Note
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Delle Attività Ferroviarie e Accordo di Confluenza
Questo opuscolo vuole essere uno strumento di veloce consultazione dedicato al Personale di Macchina e al Personale Viaggiante che,
causa l’atipicità propria del lavoro svolto, si trovano quotidianamente
di fronte ad interpretazioni normative che non rispettano le indicazioni contrattuali. Ogni suggerimento atto a migliorare e integrare la
presente pubblicazione sarà ben accetto nello spirito di aiutarci a
“Lavorare Informati”
*L’opuscolo non sostituisce i documenti ufficiali*
Pag. 56
Pag.
Note
Sono confermate tutte le normative tecnico-organizzative in essere alla data di applicazione del CCNL, nonché i correlati aspetti quantitativi, relative alle prestazioni accessorie e complementari funzionalmente connesse all’attività di condotta (per il
personale di macchina) ed all’attività di scorta (per il personale
di bordo)
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Sono altresì confermate tutte le disposizioni in essere alla data
di applicazione del CCNL relative alla disciplina delle prestazioni lavorative del personale addetto ai servizi di accudienza
alle vetture cuccette.
Pag. 2
Pag. 55
Note
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E’ considerato lavoro tutto il
tempo durante il quale il dipendente è a disposizione negli impianti dell’azienda, tutte le prestazioni accessorie e complementari allo svolgimento delle attività, fatta eccezione per il tempo
relativo al riposo fuori residenza.
Per il PdM e PdB l’orario settimanale di 36 h in programmazione si calcola e si intende realizzato come media nel turno. In tale
ambito la programmazione dovrà garantire su base mensile il
rispetto delle 36 h ore settimanali e le aziende dovranno realizzare le condizioni per il rispetto del limite dell’orario settimanale
ordinario rapportato a mese.
L’orario di lavoro di norma si svolge su 36 h settimanali
con oscillazione settimanale nella programmazione dei
turni, su media mensile di +6h -6h. Previo accordo fra
le parti in fase di trattativa turni è possibile elevare la
media oraria sopra descritta di ulteriori +2h –2h.
Le parti danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL e del
presente accordo sono confermate le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e sull’utilizzazione del personale ove non modificate dal CCNL e dal presente accordo. (art.14 punto 1.10 Accordo di Confluenza del CCNL Attività Ferroviarie)
Pag. 54
Pag. 3
•
•
•
•
10 h per i servizi di andata e ritorno collocati nella fascia 5.00-24.00.
8h per il PdB nella fascia 24.00-5.00.
7 h per il PdM nella fascia 24.00-5.00.
10 h per i servizi di andata e ritorno collocati nella fascia 24.00-1.00
previo accordo per divisione Pax e D.T.R.
10 h estendibili previo accordo nella fascia 24.00-1.00 e limitatamente
ai servizi di andata e ritorno riguardanti treni merci solo se il ritorno
non in condotta dopo la 8° ora di prestazione e per treni viaggiatori
con servizio di andata e ritorno.
•
NOTA Possono essere concordati servizi di sola andata o solo ritorno con
RFR con durata massima della prestazione di:
1.
2.
•
8 ore solo per il PdB per tutte le prestazioni collocate nella fascia
oraria 5.00-24.00 estendibili entro le ore 1.00 se la prestazione è
seguita da RFR solo con treni viaggiatori a lunga – media
percorrenza..
8 ore solo per PdM per tutte le prestazioni collocate nella fascia
oraria 5.00-24.00 estendibili entro le ore 1 se la prestazione è
seguita da RFR solo con treni viaggiatori a lunga e media
percorrenza e merci.
7 ore prima e dopo un servizio con riposo fuori residenza..
♦ 7 ore PdB e PdM per i servizi ad agente unico collocati nella
fascia oraria 5.00/24.00 e riguardanti treni del trasporto locale,
effettuati con mezzi autorizzati ed omologati.
NOTA
1. Per i servizi di andata e ritorno della DTR effettuati ad agente unico per
almeno 2h e collocati nella fascia oraria 5.00-24.00, il limite massimo della
prestazione giornaliera è fissata in 8 ore qualora la somma tra la pausa e i
tempi programmati intercorrenti tra l’effettuazione di più treni risulti di
almeno 40 minuti.
2. In sede di Divisione o di Unità produttiva, secondo competenze, potranno
essere concordati servizi di andata e ritorno ad agente unico di condotta
nella divisione DTR per il PdB e PdM con limite massimo di 7 ore anche
nella fascia 4.00-5.00 e 24.00-1.00, nonché servizi di andata e ritorno ad
agente unico estesi fino a 8 ore nella fascia 5.00-1.00 .
Pag. 4
Pag. 53
• 16 ore riposo minimo giornaliero in residenza.
• 11 h solo per trasporto locale, fra due servizi A/R su due giornate
solari entrambi collocati nella fascia 6.00-22.00
• La riutilizzazione a seguito di una prestazione non potrà in
ogni caso essere prevista d’intesa con il personale interessato,
in presenza di eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio,
prima della fruizione del riposo minino giornaliero di 11 h,
così come previsto dalla Direttiva UE n.2000/34/CE.
• 11 h solo trasporto locale, fra due servizi A/R su due giornate solari entrambi collocati nella fascia 5.00-6.00 e 22.00-24.00 se
concordati fra le parti.
