06 2010 L A P A R T E C I PA Z I O N E COMUNI DE I ALL’ACCERTAMENTO FISCALE Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione Ufficio Accertamento SOMMARIO I. NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO. pag. 3 II. PROTOCOLLI D’INTESA. pag. 6 III. TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI. UTILIZZO DELLA PROCEDURA SIATEL. pag. 7 IV. ANALISI DEI CINQUE AMBITI DI INTERVENTO: pag. 10 PRIMO AMBITO: COMMERCIO E PROFESSIONI pag. 10 1.1 Svolgimento attività senza partita IVA pag. 10 1.2 Attività diversa da quella dichiarata pag. 12 1.3 Affissione pubblicitaria abusiva pag. 12 1.4 Ente non commerciale con attività lucrativa pag. 13 SECONDO AMBITO : URBANISTICA E TERRITORIO pag. 14 2.1 Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione dei terreni pag. 15 2.2 Professionista o imprenditore che ha partecipato a operazioni di abusivismo edilizio pag. 18 TERZO AMBITO: PROPRIETÀ EDILIZIA E PATRIMONIO IMMOBILIARE pag. 18 3.1 Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione pag. 19 3.2 Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati pag. 19 3.3 Accertamento per omessa dichiarazione ICI pag. 20 3.4 Accertamento per omessa dichiarazione TARSU -TIA pag. 21 3.5 Revisione di rendita catastale ex art. 1, co. 336, l n. 311/2004 pag. 21 QUARTO AMBITO: RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO pag. 23 4.1 Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio pag. 24 4.2 Soggetti con domicilio o residenza ex art. 43, commi 1 e 2, del codice civile pag. 25 QUINTO AMBITO: DISPONIBILITA’ D I BENI INDICATIVI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA pag. 26 V. ATTIVITA’ DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE. pag. 29 VI. COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI TORINO. pag. 31 VII. CASI REALI DI SEGNALAZIONI DEL COMUNE DI TORINO. pag. 32 2 I. NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO. Artt. 44 e 45 DPR 29 settembre 1973 n. 600 Art. 1 D.L. 30 settembre 2005, n. 203 Legge 2 dicembre 2005 n. 248 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 Art. 83 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008 Artt. 44 e 45 DPR 29 settembre 1973 n. 600 La partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento dei redditi delle persone fisiche era già stata prevista dagli articoli 44 e 45 del DPR n. 600 del 1973, norme a cui non è mai stata data concreta attuazione. Art. 1 D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - Legge 2 dicembre 2005, n. 248 L’art. 1 del D.L. 203/2005, convertito con Legge 248/2005, ha previsto che “per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.” La manovra correttiva per il 2010, varata dal governo con il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, recante “Misure urgenti finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e alla competitività economica”, ancora in corso di conversione, prevede alcune modifiche alla disciplina della partecipazione dei comuni all’accertamento, tra cui l’innalzamento dell’incentivo ai Comuni dal 30% al 33% e l’obbligo, per i Comuni con più di 5.000 abitanti, di costituire il Consiglio tributario che avrà compiti consultivi e operativi. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 ha dato concreta attuazione alle previsioni dell’art. 1 del D.L. n. 203 del 2005, stabilendo che i Comuni, nell'ambito 3 dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, partecipano fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento delle imposte dirette e indirette. Le segnalazioni dei Comuni devono essere qualificate, cioè riguardare “posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi. Le informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento sono altresì costituite dagli archivi strutturati, con riferimento, in primo luogo, ai cespiti immobiliari già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali. Sono stati individuati cinque ambiti d’intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate: 1. COMMERCIO E PROFESSIONI 2. URBANISTICA E TERRITORIO 3. PROPRIETA’ EDILIZIE E PATRIMONIO IMMOBILIARE 4. RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO 5. DISPONIBILITA’ DI BENI INDICATIVI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA Art. 83 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 L’art. 83 del D.L. n. 112/2008 – convertito con Legge n. 133/2008 – ha disposto l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzato alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo AT o acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori, in particolare con le indagini finanziarie. A tal fine i Comuni segnalano all'Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti di cui siano a conoscenza ai fini della realizzazione del piano straordinario dei controlli. Per quanto riguarda le fittizie residenze all’estero i Comuni, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), confermano all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dell'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Inoltre i Comuni vigilano per 3 anni dall’iscrizione sull’effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale. Tale vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’AIRE a far corso dal 1° gennaio 2006. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008 Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008 ha definito i seguenti punti: 4 • Modalità di trasmissione delle segnalazioni: tramite un’apposita applicazione web disponibile sul sistema SIATEL; • Tempistica di trasmissione: è legata ai termini di decadenza dell’attività d’accertamento. La trasmissione delle segnalazioni relative al periodo d’imposta per il quale è in scadenza l’attività di accertamento deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno. (Per esempio la segnalazione relativa a un soggetto locatore in nero di un appartamento nell’anno 2005 deve essere inviata dal Comune entro il 30 giugno 2010) • Trattamento dei dati; • Sicurezza dei dati; • Modalità di ripartizione della quota del 30%: in caso di segnalazioni sulla medesima posizio- ne da parte di più Comuni, la quota del 30% viene ripartita in eguale misura tra i Comuni stessi. 5 II. PROTOCOLLI D’INTESA. D opo la sottoscrizione, in data 08.07.2008, di un Protocollo d’intesa tra la Direzione regionale del Piemonte e il Comune di Torino, il primo sul territorio nazionale, il 22.05.2009 è stata siglata una Convenzione tra i due enti, finalizzata a potenziare, an- che sul territorio cittadino, la lotta all’evasione attraverso una fattiva collaborazione amministrativa. Il 25 giugno 2009 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Direzione Regionale del Piemonte e l’ANCI (Associazione nazionale dei Comuni italiani) Piemonte. Con tali atti vengono definite le modalità attraverso le quali i Comuni potranno contribuire al contrasto all’evasione mediante l’invio di segnalazioni qualificate agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il 12 novembre 2009 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa antievasione tra Agenzia delle Entrate, ANCI (Associazione nazionale dei Comuni italiani) e IFEL (Istituto per la finanza e l’economia locale), realizzato con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di uniformare il coinvolgimento dei Comuni nell’attività di partecipazione all’ accertamento fiscale e implementare strumenti e azioni che possano favorirla e accelerarla. I Comuni italiani possono aderire al protocollo nazionale inviando una delibera di giunta all’ANCI e all’Agenzia delle Entrate, quindi senza necessità di sottoscrivere apposite convenzioni. 6 III. TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI. UTILIZZO DELLA PROCEDURA SIATEL. I Comuni utilizzano i dati dell’anagrafe tributaria presenti nella procedura informatica SIATEL. Sono disponibili: informazioni sintetiche e di dettaglio (quadri RA, RB e FA) presenti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche informazioni sintetiche presenti nelle dichiarazioni delle persone non fisiche (società ed enti non commerciali) informazioni riguardanti gli atti registrati informazioni relative agli atti di locazione di immobili registrati (telematicamente e manualmente) informazioni relative agli atti di successione informazioni relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica informazioni relative ai contratti di somministrazione di gas Sono in fase di caricamento a sistema e saranno disponibili entro il 2010 le informazioni relative ai bonifici bancari riferiti a ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica. Le segnalazioni da parte dei Comuni possono essere effettuate per singolo periodo d’imposta (es. 2004, 2005, 2006 ecc.) MODALITA’ TECNICHE: la trasmissione delle segnalazioni da parte dei Comuni è effettuata utilizzando un’apposita applicazione realizzata in ambiente WEB e disponibile sul sistema S.I.A.T.E.L. L’abilitazione per accedere alla procedura S.I.A.T.E.L. si richiede per ciascun funzionario del Comune, individuato dal responsabile dell’Ente, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte - Ufficio Gestione dei Tributi - compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it - Servizi - Servizi telematici - Siatel v2.0 - PuntoFisco - Siatel v2.0 - PuntoFisco Comuni e trasmettendolo via fax al n. 011.5587502. 