Lavoro, Crisi Industriali e Occupazionali
la
mobilità
Presentazione
In uno scenario normativo assai complesso
del mondo del lavoro, l’Amministrazione Provinciale
attraverso l’Assessorato al Lavoro
e al Contrasto Crisi Industriali e Occupazionali,
in collaborazione con la Direzione Regionale dell’INPS,
ha voluto realizzare questo opuscolo
di facile e pronta consultazione,
che possa essere uno strumento utile
sia per gli operatori del settore
sia per i privati cittadini,
con particolare attenzione a coloro che vivono
una situazione di disagio occupazionale.
Se l’intento del mio mandato
è quello di un intervento a priori,
quando la realtà industriale
può ancora essere “salvata”
insieme ai posti di lavoro dei dipendenti,
ci si deve confrontare purtroppo
con casi di imprese in sofferenza,
per le quali si può solo intervenire
nella gestione degli esuberi,
con il compito istituzionale
della ricerca di una loro ricollocazione.
È per questo motivo che si è voluto realizzare
una “guida” sulle politiche passive del lavoro
affinchè sia possibile conoscere e affrontare
nel modo migliore le problematiche
che riguardano il campo delle prestazioni
a sostegno del reddito.
Bruno Casati
Assessore al Lavoro
e al Contrasto Crisi Industriali e Occupazionali
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Premessa
La procedura di mobilità consiste nel licenziamento collettivo per
riduzione di personale sia quando si è in presenza di una riduzione
dell’attività economica dell’impresa, sia in caso di riduzione o cessazione dell’attività. La procedura ha finalità e modalità diverse di
attuazione in base alla dimensione dell’azienda, al settore di attività
nel quale opera e al numero dei lavoratori coinvolti.
La mobilità è uno degli strumenti previsti dalla legge (i cosiddetti
ammortizzatori sociali) per garantire temporaneamente un reddito ai
lavoratori che perdono il lavoro e contestualmente favorirne il reinserimento offrendo agevolazioni ai datori di lavoro che li assumono.
Non rappresenta quindi un semplice aiuto economico ai lavoratori
licenziati, ma anche uno strumento di politica attiva del lavoro incentivando il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad
altre che hanno bisogno di manodopera.
Stante gli effetti dell’avvio della procedura di mobilità su aspetti
importanti del rapporto di lavoro, la legge ha dettato norme rigide
che il datore di lavoro deve osservare. La conoscenza della complessa procedura, ed il rispetto delle prescrizioni previste dalla
legge, sono essenziali al fine di non incorrere in comportamenti errati che potrebbero far invalidare la procedura di riduzione del personale.
Riferimenti normativi
Legge 23 luglio 1991, n. 223
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 151
Legge 20 marzo 1998, n. 52
Legge 19 luglio 1993, n. 236
Decreto Legislativo 8 aprile 2004, n. 110
Legge 3 dicembre 2004, n. 291, art. 1-bis
aziende
Imprese destinatarie
La procedura per il collocamento in mobilità si applica a due diverse fattispecie di licenziamento per riduzione di personale:
• la prima (licenziamento collettivo), prevista dall’art. 24 della L. n.
223/1991, riguarda tutti i datori di lavoro, a condizione che occupino più di quindici dipendenti, che intendano effettuare almeno
cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna
unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio
di una stessa provincia;
• la seconda, prevista dall’art. 4 della L. n. 223/1991, riguarda le
sole imprese che rientrano nella disciplina dell’intervento straordinario della cassa integrazione e che, una volta ammesse a fruire
di tale intervento, prevedano di non poter reimpiegare tutti o parte
dei lavoratori sospesi.
Il limite di “almeno cinque licenziamenti”, riferito ai lavoratori coinvolti nella riduzione di personale, riguarda l’apertura della procedura,
mentre la procedura stessa può concludersi anche con un numero
di licenziamenti inferiore a cinque (Circ. Min. Lav. n. 62/1996 all.
“istituto della mobilità”). Il numero dei licenziamenti collettivi effettuati può essere quindi inferiore a cinque, purché al momento dell’avvio
della procedura di mobilità il datore di lavoro abbia inteso procedere al licenziamento di almeno cinque unità. L’arco temporale dei centoventi giorni fissato dalla norma, entro cui effettuare i licenziamenti, può essere prorogato se espressamente stabilito dall’accordo
sindacale raggiunto durante la procedura di mobilità.
La procedura non si applica alle eccedenze di personale determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto a termine.
La procedura prevista dall’art. 24 si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di
culto (ad esempio le associazioni politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli enti senza fini di lucro, gli studi professionali)
(D.Lgs 110/2004).
A fronte delle due possibilità previste dalla legge per il collocamento in mobilità dei lavoratori (art. 24 e art. 4), solo per i lavoratori
licenziati da aziende rientranti nel campo di intervento della CIGS è
prevista l’erogazione di una apposita indennità mensile.
L’indennità spetta ai lavoratori collocati in mobilità dalle seguenti
tipologie di imprese:
• imprese industriali, anche lapidee con esclusione di quelle edili,
con più di 15 dipendenti;
• imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti. Per aziende artigiane dell’indotto si intendono quelle soggette ad un influsso gestionale prevalente da parte di imprese soggette alla CIGS.
Si ha influsso gestionale prevalente quando, nel biennio precedente, il fatturato dei beni e servizi verso imprese rientranti nella disciplina CIGS è superiore al 50%;
• imprese commerciali e della logistica con più di 200 dipendenti;
• imprese del settore turistico e le agenzie di viaggio con più di 200
dipendenti;
• imprese di mensa e ristorazione con più di 15 dipendenti, operanti in imprese soggette alla CIGS, limitatamente ai dipendenti
addetti all’appalto presso tali imprese;
• cooperative agricole e zootecniche con più di 15 dipendenti;
• settori ausiliari delle Ferrovie dello Stato con più di 15 dipendenti;
• imprese giornalistiche con versamento dei contributi all’INPGI,
senza limiti di dipendenti;
• settore dei giornali periodici, imprese radiotelevisive private e
aziende funzionalmente collegate, senza limiti di dipendenti;
• vettori aerei e società da questi derivanti a seguito di processi di
riorganizzazione o trasformazioni societarie, a decorrere dal
1.1.2005 (L. n. 291/2004, art. 1-bis).
3
Per le imprese di seguito elencate, la disciplina viene estesa mediante provvedimenti legislativi rinnovati annualmente. Peraltro la regolarità delle proroghe, che si susseguono anno per anno sin dal 1994,
fa ragionevolmente presumere una prossima inclusione a regime
nella normativa. Attualmente le aziende per le quali la proroga viene
disposta annualmente sono le seguenti:
• imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
• imprese della logistica con più di 50 dipendenti;
• agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti;
• imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel semestre precedente.
Lavoratori destinatari
Hanno diritto all’indennità di mobilità i lavoratori assunti a tempo
indeterminato, se licenziati da imprese operanti nel campo di intervento della CIGS, rivestenti la qualifica di: operai, impiegati, quadri,
lavoratori a domicilio (Circ. INPS n. 142/2001), lavoratori soci di
cooperative di produzione e lavoro. Tali categorie beneficiano dell’indennità a condizione che abbiano un’anzianità aziendale minima di
dodici mesi di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato. Sono equiparati a servizio effettivamente prestato i periodi di
sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e quelli di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.
Non hanno diritto all’indennità: dirigenti (anche se sono soggetti al
versamento del contributo mensile), apprendisti, lavoratori stagionali o saltuari, lavoratori con contratti a termine, lavoratori del trasporto marittimo e aereo, giornalisti (per questi ultimi è previsto uno specifico trattamento erogato direttamente dall’INPGI), fine lavoro nelle
costruzioni edili, i lavoratori di qualunque qualifica licenziati da
imprese non rientranti nel campo di intervento della CIGS.
Avvio della procedura
La procedura si svolge in due fasi collegate fra loro:
• la prima fase è esclusivamente sindacale;
• la seconda è promossa dall’autorità amministrativa competente
(che può essere la Regione, ovvero il Ministero del Lavoro).
La procedura inizia con la comunicazione che deve essere obbligatoriamente inviata alle rappresentanze sindacali aziendali e alle
rispettive associazioni di categoria ovvero, mancando le prime,
come per le aziende con unità produttive con meno di sedici dipendenti, solo alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
La comunicazione alle OO.SS. deve contenere i motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale, quelli di natura tecnica che impediscono il ricorso alle misure che potrebbero evitare, in
tutto o in parte, la riduzione di personale, il numero, la collocazione
aziendale, i profili professionali del personale eccedente, la percentuale di manodopera femminile, i tempi di attuazione del programma
di mobilità e le eventuali misure per fronteggiare le conseguenze
sociali di tale programma.
Alla comunicazione sindacale deve essere allegata copia del bollettino di versamento dell’anticipo del contributo di mobilità (comunemente detta “tassa di ingresso”) da versare all’INPS.
