CORSO DI FOMAZIONE PER MEDICI
VETERINARI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI
MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI
MASSA CARRARA
(Come previsto dalla L.R. 59/09 e Regolamento Attuativo 38/R 04/08/2011)
Legge Regionale 59/09 e Regolamento Attuativo:
RICADUTE OPERATIVE PER LA PROFESSIONE VETERINARIA
Basi normative
Legge Regionale 59 del 20 ottobre 2009
Norme per la tutela degli animali. Abrogazione
della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43
(Norme per la gestione dell’anagrafe del cane,
la tutela degli animali d’affezione e la
prevenzione del randagismo)
Regolamento 38/R
Regolamento di attuazione della L.R. 59/09
Legge 59/09
Premesse e finalità
• Riorganizzare ed adeguare la normativa
vigente (legge 43/95)
• Assicurare il benessere degli animali che
interagiscono con l’uomo (non solo cani e gatti)
• Evitarne utilizzi “riprovevoli” combattendo le
forme di maltrattamento
• Controllare il randagismo canino e felino
tramite identificazione, controllo riproduzione,
etc.
• È in vigore dal 10 novembre 2009
Regolamento 38/R
Premesse e finalità
• Specificare da un punto di vista tecnico alcune
disposizioni della L.R. 59/09, in particolare quelle
contenute negli articoli 5, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 21,
24, 25, 26, 28, 30, 33, 38
• È in vigore dal 5 agosto 2011 ma per
l’adeguamento ai requisiti dimensionali minimi
c’è tempo fino al 5 agosto 2013 (art.15)
• Dalla sua entrata in vigore la L.R. 43/95 ed il
Regolamento 33/R sono definitivamente abrogati
Legge 59/09
Ambito di applicazione (art. 3)
• Animali che vivono sul territorio regionale in rapporto di
interazione e convivenza con l’uomo
• Sono esclusi animali già oggetto di specifica disciplina:
– allevamento zootecnico, caccia e pesca
– sperimentazione
– derattizzazione e disinfestazione
– giardini zoologici, bioparchi e centri recupero
– animali selvatici, feti ed embrioni animali
Rientrano in ambito legge se in interazione e convivenza con l’uomo
• Attività economiche concernenti animali, comprese cura e
toelettatura
Legge 59/09
Art.4 – Definizioni
• Interazione  rapporto tra animale e uomo per finalità
d’affezione, sociali, terapeutiche ed economiche, senza
sfruttamento per finalità alimentari
• Convivenza  situazione di fatto in cui si realizza una
forma di interazione tra animale e uomo
• Responsabile di un animale:
– il proprietario o chiunque conviva con animali
– chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprietà per
un periodo determinato
– il rappresentante legale se il proprietario è persona giuridica
– il sindaco per quanto previsto da D.P.R. 03/03/79 (animali randagi)
Legge 59/09
Art.5 – Obblighi del responsabile
• Garantire la salute e il benessere dell’animale:
–
–
–
–
cibo e acqua in quantità e periodicità adeguate
cure sanitarie
equilibrio fisico mediante possibilità di movimento
equilibrio comportamentale e psicologico (no paura, no
stress, etc.)
– misure idonee a prevenire allontanamento
– ricovero idoneo e pulito
– controllo costante dell’animale per evitare rischi per la
pubblica incolumità
Regolamento 38/R
Art.2 – Modalità di custodia (art.5 L.R.)
