UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA per la gestione associata di funzioni e servizi fra i Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano *** Regolamento di polizia urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini Approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione di Comuni n.11 del 17 maggio 2006. INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Disciplina della polizia urbana Vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia urbana Definizioni TITOLO II ESTETICA E DECORO CITTADINO Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Disposizioni generali Domanda per l’installazione di tende Caratteristiche essenziali delle tende Insegne, vetrine e pubblicità luminosa Festoni luminarie Manutenzione degli edifici Ornamento dei fabbricati Affissioni manifesti e scritte Collocamento di targhe Battitura di panni e tappeti Lavatura ed esposizione di biancheria Fumi ed esalazioni Pattumiere e recipienti con rifiuti Scarichi nei fossi e nei canali Delimitazione di area di sosta privata TITOLO III CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Circolazione di animali Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali Custodia dei cani e degli animali Piccioni Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico Imbrattamenti degli animali Divieti Norme di rinvio TITOLO IV QUIETE PUBBLICA Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Norme ed orari per le attività rumorose Rumori nelle case e nelle relative aree esterne Rumori fastidiosi Suonatori e mestieri ambulanti Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori Uso di segnalazioni sonore Valutazione, misurazione e repressione dell’inquinamento acustico TITOLO V SICUREZZA PUBBLICA Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Sostanza liquide, esplosive,infiammabili e combustibili Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere Denuncia variazione di famiglia e di abitazione Autorimesse Trasporto di oggetti pericolosi Protezione da schegge Getto di cose Segnalazioni e ripari di opere in costruzione Manutenzione di edifici e pertinenze Ordini di riparazione Manutenzione di aree di pubblico transito Pozzi e cisterne Esposizioni sulle pubbliche vie Lavori artigianali e verniciatura di manufatti Atti contrari alla sicurezza Intralcio alla circolazione Raccolte di fondi a scopo benefico Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni Cortei funebri TITOLO VI NETTEZZA PUBBLICA Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Disposizioni di carattere generale Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili Divieto di lavatura e riparazione veicoli Trasporto di materiale di facile dispersione Cura delle siepi e delle piante Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati Pulizia dei colatori laterali alle vie Strade campestri TITOLO VII DIVIETI Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Operazioni vietate in luoghi pubblici Carovane e bivacchi Deturpamento di edifici pubblici e privati Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari Atti vietati sulle strade Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni TITOLO VIII SANZIONI Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio Pagamento immediato Abrogazione di norme preesistenti Entrata in vigore TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Disciplina della polizia urbana La polizia urbana dell’Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti e mira sia alla tutela dell’integrità del pubblico demanio dei Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago e, Uggiate–Trevano sia al pacifico svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dall’eccesso del libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità intera, nella prospettiva di migliorare la qualità della vita dei cittadini e degli utenti dei servizi che l’Ente locale elargisce. Art. 2 Vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia urbana All’attività di polizia urbana sovrintende il Presidente o l’Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli agenti del Corpo di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57 c.p.p. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell’esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l’obbligo di inoltrare notizia all’Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, la formazione all’ottemperanza delle norme e la massima deterrenza. Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale. Art. 3 Definizioni Quando nel presente regolamento sono usate le parole “luogo pubblico” o “suolo pubblico” s’intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un’area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l’inizio dell’uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strada. TITOLO II ESTETICA E DECORO CITTADINO Art. 4 Disposizioni generali Nei provvedimenti per l’esposizione di infissi, insegne, tende solari, merci, banchi, tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel regolamento locale d’igiene e nelle norme tecniche di attuazione del PRUG e nel Regolamento edilizio , l’Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere, inoltre, determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell’insieme. Art. 5 Domanda per l’installazione di tende Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda all’Unione di comuni Terre di Frontiera, indicando la via, il numero civico dell’edificio, il numero e l’esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi competenti. L’esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Art. 6 Caratteristiche essenziali delle tende Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all’incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo. Per quanto riguarda le nuove installazioni, le tende e i loro accessori devono essere di materiale ignifugo, avere l’orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m.2,20 dal suolo. Nell’autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell’estetica. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse. Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l’orario di chiusura ed in tempo di pioggia, salvo se diversamente specificato nell’autorizzazione. Art. 7 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione o ubicazione possano essere in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale. Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda all’Unione di Comuni Terre di Frontiera, indicando la via, il numero civico dell’edificio. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l’esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi competenti. Art. 8 Festoni luminarie Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente Ufficio di Polizia Locale. Art. 9 Manutenzione degli edifici I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l’androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista. Essi hanno altresì l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell’Autorità Comunale, sotto l’osservanza delle norme tecniche di attuazione del PRUG e del vigente Regolamento edilizio. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l’obbligo di provvedere ad estirpare l’erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi. Art. 10 Ornamento dei fabbricati Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose. Durante l’innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati. Art. 11 Affissioni manifesti e scritte Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul demanio in genere (strade, piazze, ecc.). È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all’affissione. È vietato inoltre applicare manifesti o elementi pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione, sui sostegni della segnaletica verticale, sulle paline semaforiche e su parti di immobili privati. Art. 12 Collocamento di targhe Prima di collocare targhe di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l’approvazione, fatta salva l’osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo. Art. 13 Battitura di panni e tappeti È consentito scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni, purché ciò sia fatto in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti. Art. 14 Lavatura ed esposizione di biancheria È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti le aree pubbliche siano esse piazze o parchi. Art. 15 Fumi ed esalazioni Salvo quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, sentito il competente servizio dell’ASL. È comunque vietato: a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico; b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall’Autorità sanitaria. È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all’interno delle proprietà private ad una distanza inferiore a metri 150 dalle abitazioni, salvo diversa prescrizione del Regolamento d’igiene. Art. 16 Pattumiere e recipienti con rifiuti È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni. I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura dell’Amministrazione Comunale, a partire dalle ore 20.00 della sera precedente al ritiro da parte degli incaricati di detto servizio. Art. 17 Scarichi nei fossi e nei canali Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d’acqua naturali. I canali, le rogge e i fossi che scorrono all’interno del territorio comunale e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, a cura dei frontisti/confinanti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone. Art. 18 Delimitazione di area di sosta privata Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all’Amministrazione comunale, essere delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo, con l’indicazione della privata proprietà. TITOLO III CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI Art. 19 Circolazione di animali Fatto salvo quanto previsto dall’art. 184 del Codice della Strada, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione alla polizia locale. Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone. È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie. È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali sulle aree pubbliche. I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danno al vicinato. Art. 20 Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali. È fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi. Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali. Viene fatta salva la legislazione statale in materia. Art. 21 Custodia dei cani e degli animali I cani devono essere sempre denunziati ai competenti uffici dell’Azienda Sanitaria Locale. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via. All’interno delle proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone. È fatto divieto, ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli animali, di tenere cani in spazi angusti (quali cantine, solai, balconi e box). Gli stessi, inoltre, non devono essere privati dell’acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie. Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell’animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00 metri e tale da consentire all’animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell’acqua e del cibo. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico. Art. 22 Piccioni Ai fini della tutela del decoro e dell’igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria può disporre la cattura e l’allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfoltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine, il Sindaco interpellerà i competenti servizi della ASL. Art. 23 Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico I cani non possono circolare liberamente, fuori dall’abitazione del proprietario o detentore, se non sono muniti di museruola o accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli; il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d’indole aggressiva non deve superare il metro di lunghezza ed essere ben solido, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose. I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione all’autore della violazione. Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della legge n.281 del 14 agosto 1991. Possono essere tenuti senza guinzaglio: a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni; b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne; c) i cani adibiti ai servizi di Polizia giudiziaria e di prevenzione ed a quelli di pubblica utilità. Art. 24 Imbrattamenti degli animali I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico. È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere all’immediata nettezza del suolo pubblico. Art. 25 Divieti È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico. Art. 26 Norme di rinvio Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell’A.S.L. Per la prevenzione del randagismo - tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla legge 281 del 14 agosto 1991. TITOLO IV QUIETE PUBBLICA Art. 27 Norme ed orari per le attività rumorose Chi esercita un’arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all’osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni previste nel Piano di Zona. In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.30 nel