Supplemento 1 al n° 5/2006 “Provincia autonoma”
L’USO DELLA LINGUA
negli uffici pubblici
1
PREFAZIONE
Gentili cittadine e cittadini,
l’Alto Adige è una terra plurilingue come molte altre regioni del mondo. Fin qui nulla di particolare, si potrebbe
dire. Ma cosa contraddistingue la realtà quotidiana di
molti Paesi plurilingui? Conflitti sul piano etnico, che
spesso conducono alla violenza. Nella nostra terra invece
siamo riusciti a raggiungere una buona collaborazione
tra i gruppi linguistici e a vivere assieme in pace.
Ma cosa garantisce questa situazione di stabilità? Uno Statuto di autonomia equilibrato, che assicura a tutti equità e
opportunità di sviluppo. In questo modo è stato possibile
garantire la pace sociale e un alto standard di qualità della
vita. Particolarmente importante per il raggiungimento e
il rafforzamento di questa situazione è stato ed è tuttora
il diritto all’uso della propria madrelingua.
Chi è tenuto a darmi informazioni nella mia lingua madre? Come viene garantito questo diritto negli enti pubblici? E se un giorno mi trovassi davanti al giudice, di
quale lingua mi posso servire?
Le risposte a tutte queste domande sono contenute
nel presente opuscolo, che analizza l’uso della lingua e
chiarisce i diritti spettanti a ogni singolo cittadino. Dovrà
servire da guida preziosa ogni volta che si avramo dei
dubbi, ogni volta che ci si sentirà penalizzati nei propri
diritti, ogni volta che sarà necessario acquisire ulteriori
informazioni.
Ritengo che questo opuscolo possa essere utile, sopratutto nella convinzione che il diritto ad utilizzare la
propria madrelingua ci permette di rapportarci da pari
a pari. E questa è la premessa per continuare a vivere
pacificamente in Alto Adige. Assieme, naturalmente, e
non solo vicini.
Il presidente della Provincia Luis Durnwalder
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INDICE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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GIUSTIZIA
8
FORZE ARMATE E POLIZIA
14
CONCESSIONARI DI SERVIZI
16
SANITÀ
18
ECCEZIONE DI NULLITÀ
20
LADINIA
22
ESAMI DI BILINGUISMO
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L
L’uso della lingua tedesca e
della lingua italiana è garantito
presso tutti gli organi e gli uffici delle amministrazioni e degli
enti pubblici con sede in Alto
Adige, sia per quanto concerne i documenti scritti sia nei
contatti con il pubblico.
a disciplina è univoca: nella corrispondenza e nelle
comunicazioni orali con i cittadini tutti gli organi
e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti locali con sede
in provincia di Bolzano devono garantire l’uso della lingua tedesca ed
italiana. Ciò vale tanto per lo Stato
quanto per la Regione, la Provincia, i
Comuni, le Comunità di valle e analoghi enti pubblici, il Commissariato
del Governo, l’Agenzia delle entrate,
gli Uffici doganali, la Banca d’Italia,
l’Archivio di Stato, la Radio-televisione azienda speciale (RAS), la Camera di commercio, l’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS), l’Istituto Nazionale delle
Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Quali diritti spettano alle cittadine e
ai cittadini?
… nella pubblica amministrazione
Nella corrispondenza: di principio, gli atti amministrativi sono redatti in lingua tedesca o in lingua italiana.
Qualora l’atto amministrativo sia emanato su richiesta
scritta di un cittadino o una cittadina, l’autorità amministrativa è tenuta ad usare nella corrispondenza la lingua
usata dalla persona interessata. Se la Pubblica Amministrazione procede d’ufficio, è tenuta ad usare la lingua
presunta del destinatario dell’atto. Il nome ed il cognome del destinatario/della destinataria sono elementi per
determinare la lingua presunta. In tre casi eccezionali gli
atti amministrativi devono essere redatti bilingui, cioè in
lingua tedesca ed italiana:
1. Atti amministrativi destinati alla cittadinanza: sono
tali gli atti rivolti ad una pluralità indeterminata di destinatari e quelli per i quali è prescritta la pubblicazione da
leggi o regolamenti. Ne fanno parte gli atti concernenti
il pubblico impiego, l’attività edilizia urbana (lavori pubblici, piani regolatori urbani, appalti di lavori pubblici)
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2. Atti individuali destinati ad uso pubblico: sono tali gli
atti per i quali è prescritto l’obbligo dell’esposizione al
pubblico o dell’affissione. Ad esempio le carte d’identità, le pubblicazioni di matrimonio, i referti del medico,
concessioni, approvazioni e ammissioni, diplomi, attestati di bilinguismo, certificati di stato civile ed altri.