7 I funzionari dei Comuni che dispongono già dell’abilitazione a S.I.A.T.E.L., avendola ottenuta in precedenza per accedere ai dati dell’anagrafe tributaria, non devono presentare ulteriori richieste all’Agenzia delle Entrate, ma devono chiedere al proprio amministratore di rete di essere autorizzati ad accedere alla procedura delle segnalazioni presente all’interno di S.I.A.T.E.L. L’applicazione è in grado di verificare e garantire la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dall’allegato tecnico al provvedimento del 26.11.08. La trasmissione delle segnalazioni da parte dei Comuni si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, la ricezione dei dati delle segnalazioni stesse. Tale ricezione sarà evidenziata, con apposita messaggistica, dall’applicazione a disposizione dei Comuni. È fondamentale che le segnalazioni vengano trasmesse – puntualmente – sempre per via telematica mediante l’applicazione “Segnalazioni” presente in SIATEL. Solo dopo tale trasmissione, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate potrà richiedere documentazione cartacea. - Solo la trasmissione telematica garantisce la congruenza dei dati della segnalazione rispetto alle disposizioni del Prov. AE 26.11.08 - Solo la trasmissione telematica - tracciando l’avvenuta ricezione, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia, della segnalazione e il collegamento di quest’ultima all’eventuale avviso d’accertamento - consente ad oggi l’automatico calcolo e assegnazione ai Comuni della quota (30%) delle maggiori imposte, interessi e sanzioni riscosse a titolo definitivo. Le tipologie di segnalazioni dei Comuni possono, ad oggi, riguardare solo gli ambiti di intervento descritti. Qualora il Comune disponga di informazioni che non rientrano in nessuno dei cinque ambiti potrà comunque inserire la segnalazione all’interno di uno degli ambiti previsti (quello più simile al tipo di dati che si intende Comunicare), specificando nel campo note le indicazioni necessarie. All’interno dello stesso ambito di intervento il Comune può indicare una o più tipologie nella stessa segnalazione (cfr. caso reale a pag. 28), mentre la procedura non consente di evidenziare più di un ambito, trattandosi di fattispecie molto diverse tra loro che difficilmente si realizzano in contemporanea in capo al medesimo soggetto. Percorso suggerito per la predisposizione di una corretta e completa segnalazione Creazione del fascicolo del soggetto controllato, contenente tutte le interrogazioni effettuate a sistema SIATEL (dichiarazioni, contratti, elementi informativi in possesso dei Comuni, ecc.) e le altre informazioni acquisite (negli archivi comunali o in fase istruttoria); Chiara e completa verbalizzazione delle attività istruttorie esterne realizzate che hanno portato alla segnalazione; 8 Sintetica relazione che descriva l’intero percorso d’indagine eseguito, l’iter logico e le motivazioni della segnalazione. Tale prassi operativa consentirà agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di acquisire, nel corso della lavorazione della segnalazione, le informazioni utili ad accelerare e rendere più efficace l’accertamento. Si consiglia ai funzionari comunali preposti alla trasmissione delle segnalazioni di consultare la Guida Operativa, soprattutto nella fase di caricamento a sistema delle informazioni. 9 IV. ANALISI DEI CINQUE AMBITI DI INTERVENTO. P RIMO AMBITO: COMMERCIO E PROFESSIONI In questo ambito le segnalazioni qualificate possono riguardare i soggetti che: • pur svolgendo un’attività di impresa, sono privi di partita IVA; • nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella rilevata in loco; • sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive in quanto imprese utilizzatrici o in qualità di gestori impianti pubblicitari abusivi; • pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative. 1.1 SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SENZA PARTITA IVA L’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che “i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello stato, (…) devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate (…). L’Ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazione del domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto”. In questa tipologia devono essere inserite le segnalazioni relative ai soggetti che svolgono un’attività d’impresa senza aver richiesto e ottenuto la Partita IVA. Può verificarsi l’ipotesi che, al fine di ottenere concessioni/autorizzazioni varie, il soggetto utilizzi o dichiari una partita IVA non propria oppure richieda una Partita Iva al solo fine di ottenere concessioni/autorizzazioni per poi chiuderla subito dopo. Questa tipologia di segnalazione ha lo scopo di fornire all’Agenzia delle Entrate elementi gravi, precisi e concordanti relativi all’esercizio di un’attività commerciale o professionale da parte di soggetti privi di partita IVA. Nel caso di evasore totale, invece, la ricostruzione del reddito prodotto potrà basarsi su presunzioni anche prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, come previsto dall’art. 39, comma 2, lett. a) del DPR 600/73. 10 I Servizi comunali che possono effettuare segnalazioni in questo ambito sono il Servizio Tributi, il Servizio Interventi Economici/Commercio, la Polizia Locale e in genere tutti quelli preposti al rilascio di autorizzazioni o alla verifica dell’esercizio di attività imprenditoriale di qualsiasi genere. I funzionari comunali possono riscontrare l’attribuzione di una partita IVA a un soggetto consultando la sezione “Interrogazione Soggetto” dell’applicativo SIATEL. Le fonti informative da cui possono emergere elementi utili per individuare il soggetto che svolge una determinata attività e per qualificarla nel modo corretto sono molteplici: - osservazioni dirette da parte della Polizia Municipale scaturite nel corso della normale attività di controllo - Comunicazioni effettuate dal soggetto al Comune, quali ad esempio D.I.A.P., domande di autorizzazione, pagamento dell’imposta sulla pubbli- CASO REALE: A seguito di un controllo all’interno di un mercato settimanale, la polizia municipale ha accertato che un soggetto svolgeva l’attività di commercio ambulante di abbigliamento occupando il posteggio di un’altra ditta in maniera abusiva. Dalle verifiche effettuate successivamente in SIATEL, il Comune ha riscontrato che il soggetto non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi e non ha mai aperto la Partita IVA. cità e\o dei diritti sulle pubbliche affissioni - verifiche dell’ufficio commercio comunale e Comunicazione all’ufficio tributi attraverso le banche dati a disposizione quali: banca dati ICI, TOSAP/COSAP ALCUNI ESEMPI: • BANCA DATI ICI - sono interessanti da approfondire le situazioni riguardanti persone fisiche che in maniera ripetuta in un determinato lasso temporale (es. 2-3 anni) costruiscono o comprano e ristrutturano fabbricati per poi rivenderli; tali soggetti dovrebbero risultare possessori di diversi fabbricati e presentare regolarmente dichiarazione ICI (ora MUI) TOSAP/COSAP - soggetto che richiede l’autorizzazione temporanea per commercio • ambulante pur non avendo la partita IVA; - l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, in caso di piccoli lavori edili, viene richiesta da un condominio o dal proprietario dell’abitazione, anziché dalla ditta esecutrice (che dietro lo schermo del richiedente potrebbe eseguire più facilmente i lavori in nero); • IMPOSTA di PUBBLICITÀ - soggetto che effettua pubblicità, anche tramite volantinaggio, non autorizzata; ad esempio quando si pubblicizza la vendita di beni mobili o immobili o la prestazione di servizi di idraulica (etc.) senza essere intestatari di nessuna partita IVA corrispondente all’attività pubblicizzata; oppure soggetto che installa abusivamente impianti pubblicitari di qualsiasi genere; 11 • TARSU/TIA - il soggetto dichiara o viene accertata dal Comune, l’esercizio di un’attività imprenditoriale senza il possesso di partita IVA. 1.2 ATTIVITÀ DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA L’articolo 35, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che “2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare: … d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni” .. “3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma1”. In questa tipologia devono essere inserite le segnalazioni relative ai soggetti che dichiarano di svolgere un’attività diversa da quella effettivamente esercitata. Per procedere a questa segnalazione è necessario un controllo presso il luogo dove è esercitata l’attività, al fine di appurare lo svolgimento di un’attività diversa. Tale rilevazione da parte del Comune può comportare l’accertamento di ricavi o compensi (e di conseguenza di reddito) più elevati rispetto a quelli dichiarati, se l’attività realmente esercitata risulta più remunerativa rispetto a CASO REALE: Il Comune ha contestato a un contribuente l’omessa denuncia TARSU di alcuni immobili, accertando un importo di oltre € 40.000, scaturente dall’applicazione ai suddetti immobili della tariffa per civile abitazione. A seguito di ulteriori verifiche, è emerso che molto probabilmente presso uno di questi immobili veniva svolta un’attività ricettiva. Per recuperare il differenziale tra l’imposta per civile abitazione e quella prevista per le attività, il Comune aveva necessità di individuare l’anno in cui era iniziata tale attività. Il Comune ha, quindi, richiesto a tale scopo al comando di Polizia Municipale una verifica sulla presunta attività ricettiva presso l’immobile. Nello stesso giorno il comando di polizia municipale ha chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica il permesso di avvalersi del supporto della Guardia di Finanza per eseguire il decreto di perquisizione. Nel verbale di constatazione, redatto dalla guardia di finanza, è emerso che l’esercizio dell’attività ricettiva nella forma imprenditoriale risale al 2002; il contribuente in argomento risulta titolare dal 01.11.2006 di una Partita I.V.A., ma l’attività dichiarata è quella delle colture olivicole, mentre l’attività accertata in loco è di natura ricettiva. quella indicata in dichiarazione. Le fonti informative a cui attingere sono sostanzialmente le stesse dell’ambito di intervento precedente. Il Comune potrebbe anche confrontare la D.I.A.P. con la Dichiarazione di inizio attività, variazione e cessazione presentata all’Agenzia delle Entrate al fine di verificare eventuali incongruenze. 