Sommario
Informazioni per presentare una domanda d'adozione
3
Procedura d’adozione secondo la convenzione dell’aia
10
Procedura d’adozione per i paesi che non hanno firmato
la convenzione dell'aia
12
Ricerca origini
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Bibliografia
17
Alcuni indirizzi web
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L’opuscolo informativo sulle adozioni può essere richiesto anche
tramite e-mail, al seguente indirizzo: [email protected]
F:\COMUNE\Adozioni Servizio\opuscolo\Opuscolo informativo -aggiornato il 2011-03-10.doc
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Informazioni per presentare una domanda d'adozione
L'adozione è l'atto giuridico che stabilisce un rapporto di paternità e maternità fra
due adulti e un bambino non nato da loro.
Adottare significa dare una famiglia a un bambino che non ce l'ha, fornirgli gli
strumenti necessari alla crescita indipendentemente dal luogo di origine e dal colore
della sua pelle. Un bambino che cresce senza genitori corre il rischio di perdere la
fiducia in se stesso, nella società e nelle sue istituzioni.
Sono questi i principi fondamentali, i primi pensieri che devono animare chi prende
in considerazione l'idea di adottare un bambino, svizzero o straniero.
Un'idea che comporta grande consapevolezza, un'immensa pazienza per quanto
riguarda procedure, controlli, attesa. E una certa spesa iniziale soprattutto nei casi
dell'adozione internazionale.
I Requisiti indispensabili per l'inoltro di una richiesta d'avvio della procedura
d'adozione.
La domanda può essere inoltrata quando i coniugi sono sposati da 4 anni o quando il
coniuge più giovane ha compiuto 34 anni d'età, in nessun caso l'adozione del minore potrà
essere pronunciata prima del raggiungimento delle condizioni dell'art. 264a CCS
Inoltre in caso di gravidanza, di cura della sterilità o di procreazione assistita in corso non è
possibile iniziare una procedura per d'adozione in ragione delle implicazioni psico-sociali.
Inoltro della richiesta
La richiesta di accertamento dell'idoneità per ottenere l'affidamento di un minorenne in vista
di adozione dev'essere inoltrata per iscritto al seguente indirizzo:
Ufficio del Tutore Ufficiale
Autorità centrale canton Ticino LF-CAA
Viale Officina 6
6501 Bellinzona
Tel. ++41 (91)814 71 12
e-mail: [email protected]
Fax ++41(91)814 71 19
www.ti.ch/adozioni
Essa deve contenere le generalità esatte dei richiedenti (vedi l’annesso modulo, in fondo a
questo fascicolo). Nella fase iniziale è necessario compilare il modulo e procedere
all’autodichiarazione della propria situazione allegando:
o
una fotografia recente
o
copia libretto di famiglia
o
copia della notifica di tassazione
o
copia dell'ultimo certificato di salario
o
il consenso a poter chiedere informazioni
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In seguito prima del rilascio dell’autorizzazione provvisoria per accogliere un minore in
affidamento preadottivo si dovrà produrre
o
la biografia personale
o
il certificato di domicilio
o
l'estratto dell'ufficio esecuzioni e fallimenti
o
l'estratto del casellario giudiziale
o
il questionario medico (certificato)
o
l'obbligo di mantenimento
Per una buona collaborazione con il nostro ufficio è
necessario che ogni cambiamento della vostra
situazione personale, ambientale, economica e sociale
ci venga tempestivamente comunicata
La Convenzione dell’Aia sull’adozione (CAA) del 29 maggio 1993.
Questa convenzione ha per oggetto:
o
garanzie in caso di adozioni internazionali (standard minimo)
o
sistema di cooperazione al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi
prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori
o
riconoscimento reciproco delle adozioni
La Legge federale relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione (LF-CAA) del
22 giugno 2001
Questa legge definisce i compiti dell’autorità centrale cantonali (ACC):
o
accertamento dell’idoneità dei futuri genitori adottivi
o
decisione “matching”
o
eventuale decisione relativa al ritorno nel suo Stato d’origine del minore
o
rilascio del certificato di adozione conforme alla Convenzione
e i compiti dell’autorità centrale federale (ACF)
o
trasmissione di incartamenti internazionali
o
consulenza alle Autorità centrali cantonali nelle questioni giuridiche
o
rappresentanza della Svizzera verso Autorità centrali estere
o
istruzione generali sull’attuazione della Convenzione
o
promozione dello scambio di esperienze tra le Autorità centrali cantonali, gli uffici di
collocamento in vista d’adozione e l’Autorità centrale federale
o
coordinamento in materia d’adozione
Le modifiche riguardano inoltre il Codice civile svizzero (CCS), l’Ordinanza sul collocamento
in vista d’adozione (OCAdo), l’Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione
di adozione (OAMin) e l‘Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni in materia
d’adozione.
