Consiglio regionale della Basilicata
LA PARTECIPAZIONE LEGISLATIVA
I DIRITTI DI INIZIATIVA – Versione 1.0
www.consiglio.basilicata.it /Partecipazione e progetti/Partecipazione
legislativa
A cura della Struttura Coordinamento della Informazione e della Comunicazione
Comunicazione istituzionale
Premessa
Questo opuscolo, dedicato ai Diritti di iniziativa legislativa, è il primo tassello di un progetto
più ampio finalizzato alla promozione ed alla conoscenza degli strumenti di partecipazione a
disposizione della comunità lucana per offrire un contributo alla vita istituzionale della Regione
Basilicata.
E’
un lavoro in progress, parliamo della versione 1.0 come invito a non considerarla
definitiva: in attesa dell’approvazione del nuovo Statuto regionale, documento che rappresenta la
prima fonte normativa anche in questa materia, abbiamo cercato di creare un quadro informativo,
ad uso dei cittadini e degli Enti locali, sugli istituti attualmente esistenti della partecipazione
popolare all’iniziativa legislativa.
Un passaggio doveroso considerando l’incremento dell’interesse e dell’esercizio di diritto di
iniziativa registrato nell’anno 2011 .
Per facilitare l’orientamento in questa materia ancora poco conosciuta, si è
procedere ad un’illustrazione della normativa
pensato di
e delle procedure il più dettagliato possibile,
inserendo anche i riferimenti agli articoli del testo di legge, allegato integralmente in Appendice.
Sempre in un’ottica di servizio al cittadino, invitiamo a visitare le pagine del sito
www.consiglio.basilicata.it dedicate a questo argomento Partecipazione e Progetti/ Partecipazione
legislativa, una sezione che garantisce un’informativa completa, spazi di approfondimento e tutta
la modulistica necessaria per l’esercizio di questi fondamentali diritti.
Indice
Premessa
La democrazia diretta
Gli istituti di partecipazione:
1.
2.
Proposta di legge regionale di iniziativa popolare e degli Enti locali
Referendum abrogativo
Appendice
Ufficio di riferimento
La normativa:
Statuto Regione Basilicata: art. 40 - Titolo VIII e Titolo IX
L.R. n.40-1980
Allegati:
Elenco dei modelli facsimile necessari
La democrazia diretta
Le moderne democrazie sono basate su sistemi rappresentativi che affidano la gestione delle
principali funzioni pubbliche a organi istituzionali eletti dal popolo. Ai compiti della
rappresentanza, si affiancano gli istituti di democrazia diretta, strumenti di partecipazione
popolare attivabili per alcune decisioni che riguardano l’intera collettività.
Gli istituti di democrazia diretta sono stati immaginati per far conoscere il sentire popolare: la
comunità diventa promotrice di risposte ad esigenze non percepite e/o raccolte nell’ordinamento
giuridico, indirizzando le decisioni dell’apparato istituzionale.
Il vigente Statuto della Regione Basilicata riconosce e valorizza il coinvolgimento dei cittadini,
delle organizzazioni sindacali e degli Enti locali alle scelte politiche dedicando i Titoli VIII e IX
agli istituti della partecipazione popolare.
Breve definizione degli istituti di partecipazione:
Iniziativa legislativa popolare e degli enti locali: presentazione di una proposta di legge
o di provvedimenti amministrativi al Consiglio regionale da parte di un gruppo di elettori, delle
organizzazioni sindacali o degli enti locali.
Petizione: atto con il quale i cittadini chiedono al Consiglio regionale l’adozione di
provvedimenti legislativi o amministrativi ovvero domandano che vengano esaminati determinati
oggetti di pubblico interesse. Il contenuto della petizione deve, dunque, rispecchiare istanze
diffuse nel corpo sociale e comuni a una pluralità di individui.
Referendum: richiesta al corpo elettorale di pronunciarsi su una norma giuridica già
emanata o da emanarsi. A livello regionale la normativa prevede il referendum abrogativo che
attribuisce, entro certi limiti, al corpo elettorale il potere di abrogare, totalmente o parzialmente,
una legge della Regione.