Costituiscono un’eccezione i passaporti e le patenti di
guida, i quali, eccetto la loro rubrica, sono redatti solo in
lingua italiana ai sensi dei trattati internazionali e delle
direttive europee.
3. Atti destinati ad una pluralità di uffici, quelli diretti a
più uffici e organi della pubblica amministrazione situati
in provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. Ne fanno parte la trasmissione interna di atti della
pubblica amministrazione, come ad esempio le circolari
o la convocazione di riunioni, qualora questa non sia
disposta con singole note.
Se l’Amministrazione pubblica
invia una comunicazione scritta, deve usare la madrelingua
dell’interlocutore/interlocutrice. Se invece procede d’ufficio, userà la lingua presunta
del destinatario, mentre la
risposta allo scritto di un privato cittadino sarà redatta nella
medesima lingua dello scritto.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e le sovvenzioni. Inoltre ne fanno parte i regolamenti, i
bandi di concorso, i regolamenti sulla circolazione stradale ed altri.
5
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Negli atti amministrativi bilingui i testi devono avere la
stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico e devono
essere riportati uno a fianco all’altro. Non sarebbe quindi
sufficiente riportare il testo tedesco stampato con caratteri più piccoli in calce al testo italiano ovvero riportare la
versione italiana in caratteri ridotti rispetto a quella tedesca. L’autorità amministrativa può liberamente decidere
quale dei testi viene riportato a destra e quale a sinistra.
Per la redazione congiunta nelle due lingue non può
essere posto a carico degli interessati alcun onore aggiuntivo di spesa.
… nelle comunicazioni orali
Ad ogni cittadino/cittadina è
riconosciuto il diritto di rivolgersi all’autorità pubblica in
lingua italiana o tedesca. L’incaricato/incaricata deve adeguarsi di conseguenza.
Nelle comunicazioni orali l’autorità amministrativa è tenuta ad usare la lingua del richiedente. Ogni cittadino
è libero, indipendentemente dalla dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, di usare una delle due
lingue. In concreto significa che un cittadino o una cittadina di lingua tedesca può rivolgersi in lingua italiana
ad un’autorità amministrativa.
… nelle relazioni interne
Mentre vigono precise regole per i dipendenti pubblici nelle relazioni con i cittadini, in quelle interne vige
un’ampia facoltà di scelta. Ciò comporta per i dipendenti la facoltà di poter liberamente decidere in quale
lingua, tedesca o italiana, dialogare con i colleghi e le
colleghe. Essi hanno inoltre libera facoltà di scegliere in
quale lingua eseguire le loro funzioni e attività. I corsi di
aggiornamento che si svolgono nella Regione TrentinoAlto Adige possono essere effettuati in lingua italiana
o tedesca.
Nell’ambito delle relazioni interne non possono essere
richieste traduzioni a meno che non sia espressamente previsto da leggi o regolamenti, ad esempio qualora documenti redatti in lingua tedesca debbano essere
trasmessi ad autorità amministrative ovvero ad enti o
aziende aventi sede fuori provincia.
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… nell’uso della lingua ladina
Per quanto concerne la facoltà dell’uso della lingua ladina nelle relazioni con gli uffici pubblici, ad eccezione
delle Forze armate e della Polizia, sono da distinguersi
diversi casi. Da un lato i cittadini e le cittadine di lingua
ladina hanno facoltà di usare la loro lingua nelle comunicazioni orali e nella corrispondenza tutte le volte in cui
si rivolgono ad uffici aventi sede nelle località ladine,
cioè in Val Gardena e in Val Badia.
La stessa facoltà spetta ai Ladini nei rapporti con gli uffici
provinciali che svolgono esclusivamente o maggiormente nell’interesse dei Ladini le loro attività, anche qualora
tali uffici abbiano sede al di fuori delle località ladine.
Questo vale per esempio per l’Intendenza scolastica ladina, l’Istituto pedagogico ladino e le commissioni del
settore culturale. Detti uffici sono tenuti a rispondere
in lingua ladina e nella corrispondenza scritta in lingua
tedesca o in lingua italiana, cui fa seguito il testo ladino.
Le stesse regole valgono per dette autorità amministrative nei casi di emanazione di atti pubblici.
Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione in Alto
Adige il cittadino/la cittadina di lingua ladina può scegliere se usare la lingua italiana o la lingua tedesca.
I Ladini hanno il diritto di utilizzare la propria madrelingua nel
contatto con gli uffici e con le
autorità che hanno sede nelle
valli ladine o che si occupano
principalmente delle questioni
ladine.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Gli atti e i provvedimenti relativi al rapporto di impiego
o di lavoro del personale sono redatti in forma bilingue,
se emessi dagli organi o uffici della pubblica amministrazione aventi sede nella Regione. Negli altri casi sono
redatti in lingua italiana, e, qualora il destinatario sia di
lingua materna tedesca, sono tradotti in tedesco. Questa eccezione al principio dell’uso differenziato della lingua vige ad esempio in caso di trasferimento di un/una
dipendente ad un ufficio fuori provincia.
