SASE S.p.a. – Aeroporto di Perugia
Capitolato RC Gestore Aeroportuale
«RESPONSABILITA’
CIVILE
GESTORE AEROPORTUALE»
Contraente:
SASE S.p.A. Società Aeroporto S. Egidio – Aeroporto
Internazionale dell’Umbria - Perugia
LOTTO
N. 1
SASE S.p.a. – Aeroporto di Perugia
INDICE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ............................................................................................................ 2
DEFINIZIONI GENERALI ................................................................................................................................................ 2
Art. 1
Oggetto del l'Assicurazione ............................................................................................................... 3
Art. 2
Estensione Territoriale .......................................................................................................................... 3
Art. 3
Soggetti non considerati terzi ............................................................................................................ 3
Art. 4
Danni esclusi ........................................................................................................................................ 3
Art. 5
Rischi di Guerra ed assimilati............................................................................................................ 3
Art. 6
Rischi Atomici ...................................................................................................................................... 4
Art. 7
Danni da rumore e da inquinamento .............................................................................................. 4
Art. 8
Esclusione dei rischi connessi al cambio di data ......................................................................... 4
Art. 9
Danni derivanti dal la presenza di amianto .................................................................................... 4
Art. 10 Pagamento del Premio - Decorrenza della garanzia .....................................................................5
Art. 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio ..........................................................................5
Art. 12 Aggravamento – Diminuzione del rischio ........................................................................................5
Art. 13 Variazioni nella persona dell’assicurato ............................................................................................6
Art. 14 Altre Assicurazioni ............................................................................................................................... 6
Art. 15 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro ..................................................................................... 6
Art. 16 Inosservanza degli obblighi dell’Assicurato .................................................................................... 6
Art. 17 Gestione delle vertenze di Danno - Spese di resistenza ................................................................ 6
Art. 18 Recesso dal contratto in caso di Sinistro .......................................................................................... 6
Art. 19 Anticipata risoluzione del contratto ............................................................................................... 6
Art. 20 Imposte e tasse .................................................................................................................................... 6
Art. 21 Legge regolatrice del contratto e giurisdizione ............................................................................ 7
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE .............................................................................................. 8
Art. 1
Attività dell'Assicurato – Rischi coperti ............................................................................................. 8
Art. 2
Danni da circolazione d i veicoli ....................................................................................................... 8
Art. 3
Estensione territoriale........................................................................................................................... 8
Art. 4
Assicurato congiunto .......................................................................................................................... 8
Art. 5
Inclusioni ................................................................................................................................................ 8
Art. 6
R.C. Sanitaria ........................................................................................................................................ 10
Art. 7
Esclusioni ................................................................................................................................................ 10
Art. 8
Inclusione dei Rischi Guerra ed assimilati ........................................................................................ 10
Art. 9
Esclusione degli atti terroristici di cui al "U.S. TERRORISM RISK INSURANCE ACT 2002" (TRIA) ... 10
Art. 10 R.C. Prodotti .......................................................................................................................................... 10
Art. 11 Durata dell’ Assicurazione .................................................................................................................. 10
Art. 12 Massimale ............................................................................................................................................. 10
Art. 13 Franchigie ............................................................................................................................................. 11
Art. 14 Sanctions / Embargoes ....................................................................................................................... 11
Art. 15 Clausola Broker .................................................................................................................................... 11
Clausole da approvare specificatamente per iscritto ................................................................................. 12
Allegato 1 – R.C. Appalti ................................................................................................................................... 13
AVN 2002A 21.3.0 1 ............................................................................................................................................. 15
AVN 38B (22.7.96) ................................................................................................................................................ 16
AVN 46B (1.10.96) ............................................................................................................................................... 17
AVN 48B (1 .10.96) .............................................................................................................................................. 18
AVN 52G (17.10.0 1) ............................................................................................................................................ 19
AVN 59 (1.10.96) .................................................................................................................................................. 20
AVN 60 (1 .10.96) ................................................................................................................................................. 21
LSW 2488 AG M 00003 ....................................................................................................................................... 22
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI GENERALI
Ai sotto indicati termini si attribuisce il seguente significato:
1.
Aeromobile
La macchina per il trasporto aereo di persone o Cose, come definito dalle norme vigenti
2.
Aeroporto
L’area appositamente predisposta per !"atterraggio, il decollo e le manovre di
Aeromobili, inclusi gli impianti annessi necessari per le esigenze del traffico e per il servizio
degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei
commerciali
3.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
4.
Assicurazione
L'obbligo indennitario assunto dalla Società, nonché il contratto che lo sostanzia (Polizza)
5.
Assistenza
Aeroportuale
L’attività di assistenza a terra (cosiddetta attività di handling) prestata dall’operatore di
handling in un Aeroporto ad un utente, ai sensi della normativa vigente
6.
Avvenimento
Un Sinistro od una serie di Sinistri verificatisi durante il periodo coperto dall’Assicurazione,
riconducibile a cause, circostanze e condizioni comuni o collegate
7.
Contraente
II soggetto che stipula il contratto di Assicurazione
8.
Cose
Gli oggetti materiali (inclusi locali od edifici) diversi dagli Aeromobili, e gli animali
9.
Fatturato
L’importo corrispondente alla somma di tutte le fatture emesse dall'Assicurato durante il
periodo di assicurazione, in relazione ai servizi aeroportuali descritti nelle
Condizioni
Particolari od il valore dell'appalto
10.
Franchigia
L'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico
dell'Assicurato
11.
Gestore
Aeroportuale
Il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività od in via esclusiva, il compito di
amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di controllare e coordinare le
attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto
12.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
13.
Massimale
Il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto
di Assicurazione
14.
Polizza
Il contratto di Assicurazione
15.
Premio
La somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l’Assicurazione
16.
Prodotto
Qualsiasi cosa materiale costruita, venduta, smerciata, modificata, mantenuta
dall’Assicurato, e, in senso lato, anche disegni, progetti , servizi, opere e prestazioni di
ogni genere fomiti a terzi dall'Assicurato
17.
RC Prodotti
La responsabilità facente capo all’Assicurato in relazione ai danni per morte e lesioni
personali e perdita, distruzione o deterioramento di Cose e/o Aeromobili derivanti da
difetto del Prodotto verificatosi dopo la sua consegna/riconsegna a terzi o dopo il suo
completamento purché nella disponibilità del terzo
18.
