Premessa
Questo opuscolo è una guida sintetica per tutti coloro
che si avvicinano al mondo dell’adozione.
Il testo fornisce le principali indicazioni relative al
procedimento di adozione nazionale ed internazionale
e agli organi istituzionali deputati ad accompagnare le
coppie nel percorso di accoglienza di un bambino.
La nascita di ogni nuova famiglia ha un profondo
significato per l’intera collettività ed è, quindi,
fondamentale che anche la scelta di ampliarla
attraverso l’adozione sia consapevole, serena e solida.
ASA Onlus, impegnata da anni nella missione di
assicurare ad ogni bambino una famiglia, non poteva
che sposare l’impegno quotidiano del Patronato ACLI a
fianco dello stesso nucleo fondante della società.
Questa nostra collaborazione vuole contribuire allo
sviluppo di una cultura autenticamente aperta
all’accoglienza di chi è solo, da qualunque parte del
mondo arrivi.
Carmelo Sferro
Marina Virgillito
Presidente Patronato ACLI
Presidente ASA Onlus
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Indice
Cos’ è l’ adozione……..…………………………….......................pag.4
Effetti giuridici dell’adozione………………………………………..pag.5
I bambini accolti in adozione………………………………………pag.5
Chi può offrire la disponibilità all’adozione……………………...pag.5
Differenza d’età tra adottato e adottanti…………………………pag.6
La dichiarazione di disponibilità…………………………….. pag.7
La procedura…………………………………………………………...pag.7
La documentazione ………………………………………………….pag.8
Cosa succede dopo aver dichiarato la
disponibilità…………………………………………………………….pag.9
I servizi socio-assistenziali……………….…………………………..pag.9
La relazione psico-sociale…………………...……………………..pag.9
L’ADOZIONE NAZIONALE………………………………………… .pag.10
Il colloquio con i giudici………………………………………….. pag.10
L’abbinamento……………………………………………………… pag.10
L’affidamento pre-adottivo………………………...……………..pag.11
La sentenza di adozione………………………………………….. pag.11
Revoca dell’affidamento ………………………………………….pag.11
Durata della dichiarazione di disponibilità……………...…… pag.12
Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus
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L’ADOZIONE INTERNAZIONALE……………………………………..pag.13
Cos’è l’adozione internazionale………..…………………………pag.13
Il decreto di idoneità………………………………………………..pag.14
L’Ente Autorizzato…………………………………………………….pag.14
Il conferimento all’Ente Autorizzato………………………….….pag.15
L’incontro col bambino……………………………………………..pag.16
Il rientro in Italia……………………………………………………....pag.17
Il post-adozione………………………………………………………pag.17
I costi dell’adozione internazionale…………………………......pag.17
La certificazione delle spese………………………………………pag.18
I congedi………………………………….……………….…………..pag.18
Congedo di maternità e paternità………………………………pag.18
a. Lavoratori dipendenti…………….………………………………pag.18
a.1 Lavoratori a progetto…………………………………………...pag.19
b. Congedo parentale……………………………………………...pag.20
Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus
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Cos’è l’adozione
La famiglia è il luogo di relazioni fondamentale per
assicurare ad ogni bambino una crescita sana ed
armoniosa.
La famiglia è la base sulla quale è costruita la nostra
società, un diritto riconosciuto e tutelato dalla nostra
Costituzione e dalla legge anche e, soprattutto, per
coloro
che
ne
sono
temporaneamente
o
definitivamente privi.
Attraverso l’adozione si salvaguarda il diritto del
bambino di crescere in una famiglia.
Per gli adulti, l’adozione comporta la capacità di
accettare un bambino nato da altri. Il bambino ha una
sua storia e proprie esperienze di vita da rispettare.
Il percorso adottivo è una scelta su cui riflettere a fondo,
per la quale è necessario prepararsi, interrogandosi sulle
responsabilità e sul significato che ci si assume
diventando genitore adottivo.
Nel nostro Paese il ricorso all’adozione avviene nel
momento in cui sono precluse al bambino tutte le
possibilità di rimanere in seno alla famiglia d’origine,
quando sussistano cioè situazioni dannose e non
reversibili per la sua salute fisica e psichica.
Laddove, dunque, il Tribunale per i Minorenni del
distretto nel quale risieda il minore accerti che un
bambino sia “privo di assistenza materiale e morale da
parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”
dichiara lo stato di adottabilità.
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Effetti giuridici dell’adozione
Il bambino assume lo status di figlio legittimo, con
conseguente sostituzione del proprio cognome con
quello dei genitori adottivi; acquisisce inoltre parentela
con la famiglia allargata dei genitori adottivi;
interrompe ogni legame giuridico e ogni rapporto con
la famiglia biologica, salvi i divieti matrimoniali.
I bambini accolti in adozione
I bambini che possono essere accolti in adozione sono
solo quelli nei confronti dei quali il Tribunale per i
Minorenni competente abbia dichiarato lo “stato di
adottabilità”.
La dichiarazione di adottabiltà del bambino (tranne
che per i neonati non riconosciuti alla nascita) è sempre
preceduta dall’accertamento di una sostanziale e
profonda e irreversibile privazione di cure materiali e
morali da parte dei genitori o dei parenti, nei confronti
del bambino, tali da creare un danno che potrebbe
pregiudicarne la crescita.
In caso di adozione internazionale è necessaria, inoltre,
la constatata impossibilità per il bambino di ricevere
adeguati sostegni nel proprio Paese d’origine.
Chi può offrire la disponibilità all’adozione
Può decidere di intraprendere il percorso di adozione
la coppia che sia in possesso dai requisiti richiesti
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dall’art. 6 della L. 184/83 così come modificata dalla L.
n. 149/01.
La coppia deve essere:

coniugata da almeno 3 anni, o dimostrare di
avere convissuto stabilmente per un periodo,
compreso quello del matrimonio, di 3 anni. La
stabilità della convivenza è accertata dal
Tribunale per i minorenni; nei tre anni
precedenti
alla
presentazione
della
dichiarazione di disponibilità, i coniugi non
devono essersi separati,
né legalmente né di fatto. Quest'ultima
circostanza deve essere autocertificata.

riconosciuta (a seguito di approfonditi
colloqui con il personale dei servizi sociosanitari e dei giudici, onorari e togati, del
Tribunale per i minorenni) idonea ad educare,
istruire e mantenere i minori che intende
adottare .
Differenza d’età tra adottato e adottanti
È necessario inoltre che intercorra una differenza di età
fra genitori e figlio compresa tra i 18 e i 45 anni, salvo
eccezioni previste dalla legge.
In ambito di adozione internazionale, occorre tener
presente che le Autorità straniere applicano le norme
del proprio ordinamento.
È dunque possibile riscontrare una mancata
Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus
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corrispondenza rispetto alle norme italiane in merito.
La dichiarazione di disponibilità
La coppia che intende adottare deve presentare
dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i
Minorenni.
Per quanto concerne l’adozione nazionale, la coppia
può dichiarare la propria disponibilità presso tutti i
Tribunali per i Minorenni d’Italia.
Invece la coppia che intende procedere all’adozione
internazionale deve presentare dichiarazione di
disponibilità solo presso il Tribunale per i Minorenni
competente in base al luogo di residenza.
La procedura
Il procedimento di adozione, sia nazionale che
internazionale, prevede una serie di incontri con gli
operatori del servizio socio-assistenziale di residenza e
coi giudici onorari e togati del Tribunale per i Minorenni
competente.
Al termine degli incontri previsti, le coppie che si sono
dichiarate disponibili anche all’adozione internazionale
dovranno attendere che il Tribunale per i Minorenni
emetta
il
decreto
di
idoneità
per
poter,
successivamente, conferire incarico ad un Ente
Autorizzato alle adozioni internazionali.
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La documentazione
I documenti generalmente richiesti per iniziare l’iter di
adozione sono i seguenti:

certificato di nascita di ambedue i coniugi;

certificato di matrimonio ed eventuale
certificato
storico
o
documentazione
attestante la convivenza;

stato di famiglia;

dichiarazione che attesti lo stato di non
separazione dei coniugi;

casellario giudiziale e carichi pendenti;

certificati di residenza di entrambi i coniugi;

certificato di sana costituzione psico-fisica
accertata da struttura pubblica, da cui risulti
l'esclusione di affezioni TBC, veneree,
cardiovascolari ed HIV;

dichiarazione di assenso da parte dei genitori
dei coniugi. In caso di decesso, certificato di
morte;

modello 101 o 740 o busta paga;

fotografia dei coniugi.
Tutti i documenti vanno presentati in carta semplice.
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Cosa succede dopo aver dichiarato la disponibilità
La Cancelleria del Tribunale per i Minorenni trasmette
copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio assistenziali del Comune di residenza (Servizio Sociale e
Consultorio Familiare).
I servizi socio-assitenziali
I servizi sociali prendono contatto con i coniugi per:

informarli e prepararli psicologicamente
all'adozione;

acquisire informazioni sulla loro situazione
personale, familiare, sanitaria, sociale, sulle
motivazioni della scelta del percorso
adottivo;

offrire al Tribunale per i Minorenni elementi
utili a valutare la loro capacità genitoriale,
vale a dire che siano "affettivamente
idonei e capaci ad educare, istruire e
mantenere il minore” (art. 6, comma 2,
L.184/1983 e succ. mod.).
La relazione psico-sociale
Entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, i servizi
sociali trasmettono al Tribunale per i minorenni
dettagliata relazione sul conto degli aspiranti
all'adozione.
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L’ADOZIONE NAZIONALE
Il colloquio con i giudici
Il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la relazione,
convoca gli aspiranti perché sostengano un colloquio
con i giudici onorari.
L’abbinamento
Qualora il Tribunale per i Minorenni si trovi nella necessità
di procedere all’adozione di un bambino in stato di
adottabilità, procede all’individuazione della coppia
che risulta maggiormente in grado di corrispondere alle
esigenze del piccolo della cui adozione si tratta
Questa scelta è preceduta dalla redazione, da parte
del giudice delegato, di una scheda informativa sulle
caratteristiche del minore adottabile con particolare
riferimento all'età, all'esistenza di fratelli, ad
eventuali handicap o disabilità e malattie, ad
esperienze di vita traumatiche che abbiano inciso sulla
sua serenità psicologica, quali, ad es. maltrattamenti
fisici e/o abusi sessuali.
Tale scheda sarà “incrociata” con le disponibilità che la
coppia, al momento del colloquio con i giudici onorari,
avrà espresso rispetto a bambini di una certa età e
portatori di handicap o di danni psicologici da
maltrattamenti, abusi sessuali ecc.
Seguirà un incontro preliminare presso il Tribunale per i
minori durante il quale viene illustrata la condizione di
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eventuale rischio giuridico e soprattutto vengono riferite
notizie dettagliate sul minore e sul percorso avviato
verso l'adozione.
Accettato l’abbinamento, si darà luogo all’inserimento
del bambino presso la famiglia, nel rispetto anche del
gradimento espresso dal bambino che, come prevede
la legge, se è di età superiore ai 12 anni, deve
esprimere un proprio parere.
L’affidamento pre-adottivo
Nel corso dell'affidamento pre-adottivo il Tribunale per i
Minorenni svolge, tramite il servizio socio-assistenziale ed
il Comune, un'attività non solo di verifica, ma anche di
sostegno.
La sentenza di adozione
Il periodo di affidamento pre-adottivo ha la durata di un
anno. Tale termine può essere prorogato di un anno
nell’interesse del minore.
Revoca dell’affidamento
Decorso un anno dall'affidamento, o un periodo
maggiore nel caso di proroga, il Tribunale per i
Minorenni, se ricorrono tutte le condizioni, e sentiti gli
adottanti, il minore ultradodicenne (anche di età