periodo dell’ora legale e dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi dei servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse. Le occupazioni di suolo pubblico all’esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate o assentite in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora. L’eventuale prolungamento dell’orario d’occupazione potrà essere concesso dall’Autorità competente, su richiesta dell’esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l’esercizio è ubicato. Potranno essere imposte ulteriori limitazioni, se il caso lo richiede. Art. 28 Rumori nelle case e nelle relative aree esterne Nelle case e relative aree esterne è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili specialmente dalle ore 22,00 alle ore 7,00. I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l’installazione di impianti, in conformità con il T.U. sull’edilizia, sono consentiti dalle ore 7,30 alle ore 19,30, salvo quanto diversamente previsto dei regolamenti condominiali. Art. 29 Rumori fastidiosi Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l’uso di apparecchi radio, stereo e simili ad alto volume. L’Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze. È vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili. Art. 30 Suonatori e mestieri ambulanti Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica. È assolutamente vietata l’attività di lavavetri sull’intero territorio dell’Unione e l’attività di chiedere elemosine. È, inoltre, vietata sull’area pubblica l’attività di cartomante o similari. Art. 31 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato, usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore. Dalle ore 20.00 alle ore 07.30, le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell’abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Art. 32 Uso di segnalazioni sonore Tenute presenti le disposizioni dell’articolo 659 del C.P. sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l’uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell’orario di inizio e di cessazione del lavoro. L’uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 20.00 alle ore 07.00. I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti. Art. 33 Valutazione, misurazione e repressione dell’inquinamento acustico Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico fanno riferimento alle norme vigenti in materia ed alla competenza dell’ARPA. I competenti uffici dell’ARPA, su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d’ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi. Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del responsabile del servizio promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l’orario di esercizio, salvo l’obbligo di riferire, ai sensi dell’art. 347 del c.p.p., all’Autorità Giudiziaria, in relazione all’art. 659 del codice penale. TITOLO V SICUREZZA PUBBLICA Art. 34 Sostanza liquide, esplosive,infiammabili e combustibili Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia è vietato tenere nell’abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l’esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati. Art. 35 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia. Art. 36 Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili. Art. 37 Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere Nell’ambito dell’abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall’Autorità comunale, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. È assolutamente vietato: a) l’uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti; b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi; c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere; d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni. Art. 38 Denuncia variazione di famiglia e di abitazione Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento definitivo di abitazione devono essere denunciati all’Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati. Quando una persona coabita stabilmente con altre per motivi diversi da quelli del comma presente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza. Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari è obbligato a darne comunicazione all’ufficio di Polizia Locale, mediante apposito modulo, nei termini prescritti. Art. 39 Autorimesse Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio, emanate dal Ministero dell’Interno. Esse debbono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di prevenzione incendi o prescriverà le opere necessarie per la messa a norma. Art. 40 Trasporto di oggetti pericolosi Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone. Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico. È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni esimili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti. Art. 41 Protezione da schegge I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per assolutamente impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione. I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere. Art. 42 Getto di cose È proibito gettare da ponti di lavoro e dall’interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altro, senza l’adozione di idonee cautele. Art. 43 Segnalazioni e ripari di opere in costruzione Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all’osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari. Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito. Art. 44 Manutenzione di edifici e pertinenze Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone. È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico. Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Art. 45 Ordini di riparazione Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Responsabile dell’Ufficio tecnico provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi. Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d’ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l’azione penale qualora il fatto costituisca reato. Art. 46 Manutenzione di aree di pubblico transito Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente. Art. 47 Pozzi e cisterne I pozzi, le cisterne devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi. Art. 48 Esposizioni sulle pubbliche vie Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione. Art. 49 Lavori artigianali e verniciatura di manufatti I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza. Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati. Art. 50 Atti contrari alla sicurezza È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo. È altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d’acqua e dei ponti. Art. 51 Intralcio alla circolazione È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare, con comportamenti invasivi, conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi. Art. 52 Raccolte di fondi a scopo benefico Sono ammesse le raccolte di fondi a scopo benefico con l’osservanza delle norme di leggi vigenti in materia di manifestazioni di sorte locale, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. Art. 53 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento. L’avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dalla Polizia Locale. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale. È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni. Art. 54 Cortei funebri I cortei funebri, muovendo dall’abitazione dell’estinto o dal luogo dove comunque si trovi il feretro, dovranno percorrere l’itinerario preventivamente concordato con la Polizia Locale. TITOLO VI NETTEZZA PUBBLICA Art. 55 Disposizioni di carattere generale Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale. In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l’obbligo di provvedere all’immediata remissione in pristino. Art. 56 Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza. Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo. Art. 57 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all’abbattimento dei blocchi di ghiaccio. In caso di abbondanti nevicate, il Responsabile del Servizio competente potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali. Art. 58 Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili È vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa. La comunicazione, a mezzo fax, relativa alla distribuzione di volantini o simili e la presentazione di copia di ricevuta di versamento della relativa tassa dovranno essere fatti pervenire preventivamente alla Polizia Locale. Art. 59 Divieto di lavatura e riparazione veicoli È proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere. Art. 60 Trasporto di materiale di facile dispersione Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell’aria. Art. 61 Cura delle siepi e delle piante I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l’obbligo di tenere regolate le siepi “vive” in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre limite di proprietà, al fine di non restringere la pedonalità del marciapiede o occultare la visibilità dei veicoli circolanti. Art. 62 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa d’intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico. Art. 63 Pulizia dei colatori laterali alle vie I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere all’esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei coli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l’afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione. Art. 64 Strade campestri Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo. TITOLO VII DIVIETI Art. 65 Operazioni vietate in luoghi pubblici Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato: a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l’incolumità delle persone e delle cose; b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza; c) esporsi in costumi indecorosi; d) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida. f) utilizzare l’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti. Art. 66 Carovane e bivacchi È vietata la sosta anche temporanea di carovane, di tende da campeggio e simili, così come l’esercizio di bivacco su tutto il territorio comunale, non esistendo aree idonee ed attrezzate sotto il profilo igienico-sanitario. Art. 67 Deturpamento di edifici pubblici e privati È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano. È comunque vietato danneggiare, per negligenza o imprudenza, qualsiasi manufatto pubblico. Art. 68 Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni Nei giardini e parchi pubblici, è specialmente fatto divieto di: a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini; b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato; c) guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi; d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi; e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l’orario di chiusura; f) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l’utilizzo ad altre persone; g) introdurre ciclomotori e motocicli; h) nei Centri Sportivi Comunali è vietato introdurre ciclomotori, motocicli e veicoli in genere. Art. 69 Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura. L’Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse. Art. 70 Atti vietati sulle strade Nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell’Autorità Comunale competente, fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà del Comune, pubbliche o equiparate. Art. 71 Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni Fatte salve le norme previste nel Regolamento vigente e le norme specifiche in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico. TITOLO VIII SANZIONI Art. 72 Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l’applicazione delle sanzioni liberamente determinate dall’Unione di Comuni Terre di Frontiera, nell’esercizio del potere sanzionatorio ed in virtù delle prerogative e dell’autonomia regolamentare che gli articoli 5, 114 e 118 della Carta Costituzionale conferiscono agli Enti Locali e nel rispetto dei principi fondamentali previsti in materia di illeciti amministrativi dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Tutte le violazione del presente regolamento saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00.= ad euro 500,00.=, in conformità a quanto previsto dall’art. 7/bis del TUEL. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l’importo di euro 50,00.= (doppio del minimo), con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso gli Uffici della Polizia Locale o tramite versamento a mezzo di conto corrente postale intestato all’Unione di Comuni Terre di Frontiera. È facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla dell’infrazione. notificazione differita del verbale di accertamento Art. 73 Pagamento immediato Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell’Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri. Per essi l’Agente accertatore provvederà all’immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento. Art. 74 Abrogazione di norme preesistenti Con l’approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolanti le stesse materie ed in quanto contrastanti. Art. 75 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di legge.