Gli impegni delle Cooperative distributrici secondo l’attuale regolazione Aosta, 16 ottobre 2009 Continuità/Qualità - del. 333/07 (TIQE) Con delibera n. 333/07 (TIQE) decadono - con gradualità - i regimi di esclusione dalla regolazione prima previsti per le imprese di minori dimensioni: Regolazione Incentivante: le Imprese devono rispettare l’indicatore N1 (oltre a D1) inerente il numero annuo di interruzioni s.p. lunghe/brevi per cliente BT; Regolazione Interruzioni prolungate/estese: per interruzioni con durata superiore a standard predefiniti, dal 2012 (clienti BT tra 5.000 e 50.000) e dal 2013 (clienti BT < 5.000), le Imprese corrispondono indennizzi individuali a clienti BT e MT; Clienti BT interrotti: a decorrere dal 2011 (clienti BT tra 5.000 e 50.000) e dal 2012 (clienti BT < 5.000) le Imprese devono rispettare le disposizioni in materia di corretta registrazione dei clienti BT coinvolti da interruzioni del servizio. Ulteriori Obblighi: le Imprese devono rispettare gli obblighi di servizio in materia di gestione delle interruzioni (preavviso), sono soggette a standard individuali per clienti MT relativi al numero max di interruzioni annue s.p.l.. In materia di Q.Commerciale, l’esercente deve predisporre un registro, costituito da appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le richieste di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, nonché l’esecuzione delle prestazioni medesime. 2 Continuità: al 31 dicembre 2007…… Impresa Obbligo Utenti BT* tra 5.000 e 25.000 Utenti BT* ≤ 5.000 Registrazione automatica Registrazione automatica Registrazione dal 1° febbraio 2004 dal 1° gennaio 2007 interruzioni Regolazione durata No Facoltativa media interruzioni Regolazione Si No individuale (MT/AT) Obblighi di servizio Si No (int. con preavviso) Contratti di qualità Si No Qualità Regolazione call center Rilevazione esatta clienti BT interrotti Regolazione int. prolungate/estese dal 1°gennaio 2009 dal 1° gennaio 2009 dal 1°gennaio 2011 dal 1°gennaio 2012 dal 1°gennaio 2012 dal 1° gennaio 2013 * al 31 dicembre 2002 3 Continuità: dal 1°gennaio 2008 Utenti BT ≤ 5.000 Impresa Utenti BT Obbligo tra 5.000 e 25.000 Registrazione interruzioni Regolazione durata media int. Regolazione numero medio int. Regolazione individuale (MT) Obblighi di servizio Contratti qualità Nuove regole dal 1° Nuove regole dal 1° gennaio ‘08 (del. 281/07) gennaio 2008 Rilevazione esatta clienti BT interrotti Regolazione int. prolungate/estese Si 1°gennaio 2008 Si Si (con gradualità) Si (con gradualità) Si Si Si Si 1°gennaio Si Si 2008 dal 1°gennaio 2011 dal 1°gennaio 2012 dal 1°gennaio 2012 dal 1° gennaio 2013 4 Durata e Numero - Decorrenze Impresa Obblighi e Tempi Clienti BT > 5.000 Anno di obbligo Motivo di deroga 2008 utilizzo di indicatori triennali Anno di avvio con deroga Richiesta di deroga 2009 entro 31 marzo 2008 2011 entro 31 marzo 2010 (2006-2008) Clienti BT ≤ 5.000 (alimentazione in C.P. o da almeno 2 punti di consegna da diverse linee MT) 2010 utilizzo di indicatori quadriennali (2006-2009) entro 31 marzo 2009 Clienti BT ≤ 5.000 (alimentazione diversa) 2012 non idoneità al 2011 alla regolazione incentivante esonero singole istanze; presentazione di progetti di miglioramento della continuità. 