.95391
0.99066
1.00000
0.43026
0.44710
0.46493
0.48376
0.50360
0.52443
0.54626
0.56910
0.59293
0.61776
0.64360
0.67043
0.69826
0.72710
0.75693
0.78776
0.81960
0.85243
0.88626
0.92110
0.95693
0.99376
1.00000
0.43163
0.44855
0.46646
0.48538
0.50530
0.52621
0.54813
0.57105
0.59496
0.61988
0.64580
0.67271
0.70063
0.72955
0.75946
0.79038
0.82230
0.85521
0.88913
0.92405
0.95996
0.99688
1.00000
A questo punto, sommando le due quote di pensione (A e B), il risultato sarà
la pensione annua complessiva. L’importo così calcolato è comprensivo della
tredicesima mensilità per gli iscritti agli ex Istituti di Previdenza.
CONF. S.A.L.
Tuttavia, sempre per garantire il contenimento della spesa previdenziale e per
armonizzare la previdenza del pubblico impiego a quella del settore privato, dal
1° gennaio 1993 – con il D.Lgs. 503/1992 – è iniziata la progressiva estensione
alle forme di previdenza “esclusive” (rectius Inpdap) della riduzione dell’aliquota di rendimento prevedendo l’introduzione di un tetto di rendimento, superato
il quale avveniva l’abbattimento al 50%.
Successivamente con la Legge 449/1997 i tetti di abbattimento sono diventati quattro (come vigenti nell’Inps). Per l’anno 2010, la nota operativa Inpdap
n.2/2010 ha stabilito quanto appresso:
8
Fasce di retribuzione
Fino a € 42.364,00
Oltre 42.364,00 fino a 56.344,12
Oltre 56.344,12 fino a 70.324,24
Oltre 70324,24 fino a 80.491,60
Oltre 80.491,60
Abbattimento
Nessuno
del 20,00%
del 32,50%
del 45,00%
del 55,00%
Aliquota di
rendimento
2,00%
1,60%
1,35%
1,10%
0,90%
DAL
ENTE PRESSO CUI È STATO
PRESTATO IL SERVIZIO
G
AL
M
A
G
M
VALUTAZI. SERVIZIO
COEFFICIENTE DI
RENDIMENTO
UTILE
ARROT.
MM GG
AA MM
(3)
(4)
A
AA
(1)
Periodo di servizio fino al 31/12/1992
Azienda /Asl …….
Totale servizi fino al 31/12/1992
1
6
Periodo di servizio DAL 01/01/1993 AL 31/12/1994
Azienda /Asl …….
1
Totale servizi dal 01/01/1993 al 31/12/1994
Totale servizi al 31/12/1994
1
Periodo di servizio DAL 01/01/1995 AL 31/12/1997
Azienda /Asl …….
1
Azienda /Asl …….
1
Totale servizi dal 01/01/1995 al 31/12/1997
Totale servizi al 31/12/1997
Periodo di servizio DAL 01/01/1998 IN POI
Azienda /Asl …….
Totale servizi dal 01/01/1998
Totale servizio alla cessazione
1
1
1
1
(2)
1972
1993
1995
1996
1998
31
12
31
1992
12
31
12
1994
12
12
30
1995
1997
9
2010
20
20
7
7
0
0
20
7
0,46038
2
2
22
0
0
7
0
0
0
2
22
0
7
0,49855
1
2
3
25
0
0
0
7
0
0
0
0
3
25
0
7
0,55855
12
12
38
9
9
4
0
0
0
12
38
9
4
0,25500
0,81355
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
QUADRO I – SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO
DATI RIEPILOGATIVI
Servizio alla cessazione = anni 38 mesi 4
Servizio al 31/12/1992 = anni 20 mesi 7
Differenza
= anni 17 mesi 9 (5)
Coeff.TAB A L. 965/1965 e art. 17 L. 724/1994 = 0,81355
Coeff.TAB A L. 965/1965 = 0,46038
Differenza = 0,35317
RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE
Retribuzione
goduta nel
periodo di rif.
a
(7)
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Ra
(8)
€. 15.000,00
€. 15.000,00
€. 12.000,00
€. 12.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
Ca
(9)
1,00
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
1,09
INDICI ISTAT
anno
precedente
decorrenza
riferimento
anni di cui
alla col. 7
I(d-1)
(10)
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
la
(11)
154,1491
154,1491
153,1222
148,3300
145,8198
142,9673
140,5712
137,8328
134,5239
131,3291
127,9061
Giorni
retr. goduta nel
Giorni di di godim.
periodo di riferimento
godimento
DL.
rivalutata
373/93
R’a
(12)=(8)x(9)x(10) : (11)
€. 15.000,00
€. 15.000,00
€. 12.201,28
€. 12.720,18
€. 10.888,34
€. 11.213,41
€. 11.514,20
€. 11.854,80
€. 12.260,98
€. 12.676,63
€. 13.136,40
totali
m,a
(13)
270
360
360
360
360
360
360
360
360
360
90
3600
retribuzione
teorica del
periodo di rif.
m’,a
(14)
R’a x m,a
(15)=(12)x(13)
€. 4.050.000,00
€. 5.400.000,00
€. 4.392.460,80
€. 4.579.264,80
€. 3.919.802,40
€. 4.036.827,60
€. 4.145.112,00
€. 4.267.728,00
€. 4.413.952,80
€. 4.563.586,80
€. 1.182.276,00
€. 44.951.011,20
Rm €.
