CARTA FÌDATY PLUS ESSELUNGA
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Il sotto indicato è un estratto della polizza di assicurazione contratta da Deutsche Bank con
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia
Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.26622768
Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: [email protected]
Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services,
ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è
sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi
finanziari (IFR).
Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza
Generale per l’Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese ISVAP (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066.
CONSULENZA MEDICA (LA PRESTAZIONE È FORNITA 24 ORE SU 24 PER 365 GIORNI
ALL’ANNO)
DEFINIZIONI
QUANDO
In seguito a infortunio e/o malattia improvvisa è necessario valutare lo stato di salute
dell’Assicurato per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo
favore.
ASSICURATO
Il Titolare della Carta di Credito, sempre che residenti in Italia e relativo nucleo familiare
convivente.
COME
Tramite un collegamento telefonico diretto effettuato dai medici della Struttura
Organizzativa e l’Assicurato o il medico che l’ha in cura sul posto.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita
da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti
dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della
Compagnia al contatto telefonico con l’assicurato ed organizza ed eroga, con costi a
carico della compagnia stessa le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
ISTRUZIONI
L’Assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante e il recapito telefonico.
CONTRAENTE
Deutsche Bank SpA Piazza Del Calendario 3, 20126 Milano che sottoscrive la polizza a
favore di terzi e se ne assume gli oneri.
SOCIETÀ
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia con sede legale in Milano,
Benigno Crespi, 23, C.F./P. I.V.A./R.I. Milano 05380900968 che fornisce le prestazioni
della polizza tramite Europ Assistance e le strutture ad essa collegate.
ESTENSIONE TERRITORIALE
La polizza avrà vigore in tutti i paesi del mondo ove l’assicurato ha subito il sinistro che
ha originato il diritto alla prestazione.
La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa
all’estero nel corso dell’anno di validità dell’Assicurazione è di 60 giorni.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
MALATTIA IMPROVVISA
Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque,
non sia una manifestazione, seppur improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
MALATTIA PREESISTENTE
Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della presente copertura assicurativa.
PRESTAZIONI
Sono le assistenze prestate da Zurich Insurance plc, per il tramite della Struttura
Organizzativa, agli Assicurati ai sensi delle seguenti garanzie:
•MEDICO NOSTOP
•EXPERT NOPROBLEM
SINISTRO
II singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e
che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
PRESTAZIONI
n VA_0022_Mag.13
indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali complessivi previsti.
Oltre alle delimitazioni generali indicate al paragrafo “Delimitazioni ed effetti giuridici
relativi a tutte le prestazioni”, la garanzia MEDICO NOSTOP non è dovuta:
•Per malattie nervose e mentali, per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma
settimana di gestazione e dal puerperio;
•Per malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche
croniche o preesistenti alla decorrenza della Polizza;
•Per gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso
di guidoslitte; sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche,
motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni
sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
•Per malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci
nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
•Per espianto e/o trapianto di organi.
MEDICO NOSTOP
DELIMITAZIONI
Le prestazioni della garanzia MEDICO NOSTOP, ad eccezione della “Consulenza medica”, sono fornite fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo di prestazione entro il
periodo di durata annuale dell’Assicurazione, fermo restando che l’importo globale degli
INVIO DI UN MEDICO IN VIAGGIO
QUANDO
L’Assicurato in viaggio, in seguito ad un infortunio e/o malattia improvvisa, ha bisogno
di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi in Italia, o 24 ore su 24 se all’estero e non riesce a reperirlo.
COME
Una volta accertata la necessità della prestazione da parte del medico della Struttura
Organizzativa, quest’ultima provvederà ad inviare, uno dei medici convenzionati in Italia
o si adopererà per reperirne uno all’estero compatibilmente con le disponibilità locali.
In caso di non disponibilità in loco e con l’assenso del medico della Struttura
Organizzativa, quest’ultima può organizzare il trasferimento dell’Assicurato in un centro
di pronto soccorso mediante autoambulanza.
Zurich Insurance plc terrà a proprio carico i relativi costi.