Elevazione graduale in residenza dopo servizi interessanti
la fascia oraria 24.00-5.00:
•
•
•
•
•
24.00-1.00 riposo 18h
24.00-2.00 riposo 19h
24.00-3.00 riposo 20h
24.00-4.00 riposo 21h
24.00-5.00 riposo 22h
Nel caso di servizi con inizio in residenza nella fascia oraria 24.00/2.00 e
4.00-5.00 il riposo minimo giornaliero in residenza seguente il servizio è di
22 ore consecutive, elevate a 23 ore nel caso del servizio con inizio in residenza nella fascia oraria 2.00-4.00.
Nel caso di due servizi consecutivi entrambi interessanti la fascia oraria
24.00-5.00 il riposo minimo giornaliero dopo il secondo servizio è sempre
di 22h consecutive, ovvero di almeno 23 ore consecutive nel caso previsto
al precedente punto.
Limiti numerici
• N.2 settimanali con un massimo di 2 consecutivi e N. 11 mensili.
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Pag. 5
• 7h
minimo – 9h massimo comunque
interessanti la fascia oraria 24.00-5.00 riducibili a 6h minino se
almeno 4h di RFR rientrano nella fascia oraria 24.00-5.00.
• Possono essere concordati altresì servizi con RFR minino
fissato a 6 ore nel caso in cui entrambe le prestazioni lavorative
afferenti lo stesso RFR sono collocate nella fascia oraria 5.0024.00, della stessa giornata solare.
• Può altresì essere concordato un secondo servizio mensile con
RFR fissato in 11h consecutive, oltre a quello programmabile
in sede di ripartizione della produzione con lo stesso limite di
11h.
Nella programmazione dei turni di servizio le aziende
prevederanno, di norma un solo RFR tra due riposi settimanali. In
sede di ripartizione nazionale fermo restando i limiti massimi dei
RFR si potrà concordare l’inserimento di un’ulteriore RFR tra due
riposi settimanali.
Ai fini del computo dei riposi giornalieri fuori residenza le
aziende dovranno prevedere nella programmazione del turno, di
norma, 1 solo RFR tra due riposi settimanali, le parti fermo restando
i limiti numerici mensili (5 per il PdM e 4 per il PdB) potranno
concordare l’inserimento di un’ulteriore RFR tra due riposi
settimanali da considerare medi mensili. In tale ambito, dovendo la
programmazione garantire su base mensile il rispetto di tali limiti, le
aziende realizzeranno le condizioni per il rispetto di tali limiti nel
mese.
• La durata del RFR è da intendersi al netto del tempo necessario
per recarsi e tornare dalle strutture atte alla fruizione del RFR e
comprende la fruizione del pasto.
• Limite massimo programmato assenza dalla residenza è di 24 ore.
• Limiti massimi tra due riposi settimanali (RFR) N. 2 PdM e PdB.
• Limiti massimi mensili (RFR) N.5 per PdM e N.4 per PdB.
N.B. Il supero limite max assenza dalla residenza in servizio, non è ostativo alla
prosecuzione dello stesso fermo restando i limiti max orario di lavoro.
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Il riposo settimanale non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a
decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavorativa,
comprendente un’intera giornata solare ed il riposo giornaliero. Ai fini
di cui sopra, qualora il servizio precedente il riposo settimanale
termini nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, al termine
del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque
essere disposta prima delle ore 6.00.
Il riposo settimanale viene programmato di norma il 6° giorno ed è
spostabile (una sola volta al mese) dal 4° al 7° giorno garantendo
comunque, nella programmazione dei turni, la fruizione di 3.538 ore
annue di riposo
Lavoro Notturno
E’ considerato servizio notturno quello rientrante
nella fascia oraria 24.00-5.00.
I limiti numerici al servizio notturno sono i seguenti:
a) Due tra due riposi settimanali;
b) 11 per mese.
Il limite massimo di lavoro notturno per ciascun anno è fissato in 350h.
Negli impianti del PdM della Cargo con elevata incidenza di servizi in
arco notturno, il limite annuo è elevato a 380h.
Tale elevazione del limite di ore notturne interessa gli impianti per i
quali si verifica, in programmazione, un numero di ore
annue superiore all’80% del numero di ore massime
previste (280h).
Nell’ambito delle procedure di ripartizione e turnificazione, l’azienda
individuerà e comunicherà alle OO.SS. l’elenco degli
impianti ricadenti nelle maggiorazioni delle ore notturne.
Si considera lavoro notturno ai fini delle
maggiorazioni previste, indennità per
lavoro notturno, quello compreso tra
le ore 22.00 e le ore 6.00.
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Per i servizi interessanti le fasce orarie 11.00-15.00 e/o
18.00-22.00 nella programmazione turni dovrà essere
prevista una pausa di almeno 30 minuti continuativi
per fruire il pasto; tale pausa è assorbita dall’eventuale RFR qualora
interessi le fasce orarie 11.00-15.00 e/o 18.00-22.00.
In tutti gli altri casi, ove la prestazione giornaliera superi le 6 ore,
nella programmazione dei turni dovrà essere comunque prevista una
pausa di 15 minuti continuativi, considerando utili a tal fine
anche le soste programmate.
Termine del servizio
1.
Il lavoratore in servizio di condotta o scorta ha la facoltà di
lasciare il servizio non prima di 2h oltre il termine programmato dello
stesso e, comunque non oltre ad 1h rispetto i limiti massimi di
prestazione giornaliera.
2.
Il lavoratore dovrà comunicare la circostanza al referente
dell’impresa di trasporto di appartenenza almeno 2 ore prima rispetto
ai limiti della prestazione giornaliera programmata e potrà lasciare il
servizio alla prima stazione utile predefinita come tale dal Gestore
dell’infrastruttura.
3.
Per servizi concordati tra le parti e che termina tra le ore 24.00
e le ore 1.00, il termine è fissato non oltre le ore 1.00.
