LO SCUDO FISCALE
IL RIMPATRIO DEI CAPITALI E LE
NUOVE NORME SUI PARADISI FISCALI
LUCCA – 16 settembre 2009
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IL
RIMPATRIO
DEI
CAPITALI
E
NUOVE NORME SUI PARADISI FISCALI
Il segreto bancario e le indagini finanziarie
Il monitoraggio estero e il quadro RW
La presunzione di produttività di reddito dei capitali esteri e
le modifiche al sistema sanzionatorio
La cooperazione internazionale tra le agenzie fiscali
La lotta contro i paradisi fiscali
La residenza fiscale delle persone fisiche
Le modifiche al regime delle CFC
2
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
LE
Segreto bancario
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Indagini finanziarie
•
L’Amministrazione Finanziaria può richiedere, per via
telematica,
•
agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento,
agli organismi di investimento collettivo del risparmio,
alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie
•
dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie
prestate da terzi.
3
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Indagini finanziarie
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Utilizzabilità ai fini dell’accertamento
4
Imposte sui redditi
Imposta sul valore
aggiunto
dall'art. 32, comma 1,
n.7 D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600
dall'art. 51, comma 2, n.
7, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633
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Archivio dei rapporti
Fonti normative
•
•
•
•
•
5
Art. 7 del DPR 605/73 modificato dall’Art. 37,
commi 4 e 5 del DL 223/06 (decreto ViscoBersani)
Istituzione dell’ ”archivio dei rapporti” tra
intermediari finanziari e contribuenti
Obbligo di rilevazione e codifica dei dati relativi
alla clientela relativamente a qualsiasi rapporto o
qualsiasi operazione di natura finanziaria
Obbligo di comunicazione telematica dei rapporti
intrattenuti a partire dal 1° gennaio 2005 , nonché
la loro natura, con indicazione dei dati anagrafici
dei titolari, compreso il codice fiscale
Sono comprese anche le operazioni “extraconto”,
quali bonifici allo sportello, emissione incasso
assegni circolari, vaglia postali ecc., effettuate dal
1° gennaio 2005.
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Archivio dei rapporti
Rapporti da comunicare
 Conto corrente
deposito
titoli
e/o
 Conto
obbligazioni
deposito
a
risparmio
 Conto
libero/vincolato
fiduciario
ex
legge
 Rapporto
1966/1939
 Gestione collettiva del risparmio
 Gestione patrimoniale
di deposito e buoni
 Certificati
fruttiferi
 Portafoglio
 Conto terzi individuale/globale
 Dopo incasso
6
 Cessione indisponibile
 Cassette di sicurezza
 Depositi chiusi
 Contratti derivati su crediti
 Carte di credito/debito
 Crediti di firma
 Crediti
 Finanziamenti
 Fondi pensione
 Patto compensativo
 Finanziamento in pool
 Altro rapporto
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Archivio dei rapporti
Conti secretati
Conti secretati a seguito di adesione al cosiddetto
“scudo fiscale” di cui al DL 350/2001
Secondo l’Agenzia delle Entrate (C.M. 18/E del
2007):
Devono essere comunicati all’Anagrafe Tributaria ai
sensi dell’art. 7, comma 6, DPR 605/1973 –
“archivio rapporti”
Tuttavia in sede di richieste a seguito di indagine
finanziaria in ordine alle operazioni trattate
nell’ambito di detti rapporti è legittimo il rifiuto da
parte dell’operatore finanziario
Le associazioni di categoria (ABI circ. 5/2/2007,
Assofiduciaria circ. 5/4/2007) non concordano con
detta tesi, sostenendo che non vi è obbligo di
comunicazione dei conti secretati.
•
•
•
•
•
7
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Archivio dei rapporti
Operazioni registrate nell’archivio
•
•
8
Rapporti
finanziari
890 milioni
Operazioni
extraconto
85 milioni
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(di cui 290 milioni
cointestati)
Monitoraggio estero e quadro RW
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FONTI NORMATIVE
•
Il “monitoraggio fiscale” è stato introdotto dall’art. 4 del
D.L. 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni
dalla Legge 4 agosto 1990 n. 227 , in occasione
dell’abrogazione della disciplina valutaria.
