CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 626/94 e dell’Accordo tra Stato e Regioni ai fini dell’attuazione dell’art. 2, commi 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. 195/2003 che integra il D.Lgs. 626/94 PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI A cura di: Giancarlo Mannozzi Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 INTRODUZIONE Con l’emanazione del D.Lgs. 25 del 02/02/2002 viene recepita dal nostro ordinamento legislativo la Direttiva Europea n. 98/24, la quale si integra con le disposizioni della Direttiva quadro 89/391 recepita nel titolo I del D. Lgs. 626/94 Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 INTRODUZIONE Il testo del D.Lgs. 25/02 è stato aggiunto al titolo VII del D.Lgs. 626/94, riguardante la “Protezione dagli Agenti Cancerogeni e Mutageni”, come titolo VII-bis concernente la “Protezione da Agenti Chimici” Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 INTRODUZIONE Gli agenti cancerogeni e mutageni, così come definiti nel Titolo VII del D.Lgs. 626/94, sono anch’essi agenti chimici, ma la loro trattazione riservata e precedente evidenzia una maggiore considerazione correlata ad una pericolosità intrinseca più elevata per gli esposti Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 INTRODUZIONE Il D.Lgs. 25/02 stabilisce quindi l’adozione di misure generali e specifiche di prevenzione e protezione relative agli agenti chimici con modalità diverse dagli agenti cancerogeni e mutageni, mantenendosi comunque all’interno del sistema generale di prevenzione vigente in Italia Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CAMPO DI APPLICAZIONE • Agenti chimici presenti durante il lavoro a qualsiasi titolo (impiego, deposito, trasporto…) • Agenti chimici che a qualsiasi titolo derivino da una attività lavorativa quale risultato di un processo (saldatura, combustione, sintesi chimiche, stampaggio a caldo di materie plastiche, impiego di motori diesel ed a benzina…) • Agenti cancerogeni e mutageni Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 DEFINIZIONI 1. Agenti chimici 2. Agenti chimici pericolosi (applicazione della norma): sostanze e preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di immissione sul mercato comunitario (D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 285/98 e loro successive modificazioni) 3. Sostanze e preparati non classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di immissione sul mercato comunitario, ma dotati di etichettatura provvisoria del costruttore 4. Sostanze e prepararti che corrispondono ai criteri di classificazione della normativa vigente (escluse le sostanze classificate pericolose solo per l’ambiente) - cosmetici, medicinali ad uso umano e veterinario, prodotti fitosanitari, munizioni, esplosivi… 5. Agenti chimici che pur non essendo classificabili come pericolosi possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza a causa: - delle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche - delle modalità con cui sono utilizzati e presenti nel luogo di lavoro 6. Agenti chimici dotati di un valore limite di esposizione professionale Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 Molto tossici Tossici Nocivi Irritanti Sensibilizzanti Tossici per il ciclo riproduttivo Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 DEFINIZIONI Attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici o se ne prevede l’utilizzo in ogni tipo di procedimento: - Produzione - Manipolazione - Immagazzinamento - Trasporto - Eliminazione - Trattamento rifiuti Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 DEFINIZIONI • Valore limite di esposizione professionale: il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento • Valore limite biologico: il limite di concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto nell’appropriato mezzo biologico • Sorveglianza sanitaria: valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione della esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro • Pericolo: proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi • Rischio: probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 VALUTAZIONE DEL RISCHIO • Il D.Lgs. 25/02 pone a carico dei Datori di lavoro un’ulteriore specifica analisi, un approfondimento ed una razionalizzazione dei requisiti di sicurezza da adottare per tutelare i lavoratori dalla esposizione ad agenti chimici. • Tale approfondimento deve essere espletato nell’ambito della valutazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 626/94, non modificando rispetto agli obblighi documentali i contenuti di cui ai commi 2 ed 11. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il titolo VII bis prevede la valutazione del rischio: Rischio = f(P,M) ossia: R = P x E P = indice di pericolosità intrinseco di una sostanza o di un preparato E = esposizione nella specifica attività lavorativa IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI Liste sostanze e preparati Processi lavorativi,FrasiR È IDONEA L ’ APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NO PROVVEDERE ALLA REVISIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E POI RIPRENDERE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE E PROTEZIONE PREVISTA DALLE NORME VIGENTI ? SI VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI ART . 72 – QUATER COMMA 1 PROPRIETÀ PERICOLOSE QUANTITÀ E MODALITÀ D ’USO NATURA ED ENTITÀ MISURE DI PROTEZIONE ADOTTATE VALORI LIMITE ESITI SORVEGLIANZA SANITARIA LIVELLI ESPOSIZIONE/S TIME QUALITATIVE NO È NECESSARIO APPROFONDIRE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ? GIUSTIFICAZIONE Art. 72- quater comma 5 RISCHIO MODERATO SI VALUTAZIONE APPROFONDITA DEL RISCHIO MISURAZIONI E /O MODELLI/ALGORITMI RISCHIO MODERATO CRITERI : ESPOSIZIONE INALATORIA : secondo il modello utlizzato ESPOSIZIONE CUTANEA : IL RISULTATO DELLA VALUTAZIONE E’ COSì BASSO DA CONSENTIRE LA CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO MODERATO ? SI secondo il modello utilizzato INCENDIO /ESPLOSIONE DI INCENDIO BASSO” D.M. 10/3/98 “RISCHIO “ : CEI-EN 60079-10 E CEI 64-2 LUOGO NON PERICOLOSO “ ” SONO DI AUSILIO NO RISCHIO SI APPLICANO SUPERIORE AL “MODERATO” : 72-SEXIES 72-SEPTIES 72-DECIES 72-UNDECIES MISURE SPECIFICHE MISURE DI EMERGENZA SORVEGLIANZA SANITARIA CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO DIRETTIVA CE 99/82/CE “LUOGO NON PERICOLOSO” PERCORSO CHE CONSENTE DI CLASSIFICARE IL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI i) Identificazione dei pericoli mediante: la lista esaustiva di tutte le sostanze e preparati utilizzati in azienda; ii) la rassegna dei processi e lavorazioni per verificare se si sviluppino, in qualunque modo, agenti chimici pericolosi; iii) la classificazione di tutti gli agenti chimici individuati con le frasi di rischio R (CE). Valutazione preliminare dei rischi connessi all’uso o alla presenza di tutti gli agenti chimici pericolosi prima fase della valutazione Quando natura e entità dell’agente chimico lo consentono è possibile arrestare il processo di valutazione e “classificarsi” al di sotto della soglia del rischio “moderato” Sviluppo, nei casi in cui è necessario, di una più dettagliata valutazione del rischio seconda fase anche attraverso misurazioni ambientali per esposizioni inalatoria e/o cutanea o mediante algoritmi o modelli per stime del rischio Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 RISCHIO MODERATO L’introduzione della soglia di rischio moderato pone alcuni problemi per la sua definizione sia sotto gli aspetti relativi alla interpretazione della Direttiva 98/24/CE, sia sotto alcuni aspetti tecnici e scientifici: 1. Nella traduzione della Direttiva 98/24/CE degli altri Paesi UE il termine è stato definito come rischio BASSO 2. Le Direttive CE recepite nel nostro ordinamento non possono ridurre i livelli di tutela della salute e sicurezza raggiunti nelle norme nazionali previgenti 3. Nel D.P.R. 303/56 l’articolo 35 comma 2 prevede l’esonero degli obblighi di sorveglianza sanitaria quando “…possa fondatamente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori” Per cui può essere ritenuto ragionevole definire il rischio moderato previsto dal D.Lgs. 25/02 come una soglia al di sotto della quale il rischio è BASSO Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 ART. 72-QUATER (VALUTAZIONE DEI RISCHI) Prima fase della valutazione (identificazione dei pericoli) a) Il Datore di Lavoro procede preliminarmente alla identificazione di tutti gli agenti chimici utilizzati, stilando una lista completa di tutte le sostanze e preparati utilizzati a qualunque titolo in azienda b) Per ognuno di questi deve essere poi associata la classificazione CE o in assenza di questa deve essere identificato se l’agente chimico utilizzato possa comportare un rischio per la salute e la sicurezza c) Il datore di lavoro deve tener conto delle attività produttive svolte, al fine di identificare se vi siano processi o lavorazioni in cui si sviluppano agenti chimici pericolosi (attività di saldatura, eliminazione o trattamento rifiuti, fusione o tempra di metalli ecc…) d) Già in questa prima fase è utile che vengano stabilite anche le quantità di prodotti utilizzati, il luogo e le modalità di uso dell’agente Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 ART. 72-QUATER (VALUTAZIONE DEI RISCHI) Il datore di lavoro deve sviluppare, nei casi in cui è necessario, una dettagliata valutazione del rischio attraverso: a) Misure o valutazioni già eseguite in precedenza b) Misure eseguite ad hoc (es.: nel caso in cui si supponga già in questa fase una esposizione superiore al rischio moderato) c) Algoritmi per stime di rischio o modelli per stime di rischio Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Nel caso in cui venga avviata una nuova attività, il datore di lavoro deve: • Predisporre la valutazione del rischio prima dell’inizio dell’attività • Iniziare l’attività solo dopo aver effettuato la valutazione ed aver predisposto le idonee misure di prevenzione dei rischi Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 COME VALUTARE LE MISURE ESEGUITE La UNI EN 689 in allegato al D.Lgs. 25/02 propone due procedure di confronto delle misure eseguite con il VL (Valore Limite): • Procedura formale (appendice C) • Procedura statistica (appendice D) Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONFRONTO CON IL VL: PROCEDURA FORMALE E’ applicabile quando vengono rispettate le seguenti condizioni: • Le singole misure di esposizione degli addetti sono rappresentative dell’esposizione professionale • Le condizioni operative nel posto di lavoro si ripetono regolarmente e i fattori che provocano le emissioni sono specifici del processo o dell’impianto • Nel lungo periodo le condizioni di esposizione non cambiano sensibilmente • Condizioni di esercizio chiaramente differenti vengono valutate separatamente Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONFRONTO CON IL VL: PROCEDURA FORMALE Se è applicabile, per ogni singola misurazione si calcola il rapporto: C I VL dove: C = concentrazione di esposizione professionale ponderata sulle otto ore VL = valore limite I = indice di esposizione Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONFRONTO CON IL VL: PROCEDURA FORMALE Calcolati tutti i valori di I si deve verificare una delle seguenti possibilità: • Se ciascun indice di un turno di lavoro è < 0,1 l’esposizione dei lavoratori è inferiore al valore limite e se le condizioni indagate rimangono costanti per lunghi periodi si possono evitare le misurazioni periodiche (almeno fino a cambiamenti del ciclo produttivo) • Se ciascun indice di almeno tre diversi turni è < 0,25 l’esposizione dei lavoratori è inferiore al valore limite e se le condizioni indagate rimangono costanti per lunghi periodi si possono evitare le misurazioni periodiche (almeno fino a cambiamenti