5 Qualità Commerciale al 31 dic. 2007….. Prestazioni monitorate (Delibera n. 4/04) Utenti BT/MT Utenti BT/MT Utenti BT/MT tra 3.000 e 5.000 tra 1.000 e 3.000 ≤ 1.000 Preventivazione esecuzione lavori BT Si No Esonerati dalla Regolazione Esecuzione lavori semplici Si Si No No / Attivazione fornitura Riattivazione fornitura in seguito a sospensione per morosità Si Si / Si Si Rettifica di fatturazione Ripristino fornitura in seguito a guasto sul GdM Si Si / Si Si / Disattivazione fornitura / / 6 Qualità Commerciale dal 1°gennaio 2008 Prestazioni soggette a livelli specifici per tutte le Imprese Anno 2008 – regole provvisorie indennizzo di standard di tempestività puntualità (3 ore) (esclusi con indennizzo appuntamenti per appuntamenti personalizzati) personalizzati Anni 2009 e seguenti: regole a regime indennizzo standard di puntualità di con indennizzo tempestività per tutti gli appuntamenti (2 ore) Preventivazione lavori BT Sì Sì Sì Sì Esecuzione lavori semplici Sì Sì Sì Sì Attivazione fornitura Sì Sì ex art.59 del. 4/04 Sì Sì Disattivazione fornitura Riattivazione in caso di sospensione per morosità Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Rettifica di fatturazione Sì No Sì Sì Tempo di ripristino fornitura in seguito a guasto sul GdM Sì No Sì Sì Verifica tensione Sì No Sì Sì Verifica gruppo misura Sì No Sì Sì Preventivazione lavori in MT No No No Sì Esecuzione lavori complessi Risposte motivate a reclami scritti o richieste di informazioni No No No Sì No No No Sì 7 Connessione di Impianti di Produzione Regole Tecniche di Connessione (RTC) in BT Entro il mese di novembre CEI ed AEEG dovrebbero avviare rispettive consultazioni in materia di RTC - per utenze attive/passive - per reti in Bassa Tensione. Con procedura analoga a quella seguita per la CEI 0-16, una volta approvata la nuova regola tecnica i Distributori dovranno adeguare le proprie regole tecniche a quella approvate in ambito CEI. TICA Con Chiarimento del 26 marzo 2009 l’AEEG ha confermato che la richiesta di connessione per un impianto di produzione deve essere presentata al Distributore, soggetto in capo al quale permangono gli obblighi - correlati a indennizzi automatici - relativamente alle diverse attività proceduralizzate nel TICA (preventivo, attivazione connessione, ecc.). Con delibera ARG/elt 120/09 sono stati introdotti ulteriori obblighi semestrali (aprile/ottobre) di comunicazione, da parte dei Distributori minori nei confronti del GSE, relativamente all’avanzamento degli iter di connessione di propria competenza. Allo stesso GSE i Distributori sono tenuti ad inviare le misure di energia necessarie alla gestione del meccanismo dello Scambio sul Posto, nelle modalità indicate dallo stesso GSE sul proprio portale. 8 Scambio sul posto e invio misure a GSE Il gestore di rete deve inviare al GSE entro il giorno 20 del mese n+1 le misure degli impianti in regime di scambio sul posto e connessi alla propria rete, relative a: energia immessa in rete misurata dalla AdM sul punto di scambio. In particolare si richiede: - un trattamento con dettaglio orario per gli impianti su reti con punti di connessione a tensione nominale >1kV e punti di connessione con tensione nominale ≤1kV con potenza disponibile sul punto di connessione > 55 kW; - un trattamento con dettaglio per fasce sulla base dei dati di misura rilevati su base mensile in caso di misuratore orario o un misuratore elettronico messo in esercizio per i punti in BT con potenza disponibile sul punto di connessione ≤ 55 kW; -un trattamento con dettaglio mensile nei casi in cui non è installato un misuratore orario o un misuratore elettronico messo in esercizio per punti in BT con potenza disponibile sul punto di connessione > 16,5 kW e ≤ 55 kW e per i punti con potenza ≤ 16,5 kW. energia prelevata dalla rete misurata dall’AdM sul punto di scambio. In particolare si richiede: - un trattamento con dettaglio fasce orarie in caso di mis. orario o elettronico messo in servizio; -un trattamento con dettaglio mensile negli altri casi. energia prodotta dalle Unità Produttive misurata dalle AdM installate sui morsetti di macchina per la rilevazione dell’energia elettrica prodotta (un unico valore mensile). 9