•
Successivamente modificato dal D.Lgs. 21 novembre
1997 n. 461.
•
Prevede l’obbligo di compilazione del quadro RW della
dichiarazione dei redditi.
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Monitoraggio estero e quadro RW
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SOGGETTI OBBLIGATI
•
PERSONE FISICHE (anche imprenditori in contabilità
ordinaria)
•
•
SOCIETA’ SEMPLICI
ENTI NON COMMERCIALI
commerciali)
(compresi
i
Trust
non
Non sono pertanto tenuti a compilare il quadro RW le
società di persone e di capitali e i soggetti equiparati.
Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano
come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non
residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si
trovano al di fuori del territorio dello Stato.
10
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Monitoraggio estero e quadro RW
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Attività da dichiarare
•
Investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria,
detenuti all’estero al termine del periodo di imposta e
suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia;
•
Trasferimenti da e per l’estero anche se l’attività non è più
detenuta alla fine del periodo di imposta
Non vi è obbligo se l’ammontare complessivo delle attività al
termine del periodo di imposta non supera € 10.000 o se
l’importo dei trasferimenti complessivi da e per l’estero nel
periodo di imposta non supera € 10.000;
Non vi è obbligo di dichiarazione per le operazioni concluse con
intervento di un intermediario italiano tenuto alla rilevazione
delle stesse.
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Monitoraggio estero e quadro RW
Attività da dichiarare
Tipo di attività detenuta
all’estero
Obbligo di compilazione del quadro RW
Attività finanziarie estere
in ogni caso
Immobili all’estero
- se sono assoggettati ad imposte sui redditi
nello Stato estero o comunque se sono dati in
affitto
– in caso di cessione suscettibile di generare
una plusvalenza imponibile
Preziosi ed opere d’arte
solo se impiegati in attività destinate a
produrre redditi imponibili in Italia
Imbarcazioni da diporto
R.M. n. 172/E del 3 luglio 2009
Attività finanziarie italiane
in caso di cessione o rimborso suscettibili di
generare plusvalenze imponibili
Polizza di assicurazione sulla vita
e di capitalizzazione con società
assicuratrici non residenti
qualora il contratto non è concluso per il
tramite di intermediario finanziario italiano o
le prestazioni sono pagate attraverso un
intermediario italiano
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Monitoraggio estero e quadro RW
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QUADRO RW SEZ. I
•
13
trasferimenti da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di
massa o titoli effettuati attraverso non residenti senza il tramite
di intermediari residenti, per cause diverse dagli investimenti
esteri e dalle attività estere di natura finanziaria
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Monitoraggio estero e quadro RW
QUADRO RW SEZ. II
•
14
consistenze degli investimenti esteri e delle attività
estere di natura finanziaria detenuti all’estero al termine
del periodo di imposta
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Monitoraggio estero e quadro RW
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QUADRO RW SEZ. III
•
15
trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati attraverso
intermediari residenti, attraverso non residenti o in
forma diretta, che nel periodo di imposta hanno
interessato gli investimenti all’estero e le attività estere
di natura finanziaria.
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Monitoraggio estero e quadro RW
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Sanzioni
•
L’art. 19 del DL 350/2001 (primo Scudo fiscale) ha previsto
le seguenti sanzioni applicabili in caso di violazione degli
obblighi di monitoraggio fiscale.
•
Sanzione nella misura dal 5% al 25% dell’ammontare degli
importi non dichiarati relativi:
•
•
•
alla consistenza delle attività estere
ai trasferimenti da e per l’estero
Per il solo caso dell’omissione della dichiarazione della
consistenza della attività estere è prevista la confisca di beni
di corrispondete valore. Tale sanzione di fatto non è stata
mai commisurata per le difficoltà applicative.
