CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE I
SENTENZA n. 15950
17/07/2007
QUADRO DI RIFERIMENTO
Tuninetti
28%
51%
Tuninetti&Novero
srl
99.355%
Novero spa
Novero
I FATTI
Il 2/11/98 l’assemblea della controllata delibera a
maggioranza la modifica della denominazione
sociale, che passa da “Tuninetti&Novero2 spa” a
“Novero spa”
 In precedenza controllante e controllata avevano
denominazione quasi identica
 Tuninetti conviene in giudizio “Novero spa” per far
annullare la delibera sulla base, a suo dire, del
conflitto d’interessi di Novero
 La società sostiene invece l’infondatezza della
domanda di annullamento

QUESTIONE CENTRALE
Si è di fronte a un caso di
conflitto d’interessi?
LE SENTENZE

1° grado: - accoglie il ricorso di T. e annulla la
delibera

Appello: - rigetta la domanda di annullamento
- esclude l’esistenza del conflitto
d’interessi

Cassazione: - rigetta le richieste di T.
- conferma la sentenza della Corte
d’Appello
ARTICOLI COINVOLTI

Art. 2373: conflitto d’interessi (ante riforma)
Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle
deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi,
un interesse in conflitto con quello della società
In caso d`inosservanza della disposizione del comma
precedente, la deliberazione, qualora possa recare
danno alla società, è impugnabile a norma dell`art.
2377 (…)



Art. 2377: annullabilità deliberazioni
Art. 1175: correttezza
Art. 1375: buona fede
POSIZIONE DI TUNINETTI

Corte d’Appello ha escluso il danno perché di
modesta entità (spese per rendere pubblica la
modifica)

C’è un danno potenziale per la società che non
può essere quantificato

Importanza del binomio nella denominazione
sociale anche a livello patrimoniale (es
Dolce&Gabbana): venir meno del doppio nome
può causare un danno patrimoniale

È interesse della società mantenere il nome con
cui è conosciuta da 30 anni

Non c’è pericolo di confusione nei terzi tra
controllante e controllata
oggetto sociale della
controllante è limitato alla gestione della
partecipazione

Nel caso di una società con 2 soli soci per
cambiare la denominazione sociale non basta la
maggioranza, serve l’unanimità
POSIZIONE DELLA CASSAZIONE
NB! Vanno considerate le norme precedenti la
riforma del 2003, in quanto i fatti sono avvenuti
nel 1998

Delibera può essere annullata ex art.2373 se
sono verificate congiuntamente tre condizioni:
1) C’è conflitto d’interessi
2) Voto espresso dal socio in conflitto è decisivo
3) C’è un danno, anche potenziale, per la società

I punti su cui si basa il ricorso di T. sono 1 e 3

Secondo la cassazione affinchè si possa parlare di
conflitto d’interessi, la delibera deve essere
lesiva dell’interesse sociale, inteso come interesse
comune a tutti i soci (produzione lucro,
distribuzione utili, alienabilità partecipazione ecc.)

NON è sufficiente l’arricchimento personale del
socio, se questo non pregiudica l’interesse sociale
C’è conflitto d’interessi quando un socio, con il suo
voto, riesce a far approvare una delibera per sé
vantaggiosa e nel contempo dannosa per la società
Come ha già evidenziato la Corte d’Appello, il
mutamento di denominazione sociale non ha
arrecato alcun danno alla società, né effettivo né
potenziale
Va esclusa la presenza di conflitto d’interessi
Nel formulare le sue argomentazioni Tuninetti
confonde l’interesse sociale con quello personale
Questione dell’unanimità non ha rilevanza; i
giudici ritengono comunque non necessario il
consenso del socio per l’eliminazione del proprio
nome dalla denominazione sociale
CONCLUSIONI
“La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
a pagare le spese della presente fase, che liquida
in Euro 4.500, di cui Euro 100 per esborsi, oltre
spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2007”
Scarica

presente