1 INDICE Pagina Informazioni per i cittadini: Campagna di controllo degli impianti termici ......................................... 3 Cosa si intende per impianto termico ..................................................... 4 Responsabile dell’impianto termico ........................................................ 4 Il Libretto di Impianto / Centrale ............................................................ 5 La manutenzione degli impianti: Frequenze temporali delle operazioni ...................................................... 5 Ogni quanto tempo è necessario autodichiarare il proprio impianto .... 6 TABELLA A – Tariffa Dichiarazione – Importo Bollino ..................... 7 Bollino Energetico ................................................................................... 7 Come Autodichiarare un nuovo impianto. ............................................. 8 Le Ispezioni degli impianti termici da parte dei tecnici Con.Te. ............9 TABELLA B – Tariffe Ispezioni ............................................................. 9 Le Ditte di Manutenzione e di Installazione ............................................ 11 Perché è importante la manutenzione degli impianti .............................. 12 Come si svolgono i controlli da parte del Comune di Roma .................. 12 La visita di controllo ................................................................................. 13 I Verificatori ............................................................................................. 13 L’accertamento del verificatore .............................................................. 13 Modalità di gestione delle non conformità .............................................. 14 Attivazione sportello informativo ............................................................. 14 Controllo delle temperature ambiente ...................................................... 15 Attivazione di un numero verde .............................................................. 15 DOMANDE E RISPOSTE ...................................................................... 16 Giorni ed orari di ricevimento del pubblico ............................................. 19 2 INFORMAZIONI PER I CITTADINI Campagna di controllo impianti termici Roma Capitale, ai sensi della vigente normativa nazionale (Legge 10/91, D.P.R. 412/93 e s.m.i., D.lgs 192/05 e s.m.i.), effettua gli accertamenti e le ispezioni necessarie per verificare l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale. Questi controlli non sostituiscono le operazioni di manutenzione ordinaria, che devono essere effettuate secondo periodicità previste ed indicate dalle norme vigenti. I controlli sulle caldaie sono stabiliti e regolamentati da una serie di norme succedutesi in un tempo non breve, emanate da diverse autorità: 1) La Comunità Europea 2) Lo Stato Italiano 3) La Regione Lazio 4) L’autorità per l’Energia Elettrica e il Gas I CONTROLLI, pertanto, sono OBBLIGATORI, così come le procedure secondo le quali devono essere svolti. Essi consentono di: - Mantenere in buona efficienza operativa l’impianto termico; - Consumare meno energia (quindi risparmiare soldi); - Contribuire ad un minore inquinamento atmosferico; - Garantire una maggiore sicurezza dell’impianto. Roma Capitale ha attuato un programma di sensibilizzazione per il corretto utilizzo degli impianti termici al fine di ottemperare alle norme stabilite dalla legge 10 del ‘91 e dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE (migliorare il rendimento degli impianti termici negli edifici, diminuire il consumo di combustibile e conseguentemente l’inquinamento ambientale, migliorare la qualità della vita). 3 i COSA SI INTENDE PER IMPIANTO TERMICO È un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate Ogni impianto deve essere sempre mantenuto in buono stato di esercizio attraverso i controlli e le manutenzioni svolte da tecnici abilitati, per garantirne la sicurezza ed aumentarne l’efficienza energetica. CHI E’ IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO Per responsabile dell’impianto termico si intende l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. Al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo mediante apposito contratto, sono affidati le attività inerenti l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica. La delega al terzo responsabile non e' consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione di una sanzione che può variare da un minimo di € 500,00 fino ad un massimo di € 3.000,00. 