12.486,39
0,80 Rm €.
9.989,11
RET. TEORICA
del periodo
di riferimento
ai sensi D.L.
373/93
R’a x m’,a
(16)=(12)x(14)
CONF. S.A.L.
Anno
di rif.
Punto
% per
nr… di
anni
QUADRO II TRATTAMENTO DIRETTO
Servizio alla
cessazione
Anni
38
Mesi
4
Vedi nota
in basso
A
0,81355
Retribuzione pensionabile
alla cessazione
1)
€. 15.000.,00
Servizio al
31/12/1992
Anni
20
Mesi
7
Retribuzione media del
periodo interessato
2) 2’ )
*
€. 12.486,39
€. 12.486,39
(COEFF: TAB. ’A’
L. 965/1965)
B
0,46038
Prima quota
pensione
3) = ( 1 x B )
€. 6.905,70
Nota: (Coefficiente. Tab. ‘A’ L. 965/1965, Art. 17 L. 724/94 cc 19 art. 2 L. 335/95)
Servizio al
31/12/1997
Anni
25
Mesi
7
(COEFF: TAB.’A’
L. 965/1965)
DIFF.COEFF.
1992-1997
DIFF. COEFF.
1997 CESS.
B’
0,55855
C=(B’-B)
0,09817
C= (A-B’)
0,255
4) = ( 2 X C )+( 2’ x C’ )
Totale prima e seconda
quota di pensione
5) = ( 3 + 4 )
Pensione
arrotondata
6)
€. 4.409,82
€. 11.315,52
€. 11.315,52
Seconda quota pensione
9
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
CAPITOLO II
IL SISTEMA MISTO
Il sistema misto, sorto con l’articolo 1, comma 12, della Riforma Dini, si applica
a coloro che alla data del 31 dicembre 1995 hanno un’anzianità contributiva
inferiore a 18 anni.
La pensione è composta da tre parti:
• Quota A, determinata con il sistema della retribuzione retribuzione annua
fissa e continuativa dell’ultimo giorno di servizio;
• Quota B, determinata con il sistema delle retribuzioni medie pensionabili del
periodo;
• Quota C, determinata con le regole del sistema contributivo puro che vedremo nel prossimo capitolo.
Sicuramente, tra i tre sistemi di calcolo quello in esame è il più complesso, ma
procediamo con ordine.
La quota A di pensione si determina esattamente con le medesime regole già
viste per la quota A della pensione calcolata con il sistema retributivo.
Pertanto, una volta verificato che il soggetto in esame non possiede 18 anni di
contributi alla data del 31 dicembre 1995, sarà sufficiente andare a verificare
l’anzianità posseduta alla data del 31 dicembre 1992 e il corrisponde coefficiente di calcolo di cui alla tabella A della Legge 965/1965. Tale coefficiente
moltiplicato per la retribuzione annua fissa e continuativa dell’ultimo giorno di
servizio, andrà a costituire la prima quota di pensione.
CONF. S.A.L.
La quota B di pensione, rispetto a quella determinata con le regole del sistema
retributivo, ha la particolarità che non osserva solo i dieci anni meno remoti
rispetto alla decorrenza della pensione, bensì tutte le retribuzioni che il dipendente avrà percepito in costanza di attività lavorativa dal 1° gennaio 1993 fino
alla cessazione; il criterio di determinazione della retribuzione media pensionabile è identico a quello applicato alla medesima quota del sistema retributivo
(attualizzazione Istat e aumento di un punto percentuale per ogni anno con
esclusione dell’anno di cessazione e di quello precedente).
10
Tale retribuzione media andrà moltiplicata per la differenza di coefficienti scaturenti tra l’anzianità di servizio al 31 dicembre 1992 e quella al 31 dicembre 1995.
Simuliamo un esempio:
• Anzianità di servizio al 31 dicembre 1992: 13 anni e 7 mesi – coefficiente
L. 965/1965 = 0,35775
• Anzianità di servizio al 31 dicembre 1995: 16 anni e 7 mesi – coefficiente
L. 965/1965 = 0,39605
La quota C di pensione sarà calcolata con le stesse regole del sistema contributivo puro.
QUADRO I – SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO
DAL
ENTE PRESSO CUI È STATO
PRESTATO IL SERVIZIO
G
M
AL
A
G
(1)
a) Periodo di servizio fino al 31/12/1992
Azienda /Asl …….
Totale a)
1
b) Periodo di servizio DAL 01/01/1993 AL 31/12/1995
Azienda /Asl …….
1
Azienda /Asl …….
1
Totale b)
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a) + b)
6
1
1
M
A
AA
(2)
1979
1993
1995
31
31
12
12
12
12
1992
1994
1995
c) Periodo di servizio DAL 01/01/1998 IN POI
Azienda /Asl …….
1
1 1996 31
12 1997
Azienda /Asl …….
1
1 1998 30
9 2010
Totale c)
SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a) + b) + c) Coeff.TAB A L. 965/1965 e art. 17 L. 724/1994
VALUTAZI. SERVIZIO
COEFFICIENTE DI
RENDIMENTO
UTILE
ARROT.