• Gli animali sono custoditi in luoghi idonei e con
modalità tali da assicurare adeguate condizioni di
sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione ed
illuminazione
• I requisiti dimensionali per la custodia di
esemplari delle specie più diffuse sono elencati
nell’allegato A*
• Le necessità di eventuali deroghe a tali requisiti è
attestata da un medico veterinario
*i regolamenti comunali possono prevedere dimensioni più ampie
(art.15)
Regolamento 38/R
Allegato A (…tra le altre cose)
• Cani e gatti:
– in casa  non confinati permanentemente in locali di
servizio o terrazze
– in recinto (spazio confinato all’aperto con fondo non
impermeabilizzato)
– in box (spazio confinato con fondo impermeabilizzato
con adeguato smaltimento reflui)
– ricambio aria, spazi esposti al sole ed ombreggiati
– cuccia lavabile, sollevata da terra, di dimensioni
adeguate per ogni animale
Regolamento 38/R
Allegato A (…tra le altre cose)
• Cani e gatti:
–
–
–
–
–
se custoditi in recinti  adeguati ad impedire la fuga
se custoditi in box  possibilità movimento giornaliero
8 mq/cane fino a 3 cani
4 mq/cane per 4-5 cani
detenzione alla catena
•
•
•
•
•
in via eccezionale per non oltre 6 ore al giorno
catena non superiore al 10% peso corporeo
lunga almeno 6 metri
fissata a cavo aereo lungo almeno 3 metri e non più alto di 2
con moschettoni rotanti alle estremità
Legge 59/09
Art.6 – Trasporto di animali
• È consentito il trasporto di animali in contenitori o
vani a condizione che vi siano:
– sufficiente circolazione d’aria
– spazio sufficiente a consentire all’animale la stazione
eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi
– misure idonee a proteggere gli animali da urti,
intemperie e rilevanti escursioni termiche
• È vietato il trasporto nei vani portabagagli chiusi
degli autoveicoli per qualsiasi periodo di tempo
Regolamento 38/R
Art.3 – Modalità di trasporto (art.6 L.R.)
• Nei casi non disciplinati dal regolamento CE
1/2005 (trasporto a fini commerciali)
• Frequenti interruzioni del viaggio in caso
presenti segni di stress, al fine di garantirne il
riposo, l’alimentazione e la sgambatura
• Contenitori idonei a garantire la massima
sicurezza
Nuovo Codice della Strada
Art.169-170
• Ad eccezione dei veicoli autorizzati per il trasporto
professionale di animali, è vietato il trasporto di più di un
animale e comunque in condizioni tali da costituire un
impedimento o pericolo per la guida
• Possono essere trasportati animali domestici in numero
superiore solo se in gabbia o contenitori o nel vano
posteriore separato da rete o altro mezzo idoneo
• Sui veicoli a due ruote, è consentito il trasporto di animali
in gabbia o contenitore
D.M. 217 del 9 ottobre 2012
“Ambulanze veterinarie”
• Regolamento di attuazione dell’articolo 117, comma 1, del
decreto legislativo 30/04/1992, n° 285, come modificato
dall’articolo 31, comma 1, della legge 29/07/2010, n° 120,
in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di
necessità
• Entrerà in vigore 27/12/2012
• Sono previste successive linee guida da parte del
Ministero della Salute
Legge 59/09
Art.7 – Controllo della riproduzione
• Considerare le caratteristiche fisiologiche e
comportamentali dell’animale per preservare la
salute e il benessere della progenie, della
femmina gravida o allattante e la pubblica
incolumità
• Sterilizzazione eseguita solo da medici
veterinari
Legge 59/09
Art.8 – Amputazioni
• Vietate le amputazioni finalizzate unicamente a
modificare l’aspetto di un animale o ad altri
scopi non terapeutici; in particolare sono
vietati:
–
–
–
–
–
taglio coda
taglio orecchie
recisione corde vocali
asportazione speroni e artigli
asportazione o limatura dei denti
Legge 59/09
Art.8 – Amputazioni
• Qualora siano necessari interventi suddetti per
situazioni patologiche:
– effettuati solo da veterinari su animali identificati
– certificato che giustifichi necessità terapeutica
dell’intervento (1 copia al responsabile dell’animale e 1
copia alla ASL di riferimento entro 15 giorni)
• Taglio preventivo della coda consentito per razze
riconosciute dalla FCI con caudotomia prevista
dallo standard ed eseguito da un veterinario entro
la prima settimana di vita dell’animale
Convenzione di Strasburgo
Recepita con Legge 201 del 4
novembre 2010
• L’articolo 10 vieta gli interventi chirurgici
destinati a modificare l’aspetto di un animale
per scopi non curativi ma con eccezioni:
– per ragioni di medicina veterinaria
– nell’interesse di un determinato animale
– per impedire la riproduzione
Parere CSS del 13 luglio 2011
Caudotomia preventiva consentita solo se:
• Effettutata da medico veterinario nella prima
settimana di vita dell’animale in sedazione e
anestesia locale
• Rilascio apposito certificato
• Solo per le seguenti razze:
–
–
–
–
–
–
Bracco ungherese a pelo corto
Bracco francese tipo Gascogne
Bracco francese tipo Pirenei
Epagneul breton
Spinone italiano
Springer spaniel
- Cane da ferma tedesco a pelo duro (Drahthaar)
- Cane da ferma tedesco a pelo corto (Kurzhaar)
- Bracco italiano
- Griffone a pelo duro (Korthals)
- Cocker spaniel
• Solo cani dichiarati ad attività sportivo-venatoria
Legge 59/09
Art.9 – Divieto di soppressione
• È consentito sopprimere animali solo se:
– gravemente malati ed incurabili
– soggetti ritenuti di comprovata pericolosità per
l’incolumità delle persone secondo procedura
definita dal regolamento 38/R
– da parte di medici veterinari in modo eutanasico con
rilascio certificato dove è specificata la causa della
soppressione
Regolamento 38/R
Art.4 – Accertamento della pericolosità
dell’animale (art.9 L.R.)