4 Pertanto il responsabile dell’impianto deve: - Conservare ed aggiornare il libretto di impianto (o di centrale); - Fare eseguire regolarmente la manutenzione da parte di una ditta abilitata ai sensi dell’Art.3 del DM 37/2008 che, al termine delle operazioni, deve rilasciare copia della dichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto termico (cosiddetto “rapporto di controllo tecnico” conforme agli allegati “F”, per impianti di potenza ≥ 35 kW, o “G” per impianti di potenza < 35 kW, del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.), controfirmata per presa visione dal responsabile dell’impianto. IL LIBRETTO DI IMPIANTO/CENTRALE Tutti gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un “libretto di centrale” mentre gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un “libretto di impianto”. Tutte le operazioni di manutenzione e di verifica devono essere registrate sul cosiddetto “Libretto di Impianto” (per impianti di potenza < 35 kW) o “Libretto di Centrale” (per impianti di potenza ≥ 35 kW) che viene rilasciato all’atto dell’installazione di una caldaia o di un impianto, oppure fornito dall’impresa manutentrice in caso di impianto già esistente. La tenuta del Libretto di Impianto/ Centrale è a cura del responsabile dell’impianto che deve aggiornare le parti relative alle operazioni di manutenzione ed ai risultati delle verifiche del rendimento di combustione eseguite dalla ditta incaricata La manutenzione degli impianti: frequenze temporali delle operazioni Così come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 74/2013 è obbligatorio, per tutti i responsabili di impianto termico, far controllare l’impianto secondo le prescrizioni e con le periodicità indicate dall’installatore; in mancanza di indicazioni dell’installatore occorre seguire le periodicità indicate dal fabbricante sul Libretto d’Uso e Manutenzione di ciascun componente dell’impianto. Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: 5 a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate. I “Controlli di Efficienza Energetica”, completi della misura del Rendimento di Combustione del generatore, devono essere effettuati almeno secondo le seguenti scadenze temporali: a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile ≥ di 100 kW; b) ogni due anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile < di 100 kW o per impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile ≥ di 100 kW; c) ogni quattro anni per tutti gli impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile < di 100 kW; OGNI QUANTO TEMPO E’ NECESSARIO AUTODICHIARARE IL PROPRIO IMPIANTO Tutti gli impianti termici ubicati all’interno del territorio comunale devono essere autodichiarati attraverso la trasmissione del più recente rapporto di controllo tecnico (Allegato F o G) relativo all’ultimo controllo di efficienza energetica effettuato, completo del bollino energetico, all’organismo incaricato ad effettuare le verifiche (ATI SEA S.r.l.- Con.Te.), almeno secondo le seguenti scadenze temporali: - ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW; - ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kW; La dichiarazione, contenente gli elementi informativi dell’impianto termico con le annotazioni riguardanti il controllo e la manutenzione, nonché i risultati delle verifiche di rendimento, in corso di validità, dovrà pervenire a CON.TE - Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma, o inviata dai manutentori per via telematica, secondo le istruzioni presenti sul sito www.controlloimpiantitermici. com. Fare eseguire, pertanto, la prova di combustione dell’impianto, da parte di una ditta abilitata, ed inviare il rapporto di controllo di cui sopra con allegata l’attestazione del versamento dell’importo secondo le tariffe riportate nella successiva “Tabella A”. 