I soggetti istituzionali interlocutori degli istituti della partecipazione popolare sono:
Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: è composto dal Presidente del Consiglio
regionale, da due VicePresidenti e da due Consiglieri segretari. I componenti sono eletti dal
Consiglio regionale al suo interno, garantendo la rappresentanza della minoranza e restano in
carica per un anno. Nell’ambito della partecipazione popolare è l’organo a cui vanno indirizzate le
istanze presentate dai cittadini. Tra i suoi compiti rientra, infatti, il giudizio di ammissibilità e
ricevibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare e degli enti locali, delle petizioni, dopo
aver preso atto della relazione della competente Commissione consiliare, ed il giudizio di
ricevibilità dell’istanza preliminare alla richiesta di referendum abrogativo.
Commissioni consiliari permanenti: sono composte da Consiglieri regionali designati
dai rispettivi gruppi consiliari e svolgono l’esame preventivo dei progetti di legge. Le proposte di
legge di iniziativa popolare e degli enti locali, che siano state dichiarate ricevibili ed ammissibili
dall’Ufficio di Presidenza, vengono assegnate dal Presidente del Consiglio regionale alla
Commissione permanente competente per materia.
Attualmente le Commissioni permanenti sono cinque.
I
SINGOLI
ISTITUTI
DI
PARTECIPAZIONE
DIRETTA:
RIFERIMENTI
NORMATIVI E ASPETTI PROCEDURALI
Lo Statuto della Regione Basilicata – Titolo VIII e Titolo IX, garantisce alla comunità, in
tutte le sue articolazioni, le procedure e gli strumenti necessari per l’esercizio del:
Diritto di iniziativa nelle forme :
A) Iniziativa Legislativa Popolare - Statuto art. 40 e 63;
B) Iniziativa popolare dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi Statuto art. 46;
C) Referendum Abrogativo - Statuto art. 68.
La L.R. n.40- 1980 e successive modificazioni “Norme sull'iniziativa popolare delle leggi
regionali e del referendum abrogativo” rappresenta il riferimento regolamentare delle previsioni
statutarie.
Iniziativa Legislativa Popolare - art. 40 e 63 - L.R. 40/’80
I soggetti:
A) Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale della
Basilicata facendo sottoscrivere la proposta di legge da almeno 2000 elettori;
B) Le Organizzazioni regionali dei sindacati;
C) I Consigli provinciali e comunali
possono farsi promotori di progetti di legge regionali presentando, nelle modalità per ciascun
soggetto sotto specificate, una proposta che:
-
contenga il testo redatto in articoli;
-
sia accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità;
-
sia riferita alle materie e limiti del potere legislativo regionale, fatta eccezione per le leggi
regionali in materia tributaria e di bilancio.
Iniziativa Legislativa Popolare - Raccolta firme - L.R. 40/’80
A) Cittadini – B) Le Organizzazioni regionali dei sindacati
Per la presentazione di una proposta di legge popolare, gli elettori devono promuovere una
raccolta di almeno 2.000 firme nel modo seguente:
1. I promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentarsi:
-
muniti di certificati della loro iscrizione nelle liste elettorali in un Comune della regione
Basilicata
-
con il progetto di legge redatto in articoli ed accompagnato da relazione illustrativa
all'Ufficio Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, per richiedere i moduli
vidimati dalla Regione per la raccolta delle firme (come da modelli facsimile).
2. Su tali moduli deve essere riportato, a cura dei promotori:
-
la relazione ed il progetto articolato,
-
il primo proponente e almeno altri 9 presentatori della proposta,
-
la proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre 6 mesi;
3. L’elettore esercita l’iniziativa della proposta di legge:
-
apponendo la propria firma sui moduli sopra descritti,
-
specificando accanto alla firma “nome- cognome- luogo e data di nascita - Comune nelle
cui liste elettorali è iscritto”;
4. L’autenticazione delle firme:
-
deve indicare la data in cui avviene;
-
può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo;
5. Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l’iscrizione
nelle liste elettorali dei comuni dei sottoscrittori (art. 7 L.R. 40/’80);
6. Terminata la sottoscrizione, almeno dieci promotori devono consegnare i moduli e la
prescritta documentazione (come da modello facsimile - art.8 L.R. 40/’80) all'Ufficio
Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale – Via Vincenzo Verrastro, 6 –
85100 Potenza;
il funzionario provvederà a predisporre il verbale dell’avvenuta
presentazione;
7. Sono a carico della Regione, per le proposte dichiarate ammissibili (comma 1, art. 3 L.R.
40/’80), le spese per l’autenticazione del minimo delle firme, nella misura stabilita per i
diritti dovuti per l’autentica ai segretari comunali. Per ottenere il rimborso di tali spese, i
presentatori della proposta devono presentare, contestualmente al deposito della
documentazione, domanda scritta (come da modello facsimile - art.9 L.R. 40/’80);
8. Verificata la correttezza della procedura, la Presidenza del Consiglio Regionale assegna la
proposta alla competente Commissione Consiliare che deve iscriverla all’ordine del giorno
del Consiglio entro 3 mesi (artt. 2 e 3 - L.R. 40/’80).