1.3 AFFISSIONE PUBBLICITARIA ABUSIVA È sempre più frequente il caso di piccoli artigiani (idraulici, elettricisti, tinteggiatori, traslocatori, riparatori vari, etc.) o di operatori di settori particolari (maghi, etc.) che pubblicizzano i loro servizi tramite volantinaggio porta a porta e/o l’affissione di schede pubblicitarie alle aste presenti sui marciapiedi. 12 La tipologia di segnalazione in esame è volta a individuare i soggetti che hanno effettuato affissioni pubblicitarie abusive in qualità di imprese pubblicizzate o di imprese che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi. La pubblicità delle attività imprenditoriali o professionali può avvenire con diverse modalità quali insegne di esercizio, manifesti e pubbliche affissioni, esposizione di pubblicità tramite altri impianti pubblicitari, tutte soggette al controllo dei Comuni. Le fonti informative a cui attingere per questa tipologia di segnalazione possono essere: 1) Osservazioni dirette da parte della Polizia Municipale 2) I servizi preordinati al rilascio delle autorizzazioni necessarie all’installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi natura, quali, generalmente, Servizio Tributi, Sportello Unico, Patrimonio. L’affissione abusiva di manifesti pubblicitari può essere CASO REALE: indice di svolgimento di attività non dichiarate al fisco Partendo dalle informazioni presenti nella sua banca dati relativa all’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, un Comune ha deciso di effettuare verifiche in loco per controllare la congruità e correttezza degli adempimenti relativi a tale imposta da parte delle imprese. Nel corso di uno controllo, i funzionari del Comune si sono accorti che un parrucchiere, pur assolvendo correttamente agli obblighi fiscali relativi all’insegna esposta fuori dal suo locale, tuttavia, non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi. 2) Un Comune ha accertato a un soggetto l’omessa dichiarazione e l’omesso versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità. Dalle verifiche effettuate successivamente in SIATEL, il Comune ha riscontrato che il soggetto non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi. erariale, quindi il Comune o il concessionario dovrebbero verificare l’esistenza della società o ditta individuale pubblicizzata o l’attività risultante in Camera di commercio, potendo anche verificarsi l’ipotesi di attività pubblicizzata diversa da quella dichiarata. Questo tipo di segnalazioni può essere ricondotto anche alle prime due segnalazioni analizzate, in quanto può riguardare sia soggetti che esercitano attività per nulla dichiarate, oppure attività diverse da quelle dichiarate. Inoltre, le affissioni abusive possono rivelare giri d’affari incompatibili con quanto dichiarato. A questo proposito, in sede di constatazione della violazione potrebbero essere ricercate informazioni ulteriori, ad esempio sulle tariffe praticate ai clienti e sul tipo di servizi offerti. Le informazioni in questione possono essere acquisite sia dal gestore che dai singoli soggetti cui si riferiscono le affissioni. 1.4 ENTE NON COMMERCIALE CON ATTIVITÀ LUCRATIVA L’ articolo 73 del D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), definisce enti non commerciali: “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusi- vo o principale l’esercizio di attività commerciale”. 13 Per gli enti privati le prestazioni di servizi diverse da quelle propriamente commerciali (di cui all’art. 2195 c.c. e all’art. 148, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986), svolte senza fine di lucro, non risultano imponibili purché vengano rispettate tre condizioni: 1. siano conformi alle finalità istituzionali dell’ente; 2. non abbiano una specifica organizzazione; 3. i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione Non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie, anche attraverso attività libero professionale intramuraria, da parte di enti istituiti esclusivamente a tal fine. Le segnalazioni relative a questa tipologia riguardano i soggetti che si qualificano e, quindi, si presentano all’esterno come Enti senza scopo di lucro o Associazioni sportive dilettantistiche al fine di beneficiare delle relative agevolazioni fiscali, ma in realtà svolgono attività commerciali. Le segnalazioni possono riferirsi a ipotesi di diverso tipo, quali ad esempio: - attività di commercio di articoli sportivi gestita sotto forma di associazione sportiva dilettantistica, usufruendo del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 148 del T.U.I.R - attività di ristorazione o prestazione di servizi di natura commerciale svolte “abitualmente” da enti non commerciali. Le possibili fonti informative sono: 1) Osservazioni dirette da parte della Polizia Municipale 2) Verifiche dell’Ufficio Commercio comunale e Comunicazione all’Ufficio tributi attraverso le banche dati a disposizione (ad esempio, quella dell’ICI, visto che la norma prevede l’esenzione dall’ICI nel caso in cui gli immobili siano utilizzati da un ente non commerciale e siano destinati allo svolgimento delle attività indicate all’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/92 che non abbiano esclusivamente natura commerciale.) Per esempio se con un accertamento ICI il Comune disconosce l’esenzione dal tributo per un immobile che, a differenza di quanto dichiarato, è destinato allo svolgimento di attività non comprese tra quelle previste dalla norma ovvero all’esecuzione delle stesse con caratteristiche di esclusiva natura commerciale, un successivo controllo in loco, oltre che delle dichiarazioni dei redditi presenti in SIATEL, potrebbe consentire di riscontrare la natura commerciale dell’attività svolta dall’ente. SECONDO AMBITO : URBANISTICA E TERRITORIO In questo ambito le segnalazioni qualificate riguardano i soggetti che • hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, strumentali alla cessione di terreni e in assenza di correlati redditi dichiarati; 14 • hanno partecipato, anche in qualità di professionisti o imprenditori, a operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale 2.1 OPERE DI LOTTIZZAZIONE IN FUNZIONE STRUMENTALE ALLA CESSIONE DEI TERRENI L’art. 67, lettera a), del D.P.R. n. 917/86 prevede l’assoggettamento a tassazione, come “redditi diversi”, delle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni e la successiva vendita che, quindi, devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del cedente nell’anno in cui è percepito il corrispettivo. Anche i soggetti non residenti dovranno dichiarare in Italia i redditi in questione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 917/86 secondo cui si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti da beni che si trovano nel territorio stesso. La finalità di questo tipo di segnalazione consiste nel consentire all’amministrazione finanziaria di venire a conoscenza delle opere di lottizzazione, anche abusiva, intervenute su un terreno, al fine di sapere se in seguito questo è stato venduto senza che il cedente dichiarasse la plusvalenza realizzata. Per plusvalenza derivante da operazioni di cessione, si intende il “guadagno” realizzato da colui che rivende un bene acquistato ad un determinato prezzo, lucrando sulla differenza tra il corrispettivo incassato e il costo di acquisto (aumentato dei costi deducibili appositamente documentati). L’art. 67 del TUIR individua diverse tipologie CASO REALE: Dalla banca dati della conservatoria dei registri immobiliari e dalla banca dati degli atti del registro di SIATEL il Comune ha riscontrato che un contribuente il 24/10/2005 ha ceduto dei fabbricati dietro un corrispettivo inizialmente pattuito a rogito per € 475.000,00 poi rettificato in 390.00,00 euro. Gli immobili venduti hanno costituito abitazione principale del contribuente fino al 10/10/2005. Pertanto la cessione dei fabbricati in oggetto non avrebbe dovuto dar luogo a plusvalenze imponibili ai fini dell’art. 67, comma 1, lett. b del TUIR. Il 29/07/2005 il proprietario ha presentato al Comune la denuncia di inizio attività Comunicando l’intenzione di demolire i fabbricati. I fabbricati erano situati su di un lotto di area edificabile di superficie pari a 614 mq. Il 22/10/2005 il contribuente ha