ANTIRICICLAGGIO: NOVITA’ PER I PROFESSIONISTI E NUOVE REGOLE SULL’USO DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO Avv. Anna Soatto 10 marzo 2008 Fonti 2 D.Lgs. 21.11.2007 n. 231: Attua Dir 2005/60/CE del 26.10.2005 (III direttiva) Abroga D.Lgs. 56/2004 e regolamenti attuativi (DM 3.2.2006 n. 141 e provv. UIC 24.02.2006) Novità 3 Procedura di adeguata verifica della clientela Prestatori di servizi relativi a società e trust Obblighi di registrazione Approccio basato sul rischio Soppressione UIC e istituzione UIF Modifiche alle limitazioni all’uso del contante 4 Entrata in vigore 29.12.2007, ad eccezione di: • Transazioni in contante, dei titoli al portatore, clausole di non trasferibilità assegni art. 49: entrano in vigore il 30.04.2008; • Trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette: 12 mesi da entrata in vigore decreto; • Attuazione AUI e modalità registrazione: disposizioni attuative da emanarsi entro 18 mesi da entrata in vigore decreto; • Modalità di adempimento obblighi di adeguata verifica della clientela, organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni, nuovi indici di anomalia: Autorità Competenti devono emanare relative norme; • Provvedimenti attuativi di norme abrogate (DM 141 del 3.02.2006 e provv. UIC 24.02.2006) continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilità, fino all’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 231/07. UIF art. 6 5 • Istituita presso la Banca d’Italia. • Funzione di analisi finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. • Riceve segnalazioni informazioni. dai soggetti obbligati e chiede 6 Definizioni ai soli fini del D.Lgs 231/2007 Non c’è più richiamo agli artt. 648 bis e ter cp. Le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio: • La conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. • L’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività. • L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività. • La partecipazione ad uno degli atti di cui sopra, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. 7 Definizioni ai soli fini del D.Lgs 231/2007 Finanziamento del terrorismo: • Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per i delitti anzidetti. 8 Responsabilità del professionista per reati tributari commessi dai propri clienti? • “Utilizzazione di beni” formula suscettibile di comprendere anche denaro. • Il commercialista che sa che il presidente o amministratore hanno risparmiato imposte compiendo una dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) e che le somme relative sono impiegate in attività imprenditoriale deve segnalare il fatto? • Presupposti: ricezione di beni e nesso di provenienza degli stessi con attività criminosa; perfezionamento reato presupposto. Definizioni 9 Cliente soggetto al quale i professionisti di cui agli artt. 12 e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico. • Operazione attività finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale. • Operazione frazionata: unitaria sotto il profilo economico posta in essere attraverso più operazioni in un periodo di sette giorni, resta frazionata se ricorrono elementi per ritenerla tale. • Operazioni collegate: pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono connesse per il soggetto che le esegue, l’oggetto o lo scopo cui sono dirette. • Prestazione professionale prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli artt. 12, 13, 14, della quale si presume durata. 10 Ambito soggettivo esercenti professioni D.Lgs. 231/2007 artt. 12, 13, 14 • Soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro; • ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi; • notai e avvocati limitatamente ad alcune attività; • prestatori di servizi relativi a società e trust; • revisori contabili. 11 Principi generali art. 3 Le misure di cui al decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva dei professionisti che adottano idonee ed appropriate procedure al fine di garantire l’assolvimento degli obblighi imposti in materia di verifica della clientela, conservazione documenti, segnalazione operazioni sospette, controllo interno, valutazione del rischio. Le procedure devono rispettare le prescrizioni e le garanzie stabilite dal D.Lgs. 231/07 e dalla normativa in tema di privacy. Le misure previste sono proporzionate al rischio di riciclaggio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione. L’applicazione delle misure previste deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della normativa. 12 Nuovi obblighi in materia di adeguata verifica della clientela a) Adempimenti di identificazione di cui al D.Lgs 56/04 devono essere integrati con nuovi adempimenti di adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi. b) Sono applicabili l’approccio basato sul rischio e i criteri generali per la valutazione del rischio. 13 Titolo II capo I - Adeguata verifica della clientela art. 16 Casi in cui professionisti sono tenuti ad osservare obblighi di adeguata verifica della clientela: a) Quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore ad euro 15.000. b) Quando eseguono prestazioni professionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro 15.000 indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o appaiano collegate o frazionate. c) Quando operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile (costituzione o amministrazione di società enti o trust sempre operazione di valore indeterminabile). d) Quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento terrorismo. e) Quando vi sono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’individuazione di un cliente. 14 Casi di esonero dall’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione art. 12 Redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi. Adempimenti in materia di amministrazione del personale (contabilità per le paghe, contributi previdenziali e assistenziali). Allo stato non c’è esonero per dichiarazioni fiscali non reddituali: denunce di successione, dichiarazione IVA separata, ICI…. (restrizione non imposta da direttiva, auspicio che venga incluso almeno mod. Unico) Non c’è esonero per incarico tenuta contabilità, ma obbligo si adempie con la sola registrazione iniziale. 15 Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela art. 18 e 19 art. 3 all. tecnico 18 a) Identificare cliente e verificarne identità sulla base di documenti dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. 18 b) Identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità (where applicable). 16 Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela art. 19 Come: identificazione e verifica identità cliente e titolare effettivo in presenza del cliente, anche attraverso dipendenti o collaboratori, mediante estremi del documento identità o equipollenti (Artt. 1 e 35 DPR 445/2000) a) Se cliente persona fisica: nome e cognome luogo e data di nascita indirizzo codice fiscale estremi del documento di identificazione 17 (segue) Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela b) Se cliente è soggetto diverso da persona fisica: denominazione sede legale codice fiscale o partita IVA visura con individuazione dei delegati e dei relativi poteri verificare effettiva esistenza potere di rappresentanza e acquisire informazioni su identità dei delegati per operazioni da svolgere 18 (segue) Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela Quando avviene l’identificazione: Prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o al momento dell’esecuzione dell’operazione. Identificazione del titolare effettivo 19 Titolare effettivo (art. 2 allegato tecnico): Società: 1) persone fisiche che in ultima istanza possiedano e controllino un’entità giuridica attraverso il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale o dei diritti di voto (25% + 1); 2) persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica. Fondazioni, trust: 3) se beneficiari determinati: persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica; 4) se beneficiari non ancora determinati: persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica; 5) persone fisiche che esercitano controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica. 20 Modalità di adempimento degli obblighi di verifica del titolare effettivo Quando e come identificare titolare effettivo: Contestualmente all’identificazione del cliente. Adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere assetti di proprietà e assetti di controllo del cliente. Pubblici registri. Richiesta dati ai clienti (art. 21) ovvero ottenere informazioni in altro modo. 21 Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela art. 18 e 19 18 c) Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 18 d) Svolgere un controllo costante. 22 segue: Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela art. 19 Controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente, delle sue attività commerciali, del suo profilo di rischio, avuto riguardo se necessario all’origine dei fondi e tenendo aggiornati documenti, dati e informazioni detenute. 23 Divieto di eseguire prestazioni professionali art. 23 Quando i professionisti non sono in grado di rispettare obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’art. 18 comma 1 lett a) b) c) non possono eseguire le prestazioni professionali e valutano se effettuare segnalazione alla UIF. Non c’è obbligo di astensione e segnalazione nel corso di esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento di compiti di difesa o rappresentanza in giudizio compresa consulenza su eventualità di intentare procedimento. 24 Adeguata verifica della clientela: approccio basato sul rischio art. 20 Obblighi assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente (profilo soggettivo), rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione (profilo oggettivo). Per la valutazione del rischio si adottano criteri generali: Con riferimento al cliente: natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o della prestazione, area geografica sede del cliente o della controparte; a) con riferimento all’operazione o prestazione: tipologia della prestazione, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza e durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione dell’operazione. b) 25 Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e istruzioni su procedure e controlli interni Si attendono disposizioni attuative e istruzioni: Sulle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela: da parte delle Autorità di Vigilanza (art. 7) e da parte del Ministero economia e finanze, sentito comitato di sicurezza finanziaria (art. 19 comma 2). Su organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo dei canali finanziari ed economici per il riciclaggio e per la valutazione del rischio: istruzioni che saranno emanate delle Autorità di Vigilanza (7 comma 2). 26 Obblighi di adeguata verifica della clientela semplificati art. 25 Identificazione e verifica non sono richieste se cliente è intermediario finanziario, ente creditizio o finanziario, ufficio della PA ovvero organismo che svolge funzioni pubbliche. 27 Obblighi di adeguata verifica della clientela rafforzati art. 28 1. Mancanza fisica del cliente, adottare una o più delle seguenti misure: – Accertare identità cliente con docc supplementari. – Adottare misure supplementari certificazione documenti forniti. – Assicurarsi che primo pagamento avvenga mediante c/c intestato a cliente. 28 Obblighi di adeguata verifica della clientela rafforzati art. 28 2. Obblighi di adeguata verifica sono comunque assolti anche senza presenza fisica del cliente nei seguenti casi: – Cliente già identificato in relazione a rapporto in essere purchè le informazioni siano aggiornate. – In presenza di operazioni avvenute con sistemi di cassa continua o sportelli automatici. – Pregressa identificazione sulla base di documenti certi (atti pubblici, scritture autenticate, certificati per generazione firma digitale). – Dichiarazione dati clienti da parte rappresentanza consolare italiana. 29 Obblighi di adeguata verifica della clientela rafforzati art. 28 3. Conti di corrispondenza con enti di paesi terzi 4. Rapporti con persone politicamente esposte non residenti, occorre: • Stabilire adeguate procedure basate sul rischio. • Acquisire preventiva autorizzazione direttore generale prima di attivare rapporto continuativo. • Adottare misure per stabilire origine patrimonio e fondi impiegati in operazione. • Assicurare controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale. 30 Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi art. 29 ss. Gli obblighi di verifica si considerano comunque assolti anche in assenza del cliente: • Quando è fornita idonea attestazione da determinati soggetti (intermediari, enti creditizi e finanziari, altri professionisti) ai quali i clienti abbiano conferito incarico prestazione professionale e che li abbiano identificati. • Responsabili finali restano comunque i soggetti che ricorrono a terzi. 31 Capo II - Obblighi di registrazione Il Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali, emana disposizioni applicative delle modalità di registrazione (art. 38 comma 7). Modalità di registrazione 32 Professionisti istituiscono: - Archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici ovvero - registro cartaceo della clientela ai fini antiriciclaggio contenente i dati identificativi del cliente, mentre ulteriori dati o informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. 33 Obbligo di registrazione e conservazione informazioni - art. 36 comma 2 - Informazioni da registrare e conservare con riferimento a rapporti continuativi e a prestazioni professionali: data di instaurazione rapporto dati identificativi del cliente generalità dei delegati Obbligo di conservazione documenti e registrazione informazioni - art. 36 comma 1 34 • Riguardo ad obblighi di adeguata verifica del cliente: Conservare copia o riferimenti documenti acquisiti per verifica clientela, per 10 anni dalla fine della prestazione professionale • Riguardo alle operazioni e prestazioni professionali: Conservare dati: data, causale, importo, tipologia operazione, mezzi di pagamento. Nel fascicolo del cliente: scritture e registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per 10 anni da esecuzione operazione, o da cessazione rapporto continuativo o della prestazione professionale. 35 Obbligo di registrazione - art. 36 comma 2 b) Informazioni da conservare con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore ad euro 15.000: data causale importo tipologia di operazione mezzi di pagamento dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera 36 Termini di registrazione - art. 36 terzo comma Le informazioni di cui al comma 2 dell’art. 19 sono registrate non oltre trenta giorni successivi: • al compimento dell’operazione, • ovvero dall’apertura, dallavariazione, dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale. 37 Utilizzabilità ai fini fiscali - art. 36 comma 6 I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al capo II (obblighi di registrazione) sono utilizzabili ai fini fiscali “secondo le disposizioni vigenti”. • Principio generale: utilizzo da parte di soggetti pubblici che vengano a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni di fatti che configurano violazioni tributarie (art. 36 DPR 600/33). • Ispezioni o richiesta esibizione documenti da parte NPV della GdF da cui derivi verifica fiscale viola diritto riservatezza dei segnalanti che verrebbero conosciuti per diritto accesso agli atti del contribuente. • Osservazioni Garante Privacy 250707: per assicurare rispetto del principio di finalità, utilizzabilità dati in sede fiscale nel caso di accertato riciclaggio. 38 Segnalazione art. 41 Professionisti hanno obbligo di segnalare all’UIF ogni operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. 39 Segnalazione art. 41 Gli indicatori di anomalia al fine di individuare le operazioni sospette saranno emanati con Decreto del Ministro della Giustizia sentiti gli ordini professionali. Termini per la segnalazione: Senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell’operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi di sospetto. 40 Modalità di segnalazione art. 43 I professionisti trasmettono la segnalazione direttamente alla UIF oppure agli ordini professionali. Gli Ordini provvedono a trasmetterla alla UIF priva del nominativo del segnalante. Ordini professionali informano UIF delle ipotesi di omissione di segnalazione di operazioni sospette o di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei professionisti (nell’esercizio dell’azione disciplinare). 