CORSO DI FORMAZIONE
IN MATERIA DI
ENTI LOCALI
Il bilancio di previsione
Pierluigi Ropolo
Torino, 13 marzo 2008
ropol08
I PRINCIPI
CONTABILI
approvati dall’Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali
www.mininterno.it
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PRINCIPI CONTABILI
 Sono regole tecnico applicative
 Sono la matrice del “sistema generale di
bilancio” cui il legislatore ha connesso:
 Norme organizzative generali
 Norme di programmazione finanziaria, di
previsione, di gestione, di tesoreria, di
investimento,
di
revisione
economicofinanziaria, di controllo interno, di rendiconto
generale e di risanamento degli enti
dissestati
 Si dirigono ai responsabili delle politiche, ai
responsabili dei servizi, agli agenti contabili e al
tesoriere
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PRINCIPI CONTABILI
Hanno la funzione di:
 INTERPRETARE in chiave tecnica le norme di
legge in tema di ordinamento finanziario e
contabile, secondo i fini voluti dal legislatore;

COLLEGARE a dette norme tutte quelle alle
quali, direttamente o indirettamente, si fa o si
deve fare riferimento;

PROMUOVERE
l’armonizzazione
delle
procedure
contabili
connesse
alla
presentazione del “sistema di bilancio”;

ASSISTERE i gestori del sistema di bilancio,
in particolare il responsabile del servizio
finanziario, nella applicazione
delle norme;
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PRINCIPI CONTABILI
Hanno la funzione di:
 ASSISTERE i revisori nel giudicare se il
sistema di bilancio è conforme a legge e
quindi consentire loro di adempiere in
modo adeguato alle proprie funzioni;
 ASSISTERE gli utilizzatori del sistema
bilancio ad interpretare le informazioni
contenute nei documenti predisposti in
conformità
ai
principi
contabili
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internazionali e nazionali.
PRINCIPIO CONTABILE N. 1
Programmazione e previsione
nel sistema del Bilancio
http://osservatorio.interno.it/principi
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PRINCIPIO CONTABILE N. 1
Programmazione e previsione
1. Il principio è finalizzato a chiarire i
contenuti delle norme che presiedono alle
materie
della
previsione
e
della
programmazione, la cui funzione è
determinante per la corretta impostazione
dell’attività economico – finanziaria degli
enti locali, alle luce delle finalità assegnate
al sistema di bilancio.
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PRINCIPIO CONTABILE N. 1
Programmazione e previsione
3. L’attività di programmazione è il processo di
analisi e valutazione della possibile evoluzione
della gestione dell’ente e si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e
gestionali che danno contenuto ai piani e
programmi futuri.
Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono
disporre delle informazioni necessarie per valutare
gli impegni politici assunti, le decisioni
conseguenti e il grado di mantenimento degli
stessi.
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PRINCIPIO CONTABILE N. 1
Programmazione e previsione
Elementi chiave del processo di previsione e
di programmazione:
4.
 La valenza pluriennale del sistema
 La lettura non solo contabile dei documenti
 la necessaria coerenza ed interdipendenza
dei vari segmenti del sistema di bilancio
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PRINCIPIO CONTABILE N. 1
Programmazione e previsione
Strumenti della PROGRAMMAZIONE di mandato:
10.

Linee programmatiche di mandato (art. 46.3 Tuel)

Piano generale di sviluppo dell’ente (art. 165.7)

Programma triennale dei lavori pubblici (art. 172)

Programma triennale di fabbisogno del personale (art. 91)
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PRINCIPIO CONTABILE N. 1
Programmazione e previsione
Strumenti della PREVISIONE:
16.
Relazione previsionale e programmatica
 Bilancio annuale di previsione
 Bilancio pluriennale
 Piano esecutivo di gestione
 Allegati al bilancio di previsione
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SOGGETTI DELLA
PROGRAMMAZIONE
Il Consiglio
La Giunta
Il Sindaco / Presidente della Provincia
Il Direttore Generale
Il Responsabile di servizio
Il Responsabile del servizio finanziario
L’organo di revisione
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IL CONSIGLIO COMUNALE
nella programmazione
 Definisce le finalità da raggiungere, anche in funzione
dell’eventuale “bilancio sociale”
 Individua le risorse, anche in funzione del “saldo
finanziario programmatico”, per il quale necessita un
allegato di svolgimento
 Imposta il bilancio, non obbligatorio, di cassa e ne detta
le fasi di controllo dei flussi
 Approva il bilancio di competenza, con tutti gli allegati
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LA GIUNTA COMUNALE
nella programmazione

Predispone lo schema di bilancio
Definisce il “Bilancio gestionale” attraverso il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), assegnando
obiettivi gestionali


Determina le aliquote e le tariffe, salve le
eccezioni di legge
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IL RESPONSABILE DI
SERVIZIO

