TARIFFE
per le Assicurazioni di Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti
Norme tariffarie e Tariffa R.C. Auto
TUTTI I SETTORI
escluse le imposte
e il contributo per il
Servizio Sanitario Nazionale
Tariffa 2012 Ed.1
Effetto:
Scadenza:
01
31
gennaio
dicembre
2012
2012
SOMMARIO
Validità tariffa.……………………………………………………………………………………………………..pag.
Criteri generali …………………………………………………………………………………………………………
Rischi riservati alla Direzione ………………………………………………………………………………………..
2
2
2
Titolo I - Norme comuni per i Veicoli a motore - tutti i Settori ……………………………………………………
3
Modalità assuntive ……………………………………………….…………………………………………………… 11
Tabella per la determinazione della classe di merito – Conversione Universale (CU)……………………..…
12
Tabella delle regole evolutive Bonus Malus……………………………………………….……………………..… 13
Norme relative ai Settori I / II - autovetture e autotassametri ……………………………………..……………..
Parametri tariffari ………………………………………………………………………………………………….…..
Proprietari del veicolo – coefficienti suddivisi per CAP Urbano / Extraurbano - Area Urbana / Extraurbana
Fattori di personalizzazione ..........................................................................................................................
Anzianità Assicurativa ………………………………………………………………………………………………...
14
17
18
23
25
Norme relative al Settore III autobus - uso privato, noleggio, extraurbano e pubblico urbano ……….………. 26
Parametri tariffari ……………………………………………………………………………………………………… 28
Proprietari del veicolo – coefficienti unici per Area Urbana / Extraurbana ……………………………………. 28
Norme relative al Settore IV - autocarri e motocarri …………………………………………………...…………..
Parametri tariffari ………………………………………………………………………………………………………
Proprietari del veicolo – Autocarri - coefficienti unici per Area Urbana / Extraurbana .………………………..
Proprietari del veicolo – Motocarri - coefficienti unici per Area Urbana / Extraurbana ………………………..
29
33
34
36
Norme relative al Settore V – ciclomotori e motocicli .…………………………………………...……………...
Parametri tariffari ………………………………………………………………………………………………………
Fattori di personalizzazione ............................................................................................................................
Proprietari del veicolo – Ciclomotori - coefficienti unici per Area Urbana / Extraurbana .……………………
Proprietari del veicolo – Motocicli - coefficienti unici per Area Urbana / Extraurbana ..………………………
37
38
39
40
41
Norme relative al Settore VI – macchine operatrici .…….…………………………………………...……………. 42
Parametri tariffari ……………………………………………………………………………………………….…….. 43
Norme relative al Settore VII – macchine agricole …….…………………………………………...………….…
Parametri tariffari ………………………………………………………………………………………….…………
43
44
Titolo II - Norme comuni per i Natanti - Settori I e II ………………………………………………………….…
45
Norme relative al Settore I ………………………………………………………………………...……………….
Parametri tariffari …………………………………………….………………………………………………………
46
48
Norme relative al Settore II ……………………...….…….…………………………………………...….…………
Parametri tariffari …………………………………………………………………………………………..…………
49
50
Allegato 1 e 1.1 – Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi e relativi coefficienti ……………............
51
Tariffe applicabili ……..……………………………………………………………………………………………….
Condizione Speciale E - Tariffa con Franchigia Fissa e Assoluta ………………………………………………
Condizione Speciale F - Tariffa Bonus / Malus…………………………………………………………………….
Condizione Speciale G - Tariffa Fissa con Pejus ………………………………………………………………….
Periodo di osservazione ………………………………………………………………………………………………
52
52
52
52
52
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 1
Tariffa RC Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
Parametri e coefficienti per la determinazione del premio
La presente tariffa è applicabile ai veicoli e natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria
come previsto dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, esclusi i rischi
riguardanti la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.
CRITERI GENERALI
Norme tariffarie di riferimento
I premi indicati sono comprensivi del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, non comprendono invece le imposte del 12,50% (*) e il contributo al Servizio
Sanitario Nazionale del 10,50%.
Il soggetto di riferimento tariffario è il proprietario al P.R.A. del veicolo; nel caso si
trattasse di veicoli locati in leasing si fà riferimento alla residenza del locatario.
Il premio netto di polizza, si ottiene moltiplicando al premio di riferimento i coefficienti
indicati nei parametri tariffari del settore prescelto, ognuno calcolato sull’ammontare
risultante dall’applicazione dei precedenti.
(*) Come previsto dal D. Lgs. n. 68, 6 maggio 2011, art. 17 comma 2, a decorrere
dall’anno 2011, è facoltà per le Province di variare l’aliquota base del 12,50% con un
aumento o una diminuzione in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.
RISCHI RISERVATI ALLA DIREZIONE
a) Polizze amministrate a Libri matricola;
b) autobus adibiti al trasporto urbano ed extraurbano, di proprietà dello stesso Ente,
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
superiori a tre unità;
autosnodati in servizio urbano e extraurbano;
natanti ad uso pubblico;
veicoli adibiti al trasporto di Rifiuti Solidi Urbani;
per veicoli posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova,
collaudo o dimostrazione;
polizze per targhe prova e per veicoli circolanti con targa provvisoria muniti di
foglio di via;
polizze per gare e competizioni sportive;
veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di sostanze radioattive;
rischi con carattere di eccezionalità o particolarità non previsti in tariffa;
contratti la cui stipula sia prevista con procedura Pubblica di gara;
contratti che nell’ambito dei capitolati di gara, prevedano formule tariffarie diverse
da quelle previste dalla Tariffa in vigore.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 2
TITOLO I - VEICOLI A MOTORE
CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI
______________
MASSIMALI DI GARANZIA
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione: a)
limite per sinistro; b) per danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime; c) per danni a
cose.
Nell’ assicurazione a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale
l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o
danneggiate in cose od animali di loro proprietà.
Con D. Lgs. n. 198 del 6/11/2007 di attuazione alla Direttiva Comunitaria 2005/14/CE (c.d. V
Direttiva Auto), fino al 10 giugno 2012 sono applicabili ai tipi di veicoli sotto indicati ed ai natanti, i
seguenti massimali minimi:
AUTOVETTURE - AUTOTASSAMETRI – AUTOBUS E FILOBUS - AUTOCARRI - MOTOCARRI – CICLOMOTORI - MOTOCICLI
MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI - MACCHINE AGRICOLE
(a)
(b)
(c)
3.000.000,00
2.500.000,00
500.000,00
e con decorrenza 11 giugno 2012, come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni, art.
128 comma 1, lettera a) e comma 2), i massimali minimi applicati non potranno essere inferiori ai
seguenti limiti:
AUTOVETTURE - AUTOTASSAMETRI – AUTOBUS E FILOBUS - AUTOCARRI - MOTOCARRI – CICLOMOTORI - MOTOCICLI
MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI - MACCHINE AGRICOLE
(a)
(b)
(c)
6.000.000,00
5.000.000,00
1.000.000,00
1) Durata dei contratti
Salvo quanto previsto dal successivo comma, non sono ammesse durate maggiori di un anno più
frazione; la frazione di anno deve costituire periodo assicurativo iniziale, detto periodo può essere
frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.
Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca
legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di
contratti per periodi, superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di
ammortamento, fermo che il certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo
superiore a quello per cui è stato pagato il premio.
Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva
norma 4.
2) Tariffazione
Agli effetti della tariffazione dei veicoli, si fà riferimento al C.A.P. Urbano / Extraurbano o all’area Urbana /
Extraurbana della Provincia di residenza ovvero della sede legale dell’intestatario al P.R.A. del veicolo;
nel caso si trattasse di veicoli in leasing, si fà riferimento alla sede legale ovvero al C.A.P. Urbano
/Extraurbano o all’area Urbana o Extraurbana della Provincia di residenza del locatario sempreché
quest’ultimo risulti sui documenti di circolazione.
3) Premio
I premi determinati dall’Impresa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e
rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione delle imposte e del contributo
per il Servizio Sanitario Nazionale.
Sui premi di Responsabilità Civile dei Veicoli e dei Natanti, è prevista l’imposta base nella
misura del 12,50% (*), nonché un contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del
10,50% da conteggiarsi sul premio di tariffa.
(*) Come previsto dal D. Lgs. n. 68, 6 maggio 2011, art. 17 comma 2, a decorrere dall’anno
2011, è facoltà per le Province di variare l’aliquota base del 12,50% con un aumento o una diminuzione
in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.
a) E’ ammesso il frazionamento semestrale con l'aumento del 3%, purché l'importo di rata, comprensivo
dell'aumento per frazionamento e al netto dell'imposta, non sia inferiore a € 31,00.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 3
b) Per i contratti emessi con UBI Assicurazioni S.p.A., aventi decorrenza precedente all’01/01/2012 e
clausola di “tacito rinnovo”, è consentito il mantenimento del frazionamento trimestrale con
l’aumento del 6% o quadrimestrale con l'aumento del 5%, purché l'importo di rata, comprensivo
dell'aumento per frazionamento al netto dell'imposta, non sia inferiore a € 31,00.
c) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing
oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente
finanziatore. Nel caso di:
- premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%;
- premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%.
Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la
durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.
Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola “Senza tacito
rinnovo”, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l’applicazione dell’art. 1901 - II° comma,
del Codice Civile.
4) Rischi di durata inferiore ad un anno
Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno è dovuto
un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con una
maggiorazione pari al 15% del premio annuo e determinata con la seguente formula; premio annuo x
(15% + giorni di durata : 360).
Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi (giorni di
durata <= 180) e, limitatamente ai veicoli del settore VII (macchine agricole), di durata non inferiore a 60
giorni.
Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno, che siano già stati in precedenza assicurati,
possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente
assicuratore.
Per le assicurazioni temporanee dei veicoli dei settori I, II e V stipulate nella forma
"Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di merito in base alla quale è
computato il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione speciale F senza però l'applicazione delle regole
evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza per le assicurazioni stipulate
successivamente nella forma "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla
medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovrà essere
esibito all'assicuratore.
Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose stipulati in tariffa fissa con pejus esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il "Pejus", qualora risulti dovuto in base alla relativa
norma.
Non sono ammesse proroghe.
Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo
oppure di trasferimento della residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A. Qualora la
variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in
caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.
E' ammessa la cessione del contratto.
5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi
Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante
dall'applicazione dei precedenti.
6) Dati relativi al veicolo e all'intestatario al P.R.A.
Dalla carta di circolazione e del certificato di proprietà si desumono i dati tecnici del veicolo e i
dati relativi all’intestatario al P.R.A.
I dati tecnici del veicolo, non desumibili dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà o di
circolazione, si rilevano da altri documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti o non li
contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici.
7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi filobus ed i veicoli del settore VI)
Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 4
8) Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
E' ammessa la rinuncia al diritto di rivalsa in conseguenza di inoperativita' della garanzia nel caso
di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, semprechè autorizzata dal proprietario, ovvero alla
quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’Art. 186 del D.LGS. 30/4/92, n. 285.
Si applica un aumento del 2% sul premio dell'autoveicolo.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva H.
9) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova – ex art. 98 Codice della Strada)
Per le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme tariffarie annesse dalle
tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio, nonché le seguenti condizioni particolari:
a) Autoveicoli in genere e Macchine Operatrici (art. 54 Codice della strada)
Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale unico assicurato non
può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a € 6.000.000 unico.
Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di peso complessivo a pieno carico di
oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, ridotti del 40%.
b) Motoveicoli in genere (artt. 53 e 52 Codice della strada)
Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il massimale unico
assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a € 6.000.000 unico.
Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc.,
aumentati del 16%.
c) Rimorchi in genere (art. 56 Codice della strada) - Rischio statico
Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale unico
assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a € 6.000.000 unico.
Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, conto proprio, con
il minimo di € 30,00 (escluso S.S.N.), anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.
In polizza deve essere inserita la seguente
Clausola:
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla
motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.
d) Macchine operatrice (art. 58 Codice della strada)
Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a).
e) Macchine agricole (art. 57 Codice della strada)
Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale unico
assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a € 6.000.000 unico. Si
applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine
agricole (conto proprio).
10) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via
Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere stipulata
assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del predetto foglio di via,
comunque non superiore a 60 giorni (art. 99 del Codice della strada). Il premio da applicare è:
a) per i Settori I e II
- pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 14 prevista dalla tariffa
"Bonus/Malus" in vigore.
Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione speciale F.
Qualora per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati l'ufficio
provinciale della M.C.T.C. rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il premio da applicare è
quello previsto dalla norma 4 (rischi di durata inferiore all'anno).
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 5
b) per il Settore III
- pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei posti.
c) per tutti gli altri Settori
- pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa.
11) Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione (esclusi quelli muniti di targa
“PROVA") - Regolamento Isvap n. 13 del 6 febbraio 2008 – Art. 10, secondo e terzo comma Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti della prescritta autorizzazione
rilasciata dalle competenti autorità, ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione e per i quali è
consentito stipulare assicurazioni provvisorie, possono essere stipulate con il commerciante polizze
aperte con applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi di garanzia, dei
seguenti premi, prescindendo dalla provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A.
del veicolo:
a) singola applicazione per il Settore III: € 30,00 per massimale assicurato pari a € 3.000.000 / 2.500.000
/ 500.000 fino al 10/06/2012, e € 6.000.000 / 5.000.000 / 1.000.000 dall’11/6/2012.
b) singola applicazione per tutti gli altri Settori: € 20,00 per massimale assicurato pari a € 3.000.000 /
2.500.000 / 500.000 fino al 10/06/2012, e € 6.000.000 / 5.000.000 / 1.000.000 dall’11/6/2012.
Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe.
Il premio minimo di polizza non può essere inferiore a € 200,00 per ogni periodo assicurativo annuo.
Non si applicano le regole evolutive di cui alle Condizioni speciali F e G.
12)
Veicoli targati RSM.
Si applicano i premi al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
13) Veicoli immatricolati all'estero
Per i veicoli immatricolati in stati esteri non è possibile prestare la copertura assicurativa ai sensi
del Decreto Legislativo 17/3/95 n. 175 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 92/49/CEE
relativa alla libera prestazione di servizio.
14) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, immatricolati fino al 30 settembre 1998.
(art.54, lett. f del Codice della Strada).
a) Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico
sino a 35 q.li e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano
le forme tariffarie del Settore I (Autovetture) e i premi previsti dallo stesso settore per i corrispondenti
scaglioni di potenza e con riferimento alla provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al
P.R.A.
b) Per motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i
motocicli di pari cilindrata.
15) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico obbligatoriamente iscritti ad un
Club, ad un’Associazione di collezionisti o amatori di veicoli storici regolarmente riconosciuti.
a) Contratti con durata di 10 giorni.
Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di € 3.000.000 / 2.500.000 / 500.000 con
applicazione del premio fisso di € 10,90 per i motocicli e di € 13,50 per gli autoveicoli fino al
10/06/2012, e € 6.000.000 / 5.000.000 / 1.000.000 dall’11/6/2012.
Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe.
All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati
nella presente norma.
b) Contratti con durata superiore a 10 giorni e inferiore a un anno.
. Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa calcolati come al punto 4).
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 6
16) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico obbligatoriamente iscritti ad un
Club, ad un’Associazione di collezionisti o amatori di veicoli storici regolarmente riconosciuti.
a) Contratti con durata annuale (esclusivamente con attestazione sullo stato del rischio esente da
sinistri, o con indicato un sinistro tra le ultime 5 annualità pregresse e l’anno corrente).
Il Contraente deve essere obbligatoriamente iscritto ad un Club, ad un’Associazione di
collezionisti o amatori di autovetture storiche, regolarmente riconosciuti.
L’iscrizione deve essere valida per tutta la durata del contratto; l’Impresa ha facoltà di richiedere prova
della stessa.
L’utilizzo dell’autoveicolo o motoveicolo assicurato deve essere saltuario e, comunque, non
quotidiano o legato alla sistematica attività lavorativa.
Il Contraente, è tenuto a consegnare l’attestazione sullo stato del rischio riferito al veicolo da
assicurare; con la presenza di almeno 2 sinistri nelle ultime 5 annualità pregresse, l’autoveicolo o il
motoveicolo non è assicurabile con le modalità previste al punto a) della presente norma, ma come
previsto al successivo punto b).
Fino al 10/6/2012 per ciclomotori, motocicli e autoveicoli, possono essere stipulati esclusivamente
contratti con massimale di € 3.000.000 / 2.500.000 / 500.000 a premio fisso di € 67,06 con tariffa in
franchigia; dall’11/6/2012 il massimale minimo applicabile è di € 6.000.000 / 5.000.000 / 1.000.000.
Per ogni sinistro, l’ammontare della franchigia a carico dell’assicurato è di € 100,00.
All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati
nella presente norma.
b) Non è consentita la stipulazione dei contratti annuali, con attestazione sullo stato che riporti NA o ND
nelle annualità pregresse, ovvero con 2 o più sinistri tra le ultime 5 annualità pregresse compreso
l’anno corrente la regolare copertura assicurativa è effettuata con le modalità previste dal Codice delle
Assicurazioni (Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni)
applicando
i premi dei rispettivi settori di tariffa.
17) Assicurazioni di secondo rischio
Non è consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno da parte
dell'Impresa detentrice del primo rischio ad eccezione di polizze a favore di Società di leasing per il
rischio derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing di "assicurazione sulla patente".
18) Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola
E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti più veicoli, fermo il rilascio di separato
certificato e contrassegno per ogni veicolo.
Ogni polizza è amministrata nella forma "libro matricola" e deve essere stipulata o rinnovata per
un periodo non inferiore ad un anno e per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori
non registrati all’Archivio Nazionale dei Veicoli) non inferiore a 40, sempreché tali veicoli siano intestati al
P.R.A. al medesimo Contraente (o locati alla stessa Società Locataria).
Il premio dovuto alla firma del contratto è quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati.
E' ammesso il frazionamento del premio.
Per i veicoli dei Settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli), V, VI e VII, assicurati con questo tipo
di polizza, i premi sono quelli dei rispettivi settori, ridotti del 2,9%.
Per polizze che comprendano all'inizio di ogni annualità assicurativa un numero di veicoli dei
Settori IV e VI non inferiori a 40 si applica uno sconto del 4% sul premio complessivo relativo a detti
veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva.
Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
Per le inclusioni di veicoli nel corso dell'annualità assicurativa, si applica in ogni caso la tariffa e
la normativa in vigore al momento dell'inclusione stessa.
Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione
o esportazione definitiva; tali esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del certificato e
del contrassegno ed il premio è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni
dal termine della annualità stessa.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio deve essere
calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla
differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 7
premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il
quale è stata effettuata la regolazione stessa.
In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior
premio percepito per l'annualità successiva.
Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per
l'annualità successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione
dell'Impresa.
In polizza deve essere inserita la seguente
Clausola
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire
inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.
Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà
determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o
esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e
contrassegni.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal
timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della
data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni
dal termine dell'annualità stessa.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla
differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di
premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il
quale è stata effettuata la regolazione stessa.
In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior
premio percepito per l'annualità successiva.
Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata
successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.
19) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di
Tariffa. Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità (art. 126, comma 1, lettera b) D. Lgs 17
marzo 1995 n. 175)
Per i rischi di cui sopra si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo.
Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola “Senza tacito
rinnovo”, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l’applicazione dell’art. 1901 - II° comma,
del Codice Civile.
20) Alienazione del veicolo – Sua sostituzione – Conguaglio del premio (non applicabile per
assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola)
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti
effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al
rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del
contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale;
b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo di sua proprietà, previo l'eventuale
conguaglio del premio sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e
l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del
nuovo contrassegno relativo al veicolo secondo le modalità previste dal regolamento 147 adottato, su
proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 8
APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO
"La suindicata polizza viene d'ora innanzi intestata al contraente suindicato che subentra in
proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in
sostituzione del contraente originario.
Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del .......................
Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa
pertanto a tale scadenza non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.
La presente appendice forma parte integrante della polizza suindicata".
21) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo
assicurato (art. 103 del Codice della strada)
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva
del veicolo come previsto dall'art. 103 del Codice della strada - documentata da attestazione del P.R.A.
certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione - viene restituita la
parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia
residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno al netto delle imposte e del
contributo al S.S.N.
Per i contratti di durata inferiore all'anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di
cui alla norma 4.
Nel caso di demolizione del veicolo, successiva alla sospensione del contratto, il premio
corrisposto e non usufruito verrà restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia
dalla data di sospensione del rischio, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N..
Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di premio prevista per la
sospensione.
22) Attestazione dello stato del rischio (Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2007, modificato dal
Provvedimento ISVAP n. 2590 dell’ 8 febbraio 2008).
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile verso i terzi, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato
stipulato, l'Impresa trasmette al domicilio del contraente una "attestazione" che contenga:
-
-
-
la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della Ditta ovvero la denominazione
sociale se si tratta di Contraente persona giuridica;
il numero del contratto di assicurazione;
la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
l’indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri
pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero di sinistri con responsabilità
principale e del numero di sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che
presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale
a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i sinistri
che il Contraente abbia provveduto a rimborsare all’Impresa, al fine di evitare la maggiorazione del
premio, avvalendosi della eventuale facoltà contrattuale prevista;
gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti;
la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva
riferita all’Impresa e la corrispondente classe di Conversione Universale (CU) nel caso il contratto sia
stato sipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, ivi comprese le forme
tariffarie miste con franchigia;
i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non
sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
la firma dell'assicuratore.
Per i contratti relativi ai veicoli del Settore IV Motocarri (esclusi i ciclomotori), stipulati con tariffa a
premio fisso, deve essere indicato il richiamo al "Pejus" qualora la maggiorazione sia maturata in
relazione a quanto previsto dalla Condizione speciale G.
La suddetta "attestazione" deve essere trasmessa anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 9
Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", l'Impresa non rilascia
l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.
Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità
assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo
nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve
essere rilasciata dalla "delegataria".
L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
-
sospensione di garanzia nel corso del contratto, qualora non sia stato concluso il periodo
d’osservazione;
contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di
premio;
contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, qualora non sia stato
concluso il periodo d’osservazione;
cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
Con periodo d’osservazione concluso, e risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva
all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della
proprietà, l’Impresa invia al Contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio.
22.1) Consegna dell’attestato di rischio all’Assicuratore
Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio, solo all'atto
della stipulazione di contratto con altra Impresa e per il medesimo veicolo al quale si riferisce
l'attestazione stessa, in mancanza il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
L’attestazione può essere consegnata successivamente alla stipula del contratto purchè
ciò avvenga non oltre tre mesi da quest’ultima data, in tal caso, l’assegnazione della classe di merito
è soggetta a revisione sulla base delle risultanze del sopra indicato documento, e l’eventuale differenza
di premio a favore del Contraente sarà rimborsata dall’Impresa entro la data di scadenza del contratto.
L’ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5
anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 10
Modalità assuntive e Tabelle per l’assegnazione della classe di merito
Situazioni possibili
Veicolo già assicurato con altra
Compagnia nella forma Bonus/Malus.
Veicolo già assicurato con altra
Compagnia in forma diversa da
Bonus/Malus.
Veicolo immatricolato al P.R.A. per
la prima volta o registrati per la prima
volta all’Archivio Nazionale dei Veicoli
Veicolo immatricolato per la prima
volta dopo voltura al P.R.A. o registrati
per la prima volta dopo voltura all’Archivio
Nazionale dei Veicoli
Ciclomotore assicurato per la prima volta
dopo passaggio di proprietà, non
registrato all’Archivio Nazionale dei Veicoli
Veicolo di proprietà di Persona Fisica
immatricolato per la prima volta al P.R.A.
o a seguito di voltura, da assicurare: a) in
aggiunta ad altro veicolo di medesima
tipologia attualmente assicurato, che
abbia conseguito l’attestato; b) in
presenza di altro contratto non più in
essere, per veicolo di medesima tipologia,
che abbia conseguito l’ultimo attestato
non oltre 5 anni dalla stipula della nuova
polizza.
Veicolo già assicurato all’estero.
Veicolo di proprietà di Persona Fisica o
del coniuge in regime di comunione dei
beni.
Veicolo già assicurato all’estero.
Veicolo di proprietà di Persona Fisica da
assicurare: a) in aggiunta ad altro veicolo
di medesima tipologia attualmente
assicurato, che abbia conseguito
l’attestato; b) in presenza di altro contratto
non più in essere, per veicolo di
medesima tipologia, che abbia conseguito
l’ultimo attestato conseguito non oltre 5
anni dalla stipula della nuova polizza.
Veicolo consegnato in conto vendita e
restituito entro 12 mesi per mancato
perfezionamento del trasferimento di
proprietà. a) precedente contratto UBI
Assicurazion già sostituito; b) precedente
contratto stipulato con altra Compagnia
già sostituito.
Veicoli assicurati successivamente
alla sospensione del contratto, a cui
non è seguita la riattivazione nei
termini contrattualmente previsti.
Autocarri, assicurati per sostituzione
di veicoli aventi diverso settore
tariffario, con esclusione dei settori relativi
a motocicli / ciclomotori e natanti.
Anno di stipula
2012
2013
2014
2015
Classe di assegnazione
Classe di assegnazione CU risultante
dall’attestazione dello stato di rischio
rilasciata dalla precedente Compagnia,
ovvero classe UBI come da tabella 3B.
Classe di assegnazione CU, risultante
nell’attestazione rilasciata dalla
precedente Compagnia, ovvero
classe CU / UBI determinata come
da tabella 3 A o tariffa fissa.
Classe CU 14 - Classe UBI 14
Classe CU 14 – Classe UBI 14
Classe CU 14 – Classe UBI 14
D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di
merito CU / UBI risultante dall’ultimo
attestato sullo stato del rischio
conseguito.
Documenti necessari
Attestazione rilasciata dalla precedente
Compagnia, ed eventuale dichiarazione
di non circolazione.
Attestazione rilasciata dalla
precedente Compagnia ed
eventuale dichiarazione di non
circolazione.
Carta di circolazione e relativo foglio
Complementare o certificato di
circolazione.
Carta di circolazione e relativo foglio
complementare o certificato di
circolazione ovvero appendice di
cessione del contratto.
Certificato di idoneità, dichiarazione del
passaggio di proprietà ai sensi deli artt.
1892 e 1893 ovvero appendice di
cessione del contratto.
Ultimo attestato conseguito da non
oltre 5 anni, riferito ad altro veicolo di
proprietà del componente il Nucleo
Familiare. Carta di circolazione e
relativo foglio complementare ovvero
appendice di cessione del contratto
del nuovo veicolo da assicurare.
Classe CU 14, o la classe CU
determinata sulla base della
dichiarazione rilasciata dal
precedente assicuratore estero.
Dichiarazione rilasciata dal precedente
assicuratore estero. Documento
comprovante la richiesta di
mmatricolazione al P.R.A. ovvero carta di
circolazione e relativo foglio
complementare.
Classe di assegnazione CU risultante
D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di
merito CU / UBI risultante dalla
dichiarazione rilasciata dal
precedente assicuratore estero
Dichiarazione rilasciata dal
precedente assicuratore estero.
Documento comprovante la richiesta
di immatricolazione al P.R.A. ovvero
carta di circolazione e relativo foglio
complementare.
Classe di merito CU / UBI risultante
dall’ultimo attestato sullo stato del
rischio conseguito per il medesimo
veicolo.
Dichiarazione dell’incaricato alla
vendita, con annotazione del
mancato perfezionamento del
trasferimento di proprietà e l’ultimo
attestato conseguito da non oltre
5 anni.
Classe CU / UBI della polizza
sospesa.
Classe CU / UBI della polizza
sostituita Ovvero classe CU / UBI
risultante dall’attestato di rischio della
precedente Compagnia che
comunque non potrà essere inferiore
alla classe indicata per il corrispettivo
anno di stipula.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Appendice di sospensione rilasciata
da UBI Assicurazioni e dichiarazione
di non circolazione, oppure l’ultimo
attestato conseguito non oltre 5 anni
dalla stipula della nuova polizza.
Carta di circolazione e relativo foglio
complementare o certificato di
circolazione/proprietà. Ovvero
attestazione rilasciata dalla
precedente Compagnia.
Autocarri
4
3
2
1
Pagina 11
1 o più sin.
0
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
1 o più sin.
0
0
IV° anno
1 o più sin.
0
0
0
III° anno
annualità
annualità
annualità
annualità
1 o più sinistri pagati,
anche a titolo arziale, ininfluente per ininfluente per ininfluente per ininfluente per
l'assegnazione l'assegnazione l'assegnazione l'assegnazione
con responsabilità
della classe
della classe
della classe
della classe
principale, nell’anno
corrente.
1 o più
sin.
0
1 o più sinistri pagati,
annualità
annualità
annualità
annualità
anche a titolo arziale, ininfluente per ininfluente per ininfluente per ininfluente per
con responsabilità
l'assegnazione l'assegnazione l'assegnazione l'assegnazione
principale, nell’anno
della classe
della classe
della classe
della classe
corrente.
0
0
0
0
0
I° anno
1 o più
sin.
1 o più sin.
0
0
0
0
II° anno
annualità
annualità
annualità
annualità
1 o più sinistri pagati,
anche a titolo arziale, ininfluente per ininfluente per ininfluente per ininfluente per
l'assegnazione l'assegnazione l'assegnazione l'assegnazione
con responsabilità
della classe
della classe
della classe
della classe
principale, nel I°
anno.
annualità
annualità
annualità
1 o più sinistri pagati,
anche a titolo arziale, ininfluente per ininfluente per ininfluente per
l'assegnazione l'assegnazione l'assegnazione
con responsabilità
della classe
della classe
della classe
principale, nel II°
anno.
annualità
annualità
1 o più sinistri pagati,
anche a titolo arziale, ininfluente per ininfluente per
l'assegnazione l'assegnazione
con responsabilità
della classe
della classe
principale, nel III°
anno.
annualità
1 o più sinistri pagati,
anche a titolo arziale, ininfluente per
l'assegnazione
con responsabilità
della classe
principale, nel IV°
anno.