6 TABELLA A TARIFFA DICHIARAZIONE COSTO BOLLINO Presentazione della Dichiarazione (Allegato G o F) Fascia di Potenza Termica Impianto < 35 kW ≥ 35 kW e < 51 kW ≥ 51 kW e < 80 kW ≥ 80 kW e < 116 kW ≥ 116 kW e < 200 kW ≥ 200 kW e < 250 kW ≥ 250 kW e < 350 kW ≥ 350 kW e < 500 kW ≥ 500 kW e < 800 kW ≥ 800 kW Importo € 5,60 € 11,19 € 16,79 € 27,98 € 44,77 € 67,15 € 83,94 € 117,52 € 184,67 € 223,84 N.B.: La potenza nominale al focolare è da intendersi come somma delle potenze dei singoli generatori costituenti l’impianto. La dichiarazione priva del relativo pagamento dovrà ritenersi nulla. La tariffa prevista potrà essere pagata attraverso il BOLLINO ENERGETICO, che il manutentore applicherà sul rapporto di controllo tecnico (Allegato F o G), oppure effettuando un versamento sul conto corrente postale n ° 001000220762 intestato a: “ATI VERIFICHE PER ROMA CAPITALE” – Via Monasterace, 39/F – 00118 ROMA, indicando nella causale del versamento: “Autodichiarazione relativa all’impianto sito in via___________________n°__” BOLLINO ENERGETICO All’atto della manutenzione i manutentori abilitati rilasceranno, in sostituzione del versamento postale, un bollino energetico, di diverso colore per ogni fascia di potenza dell’impianto, composto da tre tagliandi da applicare, rispettivamente, su ognuna delle tre copie del rapporto di controllo. La prima copia deve essere consegnata al responsabile impianto, la seconda copia resta al manutentore, e la terza copia viene trasmessa all’ATI Con.Te.. Attraverso l’applicazione del bollino energetico sarà compito del manutentore trasmettere, entro 60 giorni dall’effettuazione del controllo, la dichiarazione di avvenuta manutenzione, anche per via telematica, seguendo le istruzioni riportate nel sito internet www.controlloimpiantitermici.com. 7 Nel caso di pagamento con versamento postale, la dichiarazione di avvenuta manutenzione, con allegata la ricevuta del versamento, dovrà essere inviata (preferibilmente per raccomandata con ricevuta di ritorno, conservandone una copia) a: ATI CON.TE - Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma ATTENZIONE: Una copia del suddetto rapporto di controllo tecnico, con il relativo bollino energetico, deve essere trattenuta e conservata dagli interessati e mostrata, nel caso di controllo, per evitare il pagamento dell’ispezione. Tutti gli impianti che non sono stati autodichiarati secondo le suddette periodicità, infatti, sono soggetti ad ispezione d’ufficio, da parte dei tecnici dell’ATI SEA S.r.l.Con.Te. con costo a carico del responsabile dell’impianto, al fine di verificarne la conformità e lo stato di esercizio e manutenzione. Ai fini della messa in regola dell’impianto, non saranno ritenute valide le autodichiarazioni trasmesse in data successiva alla ricezione del preavviso di ispezione, anche se anteriori alla data di ispezione stessa. COME AUTODICHIARARE UN NUOVO IMPIANTO TERMICO Nel caso di installazione di un nuovo impianto termico, così come definito dall’art. 19 dell’Allegato A al D.Lgs 192/2005, ovvero “un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico”, è necessario trasmettere l’autodichiarazione entro 12 mesi a partire dalla data della prima accensione dell’impianto, purché sia stata presentata e trasmessa, ad ATI Con.Te. entro 30 giorni dalla suddetta data, la scheda identificativa dell’impianto (prevista dal comma 11, dell’art. 11, del D.P.R. 412/1993, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 551/1999 e dal D.M. del 17 marzo 2003) e copia della dichiarazione di conformità (prevista dall’art. 7 del D.M. 37/2008, già art. 9 della Legge 46/1990), in linea con quanto disposto nella parte 5 – Autodichiarazione – della Deliberazione di Giunta Regionale del 7 gennaio 2005, n. 13. 8 LE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI DA PARTE DEI TECNICI CON.TE. Roma Capitale ha il compito di verificare che la manutenzione ordinaria periodica e i controlli di efficienza energetica siano stati eseguiti correttamente nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, e lo svolge attraverso l’ATI CON.TE. L’ispezione svolta dai tecnici dell’ATI SEA S.r.l. - Con.Te. non sostituisce la manutenzione ordinaria ed il controllo di efficienza energetica. CON.TE., dopo aver trasmesso apposito avviso, procede a svolgere le ispezioni: - gratuitamente ed a campione, sugli impianti per i quali sia pervenuto regolarmente il Rapporto di controllo tecnico, di cui agli allegati “F” o “G”, corredato di bollino o versamento (impianti autocertificati). Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, saranno effettuate ispezioni dell’impianto termico nel suo complesso, comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su eventuali interventi migliorativi; - a pagamento sugli impianti riscontrati non regolarmente autodichiarati (per i quali, pertanto, non è stata rispettata la periodicità di trasmissione prevista, almeno ogni 2 anni per impianti di potenza ≥ 35 kW e almeno ogni 4 anni per impianti di potenza < 35 kW) con costo a carico del responsabile impianto, secondo le tariffe indicate nella successiva Tabella B: TABELLA B TARIFFA ISPEZIONI COMPRENSIVA DEL COSTO DEL BOLLINO Fascia di Potenza Termica Impianto Importo Controllo impianti autodichiarati Tutte < 35 kW ≥ 35 kW e < 51 kW ≥ 51 kW e < 80 kW ≥ 80 kW e < 116 kW ≥ 116 kW e < 200 kW ≥ 200 kW e < 250 kW ≥ 250 kW e < 350 kW ≥ 350 kW e < 500 kW ≥ 500 kW e < 800 kW ≥ 800 kW < 35 kW ≥ 35 kW e < 350 kW ≥ 350 kW < 35 kW ≥ 35 kW Tutte € 0,00 € 90,54 € 96,13 € 101,73 € 112,92 € 129,71 € 152,09 € 168,88 € 202,46 € 269,61 € 308,78 € 14,99 € 89,94 € 129,91 € 24,98 € 49,97 € 109,92 Controllo impianto non regolarmente dichiarato o secondo controllo dell’impianto termico, a seguito di una non idoneità riscontrata durante il primo controllo e, per il quale non è pervenuta dichiarazione entro 30 giorni dal primo controllo. Controllo impianti con caldaie di età superiore a 15 anni Rimborso spese per mancato appuntamento imputabile all’utente Controllo delle temperature 9 Nel caso in cui non fosse possibile effettuare la prevista ispezione per cause imputabili all’utente (assenza o rifiuto del controllo da parte del responsabile a suo tempo preavvisato) è previsto un addebito, per rimborso spese, pari ad € 24,98, per impianti di potenza inferiore a 35 kW, ed € 49,97, per impianti di potenza superiore o uguale a 35 kW, in conformità alla norma di legge che prevede che i costi del controllo sono a carico dell’utente e secondo le tariffe riportate al disciplinare tecnico di cui al contratto di concessione. L’eventuale pagamento del costo dell’ispezione (o del mancato appuntamento) dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla data prevista per l’ispezione, sul conto corrente postale n. 89568026 intestato ad ATI Sea Srl, indicando nella causale il codice impianto riportato nell’avviso di ispezione. Tutti i tecnici dell’ATI SEA Srl sono identificabili attraverso dei tesserini di riconoscimento contenenti, oltre al logo di Roma Capitale e dell’ATI Con.Te. , le generalità dell’ispettore. Tali tesserini, inoltre, sono visualizzabili sul nostro sito internet www.controlloimpiantitermici.com. L’ATI SEA Srl invita a prestare particolare attenzione a contatti telefonici diretti o a coloro che si presentano in date diverse da quella programmata e si mostrano riluttanti nell’esibire il tesserino di riconoscimento e il relativo documento di identità, ribadendo che nessuno può comunque richiedere, a domicilio, il pagamento in contanti. Eventuale richiesta di rinvio del controllo potrà essere inviata a mezzo fax al n. 06.79846804, inviando una mail all’indirizzo [email protected], oppure contattando il numero verde 800 960 257, entro 7 giorni precedenti la data del controllo, precisandone le motivazione e fornendo un recapito telefonico. 10 Le ditte di manutenzione e di installazione L’opera dei manutentori abilitati, svolta secondo le periodicità fissate dalla normativa in vigore, è essenziale ai fini del mantenimento dell’impianto termico in buone condizioni di funzionamento. Ciò garantisce all’utente: - Che il proprio impianto termico sia in regola con le norme dettate in materia di risparmio energetico; Che l’impianto è sicuro. Nel caso in cui l’utente si avvalga di manutentori non abilitati, i benefici di cui sopra non saranno garantiti. E’ vietato dalla normativa vigente avvalersi di ditte non abilitate alla manutenzione degli impianti. I manutentori abilitati sono quelli iscritti in apposito albo tenuto presso la Camera di Commercio, in base all’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, per la specializzazione in materia. Il cittadino che per le operazioni di manutenzione sugli impianti si rivolge a ditte non abilitate, è passibile di sanzione per un importo da € 1000 a € 10.000, ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del D.M. 37/08, per violazione dell’articolo 8 comma 1 del medesimo