06
2010
L A P A R T E C I PA Z I O N E
COMUNI
DE I
ALL’ACCERTAMENTO
FISCALE
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Piemonte
Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione
Ufficio Accertamento
SOMMARIO
I. NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO.
pag. 3
II. PROTOCOLLI D’INTESA.
pag. 6
III. TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI. UTILIZZO DELLA PROCEDURA SIATEL.
pag. 7
IV. ANALISI DEI CINQUE AMBITI DI INTERVENTO:
pag. 10
PRIMO AMBITO: COMMERCIO E PROFESSIONI
pag. 10
1.1
Svolgimento attività senza partita IVA
pag. 10
1.2
Attività diversa da quella dichiarata
pag. 12
1.3
Affissione pubblicitaria abusiva
pag. 12
1.4
Ente non commerciale con attività lucrativa
pag. 13
SECONDO AMBITO : URBANISTICA E TERRITORIO
pag. 14
2.1
Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione dei terreni
pag. 15
2.2
Professionista o imprenditore che ha partecipato a operazioni di abusivismo edilizio
pag. 18
TERZO AMBITO: PROPRIETÀ EDILIZIA E PATRIMONIO IMMOBILIARE
pag. 18
3.1
Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione
pag. 19
3.2
Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati
pag. 19
3.3
Accertamento per omessa dichiarazione ICI
pag. 20
3.4
Accertamento per omessa dichiarazione TARSU -TIA
pag. 21
3.5
Revisione di rendita catastale ex art. 1, co. 336, l n. 311/2004
pag. 21
QUARTO AMBITO: RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
pag. 23
4.1
Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio
pag. 24
4.2
Soggetti con domicilio o residenza ex art. 43, commi 1 e 2, del codice civile
pag. 25
QUINTO AMBITO: DISPONIBILITA’ D I BENI INDICATIVI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA
pag. 26
V. ATTIVITA’ DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE.
pag. 29
VI. COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI TORINO.
pag. 31
VII. CASI REALI DI SEGNALAZIONI DEL COMUNE DI TORINO.
pag. 32
2
I. NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO.
Artt. 44 e 45 DPR 29 settembre 1973 n. 600
Art. 1 D.L. 30 settembre 2005, n. 203
Legge 2 dicembre 2005 n. 248
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007
Art. 83 D.L. 25 giugno 2008, n. 112
Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008
Artt. 44 e 45 DPR 29 settembre 1973 n. 600
La partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento dei redditi delle persone fisiche era già stata prevista dagli articoli 44 e 45 del DPR n. 600 del 1973, norme a cui non è mai stata data concreta
attuazione.
Art. 1 D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - Legge 2 dicembre 2005, n. 248
L’art. 1 del D.L. 203/2005, convertito con Legge 248/2005, ha previsto che “per potenziare l'azione
di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di
una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito
dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.”
La manovra correttiva per il 2010, varata dal governo con il decreto legge 31 maggio 2010
n. 78, recante “Misure urgenti finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e alla competitività economica”, ancora in corso di conversione, prevede alcune modifiche alla disciplina della partecipazione dei
comuni all’accertamento, tra cui l’innalzamento dell’incentivo ai Comuni dal 30% al 33% e
l’obbligo, per i Comuni con più di 5.000 abitanti, di costituire il Consiglio tributario che avrà compiti
consultivi e operativi.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 ha dato concreta attuazione alle previsioni dell’art. 1 del D.L. n. 203 del 2005, stabilendo che i Comuni, nell'ambito
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dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, partecipano fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento delle imposte dirette e indirette.
Le segnalazioni dei Comuni devono essere qualificate, cioè riguardare “posizioni soggettive in relazione
alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.
Le informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento sono altresì costituite dagli archivi
strutturati, con riferimento, in primo luogo, ai cespiti immobiliari già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.
Sono stati individuati cinque ambiti d’intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per
quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate:
1. COMMERCIO E PROFESSIONI
2. URBANISTICA E TERRITORIO
3. PROPRIETA’ EDILIZIE E PATRIMONIO IMMOBILIARE
4. RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
5. DISPONIBILITA’ DI BENI INDICATIVI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA
Art. 83 D.L. 25 giugno 2008, n. 112
L’art. 83 del D.L. n. 112/2008 – convertito con Legge n. 133/2008 – ha disposto l'esecuzione di un
piano straordinario di controlli finalizzato alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema
informativo AT o acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori, in particolare con le indagini finanziarie.
A tal fine i Comuni segnalano all'Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti di cui siano a
conoscenza ai fini della realizzazione del piano straordinario dei controlli.
Per quanto riguarda le fittizie residenze all’estero i Comuni, entro i 6 mesi successivi alla richiesta
di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), confermano all’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate dell'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la
residenza nel territorio nazionale. Inoltre i Comuni vigilano per 3 anni dall’iscrizione sull’effettività
della cessazione della residenza nel territorio nazionale. Tale vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’AIRE a far corso dal 1° gennaio 2006.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008 ha definito i seguenti punti:
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•
Modalità di trasmissione delle segnalazioni: tramite un’apposita applicazione web disponibile
sul sistema SIATEL;
•
Tempistica di trasmissione: è legata ai termini di decadenza dell’attività d’accertamento. La
trasmissione delle segnalazioni relative al periodo d’imposta per il quale è in scadenza l’attività di accertamento deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno. (Per esempio la
segnalazione relativa a un soggetto locatore in nero di un appartamento nell’anno 2005 deve essere
inviata dal Comune entro il 30 giugno 2010)
•
Trattamento dei dati;
•
Sicurezza dei dati;
•
Modalità di ripartizione della quota del 30%: in caso di segnalazioni sulla medesima posizio-
ne da parte di più Comuni, la quota del 30% viene ripartita in eguale misura tra i Comuni stessi.
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II. PROTOCOLLI D’INTESA.
D
opo la sottoscrizione, in data 08.07.2008, di un Protocollo d’intesa tra la Direzione
regionale del Piemonte e il Comune di Torino, il primo sul territorio nazionale, il
22.05.2009 è stata siglata una Convenzione tra i due enti, finalizzata a potenziare, an-
che sul territorio cittadino, la lotta all’evasione attraverso una fattiva collaborazione amministrativa.
Il 25 giugno 2009 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Direzione Regionale del Piemonte e l’ANCI (Associazione nazionale dei Comuni italiani) Piemonte.
Con tali atti vengono definite le modalità attraverso le quali i Comuni potranno contribuire al contrasto all’evasione mediante l’invio di segnalazioni qualificate agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il 12 novembre 2009 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa antievasione tra Agenzia delle Entrate, ANCI (Associazione nazionale dei Comuni italiani) e IFEL (Istituto per la finanza e
l’economia locale), realizzato con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
l’obiettivo di uniformare il coinvolgimento dei Comuni nell’attività di partecipazione all’ accertamento fiscale e implementare strumenti e azioni che possano favorirla e accelerarla.
I Comuni italiani possono aderire al protocollo nazionale inviando una delibera di giunta all’ANCI e
all’Agenzia delle Entrate, quindi senza necessità di sottoscrivere apposite convenzioni.
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III. TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI.
UTILIZZO DELLA PROCEDURA SIATEL.
I
Comuni utilizzano i dati dell’anagrafe tributaria presenti nella procedura informatica SIATEL.
Sono disponibili:
informazioni sintetiche e di dettaglio (quadri RA, RB e FA) presenti nelle dichiarazioni dei
redditi delle persone fisiche
informazioni sintetiche presenti nelle dichiarazioni delle persone non fisiche (società ed enti
non commerciali)
informazioni riguardanti gli atti registrati
informazioni relative agli atti di locazione di immobili registrati (telematicamente e manualmente)
informazioni relative agli atti di successione
informazioni relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica
informazioni relative ai contratti di somministrazione di gas
Sono in fase di caricamento a sistema e saranno disponibili entro il 2010 le informazioni relative ai
bonifici bancari riferiti a ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica.
Le segnalazioni da parte dei Comuni possono essere effettuate per singolo periodo d’imposta (es.
2004, 2005, 2006 ecc.)
MODALITA’ TECNICHE: la trasmissione delle segnalazioni da parte dei Comuni è effettuata
utilizzando un’apposita applicazione realizzata in ambiente WEB e disponibile sul sistema
S.I.A.T.E.L.
L’abilitazione per accedere alla procedura S.I.A.T.E.L. si richiede per ciascun funzionario del Comune, individuato dal responsabile dell’Ente, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del
Piemonte - Ufficio Gestione dei Tributi - compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito
www.agenziaentrate.gov.it - Servizi - Servizi telematici - Siatel v2.0 - PuntoFisco - Siatel v2.0 - PuntoFisco Comuni e trasmettendolo via fax al n. 011.5587502.
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I funzionari dei Comuni che dispongono già dell’abilitazione a S.I.A.T.E.L., avendola ottenuta in
precedenza per accedere ai dati dell’anagrafe tributaria, non devono presentare ulteriori richieste
all’Agenzia delle Entrate, ma devono chiedere al proprio amministratore di rete di essere autorizzati
ad accedere alla procedura delle segnalazioni presente all’interno di S.I.A.T.E.L.
