Corsi IVA Università di Pisa
Otttobre/Novembre 2011
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1
Gli scopi dell’incontro
 L’incontro non serve a :
 Risolvere in maniera completa tutti i dubbi
 Fornire tutte le nozioni necessarie
L’ incontro serve:
 a fornire una “bussola” per orientarsi nel campo
 a fornire un “cassetto per gli attrezzi” normativo
sufficientemente in grado di guidarci al di là delle
singole nozioni fornite
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2
Il meccanismo di applicazione dell’ IVA
Operatore
Costo
acquisto
Valore
aggiunto
Prezzo
cessione
Aliquota
IVA
Imposta
Totale
fattura
Artigiano
0
100
100
20
20
120
Grossista
100
50
150
20
30
180
Dettagl,te
150
30
180
20
36
216
Cons.re
finale
216
0
0
0
0
0
TOTALE
180
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86
3
Presupposti dell’ IVA
 Soggettivo esercizio arti e professioni
 Oggettivo  cessione di beni e prestazioni di servizio
 Territoriale
 Importazioni da chiunque effettuate
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4
Cosa sono le attività commerciali dal punto di vista fiscale?
 TUIR art. 55  attività conseguente all’esercizio di
attività produttiva di reddito di impresa
 Il reddito di impresa è quello che deriva dall’esercizio di
imprese commerciali precisando che per esercizio di
imprese commerciali si intende l’esercizio per
professione abituale, ancorchè non esclusiva , delle
attività elencate all’articolo 2195 c.c……anche se non
organizzate in forma di impresa”
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5
Definizione dal punto di vista dell’ iva
 Articolo 1 del DPR 633/72:
 “ L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni
di beni e le prestazioni di servizi (presupposto oggettivo
ndr )effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di
imprese o nell’esercizio di arti e professioni
(presupposto soggettivo ndr ) e sulle importazioni da
chiunque effettuate”
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6
Il soggetto passivo IVA in chiave di legislazione
europea
 Direttiva CE n.112 del 28.1 .2006:
 Art. 9,
 “Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo
indipendente
e in qualsiasi luogo una delle attività
economiche di cui al paragrafo 2, indipendentenetemente
dallo scopo o dai risultati di detta attività
 Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le
attività di produttore, di commerciante, o di prestatore di
servizi comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle
delle professioni liberali o assimilate. Si considera in
particolare attività economica un’operazione che
comporti lo sfruttamente di un bene materiale o
immateriale per ricavarne introiti aventi un certo
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carattere di stabilità.”
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7
 D.P.R. 633/1972 articolo 4 (definisce uno dei
presupposti soggettivi nell’IVA intitolandosi
“Esercizio di imprese”)
 “Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per
professione abituale, ancorchè non esclusivo, delle
attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e
2195 anche se non organizzate in forma di impresa”
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“non preclude che l’ente ..possa porre in essere eventuali attività che
si qualificano, sotto il profilo fiscale, come attività commerciali” –
definizione di sintesi
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9
Definizione fiscale dell’ ente pubblico
Art. 73 1^ comma lettera c) del TUIR:
Sono soggette all’imposta sulle società………..
 c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società,
nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
non hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di attività
commerciali
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10
Caratteristiche dell’ “ente non commerciale”
 Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze -
Dipartimento Entrate - 12 maggio 1998, n. 124/E
 L'elemento distintivo degli enti non commerciali, anche a
seguito del citato decreto legislativo n.460 del 1997, è costituito,
quindi, dal fatto di non avere tali enti quale oggetto esclusivo o
principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale,
intendendosi per tale l'attività che determina reddito d'impresa
ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R..
 Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione
dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata)
del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite,
l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati.
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11
L’articolo 74 del tuir (ex- 88)
Testo unico delle imposte sui redditi. art. 74
Titolo: Stato ed enti pubblici
. Testo: in vigore dal 01/01/2004 modificato da: DLG del
12/12/2003 n. 344
art. 1 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato,
compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se
dotati di personalita' giuridica, i comuni, i consorzi
tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di
demanio collettivo, le comunita' montane, le
province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2.
Non
costituiscono
esercizio
dell'attivita'
commerciale: a) l'esercizio di funzioni statali da parte
di enti pubblici; b) l'esercizio di attivita'
previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti
pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese
le aziende sanitarie locali
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12
Ricomponiamo il puzzle a livello di IVA
in Ateneo …..
IVA
si applica alle attività di natura
commerciale
eccezioni:
IVA anche sulle importqzioni
a. IVA intra in
atttività
istituzionale
b. IVA su
prestazioni
di servizi nei
rapporti con
l’estero anche
sfera istituzionale
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13
Se proprio aveste fabbricati dediti interamente all’attività
commerciale o promiscuamente…..
 Immobile destinato interamente all’attività commerciale :
tassazione IRES nell’ ambito del reddito di impresa. Si deduce
dal reddito il costo della quota di ammortamento
 Immobile destinato promiscuamente all’attività commerciale :
Articolo 144 del TUIR comma 4:
“Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita',
sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi
e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e'
deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche
finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al
predetto rapporto.”
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14
Una risoluzione illuminante: la costruzione di una mensa da
parte di un Comune – Ris.222/E del 10 Agosto 2007 Agenzia delle
Entrate
 “Deve ritenersi che il Comune interpellante , qualora
intenda destinare ..il costruendo immobile ad attività
commerciale (quale risulta essere, in ogni caso, la
gestione della mensa scolastic), lo stesso può esercitare
il diritto alla detrazione dell’imposta assolta per rivalsa
sulle prestazioni di servizi relative alla costruzione
dell’immobile.
 La soluzione prospettata presuppone che l’immobile
sia strumentale all’attività commerciale esercitata e
che, inoltre, la medesima attività venga gestita, da
parte dell’ente locale, con contabilità separata come
previsto dal citato art. 19 – ter del D.P.R. 633.”