• Attestata da una commissione composta da
3 medici veterinari, tra cui 1 veterinario
comportamentalista, ove presente all’interno
della ASL
Legge 59/09
Art.10 – Sperimentazione su animali
• La Regione promuove la diffusione di
metodologie sperimentali che non prevedano
l’uso di animali vivi
• I cani e i gatti vaganti catturati e quelli ospitati
nei canili non possono essere destinati alla
sperimentazione
Legge 59/09
Art.11 – Addestramento ed educazione
• È vietato
– addestrare animali con violenze, percosse o
costrizione fisica, in ambienti che gli impediscano di
manifestare i comportamenti tipici della specie
– uso collari con punte, elettronici o elettrici
– ogni forma di addestramento teso ad esaltare
l’aggressività
– addestrare animali appartenenti a specie selvatiche
• Gli addestratori a qualunque titolo devono
comunicare inizio attività al comune dove
intendono praticare e alla ASL di riferimento
Legge 59/09
Art.12 – Esposizione e vendita
• Non consentita la vendita di cani sotto 3 mesi
di età e gatti sotto 2 mesi
• Esposizione  non oltre 5 ore giornaliere
• Se ambulanti  non oltre 12 ore
• Permanenza in negozio  non oltre 30 giorni
• Obbligo di fornire istruzioni su mantenimento
• Competenza documentata su gestione tecnica
ed igienico-sanitaria degli animali (titolare)
• Obbligo garantire certificazione di provenienza
degli animali ed identificazione se obbligatoria
Legge 59/09
Art.13 – Canili privati e pensioni per
animali
Regolamento 38/R
Art.5 – Modalità di detenzione negli esercizi
commerciali, nei canili privati e nelle
pensioni per animali (art.12-13 L.R.)
• Devono essere rispettati i requisiti dimensionali
dell’allegato A
• Le strutture di cui all’art. 13* della L.R. devono
avere un registro di carico e scarico e assicurare
l’assistenza di un medico veterinario referente
Legge 59/09
Art.14 – Mostre e spettacoli
• Sono consentite, tra le altre, le manifestazioni
storiche e culturali autorizzate (art.15), le
manifestazioni agricolo-zootecniche e l’attività
circense
• La detenzione di animali impiegati in attività
circensi è sottoposta a controllo CITES
• Vietata esposizione cani e gatti di età inferiore a
4 mesi
Legge 59/09
Art.16 – Attività e terapie assistite da animali
• È vietato utilizzare animali selvatici e cuccioli di
età inferiore a 6 mesi
Art.17 – Divieto di accattonaggio con animali
• È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella
pratica dell’accattonaggio
Art.18 – Divieto di offrire animali in premio o
vincita
• È vietato offrire animali in premio o vincita di
giochi nell’ambito di attività ed iniziative
commerciali, fieristiche e pubblicitarie
Legge 59/09
Art.19 – Accesso ai giardini, parchi ed aree
pubbliche
• Cani accompagnati da proprietario o altro
detentore e muniti di guinzaglio e museruola se
previsto dalle norme statali
• Non possono accedere ad aree destinate a
particolari scopi (ad es. aree giochi per
bambini) se chiaramente delimitate e dotate di
strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno
delle stesse
Legge 59/09
Art.20 – Aree e percorsi destinati ai cani
• Individuati dai comuni nell’ambito di giardini,
parchi,
spiagge
ed
aree
verdi
ed
opportunamente delimitati e segnalati con
cartelli
• I cani vi possono circolare senza guinzaglio e
museruola,
sotto
la
sorveglianza
del
responsabile, senza danneggiare piante o
strutture presenti
Legge 59/09
Art.21 – Accesso negli esercizi pubblici,
commerciali e nei locali ed uffici aperti al
pubblico
• Cani accompagnati da proprietario o altro
detentore e muniti di guinzaglio e museruola se
previsto dalle norme statali, avendo cura che
non sporchino o arrechino disturbo o danno
• Il responsabile degli esercizi pubblici, etc., può
adottare misure limitative all’accesso, previa
comunicazione al sindaco
Regolamento 38/R
Art.8 – Modalità di accesso negli esercizi
pubblici, commerciali e nei locali ed uffici
aperti al pubblico (art.21 L.R.)