Contributo d’ingresso
L’azienda, per poter avviare le procedure per la messa in mobilità,
deve versare all’INPS un importo pari ad un mese di mobilità per
ogni lavoratore interessato, anche se si tratta di un soggetto non
avente diritto alla relativa indennità. La ricevuta del versamento deve
aziende
essere allegata alla comunicazione ed inviata alle parti interessate
(L. n. 223/1991, art. 4, c. 3). L’anticipazione non è dovuta dalle
imprese non soggette al contributo per l’indennità di mobilità che
attivano la procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 24,
L. n. 223/1991 e dalle imprese in procedura concorsuale. Per questa ultima tipologia, l’esonero spetta solo se la procedura di messa
in mobilità è stata avviata dal curatore, liquidatore o commissario,
mentre non spetta se l’avvio delle procedure concorsuali è attivato
dall’imprenditore.
L’importo del mese di mobilità, da anticipare per ciascun lavoratore,
è pari al massimale lordo valido per la CIGS, in relazione alla retribuzione, in vigore al momento dell’avvio della procedura, senza operare
la riduzione del contributo a percentuale previsto per gli apprendisti.
Per l’anno 2007 il massimale mensile è pari a:
• euro 844,06 per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei
ratei della tredicesima mensilità e delle altre eventuali mensilità
aggiuntive (quattordicesima, premio di produzione, ecc.) è pari o
inferiore a euro 1.826,07 lordi mensili;
• euro 1.014,48 per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a euro 1.826,07 lordi mensili.
La retribuzione mensile di riferimento si determina sommando alla
retribuzione mensile corrente le quote di mensilità aggiuntive (13^,
14^ e premi). Al fine di stabilire l’esatto massimale di riferimento per
i lavoratori part-time occorre rapportare la retribuzione spettante
con quella del lavoratore a tempo pieno (Circ. INPS n. 155/1994).
Il mancato versamento dell’anticipazione non sospende la procedura né comporta la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del
diritto a percepire l’indennità. Il versamento dell’anticipazione deve
essere effettuato utilizzando un bollettino di conto corrente postale
intestato alla sede INPS competente per territorio con il numero di
conto utilizzato dall’INPS per le riscossioni varie.
Codice Sede
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4908
4927
4995
Sede
Milano
Monza
Milano Nord
Milano Missori
Milano Fiori
Milano Corvetto
Legnano
Lodi
Desio
Conto Corrente Postale
245274
16069205
24745200
52634201
16980203
18376202
52081205
24740201
712208
Nella causale del bollettino devono essere riportati i seguenti dati:
• la matricola aziendale;
• il numero dei lavoratori eccedenti;
• la dicitura “Anticipazione contributo art. 5, comma 4, Legge
223/1991”;
• il conto di imputazione “GAU 21013”.
Iscrizione nelle liste di mobilità
Per poter procedere all’inserimento nella lista di mobilità, ai sensi
della L. n. 223/91, dei lavoratori licenziati da società che abbiano
più di 15 dipendenti, è necessario che la società faccia pervenire
alla Regione Lombardia - Struttura Politiche Attive e Preventive del
Lavoro - Via Cardano 10, 20124 Milano - la seguente documentazione in una sola copia:
• accordo sindacale o copia del verbale di mancato accordo;
• versamento dovuto all’INPS a titolo di contributo di ingresso o
dichiarazione attestante le motivazioni per le quali non si è proceduto al versamento;
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• dichiarazione che la società è in possesso del requisito occupazionale di cui all’art. 1 c. 1 della L. n. 223/91 al momento dell’apertura della procedura;
• dichiarazione esplicativa dei criteri di scelta dei lavoratori;
• dichiarazione attestante “che nel collocare in mobilità i lavoratori
di cui alle allegate schede, è stata data piena attuazione alla delibera CRI n. 441 del 25/5/94 e che sono stati messi in atto gli
opportuni correttivi per garantire il rispetto dell’art. 6, c. 5 bis,
della L. n. 236/93”.
La Delibera CRI n. 441 del 1994 prevede che:
1.le risoluzioni di rapporto di lavoro con conseguente messa in
mobilità dei lavoratori ex artt. 4 e 24, L. n. 223/1991 comportano il rispetto dei criteri di cui all’art. 6 comma 5 bis, L. n.
236/1993 con riferimento alle cessazioni per le quali non siano
state utilizzate misure normativamente diverse o alternative alla
risoluzione traumatica del rapporto (con particolare riferimento a
prepensionamenti, mobilità lunga, risoluzioni incentivate);
2.relativamente alle cessazioni per le quali non siano state adottate
le diverse misure sopra citate in via esemplificativa, l’azienda
dovrà inoltrare alla CRI la seguente dichiarazione: “si dichiara che
nel collocare in mobilità i lavoratori/lavoratrici di cui alle allegate
schede, è stata data piena attuazione alla delibera CRI n. 441 del
25.5.94 e che sono stati messi in atto gli opportuni correttivi per
garantire il rispetto dell’art. 6, comma 5 bis, L. n. 236/93.”
lnoltre, l’art. 6 della L. n. 236/93 prevede che l’impresa non possa
collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione.
Oltre alle dichiarazioni di cui sopra è necessario che vengano compilate la scheda azienda e la scheda lavoratore, che possono essere scaricate dal sito www.borsalavorolombardia.net all’interno della
Sezione Lavoro >Crisi aziendali > La procedura di mobilità.
Deve essere compilata una scheda per ciascun lavoratore interessato, ad esclusione degli assunti con contratto a termine, di formazione e lavoro, di apprendistato ed i dirigenti.
Al fine di favorire un puntuale inserimento nelle liste di mobilità dei
lavoratori coinvolti e la conseguente erogazione del trattamento, si
richiama l’attenzione sulla corretta compilazione delle schede per
quanto riguarda la parte anagrafica e contrattuale.
Per agevolare, inoltre, i competenti servizi per il lavoro nella ricollocazione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, si raccomanda
particolare cura nell’indicazione della mansione utilizzando le apposite codifiche.
Qualora l’azienda sia destinataria di decreti di autorizzazione alla
mobilità lunga è indispensabile che ne indichino la data e il numero.
Il datore di lavoro, al fine di consentire al lavoratore di percepire l’indennità di mobilità, deve compilare e consegnare allo stesso il modello DS22, che può essere ritirato presso qualsiasi sede INPS oppure
scaricato dal sito www.inps.it - sezione “Moduli” - Prestazione a sostegno del reddito - Dichiarazione del datore di lavoro ai fini della concessione dell’indennità di disoccupazione o di mobilità.
Quando i licenziamenti dei lavoratori da collocare in mobilità sono
suddivisi in diversi periodi, è sufficiente trasmettere la prima volta
tutta la documentazione di cui sopra e le volte successive solo la
scheda azienda e la scheda dei lavoratori.
La Commissione regionale per l’approvazione delle liste di mobilità
si riunisce mensilmente. Le liste approvate vengono successivamente trasmesse ai Centri per l’Impiego delle Province lombarde competenti.
aziende
Versamento delle rate
Esempio di calcolo del contributo di ingresso
Raggiunto l’accordo, ovvero esaurita la procedura, per ciascun lavoratore che al termine della procedura viene effettivamente collocato
in mobilità, il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo di
ingresso alla mobilità. Il contributo varia a seconda del fatto che il
collocamento in mobilità sia successivo ad un periodo di CIGS,
oppure sia derivante da licenziamento per riduzione di personale o
cessazione di attività, e se sia stato raggiunto o meno l’accordo sindacale per la messa in mobilità.
Il contributo di ingresso è pari a:
• 9 volte il trattamento netto dell’indennità di mobilità spettante al
dipendente, nel caso in cui si tratti di collocamento in mobilità
derivante da licenziamento per riduzione di personale o cessazione di attività;
• 6 volte il trattamento nel caso di collocamento in mobilità derivante
dalla impossibilità di rientro al lavoro al termine di un periodo di
CIGS.
Nel caso sia raggiunto l’accordo sindacale il contributo d’ingresso è
dovuto in misura ridotta ed è pari a 3 volte l’importo netto del trattamento.
Sono escluse dal versamento le aziende in procedure concorsuali e
le imprese non soggette al contributo per l’indennità di mobilità.
L’importo netto del contributo di ingresso è determinato calcolando
l’importo totale in base al numero dei dipendenti collocati in mobilità e al coefficiente moltiplicatore in dipendenza del fatto che sia
intervenuto o meno accordo sindacale, detratto l’importo anticipato
al momento dell’avvio della procedura. L’impresa che rinuncia a
licenziare o licenzia in misura inferiore a quanto programmato, nel
caso in cui l’importo finale dovuto a titolo di contributo di ingresso
alla mobilità sia inferiore a quanto già anticipato, ha diritto al rimborso delle somme versate in più a titolo di acconto, mediante conguaglio con il mod. DM10/2.
