Consiglio regionale della Basilicata LA PARTECIPAZIONE LEGISLATIVA I DIRITTI DI INIZIATIVA – Versione 1.0 www.consiglio.basilicata.it /Partecipazione e progetti/Partecipazione legislativa A cura della Struttura Coordinamento della Informazione e della Comunicazione Comunicazione istituzionale Premessa Questo opuscolo, dedicato ai Diritti di iniziativa legislativa, è il primo tassello di un progetto più ampio finalizzato alla promozione ed alla conoscenza degli strumenti di partecipazione a disposizione della comunità lucana per offrire un contributo alla vita istituzionale della Regione Basilicata. E’ un lavoro in progress, parliamo della versione 1.0 come invito a non considerarla definitiva: in attesa dell’approvazione del nuovo Statuto regionale, documento che rappresenta la prima fonte normativa anche in questa materia, abbiamo cercato di creare un quadro informativo, ad uso dei cittadini e degli Enti locali, sugli istituti attualmente esistenti della partecipazione popolare all’iniziativa legislativa. Un passaggio doveroso considerando l’incremento dell’interesse e dell’esercizio di diritto di iniziativa registrato nell’anno 2011 . Per facilitare l’orientamento in questa materia ancora poco conosciuta, si è procedere ad un’illustrazione della normativa pensato di e delle procedure il più dettagliato possibile, inserendo anche i riferimenti agli articoli del testo di legge, allegato integralmente in Appendice. Sempre in un’ottica di servizio al cittadino, invitiamo a visitare le pagine del sito www.consiglio.basilicata.it dedicate a questo argomento Partecipazione e Progetti/ Partecipazione legislativa, una sezione che garantisce un’informativa completa, spazi di approfondimento e tutta la modulistica necessaria per l’esercizio di questi fondamentali diritti. Indice Premessa La democrazia diretta Gli istituti di partecipazione: 1. 2. Proposta di legge regionale di iniziativa popolare e degli Enti locali Referendum abrogativo Appendice Ufficio di riferimento La normativa: Statuto Regione Basilicata: art. 40 - Titolo VIII e Titolo IX L.R. n.40-1980 Allegati: Elenco dei modelli facsimile necessari La democrazia diretta Le moderne democrazie sono basate su sistemi rappresentativi che affidano la gestione delle principali funzioni pubbliche a organi istituzionali eletti dal popolo. Ai compiti della rappresentanza, si affiancano gli istituti di democrazia diretta, strumenti di partecipazione popolare attivabili per alcune decisioni che riguardano l’intera collettività. Gli istituti di democrazia diretta sono stati immaginati per far conoscere il sentire popolare: la comunità diventa promotrice di risposte ad esigenze non percepite e/o raccolte nell’ordinamento giuridico, indirizzando le decisioni dell’apparato istituzionale. Il vigente Statuto della Regione Basilicata riconosce e valorizza il coinvolgimento dei cittadini, delle organizzazioni sindacali e degli Enti locali alle scelte politiche dedicando i Titoli VIII e IX agli istituti della partecipazione popolare. Breve definizione degli istituti di partecipazione: Iniziativa legislativa popolare e degli enti locali: presentazione di una proposta di legge o di provvedimenti amministrativi al Consiglio regionale da parte di un gruppo di elettori, delle organizzazioni sindacali o degli enti locali. Petizione: atto con il quale i cittadini chiedono al Consiglio regionale l’adozione di provvedimenti legislativi o amministrativi ovvero domandano che vengano esaminati determinati oggetti di pubblico interesse. Il contenuto della petizione deve, dunque, rispecchiare istanze diffuse nel corpo sociale e comuni a una pluralità di individui. Referendum: richiesta al corpo elettorale di pronunciarsi su una norma giuridica già emanata o da emanarsi. A livello regionale la normativa prevede il referendum abrogativo che attribuisce, entro certi limiti, al corpo elettorale il potere di abrogare, totalmente o parzialmente, una legge della Regione. I soggetti istituzionali interlocutori degli istituti della partecipazione popolare sono: Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: è composto dal Presidente del Consiglio regionale, da due VicePresidenti e da due Consiglieri segretari. I componenti sono eletti dal Consiglio regionale al suo interno, garantendo la rappresentanza della minoranza e restano in carica per un anno. Nell’ambito della partecipazione popolare è l’organo a cui vanno indirizzate le istanze presentate dai cittadini. Tra i suoi compiti rientra, infatti, il giudizio di ammissibilità e ricevibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare e degli enti locali, delle petizioni, dopo aver