inferiore se opportuno), il giudice tutelare ed i servizi
sociali, pronuncia con sentenza l’adozione del
bambino.
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Nel caso, invece, di difficoltà di idonea convivenza non
superabili emerse nel corso dell’affidamento preadottivo, si procede ad una revoca dell’affidamento
con decreto motivato con il quale il Tribunale per i
Minorenni deve anche assumere provvedimenti a tutela
del minore.
Durata della dichiarazione di disponibilità
La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale
ha validità di 3 anni dalla data del deposito e non
prevede la pronuncia di alcun decreto da parte del
Tribunale per i Minorenni.
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L’ADOZIONE INTERNAZIONALE
Cos’è l’ adozione internazionale
La legge italiana sull’adozione internazionale, L.n.
184/83, è stata profondamente modificata anche dalla
L.n. 476/98, che ha ratificato la “Convenzione de L’Aja”,
e dalla L.n. 149/01.
La Convenzione de L’Aja è un accordo sulla protezione
dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale che impegna sia i Paesi di provenienza,
sia i Paesi di accoglienza dei bambini.
La Convenzione si ispira al “principio di sussidiarietà”:
qualora non sia possibile reintegrare il bambino nella
sua famiglia d’origine, o affidarlo alle cure di una
famiglia adottiva nel suo Paese di nascita, si può
prendere in considerazione l’ipotesi di procedere ad
un’adozione internazionale.
Il “principio di sussidiarietà” impegna gli Enti Autorizzati a
realizzare progetti di cooperazione internazionale
affinché si possano porre le condizioni per permettere ai
bambini di restare nella loro famiglia o, quantomeno,
nel loro Paese d’origine.
La L.n. 476/98 ha introdotto nel sistema due importanti
attori istituzionali: la Commissione per le adozioni
internazionali (CAI) e gli Enti Autorizzati.
La CAI, con sede a Roma, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, è l’Autorità Centrale in Italia così
come prevista dalla Convenzione de L’Aja.
La CAI autorizza l’attività degli Enti Autorizzati, vigila sul
loro operato, revoca l’autorizzazione concessa nei casi
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di gravi inadempienze o violazioni di legge.
La Commissione collabora con le Autorità Centrali degli
altri Stati al fine di garantire che l’intero percorso
adottivo si realizzi nel nome del “superiore interesse del
minore” in conformità ai principi etici e giuridici
affermati dalla Convenzione stessa.
Per ogni adozione internazionale, presso la CAI viene
aperta una procedura con la raccolta dei documenti
inviati dal Tribunale per i Minorenni e dagli Enti
Autorizzati.
Il decreto di idoneità
L’adozione internazionale prevede il rilascio del decreto
di idoneità da parte del Tribunale per i Minorenni.
Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero la
dichiarazione di disponibilità andrà presentata al
Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima
residenza in Italia; in difetto di residenza in Italia, sarà
competente il Tribunale per i Minorenni di Roma.
In caso di inidoneità, il relativo decreto può essere
impugnato dalla coppia, entro 10 giorni dalla
notificazione, presso la Sezione Minorenni della Corte
d’Appello.
L’Ente Autorizzato
La coppia deve conferire incarico ad uno degli Enti
Autorizzati per l’adozione internazionale, perché ne curi
la procedura entro un anno dalla notifica del decreto
di idoneità, pena la decadenza dell’atto.
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Conferito l’incarico nei tempi prescritti, il decreto di
idoneità manterrà validità per tutta la durata della
procedura di adozione internazionale.
La scelta dell’Ente Autorizzato spetta alla coppia, che
deve attivarsi partecipando agli incontri informativi
proposti dai vari Enti.
Dopo il conferimento di incarico
a) l’Ente
trasmette
copia
dell’incarico
alla
Commissione per le adozioni internazionali, al
Tribunale per i Minorenni competente e ai servizi
socio assistenziali;
b) l’Ente
provvede
