Supplemento 1 al n° 5/2006 “Provincia autonoma” L’USO DELLA LINGUA negli uffici pubblici 1 PREFAZIONE Gentili cittadine e cittadini, l’Alto Adige è una terra plurilingue come molte altre regioni del mondo. Fin qui nulla di particolare, si potrebbe dire. Ma cosa contraddistingue la realtà quotidiana di molti Paesi plurilingui? Conflitti sul piano etnico, che spesso conducono alla violenza. Nella nostra terra invece siamo riusciti a raggiungere una buona collaborazione tra i gruppi linguistici e a vivere assieme in pace. Ma cosa garantisce questa situazione di stabilità? Uno Statuto di autonomia equilibrato, che assicura a tutti equità e opportunità di sviluppo. In questo modo è stato possibile garantire la pace sociale e un alto standard di qualità della vita. Particolarmente importante per il raggiungimento e il rafforzamento di questa situazione è stato ed è tuttora il diritto all’uso della propria madrelingua. Chi è tenuto a darmi informazioni nella mia lingua madre? Come viene garantito questo diritto negli enti pubblici? E se un giorno mi trovassi davanti al giudice, di quale lingua mi posso servire? Le risposte a tutte queste domande sono contenute nel presente opuscolo, che analizza l’uso della lingua e chiarisce i diritti spettanti a ogni singolo cittadino. Dovrà servire da guida preziosa ogni volta che si avramo dei dubbi, ogni volta che ci si sentirà penalizzati nei propri diritti, ogni volta che sarà necessario acquisire ulteriori informazioni. Ritengo che questo opuscolo possa essere utile, sopratutto nella convinzione che il diritto ad utilizzare la propria madrelingua ci permette di rapportarci da pari a pari. E questa è la premessa per continuare a vivere pacificamente in Alto Adige. Assieme, naturalmente, e non solo vicini. Il presidente della Provincia Luis Durnwalder 2 INDICE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 4 GIUSTIZIA 8 FORZE ARMATE E POLIZIA 14 CONCESSIONARI DI SERVIZI 16 SANITÀ 18 ECCEZIONE DI NULLITÀ 20 LADINIA 22 ESAMI DI BILINGUISMO 24 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L L’uso della lingua tedesca e della lingua italiana è garantito presso tutti gli organi e gli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici con sede in Alto Adige, sia per quanto concerne i documenti scritti sia nei contatti con il pubblico. a disciplina è univoca: nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali con i cittadini tutti gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti locali con sede in provincia di Bolzano devono garantire l’uso della lingua tedesca ed italiana. Ciò vale tanto per lo Stato quanto per la Regione, la Provincia, i Comuni, le Comunità di valle e analoghi enti pubblici, il Commissariato del Governo, l’Agenzia delle entrate, gli Uffici doganali, la Banca d’Italia, l’Archivio di Stato, la Radio-televisione azienda speciale (RAS), la Camera di commercio, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Quali diritti spettano alle cittadine e ai cittadini? … nella pubblica amministrazione Nella corrispondenza: di principio, gli atti amministrativi sono redatti in lingua tedesca o in lingua italiana. Qualora l’atto amministrativo sia emanato su richiesta scritta di un cittadino o una cittadina, l’autorità amministrativa è tenuta ad usare nella corrispondenza la lingua usata dalla persona interessata. Se la Pubblica Amministrazione procede d’ufficio, è tenuta ad usare la lingua presunta del destinatario dell’atto. Il nome ed il cognome del destinatario/della destinataria sono elementi per determinare la lingua presunta. In tre casi eccezionali gli atti amministrativi devono essere redatti bilingui, cioè in lingua tedesca ed italiana: 1. Atti amministrativi destinati alla cittadinanza: sono tali gli atti rivolti ad una pluralità indeterminata di destinatari e quelli per i quali è prescritta la pubblicazione da leggi o regolamenti. Ne fanno parte gli atti concernenti il pubblico impiego, l’attività edilizia urbana (lavori pubblici, piani regolatori urbani, appalti di lavori pubblici) 4 2. Atti individuali destinati ad uso pubblico: sono tali gli atti per i quali è prescritto l’obbligo dell’esposizione al pubblico o dell’affissione. Ad esempio le carte d’identità, le pubblicazioni di matrimonio, i referti del medico, concessioni, approvazioni e ammissioni, diplomi, attestati di bilinguismo, certificati di stato civile ed altri. Costituiscono un’eccezione i passaporti e le patenti di guida, i quali, eccetto la loro rubrica, sono redatti solo in lingua italiana ai sensi dei trattati internazionali e delle direttive europee. 