Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità IL SISTEMA PREVIDENZIALE IN SANITÀ ED ENTI LOCALI TFR - TFS 2010 Ideato da: Fabio Venanzi Dottore Commercialista e Revisore legale Dottore di ricerca in Economia Aziendale ATTENZIONE L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. Tutti i Diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. Proprietario: FIALS Regione Lombardia Direttore Responsabile: Angelo Greco Redattori: Salvatore Santo Angelo Bonvissuto Stefano Lazzarini Santo Vetri Salvatore Falsone Marco Mantovani Alfredo De Marchi Antonio Cremonesi - Varese - Cremona - Lodi - Pavia - Sondrio - Mantova - Bergamo - Brescia Redazione: FIALS Lombardia Via Capuana 7/b 20157 Milano c.p. 128 20026 Novate Milanese [email protected] www.sindacatofials.it Indice Introduzione pag. 4 5 CAPITOLO I - Il sistema retributivo pag. CAPITOLO II - Il sistema misto pag. 10 CAPITOLO III - Il sistema contributivo pag. 13 CAPITOLO IV - Il sistema delle quote per le pensioni di anzianità pag. 16 CAPITOLO V pag. 18 - Le novità del decreto legge 78/2010 CAPITOLO VI - Nel 2050 pensione di vecchiaia a 68 anni pag. 22 CAPITOLO VII - I trattamenti di fine servizio e di fine rapporto pag. 24 CONF. S.A.L. IL SISTEMA PREVIDENZIALE FIALS NEWSLETTER Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità 3 IL SISTEMA PREVIDENZIALE INTRODUZIONE La normativa pensionistica del pubblico impiego non risulta ancora armonizzata a quella dell’assicurazione generale obbligatoria presso l’Inps; di fatto, l’eterogeneità della normativa non consente regole comuni per la determinazione dei trattamenti pensionistici. Per i dipendenti del comparto Sanità e degli enti locali, la normativa cardine di riferimento risulta essere il Regio Decreto Legge 03 marzo 1938 n.680 e la Legge 26 luglio 1965 n.965. Successivamente, sono intervenute nuove norme che hanno riordinato il sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati (D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.503 Riforma Amato) fino a giungere alla Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare divenuta Legge dello Stato n.335 del giorno 08 agosto 1995 (meglio conosciuta come Riforma Dini). Da ultimo occorre ricordare le novità introdotte dalla Legge 23 agosto 2004 n.243, così come successivamente modificata ed integrata dalla Legge 24 dicembre 2007 n.247, e dai DD.LL. 1° luglio 2009 n.78 e 31 maggio 2010 n.78. Attualmente il calcolo delle pensioni si basa su tre sistemi: • Retributivo • Misto • Contributivo Giova precisare come i sistemi di calcolo delle pensioni sono basati su un groviglio di norme frutto e retaggio di tradizioni legislative diverse tra le varie gestioni (ex Istituti di Previdenza – Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Insegnanti, Cassa Pensioni Sanitari, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari) confluite dal 1994 presso l’Inpdap – Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. La materia risulta pertanto particolarmente complessa e non sempre è possibile rendere esemplificabile il tecnicismo delle disposizioni normative. CONF. S.A.L. N.B. Per semplicità di esposizione, negli esempi che seguiranno si supporrà sempre che la pensione avrà decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione (per esempio: cessazione al 30 settembre 2010, decorrenza del trattamento pensionistico al 1° ottobre 2010). 4 Il sistema retributivo determina l’importo del trattamento pensionistico alle retribuzioni percepite dall’iscritto negli ultimi dieci anni di servizio, rapportate a rendimenti (percentuali) rispetto all’anzianità contributiva maturata. È applicabile a quei lavoratori che possono far valere un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 non inferiore a 18 anni, senza operare alcuna sorta di arrotondamento. Tale sistema si fonda su cinque pilastri fondamentali: • Età dell’interessato (sistema delle quote; ininfluente se sono presenti 40 anni di contributi); • Anzianità contributiva (sistema delle quote o almeno 40 anni di contributi); • Retribuzione lorda pensionabile (distinta tra retribuzione annua dell’ultimo giorno di servizio per le anzianità fino al 1992 compreso e media retributiva degli ultimi dieci anni per le retribuzioni post 1992); • Rivalutazione delle retribuzioni sulla base di coefficienti che l’Inpdap aggiorna annualmente tramite proprie note operative (cfr. nota operativa 2 del 05 febbraio 2010); • Aliquota di rendimento calcolata in base alla Legge 965/1965, Legge 724/1994, Legge 335/1995 e L. 449/1997. IL SISTEMA PREVIDENZIALE CAPITOLO I IL SISTEMA RETRIBUTIVO La prima quota (detta A) è formata dalla retribuzione annua fissa e continuativa dell’ultimo giorno di servizio moltiplicata per il coefficiente maturato in corrispondenza dell’anzianità contributiva in possesso al 31 dicembre 1992 (cfr. tabella A L. 965/1965). Fanno parte della retribuzione annua lo stipendio tabellare comprensivo dell’indennità integrativa speciale conglobata (o indennità di contingenza), l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, la tredicesima mensilità, l’indennità di comparto (per gli enti locali), la retribuzione di posizione nonché tutte le indennità o assegni fissi corrisposti per l’attività svolta e previsti dal contratto collettivo di comparto. La seconda quota (detta B) è formata dalla media delle retribuzioni annue degli ultimi dieci anni di servizio precedenti la decorrenza della pensione. Dette retribuzioni sono debitamente rivalutate per il tramite dei coefficienti di cui alla richiamata nota operativa n.2 del 05 febbraio 2010. Dal 1° gennaio 1996, con la Riforma Dini, la retribuzione utile ai fini pensionistici è costituita da tutto ciò che il lavoratore percepisce in costanza di rapporto di CONF. S.A.L. Gli altri componenti della retribuzione che non hanno le suddette caratteristiche sono considerati accessori e ricomprendono straordinari, turnazioni, reperibilità, retribuzione di risultato, produttività, ecc. sono esclusi dal suddetto calcolo. 