In caso di servizi di sola andata seguiti da RFR e andata e ritorno, entro l’ora successiva rispetto ai limiti di cui al precedente
punto 1, ovvero entro 3h rispetto la prestazione programmata il
lavoratore deve rientrare nel luogo ove fruire il previsto riposo,
comunque non oltre un’ora oltre il limite massimo giornaliero.
Per i RFR tali limiti si intendono per raggiungere il luogo ove
fruire il riposo e consentire la ripresa del turno.
Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di lasciare il servizio, la
prosecuzione dello stesso non potrà in ogni caso determinare il superamento per più di 2 ore, in attività di condotta o di scorta, i limiti della
prestazione massima giornaliera definita , cui vanno aggiunti, in tal
caso, i tempi necessari per raggiungere la località di fruizione del riposo giornaliero.
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CCNL Attività Ferroviarie
2.10.1
Il limite massimo di condotta giornaliero, al
netto delle soste programmate, è di 4 ore e 30 minuti
di condotta effettiva nei servizi di sola andata o solo ritorno con RFR,
elevabile a livello aziendale fino a 5 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per i servizi viaggiatori a media-lunga percorrenza
collocati nella fascia oraria 5.00 – 1.00 e per i servizi merci collocati
nella fascia oraria 5.00 – 24.00.
2.10.2 Per i servizi di andata e ritorno il limite massimo di condotta
giornaliera, al netto delle soste programmate, è di 7 ore, elevabile a
livello aziendale fino a 7 ore e 30 minuti, con le modalità definite al
successivo punto 2.14, per tutti i servizi viaggiatori collocati nella fascia oraria 5.00 – 1.00 e per i servizi merci collocati nella fascia oraria
5.00 – 24.00.
2.10.3 Per i servizi ad agente unico dei treni del trasporto regionale e
locale effettuati con i mezzi autorizzati ed omologati dal Gestore
dell’infrastruttura, sempreché lo sviluppo chilometrico totale del servizio interessi per almeno il 30% l’infrastruttura ferroviaria nazionale, i
limiti massimi di condotta effettiva, che dovrà essere comunque collocata nella sola fascia oraria 5.00 – 24.00, sono fissati in:
a)
2 ore e 30 minuti al netto delle soste programmate per i servizi di
sola andata o di solo ritorno con RFR, elevabile a livello aziendale fino
ad un massimo di 3 ore, con le modalità definite al successivo punto
2.14;
b)
3 ore e 30 minuti al netto delle soste programmate per i servizi di
andata e ritorno, elevabile a livello aziendale fino ad un massimo
di 4 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14.
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2.14 Ferma restando la disciplina sull’orario di lavoro stabilita dal presente articolo,
l’articolazione dei turni programmati per l’utilizzazione del personale di macchina e di bordo sarà definita tra le parti a livello aziendale nel corso di una specifica procedura negoziale,
la cui durata non dovrà essere superiore a 30 giorni.
Tale procedura, nelle realtà aziendali più complesse, potrà articolarsi a livello nazionale e/o
territoriale/di unità produttiva, e potrà definire, in relazione alle modalità convenute dalle
parti a livello aziendale, le flessibilità di cui ai precedenti punti 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.7.1,
2.8.1, 2.8.2, 2.8.4, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3.a, 2.10.3.b, 2.11.c nonché al 2° capoverso del precedente punto 2.5.
Nelle realtà aziendali più complesse la procedura di cui al presente punto potrà svilupparsi
nel termine massimo di 60 giorni.
Qualora al termine della procedura negoziale di cui sopra non sia stata raggiunta un’intesa
tra le parti, le aziende attueranno i progetti di turnificazione, nel rispetto della normativa
contrattuale e delle relative modalità attuative convenute tra le parti stesse a livello Pag. 9
aziendale
Possono essere concordati
• Servizi di solo andata o solo ritorno con RFR il cui limite massimo è
fissato in 5h per Divisione Pax la cui prestazione giornaliera è
collocata nella fascia oraria 5.00-1.00 ovvero per la Divisione Cargo
nella fascia 5.00-24.00.
• Servizi a 7h e 30’ limitatamente per la Divisione Cargo la cui
prestazione giornaliera in A/R è collocata nella fascia 5.00-24.00 e
per i servizi della Divisione Pax e DTR per i servizi collocati nella
fascia 5.00-1.00.
Possono inoltre essere concordati servizi della Divisione TR ad Agente
Unico i cui limiti massimi di condotta effettiva comunque collocata
nella fascia 5.00-24.00 sono fissati in:
• 3 ore calcolate al netto delle soste programmate per servizi di sola
andata o solo ritorno con riposo fuori residenza.
• 4h calcolate al netto delle soste programmate per servizi di andata
e ritorno.
Flessibilità
A. Lavoro 10h nella fascia 24.00-1.00
A. Riposo a 11h nelle fasce 5.00-6.00 e 22.00-24.00
B. Tutte le deroghe che intaccano la fascia 0-5.00 e in
caso la fascia 4.00-5.00.
C. Tutte le deroghe che rientrano nella fascia 5.00-24.00
Cumulo(A+B) (A+C) (B+C)
€.12,00
€.12,00
€.10,00
€. 8,00
€.16,00
Nel caso di servizi in regime di flessibilità concordata programmati e non
effettuati dall’azienda, al lavoratore verrà comunque corrisposta la prevista
indennità e il lavoratore resta a disposizione dell’azienda per un altro servizio.
Nel caso di reimpiego, al lavoratore verrà corrisposta l’indennità di maggior
valore tra quella prevista per il servizio originariamente programmato e quella
eventualmente spettante per il nuovo servizio.
