Tassazione delle attività
finanziarie
Indice della lezione
•
Quadro generale
1. Problemi tradizionali.
2. Problemi nati dalla crescente integrazione dei mercati dei capitali.
•
Il sistema attuale
1. Aliquote
2. Modalità del prelievo
3. Risparmio agevolato
•
L'imposizione dei redditi da capitale in un contesto
internazionale.
2
1. Problemi tradizionali
• RP e RE
• Difficoltà di accertamento dei redditi individuali
– Ricorso alle ritenute alla fonte a titolo di imposta operate dal sostituto
d’imposta.
• Tutela del risparmio
– Esclusione dalla base imponibile dell’imposta progressiva.
– Differenziazione delle aliquote fra impieghi a breve e a lunga scadenza.
• La riforma del 1974 seguì di fatto questi principi:
– Plusvalenze non tassate
– Assoggettamento dei redditi da capitale ad imposte sostitutive.
– FINALITA’:
promozione dello sviluppo dei mercati finanziari
sostegno al collocamento dei Titoli di Stato.
3
Situazione pre-riforma 1998
4
Conseguenze di carattere economico
•
Disomogeneità nelle aliquote e nelle basi imponibili.
a. Elusione fiscale (grazie anche all’innovazione
finanziaria)
Esempio - Zero coupon bonds
Esempio - combinazione di contratti forward
− A t: 1) impegno ad acquistare a t+1 un titolo al prezzo Y; 2)
impegno a vendere lo stesso titolo al prezzo Y+C.
− Se a t+1 il prezzo del titolo è Z>Y+C: guadagno sul primo
contratto = Z-Y; perdita sul secondo = Z-(Y+C).
− Guadagno netto = Z - Y - [Z-(Y+C)] = C  replica il
pagamento di una cedola C al tempo t+1.
b. Distorsioni nelle scelte dei risparmiatori e delle imprese.
c. Correzioni disorganiche della legislazione fiscale
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2. Problemi derivanti dall’integrazione dei
mercati finanziari internazionali
• Difficoltà di accertamento dei redditi esteri
• Aumento della disomogeneità dei trattamenti fiscali
• Aumento della sensibilità del risparmio e degli investimenti alle
variabili fiscali (spinte alla competizione fiscale)
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Riforma 1998/2000
• Obiettivi
– Riduzione dei problemi di accertamento
• sottraendo definitivamente le rendite finanziarie all’IRPEF e
assoggettandole a regimi sostitutivi
• incentivando l’intermediazione del risparmio
– Riduzione delle possibilità di elusione
• sottoponendo a imposizione tutte le forme di rendita
finanziaria
• omogeneizzando i trattamenti fiscali (11%, 12,5%, 27%)
– Tutela della competitività dell’investimento
finanziario nel nostro paese
• Esentando (per alcune tipologie di redditi) gli investitori esteri
• riducendo le aliquote
– Agevolazione di alcune categorie di risparmio
• Risparmio previdenziale
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Redditi di capitale
•
•
Interessi su mutui, depositi e conti correnti bancari (27%)
Interessi da obbligazioni e titoli similari
– 12,5% se scadenza non inferiore a 18 mesi, 27% in caso contrario
•
•
Interessi su titoli pubblici (12,5%)
Utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali (dividendi)
– non qualificata: 12,5%
– qualificata o società residente in paradiso fiscale: BI Irpef
– NB. Doppia tassazione degli utili distribuiti
Proventi derivanti da gestioni collettive del risparmio (fondi comuni di
investimento) (12,5% in capo al fondo)
Proventi da riporti e pronti contro termine su titoli e valute (12,5%)
Rendimenti su contributi versati nei fondi di previdenza complementare e
individuale e rivalutazioni degli accantonamenti TFR (11%)
Rendimenti su premi per contratti di assicurazione sulla vita (esenti) e
per contratti di capitalizzazione (12,5%)
“Ogni provento derivante dall’impiego del capitale, esclusi i rapporti da
cui possono derivare utili o perdite in dipendenza di un evento incerto”
( redditi diversi) (12,5%).
•
•
•
•
•
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Redditi diversi
• Plusvalenze (prezzo di vendita – prezzo d’acquisto)
– (a) immobiliari
• BI Irpef (in determinate ipotesi)
– (b) da cessione di azioni;
• non qualificata: 12,5%
• qualificata o società residente in paradiso fiscale: BI Irpef
– (c) da cessione di titoli, valute e metalli preziosi
(12,5%)
• I redditi conseguiti mediante contratti a termine e
prodotti derivati (future, option, swap, ecc.) (12,5%)
 Proventi derivanti dall’impiego del capitale in cui
possono derivare utili o perdite in dipendenza di un
evento incerto (norma di chiusura) (12,5%)
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Ricapitolazione
• BI Irpef
– Dividendi e plusvalenze da partecipazione qualificata (40%) o in
società residente in paradiso fiscale (interamente)
– Talvolta le plusvalenze immobiliari
• 27%
– Interessi da obbligazioni con scadenza inferiore a 18 mesi
– Interessi su conti correnti e depositi
• 11%
– Rendimenti su contributi versati nei fondi di previdenza
complementare e individuale e rivalutazioni degli accantonamenti TFR
• Esenti
– Rendimenti su premi per contratti di assicurazione sulla vita
• 12,5%
– Tutti gli altri casi
• NB. Reddito d’impresa
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Tre regimi di tassazione
1. Risparmio individuale
2. Risparmio amministrato
3. Risparmio gestito
a. Individuale
b. Collettivo
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Risparmio individuale
Redditi di capitale
• Imposta sostitutiva con ritenute a titolo d’imposta operate
dall’intermediario (aliquote descritte in precedenza)
• Non c’è obbligo di dichiarazione annuale.
• NB. obbligo di dichiarazione annuale per dividendi in BI IRPEF
Redditi diversi
• Tassati come descritto in precedenza
• Devono essere sempre analiticamente dichiarati → non è
garantito anonimato
• La tassazione avviene alla realizzazione (a fine anno)
• La compensazione solo fra redditi diversi nell’ambito dello
stesso regime di tassazione (partecipazioni qualificate)
• Saldo negativo riportabile in avanti per 4 anni
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Risparmio amministrato
Redditi di capitale
• come nel regime di risparmio individuale.
Redditi diversi
• rispetto al risparmio individuale:
– l’imposta sostitutiva viene prelevata dall’intermediario su ogni
singola operazione (non è necessaria la dichiarazione analitica,
è garantito l’anonimato)
– rimane sempre l’obbligo di dichiarazione delle plusvalenze
rientranti in BI IRPEF;
– La compensazione solo fra i redditi diversi (escluse le
qualificate) all’interno dello stesso rapporto di
amministrazione, nello stesso periodo di imposta e nei 4
successivi;
– la tassazione avviene alla realizzazione (in corso d’anno).
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Risparmio gestito
• Individuale: un soggetto affida la gestione del proprio
patrimonio ad un intermediario.
• Collettivo: fondi comuni di investimento.
L’intermediario opera da sostituto d’imposta applicando
un’imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione.
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Risultato di gestione
+ Patrimonio finale
+ Prelievi e proventi distribuiti
-
Conferimenti e sottoscrizioni
Redditi esenti
Redditi assoggettati ad aliquota del 27%
Proventi da fondi di investimento
Patrimonio iniziale
= Risultato di gestione
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• Il risultato di gestione include
– Tutti i redditi da capitale e diversi al 12,5%
• La tassazione del risultato di gestione garantisce:
– anonimato;
– Compensazione tra redditi di capitale e redditi
diversi;
– tassazione al momento della maturazione.
• N.B. Nel caso di risparmio collettivo gestito (fondi
comuni di investimento):
– il risultato negativo di un periodo può essere portato avanti
illimitatamente o utilizzato in diminuzione del risultato di
gestione di altri fondi gestiti dallo stesso operatore (4 anni per
individuale gestito)
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Conclusioni
• I redditi da partecipazione qualificata
– Sempre in BI Irpef
– Compensazione di minusvalenze solo con plusvalenze da qualif
• L’anonimato è garantito eccetto che
– Nel risparmio individuale
– Partecipazioni qualificate
• Le aliquote sono identiche nei vari regimi
• Il risparmio gestito è l’unico che consente la
compensazione fra redditi da capitale e altri redditi
• Il timing differisce (problemi di equità e neutralità)
– Maturazione nel risparmio gestito
– Realizzazione nel risparmio individuale e amministrato
– “Equalizzatore” abrogato nel 2001
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Imposizione sui redditi in un contesto
internazionale
Problema:
• come tassare i redditi che i residenti conseguono
all’estero?
• come tassare i redditi che i non residenti conseguono nel
territorio nazionale?
Due principi polari
• Principio della residenza
– Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese di residenza
del percettore
• Principio della fonte
– Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese in cui il
reddito è prodotto
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Criteri di scelta
a. Efficienza
b. Rispetto dei principi di equità dell’imposizione personale
c. Ripartizione del gettito tra paesi
d. Applicabilità delle normative nazionali
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a. Efficiente allocazione delle risorse CEN
• Capital export neutrality
Un sistema di tassazione soddisfa la CEN se i fattori fiscali non
influiscono sulle scelte di localizzazione internazionale degli
investimenti di un investitore domestico.
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Il principio di residenza realizza la CEN
• Senza imposte: rh=rf  è indifferente investire nel paese h e
nel paese f (condizione di non arbitraggio)
• Con imposte e principio di residenza, un individuo residente
nel paese h ottiene:
– rh(1-th) se investe nel paese h
– rf(1-th) se investe nel paese f
Condizione di non arbitraggio: rh(1-th) = rf(1-th)  rh=rf  CEN
• Con imposte e principio della fonte, un individuo residente
nel paese h ottiene:
– rh(1-th) se investe nel paese h
– rf(1-tf) se investe nel paese f
Condizione di non arbitraggio rh(1-th) = rf(1-tf) 
Se th≠tf  rh ≠ rf  NON neutralità (a meno che th = tf :
armonizzazione)
• Stessa conclusione se l’individuo risiedesse in f
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a. Efficiente allocazione delle risorse CIN
• Capital import neutrality
Un sistema di tassazione soddisfa la CIN se, all’interno di un
paese, i fattori fiscali non favoriscono o penalizzano gli
investimenti provenienti da paesi diversi.
Con perfetta mobilità dei capitali tutti gli investitori ottengono lo
stesso rendimento netto, indipendentemente dalla loro
nazionalità.
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Il principio della fonte realizza la CIN
• Due individui, uno residente in h ed uno in f; entrambi
investono in h
• Senza imposte ciascuno dei due ha rendimento rh
• Con imposte e principio di residenza
– individuo residente in h ottiene rh(1-th)
– individuo residente in f ottiene rh(1-tf)
Se th≠tf  rh(1-th) ≠ rf(1-tf)  NON neutralità
(a meno che th = tf : armonizzazione)
• Con imposte e principio della fonte
– individuo residente in h ottiene rh(1-th)
– individuo residente in f ottiene rh(1-th)
Investire in h genera il rendimento rh(1-th) indipendentemente
dalla residenza dell’investitore  CIN
• Stessa conclusione se investissero in f
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Perché è importante che sia
soddisfatta la CEN?
Perché in tal modo si realizza un’allocazione efficiente del
capitale tra paesi.
• Condizione di efficienza
– Dato K da allocare nei paesi h e f
– Funzioni di produzione: fh(Kh) e ff(Kf)
– Un’allocazione è efficiente se f’h(K*h) = f’f(K*f)
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La CEN realizza un’allocazione efficiente del
capitale
• In assenza di imposte:
– Le imprese operanti nel paese h massimizzano i profitti dati da ph=p
fh(Kh)- rhKh
– Ipotesi: p=1
– Massimizzazione di ph  f’h(Kh)= rh
– Le imprese operanti nel paese f massimizzano i profitti dati da pf=p
ff(Kf)- rfKf
– Massimizzazione di pf  f’f(Kf)= rf
– Libertà di movimento dei capitali  rh=rf
 f’h(Kh)= rh= rf = f’f(Kf)
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• In presenza di imposte:
– Principio di residenza
• Massimizzazione di phnel paese h  f’h(Kh)= rh
• Massimizzazione di pf nel paese f  f’f(Kf)= rf
• Libertà di movimento dei capitali  rh(1-th)=rf(1-th) e
rh(1-tf)=rf(1-tf)  rh= rf
 f’h(Kh)= rh= rf = f’f(Kf)
– Principio della fonte
• Massimizzazione di phnel paese h  f’h(Kh)= rh
• Massimizzazione di pf nel paese f  f’f(Kf)= rf
• Libertà di movimento dei capitali  rh(1-th)=rf(1-tf)
• Se th>tf  rh > rf  f’h(Kh)= rh > rf = f’f(Kf)
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b. Equità
• Il principio di residenza, contrariamente al principio della
fonte, è compatibile con la personalità dell’imposizione
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c. Ripartizione del gettito tra paesi
• Principio di residenza: base imponibile = rendite finanziarie
generate dal risparmio dei residenti.
• Principio della fonte: base imponibile = rendite finanziarie
generate dal capitale investito nel paese.
Il principio della fonte è preferibile per i paesi il cui risparmio
è inferiore al capitale investito (importatori di capitale); il
principio di residenza è preferibile per i paesi i paesi che
esportano capitale.