16
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Monitoraggio estero e quadro RW
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Novità manovra estiva 2009
•
L’art. 13-bis del DL 78/2009 ha previsto il raddoppio delle
sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di
monitoraggio fiscale.
•
Pertanto si applica una sanzione nella misura dal 10% al
50% dell’ammontare degli importi non dichiarati relativi:
•
•
•
17
alla consistenza delle attività estere
ai trasferimenti da e per l’estero
E’ inoltre confermata la confisca nel caso di omissione della
dichiarazione della consistenza della attività estere.
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Monitoraggio estero e quadro RW
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Novità manovra estiva 2009
L’art. 12 del DL 78/2009 introduce una presunzione in base alla
quale:
•
•
•
Le attività detenute in paesi black list
non dichiarate nel quadro RW
si presumono frutto di redditi non dichiarati in Italia (salvo
prova contraria)
Dubbi:
•
•
Momento impositivo ?
Tipologia di reddito da tassare?
Inoltre è previsto il raddoppio delle sanzioni ordinarie relative
alla infedele od omessa dichiarazione
18
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Cooperazione internazionale
Norme che regolano
lo
scambio
di
informazioni e la reciproca assistenza tra
le autorità fiscali degli Stati
• In ambito OCSE (Organizzazione per
Cooperazione e lo Sviluppo Economico):

Le convenzioni
imposizioni

bilaterali
contro
La Convenzione OCSE del 25/1/1988
• A livello comunitario:

19
Le Direttive e i regolamenti comunitari
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le
la
doppie
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Le convenzioni fiscali bilaterali
 Una “convenzione bilaterale” è un Trattato
internazionale concluso tra due Stati sovrani, la cui
funzione primaria consiste nel prevenire o evitare
la doppia imposizione e, nello stesso tempo, nel
prevenire l’evasione fiscale.
 Generalmente sono redatte sulla base del modello
di convenzione predisposta a livello OCSE.
 Il primo Modello OCSE di convenzione bilaterale
contro la doppia imposizione risale al 1963 e subito
fu adottato come riferimento da un gran numero di
Stati nella redazione dei rispettivi trattati bilaterali.
 Un secondo modello seguì nel 1977, cui furono
apportati significative modifiche nel 1992 ed
ancora nel 1994.
20
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Le convenzioni fiscali bilaterali
 Le convenzioni prevedono esplicitamente un'assistenza
amministrativa fra le Amministrazioni fiscali interessate.
 La portata dello scambio di informazioni è variabile
secondo le Convenzioni ed ha come scopo di permettere la
corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione
e della legislazione interna degli Stati contraenti, relativa
alle imposte trattate dalla Convenzione.
 Ciò che legittima
lo
scambio
internazionale
di
informazioni è la reciprocità, cioè la possibilità per lo
Stato richiedente di fornire informazioni equivalenti a
quelle richieste.
 Alcune convenzioni stipulate dall‘Italia non comportano
clausole di scambio di informazioni (Arabia Saudita, Qatar
e Bahrein), altre contengono clausole restrittive per lo
scambio di informazioni (Algeria, Madagascar, Malesia e
Svizzera).
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La convenzione OCSE
 Al fine di aumentare la cooperazione tra le autorità
fiscali impegnate contro l'evasione dei tributi, agevolata
dal crescente sviluppo di movimenti internazionali di
persone, capitali, beni e servizi il 25/1/1988 è stata firmata
a Strasburgo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e
i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) una specifica Convenzione
concernente la reciproca assistenza amministrativa.
 La Convenzione è aperta alla ratifica degli Stati membri del
Consiglio d'Europa e dei Paesi membri dell'OCSE.
 L’Italia ha aderito con la L. 10 febbraio 2005, n. 19
concernente la "Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione
concernente
la
reciproca
assistenza
amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del
Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con
Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua
esecuzione".
22
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La convenzione OCSE
 La Convenzione prevede che le
Parti
firmatarie
si
concedano
reciprocamente assistenza amministrativa in
materia fiscale, incluso:
- lo scambio di informazioni, compresi i controlli fiscali
contestuali e la partecipazione a controlli fiscali svolti
all'estero;
- il recupero di crediti d'imposta;
-
la notifica di documenti.