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Accertamento dell'idoneità
Dando priorità al bene del bambino adottabile, l'idoneità dei richiedenti ad adottare deve
essere accertata con adeguate indagini di natura sociale da parte dell'operatore sociale del
Servizio, al quale i richiedenti dovranno dare con trasparenza assoluta tutte le informazioni
necessarie nel corso di diversi colloqui, sia presso il domicilio che nei nostri uffici.
L'indagine riguarderà in particolare l'attitudine a educare il minorenne, la situazione
personale e economica, la salute, l'ambiente famigliare, i motivi per i quali hanno desiderio
di adottare un minore.
L'operatore sociale sentirà inoltre sulla richiesta d'adozione gli ascendenti, in particolare se
conviventi, e se esistono i discendenti, (di regola a partire da 12 anni viene chiesto il
consenso per scritto).
Le motivazioni che hanno spinto i richiedenti ad orientarsi verso l'adozione e la loro idoneità
generale, saranno elaborate anche con uno studio psicologico facendo capo a consulenti
scelti dal Servizio.
Le eventuali relative spese peritali saranno a carico dei richiedenti.
Autorizzazione provvisoria per l'affidamento di un minorenne in vista
d'adozione
Ad indagine positivamente conclusa verrà rilasciata ai richiedenti l'autorizzazione
provvisoria per l'affidamento di un minorenne in vista di adozione con una validità di 18
mesi. Nel caso l'attesa si prolungasse oltre questo tempo, i richiedenti dovranno chiedere
una proroga con domanda motivata.
Durante tutta la procedura sussiste l'obbligo d'informare tempestivamente l'Ufficio del
Tutore Ufficiale di ogni cambiamento delle condizioni personali, ambientali, economiche e
sociali che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione provvisoria, pena la sua nullità.
I tempi
Anche per i genitori adottivi è necessario un'attesa senz'altro più lunga di quella di una
gravidanza. Questi tempi possono essere lunghi, sempre troppo lunghi per l'ansia dei
genitori di conoscere, vedere, abbracciare il figlio/la figlia e iniziare con lui il nuovo
cammino.
Durante questi mesi hanno luogo scambi di documenti, traduzioni, legalizzazioni, iter molto
importanti per garantire la legalità della procedura d’adozione in modo da mettere al centro
per tutte le persone coinvolte il bene del minore.
Il viaggio
Fatta eccezione per pochissimi paesi che consentono agli enti autorizzati di accompagnare
il bambino in Svizzera, i genitori devono partire per un soggiorno nel Paese d'origine
del figlio che può variare dalle tre alle dieci settimane, secondo le normative estere.
Anche in questo caso è fondamentale l'assistenza dei rappresentanti degli enti, come poi lo
è una volta a casa, per superare le difficoltà e permettere che l'adozione abbia uno sviluppo
positivo.
L'adozione in un Paese della Convenzione dell'Aia prevede condizioni particolari da tenere
in considerazione.
Vi rendiamo attenti sul fatto che il fanciullo non possiede ancora la nazionalità svizzera,
bensì quella d’origine, per cui dovete verificare se è necessario un visto d’entrata per gli
eventuali Paesi dove intendete attraversare la dogana. Per esempio se rientrate con il
fanciullo dall’America latina e avete quale destinazione l’aeroporto internazionale di Milano
Malpensa dovete presentare il suo visto d’entrata per l’Italia, necessario per raggiungere la
Svizzera. Queste informazioni si possono ottenere al Consolato d’Italia a Lugano.