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• Ipotesi:
– Risparmio del paese h in f: Khf > 0
– Investimento nel paese h da f: Kfh = 0
 h è esportatore netto di capitale
 f è importatore netto di capitali
• Gettito del paese h:
– Principio di residenza: thrf Khf
– Principio della fonte: 0
• Gettito del paese f
– Principio di residenza: 0
– Principio della fonte: tfrf Khf
 1) I paesi esportatori di capitale hanno un gettito
maggiore con il principio di residenza, i paesi
importatori con il principio della fonte.
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• Per sfruttare le qualità desiderabili del principio di residenza
evitando che i paesi importatori di capitale rimangano senza
gettito:
sistemi misti = tassazione alla fonte + credito di
imposta nel paese di residenza
Si assoggettano a imposizione i redditi prodotti nel territorio di localizzazione
dell’investimento; il paese di residenza riconosce un credito sulle imposte pagate all’estero
dai propri residenti.
– tf rf Khf versato al paese f e riconosciuto come credito dell’imposta
dovuta al paese h.
– (th - tf )rf Khf versato al paese h.
– Imposta totale = th rf Khf
 2) Se il credito d’imposta è totale, si realizza
pienamente la CEN.
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 3) Se il credito d’imposta è concesso in misura non integrale
si ha un sistema misto (doppia imposizione).
– Caso estremo: tf rf Khf versato al paese f; nessun credito
d’imposta
– th rf Khf versato al paese h.
– Imposta totale = (th + tf) rf Khf
L’autonomia tributaria dei singoli Stati (connaturata al principio di
residenza) richiede forme di cooperazione e coordinamento
sovranazionale:
− per evitare una sovrapposizione di residenza e fonte (doppia imposizione);
− per individuare una ripartizione del gettito tra paesi ragionevole;
− per limitare comportamenti strategici da parte dei paesi importatori di
capitale.
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d. Applicabilità
•
Problemi di applicazione del principio di residenza
– Flussi informativi tra paesi (difficoltà di accertamento dei redditi
esteri) per ricostruire la posizione reddituale complessiva del
contribuente.
• Necessità di uno scambio di informazioni
– Incentivi a ritardare il rimpatrio dei redditi (soprattutto profitti da
parte delle imprese multinazionali)  Tax deferral
Socio italiano
Societa’
(in paradiso
fiscale)
 CFC (Controlled foreign company): gli utili di società controllate
residenti in paradisi fiscali vengono imputati e tassati in capo ai soci
italiani indipendentemente dalla distribuzione.
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• Problemi di applicazione del principio della fonte:
– In presenza di elevata mobilità del capitale, si genera concorrenza
fiscale
 caduta del gettito proveniente dai redditi da capitale;
 Per sostenere i livelli di spesa pubblica storicamente raggiunti:
• Aumento ulteriore dell’imposizione sui fattori meno mobili (lavoro)  perdita di
competitività dell’industria nazionale; disoccupazione; inaccettabilità politica.
 Riduzione delle spese (ridimensionamento del welfare state)
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• Possibile soluzione:
– Fonte + Coordinamento (accordo al fine di non abbassare
eccessivamente l’imposizione).
– Residenza + Scambio di informazioni:
• Direttiva Europea 1° luglio 2005 (a partire dal 2007)
• scambio di informazioni automatico (fine del segreto bancario).
• AU, B, Lux rimandano l’adesione a quando aderiranno Svizzera, USA e altri
paesi in cui vige il segreto bancario.
• questi paesi applicheranno una ritenuta alla fonte sui risparmi dei non
residenti (15% nei primi 3 anni; 20% nei successivi 3; 35% in seguito)
• Inoltre dovranno trasferire il 75% delle entrate da non residenti ai paesi di
origine degli investitori.
• Accordi con paesi terzi (Svizzera, Andorra, Lichtenstein, San Marino)
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Le aliquote in Italia
• Sui redditi percepiti da non residenti
– Interessi e plusvalenze
• Esenti se il paese di residenza del percettore partecipa a scambio di informazioni
(… sia in atto una convenzione per evitare la doppia tassazione del reddito) e non è
paradiso fiscale.
– Dividendi
• Ritenuta del 27%, rimborsabile fino ai 4/9 se si dimostra che sono state pagate le
imposte nello Stato di residenza dei percettori.
– Proventi da fondi comuni
• Rimborso del 15% a titolo di restituzione delle imposte pagate nel nostro paese
• Sui redditi percepiti in Italia da residenti
– Esclusi dalla progressività e aliquote ridotte
• Sui redditi percepiti all’estero da residenti
– Si applica (con difficoltà) il principio di residenza
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Principio di residenza