ANTIRICICLAGGIO:
NOVITA’ PER I PROFESSIONISTI E
NUOVE REGOLE SULL’USO DEGLI
STRUMENTI DI PAGAMENTO
Avv. Anna Soatto
10 marzo 2008
Fonti
2
D.Lgs. 21.11.2007 n. 231:

Attua Dir 2005/60/CE del 26.10.2005 (III direttiva)

Abroga D.Lgs. 56/2004 e regolamenti attuativi
(DM 3.2.2006 n. 141 e provv. UIC 24.02.2006)
Novità
3

Procedura di adeguata verifica della clientela

Prestatori di servizi relativi a società e trust

Obblighi di registrazione

Approccio basato sul rischio

Soppressione UIC e istituzione UIF

Modifiche alle limitazioni all’uso del contante
4
Entrata in vigore
29.12.2007, ad eccezione di:
• Transazioni in contante, dei titoli al portatore, clausole di non
trasferibilità assegni art. 49: entrano in vigore il 30.04.2008;
• Trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni
sospette: 12 mesi da entrata in vigore decreto;
• Attuazione AUI e modalità registrazione: disposizioni attuative da
emanarsi entro 18 mesi da entrata in vigore decreto;
• Modalità di adempimento
obblighi di adeguata verifica della
clientela, organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni,
nuovi indici di anomalia: Autorità Competenti devono emanare
relative norme;
• Provvedimenti attuativi di norme abrogate (DM 141 del 3.02.2006 e
provv. UIC 24.02.2006) continuano ad applicarsi, nei limiti di
compatibilità, fino all’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del
D.Lgs. 231/07.
UIF art. 6
5
• Istituita presso la Banca d’Italia.
• Funzione di analisi finanziaria per la prevenzione e il
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
internazionale.
• Riceve segnalazioni
informazioni.
dai
soggetti
obbligati
e
chiede
6
Definizioni ai soli fini del D.Lgs 231/2007
Non c’è più richiamo agli artt. 648 bis e ter cp.
Le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio:
• La conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che
essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,
allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di
aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni.
• L’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza,
ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli
stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività.
• L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al
momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa
o da una partecipazione a tale attività.
• La partecipazione ad uno degli atti di cui sopra, l’associazione per commettere
tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di istigare o consigliare qualcuno a
commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
7
Definizioni ai soli fini del D.Lgs 231/2007
Finanziamento del terrorismo:
• Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta,
alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia
o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in
qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in
parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con
finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il
compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo
previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente
dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche
per i delitti anzidetti.
8
Responsabilità del professionista per reati tributari
commessi dai propri clienti?
• “Utilizzazione di beni” formula suscettibile di comprendere
anche denaro.
• Il commercialista che sa che il presidente o amministratore
hanno risparmiato imposte compiendo una dichiarazione
infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) e che le somme relative sono
impiegate in attività imprenditoriale deve segnalare il fatto?
• Presupposti: ricezione di beni e nesso di provenienza degli
stessi con attività criminosa; perfezionamento reato
presupposto.
Definizioni
9
Cliente soggetto al quale i professionisti di cui agli artt. 12 e 13 rendono
una prestazione professionale a seguito del conferimento di un
incarico.
•
Operazione attività finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o
patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da
realizzare tramite una prestazione professionale.
•
Operazione frazionata: unitaria sotto il profilo economico posta in
essere attraverso più operazioni in un periodo di sette giorni, resta
frazionata se ricorrono elementi per ritenerla tale.
•
Operazioni collegate: pur non costituendo esecuzione di un medesimo
contratto, sono connesse per il soggetto che le esegue, l’oggetto o lo
scopo cui sono dirette.
•
Prestazione professionale prestazione professionale o commerciale
correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli artt. 12, 13, 14,
della quale si presume durata.
10
Ambito soggettivo esercenti professioni
D.Lgs. 231/2007 artt. 12, 13, 14
• Soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali,
nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del
lavoro;
• ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e
altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in
materia di contabilità e tributi;
• notai e avvocati limitatamente ad alcune attività;
• prestatori di servizi relativi a società e trust;
• revisori contabili.
11
Principi generali art. 3
Le misure di cui al decreto si fondano anche sulla collaborazione
attiva dei professionisti che adottano idonee ed appropriate procedure
al fine di garantire l’assolvimento degli obblighi imposti in materia di
verifica della clientela, conservazione documenti, segnalazione
operazioni sospette, controllo interno, valutazione del rischio.
Le procedure devono rispettare le prescrizioni e le garanzie stabilite
dal D.Lgs. 231/07 e dalla normativa in tema di privacy.
Le misure previste sono proporzionate al rischio di riciclaggio in
relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione
professionale, al prodotto o alla transazione.
L’applicazione delle misure previste deve essere proporzionata alla
peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari
della normativa.
12
Nuovi obblighi in materia di adeguata verifica della clientela
a) Adempimenti di identificazione di cui al D.Lgs 56/04
devono essere integrati con nuovi adempimenti di
adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi.
b) Sono applicabili l’approccio basato sul rischio e i criteri
generali per la valutazione del rischio.
13
Titolo II capo I - Adeguata verifica della clientela art. 16
Casi in cui professionisti sono tenuti ad osservare obblighi di adeguata verifica
della clientela:
a) Quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o
utilità di valore pari o superiore ad euro 15.000.
b) Quando eseguono prestazioni professionali che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro
15.000 indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione
unica o appaiano collegate o frazionate.
c) Quando operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile (costituzione
o amministrazione di società enti o trust sempre operazione di valore
indeterminabile).
d) Quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento terrorismo.
e) Quando vi sono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati precedentemente
ottenuti ai fini dell’individuazione di un cliente.
14
Casi di esonero dall’osservanza degli obblighi di adeguata
verifica della clientela e di registrazione art. 12
Redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi.
Adempimenti in materia di amministrazione del personale
(contabilità per le paghe, contributi previdenziali e assistenziali).
Allo stato non c’è esonero per dichiarazioni fiscali non reddituali:
denunce di successione, dichiarazione IVA separata, ICI….
(restrizione non imposta da direttiva, auspicio che venga incluso
almeno mod. Unico)
Non c’è esonero per incarico tenuta contabilità, ma obbligo si
adempie con la sola registrazione iniziale.
15
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela art. 18 e 19 art. 3 all. tecnico
18 a) Identificare cliente e verificarne identità sulla base di
documenti dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile
e indipendente.
18 b) Identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne
l’identità (where applicable).
16
Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
della clientela art. 19
Come: identificazione e verifica identità cliente e titolare effettivo
in presenza del cliente, anche attraverso dipendenti o
collaboratori, mediante estremi del documento identità o
equipollenti (Artt. 1 e 35 DPR 445/2000)
a) Se cliente persona fisica:
nome e cognome
luogo e data di nascita
indirizzo
codice fiscale
estremi del documento di identificazione
17
(segue) Modalità di adempimento degli obblighi di
adeguata verifica della clientela
b) Se cliente è soggetto diverso da persona fisica:
denominazione
sede legale
codice fiscale o partita IVA
visura con individuazione dei delegati e dei relativi poteri
verificare effettiva esistenza potere di rappresentanza e acquisire
informazioni su identità dei delegati per operazioni da svolgere
18
(segue) Modalità di adempimento degli obblighi di
adeguata verifica della clientela
Quando avviene l’identificazione:
Prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al
momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una
prestazione professionale o al momento dell’esecuzione
dell’operazione.
Identificazione del titolare effettivo
19
Titolare effettivo (art. 2 allegato tecnico):
Società:
1) persone fisiche che in ultima istanza possiedano e controllino un’entità
giuridica attraverso il controllo diretto o indiretto di una percentuale
sufficiente delle partecipazioni al capitale o dei diritti di voto (25% + 1);
2) persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione
di un’entità giuridica.
Fondazioni, trust:
3) se beneficiari determinati: persone fisiche beneficiarie del 25% o più
del patrimonio di un’entità giuridica;
4) se beneficiari non ancora determinati: persone nel cui interesse
principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
5) persone fisiche che esercitano controllo sul 25% o più del patrimonio di
un’entità giuridica.
20
Modalità di adempimento degli obblighi di verifica del
titolare effettivo
Quando e come identificare titolare effettivo:
Contestualmente all’identificazione del cliente.
Adozione di misure adeguate e commisurate alla
situazione di rischio per comprendere assetti di proprietà
e assetti di controllo del cliente.
Pubblici registri.
Richiesta dati ai clienti (art. 21) ovvero ottenere
informazioni in altro modo.
21
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela art. 18 e 19
18 c) Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura
prevista del rapporto continuativo o della
prestazione professionale.
18 d) Svolgere un controllo costante.
22
segue: Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata
verifica della clientela art. 19
Controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua
analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto
in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la
conoscenza del proprio cliente, delle sue attività commerciali, del suo
profilo di rischio, avuto riguardo se necessario all’origine dei fondi e
tenendo aggiornati documenti, dati e informazioni detenute.
23
Divieto di eseguire prestazioni professionali art. 23
Quando i professionisti non sono in grado di rispettare obblighi di
adeguata verifica della clientela di cui all’art. 18 comma 1 lett a) b) c)
non possono eseguire le prestazioni professionali e valutano se
effettuare segnalazione alla UIF.
Non c’è obbligo di astensione e segnalazione nel corso di esame della
posizione giuridica del cliente o dell’espletamento di compiti di difesa
o rappresentanza in giudizio compresa consulenza su eventualità di
intentare procedimento.
24
Adeguata verifica della clientela: approccio basato sul rischio art. 20
Obblighi assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente
(profilo soggettivo), rapporto continuativo, prestazione professionale,
operazione, prodotto o transazione (profilo oggettivo).
Per la valutazione del rischio si adottano criteri generali:
Con riferimento al cliente: natura giuridica, prevalente attività svolta,
comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o
della prestazione, area geografica sede del cliente o della controparte;
a)
con riferimento all’operazione o prestazione: tipologia della
prestazione, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza e durata,
ragionevolezza, area geografica di destinazione dell’operazione.
b)
25
Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
della clientela e istruzioni su procedure e controlli interni
Si attendono disposizioni attuative e istruzioni:
Sulle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata
verifica della clientela: da parte delle Autorità di Vigilanza (art.
7) e da parte del Ministero economia e finanze, sentito
comitato di sicurezza finanziaria (art. 19 comma 2).
Su organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni
volti a prevenire l’utilizzo dei canali finanziari ed economici
per il riciclaggio e per la valutazione del rischio: istruzioni che
saranno emanate delle Autorità di Vigilanza (7 comma 2).
26
Obblighi di adeguata verifica della clientela semplificati art. 25
Identificazione e verifica non sono richieste se cliente è
intermediario finanziario, ente creditizio o finanziario,
ufficio della PA ovvero organismo che svolge funzioni
pubbliche.
27
Obblighi di adeguata verifica della clientela rafforzati art. 28
1. Mancanza fisica del cliente, adottare una o più delle seguenti
misure:
–
Accertare identità cliente con docc supplementari.
–
Adottare misure supplementari certificazione documenti
forniti.
–
Assicurarsi che primo pagamento avvenga mediante c/c
intestato a cliente.
28
Obblighi di adeguata verifica della clientela rafforzati art. 28
2. Obblighi di adeguata verifica sono comunque assolti anche senza
presenza fisica del cliente nei seguenti casi:
– Cliente già identificato in relazione a rapporto in essere purchè le
informazioni siano aggiornate.
– In presenza di operazioni avvenute con sistemi di cassa continua o
sportelli automatici.
– Pregressa identificazione sulla base di documenti certi (atti
pubblici, scritture autenticate, certificati per generazione firma
digitale).
– Dichiarazione dati clienti da parte rappresentanza consolare
italiana.
29
Obblighi di adeguata verifica della clientela rafforzati art. 28
3. Conti di corrispondenza con enti di paesi terzi
4.
Rapporti con persone politicamente esposte non residenti,
occorre:
• Stabilire adeguate procedure basate sul rischio.
• Acquisire preventiva autorizzazione direttore generale prima di
attivare rapporto continuativo.
• Adottare misure per stabilire origine patrimonio e fondi impiegati
in operazione.
• Assicurare controllo continuo e rafforzato della prestazione
professionale.
30
Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di
terzi art. 29 ss.
Gli obblighi di verifica si considerano comunque assolti anche in
assenza del cliente:
• Quando è fornita idonea attestazione da determinati soggetti
(intermediari, enti creditizi e finanziari, altri professionisti) ai
quali i clienti abbiano conferito incarico prestazione professionale
e che li abbiano identificati.
• Responsabili finali restano comunque i soggetti che ricorrono a
terzi.
31
Capo II - Obblighi di registrazione
Il Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali,
emana disposizioni applicative delle modalità di registrazione
(art. 38 comma 7).
Modalità di registrazione
32
Professionisti istituiscono:
-
Archivio formato e gestito a mezzo di strumenti
informatici ovvero
-
registro cartaceo della clientela ai fini antiriciclaggio
contenente i dati identificativi del cliente, mentre
ulteriori dati o informazioni sono conservati nel fascicolo
relativo a ciascun cliente.
33
Obbligo di registrazione e conservazione informazioni
- art. 36 comma 2
- Informazioni da registrare e conservare con riferimento a
rapporti continuativi e a prestazioni professionali:
 data di instaurazione rapporto
 dati identificativi del cliente
 generalità dei delegati
Obbligo di conservazione documenti e registrazione
informazioni - art. 36 comma 1
34
•
Riguardo ad obblighi di adeguata verifica del cliente:
Conservare copia o riferimenti documenti acquisiti per verifica
clientela, per 10 anni dalla fine della prestazione professionale
•
Riguardo alle operazioni e prestazioni professionali:
Conservare dati: data, causale, importo, tipologia operazione, mezzi di
pagamento. Nel fascicolo del cliente: scritture e registrazioni,
consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga
efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per 10 anni da
esecuzione operazione, o da cessazione rapporto continuativo o della
prestazione professionale.
35
Obbligo di registrazione - art. 36 comma 2
b) Informazioni da conservare con riferimento a tutte le
operazioni di importo pari o superiore ad euro 15.000:
data
causale
importo
tipologia di operazione
mezzi di pagamento
dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del
soggetto per conto del quale eventualmente opera
36
Termini di registrazione - art. 36 terzo comma
Le informazioni di cui al comma 2 dell’art. 19 sono registrate non
oltre trenta giorni successivi:
• al compimento dell’operazione,
• ovvero dall’apertura, dallavariazione, dalla chiusura del rapporto
continuativo o dalla fine della prestazione professionale.
37
Utilizzabilità ai fini fiscali - art. 36 comma 6
I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al capo II
(obblighi di registrazione) sono utilizzabili ai fini fiscali “secondo le
disposizioni vigenti”.
• Principio generale: utilizzo da parte di soggetti pubblici che vengano a
conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni di fatti che configurano
violazioni tributarie (art. 36 DPR 600/33).
• Ispezioni o richiesta esibizione documenti da parte NPV della GdF da
cui derivi verifica fiscale viola diritto riservatezza dei segnalanti che
verrebbero conosciuti per diritto accesso agli atti del contribuente.
• Osservazioni Garante Privacy 250707: per assicurare rispetto del
principio di finalità, utilizzabilità dati in sede fiscale nel caso di accertato
riciclaggio.
38
Segnalazione art. 41
Professionisti hanno obbligo di segnalare all’UIF ogni operazione
sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per
sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo.
Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura
dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in
ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità
economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base
agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito
dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un
incarico.
39
Segnalazione art. 41
Gli indicatori di anomalia al fine di individuare le operazioni
sospette saranno emanati con Decreto del Ministro della
Giustizia sentiti gli ordini professionali.
Termini per la segnalazione:
Senza ritardo, ove possibile prima del compimento
dell’operazione, appena il professionista sia venuto a
conoscenza degli elementi di sospetto.
40
Modalità di segnalazione art. 43
I professionisti trasmettono la segnalazione direttamente alla
UIF oppure agli ordini professionali.
Gli Ordini provvedono a trasmetterla alla UIF priva del
nominativo del segnalante.
Ordini professionali informano UIF delle ipotesi di omissione
di segnalazione di operazioni sospette o di ogni fatto che
potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del
terrorismo rilevate nei confronti dei professionisti (nell’esercizio
dell’azione disciplinare).
41
Esenzione da obbligo di segnalazione art. 12 comma 2
Per informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo
stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o
dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del
medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale
procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di
intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano
ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Anche in relazione a giudizi arbitrali o per la risoluzione di
controversie innanzi a organismi di conciliazione.
In tali casi non sorge nemmeno obbligo di astensione
dall’esecuzione della prestazione di cui all’art. 23.
Segretezza
42
Le segnalazioni non costituiscono violazioni degli obblighi di
segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni
alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale
o da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e, se
poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede non
comportano responsabilità di alcun tipo
art. 41 comma 6.
Divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni e a chiunque ne sia a
conoscenza di dare comunicazione dell’avvenuta segnalazione
art. 46 comma
1.
43
Riservatezza art. 45
Soggetti obbligati alla segnalazione e Ordini professionali
adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza
dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione.
Identità delle persone che hanno effettuato le segnalazioni non è
menzionata in caso di denuncia o rapporto ai sensi degli artt. 331
e 347 cpp.
La riservatezza può essere superata con decreto motivato da
parte dell’Autorità giudiziaria, quando lo ritenga indispensabile
ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
44
Sanzioni penali
• Inosservanza obblighi adeguata verifica
clientela
•
Multa da 2.600 a 13.000
• Omessa o falsa indicazio-ne generalità del
soggetto per conto del quale esegue
operazione
•
Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa
da 500 a 5.000 euro
• Omessa o falsa indicazione delle
informazioni su scopo e natura del rapporto
continuativo o della prestazione
professionale
•
Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda
da 5.000 a 50.000
• Omessa tardiva incompleta registrazione
•
Multa da 2.600 a 13.000
45
Sanzioni penali
• Omessa comunicazione da parte
degli organi di controllo
•
Reclusione fino ad 1 anno e
multa da 100 a 1.000
• Violazione divieto di comunicare
avvenuta segnalazione di
operazione sospetta
•
Arresto da 6 mesi a 1 anno o
ammenda da 5.000 a 50.000 euro
46
Sanzioni amministrative
• Mancato rispetto provvedimento
di sospensione disposto da UIF
• Pecuniaria da 5.000 a 200.000
• Omessa istituzione registro
clientela
• Pecuniaria da 5.000 a 50.000
• Mancata adozione delle modalità
di registrazione
• Pecuniaria da 5.000 a 50.000
• Omessa segnalazione di
operazioni sospette
• Pecuniaria dall’1% al 40%
dell’importo dell’opera-zione
non segnalata
• Violazione degli obblighi
informativi nei confronti della
UIF
• Pecuniaria da 5.000 a 50.000
47
Ministero di Giustizia
• Alta vigilanza sugli ordini professionali
48
Ordini professionali
Promuovono e controllano osservanza da
professionisti degli obblighi stabiliti dal decreto.
parte
dei
Veicolano dati e notizie dagli iscritti alle Autorità preposte e
agli iscritti le indicazioni e prassi applicative provenienti dalle
Autorità competenti.
Informano UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di
operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe esser correlato
a riciclaggio o finanziamento del terrorismo da parte dei propri
iscritti, attività che svolgono nell’ambito dell’esercizio delle
funzioni disciplinari.
49
Organi di controllo art. 52
Nelle società assoggettate alla normativa antiriciclaggio: gli organi
di controllo vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel
D.Lgs. 231/07 (collegio sindacale, consiglio
di
sorveglianza,
comitato di controllo di gestione, organismo di vigilanza di cui al
D.Lgs. 231/01, soggetti incaricati del controllo di gestione presso i
soggetti destinatari del D.Lgs. 231/07).
Nelle altre società doveri e compiti del collegio sindacale non sono
esplicitati: UIC 24.02.06 attività esclusa, anche laddove includa
revisione contabile, sindaco non svolge prestazione professionale è
inserito in un rapporto organico e organo opera a maggioranza.
50
I nuovi limiti sulle transazioni in contanti e sull’utilizzo dei
titoli al portatore
 Normativa: Artt. 49 e 50 D. Lgs. N. 231/07
 Decorrenza: 30.04.2008
Trasferimento di denaro contante
51
-
“E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o
postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione anche
frazionata, è complessivamente pari o superiore ad € 5.000,00” (in luogo dei
precedenti € 12.500,00) (art. 49 comma 1);
-
“Soggetti diversi”: soggetti che rappresentano centri diversi di
interesse (ad es.: socio e società ; società e relative controllate);
-
l’avverbio “complessivamente” si riferisce al valore dell’operazione
e non all’importo da trasferire, il cumulo va quindi riferito non più
alla sola sommatoria dei valori espressi ma alla somma dei valori,
anche frazionati, che costituiscono parte di un’operazione unica.
D. Lgs. 231/07 Art. 49, 1 comma
52
-
-
Non sono cumulabili i trasferimenti relativi a distinte ed autonome
operazioni o relativi alla medesima operazione quando il frazionamento è
connaturato all’operazione stessa (ad. Es. contratto di somministrazione)
ovvero è la conseguenza di preventivo accordo fra le parti (ad. Es.
pagamento rateale);
Verificato anche cumulando contanti e titoli al portatore;
“Operazione”: trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento
(ovverossia denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di
accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento,
polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a
disposizione che permetta di trasferire, movimentare i acquisire, anche per
via telematica, fondi o disponibilità finanziarie) (art. 1, 1 comma, lett. l)).
Operazione frazionata
53
-
Art. 1, lett. m), D. Lgs. 231/07:
“ Operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabili
dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai
predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato
in sette giorni fermo restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrono
i presupposti per ritenerla tale”;
-
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti
di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..
54
Operazioni a rischio di infrazione:

Pagamenti fatture

Finanziamenti dei soci

Trasferimenti infragruppo fra diverse società

Distribuzione di utili e dividendi

Conferimenti in società
55
Assegni e vaglia: beneficiario e non trasferibilità
 Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 5.000,00
devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario
e la clausola di non trasferibilità (c. 5).
 Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari per importi pari o superiori a
€ 5.000,00 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola di non trasferibilità (c. 7).
 Il rilascio di assegni circolari, i vaglia postali e cambiari di importi inferiori
a € 5.000,00 può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di
non trasferibilità (c. 8).
 I moduli di assegni bancari e postali saranno rilasciati dalle Banche o da
Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità (c. 4).
 Il cliente può richiedere il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in
forma libera (c. 4).
 Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera
ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato
in forma libera è dovuta dal richiedente la somma di € 1,5 (c. 10).
56
Assegni in forma libera
 I soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 7 c. 6 D.P.R. 605/73
(Amministrazione Finanziaria e Guardia di Finanza) potranno chiedere
a Banca e Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi ed il codice fiscale dei
soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali
in forma libera o che abbiano assegni circolari o vaglia postali in forma
libera nonché di tutti i giratori e di coloro che li abbiano presentati
all’incasso. Le modalità tecniche di trasmissione dei dati saranno
contenute in un Provvedimento di prossima emanazione (c. 11).
57
Requisiti della girata
Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del
girante (c. 10).
Gli assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente (“a me
medesimo”) potranno essere girati unicamente dal traente stesso per
l’incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A. (c. 6).
58
Libretti al portatore
 Il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o
superiore a € 5.000,00 (c. 12).
 I libretti di deposito bancari o postali con saldo pari o
superiore a € 5.000,00, esistenti alla data dell’entrata in vigore
del decreto 231/07, devono essere estinti dal portatore ovvero
il loro saldo deve essere ridotto ad importi inferiori ai 5.000,00
euro entro e non oltre la data del 30.06.2009. Le Banche sono
tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale
disposizione (c. 13).
 In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o
postali al portatore il cedente deve comunicare, entro 30
giorni, all’istituto di credito, i dati identificativi del
cessionario e la data del trasferimento (c. 14).
59
Art. 50, c. 1-2
 È vietata l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di
risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (c. 1).
 E’ vietato l’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio
in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati Esteri
(c. 2).
60
Comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Norma
Obblighi
Sanzioni
Art. 51,
comma 1
I destinatari del decreto, in relazione ai loro compiti di servizio e nei
limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni inerenti
alle disposizioni di cui alle seguenti norme, ne riferiscono entro 30 gg al
Ministero dell’Economia e delle Finanze:
Sanzione
pecuniaria dal 3%
al 30%