L’applicazione è in grado di verificare e garantire la congruenza dei dati da trasmettere con quanto
previsto dall’allegato tecnico al provvedimento del 26.11.08.
La trasmissione delle segnalazioni da parte dei Comuni si considera effettuata nel momento in cui è
completata, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, la ricezione dei dati delle
segnalazioni stesse. Tale ricezione sarà evidenziata, con apposita messaggistica, dall’applicazione a
disposizione dei Comuni.
È fondamentale che le segnalazioni vengano trasmesse – puntualmente – sempre per via telematica mediante l’applicazione “Segnalazioni” presente in SIATEL. Solo dopo tale trasmissione,
l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate potrà richiedere documentazione cartacea.
- Solo la trasmissione telematica garantisce la congruenza dei dati della segnalazione rispetto alle disposizioni del Prov. AE 26.11.08
- Solo la trasmissione telematica - tracciando l’avvenuta ricezione, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia,
della segnalazione e il collegamento di quest’ultima all’eventuale avviso d’accertamento - consente ad
oggi l’automatico calcolo e assegnazione ai Comuni della quota (30%) delle maggiori imposte, interessi e sanzioni riscosse a titolo definitivo.
Le tipologie di segnalazioni dei Comuni possono, ad oggi, riguardare solo gli ambiti di intervento descritti. Qualora il Comune disponga di informazioni che non rientrano in nessuno dei cinque ambiti
potrà comunque inserire la segnalazione all’interno di uno degli ambiti previsti (quello più simile al
tipo di dati che si intende Comunicare), specificando nel campo note le indicazioni necessarie.
All’interno dello stesso ambito di intervento il Comune può indicare una o più tipologie nella stessa
segnalazione (cfr. caso reale a pag. 28), mentre la procedura non consente di evidenziare più di un
ambito, trattandosi di fattispecie molto diverse tra loro che difficilmente si realizzano in contemporanea in capo al medesimo soggetto.
Percorso suggerito per la predisposizione di una corretta e completa segnalazione
Creazione del fascicolo del soggetto controllato, contenente tutte le interrogazioni effettuate a sistema SIATEL (dichiarazioni, contratti, elementi informativi in possesso dei Comuni, ecc.) e le altre informazioni acquisite (negli archivi comunali o in fase istruttoria);
Chiara e completa verbalizzazione delle attività istruttorie esterne realizzate che hanno
portato alla segnalazione;
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Sintetica relazione che descriva l’intero percorso d’indagine eseguito, l’iter logico e le motivazioni della segnalazione.
Tale prassi operativa consentirà agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di acquisire, nel corso della lavorazione della segnalazione, le informazioni utili ad accelerare e rendere più efficace l’accertamento.
Si consiglia ai funzionari comunali preposti alla trasmissione delle segnalazioni di consultare la Guida
Operativa, soprattutto nella fase di caricamento a sistema delle informazioni.
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IV. ANALISI DEI CINQUE AMBITI DI INTERVENTO.
P
RIMO AMBITO: COMMERCIO E PROFESSIONI
In questo ambito le segnalazioni qualificate possono riguardare i soggetti che:
• pur svolgendo un’attività di impresa, sono privi di partita IVA;
• nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella rilevata in loco;
• sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive in quanto imprese utilizzatrici o in qualità di gestori impianti pubblicitari abusivi;
• pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.
1.1
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SENZA PARTITA IVA
L’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che “i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa,
arte o professione nel territorio dello stato, (…) devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno
degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate (…). L’Ufficio attribuisce al contribuente un numero di
partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazione del domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro
documento ove richiesto”.
In questa tipologia devono essere inserite le segnalazioni relative ai soggetti che svolgono
un’attività d’impresa senza aver richiesto e ottenuto la Partita IVA.
Può verificarsi l’ipotesi che, al fine di ottenere concessioni/autorizzazioni varie, il soggetto utilizzi o
dichiari una partita IVA non propria oppure richieda una Partita Iva al solo fine di ottenere concessioni/autorizzazioni per poi chiuderla subito dopo.
Questa tipologia di segnalazione ha lo scopo di fornire all’Agenzia delle Entrate elementi gravi, precisi e concordanti relativi all’esercizio di un’attività commerciale o professionale da parte di soggetti
privi di partita IVA.
Nel caso di evasore totale, invece, la ricostruzione del reddito prodotto potrà basarsi su presunzioni
anche prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, come previsto dall’art. 39, comma 2,
lett. a) del DPR 600/73.
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I Servizi comunali che possono effettuare segnalazioni in questo ambito sono il Servizio Tributi, il
Servizio Interventi Economici/Commercio, la Polizia Locale e in genere tutti quelli preposti al rilascio di autorizzazioni o alla verifica dell’esercizio di attività imprenditoriale di qualsiasi genere.
I funzionari comunali possono riscontrare l’attribuzione di una partita IVA a un soggetto consultando la sezione “Interrogazione Soggetto” dell’applicativo SIATEL.
Le fonti informative da cui possono emergere elementi utili per individuare il soggetto che svolge una
determinata attività e per qualificarla nel modo corretto sono molteplici:
-
osservazioni dirette da parte della Polizia Municipale scaturite nel corso della normale attività di controllo
-
Comunicazioni effettuate dal soggetto al Comune, quali ad esempio D.I.A.P., domande di autorizzazione, pagamento dell’imposta sulla pubbli-
CASO REALE:
A seguito di un controllo all’interno di
un mercato settimanale, la polizia municipale ha accertato che un soggetto svolgeva l’attività di commercio ambulante
di abbigliamento occupando il posteggio
di un’altra ditta in maniera abusiva. Dalle verifiche effettuate successivamente in
SIATEL, il Comune ha riscontrato che il
soggetto non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi e non ha mai aperto la
Partita IVA.
cità e\o dei diritti sulle pubbliche affissioni
-
verifiche dell’ufficio commercio comunale e Comunicazione all’ufficio tributi attraverso le
banche dati a disposizione quali: banca dati ICI, TOSAP/COSAP
ALCUNI ESEMPI:
•
BANCA DATI ICI - sono interessanti da approfondire le situazioni riguardanti persone fisiche che in maniera ripetuta in un determinato lasso temporale (es. 2-3 anni) costruiscono o
comprano e ristrutturano fabbricati per poi rivenderli; tali soggetti dovrebbero risultare possessori di diversi fabbricati e presentare regolarmente dichiarazione ICI (ora MUI)
TOSAP/COSAP - soggetto che richiede l’autorizzazione temporanea per commercio
•
ambulante pur non avendo la partita IVA;
- l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, in caso di piccoli lavori edili, viene richiesta da un condominio o dal proprietario dell’abitazione, anziché dalla ditta esecutrice (che
dietro lo schermo del richiedente potrebbe eseguire più facilmente i lavori in nero);
•
IMPOSTA di PUBBLICITÀ - soggetto che effettua pubblicità, anche tramite volantinaggio, non autorizzata; ad esempio quando si pubblicizza la vendita di beni mobili o immobili
o la prestazione di servizi di idraulica (etc.) senza essere intestatari di nessuna partita IVA
corrispondente all’attività pubblicizzata; oppure soggetto che installa abusivamente impianti
pubblicitari di qualsiasi genere;
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•
TARSU/TIA - il soggetto dichiara o viene accertata dal Comune, l’esercizio di un’attività
imprenditoriale senza il possesso di partita IVA.
1.2 ATTIVITÀ DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA
L’articolo 35, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 633
del 1972 stabilisce che “2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare: … d) il tipo e l'oggetto dell'attività
e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili,
il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le
scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni” .. “3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve
entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati
dal comma1”.
In questa tipologia devono essere inserite le segnalazioni relative ai soggetti che dichiarano di svolgere
un’attività diversa da quella effettivamente esercitata.
Per procedere a questa segnalazione è necessario un
controllo presso il luogo dove è esercitata l’attività, al
fine di appurare lo svolgimento di un’attività diversa. Tale rilevazione da parte del Comune può comportare
l’accertamento di ricavi o compensi (e di conseguenza di
reddito) più elevati rispetto a quelli dichiarati, se l’attività
realmente esercitata risulta più remunerativa rispetto a
CASO REALE:
Il Comune ha contestato a un contribuente l’omessa denuncia TARSU di
alcuni immobili, accertando un importo di oltre € 40.000, scaturente
dall’applicazione ai suddetti immobili della tariffa per civile abitazione. A
seguito di ulteriori verifiche, è emerso che molto probabilmente presso
uno di questi immobili veniva svolta
un’attività ricettiva. Per recuperare il
differenziale tra l’imposta per civile
abitazione e quella prevista per le
attività, il Comune aveva necessità di
individuare l’anno in cui era iniziata
tale attività.
Il Comune ha, quindi, richiesto a tale
scopo al comando di Polizia Municipale una verifica sulla presunta attività ricettiva presso l’immobile. Nello stesso giorno il comando di polizia
municipale ha chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica il permesso di avvalersi del supporto della
Guardia di Finanza per eseguire il
decreto di perquisizione.
