SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROCEDURA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE
DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 2012, N. 109
(INTEGRATO CON IL DECRETO INTERMINISTERIALE DI ATTUAZIONE E LA CIRCOLARE APPLICATIVA)
a cura di
Ufficio Immigrazione di Caritas Italiana
con il contributo dell’Ufficio Stranieri di Caritas Ambrosiana
Sulla Gazzetta Ufficiale serie generale 25 luglio 2012, n. 172 è stata pubblicato il decreto legislativo 16 luglio
2012, n. 109 “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” che prevede per i datori di lavoro che impiegano “in nero” lavoratori migranti la possibilità di regolarizzare questi rapporti di lavoro. Successivamente, in data 7 settembre 2012, è stato pubblicato il decreto
interministeriale di attuazione ed inviata alle regioni una circolare congiunta (Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro) con indicazioni operative per gli sportelli unici.
Di seguito presentiamo una scheda riepilogativa della procedura da seguire sulla base delle previsioni attuali.
DATORE DI LAVORO
DATORI DI LAVORO
CHE POSSONO PRESENTARE
LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione di emersione può essere fatta da:
- cittadini italiani
- cittadini comunitari
- cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo
- cittadino straniero titolare di carta di soggiorno in qualità di familiare di cittadino comunitario o titolare della carta di soggiorno
permanente per familiare di cittadino comunitario
- cittadino straniero che ha presentato richiesta di rilascio/rinnovo
di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di
carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.
Deve trattarsi di datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del
DLGS n.109 (9 agosto 2012), occupano da almeno 3 mesi (e quindi almeno dal 9 maggio 2012) e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione uno o più lavoratori stranieri comunque
presenti in Italia in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011 o
precedentemente.
DATORI DI LAVORO
CHE NON POSSONO PRESENTARE
LA DICHIARAZIONE
Non possono presentare la dichiarazione di emersione i datori di lavoro
che negli ultimi 5 anni risultino condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata su richiesta delle parti ai sensi
dell’art. 444 cpp per:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento del lavoro
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cfr art. 603-bis
cp)
c) occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
(cfr. art. 22, co. 12 TUI).
Salvo il caso che la mancata sottoscrizione sia dovuta a forza maggiore
o comunque a cause non imputabili al datore di lavoro, non possono
inoltre presentare la domanda i datori di lavoro che non hanno provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno dopo avere precedentemente presentato domanda per l’assunzione di lavoratori provenienti dall’estero (decreto flussi) o di emersione dal lavoro irregolare in
caso di passate regolarizzazioni.
CAPACITA’ REDDITUALE
DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro persona fisica, ente o società, deve attestare la disponibilità di un reddito imponibile o di un fatturato risultante
dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 € annui.
In caso di domanda presentata per un lavoratore domestico o addetto
al sostegno familiare “colf o badante” il reddito minimo previsto è pari
ad almeno 20.000,00 € in caso di unico percettore di reddito ovvero
pari ad almeno 27.000,00 € in caso di nucleo familiare.
Per nucleo familiare si fa riferimento alla famiglia anagrafica composta
da più soggetti conviventi. Il coniuge e i parenti entro il secondo grado
possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Non ci sono limiti di reddito se il datore di lavoro è una persona
affetta da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza e
chiede di regolarizzare un lavoratore addetto alla sua assistenza.
LAVORATORE
QUALI LAVORATORI
POSSONO BENEFICIARE
DELLA DICHIARAZIONE
Possono beneficiare della procedura i lavoratori occupati presso il datore di lavoro che rende la dichiarazione da almeno 3 mesi a partire dal
9 agosto 2012 (e quindi a partire dal 9 maggio 2012), ancora occupati
al giorno di presentazione della dichiarazione e comunque presenti in
Italia in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011. In ogni caso
la presenza continuativa in Italia del migrante occupato deve essere
documentata da attestazioni provenienti da organismi pubblici. Di seguito alcuni esempi di documentazione che può essere prodotta ai fini
della procedura di emersione:
- la tessera STP – straniero temporaneamente presente – per
l’erogazione di prestazioni sanitarie
- i referti di Pronto soccorso e certificati medici rilasciati da ambulatori
o ospedali pubblici
- rinnovo del passaporto effettuato presso il consolato
- i permessi di soggiorno scaduti o che non consentono di svolgere attività lavorativa rilasciati prima del 31 dicembre
- ogni documento/certificato che sia prodotto o transitato attraverso
uffici o servizi pubblici (raccomandate, biglietti ferroviari o aerei, abbo2
namenti nominativi per il trasporto urbano o extraurbano, ecc.)