I passaggi successivi della proposta di legge popolare sono dettagliati negli articoli dal n. 2 al n.5
della L.R. 40/’80.
B) I Consigli provinciali e comunali - L.R. 40/’80
L'iniziativa dei Consigli provinciali e comunali si esercita mediante la presentazione di una
proposta (art. 1 L.R. 40/’80) che:
- contenga il testo redatto in articoli,
- sia accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
La proposta, accompagnata dalla deliberazione d'approvazione, può essere:
- inoltrata con plico postale con avviso di ricevimento all’Ufficio di Presidenza Consiglio
regionale della Basilicata – Via Vincenzo Verrastro, 6 – 85100 Potenza
- o depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il quale ne dà ricevuta.
L’iter successivo è dettagliato negli articoli dal n. 2 al n.5 della L.R. 40/’80.
Iniziativa popolare dei regolamenti regionali e dei provvedimenti
amministrativi- L.R. 40/’80
L'iniziativa popolare dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi, ai sensi
dell'art. 46 dello Statuto, compete ai soggetti dell’art. 1 L.R. 40/’80:
A) Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale della
Basilicata;
B) i Consigli provinciali e comunali;
C) le Organizzazioni regionali dei sindacati.
e si esercita con la procedura prevista dagli artt. 6, 7, 8 e 10 della L.R. 40/’80 come
dettagliata per le proposte di legge.
Referendum Abrogativo
Articolo 68 Statuto della Regione Basilicata - L.R. n.40-1980 e successive modificazioni ed integrazioni
Soggetti e norme generali
È indetto il referendum popolare per deliberare la abrogazione totale o parziale di una legge
regionale quando lo richiedano (art. 68 Statuto) almeno:
A) ottomila elettori della Regione;
B) le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi
con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori;
C) due Consigli provinciali;
D) dieci Consigli comunali che abbiano iscritti nel loro complesso, non meno di ottomila
elettori.
Non possono essere abrogati mediante referendum (art.13 - L.R. 40/’80):
a) lo Statuto regionale;
b) le leggi riguardanti il bilancio e i tributi;
c) le leggi che dettano norme di attuazione di leggi della Repubblica, a seguito di specifica
delega in queste contenute.
I Referendum:
- devono essere proposti dal 1 giugno al 30 settembre (art. 20 - L.R. 40/’80)
- non possono essere proposti nei sei mesi precedenti la scadenza della legislatura regionale
e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio Regionale ( art.14 - L.R. 40/’80).
Alla scadenza del 30 settembre, l’Ufficio di Presidenza, esamina le richieste depositate per
verificarne la legittimità formale.
Procedure
Per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo da parte di:
A) ottomila elettori della Regione;
B) le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed
autonomi con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori; ( art.15 - L.R. 40/’80) i passaggi
procedurali sono :
Presentazione proposta:
I promotori della raccolta firma per il referendum ai fini dell'abrogazione, totale e parziale
di leggi regionali, in numero non inferiore a 3 e muniti di certificati comprovanti la loro
iscrizione nelle liste elettorali in un Comune della Regione Basilicata, devono:
1) presentare alla Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una
proposta, con relativa relazione illustrativa, che indichi:
-
la data, il numero ed il contenuto della legge che si vuole sottoporre al referendum;
2) usare, per la raccolta delle firme necessarie (ottomila) i moduli forniti e vidimati dalla
Regione validi per 6 mesi, sui quali devono essere indicati nell'ordine, a cura dei promotori:
-
il primo proponente e almeno altri nove presentatori;
-
i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare e la legge
della quale si propone l'abrogazione, completando la formula «volete che sia
abrogata...» con la data, il numero ed il titolo della legge (o l'indicazione del
numero dell'articolo o degli articoli o ancora l'indicazione del comma) sui quali il
referendum sia richiesto;
3) far firmare negli appositi spazi in calce al modulo.