5 IL SISTEMA PREVIDENZIALE lavoro; pertanto saranno considerati gli emolumenti fissi e continuativi (di cui alla quota A) sia gli emolumenti variabili, già definiti accessori. Preme precisare che tutte le retribuzioni percepite dal 1993 al decennio precedente la cessazione sono del tutto ininfluenti nella determinazione del trattamento pensionistico. Volendo esemplificare, supponiamo di avere un dipendente che ha maturato il diritto a pensione con i seguenti requisiti: • Anzianità al 31 dicembre 1992: 20 anni e 7 mesi – coefficiente tab. A L. 965/1965 = 0,46038 • Cessazione dal servizio: 30 settembre 2010. La quota A sarà pari al 46,038 della retribuzione annua fissa e continuativa dell’ultimo giorno di servizio. La quota B sarà determinata dalla retribuzioni percepite dal 1° ottobre 2000 fino al 30 settembre 2010 (decennio precedente la cessazione). Pertanto ne deriverà che tutte le retribuzioni percepite dal 1° gennaio 1993 al 30 settembre 2000 saranno influenti ai fini della determinazione del quantum del trattamento pensionistico. Le retribuzioni, oggetto di media, saranno attualizzate alla data di decorrenza della pensione cioè incrementate in misura pari all’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall’Istat; sarà applicato altresì l’aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione con esclusione dell’anno della cessazione e di quello precedente (nell’esempio di sopra, non saranno attualizzate le retribuzioni relative al 2009 e 2010). CONF. S.A.L. Per l’ultimo decennio i coefficienti applicabili sono i seguenti: 6 Anno delle retribuzioni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Coefficiente di rivalutazione 1,3136 1,2677 1,2261 1,1855 1,1514 1,1213 1,0888 1,0600 1,0168 1,0000 1,0000 A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli anni di servizio sono comunque considerati al 2% anche nel caso in cui i coefficienti previsti dalla L. 965/1965 siano superiori a detta percentuale. Anzianità alla data del 31.12.1992 31.12.1994 31.12.1997 30.09.2010 Anzianità Coefficiente Coefficiente Differenza maturata L.965/1965 effettivo Coefficienti 20 anni e 7 mesi 0,46038 0,46038 0 22 anni e 7 mesi 0,49855 0,49855 0 25 anni e 7 mesi 0,56330 0,55855 0,475% 38 anni e 4 mesi 0,93889 0,81355 12,534% Dal 1° gennaio 1995 al 30 settembre 2010 trascorrono 15 anni e 9 mesi a cui corrisponde un coefficiente complessivo pari a: 2% x (15 + 9/12) = 31,5% esattamente pari alla differenza tra 0,81355 e 0,49855 (0,315). IL SISTEMA PREVIDENZIALE Tuttavia, la medesima norma, ha previsto che l’applicazione dell’aliquota del 2% per anno non può determinare un trattamento di pensione superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote previste in precedenza. Tale limite fu inserito al fine di evitare trattamenti pensionistici al pari, se non maggiori, della retribuzione in godimento. La differenza tra il coefficiente effettivo alla cessazione e quello al 31 dicembre 1992 determinerà la quota B di pensione; infatti le retribuzioni medie rivalutate (di cui sopra) avranno un rendimento pari al 35,317% (0,81355-0,46038). Anni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 1 2 0.23865 0.24456 0.25093 0.25775 0.26502 0.27275 0.28093 0.28956 0.29865 0.30819 0.31819 0.32865 0.33955 0.35091 0.36273 0.37500 0.38800 0.40200 0.23913 0.24507 0.25148 0.25834 0.26565 0.27341 0.28163 0.29030 0.29943 0.30901 0.31904 0.32954 0.34048 0.35188 0.36374 0.37605 0.38913 0.40321 0.23961 0.24559 0.25203 0.25893 0.26628 0.27408 0.28234 0.29104 0.30021 0.30983 0.31990 0.33043 0.34141 0.35285 0.36475 0.37710 0.39026 0.40443 TABELLA A - LEGGE 965/1965 Mesi 3 4 5 6 7 8 0.24009 0.24611 0.25259 0.25953 0.26691 0.27475 0.28305 0.29179 0.30099 0.31065 0.32076 0.33133 0.34235 0.35382 0.36576 0.37816 0.39141 0.40566 0.24057 0.24663 0.25315 0.26013 0.26755 0.27542 0.28376 0.29254 0.30178 0.31118 0.32162 0.33223 0.34329 0.35480 0.36677 0.37922 0.39256 0.40689 0.24106 0.24716 0.25371 0.26073 0.26819 0.27610 0.28447 0.29329 0.30257 0.31231 0.32249 0.33313 0.34423 0.35578 0.36779 0.38030 0.39371 0.40813 0.24155 0.24769 0.25428 0.26133 0.26883 0.27678 0.28519 0.29405 0.30336 0.31314 0.32336 0.33404 0.34518 0.35676 0.36881 0.38138 0.39488 0.40938 0.24204 0.24822 0.25485 0.26194 0.26948 0.27746 0.28591 0.29481 0.30416 0.31397 0.32423 0.33495 0.34613 0.35775 0.36983 0.38246 0.39605 0.41063 0.24254 0.24876 0.25542 0.26255 0.27013 0.27815 0.28663 0.29557 0.30496 0.31481 0.32511 0.33586 0.34708 0.35874 0.37086 0.38356 0.39722 0.41189 9 10 11 0.24304 0.24930 0.25600 0.26316 0.27078 0.27884 0.28736 0.29634 0.30576 0.31565 0.32599 0.33678 0.34803 0.35973 0.37189 0.38466 0.39841 0.41316 0.24354 0.24984 0.25658 0.26378 0.27143 0.27953 0.28809 0.29711 0.30657 0.31649 0.32687 0.33770 0.34899 0.36073 0.37292 0.38576 0.39960 0.41443 0.24405 0.25038 0.25716 0.26440 0.27209 0.28023 0.28882 0.29788 0.30738 0.31734 0.32776 0.33862 0.34995 0.36173 0.37396 0.38688 0.40080 0.41571 CONF. S.A.L. A seguire i coefficienti di rendimento di cui alla tabella A della Legge 965/1965. 7 IL SISTEMA PREVIDENZIALE Anni 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Mesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0.41700 0.43300 0.45000 0.46800 0.48700 0.50700 0.52800 0.55000 0.57300 0.59700 0.62200 0.64800 0.67500 0.70300 0.73200 0.76200 0.79300 0.82500 0.85800 0.89200 0.92700 0.96300 1.00000 0.41830 0.43438 0.45146 0.46955 0.48863 0.50871 0.52980 0.55188 0.57496 0.59905 0.62413 0.65021 0.67730 0.70538 0.73446 0.76455 0.79563 0.82771 0.86080 0.89488 0.92996 0.96605 1.00000 0.41960 0.43576 0.45293 0.47110 0.49026 0.51043 0.53160 0.55376 0.57693 0.60110 0.62626 0.65243 0.67960 0.70776 0.73693 0.76710 0.79826 0.83043 0.86360 0.89776 0.93293 0.96910 1.00000 0.42091 0.43716 0.45441 0.47266 0.49191 0.51216 0.53341 0.55566 0.57891 0.60316 0.62841 0.65466 0.68191 0.71016 0.73941 0.76966 0.80091 0.83316 0.86641 0.90066 0.93591 0.97216 1.00000 0.42222 0.43856 0.45589 0.47422 0.49356 0.51389 0.53522 0.55756 0.58089 0.60522 0.63056 0.65689 0.68422 0.71256 0.74189 0.77222 0.80356 0.83589 0.86922 0.90356 0.93889 0.97522 1.00000 0.42355 0.43996 0.45738 0.47580 0.49521 