ISTRUZIONI
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si
trova e il recapito telefonico.
TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
QUANDO
L’Assicurato in Italia o all’estero, in seguito ad un infortunio e/o malattia improvvisa, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessita di un trasporto in autoambulanza.
COME
La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare l’invio di una autoambulanza
compatibilmente con le disponibilità locali.
Zurich Insurance plc terrà a proprio carico i costi sino ad un massimo di 200 KM di
percorso complessivo (andata/ritorno).
ISTRUZIONI
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si
trova e il recapito telefonico.
SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA
QUANDO
Successivamente ad una consulenza medica emerge la necessità che l’Assicurato si
sottoponga ad una visita specialistica.
COME
Con la segnalazione da parte della Struttura Organizzativa di un medico specialista in
Italia e/o all’estero.
ISTRUZIONI
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si
trova e il recapito telefonico.
EXPERT NOPROBLEM
DELIMITAZIONI
Le prestazioni della garanzia EXPERT NOPROBLEM sono fornite dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali.
n Pagina 1 di 4
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA ASSISTENZA ESSELUNGA
QUANDO
L’Assicurato in seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa desidera avere informazioni sanitarie relativamente a:
•Cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
•Medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali;
•Centri sanitari appropriati ed attrezzati per la cura della patologia sofferta.
COME
La Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato le informazioni richieste.
Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni
dell’assicurazione.
10. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni
di legge.
11. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza
sono soggette alla giurisdizione italiana.
C. MODALITÀ PER LA RICHIESTA Dl ASSISTENZA
QUANDO
L’Assicurato deve essere ricoverato per un intervento o una terapia.
Dovunque Lei si trovi, in qualsiasi momento, telefoni alla Struttura Organizzativa in
funzione 24 ore su 24.
Telefoni al seguente numero:
Dall’Italia: 800 - 22.24.64
dall’Italia e dall’Estero: 02 - 58.28.68.68
COME
La Struttura Organizzativa, previa approfondita analisi del quadro clinico dell’Assicurato
e sentito il medico curante, individua e prenota, tenendo conto delle disponibilità esistenti, un centro ospedaliero attrezzato per l’intervento in Italia, Europa e Nord America.
Oppure se non può telefonare
invii un telegramma a :
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Piazza Trento, 8
20135 MILANO
ISTRUZIONI
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si
trova e il recapito telefonico.
In ogni caso comunichi innanzi tutto con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero e validità della propria Carta di Credito
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla
nel corso dell’assistenza.
RICERCA E PRENOTAZIONE DEI CENTRI OSPEDALIERI MONDO
RICERCA E PRENOTAZIONE DEI CENTRI CONVENZIONATI IN ITALIA
QUANDO
L’Assicurato deve sottoporsi, in seguito ad infortunio e/o malattia, ad esami o a visite
specialistiche.
COME
La Struttura Organizzativa, sentito il medico curante, individua e prenota, tenuto conto
delle disponibilità esistenti, il centro specialistico convenzionato a tariffe pre concordate.
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA FURTO/FURTO CON DESTREZZA/
RAPINA/ SCIPPO
ISTRUZIONI
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e il suo recapito telefonico.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
Il sotto indicato è un estratto della polizza di assicurazione contratta da Deutsche Bank
con
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le
seguenti condizioni generali:
1. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuata
all’estero nel corso dell’anno di validità dell’Assicurazione è di 60 giorni.
2. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti
oggetto di questa Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o
anche prima del sinistro, nei confronti di Zurich Insurance plc, nei confronti della
Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del
sinistro stesso.
3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a)guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b)scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
d)gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino
con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere;
e)abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti
e allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di
belligeranza dichiarata o di fatto.
4. Zurich Insurance plc e la Struttura Organizzativa non assumono responsabilità per
danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
5. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Zurich Insurance plc
non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di
compensazione.
6. Ogni diritto nei confronti della struttura organizzativa si prescrive entro il termine di
due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in
conformità con quanto previsto all’art. 2952 del C.C.