Rischio
La possibilità che si verifichi il Sinistro
19.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione
20.
Società
L’impresa di Assicurazioni
Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, sino ai Massimali indicati nelle Condizioni
Particolari, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di
un Sinistro verificatosi i n relazione allo svolgimento dell’attività descritta nelle Condizioni Particolari, per:
morte e lesioni personali
perdita, distruzione o deterioramento di Cose e/o Aeromobili
Art. 2 – Estensione Territoriale
L'Assicurazione vale per i danni verificatisi all’interno dell'Aeroporto in cui Assicurato svolge le attività per
cui è prestata l‘Assicurazione indicate all’Art. 1 delle Condizioni Particolari.
Art. 3 -Soggetti non considerati terzi
Non sono considerati terzi :
le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di
lavoro o di servizio;
b) il coniuge, i genitori , i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità
illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b)
d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o
collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori ed i dipendenti delle medesime;
e) tutti coloro i qual i, indipendentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’Assicurato,
subiscano i l danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce
l’Assicurazione.
a)
Art. 4 – Danni esclusi
La Società non risponde dei danni causati:
a) da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga
nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per lavori parasubordinati;
b) dal Prodotto dopo l a con segna a terzi;
c) da lavori d i costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta
o altre infrastrutture od installazioni a meno che non si tratti di ordinaria manutenzione effettuata
dall'Assicurato o suoi dipendenti;
d) da impiego di Aeromobili, di navi o di galleggianti da parte dell’Assicurato o suoi preposti;
e) ad Aeromobili che l’Assicurato abbia in custodia;
f) da circolazione di veicoli o natanti soggetta all'assicurazione obbligatori
g) da impiego di veicoli e macchinari condotti od azionati da persone non abilitate e/o autorizzate in
base alle norme vigenti ;
h) da attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni aeree;
i) da gestione di servizi meteorologici, di controllo e/o assistenza del traffico aereo, sia in terra che in
volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione;
j) da attività connesse ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all'assistenza di primo
intervento, durante ravviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le
disposizioni vigenti;
k) a Cose verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico;
l) durante lo svolgimento di attività di manutenzione di Aeromobili;
m) da mal funzionamento di sistemi informatici;
n) dalla detenzione e/o dall’impiego di armi e/o esplosivi;
o) da atti od omissioni di cui l’Assi curato debba rispondere contrattualmente salvo che non si tratti di
responsabilità direttamente a lui derivanti dalla legge;
p) derivante dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificanti;
q) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
r) a Cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi ti tolo ed a quel le trasportate, rimorchiate , sollevate,
caricate o scaricate;
s) a Cose derivanti da incendio di beni dell’Assicurato o che lo stesso detenga;
t) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti; i danni a Cose dovuti ad
assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati, nonché i
danni a fabbricati da vibrazione o scuotimento del terreno.
Art. 5 – Rischi di Guerra ed assimilati
La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra
civile, ribellione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di
usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, disordini civili o agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo
politico o terroristico, anche se il danno derivante da tal i azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio od altri atti dolosi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione,
requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile,
militare o ''de facto") o da altra autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'Aeromobile o
sull'equipaggio dell'Aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale e di controllo
indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell’Aeromobile e agiscano
senza il consenso dell'Assicurato;
g) impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impieganti altre
reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi.
Art. 6 – Rischi Atomici
La Società non risponde dei danni e delle spese causati da contaminazione radioattiva,
trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione di
particelle atomiche.
Art. 7 – Danni da rumore e da inquinamento
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro
fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi
genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da interferenza nell'esercizio dei
diritto di proprietà, a meno che detti danni non siano causati da o causino caduta, incendio o
esplosione, collisione, emergenze determinanti anormali manovre di Aeromobili, a condizione
che le stesse risultino registrate dagli appositi strumenti di bordo.
Art. 8 – Esclusione dei rischi connessi al cambio di data
La presente Assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od
indirettamente da:
a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta
identificazione dell’anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra i n formazione relativa
ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub componente informatico e/o software (in
detenzione dell'Assicurato o di terzi) :
b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o
componente o sub componente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi)
e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al
fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di
informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi dell’anno, di data o d'ora di cui al
precedente punto a);
c) mancato uso od indisponibilità all’uso di qualsiasi bene, materiale o immateriale, che sia
conseguenza diretta od indiretta di un’azione od omissione da parte dell’Assicurato o di terzi,
riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o d’ora di cui al precedente punto a).
La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere
l’Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.
Art. 9 -Danni derivanti dalla presenza di amianto
La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:
1. presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o
prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto; o
2. ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o a norme di legge o regolamenti che
impongano all'Assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la
rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di
qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o
di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.
La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione ovvero nel caso di
un’emergenza in volo, registrata, che sia causa di un’anormale condotta dell'aeromobile.
Nonostante qualsiasi altra disposizione di Polizza, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni,
difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto od in parte, ai danni
indicati dai paragrafi 1.2. della presente clausola. Tutti gli altri termini e condizioni della presente
Polizza rimangono invariati.
Informativa
La presente clausola di esclusione dei danni da amianto intende chiarire l’intento della Polizza e non deve
essere interpretata come intenzione di escludere i danni da amianto in altre Polizze precedenti od altrimenti simili
alla presente.
Art. 10 – Pagamento del Premio- Decorrenza della garanzia
10.1 A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di
premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 60
giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60º giorno dalla scadenza, la garanzia resta
sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00
del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.
10.2 Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
•
l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal
Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30
giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
•
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del
DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
10.3 L’Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve
effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni
normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora
previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
I premi potranno essere pagati alla Direzione dell’Impresa o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata
la polizza, tramite il Broker.
Art. 11 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civi le.
Art. 12 – Aggravamento – Diminuzione del rischio
12.1. Ogni aggravamento del Rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto dal
Contraente o dall'Assicurato alla Società. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla
Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.
