ESPERTIPRIVACY®
è una iniziativa di
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consulenti nati nel 2001 in Federmanager Torino,
e
ESPERTICASA.it
nata nel 1997 da una Universita’ italiana
Commissione Immobiliare
Collegio dei Geometri di Torino
PRIVACY E CONDOMINIO
Convegno - 13 febbraio 2008
Argomenti trattati
I principi generali della legge sulla privacy.
• Il provvedimento generale del Garante del 18 maggio 2006.
• Gli adempimenti per gli amministratori condominiali:
 i rapporti con i condomini;
 i rapporti con i fornitori del condominio;
 i rapporti con il portiere dello stabile;
 i rapporti con i dipendenti e collaboratori di studio.
• La privacy nel condominio:
 i dati relativi alla proprietà esclusiva dei condomini e la tutela della riservatezza;
 i rapporti con i condomini morosi;
 il conto corrente condominiale e problemi di privacy;
 posta nelle cassette condominiali e diritto alla riservatezza;
 videosorveglianza in condominio e tutela della privacy.
• Le responsabilità connesse al trattamento dei dati.
Fonti normative
• D.lgs del 30 giugno 2003, n. 196
• Provvedimento generale del Garante del 18 maggio
2006.
Principi della legge
• Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano (art. 1);
• I dati sono dell’interessato;
• Obbligo del “Consenso Informato”;
• Modalità del trattamento dei dati (art. 11):
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in
altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati.
Obiettivi della legge
• Riconoscere e garantire i diritti dei cittadini;
• evitare che l’uso dei dati possa recare danni all’interessato;
• limitare la potenziale invadenza nella privacy dei cittadini;
• arginare i crimini informatici.
Il provvedimento generale del Garante del 18 maggio 2006
Individua regole e principi per la corretta applicazione del d.lgs
196/2003 in materia condominiale.
Argomenti trattati:
- tipo di dati trattati: inerenti il condominio, dati personali riferiti ai
singoli partecipanti al condominio, dati riferiti a soggetti diversi dai
partecipanti al condominio;
- titolarità del trattamento nell’ambito della gestione condominale;
- circolazione dei dati relativi alla gestione condominiale;
- problematiche inerenti alle misure di sicurezza;
- trattamento dei dati sensibili, giudiziari e personali.
La tipologia dei dati trattati: l’ambito oggettivo del trattamento
Nel settore condominiale, nella generalità dei casi, la
natura dei dati trattati è di tipo personale.
I dati di natura personale dei singoli condomini possono
essere trattati per finalità di gestione e amministrazione del
condominio a prescindere dal consenso degli interessati.
I dati trattati
Generalmente in ambito condominiale vengono in considerazione i dati
anagrafici dei condomini (persone fisiche e/o giuridiche):
a) nome e cognome;
b) residenza (citta, via e numero civico);
c) codice fiscale o partita IVA;
e) recapito telefonico (occorre il consenso espresso).
I dati riguardanti i condomini in relazione all’organizzazione ed al
funzionamento del condominio:
a) qualità di proprietario, inquilino o usufruttuario, ecc.;
b) quotà millesimale di proprietà dei beni comuni;
c) altre informazioni relative ai condomini (ad esempio: dati relativi
ai consumi, lo stato di morosità nel pagamento delle quote comuni,
ecc.).
La titolarità dei dati trattati: ambito soggettivo del trattamento
La titolarità del trattamento dei dati di natura personale che
afferiscono il condominio spetta:
•
AI CONDOMINI (tra loro contitolari del trattamento);
• ALL’AMMINISTRATORE (titolare autonomo).
Gli adempimenti dell’Amministratore di condominio
1) NEI CONFRONTI DEI CONDOMINI:
- predisporre il testo dell’informativa da rendere ai condomini ed esporla nella
bacheca condomininiale ovvero consegnarla agli stessi nella prima assemblea
utile, dandone atto atto nel verbale;
- predisporre la propria organizzazione di studio in modo da fornire risposta nei
termini di legge ad eventuali istanze di accesso provenienti dai condomini,
previo accertamento dell’identità e del titolo del soggetto che ha proposto
l’istanza;
- adozione delle misure minime di sicurezza.