dell’importo
dell’operazione
(art. 58, c.7)
a) Limitazioni all’uso del denaro contante (art. 49, 1 c.);
b) Assegni bancari e postali (art. 49, cc 5-6);
c) Assegni circolari, vaglia postali e cambiari (art. 49, 7 c.);
d) Libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 49, cc. 12-14);
e) Apertura e utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o
con intestazione fittizia anche aperti all’estero (art. 50)
61
Comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Norma
Obblighi
Sanzioni
Art. 51, comma
2
In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari,
assegni circolari, libretti al portatore o titoli
similari, la comunicazione deve essere effettuata
dalla Banca o da Poste Italiane S.p.a. che accetta il
versamento e dalla Banca che ne effettua
l’estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla
comunicazione abbia certezza che la stessa sia
stata effettuata da altro soggetto obbligato
Sanzione pecuniaria dal 3%
al 30% dell’importo
dell’operazione (art. 58, c. 7)
Art. 51, comma
3
Qualora oggetto dell’infrazione dovesse essere
un’operazione di trasferimento segnalata quale
operazione sospetta, il soggetto che ha effettuato la
segnalazione non è tenuto alla comunicazione di
cui ai commi 1 e 2 dell’art. 51
62
Comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Importo infrazione
Ente destinatario
Importo superiore a
€ 250.000,00
Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo raccomandata A/R in
forma libera
Importo inferiore a
€ 250.000,00
Competenti Direzioni provinciali per i Servizi Vari a mezzo raccomandata
A/R in forma libera. Per l’individuazione della competenza si fa
riferimento al luogo in cui è commessa la violazione
Sanzioni amministrative
63
Art. 58
Violazione
Sanzione
Comma 1
 Trasferimento di denaro, libretti di deposito o titoli
al portatore tra soggetti diversi per importi pari o
superiori a 5.000,00 euro (art. 49, 1 c.);
Sanzione pecuniaria
dall’1% al 40% dell’importo
trasferito
 Emissione di assegni bancari o postali per importi
pari o superiori a 5.000,00 euro senza indicazione del
beneficiario o della clausola di non trasferibilità (art.
49, 5 c.);
 Assegni bancari o postali emessi all’ordine del
traente che non siano girati unicamente per l’incasso
a una banca o a Poste Italiane (art. 49, 6 c.);
 Emissione di assegni, circolari, vaglia postali e
cambiari senza indicazione del beneficiario o della
clausola di non trasferibilità (art. 49, 7 c.);
Sanzioni amministrative
64
Art. 58
Violazione
Sanzione
Comma 2
Saldo dei libretti di deposito o postali al
portatore pari o superiore a 5.000,00 euro
(art. 49, c. 12)
Sanzione pecuniaria dal 20%
al 40% del saldo
Comma 3
 Mancata estinzione di libretti con saldo
pari o superiore a 5.000,00 euro (art. 49, c.
13);
Sanzione pecuniaria dal 10%
al 20% del saldo del libretto al
portatore
 Mancata
comunicazione
dei
dati
identificativi del cessionario e della data di
trasferimento dei libretti di deposito (art. 49,
c. 14)
Sanzioni amministrative
65
Art. 58
Violazione
Sanzione
Comma 4
Trasferimento di denaro contante per importi
pari o superiori a 2.000,00 euro ( o entro
5.000,00 euro se debitamente documentati)
effettuato per il tramite di Money Transfer (art.
49, cc. 18-19)
Sanzione pecuniaria dal
20% al 40% dell’importo
trasferito
Comma 5
Apertura in qualunque forma di conti o libretti
di risparmio in forma anonima o con
intestazione fittizia (art. 50, c. 1)
Sanzione pecuniaria dal
20% al 40% del saldo
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