Dipartimento di prevenzione
Salute e Sicurezza degli Studenti e del Personale
nelle Scuole Secondarie di II grado della provincia di Trieste
Il rischio chimico
Trieste, 3 dicembre 2012
ing. Renzo Simoni – A.S. Giorgia Tranquilli
PERICOLO
proprietà o qualità intrinseca di una entità
(sostanza, attrezzo, macchina, …) potenzialmente
in grado di causare danni
RISCHIO = P x D
P = probabilità che si verifichi un evento dannoso
D = gravità dei danni derivanti dall’evento
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
valutazione globale della probabilità e della gravità
di possibili lesioni in una situazione pericolosa
scopo: scegliere le adeguate misure di sicurezza
FATTORI DI RISCHIO
FISICI: rumore, vibrazioni, microclima, pressione
atmosferica, radiazioni ionizzanti e non,
illuminazione
CHIMICI:
polveri, fumi, nebbie, gas, vapori
BIOLOGICI: virus, batteri, protozoi, parassiti, …
OMS Carta di Ottawa 1986
carenze delle macchine, mancanza di
RISCHIO DI
INFORTUNIO: DPI,azioni imprudenti dei lavoratori
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
fatica fisica (es. per spostamento pesi)
fatica nervosa (es. per ritmi di lavoro, mobbing)
RISCHIO SPECIFICO
Legato a fattori chimici o fisici che per loro
natura possono danneggiare in tempi più o meno
lunghi persone, cose o ambiente (di lavoro)
OMS Carta di Ottawa 1986
Evento continuo o molto frequente
Es.: rumore prodotto, fumi di saldatura,
polvere
RISCHIO CONVENZIONALE
Legato all’attività lavorativa, agli apparecchi,
agli impianti presenti in tutti i settori
industriali (sostanzialmente problemi di natura
infortunistica)
OMS Carta di Ottawa 1986
Evento frequente con danni che arrivano ad
interesare una o più persone
Es.: schiacciamenti, cesoiamenti, presa, ecc.
IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08
Titolo I. Principi comuni
Titolo II. Luoghi di lavoro
Titolo III. Uso delle
attrezzature di lavoro e dei d.p.i.
Titolo VIII. Agenti fisici (rumore,
vibrazioni, campi elettromagnetici,
radiazioni ottiche artificiali)
Titolo IX. Sostanze pericolose (ag.
chimici, cancerogeni e mutageni,
amianto)
Titolo IV. Cantieri temporanei o
mobili
Titolo V. Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro
Titolo VI. Movimentazione
manuale dei carichi
Titolo VII. Attrezzature munite
di videoterminali
Titolo X. Esposizione ad agenti
biologici
Titolo XI. Protezione da atmosfere
esplosive
Titolo XII. Disposizioni in materia
penale
Titolo XIII. Norme transitorie e finali
Allegati
Dall’art. 15 “Misure generali di tutela”
 Misure di protezione collettiva ed individuale
 Priorità della prevenzione collettiva rispetto
all’individuale
 Limitare il numero di esposti al rischio
 Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici o
biologici sui luoghi di lavoro
 Controllo sanitario dei lavoratori rispetto al
rischio
 Allontanamento del lavoratore dalla esposizione
al rischio, per motivi sanitari
 Misure igieniche
D.Lgs. 81/08
TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE
OMS Carta di Ottawa 1986
CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
(n° 12 articoli da art. 221 a art. 232)
Questo Titolo tratta di un fattore di rischio che non è
circoscritto alle sole industrie chimiche o ai soli ambienti di
lavoro ma è praticamente ubiquitario.
Il registro CAS - Chemical Abstract Service (il registro
americano delle sostanze chimiche) comprende oltre 17
milioni di sostanze (individui chimici: elementi o composti) e
si incrementa al ritmo di qualche centinaia di migliaia di nuovi
ingressi all’anno (naturalmente non tutte le sostanze
catalogate hanno significato commerciale).
Nel registro europeo EINEX risultavano censite a fine 2000
oltre 102.000 sostanze di uso commerciale, delle quali tra
le 10.000 e le 20.000 prodotte in quantità significative.
La grande industria produce sostanze che raramente
vengono usate tal quali, mentre nell’uso pratico si usano
preparati, cioè miscele intenzionali di due o più sostanze per
ottenere un prodotto chimico di date caratteristiche: i
preparati sono quindi di grande interesse pratico.
numero enorme di prodotti e numero
utilizzatori.
enorme di
estrema diffusione del rischio chimico.
problemi di regolamentazione della produzione, deposito
e trasporto dei prodotti chimici, della loro immissione sul
mercato, di limitazioni d’uso per sostanze già testate
come pericolose, e problemi di gestione del rischio
chimico in ambiente di lavoro e delle interferenze con la
salute della popolazione e con l’ambiente.
