Federazione Nazionale Igiene Ambientale Prot. 1608/11/FN/IgA Roma, 27 maggio 2011 Spett.le FISE – Anip Presidente Claudia Giuliani Via del Poggio Laurentino, 11 00144 Roma - Fax 06.5919955 RACCOMANDATA A.R. ANTICIPATA VIA FAX Oggetto: rinnovo CCNL Imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 19/12/2007. In riferimento alla nostra piattaforma e alle relazioni intercorse in questi mesi per il rinnovo del CCNL di cui all’oggetto, diamo riscontro alla Vostra bozza di testo, inviataci dopo l’ultimo incontro dell’11 maggio 2011, con le seguenti osservazioni elaborate dalla ns. delegazione nazionale trattante coordinata dal dr. Carmine Candido. Articolo 1 – Sfera di applicazione del contratto FISE - Il presente contratto collettivo nazionale ……… costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile, salvo quanto ivi espressamente previsto, per i lavoratori ……. UGL - Tale integrazione, a nostro avviso, non è sufficientemente chiara, in quanto potrebbe generare, nei casi di minore produttività, una deroga rispetto al trattamento minimo, in sede di contrattazione di 2° livello. Articolo 35 – Assenze, permessi e congedo matrimoniale Permessi legge 104/92 FISE - ………… il datore di lavoro ……………. può differire la fruizione dei permessi rispettando il limite temporale del mese di riferimento, fatte comunque salve le situazioni in cui comprovate ragioni del lavoratore abbiano carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. UGL - Riteniamo che il datore di lavoro, non possa disporre unilateralmente, per proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, del diritto del lavoratore di usufruire liberamente dei permessi, in quanto tale diritto è riconosciuto a prescindere dal carattere improvviso di grave urgenza; del resto, tale soggetto non ha bisogno di dimostrare la gravità improvvisa del suo handicap, in quanto l’art. 3 comma 3 della legge 104/92, requisito necessario per usufruire tali permessi, prevede necessariamente (a differenza del comma 1 del medesimo articolo), lo stato di handicap grave. FISE - ……………ferma restando la verifica dei presupposti …………. il lavoratore beneficiario dei permessi …….. decade dai diritti ….. qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. 00185 Roma – Via Farini 16 – Tel 06/48986159 – Fax 06/4870705 80142 Napoli – Piazza Garibaldi 39 – Tel 081/5540434 – 081/5547437 – Fax 081/262222 email: [email protected] - sito: www.ugligieneambientale.it Federazione Nazionale Igiene Ambientale UGL - Anche in questo caso, il datore di lavoro non può unilateralmente accertare l’insussistenza delle condizioni del soggetto portatore di handicap, in quanto il soggetto titolare è stato sottoposto a visita collegiale congiunta ASL/INPS, la quale a fronte di patologie permanenti, rilascia il certificato a tempo indeterminato, mentre per le altre patologie, stabilisce di volta in volta, l’evoluzione dello stato dell’handicap. Quindi l’unico organo competente, sarebbe semmai rappresentato dalla commissione medica superiore, istituita presso il Ministero del Tesoro e non certamente dal datore di lavoro. Articolo 30 – Orario di lavoro FISE - ……. fermo restando le situazioni in atto, con decorrenza 2.5.80 è abolita la possibilità di concordare un 3° turno giornaliero ex art. 22 …… A partire dall’entrata in vigore del presente ccnl ………….gli accordi di 2° livello …….potranno prevedere la non applicazione, nel caso in cui il terzo turno giornaliero sia stabilito in attuazione di un aumento dell’orario contrattuale …… concordato tra le parti. UGL - Riteniamo che l’attuale “orario spezzato”, cioè quello che prevede al massimo un 2° turno giornaliero, crea specialmente per i part time, una enorme difficoltà delle relazioni familiari e sociali e l’ipotesi di prevedere addirittura un terzo turno giornaliero, lederebbe la stessa dignità umana del lavoratore, il quale sarebbe costretto ad impegnare tra le prestazioni e il raggiungimento per ben 3 volte del posto di lavoro, una notevole quantità di tempo smisurata rispetto alla retribuzione, senza poi tenere conto dei costi maggiori dovuti alla mobilità. La nostra proposta è invece quella di prevedere una unica turnazione per i part time a 15/20 ore e semmai valutare turnazioni giornaliere successive, solo per i lavoratori con un parametro orario di almeno 30 ore settimanali. Articolo 40 – Riposo settimanale FISE – Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. UGL – Premesso che il periodo di almeno 24 ore di riposo consecutivo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo 66/2003, è previsto ogni sette giorni e i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, solo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 comma 4, ovvero a condizione che siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo e comunque tenendo conto della eccezionalità, tanto che il vigente CCNL la evidenzia limitatamente a 4 eventi annuali. Articolo 4 – Cessazione d’appalto FISE – L’impresa cessante consegna alla impresa subentrante la seguente documentazione ……… UGL – Condividiamo la documentazione relativa alla impresa cessante. Riteniamo però ancora più importate evidenziare gli adempimenti della impresa subentrante ed in particolare ci riferiamo a: la modificazione dei termini, delle modalità e delle prestazioni contrattuali, devono essere indicati nei bandi di gara per l’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizio e solo in tal caso l’impresa subentrante potrà procedere in tal senso; diversamente la cessazione d’appalto avverrà a parità di condizioni, fino a quel momento previste presso l’impresa cessante. 