 L'accordo dispone altresì che l'assistenza amministrativa sia
fornita a prescindere se la persona in oggetto sia residente o
cittadina di una Parte o di ogni altro Stato.
 Una Parte non può utilizzare le informazioni ottenute come
mezzo di prova dinanzi ad una giurisdizione penale se non
abbia ottenuto l'autorizzazione preliminare della Parte che le
ha fornite; tuttavia due o più Parti possono di comune
accordo rinunciare alla condizione dell'autorizzazione
preliminare
23
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La convenzione OCSE
•
A) Scambio di informazioni su richiesta
 Obbligo di fornire ogni informazione relativa a una
determinata persona o transazione su istanza dello
Stato richiedente.
•
B) Scambio di informazioni automatico
 Si prevede che per alcune categorie di casi, e
secondo procedure che sono determinate di comune
accordo, due o più Parti scambino automaticamente
informazioni fiscali.
•
c) Scambio di informazioni spontaneo
 Uno Stato può comunicare informazioni,
richiesta preliminare, nell’ipotesi di:
24
senza
o
soggetti che beneficiano di riduzioni o esoneri anomali di
imposta;
o
transazioni che beneficiano di riduzioni o esoneri anomali di
imposta;
o
trasferimenti fittizi di proventi nell'ambito di gruppi di
imprese.
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La convenzione OCSE
• “Controlli fiscali contestuali”
 Per controllo fiscale contestuale, ai fini della
Convenzione, si intende un controllo intrapreso ai
sensi di un accordo con cui due o più Parti
convengono di verificare contestualmente, ciascuna
sul proprio territorio, la situazione fiscale di una o più
persone con cui hanno interessi comuni o
complementari, al fine di scambiare le informazioni
così ottenute.
 Su richiesta di una Parte tra di loro, due o più Parti si
consultano per determinare i casi che devono essere
oggetto di un controllo fiscale contestuale nonché le
procedure da seguire; ciascuna Parte decide in un
determinato caso se partecipare o meno a un
controllo fiscale contestuale.
25
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La convenzione OCSE
• “Controlli fiscali all’estero”
 Su richiesta dell'autorità competente dello Stato
richiedente, l'istituzione competente dello Stato
richiesto può autorizzare rappresentanti dell'autorità
competente dello Stato richiedente ad assistere alla
fase pertinente di un controllo fiscale nello Stato
richiesto.
 Qualora la domanda sia accettata, l'autorità
competente dello Stato richiesto fa sapere al più
presto al suo omologo dello Stato richiedente la
data e il luogo del controllo, l'autorità o il
funzionario incaricato di tale controllo nonché le
procedure e condizioni stabilite dallo Stato richiesto
per la conduzione del controllo; ogni decisione
relativa alla conduzione del controllo fiscale è
adottata dallo Stato richiesto.
26
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Direttive e regolamenti europei
Tra le direttive e i regolamenti che hanno istituito
una
reciproca assistenza fra Stati membri
dell'Unione europea vanno ricordate:
 la Direttiva n. 77/799/CEE del 19.12.1977, relativa
alla reciproca assistenza fra le autorità competenti
degli Stati membri nel settore delle imposte
dirette, come modificata dalle Direttive n.
2003/93/CEE del 7.10.2003, n. 2004/56/CEE del
21 aprile 2004 e n. 2004/106/CEE del 16.11.2004;
 la Direttiva n. 79/1070/CEE del 6.12.1979,,
attualmente sostituita dai regolamenti (CE) n.
1798/2003 del 7.10.2003, entrato in vigore il 1°
gennaio 2004 e (CE) n. 885/2004 del 26.04.2004.
27
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Cooperazione internazionale
•
Uno dei limiti alla prestazione dell'assistenza è il
principio dell'equivalenza, secondo il quale l'acquisizione
delle informazioni deve essere consentita in entrambi gli
Stati e in eguale misura.