12.2. Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio
successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice
Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 13-Variazioni nella persona dell'Assicurato
13.1. In caso di alienazione dell’azienda o di parte delle sue attività, l'Assicurato, fermo l'obbligo del
pagamento del Premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente
l’obbligo di mantenere il contratto di Assicurazione per la parte che lo riguarda.
13.2. Nel caso di fusione della società assicurata, il contratto continua con la società incorporante o
con la nuova società che risulta dalla fusione.
13.3. Nei casi di trasformazione, di cambiamenti di denominazione o di ragione sociale, il contratto
continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione sociale.
13.4. Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto, entro il termine di 15 giorni dal
loro verificarsi, dall'Assicurato alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di
recedere dal contratto dando comunicazione con preavviso di 15 giorni
Art. 14 – Altre Assicurazioni
Ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per il
medesimo Rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall'Assicurato per iscritto alla Società.
Art. 15 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
15.1. ln caso di Sinistro, l’Assicurato deve dare avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la
Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.
1913 del Codice Civile.
15.2. La denuncia deve contenere l’esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei
danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro.
15.3. L’Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari
relativi al Sinistro, adoperandosi inoltre per la raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la
Società lo chieda, per la ricerca di un componimento amichevole.
15.4. L ‘Assicurato deve astenersi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità .
Art. 16 – Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
16.1. L ‘Assicurato decade da ogni diritto:
a) se dolosamente non osserva l’obbligo di avviso;
b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese.
16.2. Se l’inosservanza dell'obbligo di cui al punto 16.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l’indennità in
ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 17 – Gestione delle vertenze di Danno – Spese di resistenza
17.1. La Società assume, fino a quando ne ha interesse. a nome dell’Assicurato. la gestione stragiudiziale e
giudiziale delle vertenze, in sede ci vi le e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed
avvalendosi di tutti i di ritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
17.2. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere l a gestione delle suddette
vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda : L’Assicurato deve
inoltre astenersi dall’effettuare pagamenti, assumere obblighi o sostenere spese senza il previo
consenso della Società. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivabile
dall’inadempimento di tali obblighi.
17.3. Sono a carico della Società le spese. sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato,
entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale applicabile al danno cui si riferisce la
domanda.
17.4. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la
Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
17.5. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi
designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
Art. 18 – Recesso dal contratto in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, la Società può
recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo
a quello dell’arrivo a destinazione della lettera stessa.
Art. 19 – Anticipata risoluzione del contratto
Nei casi di recesso o di risoluzione del contratto di cui agli Artt. 11, 12, 13 e 18, come pure nel caso previsto
dall'art. 1896 del Codice Civile, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi
alla data di effetto del recesso medesimo, il Premio imponibile pagato, in proporzione alla parte
temporale di Rischio non corso. Qualora il Premio sia stato convenuto, in tutto od in parte, in base alla
valutazione presuntiva di elementi variabili di Rischio, la Società rimborserà il Premio imponibile pagato o
ridurrà il Premio dovuto, in base all’applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione
alla parte temporale di Rischio non corso. Le imposte non potranno essere rimborsate.
Art. 20 – Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, agli
accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il
pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 21 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
21.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
21.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle
norme vigenti.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Attività dell'Assicurato - Rischi coperti
1.1. L'Assicurazione vale in relazione ai servizi ed attività svolti dall’Assicurato all’interno del
sedime dell'Aeroporto Internazionale dell’Umbria "San Francesco d’Assisi'' descritti e
disciplinati nell’apposita convenzione stipulata con l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile, e contenuti nelle informazioni/questionario consegnati alla Società.
1.2. L'Assicurazione comprende inoltre, nell’ambito delle attività di cui alla concessione
governativa, la responsabilità civile derivante alla società Sase SpA dalla sua qualità di
committente di:

lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di quelli derivanti da
lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste ed installazioni
eseguiti nell'Aeroporto Internazionale dell’Umbria "San Francesco d’Assisi";

servizi/attività oggetto dell’Assicurazione in tutto od in parte sub concessi a terzi
Resta inteso che nei casi di cui sopra la Società mantiene il diritto di rivalsa nei confronti dei
subappaltatori e/o sub concessionari.
1.3.
Inoltre si precisa che le attività di Handling svolte dall’Assicurato si intendono prestate in
conformità al regime ed ai limiti di responsabilità civile così come disciplinati dallo IATA
STANDARD GROUND HANDLING AGREEMENT.
1.4.
L’attività prevista per l'anno 2016 è rappresentata dai seguenti dati:
Passeggeri
330.000
Movimenti aa/mm
6.500
Cargo (Kg)
0
Fatturato (€)
3.476.000,00
Art. 2 – Danni da circolazione
A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera f) dell'Art. 4 delle Condizioni Generali
l’Assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore soggetti
all’obbligo dell'Assicurazione della responsabilità civile auto all’interno dell'Aeroporto.
L’Assicurazione opererà soltanto ad esaurimento del Massimale della polizza R.C. Auto, ove questa
esista e sia operante. Qualora invece la polizza R.C. Auto non esista o non sia operante la garanzia
opererà in eccedenza del massimale minimo previsto dalla legge per l’assicurazione obbligatoria
R.C. Auto al tempo del Sinistro.
Art. 3 – Estensione territoriale
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 2 delle Condizioni Generali, in relazione ai danni coperti
dalla presente Polizza e riconducibili alla RC Prodotti, l'Assicurazione vale per i danni in qualunque luogo
verificatisi perché derivanti da attività svoltesi all’interno dell’Aeroporto precedentemente indicato.
Art. 4 – Assicurato congiunto
A seguito di cessione in appalto di attività all’interno dell’area aeroportuale alla Società Delta Aerotaxi
S.r.l. (certificato di idoneità n. 39 ENAC del 18/05/2012), si intende inclusa in copertura – conformemente
all’Art. 2 delle Condizioni Particolari di polizza – l’attività svolta dall’operatore succitato presso
l’Aeroporto di Perugia.
Oltre alle attività già comprese in polizza e dichiarate nell’apposito questionario si intende
esplicitamente inclusa in copertura l’attività di catering svolta dalla Spett.le Delta Aerotaxi S.r.l.
A tal fine la Società Delta Aerotaxi S.r.l. si intende compresa tra il novero degli Assicurati.
Il massimale resta ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità dell’Assicurato e di uno o
più Assicurati congiunti.
Art. 5 - Inclusioni
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 1 delle Condizioni Particolari ed a parziale deroga di
quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali, l'Assicurazione comprende i danni:
a) arrecati agli aeromobili nel corso di operazioni di carico e scarico nonché i danni arrecati agli
stessi in conseguenza di incendio dei beni di proprietà e/o in consegna a qualsiasi titolo o
destinazione dell'Assicurato, sempre che l'evento sia imputabile alla responsabilità
dell'Assicurato;
b) subiti dagli aeromobili in conseguenza di operazioni di parcheggio;
c) conseguenti ad incendio, sottrazione e rapina degli aeromobili, sempre che l'evento sia
imputabile alla responsabilità dell‘Assicurato;
d) arrecati agli aeromobili in custodia od in consegna all’assicurato, nonché durante la
permanenza dell’equipaggio a bordo, sempre che ricorra la responsabilità dell’assicurato;
e) a veicoli di trasporto sotto carico e scarico nonché di autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o
dipendenti stazionanti nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività dell’assicurato nonché alle
cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto,
da incendio e mancato uso;
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
arrecati in occasione di ispezioni o lavori di manutenzione e piccola riparazione effettuati a
terra dai dipendenti dell’Assicurato su aeromobili di società di traffico regolare, non regolare
nonché di privati, con esclusione tuttavia dei danni verificatisi dopo la riconsegna e dei da nni
che detti aeromobili abbiano arrecato a terzi;
conseguenti al trasporto di persone e cose effettuato per incarico dell’assicurato all’interno del
sedime aeroportuale;
conseguenti al servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, nonché conseguenti alla
proprietà od utilizzo di cani da guardia;
conseguenti alla gestione dei servizi sanitari, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto
soccorso all’interno dell’aeroporto, nonché durante il tragitto con l’ambulanza di proprietà
dell’assicurato, restando comunque esclusa la responsabilità inerente alla circolazione stradale.
Sono inclusi anche i danni verificatisi nello svolgimento di attività di supporto ai servizi di soccorso e
sanitari espletati dalle competenti amministrazioni dello Stato;
cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati presso bar, tavole calde, punti di ristoro di
proprietà e/o gestione dell’assicurato, sempreché la somministrazione ed il danno siano avvenuti
durante il periodo di validità della garanzia; qualora la gestione degli esercizi di cui sopra fosse
affidata a terzi, l’Assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella
sua qualità di committente e/o proprietario dei relativi impianti ed attrezzature;
derivanti dall'effettuazione da parte dell'Assicurato dell’attività di catering. In caso di danni derivanti
dal prodotto la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti delle ditte che forniscono i pasti;
i danni imputabili all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o gestore di distribuzione
automatica di cibi, bevande e simili, nonché derivanti dall’esistenza in ambito aeroportuale di
distributori di proprietà di terzi e fatto salvo in quest’ultimo caso il diritto di surrogazione della So cietà
nei confronti dei responsabili;
danni materiali diretti che dovessero derivare dall’attività di SMS - Safety Mangement System svolta
da Accountable Manager e Post Holders con esclusione della Responsabilità Civile Contrattuale e
Professionale;
i danni materiali diretti cagionati dalle figure professionali di cui alla lettera che precede qualsiasi sia
la forma di contratto di collaborazione con il gestore aeroportuale, purché provato per iscritto;
i danni cagionati a terzi all’interno del sedime aeroportuale da persone non dipendenti
dell’Assicurato ma delle quali questi debba rispondere quali studenti, ricercatori, praticanti,
consulenti corsisti, borsisti e stagisti;
la responsabilità facente capo agli Assicurati in relazione all’effettuazione dell’attività di assistenza a
passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatasi dopo la dopo la riconsegna a terzi da parte
degli Assicurati dei beni oggetto della suddetta attività;
i danni derivanti da errato stivaggio di merci e/o bagagli a bordo degli aeromobili;
danni materiali e diretti ai bagagli e merci ed inoltre a valori, preziosi e denaro – purché custoditi
dall’assicurato in casseforti o armadi blindati – conseguenti ad incendio, fulmine, scoppio, furto,
rapina, smarrimento o danneggiamento nei limiti di cui al successivo Art. 12;
determinati da materiali radioattivi in transito purché il trasporto sia effettuato secondo le vigenti
norme IATA relative al trasporto aereo di materiali speciali, e purché la richiesta di indennizzo sia
avanzata entro tre anni dalla data dell’avvenimento che ha causato il danno. In ogni caso questa
garanzia è prestata secondo quanto previsto dalla clausola in lingua inglese AVN 38B in allegato e
potrà essere cancellata in ogni momento dalla Società con sette giorni di preavviso;
derivanti dall’attività di controllo radiogeno dei passeggeri, dei bagagli e delle merci;
derivanti da Avioraduno con esclusione delle manifestazioni Aeree acrobatiche e non ed esclusione
della responsabilità civile dell’aeromobile;
causati durante l’espletazione del servizio di sgombero neve effettuato all'interno dell'Aeroporto;
derivanti dallo svolgimento di servizi antincendio verificatisi esclusivamente nel corso dell’assistenza
di primo intervento, durante l’avviamento dei motori, svolta secondo le norme del vettore e le
disposizioni delle autorità aeroportuali;
verificatisi all’interno dei parcheggi aperti al pubblico, con esclusione dei danni derivanti da
circolazione di veicoli e da furto.
L’assicurazione è inoltre estesa:
y)
al rimborso dei diritti doganali che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere all’Amministrazione
doganale con riguardo a merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza;
z)
al rimborso delle ammende doganali che l’Assicurato sia tenuto a pagare all’Amministrazione
doganale con riguardo a merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza e dopo il
pagamento dei diritti doganali di cui al punto y) che precede. Questa specifica garanzie è prestata
con uno scoperto del 20% (venti percento) dell’importo di ogni sinistro. La Società, pertanto, in caso di
sinistro, pagherà solo l’80% (ottanta percento) dei danni liquidati a termini di polizza, restando il
rimanente 20% (venti percento) a carico dell’assicurato. Si conviene inoltre che l’esborso massimo della
società per questa estensione di garanzia non sarà superiore a € 77.500 (Euro
settantasettemilacinquecento/00) per l’intera annualità assicurativa;
aa) alla responsabilità civile personale degli amministratori, dei dirigenti e di ciascun altro dipendente
dell’assicurato, per danni, conseguenti a fatti colposi, verificatisi durante lo svolgimento delle proprie
mansioni, ma con esclusione dei danni derivanti dalla responsabilità civile professionale, arrecati alle
persone considerate “terzi” in base alle condizioni di polizza;
bb) alla responsabilità civile ai sensi di legge (Art. 2049 Codice Civile) attribuibile all’Assicurato nella
sua qualità di committente di dipendenti che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture,
motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato stesso né da questo
presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate.