3. Atti destinati ad una pluralità di uffici, quelli diretti a più uffici e organi della pubblica amministrazione situati in provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. Ne fanno parte la trasmissione interna di atti della pubblica amministrazione, come ad esempio le circolari o la convocazione di riunioni, qualora questa non sia disposta con singole note. Se l’Amministrazione pubblica invia una comunicazione scritta, deve usare la madrelingua dell’interlocutore/interlocutrice. Se invece procede d’ufficio, userà la lingua presunta del destinatario, mentre la risposta allo scritto di un privato cittadino sarà redatta nella medesima lingua dello scritto. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e le sovvenzioni. Inoltre ne fanno parte i regolamenti, i bandi di concorso, i regolamenti sulla circolazione stradale ed altri. 5 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Negli atti amministrativi bilingui i testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico e devono essere riportati uno a fianco all’altro. Non sarebbe quindi sufficiente riportare il testo tedesco stampato con caratteri più piccoli in calce al testo italiano ovvero riportare la versione italiana in caratteri ridotti rispetto a quella tedesca. L’autorità amministrativa può liberamente decidere quale dei testi viene riportato a destra e quale a sinistra. Per la redazione congiunta nelle due lingue non può essere posto a carico degli interessati alcun onore aggiuntivo di spesa. … nelle comunicazioni orali Ad ogni cittadino/cittadina è riconosciuto il diritto di rivolgersi all’autorità pubblica in lingua italiana o tedesca. L’incaricato/incaricata deve adeguarsi di conseguenza. Nelle comunicazioni orali l’autorità amministrativa è tenuta ad usare la lingua del richiedente. Ogni cittadino è libero, indipendentemente dalla dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, di usare una delle due lingue. In concreto significa che un cittadino o una cittadina di lingua tedesca può rivolgersi in lingua italiana ad un’autorità amministrativa. … nelle relazioni interne Mentre vigono precise regole per i dipendenti pubblici nelle relazioni con i cittadini, in quelle interne vige un’ampia facoltà di scelta. Ciò comporta per i dipendenti la facoltà di poter liberamente decidere in quale lingua, tedesca o italiana, dialogare con i colleghi e le colleghe. Essi hanno inoltre libera facoltà di scegliere in quale lingua eseguire le loro funzioni e attività. I corsi di aggiornamento che si svolgono nella Regione TrentinoAlto Adige possono essere effettuati in lingua italiana o tedesca. Nell’ambito delle relazioni interne non possono essere richieste traduzioni a meno che non sia espressamente previsto da leggi o regolamenti, ad esempio qualora documenti redatti in lingua tedesca debbano essere trasmessi ad autorità amministrative ovvero ad enti o aziende aventi sede fuori provincia. 6 … nell’uso della lingua ladina Per quanto concerne la facoltà dell’uso della lingua ladina nelle relazioni con gli uffici pubblici, ad eccezione delle Forze armate e della Polizia, sono da distinguersi diversi casi. Da un lato i cittadini e le cittadine di lingua ladina hanno facoltà di usare la loro lingua nelle comunicazioni orali e nella corrispondenza tutte le volte in cui si rivolgono ad uffici aventi sede nelle località ladine, cioè in Val Gardena e in Val Badia. La stessa facoltà spetta ai Ladini nei rapporti con gli uffici provinciali che svolgono esclusivamente o maggiormente nell’interesse dei Ladini le loro attività, anche qualora tali uffici abbiano sede al di fuori delle località ladine. Questo vale per esempio per l’Intendenza scolastica ladina, l’Istituto pedagogico ladino e le commissioni del settore culturale. Detti uffici sono tenuti a rispondere in lingua ladina e nella corrispondenza scritta in lingua tedesca o in lingua italiana, cui fa seguito il testo ladino. Le stesse regole valgono per dette autorità amministrative nei casi di emanazione di atti pubblici. Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione in Alto Adige il cittadino/la cittadina di lingua ladina può scegliere se usare la lingua italiana o la lingua tedesca. I Ladini hanno il diritto di utilizzare la propria madrelingua nel contatto con gli uffici e con le autorità che hanno sede nelle valli ladine o che si occupano principalmente delle questioni ladine. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Gli atti e i provvedimenti relativi al rapporto di impiego o di lavoro del personale sono redatti in forma bilingue, se emessi dagli organi o uffici della pubblica amministrazione aventi sede nella Regione. Negli altri casi sono redatti in lingua italiana, e, qualora il destinatario sia di lingua materna tedesca, sono tradotti in tedesco. Questa eccezione al principio dell’uso differenziato della lingua vige ad esempio in caso di trasferimento di un/una dipendente ad un ufficio fuori provincia. 7 GIUSTIZIA L ’uso della lingua in giudizio è regolato in dettaglio nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali, amministrativi e tributari con sede a Bolzano, nei rapporti con la Corte d’Appello, la Corte d’Assise di Appello, il Tribunale per i minorenni, nonché con ogni altro ufficio giurisdizionale con sede a Trento, ma con competenza anche in provincia di Bolzano. In sostanza vige il principio che gli uffici giudiziari e gli organi giurisdizionali sono tenuti ad usare la lingua della persona richiedente. Sussistono tuttavia diverse disposizioni a seconda che si tratti di un processo penale o di un processo civile ovvero di un processo innanzi al Tribunale amministrativo o all’organo giurisdizionale tributario. Poiché la tematica dell’uso della lingua in giudizio rappresenta una materia molto complessa, ci limitiamo a descrivere le regole principali. Quali sono i diritti del cittadino/ della cittadina? … nel processo penale L’uso della lingua in giudizio è regolamentato dettagliatamente. La persona interessata può decidere se utilizzare la lingua italiana o quella tedesca. 8 Fermo - In caso di arresto in flagranza o di fermo, alla persona deve essere chiesto quale sia la sua lingua materna. Questa è libera di rispondere alla domanda o meno. Qualora la persona risponda, si procede nella lingua indicata. In caso contrario, si procede o si continua a procedere nella lingua materna presunta. Questa è da determinarsi in base all’appartenenza della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi eventualmente già acquisiti. GIUSTIZIA Atti - Il Pubblico Ministero forma gli atti nella lingua materna indicata. In mancanza di tale riferimento, forma gli atti nella presunta lingua materna. A seguito della notificazione o comunicazione degli atti del Pubblico Ministero l’interessato/l’interessata ha la facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al Pubblico Ministero personalmente o con atto scritto, che il procedimento prosegua nell’altra lingua. I documenti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, nonché le consulenze tecniche e le perizie redatti in lingua diversa da quella del procedimento, sono tradotti a richiesta di parte. Gli interrogatori si possono svolgere anche in una lingua diversa da quella del processo, se chi è sotto interrogatorio lo desidera. Il/la giudice curerà la traduzione ed il verbale, che sarà redatto solo ed esclusivamente nella lingua del processo. L’interrogatorio - L’interrogatorio o l’esame dell’imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo. Procedimento - Il procedimento di primo grado si svolge nella lingua precedentemente usata. L’imputato può chiedere, con dichiarazione ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e non ol9 GIUSTIZIA tre l’apertura del dibattimento, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell’altra lingua. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente. Appello - Analoga regolamentazione vige anche nel giudizio di appello. La lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di appello. All’imputato/imputata è data facoltà di richiedere, per una sola volta, la prosecuzione del giudizio di secondo grado nell’altra lingua. L’esame dell’imputato/imputata si svolge, a sua richiesta, nella lingua materna, se diversa della lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo, salvo rinuncia delle parti. In tal caso viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata. Audizione - L’audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta ed è immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo. Nel processo civile ogni parte decide se i propri atti processuali debbano essere redatti in lingua italiana o tedesca. Il/la giudice deve adeguarsi alla scelta linguistica e, di conseguenza, predisporrà gli atti in tedesco, in italiano oppure in versione bilingue. 