UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
TERRE DI FRONTIERA
per la gestione associata di funzioni e servizi fra i Comuni
di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano
***
Regolamento di
polizia urbana per il
decoro e la sicurezza
dei cittadini
Approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione di Comuni n.11 del 17 maggio 2006.
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Disciplina della polizia urbana
Vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia urbana
Definizioni
TITOLO II
ESTETICA E DECORO CITTADINO
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Disposizioni generali
Domanda per l’installazione di tende
Caratteristiche essenziali delle tende
Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
Festoni luminarie
Manutenzione degli edifici
Ornamento dei fabbricati
Affissioni manifesti e scritte
Collocamento di targhe
Battitura di panni e tappeti
Lavatura ed esposizione di biancheria
Fumi ed esalazioni
Pattumiere e recipienti con rifiuti
Scarichi nei fossi e nei canali
Delimitazione di area di sosta privata
TITOLO III
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Circolazione di animali
Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali
Custodia dei cani e degli animali
Piccioni
Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Imbrattamenti degli animali
Divieti
Norme di rinvio
TITOLO IV
QUIETE PUBBLICA
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Norme ed orari per le attività rumorose
Rumori nelle case e nelle relative aree esterne
Rumori fastidiosi
Suonatori e mestieri ambulanti
Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
Uso di segnalazioni sonore
Valutazione, misurazione e repressione dell’inquinamento acustico
TITOLO V
SICUREZZA PUBBLICA
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Sostanza liquide, esplosive,infiammabili e combustibili
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici
Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
Autorimesse
Trasporto di oggetti pericolosi
Protezione da schegge
Getto di cose
Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
Manutenzione di edifici e pertinenze
Ordini di riparazione
Manutenzione di aree di pubblico transito
Pozzi e cisterne
Esposizioni sulle pubbliche vie
Lavori artigianali e verniciatura di manufatti
Atti contrari alla sicurezza
Intralcio alla circolazione
Raccolte di fondi a scopo benefico
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
Cortei funebri
TITOLO VI
NETTEZZA PUBBLICA
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Disposizioni di carattere generale
Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi
Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili
Divieto di lavatura e riparazione veicoli
Trasporto di materiale di facile dispersione
Cura delle siepi e delle piante
Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
Pulizia dei colatori laterali alle vie
Strade campestri
TITOLO VII
DIVIETI
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Operazioni vietate in luoghi pubblici
Carovane e bivacchi
Deturpamento di edifici pubblici e privati
Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari
Atti vietati sulle strade
Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni
TITOLO VIII
SANZIONI
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio
Pagamento immediato
Abrogazione di norme preesistenti
Entrata in vigore
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Disciplina della polizia urbana
La polizia urbana dell’Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera è disciplinata
dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti e mira sia alla
tutela dell’integrità del pubblico demanio dei Comuni di Bizzarone, Faloppio,
Ronago e, Uggiate–Trevano sia al pacifico svolgimento della vita cittadina,
garantendo la libertà dei singoli dall’eccesso del libero arbitrio degli altri,
contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della
comunità intera, nella prospettiva di migliorare la qualità della vita dei cittadini e
degli utenti dei servizi che l’Ente locale elargisce.
Art. 2
Vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia urbana
All’attività di polizia urbana sovrintende il Presidente o l’Assessore delegato ed i
controlli in materia sono svolti dagli agenti del Corpo di Polizia Locale e dagli
Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57 c.p.p. Gli appartenenti al
Corpo di Polizia Locale, nell’esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con
le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta
alla vigilanza comunale, con l’obbligo di inoltrare notizia all’Autorità Giudiziaria
competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione
amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, la formazione
all’ottemperanza delle norme e la massima deterrenza. Gli interventi di Polizia
Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di procedura penale.
Art. 3
Definizioni
Quando nel presente regolamento sono usate le parole “luogo pubblico” o “suolo
pubblico” s’intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere
i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le
aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area
di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio
quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente
un’area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l’inizio dell’uso
pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un
atto negoziale o un procedimento espropriativo. Quando nel contesto delle norme
non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le
disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso
pubblico od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi
fiancheggianti le strada.