presentato al Comune l’inizio lavori per la costruzione di una palazzina residenziale composta da sei alloggi, dopo aver conseguito il “permesso di costruire”. In data 24/07/2007 l’acquirente ha accatastato n. 6 unità abitative di categoria catastale a/2, n. 6 immobili di categoria c/6 (un’unità abitativa e un garage, poi rivenduti proprio al precedente venditore). Il Comune, quindi, si è reso conto che oggetto della compravendita non sono stati i fabbricati, già destinati a essere demoliti, ma il lotto di area fabbricabile di 614 mq sulla quale insistevano, dotato di maggior potenzialità edificatoria. Il valore del lotto in questione sarebbe, sulla base dei valori deliberati dalla giunta ai fini ICI, di 245.600,00 euro inferiore rispetto al valore dichiarato per la cessione dei fabbricati. Il contribuente avrebbe dovuto dichiarare il reddito (“altri redditi”) o versare l’imposta sostitutiva derivante dalla plusvalenza realizzata con la vendita dell’ area edificabile. di plusvalenze immobiliari, che distingueremo, a seconda della natura del bene ceduto, in: 15 1) plusvalenze da lottizzazione: costituisce lottizzazione l’utilizzazione del suolo che preveda la realizzazione di un insediamento edificatorio che comporti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ai fini della definizione di lottizzazione non è necessario che siano iniziate le opere di urbanizzazione, ma è sufficiente che sia concluso l’iter procedurale amministrativo con il rilascio del provvedimento definitivo da parte del Comune. Inoltre, si ha lottizzazione anche indipendentemente dallo stato dell’iter amministrativo della stessa se su un terreno vengono eseguiti dei lavori a scopo edificatorio (per es. illuminazione, rete telefonica, strade, allacciamento alla rete fognaria ecc.) e il terreno sia ubicato in una zona edificabile e l’edificazione sia eseguibile. 2) plusvalenze da cessione di terreni edificabili: è sufficiente l’adozione del piano regolatore generale (P.R.G.) da parte del Comune perché un terreno sia da considerare edificabile, a prescindere dall’approvazione (del piano stesso) da parte della Regione (o della Provincia) e a prescindere dall’adozione degli strumenti attuativi (del P.R.G.), cioè dalla “edificabilità” in concreto. 3) plusvalenze da cessione di fabbricati e terreni non edificabili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (attenzione, quest’ultima tipologia non rientra in questo ambito). Le segnalazioni rientranti in questa tipologia riguardano, quindi, i soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni e in assenza di correlati redditi dichiarati. Poiché il momento impositivo si realizza al momento della cessione del terreno edificabile, le informazioni necessarie per individuare l’insorgere del presupposto d’imposta ed effettuare una segnalazione qualificata possono essere desunte dalle banche dati relative all’ICI. Elementi utili si possono ricavare da: • delibera di approvazione dei valori venali delle aree fabbricabili (la cui valenza - quale fonte di presunzione - è stata assimilata dalla Corte di Cassazione a quella degli studi di settore con sentenza n. 16702/2007); • atti di accertamento definitivi (anche mediante adesione o conciliazione) I Comuni possono incrociare il valore ICI delle aree fabbricabili con il valore di compravendita delle stesse (in SIATEL). Gli identificativi catastali dell’oggetto compravenduto possono, invece, essere individuati mediante l’interrogazione della Conservatoria dei RR.II, cui si accede tramite il sistema SISTER. Le fonti informative possono essere costituite da osservazioni dirette da parte della Polizia Municipale e dell’Ufficio tecnico comunale con riferimento a passaggi di proprietà intervenuti prima della edificazione di complessi immobiliari e successiva Comunicazione delle informazioni raccolte dall’Ufficio tributi. Altra fonte può essere la banca dati ICI. N.B. È importante indicare l’anno di imposta del trasferimento. Ai fini del registro la segnalazione deve essere trasmessa entro due anni dalla data di registrazione dell’atto, invece ai fini dell’imposta sul reddito entro cinque anni dalla data di cessione. 16 CASI REALI Un Comune, a seguito dell’approvazione del piano particolareggiato, ha notificato al proprietario di un terreno di circa mq 10.804 un atto di accertamento ICI utilizzando i valori ai fini ICI deliberati dalla giunta comunale. Il contribuente in argomento ha aderito all’atto di accertamento ai fini ICI. Il Comune, dalle informazioni disponibili, ha inoltre verificato che il contribuente ha venduto a una società immobiliare l’area edificabile dichiarando un valore pari a euro 958.403,00. La vendita è avvenuta successivamente all’approvazione del piano particolareggiato. Pertanto, con il semplice calcolo valore catastale (fonte accertamento ICI) X superficie si è ottenuto il seguente valore complessivo: 158,00/mq X mq 8.107 = euro 1.280.906,00 Tale valore è stato segnalato dal Comune in quanto l’importo dichiarato ai fini della registrazione risultava inferiore a quello determinato. Dalla banca dati della conservatoria dei registri immobiliari e dalla banca dati degli atti del registro di SIATEL, risulta che un contribuente, in data 21.07.2005, ha effettuato una cessione di fabbricati e una cessione di terreno edificabile, con cui ha venduto, insieme ai figli, il 100% dei seguenti immobili alla società xxx srl (c.f.: …) dietro un corrispettivo complessivo (da rogito in possesso del Comune) pari ad euro 222.000: 1. foglio .., mapp. …, sub .., cat. catastale a/4, rendita euro …, proprietà del contribuente 66,67%; 2. foglio .., mapp. …, sub .. 3. foglio.., mapp. …, sub .., cat. ... 4. terreno edificabile identificato al catasto terreni al foglio .., mapp. .. di 763 mq, proprietà del contribuente 66,67%; (la cessione dell’area in oggetto è stata perfezionata per il prezzo di 187.000 euro). • per quanto riguarda i fabbricati di cui ai punti 1,2,3 occorre rilevare che si tratta di fabbricati posseduti dal contribuente per la quota del 50 % fin dal 2.11.1982; in seguito alla successione per causa di morte della moglie ……. c.f.: ……….del 1.8.2000, il contribuente diviene proprietario per una quota complessiva del 66,67%, mentre i figli c.f. .. e ., c.f…….diventano proprietari ciascuno per la quota di 16,67%. I fabbricati in oggetto non hanno mai costituito abitazione principale del contribuente. Il Comune ha rilevato che oggetto della compravendita non sono stati i fabbricati sopraelencati, ma il lotto di area fabbricabile sulla quale insistevano. In effetti i fabbricati erano situati su di un lotto edificabile, di superficie pari a 405 mq, facente parte di una più ampia area edificabile di 1.168 mq, integralmente classificata nel PRG come b.2, zona prevalentemente residenziale in completamento che possedeva un indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,60 mq/mq. In effetti il contribuente, in data 29.1.2005 (ben sei mesi prima della cessione!!!), per tramite del comproprietario ……., aveva presentato al Comune denuncia di inizio attività n. ….., con la quale Comunicava l’intenzione di dar corso alla realizzazione di opere di demolizione dei fabbricati. In data 25.5.2005 (due mesi prima della cessione!!!), il comproprietario ………, aveva presentato al Comune la richiesta del permesso di costruire (ottenuto con pratica n.…), per la costruzione di una palazzina residenziale composta da otto alloggi. Pertanto oggetto della cessione è stata l’area edificabile di 405 mq e non i fabbricati già destinati a essere demoliti. Sulla base della circolare dell'agenzia delle entrate n. 395/e del 22/10/2008, si ritiene che oggetto della compravendita non possano essere più considerati i fabbricati, oramai privi di effettivo valore economico, ma diversamente l’area su cui gli stessi insistono. Il valore deliberato dalla giunta comunale nel 2005 ai fini ICI per la suddetta zona omogenea, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, alla destinazione d’uso consentita, all’indice di edificabilità, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, è pari a euro 400,00 al mq: il valore del lotto in questione sarebbe, sulla base dei valori deliberati dalla giunta ai fini ICI, di euro 162.000,00. •per quanto concerne l’area fabbricabile oggetto di compravendita (posseduta al 66,67% dal contribuente), catastalmente identificata al foglio …, mapp. …, di superficie pari a 763 mq, il valore deliberato dalla giunta comunale nel 2005 ai fini ICI per la suddetta zona omogenea, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, alla destinazione d’uso consentita, all’indice di edificabilità, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, è pari a euro 400,00 al mq: il valore del lotto in questione sarebbe, sulla base dei valori deliberati dalla giunta ai fini ICI, di euro 305.200,00 (ben superiore al valore di 187.000, 00 euro del rogito!!!). In data 2.1.2007 xxx srl ha accatastato n. 8 unità abitative di categoria catastale a/2, n. 12 immobili di categoria c/6 (garages). Pertanto, secondo il Comune, il contribuente avrebbe dovuto dichiarare il reddito di €….. 