1 o più sinistri
pagati,anche a titolo
parziale, con
responsabilità
principale, nel V°
anno.
Esente da sinistri.
V° anno
1 o più sin.
1 o più sin.
0
0
0
0
0
0
Anno
corrente
Classe CU
Classe CU
Classe CU
1A
1B
1C
1D
1E
Classe CU
1
1
1
1
Classe CU
Verifica della sinistrosità pregressa, rilevata dall'attestato sullo stato del rischio rilasciato dalla precedente Compagnia con classe di
assegnazione CU 1 (escluse attestazioni sullo stato del rischio rilasciate con classe di provenienza CU 2 e classe di assegnazione
CU 1)
Tabella di corrispondenza per assunzione con sottoclassi UBI
TABELLA 3B
TABELLA 3A
per autovetture mancanti della classe di merito di conversione universale (CU)
Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con attestazione
dello stato del rischio e classe CU mancante (Provvedimento n. 2590 dell’ 8 Febbraio 2008).
a) Con riferimento alla classe d’ingresso 14^ si determina la classe di merito sulla base del numero di
annualità, tra le ultime 5 complete (escluso pertanto l'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo
pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.
Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A.
(Autovettura non assicurata) o N.D. (dato non disponibile).
Classe di merito
Anni senza sinistri
9
5
10
4
11
3
12
2
13
1
14
0
b) Si considerano quindi tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità
principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compreso l'anno in corso); per ogni sinistro viene applicata
una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
1N
Pagina 12
TABELLA evolutiva Tariffa Bonus Malus
classe di collocazione UBI in base ai sinistri osservati
classi
di
merito
0 sinistri
1 sinistro
2 sinistri
classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati
0 sinistri
1 sinistro
2 sinistri
3 sinistri
4 sinistri
o più
3 sinistri
4 sinistri
o più
classi
di
merito
1L
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
1T
1S
1R
1Q
1P
1O
1N
1M
1L
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1T
1T
1S
1R
1Q
1P
1O
1N
1M
1L
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1R
1Q
1P
1O
1N
1M
1L
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
1O
1N
1M
1L
1H
1G
1F
1E
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
1
1A
3
6
9
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
Regole evolutive comuni
previste dal provvedimento CIP 5 Maggio 1993
Qualora il Contraente consegni un'attestazione rilasciata per un contratto già scaduto, rispetto
alla data di stipulazione del nuovo contratto, per la tariffa "Bonus/Malus" si applica l’art. 22.1 – Consegna
dell’attestato di rischio all’Assicuratore, e per il "Pejus", quanto previsto dalla Condizione Speciale G,
riportate nella sezione TARIFFE APPLICABILI – Tariffa Fissa con Pejus di pag. 52.
23) Rischi derivanti dalla proprietà dei veicoli locati in leasing
E' ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle società di leasing, dalla proprietà
dei veicoli locati.
La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge è subordinata all'esistenza di
polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata del
leasing, che prevedano appendice di vincolo di privilegio a favore della Società di leasing.
E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a:
1) inoperatività del contratto stipulato dal locatario a causa di:
a) mancato pagamento del premio alle scadenze convenute;
b) mancato rinnovo del contratto nel caso di cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegni il
veicolo;
c) eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei
confronti della Società di leasing ai sensi dell'art.1, comma 8, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857;
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 13
2) insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario; l'assicurazione è prestata per
l'eccedenza rispetto a tali massimali;
3) insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali è prevista la copertura ai sensi dell'art.
128 – Titolo I – Capo I del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), in
caso di liquidazione coatta dell'Impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione
è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi.
L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing non assolve
l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione nè di certificato nè di contrassegno:
Dato il carattere di particolarità dei rischi si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni private”.
I contratti possono essere stipulati soltanto per una durata di 12 mesi.
Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola
“Senza tacito rinnovo”, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l’applicazione dell’art.
1901 - II° comma, del Codice Civile.
CAPO II
NORME RELATIVE AI SETTORI I E II
24) Definizioni
I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone
ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati all'art. 54, lett. a) e c), nonché dei quadricicli /
tricicli (*) classificati dall’art. 53 lett. h) del Codice della Strada.
(*) Il quadriciclo, che ecceda anche uno solo dei seguenti limiti: massa a vuoto fino a 400 kg o potenza
fino a 15 kw, è assimilato alle autovetture fino cc 569,5 (cv 8).
Ai fini tariffari, per tali veicoli, oltre al coefficiente legato alla classe di merito vengono applicati i
seguenti fattori di personalizzazione: CAP urbano / extraurbano o residenza in Area urbana / extraurbana
riferita alla Provincia dell’intestatario al P.R.A., potenza fiscale e alimentazione, potenza in Kw, marca
autovettura, modello autovettura, tipo carrozzeria, età del veicolo, età e sesso dell’intestatario del veicolo,
tipo guida, anzianità della patente di guida Italiana o equiparata, anzianità assicurativa desunta dalla
valorizzazione del “pagellino sinistri”, massimale assicurato.
I relativi coefficienti sono riportati da pagina 18 a pagina 22.
25) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri
L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con
se' dai terzi trasportati.
Si applicano i premi previsti per le autovetture di pari potenza fiscale e provincia di residenza o
della sede legale dell’intestatario al P.R.A., nonché le forme tariffarie, con un aumento del 150%.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B.
26) Locazione di autovetture senza conducente
L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la
locazione di autovetture senza conducente.
Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 150%.
27) Autovetture con traino - rischio della circolazione
a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano rimorchi identificati con targa propria
(caravan, carrello tenda, carrello porta imbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul premio
dell'autovettura.
b) per il traino di "carrelli appendice" a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e
simili (art. 56 del Codice della strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice",
facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 14
28) Rimorchi di autovetture - rischio statico
Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed
applicato il premio fisso di € 30,00 (escluso S.S.N.) per la combinazione di massimale di
€.3.000.000/2.500.000/500.000 fino al 10/06/2012, e € 6.000.000 / 5.000.000 / 1.000.000 dall’11/6/2012,
prescindendo dalla provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., anche se la
durata del contratto e' inferiore ad un anno.
Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla tariffa.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla
motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice,
quelli derivanti da vizi di costruzione o di difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i
danni alle persone occupanti il rimorchio.
La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del
contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.
In polizza deve essere inserita la seguente
Clausola:
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato
dalla motrice, per i danni derivanti alle manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni
alle persone occupanti il rimorchio.
Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 27, non trattandosi di rimorchi ma di parte
integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico ne' polizza ne' certificato e
contrassegno.
29) Autovetture adibite a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della strada)
Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza fiscale e
con riferimento alla Provincia (area Urbana o Extraurbana) di residenza o della sede legale
dell’intestatario al P.R.A..
L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore,
dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
30) Deroghe alla rivalsa
30.1) Deroga alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di
eccezioni previste all'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
L’Impresa, rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
- guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 2
mesi dalla data del sinistro; è tuttavia facoltà dell’Impresa attivare le procedure di rivalsa nel caso
in cui l’Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la
mancata abilitazione.
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- Si applica un aumento del 5% sul premio di Responsabilità Civile verso Terzi.
- In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D.
30.2) Deroga alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
L'Impresa, a parziale deroga dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al
diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/locatario e/o del conducente del veicolo indicato in polizza
autorizzato da proprietario se persona diversa, nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale
sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'Art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285.
-
Si applica un aumento del 2% sul premio di Responsabilità Civile verso Terzi.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva H.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 15
31) Scuolabus - Miniscuolabus
Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto
specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti
dalla norma 40 del Settore III (Autobus).
32) Tariffe applicabili
a) "Bonus/Malus"
La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione
speciale F che deve essere richiamata in polizza.
b) Franchigia fissa ed assoluta
Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute:
- per veicoli di potenza fiscale fino a 10 CV o fino a cc. 774,0:
franchigia di € 103,29;
- per i veicoli di potenza fiscale da oltre 10 fino a 14 CV ovvero da cc 774,1 fino a cc 1.243,6:
franchigia di € 154,94:
- per i veicoli di potenza fiscale di oltre 14 CV ovvero oltre cc 1.243,6:
franchigia di € 206,58.
Per stipula di contratti nella forma tariffaria Franchigia fissa ed assoluta, qualora il contratto si
riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta dopo
una voltura al P.R.A., i premi dovranno essere maggiorati, per la sola prima annualita' (compresa
l'eventuale frazione iniziale), delle percentuali previste dalla tabella sottoindicata in corrispondenza della
classe di merito 14 "Bonus/Malus".
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" i
premi possono essere pattuiti nelle misure sopra indicate solamente se dall'attestazione sullo stato del
rischio relativa al precedente contratto risulti l'assegnazione di quest'ultimo, per l'annualità successiva,
alla classe 13 o ad una delle classi di "Bonus" di cui alla tabella di merito della clausola "Bonus/Malus". I
predetti premi dovranno invece essere maggiorati, per la sola prima annualita', delle percentuali indicate
nella tabella sottoriportata qualora dall'attestazione risulti l'assegnazione del precedente contratto ad una
delle classi di "Malus" della stessa tabella di merito.
In caso di mancata presentazione dell'attestazione del rischio o dell'appendice di cessione del
contratto di cui alla norma 18 il premio deve essere maggiorato nella misura massima sottoindicata.
MAGGIORAZIONI PERCENTUALI DEI PREMI
Classe
di assegnazione
Aumento percentuale
del premio
14
10%
15
20%
16
30%
17
40%
18
50%
In polizza deve essere richiamata la condizione speciale E.
33) Passaggio di tariffa
Il passaggio di una formula tariffaria ad altra puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza
del contratto, a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la
disdetta.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 16
PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE I
AUTOVETTURE USO PRIVATO
Forme tariffarie ammesse Bonus/ Malus e Franchigia Fissa
Premio di riferimento
Il premio di riferimento per la tariffa bonus / malus è di € 616,64
TABELLE CLASSI BM / COEFFICIENTI E DI ASSUNZIONE
da 1E a 1T
1D
1C
1B
1A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0,39
0,41
0,43
0,45
0,47
0,48
0,50
0,53
0,56
0,62
0,66
0,70
0,74
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
1,20
1,40
1,80
2,50
3,00
TABELLE DELLE FRANCHIGIE / COEFFICIENTE DI ASSUNZIONE
Il coefficiente di assunzione per polizze in franchigia è 0,95 da applicare al premio di riferimento della
tariffa bonus / malus
Per autovetture fino a 10 cv o fino a cc. 774,0 – franchigia fissa di € 103,29
Per autovetture da 11 cv a 14 cv ovvero da cc 774,1 fino a cc 1.243,6 – franchigia fissa di € 154,94
Per autovetture oltre cv 14 cv ovvero oltre cc 1.243,6 – franchigia fissa di € 206,58
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 17
Provincia di residenza del proprietario divisa per C.A.P. Urbano / Extraurbano, e Area Urbana ed Extraurbana
Coefficienti assegnati – Settore I Autovetture e II Autotassametri - Tariffa Bonus /Malus e Franchigia Fissa
CITTA’
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Ascoli Piceno
L'Aquila
Arezzo
Asti
Avellino
Bari
Bergamo
Bergamo
SIGLA - C.A.P. URBANO - EXTRAURBANO
AG
AG
AL
AL
AN
60015
AN
60018
AN
60019
AN
60020
AN
60022
AN
60027
AN
60030
AN
60034
AN
60035
AN
60044
AN
60131
AN
AN
AO
AO
AP
AP
AQ
AQ
AR
AR
AT
AT
AV
AV
BA
BA
BG
24010
BG
24011
BG
24010
BG
24011
BG
24012
BG
24015
BG
24016
BG
24018
BG
24019
BG
24020
BG
24021
BG
24022
BG
24023
BG
24024
BG
24025
BG
24026
BG
24027
BG
24029
BG
24030
BG
24031
BG
24033
BG
24034
BG
24035
BG
24036
BG
24038
BG
24040
BG
24042
BG
24043
BG
24044
BG
24046
BG
24047
BG
24048
BG
24049
BG
24050
BG
24052
BG
24053
BG
24057
BG
24058
BG
24059
BG
24060
BG
24061
BG
24062
BG
24064
BG
24065
BG
24066
BG
24068
BG
24069
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
AREA URBANA - EXTRAURBANA
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
Coeff.
0,6092
0,6324
0,5023
0,5013
0,9093
0,9120
0,8867
0,9071
0,8008
0,9001
0,8301
0,9034
0,9011
0,8237
0,8574
0,8922
0,8599
0,6183
0,5428
0,7123
0,4793
0,7140
0,6938
0,9478
0,8130
0,6183
0,6375
1,5006
0,8809
1,0281
1,0328
0,4877
0,4877
0,4877
0,4877
0,4877
0,4606
0,4877
0,5016
0,4877
0,4877
0,4877
0,4877
0,4877
0,4877
0,4877
0,4877
0,4877
0,4611
0,4984
0,5065
0,4877
0,4877
0,5127
0,4606
0,4606
0,5000
0,4877
0,4877
0,4877
0,5075
0,4877
0,5134
0,4877
0,4877
0,4877
0,4877
0,4877
0,4877
0,4877
0,4877
0,4877
0,5024
0,4877
0,4877
0,4606
0,4877
0,4877
Pagina 18
Biella
Belluno
Benevento
Bologna
Brindisi
Brescia
Brescia
Barletta Andria Trani
Bolzano
Cagliari
Campobasso
Caserta
Chieti
Carbonia Iglesias
Caltanissetta
Cuneo
Como
Cremona
Cosenza
Catania
Catanzaro
Enna
Forlì Cesena
Ferrara
Foggia
Firenze
Fermo
Frosinone
Genova
Gorizia
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BI
BI
BL
BL
BN
BN
BO
BO
BR
BR
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BT
BZ
BZ
CA
CA
CB
CB
CE
CE
CH
CH
CI
CI
CL
CL
CN
CN
CO
CO
CR
CR
CS
CS
CT
CT
CZ
CZ
EN
EN
FC
FC
FE
FE
FG
FG
FI
FI
FM
FR
FR
GE
GE
GO
24121
24122
24123
24124
24125
24126
24127
24128
24129
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
25010
25020
25025
25030
25032
25034
25035
25036
25040
25047
25050
25062
25080
25124
25126
25127
25128
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
E
U
E/U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E/U
E
U
E
U
E
0,5075
0,5242
0,5071
0,5200
0,5093
0,5088
0,5164
0,5109
0,5196
0,4877
0,5114
0,4805
0,7246
0,5042
0,5042
1,1599
0,9425
0,8788
0,8201
1,0700
1,5300
0,5185
0,5242
0,5242
0,5185
0,5242
0,5242
0,5423
0,5242
0,5242
0,5242
0,5406
0,5733
0,5242
0,5482
0,5100
0,5399
0,5638
0,5474
0,5596
1,1475
0,6106
0,5042
1,0200
0,6633
0,7316
0,6563
2,3390
1,4500
0,7854
0,4655
0,5251
0,7498
0,6503
0,5739
0,4666
0,4734
0,6217
0,6190
0,4846
0,5691
0,7766
0,9645
0,7968
0,6625
0,9530
1,0720
0,6452
0,7850
0,5514
0,6803
0,4350
0,7650
1,0710
1,1258
1,1148
1,1402
0,4789
0,8167
0,8415
0,6741
0,8584
0,4495
Pagina 19
Grosseto
Imperia
Isernia
Crotone
Lecco
Lecce
Livorno
Lodi
Latina
Lucca
Monza Brianza
Monza Brianza
Macerata
Messina
Milano
Mantova
Modena
Massa Carrara
Matera
Napoli
Napoli
Novara
Nuoro
GO
GR
GR
IM
IM
IS
IS
KR
KR
LC
LC
LE
LE
LI
LI
LO
LO
LT
LT
LU
LU
MB
MB
MC
MC
ME
ME
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MN
MN
MO
MO
MS
MS
MT
MT
NA
NA
NO
NO
NU
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
20010
20017
20020
20021
20024
20025
20030
20033
20037
20040
20050
20052
20054
20056
20059
20060
20062
20069
20089
20090
20092
20093
20098
20099
20123
20124
20125
20129
20133
20135
20139
20141
20142
20144
20146
20147
20148
20149
20151
20154
20161
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
0,7722
0,6366
0,6563
0,5691
0,6994
0,8415
0,8045
1,4794
1,6069
0,5472
0,5042
0,9294
0,7265
0,6922
0,9510
0,6252
0,6479
1,0073
1,0073
1,1774
1,2236
0,6080
0,6080
0,7534
0,8801
0,6741
0,6625
0,5686
0,5516
0,5685
0,5767
0,5769
0,5785
0,5779
0,5686
0,5698
0,5568
0,5555
0,5733
0,5464
0,5464
0,5450
0,5425
0,5464
0,5464
0,5725
0,5736
0,5750
0,5779
0,5785
0,5785
0,5601
0,5836
0,5972
0,5880
0,5931
0,5601
0,5874
0,5890
0,5932
0,5864
0,5864
0,5963
0,5840
0,5877
0,5890
0,5601
0,5883
0,5718
0,5908
0,4350
0,7000
0,5042
0,6334
0,8757
0,8887
0,6112
0,6217
2,1280
2,0400
0,4624
0,5033
0,8020
Pagina 20
Ogliastra
Oristano
Olbia Tempio
Palermo
Piacenza
Padova
Pescara
Perugia
Pisa
Pordenone
Prato
Prato
Parma
Pistoia
Pesaro Urbino
Pavia
Potenza
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Ragusa
Rieti
Roma
Rimini
Rovigo
Salerno
Siena
Sondrio
La Spezia
Siracusa
Sassari
Savona
Taranto
Teramo
Trento
Torino
Trapani
Terni
Trieste
Treviso
Udine
Udine
Varese
NU
OG
OR
OR
OT
OT
PA
PA
PC
PC
PD
PD
PE
PE
PG
PG
PI
PI
PN
PN
PO
PO
PR
PR
PT
PT
PU
PU
PV
PV
PZ
PZ
RA
RA
RC
RC
RE
RE
RG
RG
RI
RI
RM
RM
RN
RN
RO
RO
SA
SA
SI
SI
SO
SO
SP
SP
SR
SR
SS
SS
SV
SV
TA
TA
TE
TE
TN
TN
TO
TO
TP
TP
TR
TR
TS
TV
TV
UD
UD
VA
VA
VA
VA
U
E/U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E/U
E
U
E
U
21010
21011
21012
21013
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
0,4890
0,4215
0,7345
0,6812
0,5066
0,8492
0,6994
0,6625
0,4785
0,6286
0,6245
0,6163
0,9436
1,0324
0,5550
0,7224
1,2750
0,7250
0,5355
0,5279
1,1488
1,5938
0,6913
0,6836
1,2621
0,9512
0,7922
0,8773
0,5073
0,5216
0,6843
0,7841
0,7552
0,8774
1,7703
0,8649
0,6002
0,8266
0,6503
0,5808
0,5313
0,6265
0,8453
0,8382
1,0993
1,1436
0,6395
0,5740
1,3916
1,3242
0,6481
0,6132
0,8415
0,8415
0,7491
0,7250
0,6994
0,5808
0,9198
0,7736
0,6645
0,7156
1,6418
1,4928
0,7330
0,8237
0,4882
0,6090
0,6514
0,6989
0,7542
0,5739
0,6308
0,6331
0,7199
0,5138
0,8670
0,4805
0,4706
0,5600
0,5815
0,5600
0,5818
Pagina 21
Verbania
Vercelli
Venezia
Vicenza
Verona
Medio Campidano
Viterbo
Vibo Valentia
S.O. Malta
Corpo Diplomatico
Escursionisti Esteri
AFI
FTASE
Targhe Estere
Croce Rossa Italiana
Corpo Consolare
Città del Vaticano
Repubblica di San Marino
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VB
VB
VC
VC
VE
VE
VI
VI
VR
VR
VS
VS
VT
VT
VV
VV
SMOM
CD
EE
AFI
FTASE
E
CRI
CC
SCV
RSM
21014
21015
21016
21017
21018
21019
21020
21022
21023
21026
21030
21034
21040
21043
21044
21045
21046
21047
21048
21049
21050
21051
21052
21054
21056
21057
21059
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
E
U
0,5872
0,5601
0,5792
0,5858
0,5799
0,5735
0,5720
0,5601
0,5808
0,5795
0,5601
0,5600
0,5851
0,5600
0,5882
0,5808
0,5805
0,5816
0,5856
0,5870
0,5818
0,5697
0,5812
0,5739
0,5882
0,5600
0,5873
0,5798
0,6238
0,7038
0,6467
0,4805
0,6645
0,5980
0,6008
0,4805
0,7650
0,4805
0,5319
0,6060
0,6645
0,5077
0,5224
1,4000
1,1675
0,8382
0,8382
0,8382
0,8382
0,8382
0,8382
0,8382
0,8382
0,8382
1,1436
Pagina 22
Fattori di personalizzazione - Potenza e alimentazione, Kw, Marca – Modello - Tipo di carrozzeria –
Età del veicolo, Età – sesso proprietari, Tipo guida, Anzianità patente, Attestato valorizzato.
Potenza
Fiscale cv
oppure cilindrata
Fino a
da 9
da 11
da 13
da 15
da 15
da 17
da 17
da 19
da 19
Oltre
Oltre
fino a
da
da
da
da
da
da
da
da
da
oltre
oltre
a
a
a
a
a
a
a
a
a
8
10
12
14
16
16
18
18
20
20
20
20
569,6
774,1
999,3
1243,7
1243,7
1506,0
1506,0
1785,0
1785,0
con
569,5
a 774,0
a 999,2
a 1243,6
a 1505,9
a 1505,9
a 1784,9
a 1784,9
a 2080,1
a 2080,1
2080,1
2080,1
Personalizzazione Potenza in
Kw
Tutti le potenze in kw
alimentazione
coefficiente
1,0886
1,5575
1,8304
2,0770
2,2970
2,3486
2,4882
2,5257
2,8348
2,9347
3,1950
3,3692
ogni tipo di alimentazione
ogni tipo di alimentazione
ogni tipo di alimentazione
ogni tipo di alimentazione
benzina
diesel
benzina
diesel
benzina
diesel
benzina
diesel
alimentazione
oppure cilindrata
Coefficiente
Qualsiasi
alimentazione
Tutte le cilindrate
1,0000
Personalizzazione Marca veicolo
ALFA ROMEO
AUDI
BMW
CITROEN
DAEWOO
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
LANCIA
MERCEDES
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
RENAULT
SEAT
SMART
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
Altre marche
Personalizzazione Modello Autovettura
Tutti i modelli
Personalizzazione Tipo carrozzeria
Spider – Berlina 2/3 volumi – coupè 2/3 volumi
Tutti i tipi di carrozzeria
Personalizzazione Età del veicolo
(I^ immatricolazione)
Nuovo – 1 anno – 2/3 anni - 4/6 anni – 7/10 anni –
11/15 anni – oltre 15 anni
Qualsiasi data di I^ immatricolazione
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Coefficiente
0,9966
1,0047
0,9980
1,0006
0,9918
1,0020
0,9989
0,9862
0,9962
1,0103
0,9930
0,9981
0,9892
0,9963
1,0020
0,9963
1,0072
1,0020
1,0052
0,9804
1,0197
Coefficiente
1,0000
Coefficiente
1,0000
Coefficiente
1,000
Pagina 23
Età e sesso del Proprietario del veicolo
Età Maschi
Fino a 20
Da 21 a 23
Da 24 a 26
Da 27 a 29
Da 30 a 32
Da 33 a 35
Da 36 a 38
Da 39 a 41
Da 42 a 44
Da 45 a 47
Da 48 a 50
Da 51 a 53
Da 54 a 56
Da 57 a 59
Da 60 a 62
Da 63 a 65
Da 66 a 70
Da 71 a 75
Da 76 a 80
Oltre
80
coefficiente
Età Femmine
2,6161
1,7800
1,2895
1,1325
0,9848
0,9259
0,9261
1,0079
0,9763
1,0358
1,1122
1,0929
0,9919
0,9630
0,9489
0,9352
0,9175
0,9992
1,1655
1,2008
coefficiente
Fino a 20
Da 21 a 23
Da 24 a 26
Da 27 a 29
Da 30 a 32
Da 33 a 35
Da 36 a 38
Da 39 a 41
Da 42 a 44
Da 45 a 47
Da 48 a 50
Da 51 a 53
Da 54 a 56
Da 57 a 59
Da 60 a 62
Da 63 a 65
Da 66 a 70
Da 71 a 75
Da 76 a 80
Oltre
80
2,0980
1,1892
0,9893
0,9496
0,8699
0,8868
0,8874
0,8772
1,0820
1,1334
1,1369
1,0588
0,9989
0,9581
0,9703
0,9081
0,9241
0,9777
1,0368
0,9707
Persona Giuridica
Coefficiente
Personalizzazione per Tipo guida
0,9479
Coefficiente
a) Guida libera
b) Guida esperta (con almeno patente di guida da
3 anni)
1,000
1,000
La
garanzia
è
pienamente
operante
indipendentemente dal tipo di guida prescelto
Personalizzazione per anno di rilascio della
patente
La
garanzia
è
pienamente
indipendentemente dall’anno di rilascio
operante
Personalizzazione con
anni di attestato valorizzato
Si intende attestato valorizzato, quando sono
presenti nalle singole annualità dati numerici
(0,1,2,3 o maggiori), e non presenta la dicitura N.A
o N.D.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Anzianità patente
0 o patente non Italiana
Fino a 2 anni
Oltre 2 anni e fino a 5
Oltre 5 anni
Coefficiente
1,000
1,000
1,000
1,000
Anni valorizzati
Coefficiente
0 o assente
1 + anno in corso
2 + anno in corso
3 + anno in corso
4 + anno in corso
5 + anno in corso
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Pagina 24
Anzianità assicurativa
1) Per stipula di contratti con dichiarazione di Prima Immatricolazione al P.R.A., Voltura al P.R.A.,
Appendice di Cessione, coefficiente applicato 1,00
2) Per stipula di contratti con dichiarazione di Prima Immatricolazione al P.R.A. ulteriore veicolo –
nucleo familiare, Voltura al P.R.A. ulteriore veicolo – nucleo familiare, e primo veicolo assicurato
c/o UBI Ass.ni o altra Impresa con medesima proprietà tra il primo veicolo assicurato e il nuovo
veicolo da assicurare, coefficiente applicato 1,00
3) Per stipula di contratti con dichiarazione di Prima Immatricolazione al P.R.A. ulteriore veicolo –
nucleo familiare, Voltura al P.R.A. ulteriore veicolo – nucleo familiare, e primo veicolo assicurato
c/o UBI Ass.ni o altra Impresa con diversa proprietà tra il primo veicolo assicurato e nuovo
veicolo da assicurare (classe di assegnazione CU recuperata da nucleo familiare), si applicano i
coefficienti della tabella sotto indicata (ff)
4) Per stipula di contratti, con presenza di attestazione sullo stato del rischio riportante medesima o
diversa targa del veicolo da assicurare e classe di merito CU di assegnazione pari o maggiore a
9, coefficiente applicato 1,00
5) Per stipula di contratti con presenza di attestazione sullo stato del rischio riportante la medesima
targa del veicolo da assicurare, classe CU di assegnazione inferiore a 9 e annualità pregresse
complete, coefficiente applicato 1,00
6) Per stipula di contratti con presenza dell’attestazione sullo stato del rischio riportante la
medesima targa del veicolo da assicurare, avente annualità pregresse incomplete dovute a
classe CU inferiore a 9 recuperata da altro veicolo di medesima proprietà, coefficiente
applicato 1,00
7) Per stipula di contratti con presenza dell’attestazione sullo stato del rischio riportante la
medesima targa del veicolo da assicurare, avente annualità pregresse incomplete e classe CU
inferiore a 9 recuperata da altro veicolo di diversa proprietà, si applicano i coefficienti della tabella
sotto indicata (aa, bb, cc, dd, ee)
Legenda =
(aa)
(bb)
(cc)
(dd)
(ee)
(ff)
0, 1, 2, 3 o maggiore
NA
Assicurato da 5 anni
Assicurato da 4 anni
Assicurato da 3 anni
Assicurato da 2 anni
Assicurato da 1 anno
Punto 3
Annualità assicurativa completa
Non Assicurato (Annualità assicurativa incompleta)
V
IV
III
II
I
0
NA
NA
NA
NA
0
0
NA
NA
NA
0
0
0
NA
NA
0
0
0
0
NA
0
0
0
0
0
Anno in
corso
0
0
0
0
0
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Coeff.
1,000
1,060
1,060
1,115
1,115
1,300
Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi
(vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51)
AUTOTASSAMETRI (settore II)
Si applica la tariffa delle autovetture ad uso privato con premio di riferimento maggiorato del 150%,
utilizzando i rispettivi parametri per proprietario, sesso/età, potenza fiscale ed anzianità assicurativa.
Traino di rimorchio
In caso di traino rimorchio identificato con targa propria è pevista una maggiorazione del 5% (coeff. 1,05)
Alimentazione elettrica
Per veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica si applica il coefficiente 0,50
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 25
CAPO III
NORME RELATIVE AL SETTORE III
AUTOBUS AD USO PRIVATO, NOLEGGIO, LINEA EXTRAURBANA, PUBBLICO URBANO
34) Definizioni
Il presente settore disciplina le assicurazioni di autobus e filobus.
Sono "autobus" e "autosnodati" i veicoli destinati al trasporto di persone con piu' di nove posti,
compreso quello del conducente (art. 54, lett. b) e I) del Codice della strada).
Sono "filobus" i veicoli a motore elettrico, non vincolati da rotaie e collegati ad una linea aerea di
contatto per l'alimentazione, destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con piu' di nove posti
compreso quello del conducente (art. 55), del Codice della strada.
I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere compresi nel computo
complessivo dei posti sono indicati nella carta di circolazione od in un documento di autorizzazione
all'uopo rilasciati dalle Autorità competenti.
35) Autobus con rimorchio
Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si applica, per il rischio della
circolazione, oltre al premio della motrice, un soprapremio per ulteriori 30 posti.
Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia a' sensi della successiva norma 36.
36) Rimorchi - rischio statico
Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari
al 2% previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato, col
minimo di € 30,00 (escluso S.S.N.) anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla
motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice,
quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.
La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del
contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.
In polizza deve essere inserita la seguente
Clausola:
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato
dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.
37) Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone (art. 82, sesto comma, codice della
strada)
Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezzionalmente autorizzati al trasporto di persone in
servizio continuativo, si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con
un aumento del 10%.
38) Autobus filobus in servizio pubblico urbano
Quando il servizio comprenda inscindibilmente linee urbane vere e proprie con percorsi anche
extraurbani od infraurbani in proporzione non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 km
dal capolinea urbano, i rischi relativi a questi ultimi saranno assimilati a quelli urbani.
a) Per autobus e filobus circolanti in comuni fino a 300.000 abitanti, si applicano i premi previsti dal
settore III, gruppi 1 o 2, fino a 80.000 abitanti o oltre 80.000 abitanti.
b) Per autobus e filobus circolanti in comuni di oltre 300.000 abitanti, rilevata la disomogeneità del
rischio, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209
“Codice delle assicurazioni private”.
Ne consegue che i relativi contratti non potranno avere durata superiore ad un anno più frazione
di anno (quando si tratti di sola frazione iniziale).
Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola
“Senza tacito rinnovo”, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l’applicazione dell’art.
1901 - II° comma, del Codice Civile.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 26
39) Autobus e filobus in servizio di linea
Per i veicoli specificamente autorizzati al trasporto di persone in piedi, il premio deve essere
calcolato in base al numero di posti a sedere ed in piedi indicato dalla carta di circolazione. Qualora i
posti complessivi risultino maggiori di 40 o minori di 30, l’aumento o la detrazionedell’importo per singolo
posto corrisponde all’ 1,50% del premio base del massimale prescelto.
40) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di cura, miniscuolabus, scuolabus
(art. 2 D.M. 18 aprile 1977), autobus ed autocarri eccezzionalmente autorizzati al trasporto di
persone ed esclusivamente destinati a rilevare o restituire al domicilio il personale dipendente da
aziende od enti ed autoveicoli speciali per portatore di handicap con più di nove posti.
Si applicano i premi riferiti agli autobus di uguale capienza in posti ridotti del 25%.
41) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida
Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani, ridotto del 65%.
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo
conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore
soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A).
Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus traina rimorchio si applica, per il rischio della
circolazione, oltre al premio di cui sopra, un soprapremio pari al 2% del premio stesso.
Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 36
senza applicazione di riduzioni.
42) Treni lillipuziani (su ruote gommate)
Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani della 1° zona
territoriale, ridotto del 65%.
43) tariffe applicabili (premio base da 30 a 40 posti previsto per gli autobus extra-urbani)
a) Tariffa fissa.
b) Franchigia fissa ed assoluta.
Le tariffe per franchigia fissa ed assoluta di € 500,00; € 1.000,00 ed € 2.500,00, si ottengono
applicando ai premi della tariffa fissa, relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta, i seguenti
sconti:
- franchigia di € 500,00 sconto 4%;
- franchigia di € 1.000,00 sconto 9%;
- franchigia di € 2.500,00 sconto 16%.
In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E).
44) Terzi trasportati
L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, portati
con sè dai terzi trasportati.
In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B).
45) Passaggio di tariffa
Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza
del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la
disdetta.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 27
PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE III
(1) AUTOBUS AD USO PRIVATO, NOLEGGIO, LINEA EXTRAURBANA
Forme tariffarie ammesse Tariffa Fissa e Franchigia Fissa
Tariffa Fissa
Premio di riferimento per veicoli omologati con un numero di posti compreso tra 30 e 40
Il premio di riferimento è di 5.011,18
Per ogni posto in meno di 30 o in più di 40, il premio viene ridotto o aumentato dell’importo di € 75,16.
Tariffa con Franchigia Fissa
Si applicano i premi della Tariffa fissa con i seguenti coefficienti
- franchigia di € 500,00
coeff. 0,96;
- franchigia di € 1.000,00
coeff. 0,91;
- franchigia di € 2.500,00
coeff. 0,84.
(2) AUTOBUS E FILOBUS IN SERVIZIO PUBBLICO URBANO
Tariffa fissa
Premio di riferimento
Il premio di riferimento è di € 13.486,59 per comuni fino a 80.000 abitanti
Il premio di riferimento è di € 21.639,19 per comuni oltre 80.000 abitanti e fino a 300.000.
Coefficiente assegnato 1,00 valido per i punti 1) e 2) - Provincia di residenza del Proprietario (Aree
Urbane ed Extraurbane)
Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta - Andria – Trani, Benevento, Brindisi, Cagliari,
Campobasso, Carbonia Iglesias, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Fermo, Firenze, Foggia,
Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca,
Macerata, Massa Carrara, Medio Campidano, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Olbia Tempio, Pesaro e
Urbino, Pisa, Pistoia, Pordenone, Prato, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, San Marino, Sassari,
Savona, Siena, Taranto, Trieste, Udine, Vibo Valentia, Viterbo.
Coefficiente assegnato 0,79 valido per i punti 1) e 2) - Provincia di residenza del Proprietario (Aree
Urbane ed Extraurbane)
Agrigento, Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Caltanissetta,
Catania, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Forlì – Cesena, L'Aquila, Lecco, Lodi, Mantova,
Matera, Messina, Milano, Modena, Monza e Brianza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia,
Pescara, Piacenza, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Siracusa, Sondrio,
Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza.
Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi
(vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51)
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 28
CAPO IV
NORME RELATIVE AL SETTORE IV
46) Definizioni
Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto
di cose, elencati agli artt. 52, 53, lett. d), e), f), g), h); 54, lett. d), e), f), g), h), i), m), n) e 56, lett. b), c), d),
f) del Codice della strada.
Nelle norme che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne" sono designati i veicoli
specificamente attrezzati per il trasporto di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate.
Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al limite potenziale, il peso complessivo a
pieno carico da considerare ai fini della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare il veicolo è
quello che risulta in base a tale limite potenziale; se invece la carta di circolazione indichi la "portata" al
limite potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a pieno carico deve essere aggiunta a
tale portata la tara.
47) Veicoli con rimorchi - rischio della circolazione
a) Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi:
- Ad autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per uso speciale o per trasporti specifici si applica il
premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali di peso complessivo a
pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile quale
risulta dalla carta di circolazione; lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati al traino di
caravans e simili.
Il premio conteggiato in base alla presente norma non può essere inferiore a quello applicabile alla
sola motrice.
- A trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio (autoarticolati), si applica il premio previsto per
autocarri, autobotti ed autocisterne di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del
trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione.
- A mototrattori si applica un aumento del 5% sul premio del motoveicolo stesso.
Per i rimorchi dei veicoli di cui sopra deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva
norma 48.
Per i caranvans e simili si applica la norma 28 dei settori I e II.
b) Carrelli appendice
Per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e
simili (art. 56 del Codice della strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice",
facendo parte integrante del veicoli trainante, non sono identificati con targa propria.
Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso complessivo a pieno carico del veicolo
trainante.
c) Quadricicli / tricicli per trasporto cose
- Il quadriciclo / triciclo a motore, disciplinato all’art. 53 lett. h) del Codice della Strada, con massa a
vuoto fino a 550 kg, velocità fino a 80 km/h, potenza fino a 15 kw, è assimilato ai motocarri di oltre
50cc. e fino a 150 cc.
- Il quadriciclo a motore disciplinato all’art. 53 lett. h) del Codice della Strada, che ecceda anche uno
solo dei seguenti limiti: massa a vuoto fino a 550 kg, velocità fino a 80 km/h, potenza fino a 15 kw, è
assimilato all’autocarro fino a 1.500 kg.
48) Rimorchi - rischio statico
Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed
applicato un premio pari al 2% di quello previsto per uno autocarro (autobotte o autocisterna) di peso
complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato, con il minimo di € 30,00 (escluso
S.S.N.), anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla
motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonchè, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice,
quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.
La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del
contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 29
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato
dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonchè, sempre se il rimorchio è staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.
49) Trasporto anche occasionale di merci pericolose lubrificanti e sostanze radioattive
Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di:
-
liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e
gas non tossici (metano, butano, propano e simili): si applica un soprapremio del 25%;
-
gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di
materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.): si applica un soprapremio del 100%.
Per i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive si procede alla tariffazione di volta in volta
ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni private”, dato il carattere di
particolarità e di eccezionalità dei relativi rischi.
50) Deroga alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni
previste all'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
E' ammessa la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di:
Società:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
Privati:
- nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga
confermata entro 2 mesi dalla data del sinistro;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle
cause che hanno determinato il diritto di rivalsa.
Società, privati, conducente:
-
per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati nella cabina di guida non previsti agli artt.
53 e 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, sempre che il numero degli stessi non superi
quello previsto dalla carta di circolazione.
Si applica un aumento del 5% sul premio di Responsabilità Civile verso Terzi.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D.
51) Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico (esclusi i veicoli di cui alle
successive norme 52, 53 e 54)
Nella garanzia sono comprese le operazioni di carico e scarico quali previste dalla Condizione
aggiuntiva C che deve essere sempre richiamata in polizza.
52) Autocarri adibiti al trasporto di persone
a) Per autocarri ed eventuali rimorchio eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone:
− se in servizio continuativo si applicano le norme 37 e 44 del Settore III Autobus;
− se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di rischio, il 2% del premio relativo agli
autobus o rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il Contraente la
richieda, l'applicazione della norma 4.
b) Per gli autocarri destinati a trasporto promiscuo di persone e di cose di peso complessivo a pieno
carico sino a 35 q.li, si applica la norma 14.
c) Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a
pieno carico superiore a 35 q.li si applica la norma 37 del Settore III.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 30
53) Noleggio o locazione
Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica:
a) un soprapremio dell'85% sui premi di tariffa per i veicoli (autocarri, motocarri e ciclomotori per trasporto
di cose) di peso complessivo a pieno carico fino a 6.000 Kg. (60 q.li);
b) il premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore.
54) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della strada)
Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno
carico e provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., ridotti del 50%.
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore,
l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e
l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
Quando sia dichiarato in polizza che l'autocarro traina rimorchio, il premio, nella misura di cui sopra,
deve essere calcolato in base al peso a pieno carico della motrice più il peso massimo trainabile.
Per i rimorchio deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 48.
55) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco
Per autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco ed a tal fine appositamente
attrezzati ed autorizzati, si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi (conto proprio
o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale
dell’intestatario al P.R.A., ridotti del 50%.
In polizza deve essere inserita la seguente
Clausola:
Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale.
56) Trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi (art. 54, lett. e, del
Codice della strada)
a) Quando i veicoli quali definiti all'art. 54, lett. e) del Codice della strada siano muniti del solo gancio per
il traino di rimorchio (art. 56, punto 2), del Codice della strada) si applicano i premi previsti per gli
autocarri (conto proprio o conto terzi) della corrispondente provincia di residenza o della sede legale
dell’intestatario al P.R.A. di peso complessivo a pieno carico pari al peso complessivo del trattore e
del peso massimo rimorchiabile, ridotti del 55%.
Qualora il rimorchio trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose e lubrificanti nella
determinazione del premio relativo al trattore stradale si applica la precedente norma 49.
b) Se i veicoli sono muniti anche di ralla (traino di semirimorchio) si applica la norma 47, lett. a).
57) Veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, compresi quelli targati
C.R.I. – Sono esclusi i veicoli per trasporto Rifiuti Solidi Urbani - (Elenco esemplificativo e non
limitativo).
a) Autolettighe ed autoambulanze
Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e
provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., ridotti del 13%.
b) Veicoli per riprese cinematografiche e televisive, rappresentazioni teatrali, esposizioni e mostre
(esclusa la vendita), bibliobus (esclusa la vendita), parchi di divertimento, circhi equestri e simili
(esclusi quelli di cui alla successiva lett. c), veicoli per trasporto acqua potabile, trasporto carcerati,
autocaravans (autoveicoli ad uso abitazione, autocase, campers), autobanche, autocappelle per
funzioni religiose, aulemobili, automolini, autoambulatori, laboratori per analisi chimiche, fisiche e
batteriologiche, autoemoteche, autostazioni schermografiche, autopigiatrici, autocompressori,
autocatramatrici, autotorri, autoseghe, stazioni mobili per calcestruzzo, gruppi elettrogeni, autopompe
idrovore, stazioni mobili di trivellazione, stazioni per rilievi sismici, trasporti funebri, autobetoniere, carri
attrezzi, officine mobili, presse auto, veicoli attrezzati per servizio di disinfezione e disinfestazione,
autospurghi, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, autoscale, grues autocarrate (su mezzi non idonei a
portare carico utile proprio).
Si applicano, quando si tratta di:
- ciclomotori e motoveicoli:
i premi, previsti per motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose, ridotti del 21%;
- autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 6.000 Kg (60 q.li):
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 31
-
i premi, previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o
della sede legale dell’intestatario al P.R.A., ridotti del 33%.
Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25%;
autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 6.000 Kg. (60 q.li):
i premi, previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di
residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., ridotti del 33%.
Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta
riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi:
c) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature
o per uso abitazione
Per i veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti, per il trasporto delle
attrezzature o per uso di abitazione, in quanto la particolare attività risulti dal "nullaosta di agibilità"
rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, compreso, ove del caso, il traino di "carri
ordinari" nel rispetto delle norme vigenti in materia di traino, si applicano i premi previsti per gli
autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della
sede legale dell’intestatario al P.R.A., ridotti del 40%.
d) Veicoli per trasporto Rifiuti Solidi Urbani
Ai veicoli utilizzati per il trasporto di Rifiuti Solidi Urbani si applicano i premi previsti per gli autocarri –
conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale
dell’intestatario al P.R.A., aumentati del 50%.
58) Tariffe applicabili
a) "Bonus/Malus" (esclusi Motocarri) La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le
norme riportate nella Condizione speciale F che deve essere richiamata in polizza.
b) Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità "Peius" valida per Motocarri (Condizione speciale
G), non applicabile per i autocarri, rimorchi e ciclomotori del settore IV.
La tariffa prevede maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale G
che deve essere richiamata in polizza.
c) Franchigia fissa ed assoluta
Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute:
- autoveicoli e relativi rimorchi:
- franchigia di € 129,11 sconto 10%;
- franchigia di € 258,23 sconto 15%;
- franchigia di € 516,46 sconto 20%;
ciclomotori, motoveicoli e relativi rimorchi:
- franchigia di € 77,47 sconto 11%.
In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E.
Per i veicoli già assicurati nella forma a "tariffa fissa", la franchigia può essere pattuita nelle misure
sopra indicate solamente se dalla attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto
non risulti l'applicazione del "Peius". In caso invece di applicazione del "Peius", le predette misure
delle franchigie dovranno essere maggiorate - fermo l'ammontare del premio - per la sola prima
annualità degli importi indicati nella tabella sottoriportata.