decreto. Attenzione: i manutentori sono liberi imprenditori. Non vanno assolutamente confusi con gli ispettori che sono tecnici specializzati, operanti per conto del Comune con la qualifica di “incaricati di pubblico servizio”. Anche per i manutentori sono previste sanzioni pecuniarie piuttosto elevate qualora non rilascino la documentazione prevista per legge. Ai sensi del comma 6, dell’art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., infatti, l'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico (Allegato F o G) e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 11 PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI: L’energia consumata per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria nell’edilizia residenziale, rappresenta circa il 15% dei consumi energetici nazionali. La qualità delle emissioni degli impianti di riscaldamento ha un’importanza fondamentale per la qualità dell’aria all’interno delle nostre città. Per questi motivi, il controllo dell’efficienza e delle emissioni degli impianti di riscaldamento è un aspetto fondamentale dell’attività di controllo dell’inquinamento atmosferico e dei consumi energetici. Un impianto ben funzionante fa risparmiare energia, fa spendere meno, e consente di diminuire l’emissione di agenti inquinanti nell’aria. Come si svolgono i controlli da parte del Comune di Roma L’Amministrazione Comunale svolge l’attività di verifica dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici, in attuazione dell’art 9, comma 2, del D.Lgs 192/05 ed all’allegato “L” del D.Lgs 311/06, tramite i tecnici CON.TE., muniti di tesserino di riconoscimento. La documentazione che deve essere resa disponibile al momento del controllo è la seguente: - libretto di impianto per impianti di potenza inferiore a 35 kW; - libretto centrale per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW; - libretti di uso e manutenzione degli apparecchi installati; - dichiarazioni di conformità dell’impianto termico; - rapporti di controllo tecnico (Allegato G per impianti di potenza inferiore a 35 kW, o Allegato F per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW) rilasciati dal manutentore nel corso degli interventi di manutenzione e di controllo dell’efficienza energetica, effettuati negli ultimi anni; Durante il controllo sarà eseguita la verifica del rendimento della combustione del generatore, della quantità di inquinanti nelle emissioni, dello stato della canna fumaria, dell’aerazione del locale e di altri parametri specifici. Al termine della verifica, l’addetto al controllo rilascerà una copia del verbale di avvenuto controllo. L’esito del controllo potrà essere positivo (nel caso di impianto termico riscontrato a norma) o negativo (nel caso di impianto termico riscontrato non conforme alla normativa). In quest’ultimo caso, il responsabile dell’impianto sarà invitato a provvedere, entro 30 giorni, alla messa in conformità dell’impianto ed a trasmettere copia della documentazione attestante l’avvenuta messa in conformità. 12 LA VISITA DI CONTROLLO Roma Capitale comunicherà, attraverso l’invio al responsabile dell’impianto termico, di un avviso di ispezione, la data e la fascia oraria prevista per il controllo. I VERIFICATORI I verificatori degli impianti termici sono tecnici specializzati aventi i requisiti minimi prescritti dal D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e dalla Delibera Giunta Regione Lazio n. 13 del 7 gennaio 2005. L’ACCERTAMENTO DEL VERIFICATORE - Le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione; - Che il libretto di impianto (o di centrale) sia correttamente compilato in ogni sua parte; - I parametri tecnici previsti dalla normativa (rendimento della combustione, quantità di inquinanti nelle emissioni...); - Lo stato della canna fumaria, l’aerazione e la ventilazione dei locali e gli altri parametri di interesse; - Che le operazioni di manutenzione e gestione dell’impianto vengano eseguite secondo la normativa vigente. Le verifiche saranno effettuate in presenza del responsabile dell’impianto o di un suo delegato che sarà invitato a controfirmare in modo leggibile il rapporto di prova (verbale di ispezione) contenente tutte le indicazioni riguardanti l’impianto oggetto del controllo ed i dati risultanti dalle analisi di combustione. Tale rapporto, privo