CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA n. 15950 17/07/2007 QUADRO DI RIFERIMENTO Tuninetti 28% 51% Tuninetti&Novero srl 99.355% Novero spa Novero I FATTI Il 2/11/98 l’assemblea della controllata delibera a maggioranza la modifica della denominazione sociale, che passa da “Tuninetti&Novero2 spa” a “Novero spa” In precedenza controllante e controllata avevano denominazione quasi identica Tuninetti conviene in giudizio “Novero spa” per far annullare la delibera sulla base, a suo dire, del conflitto d’interessi di Novero La società sostiene invece l’infondatezza della domanda di annullamento QUESTIONE CENTRALE Si è di fronte a un caso di conflitto d’interessi? LE SENTENZE 1° grado: - accoglie il ricorso di T. e annulla la delibera Appello: - rigetta la domanda di annullamento - esclude l’esistenza del conflitto d’interessi Cassazione: - rigetta le richieste di T. - conferma la sentenza della Corte d’Appello ARTICOLI COINVOLTI Art. 2373: conflitto d’interessi (ante riforma) Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società In caso d`inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a norma dell`art. 2377 (…) Art. 2377: annullabilità deliberazioni Art. 1175: correttezza Art. 1375: buona fede POSIZIONE DI TUNINETTI Corte d’Appello ha escluso il danno perché di modesta entità (spese per rendere pubblica la modifica) C’è un danno potenziale per la società che non può essere quantificato Importanza del binomio nella denominazione sociale anche a livello patrimoniale (es Dolce&Gabbana): venir meno del doppio nome può causare un danno patrimoniale È interesse della società mantenere il nome con cui è conosciuta da 30 anni Non c’è pericolo di confusione nei terzi tra controllante e controllata oggetto sociale della controllante è limitato alla gestione della partecipazione Nel caso di una società con 2 soli soci per cambiare la denominazione sociale non basta la maggioranza, serve l’unanimità POSIZIONE DELLA CASSAZIONE NB! Vanno considerate le norme precedenti la riforma del 2003, in quanto i fatti sono avvenuti nel 1998 Delibera può essere annullata ex art.2373 se sono verificate congiuntamente tre condizioni: 1) C’è conflitto d’interessi 2) Voto espresso dal socio in conflitto è decisivo 3) C’è un danno, anche potenziale, per la società I punti su cui si basa il ricorso di T. sono 1 e 3 Secondo la cassazione affinchè si possa parlare di conflitto d’interessi, la delibera deve essere lesiva dell’interesse sociale, inteso come interesse comune a tutti i soci (produzione lucro, distribuzione utili, alienabilità partecipazione ecc.) NON è sufficiente l’arricchimento personale del socio, se questo non pregiudica l’interesse sociale C’è conflitto d’interessi quando un socio, con il suo voto, riesce a far approvare una delibera per sé vantaggiosa e nel contempo dannosa per la società Come ha già evidenziato la Corte d’Appello, il mutamento di denominazione sociale non ha arrecato alcun danno alla società, né effettivo né potenziale Va esclusa la presenza di conflitto d’interessi Nel formulare le sue argomentazioni Tuninetti confonde l’interesse sociale con quello personale Questione dell’unanimità non ha rilevanza; i giudici ritengono comunque non necessario il consenso del socio per l’eliminazione del proprio nome dalla denominazione sociale CONCLUSIONI “La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese della presente fase, che liquida in Euro 4.500, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2007”