TARIFFE per le Assicurazioni di Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti Norme tariffarie e Tariffa R.C. Auto TUTTI I SETTORI escluse le imposte e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale Tariffa 2012 Ed.1 Effetto: Scadenza: 01 31 gennaio dicembre 2012 2012 SOMMARIO Validità tariffa.……………………………………………………………………………………………………..pag. Criteri generali ………………………………………………………………………………………………………… Rischi riservati alla Direzione ……………………………………………………………………………………….. 2 2 2 Titolo I - Norme comuni per i Veicoli a motore - tutti i Settori …………………………………………………… 3 Modalità assuntive ……………………………………………….…………………………………………………… 11 Tabella per la determinazione della classe di merito – Conversione Universale (CU)……………………..… 12 Tabella delle regole evolutive Bonus Malus……………………………………………….……………………..… 13 Norme relative ai Settori I / II - autovetture e autotassametri ……………………………………..…………….. Parametri tariffari ………………………………………………………………………………………………….….. Proprietari del veicolo – coefficienti suddivisi per CAP Urbano / Extraurbano - Area Urbana / Extraurbana Fattori di personalizzazione .......................................................................................................................... Anzianità Assicurativa ………………………………………………………………………………………………... 14 17 18 23 25 Norme relative al Settore III autobus - uso privato, noleggio, extraurbano e pubblico urbano ……….………. 26 Parametri tariffari ……………………………………………………………………………………………………… 28 Proprietari del veicolo – coefficienti unici per Area Urbana / Extraurbana ……………………………………. 28 Norme relative al Settore IV - autocarri e motocarri …………………………………………………...………….. Parametri tariffari ……………………………………………………………………………………………………… Proprietari del veicolo – Autocarri - coefficienti unici per Area Urbana / Extraurbana .……………………….. Proprietari del veicolo – Motocarri - coefficienti unici per Area Urbana / Extraurbana ……………………….. 29 33 34 36 Norme relative al Settore V – ciclomotori e motocicli .…………………………………………...……………... Parametri tariffari ……………………………………………………………………………………………………… Fattori di personalizzazione ............................................................................................................................ Proprietari del veicolo – Ciclomotori - coefficienti unici per Area Urbana / Extraurbana .…………………… Proprietari del veicolo – Motocicli - coefficienti unici per Area Urbana / Extraurbana ..……………………… 37 38 39 40 41 Norme relative al Settore VI – macchine operatrici .…….…………………………………………...……………. 42 Parametri tariffari ……………………………………………………………………………………………….…….. 43 Norme relative al Settore VII – macchine agricole …….…………………………………………...………….… Parametri tariffari ………………………………………………………………………………………….………… 43 44 Titolo II - Norme comuni per i Natanti - Settori I e II ………………………………………………………….… 45 Norme relative al Settore I ………………………………………………………………………...………………. Parametri tariffari …………………………………………….……………………………………………………… 46 48 Norme relative al Settore II ……………………...….…….…………………………………………...….………… Parametri tariffari …………………………………………………………………………………………..………… 49 50 Allegato 1 e 1.1 – Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi e relativi coefficienti ……………............ 51 Tariffe applicabili ……..………………………………………………………………………………………………. Condizione Speciale E - Tariffa con Franchigia Fissa e Assoluta ……………………………………………… Condizione Speciale F - Tariffa Bonus / Malus……………………………………………………………………. Condizione Speciale G - Tariffa Fissa con Pejus …………………………………………………………………. Periodo di osservazione ……………………………………………………………………………………………… 52 52 52 52 52 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 1 Tariffa RC Auto in vigore dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 Parametri e coefficienti per la determinazione del premio La presente tariffa è applicabile ai veicoli e natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria come previsto dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, esclusi i rischi riguardanti la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove. CRITERI GENERALI Norme tariffarie di riferimento I premi indicati sono comprensivi del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non comprendono invece le imposte del 12,50% (*) e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,50%. Il soggetto di riferimento tariffario è il proprietario al P.R.A. del veicolo; nel caso si trattasse di veicoli locati in leasing si fà riferimento alla residenza del locatario. Il premio netto di polizza, si ottiene moltiplicando al premio di riferimento i coefficienti indicati nei parametri tariffari del settore prescelto, ognuno calcolato sull’ammontare risultante dall’applicazione dei precedenti. (*) Come previsto dal D. Lgs. n. 68, 6 maggio 2011, art. 17 comma 2, a decorrere dall’anno 2011, è facoltà per le Province di variare l’aliquota base del 12,50% con un aumento o una diminuzione in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. RISCHI RISERVATI ALLA DIREZIONE a) Polizze amministrate a Libri matricola; b) autobus adibiti al trasporto urbano ed extraurbano, di proprietà dello stesso Ente, c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) superiori a tre unità; autosnodati in servizio urbano e extraurbano; natanti ad uso pubblico; veicoli adibiti al trasporto di Rifiuti Solidi Urbani; per veicoli posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione; polizze per targhe prova e per veicoli circolanti con targa provvisoria muniti di foglio di via; polizze per gare e competizioni sportive; veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di sostanze radioattive; rischi con carattere di eccezionalità o particolarità non previsti in tariffa; contratti la cui stipula sia prevista con procedura Pubblica di gara; contratti che nell’ambito dei capitolati di gara, prevedano formule tariffarie diverse da quelle previste dalla Tariffa in vigore. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 2 TITOLO I - VEICOLI A MOTORE CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI ______________ MASSIMALI DI GARANZIA I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione: a) limite per sinistro; b) per danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime; c) per danni a cose. Nell’ assicurazione a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà. Con D. Lgs. n. 198 del 6/11/2007 di attuazione alla Direttiva Comunitaria 2005/14/CE (c.d. V Direttiva Auto), fino al 10 giugno 2012 sono applicabili ai tipi di veicoli sotto indicati ed ai natanti, i seguenti massimali minimi: AUTOVETTURE - AUTOTASSAMETRI – AUTOBUS E FILOBUS - AUTOCARRI - MOTOCARRI – CICLOMOTORI - MOTOCICLI MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI - MACCHINE AGRICOLE (a) (b) (c) 3.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 e con decorrenza 11 giugno 2012, come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni, art. 128 comma 1, lettera a) e comma 2), i massimali minimi applicati non potranno essere inferiori ai seguenti limiti: AUTOVETTURE - AUTOTASSAMETRI – AUTOBUS E FILOBUS - AUTOCARRI - MOTOCARRI – CICLOMOTORI - MOTOCICLI MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI - MACCHINE AGRICOLE (a) (b) (c) 6.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 1) Durata dei contratti Salvo quanto previsto dal successivo comma, non sono ammesse durate maggiori di un anno più frazione; la frazione di anno deve costituire periodo assicurativo iniziale, detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto. Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di contratti per periodi, superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, fermo che il certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui è stato pagato il premio. Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva norma 4. 2) Tariffazione Agli effetti della tariffazione dei veicoli, si fà riferimento al C.A.P. Urbano / Extraurbano o all’area Urbana / Extraurbana della Provincia di residenza ovvero della sede legale dell’intestatario al P.R.A. del veicolo; nel caso si trattasse di veicoli in leasing, si fà riferimento alla sede legale ovvero al C.A.P. Urbano /Extraurbano o all’area Urbana o Extraurbana della Provincia di residenza del locatario sempreché quest’ultimo risulti sui documenti di circolazione. 3) Premio I premi determinati dall’Impresa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione delle imposte e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale. Sui premi di Responsabilità Civile dei Veicoli e dei Natanti, è prevista l’imposta base nella misura del 12,50% (*), nonché un contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,50% da conteggiarsi sul premio di tariffa. (*) Come previsto dal D. Lgs. n. 68, 6 maggio 2011, art. 17 comma 2, a decorrere dall’anno 2011, è facoltà per le Province di variare l’aliquota base del 12,50% con un aumento o una diminuzione in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. a) E’ ammesso il frazionamento semestrale con l'aumento del 3%, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento e al netto dell'imposta, non sia inferiore a € 31,00. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 3 b) Per i contratti emessi con UBI Assicurazioni S.p.A., aventi decorrenza precedente all’01/01/2012 e clausola di “tacito rinnovo”, è consentito il mantenimento del frazionamento trimestrale con l’aumento del 6% o quadrimestrale con l'aumento del 5%, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento al netto dell'imposta, non sia inferiore a € 31,00. c) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di: - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%; - premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%. Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola “Senza tacito rinnovo”, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l’applicazione dell’art. 1901 - II° comma, del Codice Civile. 4) Rischi di durata inferiore ad un anno Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno è dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo e determinata con la seguente formula; premio annuo x (15% + giorni di durata : 360). Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi (giorni di durata <= 180) e, limitatamente ai veicoli del settore VII (macchine agricole), di durata non inferiore a 60 giorni. Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno, che siano già stati in precedenza assicurati, possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore. Per le assicurazioni temporanee dei veicoli dei settori I, II e V stipulate nella forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di merito in base alla quale è computato il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione speciale F senza però l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovrà essere esibito all'assicuratore. Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose stipulati in tariffa fissa con pejus esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il "Pejus", qualora risulti dovuto in base alla relativa norma. Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo oppure di trasferimento della residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A. Qualora la variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione. E' ammessa la cessione del contratto. 5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. 6) Dati relativi al veicolo e all'intestatario al P.R.A. Dalla carta di circolazione e del certificato di proprietà si desumono i dati tecnici del veicolo e i dati relativi all’intestatario al P.R.A. I dati tecnici del veicolo, non desumibili dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà o di circolazione, si rilevano da altri documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti o non li contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici. 7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi filobus ed i veicoli del settore VI) Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 4 8) Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza E' ammessa la rinuncia al diritto di rivalsa in conseguenza di inoperativita' della garanzia nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, semprechè autorizzata dal proprietario, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’Art. 186 del D.LGS. 30/4/92, n. 285. Si applica un aumento del 2% sul premio dell'autoveicolo. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva H. 9) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova – ex art. 98 Codice della Strada) Per le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme tariffarie annesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio, nonché le seguenti condizioni particolari: a) Autoveicoli in genere e Macchine Operatrici (art. 54 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a € 6.000.000 unico. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di peso complessivo a pieno carico di oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, ridotti del 40%. b) Motoveicoli in genere (artt. 53 e 52 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a € 6.000.000 unico. Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%. c) Rimorchi in genere (art. 56 Codice della strada) - Rischio statico Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a € 6.000.000 unico. Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, conto proprio, con il minimo di € 30,00 (escluso S.S.N.), anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. d) Macchine operatrice (art. 58 Codice della strada) Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a). e) Macchine agricole (art. 57 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a € 6.000.000 unico. Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio). 10) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 99 del Codice della strada). Il premio da applicare è: a) per i Settori I e II - pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 14 prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore. Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione speciale F. Qualora per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati l'ufficio provinciale della M.C.T.C. rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il premio da applicare è quello previsto dalla norma 4 (rischi di durata inferiore all'anno). Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 5 b) per il Settore III - pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei posti. c) per tutti gli altri Settori - pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa. 11) Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione (esclusi quelli muniti di targa “PROVA") - Regolamento Isvap n. 13 del 6 febbraio 2008 – Art. 10, secondo e terzo comma Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti della prescritta autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità, ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione e per i quali è consentito stipulare assicurazioni provvisorie, possono essere stipulate con il commerciante polizze aperte con applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi di garanzia, dei seguenti premi, prescindendo dalla provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A. del veicolo: a) singola applicazione per il Settore III: € 30,00 per massimale assicurato pari a € 3.000.000 / 2.500.000 / 500.000 fino al 10/06/2012, e € 6.000.000 / 5.000.000 / 1.000.000 dall’11/6/2012. b) singola applicazione per tutti gli altri Settori: € 20,00 per massimale assicurato pari a € 3.000.000 / 2.500.000 / 500.000 fino al 10/06/2012, e € 6.000.000 / 5.000.000 / 1.000.000 dall’11/6/2012. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. Il premio minimo di polizza non può essere inferiore a € 200,00 per ogni periodo assicurativo annuo. Non si applicano le regole evolutive di cui alle Condizioni speciali F e G. 12) Veicoli targati RSM. Si applicano i premi al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. 13) Veicoli immatricolati all'estero Per i veicoli immatricolati in stati esteri non è possibile prestare la copertura assicurativa ai sensi del Decreto Legislativo 17/3/95 n. 175 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 92/49/CEE relativa alla libera prestazione di servizio. 14) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, immatricolati fino al 30 settembre 1998. (art.54, lett. f del Codice della Strada). a) Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano le forme tariffarie del Settore I (Autovetture) e i premi previsti dallo stesso settore per i corrispondenti scaglioni di potenza e con riferimento alla provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A. b) Per motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata. 15) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico obbligatoriamente iscritti ad un Club, ad un’Associazione di collezionisti o amatori di veicoli storici regolarmente riconosciuti. a) Contratti con durata di 10 giorni. Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di € 3.000.000 / 2.500.000 / 500.000 con applicazione del premio fisso di € 10,90 per i motocicli e di € 13,50 per gli autoveicoli fino al 10/06/2012, e € 6.000.000 / 5.000.000 / 1.000.000 dall’11/6/2012. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma. b) Contratti con durata superiore a 10 giorni e inferiore a un anno. . Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa calcolati come al punto 4). Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 6 16) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico obbligatoriamente iscritti ad un Club, ad un’Associazione di collezionisti o amatori di veicoli storici regolarmente riconosciuti. a) Contratti con durata annuale (esclusivamente con attestazione sullo stato del rischio esente da sinistri, o con indicato un sinistro tra le ultime 5 annualità pregresse e l’anno corrente). Il Contraente deve essere obbligatoriamente iscritto ad un Club, ad un’Associazione di collezionisti o amatori di autovetture storiche, regolarmente riconosciuti. L’iscrizione deve essere valida per tutta la durata del contratto; l’Impresa ha facoltà di richiedere prova della stessa. L’utilizzo dell’autoveicolo o motoveicolo assicurato deve essere saltuario e, comunque, non quotidiano o legato alla sistematica attività lavorativa. Il Contraente, è tenuto a consegnare l’attestazione sullo stato del rischio riferito al veicolo da assicurare; con la presenza di almeno 2 sinistri nelle ultime 5 annualità pregresse, l’autoveicolo o il motoveicolo non è assicurabile con le modalità previste al punto a) della presente norma, ma come previsto al successivo punto b). Fino al 10/6/2012 per ciclomotori, motocicli e autoveicoli, possono essere stipulati esclusivamente contratti con massimale di € 3.000.000 / 2.500.000 / 500.000 a premio fisso di € 67,06 con tariffa in franchigia; dall’11/6/2012 il massimale minimo applicabile è di € 6.000.000 / 5.000.000 / 1.000.000. Per ogni sinistro, l’ammontare della franchigia a carico dell’assicurato è di € 100,00. All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma. b) Non è consentita la stipulazione dei contratti annuali, con attestazione sullo stato che riporti NA o ND nelle annualità pregresse, ovvero con 2 o più sinistri tra le ultime 5 annualità pregresse compreso l’anno corrente la regolare copertura assicurativa è effettuata con le modalità previste dal Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni) applicando i premi dei rispettivi settori di tariffa. 17) Assicurazioni di secondo rischio Non è consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno da parte dell'Impresa detentrice del primo rischio ad eccezione di polizze a favore di Società di leasing per il rischio derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing di "assicurazione sulla patente". 18) Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti più veicoli, fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni veicolo. Ogni polizza è amministrata nella forma "libro matricola" e deve essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un anno e per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori non registrati all’Archivio Nazionale dei Veicoli) non inferiore a 40, sempreché tali veicoli siano intestati al P.R.A. al medesimo Contraente (o locati alla stessa Società Locataria). Il premio dovuto alla firma del contratto è quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati. E' ammesso il frazionamento del premio. Per i veicoli dei Settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli), V, VI e VII, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei rispettivi settori, ridotti del 2,9%. Per polizze che comprendano all'inizio di ogni annualità assicurativa un numero di veicoli dei Settori IV e VI non inferiori a 40 si applica uno sconto del 4% sul premio complessivo relativo a detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per le inclusioni di veicoli nel corso dell'annualità assicurativa, si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell'inclusione stessa. Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva; tali esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del certificato e del contrassegno ed il premio è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualità stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio deve essere calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 7 premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per l'annualità successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa. 19) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di Tariffa. Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità (art. 126, comma 1, lettera b) D. Lgs 17 marzo 1995 n. 175) Per i rischi di cui sopra si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo. Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola “Senza tacito rinnovo”, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l’applicazione dell’art. 1901 - II° comma, del Codice Civile. 20) Alienazione del veicolo – Sua sostituzione – Conguaglio del premio (non applicabile per assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola) 1. Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione. 2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione. 3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo secondo le modalità previste dal regolamento 147 adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 8 APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO "La suindicata polizza viene d'ora innanzi intestata al contraente suindicato che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del contraente originario. Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del ....................... Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa pertanto a tale scadenza non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. La presente appendice forma parte integrante della polizza suindicata". 21) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato (art. 103 del Codice della strada) Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo come previsto dall'art. 103 del Codice della strada - documentata da attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno al netto delle imposte e del contributo al S.S.N. Per i contratti di durata inferiore all'anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di cui alla norma 4. Nel caso di demolizione del veicolo, successiva alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di sospensione del rischio, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.. Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di premio prevista per la sospensione. 22) Attestazione dello stato del rischio (Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2007, modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2590 dell’ 8 febbraio 2008). In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, l'Impresa trasmette al domicilio del contraente una "attestazione" che contenga: - - - la denominazione dell'Impresa di assicurazione; il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della Ditta ovvero la denominazione sociale se si tratta di Contraente persona giuridica; il numero del contratto di assicurazione; la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata; l’indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero di sinistri con responsabilità principale e del numero di sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i sinistri che il Contraente abbia provveduto a rimborsare all’Impresa, al fine di evitare la maggiorazione del premio, avvalendosi della eventuale facoltà contrattuale prevista; gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti; la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva riferita all’Impresa e la corrispondente classe di Conversione Universale (CU) nel caso il contratto sia stato sipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato; la firma dell'assicuratore. Per i contratti relativi ai veicoli del Settore IV Motocarri (esclusi i ciclomotori), stipulati con tariffa a premio fisso, deve essere indicato il richiamo al "Pejus" qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla Condizione speciale G. La suddetta "attestazione" deve essere trasmessa anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 9 Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", l'Impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria". L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione di garanzia nel corso del contratto, qualora non sia stato concluso il periodo d’osservazione; contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, qualora non sia stato concluso il periodo d’osservazione; cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Con periodo d’osservazione concluso, e risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà, l’Impresa invia al Contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio. 22.1) Consegna dell’attestato di rischio all’Assicuratore Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio, solo all'atto della stipulazione di contratto con altra Impresa e per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa, in mancanza il contratto è assegnato alla classe di merito 18. L’attestazione può essere consegnata successivamente alla stipula del contratto purchè ciò avvenga non oltre tre mesi da quest’ultima data, in tal caso, l’assegnazione della classe di merito è soggetta a revisione sulla base delle risultanze del sopra indicato documento, e l’eventuale differenza di premio a favore del Contraente sarà rimborsata dall’Impresa entro la data di scadenza del contratto. L’ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 10 Modalità assuntive e Tabelle per l’assegnazione della classe di merito Situazioni possibili Veicolo già assicurato con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus. Veicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus. Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o registrati per la prima volta all’Archivio Nazionale dei Veicoli Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. o registrati per la prima volta dopo voltura all’Archivio Nazionale dei Veicoli Ciclomotore assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà, non registrato all’Archivio Nazionale dei Veicoli Veicolo di proprietà di Persona Fisica immatricolato per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare: a) in aggiunta ad altro veicolo di medesima tipologia attualmente assicurato, che abbia conseguito l’attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere, per veicolo di medesima tipologia, che abbia conseguito l’ultimo attestato non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. Veicolo già assicurato all’estero. Veicolo di proprietà di Persona Fisica o del coniuge in regime di comunione dei beni. Veicolo già assicurato all’estero. Veicolo di proprietà di Persona Fisica da assicurare: a) in aggiunta ad altro veicolo di medesima tipologia attualmente assicurato, che abbia conseguito l’attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere, per veicolo di medesima tipologia, che abbia conseguito l’ultimo attestato conseguito non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. Veicolo consegnato in conto vendita e restituito entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. a) precedente contratto UBI Assicurazion già sostituito; b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito. Veicoli assicurati successivamente alla sospensione del contratto, a cui non è seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti. Autocarri, assicurati per sostituzione di veicoli aventi diverso settore tariffario, con esclusione dei settori relativi a motocicli / ciclomotori e natanti. Anno di stipula 2012 2013 2014 2015 Classe di assegnazione Classe di assegnazione CU risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe UBI come da tabella 3B. Classe di assegnazione CU, risultante nell’attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe CU / UBI determinata come da tabella 3 A o tariffa fissa. Classe CU 14 - Classe UBI 14 Classe CU 14 – Classe UBI 14 Classe CU 14 – Classe UBI 14 D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / UBI risultante dall’ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito. Documenti necessari Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ed eventuale dichiarazione di non circolazione. Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia ed eventuale dichiarazione di non circolazione. Carta di circolazione e relativo foglio Complementare o certificato di circolazione. Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione ovvero appendice di cessione del contratto. Certificato di idoneità, dichiarazione del passaggio di proprietà ai sensi deli artt. 1892 e 1893 ovvero appendice di cessione del contratto. Ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni, riferito ad altro veicolo di proprietà del componente il Nucleo Familiare. Carta di circolazione e relativo foglio complementare ovvero appendice di cessione del contratto del nuovo veicolo da assicurare. Classe CU 14, o la classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di mmatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. Classe di assegnazione CU risultante D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / UBI risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. Classe di merito CU / UBI risultante dall’ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito per il medesimo veicolo. Dichiarazione dell’incaricato alla vendita, con annotazione del mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà e l’ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni. Classe CU / UBI della polizza sospesa. Classe CU / UBI della polizza sostituita Ovvero classe CU / UBI risultante dall’attestato di rischio della precedente Compagnia che comunque non potrà essere inferiore alla classe indicata per il corrispettivo anno di stipula. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Appendice di sospensione rilasciata da UBI Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione, oppure l’ultimo attestato conseguito non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione/proprietà. Ovvero attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia. Autocarri 4 3 2 1 Pagina 11 1 o più sin. 0 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 1 o più sin. 0 0 IV° anno 1 o più sin. 0 0 0 III° anno annualità annualità annualità annualità 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, ininfluente per ininfluente per ininfluente per ininfluente per l'assegnazione l'assegnazione l'assegnazione l'assegnazione con responsabilità della classe della classe della classe della classe principale, nell’anno corrente. 1 o più sin. 0 1 o più sinistri pagati, annualità annualità annualità annualità anche a titolo arziale, ininfluente per ininfluente per ininfluente per ininfluente per con responsabilità l'assegnazione l'assegnazione l'assegnazione l'assegnazione principale, nell’anno della classe della classe della classe della classe corrente. 0 0 0 0 0 I° anno 1 o più sin. 1 o più sin. 0 0 0 0 II° anno annualità annualità annualità annualità 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, ininfluente per ininfluente per ininfluente per ininfluente per l'assegnazione l'assegnazione l'assegnazione l'assegnazione con responsabilità della classe della classe della classe della classe principale, nel I° anno. annualità annualità annualità 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, ininfluente per ininfluente per ininfluente per l'assegnazione l'assegnazione l'assegnazione con responsabilità della classe della classe della classe principale, nel II° anno. annualità annualità 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, ininfluente per ininfluente per l'assegnazione l'assegnazione con responsabilità della classe della classe principale, nel III° anno. annualità 1 o più sinistri pagati, anche a titolo arziale, ininfluente per l'assegnazione con responsabilità della classe principale, nel IV° anno. 1 o più sinistri pagati,anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel V° anno. Esente da sinistri. V° anno 1 o più sin. 1 o più sin. 0 0 0 0 0 0 Anno corrente Classe CU Classe CU Classe CU 1A 1B 1C 1D 1E Classe CU 1 1 1 1 Classe CU Verifica della sinistrosità pregressa, rilevata dall'attestato sullo stato del rischio rilasciato dalla precedente Compagnia con classe di assegnazione CU 1 (escluse attestazioni sullo stato del rischio rilasciate con classe di provenienza CU 2 e classe di assegnazione CU 1) Tabella di corrispondenza per assunzione con sottoclassi UBI TABELLA 3B TABELLA 3A per autovetture mancanti della classe di merito di conversione universale (CU) Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con attestazione dello stato del rischio e classe CU mancante (Provvedimento n. 2590 dell’ 8 Febbraio 2008). a) Con riferimento alla classe d’ingresso 14^ si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (escluso pertanto l'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale. Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Autovettura non assicurata) o N.D. (dato non disponibile). Classe di merito Anni senza sinistri 9 5 10 4 11 3 12 2 13 1 14 0 b) Si considerano quindi tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compreso l'anno in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. 1N Pagina 12 TABELLA evolutiva Tariffa Bonus Malus classe di collocazione UBI in base ai sinistri osservati classi di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri o più 3 sinistri 4 sinistri o più classi di merito 1L 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 1 2 3 4 5 6 7 8 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 1T 1S 1R 1Q 1P 1O 1N 1M 1L 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 1T 1T 1S 1R 1Q 1P 1O 1N 1M 1L 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1R 1Q 1P 1O 1N 1M 1L 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 1 2 1O 1N 1M 1L 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A 1 2 3 4 5 1 1A 3 6 9 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 Regole evolutive comuni previste dal provvedimento CIP 5 Maggio 1993 Qualora il Contraente consegni un'attestazione rilasciata per un contratto già scaduto, rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, per la tariffa "Bonus/Malus" si applica l’art. 22.1 – Consegna dell’attestato di rischio all’Assicuratore, e per il "Pejus", quanto previsto dalla Condizione Speciale G, riportate nella sezione TARIFFE APPLICABILI – Tariffa Fissa con Pejus di pag. 52. 23) Rischi derivanti dalla proprietà dei veicoli locati in leasing E' ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle società di leasing, dalla proprietà dei veicoli locati. La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge è subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata del leasing, che prevedano appendice di vincolo di privilegio a favore della Società di leasing. E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a: 1) inoperatività del contratto stipulato dal locatario a causa di: a) mancato pagamento del premio alle scadenze convenute; b) mancato rinnovo del contratto nel caso di cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegni il veicolo; c) eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Società di leasing ai sensi dell'art.1, comma 8, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857; Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 13 2) insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali; 3) insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali è prevista la copertura ai sensi dell'art. 128 – Titolo I – Capo I del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), in caso di liquidazione coatta dell'Impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi. L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione nè di certificato nè di contrassegno: Dato il carattere di particolarità dei rischi si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni private”. I contratti possono essere stipulati soltanto per una durata di 12 mesi. Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola “Senza tacito rinnovo”, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l’applicazione dell’art. 1901 - II° comma, del Codice Civile. CAPO II NORME RELATIVE AI SETTORI I E II 24) Definizioni I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati all'art. 54, lett. a) e c), nonché dei quadricicli / tricicli (*) classificati dall’art. 53 lett. h) del Codice della Strada. (*) Il quadriciclo, che ecceda anche uno solo dei seguenti limiti: massa a vuoto fino a 400 kg o potenza fino a 15 kw, è assimilato alle autovetture fino cc 569,5 (cv 8). Ai fini tariffari, per tali veicoli, oltre al coefficiente legato alla classe di merito vengono applicati i seguenti fattori di personalizzazione: CAP urbano / extraurbano o residenza in Area urbana / extraurbana riferita alla Provincia dell’intestatario al P.R.A., potenza fiscale e alimentazione, potenza in Kw, marca autovettura, modello autovettura, tipo carrozzeria, età del veicolo, età e sesso dell’intestatario del veicolo, tipo guida, anzianità della patente di guida Italiana o equiparata, anzianità assicurativa desunta dalla valorizzazione del “pagellino sinistri”, massimale assicurato. I relativi coefficienti sono riportati da pagina 18 a pagina 22. 25) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con se' dai terzi trasportati. Si applicano i premi previsti per le autovetture di pari potenza fiscale e provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., nonché le forme tariffarie, con un aumento del 150%. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B. 26) Locazione di autovetture senza conducente L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente. Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 150%. 27) Autovetture con traino - rischio della circolazione a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello porta imbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura. b) per il traino di "carrelli appendice" a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 14 28) Rimorchi di autovetture - rischio statico Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio fisso di € 30,00 (escluso S.S.N.) per la combinazione di massimale di €.3.000.000/2.500.000/500.000 fino al 10/06/2012, e € 6.000.000 / 5.000.000 / 1.000.000 dall’11/6/2012, prescindendo dalla provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla tariffa. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o di difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti alle manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 27, non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico ne' polizza ne' certificato e contrassegno. 29) Autovetture adibite a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della strada) Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza fiscale e con riferimento alla Provincia (area Urbana o Extraurbana) di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A.. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. 30) Deroghe alla rivalsa 30.1) Deroga alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione L’Impresa, rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi: - guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 2 mesi dalla data del sinistro; è tuttavia facoltà dell’Impresa attivare le procedure di rivalsa nel caso in cui l’Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione. - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - Si applica un aumento del 5% sul premio di Responsabilità Civile verso Terzi. - In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D. 30.2) Deroga alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza L'Impresa, a parziale deroga dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/locatario e/o del conducente del veicolo indicato in polizza autorizzato da proprietario se persona diversa, nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'Art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285. - Si applica un aumento del 2% sul premio di Responsabilità Civile verso Terzi. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva H. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 15 31) Scuolabus - Miniscuolabus Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti dalla norma 40 del Settore III (Autobus). 32) Tariffe applicabili a) "Bonus/Malus" La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale F che deve essere richiamata in polizza. b) Franchigia fissa ed assoluta Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute: - per veicoli di potenza fiscale fino a 10 CV o fino a cc. 774,0: franchigia di € 103,29; - per i veicoli di potenza fiscale da oltre 10 fino a 14 CV ovvero da cc 774,1 fino a cc 1.243,6: franchigia di € 154,94: - per i veicoli di potenza fiscale di oltre 14 CV ovvero oltre cc 1.243,6: franchigia di € 206,58. Per stipula di contratti nella forma tariffaria Franchigia fissa ed assoluta, qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., i premi dovranno essere maggiorati, per la sola prima annualita' (compresa l'eventuale frazione iniziale), delle percentuali previste dalla tabella sottoindicata in corrispondenza della classe di merito 14 "Bonus/Malus". Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" i premi possono essere pattuiti nelle misure sopra indicate solamente se dall'attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto risulti l'assegnazione di quest'ultimo, per l'annualità successiva, alla classe 13 o ad una delle classi di "Bonus" di cui alla tabella di merito della clausola "Bonus/Malus". I predetti premi dovranno invece essere maggiorati, per la sola prima annualita', delle percentuali indicate nella tabella sottoriportata qualora dall'attestazione risulti l'assegnazione del precedente contratto ad una delle classi di "Malus" della stessa tabella di merito. In caso di mancata presentazione dell'attestazione del rischio o dell'appendice di cessione del contratto di cui alla norma 18 il premio deve essere maggiorato nella misura massima sottoindicata. MAGGIORAZIONI PERCENTUALI DEI PREMI Classe di assegnazione Aumento percentuale del premio 14 10% 15 20% 16 30% 17 40% 18 50% In polizza deve essere richiamata la condizione speciale E. 33) Passaggio di tariffa Il passaggio di una formula tariffaria ad altra puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto, a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 16 PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE I AUTOVETTURE USO PRIVATO Forme tariffarie ammesse Bonus/ Malus e Franchigia Fissa Premio di riferimento Il premio di riferimento per la tariffa bonus / malus è di € 616,64 TABELLE CLASSI BM / COEFFICIENTI E DI ASSUNZIONE da 1E a 1T 1D 1C 1B 1A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,48 0,50 0,53 0,56 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78 0,82 0,88 0,94 1,00 1,20 1,40 1,80 2,50 3,00 TABELLE DELLE FRANCHIGIE / COEFFICIENTE DI ASSUNZIONE Il coefficiente di assunzione per polizze in franchigia è 0,95 da applicare al premio di riferimento della tariffa bonus / malus Per autovetture fino a 10 cv o fino a cc. 774,0 – franchigia fissa di € 103,29 Per autovetture da 11 cv a 14 cv ovvero da cc 774,1 fino a cc 1.243,6 – franchigia fissa di € 154,94 Per autovetture oltre cv 14 cv ovvero oltre cc 1.243,6 – franchigia fissa di € 206,58 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 17 Provincia di residenza del proprietario divisa per C.A.P. Urbano / Extraurbano, e Area Urbana ed Extraurbana Coefficienti assegnati – Settore I Autovetture e II Autotassametri - Tariffa Bonus /Malus e Franchigia Fissa CITTA’ Agrigento Alessandria Ancona Aosta Ascoli Piceno L'Aquila Arezzo Asti Avellino Bari Bergamo Bergamo SIGLA - C.A.P. URBANO - EXTRAURBANO AG AG AL AL AN 60015 AN 60018 AN 60019 AN 60020 AN 60022 AN 60027 AN 60030 AN 60034 AN 60035 AN 60044 AN 60131 AN AN AO AO AP AP AQ AQ AR AR AT AT AV AV BA BA BG 24010 BG 24011 BG 24010 BG 24011 BG 24012 BG 24015 BG 24016 BG 24018 BG 24019 BG 24020 BG 24021 BG 24022 BG 24023 BG 24024 BG 24025 BG 24026 BG 24027 BG 24029 BG 24030 BG 24031 BG 24033 BG 24034 BG 24035 BG 24036 BG 24038 BG 24040 BG 24042 BG 24043 BG 24044 BG 24046 BG 24047 BG 24048 BG 24049 BG 24050 BG 24052 BG 24053 BG 24057 BG 24058 BG 24059 BG 24060 BG 24061 BG 24062 BG 24064 BG 24065 BG 24066 BG 24068 BG 24069 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 AREA URBANA - EXTRAURBANA E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U Coeff. 0,6092 0,6324 0,5023 0,5013 0,9093 0,9120 0,8867 0,9071 0,8008 0,9001 0,8301 0,9034 0,9011 0,8237 0,8574 0,8922 0,8599 0,6183 0,5428 0,7123 0,4793 0,7140 0,6938 0,9478 0,8130 0,6183 0,6375 1,5006 0,8809 1,0281 1,0328 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,4606 0,4877 0,5016 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,4611 0,4984 0,5065 0,4877 0,4877 0,5127 0,4606 0,4606 0,5000 0,4877 0,4877 0,4877 0,5075 0,4877 0,5134 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,5024 0,4877 0,4877 0,4606 0,4877 0,4877 Pagina 18 Biella Belluno Benevento Bologna Brindisi Brescia Brescia Barletta Andria Trani Bolzano Cagliari Campobasso Caserta Chieti Carbonia Iglesias Caltanissetta Cuneo Como Cremona Cosenza Catania Catanzaro Enna Forlì Cesena Ferrara Foggia Firenze Fermo Frosinone Genova Gorizia BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BI BI BL BL BN BN BO BO BR BR BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BT BZ BZ CA CA CB CB CE CE CH CH CI CI CL CL CN CN CO CO CR CR CS CS CT CT CZ CZ EN EN FC FC FE FE FG FG FI FI FM FR FR GE GE GO 24121 24122 24123 24124 24125 24126 24127 24128 24129 E U E U E U E U E U E U 25010 25020 25025 25030 25032 25034 25035 25036 25040 25047 25050 25062 25080 25124 25126 25127 25128 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 E U E/U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E/U E U E U E 0,5075 0,5242 0,5071 0,5200 0,5093 0,5088 0,5164 0,5109 0,5196 0,4877 0,5114 0,4805 0,7246 0,5042 0,5042 1,1599 0,9425 0,8788 0,8201 1,0700 1,5300 0,5185 0,5242 0,5242 0,5185 0,5242 0,5242 0,5423 0,5242 0,5242 0,5242 0,5406 0,5733 0,5242 0,5482 0,5100 0,5399 0,5638 0,5474 0,5596 1,1475 0,6106 0,5042 1,0200 0,6633 0,7316 0,6563 2,3390 1,4500 0,7854 0,4655 0,5251 0,7498 0,6503 0,5739 0,4666 0,4734 0,6217 0,6190 0,4846 0,5691 0,7766 0,9645 0,7968 0,6625 0,9530 1,0720 0,6452 0,7850 0,5514 0,6803 0,4350 0,7650 1,0710 1,1258 1,1148 1,1402 0,4789 0,8167 0,8415 0,6741 0,8584 0,4495 Pagina 19 Grosseto Imperia Isernia Crotone Lecco Lecce Livorno Lodi Latina Lucca Monza Brianza Monza Brianza Macerata Messina Milano Mantova Modena Massa Carrara Matera Napoli Napoli Novara Nuoro GO GR GR IM IM IS IS KR KR LC LC LE LE LI LI LO LO LT LT LU LU MB MB MC MC ME ME MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI MN MN MO MO MS MS MT MT NA NA NO NO NU U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U 20010 20017 20020 20021 20024 20025 20030 20033 20037 20040 20050 20052 20054 20056 20059 20060 20062 20069 20089 20090 20092 20093 20098 20099 20123 20124 20125 20129 20133 20135 20139 20141 20142 20144 20146 20147 20148 20149 20151 20154 20161 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 E U E U E U E U E U E U E U E 0,7722 0,6366 0,6563 0,5691 0,6994 0,8415 0,8045 1,4794 1,6069 0,5472 0,5042 0,9294 0,7265 0,6922 0,9510 0,6252 0,6479 1,0073 1,0073 1,1774 1,2236 0,6080 0,6080 0,7534 0,8801 0,6741 0,6625 0,5686 0,5516 0,5685 0,5767 0,5769 0,5785 0,5779 0,5686 0,5698 0,5568 0,5555 0,5733 0,5464 0,5464 0,5450 0,5425 0,5464 0,5464 0,5725 0,5736 0,5750 0,5779 0,5785 0,5785 0,5601 0,5836 0,5972 0,5880 0,5931 0,5601 0,5874 0,5890 0,5932 0,5864 0,5864 0,5963 0,5840 0,5877 0,5890 0,5601 0,5883 0,5718 0,5908 0,4350 0,7000 0,5042 0,6334 0,8757 0,8887 0,6112 0,6217 2,1280 2,0400 0,4624 0,5033 0,8020 Pagina 20 Ogliastra Oristano Olbia Tempio Palermo Piacenza Padova Pescara Perugia Pisa Pordenone Prato Prato Parma Pistoia Pesaro Urbino Pavia Potenza Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Ragusa Rieti Roma Rimini Rovigo Salerno Siena Sondrio La Spezia Siracusa Sassari Savona Taranto Teramo Trento Torino Trapani Terni Trieste Treviso Udine Udine Varese NU OG OR OR OT OT PA PA PC PC PD PD PE PE PG PG PI PI PN PN PO PO PR PR PT PT PU PU PV PV PZ PZ RA RA RC RC RE RE RG RG RI RI RM RM RN RN RO RO SA SA SI SI SO SO SP SP SR SR SS SS SV SV TA TA TE TE TN TN TO TO TP TP TR TR TS TV TV UD UD VA VA VA VA U E/U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E U E/U E U E U 21010 21011 21012 21013 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 0,4890 0,4215 0,7345 0,6812 0,5066 0,8492 0,6994 0,6625 0,4785 0,6286 0,6245 0,6163 0,9436 1,0324 0,5550 0,7224 1,2750 0,7250 0,5355 0,5279 1,1488 1,5938 0,6913 0,6836 1,2621 0,9512 0,7922 0,8773 0,5073 0,5216 0,6843 0,7841 0,7552 0,8774 1,7703 0,8649 0,6002 0,8266 0,6503 0,5808 0,5313 0,6265 0,8453 0,8382 1,0993 1,1436 0,6395 0,5740 1,3916 1,3242 0,6481 0,6132 0,8415 0,8415 0,7491 0,7250 0,6994 0,5808 0,9198 0,7736 0,6645 0,7156 1,6418 1,4928 0,7330 0,8237 0,4882 0,6090 0,6514 0,6989 0,7542 0,5739 0,6308 0,6331 0,7199 0,5138 0,8670 0,4805 0,4706 0,5600 0,5815 0,5600 0,5818 Pagina 21 Verbania Vercelli Venezia Vicenza Verona Medio Campidano Viterbo Vibo Valentia S.O. Malta Corpo Diplomatico Escursionisti Esteri AFI FTASE Targhe Estere Croce Rossa Italiana Corpo Consolare Città del Vaticano Repubblica di San Marino VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VB VB VC VC VE VE VI VI VR VR VS VS VT VT VV VV SMOM CD EE AFI FTASE E CRI CC SCV RSM 21014 21015 21016 21017 21018 21019 21020 21022 21023 21026 21030 21034 21040 21043 21044 21045 21046 21047 21048 21049 21050 21051 21052 21054 21056 21057 21059 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 E U E U E U E U E U E U E U E U E U 0,5872 0,5601 0,5792 0,5858 0,5799 0,5735 0,5720 0,5601 0,5808 0,5795 0,5601 0,5600 0,5851 0,5600 0,5882 0,5808 0,5805 0,5816 0,5856 0,5870 0,5818 0,5697 0,5812 0,5739 0,5882 0,5600 0,5873 0,5798 0,6238 0,7038 0,6467 0,4805 0,6645 0,5980 0,6008 0,4805 0,7650 0,4805 0,5319 0,6060 0,6645 0,5077 0,5224 1,4000 1,1675 0,8382 0,8382 0,8382 0,8382 0,8382 0,8382 0,8382 0,8382 0,8382 1,1436 Pagina 22 Fattori di personalizzazione - Potenza e alimentazione, Kw, Marca – Modello - Tipo di carrozzeria – Età del veicolo, Età – sesso proprietari, Tipo guida, Anzianità patente, Attestato valorizzato. Potenza Fiscale cv oppure cilindrata Fino a da 9 da 11 da 13 da 15 da 15 da 17 da 17 da 19 da 19 Oltre Oltre fino a da da da da da da da da da oltre oltre a a a a a a a a a 8 10 12 14 16 16 18 18 20 20 20 20 569,6 774,1 999,3 1243,7 1243,7 1506,0 1506,0 1785,0 1785,0 con 569,5 a 774,0 a 999,2 a 1243,6 a 1505,9 a 1505,9 a 1784,9 a 1784,9 a 2080,1 a 2080,1 2080,1 2080,1 Personalizzazione Potenza in Kw Tutti le potenze in kw alimentazione coefficiente 1,0886 1,5575 1,8304 2,0770 2,2970 2,3486 2,4882 2,5257 2,8348 2,9347 3,1950 3,3692 ogni tipo di alimentazione ogni tipo di alimentazione ogni tipo di alimentazione ogni tipo di alimentazione benzina diesel benzina diesel benzina diesel benzina diesel alimentazione oppure cilindrata Coefficiente Qualsiasi alimentazione Tutte le cilindrate 1,0000 Personalizzazione Marca veicolo ALFA ROMEO AUDI BMW CITROEN DAEWOO FIAT FORD HONDA HYUNDAI LANCIA MERCEDES NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SEAT SMART SUZUKI TOYOTA VOLKSWAGEN Altre marche Personalizzazione Modello Autovettura Tutti i modelli Personalizzazione Tipo carrozzeria Spider – Berlina 2/3 volumi – coupè 2/3 volumi Tutti i tipi di carrozzeria Personalizzazione Età del veicolo (I^ immatricolazione) Nuovo – 1 anno – 2/3 anni - 4/6 anni – 7/10 anni – 11/15 anni – oltre 15 anni Qualsiasi data di I^ immatricolazione Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Coefficiente 0,9966 1,0047 0,9980 1,0006 0,9918 1,0020 0,9989 0,9862 0,9962 1,0103 0,9930 0,9981 0,9892 0,9963 1,0020 0,9963 1,0072 1,0020 1,0052 0,9804 1,0197 Coefficiente 1,0000 Coefficiente 1,0000 Coefficiente 1,000 Pagina 23 Età e sesso del Proprietario del veicolo Età Maschi Fino a 20 Da 21 a 23 Da 24 a 26 Da 27 a 29 Da 30 a 32 Da 33 a 35 Da 36 a 38 Da 39 a 41 Da 42 a 44 Da 45 a 47 Da 48 a 50 Da 51 a 53 Da 54 a 56 Da 57 a 59 Da 60 a 62 Da 63 a 65 Da 66 a 70 Da 71 a 75 Da 76 a 80 Oltre 80 coefficiente Età Femmine 2,6161 1,7800 1,2895 1,1325 0,9848 0,9259 0,9261 1,0079 0,9763 1,0358 1,1122 1,0929 0,9919 0,9630 0,9489 0,9352 0,9175 0,9992 1,1655 1,2008 coefficiente Fino a 20 Da 21 a 23 Da 24 a 26 Da 27 a 29 Da 30 a 32 Da 33 a 35 Da 36 a 38 Da 39 a 41 Da 42 a 44 Da 45 a 47 Da 48 a 50 Da 51 a 53 Da 54 a 56 Da 57 a 59 Da 60 a 62 Da 63 a 65 Da 66 a 70 Da 71 a 75 Da 76 a 80 Oltre 80 2,0980 1,1892 0,9893 0,9496 0,8699 0,8868 0,8874 0,8772 1,0820 1,1334 1,1369 1,0588 0,9989 0,9581 0,9703 0,9081 0,9241 0,9777 1,0368 0,9707 Persona Giuridica Coefficiente Personalizzazione per Tipo guida 0,9479 Coefficiente a) Guida libera b) Guida esperta (con almeno patente di guida da 3 anni) 1,000 1,000 La garanzia è pienamente operante indipendentemente dal tipo di guida prescelto Personalizzazione per anno di rilascio della patente La garanzia è pienamente indipendentemente dall’anno di rilascio operante Personalizzazione con anni di attestato valorizzato Si intende attestato valorizzato, quando sono presenti nalle singole annualità dati numerici (0,1,2,3 o maggiori), e non presenta la dicitura N.A o N.D. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Anzianità patente 0 o patente non Italiana Fino a 2 anni Oltre 2 anni e fino a 5 Oltre 5 anni Coefficiente 1,000 1,000 1,000 1,000 Anni valorizzati Coefficiente 0 o assente 1 + anno in corso 2 + anno in corso 3 + anno in corso 4 + anno in corso 5 + anno in corso 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Pagina 24 Anzianità assicurativa 1) Per stipula di contratti con dichiarazione di Prima Immatricolazione al P.R.A., Voltura al P.R.A., Appendice di Cessione, coefficiente applicato 1,00 2) Per stipula di contratti con dichiarazione di Prima Immatricolazione al P.R.A. ulteriore veicolo – nucleo familiare, Voltura al P.R.A. ulteriore veicolo – nucleo familiare, e primo veicolo assicurato c/o UBI Ass.ni o altra Impresa con medesima proprietà tra il primo veicolo assicurato e il nuovo veicolo da assicurare, coefficiente applicato 1,00 3) Per stipula di contratti con dichiarazione di Prima Immatricolazione al P.R.A. ulteriore veicolo – nucleo familiare, Voltura al P.R.A. ulteriore veicolo – nucleo familiare, e primo veicolo assicurato c/o UBI Ass.ni o altra Impresa con diversa proprietà tra il primo veicolo assicurato e nuovo veicolo da assicurare (classe di assegnazione CU recuperata da nucleo familiare), si applicano i coefficienti della tabella sotto indicata (ff) 4) Per stipula di contratti, con presenza di attestazione sullo stato del rischio riportante medesima o diversa targa del veicolo da assicurare e classe di merito CU di assegnazione pari o maggiore a 9, coefficiente applicato 1,00 5) Per stipula di contratti con presenza di attestazione sullo stato del rischio riportante la medesima targa del veicolo da assicurare, classe CU di assegnazione inferiore a 9 e annualità pregresse complete, coefficiente applicato 1,00 6) Per stipula di contratti con presenza dell’attestazione sullo stato del rischio riportante la medesima targa del veicolo da assicurare, avente annualità pregresse incomplete dovute a classe CU inferiore a 9 recuperata da altro veicolo di medesima proprietà, coefficiente applicato 1,00 7) Per stipula di contratti con presenza dell’attestazione sullo stato del rischio riportante la medesima targa del veicolo da assicurare, avente annualità pregresse incomplete e classe CU inferiore a 9 recuperata da altro veicolo di diversa proprietà, si applicano i coefficienti della tabella sotto indicata (aa, bb, cc, dd, ee) Legenda = (aa) (bb) (cc) (dd) (ee) (ff) 0, 1, 2, 3 o maggiore NA Assicurato da 5 anni Assicurato da 4 anni Assicurato da 3 anni Assicurato da 2 anni Assicurato da 1 anno Punto 3 Annualità assicurativa completa Non Assicurato (Annualità assicurativa incompleta) V IV III II I 0 NA NA NA NA 0 0 NA NA NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 Anno in corso 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA Coeff. 1,000 1,060 1,060 1,115 1,115 1,300 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51) AUTOTASSAMETRI (settore II) Si applica la tariffa delle autovetture ad uso privato con premio di riferimento maggiorato del 150%, utilizzando i rispettivi parametri per proprietario, sesso/età, potenza fiscale ed anzianità assicurativa. Traino di rimorchio In caso di traino rimorchio identificato con targa propria è pevista una maggiorazione del 5% (coeff. 1,05) Alimentazione elettrica Per veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica si applica il coefficiente 0,50 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 25 CAPO III NORME RELATIVE AL SETTORE III AUTOBUS AD USO PRIVATO, NOLEGGIO, LINEA EXTRAURBANA, PUBBLICO URBANO 34) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni di autobus e filobus. Sono "autobus" e "autosnodati" i veicoli destinati al trasporto di persone con piu' di nove posti, compreso quello del conducente (art. 54, lett. b) e I) del Codice della strada). Sono "filobus" i veicoli a motore elettrico, non vincolati da rotaie e collegati ad una linea aerea di contatto per l'alimentazione, destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente (art. 55), del Codice della strada. I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere compresi nel computo complessivo dei posti sono indicati nella carta di circolazione od in un documento di autorizzazione all'uopo rilasciati dalle Autorità competenti. 