di correzioni, sarà rilasciato in copia agli interessati. Qualora la verifica non fosse effettuata per cause imputabili ai soggetti preavvisati (assenza o rifiuto del controllo da parte del responsabile dell’impianto), essa verrà riprogrammata; inoltre verrà addebitato un rimborso spese pari a € 24,98 (per gli impianti di potenza < a 35 kW) o € 49,97 (per gli impianti superiori o uguali a 35 kW) da versare secondo le modalità comunicate mediante l’avviso di ispezione che sarà inviato all’utente, in conformità al principio stabilito dall’art.31, comma 3, della L. 10/91, ovvero che gli oneri per l’effettuazione dei controlli sono posti a carico degli utenti. 13 L’assenza o il rifiuto del controllo reiterato (che sarà segnalato al Comune) può comportare la sospensione della fornitura di gas da parte della società distributrice, ai sensi dell’art.16, comma 6 del D.Lgs. 164/2000. Eventuali difficoltà oggettive da parte dell’utente a rispettare l’appuntamento fissato dall’organizzatore delle verifiche, se comunicate con sufficiente anticipo (almeno 7 giorni prima della data prevista per l’ispezione) possono consentire uno spostamento dell’appuntamento, senza aggravio di spesa per l’utente. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ L’esito di una verifica potrà essere la conformità o la non conformità alla normativa vigente dell’impianto oggetto del controllo. Nel caso in cui ad una prima verifica l’impianto risultasse non conforme, questa potrà essere ripetuta non prima di 30 giorni. Il costo di eventuali ulteriori verifiche, qualora l’impianto non risultasse, al primo appuntamento, conforme alla normativa vigente, sarà, in qualunque caso a carico del responsabile dell’impianto (anche nel caso in cui sia stata consegnata la dichiarazione di messa in conformità dell’impianto ed essa non risulti veritiera). Qualora alla successiva verifica l’impianto risultasse nuovamente non idoneo, Roma Capitale provvederà ad avviare le procedure di prescrizione e sanzionatorie previste. In caso di mancato rispetto delle norme di manutenzione ed esercizio il responsabile d’impianto è soggetto a sanzioni da € 500,00 a € 3.000,00 Attivazione sportello informativo Roma Capitale, ha in attivazione 21 Sportelli Informativi Energetici al fine di offrire la massima collaborazione all’utenza interessata per la corretta applicazione della presente normativa, alle problematiche dei controlli e più in generale a quelle del Risparmio Energetico. Attraverso lo sportello sarà possibile: 1) 2) 3) ricevere materiale informativo vario ; consegnare i moduli di dichiarazione una volta compilati; verificare la corretta compilazione dei moduli e dei dati in essi contenuti. La modulistica necessaria, i riferimenti normativi e tecnici e le schede da utilizzare con le istruzioni per la compilazione saranno disponibili sul sito di Roma Capitale e sul nostro sito www.controlloimpiantitermici.com. 14 Controllo della temperatura ambiente Il cittadino può richiedere un controllo del rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente interna alla propria abitazione. Il controllo viene effettuato, con le seguenti modalità: *richiesta scritta formulata, servendosi del modulo predisposto dall’Amministrazione presente nella sezione allegati (inviare al n. di fax 06 92912412) . *rilevazione dei valori di temperatura dell’aria negli ambienti, ai sensi della legge 10/91 e del DPR 412/93 e s.m.i., effettuata da un tecnico qualificato con strumentazione e modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il costo del controllo della temperatura ambiente è a carico del richiedente per un importo di € 109,92. Attivazione di un numero verde 800 960 257 Roma Capitale, tramite CON.TE., al fine di fornire notizie generali sul servizio di verifica degli impianti termici ed informazioni e risposte ai quesiti posti dall’utenza, ha attivato il numero verde 800.96.02.57 attivo tutti i giorni (sabato e festivi esclusi) dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. 