Gli impegni delle Cooperative
distributrici secondo l’attuale
regolazione
Aosta, 16 ottobre 2009
Continuità/Qualità - del. 333/07 (TIQE)
Con delibera n. 333/07 (TIQE) decadono - con gradualità - i regimi di esclusione
dalla regolazione prima previsti per le imprese di minori dimensioni:
Regolazione Incentivante: le Imprese devono rispettare l’indicatore N1 (oltre a D1)
inerente il numero annuo di interruzioni s.p. lunghe/brevi per cliente BT;
Regolazione Interruzioni prolungate/estese: per interruzioni con durata superiore a
standard predefiniti, dal 2012 (clienti BT tra 5.000 e 50.000) e dal 2013 (clienti BT
< 5.000), le Imprese corrispondono indennizzi individuali a clienti BT e MT;
Clienti BT interrotti: a decorrere dal 2011 (clienti BT tra 5.000 e 50.000) e dal 2012
(clienti BT < 5.000) le Imprese devono rispettare le disposizioni in materia di
corretta registrazione dei clienti BT coinvolti da interruzioni del servizio.
Ulteriori Obblighi: le Imprese devono rispettare gli obblighi di servizio in materia di
gestione delle interruzioni (preavviso), sono soggette a standard individuali per
clienti MT relativi al numero max di interruzioni annue s.p.l.. In materia di
Q.Commerciale, l’esercente deve predisporre un registro, costituito da appropriati
strumenti, anche informatici, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le
richieste di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, nonché
l’esecuzione delle prestazioni medesime.
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Continuità: al 31 dicembre 2007……
Impresa
Obbligo
Utenti BT*
tra 5.000 e 25.000
Utenti BT* ≤ 5.000
Registrazione automatica Registrazione automatica
Registrazione
dal 1° febbraio 2004
dal 1° gennaio 2007
interruzioni
Regolazione durata
No
Facoltativa
media interruzioni
Regolazione
Si
No
individuale (MT/AT)
Obblighi di servizio
Si
No
(int. con preavviso)
Contratti di qualità
Si
No
Qualità
Regolazione
call center
Rilevazione esatta
clienti BT interrotti
Regolazione int.
prolungate/estese
dal 1°gennaio 2009
dal 1° gennaio 2009
dal 1°gennaio 2011
dal 1°gennaio 2012
dal 1°gennaio 2012
dal 1° gennaio 2013
* al 31 dicembre 2002
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Continuità: dal 1°gennaio 2008
Utenti BT ≤ 5.000
Impresa Utenti BT
Obbligo
tra 5.000 e 25.000
Registrazione
interruzioni
Regolazione
durata media int.
Regolazione
numero medio int.
Regolazione
individuale (MT)
Obblighi di
servizio
Contratti qualità
Nuove regole dal 1° Nuove regole dal
1° gennaio ‘08 (del. 281/07)
gennaio 2008
Rilevazione esatta
clienti BT interrotti
Regolazione int.
prolungate/estese
Si
1°gennaio
2008
Si
Si
(con gradualità)
Si
(con gradualità)
Si
Si
Si
Si 1°gennaio
Si
Si
2008
dal 1°gennaio 2011
dal 1°gennaio 2012
dal 1°gennaio 2012
dal 1° gennaio 2013
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Durata e Numero - Decorrenze
Impresa
Obblighi
e Tempi
Clienti BT > 5.000
Anno di
obbligo
Motivo di
deroga
2008
utilizzo di
indicatori
triennali
Anno
di avvio
con
deroga
Richiesta di
deroga
2009
entro 31 marzo 2008
2011
entro 31 marzo 2010
(2006-2008)
Clienti BT ≤ 5.000
(alimentazione in C.P. o da
almeno 2 punti di consegna
da diverse linee MT)
2010
utilizzo di
indicatori
quadriennali
(2006-2009)
entro 31 marzo 2009
Clienti BT ≤ 5.000
(alimentazione diversa)
2012
non idoneità
al 2011 alla
regolazione
incentivante
esonero
singole istanze;
presentazione di progetti
di miglioramento della
continuità.
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Qualità Commerciale al 31 dic. 2007…..