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GIUSTIZIA
L
’uso della lingua in giudizio è regolato in dettaglio
nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali, amministrativi e tributari con sede a
Bolzano, nei rapporti con la Corte d’Appello, la Corte
d’Assise di Appello, il Tribunale per i minorenni, nonché con ogni altro ufficio giurisdizionale con sede a
Trento, ma con competenza anche in provincia di Bolzano.
In sostanza vige il principio che gli uffici giudiziari e gli
organi giurisdizionali sono tenuti ad usare la lingua della
persona richiedente. Sussistono
tuttavia diverse disposizioni a
seconda che si tratti di un processo penale o di un processo
civile ovvero di un processo innanzi al Tribunale amministrativo o all’organo giurisdizionale
tributario. Poiché la tematica
dell’uso della lingua in giudizio
rappresenta una materia molto
complessa, ci limitiamo a descrivere le regole principali.
Quali sono i diritti
del cittadino/
della cittadina?
… nel processo penale
L’uso della lingua in giudizio
è regolamentato dettagliatamente. La persona interessata
può decidere se utilizzare la
lingua italiana o quella tedesca.
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Fermo - In caso di arresto in flagranza o di fermo, alla persona
deve essere chiesto quale sia
la sua lingua materna. Questa
è libera di rispondere alla domanda o meno. Qualora la persona risponda, si procede nella lingua indicata. In caso contrario, si procede o
si continua a procedere nella lingua materna presunta.
Questa è da determinarsi in base all’appartenenza della
persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base
ad altri elementi eventualmente già acquisiti.
GIUSTIZIA
Atti - Il Pubblico Ministero forma gli atti nella lingua
materna indicata. In mancanza di tale riferimento, forma gli atti nella presunta lingua materna. A seguito
della notificazione o comunicazione degli atti del Pubblico Ministero l’interessato/l’interessata ha la facoltà di
richiedere, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla
notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa
al Pubblico Ministero personalmente o con atto scritto,
che il procedimento prosegua nell’altra lingua. I documenti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero,
nonché le consulenze tecniche e le perizie redatti in lingua diversa da quella del procedimento, sono tradotti a
richiesta di parte.
Gli interrogatori si possono
svolgere anche in una lingua
diversa da quella del processo,
se chi è sotto interrogatorio lo
desidera. Il/la giudice curerà la
traduzione ed il verbale, che
sarà redatto solo ed esclusivamente nella lingua del processo.
L’interrogatorio - L’interrogatorio o l’esame dell’imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata,
se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.
Procedimento - Il procedimento di primo grado si svolge nella lingua precedentemente usata. L’imputato può
chiedere, con dichiarazione ammessa una sola volta
nel corso del procedimento di primo grado e non ol9
GIUSTIZIA
tre l’apertura del dibattimento, che la prosecuzione del
procedimento abbia luogo nell’altra lingua. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione
degli atti formati precedentemente.
Appello - Analoga regolamentazione vige anche nel
giudizio di appello. La lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende
al giudizio di appello. All’imputato/imputata è data facoltà di richiedere, per una sola volta, la prosecuzione
del giudizio di secondo grado nell’altra lingua. L’esame
dell’imputato/imputata si svolge, a sua richiesta, nella
lingua materna, se diversa della lingua del processo, e
viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo, salvo rinuncia delle parti. In tal caso
viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata.
Audizione - L’audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta ed
è immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua
del processo.
Nel processo civile ogni parte
decide se i propri atti processuali debbano essere redatti in
lingua italiana o tedesca. Il/la
giudice deve adeguarsi alla
scelta linguistica e, di conseguenza, predisporrà gli atti in
tedesco, in italiano oppure in
versione bilingue.
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Documenti - I documenti delle parti, le consulenze tecniche e le perizie redatti in lingua diversa da quella del
processo, sono tradotti a richiesta di parte.
… nel processo civile
Atti processuali - Ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali.
Qualora la controparte usi la stessa lingua, il processo
è monolingue. In caso contrario il processo è bilingue.