10 Documenti - I documenti delle parti, le consulenze tecniche e le perizie redatti in lingua diversa da quella del processo, sono tradotti a richiesta di parte. … nel processo civile Atti processuali - Ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. Qualora la controparte usi la stessa lingua, il processo è monolingue. In caso contrario il processo è bilingue. Nel processo bilingue ciascuna parte usa la lingua prescelta. I provvedimenti del/della giudice sono pronunciati e redatti in entrambe le lingue, salvo rinuncia della parte interessata. Gli atti e i documenti di parte sono redatti nella lingua italiana o tedesca, senza obbligo di traduzione, a cura e spese dell’ufficio. Nel processo bilingue le sentenze sono redatte in lingua italiana e tedesca, salvo che vi rinunci la parte che vi abbia interesse. Il processo prosegue monolingue se tutte le parti costituite dichiarano di scegliere la stessa lingua. La GIUSTIZIA dichiarazione può essere fatta verbalmente in udienza o con atto scritto ed è irrevocabile. Le sentenze e gli altri provvedimenti del/della giudice sono redatti nella lingua del processo. Atti e documenti notificati ad istanza di parte devono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario/la destinataria, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della notificazione, richieda la traduzione. Nel processo monolingue ed in quello bilingue i testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da loro prescelta e la verbalizzazione avviene in tale lingua. Le deposizioni verbalizzate sono tradotte a cura e spese dell’ufficio qualora la parte che vi abbia interesse lo richieda nell’udienza stessa. Nel processo monolingue ed in quello bilingue il consulente tecnico/la consulente tecnica usa la lingua prescelta. La sua relazione è tradotta a cura e spese dell’ufficio qualora la parte che vi abbia interesse lo richieda espressamente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del deposito. Durante il processo la Pubblica Amministrazione deve adattarsi alla lingua del/della ricorrente. Se il ricorso è promosso dall’Amministrazione, sarà utilizzata la lingua presunta della controparte. 11 GIUSTIZIA … Tribunale amministrativo e Commissione tributaria Nei procedimenti davanti al Tribunale amministrativo e alla Commissione tributaria vige il principio che gli uffici giudiziari e gli organi giurisdizionali devono usare la lingua della persona richiedente. Si osservano le disposizioni vigenti per il processo civile in quanto compatibili. … Ambito di applicazione Il diritto ad un processo in lingua tedesca in Alto Adige non è limitato ai cittadini ivi residenti. I cittadini e le cittadine dell’UE hanno facoltà di richiedere l’uso della lingua tedesca. Il diritto ad un processo in lingua tedesca non è limitato solo a chi risiede in Alto Adige, ma è riconosciuto a tutti gli imputati. 12 Non è previsto un processo in lingua ladina. I cittadini e le cittadine di lingua ladina hanno facoltà di usare (nei processi che si svolgono in Alto Adige) la propria lingua materna in giudizio, e ciò indipendentemente dalla lingua (tedesca o italiana) che sia stata scelta per il processo. L’interrogatorio o l’esame dei cittadini e delle cittadine che hanno esercitato tale facoltà si svolge con l’ausilio dell’interprete. Ciò vale non soltanto per le parti, specie per l’interrogatorio dell’imputato/imputata nel processo penale, ma anche per i testimoni. I cittadini e le cittadine di lingua ladina hanno facoltà di scegliere tra la lingua tedesca e quella italiana nei rapporti orali e scritti con la polizia giudiziaria. I Ladini devono decidere se usare durante il processo la lingua italiana o quella tedesca. È riconosciuto loro il diritto – come avviene per i madrelingua italiani e tedeschi – di potersi esprimere nella propria lingua madre. Il tribunale curerà poi la traduzione. GIUSTIZIA … l’uso della lingua ladina Questa disciplina è derogata unicamente per i procedimenti innanzi ai Giudici di Pace competenti per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano – vale a dire l’ufficio del Giudice di Pace di Brunico e Chiusa. Innanzi a questi organi giurisdizionali è consentito l’uso della lingua ladina senza restrizioni. Per questo motivo nell’assegnazione dell’incarico di Giudice di Pace competente nei territori delle località ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che conoscono la lingua ladina. Gli estratti dal casellario giudiziale del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano sono rilasciati in lingua tedesca o in lingua italiana, a richiesta. 