•
Tuttavia, negli altri paesi non sempre è autorizzata,
com'è invece in Italia, un'indagine generale svolta
presso le banche per ottenere informazioni circa tutti i
conti detenuti sul territorio nazionale dal contribuente.
•
Pertanto, il problema della possibilità di accesso ai dati
bancari esiste solo se l'Amministrazione fiscale è a
conoscenza dell'esistenza di un conto di un contribuente
acceso presso una determinata banca.
28
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Cooperazione internazionale
Limiti della cooperazione internazionale
1. Scarsità
di informazioni di natura finanziaria nel Paese
estero per la presenza di un certo livello di segreto
bancario
2. Limitazioni
allo scambio di informazioni previsto dalla
convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con il
Paese estero
3.
29
Non è stata stipulata alcuna convenzione perché il Paese
estero non accetta lo scambio di informazioni (“Paradiso
fiscale”)
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PARADISI FISCALI
I paradisi fiscali per l’OCSE
Normativa
scambio
informazioni
Lista
Paesi che non si
sono mai impegnati
a rispettare gli
standard OCSE
“NERA”
Paesi che si sono
impegnati a
rispettare gli
standard OCSE, ma
che di fatto non li
“GRIGIA” (B)
hanno applicati
Altri
centri (almeno 12
finanziari
convenzioni)
“GRIGIA” (A)
Paradisi fiscali
“BIANCA”
30
Paesi che rispettano
gli standard OCSE
Paesi
Costarica, Malaysia, Filippine,
Uruguay
30 Paesi tra cui: San Marino,
Montecarlo, Isole Cayman,
Liechtenstein, Andorra, Panama
ecc.



Cile, Singapore, Guatemala;
(in uscita): Austria e Svizzera
(usciti): Belgio e Lussemburgo
Tutti gli altri Paesi
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PARADISI FISCALI
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Black list italiane
31
DM 21
novembre
2001
DM 23
gennaio
2002
DM4
maggio
1999
CFC Controlled
foreign
companies Art.
167 e 168
TUIR
Indeducibilità
costi da
paradisi fiscali
Art. 110 TUIR
Presunzione
residenza
Persone
fisiche Art. 2,
co. 2-bis TUIR
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PARADISI FISCALI
I paradisi fiscali nella normativa italiana
32
ALDERNEY
ANDORRA
ANGUILLA
ANTILLE OLANDESI
ARUBA
BAHAMA
BAHREIN (con esclusioni)
BARBADOS
BELIZE
BERMUDA
BRUNEI
CIPRO
EM. ARABI UN. (con esclusioni)
FILIPPINE
GIBILTERRA
GIBUTI
GRENADA
GUERNSEY
HONK KONG
ISOLA DI MAN
ISOLE CAYMAN
ISOLE MARSHALL
ISOLE TURKS E CAICOS
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
JERSEY
LIBANO
LIBERIA
LIECHTENSTEIN
MACAO
MALESIA
MALDIVE
MONACO (con esclusioni)
MONSERRAT
NAURU
NIUE
OMAN
POLINESIA FRANCESE
SAINT KITTS E NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT VINCENT E GRENADINE
SARK
SEYCHELLES
SINGAPORE (con esclusioni)
TONGA
TUVALU
VANUATU
PARADISI FISCALI
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I paradisi fiscali nella normativa italiana
Vi
sono alcuni Paesi che rientrano nella black
limitatamente ad alcune specifiche forme societarie:


il Lussemburgo, con riferimento alla “Holding del 1929”;
33
list
la Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle
imposte cantonali e municipali ( seguito di rulings), quali
le “Società holding”, “Ausiliarie” e di “Domicilio”.
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PARADISI FISCALI
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SVIZZERA
Per uscire dalla lista grigia dell’OCSE la Svizzera deve
sottoscrivere almeno 12 convenzioni contro le doppie
imposizioni con altrettanti Paesi secondo il modello OCSE
Inoltre, per non dover rinunciare al segreto bancario la
Svizzera applica la cosiddetta “Euroritenuta” (anonima)
sui proventi corrisposti ai residenti in altri Paesi europei
e versarla ai rispettivi Paesi.