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15
Attività di mera locazione di Enti non commerciali
 La circolare 21 giugno 1991 nr. 32 ha confermato una
precedente circolare del 21 luglio 1989 n.36 chiarendo
che le mere locazioni di immobili da parte di enti non
commerciali sono attività non commerciali di
ottimizzazione del proprio patrimonio.
 Ultimamente però l’Agenzia delle Entrate con
risoluzione 169/E dell’ 1.7.2009 ha lievemente corretto
il tiro ritenendo che la locazione di immobili da parte
di enti non commerciali sia in campo IVA se all’interno
dell’ente esiste una struttura dedicata alla gestione
(conformemente la ris. 286/2007).
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16
LA FONTE DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE: IL CONTRATTO
Il modello contrattuale, da cui in genere prende origine
l’attività conto terzi, è il contratto a prestazioni
corrispettive disciplinato dall’articolo 1321 del codice
civile secondo cui:
“ il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto
patrimoniale”
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17
Un consiglio preliminare: definire lo schema dei rapporti
giuridici intercorrenti tra le parti: Risoluzione n.90/E del 19
marzo 2002 dell’Agenzia delle Entrate
 “La definizione della questione sollevata
si deve fondare sull’analisi del concreto
assetto degli interessi delle parti, così
come regolati nella convenzione con la
quale è concesso il contributo”
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18
Il contratto commerciale
Un primo elemento importante che ci orienta nel
decidere se ci troviamo di fronte ad un contratto
commerciale è certamente l’elemento “patrimoniale”,
cioè la presenza di una utilità economica suscettibile di
valutazione.
Tuttavia tale elemento non è sempre decisivo: anche
semplici convenzioni di finanziamento possono e
devono avere elementi di carattere patrimoniale.
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Il contratto commerciale: l’interesse prevalente del
committente
Ulteriore passo verso la commercialità: dobbiamo
essere “scelti” sul mercato da un committente che
abbia bisogno di soddisfare una propria esigenza.
Tale elemento è specifico e sarà rilevante per
distinguere i contratti a prestazioni corrispettive, di
cui stiamo discutendo, da quelli associativi tipici, ad
es., dei rapporti che legano le Università alla Comunità
Europea.
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20
Infine l’elemento fiscalmente (quasi)
decisivo: l’ IVA
Un contratto commerciale attivo
è generalmente
soggetto ad IVA o meglio alla normativa IVA (in primis
alla fatturazione) ben potendo ricadere anche sotto
regimi IVA particolari (esenzione, non imponibilità
etc.).
Se è vero che non tutta l’attività commerciale è
fatturabile è però incontestabile che tutto ciò che l’
Università fattura rientra nell’attività commerciale.
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21
Per l’IVA l’abitualità è importante
 Per l’assoggettamento ad IVA di qualsiasi operazione
deve comunque sussistere la condizione dell’ abitualità
posta dal primo comma dell’articolo 4 : peraltro la
risoluzione 25.11.1985 n.324692 ritiene che possa
sussistere abitualità anche se rare prestazioni annuali
siano ripetute nel corso di anni.
 Per i professionisti l’abitualità, e quindi la necessità di
iscriversi all’IVA, è insita nell’iscrizione ad albo
professionale.
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22
L’ IVA è un imposta europea e anche sull’applicazione agli enti
pubblici occorre esaminare l’articolo 13 della Direttiva del
Consiglio delle Comunità Europee n. 2006/112/CE
 “Gli Stati, le regioni, le provincie, i comuni e gli altri enti di
diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le
attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche
autorità, anche quando, in relazione a tali attività od
operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o
retribuzioni
Tuttavia, allorchè tali enti esercitano attività od operazioni
di questo genere, essi devono essere considerati soggetti
passivi per dette attività od operazioni quando il loro non
assoggettamento
provocherebbe
distorsioni
della
concorrenza di una certa importanza.”
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23
Una sentenza “macabra” della Corte di Giustizia UE, Sez.
II dell’8 Giugno 2006, causa C-430/04
 Il Feuerbestattungsverein è un’associazione riconosciuta di
utilità pubblica che gestisce un crematorio nella città di
Halle. Esso ha presentato al Finanzamt una domanda di
informazioni nei confronti del comune di Lutherstadt che
gestisce parimenti un crematorio in cui..affermava che
l’eventuale mancato assoggettamento all’imposta sul valore
aggiunto al comune di Lutherstadt avrebbe consentito a
tale comune di offrire i servizi di cremazione a prezzi più
vantaggiosi di quelli da esso stesso applicati.
 La Corte ha ritenuto legittima la richiesta in base alla
vigente legislazione europea in materia di IVA.
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Sono in ogni caso oggettivamente commerciali anche
se esercitati da enti pubblici
 Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita
 Erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione,








gas, energia elettrica e vapore
Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
Gestione di spacci aziendali, gestione di mense e
somministrazione di pasti
Trasporto e deposito di merci
Trasporto di persone
Organizzazione di viaggi soggiorni turistici, prestazioni
alberghiere o di alloggio
Servizi portuali e aeroportuali
Pubblicità commerciale
Telecomunicazioni e radio diffusioni circolari
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25
Il sinallagma contrattuale
 Dopo
il preliminare accertamento rispetto alle
distorsioni di concorrenza occorre esaminare la
presenza del sinallagma come primo “sintomo” che ci
orienta verso la commercialità di un rapporto.
 L’Agenzia delle Entrate ha fondato la propria potestà
accertatrice della commercialità o meno di un
contratto, sull’esistenza di un rapporto sinallagmatico,
un rapporto cioè di causa – effetto tra ciò che viene
domandato dal committente e ciò che viene fornito dal
cedente/commissionario.