Propone gli stanziamenti
 Condivide gli obiettivi
 Accetta le risorse umane, strutturali e
finanziarie per raggiungerli
 Monitora i flussi di cassa per il rispetto
del patto di stabilità
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Verifica la veridicità delle previsioni di entrata
 Verifica la compatibilità delle previsioni di
spesa
 Coordina l’attività finanziaria dell’ente
 Imposta il piano dei flussi di cassa, poi ne
coordina il monitoraggio, relazionando e
proponendo
azioni
propedeutiche
al
raggiungimento dell’obiettivo
 Esprime pareri sulle proposte di deliberazione
e appone il visto di regolarità contabile sulle
determinazioni
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IL REVISORE

-
Collabora con il Consiglio nella funzione di controllo
e di indirizzo

- Vigila sulla regolarità contabile della gestione

la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione

, nel parere sulla proposta di bilancio,
motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità CONTABILE delle previsioni
Attesta
Esprime
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COERENZA

strumenti urbanistici generali ed esecutivi

programma triennale LL.PP. ed elenco annuale

programma alienazione aree e fabbricati – art. 172
Tuel

piani economico finanziari

contenuti Relazione Previsionale
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CONGRUITA’






gestione del patrimonio
funzionamento dei servizi
ampliamento quali/quantitativo dei servizi
costo del personale
costi finanziari
impegni pluriennali assunti
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ATTENDIBILITA’

cespiti tributari e relative aliquote

attribuzioni statali e regionali

politica tariffaria in rapporto all’entità
dei servizi
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PASSIVITA’ POTENZIALI

soccombenza in contenziosi
 manutenzioni cicliche
 recuperi ambientali
 perdite o ricapitalizzazioni di enti e società
strumentali
 crediti di dubbia esibilità
 alto utilizzo di OO.UU. x manutenzione ordinaria
patrimonio, se lo strumento urbanistico offre scarse
prospettive edificabili future
 utilizzo recuperi evasioni fiscali per finanziamento
spese correnti
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ATTIVITA’ POTENZIALI
 prelevamento utili da società partecipate