Gli adempimenti dell’Amministratore di condominio
2) NEI CONFRONTI DEI FORNITORI:
- L’Amministratore è tenuto a predisporre il testo dell’informativa da
rendere ai fornitori del condominio e consegnarla ai medesimi
personalmente o a mezzo posta;
- predisporre la propria organizzazione di studio in modo da fornire
risposta a eventuali istanze di accesso provenienti dai fornitori;
- adozione delle misure minime di sicurezza.
Gli adempimenti dell’Amministratore di condominio
3) NEI CONFRONTI DEL PORTIERE DELLO STABILE:
-Predisporre il testo dell’informativa da rendere al portiere e consegnarla
al medesimo personalmente o a mezzo posta;
- nomina ad incaricato del trattamento: predisporre lettera di incarico
(in sostanza si tratta di elencare i compiti del portiere), da consegnare
personalmente al portiere;
- predisporre la propria organizzazione di studio in modo da fornire
risposta a eventuali istanze di accesso provenienti dal portiere;
- adottare le misure minime di sicurezza.
Gli adempimenti dell’Amministratore di condominio
4) NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E I COLLABORATORI
DELLO STUDIO:
- predisporre il testo dell’informativa e consegnarla personalmente o a
mezzo posta;
- nomina a (eventuale) responsabile del trattamento: predisporre la lettera
di incarico da consegnare personalmente all’eventule dipendente che si
intende designare come responsabile del trattamento;
- nomina a incaricato del trattamento: predisporre la lettera di incarico da
consegnare personalmende ai dipendenti/collaboratori;
- predisporre la propria organizzazione di studio in modo da fornire
risposta a eventuali istanze di accesso ai propri dati personali;
- adozione delle misure minime di sicurezza.
Gli adempimenti dell’Amministratore di condominio
5) NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI CHE GESTISCONO
L’EVENTUALE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA:
- Predisporre il testo dell’informativa da rendere al soggetto che si occupa
di videosorveglianza condominiale;
- nomina a responsabile del trattamento: predisporre la lettera di
designazione del responsabile del trattamento da consegnare al prescelto
per la gestione del servizio di videosorveglianza. Nella medesima occorre
fornire al responsabile le direttive in base alle quali gestire il servizio nel
rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs 196/2003. Prevede anche un
obbligo di report periodico a carico del responsabile del trattamento;
- adozione delle misure minime di sicurezza.
Dati relativi alla Proprietà dei Condòmini
Tutela della riservatezza
DEVONO ESSERE COMUNICATI ALL’AMMINISTRATORE:
I dati relativi ai titolari (nome, cognome, indirizzo, ecc.) delle
unità immobiliari (appartamento, box, cantina, posto auto) che
fanno parte del condominio.
Analogo diritto sussiste in capo ai condòmini contitolari del
trattamento.
Dati relativi alla Proprietà dei Condòmini
Tutela della riservatezza
1) OBBLIGO DI COMUNICARE LA VENDITA DELL’UNITA’
IMMOBILIARE
La normativa sulla privacy non prevede specifici accertamenti volti a
verificare sui registri immobiliari l’effettiva titolarità delle singole unità
immobiliari a cura dell’Amministratore di condominio.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno individuato in capo
all’Amministratore il dovere di consultazione dei registri immobiliari
per l’ipotesi in cui lo stesso agisca per il recupero delle spese di
competenza.
L’acquirente è tenuto a comunicare
trasferimento dell’unità immobiliare.
all’Amministratore
il
Dati relativi alla Proprietà dei Condòmini
Tutela della riservatezza
2) DECESSO DEL CONDOMINO ED INFORMAZIONI RELATIVE
ALLA TITOLARITA’ DELL’UNITA’ IMMOBILIARE:
Gli eredi sono tenuti a comunicare all’Amministratore la
morte del condomino defunto e, conseguentemente, i loro dati
anagrafici e recapiti.