0.51563 0.53705 0.55946 0.58288 0.60730 0.63271 0.65913 0.68655 0.71496 0.74438 0.77480 0.80621 0.83863 0.87205 0.90646 0.94188 0.97830 1.00000 0.42488 0.44138 0.45888 0.47738 0.49688 0.51738 0.53888 0.56138 0.58488 0.60938 0.63488 0.66138 0.68888 0.71738 0.74688 0.77738 0.80888 0.84138 0.87488 0.90938 0.94488 0.98138 1.00000 0.42621 0.44280 0.46038 0.47896 0.49855 0.51913 0.54071 0.56330 0.58688 0.61146 0.63705 0.66363 0.69121 0.71980 0.74938 0.77996 0.81155 0.84413 0.87771 0.91230 0.94788 0.98446 1.00000 0.42756 0.44422 0.46189 0.48056 0.50022 0.52089 0.54256 0.56522 0.58889 0.61356 0.63922 0.66589 0.69356 0.72222 0.75189 0.78256 0.81422 0.84689 0.88058 0.91522 0.95080 0.98756 1.00000 0.42891 0.44566 0.46341 0.48216 0.50191 0.52266 0.54441 0.56716 0.59091 0.61566 0.64141 0.66816 0.69591 0.72466 0.75441 0.78516 0.81691 0.84966 0.88341 0.91816 0.95391 0.99066 1.00000 0.43026 0.44710 0.46493 0.48376 0.50360 0.52443 0.54626 0.56910 0.59293 0.61776 0.64360 0.67043 0.69826 0.72710 0.75693 0.78776 0.81960 0.85243 0.88626 0.92110 0.95693 0.99376 1.00000 0.43163 0.44855 0.46646 0.48538 0.50530 0.52621 0.54813 0.57105 0.59496 0.61988 0.64580 0.67271 0.70063 0.72955 0.75946 0.79038 0.82230 0.85521 0.88913 0.92405 0.95996 0.99688 1.00000 A questo punto, sommando le due quote di pensione (A e B), il risultato sarà la pensione annua complessiva. L’importo così calcolato è comprensivo della tredicesima mensilità per gli iscritti agli ex Istituti di Previdenza. CONF. S.A.L. Tuttavia, sempre per garantire il contenimento della spesa previdenziale e per armonizzare la previdenza del pubblico impiego a quella del settore privato, dal 1° gennaio 1993 – con il D.Lgs. 503/1992 – è iniziata la progressiva estensione alle forme di previdenza “esclusive” (rectius Inpdap) della riduzione dell’aliquota di rendimento prevedendo l’introduzione di un tetto di rendimento, superato il quale avveniva l’abbattimento al 50%. Successivamente con la Legge 449/1997 i tetti di abbattimento sono diventati quattro (come vigenti nell’Inps). Per l’anno 2010, la nota operativa Inpdap n.2/2010 ha stabilito quanto appresso: 8 Fasce di retribuzione Fino a € 42.364,00 Oltre 42.364,00 fino a 56.344,12 Oltre 56.344,12 fino a 70.324,24 Oltre 70324,24 fino a 80.491,60 Oltre 80.491,60 Abbattimento Nessuno del 20,00% del 32,50% del 45,00% del 55,00% Aliquota di rendimento 2,00% 1,60% 1,35% 1,10% 0,90% DAL ENTE PRESSO CUI È STATO PRESTATO IL SERVIZIO G AL M A G M VALUTAZI. SERVIZIO COEFFICIENTE DI RENDIMENTO UTILE ARROT. MM GG AA MM (3) (4) A AA (1) Periodo di servizio fino al 31/12/1992 Azienda /Asl ……. Totale servizi fino al 31/12/1992 1 6 Periodo di servizio DAL 01/01/1993 AL 31/12/1994 Azienda /Asl ……. 1 Totale servizi dal 01/01/1993 al 31/12/1994 Totale servizi al 31/12/1994 1 Periodo di servizio DAL 01/01/1995 AL 31/12/1997 Azienda /Asl ……. 1 Azienda /Asl ……. 1 Totale servizi dal 01/01/1995 al 31/12/1997 Totale servizi al 31/12/1997 Periodo di servizio DAL 01/01/1998 IN POI Azienda /Asl ……. Totale servizi dal 01/01/1998 Totale servizio alla cessazione 1 1 1 1 (2) 1972 1993 1995 1996 1998 31 12 31 1992 12 31 12 1994 12 12 30 1995 1997 9 2010 20 20 7 7 0 0 20 7 0,46038 2 2 22 0 0 7 0 0 0 2 22 0 7 0,49855 1 2 3 25 0 0 0 7 0 0 0 0 3 25 0 7 0,55855 12 12 38 9 9 4 0 0 0 12 38 9 4 0,25500 0,81355 IL SISTEMA PREVIDENZIALE QUADRO I – SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO DATI RIEPILOGATIVI Servizio alla cessazione = anni 38 mesi 4 Servizio al 31/12/1992 = anni 20 mesi 7 Differenza = anni 17 mesi 9 (5) Coeff.TAB A L. 965/1965 e art. 17 L. 724/1994 = 0,81355 Coeff.TAB A L. 965/1965 = 0,46038 Differenza = 0,35317 RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE Retribuzione goduta nel periodo di rif. a (7) 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Ra (8) €. 15.000,00 €. 15.000,00 €. 12.000,00 €. 12.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 Ca (9) 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 INDICI ISTAT anno precedente decorrenza riferimento anni di cui alla col. 7 I(d-1) (10) 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 la (11) 154,1491 154,1491 153,1222 148,3300 145,8198 142,9673 140,5712 137,8328 134,5239 131,3291 127,9061 Giorni retr. goduta nel Giorni di di godim. periodo di riferimento godimento DL. rivalutata 373/93 R’a (12)=(8)x(9)x(10) : (11) €. 15.000,00 €. 15.000,00 €. 12.201,28 €. 12.720,18 €. 10.888,34 €. 11.213,41 €. 11.514,20 €. 11.854,80 €. 12.260,98 €. 12.676,63 €. 13.136,40 totali m,a (13) 270 360 360 360 360 360 360 360 360 360 90 3600 retribuzione teorica del periodo di rif. m’,a (14) R’a x m,a (15)=(12)x(13) €. 4.050.000,00 €. 5.400.000,00 €. 4.392.460,80 €. 4.579.264,80 €. 3.919.802,40 €. 4.036.827,60 €. 4.145.112,00 €. 4.267.728,00 €. 4.413.952,80 €. 4.563.586,80 €. 1.182.276,00 €. 44.951.011,20 Rm €. 12.486,39 0,80 Rm €. 9.989,11 RET. TEORICA del periodo di riferimento ai sensi D.L. 373/93 R’a x m’,a (16)=(12)x(14) CONF. S.A.L. Anno di rif. Punto % per nr… di anni QUADRO II TRATTAMENTO DIRETTO Servizio alla cessazione Anni 38 Mesi 4 Vedi nota in basso A 0,81355 Retribuzione pensionabile alla cessazione 1) €. 15.000.,00 Servizio al 31/12/1992 Anni 20 Mesi 7 Retribuzione media del periodo interessato 2) 2’ ) * €. 12.486,39 €. 12.486,39 (COEFF: TAB. ’A’ L. 965/1965) B 0,46038 Prima quota pensione 3) = ( 1 x B ) €. 6.905,70 Nota: (Coefficiente. Tab. ‘A’ L. 965/1965, Art. 17 L. 724/94 cc 19 art. 2 L. 335/95) Servizio al 31/12/1997 Anni 25 Mesi 7 (COEFF: TAB.’A’ L. 965/1965) DIFF.COEFF. 1992-1997 DIFF. COEFF. 1997 CESS. B’ 0,55855 C=(B’-B) 0,09817 C= (A-B’) 0,255 4) = ( 2 X C )+( 2’ x C’ ) Totale prima e seconda quota di pensione 5) = ( 3 + 4 ) Pensione arrotondata 6) €. 4.409,82 €. 11.315,52 €. 