alla
formazione
e
all’accompagnamento della coppia nel periodo
che precede l’abbinamento;
c) l’Ente svolge tutte le procedure necessarie nel
Paese estero e trasmette la proposta di
abbinamento con il bambino,
d) raccolto il consenso della coppia all’incontro col
bambino, l’Ente accompagna la coppia per
l’espletamento di tutte le procedure necessarie
alla conclusione della procedura presso il Paese
straniero;
e) l’Ente trasmette il provvedimento estero di
adozione, alla Commissione per le adozioni
internazionali e al Tribunale per i Minorenni;
f) la Commissione per le adozioni internazionali,
verificata la regolarità del procedimento,
autorizza l’ingresso del bambino in Italia;
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g) il Tribunale per i Minorenni ordina la trascrizione
del provvedimento straniero di adozione nei
registri dello stato civile.
L’incontro col bambino
Accettata la proposta di abbinamento, la coppia si
prepara al viaggio nel Paese d’origine del bambino per
l’incontro con lo stesso. I tempi di permanenza nel
Paese straniero variano a seconda della procedura in
vigore nello Stato. Alcuni Stati richiedono alle coppie più
viaggi, a distanza di qualche mese l’uno dall’altro; altri
invece prevedono un soggiorno unico e di lunga
durata.
La permanenza nel Paese straniero è necessaria per lo
svolgimento in loco delle procedura di adozione
internazionale come previsto dalla legislazione dello
Stato, ma soprattutto perché è il momento in cui
coppia entra in contatto con il loro figlio, col suo mondo
e con la sua storia.
La coppia all’estero è seguita dal referente dell’Ente
Autorizzato che si occupa delle pratiche burocratiche
nel Paese, delle traduzioni e del sostegno alla coppia
durante tutto il periodo di permanenza.
L’Ente Autorizzato svolge la sua attività in base a precisi
requisiti previsti dalla legislazione del Paese straniero la
cui osservanza viene costantemente verificata dalla
CAI.
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Il rientro in Italia
Conclusasi la procedura all’estero con la sentenza di
adozione, emessa dall’Autorità straniera competente,
la CAI, effettua i controlli previsti sulla documentazione
italiana ed estera e autorizza l’ingresso e la residenza
permanente in Italia del bambino adottato.
La sentenza straniera di adozione andrà, da ultimo,
depositata al Tribunale per i Minorenni per la relativa
trascrizione.
Il post-adozione
La famiglia adottiva è tenuta ad informare il Paese di
provenienza del proprio figlio sulla sua evoluzione e
crescita.
I costi dell’adozione internazionale
L’adozione internazionale comporta spese inevitabili
che gravano sulle coppie adottanti.
I costi che la coppia deve sopportare sono riconducibili
ai servizi resi dall’Ente Autorizzato, sia in Italia che
all’estero, per corsi di formazione, per la gestione della
pratica adottiva e per l’assistenza, tramite personale
specializzato, durante tutto lo svolgimento della
procedura adottiva.
A queste spese si aggiungono quelle di viaggio e
soggiorno della coppia nel Paese d’origine del
bambino adottato.
La CAI svolge un accurato lavoro di monitoraggio dei
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costi previsti da ciascun Ente Autorizzato.
Sul sito della CAI, alla sezione “I costi dell’adozione” è
possibile consultare le tabelle di costo dei singoli Enti
Autorizzati.
La certificazione delle spese
È obbligo per l’Ente Autorizzato fornire le certificazioni
delle spese effettuate dalla singola coppia per
l’adozione internazionale.
Le spese sostenute e certificate potranno essere
dedotte dalla dichiarazione dei redditi nella misura del
50%.
I congedi
La Legge Finanziaria 2008, modificando la disciplina
precedente, ha equiparato il trattamento dei genitori
adottivi a quello dei genitori naturali in materia di
congedi di maternità, di paternità e di congedi
parentali.
Congedo di maternità e paternità
a. Lavoratori dipendenti
La madre lavoratrice dipendente usufruisce del
congedo di maternità fino al compimento della
maggiore età del figlio.