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Personale addetto alla condotta e scorta treni
•
•
•
•
Quando è in riposo di servizio fuori residenza; in tal caso può consumare il pasto sia a pranzo che a cena.
Quando inizia o termina il turno di servizio in orari che, tenuto conto dei tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) entro le fasce orario 11.0015.00 e 18.00-22.00.
Quando abbia espletato la sua attività fuori dalla normale residenza
di servizio o in sussidio temporaneo presso altri impianti e non possa, a causa della distanza, rientrare in tempo utile nella propria dimora.
Quando il servizio viene espletato in un periodo che comprende interamente la fascia 11.00-14.30 e/o la fascia 18.30-21.30.
L’azienda in mancanza della mensa aziendale o di servizi sostitutivi erogherà al personale che ne debba fruire, per ciascun pasto, ticket restaurant
di valore pari a € 6,20.
Indennità di scorta vetture eccedenti
Confermando l’attuale composizione della squadra minima di scorta (vedi
tab.C; Pax tab.A; TMR tab.B) ai treni viaggiatori passeggeri e TMR , LE
PRIME DUE tabelle sono valide al solo fine del calcolo dell’indennità
per le vetture eccedenti.
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Vetture
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Al solo fine del calcolo vetture eccedenti
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Pag. 13
Pag. 14
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1)Il CT concorre alla formazione dell’organico purchè l’ubicazione del posto sia nell’ambito
delle 3 vetture di testa. Nel totale complessivo delle vetture in composizione, per la formazione
dell’organico il numero decimale 0,5 e arrotondato all’unità inferiore.
2) Per esigenze comm.li specifiche per tratte e gg turnificabili, il modulo è integrato da 1 CST.
X) Il CT non concorre alla formazione dell’organico.
3) Qualsiasi composizione mista WL e CC e vetture con posti a sedere.
4) Nel periodo di presenziamento degli accudenti WL e CC.
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5) Sono confermate le norme vigenti non derogabili per garantire la partenza dei treni.
La scorta delle nuove vetture CC prevede l’assegna.ne di un cucc.ttista per ogni modulo comfort.
Note:
1) - Sono confermate le norme vigenti, non derogabili, per garantire la partenza
dei treni.
NB. Modulo di scorta treni regionali con blocco porte modificato dall’accordo
Pag. 16
del 15.05.09 Allegato 1
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Allegato 1
VERBALE DI ACCORDO
Personale di macchina
a Equipaggio treno di Trenitalia del
15.5.09
Le parti convengono sull’attivazione, con decorrenza dal prossimo cambio
orario estivo (giugno 2009) e comunque entro il 1° luglio 2009, per le Divisioni Passeggeri di Trenitalia, del modulo di equipaggio con un solo agente
addetto alla condotta, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti.
In fase di avvio del nuovo modulo, i servizi individuati verranno effettuati
sulla base delle seguenti condizioni operative:
1. servizi di trasporto passeggeri effettuati su linee attrezzate con SCMT e
con mezzi di trazione attrezzati con SCMT, GSM/GSM-R e comunicanti con la parte rimorchiata, con esclusione delle pilota NPBB;
2. servizi programmati nella fascia oraria 05.00-24.00.
Le parti si danno atto che il Personale di Bordo mantiene le attuali competenze e funzioni relative alla circolazione e alla sicurezza dei treni.
Nel rispetto delle precedenti condizioni operative, fermo restando quanto
disciplinato dagli accordi vigenti per le parti non indicate nel presente verbale, che saranno oggetto di revisione tra le parti nell’ambito del già programmato rinnovo contrattuale, le modalità di utilizzazione del Personale
di Macchina assegnato come solo agente addetto alla condotta dei treni,
sono così disciplinate:
-
Pag. 40
lavoro giornaliero: 8 ore e 30 minuti, comprensive della pausa per la
refezione
condotta massima giornaliera:
4 ore e 30 minuti, al netto delle soste programmate, per i
servizi AV
4 ore, al netto delle soste programmate, per i restanti servizi della Divisione Passeggeri Nazionale e
Internazionale e per i servizi della Divisione
Passeggeri Regionale.
Qualora i servizi di condotta di cui sopra siano programmati eccedendo i
limiti di cui ai punti 2.10.3.a e 2.10.3.b dell’art. 22 del CCNL AF, per ciascun servizio verrà riconosciuta l’indennità di flessibilità di cui al punto
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4.2. dell’art. 78 del CCNL AF.
Con riferimento all’art. 34.8.3 (Tabella A) dell’Accordo di Confluenza FS
16.4.2003, per il Personale di Macchina in servizio come solo agente addetto alla condotta, la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale viene determinata:
-
aggiungendo € 1,70 all’importo delle indennità orarie attualmente previste per la condotta ad agente unico;
aggiungendo € 0,19 all’importo attualmente previsto per l’indennità
kilometrica.
Personale di bordo
Con riferimento all’art. 35.3 dell’Accordo di Confluenza FS 16.4.2003, nei
servizi di scorta sui treni effettuati con materiali appartenenti al Gruppo A
individuati con i criteri stabiliti dall’ANSF (telechiusura automatica con
comando e controllo porte in cabina di guida), le parti convengono che la
squadra minima di scorta sia così composta:
- per i treni della DPNI: 1 CT/CST per le prime 4 carrozze assegnate;
1 CT/CST + 1 CT/CST fino a 12 carrozze;
- per i treni della DPR: 1 CT/CST per le prime 8 carrozze assegnate;
1 CT/CST per moduli superiori.
Resta confermato il compenso per vetture eccedenti previsto dall’art. 35
dell’Accordo di Confluenza FS 164.2003.