11.315,52 Seconda quota pensione 9 IL SISTEMA PREVIDENZIALE CAPITOLO II IL SISTEMA MISTO Il sistema misto, sorto con l’articolo 1, comma 12, della Riforma Dini, si applica a coloro che alla data del 31 dicembre 1995 hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni. La pensione è composta da tre parti: • Quota A, determinata con il sistema della retribuzione retribuzione annua fissa e continuativa dell’ultimo giorno di servizio; • Quota B, determinata con il sistema delle retribuzioni medie pensionabili del periodo; • Quota C, determinata con le regole del sistema contributivo puro che vedremo nel prossimo capitolo. Sicuramente, tra i tre sistemi di calcolo quello in esame è il più complesso, ma procediamo con ordine. La quota A di pensione si determina esattamente con le medesime regole già viste per la quota A della pensione calcolata con il sistema retributivo. Pertanto, una volta verificato che il soggetto in esame non possiede 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, sarà sufficiente andare a verificare l’anzianità posseduta alla data del 31 dicembre 1992 e il corrisponde coefficiente di calcolo di cui alla tabella A della Legge 965/1965. Tale coefficiente moltiplicato per la retribuzione annua fissa e continuativa dell’ultimo giorno di servizio, andrà a costituire la prima quota di pensione. CONF. S.A.L. La quota B di pensione, rispetto a quella determinata con le regole del sistema retributivo, ha la particolarità che non osserva solo i dieci anni meno remoti rispetto alla decorrenza della pensione, bensì tutte le retribuzioni che il dipendente avrà percepito in costanza di attività lavorativa dal 1° gennaio 1993 fino alla cessazione; il criterio di determinazione della retribuzione media pensionabile è identico a quello applicato alla medesima quota del sistema retributivo (attualizzazione Istat e aumento di un punto percentuale per ogni anno con esclusione dell’anno di cessazione e di quello precedente). 10 Tale retribuzione media andrà moltiplicata per la differenza di coefficienti scaturenti tra l’anzianità di servizio al 31 dicembre 1992 e quella al 31 dicembre 1995. Simuliamo un esempio: • Anzianità di servizio al 31 dicembre 1992: 13 anni e 7 mesi – coefficiente L. 965/1965 = 0,35775 • Anzianità di servizio al 31 dicembre 1995: 16 anni e 7 mesi – coefficiente L. 965/1965 = 0,39605 La quota C di pensione sarà calcolata con le stesse regole del sistema contributivo puro. QUADRO I – SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO DAL ENTE PRESSO CUI È STATO PRESTATO IL SERVIZIO G M AL A G (1) a) Periodo di servizio fino al 31/12/1992 Azienda /Asl ……. Totale a) 1 b) Periodo di servizio DAL 01/01/1993 AL 31/12/1995 Azienda /Asl ……. 1 Azienda /Asl ……. 1 Totale b) SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a) + b) 6 1 1 M A AA (2) 1979 1993 1995 31 31 12 12 12 12 1992 1994 1995 c) Periodo di servizio DAL 01/01/1998 IN POI Azienda /Asl ……. 1 1 1996 31 12 1997 Azienda /Asl ……. 1 1 1998 30 9 2010 Totale c) SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a) + b) + c) Coeff.TAB A L. 965/1965 e art. 17 L. 724/1994 VALUTAZI. SERVIZIO COEFFICIENTE DI RENDIMENTO UTILE ARROT. MM GG AA MM (3) (4) 13 13 7 7 0 0 13 7 0,35755 2 1 3 16 0 0 0 7 0 0 0 0 3 16 0 7 0,39605 2 12 14 31 0 9 9 4 0 0 0 0 14 31 9 4 IL SISTEMA PREVIDENZIALE La differenza tra i due coefficienti pari al 3,83% costituirà l’aliquota di rendimento delle retribuzioni medie pensionabili del periodo 1993 – cessazione. Di norma, nel sistema misto, la quota B di pensione è sempre quella di importo inferiore stante il limite temporale cui si riferisce (al massimo un triennio). RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE a (7) 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 INDICI Retribuzione Punto % anno goduta nel per nr… periodo di rif. di anni precedente decorrenza Ra (8) €. 15.000,00 €. 15.000,00 €. 12.000,00 €. 12.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 Ca (9) 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,1 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 I(d-1) (10) 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 154,1491 ISTAT riferimento anni di cui alla col. 7 la (11) 154,1491 154,1491 153,1222 148,3300 145,8198 142,9673 140,5712 137,8328 134,5239 131,3291 127,9061 124,7113 122,7716 120,6037 118,5499 114,1000 108,3000 104,2000 Giorni retr. goduta nel Giorni di di godim. periodo di riferimento godimento DL. rivalutata 373/93 R’a (12)=(8)x(9)x(10) : (11) €. 15.000,00 €. 15.000,00 €. 12.201,28 €. 12.720,18 €. 10.888,34 €. 11.213,41 €. 11.514,20 €. 11.854,80 €. 12.260,98 €. 12.676,63 €. 13.136,40 €. 13.596,52 €. 13.936,90 €. 14.315,23 €. 14.693,26 €. 15.401,40 €. 16.368,56 €. 17.160,55 totali m,a (13) 270 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 6390 m’,a (14) retribuzione teorica del periodo di rif. R’a x m,a (15)=(12)x(13) €. 4.050.000,00 €. 5.400.000,00 €. 4.392.460,80 €. 4.579.264,80 €. 3.919.802,40 €. 4.036.827,60 €. 4.145.112,00 €. 4.267.728,00 €. 4.413.952,80 €. 4.563.586,80 €. 4.729.104,00 €. 4.894.747,20 €. 5.017.284,00 €. 5.153.482,80 €. 5.289.573,60 €. 5.544.504,00 €. 5.892.681,60 €. 6.177.798,00 €. 86.467.910,40 Rm €. 13.531,75 0,80 Rm €. 10.825,40 RET. TEORICA del periodo di riferimento ai sensi D.L. 373/93 R’a x m’,a (16)=(12)x(14) CONF. S.A.L. Anno di rif. 11 IL SISTEMA PREVIDENZIALE QUADRO 1/A DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO N.ro di anni Anno di Rif. Montante contributivo precedenti anni P.I.L. montante contributivo rivalutato imponibile contributivo anno corrente Aliquota contributiva Montante Contributivo anno corrente Montante complessivo rivalutato (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (2) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (3) = 9 €.0,0 €. 3.300,00 €. 6.784,37 €. 10.447,99 €. 14.338,33 €. 18.380,78 €. 22.559,03 €. 26.844,81 €. 31.261,93 €. 35.789,65 €. 40.539,35 €. 45.273,88 €. 50.770,34 €. 56.488,26 €. 63.313,73 (4) 1.062054 1.055871 1.053597 1.056503 1.062054 1.047781 1.043698 1.041614 1.039272 1.040506 1.035386 1.033937 1.034625 1.033201 1.000000 5) = (3X4) €. 0,00 €. 3.484,37 €. 7.147,99 €. 11.038,33 €. 15.080,78 €. 19.259,03 €. 23.544,81 €. 27.961,93 €. 32.489,65 €. 37.239,35 €. 41.973,88 €. 46.810,34 €. 52.528,26 €. 58.363,73 €. 63.313,73 (6) €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 10.000,00 €. 12.000,00 €. 12.000,00 €. 