Il congedo ha durata di 5 mesi e può essere fruito fino a
5 mesi dall’ingresso del bambino in famiglia, o, a seguito
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di adozione internazionale, dall’ingresso del minore in
Italia.
In caso di adozione internazionale, la lavoratrice ha la
possibilità di utilizzare parte del congedo di maternità
durante il periodo di permanenza all’estero, necessario
per concludere la pratica di adozione.
In alternativa potrà decidere di richiedere un congedo
non retribuito (per il periodo all’estero) riservandosi in tal
modo la possibilità di utilizzare tutto il periodo di
congedo dopo l’ingresso del figlio.
La durata del periodo trascorso all’estero deve essere
certificata da parte dell’Ente Autorizzato che ha
ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.
In alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia
anche solo parzialmente, al padre lavoratore spetta il
congedo di paternità alle stesse condizioni previste per
la madre, per tutta la durata del congedo di maternità
o per la parte residua.
Il padre lavoratore potrà usufruire del congedi anche in
caso di decesso o infermità della madre e nei casi di
abbandono o affidamento esclusivo.
a.1 Lavoratori a progetto
In forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 257
del 19 novembre 2012 alla lavoratrice a progetto e
categorie assimilate iscritte alla Gestione separata è
stato esteso il diritto ad astenersi dal lavoro per
congedo di maternità.
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La durata del congedo, è pari a cinque mesi.
Per avere diritto all’indennità, la madre lavoratrice a
progetto deve avere maturato almeno tre mesi di
contribuzione.
Durante il periodo di congedo parentale spetta al
genitore un'indennità pari al 30% di 1/365 del reddito
utile per il calcolo dell'indennità di maternità.
Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità alle
stesse condizioni previste per la madre, per tutta la
durata del congedo di maternità o per la parte residua.
Il padre lavoratore a progetto potrà usufruire del
congedo anche in caso di decesso o infermità della
madre e nei casi di abbandono o affidamento
esclusivo.
Il trattamento economico e normativo è quello che si
applica al congedo di maternità delle lavoratrici a
progetto ed assimilate.
b. congedo parentale
Il congedo parentale può essere richiesto entro otto
anni dalla data di ingresso del minore in famiglia e
comunque mai oltre il raggiungimento della maggiore
età del figlio.
Il trattamento economico è pari al 30% della
retribuzione ed è riconoscibile per un periodo massimo
complessivo di 6 mesi tra i due genitori entro i tre anni
dall’ingresso dell’ingresso del minore in famiglia.
Il congedo richiesto oltre tale termine sarà retribuito
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qualora il reddito sia superiore a 2,5 volte la misura
dell’assegno sociale INPS.
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Indirizzi utili
ASA Onlus
Via Del Roveto, 7, Catania
Tel. 095.376567 – Fax 095.0930060
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Tribunale per i Minorenni di Catania
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Tel. 095.7240112 - Fax 095.7150981
www.tribunaledeiminori.it
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Commissione per le Adozioni Internazionali
Via di Villa Ruffo, 6, ROMA
Fax: ++39 06 67792165
e-mail: [email protected]
Numero verde: 800.002.393
www.commissioneadozioni.it
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Il Patronato ACLI fornisce servizi informativi e di
assistenza in materia di:
amministrazione di sostegno;
assistenza legale (separazioni, divorzi);
compilazione modulistica specifica;
congedi parentali, di maternità e di paternità;
contratti di locazione;
opposizione allo sfratto;
pensioni;
pratiche di successione;
separazioni e divorzi;
vertenze in ambito sanitario.
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Corso Sicilia, 111, Catania
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