Nel verbale di constatazione, redatto
dalla guardia di finanza, è emerso
che l’esercizio dell’attività ricettiva
nella forma imprenditoriale risale al
2002; il contribuente in argomento
risulta titolare dal 01.11.2006 di una
Partita I.V.A., ma l’attività dichiarata è quella delle colture olivicole,
mentre l’attività accertata in loco è di
natura ricettiva.
quella indicata in dichiarazione.
Le fonti informative a cui attingere sono sostanzialmente le stesse dell’ambito di intervento precedente. Il Comune potrebbe anche confrontare la D.I.A.P. con la Dichiarazione di inizio attività, variazione e cessazione presentata all’Agenzia delle Entrate al fine di verificare eventuali incongruenze.
1.3 AFFISSIONE PUBBLICITARIA ABUSIVA
È sempre più frequente il caso di piccoli artigiani (idraulici, elettricisti, tinteggiatori, traslocatori, riparatori vari, etc.) o di operatori di settori particolari (maghi, etc.) che pubblicizzano i loro servizi tramite
volantinaggio porta a porta e/o l’affissione di schede pubblicitarie alle aste presenti sui marciapiedi.
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La tipologia di segnalazione in esame è volta a individuare i soggetti che hanno effettuato
affissioni pubblicitarie abusive in qualità di imprese pubblicizzate o di imprese che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi.
La pubblicità delle attività imprenditoriali o professionali può avvenire con diverse modalità quali insegne di esercizio, manifesti e pubbliche affissioni, esposizione di pubblicità tramite altri impianti
pubblicitari, tutte soggette al controllo dei Comuni.
Le fonti informative a cui attingere per questa tipologia di segnalazione possono essere:
1) Osservazioni dirette da parte della Polizia Municipale
2) I servizi preordinati al rilascio delle autorizzazioni necessarie all’installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi natura, quali, generalmente, Servizio
Tributi, Sportello Unico, Patrimonio.
L’affissione abusiva di manifesti pubblicitari può essere
CASO REALE:
indice di svolgimento di attività non dichiarate al fisco
Partendo dalle informazioni presenti
nella sua banca dati relativa
all’imposta sulla pubblicità e sulle
pubbliche affissioni, un Comune ha
deciso di effettuare verifiche in loco
per controllare la congruità e correttezza degli adempimenti relativi a
tale imposta da parte delle imprese.
Nel corso di uno controllo, i funzionari del Comune si sono accorti che
un parrucchiere, pur assolvendo correttamente agli obblighi fiscali relativi all’insegna esposta fuori dal suo
locale, tuttavia, non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi.
2) Un Comune ha accertato a un
soggetto l’omessa dichiarazione e
l’omesso versamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità. Dalle verifiche effettuate successivamente in
SIATEL, il Comune ha riscontrato
che il soggetto non ha mai presentato
la dichiarazione dei redditi.
erariale, quindi il Comune o il concessionario dovrebbero verificare l’esistenza della società o ditta individuale pubblicizzata o l’attività risultante in Camera di
commercio, potendo anche verificarsi l’ipotesi di attività pubblicizzata diversa da quella dichiarata.
Questo tipo di segnalazioni può essere ricondotto anche
alle prime due segnalazioni analizzate, in quanto può riguardare sia soggetti che esercitano attività per nulla dichiarate, oppure attività diverse da quelle dichiarate.
Inoltre, le affissioni abusive possono rivelare giri d’affari
incompatibili con quanto dichiarato. A questo proposito, in sede di constatazione della violazione potrebbero
essere ricercate informazioni ulteriori, ad esempio sulle
tariffe praticate ai clienti e sul tipo di servizi offerti. Le
informazioni in questione possono essere acquisite sia dal gestore che dai singoli soggetti cui si riferiscono le affissioni.
1.4
ENTE NON COMMERCIALE CON ATTIVITÀ LUCRATIVA
L’ articolo 73 del D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), definisce enti non commerciali: “gli enti pubblici e
privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusi-
vo o principale l’esercizio di attività commerciale”.
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Per gli enti privati le prestazioni di servizi diverse da quelle propriamente commerciali (di cui all’art.
2195 c.c. e all’art. 148, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986), svolte senza fine di lucro, non risultano
imponibili purché vengano rispettate tre condizioni:
1. siano conformi alle finalità istituzionali dell’ente;
2. non abbiano una specifica organizzazione;
3. i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione
Non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali
e sanitarie, anche attraverso attività libero professionale intramuraria, da parte di enti istituiti esclusivamente a tal fine.
Le segnalazioni relative a questa tipologia riguardano i soggetti che si qualificano e, quindi,
si presentano all’esterno come Enti senza scopo di lucro o Associazioni sportive dilettantistiche al fine di beneficiare delle relative agevolazioni fiscali, ma in realtà svolgono attività
commerciali.
Le segnalazioni possono riferirsi a ipotesi di diverso tipo, quali ad esempio:
-
attività di commercio di articoli sportivi gestita sotto forma di associazione sportiva dilettantistica, usufruendo del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 148 del T.U.I.R
-
attività di ristorazione o prestazione di servizi di natura commerciale svolte “abitualmente” da enti non commerciali.
Le possibili fonti informative sono:
1) Osservazioni dirette da parte della Polizia Municipale
2) Verifiche dell’Ufficio Commercio comunale e Comunicazione all’Ufficio tributi attraverso le banche dati a disposizione (ad esempio, quella dell’ICI, visto che la norma prevede l’esenzione dall’ICI
nel caso in cui gli immobili siano utilizzati da un ente non commerciale e siano destinati allo svolgimento delle attività indicate all’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/92 che non abbiano
esclusivamente natura commerciale.)
Per esempio se con un accertamento ICI il Comune disconosce l’esenzione dal tributo per un immobile che, a differenza di quanto dichiarato, è destinato allo svolgimento di attività non comprese
tra quelle previste dalla norma ovvero all’esecuzione delle stesse con caratteristiche di esclusiva natura commerciale, un successivo controllo in loco, oltre che delle dichiarazioni dei redditi presenti in
SIATEL, potrebbe consentire di riscontrare la natura commerciale dell’attività svolta dall’ente.
SECONDO AMBITO : URBANISTICA E TERRITORIO
In questo ambito le segnalazioni qualificate riguardano i soggetti che
•
hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, strumentali alla cessione di
terreni e in assenza di correlati redditi dichiarati;
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•
hanno partecipato, anche in qualità di professionisti o imprenditori, a operazioni di
abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo
residenziale o industriale
2.1
OPERE DI LOTTIZZAZIONE IN FUNZIONE STRUMENTALE ALLA CESSIONE DEI TERRENI
L’art. 67, lettera a), del D.P.R. n. 917/86 prevede l’assoggettamento a tassazione, come “redditi diversi”, delle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni e la successiva vendita che, quindi, devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del cedente
nell’anno in cui è percepito il corrispettivo.
Anche i soggetti non residenti dovranno dichiarare in Italia i redditi in questione, ai sensi
dell’art. 23, comma 1, lettera f), del D.P.R. n.
917/86 secondo cui si considerano prodotti nel
territorio dello Stato i redditi diversi derivanti
da beni che si trovano nel territorio stesso.
La finalità di questo tipo di segnalazione consiste nel consentire all’amministrazione finanziaria di venire a conoscenza delle opere di lottizzazione, anche abusiva, intervenute su un terreno, al fine di sapere se in seguito questo è stato venduto senza che il cedente dichiarasse la
plusvalenza realizzata.
Per plusvalenza derivante da operazioni di
cessione, si intende il “guadagno” realizzato da
colui che rivende un bene acquistato ad un determinato prezzo, lucrando sulla differenza tra
il corrispettivo incassato e il costo di acquisto
(aumentato dei costi deducibili appositamente
documentati).
L’art. 67 del TUIR individua diverse tipologie
CASO REALE:
Dalla banca dati della conservatoria dei registri immobiliari e dalla banca dati degli atti
del registro di SIATEL il Comune ha riscontrato che un contribuente il 24/10/2005 ha
ceduto dei fabbricati dietro un corrispettivo
inizialmente pattuito a rogito per €
475.000,00 poi rettificato in 390.00,00 euro.
Gli immobili venduti hanno costituito abitazione principale del contribuente fino al
10/10/2005. Pertanto la cessione dei fabbricati in oggetto non avrebbe dovuto dar luogo
a plusvalenze imponibili ai fini dell’art. 67,
comma 1, lett. b del TUIR.
Il 29/07/2005 il proprietario ha presentato al
Comune la denuncia di inizio attività Comunicando l’intenzione di demolire i fabbricati. I fabbricati erano situati su di un lotto di
area edificabile di superficie pari a 614 mq.
Il 22/10/2005 il contribuente ha presentato al
Comune l’inizio lavori per la costruzione di
una palazzina residenziale composta da sei
alloggi, dopo aver conseguito il “permesso di
costruire”.
In data 24/07/2007 l’acquirente ha accatastato n. 6 unità abitative di categoria catastale
a/2, n. 6 immobili di categoria c/6 (un’unità
abitativa e un garage, poi rivenduti proprio al
precedente venditore).