Prestazioni monitorate
(Delibera n. 4/04)
Utenti BT/MT Utenti BT/MT
Utenti BT/MT
tra 3.000 e 5.000 tra 1.000 e 3.000 ≤ 1.000
Preventivazione esecuzione
lavori BT
Si
No
Esonerati
dalla
Regolazione
Esecuzione lavori semplici
Si
Si
No
No
/
Attivazione fornitura
Riattivazione fornitura in
seguito a sospensione per
morosità
Si
Si
/
Si
Si
Rettifica di fatturazione
Ripristino fornitura in
seguito a guasto sul GdM
Si
Si
/
Si
Si
/
Disattivazione fornitura
/
/
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Qualità Commerciale dal 1°gennaio 2008
Prestazioni
soggette a livelli specifici
per tutte le Imprese
Anno 2008 – regole provvisorie
indennizzo di
standard di
tempestività
puntualità (3 ore)
(esclusi
con indennizzo
appuntamenti
per appuntamenti
personalizzati)
personalizzati
Anni 2009 e seguenti: regole a regime
indennizzo
standard di puntualità
di
con indennizzo
tempestività
per tutti
gli appuntamenti
(2 ore)
Preventivazione lavori BT
Sì
Sì
Sì
Sì
Esecuzione lavori semplici
Sì
Sì
Sì
Sì
Attivazione fornitura
Sì
Sì ex art.59
del. 4/04
Sì
Sì
Disattivazione fornitura
Riattivazione in caso di
sospensione per morosità
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Rettifica di fatturazione
Sì
No
Sì
Sì
Tempo di ripristino fornitura in
seguito a guasto sul GdM
Sì
No
Sì
Sì
Verifica tensione
Sì
No
Sì
Sì
Verifica gruppo misura
Sì
No
Sì
Sì
Preventivazione lavori in MT
No
No
No
Sì
Esecuzione lavori complessi
Risposte motivate a reclami
scritti o richieste di informazioni
No
No
No
Sì
No
No
No
Sì
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Connessione di Impianti di Produzione
Regole Tecniche di Connessione (RTC) in BT
Entro il mese di novembre CEI ed AEEG dovrebbero avviare rispettive
consultazioni in materia di RTC - per utenze attive/passive - per reti in Bassa
Tensione. Con procedura analoga a quella seguita per la CEI 0-16, una volta
approvata la nuova regola tecnica i Distributori dovranno adeguare le proprie
regole tecniche a quella approvate in ambito CEI.
TICA
Con Chiarimento del 26 marzo 2009 l’AEEG ha confermato che la richiesta di
connessione per un impianto di produzione deve essere presentata al Distributore,
soggetto in capo al quale permangono gli obblighi - correlati a indennizzi
automatici - relativamente alle diverse attività proceduralizzate nel TICA
(preventivo, attivazione connessione, ecc.).
Con delibera ARG/elt 120/09 sono stati introdotti ulteriori obblighi semestrali
(aprile/ottobre) di comunicazione, da parte dei Distributori minori nei confronti del
GSE, relativamente all’avanzamento degli iter di connessione di propria
competenza.
Allo stesso GSE i Distributori sono tenuti ad inviare le misure di energia
necessarie alla gestione del meccanismo dello Scambio sul Posto, nelle modalità
indicate dallo stesso GSE sul proprio portale.
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Scambio sul posto e invio misure a GSE
Il gestore di rete deve inviare al GSE entro il giorno 20 del mese n+1 le misure degli impianti in
regime di scambio sul posto e connessi alla propria rete, relative a:
energia immessa in rete misurata dalla AdM sul punto di scambio. In particolare si richiede:
- un trattamento con dettaglio orario per gli impianti su reti con punti di connessione a tensione
nominale >1kV e punti di connessione con tensione nominale ≤1kV con potenza disponibile
sul punto di connessione > 55 kW;
- un trattamento con dettaglio per fasce sulla base dei dati di misura rilevati su base mensile in
caso di misuratore orario o un misuratore elettronico messo in esercizio per i punti in BT con
potenza disponibile sul punto di connessione ≤ 55 kW;
-un trattamento con dettaglio mensile nei casi in cui non è installato un misuratore orario o un
misuratore elettronico messo in esercizio per punti in BT con potenza disponibile sul punto di
connessione > 16,5 kW e ≤ 55 kW e per i punti con potenza ≤ 16,5 kW.
energia prelevata dalla rete misurata dall’AdM sul punto di scambio. In particolare si richiede:
- un trattamento con dettaglio fasce orarie in caso di mis. orario o elettronico messo in servizio;
-un trattamento con dettaglio mensile negli altri casi.
energia prodotta dalle Unità Produttive misurata dalle AdM installate sui morsetti di macchina
per la rilevazione dell’energia elettrica prodotta (un unico valore mensile).
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