preso atto della relazione della competente Commissione consiliare, ed il giudizio di ricevibilità dell’istanza preliminare alla richiesta di referendum abrogativo. Commissioni consiliari permanenti: sono composte da Consiglieri regionali designati dai rispettivi gruppi consiliari e svolgono l’esame preventivo dei progetti di legge. Le proposte di legge di iniziativa popolare e degli enti locali, che siano state dichiarate ricevibili ed ammissibili dall’Ufficio di Presidenza, vengono assegnate dal Presidente del Consiglio regionale alla Commissione permanente competente per materia. Attualmente le Commissioni permanenti sono cinque. I SINGOLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIRETTA: RIFERIMENTI NORMATIVI E ASPETTI PROCEDURALI Lo Statuto della Regione Basilicata – Titolo VIII e Titolo IX, garantisce alla comunità, in tutte le sue articolazioni, le procedure e gli strumenti necessari per l’esercizio del: Diritto di iniziativa nelle forme : A) Iniziativa Legislativa Popolare - Statuto art. 40 e 63; B) Iniziativa popolare dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi Statuto art. 46; C) Referendum Abrogativo - Statuto art. 68. La L.R. n.40- 1980 e successive modificazioni “Norme sull'iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum abrogativo” rappresenta il riferimento regolamentare delle previsioni statutarie. Iniziativa Legislativa Popolare - art. 40 e 63 - L.R. 40/’80 I soggetti: A) Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale della Basilicata facendo sottoscrivere la proposta di legge da almeno 2000 elettori; B) Le Organizzazioni regionali dei sindacati; C) I Consigli provinciali e comunali possono farsi promotori di progetti di legge regionali presentando, nelle modalità per ciascun soggetto sotto specificate, una proposta che: - contenga il testo redatto in articoli; - sia accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità; - sia riferita alle materie e limiti del potere legislativo regionale, fatta eccezione per le leggi regionali in materia tributaria e di bilancio. Iniziativa Legislativa Popolare - Raccolta firme - L.R. 40/’80 A) Cittadini – B) Le Organizzazioni regionali dei sindacati Per la presentazione di una proposta di legge popolare, gli elettori devono promuovere una raccolta di almeno 2.000 firme nel modo seguente: 1. I promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentarsi: - muniti di certificati della loro iscrizione nelle liste elettorali in un Comune della regione Basilicata - con il progetto di legge redatto in articoli ed accompagnato da relazione illustrativa all'Ufficio Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, per richiedere i moduli vidimati dalla Regione per la raccolta delle firme (come da modelli facsimile). 2. Su tali moduli deve essere riportato, a cura dei promotori: - la relazione ed il progetto articolato, - il primo proponente e almeno altri 9 presentatori della proposta, - la proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre 6 mesi; 3. L’elettore esercita l’iniziativa della proposta di legge: - apponendo la propria firma sui moduli sopra descritti, - specificando accanto alla firma “nome- cognome- luogo e data di nascita - Comune nelle cui liste elettorali è iscritto”; 4. L’autenticazione delle firme: - deve indicare la data in cui avviene; - può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo; 5. Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali dei comuni dei sottoscrittori (art. 7 L.R. 40/’80); 6. Terminata la sottoscrizione, almeno dieci promotori devono consegnare i moduli e la prescritta documentazione (come da modello facsimile - art.8 L.R. 40/’80) all'Ufficio Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale – Via Vincenzo Verrastro, 6 – 85100 Potenza; il funzionario provvederà a predisporre il verbale dell’avvenuta presentazione; 7. Sono a carico della Regione, per le proposte dichiarate ammissibili (comma 1, art. 3 L.R. 40/’80), le spese per l’autenticazione del minimo delle firme, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l’autentica ai segretari comunali. Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta devono presentare, contestualmente al deposito della documentazione, domanda scritta (come da modello facsimile - art.9 L.R. 40/’80); 8. Verificata la correttezza della procedura, la Presidenza del Consiglio Regionale assegna la proposta alla competente Commissione Consiliare che deve iscriverla all’ordine del giorno del Consiglio entro 3 mesi (artt. 2 e 3 - L.R. 40/’80). I passaggi successivi della proposta di legge popolare sono dettagliati negli articoli dal n. 2 al n.5 della L.R. 40/’80. B) I Consigli provinciali e comunali - L.R. 40/’80 L'iniziativa dei Consigli provinciali e comunali si esercita mediante la presentazione di una proposta (art. 1 L.R. 40/’80) che: - contenga il testo redatto in articoli, - sia accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità. La proposta, accompagnata dalla deliberazione d'approvazione, può essere: - inoltrata con plico postale con avviso di ricevimento all’Ufficio di Presidenza Consiglio regionale della Basilicata – Via Vincenzo Verrastro, 6 – 85100 Potenza - o depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il quale ne dà ricevuta. L’iter successivo è dettagliato negli articoli dal n. 2 al n.5 della L.R. 40/’80. Iniziativa popolare dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi- L.R. 40/’80 L'iniziativa popolare dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, compete ai soggetti dell’art. 1 L.R. 40/’80: A) Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale della Basilicata; B) i Consigli provinciali e comunali; C) le Organizzazioni regionali dei sindacati. e si esercita con la procedura prevista dagli artt. 6, 7, 8 e 10 della L.R. 40/’80 come dettagliata per le proposte di legge. Referendum Abrogativo Articolo 68 Statuto della Regione Basilicata - L.R. n.40-1980 e successive modificazioni ed integrazioni Soggetti e norme generali È indetto il referendum popolare per deliberare la abrogazione totale o parziale di una legge regionale quando lo richiedano (art. 68 Statuto) almeno: A) ottomila elettori della Regione; B) le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori; C) due Consigli provinciali; D) dieci Consigli comunali che abbiano iscritti nel loro complesso, non meno di ottomila elettori. Non possono essere abrogati mediante referendum (art.13 - L.R. 40/’80): a) lo Statuto regionale; b) le leggi riguardanti il bilancio e i tributi; c) le leggi che dettano norme di attuazione di leggi della Repubblica, a seguito di specifica delega in queste contenute. I Referendum: - devono essere proposti dal 1 giugno al 30 settembre (art. 20 - L.R. 40/’80) - non possono essere proposti nei sei mesi precedenti la scadenza della legislatura regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio Regionale ( art.14 - L.R. 40/’80). Alla scadenza del 30 settembre, l’Ufficio di Presidenza, esamina le richieste depositate per verificarne la legittimità formale. Procedure Per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo da parte di: A) ottomila elettori della Regione; B) le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori; ( art.15 - L.R. 40/’80) i passaggi procedurali sono : Presentazione proposta: I promotori della raccolta firma per il referendum ai fini dell'abrogazione, totale e parziale di leggi regionali, in numero non inferiore a 3 e muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali in un Comune della Regione Basilicata, devono: 1) presentare alla Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una proposta, con relativa relazione illustrativa, che indichi: - la data, il numero ed il contenuto della legge che si vuole sottoporre al referendum; 2) usare, per la raccolta delle firme necessarie (ottomila) i moduli forniti e vidimati dalla Regione validi per 6 mesi, sui quali devono essere indicati nell'ordine, a cura dei promotori: - il primo proponente e almeno altri nove presentatori; - i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare e la legge della quale si propone l'abrogazione, completando la formula «volete che sia abrogata...» con la data, il numero ed il titolo della legge (o l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli o ancora l'indicazione del comma) sui quali il referendum sia richiesto; 3) far firmare negli appositi spazi in calce al modulo. Iniziativa 1. L’elettore esercita l’iniziativa della proposta di referendum: - apponendo la propria firma sui moduli sopra descritti; - specificando, accanto alla firma, “nome- cognome- luogo e data di nascita - Comune nelle cui liste elettorali è iscritto”; 2. L’autenticazione delle firme: - deve indicare la data in cui avviene; - può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo; 3. Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali dei comuni dei sottoscrittori (art.7 L.R. 40/’80); 4. Terminata la sottoscrizione, almeno dieci promotori, devono consegnare i moduli e la prescritta documentazione (come da modello facsimile - art.8 L.R. 40/’80) all'Ufficio Segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale – Via Vincenzo Verrastro, 6 – 85100 Potenza; il funzionario provvederà a predisporre il verbale dell’avvenuta presentazione; 5. Sono a carico della Regione, per le proposte dichiarate ammissibili (comma 1, art. 3 L.R. 40/’80) le spese per l’autenticazione del minimo delle firme, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l’autentica ai segretari comunali. Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta devono consegnare, contestualmente al deposito della documentazione, domanda scritta (come da modello facsimile - art.9 L.R. 40/’80); L’Ufficio di Presidenza alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esamina le richieste depositate, al fine di accertarne la legittimità formale. Per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo da parte di: C) due Consigli provinciali; D) dieci Consigli comunali che abbiano iscritti nel loro complesso, non meno di ottomila elettori è necessario che: 1) la proposta approvata con deliberazione degli Organi (C e D): - contenga i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare; - specifichi la legge della quale si propone l'abrogazione, completando la formula «volete che sia abrogata...» con la data, il numero ed il titolo della legge (o l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli o ancora l'indicazione del comma) sui quali il referendum sia richiesto; 2) la proposta, accompagnata dalla deliberazione d'approvazione, può essere : - inoltrata con plico postale con avviso di ricevimento all’Ufficio di Presidenza Consiglio regionale della Basilicata – Via Vincenzo Verrastro, 6 – 85100 Potenza - o depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il quale ne dà ricevuta. Cosa avviene dopo il deposito della richiesta di referendum abrogativo? L’iter è dettagliato negli articoli dal n. 20 al n. 29 della L.R. 40/’80. APPENDICE Ufficio di riferimento : Ufficio di Segreteria dell’Ufficio di Presidenza – Via Vincenzo Verrastro, 6 – 85100 Potenza Tel. 0971.447072 – 447114 [email protected]; [email protected] La normativa: Statuto Regione Basilicata: art. 40 - Titolo VIII e Titolo IX L.R. n.40-1980 Statuto della Regione Basilicata: Art. 40 L’iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli, spetta: - a ciascun Consigliere regionale; - alla Giunta regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - a ciascun Consiglio provinciale; - agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila; - alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con proposta sottoscritta da almeno duemila elettori. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritte dal Presidente. La presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare è regolata in conformità all’articolo 63 del presente Statuto. TITOLO VIII Partecipazione popolare Art. 61 La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale e riconosce nel concorso degli enti locali, dei sindacati, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, del movimento cooperativo, delle altre Organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della partecipazione Democratica. La Regione favorisce nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogoverno come modalità necessarie per una più diretta partecipazione dei cittadini. A tal fine: - consulta, anche con conferenza da tenersi almeno una volta all’anno, i consigli Comunali, provinciali e gli altri territoriali sulle principali questioni; - attua forme di intesa e di concerto con gli enti locali nei casi e con le modalità stabiliti da leggi regionali, soprattutto per le questioni che, direttamente e indirettamente, si connettano a materie di loro competenza; - consulta le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi ed altre formazioni e organizzazioni sociali; - promuove indagini conoscitive e conferenze su specifici problemi, come gli agrari, gli urbanistici, gli scolastici, i culturali, i giovanili, gli sportivi, del tempo libero, economici e sociali in genere; - collabora coi Comuni e coi loro organi di decentramento per realizzare la più ampia partecipazione delle popolazioni alla vita della Regione. Art. 62 La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all’informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica. Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dal presente Statuto e dalle leggi, mediante l’impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in particolare di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti degli organi regionali con i cittadini, gli enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali. La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti ai soli fini del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela dell’interesse generale della Regione. TITOLO IX Iniziativa popolare Art. 63 Il popolo esercita, nel quadro dei principi generali e delle leggi dello Stato, l’iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione a norma degli articoli 40 e 46 del presente Statuto. La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme. Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le modalità e i termini per L’esame delle proposte di iniziativa popolare, in modo da garantire la sollecita discussione. Sulla regolarità delle proposte decide l’Ufficio di Presidenza del Consiglio all’unanimità. Qualora manchi l’unanimità, decide il Consiglio. Art. 64 Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre formazioni ed organizzazioni sociali possono sottoporre all’esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze. Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento. Art. 65 La Regione, nei modi stabiliti dalle legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l’esercizio del diritto d’iniziativa. Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte delegazioni dei presentatori, con le modalità e i limiti previsti dal regolamento del Consiglio regionale. Art. 66 Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di iniziativa popolare l’Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell’articolo 22, iscrive la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio. Il Regolamento del Consiglio regionale prevede speciali procedure d’urgenza, in particolare per l’esame delle proposte e petizioni presentate dagli enti locali o promosse dalle organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre organizzazioni sociali di rilievo regionale e dai cittadini. Art. 67 Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro tre mesi dalla loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto all’ordine del giorno del consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento. Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all’esame del Consiglio nel testo dei proponimenti. Art. 68 È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedono almeno: - ottomila elettori della Regione; - due Consigli provinciali; - dieci Consigli comunali che abbiano iscritti nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno di ottomila elettori; - le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie, di bilancio e per lo Statuto. Sull’ammissibilità del referendum decide all’unanimità l’Ufficio di Presidenza. Qualora manchi l’unanimità, decide il Consiglio. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Art. 69 La legge regionale disciplina le modalità e i limiti per l’esercizio del potere di richiesta di referendum, gli effetti preclusivi derivati dalla mancata approvazione, nonché le ulteriori modalità di attuazione del referendum. Legge Regionale 21 maggio 1980, n. 40 “Norme sull'iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum abrogativo”. Testo coordinato con legge regionale 6 marzo 2001, n. 12. TITOLO I Diritto di iniziativa Art. 1 Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale di Basilicata può farsi promotore di progetti di legge nelle materie e nei limiti entro cui la Regione ha potestà di emanare norme legislative. L'iniziativa delle leggi regionali spetta altresì ai Consigli provinciali e comunali ed alle Organizzazioni regionali dei Sindacati, secondo il disposto dell'art. 40 dello Statuto. La proposta deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità. L'iniziativa popolare non è ammessa per le leggi regionali in materia tributaria e di bilancio. TITOLO II Esame e approvazione delle proposte di legge Art. 2 La Presidenza del Consiglio regionale assegna alla competente Commissione consiliare i progetti di legge pervenuti ai sensi dell'articolo 1, quando la relativa proposta sia sottoscritta da almeno 2.000 elettori o sia stata deliberata da un Consiglio provinciale o da cinque Consigli comunali. Di ciascuna iniziativa è dato immediato annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione. Per l'ulteriore procedimento si applicano le norme del regolamento interno del Consiglio regionale, salvo quanto disposto dalla presente legge. Art. 3 Qualora l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale su relazione della competente Commissione consiliare, ritenga il progetto di legge improponibile, perché in contrasto con la Costituzione, o con lo Statuto regionale, o per inosservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge, entro 15 g. dalla data di ricezione della relazione suddetta, provvederà a respingerlo con provvedimento motivato, a termini e con le modalità di cui all'art. 63 dello Statuto. Tale provvedimento viene inviato al primo proponente