Dati relativi alla Proprietà dei Condòmini
Tutela della riservatezza
3) DIRITTO DI ACCEDERE E RICEVERE LE INFORMAZIONI
RELATIVE
ALLA
TITOLARITA’
DI
UN’UNITA’
IMMOBILIARE
E’ diritto di tutti i comproprietari di essere informati dei nominativi
e della titolatità dei condomini.
L’Amministratore ha l’obbligo di ottemperare alla richiesta di
esibizione dei dati da parte del condomino.
Non è necessario che i condomini specifichino la ragione per cui
vogliono prendere visione o estrarre copia dei documenti relativi alla
titolarità di un’unità condominiale; spetta all’Amministratore l’onere di
dedurre e dimostrare l’insussistenza di qualsivoglia interesse effettivo:
motivi futili, inconsistenti o contrari alla correttezza.
Dati relativi alla Proprietà dei Condòmini
Tutela della riservatezza
3) DIRITTO DI ACCEDERE E RICEVERE LE INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA TITOLARITA’ DI UN’UNITA’ IMMOBILIARE
L’Amministratore è tenuto ad adottare le cautele dovute per evitare
che terzi non legittimati vengano a conoscenza dei dati.
4) COMUNICAZIONE DEI NUMERI TELEFONICI DEI
CONDOMINI (DATO PERSONALE):
Solo in presenza di consenso dell’interessato.
Dati relativi alla Proprietà dei Condòmini
Tutela della riservatezza
5) GLI INDIRIZZI DEI CONDOMINI NON RESIDENTI NEL
CASEGGIATO :
L’Amministratore ha diritto a conoscere tali informazioni ed è
tenuto a svolgere le indagini suggerite dall’ordinaria diligenza
per rintracciare i condomini non più presenti al precedente recapito
e comunicare a tutti l’avviso di convocazione dell’assemblea.
Rapporti con condòmini morosi
DECISIONE DEL GARANTE 12 DICEMBRE 2001:
il trattamento dei dati in questione da parte del condòmino è, sul piano generale,
lecito e può comportare anche una giustificata comunicazione di dati tra i
soggetti interessati nell’ambito del condominio;
●
al contrario, lo specifico trattamento di dati realizzato mediante l’esposizione
in bacheca, relativamente ad una presunta situazione di morosità, si pone in
contrasto con i principi di pertinenza e di non eccedenza affermati dall’art. 9 l. n.
675/96;
●
L’esposizione di dati personali riguardanti singoli condomini in luoghi aperti al
passaggio di soggetti estranei deve essere infatti limitata predisponendo gli avvisi,
le convocazioni e gli ordini giorno di cui si ritenga necessaria l’inserzione in
becheche condominiali in modo da inserirvi le sole informazioni necessarie per la
più efficace comunicazione dell’evento (es: assemblea condominiale), indicando
eventuali dati personali relativi al merito delle singole questioni solo nell’ambito di
documenti inviati ai singoli aventi diritto, oppure all’interno della discussione
comune.
●
Rapporti con condòmini morosi
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE 16 LUGLIO 2003:
L’Amministratore, nel corso dell’assemblea, a richiesta dei condomini stessi
può legittimanente esporre le ragioni di credito del condominio nei
confronti di un singolo partecipante moroso, facendo trascrivere le sue
dichiarazioni nel verbale della riunione assembleare inviato
esclusivamente a tutta la collettività condominale.
L’esposizione nella bacheca condominiale di documenti personali del
singolo è considerata condotta illegittima
Rapporti con condòmini morosi
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE 16 LUGLIO 2003:
E’ legittimo il comportamento dell’Amministratore che in apposita
sezione del rendiconto condominiale indichi il nome e l’importo
delle quote condominiali non versate dai condomini.