Con riferimento all’art. 34.8.3 (Tabella A) dell’Accordo di Confluenza FS
16.4.2003, la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale da
corrispondere al personale di scorta che opera nelle condizioni definite sopra è determinata aggiungendo € 0,75 agli importi delle indennità orarie
attualmente previste per la scorta.
Le parti convengono altresì di fissare le percentuali di cui al punto 2
dell’art. 75 del CCNL AF rispettivamente nelle misure del 35% e del 10%.
Roma, 15 maggio 2009
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CIRCOLARE Applicativa
accordo 15 Maggio 09
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Firmato in originale
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Richiesta Squadra Minima
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
1.
Il lavoratore malato deve avvertire di norma l’azienda prima
dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno
di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore
stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro
tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare
all’azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la
data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2.
L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro
deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il
lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare
all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di
assenza indicato nel certificato medico precedente.
Richiesta Pausa
3.
Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia
debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito
presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo
punto 4.
4.
Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere:
Autorizzazione chiusura vetture
-
dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane;
dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
5.
Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore
della sanzione disciplinare prevista dall’art. 54 (Mancanze punibili
con la multa) del presente CCNL.
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Pag. 21
Termine prestazione giornaliera
1.
Le aziende, mediante apposita polizza assicurativa,
garantiranno la tutela legale e le spese di giudizio ai propri dipendenti che
siano citati in giudizio civile o sottoposti a procedimento penale per fatti
direttamente connessi all'esercizio delle loro funzioni sempre che tali fatti
non siano dipendenti da dolo.
2.
Le aziende garantiranno con apposita polizza assicurativa i propri
dipendenti che nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per
conto dell'azienda siano esposti al rischio di danni arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili anche aziendali.
3.
A livello aziendale saranno definite le relative discipline in materia,
facendo salve le discipline aziendali già operanti alla data di stipula del presente CCNL.
RFR mancato riposo minimo
Le aziende valuteranno altresì la possibilità di estendere le tutele di cui al presente articolo anche nei casi in cui il lavoratore
si costituisca parte attrice verso terzi che gli abbiano procurato
danni materiali, fisici e morali durante lo svolgimento del proprio lavoro ed in connessione con lo stesso.
Riposo Settimanale agenti posizione scorta, riserva o disponibili
Le parti concordano sul valore strategico della formazione professionale
per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazioni, considerandola
leva essenziale per potenziare il know how delle aziende e la loro competitività e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di
motivazione dei lavoratori, che consenta il continuo miglioramento dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento della clientela.
In relazione alla necessità di rispettare i vincoli esistenti in materia di
mantenimento del sistema delle abilitazioni nonché all’opportunità di
realizzare specifiche azioni di aggiornamento professionale nei confronti del personale interessato, le parti individuano un fabbisogno
formativo medio annuo da realizzare pari a 5 giornate.
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La comunicazione dovrà contenere, oltre agli estremi del treno, anche:
• Ora di inizio lavoro prescritto
• Ora di termine lavoro programmato
• La specificazione della tipologia del successivo riposo (RFR, giornaliero, settimanale), di cui dovrà essere garantita la durata minimas,
indicando anche la località sede dello stesso.
•
Esempi di scritturazione M.40
•
Presentazione a seguito prestazione prestata
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Termine Servizio Limiti di Condotta
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili,
indifferibili e di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi
dimensionamenti di organico.
Ferme restando le esclusioni previste dalla legge e dal presente
CCNL, nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, nei seguenti casi:
malattia improvvisa di un dipendente durante il disimpegno della sua
attività lavorativa;
mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti
lettere e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per
queste ultime, del personale di condotta e di bordo in relazione alle
specifiche discipline in materia;
ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui
alle seguenti lettere e) ed f), fermo restando quanto stabilito al punto
2.13 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL;
prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;
interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.;
calamità pubblica,
e, salvo giustificati e documentati motivi di impedimento, in tutti gli altri
casi di eventi imprevedibili.
Limite massimo straordinario 80 ore trimestrali e 250 annue
Pag. 34
Pag. 23
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
Ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, la
retribuzione oraria, determinata come definito al successivo punto 2,
è incrementata come segue:
a) prestazioni straordinarie feriali diurne(dalle 6.01 alle 22.00):
18 %
b) prestazioni feriali notturne (dalle 22.01 alle 6.00)e festive diurne
(dalle 6.01 alle 22.00): 35 %
c) prestazioni straordinarie festive notturne(dalle 22.01 alle 6.00):
50 %
La retribuzione oraria sulla quale applicare le maggiorazioni è data
applicando il divisore orario dell’art. 63 (Retribuzione) del presente
CCNL all’importo mensile delle seguenti voci retributive, spettanti
nel mese in cui sono state effettuate le prestazioni straordinarie:
a)
minimo contrattuale, di cui al punto 4 dell’art. 63
(Retribuzione);
b)
aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 64 (Aumenti periodici di anzianità), ivi compresi
.
gli eventuali assegni ad personam determinati in applicazione del punto 6 dello stesso art. 64;
c)
salario professionale, di cui all’art. 67 (Salario professionale).
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata
dagli elementi retributivi sotto elencati.