Iniziativa
1. L’elettore esercita l’iniziativa della proposta di referendum:
-
apponendo la propria firma sui moduli sopra descritti;
-
specificando, accanto alla firma, “nome- cognome- luogo e data di nascita - Comune
nelle cui liste elettorali è iscritto”;
2. L’autenticazione delle firme:
-
deve indicare la data in cui avviene;
-
può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo;
3. Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l’iscrizione nelle
liste elettorali dei comuni dei sottoscrittori (art.7 L.R. 40/’80);
4. Terminata la sottoscrizione, almeno dieci promotori,
devono consegnare i moduli e la
prescritta documentazione (come da modello facsimile - art.8 L.R. 40/’80) all'Ufficio Segreteria
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale – Via Vincenzo Verrastro, 6 – 85100 Potenza;
il funzionario provvederà a predisporre il verbale dell’avvenuta presentazione;
5. Sono a carico della Regione, per le proposte dichiarate ammissibili (comma 1, art. 3 L.R.
40/’80) le spese per l’autenticazione del minimo delle firme, nella misura stabilita per i diritti
dovuti per l’autentica ai segretari comunali. Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori
della proposta devono consegnare, contestualmente al deposito della documentazione, domanda
scritta (come da modello facsimile - art.9 L.R. 40/’80);
L’Ufficio di Presidenza alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale esamina le richieste depositate, al fine di accertarne la legittimità formale.
Per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo da parte di:
C) due Consigli provinciali;
D) dieci Consigli comunali che abbiano iscritti nel loro complesso, non meno di ottomila
elettori
è necessario che:
1) la proposta approvata con deliberazione degli Organi (C e D):
-
contenga i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare;
-
specifichi la legge della quale si propone l'abrogazione, completando la formula «volete
che sia abrogata...» con la data, il numero ed il titolo della legge (o l'indicazione del numero
dell'articolo o degli articoli o ancora l'indicazione del comma) sui quali il referendum sia
richiesto;
2) la proposta, accompagnata dalla deliberazione d'approvazione, può essere :
- inoltrata con plico postale con avviso di ricevimento all’Ufficio di Presidenza Consiglio
regionale della Basilicata – Via Vincenzo Verrastro, 6 – 85100 Potenza
- o depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il quale ne dà ricevuta.
Cosa avviene dopo il deposito della richiesta di referendum abrogativo?
L’iter è dettagliato negli articoli dal n. 20 al n. 29 della L.R. 40/’80.
APPENDICE
Ufficio di riferimento :
Ufficio di Segreteria dell’Ufficio di Presidenza – Via Vincenzo Verrastro, 6 – 85100 Potenza
Tel. 0971.447072 – 447114
[email protected]; [email protected]
La normativa:
Statuto Regione Basilicata: art. 40 - Titolo VIII e Titolo IX
L.R. n.40-1980
Statuto della Regione Basilicata:
Art. 40
L’iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in
articoli, spetta:
- a ciascun Consigliere regionale;
- alla Giunta regionale;
- ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
- a ciascun Consiglio provinciale;
- agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila;
- alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con proposta
sottoscritta da almeno duemila elettori.
Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritte dal Presidente.
La presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare è regolata in conformità
all’articolo 63 del presente Statuto.
TITOLO VIII
Partecipazione popolare
Art. 61
La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fondamentale per la determinazione della
politica regionale e riconosce nel concorso degli enti locali, dei sindacati, dei lavoratori dipendenti
ed autonomi, del movimento cooperativo, delle altre Organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il
fondamento della partecipazione Democratica.
La Regione favorisce nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di
associazionismo e di autogoverno come modalità necessarie per una più diretta partecipazione dei
cittadini.
A tal fine:
- consulta, anche con conferenza da tenersi almeno una volta all’anno, i consigli Comunali,
provinciali e gli altri territoriali sulle principali questioni;
- attua forme di intesa e di concerto con gli enti locali nei casi e con le modalità stabiliti da leggi
regionali, soprattutto per le questioni che, direttamente e indirettamente, si connettano a materie
di loro competenza;
- consulta le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi ed altre formazioni e
organizzazioni sociali;
- promuove indagini conoscitive e conferenze su specifici problemi, come gli agrari, gli urbanistici,
gli scolastici, i culturali, i giovanili, gli sportivi, del tempo libero, economici e sociali in genere;
- collabora coi Comuni e coi loro organi di decentramento per realizzare la più ampia
partecipazione delle popolazioni alla vita della Regione.
Art. 62
La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all’informazione sulla
attività politica, legislativa ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva
partecipazione democratica.
Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dal presente
Statuto e dalle leggi, mediante l’impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in particolare
di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti degli organi
regionali con i cittadini, gli enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali.
La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti
dagli organismi regionali, con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti ai soli fini
del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela dell’interesse generale della Regione.
TITOLO IX
Iniziativa popolare
Art. 63
Il popolo esercita, nel quadro dei principi generali e delle leggi dello Stato, l’iniziativa delle leggi e
regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione a
norma degli articoli 40 e 46 del presente Statuto.
La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme.
Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le modalità e i termini per L’esame delle proposte
di iniziativa popolare, in modo da garantire la sollecita discussione.
Sulla regolarità delle proposte decide l’Ufficio di Presidenza del Consiglio all’unanimità.
Qualora manchi l’unanimità, decide il Consiglio.
Art. 64
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o
esporre comuni necessità.
I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre formazioni ed organizzazioni sociali possono
sottoporre all’esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino
esigenze.
Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal
Regolamento.
Art. 65
La Regione, nei modi stabiliti dalle legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli
strumenti necessari per l’esercizio del diritto d’iniziativa.
Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte delegazioni dei
presentatori, con le modalità e i limiti previsti dal regolamento del Consiglio regionale.
Art. 66
Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di iniziativa popolare l’Ufficio di Presidenza,
integrato ai sensi dell’articolo 22, iscrive la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio.
Il Regolamento del Consiglio regionale prevede speciali procedure d’urgenza, in particolare per
l’esame delle proposte e petizioni presentate dagli enti locali o promosse dalle organizzazioni
regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre organizzazioni sociali di rilievo
regionale e dai cittadini.
Art. 67
Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro tre mesi
dalla loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto all’ordine del giorno del consiglio e discussa
nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.
Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all’esame del Consiglio nel testo
dei proponimenti.
Art. 68
È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione totale o parziale di una legge
regionale, quando lo richiedono almeno:
- ottomila elettori della Regione;
- due Consigli provinciali;
- dieci Consigli comunali che abbiano iscritti nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno
di ottomila elettori;
- le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi,
con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
Comuni della Regione.
Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie, di bilancio e per lo
Statuto.
Sull’ammissibilità del referendum decide all’unanimità l’Ufficio di Presidenza. Qualora manchi
l’unanimità, decide il Consiglio.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 69
La legge regionale disciplina le modalità e i limiti per l’esercizio del potere di richiesta di
referendum, gli effetti preclusivi derivati dalla mancata approvazione, nonché le ulteriori modalità
di attuazione del referendum.
Legge Regionale 21 maggio 1980, n. 40 “Norme sull'iniziativa popolare delle leggi regionali e
del referendum abrogativo”. Testo coordinato con legge regionale 6 marzo 2001, n. 12.
TITOLO I
Diritto di iniziativa
Art. 1
Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale di
Basilicata può farsi promotore di progetti di legge nelle materie e nei limiti entro cui la
Regione ha potestà di emanare norme legislative.
L'iniziativa delle leggi regionali spetta altresì ai Consigli provinciali e comunali ed alle
Organizzazioni regionali dei Sindacati, secondo il disposto dell'art. 40 dello Statuto.
La proposta deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, e deve essere
accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
L'iniziativa popolare non è ammessa per le leggi regionali in materia tributaria e di
bilancio.
TITOLO II
Esame e approvazione delle proposte di legge
Art. 2
La Presidenza del Consiglio regionale assegna alla competente Commissione consiliare i
progetti di legge pervenuti ai sensi dell'articolo 1, quando la relativa proposta sia
sottoscritta da almeno 2.000 elettori o sia stata deliberata da un Consiglio provinciale o da
cinque Consigli comunali.
Di ciascuna iniziativa è dato immediato annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per l'ulteriore procedimento si applicano le norme del regolamento interno del Consiglio
regionale, salvo quanto disposto dalla presente legge.
Art. 3
Qualora l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale su relazione della competente
Commissione consiliare, ritenga il progetto di legge improponibile, perché in contrasto con
la Costituzione, o con lo Statuto regionale, o per inosservanza dei requisiti prescritti dalla
presente legge, entro 15 g. dalla data di ricezione della relazione suddetta, provvederà a
respingerlo con provvedimento motivato, a termini e con le modalità di cui all'art. 63 dello
Statuto.