N.B. Né il decreto 109/12 né il successivo decreto interministeriale chiariscono la nozione di organismo pubblico, facilitando di fatto l’apertura
ad un’accezione ampia di organismo pubblico, ovvero facendovi rientrare anche gli organismi privati che svolgano di fatto o su autorizzazione/concessione/convenzione un servizio pubblico o di pubblica utilità. Al momento, dunque, è plausibile far rientrare nella dizione anche
quelle attività che le Caritas diocesane o i loro enti gestori svolgano in
regime di convenzione con enti pubblici/locali come attività di mensa,
accoglienza, servizi sanitari ecc. Resta inteso che tutte queste attività,
per essere utili ai fini della domanda di emersione, devono prevedere la
registrazione nominativa del beneficiario (cartellino mensa, tesserino
per accesso ai servizi ecc.).
QUALI LAVORATORI
NON POSSONO BENEFICIARE
DELLA DICHIARAZIONE
ESPELLIBILITÀ
Non possono beneficiare della dichiarazione di emersione i lavoratori
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato e irregolarità della presenza in Italia (ai sensi del T.U. immigrazione) e per
finalità di prevenzione del terrorismo
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato (segnalazione SIS)
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di patteggiamento, per
uno dei reati previsti dall'articolo 380 cpp (casi di arresto obbligatorio in flagranza di reato)
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico
o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della
pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 cpp, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 cpp (casi di
arresto facoltativo in flagranza di reato).
Nelle more della definizione del procedimento di emersione, il migrante non può essere espulso, tranne che nei casi di esclusione dalla procedura.
CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO
LIMITI NUMERICI
Non è prevista una limitazione numerica alle domande di emersione
presentabili da ciascun datore di lavoro.
MONTE ORE
La procedura di emersione può essere applicata solo ai rapporti di lavoro a tempo pieno (40 ore/sett. o il minor monte ore fissato dalla con3
trattazione collettiva) salvo il caso di lavoro domestico per i quali è
previsto un impiego per una monte ore non inferiore a 20 ore settimanali.
N.B.: in ogni caso la retribuzione convenuta NON deve essere inferiore
al minimo previsto per l’assegno sociale (art. 4, co. 5 Decreto 29 agosto
2012).
TEMPI E MODI DELL’EMERSIONE
QUANDO PRESENTARE
LA DICHIARAZIONE
COME E DOVE
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione di emersione può essere presentata a partire dalle ore
8.00 del 15 settembre 2012 e fino alle ore 24.00 del 15 ottobre 2012.
Non ci sono limiti per la presentazione della domanda. Verranno accolte tutte le domande che soddisferanno i requisiti richiesti.
La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente
con modalità informatiche collegandosi al sito www.interno.gov.it, registrandosi per ottenere le credenziali di accesso (cfr. Decreto Ministero Interno 29 agosto 2012).
Informazioni dettagliate sulla compilazione della domanda sono disponibili nel “Manuale dell’utilizzo del sistema” pubblicato allo stesso link.
Successivamente all’invio della dichiarazione sarà disponibile
all’interno del sito, la ricevuta con l’indicazione della data di invio.
N.B.: copia della ricevuta dovrà essere consegnata, a cura del datore di
lavoro, al lavoratore (Circolare congiunta 7 settembre 2012, 5638).
PROTOCOLLI D’INTESA
CONTRIBUTO FORFETARIO
La domanda potrà essere presentata anche attraverso i Comuni, le Associazioni, i Sindacati e i Patronati che sono in possesso delle credenziali di accesso per il supporto all’espletamento delle pratiche a favore
dei cittadini migranti (cfr. Circolare congiunta 7 settembre 2012, 5638).
Per ogni lavoratore per il quale è presentata la dichiarazione di emersione il datore di lavoro è tenuto al previo pagamento di un contributo
economico forfetario di 1.000,00 €.
Oltre al contributo forfetario, il datore di lavoro dovrà provvedere alla
regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno 6 mesi che sarà documentata all’atto della stipula del contratto di soggiorno.
In ogni caso è fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.
Il contributo versato non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.
Il contributo forfetario potrà essere pagato esclusivamente tramite il
modello “F24”. Il modello di pagamento dovrà contenere, oltre ai dati
relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore (cfr. Decreto Ministero Interno 29
agosto 2012).
In caso di lavoro domestico dovrà essere indicato nell’apposito campo
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“codice” del modello F24 la sigla “REDO”, mentre negli altri casi dovrà
essere utilizzata il codice “RESU (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate
31 agosto 2012, 85).
I moduli potranno essere reperiti presso gli sportelli bancari e gli uffici
postali o scaricati dai siti internet del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione, dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.