Conto corrente condominiale
I condomini possono esercitare in ogni momento il potere di vigilanza
e controllo sull’attività di gestione e, perciò, possono in ogni momento
prendere visione dei documenti del conto corrente;
• non è necessario che il condominio specifichi la ragione per cui vuole
prendere visione o estrarre copie dei documenti del conto corrente;
• l’Amministratore può non ottemperare alla richiesta dimostrando
l’inesistenza di un interesse effettivo in capo al condomino istante
(perché i documenti non lo riguardano, oppure l’esistenza di motivi futili
o contrari alla correttezza).
Posta nelle cassette condominiali
La funzione della cassetta delle lettere è quella di raccogliere atti di
corrispondenza indirizzati all’intestatario;
●
l’intestatario è l’unico soggetto legittimato ad estendere
l’utilizzazione della cassetta delle lettere anche ad altri fini, tra cui
quello
di
ricevere
qualsivoglia
forma
di
pubblicità;
●
qualora il titolare della cassetta esprima, inequivocabilmente, di non
voler ricevere materiale pubblicitario, a nessuno deve essere
consentito di tenere un comportamento contrastante con tale
volontà.
●
Videosorveglianza
L’installazione di telecamere è possibile solo tenendo conto, oltre che della
disciplina sulla privacy, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge
da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi (c.d.
principio di liceità).
È ammissibile installare telecamere esclusivamente in relazione all’esigenza
di preservare la sicurezza di condomini o per tutelare le loro proprietà
esclusive o parti comuni da concrete situazioni di pericolo (c.d. principio di
necessità).
Videosorveglianza
I visitatori delle aree condominiali devono essere informati che stanno per
accedere o si trovano in una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione.
●
E’ sufficiente un cartello, collocato nei luoghi ripresi e ben visibile, con
raffigurata una telecamera, che specifichi le finalità del trattamento, i nomi dei
condomini, il responsabile del trattamento e gli incaricati dello stesso.
●
In linea teorica la videosorveglianza dovrebbe preferibilmente essere svolta
in modalità live, ovvero senza la registrazione delle immagini.
●
Se avviene la registrazione, le immagini devono essere cancellate entro un
periodo massimo di 24 ore.
●
L’installazione ad opera del singolo partecipante al condominio di strumenti di
ripresa il cui angolo di visuale sia limitato a spazi di propria esclusiva pertinenza
e senza registrazione e delle immagini non è soggetta al Codice della privacy.
●
La responsabilità connessa al trattamento dei dati
1.RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
2.RESPONSABILITA’ PENALE
Responsabilità amministrativa
1) OMESSA O INIDONEA INFORMATIVA (Art. 161).
Tale violazione è punita con la sanzione amministrativa base del
pagamento di una somma da 3.000 a 18.000 Euro.
La sanzione è più pesante nei casi di dati sensibili, giudiziari o di
trattamenti che presentino rischi specifici ai sensi dell’art. 17 o,
comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati e va da un minimo 3.000 ad un massimo di 30.000 Euro.
La sanzione può essere aumentata sino al triplo quando risulta
inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Responsabilità amministrativa
2) CESSIONE DEI DATI IN VIOLAZIONE DI QUANTO
PREVISTO DALL’ART. 16, COMMA 1, LETT. B, O DI ALTRE
DISPOSIZIONI
IN
MATERIA
DI
DISCIPLINA
DEL
TRATTAMENTO DEI DATI (Art. 162, n. 1).
Tale violazione è punita con la sanzione amministrativa base del
pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 Euro
Responsabilità amministrativa
3) LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO
84, COMMA 1 (Art. 162, n. 2).
L’art. 84, comma 1, riguarda i dati sanitari e prescrive che i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti solo
all’interessato o ai soggetti legittimati, da parte di esercenti le professioni
sanitarie od organismi sanitari, esclusivamente per il tramite di un
medico designato dall’interessato.