Tale provvedimento viene inviato al primo proponente ed ai 9 presentatori di cui al
successivo art. 6 o ai Consigli provinciali e comunali promotori di progetti di legge. Di esso
viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Un progetto di legge dichiarato improponibile in base al 1° comma del presente articolo,
può essere ripresentato, decorsi almeno tre mesi, in un testo modificato che tenga conto
delle osservazioni mosse dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 4
La Commissione consiliare competente può ammettere alla discussione del progetto di
legge una delegazione formata da non più di 10 componenti.
Questi possono farsi assistere da uno o più esperti, fino ad un massimo di tre.
Art. 5
In caso di rinvio da parte del Governo del progetto di legge, la Presidenza del Consiglio
regionale provvede, entro 45 giorni, a sottoporre all'esame dell'assemblea, le osservazioni
del Governo unitamente con il parere della competente Commissione consiliare.
TITOLO III
Norme procedurali
Art. 6
Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere l'iniziativa prevista dall'art. 1, i
promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentarsi, muniti di
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali in un Comune della Regione
Basilicata, alla segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto
con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Per la raccolta delle firme, di cui
all'art. 2, devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione.
Su tali moduli deve essere riportato, a cura dei promotori, il testo del progetto; le firme
saranno apposte in calce.
Sul modulo in calce al testo del progetto sono indicati nell'ordine, sempre a cura dei
promotori, il primo proponente e almeno altri 9 presentatori della proposta legittimati ad
esercitare rispettivamente le funzioni di cui agli artt. 3 e 4.
La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre 6 mesi.
Art. 7
L'iniziativa della proposta di legge viene esercitata dall'elettore proponente mediante
apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente; accanto alla firma
devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, il Comune
nelle cui liste elettorali è iscritto.
La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio
giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero
dal Giudice Conciliatore, dal segretario di detto Comune o da un funzionario incaricato dal
Sindaco.
L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per
tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di
firme contenute nel modulo.
Alla proposta devono essere allegati i certificati anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci
dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle
relative liste elettorali.
I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro 5 giorni dalla relativa richiesta.
I certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai singoli
fogli contenenti le firme dei sottoscrittori quando i firmatari di un foglio risultino tutti
iscritti nelle liste elettorali di un medesimo Comune.
Art. 8
La proposta e la relazione di cui all'art. 1 vanno presentate all'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, corredate dalla prescritta documentazione, da parte di almeno 10
presentatori designati ai sensi del precedente art. 6.
Un funzionario di detto Ufficio, mediante processo verbale dà atto della presentazione
della proposta, della sua data e del deposito dei documenti.
Nel verbale indica, inoltre, il numero delle firme raccolte, il nome ed il domicilio del primo
proponente e di altri 9 presentatori, delegati a partecipare ai lavori della Commissione
consiliare competente per materia ai sensi dell'art. 4.
Art. 9
Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella
misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.
Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta devono farne domanda
scritta da depositarsi insieme con la proposta indicando il nominativo del delegato a
riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
Se la proposta viene dichiarata improponibile, ai sensi dell'art. 3, non è dovuto il rimborso
di cui al precedente comma.
Art. 10
L'iniziativa dei Consigli provinciali e comunali si esercita mediante la presentazione di una
proposta nella forma indicata dall'art. 1 della presente legge.
La proposta, accompagnata dalla deliberazione d'approvazione, deve essere inoltrata con
plico postale con avviso di ricevimento o depositata presso l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale il quale ne dà ricevuta.
Art. 11
L'iniziativa popolare dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi, ai sensi
dell'art. 46 dello Statuto, compete ai soggetti di cui al precedente art. 1 e si esercita con la
procedura prevista dagli artt. 6, 7, 8 e 10 della presente legge.
TITOLO IV
Disciplina del referendum abrogativo
Art. 12
L'iniziativa per il referendum ai fini dell'abrogazione, totale e parziale, delle leggi regionali
viene esercitata dai soggetti indicati nell'art. 68 dello Statuto, mediante la presentazione di
una proposta che indichi la data, il numero ed il contenuto della legge che si vuole
sottoporre al referendum, osservando le disposizioni di cui al successivo art. 19.
La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri i motivi.
Art. 13
Non possono essere abrogati mediante referendum:
a) lo Statuto regionale;
b) le leggi riguardanti il bilancio e i tributi;
c) le leggi che dettano norme di attuazione di leggi della Repubblica, a seguito di specifica
delega in queste contenute.
Art. 14
Il referendum non può essere proposto nei sei mesi precedenti la scadenza della legislatura
regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio regionale.
Art. 15
L'iniziativa di referendum da parte degli elettori o dei Sindacati si esercita mediante la
presentazione di una proposta, sottoscritta da almeno 8.000 cittadini, iscritti nelle liste
elettorali dei Comuni della Regione, nella forma indicata dagli artt. 12 e 19 della presente
legge.
Art. 16
La proposta deve essere presentata secondo la procedura prevista nei precedenti artt. 6, 7 e
8.
Art. 17
L'iniziativa dei Consigli provinciali e comunali si esercita mediante la presentazione di una
proposta, approvata con deliberazione da due Consigli provinciali o da 10 Consigli di
Comuni, che abbiano iscritti nel loro complesso nelle liste elettorali non meno di 8.000
elettori, nella forma indicata negli artt. 12 e 19 della presente legge.
Art. 18
La proposta deve essere presentata secondo la procedura prevista nel secondo comma del
precedente art. 10.
La data di presentazione, ai fini dell'ulteriore corso dell'iter per l'indizione del referendum,
è quella in cui perviene la proposta dell'ultimo dei Consigli provinciali o comunali
necessari per la validità dell'iniziativa.
TITOLO V
Procedimento
Art. 19
Nei fogli vidimati dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6 della
presente legge, o nella deliberazione del Consiglio provinciale o comunale, devono essere
indicati i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge
della quale si propone l'abrogazione, completando la formula «volete che sia abrogata...»
con la data, il numero ed il titolo della legge sulla quale il referendum sia richiesto.
Qualora si richieda il referendum per abrogazione parziale, nella formula indicata al
precedente comma, deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli
articoli sui quali il referendum sia richiesto.
Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge,
oltre all'indicazione della legge o dell'articolo di cui ai precedenti commi 1° e 2°, deve
essere inserita l'indicazione del comma e dovrà essere altresì integralmente trascritto il
testo letterale delle disposizioni di legge, delle quali sia proposta l'abrogazione.
Art. 20
Le richieste di referendum devono essere presentate, in ciascun anno, dal 1° giugno al 30
settembre, salvo il disposto dell'art. 14.
Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esamina le
richieste depositate, al fine di accertarne la legittimità formale.
Entro il 31 ottobre l'Ufficio di Presidenza rileva le eventuali irregolarità delle singole
richieste, assegnando ai presentatori, ai Sindaci o ai Presidenti delle amministrazioni
provinciali, un termine che non può superare il 30 novembre per la sanatoria, se
consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a
contestarne l'esistenza.
Con la stessa decisione l'Ufficio di Presidenza propone la concentrazione di quelle, tra le
richieste depositate, che rivelino uniformità o analogia di materia.
La decisione dell'Ufficio di presidenza deve essere notificata, entro cinque giorni ed a
mezzo di ufficiale giudiziario, ai presentatori, o ai Sindaci, o ai Presidenti di
amministrazioni provinciali, ai quali possono presentare memorie, anche in ordine alla
eventuale proposta di concentrazione, entro e non oltre il 30 novembre.
Nei quindici giorni successivi a tale data il Presidente del Consiglio regionale iscrive le
proposte di referendum all'ordine del giorno del Consiglio, al quale comunica anche le
eventuali memorie dei proponenti.
Art. 21
Copia dell'ordine del giorno di cui all'articolo precedente è comunicata, entro cinque giorni
ed a mezzo di ufficiale giudiziario, ai presentatori, o ai sindaci dei Comuni o ai Presidenti
delle amministrazioni provinciali i cui Consigli hanno presentato la proposta di
referendum.
Art. 22
Entro trenta giorni dalla prima seduta successiva all'iscrizione all'ordine del giorno il
Consiglio regionale decide circa l'ammissibilità e la legittimità del referendum, e circa le
eventuali proposte di concentrazione formulate dall'Ufficio di Presidenza.
Il referendum è ammesso se il Consiglio, nel suddetto termine di trenta giorni, non ne
dichiari l'inammissibilità mediante mozione motivata approvata a maggioranza dei
Consiglieri assegnati alla Regione. Parimenti si intendono approvate le proposte di
concentrazione se il Consiglio regionale, entro lo stesso termine, non decida diversamente
con mozione motivata.
Nel caso che il referendum sia ammesso, il Consiglio regionale ne delibera la convocazione
che dovrà avvenire con decreto del Presidente della Giunta.
Le decisioni del Consiglio vengono comunicate ai soggetti di cui all'art. 21 nei termini e con
le modalità nello stesso articolo previste.
Art. 23
La decisione di cui all'articolo precedente, che dichiari l'illegittimità o l'ammissibilità della
proposta di referendum e di eventuali concentrazioni, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Art. 24
Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale prevista nell'art. 22, il
Presidente della Giunta indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione
degli elettori in una domenica compresa fra il 10 maggio ed il 30 giugno successivi ovvero
provvede a norma del successivo art. 24-bis. (1)
Nel caso che siano in corso più richieste di referendum il Presidente della Giunta procede
ad un unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.
Art. 24-bis
1. Nel caso in cui, prima dell'effettuazione del referendum, la legge o le singole disposizioni
di legge sottoposte alla procedura referendaria vengano abrogate o modificate, il
Presidente della Giunta regionale, alla luce dei princìpi ispiratori e delle disposizioni del
provvedimento abrogativo, dovrà stabilire, con proprio decreto da pubblicare sul Bollettino
Ufficiale, se il quesito referendario debba essere trasposto sul provvedimento abrogativo o
modificativo, oppure se, al contrario, le operazioni referendarie non debbano avere più
corso. (2)
Art. 25
Il decreto di indizione del referendum deve essere immediatamente comunicato al
Commissario del Governo e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
A cura della Giunta dovrà inoltre essere stampato il manifesto, con il decreto di indizione,
da recapitare senza ritardo ai Sindaci dei Comuni, perché provvedano a farlo affiggere
almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.
Art. 26
Nel caso che, dopo la deliberazione di convocazione del referendum di cui all'art. 22, venga
anticipatamente sciolto il Consiglio regionale, il referendum resta sospeso dalla data del
provvedimento di scioglimento. I termini del procedimento per il referendum riprendono a
decorrere a partire dal 180° giorno successivo alla data di elezione del nuovo Consiglio
regionale salvo sempre il disposto dell'art. 124 per quanto concerne la data di convocazione
degli elettori.
Art. 27
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli elettori della regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
L'esito del referendum è proclamato dal Presidente della Giunta. La proclamazione è
immediatamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di approvazione della proposta di abrogazione, le norme della legge regionale
sottoposte a referendum, perdono efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo
alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della proclamazione dell'esito a
norma del comma precedente.
Art. 28
La proposta di referendum che non abbia riportato la necessaria maggioranza non può
essere ripresentata nel corso della stessa legislatura.
Art. 29
Per quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali e dei seggi, le modalità di
votazione ed ogni altra regolamentazione del procedimento elettorale per il referendum,
verranno seguite, in quanto applicabili, le norme contenute negli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sostituendo, all'art. 22 la dizione «Ufficio centrale
per il referendum» con quella «Ufficio regionale per il referendum» e la dizione «Corte di
cassazione» con quella «Corte d'appello di Potenza».
L'Ufficio regionale per il referendum dà comunicazione del risultato al Presidente della
Giunta regionale, il quale provvede alla proclamazione a norma dell'art. 27.
Art. 30
La spesa per l'attuazione dell'iniziativa popolare nella formazione di leggi, regolamenti e
provvedimenti amministrativi regionali, nonché per lo svolgimento del referendum, è a
carico della Regione.
Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei Comuni e quelle per le competenze
dovute ai componenti degli uffici elettorali di sezione sono anticipate dai Comuni e
rimborsate dalla Regione.
Art. 31
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE : (1) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 6 marzo 2001, n. 12.(2) Articolo aggiunto dall'art.
2, L.R. 6 marzo 2001, n. 12.
Allegati
Elenco dei modelli facsimile pubblicati in formato pdf, non compilabili nel rispetto della
procedura, e scaricabili dal sito www.consiglio.basilicata.it – sezione Partecipazione e Progetti –
Partecipazione legislativa/Modulistica, necessari per l’esercizio dei diritti di iniziativa:
Iniziativa Legislativa Popolare
Modello Proposta di legge di iniziativa popolare;
Comunicazione promotori;
Modulo consegna proposta di legge;
Richiesta Rimborso spese.
Referendum abrogativo
Modello Proposta di referendum;
Modello Presentazione referendum;
Comunicazione promotori;
Modulo consegna referendum;
Richiesta Rimborso spese.
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dell`Opuscolo "Diritti di iniziativa"