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L'arrivo
Non appena il bambino sarà entrato sul nostro territorio, la famiglia dovrà presentare
all’Ufficio regionale degli stranieri (URS) competente per il proprio luogo di domicilio la
domanda di dimora-soggiorno che risulta sul retro della copia dell’assicurazione o
dell’autorizzazione, unitamente all’atto di nascita, fotocopie del passaporto e se necessario
le fotografie. Nessun altro atto dovrà essere richiesto alla famiglia (per es. decreto di
adozione estero ecc.)
All’istanza dovrà pure essere allegata fotocopia dell’autorizzazione d’entrata della
Sezione dei permessi e dell’immigrazione.
Per le adozioni in Svizzera e nei paesi non firmatari dalla Convenzione dell’Aia
è necessario un periodo di affidamento preadottivo
L'affidamento preadottivo è un periodo di prova per adulti e bambini, della durata di almeno
un anno, che inizia con la vita in comunione domestica in Svizzera.
Pur essendo l'adozione una filiazione di natura legale, si evolve felicemente se il rapporto
tra adulti e bambini ha la possibilità di radicarsi a livelli profondi, che lo rendono simile
all'attaccamento naturale.
Occorre sottolineare la preziosità del lavoro di chiarificazione e di sostegno riguardo
all'interazione genitori-figlio che gli operatori sociali possono svolgere nel periodo di
affidamento preadottivo.
I genitori adottanti dovranno offrire tutta la loro collaborazione e disponibilità, e non aver
timore di rivolgersi al Servizio al sorgere di impreviste difficoltà, avuto riguardo sempre al
prioritario interesse del minorenne.
L'adozione potrà essere pronunciata solamente quando i futuri genitori adottivi
abbiano prodigato al(la) bambino(a) cure e provveduto alla sua educazione durante almeno
un anno, e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione
servirà al suo bene senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi (art.
264 CCS).
Per avere un giudizio sulla presenza di questi favorevoli presupposti nei confronti del
minorenne, il decorso del collocamento sarà seguito da un operatore sociale del Autorità
centrale cantonale LF-CAA o di altri servizi autorizzati.
Pronuncia dell'adozione
Al positivo concludersi dell'affidamento preadottivo, l'operatore sociale ed il tutore del
minorenne redigeranno il proprio rapporto-parere all'intenzione della Sezione degli enti
locali a Bellinzona (per il tramite dell'Ufficio di Vigilanza sullo Stato Civile), alla quale i
genitori presenteranno la domanda di adozione corredata dai documenti i documenti in
originale (atto di nascita, sentenza d’adozione) che serviranno a decretare l’adozione,
questi documenti non verranno più restituiti, ma saranno consultabili in ogni momento chi
desiderasse conservare tra la propria documentazione privata è invitato a richiedere alle
autorità estere il rilascio di ulteriori esemplari dell'atto di nascita, della sentenza d'adozione
straniera.
L’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dei genitori
adottivi.
La Sezione degli enti locali da pure comunicazione alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione.
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Adozione da Paesi firmatari della Convenzione dell'Aia
L'elenco dei Paesi che hanno ratificato la convenzione dell'Aia sull'adozione e a
provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali può essere
consultata in Internet alla pagina www.hcch.net, la Convenzione è la n. 33.
All’'autorità centrale cantonale LF-CAA può pure essere richiesto un elenco stampato dei
Paesi aderenti alla CAA.
Basi legali
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Codice civile svizzero (CCS), del 10 dicembre 1907
211.221.31
Legge federale relativa alla Convenzione dell’AIA sull’adozione
e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni
internazionali (LF-CAA), del 22 giugno 2001
211.221.312.3
Ordinanza federale sugli emolumenti per le prestazioni in
materia d'adozione internazionale, del 29 novembre 2002
211.221.36
Ordinanza federale sul collocamento in vista d'adozione
(OCAdo), del 29 novembre 2002
211.222.338
Ordinanza federale sull'accoglimento di minori a scopo di
affiliazione e di adozione (OAMin), del 19 ottobre 1977
291
Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP),
del 18 dicembre 1987
142.20
Legge federale sugli stranieri (LStr))
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), del
del 16 dicembre 2005
Queste Leggi si possono consultare alla pagina internet www.ti.ch/adozioni
Rimedi legali
Contro le decisioni in genere dell'Ufficio del Tutore Ufficiale (Autorità centrale cantonale LFCAA), in particolare per quanto attiene il rilascio, il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione
d'idoneità al collocamento in vista di adozione, è data agli interessati la possibilità di ricorso
al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione (art.7 Regolamento
concernente il collocamento dei minorenni in vista d'adozione dell'8.11.1988).