• Ai fini della sicurezza è consentito l’accesso di
1 solo cane per proprietario o detentore con
museruola o guinzaglio se previsto dalle norme
statali
Legge 59/09
Art.22 – Norme igieniche
• Il responsabile deve:
– disporre di idonei strumenti per rimuovere le
deiezioni
– raccogliere le deiezioni solide negli spazi pubblici
– se all’interno di locali deve pulire e risarcire gli
eventuali danni
Legge 59/09
Art.23 – Cani morsicatori
• Tutte le morsicature e le aggressioni di cani
devono essere segnalate al servizio veterinario
della ASL di riferimento
• I veterinari ASL:
– controllano i cani morsicatori
– se rischio potenziale elevato stabiliscono misure di
prevenzione ed eventuale intervento terapeutico da
parte di veterinario comportamentalista a spese del
proprietario o detentore
–…
Legge 59/09
Art.24 – Istituzione dell’anagrafe canina
• Istituita in ogni comune e gestita dalla ASL
• Il responsabile provvede ad iscrivere e a far
identificare il cane entro il 60° giorno di vita
• Il responsabile segnala per iscritto al servizio
veterinario della ASL:
– La scomparsa dell’animale entro il 3° giorno
dall’evento
– La morte*, la cessione e il trasferimento della propria
residenza entro 30 giorni dall’evento
*con la nuova anagrafe la morte potrà essere inserita
direttamente dal veterinario libero professionista che l’ha
constatata con rilascio di apposito certificato
Regolamento 38/R
Art.9 – Procedure di anagrafe canina
(art.24 L.R.)
• Il responsabile del cane provvede alla iscrizione
e alla contestuale identificazione del cane
tramite microchip
• Tale operazione può essere svolta da veterinari
ASL e da veterinari liberi professionisti secondo
disposizioni allegato B
• Ai veterinari liberi professionisti viene assegnato
un codice di riconoscimento previa frequenza di
un corso di formazione di almeno 6 ore con test
finale
Regolamento 38/R
Allegato B (…tra le altre cose)
• Chiunque rinviene un cane vagante, di qualsiasi
età, lo segnala senza indugio alla PM del luogo
dove è avvenuto il ritrovamento
• Cani già identificati sono iscritti in banca dati a
cura del veterinario ASL dopo verifica microchip
(cani di provenienza estera o comunque non
registrati in anagrafe)
• Chi acquista la proprietà a qualsiasi titolo di un
cane di oltre 60 giorni di età verifica se già
identificato e registrato in anagrafe; in caso
contrario provvede ad identificarlo e registrarlo
Legge 59/09
Art.25 – Identificazione elettronica dei cani
iscritti all’anagrafe canina
• Mediante inoculazione di microchip nel terzo
craniale del lato sinistro del collo
• Effettuata solo da medici veterinari che devono
darne comunicazione alla ASL entro 5 giorni*
*con la nuova anagrafe solo conservazione
documentazione (copia scheda firmata, documento
identità, etc.)