15 DOMANDE E RISPOSTE Perché è necessario effettuare la manutenzione della caldaia? La manutenzione della caldaia è un obbligo di legge e serve a favorire il risparmio energetico, ridurre le emissioni di gas inquinanti, ottenere un risparmio sui consumi in bolletta e, infine, garantire la sicurezza degli ambienti domestici. Chi è il responsabile dell’esercizio e della manutenzione della caldaia dell’alloggio? Per responsabile dell’impianto termico si intende l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; Al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo mediante apposito contratto, sono affidati l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica. Il responsabile dell’impianto deve farsi carico del corretto esercizio e manutenzione dell’ impianto di riscaldamento. La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione di una sanzione da un minimo di € 500,00 fino ad un massimo di € 3.000,00. Quali sono le responsabilità ed i compiti del “Responsabile dell’impianto termico”? Il responsabile dell’impianto termico deve: • predisporre il libretto d’impianto (o di centrale per i soli impianti di potenza ≥ 35 kW) e far svolgere, da una impresa abilitata ai sensi dell’Art.3 del DM 37/2008, le operazioni di controllo e manutenzione previste dalla legge. Al termine dell’intervento il tecnico che ha effettuato il controllo deve rilasciare al responsabile d’impianto una copia del Rapporto di controllo e manutenzione (Allegato “G” per impianti di potenza < 35 kW e Allegato “F” per impianti di potenza ≥ 35 kW). Questa documentazione dovrà essere allegata al libretto d’impianto (o di centrale) sul quale si dovranno aggiornare i dati relativi alle manutenzioni ed alle prove fumi effettuate. • regolare l’impianto in modo che non superi la temperatura media degli ambienti di 22 °C: a norma di legge, la responsabilità del superamento di tale limite è imputabile all’occupante, che può incorrere in sanzioni. Il cittadino può richiedere un controllo del rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente interna alla propria abitazione? Come viene effettuato questo tipo di controllo? • Il controllo della temperatura ambiente può essere richiesto servendosi del modulo predisposto dall’Amministrazione presente nella sezione allegati. Il costo di tale controllo è a totale carico del richiedente (per un importo di € 109,92). • la rilevazione dei valori di temperatura dell’aria negli ambienti verrà effettuata da un tecnico qualificato. Sono un inquilino: la manutenzione e la tenuta del libretto sono di mia competenza? Se l’impianto è individuale, la manutenzione è a Suo carico, in quanto, in questo caso, responsabile dell’impianto termico è l’occupante dell’appartamento o unità immobiliare; se l’impianto è centralizzato, la manutenzione è a carico del responsabile dell’impianto stesso (proprietario, amministratore o terzo responsabile). 16 Chi è il terzo responsabile? Il “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” è la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; Ho installato un impianto nuovo: devo effettuare ugualmente la manutenzione? All'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, deve essere effettuata la prima prova di combustione, a cura dell'installatore, che deve rilasciare il primo rapporto di controllo tecnico (Allegato G per impianti di potenza nominale del focolare < 35 kW, o Allegato F per impianti di potenza nominale del focolare > a 35 kW), la dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/2008 e il libretto di impianto (o di centrale). La manutenzione ordinaria va effettuata secondo le prescrizioni della Ditta installatrice o, in assenza di queste, dalle istruzioni fornite dal costruttore nel libretto di uso e di manutenzione della caldaia. Quali sono gli impianti termici soggetti a controllo e manutenzione? Sono gli impianti destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendenti eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Cos’è la Dichiarazione di Conformità ? Tale documento, rilasciato dall’installatore al termine dell’intervento, attesta che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme. Nel caso non sia stato rilasciato bisogna risalire all’installatore dell’impianto che dovrà redigerla a sua volta. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale documento può essere sostituito, solo per installazioni effettuate prima del 27/03/2008, da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 37/2008, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. 