Si riporta di seguito la tabella relativa agli importi mensili.
Anno
Retribuzione
di riferimento
2006
fino a
oltre
fino a
oltre
2007
1.797,31
1.797,31
1.826,07
1.826,07
CIG/CIGS
mensile
lordo
830,77
998,50
844,06
1.014,48
Aliquota
CIG/CIGS
di riduzione mensile
netto
5,54%
784,75
5,54%
943,18
5,84%
794,77
5,84%
955,23
L’importo del contributo di ingresso alla mobilità può essere versato
in unica soluzione o in trenta rate mensili senza interessi. La rateazione non riguarda l’anticipazione per l’avvio della procedura, che deve
essere versata in unica soluzione con il bollettino da allegare alle
comunicazioni, ma solo la parte eccedente tale anticipazione.
Esemplifichiamo quali sono gli adempimenti che i datori di lavoro
devono osservare per l’attivazione della procedura di mobilità e, a
conclusione della stessa, le modalità di calcolo dell’importo delle
rate da versare.
In sintesi, le imprese:
• versano l’anticipazione in unica soluzione;
• portano a compimento la procedura per la messa in mobilità e determinano il numero esatto dei lavoratori da collocare in mobilità;
• calcolano il contributo di ingresso dovuto (3, 6 o 9 volte il trattamento di mobilità per ciascun lavoratore in funzione del raggiungimento o meno dell’accordo sindacale);
• detraggono dall’importo complessivamente dovuto, la somma
versata a titolo di anticipazione;
• versano la somma rimanente (la parte eccedente l’anticipazione)
in unica soluzione oppure in trenta rate mensili.
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Nota: i valori riportati nell’esempio sono riferiti all’anno 2006.
Si supponga che l’azienda debba avviare le procedure di messa in
mobilità per 50 lavoratori. La prima operazione da fare consiste
nel determinare la retribuzione lorda del lavoratore per individuare
quale massimale applicare. Per i lavoratori con una retribuzione
mensile lorda inferiore a € 1.797,31 si applica il massimale lordo
di € 830,77, mentre per quelli con retribuzione pari o superiore il
massimale lordo di € 998,50.
Ipotizzando che vi siano 8 lavoratori con massimale più basso e 42
con massimale più elevato, l’anticipazione deve essere pari a:
N. 8 lavoratori moltiplicato € 830,77 = € 6.646,16;
N. 42 lavoratori moltiplicato € 998,50 = € 41.937,00
Totale anticipazione da versare con bollettino:
€ 6.646,16 + € 41.937,00 = € 48.583,16
Ipotizzando che al termine della procedura sia stato raggiunto l’accordo sindacale e che il numero dei lavoratori effettivamente da collocare in mobilità si sia ridotto a 30 unità, suddivise tra 6 unità con
retribuzione inferiore a € 1.797,31 e 24 con retribuzione pari o
superiore, il datore di lavoro è tenuto a versare tre rate di mobilità
nette per ciascun lavoratore effettivamente collocato in mobilità.
L’importo netto del trattamento di mobilità si ricava riducendo l’importo lordo dell’aliquota a percentuale prevista per gli apprendisti,
che per l’anno 2006 è pari al 5,54%. Si ottengono quindi gli importi netti di € 784,75 e € 943,18 in relazione all’imponibile.
L’importo complessivo è così determinato:
• 6 (num. lavoratori) moltiplicato 3 (num. delle rate nette) moltiplicato € 784,75 (Trattamento netto di mobilità) = € 14.125,50
• 24 (num. lavoratori) moltiplicato 3 (num. delle rate nette) moltiplicato € 943,18 (Trattamento netto di mobilità) = € 67.908,96
Totale dovuto al termine della procedura:
€ 14.125,50 + € 67.908,96 = € 82.034,46
Anticipazione già versata: € 48.583,16
Netto da versare: € 82.034,46 - € 48.583,16 = € 33.451,30
L’importo residuo netto può essere versato in unica soluzione oppure in trenta rate mensili. In questo secondo caso l’importo della rata
mensile è pari a:
€ 33.451,30 (netto da versare) diviso 30 = € 1.115,04.
Qualora il datore di lavoro rinunci alla procedura ovvero metta in
mobilità un numero di lavoratori molto inferiore rispetto alle ipotesi
iniziali, al termine della procedura potrebbe risultare a credito nei
confronti dell’INPS. Ad esempio, qualora nel caso precedente i lavoratori effettivamente collocati in mobilità fossero 15, per due dei
quali si applica il massimale inferiore, si arriverebbe alla seguente
conclusione:
• 2 (numero lavoratori) moltiplicato 3 (num. delle rate nette) moltiplicato € 784,75 (Trattamento netto di mobilità) = € 4.708,50.
• 13 (numero lavoratori) moltiplicato 3 (num. delle rate nette) moltiplicato € 943,18 (Trattamento netto di mobilità) = € 36.784,02.
Totale dovuto al termine della procedura:
€ 4.708,50 + € 36.784,02 = € 41.492,52.
Anticipazione già versata: € 48.583,16.
Importo a credito azienda:
€ 48.583,16 - € 41.492,52 = € 7.090,64.
L’importo a credito può essere recuperato in unica soluzione con il
primo DM10/2 utile.
Il contributo di ingresso alla mobilità è soggetto, in caso di omesso
o ritardato pagamento, al normale regime sanzionatorio. Il pagamento in trenta rate non comporta l’applicazione di sanzioni o interessi. È invece sanzionato l’omesso o ritardato pagamento dell’im-
aziende
porto complessivo o di parte di esso alle scadenze previste, secondo le norme di carattere generale (omissione contributiva con sanzione pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti).
Il pagamento del contributo d’ingresso deve essere effettuato in
unica soluzione in caso di sospensione o cessazione dell’attività dell’impresa. Qualora la sospensione o la cessazione avvenga nel
corso della rateazione in trenta rate, le rate residue devono essere
saldate in unica soluzione.
Esonero dal versamento dell’anticipazione e delle rate
Gli organi delle procedure concorsuali che dichiarino l’eccedenza di
personale, ai sensi dell’art. 4, nei casi di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di
liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’attività non
sia disposta o sia cessata, sono esonerati sia dal versamento dell’anticipazione che dal contributo d’ingresso.
L’esonero, tuttavia, è riconosciuto solo agli organi delle procedure
concorsuali che attivano le procedure e non agli imprenditori.
Non spetta, quindi, se è l’impresa che attiva la procedura, nelle
more della omologa del concordato preventivo consistente nella
cessione dei beni, ovvero nel caso del fallimento successivo alla
procedura stessa.
Esonero dal versamento delle restanti rate
L’impresa che secondo le procedure determinate dalla Regione procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato ai lavoratori collocati in
mobilità, è esonerata dal versamento delle restanti rate per tali lavoratori, sia nel caso che il lavoratore accetti che rifiuti. L’offerta di
lavoro deve essere equivalente a quella esercitata nell’azienda che
lo ha collocato in mobilità. In mancanza di professionalità equivalenti è consentita l’assunzione con mansioni omogenee rilevabili dai
contratti collettivi di lavoro, purché con un livello retributivo non inferiore del 10%.
L’esonero viene riconosciuto anche per i lavoratori che perdono il
diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali
offerte.
L’esonero, comunque, non può essere concesso qualora l’impresa
presenti, nei confronti dell’impresa disposta ad assumere nello stesso o diverso settore di attività, assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Anche qualora il lavoratore sia stato assunto con contratto a termine e successivamente mantenuto a tempo indeterminato, si applica
l’esonero; tuttavia lo stesso decorre dalla data di trasformazione a
tempo indeterminato del rapporto e le rate interessate sono quelle
residue dalla data di trasformazione fino al termine previsto.
L’esonero può trovare applicazione solo in caso di pagamento rateale, pertanto qualora il datore di lavoro che ha collocato in mobilità
abbia versato tutto in unica soluzione non può procedere ad alcun
recupero (Circ. n. 171/2001).
Sulla sussistenza dei requisiti per la concessione dell’esonero parziale decide l’INPS.
Documentazione
da consegnare ai lavoratori
Il datore di lavoro dovrà consegnare ai lavoratori la seguente documentazione:
• lettera di licenziamento;
• modello DS22 debitamente compilato.
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Codifica delle aziende
ed esposizione sul DM10
Il contributo di ingresso alla mobilità, per la parte eccedente l’anticipazione, deve essere versato dalle aziende mediante il modello
DM10/2, in unica soluzione oppure in trenta rate mensili senza interessi. Il versamento deve iniziare dal periodo di paga in corso alla
data di comunicazione del recesso al primo lavoratore e, in caso di
sospensione o cessazione dell’attività, le rate residue devono essere versate in unica soluzione.