Non sono considerati terzi il conducente del veicolo, il coniuge, i genitori ed i figli del medesimo nonché
qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. L’Assicurazione spiegherà efficacia sempreché risulti
provato che al momento del sinistro il veicolo era guidato da un dipendente dell’Assicurato mun ito di
regolare patente di abilitazione. Si dà inoltre atto che la garanzia è operante per gli automezzi adibiti al
trasporto di passeggeri nell’ambito della zona aeroportuale, anche se gli stessi sono condotti da
personale non in possesso della patente di tipo E, purché in possesso almeno della patente di tipo D in
regolare corso di validità;
cc) al rischio derivante all’Assicurato dalla committenza di rifornimento del carburante.
Art. 6 – R.C. Sanitaria
L’Assicurazione è estesa a coprire i danni da morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’espletamento, da parte del personale
medico e paramedico operante presso il presidio sanitario dell’Assicurato, delle attività di primo soccorso
ed assistenza sanitaria, prestate in ambito aeroportuale e rivestenti carattere di urgenza, alle condizioni di
cui alla clausola in lingua inglese AVN 60 allegata
Art. 7 - Esclusioni
Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 5 delle Condizioni Particolari la Società non risponde dei danni causati
da:
a) attività di Ground-Handling svolte da operatori terzi;
b) attività di Hangaraggio e Assistenza Merci;
c) operazioni di Torre di Controllo.
Art. 8 -Inclusione dei Rischi Guerra ed assimilati
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5 delle Condizioni Generali della Polizza in oggetto,
l’Assicurazione comprende i rischi Guerra e Assimilati così come normati dalle clausola AVN 52 G in lingua
inglese allegata.
Art. 9 -Esclusione degli atti terroristici di cui al "U.S. TERRORISM RISK INSURANCE ACT 2002" (TRIA)
Ai sensi e per gli effetti di cui al "US Terrorism Risk Insurance Act 2002" (TRIA) - fermi comunque tutti gli altri
termini e condizioni della copertura - l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell’esclusione
dalla copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRI A succitato.
Art. 10 – R.C. Prodotti
A parziale deroga dell’Art. 5 b) e 5 c) delle Condizioni Generali del capitolato di polizza R.C. Gestore
Aeroportuale si intende compresa in garanzia la Responsabilità Civile Prodotti dopo la consegna a terzi.
Art. 11 - Durata dell'Assicurazione
Fermo quanto previsto dall’Art. 10 delle Condizioni Generali, l'Assicurazione inizia dalle ore 24:00 del
31.12.2015 e termina alle ore 24:00 del 31.12.2018.
Art. 12 – Massimale
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di:
• Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) per avvenimento ma per avvenimento ed in
aggregato con i seguenti sottolimiti:
• Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)per ciascun avvenimento ed in aggregato annuo in
relazione ai danni riconducibili alla RC Prodotti con riferimento ai danni di cui all’art. 5 delle
Condizioni Particolari;
• Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)per avvenimento ed annualità assicurativa in relazione
ai danni derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande ed in generale ai danni
riconducibili alla RC Prodotti/Postuma
• Euro 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila) per ciascun Avvenimento in relazione ai danni di
cui all’art. 5 m) delle Condizioni particolari;
• USD 50.000.000 (Cinquantamilioni/00) per avvenimento ed in aggregato annuo in relazione ai
danni di cui all'Art. 8 delle Condizioni Particolari;
• USD 25.000.000 (venticinquemilioni/00) per avvenimento ed in aggregato annuo in relazione
ai danni di cui alla clausola AVN60
• Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per avvenimento in relazione all’Art. 5 delle Condizioni
Particolari, lettera u), Avioraduno.
• Euro 13.000 (tredicimila) per collo, con elevazione a Euro 52.000 (cinquantaduemila) per
ogni collo consegnato e registrato con dichiarazione di valore relativamente alla lettera r)
dell'Art. 5 delle Condizioni Particolari. Tal e garanzia si intende prestata con un Massimale
aggregato annuo pari a Euro 1.033.000,00 (unmilionetrentatremila/00).
II Massimale ed i sottolimiti di cui sopra restano ad ogni effetto unici nel caso di corresponsabilità
dell'Assicurato e di uno o più Assicurati Congiunti, se presenti.
Art. 13 – Franchigie
L'Assicurazione è soggetta alle seguenti Franchigie Assolute:
Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun danno ad Aeromobili
Euro 1.000,00 (mille/00)
per ciascun danno a Cose
Art. 14 - Sanctions / Embargoes
Questa polizza non presta alcuna copertura, prestazione o beneficio per le attività o gli affari assicurati,
limitatamente al fatto che:
a.
la copertura, le prestazioni ed i benefici e/o
b.
le attività o gli affari assicurati violino una qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite e/o
dell'Unione Europea/AEE o di qualunque altra legge nazionale in materia d i sanzioni economiche o
commercia l i e/o embargo internazionale".
Art. 15-Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione dell’Assicurazione alla società In Più Broker S.r.l., via de’
Baullari 24, 00186, Roma (il "Broker"). Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno
svolti per conto dell’Assicurato dal Broker.
Per quanto concerne l'incasso dei Premi di Polizza, la regolazione verrà effettuata dall’Assicurato al Broker che
provvederà al versamento alla Società.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel
nome e per conto dell’Assicurato alla Società s’intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti. ogni
comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta all’Assicurato restando obbligo del
Broker il pronto inoltro all’Assicurato della comunicazione stessa.