00185 Roma – Via Farini 16 – Tel 06/48986159 – Fax 06/4870705 80142 Napoli – Piazza Garibaldi 39 – Tel 081/5540434 – 081/5547437 – Fax 081/262222 email: [email protected] - sito: www.ugligieneambientale.it Federazione Nazionale Igiene Ambientale L’impresta subentrante, deve altresì attestare di essere in regola con la contribuzione previdenziale e fiscale prevista dalla legge così come certificato dalla DURC e di adempiere integralmente a quanto previsto dal ccnl vigente. Articolo 58 – Assetti contrattuali FISE - Contrattazione di 2° livello Le parti con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un nuovo modello di contrattazione di secondo livello …………………… La contrattazione di 2° livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente ccnl ……………… UGL - La nostra posizione è che il nuovo modello di contrattazione di 2° livello, tenendo conto della fase sperimentale come previsto dall’Accordo Quadro del 2009, va ben monitorata per evitare una eventuale ed improvvisa frammentazione della tutela sindacale. In tale ambito la Commissione Consultiva deve farsi garante delle corrette procedure di contrattazione, anche con una attività di verifica ispettiva e con una azione correttiva delle non conformità. FISE - …………. - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare forme anomale di assenteismo. UGL - Preferiremmo che il termine assenteismo, fosse sostituito con il termine improduttività. FISE - Premio di risultato …. avrà ad oggetto erogazioni salariali strettamente correlate ad obiettivi e risultati conseguiti con la realizzazione di programmi ……. incrementi di rendimento, produttività, efficienza, efficacia, competitività e qualità. Elemento di garanzia retributiva Ai dipendenti …. privi di contrattazione collettiva di secondo livello e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente contratto collettivo …… l’azienda erogherà con la retribuzione di luglio 2013 gli importi come in calce riportati. UGL - A nostro avviso, il concetto di premio di risultato, può essere confuso con quanto poi dichiarato a verbale; infatti un lavoratore che incrementa il proprio rendimento, con l’aumento delle ore di straordinario, di fatto non ha raggiunto alcun obiettivo di efficacia, perché all’aumentare della produttività, aumentano anche le ore lavorate. Del resto un premio di risultato, viene riconosciuto solo quando si raggiunge l’obiettivo, almeno a parità di risorse e non a caso è sempre scollegato dal personale impiegatizio esecutivo e da quello operaio comune. Quindi, non vorremmo che tale premio, per la stragrande maggioranza del personale addetto (impiegati esecutivi ed operai semplici), rappresenti solo la necessità per le aziende di far fronte alle loro emergenze gestionali ed organizzative, con il vantaggio per le stesse di aver assolto, per il tramite dell’elemento di garanzia retributiva, pure l’obbligo della contrattazione di 2° livello. 00185 Roma – Via Farini 16 – Tel 06/48986159 – Fax 06/4870705 80142 Napoli – Piazza Garibaldi 39 – Tel 081/5540434 – 081/5547437 – Fax 081/262222 email: [email protected] - sito: www.ugligieneambientale.it Federazione Nazionale Igiene Ambientale Articolo 10 – Nota a verbale per gli addetti ad altre attività ausiliarie in ambito scolastico FISE – La nota a verbale relativa al parametro 115 per gli operatori di secondo livello è stata soppressa. UGL - La soppressione della nota a verbale è inammissibile, in quanto non è avvenuto l’assorbimento fino a concorrenza , di eventuali analoghe indennità corrisposte a livello aziendale/territoriale. Tra l’altro in attesa della contrattazione di 2° livello, andrebbero inseriti nuovi parametri integrativi della retribuzione tabellare, per gli operai qualificati, addetti alle attività ausiliarie in ambito scolastico e sanitario. Articolo 36 – diritto allo studio FISE - Stante il mutato quadro normativo ………i lavoratori assunti …..al fine di migliorare le proprie capacità e conoscenze professionali, in relazione alla attività dell’impresa…………. UGL - L’impostazione, così come rappresentata, nega il diritto a migliorare la propria cultura in generale ed evidenzia quale condizione essenziale, la relazione tra lo studio del lavoratore e l’attività dell’impresa. Inoltre non è chiaro se sono ricompresi anche i corsi di studio universitari, visti i riferimenti alla istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale. Articolo 18 – retribuzione