7. Il diritto alle assistenze fornite da Zurich Insurance plc, per il tramite della Struttura
Organizzativa, decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la
Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
8. A parziale deroga di quanto previsto all’art.1910 del Codice Civile, all’Assicurato che
godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento,
in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo
di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a Zurich Insurance plc nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso
in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed
alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la
prestazione.
9. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l’Assicurato deve
rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa, restando inteso che la
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia
Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.26622768
Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: [email protected]
Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services,
ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è
sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi
finanziari (IFR).
Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza
Generale per l’Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese ISVAP (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066.
DEFINIZIONI
ASSICURAZIONE:
Il contratto di assicurazione.
POLIZZA:
Il documento che prova l’assicurazione.
CONTRAENTE:
Deutsche Bank Spa
SOCIETÀ:
Zurich Insurance Company SA
PREMIO:
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO:
La probabilità che si verifichi il sinistro.
INDENNIZZO:
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
TITOLARE:
Per “Titolare” nel presente contratto si intende ogni persona di età pari o superiore a 18
anni che risulta essere Titolare di Carta di Credito.
FURTO:
È l’impossessarsi della cosa altrui sottraendola a chi la detiene al fine di procurarsi un
ingiusto profitto.
FURTO CON DESTREZZA:
È il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o
di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e destrezza
di mano su cose che siano indosso al derubato sia su cose che siano lontane dalla sua
persona, eludendo l’attenzione dello stesso presente e normalmente vigilante.
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INFORMAZIONI MEDICO - SANITARIE
SCIPPO (furto con scippo):
È il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
PRESTAZIONI
a)La Società si impegna a garantire al Titolare, come precedentemente definito,
l’indennizzo dei danni subiti in conseguenza di:
• furto;
• furto con destrezza;
• scippo;
• rapina;
dei beni acquistati con le Carte entro le 24 ore successive all’acquisto.
Si intendono garantite anche le spese relative al rifacimento dei documenti a seguito della sottrazione degli stessi, avvenuta nelle 24 ore successive alla data dell’ultimo acquisto effettuato con la Carta di Credito.
Sono assicurati con la presente polizza:
• Tutti i beni mobili e materiali acquistati con la Carta di Credito;
• Tutti i prelievi in denaro contante effettuati tramite la Carta di Credito.
In nessun caso la Società indennizzerà, per titolare e per uno o più sinistri che
avvengano nel corso di ogni annualità assicurativa, somma superiore a:
1. € 2.000 per beni mobili e materiali acquistati con Carta di Credito;
2.€ 600 per denaro contante;
3.€ 600 relativamente ai danni da scippo;
4.€ 600 relativamente a spese per il rifacimento di documenti.
Per ogni sinistro indennizzabile, resta a carico dell’Assicurato una franchigia di Eur.
100,00.
b)Sono assicurati con la presente polizza i danni subiti dai beni acquistati, durante il
trasporto dal luogo dell’acquisto al luogo di destinazione, avvenuti nelle 24 ore
successive all’acquisto effettuato con la Carta di Credito.
In nessun caso la Società indennizzerà, per Titolare, somma superiore a:
1. € 1.000 per singolo articolo acquistato con Carta di Credito;
2.€ 2.000 per annualità assicurativa;
3.€ n° 3 danneggiamenti per annualità assicurativa.
Per ogni sinistro indennizzabile, resta a carico dell’Assicurato una franchigia di Eur.
100,00.
Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l’indennità da esso dovuta
secondo il rispettivo contratto indipendentemente considerato.
Qualora la somma di tale indennità superi l’ammontare del danno, la Società è
tenuta a pagarne solo la parte risultante dalla ripartizione proporzionale in ragione
delle indennità dovute da tutte le Coassicuratrici, esclusa comunque ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
1.verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni e occupazioni militari, invasioni, sequestro o confisca per ordine di pubblica autorità, a meno che l’Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
2.che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosione e emanazioni di calore o
radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o per effetto di detenzione o
impiego di sostanze radioattive;
3.determinati od agevolati da dolo dell’Assicurato, dai suoi famigliari o delle persone con lui coabitanti.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
In caso di sinistro va esibita entro 30 giorni dalla data del sinistro la copia di denuncia
dettagliata all’Autorità competente accompagnata da documentazione comprovante
l’avvenuto acquisto con la Carta di Credito comprensiva del relativo scontrino fiscale e
memoria d’acquisto.