13 FORZE ARMATE E POLIZIA I n Alto Adige l’obbligo del bilinguismo vige anche nei rapporti delle autorità militari con la cittadinanza. Sono tenuti ad osservarlo la Polizia di Stato ed il personale delle Forze armate, i Carabinieri, la Guardia di Finanza aventi sede in provincia di Bolzano ed in provincia di Trento, ma con competenza anche in provincia di Bolzano. L’obbligo del bilinguismo vige per le attività di polizia in genere, dai controlli stradali alle attività destinate ad avviare un’azione penale o che provocano una sanzione. Di grande importanza sono i casi nei quali la Polizia agisce quale polizia giudiziaria e cioè quale strumento ausiliario funzionale dell’autorità giudiziaria. In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, la Polizia o l’Autorità Giudiziaria è obbligata a chiedere alla persona sottoposta ovvero destinataria dell’atto quale sia la sua lingua materna. La lingua materna indicata non deve corrispondere alla lingua risultante dal gruppo linguistico di appartenenza. L’audizione ed ogni altro atto processuale deve proseguire nella lingua indicata (vedersi il capitolo sull’uso della lingua in giudizio). Gli organi di polizia ed i militari non sono tenuti all’uso della lingua ladina, anche se sono di stanza nelle valli ladine. Nei rapporti con le autorità, i Ladini possono scegliere se esprimersi in tedesco o in italiano. 14 … l’uso della lingua ladina Per gli organi di Polizia che non svolgono attività di polizia giudiziaria (in caso di arresto di persone sospette), ma che agiscono in veste di autorità amministrativa, non sussistono disposizioni particolari. Questi organi non possono essere obbligati ad usare la lingua ladina, anche se hanno sede nelle località ladine o vi siano presenti con una stazione. Nei casi di accertamento di violazione del codice della strada, accertati da parte dei Carabinieri o della Polizia Stradale, i cittadini e le cittadine di lingua ladina possono liberamente scegliere tra la lingua italiana e quella tedesca. L’obbligo del bilinguismo riguarda anche le autorità militari presenti in Alto Adige, che, in ogni caso, utilizzano la lingua italiana nei rapporti amministrativi interni. FORZE ARMATE E POLIZIA Nei rapporti interni delle istituzioni con ordinamento di tipo militare è consentito l’uso della sola lingua italiana. 15 CONCESSIONARI DI SERVIZI N ei rapporti con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano vige il principio del bilinguismo. Concessionari sono, tra gli altri, l’Azienda energetica, le aziende per l’energia e la gestione dei rifiuti urbani (SEAB – Servizi Energia Ambiente Bolzano), gli esercenti di impianti di salita o di trasporti pubblici (SAD). Il concessionario di un servizio pubblico in provincia di Bolzano è tenuto all’obbligo del bilinguismo, se la concessione gli è affidata dall’ente pubblico. Si pone quindi la questione di quali imprese siano da considerarsi concessionarie e di servizi pubblici. La relativa normativa di attuazione definisce concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono i servizi che rientrano nelle attribuzioni o nelle disponibilità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equi- parati. In altre parole: i concessionari svolgono servizi di pubblico interesse per conto degli enti locali. La veste e la struttura organizzativa dell’impresa non è determinante. Anche soggetti privati possono svolgere tali servizi a seguito di apposita concessione. 16 I cittadini/le cittadine hanno facoltà di usare nei rapporti con i concessionari la lingua tedesca o la lingua italiana. Ciò comporta che presso i concessionari l’attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l’uso delle due lingue, italiana e tedesca. Il personale occorrente a tal fine deve essere in possesso dell’attestato di bilinguismo. In concreto, ciò significa che agli sportelli va assegnato personale che possa sbrigare le relazioni con il pubblico in entrambe le lingue. Per l’uso dell’una e dell’altra lingua vige il principio che i concessionari devono usare la lingua del richiedente. Qualora la richiesta e la dichiarazione siano formulate oralmente, deve essere attestata la lingua usata dalla persona richiedente salvo che la risposta sia immediata. Per le notificazioni e le comunicazioni, i concessionari sono tenuti ad usare la lingua materna presunta del destinatario. In ogni caso, nelle comunicazioni orali, i concessionari si adeguano alla lingua usata dall’interlocutore o interlocutrice. Per i casi di inosservanza delle regole sull’uso della lingua i cittadini possono sollevare l’eccezione di nullità (vedasi capitolo apposito). … l’uso della lingua ladina Il concessionario destinerà allo sportello con il pubblico solo personale in possesso dell’attestato di bilinguismo. CONCESSIONARI DI SERVIZI Quali sono i diritti che spettano ai cittadini e alle cittadine? I concessionari di servizi pubblici che operano esclusivamente nelle località ladine sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina. 17 SANITÀ L e comunicazioni e i referti sullo stato di salute, direttamente rivolti al/alla paziente, devono essere redatti nella lingua presunta o nella lingua usata dallo stesso/ dalla stessa. La documentazione clinica non rivolta direttamente al/ alla paziente, usata nei rapporti interni, è tradotta gratuitamente qualora il paziente o la paziente vi abbia un interesse concreto e motivato. In campo sanitario si userà la lingua presunta del/della paziente. 