15.000,00 €. 11.250,00 (7) 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 (8) = (6 x 7) €. 3.300,00 €. 3.300,00 €. 3.300,00 €. 3.300,00 €. 3.300,00 €. 3.300,00 €. 3.300,00 €. 3.300,00 €. 3.300,00 €. 3.300,00 €. 3.300,00 €. 3.960,00 €. 3.960,00 €. 4.950,00 €. 3.712,50 (9) = (5+8) €. 3.300,00 €. 6.784,37 €. 10.447,99 €. 14.338,33 €. 18.380,78 €. 22.559,03 €. 26.844,81 €. 31.261,93 €. 35.789,65 €. 40.539,35 €. 45.273,88 €. 50.770,34 €. 56.488,26 €. 63.313,73 €. 67.026,23 QUADRO II TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO Vedi nota in basso Servizio al 31/12/1995 Anni 16 Mesi 7 Retribuzione pensionabile alla cessazione 1) €. 15.000.,00 Servizio al 31/12/1992 A 0,39605 Anni 13 Retribuzione media 2) * €. 13.531,75 (COEFF: TAB. ’A’ L. 965/1965) DIFFERENZA COEFFICENTI COEFFICIENTE TAB. ‘A’ L.335/95 B 0,35775 C = (A – B ) 0,0383 Anni 65 Mesi 7 CONF. S.A.L. D 5,6200 montante contributivo dal 1996 in poi Prima quota pensione Seconda quota di pensione Terza quota pensione 3) €. 67.026,23 4) = ( 1 x B ) €. 5.366,25 5) = ( 2 x C ) €. 518,27 6) = ( 3 x D ) €. 3.766,87 Totale prima, seconda e Terza quota di pensione Pensione Arrotondata 7) = ( 4 + 5 + 6 ) €. 9.651,39 8) €.9.651,39 Nota: (Coefficiente. Tab. ‘A’ L. 965/1965, Art. 17 L. 724/94 cc 19 art. 2 L. 335/95) 12 Mesi 0 Tale sistema è sorto anch’esso con la Riforma Dini. Il calcolo del trattamento pensionistico è legato esclusivamente ai contributi versati dal dipendente, unitamente a quelli versati dal datore di lavoro, che vanno a costituire il montante contributivo; la restituzione avverrà in rate mensili mediante l’applicazione di un “coefficiente di trasformazione” (che è stato oggetto di revisione da ultimo con la Legge 247/2007 con decorrenza 1° gennaio 2010). In dettaglio, il montante contributivo appositamente rivalutato sarà moltiplicato il coefficiente corrispondente all’età dell’assicurato al momento della cessazione. COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO IN PENSIONE Mesi Anni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IL SISTEMA PREVIDENZIALE CAPITOLO III IL SISTEMA CONTRIBUTIVO 11 57 4,4190 4,4289 4,4388 4,4488 4,4587 4,4686 4,4785 4,4884 4,4983 4,5083 4,5182 4,5281 58 4,5380 4,5485 4,5590 4,5695 4,5800 4,5905 4,6010 4,6115 4,6220 4,6325 4,6430 4,6535 59 4,6640 4,6752 4,6863 4,6975 4,7087 4,7198 4,7310 4,7422 4,7533 4,7645 4,7757 4,7868 60 4,7980 4,8098 4,8217 4,8335 4,8453 4,8572 4,8690 4,8808 4,8927 4,9045 4,9163 4,9282 61 4,9400 4,9528 4,9655 4,9783 4,9910 5,0038 5,0165 5,0293 5,0420 5,0548 5,0675 5,0803 62 5,0930 5,1067 5,1203 5,1340 5,1477 5,1613 5,1750 5,1887 5,2023 5,2160 5,2297 5,2433 63 5,2570 5,2716 5,2862 5,3008 5,3153 5,3299 5,3445 5,3591 5,3737 5,3883 5,4028 5,4174 64 5,4320 5,4477 5,4633 5,4790 5,4947 5,5103 5,5260 5,5417 5,5573 5,5730 5,5887 5,6043 65 5,6200 Un soggetto che al momento della cessazione avrà 64 anni e 3 mesi si vedrà applicato il coefficiente di trasformazione pari a 5,479%. CONF. S.A.L. Il montante individuale è dato dall’accantonamento annuo del 33% di tutte le retribuzioni (fisse e accessorie) percepite dal dipendente. Tale valore sarà rivalutato sulla base dei tassi di capitalizzazione costituiti dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Annualmente, l’Inpdap emana un’apposita nota operativa (per l’anno 2010 è la numero 46 del 31 luglio 2009) dove vengono aggiornati i tassi: 13 IL SISTEMA PREVIDENZIALE Tasso di capitalizzazione 1,055871 1,053597 1,056503 1,051781 1,047781 1,043698 1,041614 1,039272 1,040506 1,035386 1,033937 1,034625 1,033201 Montante maturato al 31.12 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Decorrenza della pensione 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CONF. S.A.L. Massimale contributivo articolo 2, comma 18, Legge 08 agosto 1995 n.335 14 Anno 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Importo € 68.172,31 € 70.881,03 € 72.035,41 € 73.332,23 € 74.505,62 € 76.442,85 € 78.506,61 € 80.390,77 € 82.400,54 € 84.048,55 € 85.477,37 € 87.186,91 € 88.669,08 € 91.506,49 € 92.147,03 I requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico – secondo le regole del contributivo – sono: • 5 anni di contributi • 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini. Per coloro che accedono ad un trattamento pensionistico con un’età anagrafica inferiore a 65 anni è necessario verificare che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale riferito all’anno di maturazione di tutti i requisiti previsti per la pensione nel sistema contributivo. IL SISTEMA PREVIDENZIALE I soggetti cui si applica tale sistema di calcolo sono assoggettati ad un massimale annuo della base contributiva; in altre parole al superamento di determinate retribuzioni non avverrà più il pagamento dei contributi previdenziali, né tali somme attribuiranno alcun beneficio ai fini della determinazione del montante contributivo (e quindi del trattamento pensionistico alla cessazione). Il massimale è stato previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge 08 agosto 1995 n. 335 per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo. In alternativa è confermata la possibilità di accesso al pensionamento con quaranta anni di contribuzione, prescindendo dall’età anagrafica. Si precisa che rientra nel contributivo solo coloro i quali non possono far valere nessun contributo in un’epoca antecedente il 1° gennaio 1996 presso nessuna gestione previdenziale. L’eventuale valorizzazione tramite gli appositi istituti giuridici (ricongiunzione, riscatto, totalizzazione anche estera o computo a domanda o d’ufficio) farebbe mutare il regime di calcolo (se tali periodi risultassero antecedenti il 1996) in misto o retributivo. Pertanto, ai fini della valorizzazione del sistema di calcolo applicabile all’iscritto, devono essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa, compresi il lavoro all’estero, la maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro ed il servizio militare. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, resta confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e di un’età non inferiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. CONF. S.A.L. Anche coloro i quali vengono iscritti ad una gestione pensionistica dal 1996 ma possono vantare una precedente contribuzione, ancorché tale contribuzione pregressa non sia più disponibile in quanto ha già dato luogo ad un trattamento pensionistico non si applica il sistema contributivo ma, a seconda dell’anzianità contributiva maturata al 1995, saranno destinatari di un sistema retributivo o misto. 15 IL SISTEMA PREVIDENZIALE CAPITOLO IV IL SISTEMA DELLE QUOTE PER LE PENSIONI DI ANZIANITÀ La Legge 24 dicembre 2007 n.247 ha recato nuove disposizioni in materia previdenziale e, nel contempo, ha modificato alcune norme contenute nella Legge 23 agosto 2004 n.243. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (senza operare alcun arrotondamento). Tale requisito non è tuttavia sufficiente per il conseguimento del trattamento di quiescenza; infatti il Legislatore ha introdotto un meccanismo che prevede una diversa combinazione di requisiti anagrafici con quelli di anzianità contributiva, la cui sommatoria deve determinare il raggiungimento di una quota minima prevista per l’anno considerato. Anno dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 Quota --- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009 95 2010 95 2011 96 2012 96 2013 (soggetto a verifica) 97 2014 (soggetto a verifica) 97 Requisiti 58 + 35 59 + 36 60 + 35 59 + 36 60 + 35 60 + 36 61 + 35 60 + 36 61 + 35 61 + 36 62 + 35 61 + 36 62 + 35 CONF. S.A.L. Si riporta anche i requisiti previgenti al 2010 poiché il raggiungimento degli stessi nell’epoca prevista fa salvo il diritto d’accesso al trattamento pensionistico. 16 Inoltre concorrono alla determinazione della quota prevista anche i mesi e i giorni; la sommatoria di questi deve raggiungere la quota; ad esempio 59 anni, 10 mesi e 15 giorni di età anagrafica in presenza di 35 anni, 1 mese e 15 giorni di anzianità contributiva soddisfano il requisito per l’anno 2010. Si deroga al requisito anagrafico, in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore ai quaranta anni. In questo caso il requisito si intende soddisfatto anche in presenza di un’anzianità contributiva pari a 39 anni, 11 mesi e 16 giorni. IL SISTEMA PREVIDENZIALE CONF. S.A.L. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 avevano maturato il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico (57 anni di età anagrafica con 35 anni di contributi) ma sono rimasti in servizio, potranno accedere alla pensione in qualsiasi momento. 17 IL SISTEMA PREVIDENZIALE CAPITOLO V LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE 78/2010 Per il terzo anno consecutivo, la stagione estiva ha portato novità. Lo scorso anno, con il DL 78/2009 le lavoratrici del pubblico impiego erano state interessate dall’innalzamento dell’età pensionabile che, a decorrere dal 2018, avrebbe comportato un’età anagrafica come quella richiesta agli uomini. Quest’anno, con il DL 78/2010 le lavoratrici hanno avuto un ulteriore inasprimento poiché viene richiesto loro un requisito anagrafico non inferiore a 65 anni già dal 2012. Anno Età anagrafica richiesta dal DL 78/2009 Età anagrafica richiesta dal DL 78/2010 2009 60 - 2010 61 - 2011 61 - 2012 62 65 2013 62 65 2014 63 65 2015 63 65 2016 64 65 2017 64 65 2018 65 65 Tali decisioni sono state prese al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C 46/07. CONF. S.A.L. Con l’ultimo DL, gli interventi in materia previdenziale sono stati a più ampio raggio e hanno interessato diversi aspetti: dall’accesso al trattamento pensionistico alla dilazione dei trattamenti di fine servizio. 18 In particolare, avremo una finestra mobile di dodici mesi dalla maturazione dei requisiti per coloro che conseguiranno il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (65 anni uomini e 61 anni donne) a decorrere dal 2011. La finestra mobile di dodici mesi si applicherà (sempre a decorrere dal 2011) anche a coloro che conseguiranno il diritto a pensione: • Con quaranta anni di contributi • Con un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (sistema delle quote) • Pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo. Naturalmente, se un soggetto che consegue un trattamento di vecchiaia ha già Un’ulteriore novità è introdotta per quanto riguarda i trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione per i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la finestra mobile applicabile sarà di diciotto mesi. Le disposizioni in materia di trattamenti di fine servizio riguardano la rateizzazione in fase di erogazione; per importi fino a 90.000 euro lordi sarà erogato il trattamento in un unico importo; per importi superiori e ma comunque inferiori a 150.000, il primo importo sarà di 90.000 mentre il secondo di ammontare residuo. Per importi non inferiori a 150.000, il primo acconto sarà di 90.000, il secondo di 60.000 ed il terzo pari all’ammontare residuo. Tali importi saranno erogati con cadenza annuale, rimanendo confermato quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di posticipo della determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento del primo importo annuale (tre mesi per decessi, limiti di servizio o di età, infermità oppure 181/270gg per le altre cessazioni). IL SISTEMA PREVIDENZIALE compiuto i requisiti per la pensione di anzianità avrà la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità. Altra importante novità riguarda la trasformazione del TFS (o di altra indennità equipollente comunque denominata) a decorrere dal 1° gennaio 2011 secondo quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile con applicazione dell’aliquota del 6,91%. A tal riguarda si resta in attesa di conoscere l’orientamento dell’Inpdap circa la computabilità delle voci utili, anche se taluni CCNL hanno già disciplinato l’argomento (per gli Enti Locali cfr. articolo 49 CCNL 14 settembre 2000; per la Sanità cfr. articolo 46 CCNL 20 settembre 2001). Importanti novità sono state introdotte in ambito normativo. Per gli iscritti