TITOLO II
ESTETICA E DECORO CITTADINO
Art. 4
Disposizioni generali
Nei provvedimenti per l’esposizione di infissi, insegne, tende solari, merci, banchi,
tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel regolamento
locale d’igiene e nelle norme tecniche di attuazione del PRUG e nel Regolamento
edilizio , l’Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed
estetiche delle varie località e potrà prescrivere, inoltre, determinati tipi di
attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità
dell’insieme.
Art. 5
Domanda per l’installazione di tende
Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, o di altro tipo, su spazio
pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso
pubblico, dovrà presentare apposita domanda all’Unione di comuni Terre di
Frontiera, indicando la via, il numero civico dell’edificio, il numero e l’esatta
posizione delle aperture che si intende munire di tenda. Al fine di poter
adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella
domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e
sporgenze delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica
e fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi
competenti. L’esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al
pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa, nel rispetto
delle condizioni e prescrizioni contenute nell’autorizzazione.
Art. 6
Caratteristiche essenziali delle tende
Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di
carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la
toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata
alla pubblica vista. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti
tali da costituire molestia o pericolo all’incolumità delle persone e alla
circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o
spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo. Per quanto riguarda le nuove
installazioni, le tende e i loro accessori devono essere di materiale ignifugo, avere
l’orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere,
ad una altezza non minore di m.2,20 dal suolo. Nell’autorizzazione sarà indicata la
sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e
dell’estetica. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere
ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario
dal pubblico interesse. Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l’orario
di chiusura ed in tempo di pioggia, salvo se diversamente specificato
nell’autorizzazione.
Art. 7
Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio sono vietate le esposizioni di
insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere,
visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione o
ubicazione possano essere in contrasto con la vigente normativa in materia di
circolazione stradale. Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi
pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree
soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà
presentare apposita domanda all’Unione di Comuni Terre di Frontiera, indicando la
via, il numero civico dell’edificio. Al fine di poter adeguatamente valutare il
rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere
indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l’esatta posizione di ciò
che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e
fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi
competenti.
Art. 8
Festoni luminarie
Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver
ottenuto conforme permesso dal competente Ufficio di Polizia Locale.
Art. 9
Manutenzione degli edifici
I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le
porte delle case, dei negozi, i serramenti, l’androne e le scale, le inferriate, le
recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista. Essi hanno altresì
l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la
necessità dell’Autorità Comunale, sotto l’osservanza delle norme tecniche di
attuazione del PRUG e del vigente Regolamento edilizio. I proprietari sono inoltre
responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno
l’obbligo di provvedere ad estirpare l’erba lungo il fronte delle proprie case, lungo
i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di
almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.
Art. 10
Ornamento dei fabbricati
Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per
ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere
assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a
persone o cose. Durante l’innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli
oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo
pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni
da parte degli interessati.
Art. 11
Affissioni manifesti e scritte
Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato
effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così
come sono vietate le scritte sui muri e sul demanio in genere (strade, piazze,
ecc.). È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici
e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all’affissione. È vietato inoltre
applicare manifesti o elementi pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione, sui
sostegni della segnaletica verticale, sulle paline semaforiche e su parti di immobili
privati.
Art. 12
Collocamento di targhe
Prima di collocare targhe di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche
è necessario ottenere l’approvazione, fatta salva l’osservanza delle disposizioni di
legge e del Regolamento Edilizio al riguardo.
Art. 13
Battitura di panni e tappeti
È consentito scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle
finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni,
materassi, biancheria o altro per quelle abitazioni che non hanno aperture verso
cortili interni, purché ciò sia fatto in modo da non recare molestia al vicinato e ai
passanti.
Art. 14
Lavatura ed esposizione di biancheria
È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle
finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti le aree pubbliche siano esse piazze o
parchi.
Art. 15
Fumi ed esalazioni
Salvo quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene, è vietato provocare fumi
od esalazioni che arrechino danno o molestia. Coloro che, per motivo della loro
attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo,
odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal
Responsabile del Servizio, sentito il competente servizio dell’ASL. È comunque
vietato:
a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le
necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall’Autorità
sanitaria.
È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale
all’interno delle proprietà private ad una distanza inferiore a metri 150 dalle
abitazioni, salvo diversa prescrizione del Regolamento d’igiene.