Franchigia base
Euro
77,47
129,11
258,23
516,46
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Maggiorazione delle franchigie
Autocarri
Motocarri
Euro
Euro
---116,20
154,94
193,67
44,93
----------
Pagina 32
Dette maggiorazioni non si applicano per i veicoli di prima immatricolazione o assicurati per la
prima volta dopo la voltura al P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed il
foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.
In caso di mancata presentazione dei predetti documenti o della attestazione dello stato di rischio
la franchigia deve essere maggiorata - per la sola prima annualità - nella misura suindicata.
59) Passaggio di tariffa
In passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla
scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine
previsti per la disdetta.
PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE IV
(1) AUTOCARRI e (2) MOTOCARRI Conto proprio o di Terzi
Forme tariffarie ammesse per Autocarri: Bonus/ Malus e Franchigia Fissa
Forme tariffarie ammesse per Motocarri: Tariffa Fissa con Pejus e Franchigia Fissa
(1) AUTOCARRI trasporto per conto proprio o di Terzi
Premio di riferimento per Autocarri con peso a pieno carico fino a Kg. 6.000 (Q.li 60)
Il premio di riferimento è di € 1.092,36
Coefficiente fino a kg. 1.500 (q.li 15)
Coefficiente oltre kg. 1.500 (q.li 15) e fino a kg. 2.500 (q.li 25)
Coefficiente oltre kg. 2.500 (q.li 25) e fino a kg. 3.500 (q.li 35)
Coefficiente oltre kg. 3.500 (q.li 35) e fino a kg. 6.000 (q.li 60)
1,10
1,20
1,60
1,60
Premio di riferimento per Autocarri con peso a pieno carico superiore a Kg. 6.000 (Q.li 60)
Il premio di riferimento per trasporto Conto proprio è di € 1.610,01
Il premio di riferimento per trasporto Conto terzi è di € 3.154,26
Coefficiente oltre kg. 6.000 (q.li 60) e fino a kg. 7.000 (q.li 70)
1,10
Coefficiente oltre kg. 7.000 (q.li 70) e fino a kg. 36.000 (q.li 360)
1,80
Coefficiente oltre kg. 36.000 (q.li 360)
2,80
CLASSI BM / COEFFICIENTI DI ASSUNZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,72
0,76
0,82
0,87
0,92
0,96
1,00
1,05
1,15
1,30
1,60
2,00
TABELLE DELLE FRANCHIGIE / COEFFICIENTE DI ASSUNZIONE
Il coefficiente di assunzione per polizze con franchigia fissa di € 129,11 è 0,90
Il coefficiente di assunzione per polizze con franchigia fissa di € 258,23 è 0,85
Il coefficiente di assunzione per polizze con franchigia fissa di € 516,46 è 0,80
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 33
Provincia di residenza del proprietario - Coefficienti assegnati
Tariffa Bonus /Malus e Franchigia Fissa - Settore IV Autocarri fino a 60 quintali
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Ascoli Piceno
L'Aquila
Arezzo
Asti
Avellino
Bari
Bergamo
Biella
Belluno
Benevento
Bologna
Brindisi
Brescia
Barletta Andria Trani
Bolzano
Cagliari
Campobasso
Caserta
Chieti
Carbonia Iglesias
Caltanissetta
Cuneo
Como
Cremona
Cosenza
Catania
Catanzaro
Enna
Forlì Cesena
Ferrara
Foggia
Firenze
Fermo
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
Crotone
Lecco
Lecce
Livorno
Lodi
Latina
Lucca
Monza Brianza
Macerata
Messina
Milano
Mantova
AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CI
CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
0,7810
0,7810
0,7106
0,7810
0,7106
0,7502
0,8125
0,6782
0,8501
0,9192
0,8125
0,6124
0,7189
0,7810
0,7502
0,8383
0,7442
0,9192
0,7676
0,9141
0,6656
0,9335
0,7810
0,9141
0,7202
0,8501
0,6782
0,6767
0,8501
0,7189
0,8501
0,8501
0,7616
0,7810
0,7202
0,9141
0,8344
0,8383
0,9192
0,6124
0,7932
0,6362
0,5018
0,8609
0,6656
0,7810
0,7928
0,6124
0,8344
0,8915
0,8501
0,7676
0,8915
0,8501
0,6362
Modena
Massa Carrara
Matera
Napoli
Novara
Nuoro
Ogliastra
Oristano
Olbia Tempio
Palermo
Piacenza
Padova
Pescara
Perugia
Pisa
Pordenone
Prato
Parma
Pistoia
Pesaro Urbino
Pavia
Potenza
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Ragusa
Rieti
Roma
Rimini
Rovigo
Salerno
Siena
Sondrio
La Spezia
Siracusa
Sassari
Savona
Taranto
Teramo
Trento
Torino
Trapani
Terni
Trieste
Treviso
Udine
Varese
Verbania
Vercelli
Venezia
Vicenza
Verona
Medio Campidano
Viterbo
Vibo Valentia
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OG
OR
OT
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR
VS
VT
VV
0,6782
0,9848
0,8501
0,9848
0,5018
0,6362
0,6362
0,6124
0,6362
0,7202
0,8125
0,7645
0,7676
0,5932
0,8915
0,6124
0,9141
0,6767
0,9141
0,8344
0,6782
0,8609
0,6656
0,9141
0,6119
0,7189
0,5932
0,8144
0,8144
0,8501
0,9335
0,7810
0,7202
0,9141
0,7810
0,6362
0,7202
0,8772
0,8501
0,6362
0,9141
0,7202
0,7442
0,7810
0,6782
0,9502
0,6362
0,6656
0,6656
0,8609
0,7189
0,8501
0,9141
0,7087
0,9141
S.O. Malta
Corpo Diplomatico
Escursionisti Esteri
AFI
FTASE
Targhe Estere
Croce Rossa Italiana
Corpo Consolare
Città del Vaticano
Repubblica San Marino
SMOM
CD
EE
AFI
FTASE
E
CRI
CC
SCV
RSM
0,8144
0,8144
0,9192
0,8144
0,8144
0,8144
0,8144
0,8144
0,8144
0,8772
Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi
(vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51)
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 34
Provincia di residenza del proprietario - Coefficienti assegnati
Tariffa Bonus /Malus e Franchigia Fissa - Settore IV Autocarri oltre 60 quintali
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Ascoli Piceno
L'Aquila
Arezzo
Asti
Avellino
Bari
Bergamo
Biella
Belluno
Benevento
Bologna
Brindisi
Brescia
Barletta Andria Trani
Bolzano
Cagliari
Campobasso
Caserta
Chieti
Carbonia Iglesias
Caltanissetta
Cuneo
Como
Cremona
Cosenza
Catania
Catanzaro
Enna
Forlì Cesena
Ferrara
Foggia
Firenze
Fermo
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
Crotone
Lecco
Lecce
Livorno
Lodi
Latina
Lucca
Monza Brianza
Macerata
Messina
Milano
Mantova
AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CI
CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
1,0235
0,8609
1,0477
1,0842
1,0791
1,0791
1,0235
1,0077
1,1459
1,0077
0,8609
0,8259
1,0791
1,1459
0,8165
1,0077
1,1459
1,0077
0,8165
0,7629
1,0235
1,1459
1,0477
0,9234
0,8609
0,8609
0,8609
1,0477
1,0235
1,0477
0,8609
1,0791
1,0477
1,0477
1,0077
0,9141
0,8609
0,9141
1,0842
1,0235
1,0235
0,8609
1,0235
1,0477
1,0235
1,0791
0,9141
1,0235
1,0791
0,8609
0,9679
0,9141
0,8609
0,9679
1,0791
Modena
Massa Carrara
Matera
Napoli
Novara
Nuoro
Ogliastra
Oristano
Olbia Tempio
Palermo
Piacenza
Padova
Pescara
Perugia
Pisa
Pordenone
Prato
Parma
Pistoia
Pesaro Urbino
Pavia
Potenza
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Ragusa
Rieti
Roma
Rimini
Rovigo
Salerno
Siena
Sondrio
La Spezia
Siracusa
Sassari
Savona
Taranto
Teramo
Trento
Torino
Trapani
Terni
Trieste
Treviso
Udine
Varese
Verbania
Vercelli
Venezia
Vicenza
Verona
Medio Campidano
Viterbo
Vibo Valentia
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OG
OR
OT
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR
VS
VT
VV
0,8259
0,9141
0,8609
1,1141
1,0235
0,6213
0,7788
0,8900
0,7231
1,0235
1,0077
0,8609
1,0235
0,8259
1,0842
1,0235
1,0477
1,0235
0,8609
1,0477
1,0477
1,1459
1,0077
1,0477
1,0235
1,0791
1,0477
1,1459
1,1459
1,0235
0,9141
1,0842
0,8609
1,0842
1,0791
0,7019
1,0791
0,8165
0,8609
0,8259
1,0477
1,0791
1,1459
1,1141
0,8609
1,0077
0,9141
1,0235
1,0791
1,0077
1,0477
1,0842
0,9234
0,8165
1,0791
S.O. Malta
Corpo Diplomatico
Escursionisti Esteri
AFI
FTASE
Targhe Estere
Croce Rossa Italiana
Corpo Consolare
Città del Vaticano
Repubblica San Marino
SMOM
CD
EE
AFI
FTASE
E
CRI
CC
SCV
RSM
1,1459
1,1459
1,1459
1,1459
1,1459
1,1459
1,1459
1,1459
1,1459
1,1459
Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi
(vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51)
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 35
(2) MOTOCARRI trasporto per conto proprio o di Terzi
Premio di riferimento per Motocarri
Il premio di riferimento è di € 318,66
Coefficiente ciclomotori
Coefficiente fino a cc. 50
Coefficiente oltre cc. 50 e fino a cc. 150
Coefficiente oltre cc. 150 e fino a cc. 250
Coefficiente oltre cc. 250 e fino a cc. 750
Coefficiente oltre cc. 750
1,25
1,25
1,25
2,40
2,40
2,40
TABELLE DELLE FRANCHIGIE / COEFFICIENTE DI ASSUNZIONE
Il coefficiente di assunzione per polizze con franchigia fissa di € 77,47 è 0,89
Provincia di residenza del proprietario - Coefficienti assegnati
Tariffa Fissa e Franchigia Fissa - Settore IV Motocarri Conto Proprio e/o Terzi
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Ascoli Piceno
L'Aquila
Arezzo
Asti
Avellino
Bari
Bergamo
Biella
Belluno
Benevento
Bologna
Brindisi
Brescia
Barletta Andria Trani
Bolzano
Cagliari
Campobasso
Caserta
Chieti
Carbonia Iglesias
Caltanissetta
Cuneo
Como
Cremona
Cosenza
Catania
Catanzaro
Enna
Forlì Cesena
Ferrara
Foggia
Firenze
Fermo
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CI
CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
0,5236
0,5034
0,4881
0,5034
0,6119
0,5034
0,5118
0,5034
0,6656
0,6656
0,6119
0,4083
0,4735
0,7775
0,5236
0,8875
0,4881
0,6656
0,5034
0,6119
0,4881
0,6915
0,5118
0,6119
0,6660
0,4735
0,4881
0,5118
0,5680
0,8344
0,6656
0,5680
0,5034
0,4735
0,6656
0,5680
0,6119
0,4735
0,6656
0,4735
0,5034
0,6119
0,5236
Modena
Massa Carrara
Matera
Napoli
Novara
Nuoro
Ogliastra
Oristano
Olbia Tempio
Palermo
Piacenza
Padova
Pescara
Perugia
Pisa
Pordenone
Prato
Parma
Pistoia
Pesaro Urbino
Pavia
Potenza
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Ragusa
Rieti
Roma
Rimini
Rovigo
Salerno
Siena
Sondrio
La Spezia
Siracusa
Sassari
Savona
Taranto
Teramo
Trento
Torino
Trapani
Terni
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OG
OR
OT
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
0,6065
0,6660
0,5314
1,1125
0,5118
0,6656
0,8344
0,4735
0,6385
0,8344
0,6119
0,6119
0,4881
0,5118
0,5680
0,4735
0,5680
0,6119
0,7064
0,4083
0,5034
0,5236
0,5118
0,6915
0,6119
0,5236
0,4083
0,7775
0,6119
0,4735
0,8344
0,5034
0,4735
0,6564
0,5236
0,6564
0,6119
0,8344
0,5118
0,6119
0,5034
0,5236
0,6564
S.O. Malta
Corpo Diplomatico
Escursionisti Esteri
AFI
FTASE
Targhe Estere
Croce Rossa Italiana
Corpo Consolare
Città del Vaticano
Repubblica San Marino
SMOM
CD
EE
AFI
FTASE
E
CRI
CC
SCV
RSM
0,7775
0,7775
0,7064
0,7775
0,7775
0,7775
0,7775
0,7775
0,7775
0,6119
Pagina 36
Crotone
Lecco
Lecce
Livorno
Lodi
Latina
Lucca
Monza Brianza
Macerata
Messina
Milano
Mantova
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
0,8875
0,4735
0,5680
0,7775
0,5314
0,4083
0,5236
0,5680
0,5118
0,8875
0,5680
0,4735
Trieste
Treviso
Udine
Varese
Verbania
Vercelli
Venezia
Vicenza
Verona
Medio Campidano
Viterbo
Vibo Valentia
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR
VS
VT
VV
0,5034
0,6119
0,5118
0,6119
0,5118
0,4735
0,5236
0,6119
0,5034
0,6119
0,5118
0,8344
Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi
(vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51)
CAPO V
NORME RELATIVE AL SETTORE V
60) Definizioni
Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone
ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati agli artt. 52 e 53, lett. a), b) e c), nonché i
quadricicli a motore (*) disciplinati all’art. 53 lett. h) del Codice della strada).
(*) Il quadriciclo / triciclo con massa a vuoto fino a 400 kg e potenza fino a 15 kw è assimilato a motocicli /
motocarrozzette fino a cc. 125.
l quadricicli leggeri con motore ad accensione comandata (benzina) massa a vuoto inferiore a 350 kg,
velocità fino a 45 km/h, cilindrata fino a 50 cc, ed i quadricicli leggeri con motore non ad accensione
comandata (diesel o elettrico) massa a vuoto inferiore a 350 kg, velocità fino a 45 km/h,potenza fino a 4
kw sono assimilato ai ciclomotori.
61) Motocicli e motocarrozzette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il
trasporto di altre persone oltre il conducente
Si applicano i corrispondenti premi del Settore V ridotti del 33%, in quanto l'assicurazione non
può comprendere la garanzia verso i terzi trasportati.
62) Motocarrozzette da noleggio con conducente o ad uso pubblico
L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con
sè dai terzi trasportati.
Si applicano i premi previsti per i motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di
residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., aumentati del 35%.
In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B.
63) Locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette senza conducente
L'assicurazione può essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la
locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette senza conducente.
Si applicano i premi dei ciclomotori e motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di
residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A. aumentati del 150%.
64) Motoslitte
Si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata e facendo riferimento alla provincia di
residenza dell'assicurato.
65) Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della
strada)
Si applicano i premi previsti per i motocicli adibiti ad uso privato, di pari cilindrata e provincia di
residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., compresa la riduzione del 33% se la carta di
circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 37
66) Tariffe applicabili
"Bonus/Malus".