N.B.: in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione
di emersione, ovvero in caso di mancata presentazione della domanda
il contributo forfetario NON verrà restituito (cfr. Decreto Ministero Interno 29 agosto 2012)
N.B.: il contributo forfetario può essere pagato a partire dal 7 settembre 2012 (cfr. Risoluzione Agenzia per le Entrate 31 agosto 2012, 85)
CONTENUTI DELLA
DICHIARAZIONE DI EMERSIONE
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La dichiarazione resa a favore di lavoratori migranti deve contenere,:
a) i dati identificativi del datore di lavoro;
b) i dati identificativi del lavoratore e l’indicazione degli estremi del
passaporto o di un altro documento equipollente valido per
l’ingresso in Italia;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego;
d) l’attestazione del possesso del reddito minimo necessario;
e) l’attestazione che il lavoratore è occupato da almeno il 9 maggio
2012;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a
quella prevista dal vigente CCNL di riferimento;
g) la proposta di contratto di soggiorno
h) l’indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo
forfetario
i) l’obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale per tutta la durata del rapporto di lavoro pregresso e comunque non inferiore a 6 mesi (per ulteriori specifiche vedi art.5 del
decreto interministeriale attuativo del dlgs 109/12);
j) l'indicazione del codice a barre della marca da bollo di 14,62 euro
richiesta per la procedura di emersione.
All’atto della convocazione presso il SUI (Sportello Unico Immigrazione)
il datore di lavoro dovrà presentare la documentazione necessaria alla
verifica (cfr. Circolare congiunta 7 settembre 2012, 5638):
1. della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente con
quelle risultanti dalla documentazione;
2. in caso di domanda presentata per attività di assistenza alla persona, dell’acquisizione della certificazione della struttura sanitaria
pubblica o del medico convenzionato con il SSN rilasciata antecedentemente la presentazione dell’istanza che attesti la limitazione
dell’autosufficienza;
3. dell’avvenuto versamento del contributo forfetario mediante esibizione della ricevuta;
4. del codice identificativo della marca da bollo;
5. della presenza del lavoratore in Italia almeno a partire dal 31 dicembre 2012;
6. della regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo
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retributivo in base al CCNL riferibile all'attività svolta attraverso attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore da presentarsi all’atto della stipula del contratto di soggiorno. Tali somme
arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere
fissate annualmente dall’INPS.
7. Dell’adempimento, sempre all’atto della convocazione presso lo
Sportello Unico, degli obblighi in materia contributiva maturati a
decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino
alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un
periodo non inferiore a sei mesi. La documentazione da produrre
per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo è indicata all’art.5,
comma 2, del decreto interministeriale del 29 agosto.
In caso di mancata presentazione della documentazione o di documentazione insufficiente potrà essere chiesta un’integrazione fissando una
nuova data di convocazione.
Ai fini della richiesta di permesso di soggiorno occorrerà in ogni caso
indicare la data e la frontiera d’ingresso in Italia (Circolare congiunta 7
settembre 2012, 5638).
REGOLARIZZAZIONE SOMME DOVUTE
DAL DATORE DI LAVORO
A TITOLO RETRIBUTIVO,
CONTRIBUTIVO E FISCALE
La prova della regolarità delle posizioni retributive, contributive e fiscali
per almeno un semestre dovrà essere presentata alla stipula del contratto di soggiorno.
Per quel che concerne la retribuzione, la dimostrazione di aver corrisposto quanto dovuto avverrà mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti
in base al CCNL di riferimento. Tali somme arretrate dovranno corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente
dall'INPS (art. 5, co. 1 Decreto Ministero Interno 29 agosto 2012).
Per ciò che concerne la posizione contributiva, di un rapporto di lavoro
NON domestico la prova della regolarità della posizione avverrà (art. 5,
co. 2 Decreto Ministero Interno 29 agosto 2012):
a) per un rapporto di lavoro non agricolo presentando copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione. Il SUI provvederà
a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile;
b) per un rapporto di lavoro agricolo presentando la copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all'INPS. Il SUI provvederà a richiedere, in via telematica all'INPS, la certificazione di regolarità contributiva dell'azienda che attesterà, a decorrere dalla
data di assunzione del lavoratore, l'avvenuta denuncia del lavoratore stesso e la correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro;
c) Per un rapporto di lavoro domestico presentando copia del bollettino MAV relativo ai contributi versati.
Per quel che concerne infine la regolarizzazione fiscale mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute di legge (art. 5, co. 3
Decreto Ministero Interno 29 agosto 2012).