Art. 16
Pattumiere e recipienti con rifiuti
È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e
recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben
chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.
I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, potranno essere
collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze in cui viene effettuato il
servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura dell’Amministrazione Comunale, a
partire dalle ore 20.00 della sera precedente al ritiro da parte degli incaricati di
detto servizio.
Art. 17
Scarichi nei fossi e nei canali
Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate,
è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di
qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei
fossi e corsi d’acqua naturali. I canali, le rogge e i fossi che scorrono all’interno del
territorio comunale e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri
dovranno, a cura dei frontisti/confinanti, essere costantemente puliti e sgombri, in
modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo a esalazioni
maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.
Art. 18
Delimitazione di area di sosta privata
Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all’Amministrazione
comunale, essere delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo, con
l’indicazione della privata proprietà.
TITOLO III
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 19
Circolazione di animali
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 184 del Codice della Strada, non è permesso
far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se
ammaestrati, senza preventiva comunicazione alla polizia locale. Gli animali
pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti
nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia
impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone. È vietata, per le vie
cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non
rinchiusi nelle apposite gabbie. È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi
specie di animali sulle aree pubbliche. I detentori di animali devono evitare che
questi rechino grave disturbo e danno al vicinato.
Art. 20
Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali
È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.
È fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e
delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano
accuratamente accuditi. Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali. Viene
fatta salva la legislazione statale in materia.
Art. 21
Custodia dei cani e degli animali
I cani devono essere sempre denunziati ai competenti uffici dell’Azienda Sanitaria
Locale. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere
opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla
quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.
All’interno delle proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere
custoditi in modo che non possano recare danno alle persone. È fatto divieto,
ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli animali, di
tenere cani in spazi angusti (quali cantine, solai, balconi e box). Gli stessi, inoltre,
non devono essere privati dell’acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo
dalle intemperie. Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla
taglia dell’animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00 metri e
tale da consentire all’animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il
contenitore dell’acqua e del cibo. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in
condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non
causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e
ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.
Art. 22
Piccioni
Ai fini della tutela del decoro e dell’igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità di
autorità sanitaria può disporre la cattura e l’allontanamento dei piccioni presenti
sul territorio comunale ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo
sfoltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine,
il Sindaco interpellerà i competenti servizi della ASL.
Art. 23
Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
I cani non possono circolare liberamente, fuori dall’abitazione del proprietario o
detentore, se non sono muniti di museruola o accompagnati al guinzaglio da
persona capace di custodirli; il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d’indole
aggressiva non deve superare il metro di lunghezza ed essere ben solido, il tutto
per impedire che arrechino danni a persone o cose. I cani vaganti saranno catturati
ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della
trasgressione all’autore della violazione. Trascorso il termine di 15 giorni senza che
siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati
potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche
nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della legge n.281 del
14 agosto 1991. Possono essere tenuti senza guinzaglio:
a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per
esercitazioni;
b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore
notturne;
c) i cani adibiti ai servizi di Polizia giudiziaria e di prevenzione ed a quelli di
pubblica utilità.
Art. 24
Imbrattamenti degli animali
I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli
imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico. È fatto
obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei
strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi. Ai trasgressori, oltre alla
sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere all’immediata nettezza del
suolo pubblico.
Art. 25
Divieti
È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o
aperto al pubblico.
Art. 26
Norme di rinvio
Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e
relative ai servizi veterinari dell’A.S.L. Per la prevenzione del randagismo - tutela
degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla
legge 281 del 14 agosto 1991.
TITOLO IV
QUIETE PUBBLICA
Art. 27
Norme ed orari per le attività rumorose
Chi esercita un’arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque
voglia attivare laboratori o depositi, oltre all’osservanza delle norme in materia
deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel
rispetto delle prescrizioni previste nel Piano di Zona. In prossimità di abitazioni,
tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere
limitate ai giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.30 nel periodo dell’ora legale e
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi dei
servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.