Il Comune, quindi, si è reso conto che oggetto della compravendita non sono stati i fabbricati, già destinati a essere demoliti, ma il
lotto di area fabbricabile di 614 mq sulla
quale insistevano, dotato di maggior potenzialità edificatoria. Il valore del lotto in questione sarebbe, sulla base dei valori deliberati dalla giunta ai fini ICI, di 245.600,00 euro
inferiore rispetto al valore dichiarato per la
cessione dei fabbricati. Il contribuente avrebbe dovuto dichiarare il reddito (“altri
redditi”) o versare l’imposta sostitutiva derivante dalla plusvalenza realizzata con la
vendita dell’ area edificabile.
di plusvalenze immobiliari, che distingueremo,
a seconda della natura del bene ceduto, in:
15
1)
plusvalenze da lottizzazione: costituisce lottizzazione l’utilizzazione del suolo che preveda la realizzazione di un insediamento edificatorio che comporti la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria. Ai fini della definizione di lottizzazione non è necessario che siano iniziate le opere di urbanizzazione, ma è sufficiente che sia concluso
l’iter procedurale amministrativo con il rilascio del provvedimento definitivo da parte del
Comune. Inoltre, si ha lottizzazione anche indipendentemente dallo stato dell’iter amministrativo della stessa se su un terreno vengono eseguiti dei lavori a scopo edificatorio
(per es. illuminazione, rete telefonica, strade, allacciamento alla rete fognaria ecc.) e il terreno
sia ubicato in una zona edificabile e l’edificazione sia eseguibile.
2)
plusvalenze da cessione di terreni edificabili: è sufficiente l’adozione del piano regolatore
generale (P.R.G.) da parte del Comune perché un terreno sia da considerare edificabile, a prescindere dall’approvazione (del piano stesso) da parte della Regione (o della Provincia) e a prescindere dall’adozione degli strumenti attuativi (del P.R.G.), cioè dalla “edificabilità” in concreto.
3) plusvalenze da cessione di fabbricati e terreni non edificabili acquistati o costruiti da
non più di cinque anni (attenzione, quest’ultima tipologia non rientra in questo ambito).
Le segnalazioni rientranti in questa tipologia riguardano, quindi, i soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni
e in assenza di correlati redditi dichiarati.
Poiché il momento impositivo si realizza al momento della cessione del terreno edificabile, le informazioni necessarie per individuare l’insorgere del presupposto d’imposta ed effettuare una segnalazione qualificata possono essere desunte dalle banche dati relative all’ICI. Elementi utili si possono ricavare da:
•
delibera di approvazione dei valori venali delle aree fabbricabili (la cui valenza - quale fonte
di presunzione - è stata assimilata dalla Corte di Cassazione a quella degli studi di settore con
sentenza n. 16702/2007);
•
atti di accertamento definitivi (anche mediante adesione o conciliazione)
I Comuni possono incrociare il valore ICI delle aree fabbricabili con il valore di compravendita delle
stesse (in SIATEL). Gli identificativi catastali dell’oggetto compravenduto possono, invece, essere individuati mediante l’interrogazione della Conservatoria dei RR.II, cui si accede tramite il sistema SISTER.
Le fonti informative possono essere costituite da osservazioni dirette da parte della Polizia Municipale
e dell’Ufficio tecnico comunale con riferimento a passaggi di proprietà intervenuti prima della edificazione di complessi immobiliari e successiva Comunicazione delle informazioni raccolte dall’Ufficio tributi.
Altra fonte può essere la banca dati ICI. N.B. È importante indicare l’anno di imposta del trasferimento. Ai fini del registro la segnalazione deve essere trasmessa entro due anni dalla data di registrazione dell’atto, invece ai fini dell’imposta sul reddito entro cinque anni dalla data di cessione.
16
CASI REALI
Un Comune, a seguito dell’approvazione del piano particolareggiato, ha notificato al proprietario di un terreno di circa mq 10.804 un atto di accertamento ICI utilizzando i valori ai fini ICI deliberati dalla giunta
comunale. Il contribuente in argomento ha aderito all’atto di accertamento ai fini ICI.
Il Comune, dalle informazioni disponibili, ha inoltre verificato che il contribuente ha venduto a una società
immobiliare l’area edificabile dichiarando un valore pari a euro 958.403,00. La vendita è avvenuta successivamente all’approvazione del piano particolareggiato.
Pertanto, con il semplice calcolo valore catastale (fonte accertamento ICI) X superficie si è ottenuto il seguente valore complessivo: 158,00/mq X mq 8.107 = euro 1.280.906,00
Tale valore è stato segnalato dal Comune in quanto l’importo dichiarato ai fini della registrazione risultava
inferiore a quello determinato.
Dalla banca dati della conservatoria dei registri immobiliari e dalla banca dati degli atti del registro di SIATEL, risulta che un contribuente, in data 21.07.2005, ha effettuato una cessione di fabbricati e una cessione
di terreno edificabile, con cui ha venduto, insieme ai figli, il 100% dei seguenti immobili alla società xxx srl
(c.f.: …) dietro un corrispettivo complessivo (da rogito in possesso del Comune) pari ad euro 222.000:
1. foglio .., mapp. …, sub .., cat. catastale a/4, rendita euro …, proprietà del contribuente 66,67%; 2.
foglio .., mapp. …, sub .. 3. foglio.., mapp. …, sub .., cat. ... 4. terreno edificabile identificato al catasto terreni al foglio .., mapp. .. di 763 mq, proprietà del contribuente 66,67%; (la cessione dell’area in
oggetto è stata perfezionata per il prezzo di 187.000 euro).
• per quanto riguarda i fabbricati di cui ai punti 1,2,3 occorre rilevare che si tratta di fabbricati posseduti dal
contribuente per la quota del 50 % fin dal 2.11.1982; in seguito alla successione per causa di morte della
moglie ……. c.f.: ……….del 1.8.2000, il contribuente diviene proprietario per una quota complessiva del
66,67%, mentre i figli c.f. .. e ., c.f…….diventano proprietari ciascuno per la quota di 16,67%.
I fabbricati in oggetto non hanno mai costituito abitazione principale del contribuente.
Il Comune ha rilevato che oggetto della compravendita non sono stati i fabbricati sopraelencati, ma il
lotto di area fabbricabile sulla quale insistevano. In effetti i fabbricati erano situati su di un lotto edificabile, di superficie pari a 405 mq, facente parte di una più ampia area edificabile di 1.168 mq, integralmente classificata nel PRG come b.2, zona prevalentemente residenziale in completamento che
possedeva un indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,60 mq/mq.
In effetti il contribuente, in data 29.1.2005 (ben sei mesi prima della cessione!!!), per tramite del comproprietario ……., aveva presentato al Comune denuncia di inizio attività n. ….., con la quale Comunicava l’intenzione di dar corso alla realizzazione di opere di demolizione dei fabbricati.
In data 25.5.2005 (due mesi prima della cessione!!!), il comproprietario ………, aveva presentato al
Comune la richiesta del permesso di costruire (ottenuto con pratica n.…), per la costruzione di una palazzina residenziale composta da otto alloggi. Pertanto oggetto della cessione è stata l’area edificabile
di 405 mq e non i fabbricati già destinati a essere demoliti.
Sulla base della circolare dell'agenzia delle entrate n. 395/e del 22/10/2008, si ritiene che oggetto della
compravendita non possano essere più considerati i fabbricati, oramai privi di effettivo valore economico, ma diversamente l’area su cui gli stessi insistono.
Il valore deliberato dalla giunta comunale nel 2005 ai fini ICI per la suddetta zona omogenea, avuto
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, alla destinazione d’uso consentita, all’indice di edificabilità, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, è pari a
euro 400,00 al mq: il valore del lotto in questione sarebbe, sulla base dei valori deliberati dalla giunta
ai fini ICI, di euro 162.000,00.
•per quanto concerne l’area fabbricabile oggetto di compravendita (posseduta al 66,67% dal contribuente), catastalmente identificata al foglio …, mapp. …, di superficie pari a 763 mq, il valore deliberato
dalla giunta comunale nel 2005 ai fini ICI per la suddetta zona omogenea, avuto riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, alla destinazione d’uso consentita, all’indice di edificabilità, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, è pari a euro 400,00 al mq: il
valore del lotto in questione sarebbe, sulla base dei valori deliberati dalla giunta ai fini ICI, di euro
305.200,00 (ben superiore al valore di 187.000, 00 euro del rogito!!!).
In data 2.1.2007 xxx srl ha accatastato n. 8 unità abitative di categoria catastale a/2, n. 12 immobili di categoria c/6 (garages). Pertanto, secondo il Comune, il contribuente avrebbe dovuto dichiarare il reddito di €…..
17
2.2
PROFESSIONISTA O IMPRENDITORE CHE HA PARTECIPATO A OPERAZIONI DI ABUSIVISMO
EDILIZIO
Tale segnalazione riguarda i soggetti (architetti, geometri, ingegneri, ditte esecutrici dei lavori, artigiani) che hanno partecipato, fornendo prestazioni professionali ovvero imprenditoriali,
a operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati
di tipo residenziale o industriale.
Gli interventi sul territorio (costruzioni edilizie, lottizzazioni) sono abusivi se vengono posti in essere
senza licenze o concessioni edilizie o in difformità da queste.
Le possibili fonti informative sono le stesse relative all’ambito di intervento precedente.
Nell’ambito degli accertamenti di abusi edilizi da parte degli agenti di polizia locale e di personale
dell’ufficio tecnico, possono essere acquisite (anche dal committente) le informazioni relative al professionista che ha seguito i lavori, alla ditta esecutrice, etc. Dal confronto delle opere realizzate con i
ricavi/compensi dichiarati dai soggetti coinvolti possono essere tratti spunti per la segnalazione.
L’acquisizione dei dati permetterà, nell’immediato, l’individuazione di evasori totali, e, successivamente alla presentazione della dichiarazione, un confronto tra le opere oggetto dell’abuso e i ricavi/compensi dichiarati in modo da rilevare eventuali incongruenze.
UN ESEMPIO
A seguito di denuncia da parte dei cittadini al Settore Edilizia Privata o alla Polizia Municipale, il
Comune effettua un sopralluogo per il rilievo dell’abuso edilizio. Al momento del sopralluogo è
fondamentale individuare i soggetti che hanno partecipato all’abuso edilizio. Così, ad esempio, se si
accerta la ristrutturazione di un fabbricato ex rurale, con annessa piscina, nel sopralluogo sarà utile
acquisire dal proprietario anche le informazioni relative al professionista che ha seguito i lavori, alla
ditta esecutrice, ecc, poiché è probabile che tali soggetti abbiano lavorato “in nero”. Successivamente, nel portale SIATEL, il Comune dovrà verificare se il professionista o l’imprenditore che hanno
partecipato alla ristrutturazione hanno la partita IVA, hanno presentato dichiarazione e, se presentata, hanno dichiarato compensi/ricavi coerenti rispetto a quelli presumibilmente incassati per i lavori.
TERZO AMBITO: PROPRIETÀ EDILIZIA E PATRIMONIO
IMMOBILIARE.
In questo ambito le segnalazioni qualificate riguardano i soggetti persone fisiche nei cui confronti risultano:
•
Proprietà o diritti reali di godimento non indicati in dichiarazione.
•
Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati.
•
Accertamento per omessa dichiarazione ICI.
18
•
Accertamento per omessa dichiarazione TARSU – TIA.
•
Revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004.
3.1 PROPRIETÀ O DIRITTO REALE NON INDICATI IN DICHIARAZIONE
Questo tipo di segnalazione riguarda i soggetti che, pur avendo dichiarato regolarmente i loro
beni immobili (fabbricati diversi da abitazione principali e terreni agricoli) al fisco dell’ente
locale, non li hanno dichiarati al fisco erariale.
I funzionari comunali possono riscontrare
l’omessa indicazione di tali elementi nella dichiarazione
attraverso
la
consultazione
dell’applicativo SIATEL, nella sezione “Interrogazione Soggetto - Dati Contabili”
Le fonti informative utilizzabili al fine di individuare i soggetti che hanno omesso la dichiarazione dei beni immobili allo Stato sono:
-
notizie desunte dalla banca dati ICI, incrociate con i dati presenti in SIATEL relativamente alla dichiarazione dei redditi.
-
successivo riscontro nell’applicativo SISTER (Agenzia del Territorio) per controllare tutti i fabbricati posseduti in Ita-
CASO REALE
Dai dati relativi al registro, il Comune ha riscontrato che in data 20/07/2005 una contribuente ha acquistato la proprietà del 50% di
un fabbricato cat. A/10 censito al foglio X
part. yyy e zzz sub. 67 e 5.
Dalla verifica eseguita sulla dichiarazione
dei redditi prodotta per il periodo di imposta
2005 dalla contribuente, il Comune ha accertato che non risulta essere stato indicato alcun fabbricato (quadro RB) per il periodo di
possesso.
Consultando gli atti di registro (sempre in
SIATEL, “Interrogazione soggetti”) è stato
rilevato che la contribuente ha successivamente donato l’immobile in data 07/06/2006
non indicando, nella dichiarazione relativa al
p.i. 2006, il possesso fino a tale data del fabbricato in questione .
lia.
Per esempio si potrebbe estrarre dalla banca dati
ICI l’elenco dei soggetti che hanno un numero di immobili significativo (>10) e incrociarlo con quello, scaricabile da SIATEL, dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione IRPEF. Individuato un
possibile evasore, la segnalazione potrebbe essere affinata attraverso l’estrazione dall’applicazione
SISTER di tutti i fabbricati posseduti in Italia, tenendo tuttavia conto che tali interrogazioni forniscono una fotografia degli immobili posseduti al momento della ricerca.
3.2 PROPRIETÀ O DIRITTO REALE IN ASSENZA DI CONTRATTI REGISTRATI
La presente tipologia di segnalazione riguarda le ipotesi in cui il Comune rilevi la presenza di
diritti di proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento
ovvero da soggetti non residenti nelle stesse.
19
Il quadro giuridico di riferimento è costituito dal Testo unico II.DD. (in particolare dall’ art. 36 DPR
917/86) e dal Testo Unico sull’Imposta di Registro che impone sia la registrazione del contratto di
locazione che il versamento annuale dell’imposta sul canone pattuito (art. 4 e art. 17 DPR 131/86).
Le fonti informative possono essere rappresentate da:
-
Informazioni raccolte dalla Polizia Municipale in sede di verifica delle residenze anagrafiche.
-
Verifiche delle domiciliazioni di particolari categorie di soggetti (studenti universitari, lavoratori stagionali) da parte dell’Ufficio tributi.
-
Incrocio delle Banche dati TARSU e TIA con le utenze (acqua, gas, energia elettrica), con i
dati in possesso dell’Anagrafe della popolazione (per i residenti) e con le Comunicazioni ai
fini dell’antiterrorismo.
Si tratta essenzialmente di contratti di locazione non dichiarati al fisco erariale.
Il Comune, o il gestore della TIA, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1,
comma 106 della legge n. 296/2006, i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione dei rifiuti che
abbiano rilevanza ai fini delle imposte dirette. In particolare, relativamente agli immobili che insistono sul territorio comunale, occorre Comunicare: a) i dati catastali relativi all’immobile occupato/detenuto; b) i dati identificativi dell’occupante/detentore dell’immobile (codice fiscale e denominazione).
UN ESEMPIO
Durante una verifica di accertamento di residenza effettuata da un agente della Polizia Municipale,
emerge in contraddittorio che l’occupante, diverso dal proprietario, abita l’immobile in assenza di
contratto registrato. Se dall’applicativo SIATEL, nella Sezione “Interrogazione Soggetto - Dati Contabili”, dal quadro RB non risultano dichiarati canoni di locazione, né dalla Sezione del Registro risultano contratti registrati, il Comune può procedere con la segnalazione qualificata per tutti gli anni
interessati, avendo cura di acquisire, sempre in contraddittorio con l’occupante, il canone di locazione annuale corrisposto.
3.3 ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE ICI.
Nella presente tipologia di segnalazione rientrano le ipotesi in cui è stato notificato un atto
di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi
redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta.
Una volta effettuato l’accertamento ai fini ICI, il Comune dovrebbe procedere al controllo della posizione su SIATEL (quadro RB) per verificare la dichiarazione del reddito fondiario.
20
Rientrano nella presente segnalazione anche i casi di omessa denuncia di variazione
ICI, conseguente, ad esempio,
alla ristrutturazione di un fabbricato.
Tale fattispecie si presenta con
notevole frequenza con riferimento ai fabbricati ex rurali
che al momento della compravendita vengono accatastati in
una categoria molto bassa
(A/5 o A/4), e che successivamente vengono ristrutturati,
senza però dichiarare il nuovo
classamento.
CASI REALI
1) In data 12/12/2008 il Comune ha emesso accertamento per il
possesso nel Comune di n. 3 unità immobiliari imponibili ai fini
ICI. L'accertamento ICI è divenuto definitivo e l'importo richiesto è stato pagato.
Le 3 unità immobiliari accertate sono dei fabbricati ex rurali
tardivamente accatastati nell'anno 2007 al catasto urbano con
quota di possesso del contribuente pari al 9,091%. Le 3 unità
non sono state dichiarate ai fini delle imposte. Nel DOCFA di
accatastamento il proprietario ha affermato di aver perso i requisiti di ruralità sui tre fabbricati dal 18/01/2000. Il Comune ha
quindi verificato i dati dichiarati dal contribuente constatando
anche ai fini delle IIDD l'omessa dichiarazione per i tre fabbricati.
2) Un contribuente ha omesso la dichiarazione ai fini ICI e contestualmente ai fini delle IIDD dei seguenti fabbricati che, benché accatastati nel 2008, risultavano posseduti ed esistenti antecedentemente agli anni oggetto di segnalazione e pertanto andavano dichiarati con rendita presunta:
- foglio n. map.
endita catastale € 2.747,55 cat. a8
- foglio n. map … sub 1 rendita catastale € 379,60 cat. a3
- foglio n. map … sub 3 rendita catastale € 506,13 cat. a4
- foglio n. map … sub 4 rendita catastale € 772,00 cat. d10
- foglio n. map … Sub 2 rendita catastale € 224,25 cat. c02
3.4 ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE TARSU - TIA.