Tale illecito è punito con la sanzione amministrativa che prevede il
pagamento di una somma da 500 a 3.000 Euro
Responsabilità amministrativa
4) OMESSA O INCOMPLETA NOTIFICAZIONE (Art. 163).
Le condotte punite sono due:
1. l’omissione assoluta della notificazione
2. l’incompletezza delle notizie riportate sulla notificazione
comunque effettuata.
Tale condotta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 10.000 a 60.000 Euro e con la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Responsabilità amministrativa
5) OMESSA INFORMAZIONE O ESIBIZIONE AL GARANTE (Art.
164)
E’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
4.000 a 24.000 Euro, ai sensi degli art. 150, comma 2, e 157.
L’art. 150 riguarda i ricorsi amministrativi al Garante. Al comma 2, prevede
che il Garante può assumere informazioni ai fini della decisione del
contenzioso.
L’art. 157, si colloca nel capo dedicato ad accertamenti e controlli: per
l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al
responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti.
Chi non aderisce alle richieste è passibile della sanzione.
Responsabilità amministrativa
SANZIONE ACCESSORIA (Art. 165)
Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria consistente
nella pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero
o per estratto, in uno o più giornali indicati nel
provvedimento che la applica.
Responsabilità amministrativa
PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE:
l'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni amministrative è il Garante.
L’interessato, entro 60 giorni dalla contestazione dell’illecito, può
pagare la sanzione ovvero presentare ricorso avanti il Giudice di
Pace.
Il dovere di pagare la sanzione si prescrive in 5 anni dal giorno
della violazione.
Responsabilità penale
1) TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 167)
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque, al fine di trarne per sè
o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126
e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129.
SANZIONE: reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè
o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di
dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22,
commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, se dal fatto deriva nocumento.
SANZIONE: la reclusione da uno a tre anni.
Responsabilità penale
2) FALSITA’ NELLE DICHIARAZIONI E NOTIFICAZIONI AL
GARANTE (ART. 168)
Chiunque, nella notificazione o in comunicazioni, atti,
documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento
dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o
attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o
documenti falsi.
SANZIONE: la reclusione da sei mesi a tre anni.
Responsabilità penale
3) OMESSA ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA
(ART.169)
Chi omette di adottare le misure minime previste dall’art. 33
e dall’allegato B al codice della privacy.
SANZIONE: l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da
10.000 a 50.000 Euro
Responsabilità penale
4) INOSSERVANZA (DOLOSA) DI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE
(ART. 170)
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva i seguenti provvedimenti del
Garante:
- autorizzazione al trattamento di dati genetici (art. 90);
- autorizzazione al trattamento di dati sensibili (art. 26);
- provvedimento cautelare di blocco del trattamento o sospensione di
operazioni pendente un ricorso (art. 150);
- decisione su ricorso per la tutela dei diritti degli interessati (art. 150);
- divieto o blocco di trattamenti illeciti o non corretti o pregiudizievoli (art.
143).
SANZIONE: la reclusione da tre mesi a due anni.
Responsabilità penale
5) PENA ACCESSORIA (Art. 172)
La condanna per uno dei delitti previsti dal codice importa
la pubblicazione della sentenza.
Argomenti trattati
I principi generali della legge sulla privacy 196/2003.
• Il provvedimento generale del Garante del 18 maggio 2006.
• Gli adempimenti per gli amministratori condominiali:
 i rapporti con i condomini;
 i rapporti con i fornitori del condominio;
 i rapporti con il portiere dello stabile;
 i rapporti con i dipendenti e collaboratori di studio.
• La privacy nel condominio:
 i dati relativi alla proprietà esclusiva dei condomini e la tutela della riservatezza;
 i rapporti con i condomini morosi;
 il conto corrente condominiale e problemi di privacy;
 posta nelle cassette condominiali e diritto alla riservatezza;
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• Le responsabilità connesse al trattamento dei dati.
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Torino, 13 febbraio 2007
Avv. Federica Bergesio
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