Nel caso in cui la messa in mobilità dei lavoratori non avvenga in
unica soluzione, ma frazionata nel tempo, l’importo delle rate residue fino al completamento delle trenta, può essere determinato in
relazione al numero dei lavoratori effettivamente messi in mobilità,
incrementando l’importo in corrispondenza della messa in mobilità
di ciascun gruppo di lavoratori.
Alle aziende che versano il contributo d’ingresso in trenta rate viene
attribuito il codice di autorizzazione 6K.
Il versamento deve essere effettuato esponendo nel Quadro B-C del
modello DM10/2 il codice M000 in caso di versamento rateale.
Qualora il contributo sia versato in unica soluzione, ovvero a saldo in
caso di cessazione dell’attività, deve essere utilizzato il codice M001.
Nel caso in cui la differenza tra quanto anticipato dal datore di lavoro, al momento dell’avvio delle procedure per la messa in mobilità,
e quanto dovuto, in base al numero dei lavoratori effettivamente
messi in mobilità, sia a credito del datore di lavoro, la differenza può
essere recuperata esponendola nel Quadro D del modello DM10/2
con il codice G800.
lavoratori
La mobilità per il lavoratore
Il lavoratore che riceve la lettera di licenziamento da parte dell’azienda dove svolge la propria attività, deve recarsi al Centro per
l’Impiego territorialmente competente in base al luogo di residenza/domicilio.
Il lavoratore licenziato da un’azienda non soggetta alla CIGS può
essere iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della L. n. 236/1993,
art. 4, (comunemente chiamata “piccola mobilità”) . In questo caso
è il lavoratore che deve attivarsi per l’iscrizione nella lista presentando domanda al Centro per l’Impiego entro 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione di licenziamento o dalla comunicazione dei
motivi, se non contestuale.
Al momento della presentazione, il lavoratore (o una persona da lui
delegata nel caso di impossibilità a presentarsi) deve esibire all’operatore del Centro per l’Impiego:
• lettera di licenziamento;
• documento di riconoscimento in corso di validità;
• scheda del lavoratore compilata e firmata a cura dell’azienda
(reperibile presso i Centri per l’Impiego);
• scheda dell’azienda compilata e firmata a cura dell’azienda stessa (reperibile presso i Centri per l’Impiego).
Se, invece, si tratta di mobilità ai sensi della L. n. 223/1991, ovvero di procedura attivata dall’impresa, esaurita la procedura stessa,
il lavoratore collocato in mobilità si reca al Centro per l’Impiego territorialmente competente dove, pur non essendone obbligato, può
rilasciare la propria dichiarazione di disponibilità al lavoro come previsto dal D. Lgs n. 297/2002 che gli permette di essere destinatario dei servizi offerti, finalizzati alla ricerca di nuova occupazione.
In entrambi i casi sopra riportati, il lavoratore è iscritto nell’elenco
anagrafico, informato sui diritti e doveri derivanti dallo status di lavoratore in mobilità e gli viene rilasciata l’attestazione dello “stato
occupazionale”.
Il Centro per l’impiego, ricevuta la richiesta del lavoratore, la trasmette alla Commissione Regionale per le politiche del lavoro e della formazione che provvede ad iscrivere il lavoratore nelle liste di mobilità.
A seguito dell’approvazione della lista di mobilità da parte della
Commissione Regionale per le politiche del lavoro e della formazione,
il Centro per l’Impiego provvede a trasmettere, a mezzo posta, al
domicilio del lavoratore, il certificato di iscrizione alle liste di mobilità.
Il Centro per l’Impiego offre al lavoratore in mobilità la possibilità di
trovare una ricollocazione grazie alla raccolta delle schede anagrafica e professionale che, evidenziando le esperienze e le competenze
maturate dal singolo lavoratore, consentono al servizio di incontro tra
domanda ed offerta di lavoro della Provincia di Milano di individuare i
profili professionali da inserire nelle aziende che ne sono alla ricerca.
Possono essere iscritti nelle liste di mobilità tutti i lavoratori assunti
con contratto a tempo indeterminato, collocati in mobilità dalla loro
azienda, esclusi dirigenti ed apprendisti.
Non tutti i soggetti iscritti nelle liste di mobilità hanno diritto anche
all’indennità di mobilità, ma l’iscrizione alle liste consente una più
agevole ricollocazione lavorativa, potendo il datore di lavoro, che
assume dalle liste di mobilità, godere di agevolazioni contributive.
Il lavoratore licenziato a seguito di procedura di mobilità attivata da
azienda rientrante nel campo di intervento della CIGS ed iscritto
nella lista di mobilità approvata dalla Commissione Regionale per le
politiche del lavoro e della formazione, percepisce l’indennità di
mobilità. A tutti gli altri iscritti ai quali non spetta l’indennità di mobilità, spetta l’indennità di disoccupazione, previa presentazione della
domanda all’INPS.
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Sospensione, cancellazione
e reiscrizione
nelle liste di mobilità
L’iscrizione alle liste ed il conseguente trattamento economico possono essere temporaneamente sospesi in caso di assunzione a
tempo determinato o in caso di assunzione a tempo indeterminato
parziale ed in caso di lavoratrice in maternità, a richiesta dell’interessata, a partire dal settimo mese di gestazione e per un massimo di
11 mesi (comprensivi dei 2 mesi precedenti il parto, dei 3 mesi successivi - la cosiddetta maternità obbligatoria - e i 6 mesi di congedo
parentale/astensione facoltativa).
Il lavoratore in mobilità viene cancellato dalla lista di mobilità e, ove
spettante, perde il diritto di percepire l’indennità di mobilità, al verificarsi di uno dei seguenti casi:
• in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato;
• per scadenza del termine di permanenza nella lista;
• per riscossione dell’indennità di mobilità in un’unica soluzione;
• compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ex L. n.
223/1991, art. 7, c. 3;
• rifiuto di un’occupazione congrua al profilo professionale dell’utente;
• mancata comunicazione all’INPS di riassunzione a tempo parziale
o determinato entro 5 giorni;
• mancata preventiva comunicazione all’INPS in caso di assunzione
con contratto di somministrazione di lavoro superiore a 6 mesi;
• rifiuto o irregolare frequenza dei corsi di formazione promossi
dalla Regione;
• rifiuto ad essere impiegato in lavori socialmente utili;
• rifiuto o mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla
convocazione da parte dei Centri per l’Impiego;
Il lavoratore viene reiscritto in lista di mobilità se:
• assunto con un contratto a tempo pieno ed indeterminato, non
supera il periodo di prova;
• in seguito a visita medica, viene giudicato non idoneo a svolgere
l’attività a cui si riferiva l’avviamento;
• viene licenziato, e non ha maturato i requisiti temporali per il diritto all’indennità ovvero un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi,
di cui 6 mesi effettivamente lavorati.
Presentarsi all’INPS
Come già specificato, non tutti i lavoratori che risultano iscritti nelle
liste di mobilità hanno diritto a percepire la relativa indennità di mobilità, ma è comunque necessario recarsi all’INPS entro 68 giorni dalla
data del licenziamento perché, in questo caso, è possibile presentare la domanda per ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione.
Indennità di mobilità
Requisiti
Il lavoratore al momento del licenziamento deve:
• avere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• avere la qualifica di operaio, impiegato, quadro;
• avere una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6
di effettivo lavoro (comprese le assenze per ferie, festività ed
infortuni, congedo di maternità e congedo parentale), presso l’ultima azienda;
• avere ricevuto una formale comunicazione di licenziamento;
• essere iscritto nelle liste di mobilità.
Domanda
Per ottenere l’indennità di mobilità occorre compilare e presentare
all’INPS il modello DS21. Tale modello può essere ritirato presso
lavoratori
qualsiasi sede INPS oppure scaricato dal sito www.inps.it nella
sezione “Moduli” - Prestazione a sostegno del reddito - Domanda di
prestazione di disoccupazione.
• 24 mesi se il lavoratore ha meno di 40 anni;
• 36 mesi se il lavoratore ha già compiuto 40 anni;
• 48 mesi se il lavoratore ha compiuto 50 anni di età.
La domanda può essere presentata:
• direttamente allo sportello, rivolgendosi alla sede INPS competente per territorio in base alla residenza del lavoratore;
• mediante posta ordinaria o, preferibilmente, raccomandata con
ricevuta di ritorno;
• tramite patronato.
Importi
Oltre al modello è necessario presentare, anche in un momento successivo alla domanda:
• dichiarazione dell’ultimo datore di lavoro su apposito modulo chiamato “DS22”;
• dichiarazione per detrazioni IRPEF (il modello per tale dichiarazione può essere ritirato presso qualsiasi sede INPS oppure scaricato dal sito www.inps.it, nella sezione “Moduli “ - Prestazioni a
sostegno del reddito - Dichiarazione concernente il diritto alle
detrazioni di imposta).