La presente tipologia di segnalazione riguarda le ipotesi di notifica di avvisi di accertamento
per omessa dichiarazione TARSU o TIA in qualità di occupante dell’immobile diverso dal
titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi dei
fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta.
Una volta effettuato l’accertamento ai fini Tarsu -Tia, il Comune può controllare la posizione del
contribuente su SIATEL (quadro RB) per verificare la dichiarazione del reddito fondiario (canone di
locazione); inoltre è possibile effettuare l’incrocio dei dati relativi agli accertamenti nei confronti degli occupanti degli immobili diversi dal titolare del diritto reale (locatari) con i dati relativi alla registrazione dei contratti e con i dati reddituali del proprietario.
3.5 REVISIONE DI RENDITA CATASTALE EX ART. 1, CO. 336, LEGGE N. 311/2004.
Ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004, i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali
sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del
21
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del
19 aprile 1994, n. 701 (DOCFA). La richiesta, contenente gli
elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui
CASI REALI
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è
1) Un contribuente possiede al
100% un immobile che, come
risultante da visura catastale
dell’Agenzia del Territorio, era
stato inizialmente accatastato
come A/3 ma, in seguito a cambio di destinazione e d’uso, è stato riaccatastato come A/10.
Ciò ha comportato un aumento
della rendita catastale e di conseguenza dell’importo imponibile
complessivo, che risulta superiore a quello dichiarato.
Il Comune può quindi procedere
con la segnalazione qualificata
per redditi fondiari parzialmente
non dichiarati per tutti gli anni
interessati.
notificata ai soggetti interessati e Comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri
a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del
classamento e la relativa rendita.
Le segnalazioni in argomento riguardano i soggetti nei
cui confronti viene accertato il mancato aggiornamento
delle rendite catastali, di conseguenza la rendita dei fabbricati non accatastati o accatastati non risulta più congrua rispetto alla reale situazione e il reddito fondiario
dichiarato non è quello effettivo.
Le fonti informative sono rappresentate dalla Banca dati
ICI e dalle verifiche dell’Ufficio tributi o dell’ufficio tecnico
del Comune.
Oggetto di questa segnalazione possono essere solo i fabbricati per i quali il Comune abbia attivato formalmente la procedura 336, caricandola sull’applicativo presente sul “Portale
dei Comuni” dell’Agenzia del Territorio.
2) Segnalazione Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare:
1. Accertamento per omessa dichiarazione ICI
2. Revisione di rendita catastale
ex art.1, comma 336, legge n.
311/2004
Il contribuente risulta proprietario di un fabbricato in …. via
….. foglio n. 41 map 35 sub 3,
che è stato oggetto di rideterminazione di rendita catastale d'ufficio da parte dell’agenzia del
territorio di …., in seguito a notifica eseguita dal Comune ai sensi
della L. 311/04 art. 1 comma
336. Sono stati emessi avvisi di
accertamento ICI - quota di proprietà 50% contitolare xxx.
Se il Comune ha, invece, ritenuto di procedere in prima battuta notificando un atto di accertamento mediante l’utilizzo di una rendita presunta autodeterminata
dal Comune stesso, una volta che l’avviso risulta essere definitivo, il Comune potrà effettuare la segnalazione ricorrendo all’ipotesi di “Accertamento per omessa dichiarazione ICI”.
Termini di decadenza dell’accertamento
L’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria va incontro a termini di decadenza che si ritiene utile ricordare al fine di consentire il buon esito della segnalazione, che dovrà necessariamente
essere legata a tali termini:
22
1) per l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e quella catastale, l’accertamento fiscale deve
essere notificato entro due anni dal giorno della stipula dell’atto di compravendita (decadenza giornaliera);
2) in caso di omissione della registrazione (come nel caso degli “affitti in nero”) il termine decadenziale è di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta;
3) ai fini delle Imposte dirette e dell’Iva, il termine per l’accertamento è di cinque anni se la dichiarazione è presentata (la notifica dell’accertamento deve avvenire entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), di sei anni se risulta omessa (notifica
dell’accertamento entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui sarebbe dovuta essere
presentata) (decadenza ad anno di imposta); in caso di compiuta violazione di entità tale da configurarsi un reato tributario (esempio: imposta evasa per cospicuo ammontare), il termine è raddoppiato.
In ogni caso, il Comune ha l’obbligo di trasmettere entro e non oltre il 30 giugno la segnalazione relativa al periodo d’imposta per il quale è in scadenza l’attività di accertamento.
QUARTO AMBITO: RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO
L’art. 2 del DPR n. 917/1986 (T.U.I.R.) dispone che “ai fini delle imposte dirette si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi
della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del
codice civile.
Secondo l’art. 43 del codice civile “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la
sede principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139). La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
Per residenza fiscale s’intendono sia la residenza che il domicilio civili. Al fine di stabilire la residenza
fiscale è sufficiente la presenza di uno solo dei tre requisiti richiesti dall’art 2 del TUIR, essendo gli
stessi alternativamente rilevanti, come confermato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 351
del 7.8.2008.
Il requisito della maggior parte del periodo d’imposta è verificato se il periodo di permanenza in Italia è di almeno 183 giorni se l’anno è di 365 giorni, di 184 se l’anno è di 366 gg.
In questo ambito le segnalazioni riguardano due fattispecie:
•
Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio (art. 83, comma 16, del D.L.
n. 112/2008)
•
Soggetti con domicilio o residenza ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile
che a seguito di vigilanza nel triennio art. 83, c. 16, del D.L. n. 112/2008)
23
(an-
4.1 ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO DI CONFERMA DI ESPATRIO
L’art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008 prevede che i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermino all'Ufficio dell'Agenzia
delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la
residenza nel territorio nazionale.
Tale segnalazione riguarda l’ipotesi di conclusione negativa del procedimento di conferma
di espatrio da parte del Comune e può consentire all’Agenzia delle Entrate di attribuire
d’ufficio la residenza del contribuente in Italia.
Il Comune dovrà compiere una vera e proprio attività istruttoria rivolta a dimostrare l’effettività del
trasferimento all’estero e nel caso in cui riscontri che è fittizio, potrà inviare la segnalazione “qualificata”.
Costituiscono indici significativi di permanenza della residenza in Italia, nonostante il soggetto dichiari di essersi trasferito all’estero:
- la disponibilità di una abitazione permanente nel Comune;
- richieste di permesso per il parcheggio residenti/domiciliati ("strisce blu")
- richieste di permesso per la “Circolazione e la sosta” disabili (posto auto riservato)
- la presenza della famiglia nel Comune;
- l’accreditamento di propri proventi, dovunque conseguiti, in Italia;
- il possesso in loco di beni anche mobiliari;
- la partecipazione a riunioni d’affari in territorio italiano;
- la titolarità di cariche sociali in territorio italiano;
- il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o clubs in territorio italiano;
- l’organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano.
Il Comune potrà effettuare i seguenti controlli:
-
il riscontro che la famiglia mantenga la dimora in Italia durante la permanenza all’estero del
soggetto (interessi familiari e sociali in Italia);
-
il riscontro sull’accesso (anche abituale) dei componenti il nucleo familiare e/o del soggetto ai
servizi comunali che presuppongano la presenza sul territorio (es. frequenza scolastica dei figli);
-
il riscontro della presenza di unità immobiliari tenute a disposizione, mantenute o prese in
locazione, nel Comune, direttamente o in via mediata, supportata da consumi fatturati in relazione alle utenze domestiche;
-
la presenza di verbali relativi a violazioni del codice della strada, con indicazione di tempi e
circostanze;
-
la richiesta di particolari autorizzazioni concesse dall’ente;
24
-
la raccolta di ogni altra informazione sul soggetto in possesso dell’ente.
Le fonti informative sono costituite da Osservazioni dirette da parte degli Uffici comunali in genere: Polizia Municipale per infrazioni stradali, altri Uffici per accessi diretti ai servizi, (in particolare
Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Settori Istruzione e Cultura.)
Inoltre la ricerca di ulteriori soggetti sui quali effettuare particolari riscontri può essere effettuata ad
esempio tramite controlli mirati sulla presenza di veicoli con targhe automobilistiche estere in prossimità di determinate strutture (scuole private, circoli di prestigio, strutture sanitarie particolari, etc.)
4.2 SOGGETTI CON DOMICILIO O RESIDENZA EX ART. 43, COMMI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE
Tale ambito riguarda il riscontro di una fittizia cessazione della residenza nel territorio nazionale, effettuato anche tramite la procedura di vigilanza nel triennio di cui all’art. 83, comma 16, del DL
112/2008. Infatti i Comuni sono tenuti a vigilare, anche dopo sei mesi dall’iscrizione all’AIRE,
sull’effettività dell’espatrio nel triennio successivo. Tale potere di vigilanza potrà essere esercitato per
la prima volta a partire dal 1° gennaio 2006.
La segnalazione riguarderà la rilevazione da parte del Comune di elementi capaci di dimostrare l’esistenza del domicilio o della residenza nel territorio nazionale di soggetti che, pur
risultando formalmente residenti all’estero, hanno di fatto nel Comune il domicilio o la residenza ex art. 43, c. 1 e 2 del codice civile.