Informazioni di carattere generale
Adozione interna (bambini nati o domiciliati in Svizzera)
Il numero di bambini adottabili nati in Svizzera è estremamente ridotto, per cui i candidati ad
una adozione di questo genere devono considerare un tempo di attesa che può variare dai
3 ai 5 o più anni.
Adozione internazionale
Circa la procedura per l'inoltro della richiesta, per l'accertamento dell'idoneità ad adottare e
l'ottenimento dell'autorizzazione ad accogliere il minorenne, si richiama quanto detto sopra.
Dovranno inoltre essere ossequiati i dispostivi dell'Ordinanza sull’accoglimento di minori a
scopo di affiliazione e di adozione (OAMin), che recita testualmente:
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Come trovare un(a) bambino(a) adottabile?
I richiedenti potranno, una volta in possesso dell'autorizzazione provvisoria per l'affidamento
di un minorenne in vista d'adozione, ottenere informazioni e sostegno concreto dagli enti
intermediari in possesso dell'autorizzazione federale, e nel limite delle conoscenze dal
Autorità centrale cantonale.
Da parte nostra raccomandiamo di far capo agli intermediari riconosciuti poiché in questo
modo si può essere sicuri di non partecipare, anche inconsapevolmente, al vergognoso
traffico di minori.
Invitiamo i richiedenti a paragonare i vari enti, i loro scopi, il modo di operare ed i costi.
In Svizzera non sussiste ancora l'obbligo di far capo ad un intermediario. In Ticino una
minoranza dei richiedenti si dà da fare autonomamente, con l'aiuto di parenti o amici sul
posto, nel rispetto delle leggi vigenti in tutti i paesi coinvolti.
Per ulteriori informazioni rinviamo all’elenco degli intermediari riconosciuti annesso.
Una versione aggiornata può essere consultata nel sito web alla pagina
http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/gesellschaft/internationale_adoption.html.
Rappresentanza legale del bambino
Tanto al bambino domiciliato in Svizzera, quanto a quello proveniente dall'estero non
adottato nel Paese d’origine secondo la LF-CAA, l'Autorità tutoria competente dovrà
obbligatoriamente nominare un tutore che rappresenti il minorenne fino alla pronuncia
dell'adozione, in quanto trattasi di minorenne non sottoposto all'autorità parentale di alcun
genitore, essendo lo stesso o gli stessi stati privati di tale autorità per aver dato il consenso
all'adozione del figlio (cfr. art. 312 cifra 2 e 368 CCS).
Per ragioni di opportunità e di collisione d'interesse con i futuri genitori adottivi, viene
nominato il Tutore Ufficiale.
Obbligo di mantenimento
I genitori adottanti hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento del minore in affidamento
preadottivo giusta l'art. 276 e seguenti del CCS.
Il dovere di mantenimento continua anche nel caso in cui l'affidamento preadottivo
venisse revocato per decisone dell'autorità o per rinuncia dei genitori.
Si osserva inoltre che in caso di handicap del minore l'Assicurazione Invalidità (AI)
verserà le sue prestazioni solamente se sono soddisfatte le condizioni sotto citate: secondo
gli art. 6 e 9 della Legge federale sull'assicurazione invalidità i minorenni stranieri hanno
diritto ai provvedimenti d'integrazione; se prima dell'invalidità hanno avuto il loro domicilio
civile nella Svizzera ininterrottamente per 15 anni; oppure sono nati invalidi in Svizzera;
oppure, quando l'invalidità si è manifestata, vi risiedevano ininterrottamente da un anno o
dalla nascita.
Inoltre il padre, o la madre, prima dell'invalidità', dev'essere assicurato e aver pagato i
contributi almeno per dieci anni interi o aver avuto domicilio civile nella Svizzera
ininterrottamente per quindici anni.