Il tutto deve essere fatto per iscritto ed inviato a:
Zurich Insurance plc. – Rappresentanza Generale per l’ Italia,
Casualty & Property Claims, Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE OSPITI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Il sotto indicato è un estratto della polizza di assicurazione contratta da Deutsche Bank con
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia
Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.26622768
Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: [email protected]
Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services,
ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è
sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi
finanziari (IFR).
Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza
Generale per l’Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese ISVAP (Elenco I) il 3/1/08 al n. 1.00066.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.356.035.829,00 Euro, formato da un
capitale sociale di 4.861.000,00 Euro e riserve patrimoniali per 2.351.174.829,00 Euro.
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l’ammontare del
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla
normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 469,5%.
Il patrimonio netto e l’indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili
irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.
DEFINIZIONI
Assicurato - Il Titolare di Carta di Credito di cui alla definizione di “Titolare”.
Assicurazione - Il contratto di Assicurazione.
Contraente - Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e/o di altri.
Cose - Sia gli oggetti materiali che gli animali.
Franchigia - L’importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. Si precisa che se l’ammontare del danno risarcibile a termini di Polizza, detratta la
Franchigia, eccede il massimale/sottolimite Assicurato la Società sarà obbligata nel
limite del massimale/sottolimite previsto.
Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile.
Nucleo familiare - L’insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con
l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi nella propria abitazione.
Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne.
Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società - La Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc – Rappresentanza
Generale per l’Italia.
Titolare - Ogni persona di età pari o superiore a 18 anni che risulta essere Titolare di
Carta di Credito.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Art. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne, sino alla concorrenza del massimale indicato in
Polizza, l’Assicurato e/o il suo Nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare
quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati agli ospiti terzi per:
A) morte, lesioni personali;
B) distruzione o deterioramento di Cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi all’interno dell’abitazione costituente
la dimora abituale dell’Assicurato o di altra abitazione ad uso esclusivo dell’Assicurato
(es. abitazione di villeggiatura), in relazione ai rischi della vita privata.
A maggior chiarimento sono anche compresi in garanzia i rischi derivanti:
A) dalla proprietà e/o conduzione della dimora abituale ove l’Assicurato ed il proprio
Nucleo familiare hanno la propria residenza anagrafica, comprese le relative dipendenze (cantine, soffitti, box ), anche se in corpi separati e quote di parti comuni
costituenti l’abitazione. Sono altresì compresi i danni derivanti a terzi da spargimento d’acqua o rigurgito di fogna;
B) da somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
C) dall’uso di apparecchi domestici in genere;
D) dalla proprietà,e detenzione ed uso, consentiti da leggi e regolamenti in vigore, di
armi anche da fuoco, escluso l’esercizio della caccia;
E) dall’attività degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori;
F) dalla proprietà di animali domestici (cani, gatti, uccelli, pesci, criceti) e da cortile.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato
per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 4 della Legge 12 giugno 1984,
n. 222.
Art. 2 CONDIZIONE DI OPERATIVITÀ DELLA ASSICURAZIONE
La presente Assicurazione è valida a condizione che l’Assicurato o una persona maggiorenne facente parte del suo Nucleo familiare, nelle 48 ore precedente la data di accadimento del Sinistro abbia effettuato un acquisto di generi alimentari per il cui pagamento sia stata utilizzata la Carta di Credito.
La presente Assicurazione vale fino a n. 3 sinistri denunciati nel corso di ciascun periodo assicurativo annuo.