35) Autobus con rimorchio Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio della motrice, un soprapremio per ulteriori 30 posti. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia a' sensi della successiva norma 36. 36) Rimorchi - rischio statico Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato, col minimo di € 30,00 (escluso S.S.N.) anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. 37) Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone (art. 82, sesto comma, codice della strada) Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezzionalmente autorizzati al trasporto di persone in servizio continuativo, si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con un aumento del 10%. 38) Autobus filobus in servizio pubblico urbano Quando il servizio comprenda inscindibilmente linee urbane vere e proprie con percorsi anche extraurbani od infraurbani in proporzione non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 km dal capolinea urbano, i rischi relativi a questi ultimi saranno assimilati a quelli urbani. a) Per autobus e filobus circolanti in comuni fino a 300.000 abitanti, si applicano i premi previsti dal settore III, gruppi 1 o 2, fino a 80.000 abitanti o oltre 80.000 abitanti. b) Per autobus e filobus circolanti in comuni di oltre 300.000 abitanti, rilevata la disomogeneità del rischio, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni private”. Ne consegue che i relativi contratti non potranno avere durata superiore ad un anno più frazione di anno (quando si tratti di sola frazione iniziale). Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola “Senza tacito rinnovo”, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l’applicazione dell’art. 1901 - II° comma, del Codice Civile. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 26 39) Autobus e filobus in servizio di linea Per i veicoli specificamente autorizzati al trasporto di persone in piedi, il premio deve essere calcolato in base al numero di posti a sedere ed in piedi indicato dalla carta di circolazione. Qualora i posti complessivi risultino maggiori di 40 o minori di 30, l’aumento o la detrazionedell’importo per singolo posto corrisponde all’ 1,50% del premio base del massimale prescelto. 40) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977), autobus ed autocarri eccezzionalmente autorizzati al trasporto di persone ed esclusivamente destinati a rilevare o restituire al domicilio il personale dipendente da aziende od enti ed autoveicoli speciali per portatore di handicap con più di nove posti. Si applicano i premi riferiti agli autobus di uguale capienza in posti ridotti del 25%. 41) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani, ridotto del 65%. L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A). Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus traina rimorchio si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio di cui sopra, un soprapremio pari al 2% del premio stesso. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 36 senza applicazione di riduzioni. 42) Treni lillipuziani (su ruote gommate) Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani della 1° zona territoriale, ridotto del 65%. 43) tariffe applicabili (premio base da 30 a 40 posti previsto per gli autobus extra-urbani) a) Tariffa fissa. b) Franchigia fissa ed assoluta. Le tariffe per franchigia fissa ed assoluta di € 500,00; € 1.000,00 ed € 2.500,00, si ottengono applicando ai premi della tariffa fissa, relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta, i seguenti sconti: - franchigia di € 500,00 sconto 4%; - franchigia di € 1.000,00 sconto 9%; - franchigia di € 2.500,00 sconto 16%. In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E). 44) Terzi trasportati L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, portati con sè dai terzi trasportati. In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B). 45) Passaggio di tariffa Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 27 PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE III (1) AUTOBUS AD USO PRIVATO, NOLEGGIO, LINEA EXTRAURBANA Forme tariffarie ammesse Tariffa Fissa e Franchigia Fissa Tariffa Fissa Premio di riferimento per veicoli omologati con un numero di posti compreso tra 30 e 40 Il premio di riferimento è di 5.011,18 Per ogni posto in meno di 30 o in più di 40, il premio viene ridotto o aumentato dell’importo di € 75,16. Tariffa con Franchigia Fissa Si applicano i premi della Tariffa fissa con i seguenti coefficienti - franchigia di € 500,00 coeff. 0,96; - franchigia di € 1.000,00 coeff. 0,91; - franchigia di € 2.500,00 coeff. 0,84. (2) AUTOBUS E FILOBUS IN SERVIZIO PUBBLICO URBANO Tariffa fissa Premio di riferimento Il premio di riferimento è di € 13.486,59 per comuni fino a 80.000 abitanti Il premio di riferimento è di € 21.639,19 per comuni oltre 80.000 abitanti e fino a 300.000. Coefficiente assegnato 1,00 valido per i punti 1) e 2) - Provincia di residenza del Proprietario (Aree Urbane ed Extraurbane) Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta - Andria – Trani, Benevento, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Carbonia Iglesias, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Fermo, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Medio Campidano, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Olbia Tempio, Pesaro e Urbino, Pisa, Pistoia, Pordenone, Prato, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, San Marino, Sassari, Savona, Siena, Taranto, Trieste, Udine, Vibo Valentia, Viterbo. Coefficiente assegnato 0,79 valido per i punti 1) e 2) - Provincia di residenza del Proprietario (Aree Urbane ed Extraurbane) Agrigento, Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Caltanissetta, Catania, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Forlì – Cesena, L'Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza e Brianza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza. Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51) Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 28 CAPO IV NORME RELATIVE AL SETTORE IV 46) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati agli artt. 52, 53, lett. d), e), f), g), h); 54, lett. d), e), f), g), h), i), m), n) e 56, lett. b), c), d), f) del Codice della strada. Nelle norme che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne" sono designati i veicoli specificamente attrezzati per il trasporto di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate. Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al limite potenziale, il peso complessivo a pieno carico da considerare ai fini della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare il veicolo è quello che risulta in base a tale limite potenziale; se invece la carta di circolazione indichi la "portata" al limite potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a pieno carico deve essere aggiunta a tale portata la tara. 47) Veicoli con rimorchi - rischio della circolazione a) Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi: - Ad autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per uso speciale o per trasporti specifici si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali di peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione; lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati al traino di caravans e simili. Il premio conteggiato in base alla presente norma non può essere inferiore a quello applicabile alla sola motrice. - A trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio (autoarticolati), si applica il premio previsto per autocarri, autobotti ed autocisterne di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione. - A mototrattori si applica un aumento del 5% sul premio del motoveicolo stesso. Per i rimorchi dei veicoli di cui sopra deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 48. Per i caranvans e simili si applica la norma 28 dei settori I e II. b) Carrelli appendice Per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicoli trainante, non sono identificati con targa propria. Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso complessivo a pieno carico del veicolo trainante. c) Quadricicli / tricicli per trasporto cose - Il quadriciclo / triciclo a motore, disciplinato all’art. 53 lett. h) del Codice della Strada, con massa a vuoto fino a 550 kg, velocità fino a 80 km/h, potenza fino a 15 kw, è assimilato ai motocarri di oltre 50cc. e fino a 150 cc. - Il quadriciclo a motore disciplinato all’art. 53 lett. h) del Codice della Strada, che ecceda anche uno solo dei seguenti limiti: massa a vuoto fino a 550 kg, velocità fino a 80 km/h, potenza fino a 15 kw, è assimilato all’autocarro fino a 1.500 kg. 48) Rimorchi - rischio statico Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per uno autocarro (autobotte o autocisterna) di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato, con il minimo di € 30,00 (escluso S.S.N.), anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonchè, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 29 La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonchè, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. 49) Trasporto anche occasionale di merci pericolose lubrificanti e sostanze radioattive Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di: - liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili): si applica un soprapremio del 25%; - gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.): si applica un soprapremio del 100%. Per i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni private”, dato il carattere di particolarità e di eccezionalità dei relativi rischi. 50) Deroga alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione E' ammessa la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di: Società: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. Privati: - nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 2 mesi dalla data del sinistro; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. L’assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di rivalsa. Società, privati, conducente: - per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati nella cabina di guida non previsti agli artt. 53 e 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, sempre che il numero degli stessi non superi quello previsto dalla carta di circolazione. Si applica un aumento del 5% sul premio di Responsabilità Civile verso Terzi. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D. 51) Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico (esclusi i veicoli di cui alle successive norme 52, 53 e 54) Nella garanzia sono comprese le operazioni di carico e scarico quali previste dalla Condizione aggiuntiva C che deve essere sempre richiamata in polizza. 52) Autocarri adibiti al trasporto di persone a) Per autocarri ed eventuali rimorchio eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone: − se in servizio continuativo si applicano le norme 37 e 44 del Settore III Autobus; − se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di rischio, il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il Contraente la richieda, l'applicazione della norma 4. b) Per gli autocarri destinati a trasporto promiscuo di persone e di cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li, si applica la norma 14. c) Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li si applica la norma 37 del Settore III. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 30 53) Noleggio o locazione Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica: a) un soprapremio dell'85% sui premi di tariffa per i veicoli (autocarri, motocarri e ciclomotori per trasporto di cose) di peso complessivo a pieno carico fino a 6.000 Kg. (60 q.li); b) il premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore. 54) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della strada) Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., ridotti del 50%. L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. Quando sia dichiarato in polizza che l'autocarro traina rimorchio, il premio, nella misura di cui sopra, deve essere calcolato in base al peso a pieno carico della motrice più il peso massimo trainabile. Per i rimorchio deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 48. 55) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco Per autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco ed a tal fine appositamente attrezzati ed autorizzati, si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi (conto proprio o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., ridotti del 50%. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale. 56) Trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi (art. 54, lett. e, del Codice della strada) a) Quando i veicoli quali definiti all'art. 54, lett. e) del Codice della strada siano muniti del solo gancio per il traino di rimorchio (art. 56, punto 2), del Codice della strada) si applicano i premi previsti per gli autocarri (conto proprio o conto terzi) della corrispondente provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A. di peso complessivo a pieno carico pari al peso complessivo del trattore e del peso massimo rimorchiabile, ridotti del 55%. Qualora il rimorchio trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al trattore stradale si applica la precedente norma 49. b) Se i veicoli sono muniti anche di ralla (traino di semirimorchio) si applica la norma 47, lett. a). 57) Veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, compresi quelli targati C.R.I. – Sono esclusi i veicoli per trasporto Rifiuti Solidi Urbani - (Elenco esemplificativo e non limitativo). a) Autolettighe ed autoambulanze Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., ridotti del 13%. b) Veicoli per riprese cinematografiche e televisive, rappresentazioni teatrali, esposizioni e mostre (esclusa la vendita), bibliobus (esclusa la vendita), parchi di divertimento, circhi equestri e simili (esclusi quelli di cui alla successiva lett. c), veicoli per trasporto acqua potabile, trasporto carcerati, autocaravans (autoveicoli ad uso abitazione, autocase, campers), autobanche, autocappelle per funzioni religiose, aulemobili, automolini, autoambulatori, laboratori per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, autoemoteche, autostazioni schermografiche, autopigiatrici, autocompressori, autocatramatrici, autotorri, autoseghe, stazioni mobili per calcestruzzo, gruppi elettrogeni, autopompe idrovore, stazioni mobili di trivellazione, stazioni per rilievi sismici, trasporti funebri, autobetoniere, carri attrezzi, officine mobili, presse auto, veicoli attrezzati per servizio di disinfezione e disinfestazione, autospurghi, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, autoscale, grues autocarrate (su mezzi non idonei a portare carico utile proprio). Si applicano, quando si tratta di: - ciclomotori e motoveicoli: i premi, previsti per motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose, ridotti del 21%; - autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 6.000 Kg (60 q.li): Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 31 - i premi, previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., ridotti del 33%. Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25%; autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 6.000 Kg. (60 q.li): i premi, previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., ridotti del 33%. Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi: c) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione Per i veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti, per il trasporto delle attrezzature o per uso di abitazione, in quanto la particolare attività risulti dal "nullaosta di agibilità" rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, compreso, ove del caso, il traino di "carri ordinari" nel rispetto delle norme vigenti in materia di traino, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., ridotti del 40%. d) Veicoli per trasporto Rifiuti Solidi Urbani Ai veicoli utilizzati per il trasporto di Rifiuti Solidi Urbani si applicano i premi previsti per gli autocarri – conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., aumentati del 50%. 58) Tariffe applicabili a) "Bonus/Malus" (esclusi Motocarri) La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale F che deve essere richiamata in polizza. b) Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità "Peius" valida per Motocarri (Condizione speciale G), non applicabile per i autocarri, rimorchi e ciclomotori del settore IV. La tariffa prevede maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale G che deve essere richiamata in polizza. c) Franchigia fissa ed assoluta Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute: - autoveicoli e relativi rimorchi: - franchigia di € 129,11 sconto 10%; - franchigia di € 258,23 sconto 15%; - franchigia di € 516,46 sconto 20%; ciclomotori, motoveicoli e relativi rimorchi: - franchigia di € 77,47 sconto 11%. In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E. Per i veicoli già assicurati nella forma a "tariffa fissa", la franchigia può essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente se dalla attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto non risulti l'applicazione del "Peius". In caso invece di applicazione del "Peius", le predette misure delle franchigie dovranno essere maggiorate - fermo l'ammontare del premio - per la sola prima annualità degli importi indicati nella tabella sottoriportata. Franchigia base Euro 77,47 129,11 258,23 516,46 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Maggiorazione delle franchigie Autocarri Motocarri Euro Euro ---116,20 154,94 193,67 44,93 ---------- Pagina 32 Dette maggiorazioni non si applicano per i veicoli di prima immatricolazione o assicurati per la prima volta dopo la voltura al P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed il foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In caso di mancata presentazione dei predetti documenti o della attestazione dello stato di rischio la franchigia deve essere maggiorata - per la sola prima annualità - nella misura suindicata. 59) Passaggio di tariffa In passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE IV (1) AUTOCARRI e (2) MOTOCARRI Conto proprio o di Terzi Forme tariffarie ammesse per Autocarri: Bonus/ Malus e Franchigia Fissa Forme tariffarie ammesse per Motocarri: Tariffa Fissa con Pejus e Franchigia Fissa (1) AUTOCARRI trasporto per conto proprio o di Terzi Premio di riferimento per Autocarri con peso a pieno carico fino a Kg. 6.000 (Q.li 60) Il premio di riferimento è di € 1.092,36 Coefficiente fino a kg. 1.500 (q.li 15) Coefficiente oltre kg. 1.500 (q.li 15) e fino a kg. 2.500 (q.li 25) Coefficiente oltre kg. 2.500 (q.li 25) e fino a kg. 3.500 (q.li 35) Coefficiente oltre kg. 3.500 (q.li 35) e fino a kg. 6.000 (q.li 60) 1,10 1,20 1,60 1,60 Premio di riferimento per Autocarri con peso a pieno carico superiore a Kg. 6.000 (Q.li 60) Il premio di riferimento per trasporto Conto proprio è di € 1.610,01 Il premio di riferimento per trasporto Conto terzi è di € 3.154,26 Coefficiente oltre kg. 6.000 (q.li 60) e fino a kg. 7.000 (q.li 70) 1,10 Coefficiente oltre kg. 7.000 (q.li 70) e fino a kg. 36.000 (q.li 360) 1,80 Coefficiente oltre kg. 36.000 (q.li 360) 2,80 CLASSI BM / COEFFICIENTI DI ASSUNZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,72 0,76 0,82 0,87 0,92 0,96 1,00 1,05 1,15 1,30 1,60 2,00 TABELLE DELLE FRANCHIGIE / COEFFICIENTE DI ASSUNZIONE Il coefficiente di assunzione per polizze con franchigia fissa di € 129,11 è 0,90 Il coefficiente di assunzione per polizze con franchigia fissa di € 258,23 è 0,85 Il coefficiente di assunzione per polizze con franchigia fissa di € 516,46 è 0,80 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 33 Provincia di residenza del proprietario - Coefficienti assegnati Tariffa Bonus /Malus e Franchigia Fissa - Settore IV Autocarri fino a 60 quintali Agrigento Alessandria Ancona Aosta Ascoli Piceno L'Aquila Arezzo Asti Avellino Bari Bergamo Biella Belluno Benevento Bologna Brindisi Brescia Barletta Andria Trani Bolzano Cagliari Campobasso Caserta Chieti Carbonia Iglesias Caltanissetta Cuneo Como Cremona Cosenza Catania Catanzaro Enna Forlì Cesena Ferrara Foggia Firenze Fermo Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia Crotone Lecco Lecce Livorno Lodi Latina Lucca Monza Brianza Macerata Messina Milano Mantova AG AL AN AO AP AQ AR AT AV BA BG BI BL BN BO BR BS BT BZ CA CB CE CH CI CL CN CO CR CS CT CZ EN FC FE FG FI FM FR GE GO GR IM IS KR LC LE LI LO LT LU MB MC ME MI MN 0,7810 0,7810 0,7106 0,7810 0,7106 0,7502 0,8125 0,6782 0,8501 0,9192 0,8125 0,6124 0,7189 0,7810 0,7502 0,8383 0,7442 0,9192 0,7676 0,9141 0,6656 0,9335 0,7810 0,9141 0,7202 0,8501 0,6782 0,6767 0,8501 0,7189 0,8501 0,8501 0,7616 0,7810 0,7202 0,9141 0,8344 0,8383 0,9192 0,6124 0,7932 0,6362 0,5018 0,8609 0,6656 0,7810 0,7928 0,6124 0,8344 0,8915 0,8501 0,7676 0,8915 0,8501 0,6362 Modena Massa Carrara Matera Napoli Novara Nuoro Ogliastra Oristano Olbia Tempio Palermo Piacenza Padova Pescara Perugia Pisa Pordenone Prato Parma Pistoia Pesaro Urbino Pavia Potenza Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Ragusa Rieti Roma Rimini Rovigo Salerno Siena Sondrio La Spezia Siracusa Sassari Savona Taranto Teramo Trento Torino Trapani Terni Trieste Treviso Udine Varese Verbania Vercelli Venezia Vicenza Verona Medio Campidano Viterbo Vibo Valentia MO MS MT NA NO NU OG OR OT PA PC PD PE PG PI PN PO PR PT PU PV PZ RA RC RE RG RI RM RN RO SA SI SO SP SR SS SV TA TE TN TO TP TR TS TV UD VA VB VC VE VI VR VS VT VV 0,6782 0,9848 0,8501 0,9848 0,5018 0,6362 0,6362 0,6124 0,6362 0,7202 0,8125 0,7645 0,7676 0,5932 0,8915 0,6124 0,9141 0,6767 0,9141 0,8344 0,6782 0,8609 0,6656 0,9141 0,6119 0,7189 0,5932 0,8144 0,8144 0,8501 0,9335 0,7810 0,7202 0,9141 0,7810 0,6362 0,7202 0,8772 0,8501 0,6362 0,9141 0,7202 0,7442 0,7810 0,6782 0,9502 0,6362 0,6656 0,6656 0,8609 0,7189 0,8501 0,9141 0,7087 0,9141 S.O. Malta Corpo Diplomatico Escursionisti Esteri AFI FTASE Targhe Estere Croce Rossa Italiana Corpo Consolare Città del Vaticano Repubblica San Marino SMOM CD EE AFI FTASE E CRI CC SCV RSM 0,8144 0,8144 0,9192 0,8144 0,8144 0,8144 0,8144 0,8144 0,8144 0,8772 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51) Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 34 Provincia di residenza del proprietario - Coefficienti assegnati Tariffa Bonus /Malus e Franchigia Fissa - Settore IV Autocarri oltre 60 quintali Agrigento Alessandria Ancona Aosta Ascoli Piceno L'Aquila Arezzo Asti Avellino Bari Bergamo Biella Belluno Benevento Bologna Brindisi Brescia Barletta Andria Trani Bolzano Cagliari Campobasso Caserta Chieti Carbonia Iglesias Caltanissetta Cuneo Como Cremona Cosenza Catania Catanzaro Enna Forlì Cesena Ferrara Foggia Firenze Fermo Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia Crotone Lecco Lecce Livorno Lodi Latina Lucca Monza Brianza Macerata Messina Milano Mantova AG AL AN AO AP AQ AR AT AV BA BG BI BL BN BO BR BS BT BZ CA CB CE CH CI CL CN CO CR CS CT CZ EN FC FE FG FI FM FR GE GO GR IM IS KR LC LE LI LO LT LU MB MC ME MI MN 1,0235 0,8609 1,0477 1,0842 1,0791 1,0791 1,0235 1,0077 1,1459 1,0077 0,8609 0,8259 1,0791 1,1459 0,8165 1,0077 1,1459 1,0077 0,8165 0,7629 1,0235 1,1459 1,0477 0,9234 0,8609 0,8609 0,8609 1,0477 1,0235 1,0477 0,8609 1,0791 1,0477 1,0477 1,0077 0,9141 0,8609 0,9141 1,0842 1,0235 1,0235 0,8609 1,0235 1,0477 1,0235 1,0791 0,9141 1,0235 1,0791 0,8609 0,9679 0,9141 0,8609 0,9679 1,0791 Modena Massa Carrara Matera Napoli Novara Nuoro Ogliastra Oristano Olbia Tempio Palermo Piacenza Padova Pescara Perugia Pisa Pordenone Prato Parma Pistoia Pesaro Urbino Pavia Potenza Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Ragusa Rieti Roma Rimini Rovigo Salerno Siena Sondrio La Spezia Siracusa Sassari Savona Taranto Teramo Trento Torino Trapani Terni Trieste Treviso Udine Varese Verbania Vercelli Venezia Vicenza Verona Medio Campidano Viterbo Vibo Valentia MO MS MT NA NO NU OG OR OT PA PC PD PE PG PI PN PO PR PT PU PV PZ RA RC RE RG RI RM RN RO SA SI SO SP SR SS SV TA TE TN TO TP TR TS TV UD VA VB VC VE VI VR VS VT VV 0,8259 0,9141 0,8609 1,1141 1,0235 0,6213 0,7788 0,8900 0,7231 1,0235 1,0077 0,8609 1,0235 0,8259 1,0842 1,0235 1,0477 1,0235 0,8609 1,0477 1,0477 1,1459 1,0077 1,0477 1,0235 1,0791 1,0477 1,1459 1,1459 1,0235 0,9141 1,0842 0,8609 1,0842 1,0791 0,7019 1,0791 0,8165 0,8609 0,8259 1,0477 1,0791 1,1459 1,1141 0,8609 1,0077 0,9141 1,0235 1,0791 1,0077 1,0477 1,0842 0,9234 0,8165 1,0791 S.O. Malta Corpo Diplomatico Escursionisti Esteri AFI FTASE Targhe Estere Croce Rossa Italiana Corpo Consolare Città del Vaticano Repubblica San Marino SMOM CD EE AFI FTASE E CRI CC SCV RSM 1,1459 1,1459 1,1459 1,1459 1,1459 1,1459 1,1459 1,1459 1,1459 1,1459 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51) Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 35 (2) MOTOCARRI trasporto per conto proprio o di Terzi Premio di riferimento per Motocarri Il premio di riferimento è di € 318,66 Coefficiente ciclomotori Coefficiente fino a cc. 50 Coefficiente oltre cc. 50 e fino a cc. 150 Coefficiente oltre cc. 150 e fino a cc. 250 Coefficiente oltre cc. 250 e fino a cc. 750 Coefficiente oltre cc. 750 1,25 1,25 1,25 2,40 2,40 2,40 TABELLE DELLE FRANCHIGIE / COEFFICIENTE DI ASSUNZIONE Il coefficiente di assunzione per polizze con franchigia fissa di € 77,47 è 0,89 Provincia di residenza del proprietario - Coefficienti assegnati Tariffa Fissa e Franchigia Fissa - Settore IV Motocarri Conto Proprio e/o Terzi Agrigento Alessandria Ancona Aosta Ascoli Piceno L'Aquila Arezzo Asti Avellino Bari Bergamo Biella Belluno Benevento Bologna Brindisi Brescia Barletta Andria Trani Bolzano Cagliari Campobasso Caserta Chieti Carbonia Iglesias Caltanissetta Cuneo Como Cremona Cosenza Catania Catanzaro Enna Forlì Cesena Ferrara Foggia Firenze Fermo Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia AG AL AN AO AP AQ AR AT AV BA BG BI BL BN BO BR BS BT BZ CA CB CE CH CI CL CN CO CR CS CT CZ EN FC FE FG FI FM FR GE GO GR IM IS 0,5236 0,5034 0,4881 0,5034 0,6119 0,5034 0,5118 0,5034 0,6656 0,6656 0,6119 0,4083 0,4735 0,7775 0,5236 0,8875 0,4881 0,6656 0,5034 0,6119 0,4881 0,6915 0,5118 0,6119 0,6660 0,4735 0,4881 0,5118 0,5680 0,8344 0,6656 0,5680 0,5034 0,4735 0,6656 0,5680 0,6119 0,4735 0,6656 0,4735 0,5034 0,6119 0,5236 Modena Massa Carrara Matera Napoli Novara Nuoro Ogliastra Oristano Olbia Tempio Palermo Piacenza Padova Pescara Perugia Pisa Pordenone Prato Parma Pistoia Pesaro Urbino Pavia Potenza Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Ragusa Rieti Roma Rimini Rovigo Salerno Siena Sondrio La Spezia Siracusa Sassari Savona Taranto Teramo Trento Torino Trapani Terni Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 MO MS MT NA NO NU OG OR OT PA PC PD PE PG PI PN PO PR PT PU PV PZ RA RC RE RG RI RM RN RO SA SI SO SP SR SS SV TA TE TN TO TP TR 0,6065 0,6660 0,5314 1,1125 0,5118 0,6656 0,8344 0,4735 0,6385 0,8344 0,6119 0,6119 0,4881 0,5118 0,5680 0,4735 0,5680 0,6119 0,7064 0,4083 0,5034 0,5236 0,5118 0,6915 0,6119 0,5236 0,4083 0,7775 0,6119 0,4735 0,8344 0,5034 0,4735 0,6564 0,5236 0,6564 0,6119 0,8344 0,5118 0,6119 0,5034 0,5236 0,6564 S.O. Malta Corpo Diplomatico Escursionisti Esteri AFI FTASE Targhe Estere Croce Rossa Italiana Corpo Consolare Città del Vaticano Repubblica San Marino SMOM CD EE AFI FTASE E CRI CC SCV RSM 0,7775 0,7775 0,7064 0,7775 0,7775 0,7775 0,7775 0,7775 0,7775 0,6119 Pagina 36 Crotone Lecco Lecce Livorno Lodi Latina Lucca Monza Brianza Macerata Messina Milano Mantova KR LC LE LI LO LT LU MB MC ME MI MN 0,8875 0,4735 0,5680 0,7775 0,5314 0,4083 0,5236 0,5680 0,5118 0,8875 0,5680 0,4735 Trieste Treviso Udine Varese Verbania Vercelli Venezia Vicenza Verona Medio Campidano Viterbo Vibo Valentia TS TV UD VA VB VC VE VI VR VS VT VV 0,5034 0,6119 0,5118 0,6119 0,5118 0,4735 0,5236 0,6119 0,5034 0,6119 0,5118 0,8344 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51) CAPO V NORME RELATIVE AL SETTORE V 60) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati agli artt. 52 e 53, lett. a), b) e c), nonché i quadricicli a motore (*) disciplinati all’art. 53 lett. h) del Codice della strada). (*) Il quadriciclo / triciclo con massa a vuoto fino a 400 kg e potenza fino a 15 kw è assimilato a motocicli / motocarrozzette fino a cc. 125. l quadricicli leggeri con motore ad accensione comandata (benzina) massa a vuoto inferiore a 350 kg, velocità fino a 45 km/h, cilindrata fino a 50 cc, ed i quadricicli leggeri con motore non ad accensione comandata (diesel o elettrico) massa a vuoto inferiore a 350 kg, velocità fino a 45 km/h,potenza fino a 4 kw sono assimilato ai ciclomotori. 61) Motocicli e motocarrozzette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente Si applicano i corrispondenti premi del Settore V ridotti del 33%, in quanto l'assicurazione non può comprendere la garanzia verso i terzi trasportati. 