18 Il diritto alla traduzione gratuita della documentazione clinica sussiste inoltre nei casi di trasferimento del/della paziente in un ospedale dell’area linguistica tedesca o italiana. La persona interessata può richiedere la traduzione gratuita della documentazione clinica. In ulteriori altri casi in cui venga richiesta la traduzione della documentazione clinica, sarà cura del servizio sanitario disporre la traduzione a spese del/della paziente. SANITÀ In caso di trasferimento del/ della paziente in un ospedale dell’area tedesca o italiana, l’Azienda sanitaria curerà a proprie spese l’eventuale traduzione della cartella medica. Solo così sarà possibile garantire la massima comprensione della documentazione da parte dei medici curanti fuori provincia. 19 ECCEZIONE DI NULLITÀ I l destinatario di un atto amministrativo (provvedimento, atto, notificazione, comunicazione), emesso anche da concessionari ovvero da istituzioni con ordinamento di tipo militare, che siano formulati in contrasto con le norme sull’uso della lingua, può sollevare l’eccezione di nullità. L’eccezione può essere sollevata per iscritto, ma anche oralmente nel termine perentorio di 10 giorni dalla data in cui la persona interessata ne ha avuto comunicazione o è avvenuta la notificazione. È possibile scegliere se presentare l’eccezione: • dinnanzi all’organo, ufficio o concessionario che ha emesso l’atto o il provvedimento ovvero • direttamente all’ufficiale notificante ovvero • davanti al Sindaco del Comune di residenza. Questa scelta è ammissibile soltanto quando l’atto, il provvedimento, la comunicazione o la notificazione siano stati emessi da organi, uffici o concessionari con sede in un altro Comune. In tal caso la dichiarazione scritta dell’interessato o il verbale che contiene la richiesta sono trasmessi a cura del Comune all’organo o concessionario competente. L’eccezione di nullità sospende gli effetti dell’atto. La persona interessata deve allegare all’eccezione proposta l’attestato di appartenenza al gruppo linguistico. In mancanza del certificato, l’eccezione di nullità va rigettata e l’atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui è stato redatto. Gli atti amministrativi sono nulli se in contrasto con le norme sull’uso della lingua. 20 Qualora l’eccezione di nullità sollevata sia completa, l’autorità interessata puó prcedere come segue: • accogliere l’eccezione e provvedere a sua cura e spese, entro il termine di 10 giorni, alla rinnovazione dell’atto nella lingua richiesta ovvero • rigettare l’eccezione entro 10 giorni e da quel momento l’atto riprende a produrre i suoi effetti ovvero • lasciar decorrere il termine di 10 giorni e determinare l’inefficacia dell’atto. Per avanzare l’eccezione di nullità non serve alcun atto formale. Non è necessario rivolgersi ad un legale e non sono previste spese. ECCEZIONE DI NULLITÀ In caso di rigetto dell’eccezione, la persona interessata può ricorrere entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, alla sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa, al fine di fare pronunciare la nullità dell’atto. Il ricorso può essere proposto dalla persona interessata ovvero da consiglieri provinciali o consiglieri comunali. L’eccezione di nullità può essere proposta anche in via informale e cioè verbalmente davanti alla Cancelleria del Tribunale amministrativo. L’interessato può stare in giudizio anche personalmente e gli atti del procedimento sono esenti da spese di ufficio, bollo, tasse e diritti di ogni specie. La sezione decide con sentenza entro 60 giorni dalla presentazione dal ricorso. Quando pronuncia la nullità dell’atto impugnato, l’ufficio interessato deve provvedere entro 20 giorni alla rinnovazione dell’atto annullato. La parte soccombente è tenuta alle spese del procedimento. 