ed ai 9 presentatori di cui al successivo art. 6 o ai Consigli provinciali e comunali promotori di progetti di legge. Di esso viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione. Un progetto di legge dichiarato improponibile in base al 1° comma del presente articolo, può essere ripresentato, decorsi almeno tre mesi, in un testo modificato che tenga conto delle osservazioni mosse dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Art. 4 La Commissione consiliare competente può ammettere alla discussione del progetto di legge una delegazione formata da non più di 10 componenti. Questi possono farsi assistere da uno o più esperti, fino ad un massimo di tre. Art. 5 In caso di rinvio da parte del Governo del progetto di legge, la Presidenza del Consiglio regionale provvede, entro 45 giorni, a sottoporre all'esame dell'assemblea, le osservazioni del Governo unitamente con il parere della competente Commissione consiliare. TITOLO III Norme procedurali Art. 6 Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere l'iniziativa prevista dall'art. 1, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali in un Comune della Regione Basilicata, alla segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Per la raccolta delle firme, di cui all'art. 2, devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione. Su tali moduli deve essere riportato, a cura dei promotori, il testo del progetto; le firme saranno apposte in calce. Sul modulo in calce al testo del progetto sono indicati nell'ordine, sempre a cura dei promotori, il primo proponente e almeno altri 9 presentatori della proposta legittimati ad esercitare rispettivamente le funzioni di cui agli artt. 3 e 4. La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre 6 mesi. Art. 7 L'iniziativa della proposta di legge viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal segretario di detto Comune o da un funzionario incaricato dal Sindaco. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo. Alla proposta devono essere allegati i certificati anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali. I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro 5 giorni dalla relativa richiesta. I certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme dei sottoscrittori quando i firmatari di un foglio risultino tutti iscritti nelle liste elettorali di un medesimo Comune. Art. 8 La proposta e la relazione di cui all'art. 1 vanno presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, corredate dalla prescritta documentazione, da parte di almeno 10 presentatori designati ai sensi del precedente art. 6. Un funzionario di detto Ufficio, mediante processo verbale dà atto della presentazione della proposta, della sua data e del deposito dei documenti. Nel verbale indica, inoltre, il numero delle firme raccolte, il nome ed il domicilio del primo proponente e di altri 9 presentatori, delegati a partecipare ai lavori della Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'art. 4. Art. 9 Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali. Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta devono farne domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta indicando il nominativo del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio. Se la proposta viene dichiarata improponibile, ai sensi dell'art. 3, non è dovuto il rimborso di cui al precedente comma. Art. 10 L'iniziativa dei Consigli provinciali e comunali si esercita mediante la presentazione di una proposta nella forma indicata dall'art. 1 della presente legge. La proposta, accompagnata dalla deliberazione d'approvazione, deve essere inoltrata con plico postale con avviso di ricevimento o depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il quale ne dà ricevuta. Art. 11 L'iniziativa popolare dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, compete ai soggetti di cui al precedente art. 1 e si esercita con la procedura prevista dagli artt. 6, 7, 8 e 10 della presente legge. TITOLO IV Disciplina del referendum abrogativo Art. 12 L'iniziativa per il referendum ai fini dell'abrogazione, totale e parziale, delle leggi regionali viene esercitata dai soggetti indicati nell'art. 68 dello Statuto, mediante la presentazione di una proposta che indichi la data, il numero ed il contenuto della legge che si vuole sottoporre al referendum, osservando le disposizioni di cui al successivo art. 19. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri i motivi. Art. 13 Non possono essere abrogati mediante referendum: a) lo Statuto regionale; b) le leggi riguardanti il bilancio e i tributi; c) le leggi che dettano norme di attuazione di leggi della Repubblica, a seguito di specifica delega in queste contenute. Art. 14 Il referendum non può essere proposto nei sei mesi precedenti la scadenza della legislatura regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio regionale. Art. 15 L'iniziativa di referendum da parte degli elettori o dei Sindacati si esercita mediante la presentazione di una proposta, sottoscritta da almeno 8.000 cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, nella forma indicata dagli artt. 12 e 19 della presente legge. Art. 16 La proposta deve essere presentata secondo la procedura prevista nei precedenti artt. 6, 7 e 8. Art. 17 L'iniziativa dei Consigli provinciali e comunali si esercita mediante la presentazione di una proposta, approvata con deliberazione da due Consigli provinciali o da 10 Consigli di Comuni, che abbiano iscritti nel loro complesso nelle liste elettorali non meno di 8.000 elettori, nella forma indicata negli artt. 12 e 19 della presente legge. Art. 18 La proposta deve essere presentata secondo la procedura prevista nel secondo comma del precedente art. 10. La data di presentazione, ai fini dell'ulteriore corso dell'iter per l'indizione del referendum, è quella in cui perviene la proposta dell'ultimo dei Consigli provinciali o comunali necessari per la validità dell'iniziativa. TITOLO V Procedimento Art. 19 Nei fogli vidimati dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6 della presente legge, o nella deliberazione del Consiglio provinciale o comunale, devono essere indicati i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge della quale si propone l'abrogazione, completando la formula «volete che sia abrogata...» con la data, il numero ed il titolo della legge sulla quale il referendum sia richiesto. Qualora si richieda il referendum per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma, deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto. Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge o dell'articolo di cui ai precedenti commi 1° e 2°, deve essere inserita l'indicazione del comma e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge, delle quali sia proposta l'abrogazione. Art. 20 Le richieste di referendum devono essere presentate, in ciascun anno, dal 1° giugno al 30 settembre, salvo il disposto dell'art. 14. Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esamina le richieste depositate, al fine di accertarne la legittimità formale. Entro il 31 ottobre l'Ufficio di Presidenza rileva le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai presentatori, ai Sindaci o ai Presidenti delle amministrazioni provinciali, un termine che non può superare il 30 novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. Con la stessa decisione l'Ufficio di Presidenza propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelino uniformità o analogia di materia. La decisione dell'Ufficio di presidenza deve essere notificata, entro cinque giorni ed a mezzo di ufficiale giudiziario, ai presentatori, o ai Sindaci, o ai Presidenti di amministrazioni provinciali, ai quali possono presentare memorie, anche in ordine alla eventuale proposta di concentrazione, entro e non oltre il 30 novembre. Nei quindici giorni successivi a tale data il Presidente del Consiglio regionale iscrive le proposte di referendum all'ordine del giorno del Consiglio, al quale comunica anche le eventuali memorie dei proponenti. Art. 21 Copia dell'ordine del giorno di cui all'articolo precedente è comunicata, entro cinque giorni ed a mezzo di ufficiale giudiziario, ai presentatori, o ai sindaci dei Comuni o ai Presidenti delle amministrazioni provinciali i cui Consigli hanno presentato la proposta di referendum. Art. 22 Entro trenta giorni dalla prima seduta successiva all'iscrizione all'ordine del giorno il Consiglio regionale decide circa l'ammissibilità e la legittimità del referendum, e circa le eventuali proposte di concentrazione formulate dall'Ufficio di Presidenza. Il referendum è ammesso se il Consiglio, nel suddetto termine di trenta giorni, non ne dichiari l'inammissibilità mediante mozione motivata approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Parimenti si intendono approvate le proposte di concentrazione se il Consiglio regionale, entro lo stesso termine, non decida diversamente con mozione motivata. Nel caso che il referendum sia ammesso, il Consiglio regionale ne delibera la convocazione che dovrà avvenire con decreto del Presidente della Giunta. Le decisioni del Consiglio vengono comunicate ai soggetti di cui all'art. 21 nei termini e con le modalità nello stesso articolo previste. Art. 23 La decisione