Le occupazioni di suolo pubblico all’esterno degli esercizi pubblici per la
somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e
sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate o assentite in via
permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale
chiude oltre tale ora. L’eventuale prolungamento dell’orario d’occupazione potrà
essere concesso dall’Autorità competente, su richiesta dell’esercente, purché
risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove
l’esercizio è ubicato. Potranno essere imposte ulteriori limitazioni, se il caso lo
richiede.
Art. 28
Rumori nelle case e nelle relative aree esterne
Nelle case e relative aree esterne è vietato produrre rumori molesti, fare uso
eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti
musicali o simili specialmente dalle ore 22,00 alle ore 7,00. I lavori edilizi nelle
civili abitazioni o l’installazione di impianti, in conformità con il T.U. sull’edilizia,
sono consentiti dalle ore 7,30 alle ore 19,30, salvo quanto diversamente previsto
dei regolamenti condominiali.
Art. 29
Rumori fastidiosi
Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori
fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se
di persone riunite in gruppi o comitive, l’uso di apparecchi radio, stereo e simili ad
alto volume. L’Amministrazione può concedere deroghe per particolari
manifestazioni o in speciali ricorrenze. È vietato ai conducenti di veicoli provare
sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o
spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed
inutili.
Art. 30
Suonatori e mestieri ambulanti
Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco,
prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa e di
pubblica sicurezza, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro
impartite dalla Polizia locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica. È
assolutamente vietata l’attività di lavavetri sull’intero territorio dell’Unione e
l’attività di chiedere elemosine. È, inoltre, vietata sull’area pubblica l’attività di
cartomante o similari.
Art. 31
Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato,
usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.
Dalle ore 20.00 alle ore 07.30, le operazioni di carico e scarico, in vicinanza
dell’abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono
effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.
Art. 32
Uso di segnalazioni sonore
Tenute presenti le disposizioni dell’articolo 659 del C.P. sono in genere vietati gli
abusi di sirene ed altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l’uso delle
sirene è consentito per la segnalazione dell’orario di inizio e di cessazione del
lavoro. L’uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 20.00 alle ore 07.00. I
dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono
superare in ogni caso la durata di tre minuti.
Art. 33
Valutazione, misurazione e repressione dell’inquinamento acustico
Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico fanno
riferimento alle norme vigenti in materia ed alla competenza dell’ARPA. I
competenti uffici dell’ARPA, su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi
comunali o d’ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei
rumori e il grado di intensità dei medesimi. Qualora essi riscontrino che
effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del
responsabile del servizio promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le
fonti dei rumori o di limitarne l’orario di esercizio, salvo l’obbligo di riferire, ai
sensi dell’art. 347 del c.p.p., all’Autorità Giudiziaria, in relazione all’art. 659 del
codice penale.
TITOLO V
SICUREZZA PUBBLICA
Art. 34
Sostanza liquide, esplosive,infiammabili e combustibili
Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia è vietato tenere
nell’abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l’esercizio della
vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì
necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono
anche osservarsi le disposizioni di legge. Agli effetti del presente articolo sono
considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da
ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta,
cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti,
materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
Art. 35
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono
osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.
Art. 36
Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici
Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di
combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi
domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano
soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta
comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. È vietato costruirvi
ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di
qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono
ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi
pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia
fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.
Art. 37
Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
Nell’ambito dell’abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza
rilasciata dall’Autorità comunale, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi
artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. È
assolutamente vietato:
a) l’uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o
in vicinanze di fiamme libere;
d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle
abitazioni.
Art. 38
Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento definitivo di
abitazione devono essere denunciati all’Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli
interessati. Quando una persona coabita stabilmente con altre per motivi diversi da
quelli del comma presente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della
convivenza. Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le
relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi
titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari è obbligato a
darne comunicazione all’ufficio di Polizia Locale, mediante apposito modulo, nei
termini prescritti.
Art. 39
Autorimesse
Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza
contro i pericoli di incendio, emanate dal Ministero dell’Interno. Esse debbono,
inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo Provinciale dei
Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di prevenzione incendi o
prescriverà le opere necessarie per la messa a norma.
Art. 40
Trasporto di oggetti pericolosi
Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, è vietato il trasporto di
strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio,
vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al
fine di impedire il pericolo alle persone. Il trasporto su veicoli di bottiglie e
recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o
idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.