17 Che differenza c’è tra la prova di combustione e la manutenzione ordinaria dell’impianto? La manutenzione ordinaria consiste in quelle operazioni previste, dal fabbricante degli apparecchi e riportate nei libretti di uso e manutenzione, intese a conservare l’impianto in uno stato efficiente, mentre la prova di combustione consiste nel verificarne i parametri in base alle soglie limite previste dalla legge e si effettua in concomitanza con i controlli di efficienza energetica dell’impianto. Se non svolgo le manutenzioni previste per legge cosa può accadere? Si possono verificare conseguenze anche gravi, dovute soprattutto alla formazione e diffusione del monossido di carbonio nei locali. Il monossido di carbonio (CO) e’ un gas inodore, incolore, tossico, e che può rivelarsi letale se respirato in alte concentrazioni e per un tempo prolungato, comunque nocivo per l’organismo anche in basse concentrazioni. Per evitare pericolose intossicazioni è importante dunque verificare il corretto funzionamento delle caldaie, e la sicurezza degli impianti di riscaldamento. Quali sono le cause per cui si può formare e diffondere il CO nell’ambiente in cui abito? Sono principalmente tre: 1) insufficiente aerazione nel locale ove avviene la combustione; 2) cattivo funzionamento dello scarico dei fumi; 3) mal funzionamento dovuto a scarsa manutenzione dell’impianto stesso; Il bollino va messo alla prima accensione della caldaia o no? L’articolo 9 dell’Allegato L, al D.Lgs. 192/2005 (successivamente articolo 14 dell’Allegato L, al D.Lgs. 311/2006), ha reso obbligatorio, a partire dal 8 ottobre 2005, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto termico, all’Ente locale competente. Da tale data, pertanto, tutti i manutentori, terzi responsabili, o altri soggetti ritenuti pertinenti (proprietario o, se diverso, occupante dell’immobile) devono trasmettere, al Comune di Roma Capitale, l’ultimo rapporto di controllo tecnico (conforme all’allegato F, per gli impianti di potenza nominale del focolare ≥ 35 kW, e conforme all’Allegato G per gli impianti di potenza nominale del focolare < 35 kW) , in corso di validità, almeno secondo le seguenti scadenze temporali: a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW; b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kW. Nel caso di installazione di un nuovo impianto termico, così come definito dall’art. 19 dell’Allegato A al D.Lgs 192/2005, ovvero “un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico”, è necessario trasmettere l’autodichiarazione entro 12 mesi a partire dalla data della prima accensione dell’impianto, purché sia stata presentata e trasmessa, ad ATI Con.Te. entro 30 giorni dalla suddetta data, la scheda identificativa dell’impianto (prevista dal comma 11, dell’art. 11, del D.P.R. 412/1993, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 551/1999 e dal D.M. del 17 marzo 2003) e copia della dichiarazione di conformità (prevista dall’art. 7 del D.M. 37/2008, già art. 9 della Legge 46/1990), in linea con quanto disposto nella parte 5 – Autodichiarazione – della Deliberazione di Giunta Regionale del 7 gennaio 2005, n. 13. La sostituzione del generatore di calore non interrompe le suddette periodicità, pertanto, nel caso di installazione di una nuova caldaia è necessario verificare la presenza e la data di trasmissione dell’ultima dichiarazione di avvenuta manutenzione. 18 Se effettuo l’autocertificazione, la manutenzione resta sempre a mio carico? Non bisogna confondere i controlli a carico dell’utente, cioè manutenzione dell’impianto e prova di combustione, i cui costi sono a carico dell’utente stesso, con i controlli da parte di Roma Capitale che riguardano la conformità alle norme di Legge. Effettuando l’autocertificazione ed il relativo versamento quale contributo spese di verifica, non si paga il costo del controllo svolto dai tecnici verificatori di Roma Capitale. Per informazione è possibile rivolgersi a: CON.TE. – Controllo impianti termici Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma GIORNI ED ORARI DI RICEVIMENTO il lunedì, il mercoledì ed il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ed il mercoledì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Per quesiti tecnici inerenti le ispezioni degli impianti termici si riceve il martedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, ed il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 19 20