41 Esenzione da obbligo di segnalazione art. 12 comma 2 Per informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Anche in relazione a giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione. In tali casi non sorge nemmeno obbligo di astensione dall’esecuzione della prestazione di cui all’art. 23. Segretezza 42 Le segnalazioni non costituiscono violazioni degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede non comportano responsabilità di alcun tipo art. 41 comma 6. Divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni e a chiunque ne sia a conoscenza di dare comunicazione dell’avvenuta segnalazione art. 46 comma 1. 43 Riservatezza art. 45 Soggetti obbligati alla segnalazione e Ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione. Identità delle persone che hanno effettuato le segnalazioni non è menzionata in caso di denuncia o rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 cpp. La riservatezza può essere superata con decreto motivato da parte dell’Autorità giudiziaria, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. 44 Sanzioni penali • Inosservanza obblighi adeguata verifica clientela • Multa da 2.600 a 13.000 • Omessa o falsa indicazio-ne generalità del soggetto per conto del quale esegue operazione • Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500 a 5.000 euro • Omessa o falsa indicazione delle informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale • Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 50.000 • Omessa tardiva incompleta registrazione • Multa da 2.600 a 13.000 45 Sanzioni penali • Omessa comunicazione da parte degli organi di controllo • Reclusione fino ad 1 anno e multa da 100 a 1.000 • Violazione divieto di comunicare avvenuta segnalazione di operazione sospetta • Arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro 46 Sanzioni amministrative • Mancato rispetto provvedimento di sospensione disposto da UIF • Pecuniaria da 5.000 a 200.000 • Omessa istituzione registro clientela • Pecuniaria da 5.000 a 50.000 • Mancata adozione delle modalità di registrazione • Pecuniaria da 5.000 a 50.000 • Omessa segnalazione di operazioni sospette • Pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’opera-zione non segnalata • Violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF • Pecuniaria da 5.000 a 50.000 47 Ministero di Giustizia • Alta vigilanza sugli ordini professionali 48 Ordini professionali Promuovono e controllano osservanza da professionisti degli obblighi stabiliti dal decreto. parte dei Veicolano dati e notizie dagli iscritti alle Autorità preposte e agli iscritti le indicazioni e prassi applicative provenienti dalle Autorità competenti. Informano UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe esser correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo da parte dei propri iscritti, attività che svolgono nell’ambito dell’esercizio delle funzioni disciplinari. 49 Organi di controllo art. 52 Nelle società assoggettate alla normativa antiriciclaggio: gli organi di controllo vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/07 (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione, organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01, soggetti incaricati del controllo di gestione presso i soggetti destinatari del D.Lgs. 231/07). Nelle altre società doveri e compiti del collegio sindacale non sono esplicitati: UIC 24.02.06 attività esclusa, anche laddove includa revisione contabile, sindaco non svolge prestazione professionale è inserito in un rapporto organico e organo opera a maggioranza. 50 I nuovi limiti sulle transazioni in contanti e sull’utilizzo dei titoli al portatore Normativa: Artt. 49 e 50 D. Lgs. N. 231/07 Decorrenza: 30.04.2008 Trasferimento di denaro contante 51 - “E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione anche frazionata, è complessivamente pari o superiore ad € 5.000,00” (in luogo dei precedenti € 12.500,00) (art. 49 comma 1); - “Soggetti diversi”: soggetti che rappresentano centri diversi di interesse (ad es.: socio e società ; società e relative controllate); - l’avverbio “complessivamente” si riferisce al valore dell’operazione e non all’importo da trasferire, il cumulo va quindi riferito non più alla sola sommatoria dei valori espressi ma alla somma dei valori, anche frazionati, che costituiscono parte di un’operazione unica. D. Lgs. 231/07 Art. 49, 1 comma 52 - - Non sono cumulabili i trasferimenti relativi a distinte ed autonome operazioni o relativi alla medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad. Es. contratto di somministrazione) ovvero è la conseguenza di preventivo accordo fra le parti (ad. Es. pagamento rateale); Verificato anche cumulando contanti e titoli al portatore; “Operazione”: trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento (ovverossia denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare i acquisire, anche per via telematica, fondi o disponibilità finanziarie) (art. 1, 1 comma, lett. l)). Operazione frazionata 53 - Art. 1, lett. m), D. Lgs. 231/07: “ Operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabili dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni fermo restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrono i presupposti per ritenerla tale”; - Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. 54 Operazioni a rischio di infrazione: Pagamenti fatture Finanziamenti dei soci Trasferimenti infragruppo fra diverse società Distribuzione di utili e dividendi Conferimenti in società 55 Assegni e vaglia: beneficiario e non trasferibilità Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 5.000,00 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (c. 5). Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari per importi pari o superiori a € 5.000,00 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (c. 7). Il rilascio di assegni circolari, i vaglia postali e cambiari di importi inferiori a € 5.000,00 può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità (c. 8). I moduli di assegni bancari e postali saranno rilasciati dalle Banche o da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità (c. 4). Il cliente può richiedere il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera (c. 4). Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente la somma di € 1,5 (c. 10). 56 Assegni in forma libera I soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 7 c. 6 D.P.R. 605/73 (Amministrazione Finanziaria e Guardia di Finanza) potranno chiedere a Banca e Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano assegni circolari o vaglia postali in forma libera nonché di tutti i giratori e di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Le modalità tecniche di trasmissione dei dati saranno contenute in un Provvedimento di prossima emanazione (c. 11). 57 Requisiti della girata Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante (c. 10). Gli assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente (“a me medesimo”) potranno essere girati unicamente dal traente stesso per l’incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A. (c. 6). 58 Libretti al portatore Il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000,00 (c. 12). I libretti di deposito bancari o postali con saldo pari o superiore a € 5.000,00, esistenti alla data dell’entrata in vigore del decreto 231/07, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad importi inferiori ai 5.000,00 euro entro e non oltre la data del 30.06.2009. Le Banche sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione (c. 13). In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, all’istituto di credito, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento (c. 14). 59 Art. 50, c. 1-2 È vietata l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (c. 1). E’ vietato l’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati Esteri (c. 2). 60 Comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze Norma Obblighi Sanzioni Art. 51, comma 1 I destinatari del decreto, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni inerenti alle disposizioni di cui alle seguenti norme, ne riferiscono entro 30 gg al Ministero dell’Economia e delle Finanze: Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione (art. 58, c.7) a) Limitazioni all’uso del denaro contante (art. 49, 1 c.); b) Assegni bancari e postali (art. 49, cc 5-6); c) Assegni circolari, vaglia postali e cambiari (art. 49, 7 c.); d) Libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 49, cc. 12-14); e) Apertura e utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia anche aperti all’estero (art. 50) 61 Comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze Norma Obblighi Sanzioni Art. 51, comma 2 In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla Banca o da Poste Italiane S.p.a. che accetta il versamento e dalla Banca che ne effettua l’estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa sia stata effettuata da altro soggetto obbligato Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione (art. 58, c. 7) Art. 51, comma 3 Qualora oggetto dell’infrazione dovesse essere un’operazione di trasferimento segnalata quale operazione sospetta, il soggetto che ha effettuato la segnalazione non è tenuto alla comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 51 62 Comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze Importo infrazione Ente destinatario Importo superiore a € 250.000,00 Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo raccomandata A/R in forma libera Importo inferiore a € 250.000,00 Competenti Direzioni provinciali per i Servizi Vari a mezzo raccomandata A/R in forma libera. Per l’individuazione della competenza si fa riferimento al luogo in cui è commessa la violazione Sanzioni amministrative 63 Art. 58 Violazione Sanzione Comma 1 Trasferimento di denaro, libretti di deposito o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 5.000,00 euro (art. 49, 1 c.); Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito Emissione di assegni bancari o postali per importi pari o superiori a 5.000,00 euro senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità (art. 49, 5 c.); Assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente che non siano girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane (art. 49, 6 c.); Emissione di assegni, circolari, vaglia postali e cambiari senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità (art. 49, 7 c.); Sanzioni amministrative 64 Art. 58 Violazione Sanzione Comma 2 Saldo dei libretti di deposito o postali al portatore pari o superiore a 5.000,00 euro (art. 49, c. 12) Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo Comma 3 Mancata estinzione di libretti con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro (art. 49, c. 13); Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore Mancata comunicazione dei dati identificativi del cessionario e della data di trasferimento dei libretti di deposito (art. 49, c. 14) Sanzioni amministrative 65 Art. 58 Violazione Sanzione Comma 4 Trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000,00 euro ( o entro 5.000,00 euro se debitamente documentati) effettuato per il tramite di Money Transfer (art. 49, cc. 18-19) Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo trasferito Comma 5 Apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50, c. 1) Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo www.cortellazzo-soatto.com/it Via Porciglia 14 35121 Padova (Italy) Tel. +39 049 8237311 Fax. +39 049 8787735 Video +39 049 8766496 E-mail: [email protected]