del ciclo produttivo) • Se ciascun indice di almeno tre diversi turni è < 1 e la media geometrica di tutte le misurazioni è inferiore o uguale alla metà del valore limite, l’esposizione è minore del valore limite ma occorrono misure periodiche • Se anche un solo indice è >1 l’esposizione è maggiore del valore limite In tutti i casi che non soddisfano le condizioni precedenti la procedura non porta ad alcuna decisione Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONFRONTO CON IL VALORE LIMITE: PROCEDURA STATISTICA • Può essere applicata per misurazioni relative ad un gruppo di lavoratori ad esposizione omogenea, ossia un gruppo di lavoratori che svolgono mansioni simili e per i quali si può ragionevolmente presupporre una esposizione della stessa entità. • Presuppone che si effettuino almeno 6 misurazioni personali (meglio se 10) e che la distribuzione dei dati sia Log-normale Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONFRONTO CON IL VALORE LIMITE: PROCEDURA STATISTICA Una volta accertata la distribuzione dei dati si calcola la probabilità di superamento del valore limite (anche tramite l’intervallo di confidenza della media delle misure). In base alla probabilità di superamento si possono avere tre possibilità: Situazione verde - p < 0,1% L’esposizione è < VL. Non sono necessarie misurazioni periodiche se non si verificano cambiamenti del ciclo produttivo Situazione arancio - 0,1%< p <5% L’esposizione sembra < VL ma va confermata con misurazioni periodiche Situazione rossa – p >5% La probabilità di superamento del valore limite è troppo elevata Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONFRONTO CON IL VALORE LIMITE: PROCEDURA STATISTICA N.B. nei casi in cui la variabilità delle misure è molto bassa (deviazione standard < 1,5), il criterio statistico non deve essere applicato, poiché ci si può trovare nelle seguenti condizioni: Probabilità di superamento del V.L. minore o uguale allo 0,1%, ma a concentrazioni di esposizione vicine al V.L. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 VALORI LIMITE • Con la Gazzetta Ufficiale N. 58 del 10 marzo 2004 è stato pubblicato il Decreto 26 febbraio 2004 con la definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale a 64 agenti chimici in recepimento della direttiva 2000/39/CE della Commissione dell’8 giugno 2000 • Valori Limite a cui riferirsi sono inoltre quelli relativi alle liste predisposte dallo SCOEL (Scientific Commitee on Occupational Exposure Limit), che assiste la Commissione Europea • Valori limite a cui riferirsi sono anche quelli raccomandati dall’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONCLUSIONI Indipendentemente dal metodo di confronto con il valore limite (VL) si deve arrivare ad una delle seguenti conclusioni: • L’esposizione supera il VL (rimuovere le cause e ripetere le misurazioni) • L’esposizione è ben al di sotto del VL (non sono necessarie misure periodiche) • L’esposizione non rientra in nessuna delle condizioni precedenti (occorrono misure periodiche) COS’È UN MODELLO/ALGORITMO ? Gli algoritmi (o i modelli o modelli indicizzati) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 ALGORITMI Sono stati elaborati diversi tipi di algoritmi o modelli per stime di rischio. In questa sede verrà illustrato il modello elaborato dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, Assessorati alla Sanità movaRisCh Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 IL MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE DERIVANTE DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI movaRisCh R = P(HAZARD) x E(EXPOSURE) Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 PERICOLO Il PERICOLO P rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato, che nell’applicazione di questo modello viene identificato con le FRASI DI RISCHIO R (riportate nell’etichettatura e sulla scheda informativa in materia di sicurezza secondo i dettami del D.M. 07/09/2002), che sono utilizzate nella classificazione secondo la Direttiva Europea 67/ 548/CEE e successive modifiche (gli effetti a lungo termine, allegrgenici sub-acuti o cronici sono più importanti rispetto agli effetti acuti). Ad ogni frase R è stato assegnato un punteggio (score) da 1 a 10, tenendo conto dei criteri di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, indicati nei Decreti Legislativi 52/97, 65/2003 e nei Decreti Ministeriali 28/04/1997 e 14/06/2002. Il pericolo P rappresenta quindi … la POTENZIALE PERICOLOSITA’ di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca). Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 PERICOLO Il metodo per l’individuazione di un indice di pericolo P si basa sulla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita dalla normativa italiana vigente che, com’è noto, proviene da direttive e regolamenti della CE (Direttiva 67/548/CEE e successive integrazioni e modifiche). Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 PERICOLO L’individuazione dell’indice di pericolo P per la salute di un agente chimico segue una modalità convenzionale e cautelativa/ conservativa in conformità ai criteri UE. Mediante l’assegnazione di un valore alla frase di rischio (Frase R) singola o combinata attribuito alla PROPRIETA’ PIU’ PERICOLOSA e di conseguenza alla classificazione più pericolosa si ottiene UN INDICE numerico (score) di pericolo per ogni agente chimico pericoloso impiegato. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 ESPOSIZIONE L’esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti (singoli lavoratori esposti o potenzialmente esposti) nella specifica attività lavorativa. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 RISCHIO Il rischio R per la SALUTE, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui all’articolo 72-quater del Titolo VII-bis del D.Lgs. 626/94 Mentre per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose per la SALUTE e l’assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 RISCHIO Per l’esposizione E si sono presi in considerazione: • tipo • durata dell’esposizione • le modalità con cui avviene l’esposizione • le quantità in uso • gli effetti delle misure preventive e protettive adottate Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 RISCHIO Il rischio R per la SALUTE, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee: Rinal = P x Einal Rcute = P x Ecute Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 RISCHIO Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcolo: Rcum = Rinal2 + Rcute2 Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI ESPOSIZIONE PER VIA INALATORIA (EINAL) L’indice di esposizione per via inalatoria Einal è determinato attraverso il prodotto di un - Sub-indice I (Intensità dell’esposizione) per un - Sub-indice d (distanza del lavoratore dalla sorgente di intensità I): Einal = I x d Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 IMPORTANTE Fra le proprietà tossicologiche valutate NON vi sono le proprietà cancerogene e/o mutagene, le quali vengono considerate esclusivamente nel Titolo VII D.Lgs. 626/94. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI ESPOSIZIONE PER VIA INALATORIA (EINAL) Il calcolo del Sub-indice I (Intensità dell’esposizione) comporta l’uso delle seguenti 5 variabili: 1. 2. 3. 4. 5. Proprietà chimico-fisiche Quantità in uso Tipologia d’uso Tipologia di controllo Tempo di esposizione Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 1. PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE • stato solido/nebbie [largo spettro granulometrico] • liquidi a bassa volatilità [bassa tensione di vapore] • liquidi a alta e media volatilità [alta tensione di vapore] o polveri fini • stato gassoso Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 2. QUANTITÀ IN USO Per quantità in uso si intende la quantità di agente chimico o del preparato effettivamente presente e destinato, con qualunque modalità, all’uso nell’ambiente di lavoro su base giornaliera. 0,1 kg 0,1 – 1 kg 1 – 10 kg 10 – 100 kg > 100 kg Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 3. TIPOLOGIA D’USO • • • • Uso in sistema chiuso: La sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso tubazioni stagne. Uso in inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. Uso controllato e non dispersivo: questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente esperti dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere l’esposizione. Uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività che possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione generale. (possono essere classificati in questa categoria processi come l’irrorazione di prodotti fitosanitari, l’uso di vernici ed altre analoghe attività). Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 4. TIPOLOGIA DI CONTROLLO • • • • • Sono individuate, per grandi categorie, le MISURE che possono essere previste e predisposte per evitare che il lavoratore sia esposto alla sostanza: Contenimento completo: corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. Ventilazione - aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni: questo sistema rimuove il contaminante alla sua sorgente di rilascio, impedendone la dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato. Segregazione - separazione: il lavoratore è separato dalla sorgente di rilascio del contaminante da un appropriato spazio di sicurezza, o vi sono adeguati intervalli di tempo fra la presenza del contaminante nell’ambiente e la presenza del personale nella stessa area. Diluizione - ventilazione: questa può essere naturale o meccanica. Manipolazione diretta (con sistemi di protezione individuale): in questo caso il lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso, adottando unicamente maschera, guanti o altre analoghe attrezzature. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 5. TEMPO DI ESPOSIZIONE Sono individuati cinque intervalli per definire il tempo di esposizione alla sostanza o al preparato: – inferiore a 15 minuti – tra 15 minuti e 2 ore – tra 2 ore e 4 ore – tra 4 ore e 6 ore – più di 6 ore Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 IDENTIFICAZIONE DEL SUB-INDICE d (DISTANZA DEGLI ESPOSTI DALLA SORGENTE) Il sub-indice d tiene conto della distanza fra una sorgente di intensità I e il lavoratore/i esposto/i: – nel caso che questi siano prossimi alla sorgente (<1 metro) il sub-indice I rimane inalterato (d =1) – via via che il lavoratore si allontana dalla sorgente il sub-indice di intensità di esposizione I deve essere ridotto proporzionalmente fino ad arrivare ad un valore di 1/10 di I per distanze maggiori di 10 metri Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 Schema per la determinazione dell’indice di esposizione per via inalatoria (Einal) Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI ESPOSIZIONE PER VIA CUTANEA (ECUTE) L’indice di esposizione per via cutanea Ecute viene determinato attraverso una semplice matrice che tiene conto di due variabili: • Tipologia d’uso • Livelli di contatto cutaneo Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 1 . TIPOLOGIA D’USO • • • • Uso in sistema chiuso Uso in inclusione in matrice Uso controllato e non dispersivo Uso con dispersione significativa Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 2 . I LIVELLI DI CONTATTO CUTANEO • Nessun contatto • Contatto accidentale; non più di un evento al giorno, dovuto a spruzzi o rilasci occasionali (come per esempio nel caso della preparazione di una vernice) • Contatto discontinuo; da due a dieci eventi al giorno, dovuti alle caratteristiche proprie del processo • Contatto esteso; il numero di eventi giornalieri è superiore a dieci Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LAVORATIVE movaRisCh può essere applicato anche alle esposizione di agenti chimici pericolosi che derivano da un’attività lavorativa. • La scelta di P (score) dipende dall’entità dello sviluppo degli inquinanti dall’attività lavorativa (quantità in uso del materiale di partenza) e da quale classificazione possa essere attribuita agli agenti chimici che si sviluppano. • Dopo aver scelto l’entità dell’emissione, per attribuire il punteggio P è necessario: – identificare gli agenti chimici che si sviluppano, assegnare la rispettiva classificazione (molto tossico, tossico, nocivo per l’inalazione, ecc…..) – utilizzare, per il calcolo di R, il valore di P più elevato. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 Valori di Rischio (R) Classificazione Rischio moderato CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI Intervallo di incertezza. E’ necessario, prima della classificazione in rischio moderato, rivedere con scrupolo l’assegnazione dei vari punteggi e rivedere le misure di prevenzione e protezione adottate 21 < R < 40 Rischio superiore al moderato. Applicare gli articoli 72-sexies, septies, decies e undecies. Zona di rischio elevato. 40 < R < 80 Zona di grave rischio. Riconsiderare il R > 80 percorso dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione ai fini di una loro eventuale implementazione. Intensificare i controlli quali la sorveglianza sanitaria, la misurazione degli agenti chimici e la periodicità della manutenzione. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 I DIVERSI MOMENTI DI INTERVENTO DEL MEDICO COMPETENTE PRIMA (al momento della valutazione preliminare del rischio) partecipazione attiva alle misure di valutazione del rischio chimico e dei suoi possibili effetti DOPO (successivamente alla valutazione) attivazione della sorveglianza sanitaria come misura specifica di prevenzione Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 COS’È LA SORVEGLIANZA SANITARIA • Accertamenti sanitari prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione • Accertamenti sanitari periodici “di norma una volta l’anno”. Il Medico Competente può decidere una periodicità diversa riportando una adeguata motivazione sul documento di valutazione dei rischi o salvo diversa specifica determinazione a sua volta espressa dall’organo di vigilanza • Accertamenti finali alla cessazione del rapporto di lavoro Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 AZIONI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA • Istituzione ed aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio contenente i dati sanitari e quelli di esposizione professionale individuale (custodita presso l’azienda. Alla cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sanitarie e di rischio devono essere trasmesse all’ISPESL) • Informazione al singolo lavoratore Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONSEGUENZE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA • • • • Giudizio di idoneità Allontanamento del lavoratore Identificazione corretti DPI Comunicazione (relazione) anonima collettiva dei dati sanitari • Comunicazione di superamento dei valori limite biologici Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONTROLLO DELL’AVVENUTA VALUTAZIONE DEL RISCHIO • • • • Elenco con l’identificazione delle sostanze e dei preparati utilizzati e dei processi produttivi attuati in azienda, compresa la manutenzione I modelli e/o gli algoritmi di valutazione del rischio utilizzati, secondo i parametri dell’art. 72-quater comma 1 del D.Lgs. 626/94 ed il risultato conseguito relativamente alla giustificazione del rischio (art.72 quater comma 5 D.Lgs. 626/94) ed al rischio superiore o inferiore alla soglia di moderato (art. 72 quinquies comma 2 D.Lgs 626/94) Le relazioni corrispondenti ai resoconti di prova delle misurazioni ambientali di esposizione eventualmente effettuate Le principali misure generali di prevenzione e protezione attuate con particolare riguardo a: progettazione ed organizzazione dei sistemi di lavorazione, fornitura di attrezzature idonee al lavoro e procedure Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONTROLLO DELL’AVVENUTA VALUTAZIONE DEL RISCHIO • • • • Nel caso di rischio dichiarato superiore al moderato devono essere presi in esame: I risultati delle misurazioni periodiche La progettazione e predisposizione delle misure specifiche di protezione collettiva Individuazione delle misure di protezione individuale compresi i D.P.I. Le relazioni del Medico Competente redatte ai sensi dell’art. 72 decies comma 2 lettera b) su: motivazioni riguardanti la periodicità diversa dall’attuale, degli accertamenti sanitari da eseguire, i risultati del monitoraggio biologico e della sorveglianza sanitaria in forma anonima. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CONTROLLO DELL’AVVENUTA VALUTAZIONE DEL RISCHIO In caso di RISCHIO MODERATO, a seguito dell’analisi degli atti documentali acquisiti e degli accertamenti effettuati sul luogo di lavoro si possono verificare due eventualità: • Il rischio è palesemente moderato, si accetta quanto certificato • Il rischio è dichiarato moderato, ma risulta dubbia la valutazione, in questo caso dovranno essere fatti approfondimenti valutativi con personale più esperto Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 “L’uomo e la sua sicurezza devono costituire la prima preoccupazione di ogni avventura tecnologica. Non lo dimenticate mai quando siete immersi nei vostri calcoli e nelle vostre equazioni” Albert Einstein Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 Noi siamo quelli che sono morti per niente. Siamo il prezzo del progresso,anche se a noi ,da quel progresso,cosa è venuto? Forse non era neanche un vero progresso. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 Questo significa che non è possibile stilare una lista “chiusa” e definita di agenti cancerogeni e/o mutageni, neppure ad una certa data. Tabella 1: Definizione di agente cancerogeno e mutageno Si deve intendere per “agente cancerogeno”: 1. una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione di corrispondenti Direttive Comunitarie; 2. un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1., quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi dei D.Lgs. 52/97, e D.Lgs. 285/98; 3. una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato VIII. Si deve intendere per “agente mutageno”: 1. una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 o 2, ai sensi del D.Lgs. 52/97, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione di corrispondenti Direttive Comunitarie; 2. un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 4., quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi dei D.Lgs.52/97 e D.Lgs.285/98. AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 Tabella 2: Categorie di sostanze cancerogene e relative frasi di rischio Categoria 1 Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori. Categoria 2 Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di: - adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali, - altre informazioni specifiche. Per le categorie 1 e 2 sono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti specifiche frasi di rischio: T; R 45 Può provocare il cancro. Per le sostanze ed i preparati che presentano un rischio cancerogeno soltanto per inalazione (ad esempio sottoforma di polveri, vapori o fumi) devono essere utilizzati il seguente simbolo e specifica frase di rischio: T; R 49 Può provocare il cancro per inalazione AGENTI CANCEROGENI Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 Tabella 3: Categorie di sostanze mutagene e relative frasi di rischio I mutageni sono agenti che aumentano la frequenza delle mutazioni. Categoria 1 Sostanze note per gli effetti mutageni sugli esseri umani. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione degli esseri umani ad una sostanza e alterazioni genetiche ereditarie Categoria 2 Sostanze che dovrebbero considerarsi mutagene per gli esseri umani. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di: - adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali, - altre informazioni specifiche. Per le categorie 1 e 2 sono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti specifiche frasi di rischio: T; R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie AGENTI MUTAGENI Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 Un preparato, come previsto dal D.Lgs.285/98 (Tabella 4), è considerato cancerogeno e/o mutageno quando contiene almeno una sostanza cancerogena e/o mutagena in percentuale maggiore o uguale allo 0,1%, salvo limiti diversi e specifici di concentrazione di cancerogenicità riportati nella scheda delle singole sostanze nell’Allegato I alla Direttiva 67/548 CEE e successive modifiche. Tabella 4: Definizioni di preparato cancerogeno e/o mutageno e relative frasi di rischio I preparati sono cancerogeni e/o mutageni sulla base della percentuale di presenza di sostanze cancerogene e/o mutagene. Se in Allegato I alla Direttiva 67/548/CEE non sono riportati limiti di concentrazione specifici, valgono le seguenti regole generali: a) un preparato è cancerogeno quando contiene una o più sostanze cancerogene appartenenti alle categorie 1 o 2 in concentrazione maggiore o uguale a 0,1% b) un preparato è mutageno quando contiene una o più sostanze mutagene appartenenti alle categorie 1 o 2 in concentrazione maggiore o uguale a 0,1%. Le frasi di rischio associate sono: R45 “Può provocare il cancro” R49 “ Può provocare il cancro per inalazione” R46 “Può provocare alterazioni genetiche ereditarie”. PREPARATI CANCEROGENI E MUTAGENI Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Vale per tutte le sostanze e i preparati la procedura prevista dal comma 4. dell’art. 72-quater del D.Lgs. 25/02: “il fornitore od il produttore1 di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio”. [1] Si ritiene che ai sensi del D.Lgs. 25/02 il produttore ed il fornitore siano da considerare i responsabili dell’immissione sul mercato degli agenti chimici pericolosi. Il produttore, ossia il fabbricante, l’importatore o il distributore, è soggetto agli obblighi di cui ai DD.LLgs. 52/97 e 285/98 e successive modificazioni. Il fornitore è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs.185/99 e successive modificazioni. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI La valutazione, e le corrispondenti misure di prevenzione, come è stato già detto, devono essere predisposte preventivamente, quindi prima dell’inizio dell’attività lavorativa e ciò ai sensi dell’art.72-quater comma 6. Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI L’attenzione deve essere rivolta prima di tutto alle materie prime impiegate, prevedendo come primo passo la lettura attenta dell’etichettatura di pericolo del prodotto utilizzato e, principalmente, della relativa scheda di sicurezza, per verificare se siano riportate le frasi di rischio e/o le loro esplicitazioni più estese: “Può provocare il cancro”(R 45), “Può provocare il cancro per inalazione” (R 49); “Può provocare alterazioni genetiche ereditarie” (R 46). Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI In caso di dubbio rimane in capo al datore di lavoro l’impegno/obbligo di identificare univocamente le sostanze chimiche attraverso il numero del Chemical Abstract Service (CAS), il numero CEE o numero Indice Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Infine, anche in applicazione di quanto previsto per sostanze, preparati e processi elencati nell’allegato VIII del D.Lgs. 626/94, risulta indispensabile individuare tutte le possibili lavorazioni che possono comportare l’esposizione a fuliggine, catrame, pece di carbone, polvere di legno duro, anche in maniera indiretta, come può succedere nel caso di lavoratori addetti alla manutenzione e alle pulizie. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Tabella 6: Sostanze per le quali sono vietati produzione, lavorazione ed impiego N° EINECS N° CAS Nome Agente Limite per l’esenzione 202-080-4 91-59-8 2-naftilamina e suoi sali 0,1% in peso 202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile e suoi sali 0,1% in peso 202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi Sali 0,1% in peso 202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0,1% in peso Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 SOSTITUZIONE E RIDUZIONE L’art. 62 del D.Lgs. 626/94 prevede, in primis, una sorta di gerarchia comportamentale: Il primo comma dell’art. 62 del D.Lgs. 626/94, “sostituzione e riduzione”, prevede in effetti l’eliminazione o la riduzione dell’utilizzazione di un agente cancerogeno e/o mutageno mediante sostituzione di sostanza, di preparato o di procedimento, “sempre che ciò” sia “tecnicamente possibile”. Il secondo comma dello stesso articolo prevede il ricorso ad un “sistema chiuso” per la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno e/o mutageno, “sempre che ciò” sia “tecnicamente possibile”. Il terzo comma dell’art. 62 del D.Lgs. 626/94 prevede “la riduzione del livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato VIII-bis”. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI La valutazione deve essere integrata con i dati previsti dal comma 4 dell’art. 63 del D.Lgs. 626/94: a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni, o di processi industriali di cui all’allegato VIII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni; b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni e/o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni; d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezion e individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e/o mutageni, le caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche delle sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 INIZIO ATTIVITA’ CON ESPOSIZIONE O ATTIVITA’ IN ATTO (artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 D.Lgs. 626/94) Aggiorna il documento di Valutazione dei Rischi con la valutazione del rischio da esposizione a benzene in cui verranno precisate le attività che ne comportano l'esposizione, il numero di lavoratori esposti, i quantitativi utilizzati, e il grado di esposizione; istriutisce e aggiorna il registro degli esposti Invia copia del registro a ASL(PISLL) ISPESL Limita al più basso valore tecnologicamente possibile l’esposizione dei lavoratori attuando tutte le misure tecnico organizzative e procedurali necessarie (impianti di aspirazione, pulizia dei locali, delle attrezzature ecc., limitazione del numero degli esposti); Attua tutte le misure igieniche e tecniche possibili compresa la distribuzione ai lavoratori di idonei indumenti protettivi ed integra l’attività di informazione e formazione ai lavoratori con specifici argomenti sulla cancerogenicità delle polveri di legno duro e sulle misure di prevenzione e protezione anche individuale; OGNI 3 ANNI E A RICHIESTA (art.70 comma 8 lett.a) Invia eventuali variazioni intervenute nel registro degli esposti ASL(PISLL) ISPESL A RICHIESTA (art.70 comma 8 lett.b) Invia copia registro degli esposti a ISS (Istituto Superiore di Sanità) CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (art.70 comma 4) Invia cartella clinica e annotazioni del registro a ISPESL ASSUNZIONE DI LAVORATORE GIA’ESPOSTO (art.70 comma 8 lett.d) Chiede al lavoratore cartella clinica ,se non c’è la chiede all’ISPESL CESSAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA (art.70 comma 5 e 8 lett.c) Invia registro e cartelle cliniche a ISPESL Invia copia del registro alla ASL(PISLL) Il datore di lavoro istituisce e aggiorna il REGISTRO DEGLI ESPOSTI TRAMITE IL MEDICO COMPETENTE RSPP e RLS hanno accesso al REGISTRO Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CLASSIFICAZIONE DEI LEGNI Appare necessario evidenziare come in linea generale con il termine “legni duri” vengono rappresentate le LATIFOGLIE e con il termine “legni teneri” o dolci siano rappresentate le CONIFERE. Esistono dei legni che pur essendo teneri da un punto di vista di lavorabilità vengono compresi tra i legni duri es. il pioppo. Classificazione dei legni (Monografia n. 62 - IARC) Genere e Specie Nome comune Inglese Softwood Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 Nome comune Italiano Essenze legni dolci Fir Abete Cedar Cipresso-Cedro Cypress Cipresso Larch Lance Spmce Peccio-Abete Pine Pino Douglas fìr Abete di Douglas Redwood Sequoia gigante Thuja, arbor fìtae Tuia-Cipresacea Hernlock Tsuga-Pinacea Hardwood Essenze legni duri Acer Maple Acero Alnus Alder Olmo Betula Birch Betulla Carya Hickory Noce americano o Noce Hickory Carpinus Hombeam, white beech Carpino o Faggio bianco Castanea Chestnut Castagno Fagus Beech Faggio Fruxinus Ash Frassino Juglans Watout Noce Platanus Sycamore Platano americano Populus Aspen, poplar Pioppo Pruftus Cherry Ciliegio Salix Willow Salice Quercus Oak Quercia Tilia Lime, basswood Tiglio Ulmus Elm Olmo Tropical Hardwood Essenze legni duri tropicali Agathis australis Kauri pinc Pino kauri Chiorophora excelsa Iroko Iroko Dacrydium cupressinum Rimu, red pme Pino rosso Dalbergia Palisander Palissandro Dalbfsrgia nigra Brazilian tóseAvood Palissandro brasiliano Diospyros Ebony Ebano Khaya African mahogany Mogano Africano Mansonia Mamoma, bete Mansonia Ochroma Balsa Balsa Palaquium hexandrum Nyatoh Nyatoh Pericopsis elata Afronnosia Afronnosia Shorea Meranti Meranti Tectona grandis Teak Teak Abies Chamaecyparis Cupressus Larix Picea Pinus Pseudotsuga menziesii Sequoia sempervirens Thuja Tsuga Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 POLVERI DA LEGNO DURO La letteratura internazione segnalava la cancerogenità di alcune lavorazioni che esponevano i lavoratori a polveri da legno duro già dal 1987 (IARC). L’Italia, nel febbraio del 2000 con il D.Lgs. 66/00, che recepisce la direttiva Europea 99/38/CE che va ad integrare il Titolo VII “protezione da agenti cancerogeni e mutageni” del D.Lgs. 626/94, fissa il valore limite di esposizione a