In caso di richiesta di assegno nucleo familiare occorre compilare l’apposito quadro su mod. DS21 ovvero il modello ANF/PREST (il modello per tale dichiarazione può essere ritirato presso qualsiasi sede
INPS oppure scaricato dal sito www.inps.it, nella sezione “Moduli” Prestazione a sostegno del reddito - Domanda di assegno per il nucleo
familiare lavoratori dipendenti) mediante il quale si può autocertificare
la composizione e i redditi del proprio nucleo familiare.
Termine di presentazione
Per avere diritto all’indennità di mobilità è necessario presentare la
domanda all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di fine indennità di mancato preavviso.
Se la domanda viene presentata oltre tale termine, la stessa viene
respinta, pertanto, non si ha diritto ad alcuna indennità.
Decorrenza
L’indennità di mobilità è corrisposta:
• dall’ottavo giorno successivo alla data del licenziamento, nel caso
in cui la domanda sia presentata entro otto giorni dall’inizio della
disoccupazione (esempio: licenziamento 31 gennaio 2007,
domanda presentata entro il 7 febbraio 2007, l’indennità decorre
dall’8 febbraio 2007);
• dal quinto giorno alla data di presentazione della domanda nel
caso in cui questa sia presentata oltre gli otto giorni dopo il licenziamento (esempio: licenziamento 31 gennaio 2007, domanda
presentata il 15 febbraio 2007, l’indennità decorre dal 20 febbraio 2007).
Durata
La durata dell’indennità di mobilità varia a seconda dell’età anagrafica del lavoratore al momento della data di licenziamento, della zona
in cui è avvenuto il licenziamento e della anzianità aziendale.
Più precisamente la durata è di:
• 12 mesi se il lavoratore ha meno di 40 anni (si fa riferimento all’età posseduta al giorno del licenziamento);
• 24 mesi, se il lavoratore ha già compiuto 40 anni;
• 36 mesi se il lavoratore ha compiuto 50 anni.
In ogni caso l’indennità non può avere una durata superiore all’anzianità maturata presso l’impresa che ha attivato la procedura di mobilità.
Quando l’azienda o lo stabilimento dove il lavoratore ha prestato servizio è nel Mezzogiorno, nelle zone previste dal DPR n. 218/ 1978,
la durata dell’indennità è aumentata di un anno, quindi:
8
L’importo dell’indennità di mobilità, per i primi dodici mesi è pari
all’80% dello stipendio lordo, comprensivo di rateo della 13^ e/o
14^ mensilità, che il lavoratore aveva nel periodo immediatamente
precedente il licenziamento ma nei limiti di un tetto massimo mensile annualmente rivalutato.
Anno
Retribuzione
di riferimento
2006 fino a
oltre
2007 fino a
oltre
CIG/CIGS Aliquota Mobilità
mensile
di
I° anno
lordo
riduzione netto
1.797,31 830,77
1.797,31 998,50
1.826,07 844,06
1.826,07 1.014,48
5,54%
5,54%
5,84%
5,84%
784,75
943,18
794,77
955,23
Mobilità
anni
successivi
664,62
798,80
675,25
811,58
Dal tredicesimo mese in poi l’importo dell’indennità di mobilità viene
ridotto del 20%, diventa quindi pari all’80% dell’importo lordo corrisposto nei primi 12 mesi. Sull’importo ridotto del 20% non viene
effettuata la trattenuta previdenziale del 5,54%.
Sugli importi di mobilità spettanti vengono calcolate le ritenute
IRPEF, che l’INPS trattiene al momento del pagamento, variabili da
lavoratore a lavoratore in base ai carichi familiari.
Pagamento
L’indennità è corrisposta dall’INPS con pagamento mensile posticipato.
Il lavoratore, al momento della presentazione della domanda (mod.
DS21) deve scegliere la modalità di pagamento che può avvenire
tramite:
• assegno circolare;
• bonifico bancario o postale;
• qualsiasi ufficio postale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale sul modulo DS21 devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore
presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate
bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
Sospensione
In caso di assunzione a tempo determinato o indeterminato part
time, l’indennità di mobilità viene sospesa per il periodo di svolgimento della nuova attività lavorativa.
In questo caso il lavoratore ha l’obbligo di comunicare per iscritto
all’INPS l’avvenuta assunzione entro 5 giorni dalla stessa.
In caso di contratto di somministrazione di lavoro, di durata compresa
tra i 6 e i 12 mesi, la comunicazione all’INPS deve essere preventiva.
Sia nel primo caso che nel secondo la mancata comunicazione comporta la cancellazione dalle liste e la perdita dell’indennità di mobilità.
La comunicazione dell’avvenuta assunzione è ritenuta valida dall’INPS
anche qualora il lavoratore non l’abbia comunicato direttamente, purchè il datore di lavoro ne abbia dato comunicazione al Centro per
l’Impiego entro i 5 giorni, ovvero preventivamente in caso di somministrazione di lavoro. In caso di maternità l’indennità di mobilità viene
sostituita dal trattamento economico per maternità per 5 mesi (2
mesi prima e 3 mesi dopo il parto). In caso di servizio militare l’indennità viene sospesa e ripristinata al termine del servizio.
Quando cessa il pagamento dell’indennità di mobilità
L’indennità di mobilità cessa quando il lavoratore è cancellato dalle
liste di mobilità, e cioè quando:
• rifiuti un’offerta formativa o di riqualificazione. Si precisa che il
lavoratore è tenuto alla frequenza del corso nella misura minima
dell’80% della durata complessiva, salvo i casi di documentata
lavoratori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
forza maggiore o di assenza in funzione dell’applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità (*);
rifiuti un’offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza. Detto rifiuto
deve riferirsi ad una proposta formale e documentabile formulata
da un datore di lavoro privato, da un’agenzia di somministrazione
o da un ente pubblico, ed, ovviamente, anche nei casi di complessive azioni di ricollocamento lavorativo del soggetto (*);
rifiuti l’offerta di partecipare ad un percorso di reinserimento o
inserimento nel mercato del lavoro (*);
rifiuti di essere avviato ad un lavoro socialmente utile;
venga assunto a tempo pieno e indeterminato;
abbia chiesto ed ottenuto il pagamento dell’indennità di mobilità in
un’unica soluzione;
venga cancellato dalle liste di mobilità per scadenza dei termini
previsti dalla legge per la permanenza nelle liste;
raggiunga il diritto alla pensione di vecchiaia oppure percepisca
una qualsiasi pensione diretta (invalidità, inabilità, anzianità);
svolga lavoro a tempo parziale ovvero a tempo determinato,
senza averne dato comunicazione all’INPS entro 5 giorni dalla
data di assunzione;
abbia instaurato un contratto di somministrazione di lavoro, di
durata compresa tra i 6 e i 12 mesi, senza averne dato preventiva comunicazione all’INPS;
sia titolare di attività autonoma o sia diventato socio di
Cooperativa;
non abbia risposto alla convocazione da parte del Centro per
l’Impiego.
(*) in un luogo distante non più di cinquanta chilometri o comunque
raggiungibile in ottanta minuti con mezzi pubblici, dalla
residenza/domicilio del lavoratore
Pagamento dell’indennità di mobilità
in unica soluzione (assegno anticipato)
Il lavoratore, che percepisce l’indennità di mobilità, può chiedere il
pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’indennità di mobilità
che gli spetta, detratte le mensilità che gli sono state già corrisposte se decide di:
• iniziare un’attività autonoma per la quale sia necessaria l’iscrizione
alla CCIAA o agli appositi albi professionali o elenchi di categoria;
• iniziare un’attività autonoma assoggettata a ritenuta di acconto
per la quale non è prevista l’iscrizione negli appositi albi professionali e/o elenchi di categoria compresa l’attività imprenditoriale in
cui non si concorre in maniera prevalente col proprio lavoro;
• sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma iniziata durante il
periodo di lavoro dipendente.
La domanda deve essere presentata alla sede INPS territorialmente
competente, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa, utilizzando l’apposito modello mod DS21/ANT che può essere ritirato presso qualsiasi sede
INPS oppure scaricato dal sito www.inps.it, nella sezione “Moduli” Prestazioni a sostegno del reddito - Domanda di anticipazione indennità di mobilità. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che attesti il tipo di attività che l’interessato intende avviare.
Attenzione: chi si rioccupa come lavoratore dipendente -pubblico o
privato- nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell’anticipo,
è tenuto a restituire all’INPS la somma percepita a tale titolo in un’unica soluzione. La somma deve essere restituita con un unico pagamento oppure, in casi particolari, in massimo 12 rate mensili.
Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione scritta all’ INPS entro 10
giorni dall’avvenuta assunzione. In caso contrario si procederà al
recupero della somma erogata maggiorandola degli interessi legali.