È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti,
cerchioni esimili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare
intralcio e pericolo per la circolazione stradale. È in ogni caso vietato esporre fuori
dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.
Art. 41
Protezione da schegge
I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle
adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo
riparo per assolutamente impedire che le schegge offendano i passanti e che il
lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione. I titolari delle
imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.
Art. 42
Getto di cose
È proibito gettare da ponti di lavoro e dall’interno di fabbriche e stabili, materiali
di demolizione o altro, senza l’adozione di idonee cautele.
Art. 43
Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la
demolizione di edifici e simili, oltre all’osservanza delle prescrizioni del
Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari. Le
impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente
cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi
materiale sul suolo aperto al pubblico transito.
Art. 44
Manutenzione di edifici e pertinenze
Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e
simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione
in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale
qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone. È
fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di
acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico. Tali accessori, in
caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti. Le
insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente
assicurate.
Art. 45
Ordini di riparazione
Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica
sicurezza, il Responsabile dell’Ufficio tecnico provvederà con ordinanza impartendo
al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate
immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di
riparazione da eseguirsi. Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto
prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d’ufficio a fare eseguire
gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i
privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l’azione penale qualora il fatto
costituisca reato.
Art. 46
Manutenzione di aree di pubblico transito
Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici
o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve
essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve
comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura,
alla cittadinanza utente.
Art. 47
Pozzi e cisterne
I pozzi, le cisterne devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di
sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone,
animali, oggetti o materiale qualsiasi.
Art. 48
Esposizioni sulle pubbliche vie
Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati
prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.
Art. 49
Lavori artigianali e verniciatura di manufatti
I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare
apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei
confronti dei passanti o della cittadinanza. Quando vengono dipinti o verniciati di
fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità
di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i
passanti vengano insudiciati.
Art. 50
Atti contrari alla sicurezza
È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici,
sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo.
È altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle
fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, camminare sulle
spallette dei corsi d’acqua e dei ponti.
Art. 51
Intralcio alla circolazione
È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare,
importunare, con comportamenti invasivi, conducenti di veicoli e pedoni con
richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.
Art. 52
Raccolte di fondi a scopo benefico
Sono ammesse le raccolte di fondi a scopo benefico con l’osservanza delle norme di
leggi vigenti in materia di manifestazioni di sorte locale, ai sensi del D.P.R. 26
ottobre 2001, n. 430.
Art. 53
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei,
cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni
prima della data di svolgimento. L’avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno
trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi
alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla
circolazione. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali
disposizioni impartite in merito dalla Polizia Locale. Le processioni o altre
manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli
itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale. È vietato
interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
Art. 54
Cortei funebri
I cortei funebri, muovendo dall’abitazione dell’estinto o dal luogo dove comunque
si trovi il feretro, dovranno percorrere l’itinerario preventivamente concordato con
la Polizia Locale.
TITOLO VI
NETTEZZA PUBBLICA
Art. 55
Disposizioni di carattere generale
Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti
al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi
materiale. In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche
rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati. Ai
trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l’obbligo di provvedere
all’immediata remissione in pristino.
Art. 56
Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi
Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei
marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza
recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la
cittadinanza. Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano
senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.
Art. 57
Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti
dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei
loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di
marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici
esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti. Nel caso
di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati
sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al
comma precedente dovranno provvedere all’abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
In caso di abbondanti nevicate, il Responsabile del Servizio competente potrà
ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. È vietato
scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi
privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare. La neve rimossa dai
marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere
cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od
ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
Art. 58
Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili
È vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire
manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla
nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini, fatte salve le
vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che
regolano il pagamento della relativa tassa. La comunicazione, a mezzo fax, relativa
alla distribuzione di volantini o simili e la presentazione di copia di ricevuta di
versamento della relativa tassa dovranno essere fatti pervenire preventivamente
alla Polizia Locale.
Art. 59
Divieto di lavatura e riparazione veicoli
È proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in
genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di
piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività
artigianale in genere.
Art. 60
Trasporto di materiale di facile dispersione
Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione
stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come
calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere
effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo
da evitare dispersione sul suolo o nell’aria.