di cui all'articolo precedente, che dichiari l'illegittimità o l'ammissibilità della proposta di referendum e di eventuali concentrazioni, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 24 Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale prevista nell'art. 22, il Presidente della Giunta indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 10 maggio ed il 30 giugno successivi ovvero provvede a norma del successivo art. 24-bis. (1) Nel caso che siano in corso più richieste di referendum il Presidente della Giunta procede ad un unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno. Art. 24-bis 1. Nel caso in cui, prima dell'effettuazione del referendum, la legge o le singole disposizioni di legge sottoposte alla procedura referendaria vengano abrogate o modificate, il Presidente della Giunta regionale, alla luce dei princìpi ispiratori e delle disposizioni del provvedimento abrogativo, dovrà stabilire, con proprio decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale, se il quesito referendario debba essere trasposto sul provvedimento abrogativo o modificativo, oppure se, al contrario, le operazioni referendarie non debbano avere più corso. (2) Art. 25 Il decreto di indizione del referendum deve essere immediatamente comunicato al Commissario del Governo e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. A cura della Giunta dovrà inoltre essere stampato il manifesto, con il decreto di indizione, da recapitare senza ritardo ai Sindaci dei Comuni, perché provvedano a farlo affiggere almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. Art. 26 Nel caso che, dopo la deliberazione di convocazione del referendum di cui all'art. 22, venga anticipatamente sciolto il Consiglio regionale, il referendum resta sospeso dalla data del provvedimento di scioglimento. I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a partire dal 180° giorno successivo alla data di elezione del nuovo Consiglio regionale salvo sempre il disposto dell'art. 124 per quanto concerne la data di convocazione degli elettori. Art. 27 La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori della regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'esito del referendum è proclamato dal Presidente della Giunta. La proclamazione è immediatamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. In caso di approvazione della proposta di abrogazione, le norme della legge regionale sottoposte a referendum, perdono efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della proclamazione dell'esito a norma del comma precedente. Art. 28 La proposta di referendum che non abbia riportato la necessaria maggioranza non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura. Art. 29 Per quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali e dei seggi, le modalità di votazione ed ogni altra regolamentazione del procedimento elettorale per il referendum, verranno seguite, in quanto applicabili, le norme contenute negli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sostituendo, all'art. 22 la dizione «Ufficio centrale per il referendum» con quella «Ufficio regionale per il referendum» e la dizione «Corte di cassazione» con quella «Corte d'appello di Potenza». L'Ufficio regionale per il referendum dà comunicazione del risultato al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede alla proclamazione a norma dell'art. 27. Art. 30 La spesa per l'attuazione dell'iniziativa popolare nella formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali, nonché per lo svolgimento del referendum, è a carico della Regione. Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei Comuni e quelle per le competenze dovute ai componenti degli uffici elettorali di sezione sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. Art. 31 La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. NOTE : (1) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 6 marzo 2001, n. 12.(2) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 marzo 2001, n. 12. Allegati Elenco dei modelli facsimile pubblicati in formato pdf, non compilabili nel rispetto della procedura, e scaricabili dal sito www.consiglio.basilicata.it – sezione Partecipazione e Progetti – Partecipazione legislativa/Modulistica, necessari per l’esercizio dei diritti di iniziativa: Iniziativa Legislativa Popolare Modello Proposta di legge di iniziativa popolare; Comunicazione promotori; Modulo consegna proposta di legge; Richiesta Rimborso spese. Referendum abrogativo Modello Proposta di referendum; Modello Presentazione referendum; Comunicazione promotori; Modulo consegna referendum; Richiesta Rimborso spese.