La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione
speciale F che deve essere richiamata in polizza.
a) Guidatori abituali per ciclomotori non registrati nell’archivio nazionale – Nucleo familiare
L’Impresa, provvederà al risarcimento integrale dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato
in polizza esercitando, limitatamente ai ciclomotori non registrati nell’archivio nazionale, il diritto di
rivalsa nei confronti del Contraente fino ad un massimo di € 2.500 qualora al momento del sinistro
risulti alla guida persona diversa dal Contraente o non appartenente al nucleo familiare del
Contraente stesso, e che abbia causato il sinistro in una Regione diversa dalla Regione di residenza
del Contraente.
L’Impresa non provvederà ad esercitare il diritto di rivalsa qualora il sinistro sia accaduto entro 100
chilometri dalla residenza del Contraente.
PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE V
(1) CICLOMOTORI E (2) MOTOCICLI AD USO PRIVATO
Forma tariffaria Bonus/ Malus
(1) CICLOMOTORI
Premio di riferimento per Ciclomotori
Il premio di riferimento per i Ciclomotori con esclusione del trasportato è di € 248,31
Il premio di riferimento per i Ciclomotori con trasportato è di € 450,74
(2) MOTOCICLI
Premio di riferimento per Motocicli
Il premio di riferimento per Motocicli fino a cc. 150 è di € 387,00
Il premio di riferimento per Motocicli oltre cc. 150 è di € 337,66
Coefficiente per Motocicli fino a cc. 400
Coefficiente per Motocicli oltre cc. 400
1,10
1,86
TABELLE CLASSI BM / COEFFICIENTI E DI ASSUNZIONE (valide per Ciclomotori e Motocicli)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0,48
0,50
0,53
0,56
0,62
0,66
0,70
0,74
0,78
0,82
0,88
0,94
1,00
1,20
1,40
1,80
2,50
3,00
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 38
Alimentazione elettrica
Per i Ciclomotori e i Motocicli ad alimentazione elettrica, si applica il coefficiente 0,50 sui seguenti premi
di riferimento:
a) sino a 5 Kw per Ciclomotori senza Trasportato – premio di riferimento
€ 248,31;
b) sino a 5 Kw per Ciclomotori con Trasportato – premio di riferimento
€ 450,74;
c) oltre i 5 Kw – per tutto il settore V – (premio di riferimento della fascia
Motocicli oltre cc.150 con applicazione del coefficiente Motocicli oltre cc. 400).
€ 628,05.
Fattori di personalizzazione - Età – sesso proprietari.
Età e sesso dei proprietari del Motociclo
Età Maschi e Femmine
Fino a 19
Da 20 a 22
Da 23 a 30
Da 31 a 60
Oltre
60
coefficiente
1.3250
1,3250
1,3178
0,8682
0,6976
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
coefficiente
Persona Giuridica
1,0708
Pagina 39
Provincia di residenza del Proprietario – coefficienti assegnati
Tariffa Bonus / Malus – Settore V Ciclomotori
CITTA’
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Ascoli Piceno
L'Aquila
Arezzo
Asti
Avellino
Bari
Bergamo
Biella
Belluno
Benevento
Bologna
Brindisi
Brescia
Barletta Andria Trani
Bolzano
Cagliari
Campobasso
Caserta
Chieti
Carbonia Iglesias
Caltanissetta
Cuneo
Como
Cremona
Cosenza
Catania
Catanzaro
Enna
Forlì Cesena
Ferrara
Foggia
Firenze
Fermo
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
Crotone
Lecco
Lecce
Livorno
Lodi
Latina
Lucca
Monza Brianza
Macerata
Messina
Milano
Mantova
SIGLA
AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CI
CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
Coeff.
0,8900
0,6301
0,6301
0,6301
0,6616
0,6301
0,5536
0,6616
1,3969
1,5575
0,6616
0,5536
0,5536
1,5575
0,8900
3,0747
0,6301
1,5575
0,6301
0,7899
0,6301
1,5575
0,6486
0,6301
1,1125
0,5536
0,6301
0,5536
1,1125
1,5575
1,5575
0,8875
0,6301
0,6486
1,5575
1,1125
0,6301
0,5536
1,2425
0,5536
0,6301
0,6616
0,7222
3,0747
0,5536
1,0804
1,2425
0,7100
0,6898
0,8900
1,0804
0,5536
2,9288
1,0804
0,6486
CITTA’
Modena
Massa Carrara
Matera
Napoli
Novara
Nuoro
Ogliastra
Oristano
Olbia Tempio
Palermo
Piacenza
Padova
Pescara
Perugia
Pisa
Pordenone
Prato
Parma
Pistoia
Pesaro Urbino
Pavia
Potenza
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Ragusa
Rieti
Roma
Rimini
Rovigo
Salerno
Siena
Sondrio
La Spezia
Siracusa
Sassari
Savona
Taranto
Teramo
Trento
Torino
Trapani
Terni
Trieste
Treviso
Udine
Varese
Verbania
Vercelli
Venezia
Vicenza
Verona
Medio Campidano
Viterbo
Vibo Valentia
SIGLA
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OG
OR
OT
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR
VS
VT
VV
Coeff.
0,6616
1,0804
0,7222
3,0747
0,6486
1,2604
1,5575
0,6486
0,7222
1,2604
0,7899
0,6616
0,7899
0,6486
0,8875
0,5536
1,1125
0,6616
0,8875
0,5536
0,6301
0,7222
0,6486
1,5575
0,6616
0,7222
0,6898
1,2604
0,7899
0,6486
1,5575
0,6301
0,5536
0,7222
0,7222
0,8900
0,6301
1,5575
0,6486
0,6301
0,6616
0,8900
0,7100
0,6616
0,6301
0,5536
0,6301
0,5536
0,5536
0,7222
0,6301
0,6616
0,6301
0,5536
1,5575
SIGLE SPECIALI
S.O. Malta
Corpo Diplomatico
Escursionisti Esteri
AFI
FTASE
Targhe Estere
Croce Rossa Italiana
Corpo Consolare
Città del Vaticano
Repubblica San Marino
SIGLE
SMOM
CD
EE
AFI
FTASE
E
CRI
CC
SCV
RSM
Coeff.
1,2604
1,2604
1,0804
1,2604
1,2604
1,2604
1,2604
1,2604
1,2604
0,7899
Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi
(vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51)
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 40
Provincia di residenza del Proprietario – coefficienti assegnati
Tariffa Bonus / Malus – Settore V Motocicli
CITTA’
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Ascoli Piceno
L'Aquila
Arezzo
Asti
Avellino
Bari
Bergamo
Biella
Belluno
Benevento
Bologna
Brindisi
Brescia
Barletta Andria Trani
Bolzano
Cagliari
Campobasso
Caserta
Chieti
Carbonia Iglesias
Caltanissetta
Cuneo
Como
Cremona
Cosenza
Catania
Catanzaro
Enna
Forlì Cesena
Ferrara
Foggia
Firenze
Fermo
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
Crotone
Lecco
Lecce
Livorno
Lodi
Latina
Lucca
Monza Brianza
Macerata
Messina
Milano
Mantova
SIGLA
AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CI
CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
Coeff.
0,8900
0,7565
0,6278
0,7565
0,6035
0,7565
0,6341
0,7565
1,5575
1,3075
0,6035
0,6341
0,6341
1,5575
0,8756
3,0150
0,6035
1,5575
0,7565
0,7565
0,7565
1,5575
0,6341
0,7565
1,1125
0,6341
0,6278
0,6341
1,1125
1,3075
1,3075
1,1125
0,7565
0,6341
1,5575
0,9463
0,7565
0,6341
1,3075
0,6341
0,7565
0,7565
0,8900
2,9288
0,6028
1,1125
1,3075
0,8900
0,6341
0,8900
0,9463
0,6341
2,9288
0,9463
0,5167
CITTA’
Modena
Massa Carrara
Matera
Napoli
Novara
Nuoro
Ogliastra
Oristano
Olbia Tempio
Palermo
Piacenza
Padova
Pescara
Perugia
Pisa
Pordenone
Prato
Parma
Pistoia
Pesaro Urbino
Pavia
Potenza
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Ragusa
Rieti
Roma
Rimini
Rovigo
Salerno
Siena
Sondrio
La Spezila
Siracusa
Sassari
Savona
Taranto
Teramo
Trento
Torino
Trapani
Terni
Trieste
Treviso
Udine
Varese
Verbania
Vercelli
Venezia
Vicenza
Verona
Medio Campidano
Viterbo
Vibo Valentia
SIGLA
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OG
OR
OT
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR
VS
VT
VV
Coeff
0,7565
0,9463
0,8900
3,0150
0,6341
1,5575
1,2425
0,6341
0,8900
1,3075
0,7565
0,7565
0,7565
0,6341
0,9463
0,6341
1,1125
0,7565
1,1125
0,6028
0,7565
0,8900
0,6341
1,5575
0,7565
0,8900
0,6341
1,3075
0,7565
0,6341
1,5575
0,7565
0,6341
0,8900
0,8900
0,8900
0,7565
1,5575
0,6341
0,7565
0,6278
0,8900
0,8900
0,7565
0,7565
0,6341
0,6278
0,6341
0,6341
0,8900
0,7565
0,6278
0,7565
0,6341
1,5575
SIGLE SPECIALI
S.O. Malta
Corpo Diplomatico
Escursionisti Esteri
AFI
FTASE
Targhe Estere
Croce Rossa Italiana
Corpo Consolare
Città del Vaticano
Repubblica San Marino
SIGLE
SMOM
CD
EE
AFI
FTASE
E
CRI
CC
SCV
RSM
Coeff.
1,3075
1,3075
1,1125
1,3075
1,3075
1,3075
1,3075
1,3075
1,3075
0,7565
Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi
(vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51)
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 41
CAPO VI
NORME RELATIVE AL SETTORE VI
67) Definizioni
Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore indicati all'art. 58 del Codice
della strada.
68) Macchine operatrici e carrelli (art. 58 lett. a, b, e c del Codice della strada)
L'assicurazione può essere prestata solamente per i veicoli corredati del certificato per circolare
su strada previsto dall'art. 114 del Codice della strada.
La garanzia comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi.
69) Gatto delle nevi (veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile come mezzo sgombraneve)
- se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati, si applicano i premi previsti per i rulli
compressori;
- se adibito solo a trasporto di cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a
motore del settore VI, lett. b), aumentati del 100%;
- se adibito anche a trasporto di persone od a trasporto promiscuo di persone e cose, si applicano i premi
previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore VI, lett. b), aumentati del 300%.
70) Macchine su cingoli
Si applica una riduzione del 25% sui premi di tariffa.
In polizza deve essere inserita la seguente
Clausola:
Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale.
71) Macchine operatrici e carrelli trainati - rischio statico
Per ogni rimorchio identificato con targa propria o telaio si applica la precedente norma n. 48.
In polizza deve essere inserita la seguente
Clausola:
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato
dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonchè, sempre se il rimorchio è staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 42
PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE VI
MACCHINE OPERATRICI e Carrelli Trainati
Forma tariffaria Tariffa Fissa
Premio di riferimento per Macchine Operatrici semoventi
Il premio di riferimento è di € 218,29
Coefficiente fino a kg. 2.500 (q.li 25)
Coefficiente oltre kg. 2.500 (q.li 25) e fino a kg. 5.000 (q.li 50)
Coefficiente oltre kg. 5.000 (q.li 50) e fino a kg. 15.000 (q.li 150)
Coefficiente oltre kg. 15.000 (q.li 150)
1,00
1,30
2,00
3,00
Coefficiente per rulli compressori
0,50
Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi
(vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51)
CAPO VII
NORME RELATIVE AL SETTORE VII
72) Definizioni
Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore elencati all'art. 57 del Codice
della strada
73) Macchine agricole
La garanzia comprende:
- i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente;
- il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli.
Per i rimorchi deve inoltre essere stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 74.
Per le macchine su cingoli o su ruote non gommate il premio di tariffa non comprende la garanzia
per danni provocati alla pavimentazione stradale.
74) Rimorchi - rischio statico
Per il rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato
un premio fisso di € 30,00 (escluso S.S.N.) anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.
Il premio fisso sopra riportato deve intendersi riferito fino al 10/06/2012 al massimale di
€ 3.000.000 / 2.500.000 / 500.000 e dall’ 11/06/2012 a € 6.000.000 / 5.000.000 / 1.000.000.
Per massimali superiori vanno applicati i relativi coefficienti di tariffa.
Con tale garanzia sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla
motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonchè sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice,
quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.
La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del
contrassegno e del certificato relativo al rimorchio.
In polizza deve essere inserita la seguente
Clausola:
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato
dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonchè sempre se il rimorchio è staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 43
PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE VII
MACCHINE AGRICOLE per Conto Proprio o di Terzi
Forma tariffaria Tariffa Fissa
Premio di riferimento per Macchine Agricole
Il premio di riferimento per Conto proprio è di € 217,27
Il premio di riferimento per Conto terzi è di € 514,31
Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi
(vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51)
CAPO VIII
NORME RELATIVE ALLE CARTE VERDI
75) Premio
I premi determinati dall’Impresa per i singoli settori sono comprensivi dell’estensione della polizza
all’estero per i paesi indicati sulla carta verde, pertanto, assieme al certificato e contrassegno potrà
essere consegnata, a specifica richiesta del Contraente, anche la relativa carta verde.
76) Durata
La durata della carta verde dovrà coincidere con quella del periodo di assicurazione in corso con
premio pagato risultante sul certificato di assicurazione del veicolo.
Non è ammesso il rilascio di carta verde per contratti di durata inferiore a 15 giorni.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 44
TITOLO II - NATANTI
NORME COMUNI AI SETTORI I E II
_____________
MOTOSCAFI ED IMBARCAZIONI
(aventi lunghezza fuori tutto compresa tra 7,5 e 24 metri ad uso privato o adibiti alla navigazione
da diporto)
NATANTI ED IMBARCAZIONI
(fino a 25 tonnellate di stazza lorda adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone escluse le
aziende municipalizzate di trasporto)
____________
77) Limiti di navigazione
La presente tariffa vale per l’assicurazione di responsabilità civile relativa ai natanti naviganti nel
Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché nelle acque interne dei paesi europei.
78) Durata dei contratti
Tenuto conto della natura del rischio, il contratto non può avere durata diversa dall’anno.
Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca
legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di
contratti per periodi, superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di
ammortamento, a condizione che il premio venga corrisposto in unica soluzione per tutta la durata della
rateazione o del periodo di locazione in leasing.
79) Premio
I premi determinati dall’Impresa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e
rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione del contributo per il Servizio
Sanitario Nazionale e delle imposte.
a) E' ammesso il frazionamento del premio solo per i natanti del settore II.
b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing
oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente
finanziatore. Nel caso di:
- premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%;
- premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%.
Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la
durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.
Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola
“Senza tacito rinnovo”, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l’applicazione dell’art.
1901 - II° comma, del Codice Civile.
80) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi
Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante
dall'applicazione dei precedenti.