Nel processo bilingue ciascuna parte usa la lingua prescelta. I provvedimenti del/della giudice sono pronunciati e redatti in entrambe le lingue, salvo rinuncia della
parte interessata. Gli atti e i documenti di parte sono
redatti nella lingua italiana o tedesca, senza obbligo
di traduzione, a cura e spese dell’ufficio. Nel processo
bilingue le sentenze sono redatte in lingua italiana e
tedesca, salvo che vi rinunci la parte che vi abbia interesse. Il processo prosegue monolingue se tutte le parti costituite dichiarano di scegliere la stessa lingua. La
GIUSTIZIA
dichiarazione può essere fatta verbalmente in udienza
o con atto scritto ed è irrevocabile. Le sentenze e gli
altri provvedimenti del/della giudice sono redatti nella
lingua del processo. Atti e documenti notificati ad istanza di parte devono essere tradotti nella lingua italiana o
tedesca ove il destinatario/la destinataria, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della notificazione,
richieda la traduzione. Nel processo monolingue ed in
quello bilingue i testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da loro prescelta e la verbalizzazione
avviene in tale lingua. Le deposizioni verbalizzate sono
tradotte a cura e spese dell’ufficio qualora la parte che
vi abbia interesse lo richieda nell’udienza stessa. Nel
processo monolingue ed in quello bilingue il consulente tecnico/la consulente tecnica usa la lingua prescelta.
La sua relazione è tradotta a cura e spese dell’ufficio
qualora la parte che vi abbia interesse lo richieda espressamente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
comunicazione del deposito.
Durante il processo la Pubblica
Amministrazione deve adattarsi alla lingua del/della ricorrente. Se il ricorso è promosso
dall’Amministrazione, sarà utilizzata la lingua presunta della
controparte.
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GIUSTIZIA
… Tribunale amministrativo e Commissione
tributaria
Nei procedimenti davanti al Tribunale amministrativo e
alla Commissione tributaria vige il principio che gli uffici giudiziari e gli organi giurisdizionali devono usare la
lingua della persona richiedente. Si osservano le disposizioni vigenti per il processo civile in quanto compatibili.
… Ambito di applicazione
Il diritto ad un processo in lingua tedesca in Alto Adige non è limitato ai cittadini ivi residenti. I cittadini e le
cittadine dell’UE hanno facoltà di richiedere l’uso della
lingua tedesca.
Il diritto ad un processo in
lingua tedesca non è limitato
solo a chi risiede in Alto Adige, ma è riconosciuto a tutti
gli imputati.
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Non è previsto un processo in lingua ladina. I cittadini e le cittadine di lingua ladina hanno facoltà di usare
(nei processi che si svolgono in Alto Adige) la propria
lingua materna in giudizio, e ciò indipendentemente
dalla lingua (tedesca o italiana) che sia stata scelta per il
processo. L’interrogatorio o l’esame dei cittadini e delle
cittadine che hanno esercitato tale facoltà si svolge con
l’ausilio dell’interprete. Ciò vale non soltanto per le parti, specie per l’interrogatorio dell’imputato/imputata nel
processo penale, ma anche per i testimoni. I cittadini e
le cittadine di lingua ladina hanno facoltà di scegliere
tra la lingua tedesca e quella italiana nei rapporti orali e
scritti con la polizia giudiziaria.
I Ladini devono decidere se
usare durante il processo la lingua italiana o quella tedesca.
È riconosciuto loro il diritto
– come avviene per i madrelingua italiani e tedeschi – di
potersi esprimere nella propria
lingua madre. Il tribunale curerà poi la traduzione.
GIUSTIZIA
… l’uso della lingua ladina
Questa disciplina è derogata unicamente per i procedimenti innanzi ai Giudici di Pace competenti per i territori
delle località ladine della provincia di Bolzano – vale a
dire l’ufficio del Giudice di Pace di Brunico e Chiusa.
Innanzi a questi organi giurisdizionali è consentito l’uso
della lingua ladina senza restrizioni. Per questo motivo
nell’assegnazione dell’incarico di Giudice di Pace competente nei territori delle località ladine della provincia
di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che conoscono la lingua ladina.
Gli estratti dal casellario giudiziale del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano sono rilasciati in lingua
tedesca o in lingua italiana, a richiesta.
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FORZE ARMATE E POLIZIA
I
n Alto Adige l’obbligo del bilinguismo vige anche nei
rapporti delle autorità militari con la cittadinanza.
Sono tenuti ad osservarlo la Polizia di Stato ed il personale delle Forze armate, i Carabinieri, la Guardia di
Finanza aventi sede in provincia di Bolzano ed in provincia di Trento, ma con competenza anche in provincia di
Bolzano. L’obbligo del bilinguismo vige per le attività di
polizia in genere, dai controlli stradali alle attività destinate ad avviare un’azione penale o che provocano una
sanzione.
Di grande importanza sono i casi nei quali la Polizia agisce quale polizia giudiziaria e cioè quale strumento ausiliario funzionale dell’autorità giudiziaria. In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura
cautelare personale, la Polizia o l’Autorità Giudiziaria
è obbligata a chiedere alla persona sottoposta ovvero
destinataria dell’atto quale sia la sua lingua materna.
La lingua materna indicata non deve corrispondere alla
lingua risultante dal gruppo linguistico di appartenenza.