conversione diritti superficie in proprietà
 alienazione beni patrimoniali non redditizi
 cessione di partecipazioni non strategiche
 esiti favorevoli del contenzioso, specie
tributario
 recupero evasione/elusione tributaria
 proventi cimiteriali
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Decreto legislativo 12-04-2006, n. 170
Art. 13 - Sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione
1. Il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di
programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire
informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente
a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.
2. I documenti di programmazione e previsione hanno valenza pluriennale ed annuale ed i loro
contenuti programmatici e contabili sono coerenti e interdipendenti.
3. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni
e progetti e dal piano generale di sviluppo.
4. Il bilancio di previsione è composto dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio
annuale e dal bilancio pluriennale ed è deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui
si riferisce.
5. Sulla base del bilancio di previsione annuale, deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce,
ove previsto, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
Art. 16 - Caratteristiche e struttura del bilancio
1. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa,
fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.
2. Le entrate e le spese sono classificate ed indicate secondo quanto previsto dall' articolo 165 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il bilancio di previsione può comprendere un fondo di riserva, il quale è utilizzato dall'organo
esecutivo nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spesa corrente
si rivelino insufficienti.
4. E' data facoltà agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo
dell'ammortamento accantonato per i beni da utilizzare nell'esercizio.
FINANZIARIA 2008
PATTO DI
STABILITA’
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FINANZIARIA
2008
Circolare M.E.F. n. 8 del 28.2.08
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Patto stabilità 2008
LE REGOLE DEL PATTO
Miglioramento ( o conferma) Saldo finanziario
competenza mista 2003-2005
(art. 1, comma 379)
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Patto stabilità 2008
LA PROCEDURA
 determinazione saldo finanziario di cassa 20032005 (entrate finali meno spese finali);
 se positivo, non si applicano “miglioramenti” agli
obiettivi programmatici e si passa immediatamente
alla “competenza mista”;
 se negativo, si determina il “miglioramento”
applicando il meccanismo del comma 678, lett. a) e
lett.b) con relativi coefficienti, da applicarsi poi al
saldo di competenza mista;
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Patto stabilità 2008
Dicesi saldo di COMPETENZA
MISTA:
“La somma algebrica degli importi
risultanti
dalla
differenza
tra
accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi
e pagamenti, per la parte in conto
capitale”.
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(comma 679-bis)
Patto stabilità 2008
(comma 681)
Per il solo anno 2008, gli enti che
nel triennio 2003-2005 hanno registrato
un saldo medio di competenza mista
positivo e maggiore del saldo medio di
cassa, possono conseguire l’obiettivo
di miglioramento in termini di saldo
finanziario di competenza mista o, in
alternativa, in termini di cassa e di
competenza classica.
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Patto stabilità 2008
Saldo 2003-2005 di competenza mista
C/ capitale
Riscossioni Tit. IV
Media 03-05
5.000,00
a dedurre
Dismiss.patrimonio
Riscossione crediti
ENTRATE
Pagamenti Tit. II
5.000,00
6.059,00
a dedurre
Concessione crediti
Uffici giudiziari
SPESE
DIFFERENZA C/CAP
50,00
-
6.009,00
1.009,00
Patto stabilità 2008
Saldo 2003-2005 di competenza mista
DIFFERENZA C/CAP
Correnti
Accertamenti Tit. I-II-III
Impegni Tit. I
DIFFERENZA CORR.
-1.009,00
Media 03-05
10.500,00
9.843,00
657,00
SALDO COMP. MISTA MIGLIORAMENTO
402,00
345,9
OBIETTIVO 2008
56,10
-
(*) al netto oneri CCNL (art. 3, comma 137)
– punto A.6 Circolare n. 8/08
(*)
Patto stabilità 2008
(comma 681–bis)
L’obiettivo di competenza mista 2008-2010
si migliora per gli enti con saldo medio di
cassa 2003-2005 positivo che presentano
nello stesso triennio entrate in c/capitale
derivanti da dismissione patrimonio, e non
destinate ad estinzione anticipata mutui,
superiore al 15% delle entrate finali, al netto
riscossione crediti.
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Patto stabilità 2008
(comma 681-bis)
(punto A.5.2 circolare n. 8)
Entrate finali
15 per cento
Dismissioni
Differenza
Contributo annuo (a+b)
Differenza
Obiettivo originale
OBIETTIVO NUOVO ropol08
15.000,00
2.250,00
4.000,00
1.750,00
345,90
1.404,10
172,3
1.231,80
Patto stabilità 2008
Il nuovo comma 684
(punto C.1 Circolare n. 8/08)
 Le previsioni di entrata e di spesa, in termini di
competenza per parte corrente e di cassa per parte
in conto capitale devono garantire, a decorrere
dall’anno 2008, il raggiungimento dell’obiettivo
programmatico del patto di stabilità interno
determinato per ciascun anno.
 “A tal fine gli enti locali sono tenuti ad allegare al
bilancio di previsione un apposito prospetto
contenente le previsioni di competenza e di cassa
degli aggregati rilevanti ai
fini del patto.”
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Patto stabilità 2008
(comma 682)
(punto C.2 Circolare n. 8/08)
“Ai fini dei saldi utili per il
rispetto del patto di stabilità
interno, i trasferimenti statali
sono conteggiati, in termini di
competenza e di cassa, nella
misura a tale titolo comunicata
dall’amministrazione
statale
interessata”.
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Patto stabilità 2007
(comma 686)
CERTIFICAZIONE
 Trasmissione a MEF-RGS, entro 31 marzo
anno successivo (31 maggio 2008 per il 2007 art. 40-bis “milleproroghe”), CERTIFICATO
relativo al saldi di competenza e di cassa
dell’anno precedente, a firma del legale
rappresentante e del responsabile servizio
finanziario.
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Patto stabilità 2008
(comma 686)
CERTIFICAZIONE
 La mancata trasmissione a MEF-RGS, costituisce
inadempimento al patto di stabilità interno.
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Patto stabilità 2008
(comma 691)
SANZIONI
 In caso di mancato rispetto del saldo
programmatico di cassa o di competenza, accertato
con la certificazione di Sindaco e Ragioniere, il
Presidente del Consiglio diffida gli enti locali ad
adottare i necessari provvedimenti entro il 31
maggio successivo (31 luglio 2008 per il 2007 - art.
40-bis “milleproroghe”);
ropol08
Patto stabilità 2008
(comma 691)
SANZIONI
 In caso di mancata adozione entro il 31 maggio
(31 luglio 2008 per il 2007), i sindaci/presidenti
diventano commissari ad acta e, entro il 30 giugno
(31 agosto 2008 per il 2007 (!!!), adottano loro i
necessari provvedimenti, che comunicano a MEFRGS.
ropol08
Patto stabilità 2008
(comma 692)
SANZIONI
NEI COMUNI
 se i necessari provvedimenti non sono adottati entro il 30
giugno (31 agosto 2008 per il 2007), con riferimento al
periodo d’imposta in corso, l’aliquota dell’addizionale Irpef è
automaticamente aumentata dello 0,30%. !!!!
NELLE PROVINCE
 se i necessari provvedimenti non sono adottati entro il 30
giugno, con riferimento al periodo d’imposta in corso, dal 1°
luglio l’I.P.T. aumenta del 5 %.
!!!!
ropol08
… dicesi “necessario
provvedimento” …
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Patto stabilità 2008
SANZIONI
(punto E Circolare n. 8/08)
“… le procedure di rientro, se definite entro il 30 giugno,
potranno essere commisurate all’effettiva entità dello
scostamento dall’obiettivo di ciascun ente. Solo dopo che sia
decorso inutilmente tale termine, il rientro è attuato con
criteri automatici uguali per tutti.”
“… per l’applicazione e i contenuti esplicativi delle
disposizioni, si fa rinvio ai provvedimenti di prossima
emanazione che saranno concordati con il competente
Dipartimento delle politiche fiscali.”
ropol08
Patto stabilità 2008
SANZIONI
(punto E Circolare n. 8/08)
“… l’ente può individuare già in sede di
bilancio di previsione le misure necessarie per
recuperare lo scostamento registrato rispetto
agli obiettivi del patto 2007; misure che sono
aggiuntive rispetto a quelle necessarie per
conseguire gli obiettivi del patto del 2008.”
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GRAZIE E
ARRIVEDERCI
Pierluigi Ropolo
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Patto stabilità 2008 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli