ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI “IL MELOGRANO”
Presidente: Dott. Francesco Muscianisi
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TURISMO CONSAPEVOLE: L’INFORMAZIONE E L’OPUSCOLO INFORMATIVO
La legislazione in materia di tutela dei diritti del consumatore, tanto nazionale quanto comunitaria,
attribuisce un’importanza fondamentale al profilo dell’informazione resa sui prodotti e servizi commerciali
da parte degli operatori professionali.
Il Codice del Turismo (D. L.vo 23 maggio 2011, n. 79), analogamente a quanto previsto per il Codice
del Consumo, prevede all’art. 37 che l’intermediario o l’organizzatore devono fornire una serie di
informazioni di carattere generale espressamente elencate.
Oltre le informazioni di carattere generale, il Legislatore disciplina, all’art. 38 Cod. Turismo, anche
l’informazione facoltativa che trova la sua principale espressione nell’opuscolo informativo.
È noto che le informazioni contenute nell’opuscolo informativo fornite al turista prima della
conclusione del contratto di viaggio assumono notevole rilievo, rappresentando la fonte principale delle
aspettative riposte dal turista nel viaggio o nella vacanza tutto-compreso.
A tal fine, all’art. 38 si prevede espressamente che “le informazioni contenute nell’opuscolo
vincolano l’organizzatore e l’intermediario in relazione alle rispettive responsabilità”, le quali devono
essere redatte “in modo chiaro e preciso”.
Detta disposizione legislativa prevede, altresì, che le modifiche delle condizioni indicate
nell’opuscolo informativo devono essere obbligatoriamente comunicate per iscritto al turista prima della
stipulazione del contratto ovvero concordate dai contraenti mediante uno specifico accordo scritto
successivamente alla stipulazione.
Ogni difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati rappresentano
inesatto adempimento, fonte di un danno risarcibile.
L’opuscolo informativo, quindi, configura, sulla base della disciplina prevista dal Codice del Turismo,
il canone ermeneutico della corretta esecuzione del contratto di viaggio.
Degno di nota è, altresì, il richiamo alle disposizioni del Codice del Consumo in materia di pratiche
commerciali scorrette che prevedono un espresso divieto di fornire informazioni ingannevoli sugli elementi
del contratto turistico e sulle modalità del servizio offerto.
Il controllo sull’ingannevolezza delle informazioni contenute nell’opuscolo informativo consente al
turista di giovarsi della tutela c.d. inibitoria complementare a quella risarcitoria.
Cod. Fisc.: 92026980836
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