Tempi Medi
• Si confermano i tempi già stabiliti in misura
forfetaria per ciascuna località, relativamente ai
movimenti da e per i depositi locomotive, le eventuali variazioni saranno definite dalla Società d’intesa con il GI ferroviaria sentiti i rappresentanti delle OO.SS firmatarie del CCNL. Al PdM che inizia o
termina il servizio in stazione ricoverando il mezzo di razione su d
un binario di sosta, devono essere accreditati fino a 20’ a quello in
partenza e fino a 10’ a quello in arrivo, fermo restando eventuali
tempi maggiori già stabiliti secondo le esigenze tecnico organizzative definire con il GI (tempi medi di stazione). Tempi medi più elevati possono essere stabiliti per puntuali esigenze tecnico organizzative.
Tempi Supplementari
• Al PdM che inizia o termina i servizio fornendo o ricevendo cambio
direttoa7da un altro personale, devono essere accreditati almeno
15’ in partenza e almeno 10’ in arrivo. I sopra indicati tempi supplementari riportati nella programmazione dei turni (TV2 o
M131), o a livello gestionale, sono comprensivi sia degli aspetti normativi, che degli aspetti forfetari di carattere amministrativo . Gli
eventuali tempi di sosta del treno, eccedenti la somma dei tempi di
cui sopra, per necessità di presenziamento, saranno opportunamente ripartiti tra il personale di partenza e quello di arrivo. I tempi supplementari possono essere assorbiti da altre prestazioni lavorative che consentano l svolgimento delle operazioni as essi correlate, quali viaggi fuori servizio, etc.
Sono elementi della retribuzione:
1.
2.
3.
4.
Termine del Servizio
• La comunicazione della volontà di avvalersi
minimo contrattuale;
aumenti periodici di anzianità;
assegni ad personam ;
salario professionale .
della facoltà di abbandonare i treno da parte
del personale, dovrà essere comunicata a mezzo
M40 al referente divisionale nei tempi indicati dal CCNL(con almeno due ore di anticipo) rispetto il termine programmato della prestazione, Ciò al fine di permettere le azioni conseguenti e le relative
anche in relazione al reticolo delle stazioni utili predefinite dal Gestore Infrastuttura.
Pag. 24
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Ritardo treni in esercizio
• Qual’ora per effetto di ritardo treni in esercizio, la prestazione programmata nella fascia oraria diurna (5.00-24.00) interessi la fascia
oraria notturna (0.00-5.00):
⇒ I limiti massimi della prestazione ai fini dell’abbandono treno si
riferiscono a quelli previsti per la prestazione notturno. Nel caso
che tale limite sia già stato superato, prima delle ore 24, il nuovo
limite massimo della prestazione va collocato alle ore 0.00 e pertanto, se richiesto, dovrà concludersi, compreso il rientro in sede di riposo, entro le ore 1.00;
⇒ Il lavoro eccedente i limiti massimi giornalieri contrattualmente
previsti per la prestazione notturna, viene retribuito con il compenso per lavoro straordinario, secondo quanto previsto all’art. 69 del
CCNL considerando la mutata caratteristica della prestazione e
non concorre alla determinazione del montante mensile, come previsto al punto 3.2 dell’art. 23 del CCNL.
Servizi non di condotta o scorta
• La prestazione massima per i servizi non di condotta o scorta
(riserva, traghettamento, spinta, manovra) è quella prevista ai
punti 2.6.1 (10 ore) e 2.6.2 ( 7 ore PdM—8 ore PdB) dell’art.
22 del CCNL. Per il PdM in prestazioni lavorative dedicate a
servizi di traghettamento affidati ad un solo agente di condotta, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata
in 8 ore nella fascia 5.00-24.00, fermo restando le soluzioni logistiche vigenti nei singoli impianti.
Spostamenti del personale tra gli impianti
• Quando il termine della prestazione avvenga in un impianto
di una stessa località diverso rispetto a quello dove ha avuto
inizio,
al personale deve essere garantito il ritorno
all’impianto dove il servizio ha avuto origine. Il ritorno di cui
sopra deve essere assicurato in tempi, per quanto possibile
immediatamente a ridosso del termine delle prestazione. Al
fine di assicurare gli spostamenti, potrà essere previsto anche
l’utilizzo dei mezzi pubblici quando ciò realizzi la condizione
di cui sopra, in tali casi al personale compete il recupero delle
spese eventualmente sostenute.
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Competenze Rivalutate
Codice
Descrizione
Vecchio
New
7
Ass.res.est. con RFR
Ass.res.est. No RFR
Ass. res. cuccettisti
1,82
1,33
1,33
3,00
1,90
1,44
8
Ass.res.int. con RFR
Ass.res.int. No RFR
Ass. res. cuccettisti
0,83
0,60
0,60
2,10
1,20
0,90
14
Vetture eccedenti
0,93
1,15
97
domenica
domenica<2 ore
10,85
18,00
9,00
224
ind turno no cadenz,
1,65
1,90
condotta diurna AU
condotta diurna 2 ag
condotta nott. AU
condotta nott 2ag.
PdM lavoro orario
PdM Km reali x10
6,20
3,10
9,81
7,23
0,51
0,10
8,40
4,20
10,00
7,20
0,54
0,11
scorta diurna
scorta notturna
scorta cuccette
1,24
3,77
0,62
2,24
4,41
1,15
301
306
Pasqua lavorata
Pasqua lavorata<2 ore
60,00
30,00
NB. Alcune competenze sono state modificate/istituite
dall’accordo del 15.05.2009 allegato.
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Ferie
Ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito
riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a)
•
per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:
b)
20 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.;
per i lavoratori con più di 8 anni di servizio:
•
25 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.;
Per l’anno di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento
alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
Le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 18 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di
norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, sulla base di criteri definiti tra le
parti a livello aziendale e tali da garantire annualmente la rotazione dei lavoratori
nei periodi di fruizione, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto,
ove possibile, delle domande dei lavoratori.