L’audizione ed ogni altro atto processuale deve proseguire nella lingua indicata (vedersi il capitolo sull’uso
della lingua in giudizio).
Gli organi di polizia ed i militari non sono tenuti all’uso della
lingua ladina, anche se sono
di stanza nelle valli ladine. Nei
rapporti con le autorità, i Ladini possono scegliere se esprimersi in tedesco o in italiano.
14
… l’uso della lingua ladina
Per gli organi di Polizia che non svolgono attività di polizia giudiziaria (in caso di arresto di persone sospette),
ma che agiscono in veste di autorità amministrativa,
non sussistono disposizioni particolari. Questi organi
non possono essere obbligati ad usare la lingua ladina, anche se hanno sede nelle località ladine o vi siano
presenti con una stazione. Nei casi di accertamento di
violazione del codice della strada, accertati da parte dei
Carabinieri o della Polizia Stradale, i cittadini e le cittadine di lingua ladina possono liberamente scegliere tra la
lingua italiana e quella tedesca.
L’obbligo del bilinguismo riguarda anche le autorità militari presenti in Alto Adige,
che, in ogni caso, utilizzano
la lingua italiana nei rapporti
amministrativi interni.
FORZE ARMATE E POLIZIA
Nei rapporti interni delle istituzioni con ordinamento di
tipo militare è consentito l’uso della sola lingua italiana.
15
CONCESSIONARI DI SERVIZI
N
ei rapporti con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano vige
il principio del bilinguismo. Concessionari sono, tra gli
altri, l’Azienda energetica, le aziende per l’energia e la
gestione dei rifiuti urbani (SEAB – Servizi Energia Ambiente Bolzano), gli esercenti di impianti di salita o di
trasporti pubblici (SAD).
Il concessionario di un servizio pubblico in provincia di
Bolzano è tenuto all’obbligo
del bilinguismo, se la concessione gli è affidata dall’ente
pubblico.
Si pone quindi la questione di quali imprese siano da
considerarsi concessionarie e di servizi pubblici. La relativa normativa di attuazione definisce concessionari di
servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono i
servizi che rientrano nelle attribuzioni o nelle disponibilità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equi-
parati. In altre parole: i concessionari svolgono servizi di
pubblico interesse per conto degli enti locali. La veste
e la struttura organizzativa dell’impresa non è determinante. Anche soggetti privati possono svolgere tali servizi a seguito di apposita concessione.
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I cittadini/le cittadine hanno facoltà di usare nei rapporti
con i concessionari la lingua tedesca o la lingua italiana.
Ciò comporta che presso i concessionari l’attività deve
essere organizzata in modo che sia garantito l’uso delle
due lingue, italiana e tedesca. Il personale occorrente
a tal fine deve essere in possesso dell’attestato di bilinguismo.
In concreto, ciò significa che agli sportelli va assegnato
personale che possa sbrigare le relazioni con il pubblico
in entrambe le lingue. Per l’uso dell’una e dell’altra lingua vige il principio che i concessionari devono usare la
lingua del richiedente. Qualora la richiesta e la dichiarazione siano formulate oralmente, deve essere attestata
la lingua usata dalla persona richiedente salvo che la
risposta sia immediata.
Per le notificazioni e le comunicazioni, i concessionari sono tenuti ad usare la lingua materna presunta del
destinatario. In ogni caso, nelle comunicazioni orali, i
concessionari si adeguano alla lingua usata dall’interlocutore o interlocutrice.
Per i casi di inosservanza delle regole sull’uso della lingua i cittadini possono sollevare l’eccezione di nullità
(vedasi capitolo apposito).
… l’uso della lingua ladina
Il concessionario destinerà allo
sportello con il pubblico solo
personale in possesso dell’attestato di bilinguismo.
CONCESSIONARI DI SERVIZI
Quali sono i diritti che spettano
ai cittadini e alle cittadine?
I concessionari di servizi pubblici che operano esclusivamente nelle località ladine sono tenuti a rispondere
oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana
e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.
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SANITÀ
L
e comunicazioni e i referti sullo stato di salute, direttamente rivolti al/alla paziente, devono essere redatti
nella lingua presunta o nella lingua usata dallo stesso/
dalla stessa.
La documentazione clinica non rivolta direttamente al/
alla paziente, usata nei rapporti interni, è tradotta gratuitamente qualora il paziente o la paziente vi abbia un
interesse concreto e motivato.
In campo sanitario si userà la
lingua presunta del/della paziente.
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Il diritto alla traduzione gratuita della documentazione
clinica sussiste inoltre nei casi di trasferimento del/della
paziente in un ospedale dell’area linguistica tedesca o
italiana. La persona interessata può richiedere la traduzione gratuita della documentazione clinica. In ulteriori
altri casi in cui venga richiesta la traduzione della documentazione clinica, sarà cura del servizio sanitario
disporre la traduzione a spese del/della paziente.