MM GG
AA MM
(3)
(4)
13
13
7
7
0
0
13
7
0,35755
2
1
3
16
0
0
0
7
0
0
0
0
3
16
0
7
0,39605
2
12
14
31
0
9
9
4
0
0
0
0
14
31
9
4
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
La differenza tra i due coefficienti pari al 3,83% costituirà l’aliquota di rendimento delle retribuzioni medie pensionabili del periodo 1993 – cessazione. Di
norma, nel sistema misto, la quota B di pensione è sempre quella di importo
inferiore stante il limite temporale cui si riferisce (al massimo un triennio).
RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE
a
(7)
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
INDICI
Retribuzione Punto %
anno
goduta nel per nr…
periodo di rif. di anni precedente
decorrenza
Ra
(8)
€. 15.000,00
€. 15.000,00
€. 12.000,00
€. 12.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
Ca
(9)
1,00
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
1,09
1,1
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
I(d-1)
(10)
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
154,1491
ISTAT
riferimento
anni di cui
alla col. 7
la
(11)
154,1491
154,1491
153,1222
148,3300
145,8198
142,9673
140,5712
137,8328
134,5239
131,3291
127,9061
124,7113
122,7716
120,6037
118,5499
114,1000
108,3000
104,2000
Giorni
retr. goduta nel
Giorni di di godim.
periodo di riferimento
godimento
DL.
rivalutata
373/93
R’a
(12)=(8)x(9)x(10) : (11)
€. 15.000,00
€. 15.000,00
€. 12.201,28
€. 12.720,18
€. 10.888,34
€. 11.213,41
€. 11.514,20
€. 11.854,80
€. 12.260,98
€. 12.676,63
€. 13.136,40
€. 13.596,52
€. 13.936,90
€. 14.315,23
€. 14.693,26
€. 15.401,40
€. 16.368,56
€. 17.160,55
totali
m,a
(13)
270
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
6390
m’,a
(14)
retribuzione
teorica del
periodo di rif.
R’a x m,a
(15)=(12)x(13)
€. 4.050.000,00
€. 5.400.000,00
€. 4.392.460,80
€. 4.579.264,80
€. 3.919.802,40
€. 4.036.827,60
€. 4.145.112,00
€. 4.267.728,00
€. 4.413.952,80
€. 4.563.586,80
€. 4.729.104,00
€. 4.894.747,20
€. 5.017.284,00
€. 5.153.482,80
€. 5.289.573,60
€. 5.544.504,00
€. 5.892.681,60
€. 6.177.798,00
€. 86.467.910,40
Rm €.
13.531,75
0,80 Rm €.
10.825,40
RET. TEORICA
del periodo
di riferimento
ai sensi D.L.
373/93
R’a x m’,a
(16)=(12)x(14)
CONF. S.A.L.
Anno di
rif.
11
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
QUADRO 1/A DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO
N.ro
di anni
Anno di Rif.
Montante
contributivo
precedenti anni
P.I.L.
montante
contributivo
rivalutato
imponibile
contributivo
anno corrente
Aliquota
contributiva
Montante
Contributivo
anno corrente
Montante
complessivo
rivalutato
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(2)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(3) = 9
€.0,0
€. 3.300,00
€. 6.784,37
€. 10.447,99
€. 14.338,33
€. 18.380,78
€. 22.559,03
€. 26.844,81
€. 31.261,93
€. 35.789,65
€. 40.539,35
€. 45.273,88
€. 50.770,34
€. 56.488,26
€. 63.313,73
(4)
1.062054
1.055871
1.053597
1.056503
1.062054
1.047781
1.043698
1.041614
1.039272
1.040506
1.035386
1.033937
1.034625
1.033201
1.000000
5) = (3X4)
€. 0,00
€. 3.484,37
€. 7.147,99
€. 11.038,33
€. 15.080,78
€. 19.259,03
€. 23.544,81
€. 27.961,93
€. 32.489,65
€. 37.239,35
€. 41.973,88
€. 46.810,34
€. 52.528,26
€. 58.363,73
€. 63.313,73
(6)
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 12.000,00
€. 12.000,00
€. 15.000,00
€. 11.250,00
(7)
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
(8) = (6 x 7)
€. 3.300,00
€. 3.300,00
€. 3.300,00
€. 3.300,00
€. 3.300,00
€. 3.300,00
€. 3.300,00
€. 3.300,00
€. 3.300,00
€. 3.300,00
€. 3.300,00
€. 3.960,00
€. 3.960,00
€. 4.950,00
€. 3.712,50
(9) = (5+8)
€. 3.300,00
€. 6.784,37
€. 10.447,99
€. 14.338,33
€. 18.380,78
€. 22.559,03
€. 26.844,81
€. 31.261,93
€. 35.789,65
€. 40.539,35
€. 45.273,88
€. 50.770,34
€. 56.488,26
€. 63.313,73
€. 67.026,23
QUADRO II TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO
Vedi nota
in basso
Servizio al 31/12/1995
Anni
16
Mesi
7
Retribuzione pensionabile alla cessazione
1)
€. 15.000.,00
Servizio al
31/12/1992
A
0,39605
Anni
13
Retribuzione media
2)
*
€. 13.531,75
(COEFF: TAB. ’A’ L.
965/1965)
DIFFERENZA
COEFFICENTI
COEFFICIENTE TAB. ‘A’ L.335/95
B
0,35775
C = (A – B )
0,0383
Anni
65
Mesi
7
CONF. S.A.L.