Al di fuori del periodo di cui sopra le ferie, su richiesta del lavoratore, possono essere frazionate fino a mezza giornata e godute compatibilmente con le esigenze di
servizio.
Ai lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS
alla data dell’1.8.2003 verranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie, n° 3 giornate
di permesso annue.
Ai lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS
alla data dell’1.8.2003 n° 3 giornate di permesso annue. A tali lavoratori al compimento del 5° anno di servizio verranno riconosciuti i periodi di ferie di cui al punto
b.
Ai lavoratori assunti a decorrere dall’1.8.2003 n° 1 giornata di permesso annua a
decorrere dal compimento dell’8° anno di servizio;
Agli stessi lavoratori di cui al precedente punto una ulteriore giornata di permesso
annua a decorrere dal compimento del 10° anno di servizio ed un’altra giornata di
permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di servizio.
I permessi sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l’anno e sono frazionabili in
ore per periodi comunque non inferiori a due ore. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 12 minuti nel
caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni.
In sostituzione delle soppresse festività religiose di cui alla legge 5.3.1977, n. 54 e
del relativo trattamento, ai lavoratori spettano quattro giorni di permesso individuale
retribuito non frazionabili nel corso di ciascun anno.
La fruizione di detti permessi individuali retribuiti sarà garantita dall’azienda
nell’anno di riferimento. Detti permessi saranno fruiti in via prioritaria rispetto
alle ferie.
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Nota. Accordo del 20/10/2003. In caso di programmazione di prestazioni superiori a 8 ore, nella programmazione dei turni la pausa di 15
minuti continuativi non sarà inserita entro la prima ora, di norma
non oltre la settima e comunque non oltre l’ottava ora. Per prestazioni particolarmente prolungate l’Azienda provvederà a collocare la
pausa in posizione più centrale rispetto la prestazione. Sono utili ai
fini della pausa: fruizione del pasto, le soste programmate, le VOC e i
viaggi fuori servizio. Nei viaggi fuori servizio (nei turni) va indicato il
periodo destinato alla pausa la quale, in gestione, potrà essere riposizionata.
Servizio di condotta
♦ Al fine della determinazione della durata massima dei tempi di
condotta, per soste programmate devono intendersi tutte le fermate
previste in orario.
Limiti di condotta
• Qual’ora tra le soste programmate in orario che sono escluse dal
calcolo dei limiti massimi di condotta previsti all’22 del CCNL di
settore e all’art. 14 dell’accordo di confluenza, ci siano fermate con
sosta di durata uguale o inferiore a un minuto, i tempi sommati alla
condotta effettiva determinano il superamento in programmazione
dei liiti massimi di condotta, viene corrisposta a decorrere dal 1°
novembre:
• L’indennità prevista all’art. 78 punto 4.2 del CCNL di settore nel
caso di servizi a 2.30 ore (con RFR) o 3.30 (A/R) di condotta effettiva
• L’indennità prevista all’art. 78 punto 4.4 del CCNL di settore nel
caso di servizi d condotta effettiva a 3 ore (RFR) o 4 ore (A/R) concordati tra azienda e le OO.SS.
Analogamente si opererà in caso di superamento in programmazone
dei limiti di condotta di cui ai punti 2.10.1 e 2.10.2 del citato art. 22 ed
ai punti 2.6.1 e 2.6.2 dell’art. 14 dell’accordo di confluenza per i servizi a doppio agente.
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• Il riposo settimanale di norma collocato al 6° giorno, può esse-
re spostato dall’azienda tra il 4° e il 7° giorno solo nella programmazione dei turni. In gestione restano confermate le previgenti disposizioni.
• Potrà essere richiesto al PdM/PdB, in via occasionale e per
improcrastinabili esigenze di servizio, una prestazione lavorativa parzialmente coincidente con il riposo settimanale. Il trattamento del personale che su base volontaria aderisce a tale
richiesta viene disciplinato come seguito indicato:
⇒ Il riposo settimanale è considerato fruito fino al limite minimo
di 35 ore consecutive effettivamente godute e comprendenti
l’intera giornata solare del riposo settimanale previsto nella
cadenza dei turni;
⇒ La prestazione richiesta deve essere compresa tra il riposo settimanale e un riposo giornaliero in residenza di almeno 11 ore
o viceversa fermo restando che la somma dei due residui periodi di riposo (settimanale e giornaliero) no dovrà essere inferiore a 48 ore
Tali prestazioni...omissis….. Non concorrono, in quanto già retribuite, alla determinazione del montante mensile delle prestazioni complessive così come previsto all’art.23, p.3.2. çe prestazioni in oggetto, poiché già retribuite come lavoro straordinario
giornaliero, restano parte integrante ai fini del calcolo del monte
ore complessivo annuo del riposo settimanale effettuato e saranno conteggiate ai fini del raggiungimento del limite massimo annuo di cui al p.5 del medesimo art.23.
Pausa
Il lavoro è costituito da:
- condotta/scorta;
- tempi accessori/di stazionamento;
- tempi medi;
- tempo supplementare/cambi diretti;
- tempo intermedio;
- viaggi fuori servizio;
- ordinaria comandata;
- riserva;
- sosta di servizio;
- pausa.
A seguito delle Disposizioni attuative del CCNL 16.04.03 integrate con
quanto convenuto nell’accordo del 20.10.03, operativamente deve intendersi:
• Per “Programmazione” quanto riportato nei TV2 e nei M131
rispettivamente per i servizi di condotta e di scorta.