17 2.2 PROFESSIONISTA O IMPRENDITORE CHE HA PARTECIPATO A OPERAZIONI DI ABUSIVISMO EDILIZIO Tale segnalazione riguarda i soggetti (architetti, geometri, ingegneri, ditte esecutrici dei lavori, artigiani) che hanno partecipato, fornendo prestazioni professionali ovvero imprenditoriali, a operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale. Gli interventi sul territorio (costruzioni edilizie, lottizzazioni) sono abusivi se vengono posti in essere senza licenze o concessioni edilizie o in difformità da queste. Le possibili fonti informative sono le stesse relative all’ambito di intervento precedente. Nell’ambito degli accertamenti di abusi edilizi da parte degli agenti di polizia locale e di personale dell’ufficio tecnico, possono essere acquisite (anche dal committente) le informazioni relative al professionista che ha seguito i lavori, alla ditta esecutrice, etc. Dal confronto delle opere realizzate con i ricavi/compensi dichiarati dai soggetti coinvolti possono essere tratti spunti per la segnalazione. L’acquisizione dei dati permetterà, nell’immediato, l’individuazione di evasori totali, e, successivamente alla presentazione della dichiarazione, un confronto tra le opere oggetto dell’abuso e i ricavi/compensi dichiarati in modo da rilevare eventuali incongruenze. UN ESEMPIO A seguito di denuncia da parte dei cittadini al Settore Edilizia Privata o alla Polizia Municipale, il Comune effettua un sopralluogo per il rilievo dell’abuso edilizio. Al momento del sopralluogo è fondamentale individuare i soggetti che hanno partecipato all’abuso edilizio. Così, ad esempio, se si accerta la ristrutturazione di un fabbricato ex rurale, con annessa piscina, nel sopralluogo sarà utile acquisire dal proprietario anche le informazioni relative al professionista che ha seguito i lavori, alla ditta esecutrice, ecc, poiché è probabile che tali soggetti abbiano lavorato “in nero”. Successivamente, nel portale SIATEL, il Comune dovrà verificare se il professionista o l’imprenditore che hanno partecipato alla ristrutturazione hanno la partita IVA, hanno presentato dichiarazione e, se presentata, hanno dichiarato compensi/ricavi coerenti rispetto a quelli presumibilmente incassati per i lavori. TERZO AMBITO: PROPRIETÀ EDILIZIA E PATRIMONIO IMMOBILIARE. In questo ambito le segnalazioni qualificate riguardano i soggetti persone fisiche nei cui confronti risultano: • Proprietà o diritti reali di godimento non indicati in dichiarazione. • Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati. • Accertamento per omessa dichiarazione ICI. 18 • Accertamento per omessa dichiarazione TARSU – TIA. • Revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004. 3.1 PROPRIETÀ O DIRITTO REALE NON INDICATI IN DICHIARAZIONE Questo tipo di segnalazione riguarda i soggetti che, pur avendo dichiarato regolarmente i loro beni immobili (fabbricati diversi da abitazione principali e terreni agricoli) al fisco dell’ente locale, non li hanno dichiarati al fisco erariale. I funzionari comunali possono riscontrare l’omessa indicazione di tali elementi nella dichiarazione attraverso la consultazione dell’applicativo SIATEL, nella sezione “Interrogazione Soggetto - Dati Contabili” Le fonti informative utilizzabili al fine di individuare i soggetti che hanno omesso la dichiarazione dei beni immobili allo Stato sono: - notizie desunte dalla banca dati ICI, incrociate con i dati presenti in SIATEL relativamente alla dichiarazione dei redditi. - successivo riscontro nell’applicativo SISTER (Agenzia del Territorio) per controllare tutti i fabbricati posseduti in Ita- CASO REALE Dai dati relativi al registro, il Comune ha riscontrato che in data 20/07/2005 una contribuente ha acquistato la proprietà del 50% di un fabbricato cat. A/10 censito al foglio X part. yyy e zzz sub. 67 e 5. Dalla verifica eseguita sulla dichiarazione dei redditi prodotta per il periodo di imposta 2005 dalla contribuente, il Comune ha accertato che non risulta essere stato indicato alcun fabbricato (quadro RB) per il periodo di possesso. Consultando gli atti di registro (sempre in SIATEL, “Interrogazione soggetti”) è stato rilevato che la contribuente ha successivamente donato l’immobile in data 07/06/2006 non indicando, nella dichiarazione relativa al p.i. 2006, il possesso fino a tale data del fabbricato in questione . lia. Per esempio si potrebbe estrarre dalla banca dati ICI l’elenco dei soggetti che hanno un numero di immobili significativo (>10) e incrociarlo con quello, scaricabile da SIATEL, dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione IRPEF. Individuato un possibile evasore, la segnalazione potrebbe essere affinata attraverso l’estrazione dall’applicazione SISTER di tutti i fabbricati posseduti in Italia, tenendo tuttavia conto che tali interrogazioni forniscono una fotografia degli immobili posseduti al momento della ricerca. 3.2 PROPRIETÀ O DIRITTO REALE IN ASSENZA DI CONTRATTI REGISTRATI La presente tipologia di segnalazione riguarda le ipotesi in cui il Comune rilevi la presenza di diritti di proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse. 19 Il quadro giuridico di riferimento è costituito dal Testo unico II.DD. (in particolare dall’ art. 36 DPR 917/86) e dal Testo Unico sull’Imposta di Registro che impone sia la registrazione del contratto di locazione che il versamento annuale dell’imposta sul canone pattuito (art. 4 e art. 17 DPR 131/86). Le fonti informative possono essere rappresentate da: - Informazioni raccolte dalla Polizia Municipale in sede di verifica delle residenze anagrafiche. - Verifiche delle domiciliazioni di particolari categorie di soggetti (studenti universitari, lavoratori stagionali) da parte dell’Ufficio tributi. - Incrocio delle Banche dati TARSU e TIA con le utenze (acqua, gas, energia elettrica), con i dati in possesso dell’Anagrafe della popolazione (per i residenti) e con le Comunicazioni ai fini dell’antiterrorismo. Si tratta essenzialmente di contratti di locazione non dichiarati al fisco erariale. Il Comune, o il gestore della TIA, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 106 della legge n. 296/2006, i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione dei rifiuti che abbiano rilevanza ai fini delle imposte dirette. In particolare, relativamente agli immobili che insistono sul territorio comunale, occorre Comunicare: a) i dati catastali relativi all’immobile occupato/detenuto; b) i dati identificativi dell’occupante/detentore dell’immobile (codice fiscale e denominazione). UN ESEMPIO Durante una verifica di accertamento di residenza effettuata da un agente della Polizia Municipale, emerge in contraddittorio che l’occupante, diverso dal proprietario, abita l’immobile in assenza di contratto registrato. Se dall’applicativo SIATEL, nella Sezione “Interrogazione Soggetto - Dati Contabili”, dal quadro RB non risultano dichiarati canoni di locazione, né dalla Sezione del Registro risultano contratti registrati, il Comune può procedere con la segnalazione qualificata per tutti gli anni interessati, avendo cura di acquisire, sempre in contraddittorio con l’occupante, il canone di locazione annuale corrisposto. 3.3 ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE ICI. Nella presente tipologia di segnalazione rientrano le ipotesi in cui è stato notificato un atto di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta. Una volta effettuato l’accertamento ai fini ICI, il Comune dovrebbe procedere al controllo della posizione su SIATEL (quadro RB) per verificare la dichiarazione del reddito fondiario. 20 Rientrano nella presente segnalazione anche i casi di omessa denuncia di variazione ICI, conseguente, ad esempio, alla ristrutturazione di un fabbricato. Tale fattispecie si presenta con notevole frequenza con riferimento ai fabbricati ex rurali che al momento della compravendita vengono accatastati in una categoria molto bassa (A/5 o A/4), e che successivamente vengono ristrutturati, senza però dichiarare il nuovo classamento. CASI REALI 1) In data 12/12/2008 il Comune ha emesso accertamento per il possesso nel Comune di n. 3 unità immobiliari imponibili ai fini ICI. L'accertamento ICI è divenuto definitivo e l'importo richiesto è stato pagato. Le 3 unità immobiliari accertate sono dei fabbricati ex rurali tardivamente accatastati nell'anno 2007 al catasto urbano con quota di possesso del contribuente pari al 9,091%. Le 3 unità non sono state dichiarate ai fini delle imposte. Nel DOCFA di accatastamento il proprietario ha affermato di aver perso i requisiti di ruralità sui tre fabbricati dal 18/01/2000. Il Comune ha quindi verificato i dati dichiarati dal contribuente constatando anche ai fini delle IIDD l'omessa dichiarazione per i tre fabbricati. 2) Un contribuente ha omesso la dichiarazione ai fini ICI e contestualmente ai fini delle IIDD dei seguenti fabbricati che, benché accatastati nel 2008, risultavano posseduti ed esistenti antecedentemente agli anni oggetto di segnalazione e pertanto andavano dichiarati con rendita presunta: - foglio n. map. endita catastale € 2.747,55 cat. a8 - foglio n. map … sub 1 rendita catastale € 379,60 cat. a3 - foglio n. map … sub 3 rendita catastale € 506,13 cat. a4 - foglio n. map … sub 4 rendita catastale € 772,00 cat. d10 - foglio n. map … Sub 2 rendita catastale € 224,25 cat. c02 3.4 ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE TARSU - TIA. La presente tipologia di segnalazione riguarda le ipotesi di notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARSU o TIA in qualità di occupante dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi dei fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta. Una volta effettuato l’accertamento ai fini Tarsu -Tia, il Comune può controllare la posizione del contribuente su SIATEL (quadro RB) per verificare la dichiarazione del reddito fondiario (canone di locazione); inoltre è possibile effettuare l’incrocio dei dati relativi agli accertamenti nei confronti degli occupanti degli immobili diversi dal titolare del diritto reale (locatari) con i dati relativi alla registrazione dei contratti e con i dati reddituali del proprietario. 