CARTA FÌDATY PLUS ESSELUNGA A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE Il sotto indicato è un estratto della polizza di assicurazione contratta da Deutsche Bank con ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.26622768 Sito internet: www.zurich.it Indirizzo e-mail: [email protected] Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (IFR). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano. Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese ISVAP (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066. CONSULENZA MEDICA (LA PRESTAZIONE È FORNITA 24 ORE SU 24 PER 365 GIORNI ALL’ANNO) DEFINIZIONI QUANDO In seguito a infortunio e/o malattia improvvisa è necessario valutare lo stato di salute dell’Assicurato per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. ASSICURATO Il Titolare della Carta di Credito, sempre che residenti in Italia e relativo nucleo familiare convivente. COME Tramite un collegamento telefonico diretto effettuato dai medici della Struttura Organizzativa e l’Assicurato o il medico che l’ha in cura sul posto. STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto telefonico con l’assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della compagnia stessa le prestazioni di assistenza previste in Polizza. ISTRUZIONI L’Assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante e il recapito telefonico. CONTRAENTE Deutsche Bank SpA Piazza Del Calendario 3, 20126 Milano che sottoscrive la polizza a favore di terzi e se ne assume gli oneri. SOCIETÀ Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia con sede legale in Milano, Benigno Crespi, 23, C.F./P. I.V.A./R.I. Milano 05380900968 che fornisce le prestazioni della polizza tramite Europ Assistance e le strutture ad essa collegate. ESTENSIONE TERRITORIALE La polizza avrà vigore in tutti i paesi del mondo ove l’assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso dell’anno di validità dell’Assicurazione è di 60 giorni. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. MALATTIA Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. MALATTIA IMPROVVISA Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppur improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato. MALATTIA PREESISTENTE Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della presente copertura assicurativa. PRESTAZIONI Sono le assistenze prestate da Zurich Insurance plc, per il tramite della Struttura Organizzativa, agli Assicurati ai sensi delle seguenti garanzie: •MEDICO NOSTOP •EXPERT NOPROBLEM SINISTRO II singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PRESTAZIONI n VA_0022_Mag.13 indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali complessivi previsti. Oltre alle delimitazioni generali indicate al paragrafo “Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni”, la garanzia MEDICO NOSTOP non è dovuta: •Per malattie nervose e mentali, per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; •Per malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della Polizza; •Per gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; •Per malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; •Per espianto e/o trapianto di organi. MEDICO NOSTOP DELIMITAZIONI Le prestazioni della garanzia MEDICO NOSTOP, ad eccezione della “Consulenza medica”, sono fornite fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo di prestazione entro il periodo di durata annuale dell’Assicurazione, fermo restando che l’importo globale degli INVIO DI UN MEDICO IN VIAGGIO QUANDO L’Assicurato in viaggio, in seguito ad un infortunio e/o malattia improvvisa, ha bisogno di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi in Italia, o 24 ore su 24 se all’estero e non riesce a reperirlo. COME Una volta accertata la necessità della prestazione da parte del medico della Struttura Organizzativa, quest’ultima provvederà ad inviare, uno dei medici convenzionati in Italia o si adopererà per reperirne uno all’estero compatibilmente con le disponibilità locali. In caso di non disponibilità in loco e con l’assenso del medico della Struttura Organizzativa, quest’ultima può organizzare il trasferimento dell’Assicurato in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza. Zurich Insurance plc terrà a proprio carico i relativi costi. ISTRUZIONI L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico. TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA QUANDO L’Assicurato in Italia o all’estero, in seguito ad un infortunio e/o malattia improvvisa, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessita di un trasporto in autoambulanza. COME La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare l’invio di una autoambulanza compatibilmente con le disponibilità locali. Zurich Insurance plc terrà a proprio carico i costi sino ad un massimo di 200 KM di percorso complessivo (andata/ritorno). ISTRUZIONI L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA QUANDO Successivamente ad una consulenza medica emerge la necessità che l’Assicurato si sottoponga ad una visita specialistica. COME Con la segnalazione da parte della Struttura Organizzativa di un medico specialista in Italia e/o all’estero. ISTRUZIONI L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico. EXPERT NOPROBLEM DELIMITAZIONI Le prestazioni della garanzia EXPERT NOPROBLEM sono fornite dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali. n Pagina 1 di 4 ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA ASSISTENZA ESSELUNGA QUANDO L’Assicurato in seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa desidera avere informazioni sanitarie relativamente a: •Cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; •Medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali; •Centri sanitari appropriati ed attrezzati per la cura della patologia sofferta. COME La Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato le informazioni richieste. Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione. 10. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge. 11. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. C. MODALITÀ PER LA RICHIESTA Dl ASSISTENZA QUANDO L’Assicurato deve essere ricoverato per un intervento o una terapia. Dovunque Lei si trovi, in qualsiasi momento, telefoni alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24. Telefoni al seguente numero: Dall’Italia: 800 - 22.24.64 dall’Italia e dall’Estero: 02 - 58.28.68.68 COME La Struttura Organizzativa, previa approfondita analisi del quadro clinico dell’Assicurato e sentito il medico curante, individua e prenota, tenendo conto delle disponibilità esistenti, un centro ospedaliero attrezzato per l’intervento in Italia, Europa e Nord America. Oppure se non può telefonare invii un telegramma a : EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Piazza Trento, 8 20135 MILANO ISTRUZIONI L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico. In ogni caso comunichi innanzi tutto con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita 2. Nome e Cognome 3. Numero e validità della propria Carta di Credito 4. Indirizzo del luogo in cui si trova 5. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell’assistenza. RICERCA E PRENOTAZIONE DEI CENTRI OSPEDALIERI MONDO RICERCA E PRENOTAZIONE DEI CENTRI CONVENZIONATI IN ITALIA QUANDO L’Assicurato deve sottoporsi, in seguito ad infortunio e/o malattia, ad esami o a visite specialistiche. COME La Struttura Organizzativa, sentito il medico curante, individua e prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il centro specialistico convenzionato a tariffe pre concordate. ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA FURTO/FURTO CON DESTREZZA/ RAPINA/ SCIPPO ISTRUZIONI L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e il suo recapito telefonico. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI Il sotto indicato è un estratto della polizza di assicurazione contratta da Deutsche Bank con Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali: 1. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità dell’Assicurazione è di 60 giorni. 2. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti di Zurich Insurance plc, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. 3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a)guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; b)scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; d)gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere; e)abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. 4. Zurich Insurance plc e la Struttura Organizzativa non assumono responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. 5. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Zurich Insurance plc non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 6. Ogni diritto nei confronti della struttura organizzativa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del C.C. 7. Il diritto alle assistenze fornite da Zurich Insurance plc, per il tramite della Struttura Organizzativa, decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. 8. A parziale deroga di quanto previsto all’art.1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a Zurich Insurance plc nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. 9. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa, restando inteso che la ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.26622768 Sito internet: www.zurich.it Indirizzo e-mail: [email protected] Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (IFR). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano. Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese ISVAP (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066. DEFINIZIONI ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione. POLIZZA: Il documento che prova l’assicurazione. CONTRAENTE: Deutsche Bank Spa SOCIETÀ: Zurich Insurance Company SA PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società. RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro. INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. TITOLARE: Per “Titolare” nel presente contratto si intende ogni persona di età pari o superiore a 18 anni che risulta essere Titolare di Carta di Credito. FURTO: È l’impossessarsi della cosa altrui sottraendola a chi la detiene al fine di procurarsi un ingiusto profitto. FURTO CON DESTREZZA: È il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e destrezza di mano su cose che siano indosso al derubato sia su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l’attenzione dello stesso presente e normalmente vigilante. n Pagina 2 di 4 INFORMAZIONI MEDICO - SANITARIE SCIPPO (furto con scippo): È il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PRESTAZIONI a)La Società si impegna a garantire al Titolare, come precedentemente definito, l’indennizzo dei danni subiti in conseguenza di: • furto; • furto con destrezza; • scippo; • rapina; dei beni acquistati con le Carte entro le 24 ore successive all’acquisto. Si intendono garantite anche le spese relative al rifacimento dei documenti a seguito della sottrazione degli stessi, avvenuta nelle 24 ore successive alla data dell’ultimo acquisto effettuato con la Carta di Credito. Sono assicurati con la presente polizza: • Tutti i beni mobili e materiali acquistati con la Carta di Credito; • Tutti i prelievi in denaro contante effettuati tramite la Carta di Credito. In nessun caso la Società indennizzerà, per titolare e per uno o più sinistri che avvengano nel corso di ogni annualità assicurativa, somma superiore a: 1. € 2.000 per beni mobili e materiali acquistati con Carta di Credito; 2.€ 600 per denaro contante; 3.€ 600 relativamente ai danni da scippo; 4.