• I “vecchi” tatuaggi ASL rimangono validi ai fini
dell’identificazione dell’animale
Legge 59/09
Art.26 – Cani provenienti da altre regioni
• I responsabili di cani già iscritti all’anagrafe
canina di altre regioni provvedono alla sola
iscrizione entro 30 giorni dalla data di ingresso
dell’animale nel territorio regionale (presso il
servizio veterinario della ASL di riferimento)
Legge 59/09
Art.27 – Esenzioni e norme particolari per
l’iscrizione all’anagrafe canina
• Le
norme
relative
ad
iscrizione
identificazione non si applicano a:
ed
– cani appartenenti alle forze armate e ai corpi di
polizia
– cani al seguito del responsabile in soggiorno
temporaneo inferiore a 90 giorni sul territorio
regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento,
turismo
Legge 59/09
Art.28 – Rinuncia alla detenzione e
cessione a canile rifugio
• Può essere richiesta, in presenza di gravi
motivi, dal responsabile del cane regolarmente
iscritto all’anagrafe, al sindaco del comune di
residenza
• Il comune definisce i limiti e le eventuali forme di
partecipazione alle spese di mantenimento
• Il sindaco è tenuto a rispondere entro 15 giorni;
decorsi i 15 giorni la domanda si intende accolta
Legge 59/09
Art.29 – Servizio cattura
• Lo attivano i comuni a proprie spese
servendosi, dove possibile, dei servizi veterinari
delle aziende USL
• In caso di inadempienza del comune, i servizi
veterinari delle ASL devono attivare servizi
sostitutivi nei casi di manifesta pericolosità
• I comuni provvedono alla rimozione dal suolo
pubblico ed alla successiva distruzione delle
carcasse animali di qualunque specie
Legge 59/09
Art.30 – Canili sanitari e rifugio
• I comuni provvedono a costruirli o risanarli
• Possono avvalersi anche di strutture private
• Devono essere accreditati dalle ASL
Legge 59/09
Art.31 – Organizzazione, compiti e
caratteristiche strutturali del canile sanitario
• Vi affluiscono i cani catturati/recuperati
• Periodo di osservazione e profilassi sanitaria da
parte dell’ASL per 60 giorni al massimo
• Dopo 60 giorni  canile rifugio
• Il responsabile del cane dopo 60 giorni ne perde
la titolarità se non lo reclama o, qualora sia
individuabile e reperibile, dimostri di non poterlo
tenere presso di sé
• I cani sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria
Legge 59/09
Art.32 – Organizzazione, compiti e
caratteristiche strutturali del canile rifugio
• Vi afferiscono i cani al termine del periodo di
osservazione non restituiti ai proprietari, i soggetti
di cui all’articolo 28 ed altri soggetti bisognosi di
custodia temporanea
• È garantita in maniera continuativa l’assistenza
sanitaria per i cani custoditi
• Il titolare delle funzioni di assistenza è un medico
veterinario che provvede anche all’aggiornamento
del registro di carico e scarico ed è responsabile
della gestione dei farmaci
Legge 59/09
Art.34 – Colonie di gatti
• Colonia  gruppo di gatti che vive in libertà,
composto da maschi e femmine, legato stabilmente
al territorio e all’uomo, dipendente dal punto di vista
alimentare e dei rapporti sociali tra cospecifici
• I comuni provvedono a controllo popolazione con
interventi di cattura e reimmissione ed interventi di
sterilizzazione effettuati dalle ASL con oneri proprio
carico
• Le colonie feline possono essere spostate solo per
gravi necessità delle colonie stesse, dietro
autorizzazione del sindaco e previo parere ASL
Legge 59/09
Art.35 – Custodi delle colonie di gatti
• È riconosciuto il ruolo delle persone che, nel
rispetto dei regolamenti comunali, provvedono
all’alimentazione e alla cura delle colonie di gatti
• Devono garantire la pulizia e il decoro delle aree
adibite alle attività necessarie alla tutela delle
colonie
Legge 59/09
Art.40 – Sanzioni
• Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 8
(amputazioni) e 9 (soppressione) è soggetto a
sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600
• Il medico veterinario che viola le disposizioni di
cui:
– articolo 8, commi 2 e 3 (amputazioni e relativa certific.)
– articolo 9, comma 3 (eutanasia e relativa certificazione)
– articolo 25, comma 2 (invio scheda anagrafica all’ASL
entro 5 giorni)*
è soggetto a sanzione amministrativa da euro 150
a euro 900
IN BOCCA AL LUPO!!!
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Regolamento 38/R