agli ex Istituti di Previdenza, a decorrere dal 31 luglio 2010 viene abrogata la Legge 322/1958 che permetteva, in assenza di diritto a pensione presso l’Inpdap, il trasferimento gratuito dei contributi presso l’Inps. Le domande di ricongiunzione presentate dal 31 luglio 2010 subiscono un aumento dell’onerosità a causa della variazione dei coefficienti a legislazione vigente (in precedenza erano ancorati a coefficienti del 1964). Quelle attuali risalgono al 31 agosto 2007. Tale novità non riguarda i periodi ricongiungibili/riscattabili che ricadono temporalmente a decorrere dal 1° gennaio 1996; infatti la modalità di calcolo risen- CONF. S.A.L. A decorrere dal 1° luglio 2010 le ricongiunzioni dall’Inpdap verso l’Inps (anche in presenza di diritto a pensione) diventano onerose (in precedenza erano gratuite). L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati per il riscatto dei titoli universitari, al netto dei contributi da trasferire maggiorati degli interessi al 4,5%. 19 IL SISTEMA PREVIDENZIALE te esclusivamente delle retribuzioni percepite dal dipendente nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda risultando del tutto ininfluenti i fattori anagrafici e di anzianità contributiva. Per i soggetti che possono far valere contribuzioni accreditate in epoche antecedenti il 1996 le situazioni possono essere diverse a seconda dell’entità della riserva matematica e dei contributi da trasferire. A titolo meramente esemplificativo, si riportano due esempi. Esempio 1 Dipendente che alla data della domanda può far valere 24 anni di contributi e 49 anni di età ANTE DL 78/2010 Retribuzione alla domanda POST DL 78/2010 € 15.549,93 € 15.549,93 Coeff. Legge 299/1980 art. 4 0,34333 pari a 17 anni 2 mesi Coeff. DM 27/01/1964 6,6801 Coeff. DM 31/08/2007 € 35.663,43 Onere ricongiunzione quota A Retribuzione media pensionabile 16,4054 € 87.584,45 € 16.137,01 Coeff. Legge 299/1980 art. 4 0,055 Coeff. DM 27/01/1964 6,6801 Onere ricongiunzione quota B1 0,34333 € 16.137,01 pari a 2 anni 9 mesi 0,05500 21,73380 € 5.928,83 € 19.289,52 € 41.592,26 Quota riserva matematica € 106.873,97 € 40.341,19 Contributi da trasferire € 40.341,19 € 1.251,07 Differenza € 66.532,78 CONF. S.A.L. € 20 625,53 Quota da porre a carico € 33.266,39 del richiedente ANTE DL 78/2010 € 16.885,46 € 16.885,46 Coeff. Legge 299/1980 art. 4 0,02500 pari a 1 anno 3 mesi 0,02500 Coeff. DM 27/01/1964 2,35610 Coeff. DM 31/08/2007 15,28890 € Onere ricongiunzione quota A Retribuzione media pensionabile € 6.454,00 994,60 € 16.350,13 Coeff. Legge 299/1980 art. 4 0,06000 Coeff. DM 27/01/1964 2,35610 € 16.350,13 pari a 3 anni € 2.311,35 Onere ricongiunzione quota B1 0,06000 19,17320 € 18.809,06 Retr. media pensionabile (ultimi 12 mesi) € 16.788,53 € 16.788,53 Aliquota di finanziamento 32,65% 32,65% 1,296 1.296 Giorni a copertura € 19.733,24 € 19.733,24 € 23.039,19 Quota riserva matematica € 44.996,30 € 32.742,36 Contributi da trasferire € 32.742,36 € -9.703,17 Differenza € 12.253,94 - Quota da porre a carico del richiedente € 6.126,97 CONF. S.A.L. Retribuzione alla domanda POST DL 78/2010 IL SISTEMA PREVIDENZIALE Esempio 2 Dipendente che alla data della domanda può far valere 12 anni di contributi e 29 anni di età 21 IL SISTEMA PREVIDENZIALE CAPITOLO VI NEL 2050 PENSIONE DI VECCHIAIA A 68 ANNI Il disegno di legge (C. 3638) di conversione del DL 78/2010 è ormai giunto al termine del suo percorso divenendo la Legge 30 luglio 2010 n.122. Per quanto riguarda l’articolo 12, i primi commi sono stati di fatto confermati nel loro impianto originario. Importanti novità emergono dal fronte dei commi da 12 bis a 12 quinquies. Dal 2012 le donne accederanno al trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del 65esimo anno di età, oltre l’attesa dell’apertura della finestra. Inoltre, è previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 l’aggiornamento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (65 e 60 anni, nonché i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per il sistema delle quote) che in prima attuazione non potrà essere superiore a 3 mesi, attraverso l’emanazione di un decreto direttoriale d’intesa tra MEF e MinLavoro. L’adeguamento dei requisiti per l’accesso al pensionamento sarà pertanto legato agli incrementi della speranza della vita. L’aggiornamento, ovviamente, non verrà effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita. Il secondo aggiornamento è previsto per il 1° gennaio 2019. CONF. S.A.L. Per le pensioni liquidate con il sistema misto o contributivo, il coefficiente corrispondente al 65esimo anno di età è esteso anche per l’accesso a trattamenti pensionistici con età superiore; in sostanza un’età pensionabile più avanzata permetterà di conseguire una pensione più consistente, relativamente alla quota contributiva. 22 Decorrenza dal 2015 dal 2019 dal 2022 dal 2025 dal 2028 dal 2031 dal 2034 dal 2037 dal 2040 dal 2043 dal 2046 dal 2049 Requisiti 65 anni e 3 mesi 65 anni e 7 mesi 65 anni e 11 mesi 66 anni e 3 mesi 66 anni e 7 mesi 66 anni e 10 mesi 67 anni e 1 mese 67 anni e 4 mesi 67 anni e 7 mesi 67 anni e 10 mesi 68 anni e 1 mese 68 anni e 4 mesi IL SISTEMA PREVIDENZIALE Sulla base di tale scenario, l’incremento dei requisiti previsti dal gennaio 2015, stimato in 3 mesi, in quanto assorbente l’incremento della speranza della vita registrato nel triennio precedente pari a 4 mesi, per i successivi adeguamenti triennali dal 2019, la stima è pari a 4 mesi fino al 2030, con successivi adeguamenti inferiori e, comunque attorno a tre mesi, fino al 2050. Ciò comporterebbe un adeguamento cumulato nel 2050 pari a circa tre anni e mezzo accedendo al trattamento pensionistico di vecchiaia con oltre 68 anni. In ogni caso, come specificato dalla norma in esame, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall’Istat a consuntivo. CONF. S.A.L. In particolare, la relazione tecnica allegata alla manovra, precisa che per la valutazione degli effetti di minore spesa si è tenuto conto sia del regime delle decorrenze (ossia posticipo di 12/18 mesi al trattamento pensionistico), sia degli incrementi della speranza della vita calcolati adottando lo scenario demografico dell’Istat. 