L'Impresa
-----------------------
il Contraente
----------------------------
CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICATAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. la sottoscritta Assicurata dichiara di approvare
specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:
Condizioni Generali
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 11
Art. 12
Art. 14
Art. 16
Art. 18
Soggetti non considerati terzi
Danni Esclusi
Rischi di Guerra ed assimilati
Rischi Atomici
Danni da Rumore e da Inquinamento
Esclusione dei Rischi connessi al Cambiamento di Data
Danni derivanti dalla presenza di Amianto
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Aggravamento – Diminuzione del rischio
Altre Assicurazioni
Inosservanza degli obblighi dell’Assicurato
Recesso dal contratto in caso di Sinistro
Condizioni Particolari
Art. 3
Art. 8
Art. 9
Estensione territoriale
Inclusione dei Rischi Guerra ed assimilati
Esclusione degli atti terroristici di cui al “U.S. TERRORISM RISK INSURANCE ACT 2002” (TRIA)
L'Impresa
-----------------------
il Contraente
----------------------------
ALLEGATO 1 - R.C. APPALTI
La presente Sezione, unitamente alle Condizioni Generali, forma copertura a sé stante e pertanto non sono applicabili le
disposizioni di cui alle Condizioni Particolari ad eccezione degli Artt. 7, 8 e il frontespizio di polizza in tema di conteggio del
premio delle stesse e di quanto previsto al successivo punto 9
1.
L'Assicurazione di cui all'articolo 1. delle Condizioni Generali può essere estesa, con le
modalità di cui al seguente punto 2. ai danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori di costruzione, demolizione, modifica di edifici, piste od installazioni e di manutenzione
ordinaria e straordinaria effettuati presso l'Aeroporto di Perugia.
La garanzia vale tanto per la responsabilità dell'Assicurato quale committente delle opere
predette quanto per la responsabilità degli appaltatori, che assumono pertanto la qualifica
di Assicurati Congiunti.
2.
Per l'attivazione della predetta garanzia l'Assicurato comunicherà alla Società per ogni
appalto i seguenti estremi:
-
le generalità dell’appaltatore
-
i lavori da eseguire e le aree in cui verranno effettuati
-
il valore del contratto
-
l’inizio ed il termine indicativo dei lavori
La Società si impegna a riscontrare dette segnalazioni a stretto giro indicando data ed ora
di decorrenza della copertura.
Al termine di ogni appalto l'Assicurato comunicherà il valore definitivo del contratto per
effettuare il calcolo del Premio dovuto secondo le modalità di cui al punto 8. che segue.
3.
Ciascun assicurato congiunto è considerato terzo nei confronti degli altri. L'assicurato a sua
volta, è terzo nei confronti di ciascun assicurato congiunto.
4.
Per luogo di esecuzione delle opere devono intendersi comprese, oltre all'area delimitata
entro la recinzione del cantiere, anche le relative strade di servizio necessarie per
l'esecuzione dei lavori, le aree utilizzate per la realizzazione degli impianti di cantiere, degli
alloggi e dei relativi servizi per il personale dipendente degli appaltatori, le aree di
urbanizzazione di cantiere nonché le vie di percorso tra un'area di cantiere e l'altra per i l
trasferimento del materiale e dei macchinari, ed in genere tutti i luoghi ove possano trovarsi
anche temporaneamente e/o provvisoriamente, impianti, servizi social i, attrezzature od
effettuarsi lavori principali e/o accessori esclusivamente inerenti al contratto di appalto
oggetto della polizza.
5.
La garanzia vale in particolare per i danni e le perdite derivanti da:
e per
-
impiego di materiale esplosivo;
impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici ed altre macchine utili per
l'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all'Art. 2 delle Condizioni Particolari;
sollevamento o deposito di polvere;
impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione del
cantiere;
vibrazioni, rimozioni, franamento e cedimento del terreno;
sollevamento o deposito di polvere;
incendio di cose detenute a qualsiasi titolo dall’Assicurato;
furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stato agevolato dalla forma
delle strutture e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
colpa grave dell'assicurato o degli assicurati congiunti e dolo e colpa grave del le
persone di cui o con cui l'assicurato o gli assicurati congiunti debbano rispondere;
danni a:
culture e boschi;
-
condutture sotterranee;
-
fabbricati in adiacenza/aderenza;
Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da interruzioni e sospensioni di attività industriali,
commerciali, agricole o di servizi.
6.
Ferme le esclusioni già previste dalle Condizioni Generali di Polizza e non revocate a termini
dei precedenti punti , la garanzia non vale in relazione ai danni:
a) “necessari”, il cui verificarsi è riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei
lavori;
b) arrecati ai beni ed attrezzature di proprietà di terzi, costituenti lo strumento delle attività
dedotte nel capitolato di appalto;
c) ai beni costituenti l'oggetto dell’appalto affidato all'Assicurato Congiunto, siano stati - o
meno - gli stessi già consegnati in tutto od in parte al committente.
7.
La garanzia è inoltre estendibile per il periodo di un anno dalla data di conclusione dei lavori, a
copertura di eventuali Sinistri verificatisi durante il periodo di validità della Polizza in oggetto o
dei suoi futuri rinnovi. A fronte di tale estensione è dovuto il pagamento di un Premio
addizionale, pari al 10% del Premio netto complessivo applicato agli appalti in questione. Nel
caso in cui l’annualità di garanzia si estenda su due o più periodi assicurativi, tale Premio
addizionale verrà pagato al pro-rata.
8.
Il Premio dovuto a fronte della presente garanzia, da regolarsi a fine annualità assicurativa,
viene calcolato in base alla seguente formula: T*Y*P2/P1
Dove:
P1 = durata totale dell’appalto inizialmente prevista (numero giorni)
Y =
importo totale dell’appalto
P2 = numero giorni del periodo assicurativo
T =
tasso applicabile a seconda del luogo di svolgimento dei lavori oggetto
dell'appalto come di seguito specificato
0,60%
0,40%
0,25%
Per lavori ed attività in prossimità di Aeromobili
Per lavori ed attività nell’interno ed intorno alle aree
Aree passeggeri per altri lavori ed attività
oltre alle imposte di legge
9.