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Adozione singola (o del figlio del coniuge)
Fermo restando il presupposto di cui all'art. 264 CCS (cure ed educazione per almeno due
anni), un coniuge può adottare il figlio dell'altro se è sposato da almeno cinque anni (art.
264a cpv. 3 CCS).
Sono sempre d'obbligo il consenso del o dei genitori di sangue e l'inchiesta sociale per
accertare la presenza dei requisiti essenziali che possano far presumere che l'adozione
servirà al bene del figlio.
In casi particolari l'autorità potrà fare astrazione dal consenso del o dei genitori (art. 265c
CCS).
Questa richiesta d'adozione va presentata per iscritto al Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio
di Vigilanza sullo stato Civile, Residenza Governativa, 6500 Bellinzona.
Adozione da parte di una persona singola e adozione di persone maggiorenni
La legge mette l'accento sull'adozione di minori da parte di richiedenti coniugati.
L'adozione da parte di una persona singola (art. 264b) e l'adozione di una persona
maggiorenne (art 266) rappresentano casi eccezionali e di conseguenza il legislatore ha
previsto condizioni particolari.
Richiedenti di cittadinanza straniera
Giusta l'art. 75 cpv. 1 della Legge Federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le
autorità svizzere sono competenti a pronunciare l'adozione di minorenni da parte di coniugi
stranieri domiciliati in Svizzera. Per quanto concerne il diritto applicabile, l'art. 77 LDIP
stabilisce che i presupposti dell'adozione in Svizzera sono regolati dal diritto svizzero. Ove
risulti tuttavia che un'adozione non sarebbe riconosciuta nello Stato d'origine dei coniugi
adottanti stranieri, con conseguente grave pregiudizio per il figlio, l'autorità tiene conto
anche dei presupposti giusta il diritto di detto Stato; se anche in tal caso il riconoscimento
non sembra assicurato, l'adozione non può essere pronunciata.
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Procedura d’adozione secondo la Convenzione dell’Aia
Invio della domanda d'adozione per l'ottenimento dell'autorizzazione provvisoria,
necessaria per accogliere un bambino straniero in vista d'adozione all'Ufficio del tutore
ufficiale (Autorità centrale del Cantone Ticino) 6501 Bellinzona
Rapporto di valutazione sociale: uno specialista (assistente sociale) è incaricato
dall'Ufficio del tutore ufficiale di svolgere l'inchiesta psico-sociale con il coinvolgimento di
uno psicologo del Servizio medico psicologico
L’Ufficio del tutore ufficiale valuta l'idoneità e se ci sono i requisiti necessari formalizza
l'autorizzazione provvisoria per l'affidamento di un minore straniero in vista d'adozione
L'identità del minore è
conosciuta si fa
l'autorizzazione provvisoria
già con il nome del fanciullo
Autorizzazione provvisoria
"generica" se i dati del minore
sono sconosciuti
L'Ufficio del tutore ufficiale, con la collaborazione della famiglia e
dell'ente intermediario, prepara un dossier sui futuri genitori
adottivi comprendente l'autorizzazione provvisoria o definitiva, il
rapporto di valutazione sociale e altri documenti necessari a
dipendenza del Paese, tradotti e con le autenticazioni/le
legalizzazioni / le postille necessarie
Rifiuto del rilascio
dell'autorizzazione
provvisoria.
Contro la decisione
è dato ricorso al
Consiglio di Stato
nel termine di
15 giorni
dall’intimazione.
Il dossier sui genitori adottivi é trasmesso all'Autorità centrale
federale a Berna, che lo esamina prima di spedirlo all'Autorità
centrale del Paese d'origine del minore.
Decisione di "matching": dal momento in cui l’identità del fanciullo è conosciuta e i
consensi richiesti sono stati ottenuti, e i genitori adottivi hanno accettato di accogliere il
fanciullo, l’Ufficio del tutore ufficiale decide se la procedura può proseguire.
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Decisione di "matching" positiva
Autorizzazione all'adozione
da parte dell''Ufficio del
tutore ufficiale se l'adozione
è pronunciata nel Paese
d'origine del minore
Il Paese d'origine del
fanciullo non pronuncia
l'adozione
Genitori adottivi svizzeri:
documento d'entrata
rilasciato dall'Autorità
centrale federale.