9
Contribuzione figurativa
Per ogni periodo di indennità correttamente corrisposta sarà riconosciuta la contribuzione figurativa; in sostanza è come se il lavoratore avesse continuato a lavorare e a percepire una regolare retribuzione e l’azienda a pagare i contributi. I contributi accreditati
dall’INPS sono, infatti, utili per il raggiungimento del diritto e per la
misura delle pensioni, compresa quella di anzianità.
Cosa fare se l’INPS respinge la domanda
Se la domanda viene respinta il lavoratore può presentare ricorso in
carta libera al Comitato provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla
data in cui ha ricevuto la raccomandata di respinta.
Il lavoratore deve allegare al ricorso tutti i documenti che ritiene utili
per l’accoglimento della domanda.
Il ricorso può essere presentato:
• alla sede INPS che ha respinto la domanda, direttamente allo
sportello o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
• tramite uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge.
Se non si ha diritto all’indennità di mobilità è possibile presentare la
domanda per ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione.
Indennità ordinaria
di disoccupazione
Requisiti
1° requisito - almeno 2 anni di anzianità assicurativa nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (significa avere anche
solo 1 contributo settimanale nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria versato almeno 2 anni prima della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro).
Esempio: se licenziato il 31 gennaio 2007, deve avere un contributo versato o dovuto almeno prima del 1 febbraio 2005, quindi se il
lavoratore ha avuto un rapporto di lavoro, anche solo di 1 settimana prima del 1 febbraio 2005, possiede il requisito richiesto.
2° requisito - nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve far valere almeno un anno di lavoro, anche non continuativo, pari a 52 contributi settimanali da
lavoro o figurativi (maternità, malattia, servizio militare).
Esempio: licenziato il 31 gennaio 2007, l’inizio dei due anni è il 1°
febbraio 2005 e all’interno di questo periodo devono risultare le cinquantadue settimane di contributi versati nell’assicurazione per il
rischio della disoccupazione.
3° requisito - aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro al Centro per l’Impiego e aver conservato la condizione
di disoccupato.
Domanda
Per ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione occorre compilare e presentare all’INPS il modello DS21 entro 68 giorni dalla data
di cessazione del rapporto di lavoro. Tale modello può essere ritirato presso qualsiasi sede INPS oppure scaricato dal sito www.inps.it,
nella sezione “Moduli” - Prestazione a sostegno del reddito Domanda di prestazione di disoccupazione.
La domanda può essere presentata:
• direttamente allo sportello, rivolgendosi alla sede INPS competente per territorio in base alla residenza del lavoratore;
• mediante posta ordinaria o, preferibilmente, raccomandata con
ricevuta di ritorno;
• tramite patronato.
lavoratori
I documenti da presentare insieme alla domanda sono:
• dichiarazione di responsabilità del lavoratore disoccupato contenente tutte le notizie relative agli stipendi e alle giornate lavorative degli ultimi tre mesi (il modello per tale dichiarazione può essere ritirato presso qualsiasi sede INPS oppure scaricato dal sito
www.inps.it, nella sezione “Moduli” - Prestazione a sostegno del
reddito - Dichiarazione sostitutiva del lavoratore sull’ultimo rapporto di lavoro per la concessione dell’indennità di disoccupazione
ordinaria a requisiti normali);
• dichiarazione per detrazioni di imposta IRPEF (il modello per tale
dichiarazione può essere ritirato presso qualsiasi sede INPS oppure scaricato dal sito www.inps.it, nella sezione “Moduli “ Prestazioni a sostegno del reddito - Dichiarazione concernente il
diritto alle detrazioni di imposta).
In caso di richiesta di assegno nucleo familiare occorre compilare
l’apposito quadro su mod. DS21 e/o modello ANF/PREST (il modello per tale dichiarazione può essere ritirato presso qualsiasi sede
INPS oppure scaricato dal sito www.inps.it, nella sezione “Moduli” Prestazione a sostegno del reddito - Domanda di assegno per il
nucleo familiare lavoratori dipendenti) mediante il quale si può autocertificare la composizione e i redditi del proprio nucleo familiare.
Termine di presentazione
Per avere diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione è necessario presentare la domanda all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di fine indennità di mancato preavviso. Se la domanda viene presentata oltre tale termine la
stessa viene respinta; pertanto, non si ha diritto ad alcuna indennità.
Decorrenza
L’indennità ordinaria di disoccupazione è corrisposta:
• dall’ottavo giorno successivo alla data del licenziamento, nel caso
in cui la domanda sia presentata entro otto giorni dall’inizio della
disoccupazione (esempio: licenziamento 31 gennaio 2007,
domanda presentata entro il 7 febbraio 2007, l’indennità decorre
dall’8 febbraio 2007);
• dal quinto giorno successivo alla data di presentazione della
domanda nel caso in cui questa sia presentata oltre gli otto giorni dopo il licenziamento (esempio: licenziamento 31 gennaio
2007, domanda presentata il 15 febbraio 2007, l’indennità decorre dal 20 febbraio 2007).
Durata
L’indennità ordinaria di disoccupazione è corrisposta per:
• sette mesi, pari a 210 giorni consecutivi, comprese le domeniche
e gli altri giorni festivi (per un massimo di 30 giorni al mese) per
i lavoratori con meno di 50 anni;
• dieci mesi, pari a 300 giorni per i lavoratori con almeno 50 anni
di età alla data del licenziamento.
Nel caso in cui l’indennità sia stata pagata per la durata massima
prevista, una nuova indennità potrà essere pagata solo dopo 365
giorni.
(esempio: se la prima indennità è stata pagata dal 31 gennaio 2007
al 1° settembre 2007 - 210 giorni - la seconda potrà partire dal 31
gennaio 2008)
Importi
A decorrere dal 1° aprile 2005, l’importo giornaliero dell’indennità
viene calcolato prendendo come riferimento la retribuzione media
giornaliera lorda, comprensiva dei ratei di tredicesima/quattordicesima, relativa agli ultimi tre mesi di lavoro, nel seguente modo:
a.lavoratori con età inferiore a 50 anni: per i primi sei mesi è fissata al 50% e per il settimo mese al 40%;
10
b.lavoratori con età pari o superiore a 50 anni: per i primi sei mesi
è fissata al 50%, per i tre mesi successivi al 40% e per il decimo
mese al 30%.
L’importo giornaliero non può comunque superare per il 2007
€ 33,81 al lordo IRPEF (detto massimale è stabilito ogni anno dalla
legge).
Pagamento
L’indennità è corrisposta dall’INPS con pagamento mensile posticipato.
Il lavoratore, al momento della presentazione della domanda (mod.
DS21) deve scegliere la modalità di pagamento che può avvenire
tramite:
• assegno circolare;
• bonifico bancario o postale;
• qualsiasi ufficio postale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono
essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si
intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o
postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
Attenzione: il pagamento relativo all’ultimo mese del periodo spettante sarà effettuato solo a condizione che il lavoratore faccia pervenire all’INPS il modello DS56 bis, con il quale dichiara di essere
stato sempre disoccupato nel periodo di spettanza dell’indennità.
Tale modello, che viene inviato direttamente dall’INPS al domicilio
del lavoratore e che comunque è anche possibile scaricare dal sito
www.inps.it, nella sezione “Moduli” - Prestazione a sostegno del reddito - Dichiarazione di permanenza delle condizioni per il diritto alla
riscossione dell’indennità di disoccupazione - è indispensabile, oltre
che per il pagamento del saldo, anche per evitare di ottenere un’indennità che successivamente potrebbe risultare non dovuta e quindi da restituire. Inoltre, in mancanza di tale modello non viene effettuato l’accredito dei contributi figurativi relativi a tutto il periodo di
disoccupazione percepito.
Sospensione
L’indennità si sospende quando il lavoratore:
• ha diritto all’indennità di malattia;
• ha diritto all’indennità di maternità;
• inizia un rapporto di lavoro dipendente non superiore a cinque
giorni consecutivi;
• inizia un’attività autonoma saltuaria ed occasionale, anche superiore a cinque giorni (collaborazione occasionale, lavoro a progetto, associazione in partecipazione non superiore a 30 giorni);
• si reca all’estero per gravi motivi personali o familiari.
Cessazione
Il pagamento cessa quando il lavoratore:
• ha percepito tutte le giornate di indennità spettanti;
• ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato (dovrà comunicarlo immediatamente all’INPS), salvo il caso in cui si rioccupi
per un periodo non superiore ai 5 giorni consecutivi;
• ha iniziato un’attività di lavoro autonomo;
• ha perso lo status di disoccupato;
• è diventato titolare di pensione di vecchiaia, di inabilità o assegno
di invalidità (l’indennità è interamente cumulabile, invece, con le
pensioni indirette e di guerra, le pensioni di invalidità civile, l’assegno sociale, le rendite da infortuni, le pensioni a carico di Stati
esteri non convenzionati e le pensioni privilegiate per infermità
contratta a causa del servizio);
• ha iniziato a prestare il servizio militare.