Con riferimento alle somme corrisposte a partire dal mese successivo a
quello di presentazione della dichiarazione di emersione, il versamento
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delle ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato entro il
termine di legge.
N.B.: In ogni caso, la regolarizzazione deve essere attestata all'atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione previsti per l’assunzione di un lavoratore (art. 6 Decreto Ministero Interno 29 agosto 2012).
Anche in caso di presentazione di domanda di emersione a favore di un
lavoratore extracomunitario chiunque offre una qualsiasi forma di ospitalità ad una persona interessata dalla regolarizzazione è tenuto a
presentare la denuncia di ospitalità prevista dall’art. 7 DLGS 286/98 entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità. Le modalità di presentazione sono:
- direttamente c/o il commissariato di PS;
- in assenza di commissariato di PS, direttamente c/o il comando
della Polizia Locale;
- per posta a mezzo di raccomandata A/R.
La procedura di regolarizzazione si intende definita positivamente (con
conseguente estinzione dei reati e degli illeciti commessi e rilascio di
permesso di soggiorno a favore del lavoratore cittadino extraUE) solo
nei seguenti casi:
- sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico
per l’Immigrazione in costanza di rapporto di lavoro, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione Centro per l'Impiego o, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS e rilascio del
permesso di soggiorno;
-
Viceversa la procedura NON può considerarsi conclusa positivamente nei seguenti casi:
presentazione di false dichiarazioni di emersione;
rinuncia del datore di lavoro senza sottoscrizione del contratto di
soggiorno per il periodo pregresso (cfr. Circolare Ministero Interno
29 ottobre 2009, n. 6466);
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nelle more
del procedimento in quanto considerate prestazioni di fatto comunque dovute anche in assenza di contratto di lavoro ai sensi
dell’art. 2126 cc. (cfr. Circolare INPS, 9 dicembre 2009, n. 28660).
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Pagamento del contributo forfetario di 1.000 € per ciascun lavoratore

Presentazione della domanda per via telematica
LA PROCEDURA IN BREVE

Nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione, verifica
dell’ammissibilità della dichiarazione da parte dello Sportello
Unico per l’Immigrazione e acquisizione dei pareri delle competenti
Direzione Territoriale del Lavoro e Questura circa l’insussistenza motivi
ostativi o impedimenti

Convocazione del datore di lavoro e del lavoratore presso il SUI

Stipula del contratto di soggiorno

Consegna al lavoratore del mod. 209 da presentare alle Poste per la richiesta di permesso di soggiorno
SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEI REATI E SANZIONI
SOSPENSIONE ED ESTINZIONI
DEI REATI COMMESSI
Dal 9 agosto 2012 fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme
relative:
a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di
quelle di cui all'articolo 12 TUI (reati legati al favoreggiamento
dell’ingresso e del soggiorno dei migranti in condizione di irregolarità;
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b) al DLGS 109/12 e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione ovvero il procedimento venga archiviato o la dichiarazione rigettata, la
sospensione cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine
per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento
o di rigetto della dichiarazione medesima.
Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo
del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal
comportamento del datore di lavoro.
Nelle more della definizione del procedimento di emersione, il migrante non può essere espulso, tranne che nei casi di esclusione dalla procedura.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione Centro per l'Impiego o, in caso
di rapporto di lavoro domestico, all'INPS e il rilascio del permesso di
soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il
lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni sospese con la presentazione della dichiarazione di emersione.
SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false
dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della
procedura di emersione, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti,
si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di
emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi
dell'articolo 1344 cc. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.
FONTI NORMATIVE
FONTI NORMATIVE
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Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, art. 5
pubblicato in GU, serie generale 25 luglio 2012, n. 172
Circolare Ministero dell’Interno, Dipartimento di PS, Direzione
Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere 27 luglio
2012, n. 6410
Circolare Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e
l'immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo 31 luglio 2012, 5090
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Risoluzione Agenzia delle Entrate 31 agosto 2012, 85
Decreto Ministero Interno 29 agosto 2012 “Attuazione dell'articolo
5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal
lavoro irregolare” pubblicato in GU, serie generale 7 settembre
2012, n. 209
Circolare congiunta Ministero Interno e Lavoro 7 settembre 2012,
5638
ALLEGATI
Decreto legislativo n.109/2012
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_07_26_dlsg_16072012_n109.pdf
Decreto Interministeriale del 29 agosto 2012
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/207356C2-97BE-48DF-9B8A-B97BC51FAFFE/0/DI_29082012.pdf
Circolare congiunta Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro del 7 settembre 2012
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/10DF3E37-78D9-492B-BB82-4ECAD79EFBFC/0/20120907_CC.pdf
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