D
5,6200
montante contributivo
dal 1996 in poi
Prima quota pensione
Seconda quota di
pensione
Terza quota pensione
3)
€. 67.026,23
4) = ( 1 x B )
€. 5.366,25
5) = ( 2 x C )
€. 518,27
6) = ( 3 x D )
€. 3.766,87
Totale prima,
seconda e Terza
quota di pensione
Pensione Arrotondata
7) = ( 4 + 5 + 6 )
€. 9.651,39
8)
€.9.651,39
Nota: (Coefficiente. Tab. ‘A’ L. 965/1965, Art. 17 L. 724/94 cc 19 art. 2 L. 335/95)
12
Mesi
0
Tale sistema è sorto anch’esso con la Riforma Dini. Il calcolo del trattamento
pensionistico è legato esclusivamente ai contributi versati dal dipendente, unitamente a quelli versati dal datore di lavoro, che vanno a costituire il montante
contributivo; la restituzione avverrà in rate mensili mediante l’applicazione di un
“coefficiente di trasformazione” (che è stato oggetto di revisione da ultimo con
la Legge 247/2007 con decorrenza 1° gennaio 2010).
In dettaglio, il montante contributivo appositamente rivalutato sarà moltiplicato
il coefficiente corrispondente all’età dell’assicurato al momento della cessazione.
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO IN PENSIONE
Mesi
Anni
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
CAPITOLO III
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
11
57
4,4190 4,4289 4,4388 4,4488 4,4587 4,4686 4,4785 4,4884 4,4983 4,5083 4,5182 4,5281
58
4,5380 4,5485 4,5590 4,5695 4,5800 4,5905 4,6010 4,6115 4,6220 4,6325 4,6430 4,6535
59
4,6640 4,6752 4,6863 4,6975 4,7087 4,7198 4,7310 4,7422 4,7533 4,7645 4,7757 4,7868
60
4,7980 4,8098 4,8217 4,8335 4,8453 4,8572 4,8690 4,8808 4,8927 4,9045 4,9163 4,9282
61
4,9400 4,9528 4,9655 4,9783 4,9910 5,0038 5,0165 5,0293 5,0420 5,0548 5,0675 5,0803
62
5,0930 5,1067 5,1203 5,1340 5,1477 5,1613 5,1750 5,1887 5,2023 5,2160 5,2297 5,2433
63
5,2570 5,2716 5,2862 5,3008 5,3153 5,3299 5,3445 5,3591 5,3737 5,3883 5,4028 5,4174
64
5,4320 5,4477 5,4633 5,4790 5,4947 5,5103 5,5260 5,5417 5,5573 5,5730 5,5887 5,6043
65
5,6200
Un soggetto che al momento della cessazione avrà 64 anni e 3 mesi si vedrà
applicato il coefficiente di trasformazione pari a 5,479%.
CONF. S.A.L.
Il montante individuale è dato dall’accantonamento annuo del 33% di tutte le
retribuzioni (fisse e accessorie) percepite dal dipendente. Tale valore sarà rivalutato sulla base dei tassi di capitalizzazione costituiti dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Annualmente, l’Inpdap emana un’apposita nota operativa (per l’anno 2010 è la
numero 46 del 31 luglio 2009) dove vengono aggiornati i tassi:
13
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
Tasso di
capitalizzazione
1,055871
1,053597
1,056503
1,051781
1,047781
1,043698
1,041614
1,039272
1,040506
1,035386
1,033937
1,034625
1,033201
Montante maturato
al 31.12
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Decorrenza
della pensione
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
CONF. S.A.L.
Massimale contributivo articolo 2, comma
18, Legge 08 agosto 1995 n.335
14
Anno
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Importo
€ 68.172,31
€ 70.881,03
€ 72.035,41
€ 73.332,23
€ 74.505,62
€ 76.442,85
€ 78.506,61
€ 80.390,77
€ 82.400,54
€ 84.048,55
€ 85.477,37
€ 87.186,91
€ 88.669,08
€ 91.506,49
€ 92.147,03
I requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico – secondo le regole del
contributivo – sono:
• 5 anni di contributi
• 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini.
Per coloro che accedono ad un trattamento pensionistico con un’età anagrafica inferiore a 65 anni è necessario verificare che l’importo della pensione risulti
essere non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale riferito all’anno di
maturazione di tutti i requisiti previsti per la pensione nel sistema contributivo.
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
I soggetti cui si applica tale sistema di calcolo sono assoggettati ad un massimale annuo della base contributiva; in altre parole al superamento di determinate retribuzioni non avverrà più il pagamento dei contributi previdenziali, né
tali somme attribuiranno alcun beneficio ai fini della determinazione del montante contributivo (e quindi del trattamento pensionistico alla cessazione).
Il massimale è stato previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge 08 agosto
1995 n. 335 per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far
data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
esercitano l’opzione per il sistema contributivo.
In alternativa è confermata la possibilità di accesso al pensionamento con quaranta anni di contribuzione, prescindendo dall’età anagrafica.
Si precisa che rientra nel contributivo solo coloro i quali non possono far valere
nessun contributo in un’epoca antecedente il 1° gennaio 1996 presso nessuna gestione previdenziale. L’eventuale valorizzazione tramite gli appositi istituti
giuridici (ricongiunzione, riscatto, totalizzazione anche estera o computo a domanda o d’ufficio) farebbe mutare il regime di calcolo (se tali periodi risultassero antecedenti il 1996) in misto o retributivo.
Pertanto, ai fini della valorizzazione del sistema di calcolo applicabile all’iscritto, devono essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o
figurativa, compresi il lavoro all’estero, la maternità obbligatoria al di fuori del
rapporto di lavoro ed il servizio militare.
In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, resta confermata la possibilità di
conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e di un’età non inferiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti che optano per una liquidazione del
trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
CONF. S.A.L.
Anche coloro i quali vengono iscritti ad una gestione pensionistica dal 1996 ma
possono vantare una precedente contribuzione, ancorché tale contribuzione pregressa non sia più disponibile in quanto ha già dato luogo ad un trattamento pensionistico non si applica il sistema contributivo ma, a seconda dell’anzianità contributiva maturata al 1995, saranno destinatari di un sistema retributivo o misto.
15
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
CAPITOLO IV
IL SISTEMA DELLE QUOTE PER LE PENSIONI DI ANZIANITÀ
La Legge 24 dicembre 2007 n.247 ha recato nuove disposizioni in materia previdenziale e, nel contempo, ha modificato alcune norme contenute nella Legge
23 agosto 2004 n.243.
Il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (senza operare alcun arrotondamento).
Tale requisito non è tuttavia sufficiente per il conseguimento del trattamento di
quiescenza; infatti il Legislatore ha introdotto un meccanismo che prevede una
diversa combinazione di requisiti anagrafici con quelli di anzianità contributiva,
la cui sommatoria deve determinare il raggiungimento di una quota minima
prevista per l’anno considerato.
Anno
dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009
Quota
---
dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009
95
2010
95
2011
96
2012
96
2013 (soggetto a verifica)
97
2014 (soggetto a verifica)
97
Requisiti
58 + 35
59 + 36
60 + 35
59 + 36
60 + 35
60 + 36
61 + 35
60 + 36
61 + 35
61 + 36
62 + 35
61 + 36
62 + 35
CONF. S.A.L.
Si riporta anche i requisiti previgenti al 2010 poiché il raggiungimento degli stessi nell’epoca prevista fa salvo il diritto d’accesso al trattamento pensionistico.
16
Inoltre concorrono alla determinazione della quota prevista anche i mesi e i
giorni; la sommatoria di questi deve raggiungere la quota; ad esempio 59 anni,
10 mesi e 15 giorni di età anagrafica in presenza di 35 anni, 1 mese e 15 giorni
di anzianità contributiva soddisfano il requisito per l’anno 2010.
Si deroga al requisito anagrafico, in presenza di un’anzianità contributiva non
inferiore ai quaranta anni. In questo caso il requisito si intende soddisfatto anche in presenza di un’anzianità contributiva pari a 39 anni, 11 mesi e 16 giorni.
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
CONF. S.A.L.
I soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 avevano maturato il diritto per
l’accesso al trattamento pensionistico (57 anni di età anagrafica con 35 anni
di contributi) ma sono rimasti in servizio, potranno accedere alla pensione in
qualsiasi momento.
17
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
CAPITOLO V
LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE 78/2010
Per il terzo anno consecutivo, la stagione estiva ha portato novità.
Lo scorso anno, con il DL 78/2009 le lavoratrici del pubblico impiego erano state interessate dall’innalzamento dell’età pensionabile che, a decorrere dal 2018,
avrebbe comportato un’età anagrafica come quella richiesta agli uomini.
Quest’anno, con il DL 78/2010 le lavoratrici hanno avuto un ulteriore inasprimento poiché viene richiesto loro un requisito anagrafico non inferiore a 65 anni
già dal 2012.
Anno
Età anagrafica richiesta
dal DL 78/2009
Età anagrafica richiesta
dal DL 78/2010
2009
60
-
2010
61
-
2011
61
-
2012
62
65
2013
62
65
2014
63
65
2015
63
65
2016
64
65
2017
64
65
2018
65
65
Tali decisioni sono state prese al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C 46/07.
CONF. S.A.L.
Con l’ultimo DL, gli interventi in materia previdenziale sono stati a più ampio
raggio e hanno interessato diversi aspetti: dall’accesso al trattamento pensionistico alla dilazione dei trattamenti di fine servizio.
18
In particolare, avremo una finestra mobile di dodici mesi dalla maturazione dei
requisiti per coloro che conseguiranno il diritto al trattamento pensionistico di
vecchiaia (65 anni uomini e 61 anni donne) a decorrere dal 2011.
La finestra mobile di dodici mesi si applicherà (sempre a decorrere dal 2011)
anche a coloro che conseguiranno il diritto a pensione:
• Con quaranta anni di contributi
• Con un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (sistema delle quote)
• Pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.
Naturalmente, se un soggetto che consegue un trattamento di vecchiaia ha già
Un’ulteriore novità è introdotta per quanto riguarda i trattamenti pensionistici
derivanti da totalizzazione per i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la finestra mobile applicabile sarà di diciotto mesi.
Le disposizioni in materia di trattamenti di fine servizio riguardano la rateizzazione in fase di erogazione; per importi fino a 90.000 euro lordi sarà erogato il
trattamento in un unico importo; per importi superiori e ma comunque inferiori
a 150.000, il primo importo sarà di 90.000 mentre il secondo di ammontare
residuo. Per importi non inferiori a 150.000, il primo acconto sarà di 90.000, il
secondo di 60.000 ed il terzo pari all’ammontare residuo.
Tali importi saranno erogati con cadenza annuale, rimanendo confermato
quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di posticipo della determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento del primo importo annuale (tre mesi per decessi, limiti di servizio o di età, infermità oppure
181/270gg per le altre cessazioni).
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
compiuto i requisiti per la pensione di anzianità avrà la decorrenza correlata alla
data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per
la pensione di anzianità.
Altra importante novità riguarda la trasformazione del TFS (o di altra indennità
equipollente comunque denominata) a decorrere dal 1° gennaio 2011 secondo
quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile con applicazione dell’aliquota del 6,91%. A tal riguarda si resta in attesa di conoscere l’orientamento
dell’Inpdap circa la computabilità delle voci utili, anche se taluni CCNL hanno
già disciplinato l’argomento (per gli Enti Locali cfr. articolo 49 CCNL 14 settembre 2000; per la Sanità cfr. articolo 46 CCNL 20 settembre 2001).
Importanti novità sono state introdotte in ambito normativo.
Per gli iscritti agli ex Istituti di Previdenza, a decorrere dal 31 luglio 2010 viene
abrogata la Legge 322/1958 che permetteva, in assenza di diritto a pensione
presso l’Inpdap, il trasferimento gratuito dei contributi presso l’Inps.
Le domande di ricongiunzione presentate dal 31 luglio 2010 subiscono un
aumento dell’onerosità a causa della variazione dei coefficienti a legislazione
vigente (in precedenza erano ancorati a coefficienti del 1964). Quelle attuali
risalgono al 31 agosto 2007.
Tale novità non riguarda i periodi ricongiungibili/riscattabili che ricadono temporalmente a decorrere dal 1° gennaio 1996; infatti la modalità di calcolo risen-
CONF. S.A.L.
A decorrere dal 1° luglio 2010 le ricongiunzioni dall’Inpdap verso l’Inps (anche
in presenza di diritto a pensione) diventano onerose (in precedenza erano gratuite). L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri
fissati per il riscatto dei titoli universitari, al netto dei contributi da trasferire
maggiorati degli interessi al 4,5%.
19
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
te esclusivamente delle retribuzioni percepite dal dipendente nei dodici mesi
meno remoti rispetto alla data della domanda risultando del tutto ininfluenti i
fattori anagrafici e di anzianità contributiva.
Per i soggetti che possono far valere contribuzioni accreditate in epoche antecedenti il 1996 le situazioni possono essere diverse a seconda dell’entità della
riserva matematica e dei contributi da trasferire.
A titolo meramente esemplificativo, si riportano due esempi.
Esempio 1
Dipendente che alla data della domanda può far valere 24 anni di contributi e 49 anni di età
ANTE DL 78/2010
Retribuzione alla domanda
POST DL 78/2010
€ 15.549,93
€ 15.549,93
Coeff. Legge 299/1980 art. 4
0,34333
pari a 17 anni 2 mesi
Coeff. DM 27/01/1964
6,6801
Coeff. DM 31/08/2007
€ 35.663,43
Onere ricongiunzione quota A
Retribuzione media pensionabile
16,4054
€ 87.584,45
€ 16.137,01
Coeff. Legge 299/1980 art. 4
0,055
Coeff. DM 27/01/1964
6,6801
Onere ricongiunzione quota B1
0,34333
€ 16.137,01
pari a 2 anni 9 mesi
0,05500
21,73380
€ 5.928,83
€ 19.289,52
€ 41.592,26 Quota riserva matematica € 106.873,97
€ 40.341,19
Contributi da trasferire
€ 40.341,19
€ 1.251,07
Differenza
€ 66.532,78
CONF. S.A.L.
€
20
625,53
Quota da porre a carico
€ 33.266,39
del richiedente
ANTE DL 78/2010
€ 16.885,46
€ 16.885,46
Coeff. Legge 299/1980 art. 4
0,02500
pari a 1 anno 3 mesi
0,02500
Coeff. DM 27/01/1964
2,35610
Coeff. DM 31/08/2007
15,28890
€
Onere ricongiunzione quota A
Retribuzione media pensionabile
€ 6.454,00
994,60
€ 16.350,13
Coeff. Legge 299/1980 art. 4
0,06000
Coeff. DM 27/01/1964
2,35610
€ 16.350,13
pari a 3 anni
€ 2.311,35
Onere ricongiunzione quota B1
0,06000
19,17320
€ 18.809,06
Retr. media pensionabile
(ultimi 12 mesi)
€ 16.788,53
€ 16.788,53
Aliquota di finanziamento
32,65%
32,65%
1,296
1.296
Giorni a copertura
€ 19.733,24
€ 19.733,24
€ 23.039,19 Quota riserva matematica € 44.996,30
€ 32.742,36
Contributi da trasferire
€ 32.742,36
€ -9.703,17
Differenza
€ 12.253,94
-
Quota da porre a carico
del richiedente
€ 6.126,97
CONF. S.A.L.
Retribuzione alla domanda
POST DL 78/2010
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
Esempio 2
Dipendente che alla data della domanda può far valere 12 anni di contributi e 29 anni di età
21
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
CAPITOLO VI
NEL 2050 PENSIONE DI VECCHIAIA A 68 ANNI
Il disegno di legge (C. 3638) di conversione del DL 78/2010 è ormai giunto al
termine del suo percorso divenendo la Legge 30 luglio 2010 n.122. Per quanto
riguarda l’articolo 12, i primi commi sono stati di fatto confermati nel loro impianto originario. Importanti novità emergono dal fronte dei commi da 12 bis a
12 quinquies.