Contribuzione figurativa
Per ogni periodo di indennità, correttamente corrisposta, sarà
accreditata la contribuzione figurativa di disoccupazione, secondo le
lavoratori
seguenti modalità nel limite massimo di:
• sei mesi, per i lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni;
• nove mesi per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a
50 anni, in quanto per il settimo e per il decimo mese non viene
riconosciuta tale contribuzione.
Cosa fare se l’INPS respinge la domanda
Se la domanda viene respinta il lavoratore può presentare ricorso in
carta libera al Comitato provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla
data in cui ha ricevuto la raccomandata di respinta.
Il lavoratore deve allegare al ricorso tutti i documenti che ritiene utili
per l’accoglimento della domanda.
Il ricorso può essere presentato:
• alla sede INPS che ha respinto la domanda, direttamente allo
sportello o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
• tramite uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge.
Domande frequenti
Entro quanto tempo si può chiedere l’iscrizione nelle liste di
mobilità ai sensi della L. n. 236/93 (cosiddetta “piccola
mobilità)?
Il lavoratore si deve recare al Centro per l’Impiego per presentare
formale richiesta di iscrizione alle liste di mobilità, entro 60 giorni
dal ricevimento della comunicazione di licenziamento o dalla comunicazione dei motivi, se non contestuale.
Chi approva l’iscrizione nelle liste di mobilità?
Le liste di mobilità vengono approvate dalla competente Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione.
L’iscrizione alle liste di mobilità dà sempre diritto a percepire l’indennità?
No, l’indennità di mobilità spetta solo ai lavoratori che sono stati
licenziati da aziende che avevano i requisiti per usufruire della cassa
integrazione guadagni.
I lavoratori che sono iscritti nelle liste di mobilità, ma non hanno diritto a percepire l’indennità di mobilità, possono presentare la domanda all’INPS per ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione.
Se l’azienda mi paga l’indennità di mancato preavviso quando
devo presentare la domanda e il pagamento dell’indennità di
mobilità da quando decorre?
Se l’azienda ti paga l’indennità per mancato preavviso la domanda di
indennità deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 68°
giorno dal termine del preavviso e l’indennità di mobilità è corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso.
Se sto percependo l’indennità di mobilità e decido di avviare
un’attività autonoma, cosa devo fare?
Se decidi di avviare un’attività autonoma puoi chiedere il pagamento
anticipato, in un’unica soluzione. Ti verrà pagata l’indennità di mobilità che ti spetta meno ovviamente le mensilità che ti sono state già
corrisposte.
La domanda deve essere presentata alla sede INPS territorialmente
competente, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa, utilizzando l’apposito modello mod. DS21/ANT che può essere ritirato o presso qualsiasi sede
INPS oppure scaricato dal sito www.inps.it, cliccando su “Moduli” Prestazioni a sostegno del reddito - Domanda di anticipazione indennità di mobilità - corredata dalla documentazione che attesti il tipo di
attività che l’interessato intende avviare.
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Se dopo aver avviato un’attività autonoma, per la quale ho richiesto il pagamento dell’indennità di mobilità in un’unica soluzione,
dopo alcuni mesi, per problemi sopraggiunti, devo chiudere l’attività, cosa succede?
Non ci sono conseguenze, tuttavia non è possibile chiedere né il
reinserimento nelle liste di mobilità né una nuova indennità di mobilità o di disoccupazione ordinaria.
Se dopo la cessazione dell’attività autonoma, per la quale ho
richiesto il pagamento dell’indennità di mobilità in un’unica soluzione, trovo un lavoro come dipendente, cosa succede?
Se dopo aver cessato l’attività autonoma ti rioccupi come lavoratore dipendente - pubblico o privato - nei 24 mesi successivi alla data
di erogazione dell’anticipo dell’indennità di mobilità, sei tenuto a
restituire all’INPS la somma percepita a tale titolo in un’unica soluzione. La somma deve essere restituita con un unico pagamento oppure, in casi particolari, in massimo 12 rate mensili.
Sei tenuto a dare comunicazione scritta all’ INPS entro 10 giorni dall’avvenuta assunzione. In caso contrario l’INPS procederà al recupero della somma erogata maggiorandola degli interessi legali.
Dopo aver percepito l’indennità di mobilità, posso chiedere l’indennità di disoccupazione?
No.
I lavoratori delle cooperative possono richiedere l’iscrizione nelle
liste di mobilità?
Possono presentare, al Centro per l’Impiego competente, la domanda di iscrizione in mobilità i lavoratori licenziati da cooperative di
lavoro o miste; in tal caso è necessario allegare, alla domanda suddetta, il documento attestante l’iscrizione della cooperativa all’albo
informatico delle società cooperative o la visura camerale.
Posso lavorare come socio lavoratore e mantenere l’iscrizione
nelle liste di mobilità ?
No, in questo caso si ha la cancellazione dalle liste di mobilità con
conseguente perdita dell’indennità di mobilità. Tuttavia è possibile
chiedere il pagamento dell’indennità di mobilità in un’unica soluzione.
Se accetto un lavoro a tempo determinato, vengo cancellato
dalle liste con conseguente perdita dell’indennità di mobilità?
L’indennità di mobilità può essere sospesa per tutta la durata del
rapporto di lavoro, è necessario però che l’assunzione a tempo
determinato venga comunicata all’INPS entro 5 giorni.
È importante sapere che la permanenza nelle liste di mobilità non
può superare un periodo pari al doppio rispetto a quello inizialmente riconosciuto.
Esempio: se hai diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità con la relativa indennità per 24 mesi (es. licenziato 31 luglio 2006, termine
finale 31 luglio 2008), il termine finale può slittare, per effetto di vari
rapporti a tempo determinato, fino ad un massimo di 24 mesi per
un totale di 48 mesi (31 luglio 2010). L’indennità di mobilità spetta,
comunque, per un massimo di 24 mesi. Se il 10 ottobre 2007 inizi
un rapporto di lavoro per 12 mesi, il tuo termine finale slitterà di 12
mesi pertanto sarà il 31 luglio 2009.
Se successivamente instauri un altro rapporto a tempo determinato
per 8 mesi (dal 1° marzo 2009 al 31 maggio 2010) il tuo termine
finale sarà 31 marzo 2010; se infine inizi un ulteriore rapporto di lavoro per altri 12 mesi, il 31 luglio 2010 verrai cancellato dalle liste perché hai raggiunto il tuo periodo massimo di permanenza nelle liste di
mobilità, tale termine non può subire ulteriori slittamenti.
lavoratori
Se accetto un contratto di somministrazione di lavoro (ex lavoro
interinale) perdo l’indennità di mobilità?
In questo caso occorre fare delle distinzioni a seconda del tipo di
contratto:
• se il contratto è a tempo indeterminato orario pieno, vieni cancellato dalle liste e perdi anche l’indennità di mobilità;
• se il contratto è a tempo indeterminato part time dovrai darne
comunicazione all’INPS entro 5 giorni dalla data di assunzione e
avrai, quindi, la sospensione sia dell’iscrizione nelle liste di mobilità che della relativa indennità, fino a quando non raggiungerai il
limite massimo di permanenza nelle liste e cioè un periodo pari al
doppio rispetto a quello iniziale (vedi faq precedente);
• se il contratto ha una durata inferiore ai 6 mesi, dovrai darne
comunicazione all’INPS entro 5 giorni dalla data di assunzione e
avrai una sospensione sia dell’iscrizione nelle liste che della relativa indennità per tutta la durata del rapporto di lavoro. È importante tuttavia sapere che, anche in questo caso, la permanenza nelle
liste di mobilità non può superare un periodo pari al doppio rispetto a quello inizialmente riconosciuto;
• se il contratto ha una durata tra i 6 e i 12 mesi è necessario darne
preventiva comunicazione all’INPS, altrimenti vieni cancellato dalle
liste e perdi l’indennità di mobilità. Per tutta la durata del contratto
l’INPS continuerà ad erogarti l’indennità di mobilità e l’agenzia di
somministrazione che ti ha assunto ti pagherà solo la differenza tra
lo stipendio che avresti percepito e l’indennità di mobilità che ti ha
erogato l’INPS. In questo caso non si avrà né la sospensione dell’iscrizione nelle liste di mobilità né della relativa indennità.
Se sono in mobilità e rifiuto un posto di lavoro, perdo il diritto
all’indennità di mobilità?
Se rifiuti un’offerta di lavoro che prevede un inquadramento in un
livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza vieni cancellato dalle liste di mobilità e perdi il diritto a percepire
la relativa indennità. Tale rifiuto deve riferirsi ad una proposta formale e documentabile formulata da un datore di lavoro privato, da un’agenzia di somministrazione o da un ente pubblico, ed, ovviamente,
anche nei casi di complessive azioni di ricollocamento lavorativo del
soggetto.
