Vito Dulcamare CORSO OPERAZIONI STRAORDINARIE edizione 2014 1° ASPETTI GENERALI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 1 Indice - FINALITA’ DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI REGOLE GENERALI DI VALUTAZIONE ASPETTI CONTABILI: SALDI APERTI E SALDI CHIUSI REGOLE GENERALI DI TASSAZIONE NEUTRALITA’ FISCALE E RICONCILIAZIONE VALORI ALTRI ASPETTI: CREAZIONE DI UNA HOLDING, TRASFERIMENTO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI, TRASFERIMENTO PERSONALE, ECC. ADEGUATA VERIFICA NELLE OPER. STRAORDINARIE INCENTIVI PER PASSAGGIO GENERAZIONALE COMPENSI PROFESSIONALI PERIZIE (ved. apposito file) ASPETTI PARTICOLARI PERIZIE (ved. apposito file) REGOLE GENERALI DI TASSAZIONE ASPETTI TRIBUTARI PARTICOLARI (ved. apposito file) DISCIPLINA ANTIELUSIVA (ved. apposito file) RIALLINEAMENTO VALORI (ved. apposito file) SUCCESSIONE E DONAZIONE (ved. apposito file) PATTO DI FAMIGLIA (ved. apposito file) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 2 FINALITA’ IN GENERE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE FINALITA’ DI RISTRUTTURAZIONE E/O PASSAGGIO GENERAZIONALE FINALITA’ DI REALIZZO LE OPERAZIONI CON FINALITA’ DI REALIZZO PRESENTANO IN GENERE MAGGIORI PROBLEMI E RISCHIANO DI DIVENTARE OPERAZIONI ELUSIVE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 3 PASSAGGIO GENERAZIONALE SECONDO STATISTICHE DELLA COMMISSIONE EUROPEA NELL’UNIONE EUROPEA • SOLO IL 33% DELLE PMI SUPERA IL PRIMO PASSAGGIO GENERAZIONALE • SOLO IL 15% DELLE PMI SUPERA IL SECONDO PASSAGGIO GENERAZIONALE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 4 MENTRE IN ITALIA • • • • • • • • IL 53% DEGLI IMPRENDITORI E’ OVER 60 IL 90% DELLE IMPRESE SONO FAMILIARI IL 98% DELLE IMPRESE HA MENO DI 20 DIPENDENTI LA PREVALENZA DELLE IMPRESE E’ SCARSAMENTE CAPITALIZZATA SPESSO MANCA UNA NETTA DIVISIONE FRA BENI AZIENDALI E BENI PERSONALI LE POSIZIONI DI MANAGEMENT SONO CONSIDERATE “UN DIRITTO EREDITARIO” L’ALLUNGAMENTO DELLA VITA MEDIA PORTA ALLA COESISTENZA DI PIU’ GENERAZIONI NELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA IL QUADRO NORMATIVO NON E’ DEL TUTTO ADEGUATO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 5 PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE SERVE UNA ACCURATA FASE DI PREPARAZIONE A LIVELLO • FAMILIARE: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATI A GUIDARE L’AZIENDA, MODALITA’ E TEMPI DELLA SUCCESSIONE, TRATTAMENTO DEI CONFLITTI INTERPERSONALI, ECC. • AZIENDALE: RIORGANIZZAZIONE, INVESTIMENTI, RISORSE UMANE, RELAZIONI CON ESTERNO, ECC. • FINANZIARIO: RICERCA DI RISORSE PER LO SVILUPPO • PROFESSIONALE: INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI CRITICI E INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI TECNICI CHE ASSICURINO UN PASSAGGIO NON TRAUMATICO E INDOLORE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 6 ASPETTI CRITICI DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE • • • • • • • SCELTA IN FUNZIONE DI PARTICOLARI PRESUPPOSTI (PRIMOGENITURA, SESSO, ECC.) E NON SULLA BASE DEL MERITO EFFETTIVO IDENTIFICAZIONE NON PUNTUALE DELL’EREDE PRESCELTO MANCANZA DI REGOLE PRECISE E CHIARE DI GOVERNANCE DEPAUPERAMENTO DELLE RISORSE AZIENDALI PER SODDISFARE I SOGGETTI ESCLUSI DALL’AZIENDA SCARSA ATTITUDINE DEI SOGGETTI AL CONFRONTO ED AL COMPROMESSO IMPAZIENZA DEI FIGLI CONFLITTI TRA IL SISTEMA AZIENDA E IL SISTEMA FAMIGLIA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 7 RIMEDI AGLI ASPETTI CRITICI DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE NECESSARIA PROGRAMMAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE (CONSIDERANDO L’IMPREVEDIBILITA’ DELLA VITA) STIMOLARE INTERESSE DEGLI EREDI ALL’AZIENDA CAPACITA’ DI AFFRONTARE SCELTE IMMEDIATE E DRASTICHE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 8 SOLUZIONI DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE SOLUZIONE INTERNA HOLDING DI FAMIGLIA DONAZIONE QUOTE/AZIENDE PATTO DI FAMIGLIA DONAZIONE NUDA PROPRIETA’ CREAZIONE PATRIMONI SEPARATI PARTECIPAZIONI CON DIRITTI DIFFERENZIATI TRUST SOLUZIONE ESTERNA CESSIONE PURA E SEMPLICE LEVERAGE BUY OUT Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 9 TIPOLOGIE PIU’ RICORRENTI DI OPERAZIONI STRAORDINARIE • • • • • • • • • CESSIONE AZIENDA O RAMO AZIENDA DONAZIONE O SUCCESSIONE AZIENDA CONFERIMENTO DI AZIENDE O RAMO DI AZIENDE TRASFORMAZIONE OMOGENEA DI SOCIETA’ TRASFORMAZIONE ETEROGENEA FUSIONE DI SOCIETA’ SCISSIONE DI SOCIETA’ CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O COLLEGAMENTO SCAMBI DI PARTECIPAZIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 10 INOLTRE TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI AFFITTO DI AZIENDA RECESSO DA SOCIETA’ PERDITA PLURARITA’ DEI SOCI E ASSEGNAZIONE AZIENDA AL SOCIO SUPERSTITE (NELLE SOCIETA’ DI PERSONE) • LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO AZIENDA INDIVIDUALE E SOCIETA’ • • • • Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 11 ASPETTI GENERALI COMUNI PER LE OPERAZIONI STRAORDINARIE ASPETTI CIVILISTICI = ASPETTI CONTABILI = ASPETTI FISCALI = VALUTAZIONE CONTINUITA’ O DISCONTINUITA’ CONTABILE NEUTRALITA’ FISCALE ANTIELUSIONE DICHIARAZIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 12 IN GENERE • • • OGNI OPERAZIONE NECESSITA DI PARTICOLARI APPROFONDIMENTI TENUTO CONTO DI SITUAZIONE IN ESSERE OBIETTIVI FINALI STRUMENTO INDIVIDUATO COME IDONEO L’INTERA ATTIVITA’ PROFESSIONALE POTREBBE ESSERE RIPORTATA IN UN APPOSITO DOCUMENTO DA CONSEGNARE AL CLIENTE OPPORTUNO PER • FISSARE I PUNTI RILEVANTI E I CONSEGUENTI PASSAGGI • EVITARE LA REITERATA RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL CLIENTE • CIRCOSCRIVERE LE RESPONSABILITA’ • EVIDENZIARE LA COMPLESSITA’ DEL LAVORO SVOLTO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 13 REGOLE GENERALI DI VALUTAZIONE OPERAZIONI DI REALIZZO OPERAZIONI DIVERSE DA REALIZZO IN GENERE LA VALUTAZIONE SI IDENTIFICA CON IL PREZZO DI REALIZZO NON ESISTONO REGOLE GENERALI DI VALUTAZIONI LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE FATTA NEL RISPETTO DEI CRITERI CIVILISTICI LA VALUTAZIONE CIVILISTIVA PUO’ DIVERGERE DALLA VALUTAZIONE FISCALE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 14 ASPETTI CONTABILI GENERALI LA CONTINUITA’ AZIENDALE (OLTRE ALLA CONTINUITA’ FISCALE DEI VALORI) DEVE INDURRE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEI BENI FACENTI PARTE DELL’AZIENDA CON IL METODO DEI SALDI APERTI E NON CON QUELLO DEI SALDI CHIUSI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 15 SALDI APERTI E SALDI CHIUSI ESEMPIO: -COSTO FISCALE DEI BENI -FONDO AMMORTAMENTO -RESIDUO COSTO SALDI APERTI LA NUOVA AZIENDA CONTABILIZZA: PASSIVO ATTIVO BENI 100 FONDO AMMORT. 100 80 20 80 SALDI CHIUSI LA NUOVA AZIENDA CONTABILIZZA: ATTIVO PASSIVO BENI 20 Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 16 SALDI APERTI E SALDI CHIUSI CONSEGUENZE • RISCHIO DI MINORI AMMORTAMENTI FISCALI • RISCHIO DI MINORE DEDUCIBILITA’ DI SPESE DI MANUTENZIONE • IN GENERALE: RISCHIO DI NON RISPETTARE LA CONTINUITA’ FISCALE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 17 REGOLE GENERALI DI TASSAZIONE OPERAZIONI CON FINALITA’ DI RISTRUTTURAZIONE E/O PASSAGGIO GENERAZIONALE OPERAZIONI CON FINALITA’ DI RISTRUTTURAZIONE IN GENERE IN GENERE REGIME DI NEUTRALITA’ FISCALE CON POSSIBILITA’ DI RICONOSCIMENTO DEI VALORI CIVILISTICI TASSAZIONE DEI PLUSVALORI (SECONDO LA NATURA DEL PERCIPIENTE) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 18 NEUTRALITA’ FISCALE POSSIBILITA’ DI TRASFERIRE UN AZIENDA O UN RAMO DI AZIENDA SENZA CHE CIO’ COMPORTI LA REALIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE LATENTI (COMPRESO L’AVVIAMENTO) INSITE NEI BENI CHE COMPONGONO L’AZIENDA O IL RAMO COMPORTA L’ASSUNZIONE AGLI STESSI VALORI FISCALI DEL DANTE CAUSA INDIPENDENTEMENTE DALLA RILEVAZIONE CONTABILE DELL’OPERAZIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 19 ATTENZIONE ART. 12 CO 1 LETT. E) DELLA LEGGE N. 23/2014 (LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE ) PREVEDE e) armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimenti d’azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 20 RILEVANZA DI VALORI DIVERSI NELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONI PUR DOVENDO GENERALMENTE RISPETTARE IL PRINCIPIO DELLA NEUTRALITA’ FISCALE RISULTA COMUNQUE POSSIBILE CONTABILIZZARE DIFFERENTI VALORI CIVILISTICI RISPETTO A A QUELLI FISCALI NEUTRALI NON ESSENDO OBBLIGATORIA LA CONTINUITA’ CONTABILE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 21 SITUAZIONI VERIFICABILI CONTABILITA’ VALORI FISCALI CONTINUITA’ CONTABILE = VALORI DI PROVENIENZA CONTINUITA’ FISCALE = VALORI DI PROVENIENZA VALORI DI PERIZIA (SUPERIORI A QUELLI CIVILISTICI E FISCALI) CONTINUITA’ FISCALE = VALORI DI PROVENIENZA VALORI DI PERIZIA (SUPERIORI A QUELLI CIVILISTICI E FISCALI) RIALLINEAMENTO VALORI A PAGAMENTO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 22 RILEVANZA DI VALORI DIVERSI • VALORE ORIGINARIO (CONTABILE E FISCALE) • VALORE DA PERIZIA 1.000 2.500 • L’AZIENDA INTENDE ASSUMERE NELLA PROPRIA CONTABILITA’ IL NUOVO VALORE CONTABILE DA PERIZIA DI 2.500 AI FINI FISCALI IL VALORE CHE RILEVA E’ SEMPRE QUELLO DI 1.000 (SALVO CHE NON SI PROVVEDA AL RIALLINEAMENTO SE POSSIBILE) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 23 OBBLIGO DI RICONCILIAZIONE DEI VALORI CONTABILI E FISCALI QUANDO OPERA LA NEUTRALITA’ FISCALE A CAUSA DI CONFERIMENTI FUSIONI SCISSIONI RIVALUTAZIONI VOLONTARIE ALTRE OPERAZIONI IN UNICO SORGE L’OBBLIGO DI COMPILARE QUADRO RV= RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI SE VALORI CIVILISTICI >VALORI FISCALI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 24 INFATTI La presente Sezione va compilata in tutte le ipotesi in cui i beni relativi All’impresa risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle operazioni che di seguito si evidenziano e che devono essere individuate indicando l’apposito codice nella casella “Causa”. 1) Conferimenti di azienda, fusioni e scissioni; 2) Rivalutazione di beni; 3) Utili e/o perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta ai sensi dell’art. 110, comma 3, del Tuir; 4) Operazioni di conferimento agevolato ai sensi della legge n. 218 del 1990; 5) Altre operazioni. Si precisa che il presente codice va utilizzato anche nell’ipotesi in cui i disallineamenti da indicare nella presente sezione siano dovuti a più di una delle suddette operazioni. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 25 QUADRO RV Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 26 QUADRO RV ISTRUZIONI E OSSERVAZIONI • VA COMPILATO IN TUTTE LE SITUAZIONI IN CUI I VALORI FISCALI SONO < A QUELLI DI BILANCIO (ESEMPIO: RIVALUTAZIONE CON EFFETTO POSTICIPATO NEL TEMPO) • TALE LIMITAZIONE DIFFERISCE DALL’ART. 176 TUIR CHE PREVEDE L’INDICAZIONE IN UN APPOSITO PROSPETTO DEI DIFFERENTI VALORI (TUTTI) CONSEGUENTI AL CONFERIMENTO • VA COMPILATO FIN TANTO CHE LA DIFFERENZA NON SI ANNULLA • VA COMPILATO UN RIGO PER OGNI CATEGORIA DI BENE/ELEMENTO PATRIMONIALE • VANNO INDICATI I VALORI CONTABILI (MA NON E’ PRECISATO COSA SI DEBBA INTENDERE, DOVREBBE ESSERE IL VALORE AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI) • LA SUA OMISSIONE DOVREBBE COMPORTARE SOLO L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PER VIOLAZIONI FORMALI (CIRC. ASSONIME 51/08) E NON AVERE CONSEGUENZE SULLA NEUTRALITA’ DELL’OPERAZIONE COME – AL CONTRARIO- IN PASSATO E’ STATO SOSTENUTO DA TALUNI UFFICI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 27 RIALLINEAMENTO VALORI IL PRINCIPIO DI NEUTRALITA’ FISCALE PUO’ ESSERE DISATTESO IN PRESENZA DI NORME CHE LO CONSENTONO ESPRESSAMENTE PREVIO (SOLITAMENTE) DEL PAGAMENTO DI UN’IMPOSTA SOSTITUTIVA (RINVIO ALL’APPOSITO FILE) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 28 CREAZIONE DI UNA HOLDING L’OPERAZIONE STRAORDINARIA POTREBBE CAUSARE LA NASCITA DI UNA HOLDING (ANCHE DI FAMIGLIA) TALE HOLDING POTREBBE DOVER SOTTOSTARE A PARTICOLARI NORME DA VALUTARE PRIMA DELL’OPERAZIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 29 TIPOLOGIE DI HOLDING HOLDING INDUSTRIALI HOLDING DI PARTECIPAZIONE NON BANCARIE (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO) SOLITAMENTE SI APPLICANO LE ORDINARIE REGOLE ANCHE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO STATICA DINAMICA 0 FINANZIARIE (SULLA BASE DI PARAMETRI) SI APPLICANO PARTICOLARI REGOLE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 30 HOLDING INDUSTRIALE ART. 96 CO 5 TUIR Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’ articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, ART. 6 CO 9 D.LGS 446/1997 Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’ articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, ART. 10 CO 10 D.LGS 141/2010 Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 31 HOLDING DI PARTECIPAZIONE • • • • SECONDO ART. 113 TUB E’ QUELLA CHE ESERCITA ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO LE ATTIVITA’ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PAGAMENTO (COMPRESO CASH POOLING) PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 32 CONSEGUENZE DELLA CREAZIONE DI UNA HOLDING • APPLICAZIONE DISCIPLINA ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DI SOCIETA’ • OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE • ABROGAZIONE ISCRIZIONE TUB • OBBLIGHI IN MATERIA DI ANAGRAFE TRIBUTARIA • DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI • DETERMINAZIONE IMPONIBILE IRAP Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 33 COORDINAMENTO E DIREZIONE ARTT. 2497-2497 SEPTIES C.C. IMPONGONO • • • • LA PUBBLICITA’ DELLA FATTISPECIE PARTICOLARI RESPONSABILITA’ INTEGRAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 34 PUBBLICITA’ COORDINAMENTO E DIREZIONE SECONDO ART. 2497 BIS C.C. LE SOCIETA’ SOTTOPOSTE ALL’ALTRUI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEVONO ISCRIVERSI IN UN’APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER ISCRIZIONE MODELLO S 2 INTERCALARE 2 (GRUPPI SOCIETARI) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 35 INDICAZIONI OBBLIGATORIE COORDINAMENTO E DIREZIONE NOTA INTEGRATIVA ART. 2497-BIS C.C. RELAZIONE GESTIONE ART. 2497-TER C.C. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELL’ULTIMO BILANCIO DELLA SOCIETA’ CHE ESERCITA SU DI ESSA L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO INDICAZIONE DELLE RAGIONI E INTERESSI DELLE DECISIONI ADOTTATE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 36 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PRESUPPOSTI DI INDICAZIONE N. 22-BIS ART. 2427 C.C. ESISTENZA DI OPERAZIONI ESISTENZA DI UNA PARTE CORRELATA RILEVANZA DELLE OPERAZIONI INTERCORSE OPERAZIONI NON CONCLUSE A NORMALI CONDIZIONI ECONOMICHE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 37 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE INDICAZIONI DA COORDINARE CON RELAZIONE SULLA GESTIONE DIREZIONE E COORDINAMENTO ART. 2428 N. 2 ART. 2427 BIS CO 4 IN APPOSITA SEZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELL’ULTIMO BILANCIO DELLA SOCIETA’ CHE ESERCITA SU DI ESSA L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO I RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUEST’ULTIME ART. 2427 BIS CO 5 NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE RAPPORTI INTERCORSI EFFETTI SUI RISULTATI ART. 2427 TER NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE INDICAZIONE DELLE RAGIONI/INTERESSI DELLE DECISIONI ADOTTATE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 38 HOLDING E ANTIRICICLAGGIO L’ART. 113 TUB IMPONEVA L’ISCRIZIONE DELLE HOLDING DI PARTECIPAZIONE IN UN APPOSITO REGISTRO TENUTO DALL’UIC TALE OBBLIGO E’ STATO ABROGATO CON D.LGS. 13/08/2010 N. 141 (IN VIGORE DAL 19/09/2010) ART. 11 D.LGS. 231/2007 NON PREVEDE OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER LE HOLDING CHE NON OPERANO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 39 HOLDING E RACCOLTA RISPARMIO BANCA D’ITALIA COMUNICAZIONE 21/03/2007 AGGIORNA PRECEDENTI DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA I SOCI E LE SOCIETA’ DEL GRUPPO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 40 HOLDING RACCOLTA RISPARMIO TRA SOCI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 41 HOLDING E ANAGRAFE TRIBUTARIA ART. 7 DPR 605/1973 PREVEDE OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI (SID) DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI COMPRESI QUELLI ISCRITTI NEL REGISTRO EX ART 113 TUB Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 42 HOLDING E ANAGRAFE TRIBUTARIA ART. 7 DPR 605/1973 [6] Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi , compreso il codice fiscale. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 43 HOLDING E ANAGRAFE TRIBUTARIA GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE RIGUARDANO • • • • • • ACQUISTO E DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI FINANZIAMENTI RICEVUTI DAI SOCI FINANZIAMENTI EFFETTUATI ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE PRESTITI OBBLIGAZIONATI, EMESSI E SOTTOSCRITTI CASH POOLING GARANZIE RILASCIATE E RICEVUTE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 44 HOLDING E ANAGRAFE TRIBUTARIA QUESTIONE SE L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO UIC EX ART. 113 TUB E’ STATA ABROGATA E’ ABROGATO ANCHE L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE EX ART. 7 DPR 605/1973 ? Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 45 HOLDING E ANAGRAFE TRIBUTARIA RISPOSTA NO IN QUANTO ANCHE SE D. LGS. 141/2010 HA ESCLUSO LE HOLDING DALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO UIC ART. 10 D. LGS. 141/2010 10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 46 HOLDING E INTERESSI PASSIVI SECONDO ART. 96 CO 5 TUIR (CONFERMA CIRC 21/04/2009 N.19/E) LE HOLDING INDUSTRIALI (VERIFICARE REQUISITI DI PREVALENZA) DEDUCONO GLI INTERESSI PASSIVI CON LE NORME DI CARATTERE GENERALE PREVISTE PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI IN GENERE IL CHE POTREBBE EVIDENZIARE UN ROL NEGATIVO E INDEDUCIBILITA’ TOTALE (SALVO CONSOLIDATO FISCALE) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 47 HOLDING E IRAP SECONDO ART. 6 CO 9 D.DLG N. 446/1997 LE HOLDING INDUSTRIALI (VERIFICARE REQUISITI DI PREVALENZA) DETERMINANO IMPONIBILE VALORE DELLA PRODUZIONE DETERMINATA COME PER ATTIVITA’ COMMERCIALI + DIFFERENZA FRA INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI E INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 48 TRASFERIMENTO PERSONALE NEI TRASFERIMENTI DI AZIENDE OCCORRE TENERE PRESENTE ANCHE LE PARTICOLARI NORME CHE IMPONGONO OBBLIGHI O PRESUPPOSTI PER L’EFFETTIVITA’ DELL’OPERAZIONE IN PARTICOLARE ART. 2112 C.C. ART. 47 LEGGE 428/1990 Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 49 MANTENIMENTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA ART. 2112 C.C. 1. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano,. 2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 3. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. 4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all‘articolo 2119, primo comma. 5. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. 6. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 50 MANTENIMENTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA ANCHE SE ART. 2112 FA RIFERIMENTO ALLA CESSIONE LA NORMA SI APPLICA IN TUTTI I CASI IN CUI SI VERIFICHI UN TRASFERIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 51 ADEMPIMENTI PER TRASFERIMENTO PERSONALE ART. 47 LEGGE 428/1990 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art.19 della legge 20/05/1970, n.300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. 2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20/05/1970, n. 300. 3. ……. 4. Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. 5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12/08/1977, n.675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l' art. 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante. 6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l' art. 2112 del codice civile. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 52 TRASFERIMENTO DIPENDENTI E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE NOTA 09/06/2010 N. 25/I/0010264 MIN. LAVORO Nell’ipotesi in cui intervenga un trasferimento d’azienda, il quale si realizza, ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., mediante “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. ex multis Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005), “il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”, secondo quanto disposto dall’art. 2112, comma 1, c.c. Dal dettato normativo si evince, quindi, che, nonostante il mutamento soggettivo nella titolarità dell’impresa, tutti i rapporti di lavoro instaurati dal cedente, compresi quelli di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità. Ne consegue che il cessionario continuerà a godere degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge citata, già fruiti dal cedente, per la parte residua sino alla scadenza dei 36 mesi, in quanto, non verificandosi l’interruzione dei rapporti di lavoro che costituiscono la fonte dei predetti sgravi, non muta, anche a seguito del trasferimento d’azienda, né la condizione soggettiva dei lavoratori occupati, né la tipologia contrattuale adottata al momento dell’assunzione. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 53 ADEMPIMENTI PER TFR L’OPERAZIONE STRAORDINARIA (ESEMPIO: FUSIONE) POTREBBE FAR SCATTARE L’OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL TFR ALL’INPS ANCHE SE I SOGGETTI DANTE CAUSA NON VI ERANO OBBLIGATI PRIMA DELL’OPERAZIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 54 TRASFERIMENTO AUTORIZZAZIONI, LICENZE, ECC. IN OCCASIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE VA PREVENTIVAMENTE ESAMINATA LA POSSIBILITA’ DI TRASFERIRE EVENTUALI LICENZE, AUTORIZZAZIONI, ECC. LA QUESTIONE SI PONE IN PARTICOLARE PER LE SOA IL CHE RENDE OBBLIGATORIO UN PREVENTIVO ESAME DELLA SITUAZIONE GLOBALE DEI SOGGETTI INTERESSATI DALL’OPERAZIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 55 REGOLAMENTAZIONE DEL DIVIETO DI CONCORRENZA DIVIETI LEGALI DA CODICE CIVILE ART. 2557 ART. 2301 ART. 2390 CESSIONE AFFITTO USUFRUTTO DI AZIENDE SOCI ILLIMITATAMEN TE RESPONSABILI AMMINISTRAT. DI SPA DIVIETI PATTIZI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 56 DIVIETO DI CONCORRENZA ART. 2557 C.C. • • • • • Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento. Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 57 DIVIETO DI CONCORRENZA ART. 2301 C.C. • Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. • Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. • In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'articolo 2286. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 58 DIVIETO DI CONCORRENZA ART. 2390 C.C. • Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. • Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 59 REGOLA DE MINIMIS E IMPRESA UNICA NUOVO REGOLAMENTO U.E. N. 1407/2013 IN VIGORE DAL 2014 PREVEDE La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica …. un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un’impresa unica per l’applicazione della norma «de minimis», fusioni o acquisizioni per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi scissione l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 60 OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO ANCHE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE SORGE L’OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO IN PARTICOLARE GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA CONTROLLO COSTANTE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 61 OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA IN CASO DI CONFERIMENTO DI NUOVA PRESTAZIONE DA PARTE DI UN CLIENTE E’ NECESSARIO PROCEDERE AD UNA ULTERIORE VERIFICA DEL CLIENTE (TESA A INDIVIDUARE UN DIVERSO LIVELLO DI RISCHIO) E UNA CONSEGUENTE ULTERIORE REGISTRAZIONE NELL’ARCHIVIO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 62 OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DA PARTE DEL PROFESSIONISTA quando la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro quando si esegue una prestazione professionale occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 63 CONTENUTO DELL’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 64 IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE • identificazione fatta prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico • presenza fisica del cliente (salvo esecuzione dell’identificazione da parte di terzi) • l’identificazione è effettuata mediante documento identità non scaduto • nel caso di società e enti, verifica dell’effettiva esistenza del potere di rappresentanza • acquisizione delle informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 65 IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO • identificazione e verifica del titolare effettivo è fatta contestualmente all’identificazione del cliente (non è richiesta la presenza fisica) • nel caso di società e enti, adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente • per l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo, è possibile fare riferimento a: pubblici registri, elenchi, atti, o documenti conoscibili da chiunque chiedere ai propri clienti i dati pertinenti in altro modo Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 66 TITOLARE EFFETTIVO IN CASO DI SOCIETA’ la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale di voti sufficienti (salvo che per quotate); Il criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% + 1 del capitale sociale; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo. IN CASO DI ENTI DIVERSI la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie di almeno il 25% del patrimonio, la categoria di persone nel cui interesse principale l’entità giuridica è stata istituita, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo almeno sul 25% del patrimonio dell’entità giuridica. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 67 IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO LINEE GUIDA CNDCEC l’identificazione del titolare effettivo è effettuata contestualmente all’identificazione del cliente il cliente ha l’obbligo di fornire, in forma scritta e sotto la propria responsabilità (anche penale), tutte le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali sia a conoscenza ai fini dell’identificazione del titolare effettivo il professionista dovrà valutare la modalità da adottare per l’identificazione del titolare effettivo decidendo (alternativamente o cumulativamente) - di far propria la dichiarazione del cliente - di promuovere delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, ecc., conoscibili da chiunque il professionista che procede alla identificazione del titolare effettivo ha l’obbligo di analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 68 ALCUNI ESEMPI CNDCEC a) Il cliente persona fisica agisce in proprio e per proprio conto: non vi sono altri titolari effettivi. b) Il cliente persona fisica agisce per conto di altra persona fisica titolare effettivo: deve fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del titolare effettivo. c) Il cliente è una società o un ente: la persona fisica, che rappresenta la società o l’ente, deve fornire le complete generalità dell’eventuale/i titolare/i effettivo/i ovvero della persona fisica o delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino l’entità giuridica. d) Il cliente è una società fiduciaria: con riferimento alle società fiduciarie, va sottolineato che esse non sono comprese tra i soggetti in relazione ai quali è previsto l’esonero dall’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Di conseguenza, salvo eventuali successive indicazioni da parte del MEF, nei loro confronti il professionista è tenuto ad espletare le procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla persona fisica, sia nei confronti del titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 69 PERTANTO NEL CASO DI INCARICO DA PARTE DI UNA SOCIETA’ L’IDENTIFICAZIONE DEVE ESSERE FATTA • PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE • PER I SOCI PERSONE FISICHE CHE SIANO TITOLARI EFFETTIVI (senza presenza fisica) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 70 CONSEGUENTEMENTE LA NECESSITA’ DI RISALIRE COMUNQUE AD UNA PERSONA FISICA TITOLARE AL 25% + 1 O SOCIO CHE CONTROLLA IN OGNI CASO IN CASO DI GRUPPI/PARTECIPAZIONI A CASCATA IMPONE AL PROFESSIONISTA DI RISALIRE A RITROSO FINO A RAGGIUNGERE LA CITATA PERSONA FISICA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 71 1° ESEMPIO CNDCEC TITOLARI EFFETTIVI: G/H Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 72 2° ESEMPIO CNDCEC TITOLARI EFFETTIVI: H IN VIRTU’ DEL CONTROLLO EFFETTIVO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 73 ATTENZIONE SECONDO LINEE GUIDA DEL CNDCEC + DOCUMENTO 147 ASSIREVI L’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NELLE SOCIETA’ SI FERMA AL SOCIO CHE DETIENE OLTRE IL 50% • • • ESEMPIO SOCIO A = 60% = UNICO TITOLARE EFFETTIVO SOCIO B = 30% SOCIO C = 10% INVECE SECONDO DOCUMENTO MEF 11/11/2013 TUTTI I SOCI CON + 25% QUINDI ANCHE B Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 74 CASO DUBBIO SAS/SAPA: SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI CON QUOTA DI PARTECIPAZIONE INFERIORE AL 25% POICHE’ DETIENE COMUNQUE IL CONTROLLO SI RITIENE CHE SIA TITOLARE EFFETTIVO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 75 OBBLIGO DI CONTROLLO COSTANTE Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua: • analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che i professionisti hanno - del proprio cliente - delle sue attività commerciali - del suo profilo di rischio - avuto riguardo, ne necessario, all’origine dei fondi, • tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 76 INCENTIVI PER PASSAGGIO GENERAZIONALE MOLTI ENTI HANNO INCENTIVATO CON CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IL PASSAGGIO GENERAZIONALE PRIMA DI OGNI OPERAZIONE INFORMARSI PRESSO MIN.LAVORO/REGIONI/ITALIA LAVORA/ECC. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 77 TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI PER PASSAGGIO GENERAZIONALE IL PASSAGGIO GENERAZIONE PUO‘ ESSERE INCENTIVATO CON CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CHE COPRONO I COSTI PER LA CONSULENZA E GLI ADEMPIMENTI CONSENTENDO L’ACCESSO A AGEVOLAZIONI FINANZIARIE CHE NORMALMENTE NON SAREBBERO RICONOSCIUTE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 78 COMPENSI PROFESSIONALI A CAUSA DELL’ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI UNICO RIFERIMENTO DA UTILIZZARE POTREBBE ESSERE COSTITUITO DA D.M. GIUSTIZIA 20/07/2012 N. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 79 VALUTAZIONI, PERIZIE E PARERI ART. 21 DM N. 140/2012 • Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 80 VALUTAZIONI, PERIZIE E PARERI RIQUADRO 3 SUL VALORE DELLA PERIZIA O DELLA VALUTAZIONE SCAGLIONE COMPENSO FINO A EURO 1.000.000 DALLO 0,80% ALL’1% PER IL DI PIU’ FINO A EURO 3.000.000 DALLO 0,5% ALLO 0,7% PER IL DI PIU’ OLTRE EURO 3.000.000 DALLO 0,025% ALLO 0,05% Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 81 OPERAZIONI SOCIETARIE ART. 25 DM N. 140/2012 • 1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. • 2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 82 OPERAZIONI SOCIETARIE RIQUADRO 7.1 COSTITUZIONE VARIAZIONI STATUTO TRASFORMAZIONI SUL VALORE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO SCAGLIONE FINO A EURO 1.000.000 COMPENSO DALLO 0,75% ALL’1,5% PER IL DI PIU’ FINO A EURO 15.000.000 DALLO 0,5% ALLO 0,75% PER IL DI PIU’ OLTRE EURO 15.000.000 ALLO 0,025% ALLO 0,05% Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 83 OPERAZIONI SOCIETARIE RIQUADRO 7.1 FUSIONI SCISSIONI ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL TOTALE DELLE ATTIVITA’ DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI UTILIZZATE SCAGLIONE COMPENSO FINO A EURO 4.000.000 DALL’1% ALL’1,5% OLTRE EURO 4.000.000 DALLO 0,5% ALL’1% Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 84 FAC SIMILE PREVENTIVO Dott. Rag. …….. Spett.le Oggetto: preventivo per assistenza scissione. Egregio Sig. ……….., a seguito dell’incontro del 18 u.s., presso lo Studio del collega ……….., dopo averLe verbalmente chiarito l’ambito e le modalità di applicazione della scissione societaria, Le trasmetto il presente preventivo relativo all’ipotizzata operazione di scissione non proporzionale, facendo riferimento ai seguenti dati utilizzabili ai fini dell’operazione: - totale attività ultimo bilancio: 4.410.831, - totale presunto delle attività effettive: 7.000.000. Compenso Sulla base del presente parametro e applicando l’art. 25 del D.M. n. 140/2012 – Tabella C punto 7.2, il compenso minimo previsto è pari a euro 42.509,00, mentre quello massimo è pari a euro 64.108. Nonostante i predetti importi, in considerazione dei rapporti di amicizia con il suo consulente, ritengo di poter stabilire un compenso pari a euro 30.000 (trentamila). Tale compenso comprende la redazione del progetto di scissione e l’assistenza (contabile e fiscale) fino alla stipula dell’atto di scissione Il predetto compenso è indipendente dalla presenza di altri eventuali professionisti. Il predetto compenso, ove accettato il presente preventivo, è da corrispondere secondo le seguenti tempistiche: - acconto 10% alla sottoscrizione dell’incarico, - acconto 40% al deposito del progetto di scissione, - saldo all’atto di scissione. Spese viaggio Non sono previste rimborsi per spese di viaggio e soggiorno, essendo state queste considerate nella determinazione del compenso. CAP/IVA e ritenuta L’importo di cui sopra è da assoggettare prima al CAP 4% e poi all’IVA, con detrazione della ritenuta di acconto del 20%. Resto in attesa di Sua notizie e la saluto cordialmente. …, …. Dott. Rag. …… Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 85 Vito Dulcamare CORSO OPERAZIONI STRAORDINARIE edizione 2014 2° CENNI SULLA DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E SUL PATTO DI FAMIGLIA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 1 UTILITA’ DELLA DONAZIONE E DEL PATTO DI FAMIGLIA IL PASSAGGIO GENERAZIONALE PUO’ ESSERE UTILMENTE AGEVOLATO FACENDO RICORSO A TESTAMENTO DONAZIONI IN VITA PATTO DI FAMIGLIA IN TAL MODO, IL TITOLARE INDIRIZZA IL TRASFERIMENTO COMPENSANDO LE VARIE ESIGENZE DEI FAMILIARI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 2 NELLE SUCCESSIONI ATTENZIONE ALLE QUOTE DI RISERVA IL CONIUGE E I FIGLI HANNO DIRITTO DI RISERVA DI QUOTE DELL’ASSE EREDITARIO TIPOLOGIA SUCCESSIONE QUOTA DI RISERVA QUOTA DISPONIBILE A FAVORE DEL SOLO CONIUGE 50% 50% A FAVORE DEL SOLO CONIUGE E DI UN FIGLIO 1/3 +1/3 1/3 25% + 50% 25% A FAVORE DI UN SOLO FIGLIO 50% 50% A FAVORE DI PIUì FIGLI 2/3 1/3 A FAVORE DEL CONIUGE E DI PIU’ FIGLI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 3 TESTAMENTO PER APPROFONDIMENTI OPERATIVI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 4 ATTUALE REGIME DI TASSAZIONE D. LGS 246/1990 • REINTRODUZIONE IMPOSTA SUCCESSIONE MEDIANTE APPLICAZIONE - DELL’IMPOSTA DI REGISTRO - AUMENTO IMPOSTE IPOCATASTALI - FRANCHIGIE • APPLICAZIONE ALLE DONAZIONI DELLA DISCIPLINA SULL’IMPOSTA DI REGISTRO • ESENZIONE PER I TRASFERIMENTI DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI A DISCENDENTI • IRRILEVANZA DELL’AVVIAMENTO AZIENDALE NELLA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE E DELLE PARTECIPAZIONI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 5 IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE SOGGETTI SU TUTTI I BENI (COMPRESO IMMOBILI) SUCC/DONAZ. Coniuge Parenti in linea retta Fratelli e sorelle SOLO SUGLI IMMOBILI IN AGGIUNTA ALL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE IPOTECARIA CATASTALE 2% - 200 euro se 1° casa per beneficiario 1% - 200 euro se 1° casa per beneficiario 4% sul valore netto con franchigia di 1.000.000 per ciascun beneficiario 6% sul valore netto con franchigia di 100.000 per ciascun beneficiario Parenti entro 4° grado Affini in linea retta entro 4° grado Affini in linea collaterale entro 3° grado 6% sul valore netto senza franchigia Altri soggetti 8% sul valore netto senza franchigia FRANCHIGIA SALE A 1,5 MILIONI DI EURO PER BENEFICIARIO PORTATORE DI HANDICAP Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 6 VALUTAZIONE DEI BENI BENI IMPONIBILE Aziende Valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono le aziende (escluso l’avviamento), al netto delle passività Titoli quotati Media dei prezzi nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei ratei o degli interessi successivamente maturati Azioni e partecipazioni non quotate Valore proporzionale, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto contabile dell’ente o della società Fondi comuni Valore della quota di fondo comune appartenente al defunto, decurtato del valore dei titoli di Stato compresi nel complessivo patrimonio appartenente al fondo comune Obbligazioni e altri titoli diversi Valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o, in mancanza, desunto da altri elementi certi Immobili Valore venale in comune commercio del bene alla data di apertura della successione (non è soggetto a rettifica il valore “catastale” dei fabbricati) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 7 COACERVO E PRECEDENTI DONAZIONI LA SUCCESSIONE COMPORTA IL COACERVO DELLE DONAZIONI ANTERIORI ALLA SUCCESSIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA FRANCHIGIA QUESTIONE SI DEVONO TENER CONTO ANCHE DELLE DONAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 25/10/2001 AL 02/10/2006 ? (EPOCA IN CUI L’IMPOSTA ERA STATA SOPPRESSA) CIRC. 22/01/2008 N. 3/E RILEVANO LE DONAZIONI IN VITA FATTE DAL DE CUIUS A FAVORE DI EREDI E LEGATARI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 8 segue CONSEGUENZE 800.000 500.000 DONAZIONI ATTIVO EREDITARIO UNICO EREDE FRANCHIGIA IMPONIBILE IMPOSTA SUCCESSIONE 1.000.000 300.000 PERO’ CNDCEC - COMMISSIONE IMPOSTE INDIRETTE STUDIO 12/12/2008 N. 1 NON RILEVANO LE DONAZIONI FATTE NEL PERIODO IN CUI L’IMPOSTA ERA SOPPRESSA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 9 ESENZIONE PER I TRASFERIMENTI DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI ART. 3 D. LGS. 346/1990 4 – ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di essi, di quote sociali e di azioni non sono soggette all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n, 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 10 CONDIZIONI PER ESENZIONE • • • TRASFERIMENTO A FAVORE DI DISCENDENTI CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’ PER ALMENO CINQUE ANNI DICHIARAZIONE IN ATTO DI VOLER CONTINUARE L’ATTIVITA’ L’EVENTUALE SUCCESSIVO CONFERIMENTO DELL’AZIENDA IN UNA SOCIETA’ NON E’ CAUSA DI DECADENZA PER LE PARTECIPAZIONI L’ESENZIONE SCATTA 1. QUANDO LA SOCIETA’ E’ DI PERSONE 1. QUANDO LA PARTECIPAZIONE E’ DI CONTROLLO IN UNA SOCIETA’ DI CAPITALI O NE INTEGRA IL CONTROLLO (CIRC. 22/01/2008 N. 3/E PAR. 8.3.1) (CIRC.29/05/2013 N. 18/E PAR. 5.3) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 11 ESEMPI CIRC. 29/05/2013 N. 18/3 PAR. 5.3 1° DONAZIONE PARTECIPAZIONE 60% IN ALFA SPA IN PARTI UGUALI E SEPARATE A TRE FIGLI NESSUNA ESENZIONE IN QUANTO NESSUN FIGLIO ACQUISISCE IL CONTROLLO 2° DONAZIONE PARTECIPAZIONE 60% IN ALFA SPA CONGIUNTAMENTE A TRE FIGLI SPETTA ESENZIONE IN QUANTO LA COMUNIONE ACQUISISCE IL CONTROLLO 3° DONAZIONE PARTECIPAZIONE 30% IN ALFA SNC IN PARTI UGUALI E SEPARATE A TRE FIGLI SPETTA ESENZIONE IN QUANTO SNC, INDIPENDENTEMENTE DAL CONTROLLO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 12 CONDIZIONI PER ESENZIONE ATTENZIONE NEI CASI DI ESENZIONE QUESTA SI ESTENDE A TUTTE LE IMPOSTE SUCCESSIONE/DONAZIONE IPOCATASTALI E DEVE ESSERE RICHIESTA NELL’ATTO E INDICATA NELLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 13 SCELTA TRA DONAZIONE O SUCCESSIONE PER LE PARTECIPAZIONI OVE LE PARTECIPAZIONI VENGANO ACQUISITE PER DONAZIONE O SUCCESSIONE L’EVENTUALE SUCCESSIVA CESSIONE POTREBBE DAR LUOGO AD UNA PLUSVALENZA TASSABILE AI SENSI DELL’ART. 67 TUIR LA DIVERSA DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA EX ART. 68 CO 5 TUIR DEVE INDIRIZZARE LA SCELTA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 14 ESEMPIO.1 VALORE FISCALE PER IL DANTE CAUSA PATRIMONIO NETTO CONTABILE VALORE NORMALE 1.000 400 2.000 SE PERVENUTA PER SUCCESSIONE SE PERVENUTA PER DONAZIONE IMPONIBILE SUCC. 400 VALORE FISCALE PER DONATARIO 400 IMPONIBILE SUCC. 400 VALORE FISCALE PER DONATARIO 1.000 PERTANTO SE IL VALORE CONTABILE NETTO DIMINUISCE RISPETTO AL COSTO FISCALE ORIGINARIO CONVIENE LA DONAZIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 15 ESEMPIO.2 VALORE FISCALE PER IL DANTE CAUSA PATRIMONIO NETTO CONTABILE VALORE NORMALE SE PERVENUTA PER SUCCESSIONE 1.000 1.500 2.000 SE PERVENUTA PER DONAZIONE IMPONIBILE SUCC. 1.500 IMPONIBILE SUCC. 1.500 VALORE FISCALE PER VALORE FISCALE PER DONATARIO 1.500 DONATARIO 1.000 PERTANTO SE IL VALORE CONTABILE NETTO AUMENTA RISPETTO AL COSTO FISCALE ORIGINARIO NON CONVIENE LA DONAZIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 16 PATTO DI FAMIGLIA ART. 768-BIS C.C. • CONTRATTO DA STIPULARE PER ATTO PUBBLICO AL QUALE PARTECIPANO IL DISPONENTE, IL CONIUGE E COLORO CHE POTREBBERO ESSERE LEGITTIMARI • TALE CONTRATTO CONSENTE AL SOGGETTO - DI TRASFERIRE IL PROPRIO PATRIMONIO (COMPRESA LA PROPRIA AZIENDA O LA PROPRIA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO) - AD ALCUNI FAMILIARI (SOLO DISCENDENTI) - CONCORDANDO IL DIRITTO DEGLI EREDI LEGITTIMARI ESCLUSI DALLA PROPRIETA’ DELL’AZIENDA O DELLA PARTECIPAZIONE - IN DEROGA ALLE NORME SULLA SUCCESSIONE • • QUANTO RICEVUTO DAI CONTRAENTI NON E’ SOGGETTO A COLLAZIONE O RIDUZIONE IL PATTO - SOTTOSCRITTO DA TUTTI - NON PUO’ ESSERE IMPUGNATO AL MOMENTO DELLA SUCCESSIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 17 NATURA DEL CONTRATTO DI PATTO DI FAMIGLIA DIVISORIA PERMETTE AL DISPONENTE DI ESTROMETTERE L’AZIENDA ANTICIPATAMENTE RISPETTO ALLA FUTURA COMUNIONE EREDITARIA TRANSATTIVA I COEREDI REALIZZANO UNA DEFINITIVA REGOLAMENTAZIONE DEI PROPRI DIRITTI, EVITANDO LITI FUTURE (SONO FATTI SALVI I DIRITTI NEI NUOVI LEGITTIMARI) LIBERALITA’ E’ UN TRASFERIMENTO SENZA CORRISPETTIVO SOLUTORIA I BENEFICIARI DELL’AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI DEVONO LIQUIDARE GLI ALTRI LEGITTIMARI, SALVO CHE NON VI PROVVEDA IL DISPONENTE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 18 PATTO DI FAMIGLIA ESEMPIO IMPRENDITORE CON ATTIVITA’ INDIVIDUALE CONIUGE +2 FIGLI NON INTERESSATI 3° FIGLIO INTERESSATO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 19 IMPRENDITORE DECIDE PER PATTO DI FAMIGLIA CON IL QUALE ATTRIBUISCE L’IMPRESA AL FIGLIO INTERESSATO ATTRIBUISCE AL CONIUGE E AI 2 FIGLI QUANTO SPETTANTE IN DENARO O IMMOBILI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 20 PATTO DI FAMIGLIA ESENZIONE PER TRASFERIMENTI BENI AZIENDE RAMI DI AZIENDE QUOTE SOCIALI AZIONI CONDIZIONI TRASFERIMENTO A FAVORE DI DISCENDENTI DICHIARAZIONE DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ PER ALMENO CINQUE ANNI IN CASO DI AZIENDE O RAMI DI AZIENDE DICHIARAZIONE DI MANTENIMENTO DEL CONTROLLO PER ALMENO CINQUE ANNI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI DECADENZA MANCATO RISPETTO DELLA CONDIZIONE DI PROSECUZIONE O DETENZIONE COMPORTA PAGAMENTO IMPOSTA, OLTRE INTERESSI E SANZIONE 30%, TENUTO CONTO DELLA FRANCHIGIA SPETTANTE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 21 PATTO DI FAMIGLIA TASSAZIONE IMPOSTE DIRETTE DEL TITOLARE PLUSVALORI INTASSABILI EX ART. 58 TUIR SE BENEFICIARIO ASSUME L’AZIENDA AGLI STESSI VALORI DEL DANTE CAUSA NON APPLICAZIONE ART. 66 TUIR , IN QUANTO MANCA UNA CESSIONE A TITOLO ONEROSA POSSIBILE TASSAZIONE COME DESTINAZIONE A FINALITA’0 ESTRAMEA ALL’IMPRESA SE IL PATTO RIGUARDA PARTECIPAZIONI DETERNUTE COME IMPRESA, SALVA APPLICAZIONE DELLA PEX IMPOSTE DIRETTE DEI BENEFICIARI IMPOSTE INDIRETTE LE ATTRIBUZIONI COMPENSATIVE SONO EFFETTUATE A TITOLO PERSONALE A TITOLO DI LIBERALITA’ NON SONO TASSABILI IN CAPO AI PERCIPIENTI ESENZIONE DA IMPOSTA SUCCESSIONI E DONAZIONI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 22 PATTO DI FAMIGLIA FAC SIMILE REPUBBLICA ITALIANA …………………………………………………………………………………………………………… premesso che 1. Il signor ……………… è coniugato con la signora ……… ed entrambi sono i genitori di ………………………………. 2. Oltre ai predetti ………………………………………. non esistono altri successibili legittimari ove alla data di oggi si aprisse la successione del signor …………………….. 3. Il signor………………………..è il pieno ed esclusivo proprietario dell’azienda gestita in forma individuale, corrente in …………., avente da oggetto ………………, iscritta al registro delle Imprese di ……………… al n. , partita IVA …………………….. ovvero della partecipazione di controllo del valore nominale di ………., pari al ….. del capitale sociale di ……., della società. …………. 4. Il signor ………………è, inoltre, unico ed esclusivo proprietario dell’immobile sito ……………, iscritto al catasto urbano alla partita…………….., adibito a ………………… Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 23 segue 5. Il signor ………….., con il consenso dei presenti………………., intende attribuire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 768-bis e seguenti del codice civile, la proprietà della predetta azienda (o della predetta partecipazione) al figlio ……………..e contestualmente liquidare il figlio …………………. con un’attribuzione di pari valore, mediante il trasferimento della piena proprietà dell’immobile descritto nel precedente punto. 6. Il coniuge ……….acconsente alle attribuzioni a favore di …………….come sopra descritte e rinuncia a qualsiasi diritto o pretesa in suo favore. 7. Come da perizia di stima redatta dal Dott. …………. ed allegata al presente atto sotto la lettera A, il valore della piena proprietà della azienda (della partecipazione) è pari a ……….. ed il valore dell’immobile è pari a ………….. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 24 segue Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 – Ai sensi degli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, il signor…………, con il consenso di ……………………, attribuisce a …………..., che accetta, la piena proprietà dell’azienda (o della partecipazione) meglio indicata al punto 3 della premessa. Il valore della predetta attribuzione è concordato tra le parti in …………….. Art. 2 – Ai sensi dell’art. 768-quater del codice civile, il signor…………, con il consenso di ……………………, attribuisce a …………..., che accetta, la piena proprietà dell’immobile meglio indicato al punto 4 della premessa. Il valore della predetta attribuzione è concordato tra le parti in ………… Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 25 segue Art. 3 – Ai sensi dell’art. 768-quater del codice civile, ………..rinuncia alle attribuzioni sopra regolare e rinuncia a qualsiasi attribuzione in suo favore. Art. 4 – Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 346/1990, il signor dichiara espressamente che si impegna a mantenere la proprietà e la gestione dell’azienda (o della partecipazione di controllo) attribuita per un periodo di almeno cinque anni dalla data odierna. Art. 5 – I contraenti convengono e si danno reciprocamente atto che il trasferimento dei diritti predetti, del possesso e del godimento dei beni oggetto del presente contratto si verifica, con la sottoscrizione del presente contratto, a tutti gli effetti attivi e passivi dalla data odierna. Il signor……………garantisce che quanto forma oggetto di attribuzione è di sua esclusiva proprietà ed è libero da oneri o diritti reali a favore di terzi. Art. 6 – Qualsiasi controversia……. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 26 Vito Dulcamare CORSO OPERAZIONI STRAORDINARIE edizione 2014 3° PERIZIE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 1 PERIZIE E BILANCI INTERMEDI NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE IL CODICE CIVILE RICHIEDE STIME BILANCI INTERMEDI CONFERIMENTO IN SOC. DI CAPITALI FUSIONE SCISSIONE LIQUIDAZIONE TRASFORMAZIONI IN SOC. DI CAPITALI NON SONO REGOLAMENTATI SONO REGOLAMENTATI DA OIC Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 2 REGOLE GENERALI DI VALUTAZIONE NELLE VALUTAZIONI STRAORDINARIE NON ESISTONO REGOLE GENERALI DI VALUTAZIONE SOLO IN TALUNE SITUAZIONI SONO FATTE PRECISAZIONI PARTICOLARI IN OGNI CASO LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE FATTA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI CIVILISTICI LA VALUTAZIONE CIVILISTIVA PUO’ DIFFERIRE DALLA VALUTAZIONE FISCALE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 3 REGOLE PARTICOLARI DI VALUTAZIONE NELLE VALUTAZIONI STRAORDINARIE TRASFORMAZIONE IN SOC. DI CAPITALI ART. 2500-TER C.C. PREVEDE L’INDICAZIONE DEI VALORI ATTUALI DEGLI ELEMENTI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO SCISSIONE DI SOCIETA’ ART. 2506-TER C.C. PREVEDE L’INDICAZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DEL PATRIMONIO NETTO ATTRIBUITO ALLE SINGOLE SOCIETA’ COOPERATIVA CHE PERDE LA PREVALENZA ART. 2545-OCTIES C.C. RICHIEDE L’INDICAZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DELL’ATTIVO PATRIMONIALE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 4 CONTENUTO DELLA STIMA NORMALMENTE LA PERIZIA DEVE CONTENERE • • • • • • • • • • OGGETTO DELLA STIMA E SUE FINALITA’ DATA DI RIFERIMENTO ASSUNTA NELL’AMBITO DELLA STIMA PRINCIPALI DOCUMENTI E FONTI UTILIZZATE VALUTAZIONI DI ALTRI EVENTUALI ESPERTI LIMITI O INDICAZIONI VINCOLANTI RICEVUTE PRINCIPI E METODI SEGUITI NELLA VALUTAZIONE VALUTAZIONE CONCLUSIONI EVENTUALI ALLEGATI (OLTRE A PARTICOLARI ATTESTAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAL CODICE CIVILE O DA ALTRE NORME) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 5 OGGETTO DELLA STIMA E SUE FINALITA’ ESEMPIO PER TRASFORMAZIONE 1. OGGETTO E FINALITA’ DELL’ INCARICO In data è stato conferito al sottoscritto l’incarico di determinare il valore attuale degli elementi dell’attivo e del passivo della società “ ” con sede in . La predetta valutazione è richiesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2500-ter del Codice Civile, che richiama il precedente art. 2465, per procedere alla trasformazione della società dalla forma della società in accomandita semplice a quella della società a responsabilità limitata. A tal fine il sottoscritto dichiara di essere iscritto all’Albo al n. e di essere iscritto al n…..del Registro dei Revisori Legali . La finalità della presente relazione consiste, quindi, nell’individuare gli elementi che formano oggetto del patrimonio della società in accomandita semplice e nel determinare il loro valore attuale; pertanto, la presente relazione: • riguarderà la totalità degli elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio della società in questione, risultanti dalla situazione contabile consegnata al sottoscritto; • opererà secondo criteri analitici e pertanto ciascun elemento patrimoniale attivo e passivo sarà preso in considerazione, descritto e valutato sulla base di specifici criteri di valutazione adottati dal sottoscritto. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 6 DATA DI RIFERIMENTO ESEMPIO 2. DATA DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE La valutazione attuale degli elementi dell’attivo e del passivo del patrimonio della società “ ” è stata effettuata alla data del , dopo che il sottoscritto ha esaminato la documentazione contabile acquisita ed ha effettuato l’accertamento dello stato dei beni. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 7 PRINCIPALI DOCUMENTI E FONTI UTILIZZATE ESEMPIO 3. PRINCIPALI DOCUMENTI E FONTI UTILIZZATE Nello svolgimento dell’incarico sono state innanzitutto esaminate le scritture contabili utilizzate dalla società e tutta l’altra documentazione esibita su richiesta del sottoscritto, in quanto ritenuta necessaria ai fini della valutazione. In particolare, sono stati esaminati i seguenti libri e la seguente documentazione: • ……….. • altra documentazione relativa alla gestione aziendale, di volta in volta analiticamente indicata nel proseguo. Dei documenti originali ritenuti rilevanti ai fini della presente stima, il sottoscritto ha tratto copia al fine della loro conservazione, dopo aver ricevuto dall’amministratore …….. una attestazione della loro completezza. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 8 VALUTAZIONI DI ALTRI EVENTUALI ESPERTI ESEMPIO 4. VALUTAZIONI DI ALTRI ESPERTI La valutazione dei beni immobili di proprietà della società è stata effettuata utilizzando un’apposita perizia redatta, su incarico della società, dall’Arch. .. ……., iscritto al n. dell’Albo degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di , giurata in data …. presso il Tribunale di Brindisi – Sezione staccata di Fasano, iscritta al n. del cronologico. Per addivenire alla presente valutazione, oltre ad utilizzare, previa verifica della correttezza della metodologia impiegata, dei valori indicati e della documentazione allegata, la perizia del citato professionista, il sottoscritto ha comunque provveduto ad effettuare alcuni sopralluoghi per verificare lo stato dei beni oggetto di valutazione. Quale conseguenza di tale attività istruttoria congiunta, il sottoscritto ritiene di poter confermare quanto conclusivamente determinato dal citato professionista, avendo fatto proprie, dopo attenta analisi e controllo, le valutazioni dello stesso sia in relazione ai terreni che ai fabbricati. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 9 LIMITI O INDICAZIONI VINCOLANTI RICEVUTE DA INDICARE SOLO SE SUSSISTONO TALI LIMITI O INDICAZIONI VINCOLANTI (DI SOLITO NELLE PERIZIE PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI) POSSONO RIGUARDARE ASPETTI SUI QUALI LE PARTI SONO D’ACCORDO AVVIAMENTO PARTICOLARI BENI PREMI DI MAGGIORANZA E SIMILI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 10 PRINCIPI E METODI SEGUITI NELLA VALUTAZIONE ESEMPIO TRASFORMAZIONE 5. CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione di un’azienda è un problema assai complesso, la cui soluzione, da parte dell’esperto, implica l’analisi di una serie di variabili sulle quali gravano di solito ampie aree di incertezza. L’oggetto della valutazione, infatti, è un complesso economico operante, denominato anche “capitale economico”, ossia una coordinazione produttiva caratterizzata: da una certa struttura patrimoniale, formata da un insieme coordinato di beni ed eventualmente gravata da determinati debiti, che rappresenta lo “strumento” mediante il quale si attua la produzione di impresa; da una serie di fattori e condizioni, tendenzialmente positivi, esogeni ed endogeni, che – associandosi più o meno efficacemente con la struttura di cui sopra – influenzano la capacità dell’azienda di produrre in modo economico. La dottrina ha elaborato diversi metodi di valutazione del capitale economico: metodo patrimoniale, metodo reddituale e metodo misto, ognuno dei quali, per essere applicato, deve necessariamente essere calibrato su quanto forma oggetto della valutazione e tenendo conto, oltre che delle finalità della valutazione, anche di eventuali limiti, vincoli ed obblighi imposti per tale valutazione, di modo che il metodo concretamente applicato fornisca in pratica la valutazione più adeguata al caso di specie. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 11 segue Nel caso in esame, la valutazione ha per oggetto gli elementi dell’attivo e del passivo del patrimonio di una società in accomandita semplice e deve essere effettuata, secondo quanto previsto dall’art. 2500-ter del Codice Civile e liberando l’esperto da incertezze sui criteri da adottare, “sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo”. In altri termini, è lo stesso legislatore che, nel particolare caso di trasformazione da società di persone in società di capitali, richiede espressamente una valutazione sulla base del valore attuale degli elementi dell’attivo e del passivo. Tale criterio di valutazione dei singoli elementi patrimoniali, noto come “metodo patrimoniale semplice”, del resto, è uno dei criteri indicati dalla dottrina per la valutazione delle aziende ed è riportato fra i più ricorrenti metodi di valutazione indicati nei “Principi e metodi nella valutazione di aziende e di partecipazioni societarie” formulati dalla Commissione promossa dall’ Istituto di economia delle aziende industriali e commerciali dell’Università Bocconi in collaborazione con Assirevi, Borsa Valori di Milano e Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti. In particolare, l’applicazione di tale metodo risulta circoscritta alla stima degli elementi di solito accolti in un bilancio di esercizio e, sotto questo aspetto, è sicuramente in linea con quanto previsto nel citato art. 2500-ter del Codice Civile quando tratta degli “elementi dell’attivo e del passivo”. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 12 segue Più specificatamente, tale metodo patrimoniale si fonda sul principio di valutazione analitica dei singoli elementi dell’attivo e del passivo che compongono il capitale e risulta particolarmente appropriato per la valutazione di imprese che, come la società in questione, esercitano una attività commerciale. Infatti, il metodo patrimoniale è caratterizzato da un limitato grado di soggettività poiché le valutazioni dei singoli elementi dell’attivo e del passivo trovano generalmente riscontro nella realtà operativa dell’azienda, anche se, di contro, presentano il limite di considerare l’azienda come “semplice aggregazione” di beni ed il suo valore quale “semplice somma” del valore degli stessi, piuttosto che come un sistema coordinato, gestito per la produzione di reddito, ossia per la creazione di nuova ricchezza. Tale procedimento di valutazione non obbliga, però, anche alla valutazione del valore di avviamento della società in trasformazione in quanto, come sostenuto dalla Dottrina, “permanendo l’attività societaria non vi è alcuna esigenza di valutare l’avviamento.” (CREMONA, MONARCA, TARANTINO, Il manuale delle operazioni straordinarie, Ipsoa, 2004). Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 13 segue Infatti, la mancata autonoma stima di un valore di avviamento è motivata dalla constatazione che la trasformazione comporta solo la modifica della veste giuridica della società e non un trasferimento del diritto di proprietà con conseguente riconoscimento di un corrispettivo, evento questo che, ai sensi dell’art. 2626, comma 1, n. 6), del Codice Civile, avrebbe, invece, giustificato l’iscrizione in bilancio di un valore di avviamento. Per quanto riguarda più specificatamente i criteri di valutazione, il sottoscritto ritiene di dover evidenziare che, diversamente da quanto precedentemente previsto, la formulazione dell’art. 2500 ter del Codice civile fa esplicito riferimento ai “valori attuali”; tale nuova formulazione potrebbe ingenerare nell’operatore il dubbio che possa e debba abbandonarsi, nella valutazione delle poste dell’attivo e del passivo, ogni riferimento al principio di prudenza. In realtà, così non sembra; infatti, ogni valutazione, anche quando viene richiesto il riferimento ai valori attuali, deve sempre essere caratterizzata dal principio della prudenza al fine di evitare il rischio di sopravalutazione delle attività o sottovalutazione delle passività, con conseguente “annacquamento” del capitale. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 14 segue In pratica, nella valutazione per la trasformazione da società di persona a società di capitale, pare al sottoscritto che il criterio dei valori attuali debba sempre accompagnarsi a quello della prudenza, nel senso che il valore attuale deve essere individuato non in un valore astratto o nel valore di riacquisto o di ricostituzione, ma in quello che è attribuibile fondatamente ad ogni singolo elemento, tenuto conto della possibile utilità futura di ogni singolo elemento allo svolgimento dell’attività. Tanto più che, come si è accennato, la trasformazione in questione non comporta l’ingresso ex novo degli elementi patrimoniali nell’ambito aziendale, ma si caratterizza solo per il mutamento della veste giuridica di un insieme di elementi che già sussistevano nell’ambito societario. Peraltro, il contemperare il criterio dei valori attuali con quello della prudenza consente anche di evitare il rischio di rivalutazioni vietate per legge, il che si verificherebbe, invece, ove si facesse riferimento solo ai valori attuali, intendendo per valori attuali quelli di ricostituzione; in altri termini, la trasformazione non può costituire lo strumento attraverso il quale superare le rigide norme civilistiche in materia di rivalutazione dei beni aziendali. In ogni caso, i criteri concretamente adottati dal sottoscritto per la valutazione di ciascun elemento dell’attivo e del passivo del capitale sono analiticamente indicati nelle pagine seguenti che contengono appunto l’individuazione degli elementi, l’applicazione dei criteri di valutazione e la determinazione dei valori attribuiti. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 15 PRINCIPI E METODI SEGUITI NELLA VALUTAZIONE ESEMPIO CONFERIMENTO 5. CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione di un’azienda è un problema assai complesso, la cui soluzione, da parte dell’esperto, implica l’analisi di una serie di variabili sulle quali gravano di solito ampie aree di incertezza. L’oggetto della valutazione, infatti, è un complesso economico operante, denominato anche “capitale economico”, ossia una coordinazione produttiva caratterizzata: da una certa struttura patrimoniale, formata da un insieme coordinato di beni ed eventualmente gravata da determinati debiti, che rappresenta lo “strumento” mediante il quale si attua la produzione di impresa; da una serie di fattori e condizioni, tendenzialmente positivi, esogeni ed endogeni, che – associandosi più o meno efficacemente con la struttura di cui sopra – influenzano la capacità dell’azienda di produrre in modo economico. La dottrina ha elaborato diversi metodi di valutazione del capitale economico: metodo patrimoniale, metodo reddituale e metodo misto, ognuno dei quali, per essere applicato, deve necessariamente essere calibrato su quanto forma oggetto della valutazione e tenendo conto, oltre che delle finalità della valutazione, anche di eventuali limiti, vincoli ed obblighi imposti per tale valutazione, di modo che il metodo concretamente applicato fornisca in pratica la valutazione più adeguata al caso di specie. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 16 segue Nel caso in esame, la valutazione ha per oggetto gli elementi dell’attivo e del passivo di una piccola azienda a forma individuale, poco strutturata per quanto riguarda la composizione del capitale investito e le fonti di finanziamento. Il che fondatamente induce il sottoscritto ad applicare, nella valutazione degli elementi dell’attivo e del passivo, un criterio analitico di ogni singolo elemento, dovendo tener conto delle ridotte dimensioni aziendali e del ridotto grado di strutturazione del capitale. Tale criterio di valutazione dei singoli elementi patrimoniali, noto come “metodo patrimoniale semplice”, del resto, è uno dei criteri indicati dalla dottrina per la valutazione delle aziende ed è riportato fra i più ricorrenti metodi di valutazione indicati nei “Principi e metodi nella valutazione di aziende e di partecipazioni societarie” formulati dalla Commissione promossa dall’ Istituto di economia delle aziende industriali e commerciali dell’Università Bocconi in collaborazione con Assirevi, Borsa Valori di Milano e Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti. In particolare, l’applicazione di tale metodo risulta circoscritta alla stima degli elementi di solito accolti in un bilancio di esercizio Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 17 segue Più specificatamente, tale metodo patrimoniale si fonda sul principio di valutazione analitica dei singoli elementi dell’attivo e del passivo che compongono il capitale e risulta particolarmente appropriato per la valutazione di imprese che, come quella in questione, esercitano una attività facendo riferimento a un complesso di beni non particolarmente rilevante e strutturato. Inoltre, il metodo patrimoniale è caratterizzato da un limitato grado di soggettività poiché le valutazioni dei singoli elementi dell’attivo e del passivo trovano generalmente riscontro nella realtà operativa dell’azienda, anche se, di contro, presentano il limite di considerare l’azienda come “semplice aggregazione” di beni ed il suo valore quale “semplice somma” del valore degli stessi, piuttosto che come un sistema coordinato, gestito per la produzione di reddito, ossia per la creazione di nuova ricchezza. Ma, nel caso in esame, è parere del sottoscritto che debba prevalere, nella valutazione, un principio di prudenza ed evitare, in tal modo, il ricorso ad un metodo che considera l’azienda nella sua globalità. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 18 segue • Tale procedimento di valutazione consente, sempre nel rispetto della prudenza, anche di non procedere ad alcuna valutazione del valore di avviamento che, solitamente, costituisce la differenza fra il valore globale dell’azienda e la sommatoria dei suoi vari componenti. • Pertanto, i criteri concretamente adottati dal sottoscritto per la valutazione di ciascun elemento dell’attivo e del passivo dell’azienda sono analiticamente indicati nelle pagine seguenti che contengono appunto l’individuazione degli elementi, l’applicazione dei criteri di valutazione e la determinazione dei valori attribuiti. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 19 SITUAZIONE PATRIMONIALE ESEMPIO 6. SITUAZIONE PATRIMONIALE Per la determinazione del capitale dell’originaria società in accomandita semplice, è stata assunta, quale base della valutazione, una situazione patrimoniale alla data del … , esibita al sottoscritto e di seguito riportata nelle sole voci per le quali sono state indicate i valori. Tale situazione patrimoniale è stata assistita da una dichiarazione di completezza, riferita al predetto momento, rilasciata dall’amministratore della società. A SEGUIRE, NELLA PERIZIA VA RIPORTATA LO STATO PATRIMONIALE DI PARTENZA (DI CUI IL PERITO DEVE ACQUIRE UNA COPIA SOTTOSCRITTA DAL CLIENTE PER COMPLETEZZA) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 20 VALUTAZIONE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ ESEMPIO 7 – DESCRIZIONE E VALUTAZIONE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ Prima di procedere alla descrizione ed alla valutazione delle attività, il sottoscritto rileva che, di ciascun criterio di valutazione, sarà fornito specifica indicazione nell’analisi delle diverse tipologie di attività, fermo restando che, per ciascuna tipologia di immobilizzazione, ha ricercato: la categoria di appartenenza, l’anno di acquisizione, il costo di acquisizione, lo stato di deperimento e utilizzo (ammortamento), il residuo valore netto contabile, la stima della reale possibilità d’uso nei futuri esercizi, il presumibile valore di ricostruzione. Tale operazioni risultano effettuate mediante l’esame dei relativi registri, nonché in base a verifica fisica, anche a mezzo di collaboratori di propria fiducia, presso le strutture della società. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 21 VALUTAZIONE DELL’AVVIAMENTO L’AVVIAMENTO PUO’ ESSERE ISCRITTO IN BILANCIO SOLO SE E’ STATO ACQUISITO A TITOLO ONEROSO PERTANTO NON VA INDICATO NEL CASO DI TRASFORMAZIONE POTREBBE ESSERE INDICATO NEL CASO DI CONFERIMENTO (MODELLO CESSIONE) IN ALTRI CASI (ESEMPIO: IMMOBILIARE) POTREBBE ESSERE ASSORBITO DALLA VALUTAZIONE DEI BENI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 22 AVVIAMENTO E TRASFORMAZIONE ESEMPIO Tale procedimento di valutazione non obbliga, però, anche alla valutazione del valore di avviamento della società in trasformazione in quanto, come sostenuto dalla Dottrina, “permanendo l’attività societaria non vi è alcuna esigenza di valutare l’avviamento.” (CREMONA, MONARCA, TARANTINO, Il manuale delle operazioni straordinarie, Ipsoa, 2004). Infatti, la mancata autonoma stima di un valore di avviamento è motivata dalla constatazione che la trasformazione comporta solo la modifica della veste giuridica della società e non un trasferimento del diritto di proprietà con conseguente riconoscimento di un corrispettivo, evento questo che, ai sensi dell’art. 2626, comma 1, n. 6), del Codice Civile, avrebbe, invece, giustificato l’iscrizione in bilancio di un valore di avviamento. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 23 AVVIAMENTO NELLE IMMOBILIARI ESEMPIO Infatti, il metodo patrimoniale è caratterizzato da un limitato grado di soggettività poiché le valutazioni dei singoli elementi dell’attivo e del passivo trovano generalmente riscontro nella realtà operativa dell’azienda, anche se, di contro, presentano il limite di considerare l’azienda come “semplice aggregazione” di beni ed il suo valore quale “semplice somma” del valore degli stessi, piuttosto che come un sistema coordinato, gestito per la produzione di reddito, ossia per la creazione di nuova ricchezza. Va comunque rilevato che nel caso delle società immobiliari che si limitano alla gestione di immobili di proprietà appare priva di senso la determinazione del capitale economico dell’impresa in quanto “nella valutazione delle attività componenti il patrimonio, cioè gli immobili, già sono presenti tutte le informazioni necessarie: valori di mercato ed aspettative di redditività in particolare. In tali situazioni non hanno perciò significato informazioni aggiuntive attinenti alla società: quest’ultima, nell’aspetto valutativo, appare come un mero involucro formale, non incidente sul valore degli immobili che essa contiene. Talché, almeno di regola, la somma dei valori attribuiti ai singoli ben, al netto delle passività (e se del caso degli oneri fiscali potenziali), definisce anche il valore del capitale economico” (GUATRI, Trattato sulla valutazione delle aziende, EGEA, 1998). Le motivazioni che precedono giustificano anche la mancata valutazione di un valore di avviamento che, in ogni caso, deve ritenersi ricompresa nel valore attuale dell’immobile di proprietà. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 24 FISCALITA’ DIFFERITA I PRINCIPI CONTABILI OBBLIGANO ALLA RILEVAZIONE DELLA FISCALITA’ DIFFERITA OVE LA STIMA ABBIA EVIDENZIATO PLUSVALORI DESTINATI AD ANNULLARSI NEL TEMPO ESEMPIO RIVALUTAZIONI DI CESPITI INFATTI NEL CASO DI CESSIONE O NEL CASO DI AMMORTAMENTI LE MAGGIORI IMPOSTE DOVUTE SONO CONSEGUENZA DELLA STIMA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 25 FISCALITA’ DIFFERITA ESEMPIO.1 (PER SEMPLICITA’) SENZA CONSIDERARE PREGRESSI AMMORTAMENTI VALORE CESPITE ANTE CONFERIMENTO COEFFICIENTE AMMORTAMENTO VALORE STIMA 1.000 10% 3.000 SE LA NUOVA SOCIETA’ PARTE DA 3.000 RILEVERA’ AMMORTAMENTI CIVILISTICI 300 AMMORTAMENTI FISCALI 100 PAGHERA’ MAGGIORI IMPOSTE PER (CIRCA 33%) 66 SULLA VARIAZIONE IN AUMENTO DI 200 (300 – 100) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 26 FISCALITA’ DIFFERITA ESEMPIO.1 - OSSERVAZIONI • LE MAGGIORI IMPOSTE DI 66 NON SONO DI COMPETENZA DEL PERIODO IN CUI SI EFFETTUA L’AMMORTAMENTO MA DIPENDONO SOLO DALLA VALUTAZIONE FATTA IN SEDE DI CONFERIMENTO • PER EVITARE UNA FALSA RAPPRESENTAZIONE DEL BILANCIO SI RENDE NECESSARIA LA FISCALITA’ DIFFERITA SUL PLUSVALORE DI 2.000 CHE DOVREBBE ESSERE INDICATA ANCHE IN PERIZIA • LA MANCATA EVIDENZIAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE COMPORTEREBBE UNA DOPPIA PENALIZZAZIONE SUL BILANCIO CIVILISTICO: UN AUMENTO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO (10% SU 3.000 ANZICHE’ SU 1.000) UN AUMENTO DELLA TASSAZIONE DI COMPETENZA PER EFFETTO DELLA VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA QUOTA PARTE DI AMMORTAMENTO NON DEDUCIBILE (IMPOSTE CIRCA 33% SU 200) 1. 2. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 27 FISCALITA’ DIFFERITA RIMEDI PER EVITARE I DUE INCONVENIENTI IN QUESTIONE POTREBBE RISULTARE OPPORTUNO E SE POSSIBILE, NELLA VALUTAZIONE DEL CESPITE, 1. 1. RIDURRE IL FONDO DI AMMORTAMENTO (IN MODO DA CALCOLARE GLI AMMORTAMENTI SEMPRE SUL COSTO STORICO) COMUNQUE RILEVARE LA FISCALITA’ DIFFERITA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 28 MODALITA’ ATTRIBUZIONE VALORE CONFRONTO CON E SENZA VALORE LORDO CESPITE ANTE OPERAZIONE FONDO DI AMMORTAMENTO VALORE NETTO VALORE DA PERIZIA % AMMORTAMENTO 5.000 4.000 1.000 3.000 10% 1° IPOTESI 1° IPOTESI SI AUMENTA IL COSTO LORDO DEL CESPITE = 7.000 SI DIMINUISCE IL FONDO DI AMMORTAMENTO DA 4.000 A 2.000 Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 29 segue BILANCIO POST OPER BILANCIO POST OPER AMMORTAMENTI 700 AMMORTAMENTI 500 IMPOSTE IN PIU’ 60 IMPOSTE IN PIU’ 0 REDDITO VARIAZIONE + 200 REDDITO NESSUNA VARIAZIONE IN QUANTO AMMORTAMENTO CALCOLATO SU 5000 VARIAZIONE – MA SOLO QUANDO SARA’ COMPLETATO AMMORTAMENTO FISCALE IL TUTTO DOVRA’ ESSERE RIPORTATO NEL QUADRO RV IN QUANTO VALORE CIVILISTICO>VALORE FISCALE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 30 SITUAZIONE NEL 1° CASO ANNO VALORE AMMORT CIVILIS AMMORT FISCALE VARIAZIONE - 1 5.000 500 500 2 5.000 1.000 1.000 3 5.000 1.500 1.500 4 5.000 2.000 2.000 5 5.000 2.500 2.500 6 5.000 3.000 3.000 7 5.000 3.500 3.500 8 5.000 4.000 4.000 9 7.000 4.700 4.500 200 10 7.000 5.400 5.000 200 11 7.000 6.100 0 700 12 7.000 6.800 0 700 13 7.000 7.000 0 200 7.000 7.000 5.000 2.000 Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 31 SITUAZIONE NEL 2° CASO ANNO VALORE AMMORT CIVILIS AMMORT FISCALE VARIAZIONE - 1 5.000 500 500 2 5.000 1.000 1.000 3 5.000 1.500 1.500 4 5.000 2.000 2.000 5 5.000 2.500 2.500 6 5.000 3.000 3.000 7 5.000 3.500 3.500 8 5.000 4.000 4.000 9 5.000 2.500 4.500 10 5.000 3.000 5.000 11 5.000 3.500 0 500 12 5.000 4.000 0 500 13 5.000 4.500 0 500 14 5.000 5.000 0 500 5.000 5.000 5.000 2.000 Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 32 PATRIMONIO NETTO E CAPITALE SOCIALE IL PATRIMONIO SI OTTIENE PER DIFFERENZA FRA LE ATTIVITA’ E LE PASSIVITA’ SENZA NECESSITA’ DI AUTONOMA VALUTAZIONE PUO’ COMUNQUE ESSERE NECESSARIO/OBBLIGATORIO RIPARTIRE IL PATRIMONIO TENENDO CONTO DI EVENTUALI RISERVE CHE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE RICOSTITUITE IN CAPO ALL’AVENTE CAUSA NON E’ NECESSARIO CHE LA NUOVA SOCIETA’ ABBIA UN CAPITALE SOCIALE PARI AL PATRIMONIO DI VALUTAZIONE ESSENDO POSSIBILE RIPARTIRE IL PATRIMONIO TRA CAPITALE SOCIALE E RISERVE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 33 DETERMINAZIONE PATRIMONIO NETTO VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO A conclusione della valutazione analitica delle attività e delle passività, il sottoscritto riporta lo stato patrimoniale rettificato - rispetto a quello predisposto dalla società - da cui emerge un patrimonio netto di euro …….. pari alla differenza fra l’ammontare delle attività complessivamente valutate in euro ………. e l’ammontare delle passività complessivamente valutate in euro ………. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 34 RIPARTIZIONE PATRIMONIO NETTO CONCLUSIONI Il sottoscritto perito in adempimento all’incarico conferitogli, a conclusione della valutazione e dopo aver obiettivamente ricercato i valori degli elementi dell’attivo e del passivo, avuto riguardo alla finalità dell’incarico, ai propri elementi di giudizio ed ai riscontri effettuati, ritiene che alla data del …….. il valore del ramo di azienda come meglio individuato in precedenza, composto da attività e passività, da conferire nella costituenda società abbia un valore di euro ……. L’imputazione di tale patrimonio a capitale o a riserva è riservata alla decisione della società in sede di conferimento. Considerato che la società conferente ha comunicato che il capitale sociale della nuova società sarà determinato in euro ………, il sottoscritto attesta espressamente che le attività non sono sopravalutate e che le passività non sono sottovalutate e, pertanto, espressamente attesta che il valore del predetto ramo d’azienda è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale della società conferitaria e dell’eventuale sovrapprezzo. La presente perizia di stima deve ritenersi valida ai soli fini dell’operazione di conferimento; la documentazione relativa alla presente valutazione è conservata dal sottoscritto perito. Con la presente relazione, che si compone di n. .. pagine, il sottoscritto ritiene di aver assolto all’incarico ricevuto. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 35 GIURAMENTO (OVE NECESSARIO) AD ESEMPIO TRIBUNALE BARI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE VERBALE DI GIURAMENTO DI PERIZIA STRAGIUDIZIALE L’anno … il giorno .. del mese di …, nella cancelleria suddetta, innanzi al sottoscritto Dott. ……… cancelliere di questo Tribunale, è comparso il dott./rag. ……., nato il………, residente a …….., codice fiscale ……., il quale, nella sua qualità di perito, chiede di asseverare con giuramento la antescritta relazione di perizia stragiudiziale, riportata su n. ..facciate, predisposta per conto della società “…………….”. Il sottoscritto Cancelliere, aderendo all’invito, previe le ammonizioni di legge, invita il predetto a prestare giuramento di rito che egli presta, stando in piedi e a capo scoperto, pronunciando la formula: “GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE PROCEDUTO ALL’INCARICO AFFIDATOMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA’”. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 36 RICONOSCIMENTO AI FINI FISCALI DELLA PERIZIA ? SECONDO CASS. 20/01/2006 N. 1135 LA PERIZIA DI STIMA DI BENI IMMOBILI, REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2343 C.C., NON POSSIEDE EFFETTI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEI TERZI PERTANTO L’AGENZIA DELLE ENTRATE PUO’ RETTIFICARE I VALORI DI STIMA PUR SE RELATIVA AL SOLO CONFERIMENTO DI IMMOBILI IN SPA SI DEVE RITENERE ESTENSIBILE A TUTTE LE FATTISPECIE DI PERIZIE E VALUTAZIONI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 37 Vito Dulcamare CORSO OPERAZIONI STRAORDINARIE edizione 2014 4° ASPETTI TRIBUTARI A CARATTERE GENERALE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 1 INDICE • DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI PERIODO • REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE (REDDITI/IRAP/SOSTITUTI/IVA) • TRASFERIMENTO PLAFOND IVA/VIES • OPERAZIONI STRAORDINARIE E SPESOMETRO • OPERAZIONI STRAORDINARIE E DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ DI COMODO • OPERAZIONI STRAORDINARIE E STUDI DI SETTORE • OPERAZIONI STRAORDINARIE E ACE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 2 DETERMINAZIONE REDDITO DI PERIODO PERIODO DI IMPOSTA ART. 7 TUIR SOGGETTI IRPEF PERIODO DI IMPOSTA = ANNO SOLARE ART. 76 TUIR SOGGETTI IRES Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 3 COMPONENTI DI REDDITO DA RAGGUAGLIARE ART. 110 CO 5 TUIR SE L’ESERCIZIO HA DURATA DIVERSA DA DODICI MESI OCCORRE RAGGUAGLIARE • PROVENTI IMMOBILIARI DA CESPITI TASSATI SU BASE CATASTALE (ART. 90) • QUOTE DI AMMORTAMENTO (ART. 102 CO 1) • SPESE DI MANUTENZIONE (ART. 102 CO 6) • QUOTE DI AMMORTAMENTO BENI DEVOLVIBILI (ART. 104) • SVALUTAZIONE CREDITI (ART. 107) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 4 DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI FISCALI PERIODICHE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE • • • • • • COMUNICAZIONE ANNUALE IVA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI DICHIARAZIONE ANNUALE IRAP DICHIARAZIONI SOSTITUTI DI IMPOSTA SPESOMETRO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 5 DATA DI EFFETTO DELL’OPERAZIONE IL GIORNO IN CUI SI PRODUCE L’EFFICACIA CIVILISTICA E/O FISCALE DELL’OPERAZIONE COSTITUISCE IL PRIMO GIORNO DEL PERIODO D’IMPOSTA POST OPERAZIONE STRAORDINARIA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 6 DATA DI EFFETTO DELL’OPERAZIONE IN GENERE CONFERIMENTO IN S.C. DATA DI ISCRIZIONE A REGISTRO IMPRESE CONFERIMENTO IN S.P. DATA DELIBERA TRASFORMAZIONE DATA DI ISCRIZIONE A REGISTRO IMPRESE LIQUIDAZIONE S.C. DATA DI ISCRIZIONE A REGISTRO IMPRESE LIQUIDAZIONE S.P. DATA DELIBERA FUSIONE SCISSIONE DATA DELL’ULTIMA ISCRIZIONE A REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA’ INTERESSATE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 7 VARIAZIONE DATA EFFETTO DELL’OPERAZIONE ATTENZIONE PER EVITARE PROBLEMI DI • CONTABILITA’ • DETERMINAZIONE REDDITO DI PERIODO IN TALUNI CASI POTREBBE ESSERE OPPORTUNO POSTADATARE L’OPERAZIONE A FINE MESE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 8 COMUNICAZIONE ANNUALE IVA LE COMUNICAZIONI ANNUALI IVA VANNO SEMPRE PRESENTATE SEPARATAMENTE (SALVO CHE PER TRASFORMAZIONE) IN PRATICA UNA COMUNICAZIONE PER OGNI PARTITA IVA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 9 DICHIARAZIONI FISCALI UTILIZZO MODELLI REGOLE GENERALI PER IVA E SOSTITUTI IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE E’ SEMPRE ANNUALE PERTANTO IVA = MODELLO ANNUALE 770 = MODELLO ANNUALE PER REDDITI E IRAP LE SCADENZE POSSONO VARIARE IN RELAZIONE AL PERIODO DI IMPOSTA CHE SI VA A DICHIARARE IL CHE INCIDE ANCHE SUL MODELLO DA UTILIZZARE (PERO’ LA PERSONA FISICA DICHIARA SEMPRE SUL MODELLO ANNUALE) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 10 DICHIARAZIONE IVA ART. 35 DPR 633/1972 + ISTRUZIONI OPERAZIONE SITUAZIONE DEL DANTE CAUSA OBBLIGO CONFERIMENTO SI ESTINGUE UNICA DICHIARAZIONE 2 INTERCALARI TRASFORMAZIONE NON SI ESTINGUE UNICA DICHIARAZIONE FUSIONE SCISSIONE SI ESTINGUE UNICA DICHIARAZIONE INTERCALARE PER CIASCUN PARTECIPANTE NON SI ESTINGUE DICHIARAZIONI SEPARATE SI ESTINGUE UNICA DICHIARAZIONE INTERCALARE PER CIASCUN PARTECIPANTE NON SI ESTINGUE DICHIARAZIONI SEPARATE SI ESTINGUE UNICA DICHIARAZIONE 2 INTERCALARI DONAZIONE SUCCESSIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 11 TRASFERIMENTO PLAFOND IVA IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE E’ POSSIBILE TRASFERIRE IL PLAFOND IVA PER EFFETTUARE ACQUISTI SENZA PAGAMENTO DELL’IMPOSTA NEL RISPETTO DI PARTICOLARI OBBLIGHI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 12 TRASFERIMENTO PLAFOND IVA AFFITTO D’AZIENDA ART. 8 DPR 633/1972 1. ESPRESSA INDICAZIONE NELL’ATTO 2. RACCOMANDATA ALL’AGENZIA ENTRO 30 GIORNI – SOSTITUITA DA APPOSITO RIQUADRO DELLA DICHIARAZIONE ANAGRAFICA – COME RIPORTATO DALLE ISTRUZIONI (LA RACCOMANDATA E’ STATA CONFERMATA DA RISPOSTA A INTERROGAZIONE N. 5-02385/2010) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 13 TRASFERIMENTO PLAFOND IVA ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE CESSIONE DI AZIENDA (RIS. 165/E/2008-417/E/2008) ESPRESSA INDICAZIONE IN ATTO PROSEGUIMENTO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ SUBENTRO IN TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI ATTIVI E PASSIVI (SALVO QUELLI NON RILEVANTI AI FINI DELL’IVA) CONFERIMENTO DI AZIENDA (RIS. 417/E/2008) COME CESSIONE TRASFORMAZIONE (RIS. 410683/E28- 410792/E/1977) FUSIONE (RIS. 525029/E/1974) SCISSIONE (ART. 16 LEGGE 537/1993) APPOSITO RIQUADRO COMUNICAZIONE DEL MODELLO ANAGRAFICO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 14 TRASFERIMENTO VIES OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE NON COMPORTANO ESTINZIONE DEL SOGGETTO OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE COMPORTANO ESTINZIONE DEL SOGGETTO (TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE SOGGETTIVA) SI APPLICANO REGOLE GENERALI PER CIASCUN SOGGETTO INTERESSATO DALL’OPERAZIONE L’AUTORIZZAZIONE VIES PUO’ PASSARE DA UN SOGGETTO ALL’ALTRO NEL RISPETTO DI TALUNE CONDIZIONI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 15 TRASFERIMENTO VIES POICHE’ NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE COMPORTANO ESTINZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO LA DICHIAZIONE ANAGRAFICA E’ PRESENTATA UNICAMENTE DAL SOGGETTO AVENTE CAUSA SARA’ QUESTO A DOVER RICHIEDERE L’SCRIZIONE NEL VIES • CON LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ • CON APPOSITA ISTANZA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 16 TRASFERIMENTO VIES TUTTAVIA SECONDO CIRC. 01/O8/2011 N. 39/E PAR. 7 PER EVITARE UNA DISCONTINUITA’ DELL’OPERATIVITA’ INTRACOMUNITARIA DA PARTE DEL NUOVO SOGGETTO la struttura dell’Agenzia delle entrate competente per le attività di controllo ai fini IVA può anticipare, su istanza di parte, la valutazione finalizzata all’inserimento nell’Archivio VIES della posizione risultante dalla trasformazione, ad un momento anteriore alla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dell’istanza contenenti la manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie. La detta istanza di parte deve pervenire in tempo utile alla effettuazione di tutti i riscontri necessari alla valutazione della posizione ai fini dell’eventuale rilascio di una specifica certificazione da parte del responsabile della struttura dell’Agenzia delle entrate della circostanza che la posizione è da considerare già presente dell’Archivio VIES, anche se il materiale inserimento avverrà automaticamente, una volta decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività o dell’istanza contenenti la manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie (il rilascio della certificazione non può peraltro avvenire prima di quest’ultima data). Tale certificazione potrà quindi essere utilizzata dal contribuente nei confronti delle controparti comunitarie fino a quando la posizione non sarà inclusa nell’Archivio VIES. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 17 DICHIARAZIONI REDDITI E IRAP OGNI PERIODO DI IMPOSTA E’ AUTONOMO IN LINEA DI MASSIMA VENGONO A CREARSI DUE PERIODI DI IMPOSTA SEPARATI 1° PERIODO DA INIZIO ESERCIZIO A GIORNO PRECEDENTE L’EFFETTO 2° PERIODO DAL GIORNO DI EFFETTO DELL’OPERAZIONE FINO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO PER REDDITI E IRAP LE SCADENZE POSSONO VARIARE IN RELAZIONE AL PERIODO DI IMPOSTA CHE SI VA A DICHIARARE IL CHE INCIDE ANCHE SUL MODELLO DA UTILIZZARE IN OGNI CASO ENTRO IL 9° MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI IMPOSTA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 18 DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP SOGGETTI IRES • SE IL PERIODO COMPRENDE ANCHE IL 31/12 = NUOVO MODELLO • SE IL PERIODO NON COMPRENDE IL 31 DICEMBRE = VECCHIO MODELLO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 19 DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP SOGGETTI IRPEF LA PERSONA FISICA DICHIARA SEMPRE SUL MODELLO ANNUALE DI RIFERIMENTO ANCHE SE SI TRATTA DI PERIODO CESSATO ANTE 31/12 Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 20 DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP ALTRI SOGGETTI IRPEF I REDDITI E GLI IMPONIBILI DEL 1° PERIODO VANNO DICHIARATI SEMPRE SULL’ULTIMO MODELLO DISPONIBILE I REDDITI E GLI IMPONIBILI DEL 2° PERIODO VANNO DICHIARATI SEMPRE SUL MODELLO ANNUALE DI RIFERIMENTO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 21 ATTENZIONE IL CONCETTO DI MODELLO DISPONIBILE DOVREBBE ESSERE QUELLO DI MODELLO TRASMISSIBILE IL CHE COMPORTA L’ESISTENZA DI SOFTWARE DI COMPILAZIONE SOFTWARE DI CONTROLLO IN OGNI CASO LA COMPILAZIONE SU MODELLO NON CONFORME COMPORTA NULLITA’ DELLA DICHIARAZIONE (SANZIONE DAL 120% AL 240%) MENTRE LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (ULTIMA DISPONIBILE) TRAMITE BANCA O UFFICIO POSTALE COMPORTA VIOLAZIONE FORMALE (SANZIONE DA 258 A 2.065) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 22 MODELLO 770 OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE NON COMPORTANO ESTINZIONE DEL SOSTITUTO OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE COMPORTANO ESTINZIONE DEL SOSTITUTO CON PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE COMPORTANO ESTINZIONE DEL SOSTITUTO SENZA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ OGNI SOSTITUTO PRESENTA IL SUO MODELLO L’AVENTE CAUSA PRESENTA UNICO MODELLO COMPRENDENDO ANCHE I DATI DEL DANTE CAUSA OGNI SOSTITUTO PRESENTA IL SUO MODELLO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 23 ATTENZIONE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E’ UTILE CONSULTARE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 24 SPESOMETRO OPERAZIONI STRAORDINARIE (ANCHE ALTRE COMUNICAZIONI) PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA PROT 2010/184182 DEL 22/12/2010 SENZA ESTINZIONE DEL SOGGETTO CON ESTINZIONE DEL SOGGETTO RIMANE L’OBBLIGO A CARICO DEL SOGGETTO L’OBBLIGO PASSA AL SUBENTRANTE IL QUALE DEVE TRASMETTERE LA COMUNICAZIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 25 SPESOMETRO OPERAZIONI STRAORDINARIE CON ESTINZIONE DEL SOGGETTO CIRC. 30/05/2011 N. 24/E PAR. 2.2 ESEMPIO OPERAZIONE CON EFFETTO DAL 13/05/2014 (TERMINE PER SPESOMENTRO 2013 = 22/04/2014) SPESOMETRO 2013 SPESOMETRO 2014 SPESOMETRO PRESENTATO DAL DNTE CAUSA UNICA COMUNICAZIONE PRESENTATA DALL’AVENTE CAUSA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 26 OPERAZIONI STRAORDINARIE E SOCIETA’ DI COMODO SONO ESCLUSI I SOGGETTI CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO DI IMPOSTA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 27 OPERAZIONI STRAORDINARIE E SOCIETA’ DI COMODO CHIARIMENTI CIRC. 04/05/2007 N. 25/E • il primo periodo di imposta è quello di inizio dell'attività coincidente con l'apertura della partita IVA, a prescindere dall'inizio dell'attività produttiva; • disciplina attualmente in vigore …trova applicazione, tra l’altro , anche nei confronti delle società in stato di liquidazione ordinaria Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 28 segue • Nell'esclusione di cui al punto 2) non rientrano le società neo costituite a seguito di un'operazione di scissione o di fusione propria o di conferimento d'azienda: in tal caso, infatti, non si è in presenza di una nuova attività d'impresa ma, più precisamente, di una prosecuzione dell'attività già svolta dalle società fuse, dalla società scissa o dal soggetto conferente. Analogamente non può essere considerata nel primo periodo d'imposta la società risultante da un'operazione di trasformazione che, ai sensi dell'articolo 2498 del codice civile, subentra in tutte le posizioni giuridiche, attive e passive, del soggetto che ha effettuato la trasformazione. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 29 segue • Come già chiarito nella circolare n. 55/E del 20 giugno 2002, l'affitto d'azienda non configura di per sé una causa di esclusione automatica della società concedente dalla disciplina delle società non operative, anche nell'ipotesi in cui l'azienda sia l'unica posseduta. Si ritiene, infatti, che l'applicazione di tale disciplina non sia influenzata dalle clausole contrattuali relative all'ammortamento dei beni aziendali liberamente pattuite dalle parti. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 30 OPERAZIONI STRAORDINARIE E SOCIETA’ DI COMODO CHIARIMENTI CIRC. 09/07/2007 N. 44/E TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA SOCIETA’ DI PERSONE EFFETTUA IL TEST TENENDO CONTO DEL PERIODO ANTE TRASFORMAZIONE SOCIETA’ DI CAPITALE EFFETTUA IL TEST TENENDO CONTO SOLO DEL PERIODO POST TRASFORMAZIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 31 OPERAZIONI STRAORDINARIE E SOCIETA’ DI COMODO RAGGUAGLIO VALORI CIRC. 04/05/2007 N. 25/E il valore dei beni e delle immobilizzazioni eventualmente acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio (ivi compreso il primo periodo d'imposta) dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso espresso in giorni su base annuale. Nel caso in cui l'esercizio abbia durata inferiore o superiore all'anno il risultato ottenuto dovrà essere ragguagliato all'anno espresso in giorni. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 32 OPERAZIONI STRAORDINARIE E STUDI DI SETTORE LA CAUSA DI ESCLUSIONE NON VALE NEI SEGUENTI CASI: CESSAZIONE E INIZIO DELL’ATTIVITA, DA PARTE DELLO STESSO SOGGETTO, ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI CESSAZIONE QUANDO L’ATTIVITA’ COSTITUISCE MERA PROSECUZIONE DI ATTIVITA SVOLTE DA ALTRI SOGGETTI CIRC. 16/02/2007 N. 11 A TITOLO ESEMPLIFICATIVO DEVONO COMUNQUE RITENERSI “PROSECUZIONE DI ATTIVITA’ SVOLTE DA ALTRI SOGGETTI” LE SEGUENTI SITUAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITA’ DERIVANTE DA: ACQUISTO D’AZIENDA DONAZIONE O SUCCESSIONE D’AZIENDA OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE OPERAZIONI DI SCISSIONE E FUSIONE D’AZIENDA PROPORZIONARE I DATI DA DICHIARARE ALLA DURATA DELL’AVENTE CAUSA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 33 OPERAZIONI STRAORDINARIE ACE LIMITE MASSIMO DI UTILIZZO SOGGETTI IRES SOMMA ALGEBRICA FRA VERSAMENTI ACCANTONAMENTI UTILI E PRELEVAMENTI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2011 SOGGETTI IRPEF PATRIMONIO NETTO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 34 APPOSIZIONE DI SPECIFICI FONDI L’EVENTUALE ISCRIZIONE DI FONDI RISERVA DA CONFERIMENTO RISERVA DA TRASFORMAZIONE AVANZO DI FUSIONE O SCISSIONE DI FATTO E’ IRRILEVANTE RILEVANTE PER I SOGGETTI IRES PER I SOGGETTI IRPEF Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 35 ACE PERIODO INFERIORE A 365 GIORNI POICHE’ IL COEFFICIENTE E’ SU BASE ANNUA OCCORRE RAGGUAGLIARE L’INCREMENTO DI CAPITALE PROPRIO TENENDO CONTO DELLA DURATA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 36 DISCIPLINA ANTIELUSIVA ACE NORME DELL’ART. 10 DEL D.M. ACE TENDONO AD EVITARE CHE a fronte di una sola immissione di denaro possa essere moltiplicata la base di calcolo dell’ACE mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all’interno delle società del gruppo Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 37 TRASFERIMENTI ALL’INTERNO DEL GRUPPO ELUSIVI SE PRECEDUTI DA IMMISSIONI NELLA SOCIETA’ CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO NON ELUSIVI SE NON PRECEDUTI FA IMMISSIONI NELLA SOCIETA’ CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO ESEMPIO VERSAMENTO NELLA CONTOLLANTE CHE GIRA LE SOMME ALLA CONTROLLATA ESEMPIO VERSAMENTO ALLA CONTROLLATA DEGLI UTILI PRODOTTI DALLA CONTROLLANTE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 38 TRASFERIMENTO ECCEDENZA ACE LA POSSIBILITA’ DI TRASFERIRE LE ECCEDENZE NON UTILIZZATE DIPENDE ESENZIALEMNTE DALLA NATURA DELLA SINGOLA OPERAZIONE STRAORDINARIA (RINVIO ALLE SINGOLE FATTISPECIE) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 39 Vito Dulcamare CORSO OPERAZIONI STRAORDINARIE edizione 2014 5° NORMATIVA ANTIELUSIVA E INTERPELLO DISAPPLICATIVO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 1 DISCIPLINA ANTIELUSIVA MANCA NELLA DISCIPLINA VIGENTE UNA CLAUSOLA ANTIELUSIONE DI CARATTERE GENERALE (NON SONO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE) SUSSISTONO INVECE TALUNE NORME GENERICHE E SPECIFICHE NORME ANTIELUSIVE APPLICABILI NELLE SINGOLE SITUAZIONI ESEMPIO RIPORTO DELLE PERDITE IN CASO DI FUSIONE/SCISSIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 2 DISCIPLINA ANTIELUSIVA DI VALENZA GENERICA ABUSO DEL DIRITTO ART. 20 DPR 131/1986 ART. 37 BIS DPR 600/1973 CASS. SEZ. UNITE 02/12/2008 (23/12/2008) 30055/30056/30057 (CON RIFERIMENTO ALL’ART. 53 COST.) SI APPLICA AI FINI DEL REGISTRO L’IMPOSTA SI APPLICA SECONDO LA SOSTANZA DEGLI ATTI SI APPLICA SOLO A IMPOSTE DIRETTE E PER PARTICOLARI FATTISPECIE ART. 5 LEGGE 23/2014 (LEGGE DELEGA) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 3 ORIGINE DELL’ABUSO DEL DIRITTO.1 CORTE DI GIUSTIZIA U.E. 21/02/2006 SENTENZA HALIFAX (BANCA) SENTENZA HUDDERSFLIELD (UNIVERSITA’) CORTE DI GIUSTIZIA U.E. 21/02/2008 SENTENZA PART SERVICE SRL NEGANO LA DETRAIBILITA’ DELL’IVA IN CASO DI ABUSO DEL DIRITTO INTESO COME OGNI OPERAZIONE CONCLUSA ESSENZIALMENTE PER FINALITA’ ANTIFISCALI E COMUNQUE PRIVE DI VALIDE RAGIONI ECONOMICHE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 4 ORIGINE DELL’ABUSO DEL DIRITTO.2 CASSAZIONE 16/01/2008 (04/04/2008) N. 8772 NON SONO OPPONIBILI ALL’AMMINISTRAZIONE GLI ATTI CHE COSTITUISCONO ABUSO DEL DIRITTO ANCHE QUANDO GLI ATTI NON SONO FITTIZI O FRAUDOLENTI IL PRINCIPIO TROVA APPLICAZIONE IN TUTTI I SETTORI DELL’ORDINAMENTO E QUINDI ANCHE NEL SETTORE TRIBUTARIO IL CONTRIBUENTE HA DIRITTO A SCEGLIERE L’OPERAZIONE CON IL MINOR CARICO FISCALE MA DEVE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DI RAGIONI ECONOMICHE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 5 ORIGINE DELL’ABUSO DEL DIRITTO.3 CASS. SEZ. UNITE 02/12/2008 (23/12/2008) N. 30055/30056/30057 NON SONO OPPONIBILI ALL’AMMINISTRAZIONE GLI ATTI CHE COSTITUISCONO ABUSO DEL DIRITTO ANCHE QUANDO GLI ATTI NON SONO FITTIZI O FRAUDOLENTI IL PRINCIPIO NON PROMANA DALLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA MA TROVA LA SUA RAGIONE NELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 53 DELLA COSTITUZIONE: CAPACITA’ CONTRIBUTIVA PROGRESSIVITA DELL’IMPOSIZIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 6 IN PRATICA …il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un vantaggio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 7 PRINCIPI GENERALI CASS. 25/05/2009 N. 12042 • A CARICO DELL’UFFICIO ONERE DI PROVARE IL DISEGNO ELUSIVO • A CARICO DEL CONTRIBUENTE FORNIRE LE RAGIONI ECONOMICHE ALTERNATIVE O CONCORRENTI • LA PROVA DEL RAVVISATO INTENTO ELUSIVO DEVE ESSERE ANALIZZATA DAL GIUDICE TRIBUTARIO CON PRECISIONE E RIGORE • L’ABUSO DEL DIRITTO E’ RICONDUCIBILE ALLE OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA SULLA PORTATA DELLA NORMA SANZIONATORIA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 8 QUESTIONI SULL’APPLICAZIONE DELL’ABUSO DEL DIRITTO • SI APPLICA ART. 37-BIS PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPOSTE ? • QUANDO INDIETRO PUO’ ANDARE L’UFFICIO PER DISCONOSCERE I VANTAGGI FISCALI ? • PUO’ ESSERE APPLICATO D’UFFICIO DAL GIUDICE? • SI APPLICANO LE SANZIONI ? (CASS. 12042 = NO) • ASSUME VALORE PENALE ? • ISCRIZIONE A RUOLO DELLE MAGGIORI IMPOSTE? Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 9 PROSPETTIVE DELL’ABUSO DEL DIRITTO LEGGE 11/03/2014, N. 23 (DELEGA PER UN SISTEMA FISCALE PIU’ EQUO) ART. 5 DISCIPLINA DELL’ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE FISCALE • • • • DEFINIRE LA CONDOTTA ABUSIVA COME USO DISTORTO DI STRUMENTI GIURIDICI GARANTIRE LA LIBERTA’ DI SCELTA DEL CONTRIBUENTE TRA DIVERSE OPERAZIONIPREVEDERE L’INOPPONIBILITA’ DEGLI STRUMENTI GIURIDICI ALL’AMMINISTRAZIONE DISCIPLINARE IL REGIME DELA PROVA PREVEDERE LE MODALITA’ DELL’ACCERTAMENTO E DEL CONTRADDITTORIO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 10 IMPOSTA DI REGISTRO ART. 20 DPR 131/1986 L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 11 ESEMPIO.1 PLURALITA’ DI CESSIONI SOGGETTE A IVA INVECE DI UNA CESSIONE DI AZIENDA (CASS. 11424/1998-10660/2003-10273/2007) PLURALITA’ DI CESSIONI FRUENDO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA INVECE DI UN UNICO TRASFERIMENTO DI AZIENDA AGRICOLA (CASS. 17965/2013) CESSIONE DI UN COMPLESSO ALBERGHIERO INVECE DI UN’AZIENDA ALBERGHIERA (CASS. 9163/2010) (CASS. 20538/2013 AI FINI DELLE II.DD.) IN SIMILI CASI L’UFFICIO E’ STATO LEGITTIMATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI E ALLA LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 12 ESEMPIO.2 CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE CASS. 14900/2001 – 2713/2002 – 8772/2008 (ABUSO) la consecuzione dei due atti (conferimento e successiva cessione della partecipazione), secondo la Cassazione, evidenzia in realtà un'unica fattispecie, ancorché a formazione progressiva, produttiva di un unico effetto giuridico finale, identificato nella cessione dell'immobile o dell'azienda previamente conferiti DOTTRINA FORTEMENTE CRITICA SULL’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 20 DPR 131/2006 CHE NON CONSENTIREBBE LA RIQUALIFICAZIONI DI PIU’ ATTI STUDIO N. 95/2003/T NOTARIATO ASSONIME APPROFONDIMENTO 5/2009 Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 13 ESEMPIO.3 CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE TOTALITARIA COME CESSIONE DI AZIENDA NON E’ SINDACABILE DALL’UFFICIO SECONDO NOTARIATO STUDIO 170-2011/T Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 14 ESEMPIO.4 ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE TOTALITARIA AL FINE DI ACQUISIRE LA PROPRIETA’ DI TERRENI EDIFICABILI SECONDO CASS. 653/2013 L’OPERAZIONE E’ QUALIFICABILE ELUSIVA ( ACQUISTO DI TERRENI SOGGETTI A IVA) SECONDO CASS. 21390/2012 L’OPERAZIONE NON E’ ELUSIVA Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 15 DISCIPLINA ANTIELUSIVA II.DD. ART. 37-BIS DPR 600/1973 [1] Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. [2] L' amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all' amministrazione. [3] Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell' ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni: Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 16 ART. 37-BIS DPR 600/1973 CONSENTE ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI DISCONOSCERE I VANTAGGI FISCALI (AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE) DERIVANTI DA PARTICOLARI ATTI 1. 2. 3. 4. PRIVI DI VALIDE RAGIONI ECONOMICHE DIRETTI AD AGGIRARE OBBLIGHI E DIVIETI E AD OTTENERE RIDUZIONI DI IMPOSTE O RIMBORSI ALTRIMENTI NON POSSIBILI UTILIZZO DI UNA O PIU’ DELLE OPERAZIONI INDICATE ART. 37-BIS (PRESUPPOSTI DEVONO ESISTERE TUTTI E QUATTRO) L’AVVISO DI ACCERTAMENTO E’ EMANATO, A PENA DI NULLITA’, PREVIA RICHIESTA DI CHIARIMENTI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 17 OPERAZIONI INTERESSATE DA ART. 37-BIS Trasformazioni Fusioni Scissioni Liquidazioni volontarie Distribuzione ai soci di riserve di capitale Conferimenti, cessioni, affitto e usufrutto d’aziende Cessione di crediti Cessione di eccedenze di imposte Scambi di azioni intra UE Operazioni, valutazioni e iscrizione in bilancio di cambi, valute, titoli, partecipazioni, ecc. Cessione beni e servizi tra società (consolidato fiscale) Pagamenti canoni e interessio a soggetti controllati da extra UE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 18 VALIDE RAGIONI ECONOMICHE L’OPERAZIONE DEVE AVERE UNA VALENZA ECONOMICO-GESTIONALE SULLA BASE DELL ESIGENZE E ASPETTATIVE DELL’IMPRENDITORE MEDIO NON E’ POSSIBILE DISCONOSCERE CIVILISTICAMENTE LE OPERAZIONI MA SOLO DISCONOSCERE GLI EVENTUALI VANTAGGI FISCALI NEL TEMPO SONO STATE RICONOSCIUTE COME VALIDE RAGIONI ECONOMICHE UNA SERIE DI DIFFERENTI MOTIVAZIONI IN ALCUNI CASI EVIDENTE CONTRADDIZIONE CON PARERI PRECEDENTI O POSTERIORI Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 19 VALIDE RAGIONI ECONOMICHE FUSIONE • RAFFORZAMENTO SUL MERCATO • AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’ E ACQUISIZIONE VANTAGGI RISPETTO ALLA CONCORRENZA • MANTENIMENTO LIVELLO OCCUPAZIONALE • RAFFORZAMENTO FINANZIARIO • CREAZIONE DI SINERGIE PRODUTTIVE, COMMERCIALI, ECC • INTEGRAZIONE PRODUTTIVA, COMMERCIALE, ECC. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 20 VALIDE RAGIONI ECONOMICHE • • • • SCISSIONE DEVONO RIGUARDARE LE SOCIETA’ E NON I SOCI DEVONO AVERE COME OBIETTIVO UN MIGLIORAMENTO EFFETTIVO DELL’IMPRESA POSSONO CONSISTERE NEL DISSIDIO TRA I SOCI SOLO SE TALE DISSIDIO E’ IN GRADO DI COMPROMETTERE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ POSSONO CONSISTERE NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 21 OPERAZIONE ELUSIVA IN GENERE AFFINCHE’ UN’OPERAZIONE SIA ELUSIVA OCCORRE UNA CONSECUZIONE DI PIU’ ATTI ESEMPI SCISSIONE + CESSIONE PARTECIPAZIONE UNO DEI POCHI CASI IN CUI NORMA ANTIELUSIVA SI APPLICA ALLA SINGOLA OPERAZIONE = TRASFORMAZIONE QUANDO LA TRASFORMAZIONE E’ DELIBERATA AL SOL FINE DI FRUIRE DI VANTAGGI FISCALI RIS. 28/04/2008 N. 177/E Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 22 APPLICAZIONE NEL TEMPO DELLA NORMA DELLA NORMA ANTIELUSIVA ART. 37-BIS DEL DPR 600/1973 ESISTE UN TERMINE ENTRO IL QUALE L’AGENZIA PUO’ APPLICARE ART. 37-BIS DPR 600/1973 ? NON E’ MAI STATO CHIARITO NULLA AL RIGUARDO SOLO NEL PARERE 09/05/2007 N. 28 SI FA RIFERIMENTO AL “termine ultimo per l’effettuazione dei controlli fiscali di cui all’art. 43 del DPR 21 settembre 1973, n. 600” IL CHE PUO’ SIGNIFICARE CHE L’UFFICIO DEVE COMUNQUE RISPETTARE IL TERMINE DI DECADENZA PER GLI ACCERTAMENTI E CHE TALE TERMINE DECORRE DAL PERIODO IN CUI E’ EFFETTUATA L’OPERAZIONE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 23 DISAPPLICAZIONE NORME ANTIELUSIVE TALUNE NORME ANTIELUSIVE POSSONO ESSERE DISAPPLICATE OVE SI DIMOSTRI LA SUSSISTENZA DI VALIDE RAGIONI ECONOMICHE MEDIANTE L’ISTITUTO DELL’INTERPELLO = DIRITTO DI CIASCUN CONTRIBUENTE DI INOLTRARE ISTANZE CONCERNENTI L’APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI TRIBUTARIE QUALORA VI SIANO INCERTEZZE SULLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLE NORME (UNA CONCRETA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE TRA FISCO E CONTRIBUENTE) Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 24 TIPOLOGIE DI INTERPELLO IN BASE ALLA NORMA CHE LI CONSENTE ART. 11 LEGGE 212/2000 ART. 21 LEGGE 413/1991 ART. 37-BIS DPR 600/1973 ART. 27 CO 12 DL 185/2008 INTERPELLO ORDINARIO INTERPELLO ANTIELUSIVO ISTANZE CFC INTERPELLO ART. 110 CO 10 TUIR ISTANZE DISAPPLIC. DI NORME ANTIELUSIVE INTERPELLO PER LE IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI INTERPELLO CONSOLIDAT O NAZIONALE ISTANZE SOCIETA’ NON PERATIVE Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 25 INTERPELLO DISAPPLICATIVO ART. 37-BIS DPR 600/1973 8] Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d' imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall' ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l' operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23-8-1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l' applicazione del presente comma. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 26 PROCEDURA INTERPELLO DISAPPLICATIVO • • • ISTANZA INDIRIZZATA AL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER IL TRAMITE DELL’UFFICIO COMPETENTE UNICAMENTE A MEZZO RACCOMANDATA AR/CONSEGNA DIRETTA PRIMA DELL’OPERAZIONE EVENTUALMENTE DA DISAPPLICARE CONTENUTO MINIMALE (A PENA DI INAMMISSIBILITA’) DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE O DEL RAPPRESENTANTE INDICAZIONE DELL’EVENTUALE DOMICILIATARIO SOTTOSCRIZIONE DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL CASO MOTIVI CHE RENDONO LEGITTIMA LA DISAPPLICAZIONE • ALLEGAZIONE COPIA DOCUMENTI ATTESTANTI IL CORRETTO INQUADRAMENTO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 27 RISPOSTA E CONSEGUENZE • LA RISPOSTA DELL’AGENZIA – SCRITTA E MOTIVATA – DEVE ESSERE NOTIFICATA AL CONTRIBUENTE ENTRO 90 DAL RICEVIMENTO DELL’ISTANZA O DAL COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE • LA RISPOSTA HA EFFETTO ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE ISTANTE • SECONDO TALUNE SENTENZE, IL DINIEGO VA OPPOSTO Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 28 MANCATA OPPOSIZIONE AL DINIEGO CASS. 15/04/2011 N. 8663 La mancanza di impugnazione (del diniego) nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione delle determinazioni al contribuente…. rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo all’istante. Il giudizio innanzi al giudice tributario a seguito della impugnazione si estende al merito delle determinazioni impugnate. Vito Dulcamare – Corso Operazioni Straordinarie – Edizione 2014 29 Vito Dulcamare CORSO OPERAZIONI STRAORDINARIE edizione 2014 6° RIALLINEAMENTO FISCALE OPZIONALE DEI VALORI DERIVANTI DA OPERAZIONI STRAORDINARIE Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 1 REGIMI OPZIONALI VIGENTI DI RIALLINEAMENTO VALORI 1 ART. 176 ART. 172 ART.173 TUIR 2 ART. 15 CO 1/9 DL 185/2008 3 ART. 15 CO 10 DL 185/2008 4 ART. 15 CO 10-BIS DL 185/2008 5 ART. 15 CO 10-TER DL 185/2008 CONFERIMENTI FUSIONI SCISSIONI SOGGETTI CHE APPLICANO IAS (ALTERNATIVO AL REGIME 1) (ESTENSIONE DEL REGIME 3) CONFERIMENTI FUSIONI SCISSIONI CONFERIMENTI FUSIONI SCISSIONI BILANCIO CONSOLIDATO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA O DI AVVIAMENTO MARCHI ALTRE IMMATERIALI CREDITI PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZAZ. MATERIALI ED IMMATERIALI COMPONENTI REDDITUALI E PATRIMONIALI DI CONTROLLO PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO AVVIAMENTO MARCHI ALTRE IMMATERIALI Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 2 RIALLINEAMENTO OPZIONALE ORDINARIO Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 3 RIALLINEAMENTO OPZIONALE ORDINARIO ART. 172 TUIR CO 10-BIS ART. 173 TUIR CO 15-BIS ART. 176 TUIR CO 2-TER FUSIONI SCISSIONI CONFERIMENTI CIRC. 25/09/2008 N. 57/E PAR. 4.3 Inoltre, si precisa che il rinvio operato dagli artt. 172, comma 10-bis e 173, comma 15-bis al comma 2-ter dell'art. 176 consente l'applicazione del regime di imposizione sostitutiva solo nel caso in cui, in sede di fusione e scissione, vengano attributi alla società risultante dall'operazione compendi aziendali e non singoli beni. La relazione alla finanziaria chiarisce, infatti, che le nuove norme introducono " una nuova disciplina delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) relative al trasferimento di complessi aziendali ". Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 4 RIALLINEAMENTO OPZIONALE ORDINARIO ART. 176 CO 2-TER TUIR SOCIETA’ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE SOCIETA’ BENEFICIARIA DELLA SCISSIONE SOCIETA’ CONFERITARIA PUO’ OPTARE PER AFFRANCARE IN TUTTO O IN PARTE I VALORI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI MEDIANTE PAGAMENTO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA IN RELAZIONE A CIASCUNA OPERAZIONE LA REGOLAMENTAZIONE E’ CONTENUTA NEL D.M. 25/08/2008 IN PARTICOLARE L’IMPOSTA E’ DOVUTA PER CATEGORIE OMOGENEE Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 5 CATEGORIE OMOGEEE ART. 1 D.M. 25/08/2008 • • • • • BENI IMMOBILI AREE FABBRICABILI AVENTI MEDESIMA DESTINAZIONE URBANISTICA AREE NON FABBRICABILI FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA FABBRICATI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE FABBRICATI PATRIMONIO BENI MOBILI • COMPRESO IMPIANTI E MACCHINARI NON INFISSI AL SUOLO, SONO RAGGRUPPATI IN CATEGORIE OMOGENEE SECONDO L’ANNO DI ACQUISIZIONE E COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI • COMPRESO AVVIAMENTO, DISTINTAMENTE PER CIASCUNO DI ESSI Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 6 CATEGORIE ESCLUSE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE BENI INDICATI NEL QUADRO EC DEL DANTE CAUSA PER TALI BENI SI PUO’ SOLO PROCEDERE ALL’AFFRANCAMENTO DA QUADRO EC (CIRC. 25/09/2008 N. 57/E) Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 7 ATTENZIONE POICHE’ L’OPZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA IN MISURA PARZIALE PER CIASCUNA OPERAZIONE E’ POSSIBILE OPTARE IN TUTTI E DUE I PERIODI D’IMPOSTA INTERESSATI RIPARTENDO COME MEGLIO SI CREDE IL RIALLINEAMENTO ANCHE IN RELAZIONE ALLA MEDESIMA CATEGORIA OMOGENEA Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 8 TERMINE PER RIALLINEAMENTO OPZIONALE ART. 176 CO 2-TER TUIR L’OPZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVA AL PERIODO IN CUI E’ STATA EFFETTUATA L’OPERAZIONE O, AL PIU’ TARDI, NELLA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 9 IMPOSTA SOSTITUTIVA IIDD/IRAP SUI MAGGIORI VALORI FINO A 5 MILIONI DI EURO SUI SUI MAGGIORI MAGGIORI VALORI VALORI ECCEDENTI I ECCEDENTI 5 E FINO A 10 I 10 MILIONI MILIONI DI DI EURO EURO 12% 14% 16% SE L’OPZIONE VIENE EFFETTUATA IN DUE PERIODI D’IMPOSTA OCCORRE PROCEDERE AL RICALCOLO DELL’IMPOSTA DOVUTA Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 10 MODALITA’ VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TRE RATE ANNUALI: 30% 40% + INTERESSI 2,5% 30% + INTERESSI 2,5% LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER ESERCIZIO E EFFETTI DELL’OPZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SONO PREVISTE IN DM 25/7/2008 CIRC. 25/09/2008 N. 57/E Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 11 OBBLIGHI DICHIARATIVI ART. 1 CO 9 DM 25/08/2008 SIA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CHE NELLA DICHIARAZIONE IRAP APPOSITO PROSPETTO CONTENENTE PER CIASCUNA OPERAZIONE •VALORI FISCALI RICONOSCIUTI PRESSO IL DANTE CAUSA •VALORE DI ISCRIZIONE NEL BILANCIO DEL BENEFICIARIO •DIFFERENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA •NUOVI VALORI FISCALI •ALTRI ELEMENTI NECESSARI PER IL CONTROLLO Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 12 PROSPETTO IN UNICO 2014 Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 13 PROSPETTO IN IRAP 2014 Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 14 RIALLINEAMENTO OPZIONALE ORDINARIO EFFETTI FISCALI I MAGGIORI VALORI SONO RICONOSCIUTI AI FINI DELL’AMMORTAMENTO IN CASO DI REALIZZO DAL PERIODO D’IMPOSTA IN CUI E’ ESERCITATA L’OPZIONE DAL QUARTO PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E’ ESERCITATA L’OPZIONE ESEMPIO OPERAZIONE 2013 OPZIONE 2014 RILEVANZA 2014 ESEMPIO OPERAZIONE 2013 OPZIONE 2014 RILEVANZA 2018 Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 15 ATTENZIONE • L’EVENTUALE REALIZZO NEI TRE PERIODI SUCCESSIVI AL RIALLINEAMENTO DA LUOGO ALLA ORDINARIA TASSAZIONE CON DIRITTO ALLO SCOMPUTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA • NON E’ POSSIBILE RIALLINEARE I VALORI DEI CESPITI CEDUTI NEL PERIODO D’IMPOSTA PRIMA DI AVERE ESERCITATO L’OPZIONE - OPERAZIONE STRAORDINARIA NEL 2013 - CESSIONE MARZO 2014 = BENI NON RIALLINEABILI - OPZIONE GIUGNO 2014 PER ALTRI BENI • IL RIALLINEAMENTO PUO’ AVERE CONSEGUENZE SUL TEST DI OPERATIVITA’ PER LE SOCIETA’ DI COMODO E SULL’APPLICAZIONE DEGLI STUDI Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 16 EFFETTI RIALLINEAMENTO SENZA RIALLINEAMENTO CON RIALLINEAMENTO VALORE CIVILISTICO 1.000 VALORE FISCALE 100 PREZZO CESSIONE 1.000 VALORE CIVILISTICO 1.000 VALORE FISCALE 100 PREZZO CESSIONE 1.000 PLUSV. FISCALE IRES 27,5% IRAP 3,9% DA RIALLINEARE SOSTITUTIVA 12% VALORE FISCALE PLUS. FISCALE 900 247,50 3,51 251,01 Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 900 108 1.000 0 17 ESEMPIO.1 CONFERIMENTO DEL 2013 • VALORE STORICO IMPIANTO 1.000 • VALORE DI PERIZIA 2.000 • LA SOCIETA’ INTENDE AFFRANCARE PER INTERO N.B. • PER SEMPLICITA’ NON SI CONSIDERANO GLI AMMORTAMENTI IMPUTATI E QUELLI DEDOTTI • L’AFFRANCAMENTO TOTALE NELLO STESSO PERIODO DELL’OPERAZIONE STRAORDINARIA EVITA LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RV Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 18 QUADRO RQ = RIALLINEAMENTO Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 19 QUADRO IS = RIALLINEAMENTO Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 20 ESEMPIO.2 CONFERIMENTO DEL 2013 • VALORE STORICO IMPIANTO 1.000 • VALORE DI PERIZIA 2.000 • LA SOCIETA’ INTENDE AFFRANCARE SOLO PER 500 N.B. • PER SEMPLICITA’ NON SI CONSIDERANO GLI AMMORTAMENTI IMPUTATI E QUELLI DEDOTTI • L’AFFRANCAMENTO PARZIALE OBBLIGA ALLA REDAZIONE DEL QUADRO RV Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 21 QUADRO RQ = RIALLINEAMENTO Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 22 QUADRO RV – DOPPIO BINARIO Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 23 QUADRO IS RIALLINEAMENTO E DOPPIO BINARIO Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 24 ATTENZIONE OVE L’OPERAZIONE ABBIA COMPORTATO LA RILEVAZIONE DELLA FISCALITA’ DIFFERITA IL RIALLINEMENTO CONSENTE DI RECUPERARE COMPONENTI NON TASSABILI MIGLIORANDO IL BILANCIO Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 25 ESEMPIO VALORE LORDO CESPITE ANTE OPERAZIONE FONDO DI AMMORTAMENTO VALORE NETTO VALORE DA PERIZIA 5.000 4.000 1.000 3.000 NELLA PERIZIA È STATA RIPORTATA ANCHE LA FISCALITA’ DIFFERITA RELATIVA AL PLUSVALORE PARI A 624 (31,4% DI 2.000) IPOTIZZANDO IL RIALLINEAMENTO DELL’INTERO PLUSVALORE PAGANDO LA SOSTITUTIVA DEL 12% Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 26 segue SI DOVRA’ STORNARE LA FISCALITA DIFFERITA RILEVARE IL DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA E RILEVARE LA DIFFERENZA DARE CONTI AVERE IMPORTO FONDO IMPOSTE DIFFERITE CONTI 628 Diversi DEBITI TRIBUTARI SOPRAVV. ATTIVA NON TASSABILE Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 IMPORTO 120 508 27 RIALLINEAMENTO OPZIONALE ALTERNATIVO Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 28 RIALLINEAMENTO OPZIONALE ALTERNATIVO ART. 15 CO 10/11 DL 185/2008 SOCIETA’ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE SOCIETA’ BENEFICIARIA DELLA SCISSIONE SOCIETA’ CONFERITARIA PUO’ OPTARE PER AFFRANCARE IN TUTTO O IN PARTE I VALORI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI BENI MEDIANTE PAGAMENTO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA IN RELAZIONE A CIASCUNA OPERAZIONE Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 29 TIPOLOGIE DI BENI RIALLINEABILI CO 10 CO 11 AVVIAMENTO ATTIVITA’ DIVERSE MARCHI DALLE ALTRE IMMOBILIZZA ATTIVITA’ ZIONI IMMATERIALI MATERIALI E IMMATERIALI CO 11 CREDITI Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 30 TERMINE PER RIALLINEAMENTO ALTERNATIVO ART. 15 CO 10/11 DL 185/2008 L’OPZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVA AL PERIODO IN CUI E’ STATA EFFETTUATA L’OPERAZIONE Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 31 IMPOSTA SOSTITUTIVA IIDD/IRAP AVVIAMENTO ATTIVITA’ DIVERSE MARCHI DALLE ALTRE IMMOBILIZZA ATTIVITA’ ZIONI IMMATERIALI MATERIALI E IMMATERIALI 16% IMPOSTE ORDINARIE CREDITI 20% Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 32 RIALLINEAMENTO BENI IMMATERIALI E’ POSSIBILE RIALLINEARE I VALORI IN TUTTO O IN PARTE AVVIAMENTO MARCHI D’IMPRESA ALTRE ATTIVITA IMMATERIALI IMPOSTA SOSTITUTIVA 16% PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO SALDO RELATIVO AL PERIODO NEL CORSO DEL QUALE E’ POSTA IN ESSERE L’OPERAZIONE Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 33 RIALLINEAMENTO BENI IMMATERIALI EFFETTI EFFETTO DALL’INIZIO DEL PERIODO IN CUI E’ VERSATA L’IMPOSTA SOSTITUTIVA = OPERAZIONE 2013 VERSAMENTO IN UNICO 2014 EFFETTO DA 01/01/2014 LA MAGGIORE ALIQUOTA (16% ANZICHE’ 12%) COMPORTA LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE MAGGIORI AMMORTAMENTI DEDUCIBILI Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 34 RIALLINEAMENTO BENI IMMATERIALI MAGGIORI AMMORTAMENTI AVVIAMENTO E MARCHI ALTRI VALORI RESTA 1/18 NEL PERIODO IN CUI SI EFFETTUA L’OPZIONE RESTA QUELLA ORIGINARIA NEL PERIODO IN CUI SI EFFETTUA L’OPERAZIONE IL MAGGIOR VALORE AFFRANCATO PUO ESSERE DEDOTTO PER 1/9 DAL PERIODO SUCCESSIVO ANCHE IN DIFFORMITA’ ALLA QUOTA IMPUTATA A C. E. DAL PERIODO SUCCESSIVO IL MAGGIOR VALORE AFFRANCATO PUO’ ESSERE DEDOTTO PER LA QUOTA IMPUTATA A CONTO ECONOMICO Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 35 RIALLINEAMENTO AVVIAMENTO ESEMPIO AVVIAMENTO: VALORE CIVILISTICO ORIGINARIO VALORE FISCALE VALORE DA CONFERIMENTO 100 100 1.000 RIALLINEAMENTO MEDIANTE PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 16% SU 900 = 144 IN UNICO 2014 AMMORTAMENTO 2013 1/18 SU 100 (SOLO SE IMPUTATO A CONTO ECONOMICO) AMMORTAMENTO 2014 1/18 SU 100 (SOLO SE IMPUTATO A CONTO ECONOMICO) 1/10 SU 900 (ANCHE SE NON IMPUTATO A C.E.) ATTENZIONE PROBLEMI DI COMPATIBILITA’ CIVILISTICA E FISCALITA’ DIFERITA Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 36 RIALLINEAMENTO ALTRE ATTIVITA’ E’ POSSIBILE RIALLINEARE I VALORI DELLE ATTIVITA’ DIVERSE DAI PRECEDENTI ANCHE PER SINGOLE FATTISPECIE = IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (CONVIENE ? ) = RIMANENZE IN TAL CASO SI APPLICANO LE ALIQUOTE ORDINARIE IRES E IRAP CON EVENTUALI MAGGIORAZIONI MA SEPARATAMENTE DA ALTRO IMPONIBILE (PER EVITARE COMPENSAZIONI CON PERDITE IN CORSO) VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO SCADENZA SALDO IMPOSTE EFFETTO DALL’INIZIO DEL PERIODO IN CUI SI ESERCITA OPZIONE Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 37 RIALLINEAMENTO CREDITI E’ POSSIBILE RIALLINEARE I CREDITI IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO SCADENZA SALDO IMPOSTE EFFETTO DALL’INIZIO DEL PERIODO IN CUI SI ESERCITA L’OPZIONE Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 38 PROSPETTO IN UNICO 2014 Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 39 PROSPETTO IN IRAP 2014 Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 40 RIALLINEAMENTO OPZIONALE ALTERNATIVO PER LE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E ANCHE A SEGUITO DI ACQUISTO Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 41 ULTERIORI RIALLINEAMENTI ART. 10 DL 185/2008 10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa. 10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni. Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 42 ULTERIORI RIALLINEAMENTI SOCIETA’ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE SOCIETA’ BENEFICIARIA DALLA SCISSIONE SOCIETA’ CONFERITARIA SOCIETA’ ACQUIRENTE PUO’ OPTARE PER AFFRANCARE IN TUTTO O IN PARTE I MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI A AVVIAMENTO/MARCHI ED ALTRE ATTIVITA’ IMMATERIALI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO ACQUISITE NELL’AMBITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE O DI ACQUISTO DI AZIENDE O PARTECIPAZIONI Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 43 RIALLINEAMENTO DA OPERAZIONI STRAORDINARIE ART. 15 CO 10-BIS DL 185/2008 CONSENTE DI APPLICARE IL RIALLINEAMENTO QUANDO A SEGUITO DI UN’OPERAZIONE STRAORDINARIA (FUSIONE/SCISSIONE/CONFERIMENTO) SI VIENE A DETENERE UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO (INDIVIDUATA COME QUELLA CHE RIENTRA NEL CONSOLIDATO) NORMALMENTE NON POTREBBE FARE IL RIALLINEAMENTO PERCHE’ VALORE DIVERSO DA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE CON IL COMMA 10-BIS SOSTITUISCE IN TUTTO O IN PARTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE CON AVVIAMENTO/MARCHI/ALTRE IMMATERIALI SU TALI NUOVI VALORI PAGA LA SOSTITUTIVA DEL 16% Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 44 RIALLINEAMENTO DA ACQUISTO PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO ART. 15 CO 10-TER DL 185/2008 CONSENTE IL RIALLINEAMENTO ANCHE A SEGUITO DI OPERAZIONI DI TIPO REALIZZATIVO (ACQUISTO AZIENDA O ACQUISTO PARTECIPAZIONE) IN PRATICA DOPO L’ACQUISTO IL SOGGETTO VIENE A DETENERE UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO (INDIVIDUATA COME QUELLA CHE RIENTRA NEL CONSOLIDATO) SOSTITUISCE IN TUTTO O IN PARTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE CON AVVIAMENTO/MARCHI/ALTRE IMMATERIALI SU TALI NUOVI VALORI PAGA LA SOSTITUTIVA DEL 16% Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 45 EFFETTI E MODALITA’ DEL RIALLINEAMENTO ART. 1 CO 151/152 LEGGE 147/2013 GLI EFFETTI DECORRONO DAL SECONDO PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO DEL PAGAMENTO SONO PREVISTE NORME ANTIELUSIVE LE MODALITA’ SONO STABILITE NEL PROVV. 2014/77035 DEL 06/06/2014 Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 46 ESEMPIO OPERAZIONE DI INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETA’ CHE A SUA VOLTA POSSIEDE UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO IN ALTRA SOCIETA’ ALFA POSSIEDE BETA VALORE IN BILANCIO = 100 BETA POSSIEDE DELTA VALORE IN BILANCIO = 40 QUANDO ALFA INCORPORA BETA ANNULLA LA PARTECIPAZIONE IN BETA 100 ISCRIVE LA PARTECIPAZIONE IN DELTA 100 NEL BILANCIO CONSOLIDATO LA DIFFERENZA DI VALORE TRA 100 E 40, SE IMPUTABILE AD AVVIAMENTO O ALTRA ATTIVITA’ IMMATERIALE PUO’ ESSERE RIALLINEATA PAGANDO IL 16% E DEDUCENDO GLI AMMORTAMENTI DAL 2016 Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 47 QUESTIONE CO 10-BIS ART. 15 DL 185/2008 PRECISA CHE L’IMPOSTA ASSOGGETTATA A VALORE SOSTITUTIVO NON RILEVA AI FINI DEL VALORE FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE IN PRATICA (NELL’ESEMPIO PRECEDENTE) ALFA ISCRIVE IN BILANCIO PARTECIPAZIONE DELTA = 100 IL VALORE FISCALE DI TALE PARTECIPAZIONE ERA = 40 HA RIALLINEATO IL VALORE PAGANDO IL 16% DI 60 QUANDO CEDE LA PARTECIPAZIONE DOVREBBE PARTIRE DAL VECCHIO VALORE FISCALE DI 60 VANTAGGIO DELL’OPERAZIONE ALFA HA PAGATO IL 16% DI 60 ALFA DEDUCE 60 E RISPARMIA IL 16% CIRCA (32% -16%) Vito Dulcamare - Corso operazioni straordinarie - Edizione 2014 48