€ 600 relativamente a spese per il rifacimento di documenti. Per ogni sinistro indennizzabile, resta a carico dell’Assicurato una franchigia di Eur. 100,00. b)Sono assicurati con la presente polizza i danni subiti dai beni acquistati, durante il trasporto dal luogo dell’acquisto al luogo di destinazione, avvenuti nelle 24 ore successive all’acquisto effettuato con la Carta di Credito. In nessun caso la Società indennizzerà, per Titolare, somma superiore a: 1. € 1.000 per singolo articolo acquistato con Carta di Credito; 2.€ 2.000 per annualità assicurativa; 3.€ n° 3 danneggiamenti per annualità assicurativa. Per ogni sinistro indennizzabile, resta a carico dell’Assicurato una franchigia di Eur. 100,00. Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l’indennità da esso dovuta secondo il rispettivo contratto indipendentemente considerato. Qualora la somma di tale indennità superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagarne solo la parte risultante dalla ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute da tutte le Coassicuratrici, esclusa comunque ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori. Sono esclusi dall’assicurazione i danni: 1.verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni e occupazioni militari, invasioni, sequestro o confisca per ordine di pubblica autorità, a meno che l’Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; 2.che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosione e emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o per effetto di detenzione o impiego di sostanze radioattive; 3.determinati od agevolati da dolo dell’Assicurato, dai suoi famigliari o delle persone con lui coabitanti. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE In caso di sinistro va esibita entro 30 giorni dalla data del sinistro la copia di denuncia dettagliata all’Autorità competente accompagnata da documentazione comprovante l’avvenuto acquisto con la Carta di Credito comprensiva del relativo scontrino fiscale e memoria d’acquisto. Il tutto deve essere fatto per iscritto ed inviato a: Zurich Insurance plc. – Rappresentanza Generale per l’ Italia, Casualty & Property Claims, Via Benigno Crespi, 23 20159 Milano ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE OSPITI A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE Il sotto indicato è un estratto della polizza di assicurazione contratta da Deutsche Bank con ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.26622768 Sito internet: www.zurich.it Indirizzo e-mail: [email protected] Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (IFR). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano. Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese ISVAP (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.356.035.829,00 Euro, formato da un capitale sociale di 4.861.000,00 Euro e riserve patrimoniali per 2.351.174.829,00 Euro. L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 469,5%. Il patrimonio netto e l’indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda. DEFINIZIONI Assicurato - Il Titolare di Carta di Credito di cui alla definizione di “Titolare”. Assicurazione - Il contratto di Assicurazione. Contraente - Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e/o di altri. Cose - Sia gli oggetti materiali che gli animali. Franchigia - L’importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. Si precisa che se l’ammontare del danno risarcibile a termini di Polizza, detratta la Franchigia, eccede il massimale/sottolimite Assicurato la Società sarà obbligata nel limite del massimale/sottolimite previsto. Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile. Nucleo familiare - L’insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi nella propria abitazione. Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione. Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione. Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne. Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. Società - La Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Titolare - Ogni persona di età pari o superiore a 18 anni che risulta essere Titolare di Carta di Credito. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Art. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne, sino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza, l’Assicurato e/o il suo Nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati agli ospiti terzi per: A) morte, lesioni personali; B) distruzione o deterioramento di Cose; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi all’interno dell’abitazione costituente la dimora abituale dell’Assicurato o di altra abitazione ad uso esclusivo dell’Assicurato (es. abitazione di villeggiatura), in relazione ai rischi della vita privata. A maggior chiarimento sono anche compresi in garanzia i rischi derivanti: A) dalla proprietà e/o conduzione della dimora abituale ove l’Assicurato ed il proprio Nucleo familiare hanno la propria residenza anagrafica, comprese le relative dipendenze (cantine, soffitti, box ), anche se in corpi separati e quote di parti comuni costituenti l’abitazione. Sono altresì compresi i danni derivanti a terzi da spargimento d’acqua o rigurgito di fogna; B) da somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti; C) dall’uso di apparecchi domestici in genere; D) dalla proprietà,e detenzione ed uso, consentiti da leggi e regolamenti in vigore, di armi anche da fuoco, escluso l’esercizio della caccia; E) dall’attività degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori; F) dalla proprietà di animali domestici (cani, gatti, uccelli, pesci, criceti) e da cortile. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 4 della Legge 12 giugno 1984, n. 222. Art. 2 CONDIZIONE DI OPERATIVITÀ DELLA ASSICURAZIONE La presente Assicurazione è valida a condizione che l’Assicurato o una persona maggiorenne facente parte del suo Nucleo familiare, nelle 48 ore precedente la data di accadimento del Sinistro abbia effettuato un acquisto di generi alimentari per il cui pagamento sia stata utilizzata la Carta di Credito. La presente Assicurazione vale fino a n. 3 sinistri denunciati nel corso di ciascun periodo assicurativo annuo. Art. 3 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: n Pagina 3 di 4 RAPINA: È la sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia. Art. 4 Esclusioni A) I danni conseguenti: 1. a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 2.a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; 3.a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. B) I danni: 1. derivanti dalla circolazione di veicoli a motore nonché dalla navigazione di natanti a motore; 2. da proprietà ed uso di natanti a vela o a remi di lunghezza superiore a mt. 6,50 e da unità naviganti a motore; 3. da impiego di aeromobili; 4. alle Cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 5. derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici e non da cortile; 6. da furto; 7. a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute; 8. derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività professionale od attività comunque retribuite svolte dall’Assicurato e dal proprio Nucleo familiare; 9. da inadempimenti di natura contrattuale o fiscale; 10.i danni derivanti da spargimento d’acqua o rigurgito di fogna; 11.derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi; 12.derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati; 13.artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici) ovvero da produzione; 14.detenzione ed uso di sostanze radioattive; 15.da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizione dei fabbricati di proprietà o in conduzione; 16.derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; 17.provocati sotto l’influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti; 18.da atti dolosi; 19.da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; 20.da amianto. Art. 5 Secondo Rischio/differenza di condizioni In caso di coesistenza di altra Assicurazione, i massimali di garanzia previsti dalla presente Polizza opereranno: A) in secondo Rischio per l’eccedenza rispetto ai massimali delle altre assicurazioni; B) in primo Rischio per le garanzie e/o coperture assicurative non coperte dalle altre assicurazioni. Art. 6 Pluralità di assicurati Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsansabilità di più Assicurati fra loro. Art. 7 Massimali assicurati La presente Assicurazione è prestata, per ogni Assicurato, fino alla concorrenza massima complessiva (in aggiunta alla spese di difesa di cui al successivo art. 11) di Euro 1.500 per Sinistro, con il massimo di Euro 3.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Art. 8 Franchigia Rimane a carico dell’Assicurato una Franchigia di Eur 300 per ogni Sinistro. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Denuncia dei sinistri In caso di sinistro, l’Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, comunicando inoltre tutte le notizie e trasmettendo i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente: Zurich Insurance plc. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Casualty & Property Claims, Via Benigno Crespi, 23 20159 Milano Reclami Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all’Autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono: •Alla Compagnia Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, e dei sinistri, segnatamente per i profili dell’attribuzione di responsabilità, effettività della prestazione, quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione reclami Via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: [email protected]. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, indicazione del titolo che lo legittima al reclamo (contraente, assicurato, danneggiato, beneficiario, ecc.), denominazione dell’Impresa, dell’Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante. •All’ISVAP Vanno indirizzati i reclami: -aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagna, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi; -nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: I.S.V.A.P. Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private edi Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma Fax numero: 06/42.133.745/353 corredando l’esposto della documentazione relativa all’eventuale reclamo trattato dalla Società. Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP, che l’Assicurato può consultare sul sito www.isvap.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’Isvap o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.Europa.eu/ fin-net - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. •All’autorità irlandese competente I reclami possono essere indirizzati a Financial Service Ombudsman’s Bureau 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace Dublin 2 secondo le disposizioni relative alle modalità di reclamo e modulistica contenute nel sito: www.financialombudsman.ie Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di assicurazione. Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Competenza territoriale Per ogni controversia è competente il Foro di Milano. Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt.282 e 648 del Codice di Procedura Civile. Riferimento espresso al codice civile Per tutto quanto non espressamente regolato e convenuto con questa polizza si farà riferimento a quanto previsto dal Codice Civile Italiano. n Pagina 4 di 4 A) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente Assicurazione; B) il coniuge, i genitori, i figli delle persone sopra indicate, nonché qualsiasi altro parente od altra persona con loro convivente; C) i collaboratori e persone alla “pari” dell’Assicurato.