La presente garanzia è operante senza sovrappremio in relazione ai contratti di appalto il cui
valore non superi Euro100.000 (centomila/00). Per contratti di valore compreso tra Euro100.000
(centomila/00) e Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) sarà dovuto un premio come
stabilito dal punto 8. che precede. Per contratti di valore superiore ad Euro 250.000
(duecentocinquantamila/00), si procederà a negoziazione separata.
10. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) per
ciascun Avvenimento. Tale importo non costituisce Massimale autonomo ma rientra nel
Massimale di cui all'Art. 10 delle Condizioni Particolari della Polizza e pertanto costituisce il
massimo esborso che la Società può essere chiamata ad effettuare a fronte di un singolo Sinistro
garantito dalla Polizza e dalla presente Appendice ed indipendentemente dal numero degli
Assicurati coinvolti nel Sinistro.
La garanzia, inoltre, è soggetta alle seguenti Franchigie assolute:
€ 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun danno ad Aeromobili;
€ 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun danno a Cose.
ALLEGATO 2 - CLAUSOLE
DATE RECOGNITION LIMITED COVERAGE CLAUSE
WHEREAS the Policy of which this Endorsement forms part includes the Date Recognition Exclusion Clause (Clause
A VN 2000A), it is hereby understood and agreed that, subject to all terms and provisions of this Endorsement,
Clause AVN 2000A shall not apply to any sums which the lnsured shall become legally liable to pay, and (if so
required by the Policy) shall pay (including costs awarded against the Insured) in respect of:
(1)
accidental bodily injury, fatal or otherwise, or loss of or damage to property caused by an aircraft
accident occurring during the Policy period and arising out of a risk insured under the Policy; and/or
(2)
accidental bodily injury, fatal or otherwise, or loss of or damage to property caused by an accident, other
than an aircraft accident, occurring during the Policy period and arising out of a risk insured under the Policy.
For the avoidance of doubt, solely for the purposes of this paragraph (2)
and without prejudice to the
meaning of the words in any other context, "bodily injury” shall mean only physical corporeal injury and unless
arising directly therefrom shall not include mental or psychological injury.
PROVIDED THAT:
1.
Coverage provided pursuant to this Endorsement shall be subject to all terms, conditions, limitations,
warranties, exclusions and cancellation provisions of the Policy (except as specifically provided
herein), and nothing in this Endorsement extends coverage beyond that which is provided by the
Policy.
2.
Nothing in this Endorsement shall provide any coverage:
3.
(a)
applying in excess of any scheduled underlying insurance and/or in respect of any non aviation risks; and/or
(b)
in respect of grounding of any aircraft; and/or
(c)
in respect of loss of use of any property unless it arises out of physical damage to or destruction of property in
the accident giving rise to a claim under the Policy.
The Insured agrees that it has an obligation to disclose in writing to the Insurers during the Pol icy period
any material facts relating to the Date Recognition Conformity of the Insured's operations, equipment
and products.
AVN 2002A 21.03.01
(Applicable to non Aircraft Liability only)
NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE
1)
This policy does not cover:
i)
loss or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever
resulting or arising therefrom or any consequential loss;
i)
any legal liability of whatsoever nature;
directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
a)
b)
c)
the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or
nuclear component thereof;
the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other
hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including
storage or handling incidental thereto;
ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous
properties of, any other radioactive source whatsoever.
1)
l t is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1) (b) an d (c)
above shall not include:
(i) depleted uranium and natural uranium in any form;
(ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any
scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.
2)
This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential
loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:
(i)
the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy,
including any nuclear energy liability policy, or
(ii)
any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any
country; or
(iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification
from any government or agency thereof.
3)
Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of
paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy)
be covered, provided that:
(i)
in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including
storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full
International Civil Aviation Organization «Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods
by Air», unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all
respects have complied with such legislation;
(ii)
this policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim
by the Insured against the Company or by any claimant against the Insured arising out of such incident
shall have been made with in three years after the date thereof;
(iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused
by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded
the maximum permissible level set out in the following scale:
Emitter
(IAEA Health and Safety Regulations)
Maximum permissible level
of non-fixed
radioactive surface
contamination
(Averaged over 300 cm2)
Beta, gamma and low toxicity alpha emitters
All other emitters
Not exceeding 4 Bequerels/cm2
( I 0-4 microcuries/cm2)
2
Not exceeding 0.4 Bequerels/cm (
-5
2
10 microcuries/cm )
(iv) the cover afforded may be cancelled at any time by the Company giving seven days'
notice of cancellation .
AVN 38B (22.7.96)
NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE
1.
This Policy does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:
(a)
(b)
(e)
(d)
noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena
associated therewith,
pollution and contamination of any kind whatsoever,
electrical and electromagnetic interference,
interference with the use of property ;
unless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing
abnormal aircraft operation.
2.
With respect to any provision in the Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims,
such provision shall not apply and Insurers shall not be required to defend
(a)
(b)
3.
In respect of any Combined Claims, Insurers shall (subject to proof of loss and the limits of the Policy) reimburse
the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Policy:
(i)
(ii)
4.
claims excluded by Paragraph 1 or
a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by Paragraph 1
(referred to below as “Combined Claims").
Damages awarded against the Insured and
Defence fee and expenses incurred by the Insured
Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming
part of this Policy.
AVN 46B (1.10.96)
WAR HI-JACKING AND OTH ER PERI LS EXCLUSION CLA USE (AVIATION)
This Policy does not cover claims caused by:
a)
War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion,
revolution, insurrection, martial law, military or usurped power or attempts at usurpation of power.
b)
Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction
or radioactive force or matter.
c)
Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances.
d)
Any act of one or more person, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist purposes and
whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.
e)
Any malicious act or act of sabotage.
t)
Confiscation, nationalisation, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the
order of any Government (whether civil, military or de facto) or public or local authority.
g)
Hi-jacking or unlawful seizure or wrongful exercise of control of the Aircraft or crew in flight (including any
attempt at such seizure or control made by any person or persons on board the Aircraft acting without the
consent of the Insured).
Furthermore this Policy does not cover claims arising whilst the Aircraft is outside the control of the Insured by reason of
any of the above perils.
The Aircraft shall be deemed to have been restored to the control of the Insured on the safe return of the Aircraft to
the Insured at an airfield not excluded by the geographical limits of this Pol icy, and entirely suitable for the operation
of the Aircraft (such safe return shall require that the Aircraft be parked with engines shut down and under no duress).