Art. 61
Cura delle siepi e delle piante
I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l’obbligo di tenere
regolate le siepi “vive” in modo da non restringere e danneggiare le strade e di
tagliare i rami delle piante che si protendono oltre limite di proprietà, al fine di
non restringere la pedonalità del marciapiede o occultare la visibilità dei veicoli
circolanti.
Art. 62
Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere
causa d’intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo
scolo delle acque. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e
al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi
intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
Art. 63
Pulizia dei colatori laterali alle vie
I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle
pubbliche vie, devono provvedere all’esecuzione delle opere di manutenzione
periodica volte alla conservazione dei coli e dei manufatti necessari per il
passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in
occasione degli eventi meteorici, l’afflusso delle acque sulla sede stradale e
garantire la circolazione.
Art. 64
Strade campestri
Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei
fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere
da ogni ostacolo.
TITOLO VII
DIVIETI
Art. 65
Operazioni vietate in luoghi pubblici
Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:
a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative
pericolose per la circolazione stradale, per l’incolumità delle persone e delle cose;
b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano
offendere la pubblica decenza;
c) esporsi in costumi indecorosi;
d) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia
solida o liquida.
f) utilizzare l’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente
potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.
Art. 66
Carovane e bivacchi
È vietata la sosta anche temporanea di carovane, di tende da campeggio e simili,
così come l’esercizio di bivacco su tutto il territorio comunale, non esistendo aree
idonee ed attrezzate sotto il profilo igienico-sanitario.
Art. 67
Deturpamento di edifici pubblici e privati
È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o
macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le
carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro
manufatto o oggetto di arredo urbano. È comunque vietato danneggiare, per
negligenza o imprudenza, qualsiasi manufatto pubblico.
Art. 68
Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
Nei giardini e parchi pubblici, è specialmente fatto divieto di:
a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere,
eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap,
biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato;
c) guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti,
prati, alberi, arbusti e siepi;
d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto
posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico,
dopo l’orario di chiusura;
f) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed
appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone
l’utilizzo ad altre persone;
g) introdurre ciclomotori e motocicli;
h) nei Centri Sportivi Comunali è vietato introdurre ciclomotori, motocicli e veicoli
in genere.
Art. 69
Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari
Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono
vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.
L’Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di
manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.
Art. 70
Atti vietati sulle strade
Nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell’Autorità Comunale competente,
fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà del
Comune, pubbliche o equiparate.
Art. 71
Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni
Fatte salve le norme previste nel Regolamento vigente e le norme specifiche in
materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri
stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del
decoro pubblico.
TITOLO VIII
SANZIONI
Art. 72
Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio
Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali
o Agenti di Polizia Locale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria. Le
violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano
l’applicazione delle sanzioni liberamente determinate dall’Unione di Comuni Terre
di Frontiera, nell’esercizio del potere sanzionatorio ed in virtù delle prerogative e
dell’autonomia regolamentare che gli articoli 5, 114 e 118 della Carta
Costituzionale conferiscono agli Enti Locali e nel rispetto dei principi fondamentali
previsti in materia di illeciti amministrativi dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Tutte le violazione del presente regolamento saranno punite con sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 25,00.= ad euro 500,00.=, in conformità a
quanto previsto dall’art. 7/bis del TUEL. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi
della legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento
possono essere conciliate con l’importo di euro 50,00.= (doppio del minimo), con
pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente
notificata al trasgressore, tramite pagamento presso gli Uffici della Polizia Locale o
tramite versamento a mezzo di conto corrente postale intestato all’Unione di
Comuni Terre di Frontiera. È facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi
e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione
immediata o dalla
dell’infrazione.
notificazione
differita
del
verbale
di
accertamento
Art. 73
Pagamento immediato
Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente
Regolamento in via breve direttamente a mano dell’Agente accertatore, ad
eccezione dei cittadini stranieri. Per essi l’Agente accertatore provvederà
all’immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.
Art. 74
Abrogazione di norme preesistenti
Con l’approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana si intendono
abrogate tutte le precedenti disposizioni regolanti le stesse materie ed in quanto
contrastanti.
Art. 75
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di legge.
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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA