Glossario
e strumenti urbanistici
Per comprendere i termini elementari relativi
al territorio e alle sue componenti,
agli attori, soprattutto istituzionali, e
agli strumenti principali impiegati per
pianificare, programmare, progettare,
effettuare le trasformazioni territoriali
F) L’edificabilità: dalla
licenza alla concessione
La questione dell’appartenenza (privata o pubblica)
della edificabilità è al centro del dibattito urbanistico.
Il passaggio legislativo
dalla licenza edilizia alla concessione edilizia
ne è una tappa importante.
A chi appartiene l’edificabilità?
Prima della rivoluzione borghese, il suolo urbano,
e di conseguenza l’edificabilità, appartenevano alla
collettività: sia che questa fosse governata nella forma
signorile (imperatore, re, feudatario) che in quella
comunitaria (comunità, repubblica, cittadinanza)
Dopo la rivoluzione borghese, il suolo urbano è stato
privatizzato: salvo casi particolari (il Regno Unito, gli
usi civici) si è ritenuto che l’edificabilità appartenesse ai
proprietari del suolo urbano

Parole: usi civici
“Diritti di godimento che i membri di una
collettività hanno su terre di altrui proprietà,
pubblica o privata” (Zingarelli)
In gran parte delle zone montane e collinari d’Italia
le comunità locali, fino a pochi anni fa, godevano
ancora, collettivamente, di diritti su diversi usi
agricoli e silvopastorali dei suoli; alcuni ne
sopravvivono ancora (esempio: le Regole
ampezzane)

Una proposta: l’«esproprio generalizzato»
Il Ministro per i Llpp Fiorentino Sullo propone nel 1962:
 i PRG sono attuati per mezzo di PPE
 nell’ambito dei PPE il comune espropria le aree non
edificate, e le aree già utilizzate se l’utilizzazione in atto
è difforme da quella prevista dal PPE
 acquisite le aree, il comune provvede alle opere di
urbanizzazione primaria e cede, mediante un’asta
pubblica, il diritto di superficie sulle aree destinate ad
edilizia residenziale, che restano di proprietà del comune

Parole: diritto di superficie
“Diritto costituito, a tempo determinato o
indeterminato, dal proprietario di un terreno a favore
di un altro soggetto di fare (o di mantenere) sul terreno
stesso (o nel sottosuolo) una costruzione la quale, in
deroga al principio d’accessione, rimane di proprietà
di chi ha costruito fino alla scadenza stabilita”
(G. Colombo, F. Pagano, M. Rossetti, Manuale di urbanistica.
Dai piani particolareggiati ai piani attuativi, Pirola Editore,
Milano 198910, p. 922)
La riforma non passa
Mentre in un primo momento tutti sembrano d’accordo,
nel 1962, alla vigilia delle elezioni, si scatena una
clamorosa campagna di stampa contro la legge.
La DC (allora partito di maggioranza) sconfessa il suo
ministro.
La riforma viene accantonata.
Passano alcuni anni. Nel 1966 un crollo travolge…

Agrigento, 19 luglio 1966
“Una frana di inconsuete dimensioni, improvvisa,
miracolosamente incruenta, ma terribile nello stritolare o
incrinare irrimediabilmente spavalde gabbie di cemento, ed
impietosa, al tempo stesso, nello sgretolare vecchie
abitazioni di tufo, in pochi istanti, ha buttato fuori casa
migliaia di abitanti ponendo Agrigento sotto nuova luce e
nuova dimensione” (Ministero dei lavori pubblici, Commissione
d’indagine sulla situazione urbanistico-edilizia di Agrigento, Relazione al
Ministra, on. Giacomo Mancini, Roma, 1966, p. 5)
La frana è stata causata dall’enorme sovraccarico edilizio:
ben 8.500 vani costruiti negli ultimi anni in contrasto con
tutte le norme esistenti.

Non c’è tempo per la “riforma” …
Tutti si dicono convinti che occorrerebbe una vera
riforma urbanistica.
Ma il tempo non c’è: occorre un provvedimento
immediato.
Ecco un ponte verso la riforma: la “legge ponte”, la
legge 765/1968, “Modifiche e integrazioni alla legge
1150/1942”.
È la legge che, come abbiamo visto, prescrive che per
ogni abitante i piani prevedano almeno 18 mq di
spazi pubblici e d’uso pubblico.

I proprietari ricorrono e vincono
Alcuni proprietari riescono a portare davanti alla Corte
costituzionale, ed a far dichiarare illegittimi - con sentenza n. 55
del 9 maggio 1968, depositata in Cancelleria il 29 maggio - parte
dell’articolo 7 e l’articolo 40 della legge urbanistica del 1942
La Corte costituzionale dichiara illegittimi i punti 2, 3 e 4
dell’articolo 7 (vedi). L’articolo 40 è il seguente:
“Nessuna indennità è dovuta per i vincoli di zona e per le
limitazione e gli oneri relativi all’allineamento edilizio delle
nuove costruzioni. Non è dovuta indennità neppure per la servitù
di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree
dei portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti.
Rimangono a carico del Comune la costruzione e la manutenzione
del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta
servitù”.

La tesi della Corte costituzionale
Il piano regolatore generale, una volta approvato, ha vigore a
tempo indeterminato; anche i vincoli di destinazione di zona per
uso pubblico sono validi a tempo indeterminato e sono
immediatamente operativi.
Però al vincolo di piano non segue necessariamente l’atto
dell’espropriazione, e quindi del pagamento di una indennità: il
vincolo ha validità a tempo indeterminato, e ugualmente
indeterminato è il momento nel quale il comune avrà l’intenzione
e la possibilità di realizzare l’opera prevista.
Viene così a determinarsi “un distacco tra l’operatività
immediata dei vincoli previsti dal piano regolatore generale ed
il conseguimento del risultato finale” (sent. cost. 55/1968)

“ Un pericolo mortale per le nostre città”
La sentenza suscita suscita un enorme scalpore,
non solo fra gli urbanisti e i giuristi,
ma in tutti gli ambienti politici ed amministrativi.
La sentenza è giudicata
“ un pericolo mortale per le nostre città”.
Si osserva che nessuno aveva contestato gli articoli della
1150/1942 finché gli spazi pubblici erano quantità irrisorie.
Sostengono gli urbanisti e i giuristi:
occorre subito una legge che affermi nuovi principi,.

Le proposte degli urbanisti
1. La proprietà del suolo non deve più comprendere il diritto
di edificare
2. il diritto di edificare appartiene ai Comuni, salvo gli
interessi dello Stato e delle Regioni; va considerato una
facoltà da esercitare in base a concessione ad operatori
pubblici e privati
3. l’edificazione è regolata unicamente da piani regolatori
4. i Comuni hanno facoltà di espropriare tutti i terreni
compresi nei piani con un indennizzo compensativo dei
valori derivanti dall’opera dell’uomo con esclusione dei
valori provenienti dall’opera della collettività

Passano gli anni: 1968-1977
L’emergenza viene superata con un “tappo”: una
legge (legge 13 novembre 1968, n. 1187 )
modifica la legge urbanistica del 1942 e stabilisce
che i vincoli dei piani hanno una durata limitata
nel tempo.
Devono passare molti anni perché nel 1977 si
arrivi a una soluzione del problema che sembra
definitiva
(ma sarà di nuovo posta in crisi dalla Corte
costituzionale)

La legge 10/1077 (“legge Bucalossi”)
Dopo due anni di discussione parlamentare,
viene approvata la legge 28 gennaio 1977, n. 10,
“Norme per la edificabilità dei suoli”.
Gli elementi portanti sono:
1. l’istituto della concessione onerosa,
2. il programma di attuazione dei piani urbanistici,
3. la normativa contro gli abusi

Il «contributo di concessione»
La licenza edilizia (cioè l’autorizzazione rilasciata dal
Sindaco a costruire) viene sostituita da una concessione
edilizia onerosa.
La concessione ha come presupposto la riserva pubblica del
diritto di edificare. L’ente pubblico assente la concessione di
questo diritto al proprietario dell’area per l’edificazione di
opere conformi agli strumenti urbanistici. La concessione
non incide sulla proprietà dell’immobile realizzato.
Il contributo di concessione è formato da una quota del
costo di costruzione, variabile dal cinque al venti per cento, e
da una quota afferente agli oneri di urbanizzazione.

Non è sufficiente la coerenza nello spazio
L’esperienza aveva dimostrato che non basta,
con il piano, fornire alle trasformazioni del territorio una
coerenza nello spazio
L’attuazione disordinata e casuale delle previsioni del piano
provocava disfunzioni, disagio, disordine: case senza strade e
fognature, fabbriche senza accessi, servizi obbligati a
inseguire espansioni disordinate
Si comprese che occorreva garantire alla città anche
coerenza nel tempo

Il «Programma poliennale d’attuazione»
Il programma poliennale di attuazione ha tre obiettivi:
1. localizzare, temporalizzare e coordinare tra loro gli
interventi sul territorio
2. raccordare la pianificazione del territorio alla
programmazione economico-finanziaria del comune
3. garantire l’attuazione del programma formulato
attraverso la forzosa edificazione delle aree
delimitate

Non è sufficiente la coerenza nello spazio
L’esperienza aveva dimostrato che non basta,
con il piano, fornire alle trasformazioni del territorio una
coerenza nello spazio
L’attuazione disordinata e casuale delle previsioni del piano
provocava disfunzioni, disagio, disordine: case senza strade e
fognature, fabbriche senza accessi, servizi obbligati a
inseguire espansioni disordinate
Si comprese che occorreva garantire alla città anche
coerenza nel tempo

La «concessione edilizia»:
una modifica solo nominale?
Come abbiamo detto, la concessione ha come presupposto la
riserva pubblica del diritto di edificare, cioè
dell’affermazione del principio che lo jus aedificandi (la
potestà di edificare) appartiene al pubblico.
Questo principio avrebbe dovuto essere affermato
chiaramente nella legge.
Così non fu. Pochi anni dopo (1980), la Corte costituzionale
decretò di nuovo l’incostituzionalità della non
indennizzabilità dei vincoli. Punto e a capo.
G) Strumenti per
considerare l’ambiente
La questione dell’ambiente,
presente in modo sommesso nella pratica urbanistica,
entra di prepotenza nel dibattito sulla pianificazione
producendo nuovi strumenti
e trasformando quelli tradizionali
L’ambiente entra nella pianificazione
Gli argomenti centrali
nel dibattito e nella produzione di strumenti
Anni Sessanta
razionalizzare l’espansione
controllare la rendita fondiaria
Anni Settanta
promuovere il recupero e il riuso
controllare il prezzo d’uso delle case
Anni Ottanta
la questione ambientale
lo scontro sulla deregolamentazione
Parole: Ambiente
“L’ambiente è l’insieme dei fattori abiotici (fisici e
chimici) e biotici in cui vivono i diversi organismi ed in
particolare l’uomo. Ma con riferimento specifico alla
società umana l’ambiente ha assunto un significato più
ampio: esso è tutto ciò che riguarda l’uomo, lo può
influenzare e, viceversa, può esserne influenzato”
(R. Di Fidio, Dizionario di ecologia, Pirola, Milano 1996, p. 40)

Il valore dell’ambiente
L’ambiente è qualcosa al quale da qualche tempo
riconosciamo un valore: qualcosa che, perché è
dotata di valore, riteniamo meriti di essere tutelata.
Si è compreso il valor d’uso dell’ambiente, ma non
si riesce ancora ad attribuirgli un valore economico
Solo da qualche decennio si è cominciato a
comprendere che tutte le risorse, anche quelle
apparentemente inesauribili, sono limitate.
Ambiente e limiti
Si è compreso che
non solo la quantità delle risorse, ma anche la loro
qualità tende a ridursi
è più facile inquinare che disinquinare
l’entropia, la grandezza che misura il livello di
degradazione dell’energia, è in continuo aumento
Sebbene non si sia ancora riusciti ad attribuire un valore
economicamente riconosciuto ai “beni liberi” questi si
rivelano sempre più preziosi.
[
Il territorio
Il territorio è una componente importante dell’ambiente.
Le trasformazioni e le utilizzazioni cui è soggetto
modificano incessantemente le sue caratteristiche.
La pianificazione del territorio è quindi una componente
centrale dell’azione per tentare di ridurre
l’impoverimento dell’ambiente: per tutelare e
ricostituire la sua integrità, l’integrità delle risorse in cui
esso consiste.

Integrità fisica e identità culturale
Il territorio va tutelato non solo perché la sopravvivenza
del genere umano è legata alla sua integrità fisica (alla
quantità e alla qualità della terra, dell’aria, dell’acqua e
dell’energia), ma anche perché l’ambiente è il deposito,
la cristallizzazione, la manifestazione di qualità: di
elementi necessari, singolarmente e nel loro insieme,
perché la nostra vita sia completa, la nostra civiltà sia
partecipata e sviluppata, la nostra storia si prolunghi nel
futuro.
Nel territorio è espressa
l’identità culturale di una civiltà
Elementi dell’identità culturale
Monumenti
Filari e piantate
Centri storici
Siepi
Reperti archeologici
Fossi e canali
Ville
Mulini
Casali
Opere irrigue
Fortificazioni
Torri di avvistamento
Tracciati antichi
….
Trama dei coltivi
….
….
Parole: Paesaggio
Il paesaggio è la forma del territorio: l’aspetto
con il quale esso appare all’osservatore.
Ma dietro questa definizione generale si
nascondono interpretazioni diverse, non in
contrasto tra loro ma tali da sottolineare e
approfondire differenti aspetti del paesaggio:
l’interpretazione estetica, quella storica, quella
della “archeologia” e quella della “ecologia”
del paesaggio.
Il paesaggio: l’interpretazione estetica
Il punto di vista più antico e consolidato è certamente
quello estetico:
“Il paesaggio come bellezza, come lo è il paesaggio
sensibile o visibile costruito da ciò che l’occhio può
abbracciare in un giro d’orizzonte, se si vuole,
percettibile con tutti i sensi; un paesaggio che può essere
riprodotto da una fotografia o dal quadro di un pittore o
dalla descrizione breve o minuta di uno scrittore”
(R. Biasutti, Il paesaggio terrestre, Utet, Torino 1962)

Il paesaggio: l’interpretazione di B. Croce
Una visione estetica, ma ispirata a un’ottica più ampia:
“Il paesaggio è la rappresentazione materiale e visibile della Patria
con le sue campagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le
sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo […], il
presupposto di ogni azione di tutela delle bellezze naturali che in
Germania fu detta “difesa della patria”. Difesa cioè di quel che
costituisce la fisionomia, la caratteristica, la singolarità per cui una
nazione si differenzia dall’altra, nell’aspetto delle sue città, nelle
linee del suo suolo”
Benedetto Croce, Relazione al disegno di legge per la tutela delle bellezze
naturali, Atti parlamentari, Roma 1920.
Il paesaggio e la storia
Per Emilio Sereni paesaggio (agrario) significa
“quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività
produttive, coscientemente e sistematicamente imprime al
paesaggio naturale”
Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario in Italia, Laterza, Bari, 1984,
p.21
Sereni legge il paesaggio dimostrando come esso sia il prodotto
della sedimentazione di forme colturali, di rapporti proprietari
e rapporti di produzione, che sopravvivono alle ragioni che li
hanno originariamente determinati costituendo la premessa (e
il limite) per le successive trasformazioni.
La legge 1497/1939
La prima normativa di carattere generale
è la legge 29 giugno 1939 n. 1497,
“Protezione delle bellezze naturali”, che
è tuttora lo strumento legislativo
operante nella gestione dei vincoli
paesistici del territorio italiano.

Gli elementi soggetti a protezione
Per la legge (articolo 1) sono protette “a causa del loro notevole
interesse pubblico”:
1) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale o di singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per
la tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distinguono
per la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così
pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Due categorie di oggetti
La legge distingue due grandi categorie di beni:
le bellezze singole o individue (cose immobili, singolarità
geologiche, ville, giardini, parchi);
le bellezze d’insieme (panorami, belvederi, complessi
estetici e tradizionali).
Questi beni sono tutelati dallo Stato quando rivestono un
“notevole interesse pubblico” per il loro “cospicuo carattere
di bellezza naturale o di singolarità geologica”, per la “non
comune bellezza”, per l’“aspetto estetico e tradizionale” o
perché “bellezze panoramiche” o “punti di vista o di
belvedere accessibili”.
Due modi della tutela
Secondo la legge i beni vengono tutelati in due modi:
si può inserire il bene o il complesso di beni che si vogliono
tutelare in un apposito elenco, debitamente reso pubblico; in
questo caso, nessuna trasformazione può essere operata senza aver
prima ottenuto il nulla osta dalla sovrintendenza ai beni
architettonici e ambientali (organo decentrato del ministero)
si può formare, ad opera delle sovrintendenze (oggi, delle
regioni) un “piano territoriale paesistico”, il quale detta norme
alle quali qualsiasi intervento nella zona tutelata deve attenersi.
Accanto a un vincolo puramente procedimentale, il legislatore
già nel 1939 aveva insomma previsto la possibilità di tutelare i
beni di rilievo paesaggistico mediante un piano.
Costituzione, articolo 9
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
La legge 431/1985
La legge 8 agosto 1985, n. 431, “Disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale”, impone il vincolo
paesaggistico su determinate categorie di beni:
in ragione della loro singolarità geologica (rilievi, vulcani,
ghiacciai, coste ecc.) o
ecologica (zone umide, parchi, riserve naturali ecc.) oppure
in virtù della loro capacità di testimoniare le trasformazioni
dell’ambiente ad opera dell’uomo (argini, zone archeologiche,
ville e giardini ecc.), o, infine,
per la loro appartenenza a determinati soggetti (aree assegnate
alle università agrarie).
La struttura morfologica
del territorio nazionale
Si tratta di una tutela del paesaggio che non riguarda più
soltanto beni di esclusiva rilevanza estetica (bellezze
naturali) o culturale (singolarità geologiche, beni rari o di
interesse scientifico o di valore tradizionale) bensì beni che
costituiscono elementi caratterizzanti la struttura
morfologica del territorio nazionale, siano essi naturali o
effetto dell’attività umana.
Non più e non solo beni individuati come singoli o come
complessi, ma tutela dell’ambiente come patrimonio
collettivo come segno e testimonianza della nostra cultura.
Dal vincolo al piano
L’articolo 1-bis della legge, nel precisare il
contenuto del vincolo paesaggistico, enuncia
l’obbligo delle regioni di procedere
all’approvazione del piano paesistico relativamente
ai beni e alle aree sopraccitate: il vincolo non è più
fine a se stesso, ma è la premessa della necessaria
pianificazione paesistica-territoriale.
“piani paesistici o piani urbanistico-territoriali …”
L’articolo 1-bis prescrive che, entro il 31 dicembre 1986, i beni
e le aree sottoposti ai vincoli costituiti dalla legge, dovranno
essere provvisti, a cura delle Regioni, di una “specifica
normativa d’uso e di valorizzazione ambientale”, mediante la
redazione di “piani paesistici o piani urbanistico-territoriali
aventi specifica considerazione dei valori paesistici e
ambientali”.
Per la prima volta il legislatore ha una visione unitaria e
onnicomprensiva dell’ambiente e del territorio, una tutela
improntata a “integralità e globalità, vale a dire implicante
una riconsiderazione assidua dell’intero territorio nazionale
alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale”
(Sentenza della Corte costituzionale n. 151/1986).
La legge 183/1989
La legge 18 maggio 1989, n.183, “Norme per il
riassetto riorganizzativo e funzionale della difesa
del suolo”, affronta il problema della
ricomposizione della tutela dell’integrità fisica del
territorio, soprattutto per ciò che attiene agli
aspetti idrogeologici.
Esse vede la luce dopo alcuni decenni di studi,
proposte, dibattiti, approfondimenti in Parlamento
e nell’opinione pubblica.
Finalità della legge
per le difesa del suolo
La legge ha la finalità (articolo 1) di
assicurare la difesa del suolo, il
risanamento delle acque, la fruizione e la
gestione del patrimonio idrico per gli usi di
razionale sviluppo economico e sociale, la
tutela degli aspetti ambientali ad essi
connessi.
Si può dire sinteticamente che è volta alla
difesa delle acque e dalle acque.
Il bacino idrografico
La legge individua, come unità territoriale
fondamentale, il bacino idrografico, cioè
“quel territorio dal quale le acque pluviali o di
fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in
superficie, si raccolgono in un determinato corso
d’acqua, direttamente o a mezzo di affluenti,
nonché il territorio che può essere allagato dalle
acque del medesimo corso d’acqua, ivi compresi
i suoi rami terminali con le foci in mare e il
litorale marittimo prospiciente”.
L’Autorità di bacino
Per ciascuno dei bacini di livello nazionale e
interregionale si prevede l’istituzione di un ente,
l’Autorità di bacino, a cui vengono affidate le
competenze di conoscenza, pianificazione e
gestione dei territori ricadenti nei bacini
idrografici per ciò che attiene agli aspetti
idrogeologici.
Per i bacini interamente ricadenti nel territorio di
un unica regione le competenze dell’autorità di
bacino sono assunte dalla Regione.
Il Piano di bacino
Lo strumento operativo per il conseguimento delle
finalità della legge è il piano di bacino; attraverso
questo strumento devono essere definite le
prescrizioni e individuate le azioni concrete volte
alla conservazione, alla difesa e valorizzazione del
suolo e alla corretta utilizzazione delle acque.
Le competenze dei piani di bacino
I piani di bacino, che la legge definisce come
“piani territoriali di settore”, prevalgono, per gli
aspetti di competenza della legge, sia sugli
strumenti di pianificazione generale che su quelli
di pianificazione settoriale.
Viene esplicitamente previsto che le autorità
competenti provvedano, in seguito
all’approvazione dei piani di bacino,
all’adeguamento a questi dei piani vigenti.
Le condizioni alle trasformazioni
In sostanza il piano di bacino si basa sull’analisi delle
interrelazioni fra acque, suoli, difesa e tutela, osservate
all’interno dello spazio in cui esse si manifestano, i bacini
idrografici. Sulla base delle indicazioni emerse il piano di
bacino può dettare le condizioni alle trasformazioni
fisiche, alle utilizzazioni della risorsa “suolo” intesa nella
accezione estesa fornita dalla legge:
“Ai fini della presente legge si intende per suolo: il territorio,
il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali”.
La legge 394/1991
La tutela della “natura”, con particolare
riferimento alle componenti viventi dell’ambiente
e cioè vegetazione e fauna, è l’obiettivo della
legge 6 dicembre 1991, n.394, “Legge quadro
sulle aree protette”.
Il dibattito attorno alla necessità della difesa della
natura in Italia ha attraversato gli ultimi trenta
anni, affiancandosi in molte occasioni a quello
della tutela del paesaggio e del suolo.
Conservazione dell’ambiente naturale
La legge tutela la natura attraverso
l’individuazione di porzioni di territorio che
presentino una riconosciuta rilevanza naturalistica
e un basso grado di alterazione dell’ambiente
naturale.
Le possibilità di utilizzazione e trasformazione di
questi territori vengono fortemente limitate e
finalizzate alla rigida conservazione
dell’ambiente, nel tentativo di ridurre o eliminare
qualsiasi interferenza con il corso naturale degli
eventi.
Le categorie di aree protette
La legge 349/1991 definisce le seguenti categorie di
aree protette: i parchi nazionali, i parchi naturali
regionali, le riserve naturali, le aree marine protette.
Per ogni parco nazionale e regionale deve essere
istituito un ente parco, a cui è affidata la pianificazione e
la gestione dei territori del parco; per le riserve naturali
statali l’organismo di gestione è definito dal Ministero
dell’Ambiente, mentre la gestione delle aree protette
marine è affidata alle Capitanerie di porto.
Il piano del parco
Gli strumenti di pianificazione dei parchi sono:
Il regolamento (articolo 11) “disciplina l’esercizio
delle attività consentite entro il territorio del parco”.
Il piano del parco prevede (articolo 12) forme
differenziate di uso, godimento e tutela per le diverse
parti in cui può essere suddiviso il territorio del parco:
“riserve integrali”, “riserve generali orientate”, “aree
di protezione” e “aree di promozione economica e
sociale”. Esso sostituisce qualsiasi altro piano
nell’ambito del parco.
La gestione del parco
Per ciò che riguarda la gestione è prevista la
elaborazione di un piano pluriennale economico
e sociale nonché la possibilità, per i comuni e le
province “il cui territorio è ricompreso in tutto o
in parte, entro i confini di un parco nazionale e …
regionale” di accedere prioritariamente a
finanziamenti per la realizzazione di opere purché
esse siano previste nel piano per il parco.
I parchi regionali
Infine la legge definisce (articolo 22), per il
livello regionale, solamente i principi
fondamentali, lasciando a queste ultime,
attraverso le leggi di istituzione dei parchi
naturali regionali, la possibilità di definire
puntualmente e liberamente “il soggetto per la
gestione del parco”, “gli elementi del piano per il
parco” e i “principi del regolamento del parco”.
Quattro considerazioni sulla legge
1. Positiva e ricca è la predisposizione di
strumenti di governo del territorio, assai
articolati e incidenti sull’insieme delle
trasformazioni.
2. Problematico è il rapporto con gli enti locali.
3. Negativa è la separazione che viene prodotta
fra le zone di parco e il rimanente territorio.
4. Negativa è la soluzione adottata per il rapporto
tra piano del parco e pianificazione ordinaria.
H) Gli strumenti urbanistici
“anomali
Per ragioni di diverso ordine,
leggittime e ragionevoli, o indecenti e perverse,
accanto agli strumenti della pianificazione tradizionale,
molti altri ne vengono decretati a getto continuo
negli ultimi decenni.
Esaminiamo i principali
Ricordiamo: il sistema della pianificazione
Parole: piano ordinario e
piano specialistico
Piano ordinario strumento che si riferisce
all’insieme degli aspetti dell’assetto del
territorio
Piano specialistico strumento che si riferisce
ad un solo aspetto o settore
y
Parole: funzione normativa e
funzione propositiva
Funzione normativa: la pianificazione serve a regolare
realtà complesse e realtà dove si manifestano conflitti
nell’impiego delle risorse: conflitti, che è meglio
regolare a priori.
Funzione propositiva: attraverso la pianificazione,
fissato un sistema di obbiettivi, si individuano le
iniziative e gli strumenti necessari per raggiungerli
y
Parole: strumenti anomali
Strumenti anomali: particolari strumenti di
pianificazione, che uniscono contenuti, procedure ed
efficacia dei piani urbanistici e quelli degli strumenti
di programmazione economica. Anche “programmi
complessi” o “programmi integrati”.
y
Parole: strategia, top down - bottom up
Strategia: l’insieme delle decisioni che stabiliscono o
coordinano le finalità e determinano come esse
verranno raggiunte
Top Down - Bottom up: si parla di approcci bottom-up
(dal basso verso l’alto) e top-down (dall’alto verso il
basso) per descrivere i due punti di partenza dai quali
può essere condotto il lavoro di pianificazione.
y
Parole: piano strategico
Piano strategico: un piano strategico è il risultato
dell’associazione di un programma politico e di un
modello spaziale. Esso deve:
•stabilire delle priorità nello spazio e nel tempo,
•scegliere alcuni problemi spaziali ritenuti prioritari e
ricondurre ad essi le altre questioni
•saper riportare soluzioni e problemi ad un quadro di
insieme all’interno del quale valutare vincoli e opportunità,
vantaggi e svantaggi
y
Strumenti: il documento preliminare
Il documento
preliminare
del Prg di Reggio
Emilia
Strumenti: il documento di indirizzi
Il sistema delle varianti
del nuovo Prg di Napoli
Strumenti: i documenti informali
Il poster plan di
Roma
Strumenti: il documento di
inquadramento delle politiche
Il documento di
inquadramento delle
politiche comunali di
Milano
Ricordiamo: l’iter di un
piano
Project financing: il ponte di Messina
Parole: accordo, intesa
Accordo Si applica per la definizione ed attuazione di
interventi o programmi che richiedono per la loro
realizzazione l’azione coordinata di diversi soggetti
pubblici
Intesa istituzionale di programma E’ lo strumento con
cui i diversi livelli di governo stabiliscono
congiuntamente obbiettivi e settori di intervento
comune
y
Accordo di programma
Tanti modi di
intendere la
partecipazione
Strumenti: il programma per l’edilizia
residenziale
Strumenti:
i programmi integrati di intervento
Strumenti:
i programmi di recupero urbano
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