Trattative i corso per la revisione della convenzione contro
le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera soprattutto per
quanto riguarda lo scambio di informazioni:


Adeguamento della Convenzione al modello OCSE

Trattamento delle “società schermo” collegate a conti
segreti Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
Superamento della
“evasione fiscale”
distinzione
tra
“frode
fiscale”
e
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PARADISI FISCALI
SVIZZERA (segue)
Probabili limitazioni che saranno
accordo tra Italia e Svizzera:
contenute
nel
nuovo

Le nuove regole riguarderanno solo i casi di evasione
fiscale commessa dopo la firma dell’accordo.

Le informazioni saranno rilasciate sulla base di
specifiche richieste circoscritte e non riguarderanno
liste indiscriminate (come ad esempio nel caso UBS).

I soggetti interessati dalle richieste dovranno aver
già subito un accertamento in patria.
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PARADISI FISCALI
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SAN MARINO
E’ stato recentemente siglata una bozza di accordo tra Italia
e San Marino, i cui contenuti non sono stati resi noti, ma
che dovrebbe prevedere:

La fornitura da parte di san Marino delle liste dei cittadini
Italiani effettivamente residenti in tale Paese in modo da
poter incrociare i dati con gli italiani iscritti all’AIRE con
riferimento a San Marino

Maggiore collaborazione
informazioni
in
tema
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di
scambio
di
Residenza fiscale delle persone fisiche
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RESIDENZA
La nozione di residenza fiscale risulta di fondamentale
importanza al fine di individuare l’inquadramento fiscale e le
conseguenti modalità di tassazione
•
Residenti
Tassati su tutti i redditi ovunque
prodotti (obblighi dichiarativi)
•
Non residenti
Tassati esclusivamente sui
redditi prodotti in Italia (con
esclusione dei redditi esenti,
assoggettati a imposta
sostitutiva o ritenuta alla fonte)
37
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Residenza fiscale delle persone fisiche
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FONTI NORMATIVE
Residenza delle persone fisiche ai fini delle imposte
sui redditi (art. 2, secondo comma, TUIR)
Si considerano residenti le persone che, per la maggior
parte del periodo di imposta, alternativamente:
•
•
•
sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
hanno nel territorio dello Stato il domicilio
hanno ivi la residenza
La sussistenza dei requisiti deve essere verificata “per la
maggior parte del periodo di imposta” ovvero deve
coprire un arco temporale di almeno 183 gg.
38
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Residenza fiscale delle persone fisiche
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L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA
•
l’iscrizione all’anagrafe italiana preclude qualsiasi altro tipo di
prova contraria (prevalenza della forma sulla sostanza).
•
l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero), che attesta la non residenza in Italia, è invece
sempre suscettibile di prova contraria.
39
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Residenza fiscale delle persone fisiche
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LA RESIDENZA
•
“E’ il luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (art. 43,
secondo comma, del c.c.).
•
Per la giurisprudenza civilistica, la residenza e’ determinata
dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato
luogo.
•
Deve conseguentemente esserci concorrenza di un elemento
soggettivo (volontà di rimanere in un luogo) e di uno
oggettivo (effettiva stabile permanenza in un luogo).
40
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Residenza fiscale delle persone fisiche
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IL DOMICILIO
•
“E’ nel luogo in cui una persona ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi” (art. 43, primo comma,
del c.c.)