A livello europeo si è posta allora l’ esigenza di armonizzare
le leggi dei singoli Stati, a partire proprio dalla immissione
sul mercato di sostanze e preparati pericolosi.
a.
consentire la libera circolazione delle merci,
realizzando un’unica regolamentazione, un unico
sistema di classificazione, un’unica etichettatura (per
questo si parla di normativa di prodotto)
b.
obbligare i produttori e tutti coloro che immettono sul
mercato un prodotto a valutarne preventivamente la
pericolosità, a classificarlo e a etichettarlo
c.
informare tutti gli utilizzatori sui rischi e sulle
precauzioni,
mediante
appositi
strumenti
di
comunicazione del rischio (le etichette - strumento
immediato per la popolazione e i lavoratori - e le
schede di sicurezza - strumento più articolato a
disposizione soprattutto dei datori di lavoro e degli
utilizzatori professionali cioè di chi ha responsabilità
verso lavoratori dipendenti e verso l’ambiente).
Le sostanze sono classificate in base a quelle loro proprietà
intrinseche, che potrebbero determinare effetti nocivi per
l’uomo e l’ambiente.
Sostanza pericolosa:
- può provocare incendi o esplosioni.
- è pericolosa per la salute
- è pericolosa per l’ambiente.
(la stessa definizione vale per i preparati pericolosi).
Sono queste proprietà ad essere oggetto della normativa di
classificazione.
Non si parla di condizioni d’uso, che contribuiscono a
determinarne l’effettivo rischio (che sarà diverso ad
esempio, se si utilizzano a recipiente aperto o a ciclo chiuso,
ad alta o a bassa temperatura, ecc).
Possono provocare incendi o esplosioni i prodotti:
- infiammabili
- comburenti
- esplosivi
Sono pericolosi per la salute i prodotti:
-
tossici
nocivi
irritanti
sensibilizzanti
corrosivi
cancerogeni
mutageni
teratogeni
Con la classificazione queste proprietà vengono attribuite
alle diverse sostanze, cioè si individua per ognuna la sue
proprietà dannose per l’uomo e/o per l’ambiente. Alle
sostanze si attribuiscono conseguentemente i simboli di
pericolo, le
- frasi R (frasi di rischio)
- frasi S (consigli di prudenza)
NOTA: La legge relativa alle sostanze dà la
definizione di questi termini e i criteri di
attribuzione dei simboli e delle frasi.
art. 222 – Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia
da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o
ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento
come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano
essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no
sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successive
modificazioni,
nonchè
gli
agenti
che
corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze
pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le
sostanze pericolose solo per l’ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e
successive
modificazioni,
nonchè
gli
agenti
che
rispondono ai criteri di classificazione come preparati
pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i
preparati pericolosi solo per l’ambiente;
b) agenti chimici pericolosi:
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come
pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei
lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche,
chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono
utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli
agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di
esposizione professionale;
Art. 223 – Valutazione dei rischi
Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro determina,
preliminarmente, l’eventuale presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla
presenza di tali agenti,
particolare:
prendendo in considerazione in
Art. 223 – Valutazione dei rischi
a. le proprietà pericolose di detti agenti
b. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal
produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di
sicurezza predisposta ai sensi dei d.lgs. 52/97 e 285/98 e
s.m.
c. il livello, il tipo e la durata dell’esposizione
d. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di
tali agenti, compresa la quantità degli stessi
e. i valori limite di esposizione professionale o i valori
limite biologici (vedi gli elenchi in allegato)
f. gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o
di adottare
g. se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria già intraprese.
Nella valutazione (NOTA BENE: sempre scritta!!),
il
datore di lavoro indica le misure che sono state adottate.
Nella valutazione devono essere incluse le attività, ivi
compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la
possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi,
possono provocare effetti nocivi per la salute e la
sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le
misure tecniche.
Se l’attività comporta esposizione a più agenti chimici
pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che
comporta la combinazione di tutti detti agenti.
Il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti
chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di
lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni
necessarie per la completa valutazione del rischio.
La valutazione del rischio può includere la giustificazione che
la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti
pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi.
Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di
agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa
presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono
predisposte preventivamente. L’attività comincia solo dopo
che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa
presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.
Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la
valutazione e, comunque, in occasione di notevoli
mutamenti che potrebbero averla resa superata
ovvero quando i risultati della sorveglianza medica
ne mostrino la necessità.
Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze
chimiche sono in relazione a:
-
ingestione;
-
contatto cutaneo;
-
inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi
sotto forma di:
- polveri
- fumi
- nebbie
- vapori
- gas
ETICHETTATURA
COSA DEVE ESSERE RIPORTATO
SULL’ETICHETTA:
Designazione o nome commerciale del preparato
Nome e indirizzo del fabbricante, importatore o distributore
Il nome chimico delle sostanze o delle classi di sostanze
pericolose presenti, qualora superino determinati limiti di
sicurezza
I simboli e le indicazioni di pericolo
Le frasi tipo indicanti i rischi specifici (frasi R)
Le frasi tipo indicanti i consigli di prudenza (frasi S)
La quantità in peso o in volume del contenuto
Esempi di etichette
Frasi di rischio e frasi di cautela
Frasi di rischio e frasi di cautela
LE SCHEDE DI SICUREZZA
1 - Identificazione preparato e società
2 - Composizione/informazione sugli ingredienti
3 - Identificazione dei pericoli
4 - Misure di primo soccorso
5 - Misure antincendio
6 - Misure in caso di fuoriuscite accidentali
7 - Manipolazione e stoccaggio
8 - Controllo dell'esposizione /protezione individuale
9 - Proprietà chimico-fisiche
10 - Stabilità e reattività
11 - Informazioni tossicologiche
12 - Informazioni ecologiche
13 - Considerazioni sullo smaltimento
14 - Informazioni sul trasporto
15 - Informazioni sulla regolamentazione
16 - Altre informazioni
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI
ED INDICAZIONI DI PERICOLO
Infiammabile (F)
Estrem. infiammabile (F+)
Irritante (Xi)
Comburente (O)
Pericoloso per
l’ambiente (<<N)
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI
ED INDICAZIONI DI PERICOLO
Tossico (T)
Molto tossico (T+)
Corrosivo (C)
Nocivo (Xn)
Esplosivo (E)
SOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE
(artt. 224-225)
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione
sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e
relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o
potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità
dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul
luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono
la
sicurezza
nella
manipolazione,
nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di
agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono
detti agenti chimici.
SOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE
(artt. 224-225)
• ACQUISIZIONE
E
VALUTAZIONE
DELLE
SCHEDE DI SICUREZZA
• DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
• DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
• INFORMAZIONE
E
FORMAZIONE
LAVORATORI
• STOCCAGGIO DI PRODOTTI PERICOLOSI
DEI
Art. 224 – Misure e
prevenzione dei rischi
principi
generali
per
la
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che,
in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico
pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a
tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un
rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1
sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le
disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
Art. 226 – Disposizioni in caso di incidenti o di
emergenze
1. il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la
sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o
di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di
intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali
eventi. … (omissis) …
Art. 226 – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro
adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli
effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e
di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro
adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla
situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o
ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle
riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti i
ndumenti
protettivi,
dispositivi
di
protezione
individuale ed idonee attrezzature di intervento che
devono essere utilizzate sino a quando persiste la
situazione anomala.
… (omissis) …
Art. 227 - Informazione e formazione
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro
rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e
ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti
sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali
dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul
luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la
sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione
professionale e altre disposizioni normative relative agli
agenti;
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro
rappresentanti dispongano di:
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni
adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed
altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a
disposizione dal responsabile dell’immissione sul mercato
ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14
marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del
rischio di cui all’articolo 223. Tali informazioni possono
essere costituite da comunicazioni
orali
o
dalla
formazione e dall’addestramento individuali
con
il
supporto di informazioni scritte, a seconda della
natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del
rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle
circostanze.
Arti. 229 - Sorveglianza sanitaria
1. Sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori
esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che
rispondono ai criteri per la classificazione come
tossici e molto tossici
nocivi
sensibilizzanti
corrosivi
irritanti
tossici per il ciclo riproduttivo
cancerogeni e mutageni di categoria 3
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che
comporta l’esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del
rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In
tale occasione il medico competente deve fornire al
lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni
mediche da osservare.
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
3. … (omissis) …
4. … (omissis) …
5. … (omissis) …
6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si
evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori
esposti in maniera analoga ad uno stesso agente,
l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute
imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore
limite biologico, il medico competente informa
individualmente i lavoratori interessati ed il datore di
lavoro.
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per
eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente
nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita
medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che
hanno subito un’esposizione simile.
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
8. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza
sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico
competente.
La scheda dati di sicurezza (SDS)
La salute è un bene prezioso,
impara a diventarne
consapevole e responsabile !
Grazie dell’attenzione
ing. Renzo Simoni
Responsabile S.S. Igiene Tecnica del Lavoro
A.S. Giorgia Tranquilli
S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Via G. Sai n. 1 – 34128 Trieste
(comprensorio ex OPP S. Giovanni)
Tel. segreteria SCPSAL: 0403997402
Fax: 0403997403
Mail: [email protected]
[email protected]
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Il rischio chimico - ISIS G. Carducci