81) Dati tecnici dei natanti
I dati tecnici dei natanti (potenza fiscale, dati di iscrizione o registrazione del natante, marchio e
numero del motore, numero dei posti, ecc.) si desumono dai documenti rilasciati dall’autorità competente.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 45
82) Alienazione del natante - Sua sostituzione con altro natante - Conguaglio del premio
1. Il trasferimento di proprietà del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti
effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al
rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del
contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale;
b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale
conguaglio del premio sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione. .
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e
l'acquirente se, insieme al natante, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del
nuovo contrassegno relativo al natante secondo le modalità previste dal regolamento 147 adottato, su
proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
NORME RELATIVE AL SETTORE I
83) Definizioni
Il presente settore disciplina le assicurazioni dei motoscafi e delle imbarcazioni fino a 50 tonnellate
di stazza lorda ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto a motori amovibili.
84) Criteri di tariffazione
I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale
Per natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non
risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha rigurdo al dislocamento,
considerato sostituito al limite di 50 tonnellate di stazza lorda quello di 50 tonnellate di dislocamento.
85) Rischi di durata inferiore ad un anno per i soli natanti di potenza fiscale di oltre 90 C.V.
- per garanzia limitata ad un periodo di 15 giorni consecutivi, si applica il premio annuo di Tariffa, ridotto
del 60%;
- per garanzia limitata ad un periodo di 4 mesi consecutivi, si applica il premio annuo di Tariffa, ridotto
del 20%.
86) Targhe in prova
Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso privato di potenza da oltre 90 fino a
150 C.V.
87) Natanti da noleggio con equipaggio
Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato
del 50% (comprensivo del premio aggiuntivo per attività idrosciatoria).
88) Locazione di natanti senza equipaggio
Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato
del 100% (comprensivo del comprensivo aggiuntivo per attività idrosciatoria).
89) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida
Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale.
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore,
l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e
l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 46
90) Moto d'acqua
Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale.aumentato
del 100%.
91) Hovercraft ( aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica)
Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale.
La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua.
In polizza deve essere inserita la seguente
Clausola:
La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua.
92) Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati
Nel caso in cui l'assicurazione comprenda i danni a cose e ad animali di terzi non trasportati la
garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di:
- € 77,47 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale fino a 90 C.V.;
- € 154,94 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale di oltre 90 C.V.
In polizza deve essere richiamata la condizione aggiuntiva B ed indicata la misura della
franchigia.
93) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano
Quando sia dichiarato in polizza che il natante effettua attività idrosciatoria, traino di paracadute
ascensionale o di deltaplano, si applicano i premi aggiuntivi di seguito riportati per la combinazione di
massimali indicati nella scheda di polizza.
94) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione
I limiti di navigazione possono essere estesi, con applicazione di un soprapremio del 10%, al Mar
Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 47
PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE VIII
NATANTI ad uso privato
Forma tariffaria Tariffa Fissa
Premio di riferimento per Natanti ad uso privato
Il premio di riferimento è di € 60,24
Per natanti con potenza maggiore di cv 5, si applicano i seguenti coefficienti:
da oltre cv
da oltre cv
da oltre cv
da oltre cv
da oltre cv
da oltre cv
da oltre cv
oltre cv
5
19
50
90
150
200
300
500
fino a cv
19...………………………………..1,52
fino a cv
50...………………………………..1,88
fino a cv
90...………………………………..2,58
fino a cv
150...………………………………..3,17
fino a cv
200...………………………………..4,14
fino a cv
300...………………………………..5,32
fino a cv
500...………………………………..6,40
…………………….………..…………………………..6,93
Premi aggiuntivi per le attività indicate all’art. 93) con i seguenti massimali
€ 18,313
€ 18,496
€ 18,679
€ 18,862
€ 19,229
€ 19,412
€ 18,415
€ 18,419
€ 18,423
€ 19,426
€ 19,778
€ 20,144
€ 20,694
massimale
massimale
massimale
massimale
massimale
massimale
massimale
massimale
massimale
massimale
massimale
massimale
massimale
3.000.000,00 2.500.000,00
3.000.000,00 2.600.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
3.700.000,00 3.700.000,00
5.200.000,00 5.200.000,00
6.000.000,00 5.000.000,00
6.000.000,00 5.000.000,00
6.000.000,00 5.000.000,00
6.000.000,00 5.000.000,00
6.000.000,00 5.200.000,00
6.000.000,00 6.000.000,00
7.800.000,00 7.800.000,00
11.000.000,00 11.000.000,00
500.000,00 (*)
2.600.000,00 (*)
3.000.000,00 (*)
3.700.000,00 (*)
5.200.000,00 (*)
1.000.000,00 (***)
2.600.000,00 (**)
3.000.000,00 (**)
3.700.000,00 (**)
5.200.000,00 (**)
6.000.000,00 (***)
7.800.000,00 (***)
11.000.000,00 (***)
(*) massimali applicabili fino al 10/06/2012
(**) massimali di adeguamento per (*) dall’ 11/06/2012, da tale data sono applicabili per sostituzioni in
corso d’anno, solo per contratti aventi i medesimi massimali.
(***) massimali e coefficienti applicabili a tutti i contratti dall’1/1/2012 con tariffa 2012 Ed. 1
Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi
(vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1.1 di pag 52)
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 48
NORME RELATIVE AL SETTORE II
95) Definizioni
Il presente settore disciplina le assicurazioni di natanti di imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza
lorda adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone.
96) Premio
I premi determinati dall’Impresa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e
rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione del contributo per il Servizio
Sanitario Nazionale e delle imposte.
a) E’ ammesso il frazionamento semestrale con l'aumento del 3%, purché l'importo di rata, comprensivo
dell'aumento per frazionamento e al netto dell'imposta, non sia inferiore a € 12,91.
b) Per i contratti emessi con UBI Assicurazioni S.p.A., aventi decorrenza precedente all’ 1/01/2012 e
clausola di “tacito rinnovo”, è consentito il mantenimento del frazionamento trimestrale con
l’aumento del 6% o quadrimestrale con l'aumento del 5%, purché l'importo di rata, comprensivo
dell'aumento per frazionamento al netto dell'imposta, non sia inferiore a € 12,91.
97) Criteri di tariffazione
I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale ed al tonnellaggio in stazza lorda dei singoli
natanti, nonchè, in base al numero dei posti.
Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non
risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante di ha riguardo al dislocamento,
considerando il tonnellaggio di dislocamento equivalente a quello di stazza lorda.
98) Rischi di durata inferiore ad un anno
Per garanzia limitata ad un periodo di 6 mesi consecutivi si applica il premio annuo di Tariffa,
ridotto del 40%.
99) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida
Si applica, ridotto del 34%, il corrispondente premio dei natanti di pari tonnellaggio e potenza
fiscale del motore; non si applica il premio aggiuntivo per il numero dei posti.
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore,
l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e
l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
100) Danni a cose ed animali di terzi
Per estendere l'assicurazione ai danni di cose ed animali di terzi deve essere applicato un
aumento del 100% sul premio di Tariffa, escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti.
Il limite dell'obbligazione per danni a cose ed animali, nell'ambito della somma massima
assicurata, è pari al 10% di detta somma per ogni sinistro, il relativo importo deve essere indicato in
polizza quale limite per i danni a cose.
La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 77,47 per ogni sinistro da indicare in
polizza.
Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B.
101) Danni a cose di terzi trasportati
Per estendere l'assicurazione ai danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi
trasportati deve essere applicato un aumento del 25% sul premio aggiuntivo per ogni posto previsto in
Tariffa.
Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma assicurata, è pari al 5% di detta
somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 103,29 per ogni persona danneggiata.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C.
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 49
102) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati
Per estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali di terzi, nonchè agli indumenti ed oggetti
di comune uso personale dei terzi trasportati, devono essere applicati entrambi gli aumenti di premio di
cui ai nn. 100 e 101.
Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma massima assicuarata, è
pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale
limite per i danni a cose.
La garanzia per i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati è
prestata fino ad un massimo di € 103,29 per ogni persona danneggiata.
La garanzia per i danni a cose ed animali di terzi è prestata con una franchigia assoluta di € 77,47
per ogni sinistro.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D.
103) Aliscafi
Si applica un soprapremio del 50% sui premi di Tariffa, compreso il premio aggiuntivo in base al
numero dei posti, e sugli eventuali soprapremi.
104) Aziende municipalizzate di trasporto
Per aziende municipalizzate di trasporto, rileva la disomogeneità del rischio, si procede alla
tariffazione di volta in volta ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni
private”.
Ne consegue che i relativi contratti non potranno avere durata diversa dall'anno.
Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola “Senza tacito
rinnovo”, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l’applicazione dell’art. 1901 - II° comma,
del Codice Civile.
PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE IX
NATANTI ad uso pubblico
Forma tariffaria Tariffa Fissa
Premio di riferimento per Natanti ad uso pubblico
Il premio di riferimento è di € 51,134
Premio aggiuntivo per posto € 2,50
Si applicano i seguenti coefficienti in relazione a peso e potenza:
fino a 5 cv
> 5 fino 11 cv
>11 fino a 19 cv
oltre 19 cv
fino a 2 tsl
1,000
1,240
1,480
1,970
>2 fino a 3 tsl
1,115
1,426
1,747
2,620
>3 fino a 4 tsl
1,230
1,612
2,013
2,778
>4 fino a 5 tsl
1,370
1,798
2,279
3,152
>5 fino a 10 tsl
1,560
2,050
2,531
3,546
>10 fino a 15 tsl
1,790
2,360
2,797
3,936
>15 fino a 20 tsl
2,060
2,714
3,037
4,326
>20 fino a 25 tsl
2,370
3,121
3,316
4,717
coefficienti
Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi
(vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1.1 di pag. 52)
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 50
Allegati 1 e 1.1 – Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi
(*) massimali applicabili fino al 10/06/2012
(**) massimali di adeguamento per (*) dall’ 11/06/2012, da tale data sono applicabili per sostituzioni in
corso d’anno, solo per contratti aventi i medesimi massimali.
(***) massimali e coefficienti applicabili a tutti i contratti dall’1/1/2012 con tariffa 2012 Ed. 1
settori I-II-IV-VI-VII
(autovetture, autotassametri, autocarri e motocarri, macchine operatrici, macchine agricole)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(***)
(**)
(**)
(**)
(**)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.700.000
5.200.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
7.800.000
11.000.000
15.000.000
20.000.000
25.823.000
2.500.000
2.600.000
3.000.000
3.700.000
5.200.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.200.000
6.000.000
7.800.000
11.000.000
15.000.000
20.000.000
25.823.000
500.000
2.600.000
3.000.000
3.700.000
5.200.000
1.000.000
2.600.000
3.000.000
3.700.000
5.200.000
6.000.000
7.800.000
11.000.000
15.000.000
20.000.000
25.823.000
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
1.0000
1.0100
1.0200
1.0300
1.0400
1.0500
1.0502
1.0504
1.0506
1.0508
1.0600
1.0700
1.0800
1.0900
1.1000
1.1100
settore III
(autobus in servizio pubblico urbano, ad uso privato, noleggio e di linee extraurbane)
(*)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
€
€
€
€
€
€
€
€
3.000.000
6.000.000
6.000.000
7.800.000
11.000.000
15.000.000
20.000.000
25.823.000
2.500.000
5.000.000
6.000.000
7.800.000
11.000.000
15.000.000
20.000.000
25.823.000
500.000
1.000.000
6.000.000
7.800.000
11.000.000
15.000.000
20.000.000
25.823.000
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
1.0000
1.1000
1.1200
1.2300
1.3500
1.4800
1.6200
1.7800
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
1.0000
1.0100
1.0200
1.0300
1.0400
1.0600
1.0602
1.0604
1.0606
1.0608
1.0600
1.0700
1.0800
1.0900
1.1000
1.1100
settore V
(ciclomotori e motocicli)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(***)
(**)
(**)
(**)
(**)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.700.000
5.200.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
7.800.000
11.000.000
15.000.000
20.000.000
25.823.000
2.500.000
2.600.000
3.000.000
3.700.000
5.200.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.200.000
6.000.000
7.800.000
11.000.000
15.000.000
20.000.000
25.823.000
Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
500.000
2.600.000
3.000.000
3.700.000
5.200.000
1.000.000
2.600.000
3.000.000
3.700.000
5.200.000
6.000.000
7.800.000
11.000.000
15.000.000
20.000.000
25.823.000
Pagina 51
Allegato 1.1 – Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi
settore VIII
(natanti, imbarcazioni, motori amovibili)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(***)
(**)
(**)
(**)
(**)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.700.000
5.200.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
7.800.000
11.000.000
15.000.000
20.000.000
25.823.000
2.500.000
2.600.000
3.000.000
3.700.000
5.200.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.200.000
6.000.000
7.800.000
11.000.000
15.000.000
20.000.000
25.823.000
500.000
2.600.000
3.000.000
3.700.000
5.200.000
1.000.000
2.600.000
3.000.000
3.700.000
5.200.000
6.000.000
7.800.000
11.000.000
15.000.000
20.000.000
25.823.000
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
coeff
1.0000
1.0100
1.0200
1.0300
1.0500
1.0600
1.0602
1.0604
1.0606
1.0608
1.0800
1.1000
1.1300
1.1400
1.1500
1.1600
TARIFFE APPLICABILI
Tariffa Fissa
L’assicurazione è stipulata nella forma a “Tariffa Fissa” ed è determinata sulla base delle caratteristiche
tecniche del rischio assicurato, senza variazioni di premio in presenza o in assenza di sinistri accaduti nel
periodo di osservazione.
Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta - Condizione Speciale E
L’assicurazione è stipulata nella forma con Franchigia fissa ed assoluta, e prevede una Franchigia Fissa
ed assoluta per ogni sinistro con responsabilità, il cui ammontare risulta richiamato in polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare ad UBI Assicurazioni l’importo del
risarcimento nei limiti della franchigia.
Tariffa Bonus Malus - Condizione Speciale F
L’assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio
rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione (*); si articola in classi di
appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti o decrescenti. In assenza dell’attestato di rischio
in corso di validità o documenti equipollenti il contratto è assegnato alla massima classe di merito.
Tariffa Fissa con Pejus - Condizione Speciale G
L’assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) ed è valida
per veicoli destinati al trasporto di cose – esclusi i carrelli per usi speciali e per trasporti specifici.
- Se nel periodo di osservazione (*) vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità
immediatamente successiva sarà aumentato del 15%; per quanto riguarda la classe di assegnazione CU,
si farà riferimento alla classe di collocazione della “Tabella evolutiva” di pagina 13.
- Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità
immediatamente successiva sarà aumentato del 25%; per quanto riguarda la classe di assegnazione CU,
si farà riferimento alla classe di collocazione della “Tabella evolutiva” di pagina 13.
In assenza dell’attestato di rischio in corso di validità o documenti equipollenti, il premio è maggiorato del
25%, per la sola prima annualità.
(*) Periodo di osservazione - Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini
dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della
scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
-o–o–o–oTariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012
Pagina 52
Scarica

Norme tariffarie e Tariffa R.C. Auto