AVN 48B - (1.10.96)
EXTENDED COVERAGE ENDORSEMENT (AVIATION LIABILITIES)
1.
WHEREAS the Policy of which this Endorsement forms part includes the War, Hi-Jacking and Other Perils
Exclusion Clause (Clause AVN 48B), IN CONSIDERATION of an Additional Premium, already included in the
policy premium, it is hereby understood and agreed that with effect from inception, all sub-paragraphs
other than b) of Clause AVN 48B forming part of this Policy are deleted SUBJECT TO all terms and
conditions of this Endorsement.
2.
EXCLUSION applicable on y to any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of
Clause AVN 48B.
Cover shall not include liability for damage to any form of property on the ground situated outside Canada
and the United States of America unless caused by or arising out of the use of aircraft.
3.
LI M ITATION OF LIABILITY
The limit of Insurers’ liability in respect of the coverage provided by this Endorsement shall be a sub-limit of
USD 50.000.000 or the applicable Policy limit whichever the lesser any one Occurrence and in the annual
aggregate. This sub-limit shall apply within the full Policy limit and not in addition thereto.
4.
AUTOMAT IC TERMI NAT I ON
To the extent provided below, cover extended by this Endorsement shall TERMINATE AUTOMATICALLY in
the following circumstances:
(i)
All cover
- upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any two or more of
the following Stales, namely, France, the People’s Republic of China, the Russian Federation, the United
Kingdom, the United States of America
(ii)
Any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of Clause AVN 48B
- upon the hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or
other like reaction or radioactive force or matter wheresoever or whensoever such detonation may occur
and whether or not the Insured Aircraft may be involved
(i i i)
All cover in respect of any of the Insured Aircraft requisitioned for either title or use
- upon such requisition
PROVIDED THAT if an Insured Aircraft is in the air when (i), (ii) or (iii) occurs, then the cover provided by this
Endorsement (unless otherwise cancelled, terminated or suspended) shall continue in respect of such an
Aircraft until completion of its first landing thereafter and any passengers have disembarked.
5.
REVIEW AND CANCELLAT I ON
(a)
Review of Premium and/or Geographical Limits (7 days)
Insurers may give notice to review premium and/or geographical limits - such notice to become effective
on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.
(b)
Limited Cancellation (48 hours)
Following a hostile detonation as specified in 4 (ii) above, Insurers may give notice of cancell ation of one
or m ore parts of the cover provided by paragraph 1 of this Endorsement by reference to sub-paragraph s
(e), (d), (e), (f) and/or (g) of Clau se AVN 48B - such notice to become effective on the expiry of fortyeight hours from 23.59 h ours GMT on the day on which notice is given .
(c)
Cancellation (7 days)
The cover provided by this Endorsement may be cancelled by either Insurers or the Insured giving notice to
become effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which such notice is
given.
(d)
Notices
All notices referred to herein shall be in writing.
AVN 52G 17.10.01
(applicable to coverage provided to service providers)
NON-AVIATION LIABILITY CLAUSE
This policy does not cover the Insured's liability unless it arises from one or more of the following:
I)
Occurrences involving aircraft or parts or equipment relating thereto.
2)
Occurrences arising at airport locations.
3)
Occurrences arising at any other location in connection with the Insured 's business of transporting passengers
or goods by air.
4)
Occurrences arising out of the supply of goods or services to others
(i)
(ii)
in connection with the use and/or operation of aircraft
involved in the air transport industry.
AVN 59 (1.10.96)
PERSONAL INJURY EXTENSION
The insurance provided by this policy extends to include the Named Insured's Legal Liability for damages sustained
by any person arising out of one or more of the following offences committed during the policy period:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
False arrest: restraint, detention or imprisonment;
Malicious prosecution;
Wrongful entry, eviction or other invasion of the right of private occupancy;
Inadvertent discrimination with respect to withholding or refusal of transportation except with respect to
overbooking;
The publication or utterance of a libel or slander or of other defamatory or disparaging material in violation of
an individual's right of privacy except publication or utterance in the course of or related to advertising,
broadcasting or telecasting activities conducted by or on behalf of the Named Insured;
Incidental medical malpractice error or mistake by a physician, surgeon, nurse, medical technician or other
person performing medical services but only for or on behalf of the Insured in the provision of emergency
medical relief.
The following additional exclusions shall apply to the Insurance provided by this extension:
a)
b)
c)
d)
Liability assumed by the Named Insured under any contract or agreement;
Personal injury arising out of the willful violation of penal statute or ordinance committed by or with the
knowledge or consent of the Named I nsured;
Personal injury arising out of offence 5 above,
(i)
if the first injurious publication or utterance of the same or similar material was made prior to the
effective date of this insurance
(i i ) if such publication or utterance was made by or at the direction of the Insured with the knowledge of
the false nature thereof
Liability for personal injury sustained by any person directly or indirectly related to the past, present or potential
employment of such person by the Insured.
The limit of liability applicable to Persona! Injury claims shall be US$ 25,000,000 any one offence and in the aggregate
during the policy period being within the overall policy limit and not in addition thereto.
It is understood and agreed that, except as specifically provided in the foregoing to the contrary, this extension
in coverage is only applicable where coverage is provided in accordance with Clause AVN 59.
AVN 60 (1.10.96)
ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE
This Policy does not cover any claims of any kind whatsoever directly or indirectly relating to, arising out of or
in consequence of:
(1)
the actual, alleged or threatened presence of asbestos in any form
whatsoever, or any material or product containing, or alleged to contain,
asbestos;
or
(2)
any obligation, request, demand, order, or statutory or regulatory
requirement that any Insured or others test for, monitor, clean up, remove,
contain, treat, neutralize, protect against or in any other way respond to
the actual, alleged or threatened presence of asbestos or any material or
product containing, or alleged to contain, asbestos.
However, this exclusion shall not apply to any claim caused by or resulting in a crash fire explosion or
collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.
Notwithstanding any other provisions of this Pol icy, Insurers will have no duty to investigate, defend or pay
defence costs in respect of any claim excluded in whole or in part under paragraphs (1) or (2) hereof.
LSW 2488 AGM 00003
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