Posso recarmi all’estero mentre sto percependo l’indennità di
mobilità?
Ti puoi recare all’estero per comprovati motivi di salute personale o
di un familiare senza perdere il diritto a percepire l’indennità di mobilità in quanto, in tal caso, il pagamento della stessa viene sospeso;
è necessario tuttavia darne comunicazione all’INPS.
Se ti rechi all’estero in cerca di occupazione, in uno stato convenzionato con l’Italia, puoi continuare a percepire l’indennità di mobilità
per tre mesi dalla data dell’espatrio.
Se sto lavorando con contratto part time e mi dimetto, rimango
iscritto nelle liste di mobilità continuando a percepire la relativa
indennità?
In caso di dimissioni dal lavoro con contratto part time, rimani iscritto nelle liste di mobilità percependo la relativa indennità.
Mentre percepisco l’indennità di mobilità, mi vengono versati i
contributi per la pensione?
Sì, infatti per tutto il periodo in cui ti viene corrisposta l’indennità di
mobilità ti sarà riconosciuta la contribuzione figurativa; in sostanza
è come se avessi continuato a lavorare e a percepire una regolare
retribuzione e l’azienda a pagare i contributi. I contributi accreditati
dall’INPS sono, infatti, utili per il raggiungimento del diritto e per la
misura delle pensioni compresa quella di anzianità.
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Se accetto un lavoro a progetto, perdo l’indennità di mobilità?
Sì, il lavoro a progetto attualmente non è compatibile con l’indennità di mobilità; non si ha, infatti, una sospensione ma la perdita dell’indennità stessa; è possibile, però, chiederne l’anticipazione in
unica soluzione.
Se sto lavorando a tempo determinato e mi dimetto, vengo reinserito nelle liste di mobilità?
Le dimissioni in caso di contratto a tempo determinato non implicano la cancellazione dalle liste di mobilità ma consentono comunque
di mantenere l’iscrizione nelle liste. È necessario tuttavia presentarsi al Centro per l’Impiego competente, per l’aggiornamento della
propria condizione lavorativa.
Se accetto un lavoro a tempo indeterminato part time, vengo
cancellato dalle liste?
No. La cancellazione dalle liste si ha solo in caso di assunzione a
tempo indeterminato con orario pieno. L’indennità di mobilità si
sospende; occorre darne comunicazione all’INPS entro 5 giorni dalla
data di assunzione.
Se accetto un lavoro a tempo indeterminato e mi dimetto, vengo
reinserito nelle liste di mobilità?
L’accettazione di un lavoro a tempo pieno ed indeterminato comporta la cancellazione dalle liste di mobilità senza la possibilità di essere reinseriti. Tuttavia, in caso di dimissioni per giusta causa, si può
presentare al Centro per l’Impiego la domanda per la reiscrizione
nelle liste di mobilità che sarà valutata dalla competente Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione che
potrà disporre la reiscrizione del lavoratore.
Se sono iscritta nelle liste di mobilità e sono in maternità, cosa
succede?
Puoi richiedere la sospensione dall’iscrizione alle liste di mobilità a
partire dal settimo mese di gestazione fino al compimento degli 11
mesi del bambino.
In caso di maternità durante la percezione dell’indennità di mobilità
questa si sospende per tutta la durata della maternità stessa (due
mesi precedenti e tre mesi successivi il parto) e durante tale periodo verrà erogata dall’INPS l’indennità di maternità.
Il congedo parentale (ex astensione facoltativa), invece, non spetta
in quanto questo può essere riconosciuto solo in presenza di un rapporto di lavoro.
Centri per l’Impiego
della Provincia di Milano
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
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Fax 0257479245
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Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00
Agenzia di Melegnano
20077 MELEGNANO (MI)
Via Martiri della Libertà, 16
Tel. 0298849311
Fax 0298849360
E-mail per i lavoratori:
[email protected]
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Lu-Me-Ve 8.30-12.30
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Agenzia di Melzo
20066 MELZO (MI)
P.zza Risorgimento, 3
Tel. 0295416711
Fax 0295416760
E-mail per i lavoratori:
[email protected]
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.30
Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00
14
Agenzia di Garbagnate
Milanese
20024 GARBAGNATE MILANESE
(MI)
Via per Cesate, 64
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Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
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Via Lorenteggio, 270/A
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Fax 0241301860
E-mail per i lavoratori:
SostegnoReddito.MilanoLorenteggio
@inps.it
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.00
Ma-Gi 8.30-12.00/14.00-16.00
Agenzia di Rho
20017 RHO (MI)
Via Cadorna, 30
Tel. 0293200111
Fax 0293200160
E-mail per i lavoratori:
[email protected]
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.30
Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Direzione subprovinciale
di MILANO MISSORI
20122 MILANO
P.zza Missori, 8/10
Tel. 0285621
Fax 028562275
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per le aziende:
[email protected]
per i lavoratori:
[email protected]
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.30
Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Direzione subprovinciale
di LEGNANO
20025 LEGNANO (MI)
Via Podgora, 2
Tel. 0331445111
Fax 0331445277
E-mail
per le aziende:
[email protected]
per lavoratori:
[email protected]
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.30
Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Agenzia di Castano Primo
20022 CASTANO PRIMO (MI)
Via Acerbi, 55
Tel. 0331888911
Fax 0331888960
E-mail per i lavoratori:
SostegnoReddito.CastanoPrimo
@inps.it
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.30
Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Agenzia di Cesano Maderno
20031 CESANO MADERNO (MI)
Via Padre Boga, 20
Tel. 0362531211
Fax 0362531260
E-mail per i lavoratori:
SostegnoReddito.Cesano.Maderno
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Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Hanno collaborato:
Agenzia di Magenta
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Via Milano, 166
Tel. 0297218711
Fax 0297218760
E-mail per i lavoratori:
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Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.30
Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Agenzia di Desio
20033 DESIO (MI)
Via Roggia Traversi, 12
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Fax 0362611560
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per i lavoratori:
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Orario di apertura al pubblico:
Lu-Ma-Me-Ve 8.30-12.30
Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
GIUSEPPE ZINGALE
Responsabile Servizo Crisi Aziendali
MANUELE MENEGHINI
Servizo Crisi Aziendali
SARA DEMITRI
Servizo Crisi Aziendali
Agenzia di Seregno
20038 SEREGNO (MI)
Via Della Boschina, 2
Tel. 036226011
Fax 036226060
E-mail per i lavoratori:
[email protected]
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Ma-Me-Ve 8.30-12.30
Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione regionale Lombardia
Agenzia di Parabiago
20015 PARABIAGO (MI)
Via Montessori
Tel. 0331493211
Fax 0331493260
E-mail per i lavoratori:
[email protected]
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Ve 8.30-12.30
Ma-Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Direzione subprovinciale
di MONZA
20052 MONZA (MI)
Via Morandi angolo Via Correggio
Tel. 03920651
Fax 0392065543
E-mail
per le aziende:
[email protected]
per i lavoratori:
[email protected]
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Me-Gi 8.45-12.15/14.00-16.00
Ma-Ve 8.45-12.15
PROVINCIA DI MILANO
Direzione Centrale Sviluppo Economico Formazione e Lavoro
Servizio Crisi Aziendali
CLARA PIA CLAUDIANI
Direzione regionale Lombardia
responsabile Team prestazioni a sostegno del reddito
BENIAMINO GALLO
Direzione provinciale Torino - responsabile Processo aziende con DM
GIOVANNA MAGGI
Direzione provinciale Pavia - Processo prestazioni a sostegno del reddito
GIOVANNI MELE
Direzione regionale Lombardia - Team coordinamento processi aziende
SONIA PANTONI
Direzione regionale Lombardia - Team prestazioni a sostegno del reddito
Agenzia di Vimercate
20059 VIMERCATE (MI)
Via Torri Bianche, 7
Tel. 0396251411
Fax 0396251460
E-mail per i lavoratori:
[email protected]
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Ma-Me-Ve 8.30-12.30
Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
Agenzia di Carate Brianza
20048 CARATE BRIANZA (MI)
Via Bergamo, 20
Tel. 0362908311
Fax 0362908360
E-mail per i lavoratori:
SostegnoReddito.CarateBrianza@
inps.it
Orario di apertura al pubblico:
Lu-Ma-Me-Ve 8.30-12.30
Gi 8.30-12.30/14.00-16.00
L'elaborazione delle fonti legislative e regolamentari,
curata con la massima attenzione,
non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori
ed omissioni, dei quali, peraltro, sarà gradita la segnalazione.
La pubblicazione è aggiornata con provvedimenti legislativi
pubblicati fino al 28.02.2007.
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Direzione Centrale
Sviluppo Economico Formazione e Lavoro
Servizio Crisi Aziendali
viale Jenner, 24 - 20159 Milano
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Direzione regionale Lombardia
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