Genitori adottivi stranieri:
la Sezione dei Permessi
dell'immigrazione,
6501 Bellinzona rilascia un
visto d'entrata e garantisce
il rilascio di un permesso di
dimora-soggiorno.
La Sezione dei permessi
dell'immigrazione,
6501 Bellinzona rilascia un
visto d'entrata e garantisce il
rilascio di un permesso di
dimora - soggiorno.
Comunicazione all’autorità
centrale federale al servizio
dei permessi e
dell’immigrazione e
all’Ufficio del tutore
ufficiale/Commissione
tutoria regionale
Dopo l’entrata in Svizzera:
l’Ufficio del tutore ufficiale
rilascia l’autorizzazione
definitiva per l'affidamento di
un minorenne straniero in
vista di adozione, e informa
la Sezione dei permessi e
dell’immigrazione e alla
Commissione tutoria
regionale.
Istituzione di una misura
di curatela in caso
d'adozione per almeno un
anno conformemente all’art.
17 LF-CAA
Istituzione di una misura di
tutela fino all’adozione e per
almeno un anno giusta l’art.
368 CCS.
Designazione del tutore
ufficiale di zona quale
rappresentante legale del
minore.
Decisione di "matching"
negativa
Contro la decisione è
dato ricorso al Consiglio
di Stato nel termine di
15 giorni dall’intimazione.
Collocamento famigliare
preadottivo del minore fino
alla adozione.
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Procedura d’adozione per i Paesi che non hanno firmato la
Convenzione dell'Aia
Invio della domanda d'adozione per l'ottenimento dell'autorizzazione provvisoria,
necessaria per accogliere un bambino straniero in vista d'adozione all'Ufficio del tutore
ufficiale (Autorità centrale del Cantone Ticino) 6501 Bellinzona
Rapporto di valutazione sociale: uno specialista (assistente sociale) è incaricato
dall'Ufficio del tutore ufficiale di svolgere l'inchiesta psico-sociale con il coinvolgimento di
uno psicologo del Servizio medico psicologico
L’Ufficio del tutore ufficiale valuta l'idoneità e se ci sono i requisiti necessari formalizza
l'autorizzazione provvisoria per l'affidamento di un minore straniero in vista d'adozione
L'identità del minore è
conosciuta si fa
l'autorizzazione provvisoria
già con le generalità del
minore
Autorizzazione provvisoria
"generica" se i dati del minore
sono sconosciuti
La famiglia con la collaborazione dell'ente internazionale prepara
la documentazione da trasmettere all'autorità del Paese d'origine
che a dipendenza dello Stato dovrà essere tradotta e completata
con le necessarie autenticazioni/legalizzazioni/postille.
Rifiuto del rilascio
dell'autorizzazione
provvisoria.
Contro la
decisione è dato
ricorso al
Consiglio di Stato
nel termine di 15
giorni
dall’intimazione.
L'autorità del Paese d'origine del minore con l'intermediario o con
l'istituto dove vive il minore contatteranno la famiglia indicandogli
l'identità del fanciullo che potranno accogliere.
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Affidamento preadottivo o decisione di adozione estera
Il Paese d'origine del fanciullo
pronuncia l'adozione.
L'adozione non può essere
riconosciuta immediatamente
in Svizzera.
Il Paese d'origine del
fanciullo non pronuncia
l'adozione
La Sezione dei permessi dell'immigrazione, 6501 Bellinzona
rilascia un visto d'entrata e garantisce il rilascio di un permesso di
dimora - soggiorno.
Dopo l’entrata in Svizzera: l’Ufficio del tutore ufficiale rilascia
l’autorizzazione definitiva per l'affidamento di un minorenne
straniero in vista di adozione, e informa la Sezione dei permessi e
dell’immigrazione e alla Commissione tutoria regionale.
Istituzione di una misura di tutela fino all’adozione e per almeno un
anno giusta l’art. 368 CCS.
Designazione del tutore ufficiale di zona quale rappresentante
legale del minore.
Collocamento famigliare preadottivo del minore fino alla adozione.