Art. 3 Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
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RAPINA:
È la sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
Art. 4 Esclusioni
A) I danni conseguenti:
1. a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
2.a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
3.a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in
genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
B) I danni:
1. derivanti dalla circolazione di veicoli a motore nonché dalla navigazione di
natanti a motore;
2. da proprietà ed uso di natanti a vela o a remi di lunghezza superiore a mt. 6,50
e da unità naviganti a motore;
3. da impiego di aeromobili;
4. alle Cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
5. derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici e non da cortile;
6. da furto;
7. a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell’Assicurato
o da lui detenute;
8. derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività professionale od attività comunque
retribuite svolte dall’Assicurato e dal proprio Nucleo familiare;
9. da inadempimenti di natura contrattuale o fiscale;
10.i danni derivanti da spargimento d’acqua o rigurgito di fogna;
11.derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi;
12.derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o
provocati;
13.artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici) ovvero da
produzione;
14.detenzione ed uso di sostanze radioattive;
15.da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizione dei fabbricati di proprietà o in conduzione;
16.derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
17.provocati sotto l’influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
18.da atti dolosi;
19.da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
20.da amianto.
Art. 5 Secondo Rischio/differenza di condizioni
In caso di coesistenza di altra Assicurazione, i massimali di garanzia previsti dalla presente Polizza opereranno:
A) in secondo Rischio per l’eccedenza rispetto ai massimali delle altre assicurazioni;
B) in primo Rischio per le garanzie e/o coperture assicurative non coperte dalle altre
assicurazioni.
Art. 6 Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito
in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto,
unico, anche nel caso di corresponsansabilità di più Assicurati fra loro.
Art. 7 Massimali assicurati
La presente Assicurazione è prestata, per ogni Assicurato, fino alla concorrenza massima complessiva (in aggiunta alla spese di difesa di cui al successivo art. 11) di Euro
1.500 per Sinistro, con il massimo di Euro 3.000 per uno o più sinistri verificatisi nel
corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Art. 8 Franchigia
Rimane a carico dell’Assicurato una Franchigia di Eur 300 per ogni Sinistro.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, l’Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro alla Società entro 10
giorni da quando ne è venuto a conoscenza, comunicando inoltre tutte le notizie e trasmettendo i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente:
Zurich Insurance plc. – Rappresentanza Generale per l’Italia,
Casualty & Property Claims, Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano
Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto di Vigilanza
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all’Autorità irlandese
competente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che
seguono:
•Alla Compagnia
Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, e dei
sinistri, segnatamente per i profili dell’attribuzione di responsabilità, effettività della
prestazione, quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto. I
reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Gestione reclami
Via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano
Fax numero: 02.2662.2243
E-mail: [email protected].
I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del
reclamante, indicazione del titolo che lo legittima al reclamo (contraente, assicurato, danneggiato, beneficiario, ecc.), denominazione dell’Impresa, dell’Intermediario
o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante.
•All’ISVAP
Vanno indirizzati i reclami:
-aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice
delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del
Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagna, degli intermediari da essa incaricati e dei
periti assicurativi;
-nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo inoltrato
alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel
termine di 45 giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.S.V.A.P.
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private edi Interesse Collettivo,
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma
Fax numero: 06/42.133.745/353
corredando l’esposto della documentazione relativa all’eventuale reclamo trattato
dalla Società.
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel
Regolamento n. 24 dell’ISVAP, che l’Assicurato può consultare sul sito www.isvap.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’Isvap o
direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.Europa.eu/
fin-net - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
•All’autorità irlandese competente
I reclami possono essere indirizzati a
Financial Service Ombudsman’s Bureau
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace
Dublin 2
secondo le disposizioni relative alle modalità di reclamo e modulistica contenute nel sito: www.financialombudsman.ie
Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipendente e separato
dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di assicurazione. Resta comunque salva la
facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Competenza territoriale
Per ogni controversia è competente il Foro di Milano.
Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt.282 e 648 del Codice
di Procedura Civile.
Riferimento espresso al codice civile
Per tutto quanto non espressamente regolato e convenuto con questa polizza si farà
riferimento a quanto previsto dal Codice Civile Italiano.
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A) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente Assicurazione;
B) il coniuge, i genitori, i figli delle persone sopra indicate, nonché qualsiasi altro
parente od altra persona con loro convivente;
C) i collaboratori e persone alla “pari” dell’Assicurato.
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