SANITÀ
In caso di trasferimento del/
della paziente in un ospedale
dell’area tedesca o italiana,
l’Azienda sanitaria curerà a
proprie spese l’eventuale traduzione della cartella medica.
Solo così sarà possibile garantire la massima comprensione della documentazione da
parte dei medici curanti fuori
provincia.
19
ECCEZIONE DI NULLITÀ
I
l destinatario di un atto amministrativo (provvedimento, atto, notificazione, comunicazione), emesso anche da concessionari ovvero da istituzioni con
ordinamento di tipo militare, che siano formulati in
contrasto con le norme sull’uso della lingua, può sollevare l’eccezione di nullità. L’eccezione può essere
sollevata per iscritto, ma anche oralmente nel termine perentorio di 10 giorni dalla data in cui la persona
interessata ne ha avuto comunicazione o è avvenuta
la notificazione. È possibile scegliere se presentare
l’eccezione:
• dinnanzi all’organo, ufficio o concessionario che ha
emesso l’atto o il provvedimento ovvero
• direttamente all’ufficiale notificante ovvero
• davanti al Sindaco del Comune di residenza. Questa
scelta è ammissibile soltanto quando l’atto, il provvedimento, la comunicazione o la notificazione siano stati emessi da organi, uffici o concessionari con
sede in un altro Comune. In tal caso la dichiarazione
scritta dell’interessato o il verbale che contiene la
richiesta sono trasmessi a cura del Comune all’organo o concessionario competente.
L’eccezione di nullità sospende gli effetti dell’atto. La
persona interessata deve allegare all’eccezione proposta l’attestato di appartenenza al gruppo linguistico. In
mancanza del certificato, l’eccezione di nullità va rigettata e l’atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui è stato redatto.
Gli atti amministrativi sono
nulli se in contrasto con le norme sull’uso della lingua.
20
Qualora l’eccezione di nullità sollevata sia completa,
l’autorità interessata puó prcedere come segue:
• accogliere l’eccezione e provvedere a sua cura e
spese, entro il termine di 10 giorni, alla rinnovazione
dell’atto nella lingua richiesta ovvero
• rigettare l’eccezione entro 10 giorni e da quel
momento l’atto riprende a produrre i suoi effetti
ovvero
• lasciar decorrere il termine di 10 giorni e determinare l’inefficacia dell’atto.
Per avanzare l’eccezione di
nullità non serve alcun atto
formale. Non è necessario rivolgersi ad un legale e non
sono previste spese.
ECCEZIONE DI NULLITÀ
In caso di rigetto dell’eccezione, la persona interessata
può ricorrere entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, alla sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa, al fine di
fare pronunciare la nullità dell’atto. Il ricorso può essere
proposto dalla persona interessata ovvero da consiglieri
provinciali o consiglieri comunali.
L’eccezione di nullità può essere proposta anche in via
informale e cioè verbalmente davanti alla Cancelleria
del Tribunale amministrativo. L’interessato può stare in
giudizio anche personalmente e gli atti del procedimento sono esenti da spese di ufficio, bollo, tasse e diritti
di ogni specie. La sezione decide con sentenza entro
60 giorni dalla presentazione dal ricorso. Quando pronuncia la nullità dell’atto impugnato, l’ufficio interessato deve provvedere entro 20 giorni alla rinnovazione
dell’atto annullato. La parte soccombente è tenuta alle
spese del procedimento.
21
LADINIA
L’adoranza dl lingaz ladin
P
or l’adoranza dl lingaz ladin ti posć publics vel na
ligna de regolamentaziuns speziales. I zitadins y les
zitadines de lingaz ladin à por ejëmpl le dërt da adorè so
lingaz dla uma por scrit y a usc vigni iade ch’ai s’adressëia ai ofizi publics (tut fora l’armada y la polizia) che à
süa sënta tles valades ladines de Gherdëna y Badia.
Le medemo dërt à i Ladins inće por ći che reverda chi
ofizi provinziai che se dà estlusivamënter o dantadöt
jö cun i interesc dla jënt ladina, sambëgn inće sc’ai à
süa sënta fora dl raiun ladin. Chësc reverda por ejëmpl
l’Intendënza Ladina, l’Istitut Pedagogich Ladin o n valgönes comisciuns tl ćiamp dla cultura. Chisc ofizi respogn
a usc por ladin, por scrit se joi dl talian y dl todësch cun
dessot sambëgn inće le test por ladin. Insciö fej inće les
autoritês aministratives nominades canch’ares relascëia
ates publiches. Tles relaziuns cun i atri ofizi dl’aministraziun publica te Südtirol po la zitadinanza ladina se joè,
sciöche bele denant, ma dl talian y dl todësch.