FISE - Nel caso l’impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento della retribuzione ………. UGL - Riteniamo che il termine attuale dei dieci giorni, sia già un elemento fortemente penalizzante per il lavoratore, salvo che si possa avere l’anticipo pari al 50% della retribuzione del mese precedente, entro la fine del mese retribuito e che sia previsto un cartellino presenze e/o una diaria, condivisa e sottoscritta anche dal dipendente. Articolo 51 – trattamento economico per malattia e infortunio FISE - Viene depennata tutta la parte relativa al trattamento economico per malattia e infortunio, relativa agli impiegati e agli operai. UGL - In attesa di sapere con quale parte viene sostituita quella depennata, non possiamo fare altro che chiedere il mantenimento del testo vigente. Articolo 52 – congedo maternità e congedo parentale FISE - …. corresponsione della retribuzione intera per i primi 4 mesi ………. e di quanto previsto dalla normativa ………. UGL - Corresponsione della retribuzione intera per 5 mesi e cioè per 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, oppure per 1 mese prima e quattro mesi dopo il parto. Prevedere l’obbligo per le aziende di concedere la temporanea trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per le lavoratrici che rientrano in servizio dopo la maternità fino al compimento del 3^ anno del bambino, nel limite del 2% della forza occupata nelle unità produttive. 00185 Roma – Via Farini 16 – Tel 06/48986159 – Fax 06/4870705 80142 Napoli – Piazza Garibaldi 39 – Tel 081/5540434 – 081/5547437 – Fax 081/262222 email: [email protected] - sito: www.ugligieneambientale.it Federazione Nazionale Igiene Ambientale Articolo 66 – organismo paritetico nazionale di settore FISE - La contribuzione ……………………. tramite …INPS … mod. F24 …..l’ONBSI ripartirà a favore dell’OBT il 70% dei contributi ……………. UGL – Riteniamo che prima di procedere alla costituzione degli OBT – Organismi Bilaterali Territoriali, occorra necessariamente prevedere anche la rappresentanza UGL, sia in ambito ONBSI, che presso le Commissioni paritetiche. Articolo nuovo – assistenza sanitaria integrativa FISE - Al fine di assicurare l’attuazione di detto istituto, le parti convengono l’istituzione di una commissione operativa composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione stipulante ……….una copertura sanitaria integrativa di tutti i lavoratori ……………. che non abbiano già una forma di assistenza sanitaria integrativa. UGL - In linea generale, è condivisibile l’attuazione di tale istituto, anche se occorre definire nel merito la sua applicazione. Premesso quanto sopra, ci preme altresì evidenziare ulteriori aspetti contrattuali, che riteniamo opportuno integrare alla Vostra bozza di rinnovo contrattuale. Articolo 53 – lavoratori immigrati UGL - Al fine di favorire una migliore conoscenza della disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alle normative di sicurezza, occorre dotare all’atto dell’assunzione del lavoratore immigrato, una informativa contrattuale in inglese e francese. Articolo 2 – sistema di relazioni sindacali UGL – L’esame congiunto, di cui alle informazioni a livello aziendale, deve essere avviato entro 7 giorni dalla richiesta di una delle parti. Articolo 29 - trasferimenti UGL – Dopo il primo comma “ il trasferimento in altra sede, fuori dall’ambito comunale, deve essere comunicato per iscritto con un mese di preavviso”. Articolo 33 – contratto di lavoro a tempo parziale UGL – Nel terz’ultimo comma: “l’azienda per esigenze produttive ed organizzative, provvederà a riparametrare con un incremento orario i part-time che lo richiederanno, nel rispetto dei requisiti della anzianità di servizio e della correttezza professionale. 00185 Roma – Via Farini 16 – Tel 06/48986159 – Fax 06/4870705 80142 Napoli – Piazza Garibaldi 39 – Tel 081/5540434 – 081/5547437 – Fax 081/262222 email: [email protected] - sito: www.ugligieneambientale.it Federazione Nazionale Igiene Ambientale Articolo 42 – ferie UGL – In assenza di accordo tra le parti, le ferie possono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno corrente; le ferie pregresse relative agli anni precedenti, non possono invece essere disposte unilateralmente dalle parti. Articolo 46 – provvedimenti disciplinari UGL – Le procedure disciplinari, devono assolutamente rispettare il principio dell’immediatezza, per permettere al lavoratore di esercitare un adeguato diritto di difesa. Pertanto riteniamo che protrarre oltre i 30 giorni (previsto solo per cause imputabili al datore di lavoro), il periodo massimo per avvalersi dell’assistenza di un rappresentante sindacale, comporti la negazione di tale diritto. Nell’attesa di un Vs. riscontro alle presenti osservazioni da poter valutare nel prossimo incontro utile, inviamo cordiali saluti. 00185 Roma – Via Farini 16 – Tel 06/48986159 – Fax 06/4870705 80142 Napoli – Piazza Garibaldi 39 – Tel 081/5540434 – 081/5547437 – Fax 081/262222 email: [email protected] - sito: www.ugligieneambientale.it