Ufficio del tutore ufficiale vigila l'affidamento preadottivo
Preavviso sulla pronuncia dell'adozione della Commissione tutoria
regionale e del tutore affinché la Sezione degli enti locali
(art. 422. N.1 del CCS)
Decisione d'adozione della Sezione degli enti locali (istituita
dall'ufficio di vigilanza sullo stato civile)
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Informazioni statistiche
Questi grafici danno una visione generale sulle origini e sull'età dei bambini. Vi invitiamo inoltre
a tenere presente che gli schemi indicano solo delle cifre e non gli aspetti umani. Quando si
riflette sulla scelta dell’età e del paese d'origine del/la bambino/a, bisogna essere prudenti e
non ci si può basare solo su dei numeri.
Bambini accolti, dal 2005 al 2009, in affidamento preadottivo in Ticino, secondo il Paese
di provenienza,
USA
Ucraina
Togo
Tailandia
Svizzera
Russia
Ruanda
Rep. Serbia
Polonia
Panama
Pakistan
Marocco
Madagascar
India
Haiti
Etiopia
Croazia
Colombia
Bulgaria
Brasile
Bolivia
Argentina
0
10
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20
30
40
14
Bambini accolti in affidamento preadottivo in Ticino, nel 2009, secondo l’età
all’arrivo
1 anno
2 anni
3 anni
4-5 anni
6-7 anni
10-12 anni
Bambini accolti, secondo l’età, in affidamento preadottivo in Ticino dal 2000 al 2009,
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2000
2001
1 anno
2002
2 anni
2003
3 anni
2004
4-5 anni
F:\COMUNE\Adozioni Servizio\opuscolo\Opuscolo informativo -aggiornato il 2011-03-10.doc
2005
6-7 anni
2006
8-9 anni
2007
2008
10-12 anni
2009
> 12 anni
15
Ricerca origini
Spesso le persone adottate desiderano conoscere i propri genitori biologici. Il legislatore ha
introdotto il 1. gennaio 2003 il nuovo art. 268c nel Codice civile svizzero che riconosce il
diritto alla persona adottata di ricevere informazioni circa l'identità dei genitori del sangue
Queste ricerche potranno essere intraprese in ogni tempo da chi è stato adottato a partire
dal compimento del 18esimo anno d’età (raggiungimento della maggior età). Si potrà farlo
prima di aver raggiunto tale età se sussiste un interesse degno di protezione).
La richiesta dovrà essere inoltrata all'autorità cantonale competente (per il Ticino l'Ufficio di
vigilanza sullo stato civile, Piazza Governo, 6501 Bellinzona) che dovrà, nella misura del
possibile, informare i genitori di sangue della ricerca in corso.
Generalmente se i genitori biologici vivono all'estero i tempi della ricerca saranno
abbastanza lunghi e potrà anche capitare che non sia possibile rintracciarli.
Se i genitori del sangue rifiutano di stabilire un contatto personale, l'adottato ne sarà
informato e sarà reso attento sui loro diritti. Se nonostante il loro rifiuto cercherà comunque
di contattarli ciò potrà costituire una lesione illecita dei diritti della personalità dei genitori
naturali. Le spese di ricerca verranno fatturate all'interessato.
L'Ufficio del Tutore Ufficiale è stato invece designato quale ufficio incaricato di consigliare le
persone adottate in queste ricerche.
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Alcuni indirizzi WEB
Association espace adoption
Association pour Adoptés et Adoptants
Associazione di famiglie adottive di
bambini tailandesi
Associazione nazionale famiglie adottive e
affidatarie
Centro italiano aiuti all’infanzia
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ufficio federale di giustizia
Hague conference on private international
law conférence de la haye de droit
international privé (Convenzione n. 33)
Schweizerische fachstelle für adoption
Ufficio del tutore ufficiale
Autorità centrale cantonale
Associazione di mamme
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http://www.espace-adoption.ch/f/
http://www.adopte.ch
www.chaba.ch
http://www.anfaa.it
http://www.ciai.it
http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/gesellsc
haft/internationale_adoption/herkunftslaender.html
http://hcch.evision.nl/index_en.php?act=home.splash
http://www.adoption.ch/ie_800/index.php
www.ti.ch/adozioni
www.mammeonline.com
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