Le fonti informative e le modalità di effettuazione di tale segnalazione sono le medesime di quella
precedente.
ESEMPI
Il contribuente chiede l’iscrizione all’AIRE. Il Comune rileva che dal giorno della richiesta
d’iscrizione all’AIRE:
1) i figli a carico del contribuente hanno frequentato una scuola nel territorio nazionale (la frequenza dei figli deve essersi protratta per la maggior parte del periodo d’imposta);
b. il contribuente ha richiesto al Comune il permesso per il parcheggio residenti o per la circolazione o la sosta per disabili;
c. il contribuente frequenta la biblioteca comunale
(ha la tessera di frequentatore e dalla rilevazione
CASO REALE
Un contribuente risulta iscritto all’AIRE (Stato
di San Marino). Il Comune, alla luce del suo
potere di vigilanza, ha effettuato dei controlli
sul soggetto, riscontrando che il contribuente
possedeva nel Comune di Rimini un immobile
con una utenza Gas attiva e dove sussisteva la
residenza del coniuge (in costanza di matrimonio) e dei figli.
Inoltre, per uno dei due figli, il Comune ha accertato la frequenza a una scuola comunale.
delle presenze la frequenta con una certa assiduità).
2) il contribuente ha stipulato un contratto di lo-
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cazione ad uso abitativo in qualità di conduttore
b. il contribuente si è abbonato all’uso dei mezzi pubblici
c. dai verbali della polizia municipale emerge che il contribuente è stato fermato diverse volte alla
guida di un’autovettura sul territorio nazionale
In queste ipotesi, rilevati questi elementi di fatto, il Comune effettuerà una segnalazione qualificata
all’Agenzia delle Entrate.
QUINTO AMBITO: DISPONIBILITÀ DI BENI INDICATIVI DI
CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.
In tale ambito le segnalazioni qualificate riguardano i soggetti persone fisiche che risultano avere la
disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi sintomatici di capacità contributiva di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale del 10 settembre 1992, come sostituita dal D.M. del 19 novembre 1992,
ovvero di altri beni e servizi di rilevante valore economico, non giustificati dai redditi dichiarati con
riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.
Vale la situazione di fatto: ad esempio, l’auto intestata al figlio studente, senza redditi, è nella dispo-
Nozione di “Disponibilità”:
- beni utilizzati o fatti utilizzare a qualsiasi titolo o anche di fatto;
- servizi ricevuti o fatti ricevere a qualsiasi titolo o anche di fatto;
- beni o servizi per i quali vengono supportati in tutto o in parte i relativi costi.
nibilità dei genitori (analisi della “famiglia fiscale”).
Sulla base della considerazione che la disponibilità di determinati beni e/o l’acquisto degli stessi rappresentano chiari indicatori della possibilità di spesa di un contribuente gli obiettivi di tale tipologia
di segnalazione sono i seguenti:
A) la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche sulla base di elementi e circostanze di
fatto certi, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato (Redditometro)
B) la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche sulla base della cd “spesa per incrementi patrimoniali”, sufficiente per intraprendere attività accertativa, essendo fondato ritenere che
l’acquisto di un bene immobile, in assenza di un reddito adeguato, possa costituire un indice di una
maggiore capacità contributiva e legittimare così un accertamento fiscale dell’incremento patrimoniale.
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Esempi di segnalazioni per indice di capacità
contributiva, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto:
“abitazioni principali e secondarie”: individuare i soggetti titolari (proprietà o altro diritto reale) di un numero “consistente” di immobili e
considerare quelli che o non dichiarano redditi
complessivi o dichiarano un reddito complessivo
decisamente basso e non sono interessati da eventi di successione. Da questa analisi emergerebbero le intestazioni fittizie immobiliari, cioè i
soggetti non titolari di reddito (es. figli) ai quali
sono stati intestati immobili per non farli risultare ad altri (es. genitore) che sicuramente hanno
una disponibilità contributiva superiore al reddito dichiarato.
“abitazioni principali e secondarie”: considerare i soggetti che hanno acquistato beni immobili e non dichiarano redditi o li dichiarano in
misura non congrua rispetto all’esborso patrimoniale. Integrando tali informazioni con altri
elementi (es. informazioni su auto) è possibile
mettere in evidenza soggetti accertabili sulla base
dell’incremento della spesa patrimoniale.
“soggetti residenti in zone di pregio della
città”: è un punto di partenza per individuare
CASI REALI
1) Il Comune a seguito di controlli, ha verificato che un soggetto esercita attività di
commercio ambulante in diversi Comuni
senza essere titolare diretto di un posteggio.
Inoltre, dalle informazioni presenti negli atti
del registro, il Comune ha accertato che il
soggetto prende in affitto i posteggi di altri
ambulanti.
Non avendo il contribuente mai presentato
alcuna dichiarazione dei redditi, il Comune
ha segnalato l’incongruenza tra gli affitti pagati e la capacità contributiva del soggetto.
2) A seguito di controllo dei tabulati delle
utenze TARSU (dalla quale il Comune ha
verificato che un soggetto paga le utenze
TARSU e gas di un immobile) e dalla banca
dati degli archivi anagrafici il Comune ha
riscontrato:
- dalla consultazione degli atti del registro
che il soggetto con la moglie ha comprato un
immobile del valore di 194.570 euro (agevolazione prima casa) e un terreno del valore di
10.000 euro. I coniugi hanno ottenuto
l’autorizzazione alla ristrutturazione del predetto dell’immobile.
- successivamente hanno acquistato altri 2
immobili rispettivamente del valore di €
225.000 e € 37.932
- il marito ha inoltre acquistato un’autovettura
di cilindrata 2.976, la moglie invece possiede
un’autovettura di cilindrata 2.685; sono inoltre titolari di una società immobiliare.
Il Comune ha quindi visualizzato i redditi
dichiarati dai coniugi per gli anni 2005 2006 - 2007- 2008 segnalando che il reddito
irrisorio dichiarato non sembrerebbe in linea
con gli elementi di capacità contributiva individuati.
soggetti che, in assenza di redditi da fabbricati o
complessivi, potrebbero avere in prima persona o nella persona di un familiare, una capacità contributiva superiore al reddito dichiarato.
“spese per ristrutturazioni di immobili”, sostenute da una Persona fisica in assenza di redditi
complessivi adeguati. Può essere utile isolare, se possibile, i documenti amministrativi (dia, etc) relativi alle attività di ristrutturazione più dispendiose e procedere all’incrocio con i dati reddituali del
committente.
“collaboratori familiari a tempo pieno conviventi”: partendo da soggetti di nazionalità straniera,
residenti, o appartenenti a un nucleo familiare “locale” o residenti in zone di pregio, assumendo che
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svolgano attività di collaboratore familiare, considerare i soggetti della famiglia a cui viene prestato
servizio, che potrebbero essere anch’essi residenti o solo intestatari dell’immobile o del contratto di
locazione relativo (esempio: villa in zona di pregio in cui i soli soggetti residenti sono una coppia di
filippini e la cui proprietà è di una società, la quale è riferibile ad un soggetto con famiglia residente
in centro: è il classico caso in cui la famiglia benestante in realtà vive nella villa sita nella zona residenziale di pregio ma mantiene la residenza in centro).
Le fonti informative possono essere costituite da: Polizia municipale, Ufficio Anagrafe, Ufficio tributi, Ufficio Edilizia privata
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V. ATTIVITA’ DELLA DIREZIONE REGIONALE
DEL PIEMONTE
Presso le Direzioni Provinciali del Piemonte (tranne quella di Torino, non ancora costituita) sono
stati individuati i funzionari referenti per l’attività di partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale, a cui il Comune può fare riferimento prima di trasmettere la segnalazione tramite
l’applicazione SIATEL, al fine di rendere la stessa il più possibile qualificata, quindi per chiarire eventuali dubbi sull’utilità delle informazioni reperite che si vogliono mettere a disposizione o sulla
necessità di effettuare ulteriori indagini per renderle più complete e immediatamente utilizzabili.
Sono stati delineati i seguenti percorsi di indagine che potrebbero rivelarsi proficui se condotti
dall’ente locale in collaborazione con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e far scaturire segnalazioni
molto utili:
GEOMETRI E ARCHITETTI
L’ufficio dell’Agenzia seleziona soggetti (con codice attività riconducibile alla professione di architetto o geometra) titolari di partita IVA che
•
non hanno presentato la dichiarazione
•
in caso di dichiarazione presentata indicano, per un rilevante periodo di tempo (3/5 anni),
compensi e redditi da lavoro autonomo esigui.
Il Comune verifica se gli stessi soggetti risultano aver presentato pratiche edilizie e ne individua la natura.
La quantificazione del compenso si baserà su quello ordinariamente connesso al tipo di prestazione resa.
In tal modo il Comune fornisce uno specifico riscontro sull’effettivo esercizio dell’attività da parte
del professionista e acquisisce precisi elementi di accertamento nei confronti del soggetto.
AGENZIE DI POMPE FUNEBRI
Di norma, le agenzie di pompe funebri espletano, in nome e per conto dei congiunti del defunto, le
necessarie pratiche presso i servizi cimiteriali del Comune.