21 LADINIA L’adoranza dl lingaz ladin P or l’adoranza dl lingaz ladin ti posć publics vel na ligna de regolamentaziuns speziales. I zitadins y les zitadines de lingaz ladin à por ejëmpl le dërt da adorè so lingaz dla uma por scrit y a usc vigni iade ch’ai s’adressëia ai ofizi publics (tut fora l’armada y la polizia) che à süa sënta tles valades ladines de Gherdëna y Badia. Le medemo dërt à i Ladins inće por ći che reverda chi ofizi provinziai che se dà estlusivamënter o dantadöt jö cun i interesc dla jënt ladina, sambëgn inće sc’ai à süa sënta fora dl raiun ladin. Chësc reverda por ejëmpl l’Intendënza Ladina, l’Istitut Pedagogich Ladin o n valgönes comisciuns tl ćiamp dla cultura. Chisc ofizi respogn a usc por ladin, por scrit se joi dl talian y dl todësch cun dessot sambëgn inće le test por ladin. Insciö fej inće les autoritês aministratives nominades canch’ares relascëia ates publiches. Tles relaziuns cun i atri ofizi dl’aministraziun publica te Südtirol po la zitadinanza ladina se joè, sciöche bele denant, ma dl talian y dl todësch. Na norma d’atuaziun dl Statut d’autonomia vëiga danfora che la Regiun Trentin-Südtirol y la Provinzia de Balsan mëss publiché inće por ladin les desposiziuns de lege y les zircolares che interessëia diretamënter la jënt ladina dla Provinzia de Balsan. Por ći che reverda l’adoranza dl ladin dan da signoria vel en ligna de prinzip le fat ch’al n’esist nia n prozès por ladin. I zitadins y les zitadines de lingaz ladin à indere le dërt de dì fora dan da signoria (pro i prozèsc che vëgn tignis te Südtirol) te so lingaz dla uma, anfat ći lingaz (talian o todësch) ch’al vëgn chirì fora por le prozès. I zitadins y les zitadines che s’anuzëia de chësc dërt vëgn aldis o damanà fora por ladin cun l’aiüt de n tradutur dl tribunal. Chësc ne vel nia ma por les perts dl prozès, en particolar l’interogaziun dla porsona acusada te n prozès penal, mo inće por i testemoni. Sciöche pro n prozès à i Ladins la poscibilité da chirì fora danter talian y todësch inće ti raporć a usc y scrić cun la polizia iudiziara. 22 LADINIA Tut fora da chësta regolamentaziun vëgn ma le prozedimënt dan dai vicari de pêsc che é competënć por i comuns ladins de Südtirol; chësc ô dì les signories de pêsc de Bornech y de Tlüses. Chilò vëgn l’adoranza dl lingaz ladin lasciada pro zënza limit. Pro l’ocupaziun dla inćiaria da vicare de pêsc te chisc posć mëssel porchël gnì trat dant i candidać y les candidates che sa ladin. Por i organns de polizia che n’é nia atifs sciöche polizia iudiziara (sciöche canch’al vëgn arestè o tignì sö porsones sospetes) mo sciöche autoritês aministratives atives tla prevenziun, ne vel degönes desposiziuns particolares. Sigü él ch’ai ne po nia gnì oblià da adorè le ladin, inće sc’ai à süa sënta ti paîsc ladins y é stazionà ilò. Inće te chisc caji, sciöche por ejëmpl canch’ai vëgn tignis sö dai carabinieri o dala polizia stradala, po i Ladins adorè sides le talian che le todësch. I conzescionars di sorvisc publics che operëia ma tles valades ladines mëss adorè tl raport cun la zitadinanza ladina le ladin a usc y por scrit le talian y le todësch sambëgn inće cun le test por ladin. Al é scrit dant che la pert por ladin mëss porater gnì metüda sot ai tesć por talian y todësch ala fin dl’ata. 23 ESAMI DI BILINGUISMO L’uso della lingua... e gli esami di accertamento delle conoscenze linguistiche. N el 1976, in attuazione delle norme statutarie (D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752), sono stati introdotti in Alto Adige gli esami di bi- e trilinguismo, un sistema di accertamento delle competenze linguistiche unico nel suo genere. Essi infatti, come dice già il nome, certificano la conoscenza non di una, bensì di due o addirittura tre lingue contemporaneamente: tedesco, italiano e ladino. L’interesse crescente che un sempre maggior numero di persone provenienti da altre regioni d’Italia, e ormai anche da altri Paesi, manifesta nei confronti di questo riconoscimento, dimostra che la sua particolare connotazione è apprezzata ben oltre i confini della nostra provincia. Chi può sostenere gli esami? Chiunque, in ogni momento, può iscriversi a qualsiasi esame, indipendentemente dalla propria cittadinanza e dal proprio titolo di studio; tuttavia l’età minima per accedervi è di 14 anni per gli esami D e C e di 17 anni per gli esami B e A, ed è possibile affrontare un solo livello di difficoltà per volta. Chi vuole lavorare in Alto Adige, deve esibire in molti casi un attestato di accertamento delle competenze linguistiche. Allo scopo sono stati introdotti nel 1976 gli esami di bi- e trilinguismo. 