Dal 2012 le donne accederanno al trattamento pensionistico di vecchiaia al
compimento del 65esimo anno di età, oltre l’attesa dell’apertura della finestra.
Inoltre, è previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 l’aggiornamento dei requisiti
di accesso ai trattamenti pensionistici (65 e 60 anni, nonché i valori di somma di
età anagrafica e di anzianità contributiva per il sistema delle quote) che in prima
attuazione non potrà essere superiore a 3 mesi, attraverso l’emanazione di un
decreto direttoriale d’intesa tra MEF e MinLavoro. L’adeguamento dei requisiti
per l’accesso al pensionamento sarà pertanto legato agli incrementi della speranza della vita. L’aggiornamento, ovviamente, non verrà effettuato nel caso di
diminuzione della speranza di vita. Il secondo aggiornamento è previsto per il
1° gennaio 2019.
CONF. S.A.L.
Per le pensioni liquidate con il sistema misto o contributivo, il coefficiente corrispondente al 65esimo anno di età è esteso anche per l’accesso a trattamenti
pensionistici con età superiore; in sostanza un’età pensionabile più avanzata
permetterà di conseguire una pensione più consistente, relativamente alla quota contributiva.
22
Decorrenza
dal 2015
dal 2019
dal 2022
dal 2025
dal 2028
dal 2031
dal 2034
dal 2037
dal 2040
dal 2043
dal 2046
dal 2049
Requisiti
65 anni e 3 mesi
65 anni e 7 mesi
65 anni e 11 mesi
66 anni e 3 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 10 mesi
67 anni e 1 mese
67 anni e 4 mesi
67 anni e 7 mesi
67 anni e 10 mesi
68 anni e 1 mese
68 anni e 4 mesi
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
Sulla base di tale scenario, l’incremento dei requisiti previsti dal gennaio 2015,
stimato in 3 mesi, in quanto assorbente l’incremento della speranza della vita
registrato nel triennio precedente pari a 4 mesi, per i successivi adeguamenti
triennali dal 2019, la stima è pari a 4 mesi fino al 2030, con successivi adeguamenti inferiori e, comunque attorno a tre mesi, fino al 2050. Ciò comporterebbe
un adeguamento cumulato nel 2050 pari a circa tre anni e mezzo accedendo
al trattamento pensionistico di vecchiaia con oltre 68 anni. In ogni caso, come
specificato dalla norma in esame, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall’Istat a consuntivo.
CONF. S.A.L.
In particolare, la relazione tecnica allegata alla manovra, precisa che per la
valutazione degli effetti di minore spesa si è tenuto conto sia del regime delle decorrenze (ossia posticipo di 12/18 mesi al trattamento pensionistico), sia
degli incrementi della speranza della vita calcolati adottando lo scenario demografico dell’Istat.
23
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
CAPITOLO VII
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO
I dipendenti assunti in epoca antecedente il 1° gennaio 2001 sono iscritti alla gestione ex Inadel e il loro trattamento di fine servizio, che prende il nome di Indennità Premio Servizio (IPS) è parametrata allo stipendio annuo dei dodici mesi meno
remoti rispetto alla data di cessazione. Le voci computabili sono tassative e non
sono possibili estensioni. Rientrano in tale fattispecie, lo stipendio tabellare comprensivo della progressione economica orizzontale, l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, l’indennità integrativa speciale ancorché conglobata, la tredicesima mensilità e tutte le altre voci che hanno carattere fisso e continuativo e che per
espressa previsione normativa possono essere considerate computabili. Tali voci
sono utili nel limite di un quindicesimo dell’80%. Tale importo va moltiplicato per gli
anni di servizio cui si ha avuto diritto all’iscrizione. Le frazioni fino a sei mesi vengono trascurate, quelle superiori permettono l’arrotondamento all’anno successivo.
I dipendenti assunti dal 1° gennaio 2001 sono iscritti alla gestione ex Inadel ma in
regime di TFR in ottemperanza al DPCM 20 dicembre 1999 e successivi.
Il trattamento di fine rapporto, in ottemperanza alle disposizioni del codice civile,
rappresenta una percentuale (il 6,91%) delle retribuzioni percepite durante tutta la
vita lavorativa del dipendente. La valutabilità delle voci è rimessa alla contrattazione che attualmente è disciplinata dall’articolo 49 del CCNL 14 settembre 2000 per
gli Enti locali e dall’articolo 46 CCNL 20 settembre 2001.
Attualmente, con la previsione di cui all’articolo 12, comma 10, del DL 78/2010
tutto il personale sarà in regime di TFR a decorrere dal 1° gennaio 2011 per le
anzianità maturate da tale data.
CONF. S.A.L.