Na norma d’atuaziun dl Statut d’autonomia vëiga danfora che la Regiun Trentin-Südtirol y la Provinzia de
Balsan mëss publiché inće por ladin les desposiziuns de
lege y les zircolares che interessëia diretamënter la jënt
ladina dla Provinzia de Balsan.
Por ći che reverda l’adoranza dl ladin dan da signoria
vel en ligna de prinzip le fat ch’al n’esist nia n prozès por
ladin. I zitadins y les zitadines de lingaz ladin à indere le
dërt de dì fora dan da signoria (pro i prozèsc che vëgn
tignis te Südtirol) te so lingaz dla uma, anfat ći lingaz
(talian o todësch) ch’al vëgn chirì fora por le prozès. I
zitadins y les zitadines che s’anuzëia de chësc dërt vëgn
aldis o damanà fora por ladin cun l’aiüt de n tradutur dl
tribunal. Chësc ne vel nia ma por les perts dl prozès, en
particolar l’interogaziun dla porsona acusada te n prozès
penal, mo inće por i testemoni. Sciöche pro n prozès à i
Ladins la poscibilité da chirì fora danter talian y todësch
inće ti raporć a usc y scrić cun la polizia iudiziara.
22
LADINIA
Tut fora da chësta regolamentaziun vëgn ma le prozedimënt dan dai vicari de pêsc che é competënć por i
comuns ladins de Südtirol; chësc ô dì les signories de
pêsc de Bornech y de Tlüses. Chilò vëgn l’adoranza dl
lingaz ladin lasciada pro zënza limit. Pro l’ocupaziun dla
inćiaria da vicare de pêsc te chisc posć mëssel porchël
gnì trat dant i candidać y les candidates che sa ladin.
Por i organns de polizia che n’é nia atifs sciöche polizia iudiziara (sciöche canch’al vëgn arestè o tignì sö
porsones sospetes) mo sciöche autoritês aministratives
atives tla prevenziun, ne vel degönes desposiziuns particolares. Sigü él ch’ai ne po nia gnì oblià da adorè le
ladin, inće sc’ai à süa sënta ti paîsc ladins y é stazionà
ilò. Inće te chisc caji, sciöche por ejëmpl canch’ai vëgn tignis sö dai carabinieri o dala polizia stradala, po i Ladins
adorè sides le talian che le todësch.
I conzescionars di sorvisc publics che operëia ma tles
valades ladines mëss adorè tl raport cun la zitadinanza
ladina le ladin a usc y por scrit le talian y le todësch sambëgn inće cun le test por ladin. Al é scrit dant che la pert
por ladin mëss porater gnì metüda sot ai tesć por talian
y todësch ala fin dl’ata.
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ESAMI DI BILINGUISMO
L’uso della lingua...
e gli esami di accertamento delle
conoscenze linguistiche.
N
el 1976, in attuazione delle norme statutarie
(D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752), sono stati introdotti in Alto Adige gli esami di bi- e trilinguismo, un
sistema di accertamento delle competenze linguistiche
unico nel suo genere.
Essi infatti, come dice già il nome, certificano la conoscenza non di una, bensì di due o addirittura tre lingue
contemporaneamente: tedesco, italiano e ladino.
L’interesse crescente che un sempre maggior numero
di persone provenienti da altre regioni d’Italia, e ormai
anche da altri Paesi, manifesta nei confronti di questo
riconoscimento, dimostra che la sua particolare connotazione è apprezzata ben oltre i confini della nostra
provincia.
Chi può sostenere gli esami?
Chiunque, in ogni momento, può iscriversi a qualsiasi
esame, indipendentemente dalla propria cittadinanza
e dal proprio titolo di studio; tuttavia l’età minima per
accedervi è di 14 anni per gli esami D e C e di 17 anni
per gli esami B e A, ed è possibile affrontare un solo
livello di difficoltà per volta.
Chi vuole lavorare in Alto Adige, deve esibire in molti casi
un attestato di accertamento
delle competenze linguistiche.
Allo scopo sono stati introdotti
nel 1976 gli esami di bi- e trilinguismo.
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La candidate e i candidati, esaminati da una commissione paritetica di quattro membri (due di lingua
italiana e due di lingua tedesca), devono svolgere
due prove distinte: la prova scritta verte su testi già
noti, uno in italiano, l’altro in tedesco; a ciascun testo
corrispondono sei domande nella medesima lingua,
alle quali i candidati dovranno rispondere nell’altra,
quindi, in italiano alle domande poste in tedesco, e
viceversa. Per questa prova avranno a disposizione
un’ora e mezza di tempo e due dizionari monolingui
per fugare i dubbi dell’ultimo momento.
