Premessa Questo opuscolo è una guida sintetica per tutti coloro che si avvicinano al mondo dell’adozione. Il testo fornisce le principali indicazioni relative al procedimento di adozione nazionale ed internazionale e agli organi istituzionali deputati ad accompagnare le coppie nel percorso di accoglienza di un bambino. La nascita di ogni nuova famiglia ha un profondo significato per l’intera collettività ed è, quindi, fondamentale che anche la scelta di ampliarla attraverso l’adozione sia consapevole, serena e solida. ASA Onlus, impegnata da anni nella missione di assicurare ad ogni bambino una famiglia, non poteva che sposare l’impegno quotidiano del Patronato ACLI a fianco dello stesso nucleo fondante della società. Questa nostra collaborazione vuole contribuire allo sviluppo di una cultura autenticamente aperta all’accoglienza di chi è solo, da qualunque parte del mondo arrivi. Carmelo Sferro Marina Virgillito Presidente Patronato ACLI Presidente ASA Onlus 2 Indice Cos’ è l’ adozione……..…………………………….......................pag.4 Effetti giuridici dell’adozione………………………………………..pag.5 I bambini accolti in adozione………………………………………pag.5 Chi può offrire la disponibilità all’adozione……………………...pag.5 Differenza d’età tra adottato e adottanti…………………………pag.6 La dichiarazione di disponibilità…………………………….. pag.7 La procedura…………………………………………………………...pag.7 La documentazione ………………………………………………….pag.8 Cosa succede dopo aver dichiarato la disponibilità…………………………………………………………….pag.9 I servizi socio-assistenziali……………….…………………………..pag.9 La relazione psico-sociale…………………...……………………..pag.9 L’ADOZIONE NAZIONALE………………………………………… .pag.10 Il colloquio con i giudici………………………………………….. pag.10 L’abbinamento……………………………………………………… pag.10 L’affidamento pre-adottivo………………………...……………..pag.11 La sentenza di adozione………………………………………….. pag.11 Revoca dell’affidamento ………………………………………….pag.11 Durata della dichiarazione di disponibilità……………...…… pag.12 Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 3 L’ADOZIONE INTERNAZIONALE……………………………………..pag.13 Cos’è l’adozione internazionale………..…………………………pag.13 Il decreto di idoneità………………………………………………..pag.14 L’Ente Autorizzato…………………………………………………….pag.14 Il conferimento all’Ente Autorizzato………………………….….pag.15 L’incontro col bambino……………………………………………..pag.16 Il rientro in Italia……………………………………………………....pag.17 Il post-adozione………………………………………………………pag.17 I costi dell’adozione internazionale…………………………......pag.17 La certificazione delle spese………………………………………pag.18 I congedi………………………………….……………….…………..pag.18 Congedo di maternità e paternità………………………………pag.18 a. Lavoratori dipendenti…………….………………………………pag.18 a.1 Lavoratori a progetto…………………………………………...pag.19 b. Congedo parentale……………………………………………...pag.20 Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 4 Cos’è l’adozione La famiglia è il luogo di relazioni fondamentale per assicurare ad ogni bambino una crescita sana ed armoniosa. La famiglia è la base sulla quale è costruita la nostra società, un diritto riconosciuto e tutelato dalla nostra Costituzione e dalla legge anche e, soprattutto, per coloro che ne sono temporaneamente o definitivamente privi. Attraverso l’adozione si salvaguarda il diritto del bambino di crescere in una famiglia. Per gli adulti, l’adozione comporta la capacità di accettare un bambino nato da altri. Il bambino ha una sua storia e proprie esperienze di vita da rispettare. Il percorso adottivo è una scelta su cui riflettere a fondo, per la quale è necessario prepararsi, interrogandosi sulle responsabilità e sul significato che ci si assume diventando genitore adottivo. Nel nostro Paese il ricorso all’adozione avviene nel momento in cui sono precluse al bambino tutte le possibilità di rimanere in seno alla famiglia d’origine, quando sussistano cioè situazioni dannose e non reversibili per la sua salute fisica e psichica. Laddove, dunque, il Tribunale per i Minorenni del distretto nel quale risieda il minore accerti che un bambino sia “privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi” dichiara lo stato di adottabilità. Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 5 Effetti giuridici dell’adozione Il bambino assume lo status di figlio legittimo, con conseguente sostituzione del proprio cognome con quello dei genitori adottivi; acquisisce inoltre parentela con la famiglia allargata dei genitori adottivi; interrompe ogni legame giuridico e ogni rapporto con la famiglia biologica, salvi i divieti matrimoniali. I bambini accolti in adozione I bambini che possono essere accolti in adozione sono solo quelli nei confronti dei quali il Tribunale per i Minorenni competente abbia dichiarato lo “stato di adottabilità”. La dichiarazione di adottabiltà del bambino (tranne che per i neonati non riconosciuti alla nascita) è sempre preceduta dall’accertamento di una sostanziale e profonda e irreversibile privazione di cure materiali e morali da parte dei genitori o dei parenti, nei confronti del bambino, tali da creare un danno che potrebbe pregiudicarne la crescita. In caso di adozione internazionale è necessaria, inoltre, la constatata impossibilità per il bambino di ricevere adeguati sostegni nel proprio Paese d’origine. Chi può offrire la disponibilità all’adozione Può decidere di intraprendere il percorso di adozione la coppia che sia in possesso dai requisiti richiesti Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 6 dall’art. 6 della L. 184/83 così come modificata dalla L. n. 149/01. La coppia deve essere: coniugata da almeno 3 anni, o dimostrare di avere convissuto stabilmente per un periodo, compreso quello del matrimonio, di 3 anni. La stabilità della convivenza è accertata dal Tribunale per i minorenni; nei tre anni precedenti alla presentazione della dichiarazione di disponibilità, i coniugi non devono essersi separati, né legalmente né di fatto. Quest'ultima circostanza deve essere autocertificata. riconosciuta (a seguito di approfonditi colloqui con il personale dei servizi sociosanitari e dei giudici, onorari e togati, del Tribunale per i minorenni) idonea ad educare, istruire e mantenere i minori che intende adottare . Differenza d’età tra adottato e adottanti È necessario inoltre che intercorra una differenza di età fra genitori e figlio compresa tra i 18 e i 45 anni, salvo eccezioni previste dalla legge. In ambito di adozione internazionale, occorre tener presente che le Autorità straniere applicano le norme del proprio ordinamento. È dunque possibile riscontrare una mancata Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 7 corrispondenza rispetto alle norme italiane in merito. La dichiarazione di disponibilità La coppia che intende adottare deve presentare dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni. Per quanto concerne l’adozione nazionale, la coppia può dichiarare la propria disponibilità presso tutti i Tribunali per i Minorenni d’Italia. Invece la coppia che intende procedere all’adozione internazionale deve presentare dichiarazione di disponibilità solo presso il Tribunale per i Minorenni competente in base al luogo di residenza. La procedura Il procedimento di adozione, sia nazionale che internazionale, prevede una serie di incontri con gli operatori del servizio socio-assistenziale di residenza e coi giudici onorari e togati del Tribunale per i Minorenni competente. Al termine degli incontri previsti, le coppie che si sono dichiarate disponibili anche all’adozione internazionale dovranno attendere che il Tribunale per i Minorenni emetta il decreto di idoneità per poter, successivamente, conferire incarico ad un Ente Autorizzato alle adozioni internazionali. Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 8 La documentazione I documenti generalmente richiesti per iniziare l’iter di adozione sono i seguenti: certificato di nascita di ambedue i coniugi; certificato di matrimonio ed eventuale certificato storico o documentazione attestante la convivenza; stato di famiglia; dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi; casellario giudiziale e carichi pendenti; certificati di residenza di entrambi i coniugi; certificato di sana costituzione psico-fisica accertata da struttura pubblica, da cui risulti l'esclusione di affezioni TBC, veneree, cardiovascolari ed HIV; dichiarazione di assenso da parte dei genitori dei coniugi. In caso di decesso, certificato di morte; modello 101 o 740 o busta paga; fotografia dei coniugi. Tutti i documenti vanno presentati in carta semplice. Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 9 Cosa succede dopo aver dichiarato la disponibilità La Cancelleria del Tribunale per i Minorenni trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio assistenziali del Comune di residenza (Servizio Sociale e Consultorio Familiare). I servizi socio-assitenziali I servizi sociali prendono contatto con i coniugi per: informarli e prepararli psicologicamente all'adozione; acquisire informazioni sulla loro situazione personale, familiare, sanitaria, sociale, sulle motivazioni della scelta del percorso adottivo; offrire al Tribunale per i Minorenni elementi utili a valutare la loro capacità genitoriale, vale a dire che siano "affettivamente idonei e capaci ad educare, istruire e mantenere il minore” (art. 6, comma 2, L.184/1983 e succ. mod.). La relazione psico-sociale Entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, i servizi sociali trasmettono al Tribunale per i minorenni dettagliata relazione sul conto degli aspiranti all'adozione. Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 10 L’ADOZIONE NAZIONALE Il colloquio con i giudici Il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la relazione, convoca gli aspiranti perché sostengano un colloquio con i giudici onorari. L’abbinamento Qualora il Tribunale per i Minorenni si trovi nella necessità di procedere all’adozione di un bambino in stato di adottabilità, procede all’individuazione della coppia che risulta maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del piccolo della cui adozione si tratta Questa scelta è preceduta dalla redazione, da parte del giudice delegato, di una scheda informativa sulle caratteristiche del minore adottabile con particolare riferimento all'età, all'esistenza di fratelli, ad eventuali handicap o disabilità e malattie, ad esperienze di vita traumatiche che abbiano inciso sulla sua serenità psicologica, quali, ad es. maltrattamenti fisici e/o abusi sessuali. Tale scheda sarà “incrociata” con le disponibilità che la coppia, al momento del colloquio con i giudici onorari, avrà espresso rispetto a bambini di una certa età e portatori di handicap o di danni psicologici da maltrattamenti, abusi sessuali ecc. Seguirà un incontro preliminare presso il Tribunale per i minori durante il quale viene illustrata la condizione di Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 11 eventuale rischio giuridico e soprattutto vengono riferite notizie dettagliate sul minore e sul percorso avviato verso l'adozione. Accettato l’abbinamento, si darà luogo all’inserimento del bambino presso la famiglia, nel rispetto anche del gradimento espresso dal bambino che, come prevede la legge, se è di età superiore ai 12 anni, deve esprimere un proprio parere. L’affidamento pre-adottivo Nel corso dell'affidamento pre-adottivo il Tribunale per i Minorenni svolge, tramite il servizio socio-assistenziale ed il Comune, un'attività non solo di verifica, ma anche di sostegno. La sentenza di adozione Il periodo di affidamento pre-adottivo ha la durata di un anno. Tale termine può essere prorogato di un anno nell’interesse del minore. Revoca dell’affidamento Decorso un anno dall'affidamento, o un periodo maggiore nel caso di proroga, il Tribunale per i Minorenni, se ricorrono tutte le condizioni, e sentiti gli adottanti, il minore ultradodicenne (anche di età inferiore se opportuno), il giudice tutelare ed i servizi sociali, pronuncia con sentenza l’adozione del bambino. Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 12 Nel caso, invece, di difficoltà di idonea convivenza non superabili emerse nel corso dell’affidamento preadottivo, si procede ad una revoca dell’affidamento con decreto motivato con il quale il Tribunale per i Minorenni deve anche assumere provvedimenti a tutela del minore. Durata della dichiarazione di disponibilità La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ha validità di 3 anni dalla data del deposito e non prevede la pronuncia di alcun decreto da parte del Tribunale per i Minorenni. Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 13 L’ADOZIONE INTERNAZIONALE Cos’è l’ adozione internazionale La legge italiana sull’adozione internazionale, L.n. 184/83, è stata profondamente modificata anche dalla L.n. 476/98, che ha ratificato la “Convenzione de L’Aja”, e dalla L.n. 149/01. La Convenzione de L’Aja è un accordo sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale che impegna sia i Paesi di provenienza, sia i Paesi di accoglienza dei bambini. La Convenzione si ispira al “principio di sussidiarietà”: qualora non sia possibile reintegrare il bambino nella sua famiglia d’origine, o affidarlo alle cure di una famiglia adottiva nel suo Paese di nascita, si può prendere in considerazione l’ipotesi di procedere ad un’adozione internazionale. Il “principio di sussidiarietà” impegna gli Enti Autorizzati a realizzare progetti di cooperazione internazionale affinché si possano porre le condizioni per permettere ai bambini di restare nella loro famiglia o, quantomeno, nel loro Paese d’origine. La L.n. 476/98 ha introdotto nel sistema due importanti attori istituzionali: la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) e gli Enti Autorizzati. La CAI, con sede a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è l’Autorità Centrale in Italia così come prevista dalla Convenzione de L’Aja. La CAI autorizza l’attività degli Enti Autorizzati, vigila sul loro operato, revoca l’autorizzazione concessa nei casi Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 14 di gravi inadempienze o violazioni di legge. La Commissione collabora con le Autorità Centrali degli altri Stati al fine di garantire che l’intero percorso adottivo si realizzi nel nome del “superiore interesse del minore” in conformità ai principi etici e giuridici affermati dalla Convenzione stessa. Per ogni adozione internazionale, presso la CAI viene aperta una procedura con la raccolta dei documenti inviati dal Tribunale per i Minorenni e dagli Enti Autorizzati. Il decreto di idoneità L’adozione internazionale prevede il rilascio del decreto di idoneità da parte del Tribunale per i Minorenni. Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero la dichiarazione di disponibilità andrà presentata al Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza in Italia; in difetto di residenza in Italia, sarà competente il Tribunale per i Minorenni di Roma. In caso di inidoneità, il relativo decreto può essere impugnato dalla coppia, entro 10 giorni dalla notificazione, presso la Sezione Minorenni della Corte d’Appello. L’Ente Autorizzato La coppia deve conferire incarico ad uno degli Enti Autorizzati per l’adozione internazionale, perché ne curi la procedura entro un anno dalla notifica del decreto di idoneità, pena la decadenza dell’atto. Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 15 Conferito l’incarico nei tempi prescritti, il decreto di idoneità manterrà validità per tutta la durata della procedura di adozione internazionale. La scelta dell’Ente Autorizzato spetta alla coppia, che deve attivarsi partecipando agli incontri informativi proposti dai vari Enti. Dopo il conferimento di incarico a) l’Ente trasmette copia dell’incarico alla Commissione per le adozioni internazionali, al Tribunale per i Minorenni competente e ai servizi socio assistenziali; b) l’Ente provvede alla formazione e all’accompagnamento della coppia nel periodo che precede l’abbinamento; c) l’Ente svolge tutte le procedure necessarie nel Paese estero e trasmette la proposta di abbinamento con il bambino, d) raccolto il consenso della coppia all’incontro col bambino, l’Ente accompagna la coppia per l’espletamento di tutte le procedure necessarie alla conclusione della procedura presso il Paese straniero; e) l’Ente trasmette il provvedimento estero di adozione, alla Commissione per le adozioni internazionali e al Tribunale per i Minorenni; f) la Commissione per le adozioni internazionali, verificata la regolarità del procedimento, autorizza l’ingresso del bambino in Italia; Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 16 g) il Tribunale per i Minorenni ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile. L’incontro col bambino Accettata la proposta di abbinamento, la coppia si prepara al viaggio nel Paese d’origine del bambino per l’incontro con lo stesso. I tempi di permanenza nel Paese straniero variano a seconda della procedura in vigore nello Stato. Alcuni Stati richiedono alle coppie più viaggi, a distanza di qualche mese l’uno dall’altro; altri invece prevedono un soggiorno unico e di lunga durata. La permanenza nel Paese straniero è necessaria per lo svolgimento in loco delle procedura di adozione internazionale come previsto dalla legislazione dello Stato, ma soprattutto perché è il momento in cui coppia entra in contatto con il loro figlio, col suo mondo e con la sua storia. La coppia all’estero è seguita dal referente dell’Ente Autorizzato che si occupa delle pratiche burocratiche nel Paese, delle traduzioni e del sostegno alla coppia durante tutto il periodo di permanenza. L’Ente Autorizzato svolge la sua attività in base a precisi requisiti previsti dalla legislazione del Paese straniero la cui osservanza viene costantemente verificata dalla CAI. Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 17 Il rientro in Italia Conclusasi la procedura all’estero con la sentenza di adozione, emessa dall’Autorità straniera competente, la CAI, effettua i controlli previsti sulla documentazione italiana ed estera e autorizza l’ingresso e la residenza permanente in Italia del bambino adottato. La sentenza straniera di adozione andrà, da ultimo, depositata al Tribunale per i Minorenni per la relativa trascrizione. Il post-adozione La famiglia adottiva è tenuta ad informare il Paese di provenienza del proprio figlio sulla sua evoluzione e crescita. I costi dell’adozione internazionale L’adozione internazionale comporta spese inevitabili che gravano sulle coppie adottanti. I costi che la coppia deve sopportare sono riconducibili ai servizi resi dall’Ente Autorizzato, sia in Italia che all’estero, per corsi di formazione, per la gestione della pratica adottiva e per l’assistenza, tramite personale specializzato, durante tutto lo svolgimento della procedura adottiva. A queste spese si aggiungono quelle di viaggio e soggiorno della coppia nel Paese d’origine del bambino adottato. La CAI svolge un accurato lavoro di monitoraggio dei Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 18 costi previsti da ciascun Ente Autorizzato. Sul sito della CAI, alla sezione “I costi dell’adozione” è possibile consultare le tabelle di costo dei singoli Enti Autorizzati. La certificazione delle spese È obbligo per l’Ente Autorizzato fornire le certificazioni delle spese effettuate dalla singola coppia per l’adozione internazionale. Le spese sostenute e certificate potranno essere dedotte dalla dichiarazione dei redditi nella misura del 50%. I congedi La Legge Finanziaria 2008, modificando la disciplina precedente, ha equiparato il trattamento dei genitori adottivi a quello dei genitori naturali in materia di congedi di maternità, di paternità e di congedi parentali. Congedo di maternità e paternità a. Lavoratori dipendenti La madre lavoratrice dipendente usufruisce del congedo di maternità fino al compimento della maggiore età del figlio. Il congedo ha durata di 5 mesi e può essere fruito fino a 5 mesi dall’ingresso del bambino in famiglia, o, a seguito Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 19 di adozione internazionale, dall’ingresso del minore in Italia. In caso di adozione internazionale, la lavoratrice ha la possibilità di utilizzare parte del congedo di maternità durante il periodo di permanenza all’estero, necessario per concludere la pratica di adozione. In alternativa potrà decidere di richiedere un congedo non retribuito (per il periodo all’estero) riservandosi in tal modo la possibilità di utilizzare tutto il periodo di congedo dopo l’ingresso del figlio. La durata del periodo trascorso all’estero deve essere certificata da parte dell’Ente Autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione. In alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente, al padre lavoratore spetta il congedo di paternità alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua. Il padre lavoratore potrà usufruire del congedi anche in caso di decesso o infermità della madre e nei casi di abbandono o affidamento esclusivo. a.1 Lavoratori a progetto In forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012 alla lavoratrice a progetto e categorie assimilate iscritte alla Gestione separata è stato esteso il diritto ad astenersi dal lavoro per congedo di maternità. Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 20 La durata del congedo, è pari a cinque mesi. Per avere diritto all’indennità, la madre lavoratrice a progetto deve avere maturato almeno tre mesi di contribuzione. Durante il periodo di congedo parentale spetta al genitore un'indennità pari al 30% di 1/365 del reddito utile per il calcolo dell'indennità di maternità. Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua. Il padre lavoratore a progetto potrà usufruire del congedo anche in caso di decesso o infermità della madre e nei casi di abbandono o affidamento esclusivo. Il trattamento economico e normativo è quello che si applica al congedo di maternità delle lavoratrici a progetto ed assimilate. b. congedo parentale Il congedo parentale può essere richiesto entro otto anni dalla data di ingresso del minore in famiglia e comunque mai oltre il raggiungimento della maggiore età del figlio. Il trattamento economico è pari al 30% della retribuzione ed è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di 6 mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso dell’ingresso del minore in famiglia. Il congedo richiesto oltre tale termine sarà retribuito Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 21 qualora il reddito sia superiore a 2,5 volte la misura dell’assegno sociale INPS. Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 22 Indirizzi utili ASA Onlus Via Del Roveto, 7, Catania Tel. 095.376567 – Fax 095.0930060 e-mail: [email protected] www.asaonlus.it _________________________________ Ufficio Adozioni del Comune di Catania Via Passo Gravina, Ct Tel. 095.492645 – Fax 095.494220 _______________________________ Tribunale per i Minorenni di Catania Via Franchetti, 62, Ct Tel. 095.7240112 - Fax 095.7150981 www.tribunaledeiminori.it _________________________________ Commissione per le Adozioni Internazionali Via di Villa Ruffo, 6, ROMA Fax: ++39 06 67792165 e-mail: [email protected] Numero verde: 800.002.393 www.commissioneadozioni.it Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus 23 Il Patronato ACLI fornisce servizi informativi e di assistenza in materia di: amministrazione di sostegno; assistenza legale (separazioni, divorzi); compilazione modulistica specifica; congedi parentali, di maternità e di paternità; contratti di locazione; opposizione allo sfratto; pensioni; pratiche di successione; separazioni e divorzi; vertenze in ambito sanitario. _________________________________ Corso Sicilia, 111, Catania Tel. 095.321286 e-mail: [email protected] www.patronato.acli.it Il percorso adottivo – opuscolo informativo a cura di ASA Onlus