polveri di legno duro a: 5 mg/m3 Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 COSA FARE Sostituzione e riduzione (Art. 62) Per le Polveri di Legno si deve tener presente: limitare al più basso valore tecnologicamente fattibile l’esposizione dei lavoratori (il limite di 5 mg/m3 rappresenta un valore di salvaguardia il cui rispetto deve essere garantito per gli stabilimenti esistenti entro 31/12/02 e per i nuovi o comunque entrati in funzione dopo 08/04/00 al momento dell’inizio attività) Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 COSA FARE Sostituzione e riduzione (Art. 62) Non essendo ipotizzabili sostituzioni del legno, avendo difficoltà nel realizzare sistemi chiusi, si deve ricordare che per la maggior parte delle lavorazioni del settore esistono soluzioni di bonifica idonee e consolidate dal punto di vista tecnico. Con sistemi di aspirazione localizzata sulle macchine si riesce a ottenere valori di esposizione inferiori a quanto previsto dal D.Lgs. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 COSA FARE Sostituzione e riduzione (Art. 62) A far data dal 01/01/03 i datori di lavoro che effettuano lavorazioni comportanti l’esposizione a polveri di legno duro dovranno essere in grado di dimostrare: • di aver messo in atto tutte le misure previste per la riduzione dell’esposizione al valore più basso tecnicamente possibile • che l’esposizione all’interno della loro attività è inferiore a 5 mg/m3 Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ARTT. 4 E 63) Le aziende devono rieffetuare una rilettura e una integrazione del documento di valutazione dei rischi che consideri la cancerogenicità delle polveri di legno duro che approfondisca i seguenti aspetti: • le attività lavorative che comportano esposizione a polveri di legno duro • i quantitativi di legno duro lavorato • l’esposizione dei lavoratori e il grado della stessa • le misure preventive e protettive adottate, il tipo di D.P.I. usati Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ARTT. 4 E 63) L’autocertificazione (per aziende fino a 10 dipendenti) si basa sulla dei seguenti dati che devono essere reperibili: • tipologia e quantità del legno usato • schede di istruzione ed uso delle macchine e/o impianti • istruzioni relative alle procedure di manutenzione delle macchine e/o impianti • rapporto di prova delle misure effettuate • protocollo di sorveglianza sanitaria pulizia e Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI (ART.64) Si ritengono rilevanti: 1. La limitazione del numero degli esposti e la segregazione delle lavorazioni dove possibile 2. L’aspirazione alla fonte senza ricircolo in ambiente di lavoro attuata secondo le norme di buona tecnica 3. La regolare e sistematica pulizia dei locali, delle attrezzature e degli impianti, adottando sistemi di aspirazione 4. L’individuazione di idonee procedure di intervento per ridurre il rischio di esposizione nelle fasi di attrezzaggio e manutenzione Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI (ART.64) 5. La corretta gestione dei residui delle lavorazioni 6. La valutazione dell’esposizione residua Il D.Lgs. 624/94 prevede espressamente all’art. 64 che il datore di lavoro provveda alla misurazione delle polveri di legno per verificare l’efficacia delle misure adottate Tale misurazione dovrà ripercorrere quanto stabilito dalla Norma UNI-EN 689 del 1997 Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CAMPIONAMENTI In allegato VIII-bis del D.Lgs. 626/94 viene indicato come valore limite, su un periodo di riferimento di 8 ore, 5 mg/m3 della Frazione Inalabile Per polvere inalabile si intende quella definita dalla norma UNI EN 481/1994, come recentemente confermato dal D.Lgs. 25/02. Tale norma prescrive che il campionamento della frazione inalabile sia conforme alla seguente convenzione la percentuale Ei, di particelle aerodisperse di diametro aerodinamico D (in μm) che devono essere raccolte è data da: Ei=50[1+exp(-0,06D) La convenzione non deve essere applicata a particelle con D>100 μm Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CAMPIONAMENTI Per quanto detto allo stato attuale l’unico strumento di raccolta delle particelle con le caratteristiche elencate precedentemente sia lo IOM Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CAMPIONAMENTI Il campionamento deve essere effettuato di TIPO PERSONALE, questo campionamento consente di fornire risultati rappresentative dell’esposizione del lavoratore, scelta del tutto conforme alla Norma UNI 689/97 citata nell’allegato VIII-sexties del D.Lgs.25/02. Il campionamento deve essere eseguito nella zona respiratoria del lavoratore e l’orifizio di entrata del campionatore deve essere mantenuto parallello al corpo. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CAMPIONAMENTI Il tempo di campionamento relativo ad ogni singolo prelievo, dipende dalla polverosità presente nell’ambiente di lavoro e di conseguenza alla polvere che si può misurare sulla membrana: • per ambienti poco polverosi i tempi di campionamento possono andare da un semiturno a tutto il turno lavorativo • per ambienti polverosi i tempi di campionamento possono essere più brevi (fino a 30 minuti) in maniera che non vi sia sul filtro un deposito eccessivo di polveri Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CAMPIONAMENTI Le pompe di campionamento devono essere conformi alla Norma UNI-EN 1232 e devono essere tarate con il flussimetro a bolla. Le membrane utilizzate devono avere caratteristiche idrofobe, meglio se filtri in fibra di vetro. Modulo A - Ver. 1.0 - ottobre 2006 CAMPIONAMENTI Numero di Campionamenti Nei luoghi di lavoro con un numero di esposti inferiore a 5 e consigliabile campionare tutti i lavoratori. In aziende più grandi, invece di campionare tutti gli addetti che effettuano una stessa mansione, sarà possibile, utilizzando un criterio statistico, selezionare un numero più ristretto di soggetti da sottoporre a monitoraggio.