Procedimento di calcolo dell’IPS
24
a. Stipendio annuo lordo
alla cessazione
b. Anni di servizio
c. Totale indennità lorda
d. Riduzioni (40,98%)
e. Esenzione (€ 309,87)
f. Base Irpef su cui applicare
Irpef media (c - d - e)
g. Determinazione reddito
di riferimento (c - d) * 12 / b
h. Aliquota media Irpef
i. Irpef da trattenere (f x h)
l. IPS netta (c - i)
Stipendio all’80% Stipendio al 100%
come da Legge
simulazione
€ 28.927,53
€ 28.927,53
20
€ 30.856,03
€ 12.644,80
€ 6.197,40
20
€ 38.570,04
€ 15.806,00
€ 6.197,40
€ 12.013,83
€ 16.566,64
€ 10.926,74
€ 13.658,42
23,00%
€ 2.763,18
€ 28.092,85
23,00%
€ 3.810,33
€ 34.759,71
Reddito di riferimento
34.833,03 x 12 / 20 = 20,899.82
23% su 15.000,00
27% su 5.899,82
3.450,00
1.592,95
5.042,95
5.042,95 / 20.899,82 =
24,13%
34.833,03 x 24,13% =
8.405,21
DM 20 marzo 2008
Tfr netto
Valori espressi in Euro
IL SISTEMA PREVIDENZIALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TFR
spettante
1.506,38
3.062,18
4.668,59
6.326,88
8.038,31
9.804,20
11.625,85
13.504,64
15.441,95
17.439,20
19.497,82
21.619,32
23.805,21
26.057,01
28.376,31
30.764,73
33.223,92
35.755,56
38.361,36
41.043,08
41.043,08
CONF. S.A.L.
Anni
SIMULAZIONE CALCOLO TFR POST 2007
Retribuzione Quota Annua Rivalutazione Imposta Rivalutazione
annua
TFR
lorda
sostitutiva
netta
21.800,00 1.506,38
22.127,00 1.528,98
30,13
3,31
26,82
22.458,91 1.551,91
61,24
6,74
54,50
22.795,79 1.575,19
93,37
10,27
83,10
23.137,73 1.598,82
126,54
13,92
112,62
23.484,79 1.622,80
160,77
17,68
143,09
23.837,06 1.647,14
196,08
21,57
174,51
24.194,62 1.671,85
232,52
25,58
206,94
24.557,54 1.696,93
270,09
29,71
240,38
24.925,90 1.722,38
308,84
33,97
274,87
25.299,79 1.748,22
348,78
38,37
310,41
25.679,29 1.774,44
389,96
42,90
347,06
26.064,48 1.801,06
432,39
47,56
384,83
26.455,44 1.828,07
476,10
52,37
423,73
26.852,27 1.855,49
521,14
57,33
463,81
27.255,06 1.883,32
567,53
62,43
505,10
27.663,88 1.911,57
615,29
67,68
547,61
28.078,84 1.940,25
664,48
73,09
591,39
28.500,03 1.969,35
715,11
78,66
636,45
28.927,53 1.998,89
767,23
84,40
682,83
34.833,03 6.977,59
767,54
6.210,05
56,93
32.580,94
25
IL TUO RAPPRESENTANTE:
Federazione Italiana
Autonoma Lavoratori Sanità
MILANO
Responsabili: ANGELO GRECO
ROCCO FERRARA
Recapiti: Via Capuana n° 7/B
20157 Milano
Tel. 0233202026
Fax 0233202078
Sito web: www.sindacatofials.it
Email: [email protected]
LODI
Responsabile: STEFANO LAZZARINI
Recapiti: Viale Rimembranze n°35
26900 Lodi
Tel. 0371425005
Fax 0371422880 - 0691270997
Cell. 3356645120
Sito web: http://lodi.sindacatofials.it
Email: [email protected]
BERGAMO
Responsabile: ALFREDO DE MARCHI
Recapiti: Via Partigiani, 5
24028 Bergamo
Tel. 328/4740953
Fax 035704459
Sito web: http://bergamo.sindacatofials.it
Email: [email protected]
CREMONA
Responsabile: ANGELO BONVISSUTO
Recapiti: Via Giuseppina n° 119
26100 Cremona
Tel. 0372438352 - 0372748884
Fax 0372529908
Sito web: http://cremona.sindacatofials.it
Email: [email protected]
BRESCIA
Responsabile: ANTONIO CREMONESI
Recapiti: Via Monte Cengio, 10
25128 Brescia
Tel. 0303385165
Fax 0303398223
Sito web: http://brescia.sindacatofials.it
Email: [email protected]
VARESE
Responsabile: SANTO SALVATORE
Recapiti: Via Puccini n°7
21100 Varese
Tel. 3481469662
Fax 03311834081
Sito web: http://varese.sindacatofials.it
Email: [email protected]
SONDRIO
Responsabile: SALVATORE FALSONE
Recapiti: Via Roma n. 46
23033 Grosio Sondrio
Tel.Fax 0342 848346
Sito web: http://sondrio.sindacatofials.it
Email: [email protected]
PAVIA
Responsabile: SANTO VETRI
Recapiti: Via Genova n°51
27100 Pavia
Tel. 3392201764 - Fax 0382 049316
Sito web: http://pavia.sindacatofials.it
Email: [email protected]
COMO
Responsabile: SALVATORE MONTAGNA
Recapiti: Via Diaz n° 46 - 22100 Como
Tel. 3385404976
Fax 031270942 - 031263651
Email: [email protected]
MANTOVA
Responsabile: MARCO MANTOVANI
Recapiti: Via Manzoni n° 21
46047 Porto Mantovano
Tel. 3472783146
Fax 0376397287
Sito web: http://mantova.sindacatofials.it
Email: [email protected]
Via Capuana, 7/B - 20157 MILANO
Tel. 02 33202026 - Fax 02 33202078
www.sindacatofials.it - [email protected]
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