24 La candidate e i candidati, esaminati da una commissione paritetica di quattro membri (due di lingua italiana e due di lingua tedesca), devono svolgere due prove distinte: la prova scritta verte su testi già noti, uno in italiano, l’altro in tedesco; a ciascun testo corrispondono sei domande nella medesima lingua, alle quali i candidati dovranno rispondere nell’altra, quindi, in italiano alle domande poste in tedesco, e viceversa. Per questa prova avranno a disposizione un’ora e mezza di tempo e due dizionari monolingui per fugare i dubbi dell’ultimo momento. Dopo la prova scritta, si svolge, di solito nella stessa giornata, l’esame orale, un colloquio informale di un quarto d’ora circa, durante il quale viene valutata la competenza comunicativa del del candidato/della candidata. A seconda del livello di conoscenza linguistica sono previsti diversi livelli di difficoltà. Gli esami prevedono prove scritte ed orali, ad eccezione della ex carriera D, per la quale è prevista la sola prova orale. ESAMI DI BILINGUISMO Niente paura! Chi intende prepararsi per affrontare questa prova, ha a disposizione su internet 200 testi italiani e 200 testi tedeschi - comprese le domande (www.provincia.bz.it/EBT). Chi poi vuole farsi certificare anche la propria conoscenza della lingua ladina, può sostenere l’esame anche in questa lingua, scegliendo quella di riferimento tra l’italiano ed il tedesco. In questo caso i testi a disposizione sono 50 per ogni lingua e per ciascuna carriera. L’esame per la ex carriera D invece prevede la sola prova orale. Chi supera entrambe le prove, ottiene immediatamente l’attestato, senza ulteriori formalità. 25 ESAMI DI BILINGUISMO I testi oggetto d’esame vengono periodicamente aggiornati; in ogni caso, due mesi prima della prova, i candidati che vogliono esercitarsi, li troveranno sul sito internet del Servizio esami di bi- e trilinguismo (www.provincia.bz.it/EBT), Il sito offre inoltre alle persone interessate tutte le informazioni utili, nonché i moduli d’iscrizione, la descrizione dettagliata dell’iter degli esami, carriera per carriera. Altre buone notizie: Il giorno dell’esame le candidate e i candidati possono visionare i propri elaborati alla presenza della commissione ed eventualmente chiedere suggerimenti utili per migliorare la propria preparazione. Inoltre, chi supera la prova scritta, ma non quella orale, ha la possibilità di ripetere quest’ultima per altre due volte nell’arco di 360 giorni. Chi supera la prova scritta, ma non quella orale, ha la possibilità di ripetere solo quest’ultima nell’arco dei successivi 360 giorni. Esiste un’ulteriore opportunità: chi consegue l’attestato per l’ex carriera B può ottenere quello riferito alla carriera superiore (A), sostenendo la sola prova orale A (una sola possibilità entro 360 giorni dal superamento dell’esame B). Qual è il significato degli esami di bilinguismo dopo 30 anni di attività? Essi si sono affermati, divenendo anche meta del percorso formativo di varie scuole, e rappresentano per 26 Nel corso degli anni gli esami sono stati anche oggetto di diverse ricerche scientifiche, le commissioni esaminatrici partecipano regolarmente ad incontri formativi e d’aggiornamento, tanto che, in un futuro ormai prossimo, gli esami saranno adeguati al quadro di riferimento linguistico europeo e i diplomi si riveleranno utili nei contesti più vari. 30 anni di bilinguismo e trilinguismo sono un successo per l’Alto Adige. Il possesso dell’attestato costituisce oggi come ieri una sicura chiave d’accesso all’ambito culturale e linguistico tedesco e italiano. ESAMI DI BILINGUISMO professori ed alunni un momento di verifica del lavoro svolto, nonché, in molti casi, un riconoscimento degli sforzi profusi da entrambe le parti. Un bel passo avanti per chi studia in Alto Adige, che potrà acquisire comodamente, in una sola giornata, un attestato di conoscenza linguistica analogo alla patente del computer europea o ai vari certificati linguistici attualmente presenti sul mercato. 27 Supplemento 1 al n° 5/2006 “Provincia autonoma” Editrice: Giunta provinciale di Bolzano · Responsabile: Paolo Ferrari Testi: Ripartizione Presidenza Stampa: LA COMMERCIALE-BORGOGNO S.r.l. - Bolzano - Via G. Galilei 26 Foto: Josef Pernter, Arno Pertl, Foto Seehauser, Museum Ladin, Azienda Energetica spa Grafica/Layout: [email protected] Registrazione: Tribunale di Bolzano n. 31 del 4 novembre 1991 Il mensile «Provincia Autonoma» non è in vendita; può essere richiesto gratuitamente alla Segreteria dell’Ufficio stampa della Giunta provinciale, 39100 Bolzano, via Crispi 3, tel. 0471 41 22 11, fax 0471 41 22 20 · E-mail: [email protected] Tiratura: 52.500 copie, di cui 21.250 in lingua italiana e 31.250 in lingua tedesca · Spedizione in abbonamento postale, Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% DCB Bolzano. ANNO XV - n. 5/2006 Maggio