Dopo la prova scritta, si svolge, di solito nella stessa
giornata, l’esame orale, un colloquio informale di un
quarto d’ora circa, durante il quale viene valutata la
competenza comunicativa del del candidato/della candidata.
A seconda del livello di conoscenza linguistica sono previsti
diversi livelli di difficoltà. Gli
esami prevedono prove scritte
ed orali, ad eccezione della ex
carriera D, per la quale è prevista la sola prova orale.
ESAMI DI BILINGUISMO
Niente paura! Chi intende prepararsi per affrontare
questa prova, ha a disposizione su internet 200 testi
italiani e 200 testi tedeschi - comprese le domande
(www.provincia.bz.it/EBT).
Chi poi vuole farsi certificare anche la propria conoscenza della lingua ladina, può sostenere l’esame anche in questa lingua, scegliendo quella di riferimento tra l’italiano ed il tedesco. In questo caso i testi a
disposizione sono 50 per ogni lingua e per ciascuna
carriera.
L’esame per la ex carriera D invece prevede
la sola prova orale.
Chi supera entrambe le prove, ottiene immediatamente l’attestato, senza ulteriori formalità.
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ESAMI DI BILINGUISMO
I testi oggetto d’esame vengono periodicamente
aggiornati; in ogni caso, due mesi prima della prova,
i candidati che vogliono esercitarsi, li troveranno sul
sito internet del Servizio esami di bi- e trilinguismo
(www.provincia.bz.it/EBT), Il sito offre inoltre alle
persone interessate tutte le informazioni utili, nonché
i moduli d’iscrizione, la descrizione dettagliata dell’iter
degli esami, carriera per carriera.
Altre buone notizie: Il giorno dell’esame le candidate e i candidati possono visionare i propri elaborati alla
presenza della commissione ed eventualmente chiedere suggerimenti utili per migliorare la propria preparazione. Inoltre, chi supera la prova scritta, ma non
quella orale, ha la possibilità di ripetere quest’ultima
per altre due volte nell’arco di 360 giorni.
Chi supera la prova scritta, ma
non quella orale, ha la possibilità di ripetere solo quest’ultima nell’arco dei successivi 360
giorni.
Esiste un’ulteriore opportunità: chi consegue l’attestato per l’ex carriera B può ottenere quello riferito alla
carriera superiore (A), sostenendo la sola prova orale A
(una sola possibilità entro 360 giorni dal superamento
dell’esame B).
Qual è il significato degli esami di
bilinguismo dopo 30 anni di attività?
Essi si sono affermati, divenendo anche meta del percorso formativo di varie scuole, e rappresentano per
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Nel corso degli anni gli esami sono stati anche oggetto
di diverse ricerche scientifiche, le commissioni esaminatrici partecipano regolarmente ad incontri formativi e d’aggiornamento, tanto che, in un futuro ormai
prossimo, gli esami saranno adeguati al quadro di riferimento linguistico europeo e i diplomi si riveleranno
utili nei contesti più vari.
30 anni di bilinguismo e trilinguismo sono un successo
per l’Alto Adige. Il possesso
dell’attestato costituisce oggi
come ieri una sicura chiave
d’accesso all’ambito culturale
e linguistico tedesco e italiano.
ESAMI DI BILINGUISMO
professori ed alunni un momento di verifica del lavoro
svolto, nonché, in molti casi, un riconoscimento degli
sforzi profusi da entrambe le parti.
Un bel passo avanti per chi studia in Alto Adige, che
potrà acquisire comodamente, in una sola giornata,
un attestato di conoscenza linguistica analogo alla
patente del computer europea o ai vari certificati
linguistici attualmente presenti sul mercato.
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Supplemento 1 al n° 5/2006 “Provincia autonoma”
Editrice: Giunta provinciale di Bolzano · Responsabile: Paolo Ferrari
Testi: Ripartizione Presidenza
Stampa: LA COMMERCIALE-BORGOGNO S.r.l. - Bolzano - Via G. Galilei 26
Foto: Josef Pernter, Arno Pertl, Foto Seehauser, Museum Ladin, Azienda Energetica spa
Grafica/Layout: [email protected]
Registrazione: Tribunale di Bolzano n. 31 del 4 novembre 1991
Il mensile «Provincia Autonoma» non è in vendita; può essere richiesto gratuitamente
alla Segreteria dell’Ufficio stampa della Giunta provinciale, 39100 Bolzano, via Crispi 3,
tel. 0471 41 22 11, fax 0471 41 22 20 · E-mail: [email protected]
Tiratura: 52.500 copie, di cui 21.250 in lingua italiana e 31.250 in lingua tedesca · Spedizione in abbonamento postale,
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70%
DCB Bolzano. ANNO XV - n. 5/2006 Maggio
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