3.5 REVISIONE DI RENDITA CATASTALE EX ART. 1, CO. 336, LEGGE N. 311/2004. Ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004, i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del 21 regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701 (DOCFA). La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui CASI REALI riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è 1) Un contribuente possiede al 100% un immobile che, come risultante da visura catastale dell’Agenzia del Territorio, era stato inizialmente accatastato come A/3 ma, in seguito a cambio di destinazione e d’uso, è stato riaccatastato come A/10. Ciò ha comportato un aumento della rendita catastale e di conseguenza dell’importo imponibile complessivo, che risulta superiore a quello dichiarato. Il Comune può quindi procedere con la segnalazione qualificata per redditi fondiari parzialmente non dichiarati per tutti gli anni interessati. notificata ai soggetti interessati e Comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Le segnalazioni in argomento riguardano i soggetti nei cui confronti viene accertato il mancato aggiornamento delle rendite catastali, di conseguenza la rendita dei fabbricati non accatastati o accatastati non risulta più congrua rispetto alla reale situazione e il reddito fondiario dichiarato non è quello effettivo. Le fonti informative sono rappresentate dalla Banca dati ICI e dalle verifiche dell’Ufficio tributi o dell’ufficio tecnico del Comune. Oggetto di questa segnalazione possono essere solo i fabbricati per i quali il Comune abbia attivato formalmente la procedura 336, caricandola sull’applicativo presente sul “Portale dei Comuni” dell’Agenzia del Territorio. 2) Segnalazione Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare: 1. Accertamento per omessa dichiarazione ICI 2. Revisione di rendita catastale ex art.1, comma 336, legge n. 311/2004 Il contribuente risulta proprietario di un fabbricato in …. via ….. foglio n. 41 map 35 sub 3, che è stato oggetto di rideterminazione di rendita catastale d'ufficio da parte dell’agenzia del territorio di …., in seguito a notifica eseguita dal Comune ai sensi della L. 311/04 art. 1 comma 336. Sono stati emessi avvisi di accertamento ICI - quota di proprietà 50% contitolare xxx. Se il Comune ha, invece, ritenuto di procedere in prima battuta notificando un atto di accertamento mediante l’utilizzo di una rendita presunta autodeterminata dal Comune stesso, una volta che l’avviso risulta essere definitivo, il Comune potrà effettuare la segnalazione ricorrendo all’ipotesi di “Accertamento per omessa dichiarazione ICI”. Termini di decadenza dell’accertamento L’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria va incontro a termini di decadenza che si ritiene utile ricordare al fine di consentire il buon esito della segnalazione, che dovrà necessariamente essere legata a tali termini: 22 1) per l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e quella catastale, l’accertamento fiscale deve essere notificato entro due anni dal giorno della stipula dell’atto di compravendita (decadenza giornaliera); 2) in caso di omissione della registrazione (come nel caso degli “affitti in nero”) il termine decadenziale è di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta; 3) ai fini delle Imposte dirette e dell’Iva, il termine per l’accertamento è di cinque anni se la dichiarazione è presentata (la notifica dell’accertamento deve avvenire entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), di sei anni se risulta omessa (notifica dell’accertamento entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui sarebbe dovuta essere presentata) (decadenza ad anno di imposta); in caso di compiuta violazione di entità tale da configurarsi un reato tributario (esempio: imposta evasa per cospicuo ammontare), il termine è raddoppiato. In ogni caso, il Comune ha l’obbligo di trasmettere entro e non oltre il 30 giugno la segnalazione relativa al periodo d’imposta per il quale è in scadenza l’attività di accertamento. QUARTO AMBITO: RESIDENZE FITTIZIE ALL’ESTERO L’art. 2 del DPR n. 917/1986 (T.U.I.R.) dispone che “ai fini delle imposte dirette si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Secondo l’art. 43 del codice civile “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139). La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Per residenza fiscale s’intendono sia la residenza che il domicilio civili. Al fine di stabilire la residenza fiscale è sufficiente la presenza di uno solo dei tre requisiti richiesti dall’art 2 del TUIR, essendo gli stessi alternativamente rilevanti, come confermato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 351 del 7.8.2008. Il requisito della maggior parte del periodo d’imposta è verificato se il periodo di permanenza in Italia è di almeno 183 giorni se l’anno è di 365 giorni, di 184 se l’anno è di 366 gg. In questo ambito le segnalazioni riguardano due fattispecie: • Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio (art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008) • Soggetti con domicilio o residenza ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile che a seguito di vigilanza nel triennio art. 83, c. 16, del D.L. n. 112/2008) 23 (an- 4.1 ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO DI CONFERMA DI ESPATRIO L’art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008 prevede che i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermino all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Tale segnalazione riguarda l’ipotesi di conclusione negativa del procedimento di conferma di espatrio da parte del Comune e può consentire all’Agenzia delle Entrate di attribuire d’ufficio la residenza del contribuente in Italia. Il Comune dovrà compiere una vera e proprio attività istruttoria rivolta a dimostrare l’effettività del trasferimento all’estero e nel caso in cui riscontri che è fittizio, potrà inviare la segnalazione “qualificata”. Costituiscono indici significativi di permanenza della residenza in Italia, nonostante il soggetto dichiari di essersi trasferito all’estero: - la disponibilità di una abitazione permanente nel Comune; - richieste di permesso per il parcheggio residenti/domiciliati ("strisce blu") - richieste di permesso per la “Circolazione e la sosta” disabili (posto auto riservato) - la presenza della famiglia nel Comune; - l’accreditamento di propri proventi, dovunque conseguiti, in Italia; - il possesso in loco di beni anche mobiliari; - la partecipazione a riunioni d’affari in territorio italiano; - la titolarità di cariche sociali in territorio italiano; - il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o clubs in territorio italiano; - l’organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano. Il Comune potrà effettuare i seguenti controlli: - il riscontro che la famiglia mantenga la dimora in Italia durante la permanenza all’estero del soggetto (interessi familiari e sociali in Italia); - il riscontro sull’accesso (anche abituale) dei componenti il nucleo familiare e/o del soggetto ai servizi comunali che presuppongano la presenza sul territorio (es. frequenza scolastica dei figli); - il riscontro della presenza di unità immobiliari tenute a disposizione, mantenute o prese in locazione, nel Comune, direttamente o in via mediata, supportata da consumi fatturati in relazione alle utenze domestiche; - la presenza di verbali relativi a violazioni del codice della strada, con indicazione di tempi e circostanze; - la richiesta di particolari autorizzazioni concesse dall’ente; 24 - la raccolta di ogni altra informazione sul soggetto in possesso dell’ente. Le fonti informative sono costituite da Osservazioni dirette da parte degli Uffici comunali in genere: Polizia Municipale per infrazioni stradali, altri Uffici per accessi diretti ai servizi, (in particolare Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Settori Istruzione e Cultura.) Inoltre la ricerca di ulteriori soggetti sui quali effettuare particolari riscontri può essere effettuata ad esempio tramite controlli mirati sulla presenza di veicoli con targhe automobilistiche estere in prossimità di determinate strutture (scuole private, circoli di prestigio, strutture sanitarie particolari, etc.) 4.2 SOGGETTI CON DOMICILIO O RESIDENZA EX ART. 43, COMMI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE Tale ambito riguarda il riscontro di una fittizia cessazione della residenza nel territorio nazionale, effettuato anche tramite la procedura di vigilanza nel triennio di cui all’art. 83, comma 16, del DL 112/2008. Infatti i Comuni sono tenuti a vigilare, anche dopo sei mesi dall’iscrizione all’AIRE, sull’effettività dell’espatrio nel triennio successivo. Tale potere di vigilanza potrà essere esercitato per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2006. La