23 IL SISTEMA PREVIDENZIALE CAPITOLO VII I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO I dipendenti assunti in epoca antecedente il 1° gennaio 2001 sono iscritti alla gestione ex Inadel e il loro trattamento di fine servizio, che prende il nome di Indennità Premio Servizio (IPS) è parametrata allo stipendio annuo dei dodici mesi meno remoti rispetto alla data di cessazione. Le voci computabili sono tassative e non sono possibili estensioni. Rientrano in tale fattispecie, lo stipendio tabellare comprensivo della progressione economica orizzontale, l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, l’indennità integrativa speciale ancorché conglobata, la tredicesima mensilità e tutte le altre voci che hanno carattere fisso e continuativo e che per espressa previsione normativa possono essere considerate computabili. Tali voci sono utili nel limite di un quindicesimo dell’80%. Tale importo va moltiplicato per gli anni di servizio cui si ha avuto diritto all’iscrizione. Le frazioni fino a sei mesi vengono trascurate, quelle superiori permettono l’arrotondamento all’anno successivo. I dipendenti assunti dal 1° gennaio 2001 sono iscritti alla gestione ex Inadel ma in regime di TFR in ottemperanza al DPCM 20 dicembre 1999 e successivi. Il trattamento di fine rapporto, in ottemperanza alle disposizioni del codice civile, rappresenta una percentuale (il 6,91%) delle retribuzioni percepite durante tutta la vita lavorativa del dipendente. La valutabilità delle voci è rimessa alla contrattazione che attualmente è disciplinata dall’articolo 49 del CCNL 14 settembre 2000 per gli Enti locali e dall’articolo 46 CCNL 20 settembre 2001. Attualmente, con la previsione di cui all’articolo 12, comma 10, del DL 78/2010 tutto il personale sarà in regime di TFR a decorrere dal 1° gennaio 2011 per le anzianità maturate da tale data. CONF. S.A.L. Procedimento di calcolo dell’IPS 24 a. Stipendio annuo lordo alla cessazione b. Anni di servizio c. Totale indennità lorda d. Riduzioni (40,98%) e. Esenzione (€ 309,87) f. Base Irpef su cui applicare Irpef media (c - d - e) g. Determinazione reddito di riferimento (c - d) * 12 / b h. Aliquota media Irpef i. Irpef da trattenere (f x h) l. IPS netta (c - i) Stipendio all’80% Stipendio al 100% come da Legge simulazione € 28.927,53 € 28.927,53 20 € 30.856,03 € 12.644,80 € 6.197,40 20 € 38.570,04 € 15.806,00 € 6.197,40 € 12.013,83 € 16.566,64 € 10.926,74 € 13.658,42 23,00% € 2.763,18 € 28.092,85 23,00% € 3.810,33 € 34.759,71 Reddito di riferimento 34.833,03 x 12 / 20 = 20,899.82 23% su 15.000,00 27% su 5.899,82 3.450,00 1.592,95 5.042,95 5.042,95 / 20.899,82 = 24,13% 34.833,03 x 24,13% = 8.405,21 DM 20 marzo 2008 Tfr netto Valori espressi in Euro IL SISTEMA PREVIDENZIALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TFR spettante 1.506,38 3.062,18 4.668,59 6.326,88 8.038,31 9.804,20 11.625,85 13.504,64 15.441,95 17.439,20 19.497,82 21.619,32 23.805,21 26.057,01 28.376,31 30.764,73 33.223,92 35.755,56 38.361,36 41.043,08 41.043,08 CONF. S.A.L. Anni SIMULAZIONE CALCOLO TFR POST 2007 Retribuzione Quota Annua Rivalutazione Imposta Rivalutazione annua TFR lorda sostitutiva netta 21.800,00 1.506,38 22.127,00 1.528,98 30,13 3,31 26,82 22.458,91 1.551,91 61,24 6,74 54,50 22.795,79 1.575,19 93,37 10,27 83,10 23.137,73 1.598,82 126,54 13,92 112,62 23.484,79 1.622,80 160,77 17,68 143,09 23.837,06 1.647,14 196,08 21,57 174,51 24.194,62 1.671,85 232,52 25,58 206,94 24.557,54 1.696,93 270,09 29,71 240,38 24.925,90 1.722,38 308,84 33,97 274,87 25.299,79 1.748,22 348,78 38,37 310,41 25.679,29 1.774,44 389,96 42,90 347,06 26.064,48 1.801,06 432,39 47,56 384,83 26.455,44 1.828,07 476,10 52,37 423,73 26.852,27 1.855,49 521,14 57,33 463,81 27.255,06 1.883,32 567,53 62,43 505,10 27.663,88 1.911,57 615,29 67,68 547,61 28.078,84 1.940,25 664,48 73,09 591,39 28.500,03 1.969,35 715,11 78,66 636,45 28.927,53 1.998,89 767,23 84,40 682,83 34.833,03 6.977,59 767,54 6.210,05 56,93 32.580,94 25 IL TUO RAPPRESENTANTE: Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità MILANO Responsabili: ANGELO GRECO ROCCO FERRARA Recapiti: Via Capuana n° 7/B 20157 Milano Tel. 0233202026 Fax 0233202078 Sito web: www.sindacatofials.it Email: [email protected] LODI Responsabile: STEFANO LAZZARINI Recapiti: Viale Rimembranze n°35 26900 Lodi Tel. 0371425005 Fax 0371422880 - 0691270997 Cell. 3356645120 Sito web: http://lodi.sindacatofials.it Email: [email protected] BERGAMO Responsabile: ALFREDO DE MARCHI Recapiti: Via Partigiani, 5 24028 Bergamo Tel. 328/4740953 Fax 035704459 Sito web: http://bergamo.sindacatofials.it Email: [email protected] CREMONA Responsabile: ANGELO BONVISSUTO Recapiti: Via Giuseppina n° 119 26100 Cremona Tel. 0372438352 - 0372748884 Fax 0372529908 Sito web: http://cremona.sindacatofials.it Email: [email protected] BRESCIA Responsabile: ANTONIO CREMONESI Recapiti: Via Monte Cengio, 10 25128 Brescia Tel. 0303385165 Fax 0303398223 Sito web: http://brescia.sindacatofials.it Email: [email protected] VARESE Responsabile: SANTO SALVATORE Recapiti: Via Puccini n°7 21100 Varese Tel. 3481469662 Fax 03311834081 Sito web: http://varese.sindacatofials.it Email: [email protected] SONDRIO Responsabile: SALVATORE FALSONE Recapiti: Via Roma n. 46 23033 Grosio Sondrio Tel.Fax 0342 848346 Sito web: http://sondrio.sindacatofials.it Email: [email protected] PAVIA Responsabile: SANTO VETRI Recapiti: Via Genova n°51 27100 Pavia Tel. 3392201764 - Fax 0382 049316 Sito web: http://pavia.sindacatofials.it Email: [email protected] COMO Responsabile: SALVATORE MONTAGNA Recapiti: Via Diaz n° 46 - 22100 Como Tel. 3385404976 Fax 031270942 - 031263651 Email: [email protected] MANTOVA Responsabile: MARCO MANTOVANI Recapiti: Via Manzoni n° 21 46047 Porto Mantovano Tel. 3472783146 Fax 0376397287 Sito web: http://mantova.sindacatofials.it Email: [email protected] Via Capuana, 7/B - 20157 MILANO Tel. 02 33202026 - Fax 02 33202078 www.sindacatofials.it - [email protected]