GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO Procedure operative della Regione Veneto Giuliano Vendrame e Luca Passadore Padova, 16 dicembre 2008 Il decreto legislativo n. 152/2006 ed il Correttivo Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, • è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, ed • è entrato in vigore il 29 aprile 2006. Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, • è stato emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che consente, entro due anni dall’entrata in vigore del codice ambientale, l’emanazione di “disposizioni correttive ed integrative” al d.lgs. n. 152/2006 • è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 24 • è entrato in vigore il 13 febbraio 2008 Dimensione e articolazione Il d.lgs. n. 152/2006, è costituito da: • 318 articoli, suddivisi in: • 6 “parti” – I: disposizioni generali – II: vas, via (ed ippc) – III: difesa del suolo, tutela e gestione delle acque – IV: rifiuti e bonifiche – V: tutela dell’aria – VI: danno ambientale • allegati Materie prime secondarie e Sottoprodotti Materie, sostanze e prodotti secondari art. 181-bis, comma 1 Le materie, le sostanze e i prodotti secondari, non rientrano nella definizione di rifiuto, a condizione che siano definiti da un apposito d.m. nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni: a) siano prodotti da operazioni di riutilizzo, riciclo o recupero di rifiuti; b) siano individuate: provenienza, tipologia e caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; c) siano individuate le operazione di riutilizzo, riciclo o recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario; e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. Materie, sostanze e prodotti secondari art. 181-bis, commi 3 e 4 Fino all’emanazione del previsto D.M. (da emanarsi entro il 31/12/2008) che individuerà le materie, le sostanze e i prodotti secondari, continuano ad applicarsi: • il d.m. 5 febbraio 1998, per i rifiuti non pericolosi; • il d.m. 12 giugno 2002, n. 161, per i rifiuti pericolosi; • il d.m. 17 novembre 2005, n. 269, per i rifiuti pericolosi provenienti dalle navi; • la circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN. Sottoprodotto – Nuova definizione art. 183, comma 1, lett. p), Sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi e che soddisfino i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato. Sottoprodotto casi particolari L’art. 185 (Limiti al campo di applicazione), al secondo comma, prevede che nel rispetto delle condizioni dell’art. 183, comma 1, lett. p), possono essere sottoprodotti: • i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, • i materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, • le eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281. Le terre e rocce da scavo nel d.lgs. n. 152/2006 Terre e rocce da scavo l’art. 186, comma 1, originario Le terre e rocce da scavo ed i residui della lavorazione della pietra destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti • solo nel caso in cui siano utilizzati, – senza trasformazioni preliminari, • secondo le modalità previste nel progetto – sottoposto a VIA – ovvero approvato dall’autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, • previo parere delle ARPA, sempreché la composizione media dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti. Terre e rocce da scavo il nuovo articolo 186 sottoprodotti con due possibili destinazioni: • “Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: ...” • “L’impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all’art. 183, comma 1, lettera p) [definizione di sottoprodotto]”. Terre e rocce da scavo Per la destinazione a reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, le condizioni sono: a) impiego diretto nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) certezza dell’integrale utilizzo sin dalla fase della produzione; c) l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) garanzia di un elevato livello di tutela ambientale; Terre e rocce da scavo …… e) accertamento che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006; f) le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che l’impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) sia dimostrata la certezza del loro integrale utilizzo. Terre e rocce da scavo L’art. 186, ai commi 2, 3 e 4 prevede che la sussistenza dei requisiti stabiliti al comma 1 debba essere dimostrata in modo diverso a seconda del tipo di intervento dal quale deriva la produzione di terre e rocce da scavo, e quindi per: • opere sottoposte a V.I.A. e/o ad A.I.A., • opere soggette a permesso a costruire o a denuncia di inizio attività (D.I.A.), • lavori pubblici non soggetti né a V.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.). Terre e rocce da scavo art. 186, comma 2 per le opere sottoposte a V.I.A. e/o ad A.I.A.: • la sussistenza dei requisiti, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo (che non possono superare di norma un anno), devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall’autorità titolare del relativo procedimento • nel caso in cui il riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia previsto dal progetto nell’ambito della medesima opera, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione prevista dal progetto, purché in ogni caso non superino i tre anni Terre e rocce da scavo art. 186, comma 3 per le opere soggette a permesso a costruire o a denuncia di inizio attività (D.I.A.): • la sussistenza dei requisiti, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo (che non possono superare un anno), devono essere dimostrati e verificati nell’ambito della procedura per il permesso di costruire o secondo le modalità della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) Terre e rocce da scavo art. 186, comma 3 per lavori pubblici non soggetti né a V.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.): • la sussistenza dei requisiti, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo (che non possono superare un anno), devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista • nel caso in cui il riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia previsto dal progetto nell’ambito della medesima opera, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione prevista dal progetto, purché in ogni caso non superino i tre anni Terre e rocce da scavo regime transitorio I progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell’entrata in vigore del “correttivo” possono essere completati comunicando il rispetto dei requisiti prescritti e le informazioni sul sito di destinazione, sulle modalità di utilizzo e sui tempi del deposito temporaneo entro 90 giorni dall’entrata in vigore del “correttivo” stesso (ossia entro il 13 maggio 2008). Terre e rocce da scavo art. 186, comma 5 Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto. terre e rocce processi industriali reinterri sottoprodotto a), b), c), d), e), f), g) requisiti da verificare in sede di VIA, permesso di costruire o DIA per l’opera dalla realizzazione della quale derivano le terre e rocce smaltimento o recupero Le terre e rocce da scavo un tentativo di definire in modo più completo il problema … Terre e rocce da scavo La Regione del Veneto ha più volte disciplinato il tema delle terre e rocce da scavo in funzione delle varie disposizioni statali vigenti, e quindi nel tempo si sono avuti i seguenti provvedimenti: – d.g.r. 23/4/2004, n. 1126, – d.g.r. 21/1/2005, n. 80, – art. 17 legge regionale n. 20/2007. Da ultimo e proprio a seguito della radicale riformulazione dell’art. 186 del cd. Codice ambientale da parte del d.lgs. n. 4/2008, è stata adottata una nuova deliberazione, la n. 2424 del 8 agosto 2008 (BURV 23/9/2008, n. 79). Terre e rocce da scavo Con la nuova deliberazione la Regione del Veneto si propone di • disciplinare alcuni aspetti documentali e procedurali in modo che – sia i soggetti che realizzano le opere dalle quali derivano le terre e rocce da scavo, – sia gli enti chiamati a rilasciare le necessarie autorizzazioni, – sia le autorità di controllo, siano nelle condizioni di svolgere le rispettive attività nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006. Terre e rocce da scavo alcune precisazioni – 1 • la presentazione della documentazione prevista dall’articolo 186 è facoltativa in quanto necessaria esclusivamente al fine di qualificare i materiali di scavo quali sottoprodotti; • in caso di mancanza della documentazione prescritta il materiale dovrà essere gestito come rifiuto (art. 186, comma 5); • la presentazione della documentazione non interferisce con le procedure di rilascio (e/o di formazione del silenzio assenso) dei provvedimenti autorizzativi in materia edilizio/urbanistica relativi a opere o interventi dai quali deriva la produzione di terre e rocce di scavo, che tendono alla verifica di tali aspetti; • nessuna prescrizione riguardante l’utilizzo del materiale di scavo può essere contenuta nei provvedimenti relativi opere o interventi dai quali deriva la produzione di terre e rocce di scavo Terre e rocce da scavo alcune precisazioni – 2 • in caso di superamento dei valori riportati alla tabella 1, All. 5, Parte IV – Titolo V, del D.Lgs. n. 152/2006 devono essere attivate le procedure previste nel medesimo Titolo V; • le disposizioni relative alle terre e rocce da scavo si applicano ai materiali di scavo naturali e non ai materiali di origine antropica quali ad esempio: detriti da demolizione, residui di scarifica stradale, calcestruzzi, ecc.; • per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, anche con l’utilizzo di terre e rocce provenienti da altri siti, deve essere comunque acquisito il provvedimento amministrativo specifico che la legge, a seconda della tipologia di intervento, prevede per consentirne la realizzazione; i provvedimenti relativi alle opere dalle quali derivano i suddetti materiali, infatti, non costituiscono titolo abilitativo per la realizzazione delle opere ove possano essere utilizzati. Terre e rocce da scavo alcune precisazioni – 3 • eventuali lavorazioni effettuate sui materiali di scavo finalizzate ad ottimizzarne l’utilizzo (quali, ad esempio: la vagliatura, il lavaggio, la riduzione volumetrica, l’essiccazione mediante stendimento al suolo ed evaporazione e la stabilizzazione geotecnica mediante trattamento a calce o cemento) non incidono sulla classificazione come sottoprodotto degli stessi in quanto non costituiscono “trattamenti o trasformazioni preliminari” indicati all’art. 186, comma 1, lett. c), bensì lavorazioni che consentono di rendere maggiormente produttivo e tecnicamente efficace l’utilizzo di tali materiali (in sostanza si tratta delle stesse lavorazioni che si praticano sui materiali di cava proprio per ottimizzarne l’utilizzo), ferma restando la compatibilità delle frazioni ottenute con i siti di destinazione e l’integrale utilizzo della parte dei materiali destinati a riutilizzo; Terre e rocce da scavo alcune precisazioni – 4 non sono soggetti alla normativa in materia di terre e rocce da scavi: • i miglioramenti fondiari che: a) determinano esportazione di materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche, e sono quindi soggetti alla l.r. n. 44/1982 sulle attività di cava; b) non determinano esportazione di materiale, e, quindi, si sostanziano solo in movimentazione di terreno, ai fini agronomici, nell’ambito dello stesso fondo, • i materiali litoidi provenienti da escavazioni effettuate negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e nei fondali lacuali, per l’effettuazione delle quali l’art. 2, comma 5, della l.r. n. 44/1982 prevede il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni da parte dell’autorità idraulica (ai sensi della l.r. n. 41/1988 ed alle d.G.R. n. 999/2003, n. 918/2004 e n. 3163/2005).