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Il sinallagma: Risoluzione dell’ Agenzia delle Entrate numero
183 del 11.6.2002
…”il contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato
a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare
o permettere, ossia quando si e' in presenza di un
rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

In altri termini, il contributo assume natura
onerosa e configura un'operazione rilevante agli
effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un
rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il
contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il
compenso per il servizio effettuato o per il bene
ceduto. “
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27
Gli altri sintomi della commercialità: : Risoluzione del Direzione
AA.GG. E cont.trib. Nr. 72/E – III – 7 – 193496 del 3 Maggio 1999
 “La circostanza che l’attività svolta dal Consorzio sia
finanziata con i fondi strutturali non può, nello specifico
caso in esame, far venir meno la rilevanza oggettiva di tali
prestazioni ai fini dell’ IVA ai sensi dell’articolo 3 del DPR
n. 633 del 1972, consistendo in una prestazione di servizi
effettuata verso corrispettivo specifico ed avente ad oggetto
un “facere” assunto in dipendenza di un obbligo di natura
contrattuale.
 Rilevano in tal senso la clausola risolutiva espressa,
essendo la risoluzione lo strumento tipico di un contratto a
prestazioni sinallagmatiche nelle quali si verifichi uno
squilibrio tra le parti e l’obbligo del risarcimento del danno
da inadempimento che evidenzia un interesse patrimoniale
da parte del soggetto erogatore
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28
Ulteriore sintomo di commercialità: l’acquisizione dei risultati
da parte del soggetto erogatore: Risoluzione nr. 118/E – III - 7
– 865 del 12 Luglio 1996 – Dir. AA.GG. e cont.trib.
“…si precisa che dalla suddetta convenzione emerge
che a fronte delle prestazioni rese dall’ Università è
stabilita la corresponsione di compensi da parte della
regione. Tale considerazione, unitamente alla
circostanza
che
i
risultati
dell’attività
di
sperimentazione e ricerca…vengono acquisiti nella
sfera giuridico – patrimoniale della regione, pone
in evidenza la sussistenza di un nesso di
sinallagmaticità tra l’erogazione del contributo e
l’attività svolta dall’ Università, nel quadro di un
rapporto contrattuale.”
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I contributi a fondo perduto: Risoluzione dell’ Agenzia
delle Entrate nr. 42 del 16.3.2004
 Il Consorzio YZ e' stato costituito, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile, da
XX S.p.a., dall'Universita' degli Studi di .... e dall'Istituto Zooprofilattico
sperimentale dell'..........., il Consorzio istante ha chiesto ed ottenuto dal
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - ai
sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 – un finanziamento sotto
forma di contributo alla spesa per la realizzazione di un Progetto di ricerca e
sviluppo, corredato da un Progetto di formazione per ricercatori e tecnici di
ricerca
 Alla luce dei meccanismi di erogazione dei contributi in esame nonche’ del
contenuto del contratto di finanziamento, si ritiene che dette somme non
assumano natura di corrispettivi specifici per una prestazione di servizi, ma
vengano erogate - nella forma di contributi nella spesa (e quindi a parziale
copertura dei costi del progetto) - per il perseguimento di finalita' e
obiettivi di carattere generale, quali sostegno della ricerca scientifica e
tecnologica e delle connesse attivita' di formazione.

Si ritiene, in sostanza, che non sussista un rapporto
sinallagmatico tra le prestazioni rese e che, quindi, le somme erogate
non siano rilevanti ai fini dell'IVA.
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30
Contributi a fondo perduto ed attività commerciale:
ATTENZIONE!
 Sicuramente la presenza di IVA è sintomo di commercialità
ma l’Università potrebbe ricevere da un soggetto un
contributo – quindi senza IVA - a fondo perduto e
potrebbe riceverlo:
 in attività istituzionale
 in attività commerciale
Se lo riceve in attività istituzionale il contributo è fuori campo di applicazione
dell’ IVA (vedi diapositiva 5) perché manca il presupposto di esercizio
d’impresa (articolo 1 e 4 del DPR 633/72).
Se lo riceve in campo commerciale il presupposto di esclusione dall ‘ IVA è
diverso e lo vedremo nella prossima slide!
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31
Contributi a fondo perduto in attività commerciale: IVA ed IRES
 La Scuola Sant’Anna sta organizzando un corso per formare i medici di base del territorio.
 La Scuola fa pagare una quota di iscrizione e quindi siamo in attività commerciale.
 L’ordine dei medici di Pisa, per sostenere l’iniziativa, delibera di corrispondere una somma di
denaro senz’altro pretendere.
E’ evidente che la somma è attribuita nell’ambito dell’attività commerciale
Non c’è rapporto sinallagmatico per cui viene meno il presupposto di applicazione dell’ IVA
Tributariamente:
 Ai fini IVA: si tratta di una movimentazione finanziaria di cui all’articolo 2 secondo comma
lettera a) DPR 633/72 (“Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per
oggetto denaro o crediti in denaro”).
 Ai fini IRES: è un ricavo (comunque un elemento positivo di reddito) per cui va incassato
sull’attività commerciale ai sensi dell’articolo 85 1 comma lettera g) del TUIR (Costituiscono
ricavi : (g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura,spettanti sotto
qualsiasi denominazione in base a contratto;)
 Il Comune opererà una ritenuta in acconto dell’ IRES pari al 4% facendo sottoscrivere
all’Ateneo apposito modulo (articolo 28 secondo comma DPR 600/72)
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32
L’ente pubblico socio di una associazione
 Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale, di formazione extrascolastica della
persona si dispone che le cessioni o prestazioni ai soci
effettuate in conformità alle finalità istituzionali
espressamente previste dallo Statuto e rivolte alla
realizzazione degli scopi sociali non sono soggette ad IVA
anche se eseguite verso pagamenti di corrispettivi specifici
o di contributi supplementari.
 Ciò significa che allorchè per le regole della territorialità si
radichi in Italia la eventuale debenza dell’ IVA (ad esempio
pagamento di quota associativa ad associazione inglese) la
quota è fuori campo del tributo.