•
Elemento che prescinde dalla dimora e dalla presenza di una
persona in un luogo ma che e’ caratterizzato dalla volontà
della persona di stabilire in un determinato luogo la sede
generale delle sue relazioni e dei suoi interessi (Cass. 21
marzo 1968, n.884)
•
“Affari ed interessi” : interpretazione ampia, ovvero non solo
rapporti di natura patrimoniale ed economica, ma anche
morali, sociali e familiari (Cass. 26 ottobre 1968 n. 3586 e
12 febbraio 1973, n.435)
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Residenza fiscale delle persone fisiche
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PRESUNZIONE DI RESIDENZA
Dal 1° gennaio 1999 si considerano residenti, salvo prova
contraria, anche i soggetti per i quali sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni (comma 2-bis art. 2 TUIR):
•
•
•
cittadini italiani;
cancellati dalle anagrafi dei residenti;
emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale
privilegiato (D.M. 4 maggio 1999 , c.d.“black list”, da
sostituire con la nuova white list in base alla Finanziaria
2008)
Inoltre, ai sensi del DL 112/2008, i cittadini italiani iscritti
all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero),
sono monitorati per 3 anni al fine di verificare l’effettiva
cessazione della residenza in Italia (effetto retroattivo
per le iscrizioni a partire dal 01.01.2006).
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PRESUNZIONE DI RESIDENZA

Per la prova contraria, il contribuente può fare riferimento a
quegli stessi elementi individuati dal Ministero (Circ.
304/E/1997) come indizi utili al fine di determinare la
residenza in Italia di un soggetto:
•
•
•
•
Contratti di lavoro all’estero

La disposizione presuntiva trova applicazione dal periodo di
imposta
1999 ancorché l’emigrazione
sia avvenuta
antecedentemente al primo gennaio 1999
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Bollette delle utenze
Possesso o detenzione di abitazioni
Iscrizione figli alle scuole locali, etc.
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Elementi utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria per provare la
residenza in Italia di persone fisiche non iscritte all’anagrafe
della popolazione residente :
•
•
•
•
•
•
•
la disposizione in Italia di una abitazione permanente;
•
le dichiarazioni rese dal soggetto in sede di pubblicazioni biografiche, di interviste
concesse alla stampa o alle reti televisive etc.
•
l’inadeguatezza, rispetto al tenore di vita dell’individuo, degli investimenti
immobiliari detenuti all’estero, specie se paragonati a quelli, tenuti a
disposizione, nel territorio nazionale
il mantenimento in Italia della famiglia;
l’accredito in Italia dei propri proventi, ovunque conseguiti;
la partecipazione a riunioni di affari in Italia;
il rivestimento in Italia di cariche sociali;
l’iscrizione a circoli o clubs situati in Italia;
l’organizzazione della propria attività o dei propri impegni attraverso soggetti
operanti nel territorio italiano
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Regime CFC
Fonti normative
Controllate
Residenti o
localizzate in
paradisi
fiscali
Collegate
Art. 167 TUIR
Art. 168 nuovo TUIR
DM 21 novembre
2001 n° 429
DM 7 agosto 2006 n.
268
Black List
DM 21
novembre
2001
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Nuova White list
Finanziaria 2008
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Regime CFC
Controllo e collegamento
Controllate
Controllo ex art.
2359 c.c.:
Controllo di
diritto
Controllo di fatto
Controllo
contrattuale
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Collegate
Direttamente o
indirettamente,
anche tramite
società
fiduciarie o per
interposta
persona
Partecipazione agli
utili> 20% (10%
in caso di società
quotate)
Per le persone fisiche vanno sommati anche
i voti del coniuge, figli, parenti entro il terzo
grado ed affini entro il secondo.
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Regime CFC
SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti controllati interessati dalla disciplina delle CFC:
•
•
•
•
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persone fisiche (anche non imprenditori);
società di persone e di capitali;
enti commerciali/non commerciali, pubblici e privati;
le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti
sono escluse;
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Regime CFC
Regole di applicazione
•
•
•
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i redditi della CFC sono imputati “per trasparenza” in
capo al soggetto residente, a prescindere dalla loro
distribuzione, in proporzione alla quota di partecipazione
agli utili, diretta o indiretta
i redditi della CFC sono assoggettati a tassazione
separata con l’aliquota media applicata sul reddito
complessivo del soggetto residente e, comunque, non
inferiore al 27%
gli utili distribuiti dai soggetti non residenti non
concorrono a formare il reddito fino a concorrenza del
reddito assoggettato a tassazione, anche in precedenti
esercizi
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Regime CFC
Regole di applicazione
•
•
•
•
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i redditi sono determinati secondo i criteri del reddito
d’impresa, salvo il differimento della tassazione delle
plusvalenze patrimoniali che non è applicabile
sono ammesse in detrazione le imposte pagate all’estero
in via definitiva
I redditi vanno convertiti in Euro sulla base del tasso di
cambio alla data di chiusura dell’esercizio della CFC.
la perdita fiscale della CFC è riportabile nei 5 periodi
d’imposta successivi, compensabile esclusivamente con i
redditi futuri della stessa CFC (quindi, non compensabili
con il reddito di un soggetto residente, né con i redditi di
altre CFC).
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Novità regime CFC
Disapplicazione ante DL 78/2009
Istanza di interpello ex art. 11 della L. 212/2000 (c.d.Statuto
del contribuente) diretta a dimostrare alternativamente
Lett. a) la CFC svolge
un’effettiva attività
industriale o
commerciale, come sua
principale attività, nello
Stato o territorio nel
quale ha sede;
La CFC svolge in
prevalenza un’effettiva
attività commerciale (art.
2195 C.c.) con una
struttura organizzativa
idonea allo svolgimento
della stessa
Lett. b) dalle
partecipazioni nella CFC
non consegue l’effetto di
localizzare i redditi in
Stati o territori con
regime fiscale
agevolato;
i redditi conseguiti dalla
CFC sono prodotti in
misura non inferiore al
75% in Paesi o territori
non inclusi nella black list
ed ivi sottoposti a
tassazione ordinaria;
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Novità regime CFC
Disapplicazione ante DL 78/2009
Modifica della lett. a), comma 5, art. 167 TUIR
Nuova lett. a) La CFC
svolge un’effettiva
attività industriale o
commerciale, come sua
principale attività, NEL
MERCATO dello Stato o
territorio nel quale ha
sede;
Lett. b) [invariata]
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Assume rilevanza la sfera locale
della struttura organizzativa della
partecipata non residente.
Ad esempio non vi dovrebbero
rientrare le imprese
prevalentemente esportatrici
Attenzione:
nuova
norma
specifica di inapplicabilità
della causa di esenzione
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Novità regime CFC
Inapplicabilità esenzione
Ai sensi del nuovo comma 5-bis dell’art. 167, la circostanza
esimente di cui alla lett. a) del comma 5 dell’art. 167
TUIR non si applica qualora i proventi della partecipata
non residente provengono da per più del 50% dalla mera
gestione di:
•
•
titoli e partecipazioni,
crediti o altre attività finanziarie,
nonché dalla:
•
cessione o concessione in uso di diritti immateriali
relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica,
•
prestazione di servizi nei confronti di soggetti dello
stesso gruppo, ivi compresi i servizi finanziari.
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Novità regime CFC
Estensione del regime CFC
Il nuovo comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR amplia l’ambito
applicativo del regime delle società CFC anche a società
non residenti in Paesi black list, qualora ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
•
I relativi proventi sono assoggettati a tassazione
effettiva inferiore a più della metà di quella a cui
sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia
(comparable tax approach);
•
hanno conseguito proventi derivanti per più del 50%
dalla mera gestione di titoli, crediti, altre attività
finanziarie e dalla cessione o concessione di diritti
immateriali e da prestazioni intragruppo (anche
finanziarie).
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Novità regime CFC
Estensione del regime CFC (segue)
•
La nuova disciplina CFC non trova applicazione se il
soggetto controllante italiano dimostra – mediante
interpello - che l’insediamento estero «non rappresenta
una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito
vantaggio fiscale».
•
La nuova disciplina CFC presenta profili di incompatibilità
con la normativa comunitaria della libertà di stabilimento
per cui dovrà essere verificata l’effettiva applicabilità nei
casi in cui la controllata risiede in Paesi dell’Unione
Europea.
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Presentazione Giommoni