ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI “IL MELOGRANO” Presidente: Dott. Francesco Muscianisi Piazza Gen. G. Nastasi, 33 – 98057 Milazzo (ME) E-mail: [email protected] Tel.- 090.9284659 – Cell.: 333.9117269 Sito: www.ilmelogranoconsumatori.it TURISMO CONSAPEVOLE: L’INFORMAZIONE E L’OPUSCOLO INFORMATIVO La legislazione in materia di tutela dei diritti del consumatore, tanto nazionale quanto comunitaria, attribuisce un’importanza fondamentale al profilo dell’informazione resa sui prodotti e servizi commerciali da parte degli operatori professionali. Il Codice del Turismo (D. L.vo 23 maggio 2011, n. 79), analogamente a quanto previsto per il Codice del Consumo, prevede all’art. 37 che l’intermediario o l’organizzatore devono fornire una serie di informazioni di carattere generale espressamente elencate. Oltre le informazioni di carattere generale, il Legislatore disciplina, all’art. 38 Cod. Turismo, anche l’informazione facoltativa che trova la sua principale espressione nell’opuscolo informativo. È noto che le informazioni contenute nell’opuscolo informativo fornite al turista prima della conclusione del contratto di viaggio assumono notevole rilievo, rappresentando la fonte principale delle aspettative riposte dal turista nel viaggio o nella vacanza tutto-compreso. A tal fine, all’art. 38 si prevede espressamente che “le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e l’intermediario in relazione alle rispettive responsabilità”, le quali devono essere redatte “in modo chiaro e preciso”. Detta disposizione legislativa prevede, altresì, che le modifiche delle condizioni indicate nell’opuscolo informativo devono essere obbligatoriamente comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto ovvero concordate dai contraenti mediante uno specifico accordo scritto successivamente alla stipulazione. Ogni difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati rappresentano inesatto adempimento, fonte di un danno risarcibile. L’opuscolo informativo, quindi, configura, sulla base della disciplina prevista dal Codice del Turismo, il canone ermeneutico della corretta esecuzione del contratto di viaggio. Degno di nota è, altresì, il richiamo alle disposizioni del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette che prevedono un espresso divieto di fornire informazioni ingannevoli sugli elementi del contratto turistico e sulle modalità del servizio offerto. Il controllo sull’ingannevolezza delle informazioni contenute nell’opuscolo informativo consente al turista di giovarsi della tutela c.d. inibitoria complementare a quella risarcitoria. Cod. Fisc.: 92026980836