segnalazione riguarderà la rilevazione da parte del Comune di elementi capaci di dimostrare l’esistenza del domicilio o della residenza nel territorio nazionale di soggetti che, pur risultando formalmente residenti all’estero, hanno di fatto nel Comune il domicilio o la residenza ex art. 43, c. 1 e 2 del codice civile. Le fonti informative e le modalità di effettuazione di tale segnalazione sono le medesime di quella precedente. ESEMPI Il contribuente chiede l’iscrizione all’AIRE. Il Comune rileva che dal giorno della richiesta d’iscrizione all’AIRE: 1) i figli a carico del contribuente hanno frequentato una scuola nel territorio nazionale (la frequenza dei figli deve essersi protratta per la maggior parte del periodo d’imposta); b. il contribuente ha richiesto al Comune il permesso per il parcheggio residenti o per la circolazione o la sosta per disabili; c. il contribuente frequenta la biblioteca comunale (ha la tessera di frequentatore e dalla rilevazione CASO REALE Un contribuente risulta iscritto all’AIRE (Stato di San Marino). Il Comune, alla luce del suo potere di vigilanza, ha effettuato dei controlli sul soggetto, riscontrando che il contribuente possedeva nel Comune di Rimini un immobile con una utenza Gas attiva e dove sussisteva la residenza del coniuge (in costanza di matrimonio) e dei figli. Inoltre, per uno dei due figli, il Comune ha accertato la frequenza a una scuola comunale. delle presenze la frequenta con una certa assiduità). 2) il contribuente ha stipulato un contratto di lo- 25 cazione ad uso abitativo in qualità di conduttore b. il contribuente si è abbonato all’uso dei mezzi pubblici c. dai verbali della polizia municipale emerge che il contribuente è stato fermato diverse volte alla guida di un’autovettura sul territorio nazionale In queste ipotesi, rilevati questi elementi di fatto, il Comune effettuerà una segnalazione qualificata all’Agenzia delle Entrate. QUINTO AMBITO: DISPONIBILITÀ DI BENI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA. In tale ambito le segnalazioni qualificate riguardano i soggetti persone fisiche che risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi sintomatici di capacità contributiva di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale del 10 settembre 1992, come sostituita dal D.M. del 19 novembre 1992, ovvero di altri beni e servizi di rilevante valore economico, non giustificati dai redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto. Vale la situazione di fatto: ad esempio, l’auto intestata al figlio studente, senza redditi, è nella dispo- Nozione di “Disponibilità”: - beni utilizzati o fatti utilizzare a qualsiasi titolo o anche di fatto; - servizi ricevuti o fatti ricevere a qualsiasi titolo o anche di fatto; - beni o servizi per i quali vengono supportati in tutto o in parte i relativi costi. nibilità dei genitori (analisi della “famiglia fiscale”). Sulla base della considerazione che la disponibilità di determinati beni e/o l’acquisto degli stessi rappresentano chiari indicatori della possibilità di spesa di un contribuente gli obiettivi di tale tipologia di segnalazione sono i seguenti: A) la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato (Redditometro) B) la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche sulla base della cd “spesa per incrementi patrimoniali”, sufficiente per intraprendere attività accertativa, essendo fondato ritenere che l’acquisto di un bene immobile, in assenza di un reddito adeguato, possa costituire un indice di una maggiore capacità contributiva e legittimare così un accertamento fiscale dell’incremento patrimoniale. 26 Esempi di segnalazioni per indice di capacità contributiva, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto: “abitazioni principali e secondarie”: individuare i soggetti titolari (proprietà o altro diritto reale) di un numero “consistente” di immobili e considerare quelli che o non dichiarano redditi complessivi o dichiarano un reddito complessivo decisamente basso e non sono interessati da eventi di successione. Da questa analisi emergerebbero le intestazioni fittizie immobiliari, cioè i soggetti non titolari di reddito (es. figli) ai quali sono stati intestati immobili per non farli risultare ad altri (es. genitore) che sicuramente hanno una disponibilità contributiva superiore al reddito dichiarato. “abitazioni principali e secondarie”: considerare i soggetti che hanno acquistato beni immobili e non dichiarano redditi o li dichiarano in misura non congrua rispetto all’esborso patrimoniale. Integrando tali informazioni con altri elementi (es. informazioni su auto) è possibile mettere in evidenza soggetti accertabili sulla base dell’incremento della spesa patrimoniale. “soggetti residenti in zone di pregio della città”: è un punto di partenza per individuare CASI REALI 1) Il Comune a seguito di controlli, ha verificato che un soggetto esercita attività di commercio ambulante in diversi Comuni senza essere titolare diretto di un posteggio. Inoltre, dalle informazioni presenti negli atti del registro, il Comune ha accertato che il soggetto prende in affitto i posteggi di altri ambulanti. Non avendo il contribuente mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi, il Comune ha segnalato l’incongruenza tra gli affitti pagati e la capacità contributiva del soggetto. 2) A seguito di controllo dei tabulati delle utenze TARSU (dalla quale il Comune ha verificato che un soggetto paga le utenze TARSU e gas di un immobile) e dalla banca dati degli archivi anagrafici il Comune ha riscontrato: - dalla consultazione degli atti del registro che il soggetto con la moglie ha comprato un immobile del valore di 194.570 euro (agevolazione prima casa) e un terreno del valore di 10.000 euro. I coniugi hanno ottenuto l’autorizzazione alla ristrutturazione del predetto dell’immobile. - successivamente hanno acquistato altri 2 immobili rispettivamente del valore di € 225.000 e € 37.932 - il marito ha inoltre acquistato un’autovettura di cilindrata 2.976, la moglie invece possiede un’autovettura di cilindrata 2.685; sono inoltre titolari di una società immobiliare. Il Comune ha quindi visualizzato i redditi dichiarati dai coniugi per gli anni 2005 2006 - 2007- 2008 segnalando che il reddito irrisorio dichiarato non sembrerebbe in linea con gli elementi di capacità contributiva individuati. soggetti che, in assenza di redditi da fabbricati o complessivi, potrebbero avere in prima persona o nella persona di un familiare, una capacità contributiva superiore al reddito dichiarato. “spese per ristrutturazioni di immobili”, sostenute da una Persona fisica in assenza di redditi complessivi adeguati. Può essere utile isolare, se possibile, i documenti amministrativi (dia, etc) relativi alle attività di ristrutturazione più dispendiose e procedere all’incrocio con i dati reddituali del committente. “collaboratori familiari a tempo pieno conviventi”: partendo da soggetti di nazionalità straniera, residenti, o appartenenti a un nucleo familiare “locale” o residenti in zone di pregio, assumendo che 27 svolgano attività di collaboratore familiare, considerare i soggetti della famiglia a cui viene prestato servizio, che potrebbero essere anch’essi residenti o solo intestatari dell’immobile o del contratto di locazione relativo (esempio: villa in zona di pregio in cui i soli soggetti residenti sono una coppia di filippini e la cui proprietà è di una società, la quale è riferibile ad un soggetto con famiglia residente in centro: è il classico caso in cui la famiglia benestante in realtà vive nella villa sita nella zona residenziale di pregio ma mantiene la residenza in centro). Le fonti informative possono essere costituite da: Polizia municipale, Ufficio Anagrafe, Ufficio tributi, Ufficio Edilizia privata 28 V. ATTIVITA’ DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE Presso le Direzioni Provinciali del Piemonte (tranne quella di Torino, non ancora costituita) sono stati individuati i funzionari referenti per l’attività di partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale, a cui il Comune può fare riferimento prima di trasmettere la segnalazione tramite l’applicazione SIATEL, al fine di rendere la stessa il più possibile qualificata, quindi per chiarire eventuali dubbi sull’utilità delle informazioni reperite che si vogliono mettere a disposizione o sulla necessità di effettuare ulteriori indagini per renderle più complete e immediatamente utilizzabili. Sono stati delineati i seguenti percorsi di indagine che potrebbero rivelarsi proficui se condotti dall’ente locale in collaborazione con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e far scaturire segnalazioni molto utili: GEOMETRI E ARCHITETTI L’ufficio dell’Agenzia seleziona soggetti (con codice attività riconducibile alla professione di architetto o geometra) titolari di partita IVA che • non hanno presentato la dichiarazione • in caso di dichiarazione presentata indicano, per un rilevante periodo di tempo (3/5 anni), compensi e redditi da lavoro autonomo esigui. Il Comune verifica se gli stessi soggetti risultano aver presentato pratiche edilizie e ne individua la natura. La quantificazione del compenso si baserà su quello ordinariamente connesso al tipo di prestazione resa. In tal modo il Comune fornisce uno specifico riscontro sull’effettivo esercizio