Pertanto, anche in relazione a questo genere di attività possono essere effettuati i controlli incrociati
ipotizzati nei confronti degli architetti e geometri.
COMMERCIO AMBULANTE
Analogamente a quanto previsto per i geometri e architetti l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate seleziona soggetti esercenti l’attività di commercio ambulante che
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•
hanno omesso la presentazione della dichiarazione
•
nel medio periodo dichiarano ricavi e redditi particolarmente ridotti per la categoria
I nominativi vengono trasmessi al Comune o ai Comuni dell’area geografica di riferimento i quali verificano la presenza di autorizzazioni al commercio ambulante a posto fisso a nome del soggetto e,
se possibile, acquisiscono i dati delle presenze effettive.
Nel caso in cui il soggetto possieda due o più autorizzazioni al commercio per lo stesso giorno della
settimana il Comune può inviare sul posto la Polizia Municipale al fine di acquisire ulteriori informazioni (numero di addetti alla vendita, loro rapporto con il titolare dell’autorizzazione, etc.)
I risultati dei riscontri effettuati possono costituire oggetto di segnalazione.
ISEE
I Comuni possono segnalare soggetti che hanno richiesto agevolazioni o esenzioni presentando dichiarazione ISEE con redditi molto bassi, che però risultano residenti in immobili di pregio o sono
titolari di utenze TARSU per l’esercizio di attività in immobili di proprietà o per i quali magari pagano un canone di locazione di importo rilevante.
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate possono verificare quali tra questi contribuenti individuati dai
Comuni sono titolari di partita IVA e dichiarano redditi esigui per un periodo di tempo almeno triennale.
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VI. COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI
TORINO.
I
n attuazione della Convenzione siglata il 22.05.2009 tra la Direzione Regionale del Piemonte
e il Comune di Torino si è instaurata, e si sta ulteriormente sviluppando, un’intensa collaborazione tra i due Enti, che ha portato a oltre centocinquanta segnalazioni, prevalentemente di
competenza degli uffici di Torino e Provincia.
I percorsi prima descritti sono stati individuati da funzionari dell’Agenzia delle Entrate insieme a
funzionari del Comune di Torino e alcuni sono in corso di sperimentazione, quindi il Comune ha
effettuato segnalazioni in base alle informazioni in suo possesso, che saranno utilizzate dagli uffici
dell’Agenzia per procedere all’attività di controllo.
È di fondamentale importanza che le segnalazioni siano il più precise possibile, in maniera tale da
consentire agli uffici finanziari di trasformarle in accertamento senza la necessità di compiere
un’attività istruttoria troppo impegnativa. È d’altronde inevitabile che alcuni percorsi richiedano un
supplemento di indagine, non essendo quantificata la pretesa erariale nella segnalazione del Comune,
ma essendo solo indicate le incongruenze rilevate riguardo alla posizione del contribuente e del suo
nucleo familiare.
È quindi auspicabile che tra i funzionari del Comune e quelli degli uffici dell’Agenzia delle Entrate si
instauri un continuo passaggio di notizie, scambio di informazioni e di suggerimenti, nonché di e-
ventuali richieste specifiche, in modo tale che sia ben chiaro quali sono gli elementi utili a trasformare in un accertamento proficuo i dati in possesso del Comune.
31
VII. CASI REALI DI SEGNALAZIONI DEL COMUNE DI TORINO.
1) Segnalazione Beni indicanti Capacità Contributiva:
Possesso di beni e servizi di rilevante valore economico in assenza di redditi dichiarati, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto
Un soggetto dichiara reddito inferiore a 10.000 euro, sebbene risulti intestatario di quattro utenze
TARSU per un importo complessivo di circa 4.000 euro ed eserciti la professione di meccanico in
una strada del centro città, in un immobile di sua proprietà. Nella dichiarazione riporta tutti i sette
immobili di cui risulta essere contitolare. Il soggetto convive con la moglie dal 2003, anno dell'ultima
dichiarazione presentata, la quale è intestataria di partita IVA attiva. La coppia ha un figlio in età prescolare. Il soggetto ha presentato dichiarazione ISEE nel 2008 per un importo di circa 32.000 euro
per l’anno 2007.
2) Segnalazione Beni indicanti Capacità Contributiva
Possesso di beni e servizi di rilevante valore economico in assenza di redditi dichiarati, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto
Un soggetto dichiara reddito inferiore a 10.000 euro sebbene eserciti la professione di pasticcere in
una via centrale. Vive con moglie (reddito dichiarato inferiore a 10.000 euro) e tre figli, di cui una
con reddito di circa 15.000 euro e uno in età scolare; ha presentato dichiarazione ISEE nel 2008 di
8.000 euro. È intestatario di tre utenze TARSU per un importo complessivo di circa 600 euro, inoltre nel 2004 ha sottoscritto un contratto di locazione per un importo di circa 5.000 euro annui.
3) Segnalazione Commercio e Professioni
Svolgimento attività diversa da quella dichiarata
Un soggetto risulta titolare di partita IVA attiva, ma non presenta la dichiarazione dei redditi. Si presume svolgimento dell'attività nel corso del 2005, infatti il soggetto risultava avere attiva una utenza
TARSU per attività mercatale regolarmente pagata, inoltre risultava (e risulta) essere intestatario di 1
licenza mercati e di cinque licenze prese in gerenza.
Il soggetto è coniugato con …, CF …, che ha una partita IVA cessata e che non risulta presentare
alcuna dichiarazione dei redditi.
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4) Segnalazione Commercio e Professioni
Svolgimento attività diversa da quella dichiarata
Un soggetto avente Partita IVA attiva con dichiarazione redditi assente, nel corso del 2005 risultava
avere attiva una utenza TARSU abitazioni nel luogo di residenza e cinque utenze TARSU per attività mercatale, regolarmente pagate. Inoltre risultava (e risulta) essere intestatario di cinque licenze
mercati e di sette licenze prese in gerenza.
5) Segnalazione Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare:
Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione
Il soggetto risulta aver acquistato in comproprietà con la moglie tre immobili C2 e due immobili C1
nel corso del 2005. Il soggetto per tale anno fiscale non ha presentato dichiarazione dei redditi.
Si segnala che risulta intestatario dal 1 gennaio 2002 di utenza TARSU abitazioni regolarmente pagata.
Cfr segnalazioni inoltrate relative alla moglie per l'anno fiscale 2006 e 2007.
6) Segnalazione Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare:
Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati
L'immobile risulta censito al nceu al foglio n. .. sub 90 di proprietà di y e locato al sig. x nato in Egitto il …. - codice fiscale………………. ivi anagraficamente residente che ha dichiarato di pagare
in contanti un canone mensile di euro 300.
Atti: verbale di sommarie informazioni rese dal conduttore
7) Segnalazione Commercio e Professioni:
Svolgimento attività diversa da quella dichiarata
Codice attività: 7420A - ATTIVITA' TECNICHE SVOLTE DA GEOMETRI
Il professionista ha dichiarato un volume d'affari per l'anno 2006 che non risulterebbe congruo con
il numero di pratiche edilizie presentate (59). Di seguito il dettaglio:
conservazione opere art. 37 dpr 380/01 progressivo n. registro n. …
conservazione opere art. 37 dpr 380/01 - servizio igienico progressivo 279 registro 9
d.i.a. art. 22 d.p.r. 380/01 (commi 1-2) bagno int. progressivo n. registro n. …
d.i.a. art. 22 d.p.r. 380/01 (commi 1-2) manutenzione straordinaria progressivo n. registro n. …
d.i.a. art. 22 d.p.r. 380/01 (commi 1-2)(modif. interne) progressivo n. registro n. …
d.i.a. art. 22 d.p.r. 380/01 (commi 1-2) opere interne e cambio uso( abitativo) progressivo n. registro
n. … sanatoria opere soggette a dia art. 37 dpr 380/01 progressivo n. registro n. …
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8) Segnalazione Commercio e Professioni
Svolgimento attività senza Partita IVA
Il professionista risulta essere associato a uno studio di architetti P.I. …. il cui volume d'affari IVA
per l'anno 2006 apparirebbe inferiore rispetto alle attività registrate.
Di fatto risultano presentate 32 pratiche edilizie allo sportello comunale. Di seguito il dettaglio:
- conservazione opere art. 37 DPR 380/2001 progressivo n… registro … ecc.ecc.
9) Segnalazione Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare
Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione.
A fronte di verifica di contratto di locazione agevolata si riscontra che:
u.i. foglio … n. … sub... - via ... - Torino - rinnovo contratto di loc. agevolato non valido. Il conduttore … (CF…) in data ... trasferisce la residenza a . dove possiede ab. principale. La s.s. (soggetto
della presente segnalazione) nel 2007 non dichiara alcun reddito pur presentando mod. F23 per rinnovo contratti di locazione.
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a cura di:
Direzione Regionale del Piemonte
Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione
Ufficio Accertamento
Corso Vinzaglio, 8 – 10121 Torino (To), I
Tel. 011 5587078
Fax 011 5587478
Referenti:
Carmen Ariganello: [email protected]
Pier Luigi Calani: [email protected]
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OPUSCOLO COMUNI - Direzione regionale Piemonte