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33
ATI e project financing
 Viene considerato autonomo soggetto IVA la riunione
di imprese per l’esecuzione di appalti pubblici solo nel
caso in cui la natura delle operazioni da eseguire non è
separabile tra le varie imprese (Risoluzione
MiniFinanze 30.12.1982 nr.350845).In linea generale le
singole imprese in associazione verticale fatturano
direttamente al committente
 La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 31 Ottobre
2000 nr. 161/E interpreta il contributo pubblico nel
project financing come elemento corrispettivo
soggetto ad IVA.
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34
Un approfondimento fiscale sui contributi a fondo
perduto: Risoluzione 2/E del 22 gennaio 2010
 Non sempre fiscalmente il contributo a fondo perduto in attività
commerciale è un ricavo.
 Art.88 c.3 lettera b) TUIR : i proventi in denaro o in natura
conseguiti a titolo di liberalità (esclusi quelli in base a contratto o
legge) sono sopravvenienze attive da tassare ai fini IRES
nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti
nell’esercizio di incasso e nei quattro successivi 
contributi in c/capitale
 Se finalizzati all’acquisto di specifici macchinari partecipano al
reddito o diminuendo direttamente il valore del cespite (minore
quota di ammortamento calcolata) o imputando a conto
economico nella stessa misura degli ammortamenti che anche
così vengono ridotti  contributi in conto impianti
(principio contabile nr.16 dei dottori commercialisti –
paragrafo F)
 RIMANE
COMUNQUE
LA SCISSIONE
IVA/IRES
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35
Check per stabilire se si è in attività commerciale o meno
 L’attività viene svolta dall’ente a fronte di un corrispettivo (sinallagma)?
SI
NO
Tale attività rientra tra quelle elencate dall’art. 4 c.5 DPR 633/1972?
SI
NO
Attività rilevante IVA
Tale attività viene svolta dall’ente in veste di pubblica autorità?
NO IVA
si
NO
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Attività
soggetta
IVA
36
La contabilità per l’attività commerciale
Per gli enti non commerciali, quali i Comuni , la legge
prevedeva – con disposizione di cui all’articolo 20 del
DPR 29 Settembre 1973 nr. 600 che fossero tenuti libri
contabili (libro giornale, libri IVA, scritture ausiliarie,
registro dei cespiti , inventario e bilancio) per le
attività commerciali esercitate che quindi era
obbligatorio rappresentare con separata contabilità.
La situazione si è poi modificata in relazione alla
peculiarità degli enti pubblici……..
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37
La contabilità per l’IVA
 Il problema dell’ IVA negli enti pubblici era quello di poter
detrarre in attività commerciale il tributo sugli acquisti di beni e
servizi.
 Fino al 1997 per esercitare tale diritto era obbligatoria la
contabilità separata:
 “La detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale sia
gestita con contabilità separata”
 Con il DL 328/1997 è stato finalmente stabilito che:
 “Per le…università ….la contabilità separata… è realizzata
nell’ambito e con le modalità previste per la contabilità pubblica
obbligatoria a norma di legge o statuto.”
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38
Come si realizza la contabilità separata per gli
enti pubblici: il Ministero l’aveva già spiegato
con la circolare 26 del 13.6.1980
 La previsione di detraibilità IVA per le operazioni commerciali esposte nella
contabilità obbligatoria a norma di legge è stata ammessa nel 1997 per le
Università ma per i Comuni ed altri enti esisteva fin dal 1979.
 Il Ministero della Finanze aveva spiegato fin dal 1980 come realizzare la
contabilità separata, che dava diritto alla detrazione, nell’ambito della
contabilità pubblica:
 “Si ritiene a tal proposito di dover chiarire che la contabilita' "separata" per i
cennati enti puo' realizzarsi con la creazione, fin dalla formulazione del bilancio
preventivo, di appositi capitoli, per ciascuna attivita' rilevante agli effetti
dell'I.V.A., ove vengono registrati, per le entrate e le uscite, rispettivamente gli
importi dei ricavi e dei costi, importi che dovranno trovare precisa
corrispondenza nei registri previsti agli effetti dell'I.V.A., che i detti enti soggetti
d'imposta sono, in ogni caso, obbligati a tenere ai sensi delle disposizioni
contenute nel titolo secondo del D.P.R. n. 633. Qualora le attivita' rilevanti agli
effetti del tributo siano contabilizzate unitamente ad altri servizi non soggetti
all'I.V.A. in un capitolo unico, si rendera' necessario scindere il capitolo stesso in
appositi articoli. Sia i capitoli che gli articoli dovranno riportare la dizione
"servizio rilevante agli effetti dell'I.V.A.".
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Un adempimento delicato: la
fatturazione
 Pur non essendo un corso sull ‘ IVA si ritiene però
opportuno dare qualche cenno sugli elementi fondamentali
della fatturazione poiché essa costituisce il punto centrale
dei processi legati alla gestione fiscale dell’ attività
commerciale.
 Gli elementi fondamentali della fattura sono rinvenibili
nella Direttiva 2001/115/CE che ha condotto alla
riformulazione dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972
 La fattura va emessa immediatamente al verificarsi
del compimento dell’operazione (nei servizi al
momento della notizia del pagamento del
corrispettivo o all’atto della cessione del bene mobile
o della stipula dell’atto se bene immobile – vedi slide
successiva) – Ris. 6.12.1989 nr.551041)
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Operazioni senza addebito di imposta (solo
elencazione)
 Cessioni relative a beni non comunitari in transito (codice
doganale comunitario CEE 12/10/1992 n.2913)
 Cessioni relative a beni depositati in luoghi soggetti a
vigilanza doganale con merci non comunitarie non ancora
immesse in libera pratica: depositi doganali (art. 85 e segg.
Codice doganale), zone franche e depositi franchi (art. 166
e segg. Codice doganale)
 Operazioni non imponibili artt. 8 , 8-bis, 9, 38-quater DPR
633/1973
 Operazioni esenti art. 10 DPR 633/72
 Operazioni soggette al regime del margine per i beni usati
 Operazioni soggette al regime delle Agenzie di viaggio e
turismo
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41
Registro dei corrispettivi (art. 22 e 24 del DPR
633/72)
Si può evitare la fattura per il commercio al
minuto (anche in spacci interni ad.es. per la
vendita di gadgets in Università o per le
operazioni esenti indicate tra l’altro al n. 22
dell’art. 10-prestazioni proprie delle
biblioteche… e quelle inerenti alla visita di
musei, gallerie….giardini botanici) art.22
Tali operazioni vanno annotate –
giornalmente – nel REGISTRO DEI
CORRISPETTIVI
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Le prestazioni delle biblioteche
Esenzione di carattere oggettivo che prescinde
dal soggetto che paga la prestazione
Una cooperativa che ha un appalto dall’Ateneo
per gestire il servizio può fatturare in esenzione
di IVA
Ma il servizio deve essere globale e
complessivamente funzionale alla gestione della
biblioteca e non riguardare singole prestazioni
che- da sole – non sono esenti ( Ris.135/E del 6
Dicembre 2006 e Ris.131/E del 6 Giugno 2007)
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Le prestazioni didattiche
 Accezione ampia (comprese le prestazioni educative dell’infanzia e
della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione
professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni).Esenti anche le prestazioni collegate (vitto,
alloggio,materiale didattico) e le lezioni private
 Necessità del riconoscimento da parte di una pubblica
amministrazione non necessariamente scolastica (R.M. n.430379
del 17 gennaio 1992)
 I VERSAMENTI DI ENTI PUBBLICI POSSONO ESSERE ANCHE
DIRETTI A FORMATORI NON IN POSSESSO DEL
RICOSCIMENTO (Ris. 150/E del 10.8.94, n.182/E del 22.12.1998, e
nr. 44/E del 19.3.1999)
 Professori a contratto professionisti: fatturazione sempre con IVA
se il rapporto intercorre con l’Università per materie rientranti
nell’oggetto della propria professione (prestazioni in house
Risoluzione Ministeriale 213/E del del 15/7/1995 e Ris. Ag,Entrate
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84/E del 4 Aprile
2003)
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44
Alimenti e bevande: trasferte dei dipendenti
 In una successiva slide si dà conto del fatto che dal 1^
Settembre 2008 è detraibile l’imposta (in attività
commerciale) corrisposta dall’ Università per pagamento di
prestazioni alberghiere o di alimenti e bevande da parte dei
dipendenti dell’ ente inviati in missione.
 La Circolare 6 del 3 marzo 2009 dell’ Agenzia delle Entrate
ha precisato che qualora non via sia coincidenza tra il
committente (Ateneo) e i fruitori della prestazione
(dipendenti in missione) la fattura va comunque intestata
all’ Università ed i dati dei beneficiari esposti in fattura od
in apposita nota allegata.
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Detraibilità dell’imposta sugli acquisti (art.19
DPR 633/72)
L’IMPOSTA E’ DETRAIBILE SE:
 è addebitata con una fattura;
 è relativa ad un’operazione inerente all’attività svolta;
 - è altresì “afferente” alle operazioni imponibili od equiparate
 è riferita ad un attività perfezionata mediante accordo valido
 non rientra nei casi di indetraibilità;
 viene esercitato correttamente il diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene
esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione
relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla
detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della
nascita diritto medesimo.
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Registro degli acquisti (art.25 D.P.R. 633/72)
“Il contribuente deve numerare in ordine
progressivo le fatture e le bollette doganali
relative ai beni e ai servizi acquistati o importati
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ,
comprese quelle emesse a norma del terzo
comma dell’art.17 e deve annotarle in apposito
registro anteriormente alla liquidazione
periodica, ovvero alla dichiarazione annuale,
nella quale è esercitato il diritto alla
detrazione della relativa imposta”
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Beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni
imponibili ed in operazioni escluse (ART. 19 C.4 dpr 633/72)
IN PRESENZA DI:
 OPERAZIONI NON SOGGETTE
art. 19, co. 4,
DPR 633/1972
 BENI O SERVIZI UTILIZZATI
AD USO PROMISCUO
(utilizzo per fini privati o estranei
all’esercizio di impresa, arte o
professione)
la detrazione non è ammessa per la
parte
non soggetta all’imposta
“secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni
e servizi acquistati”
Circolare Ag.Entr.328/E del 24 Dicembre 1997 :” A titolo di esempio può
affermarsi che ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento di
un fabbricato utilizzato sia per l'attività imponibile sia per un'attività
esclusa, un criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla
cubatura dei rispettivi locali.”
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Indetraibilità oggettiva
(art.19- bis1 DPR 633/72)
PREVISTA PER ALCUNI BENI TASSATIVAMENTE
ELENCATI DALLA LEGGE:
 OMAGGI E ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA (> 25,82 EURO) –
lett.h
 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE A BENI DI
LUSSO E MEZZI DI TRASPORTO DI LUSSO- lett a) e b) se non
formano attività propria dell’impresa
 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ACQUISITI PER MEZZI DI
TRASPORTO DI LUSSO – lett. d)
 ABITAZIONI – lett. i)
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Indetraibilità oggettiva
(art.19- bis1 DPR 633/72 lett.c e d– segue)
Il caso degli autoveicoli non di lusso
 Decisione della Corte di giustizia europea Causa c
228/05  illegittime le limitazioni alla detrazione
dell’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e alle
importazioni di veicoli indicati nell'art. 19-bis1, comma
1, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972 e alle spese di
manutenzione e gestione degli stessi indicate nella
lettera d) del medesimo articolo
 Decisione del Consiglio 18 giugno 2007, n.
2007/441/CE  autorizzazione ad una detrazione
pari al 40% su tali spese (GUEE del 27.06.2007)
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La detrazione tramite pro- rata
art. 19 c.5 e 19 bis DPR 633/72
PREVISTA IN CASO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
CHE DA’ LUOGO AD OPERAZIONI IMPONIBILI ED
OPERAZIONI ESENTI:
Op. impon. + Op. assim.(1)
Pro-rata di detraibilità = _______________________________________
Op. impon. + Op. assim. + Op. esenti
Nel calcolo della percentuale non si tiene conto:
- delle cessioni di beni ammortizzabili;
- dei passaggi interni fra più attività;
- di alcune operazioni non soggette ad IVA (cessione di denaro, campioni
gratuiti;
- delle cessioni di beni acquistati o importati senza diritto alla detrazione;
 (1) sostanzialmente le operazioni non imponibili e non
territoriali
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Cessioni e prestazioni intracomunitarie
 In base all’articolo 46 del DL 331/1993 le fatture emesse
in relazione a cessioni intracomunitarie non
imponibili ai sensi dell’articolo 41 ed alle prestazioni di
servizi intracomunitari non imponibili devono
riportare, oltre al titolo e alla norma di non
applicazione dell’ IVA, l’isopartita del cessionario o del
committente.
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PRESUPPOSTI perché si realizzi un acquisto o cessione
intracomunitaria
OGGETTIVI
CHE L’ACQUISTO O
LA CESSIONE SIA
EFFETTUATO A
TITOLO ONEROSO
COSTITUZIONE
DIRITTO DI
PROPRIETA’ SUL
BENE OGGETTO
DELLO SCAMBIO
TERRITORIALI
SOGGETTIVI
STATUS DI
EFFETTIVA
OPERATORE
MOVIMENTAZIONE DEL ECONOMICO DEL
BENE MATERIALE
CEDENTE
TRA UNO STATO
COMUNITARIO E
MEMBRO E L’ALTRO
DELL’ACQUIRENTE
NAZIONALE
I SOGGETTI
DEVONO ESSERE
IN POSSESSO DEL
NUMERO DI
IDENTIFICAZIONE
IVA
SE MANCA UNO SOLO DEI PRESUPPOSTI NON SI HA “ACQUISIZIONE”
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L’OPERAZIONE E’ SOGGETTAWorkshop
ALLA
DISCIPLINA
INTERNA VIGENTE NEL PAESE DI ORIGINE DEI53BENI
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ACQUISTI INTRACOMUNITARI EFFETTUATI NELL’AMBITO
COMMERCIALE ART. 47 PRIMO COMMA DL 331/93
PROCEDIMENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE
DEFINITIVE PRO-FORMA PER L’ACQUISTO DI BENI MATERIALI
DIVERSI DAI PRODOTTI EDITORIALI
La
fattura deve essere protocollata indicando numero e data
di
ricevimento, per completezza ove possibile, allegare anche la busta. La data
di protocollo di presa possesso è fondamentale, in quanto attiva i termini di
annotazione nei registri IVA – Dichiarazione che il bene o servizio è inerente
all’attività commerciale
Determinazione
del controvalore in euro del corrispettivo espresso in valuta
diversa dall’euro per individuare la nostra base imponibile su cui calcolare
l’aliquota I.V.A. ovvero titolo e norma in caso di non assoggettabilità
all’imposta
La
fattura deve essere “integrata” indicando l’ IVA da versare. L’integrazione
può essere fatta sulla fattura ricevuta, oppure creare un modello apposito,
che farà parte integrante della fattura
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ACQUISTI INTRACOMUNITARI EFFETTUATI NELL’AMBITO COMMERCIALE ART.
47 PRIMO COMMA DL 331/93
Le modalità di registrazione della fattura in ambito commerciale sono diverse da
quelle in ambito istituzionale. La fattura, relativa all’operazione: imponibile, non
imponibile, esente, non soggetta, deve essere registrata entro lo stesso mese di
ricevimento (es. data protocollo 02/11/2006, termine ultimo per la registrazione
30/11/2006) ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal
ricevimento, ma ai fini della liquidazione dell’imposta a debito, con riferimento al
mese di ricevimento
La fattura quindi, integrata, dovrà essere annotata nel registro di cui all’art. 23
(registro fatture emesse), seguendo la numerazione progressiva delle fatture
emesse (l’imponibile non costituisce volume d’affari) e contemporaneamente nel
registro di cui all’art. 25 (registro acquisti) e ottenere così di fatto recupero
dell’imposta
Le fatture di acquisto intracomunitario di beni devono essere annotate nel registro
di cui all’art. 23 entro il mese di ricevimento anche del corrispettivo espresso in
valuta estera (data protocollo della Struttura universitaria) previa integrazione e
secondo l’ordine della numerazione progressiva delle fatture emesse (es. se la
Struttura era giunta all’emissione della fattura n. 50, la fattura intracomunitaria
dovrà necessariamente essere numerata n. 51) comprese le autofatture di cui
all’art. 46 comma 5
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I modelli doganali INTRA per gli acquisticessioni intracomunitarie (cenni)
Il sistema INTRASTAT è un sistema informatico unico
europeo per il monitoraggio delle operazioni di acquisto e
cessione di beni all’interno dei paesi della Unione Europea
La Direttiva 2008/117/CE ha introdotto l’obbligo dell’
INTRASTAT anche per le prestazioni di servizi rese ,
mentre il D.lgs 18/2009 di recepimento (modifica
dell’articolo 50 D.L. 331/93) lo prevede anche per i servizi
resi (i servizi sono quelli dell’art. 7-TER DPR 633/72vedi
slides territorialità. Se l’IVA non è dovuta sull’operazione
non c’è obbligo di INTRASTAT.
Ha finalità statistiche e fiscali
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Chi è obbligato agli INTRA (cenni)
 Tutti i soggetti passivi di imposta che effettuano acquisti e/o cessioni
intracomunitarie con i requisiti previsti per tali operazioni intracomunitarie
(trasferimento della proprietà tra due soggetti passivi di imposta o di altro
diritto reale su beni, onerosità, movimentazione del bene da un paese UE
all’altro)
 Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art.4 IV c. DPR 633/72
non soggetti passivi di imposta che – ai sensi dell’articolo 38 del DL 331/93 –
hanno effettuato nell’anno precedente acquisti intracomunitari in ambito
istituzionale per un valore al netto dell’IVA superiore ad euro 10.000,00
 Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art.4 IV c. DPR 633/72
tra cui si ricorda sono anche le Università, soggetti passivi di imposta
relativamente ad attività commerciali svolte, che hanno effettuato acquisti
intracomunitari indipendentemente dal loro ammontare.
 I soggetti passivi di imposta per servizi resi/ricevuti di cui all’articolo 7-TER
del DPR 633/72: la circolare 12/E/2010 ha comunque precisato che al
raggiungimento del plafond di 10euro che rende necessaria l’identificazione
degli enti non commerciali concorrono solo gli acquisti di beni INTRAUE e
non anche quelli di servizi.
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Le tipologie di modelli INTRASTAT- 1
Per gli acquisti di beni:
INTRA 2 (frontespizio))
INTRA 2 – bis (descrizione analitica delle operazioni
effettuate nel periodo di riferimento)
INTRA 2 – ter (rettifiche modelli precedentemente
presentati)
INTRA 2 – quater (servizi ricevuti registrati nel
periodo)
INTRA 2 – quinquies (rettifiche ai servizi ricevuti)
 http://www.agenziadogane.it
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Le tipologie di modelli INTRASTAT- 2
Per le cessioni di beni:
 INTRA 1 (frontespizio)
 INTRA 1 – bis (descrizione analitica delle operazioni




effettuate nel periodo di riferimento)
INTRA 1 – ter (rettifiche modelli precedentemente
presentati)
INTRA1 – quater (servizi resi registrati nel periodo)
INTRA1 – quinquies (rettifiche ai servizi resi)
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Nuova periodicità INTRASTAT beni e servizi
resi/ricevuti
Ammontare delle
operazioni
Periodicità di
presentazione
 Non superiore a € 50.00,00
 Trimestrale
 Superiore a € 50.000,00
 Mensile
 “Non più prevista la
 Il limite va valutato sul
presentazione annuale
trimestre civile in corso e sui
quattro precedenti (somma?)
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Presentazione elenchi
 Obbligatoriamente in via telematica con adesione al
Servizio telematico Doganale
 Termine di presentazione fissati al 25 del mese
successivo al periodo di riferimento
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Il modello INTRA 12
 Dichiarazione dell’ammontare degli acquisti beni e
servizi registrati nel mese
l’ammontare dell’imposta dovuta
precedente
e
 Presentazione all’Agenzia delle Entrate entro il
mese successivo a quello in cui il bene/servizio è
pervenuto unitamente ad una copia del modello
di versamento unificato F24 - entro la fine del
mese successivo all’effettuazione delle operazioni
 http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/fi
le/ebbc694f896c111/modintra12.pdf
 Dal 1^ Giugno
2010 l’INTRA 12 va inviato
esclusivamente
con modalità telematica
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L’ inversione contabile: (“reverse charge)
 Di regola debitore dell’IVA è il soggetto che effettua
l’operazione imponibile (cedente o prestatore). In alcuni
casi e per varie ragioni l’obbligo viene traslato sul
destinatario (cessionario o committente) purchè sia un
soggetto passivo che effettua l’acquisto in tale veste.
 Il meccanismo si può realizzare in due modi
 trasferendo in toto al destinatario l’obbligo della fatturazione
(es. acquisti da non residenti)
 Oppure prevedendo l’obbligo di integrazione della fattura del
cedente o prestatore (es.acquisto rottami, subappalti in
edilizia) come nel caso delle fatture di acquisto
intracomunitarie e le prestazioni di servizi ricevute da
prestatori intra-cee soggetti passivi di imposa.
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Reverse charge: la fonte normativa è
nell’articolo 17 secondo comma del DPR 633/72.
 Gli operatori nazionali che, nell’esercizio delle loro
attività acquistano beni e servizi (territoriali) da
soggetti residenti all’estero sono tenuti ad emettere
fattura in unico esemplare ai fini dell’assolvimento
dell’imposta ai sensi dell’ articolo 17, terzo comma.
 Le fatture in reverse charge sono annotate sia nel
registro delle vendite art. 23(entro 15 giorni
dall’emissione) sia in quello degli acquisti art. 25(nel
momento in cui si eserciti il diritto alla detrazione
dell’imposta).Rolando Vivaldi - [email protected] cura di
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Ipotesi di “reverse charge” – 1
 Cessioni di oro da investimento, materiali d’oro e semilavorati di
purezza pari o superiore a 325 millesimi (art.17, quinto comma
DPR 633/72) integrazione della fattura
 Cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei
relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di
pelli, di vetri, di gomma e plastica (art.74, settimo e ottavo
comma, DPR 633/72)integrazione della fattura
 Prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera,
rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di
imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione
di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di
un altro subappaltatore (art. 17 sesto comma lettera a)
commentata con Circolare nr. 37 del 29 Dicembre 2006
dell’Agenzia delle Entrate)integrazione
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Ipotesi di “reverse charge” – 2
 Cessioni di apparecchi radiomobili e componenti
accessori integrazione
 Cessioni
personal
computers e componenti
accessori integrazione
 Cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente
provenienti da cave e miniereintegrazione
 Cessioni di fabbricati strumentali per natura imponibili per
opzione del cedente (con effetto dal 1^ ottobre 2007) ai
sensi della lettera d) del nr. 8-ter dell’art.10 e a quelle
imponibili per effetto del limitato diritto alla detrazione del
cessionario ai sensi della lettera b) (con effetto dal 1^ Marzo
2008)integrazione
_____________________________

Le operazioni in rosso non sono ancora operative in attesa di autorizzazione della Comunità Europea
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Ipotesi di reverse charge – 3
 Tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA compiute nel
territorio dello Stato da soggetti non residenti, possono
essere adempiute:
 Mediante identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter
DPR 633/72 ipotesi residuale dopo il Dlgs 18/2010
 Nomina rappresentante fiscale (obbligatorio per operazioni
di soggetti non residenti verso soggetti non passivi di
imposta)ipotesi residuale dopo il Dlgs 18/2010
 Mediante emissione di autofattura (reverse charge)
(naturalmente solo in attività commerciale previa
comunicazione al fornitore del bene o servizio del proprio
numero di Partita IVA)regime naturale
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Il reverse charge nei rapporti con
l’estero
 L’ipotesi di autofatturazione si è enormemente
ampliata coinvolgendo, con la modifica dell’articolo 17
comma 2 da parte del D.lgs 18/2010.