dell’attività da parte del professionista e acquisisce precisi elementi di accertamento nei confronti del soggetto. AGENZIE DI POMPE FUNEBRI Di norma, le agenzie di pompe funebri espletano, in nome e per conto dei congiunti del defunto, le necessarie pratiche presso i servizi cimiteriali del Comune. Pertanto, anche in relazione a questo genere di attività possono essere effettuati i controlli incrociati ipotizzati nei confronti degli architetti e geometri. COMMERCIO AMBULANTE Analogamente a quanto previsto per i geometri e architetti l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate seleziona soggetti esercenti l’attività di commercio ambulante che 29 • hanno omesso la presentazione della dichiarazione • nel medio periodo dichiarano ricavi e redditi particolarmente ridotti per la categoria I nominativi vengono trasmessi al Comune o ai Comuni dell’area geografica di riferimento i quali verificano la presenza di autorizzazioni al commercio ambulante a posto fisso a nome del soggetto e, se possibile, acquisiscono i dati delle presenze effettive. Nel caso in cui il soggetto possieda due o più autorizzazioni al commercio per lo stesso giorno della settimana il Comune può inviare sul posto la Polizia Municipale al fine di acquisire ulteriori informazioni (numero di addetti alla vendita, loro rapporto con il titolare dell’autorizzazione, etc.) I risultati dei riscontri effettuati possono costituire oggetto di segnalazione. ISEE I Comuni possono segnalare soggetti che hanno richiesto agevolazioni o esenzioni presentando dichiarazione ISEE con redditi molto bassi, che però risultano residenti in immobili di pregio o sono titolari di utenze TARSU per l’esercizio di attività in immobili di proprietà o per i quali magari pagano un canone di locazione di importo rilevante. Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate possono verificare quali tra questi contribuenti individuati dai Comuni sono titolari di partita IVA e dichiarano redditi esigui per un periodo di tempo almeno triennale. 30 VI. COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI TORINO. I n attuazione della Convenzione siglata il 22.05.2009 tra la Direzione Regionale del Piemonte e il Comune di Torino si è instaurata, e si sta ulteriormente sviluppando, un’intensa collaborazione tra i due Enti, che ha portato a oltre centocinquanta segnalazioni, prevalentemente di competenza degli uffici di Torino e Provincia. I percorsi prima descritti sono stati individuati da funzionari dell’Agenzia delle Entrate insieme a funzionari del Comune di Torino e alcuni sono in corso di sperimentazione, quindi il Comune ha effettuato segnalazioni in base alle informazioni in suo possesso, che saranno utilizzate dagli uffici dell’Agenzia per procedere all’attività di controllo. È di fondamentale importanza che le segnalazioni siano il più precise possibile, in maniera tale da consentire agli uffici finanziari di trasformarle in accertamento senza la necessità di compiere un’attività istruttoria troppo impegnativa. È d’altronde inevitabile che alcuni percorsi richiedano un supplemento di indagine, non essendo quantificata la pretesa erariale nella segnalazione del Comune, ma essendo solo indicate le incongruenze rilevate riguardo alla posizione del contribuente e del suo nucleo familiare. È quindi auspicabile che tra i funzionari del Comune e quelli degli uffici dell’Agenzia delle Entrate si instauri un continuo passaggio di notizie, scambio di informazioni e di suggerimenti, nonché di e- ventuali richieste specifiche, in modo tale che sia ben chiaro quali sono gli elementi utili a trasformare in un accertamento proficuo i dati in possesso del Comune. 31 VII. CASI REALI DI SEGNALAZIONI DEL COMUNE DI TORINO. 1) Segnalazione Beni indicanti Capacità Contributiva: Possesso di beni e servizi di rilevante valore economico in assenza di redditi dichiarati, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto Un soggetto dichiara reddito inferiore a 10.000 euro, sebbene risulti intestatario di quattro utenze TARSU per un importo complessivo di circa 4.000 euro ed eserciti la professione di meccanico in una strada del centro città, in un immobile di sua proprietà. Nella dichiarazione riporta tutti i sette immobili di cui risulta essere contitolare. Il soggetto convive con la moglie dal 2003, anno dell'ultima dichiarazione presentata, la quale è intestataria di partita IVA attiva. La coppia ha un figlio in età prescolare. Il soggetto ha presentato dichiarazione ISEE nel 2008 per un importo di circa 32.000 euro per l’anno 2007. 2) Segnalazione Beni indicanti Capacità Contributiva Possesso di beni e servizi di rilevante valore economico in assenza di redditi dichiarati, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto Un soggetto dichiara reddito inferiore a 10.000 euro sebbene eserciti la professione di pasticcere in una via centrale. Vive con moglie (reddito dichiarato inferiore a 10.000 euro) e tre figli, di cui una con reddito di circa 15.000 euro e uno in età scolare; ha presentato dichiarazione ISEE nel 2008 di 8.000 euro. È intestatario di tre utenze TARSU per un importo complessivo di circa 600 euro, inoltre nel 2004 ha sottoscritto un contratto di locazione per un importo di circa 5.000 euro annui. 3) Segnalazione Commercio e Professioni Svolgimento attività diversa da quella dichiarata Un soggetto risulta titolare di partita IVA attiva, ma non presenta la dichiarazione dei redditi. Si presume svolgimento dell'attività nel corso del 2005, infatti il soggetto risultava avere attiva una utenza TARSU per attività mercatale regolarmente pagata, inoltre risultava (e risulta) essere intestatario di 1 licenza mercati e di cinque licenze prese in gerenza. Il soggetto è coniugato con …, CF …, che ha una partita IVA cessata e che non risulta presentare alcuna dichiarazione dei redditi. 32 4) Segnalazione Commercio e Professioni Svolgimento attività diversa da quella dichiarata Un soggetto avente Partita IVA attiva con dichiarazione redditi assente, nel corso del 2005 risultava avere attiva una utenza TARSU abitazioni nel luogo di residenza e cinque utenze TARSU per attività mercatale, regolarmente pagate. Inoltre risultava (e risulta) essere intestatario di cinque licenze mercati e di sette licenze prese in gerenza. 5) Segnalazione Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare: Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione Il soggetto risulta aver acquistato in comproprietà con la moglie tre immobili C2 e due immobili C1 nel corso del 2005. Il soggetto per tale anno fiscale non ha presentato dichiarazione dei redditi. Si segnala che risulta intestatario dal 1 gennaio 2002 di utenza TARSU abitazioni regolarmente pagata. Cfr segnalazioni inoltrate relative alla moglie per l'anno fiscale 2006 e 2007. 6) Segnalazione Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare: Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati L'immobile risulta censito al nceu al foglio n. .. sub 90 di proprietà di y e locato al sig. x nato in Egitto il …. - codice fiscale………………. ivi anagraficamente residente che ha dichiarato di pagare in contanti un canone mensile di euro 300. Atti: verbale di sommarie informazioni rese dal conduttore 7) Segnalazione Commercio e Professioni: Svolgimento attività diversa da quella dichiarata Codice attività: 7420A - ATTIVITA' TECNICHE SVOLTE DA GEOMETRI Il professionista ha dichiarato un volume d'affari per l'anno 2006 che non risulterebbe congruo con il numero di pratiche edilizie presentate (59). Di seguito il dettaglio: conservazione opere art. 37 dpr 380/01 progressivo n. registro n. … conservazione opere art. 37 dpr 380/01 - servizio igienico progressivo 279 registro 9 d.i.a. art. 22 d.p.r. 380/01 (commi 1-2) bagno int. progressivo n. registro n. … d.i.a. art. 22 d.p.r. 380/01 (commi 1-2) manutenzione straordinaria progressivo n. registro n. … d.i.a. art. 22 d.p.r. 380/01 (commi 1-2)(modif. interne) progressivo n. registro n. … d.i.a. art. 22 d.p.r. 380/01 (commi 1-2) opere interne e cambio uso( abitativo) progressivo n. registro n. … sanatoria opere soggette a dia art. 37 dpr 380/01 progressivo n. registro n. … 33 8) Segnalazione Commercio e Professioni Svolgimento attività senza Partita IVA Il professionista risulta essere associato a uno studio di architetti P.I. …. il cui volume d'affari IVA per l'anno 2006 apparirebbe inferiore rispetto alle attività registrate. Di fatto risultano presentate 32 pratiche edilizie allo sportello comunale. Di seguito il dettaglio: - conservazione opere art. 37 DPR 380/2001 progressivo n… registro … ecc.ecc. 9) Segnalazione Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione. A fronte di verifica di contratto di locazione agevolata si riscontra che: u.i. foglio … n. … sub... - via ... - Torino - rinnovo contratto di loc. agevolato non valido. Il conduttore … (CF…) in data ... trasferisce la residenza a . dove possiede ab. principale. La s.s. (soggetto della presente segnalazione) nel 2007 non dichiara alcun reddito pur presentando mod. F23 per rinnovo contratti di locazione. 34 a cura di: Direzione Regionale del Piemonte Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione Ufficio Accertamento Corso Vinzaglio, 8 – 10121 Torino (To), I Tel. 011 5587078 Fax 011 5587478 Referenti: Carmen Ariganello: [email protected] Pier Luigi Calani: [email protected] 35