Nota. Le flessibilità contenute nel nuovo contratto possono essere
applicate solo in questa fase e previa contrattazione con le OO.SS.
firmatarie di contratto. Esistono due fasi di contrattazione: quella
in ripartizione Nazionale la quale concorda le flessibilità inviandole ai territori, quella territoriale la quale ne concorda ulteriori.
In caso di disaccordo: Nazionale non può essere applicata nessun
tipo di flessibilità; territoriale si applicano solo le flessibilità concordate in ripartizione Nazionale.
• Così come espresso nelle previsioni contrattuali, la pausa
di cui al secondo capoverso del p. 2.12 del CCNL, costituisce elemento esclusivo di programmazione, pertanto l’eventuale erosione
che dovesse verificarsi in “Esercizio” per effetto delle perturbazioni
al traffico, non può provocare ulteriore ritardo ai treni. In tali casi
la pausa sarà opportunamente ricollocata.
Pag. 30
• Per “Gestione”, l’attività di assegnazione del PdM e del PdB ai
servizi programmati ed ai treni effettuati.
• Per “Esercizio”, lo svolgimento della prestazione preventivamente programmata, eventualmente condizionata da sopravvenuti eventi di circolazione.
Pag. 27
Nota. Consistono nell’assegnazione dei servizi stabiliti nella fase di programmazione In questa fase non si possono applicare modifiche ai servizi di turno per applicare ulteriori flessibilità. . La prestazione del personale, in gestione, può essere modificata solo da eventi eccezionali. La
prestazione giornaliera non può superare le 12 ore in attività di condotta
o scorta.( art. 22 punto 2.13.4 CCNL Attività Ferroviarie)
In nessun caso sono consentiti accordi tra azienda e singoli lavoratori
finalizzati ad adottare flessibilità, deroghe o superamenti della disciplina contrattuale.
Principali disposizioni operative accordo 20/10/2003
Lavoro Settimanale
• In applicazione di quanto previsto p 1.1 art.14 accordo di confluen-
za anche per il personale senza turno assegnato i limiti di lavoro
settimanale sono fissati in 36 ore medie su base mensile, con
un’oscillazione su base settimanale di +/-6ore.
•
Un servizio non turnificato, dovrà essere assegnato almeno il
riposo minimo giornaliero contrattualmente previsto rispetto
alla prestazione effettuata.
Nota. Utilizzazione personale di riserva, scorta o disponibile
(M.OM.15/5.CC.80/74280 del 18.10.80)
(M.OM.15/5.CC.81/76277 del 19.06.81)
1. Rispetto dei turni di lavoro del PdS
• I turni di lavoro del personale utilizzato alla scorta dei treni devono essere rispettati da tutti gli interessati.
• In particolare si deve operare affinché a tutto il personale sia garantito il
rispetto del turno
• La prestazione giornaliera del personale in posizione di riserva, scorta o
disponibilità non deve superare il limiti imposti dalla normativa di lavoro..omissis
• Per contro, gli agenti ai quali sono garantiti il predetto riposo minimo e le
condizioni previste dalla normativa, sono tenuti alla ripresa del proprio
turno.(il riposo settimanale non può essere ridotto a meno di 58 ore
in caso di personale di riserva, scorta e disponibile)
Riposo giornaliero in residenza
• In attuazione dei punti 2.7.1, 2.7.2 e 2.7.3 art. 22 CCNL Attività
Ferroviarie, a seguito di prestazioni notturne collocate dopo un
RFR, dovranno essere attribuite almeno 16 ore di riposo giornaliero, fatto salvo il caso in cui a seguito di RFR diurno la successiva
prestazione, per ritardo treno interessi l’arco notturno 0.00– 5.00,
in quest’ultimo caso, verrà attribuito il riposo giornaliero corrispondente secondo quanto previsto al p. 2.7.2 del CCNL .
• Qualora per effetto del ritardo dei treni “in esercizio”, si verifichi
una riduzione del riposo giornaliero sotto il minimo programmabile , è facoltà del lavoratore interessato proseguire nello svolgimento
del turno, fermo restando che prima della successiva utilizzazione,
vi siano almeno 11 ore continuative di riposo.
Al personale non assegnato ai turni di servizio, a seguito di:
• Un servizio di turno, dovrà essere attribuito il previsto riposo
giornaliero di turno, qual’ora la prestazione di cui sopra sia
seguita da riposo settimanale non compatibile con la propria
cadenza, dovrà essere assegnato il riposo minimo contrattualmente previsto rispetto alla prestazione effettuata comunque
non meno di 16 ore.
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♦ L’ora di ripresentazione in servizio di un agente in posizione di riserva o
scorta che abbia svolto un servizio del turno, è quella prevista dal turno
stesso in corrispondenza del servizio immediatamente successivo a quello
svolto.
(M.OP.22.5.85/254855826) del 05.07.85
• Si precisa che il riposo giornaliero di un agente che, in posizione di riserva o scorta abbia svolto una giornata lavorativa risultante dalla combinazione dei servizi facenti parte di due distinte giornate di turno è quello
afferente al servizio di rientro in residenza.
Riposo Settimanale
• Per il PdM disponibile ed il PdB di riserva, scorta o disponibile, si
confermano le norme previgenti che ne regolano l’utilizzazione in
servizi programmati di turno. In tutti gli altri casi il periodo di riposo settimanale ha una durata non inferiore a 58 ore consecutive
e, in ogni caso, va garantita la fruizione di almeno 3538 ore di riposo settimanale nel’arco dell’anno solare, da ricalcolare in funzione
dei riposo fruiti a seguito di assenze, per le quali la durata resta
fissata in 48 ore come previgenti disposizioni.
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