 Il reverse charge diventa ora obbligatorio per tutte le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato da soggetti non residenti nei
confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
Stato.
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Autofattura per regolarizzazione
 Se in attività commerciale non si riceve fattura di acquisto
di bene o servizio entro quattro mesi dall’effettuazione
della prestazione si ha l’obbligo di autofatturarsi (F24
codice tributo 9399) nei trenta giorni successivi
presentando all’Agenzia delle Entrate due copie
dell’autofattura.La registrazione avverrà solo sul registro
delle fatture di acquisto visto il versamento con F24.
 Ai sensi dell’art. 46 comma 5 DL 331/93 se la fattura di un
fornitore comunitario non perviene entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell’acquisto si deve
emettere autofattura entro il mese seguente
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Il momento di effettuazione delle
operazioni (art. 6 D.P.R. 633/72)
 PRESTAZIONE DI SERVIZI  PAGAMENTO DEL
CORRISPETTIVO
CESSIONE DI BENI:
 MOBILI  Consegna o Spedizione
 IMMOBILI Stipula del Contratto traslativo della
Proprietà o di altro diritto reale
ACQUISTI INTRACOMUNITARI: al momento
della consegna in Italia al cessionario anche se
effettuato con mezzi del cessionario
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L’IVA PER CASSA
 L’art. 7 del Dl 185/2008 dispone che l’esigibilità dell’Iva è
differita al momento del pagamento per cessioni e
prestazioni effettuate nei confronti di soggetti che
agiscono nell’esercizio di imprese ovvero di arti o
professioni.
 In ogni caso, il differimento di esigibilità non può eccedere
1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
 I soggetti ai quali la norma si applica hanno un volume di
affari <200.000,00 euro
 Nella fattura va specificato “Iva ad esigibilità differita”
 Dopo l’approvazione della CE si attende il decreto
attuativo
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Fatturazione con IVA ad esigibilità differita Art. 6 comma 5 D.P.R. 633/73
 Introdotta dal Dlgs 313/97
 Si può esercitare nei confronti di Stato,organi dello Stato,
Comuni, Provincie, Regioni e loro Consorzi (ad es.Comunità
Montane),CCIIAA,Enti pubblici assistenza beneficenza e
previdenza, UNIVERSITA’,USL,ASL, Enti pubblici di ricovero
e cura a prevalente carattere scientifico
 Consente di emettere fattura, registrarla e non essere
obbligato a versare l’IVA fino al pagamento: comunque
l’operazione si intende a tutti gli effetti effettuata.
 Se prima del verificarsi degli eventi a partire dai quali
l’operazione è compiuta viene emessa la fattura o pagato in
tutto od in parte il corrispettivo l’operazione si considera
effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato.
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NOVITA’ IVA DAL 1°
SETTEMBRE 2008
SPESE ALBERGHIERE E DI
RISTORAZIONE
IN AMBITO COMMERCIALE
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NOVITA’ IVA DAL 1°
SETTEMBRE 2008
SPESE ALBERGHIERE E DI
RISTORAZIONE
IN AMBITO COMMERCIALE
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SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE
art. 83, co. da 28-bis a 28-quinquies, D.L. 112/2008
D.P.R. 633/72
IVA
abrogazione
art. 19-bis 1, co. 1 lett. e),
Dpr 633/1972
DETRAZIONE 100% dell’Iva assolta su
SPESE ALBERGHIERE E
RISTORAZIONE
01.09.2008
SOLUZIONI OPERATIVE
DIPENDENTE
DATORE DI LAVORO
richiedere fattura
per spese alberghiere e di ristorazione
spese dipendenti rilevano per ufficio personale
e per ufficio contabile
adozione di un software gestionale ad hoc
predisposizione nota spese
dematerializzazione dei documenti del lavoro
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SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE
IVA
Dal 1°.9.2008
Fino al 31.8.2008
D.L.
112/2008
Art. 19-bis1, lett. e), DPR 633/72 
Detraibilità limitata alle sole prestazioni
alberghiere e di ristorazione connesse
alla partecipazione a convegni congressi
e simili erogate nei giorni di svolgimento
degli stessi
Soppressione lett. e), prima parte del
DPR 633/72 
Detraibilità piena delle prestazioni
alberghiere e di ristorazione
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SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE
Irpef/ires
Fino al 31.12.2008
Dal 1°.1.2009
D.L. 112/2008
Regola generale
Deduzione integrale delle spese
per prestazioni alberghiere e di
ristorazione
Deduzione limitata al 75% delle spese per
prestazioni alberghiere e di ristorazione
Eccezione
Deduzione integrale delle spese
alberghiere e di ristorazione sostenute dai
dipendenti in trasferta
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