62) Motocarrozzette da noleggio con conducente o ad uso pubblico L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con sè dai terzi trasportati. Si applicano i premi previsti per i motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., aumentati del 35%. In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva B. 63) Locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette senza conducente L'assicurazione può essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette senza conducente. Si applicano i premi dei ciclomotori e motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A. aumentati del 150%. 64) Motoslitte Si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata e facendo riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato. 65) Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della strada) Si applicano i premi previsti per i motocicli adibiti ad uso privato, di pari cilindrata e provincia di residenza o della sede legale dell’intestatario al P.R.A., compresa la riduzione del 33% se la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 37 66) Tariffe applicabili "Bonus/Malus". La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione speciale F che deve essere richiamata in polizza. a) Guidatori abituali per ciclomotori non registrati nell’archivio nazionale – Nucleo familiare L’Impresa, provvederà al risarcimento integrale dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza esercitando, limitatamente ai ciclomotori non registrati nell’archivio nazionale, il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente fino ad un massimo di € 2.500 qualora al momento del sinistro risulti alla guida persona diversa dal Contraente o non appartenente al nucleo familiare del Contraente stesso, e che abbia causato il sinistro in una Regione diversa dalla Regione di residenza del Contraente. L’Impresa non provvederà ad esercitare il diritto di rivalsa qualora il sinistro sia accaduto entro 100 chilometri dalla residenza del Contraente. PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE V (1) CICLOMOTORI E (2) MOTOCICLI AD USO PRIVATO Forma tariffaria Bonus/ Malus (1) CICLOMOTORI Premio di riferimento per Ciclomotori Il premio di riferimento per i Ciclomotori con esclusione del trasportato è di € 248,31 Il premio di riferimento per i Ciclomotori con trasportato è di € 450,74 (2) MOTOCICLI Premio di riferimento per Motocicli Il premio di riferimento per Motocicli fino a cc. 150 è di € 387,00 Il premio di riferimento per Motocicli oltre cc. 150 è di € 337,66 Coefficiente per Motocicli fino a cc. 400 Coefficiente per Motocicli oltre cc. 400 1,10 1,86 TABELLE CLASSI BM / COEFFICIENTI E DI ASSUNZIONE (valide per Ciclomotori e Motocicli) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0,48 0,50 0,53 0,56 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78 0,82 0,88 0,94 1,00 1,20 1,40 1,80 2,50 3,00 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 38 Alimentazione elettrica Per i Ciclomotori e i Motocicli ad alimentazione elettrica, si applica il coefficiente 0,50 sui seguenti premi di riferimento: a) sino a 5 Kw per Ciclomotori senza Trasportato – premio di riferimento € 248,31; b) sino a 5 Kw per Ciclomotori con Trasportato – premio di riferimento € 450,74; c) oltre i 5 Kw – per tutto il settore V – (premio di riferimento della fascia Motocicli oltre cc.150 con applicazione del coefficiente Motocicli oltre cc. 400). € 628,05. Fattori di personalizzazione - Età – sesso proprietari. Età e sesso dei proprietari del Motociclo Età Maschi e Femmine Fino a 19 Da 20 a 22 Da 23 a 30 Da 31 a 60 Oltre 60 coefficiente 1.3250 1,3250 1,3178 0,8682 0,6976 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 coefficiente Persona Giuridica 1,0708 Pagina 39 Provincia di residenza del Proprietario – coefficienti assegnati Tariffa Bonus / Malus – Settore V Ciclomotori CITTA’ Agrigento Alessandria Ancona Aosta Ascoli Piceno L'Aquila Arezzo Asti Avellino Bari Bergamo Biella Belluno Benevento Bologna Brindisi Brescia Barletta Andria Trani Bolzano Cagliari Campobasso Caserta Chieti Carbonia Iglesias Caltanissetta Cuneo Como Cremona Cosenza Catania Catanzaro Enna Forlì Cesena Ferrara Foggia Firenze Fermo Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia Crotone Lecco Lecce Livorno Lodi Latina Lucca Monza Brianza Macerata Messina Milano Mantova SIGLA AG AL AN AO AP AQ AR AT AV BA BG BI BL BN BO BR BS BT BZ CA CB CE CH CI CL CN CO CR CS CT CZ EN FC FE FG FI FM FR GE GO GR IM IS KR LC LE LI LO LT LU MB MC ME MI MN Coeff. 0,8900 0,6301 0,6301 0,6301 0,6616 0,6301 0,5536 0,6616 1,3969 1,5575 0,6616 0,5536 0,5536 1,5575 0,8900 3,0747 0,6301 1,5575 0,6301 0,7899 0,6301 1,5575 0,6486 0,6301 1,1125 0,5536 0,6301 0,5536 1,1125 1,5575 1,5575 0,8875 0,6301 0,6486 1,5575 1,1125 0,6301 0,5536 1,2425 0,5536 0,6301 0,6616 0,7222 3,0747 0,5536 1,0804 1,2425 0,7100 0,6898 0,8900 1,0804 0,5536 2,9288 1,0804 0,6486 CITTA’ Modena Massa Carrara Matera Napoli Novara Nuoro Ogliastra Oristano Olbia Tempio Palermo Piacenza Padova Pescara Perugia Pisa Pordenone Prato Parma Pistoia Pesaro Urbino Pavia Potenza Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Ragusa Rieti Roma Rimini Rovigo Salerno Siena Sondrio La Spezia Siracusa Sassari Savona Taranto Teramo Trento Torino Trapani Terni Trieste Treviso Udine Varese Verbania Vercelli Venezia Vicenza Verona Medio Campidano Viterbo Vibo Valentia SIGLA MO MS MT NA NO NU OG OR OT PA PC PD PE PG PI PN PO PR PT PU PV PZ RA RC RE RG RI RM RN RO SA SI SO SP SR SS SV TA TE TN TO TP TR TS TV UD VA VB VC VE VI VR VS VT VV Coeff. 0,6616 1,0804 0,7222 3,0747 0,6486 1,2604 1,5575 0,6486 0,7222 1,2604 0,7899 0,6616 0,7899 0,6486 0,8875 0,5536 1,1125 0,6616 0,8875 0,5536 0,6301 0,7222 0,6486 1,5575 0,6616 0,7222 0,6898 1,2604 0,7899 0,6486 1,5575 0,6301 0,5536 0,7222 0,7222 0,8900 0,6301 1,5575 0,6486 0,6301 0,6616 0,8900 0,7100 0,6616 0,6301 0,5536 0,6301 0,5536 0,5536 0,7222 0,6301 0,6616 0,6301 0,5536 1,5575 SIGLE SPECIALI S.O. Malta Corpo Diplomatico Escursionisti Esteri AFI FTASE Targhe Estere Croce Rossa Italiana Corpo Consolare Città del Vaticano Repubblica San Marino SIGLE SMOM CD EE AFI FTASE E CRI CC SCV RSM Coeff. 1,2604 1,2604 1,0804 1,2604 1,2604 1,2604 1,2604 1,2604 1,2604 0,7899 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51) Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 40 Provincia di residenza del Proprietario – coefficienti assegnati Tariffa Bonus / Malus – Settore V Motocicli CITTA’ Agrigento Alessandria Ancona Aosta Ascoli Piceno L'Aquila Arezzo Asti Avellino Bari Bergamo Biella Belluno Benevento Bologna Brindisi Brescia Barletta Andria Trani Bolzano Cagliari Campobasso Caserta Chieti Carbonia Iglesias Caltanissetta Cuneo Como Cremona Cosenza Catania Catanzaro Enna Forlì Cesena Ferrara Foggia Firenze Fermo Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia Crotone Lecco Lecce Livorno Lodi Latina Lucca Monza Brianza Macerata Messina Milano Mantova SIGLA AG AL AN AO AP AQ AR AT AV BA BG BI BL BN BO BR BS BT BZ CA CB CE CH CI CL CN CO CR CS CT CZ EN FC FE FG FI FM FR GE GO GR IM IS KR LC LE LI LO LT LU MB MC ME MI MN Coeff. 0,8900 0,7565 0,6278 0,7565 0,6035 0,7565 0,6341 0,7565 1,5575 1,3075 0,6035 0,6341 0,6341 1,5575 0,8756 3,0150 0,6035 1,5575 0,7565 0,7565 0,7565 1,5575 0,6341 0,7565 1,1125 0,6341 0,6278 0,6341 1,1125 1,3075 1,3075 1,1125 0,7565 0,6341 1,5575 0,9463 0,7565 0,6341 1,3075 0,6341 0,7565 0,7565 0,8900 2,9288 0,6028 1,1125 1,3075 0,8900 0,6341 0,8900 0,9463 0,6341 2,9288 0,9463 0,5167 CITTA’ Modena Massa Carrara Matera Napoli Novara Nuoro Ogliastra Oristano Olbia Tempio Palermo Piacenza Padova Pescara Perugia Pisa Pordenone Prato Parma Pistoia Pesaro Urbino Pavia Potenza Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Ragusa Rieti Roma Rimini Rovigo Salerno Siena Sondrio La Spezila Siracusa Sassari Savona Taranto Teramo Trento Torino Trapani Terni Trieste Treviso Udine Varese Verbania Vercelli Venezia Vicenza Verona Medio Campidano Viterbo Vibo Valentia SIGLA MO MS MT NA NO NU OG OR OT PA PC PD PE PG PI PN PO PR PT PU PV PZ RA RC RE RG RI RM RN RO SA SI SO SP SR SS SV TA TE TN TO TP TR TS TV UD VA VB VC VE VI VR VS VT VV Coeff 0,7565 0,9463 0,8900 3,0150 0,6341 1,5575 1,2425 0,6341 0,8900 1,3075 0,7565 0,7565 0,7565 0,6341 0,9463 0,6341 1,1125 0,7565 1,1125 0,6028 0,7565 0,8900 0,6341 1,5575 0,7565 0,8900 0,6341 1,3075 0,7565 0,6341 1,5575 0,7565 0,6341 0,8900 0,8900 0,8900 0,7565 1,5575 0,6341 0,7565 0,6278 0,8900 0,8900 0,7565 0,7565 0,6341 0,6278 0,6341 0,6341 0,8900 0,7565 0,6278 0,7565 0,6341 1,5575 SIGLE SPECIALI S.O. Malta Corpo Diplomatico Escursionisti Esteri AFI FTASE Targhe Estere Croce Rossa Italiana Corpo Consolare Città del Vaticano Repubblica San Marino SIGLE SMOM CD EE AFI FTASE E CRI CC SCV RSM Coeff. 1,3075 1,3075 1,1125 1,3075 1,3075 1,3075 1,3075 1,3075 1,3075 0,7565 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51) Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 41 CAPO VI NORME RELATIVE AL SETTORE VI 67) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore indicati all'art. 58 del Codice della strada. 68) Macchine operatrici e carrelli (art. 58 lett. a, b, e c del Codice della strada) L'assicurazione può essere prestata solamente per i veicoli corredati del certificato per circolare su strada previsto dall'art. 114 del Codice della strada. La garanzia comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi. 69) Gatto delle nevi (veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile come mezzo sgombraneve) - se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati, si applicano i premi previsti per i rulli compressori; - se adibito solo a trasporto di cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore VI, lett. b), aumentati del 100%; - se adibito anche a trasporto di persone od a trasporto promiscuo di persone e cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore VI, lett. b), aumentati del 300%. 70) Macchine su cingoli Si applica una riduzione del 25% sui premi di tariffa. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale. 71) Macchine operatrici e carrelli trainati - rischio statico Per ogni rimorchio identificato con targa propria o telaio si applica la precedente norma n. 48. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonchè, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 42 PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE VI MACCHINE OPERATRICI e Carrelli Trainati Forma tariffaria Tariffa Fissa Premio di riferimento per Macchine Operatrici semoventi Il premio di riferimento è di € 218,29 Coefficiente fino a kg. 2.500 (q.li 25) Coefficiente oltre kg. 2.500 (q.li 25) e fino a kg. 5.000 (q.li 50) Coefficiente oltre kg. 5.000 (q.li 50) e fino a kg. 15.000 (q.li 150) Coefficiente oltre kg. 15.000 (q.li 150) 1,00 1,30 2,00 3,00 Coefficiente per rulli compressori 0,50 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51) CAPO VII NORME RELATIVE AL SETTORE VII 72) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore elencati all'art. 57 del Codice della strada 73) Macchine agricole La garanzia comprende: - i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente; - il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli. Per i rimorchi deve inoltre essere stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 74. Per le macchine su cingoli o su ruote non gommate il premio di tariffa non comprende la garanzia per danni provocati alla pavimentazione stradale. 74) Rimorchi - rischio statico Per il rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio fisso di € 30,00 (escluso S.S.N.) anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. Il premio fisso sopra riportato deve intendersi riferito fino al 10/06/2012 al massimale di € 3.000.000 / 2.500.000 / 500.000 e dall’ 11/06/2012 a € 6.000.000 / 5.000.000 / 1.000.000. Per massimali superiori vanno applicati i relativi coefficienti di tariffa. Con tale garanzia sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonchè sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativo al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonchè sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 43 PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE VII MACCHINE AGRICOLE per Conto Proprio o di Terzi Forma tariffaria Tariffa Fissa Premio di riferimento per Macchine Agricole Il premio di riferimento per Conto proprio è di € 217,27 Il premio di riferimento per Conto terzi è di € 514,31 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1 di pag. 51) CAPO VIII NORME RELATIVE ALLE CARTE VERDI 75) Premio I premi determinati dall’Impresa per i singoli settori sono comprensivi dell’estensione della polizza all’estero per i paesi indicati sulla carta verde, pertanto, assieme al certificato e contrassegno potrà essere consegnata, a specifica richiesta del Contraente, anche la relativa carta verde. 76) Durata La durata della carta verde dovrà coincidere con quella del periodo di assicurazione in corso con premio pagato risultante sul certificato di assicurazione del veicolo. Non è ammesso il rilascio di carta verde per contratti di durata inferiore a 15 giorni. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 44 TITOLO II - NATANTI NORME COMUNI AI SETTORI I E II _____________ MOTOSCAFI ED IMBARCAZIONI (aventi lunghezza fuori tutto compresa tra 7,5 e 24 metri ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto) NATANTI ED IMBARCAZIONI (fino a 25 tonnellate di stazza lorda adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone escluse le aziende municipalizzate di trasporto) ____________ 77) Limiti di navigazione La presente tariffa vale per l’assicurazione di responsabilità civile relativa ai natanti naviganti nel Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché nelle acque interne dei paesi europei. 78) Durata dei contratti Tenuto conto della natura del rischio, il contratto non può avere durata diversa dall’anno. Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di contratti per periodi, superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, a condizione che il premio venga corrisposto in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. 79) Premio I premi determinati dall’Impresa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte. a) E' ammesso il frazionamento del premio solo per i natanti del settore II. b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di: - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%; - premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%. Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola “Senza tacito rinnovo”, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l’applicazione dell’art. 1901 - II° comma, del Codice Civile. 80) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. 81) Dati tecnici dei natanti I dati tecnici dei natanti (potenza fiscale, dati di iscrizione o registrazione del natante, marchio e numero del motore, numero dei posti, ecc.) si desumono dai documenti rilasciati dall’autorità competente. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 45 82) Alienazione del natante - Sua sostituzione con altro natante - Conguaglio del premio 1. Il trasferimento di proprietà del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione. . 2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al natante, viene ceduto il contratto di assicurazione. 3. La garanzia è valida per il nuovo natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al natante secondo le modalità previste dal regolamento 147 adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive. NORME RELATIVE AL SETTORE I 83) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni dei motoscafi e delle imbarcazioni fino a 50 tonnellate di stazza lorda ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto a motori amovibili. 84) Criteri di tariffazione I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale Per natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha rigurdo al dislocamento, considerato sostituito al limite di 50 tonnellate di stazza lorda quello di 50 tonnellate di dislocamento. 85) Rischi di durata inferiore ad un anno per i soli natanti di potenza fiscale di oltre 90 C.V. - per garanzia limitata ad un periodo di 15 giorni consecutivi, si applica il premio annuo di Tariffa, ridotto del 60%; - per garanzia limitata ad un periodo di 4 mesi consecutivi, si applica il premio annuo di Tariffa, ridotto del 20%. 86) Targhe in prova Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso privato di potenza da oltre 90 fino a 150 C.V. 87) Natanti da noleggio con equipaggio Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 50% (comprensivo del premio aggiuntivo per attività idrosciatoria). 88) Locazione di natanti senza equipaggio Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 100% (comprensivo del comprensivo aggiuntivo per attività idrosciatoria). 89) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale. L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 46 90) Moto d'acqua Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale.aumentato del 100%. 91) Hovercraft ( aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica) Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale. La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua. 92) Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati Nel caso in cui l'assicurazione comprenda i danni a cose e ad animali di terzi non trasportati la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di: - € 77,47 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale fino a 90 C.V.; - € 154,94 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale di oltre 90 C.V. In polizza deve essere richiamata la condizione aggiuntiva B ed indicata la misura della franchigia. 93) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano Quando sia dichiarato in polizza che il natante effettua attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano, si applicano i premi aggiuntivi di seguito riportati per la combinazione di massimali indicati nella scheda di polizza. 94) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione I limiti di navigazione possono essere estesi, con applicazione di un soprapremio del 10%, al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 47 PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE VIII NATANTI ad uso privato Forma tariffaria Tariffa Fissa Premio di riferimento per Natanti ad uso privato Il premio di riferimento è di € 60,24 Per natanti con potenza maggiore di cv 5, si applicano i seguenti coefficienti: da oltre cv da oltre cv da oltre cv da oltre cv da oltre cv da oltre cv da oltre cv oltre cv 5 19 50 90 150 200 300 500 fino a cv 19...………………………………..1,52 fino a cv 50...………………………………..1,88 fino a cv 90...………………………………..2,58 fino a cv 150...………………………………..3,17 fino a cv 200...………………………………..4,14 fino a cv 300...………………………………..5,32 fino a cv 500...………………………………..6,40 …………………….………..…………………………..6,93 Premi aggiuntivi per le attività indicate all’art. 93) con i seguenti massimali € 18,313 € 18,496 € 18,679 € 18,862 € 19,229 € 19,412 € 18,415 € 18,419 € 18,423 € 19,426 € 19,778 € 20,144 € 20,694 massimale massimale massimale massimale massimale massimale massimale massimale massimale massimale massimale massimale massimale 3.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 2.600.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 5.200.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 500.000,00 (*) 2.600.000,00 (*) 3.000.000,00 (*) 3.700.000,00 (*) 5.200.000,00 (*) 1.000.000,00 (***) 2.600.000,00 (**) 3.000.000,00 (**) 3.700.000,00 (**) 5.200.000,00 (**) 6.000.000,00 (***) 7.800.000,00 (***) 11.000.000,00 (***) (*) massimali applicabili fino al 10/06/2012 (**) massimali di adeguamento per (*) dall’ 11/06/2012, da tale data sono applicabili per sostituzioni in corso d’anno, solo per contratti aventi i medesimi massimali. (***) massimali e coefficienti applicabili a tutti i contratti dall’1/1/2012 con tariffa 2012 Ed. 1 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1.1 di pag 52) Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 48 NORME RELATIVE AL SETTORE II 95) Definizioni Il presente settore disciplina le assicurazioni di natanti di imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone. 96) Premio I premi determinati dall’Impresa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte. a) E’ ammesso il frazionamento semestrale con l'aumento del 3%, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento e al netto dell'imposta, non sia inferiore a € 12,91. b) Per i contratti emessi con UBI Assicurazioni S.p.A., aventi decorrenza precedente all’ 1/01/2012 e clausola di “tacito rinnovo”, è consentito il mantenimento del frazionamento trimestrale con l’aumento del 6% o quadrimestrale con l'aumento del 5%, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento al netto dell'imposta, non sia inferiore a € 12,91. 97) Criteri di tariffazione I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale ed al tonnellaggio in stazza lorda dei singoli natanti, nonchè, in base al numero dei posti. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante di ha riguardo al dislocamento, considerando il tonnellaggio di dislocamento equivalente a quello di stazza lorda. 98) Rischi di durata inferiore ad un anno Per garanzia limitata ad un periodo di 6 mesi consecutivi si applica il premio annuo di Tariffa, ridotto del 40%. 99) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida Si applica, ridotto del 34%, il corrispondente premio dei natanti di pari tonnellaggio e potenza fiscale del motore; non si applica il premio aggiuntivo per il numero dei posti. L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. 100) Danni a cose ed animali di terzi Per estendere l'assicurazione ai danni di cose ed animali di terzi deve essere applicato un aumento del 100% sul premio di Tariffa, escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti. Il limite dell'obbligazione per danni a cose ed animali, nell'ambito della somma massima assicurata, è pari al 10% di detta somma per ogni sinistro, il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 77,47 per ogni sinistro da indicare in polizza. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B. 101) Danni a cose di terzi trasportati Per estendere l'assicurazione ai danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati deve essere applicato un aumento del 25% sul premio aggiuntivo per ogni posto previsto in Tariffa. Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma assicurata, è pari al 5% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 103,29 per ogni persona danneggiata. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C. Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 49 102) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati Per estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali di terzi, nonchè agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati, devono essere applicati entrambi gli aumenti di premio di cui ai nn. 100 e 101. Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma massima assicuarata, è pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. La garanzia per i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati è prestata fino ad un massimo di € 103,29 per ogni persona danneggiata. La garanzia per i danni a cose ed animali di terzi è prestata con una franchigia assoluta di € 77,47 per ogni sinistro. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D. 103) Aliscafi Si applica un soprapremio del 50% sui premi di Tariffa, compreso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, e sugli eventuali soprapremi. 104) Aziende municipalizzate di trasporto Per aziende municipalizzate di trasporto, rileva la disomogeneità del rischio, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni private”. Ne consegue che i relativi contratti non potranno avere durata diversa dall'anno. Non è ammesso il tacito rinnovo. Nei contratti deve quindi essere richiamata la clausola “Senza tacito rinnovo”, e il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l’applicazione dell’art. 1901 - II° comma, del Codice Civile. PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE IX NATANTI ad uso pubblico Forma tariffaria Tariffa Fissa Premio di riferimento per Natanti ad uso pubblico Il premio di riferimento è di € 51,134 Premio aggiuntivo per posto € 2,50 Si applicano i seguenti coefficienti in relazione a peso e potenza: fino a 5 cv > 5 fino 11 cv >11 fino a 19 cv oltre 19 cv fino a 2 tsl 1,000 1,240 1,480 1,970 >2 fino a 3 tsl 1,115 1,426 1,747 2,620 >3 fino a 4 tsl 1,230 1,612 2,013 2,778 >4 fino a 5 tsl 1,370 1,798 2,279 3,152 >5 fino a 10 tsl 1,560 2,050 2,531 3,546 >10 fino a 15 tsl 1,790 2,360 2,797 3,936 >15 fino a 20 tsl 2,060 2,714 3,037 4,326 >20 fino a 25 tsl 2,370 3,121 3,316 4,717 coefficienti Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (vedere i corrispettivi coefficienti riportati nell’allegato 1.1 di pag. 52) Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 50 Allegati 1 e 1.1 – Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (*) massimali applicabili fino al 10/06/2012 (**) massimali di adeguamento per (*) dall’ 11/06/2012, da tale data sono applicabili per sostituzioni in corso d’anno, solo per contratti aventi i medesimi massimali. (***) massimali e coefficienti applicabili a tutti i contratti dall’1/1/2012 con tariffa 2012 Ed. 1 settori I-II-IV-VI-VII (autovetture, autotassametri, autocarri e motocarri, macchine operatrici, macchine agricole) (*) (*) (*) (*) (*) (***) (**) (**) (**) (**) (***) (***) (***) (***) (***) (***) € € € € € € € € € € € € € € € € 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.700.000 5.200.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.800.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 25.823.000 2.500.000 2.600.000 3.000.000 3.700.000 5.200.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.200.000 6.000.000 7.800.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 25.823.000 500.000 2.600.000 3.000.000 3.700.000 5.200.000 1.000.000 2.600.000 3.000.000 3.700.000 5.200.000 6.000.000 7.800.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 25.823.000 coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff 1.0000 1.0100 1.0200 1.0300 1.0400 1.0500 1.0502 1.0504 1.0506 1.0508 1.0600 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000 1.1100 settore III (autobus in servizio pubblico urbano, ad uso privato, noleggio e di linee extraurbane) (*) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***) € € € € € € € € 3.000.000 6.000.000 6.000.000 7.800.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 25.823.000 2.500.000 5.000.000 6.000.000 7.800.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 25.823.000 500.000 1.000.000 6.000.000 7.800.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 25.823.000 coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff 1.0000 1.1000 1.1200 1.2300 1.3500 1.4800 1.6200 1.7800 coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff 1.0000 1.0100 1.0200 1.0300 1.0400 1.0600 1.0602 1.0604 1.0606 1.0608 1.0600 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000 1.1100 settore V (ciclomotori e motocicli) (*) (*) (*) (*) (*) (***) (**) (**) (**) (**) (***) (***) (***) (***) (***) (***) € € € € € € € € € € € € € € € € 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.700.000 5.200.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.800.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 25.823.000 2.500.000 2.600.000 3.000.000 3.700.000 5.200.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.200.000 6.000.000 7.800.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 25.823.000 Tariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 500.000 2.600.000 3.000.000 3.700.000 5.200.000 1.000.000 2.600.000 3.000.000 3.700.000 5.200.000 6.000.000 7.800.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 25.823.000 Pagina 51 Allegato 1.1 – Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi settore VIII (natanti, imbarcazioni, motori amovibili) (*) (*) (*) (*) (*) (***) (**) (**) (**) (**) (***) (***) (***) (***) (***) (***) € € € € € € € € € € € € € € € € 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.700.000 5.200.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.800.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 25.823.000 2.500.000 2.600.000 3.000.000 3.700.000 5.200.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.200.000 6.000.000 7.800.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 25.823.000 500.000 2.600.000 3.000.000 3.700.000 5.200.000 1.000.000 2.600.000 3.000.000 3.700.000 5.200.000 6.000.000 7.800.000 11.000.000 15.000.000 20.000.000 25.823.000 coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff 1.0000 1.0100 1.0200 1.0300 1.0500 1.0600 1.0602 1.0604 1.0606 1.0608 1.0800 1.1000 1.1300 1.1400 1.1500 1.1600 TARIFFE APPLICABILI Tariffa Fissa L’assicurazione è stipulata nella forma a “Tariffa Fissa” ed è determinata sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, senza variazioni di premio in presenza o in assenza di sinistri accaduti nel periodo di osservazione. Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta - Condizione Speciale E L’assicurazione è stipulata nella forma con Franchigia fissa ed assoluta, e prevede una Franchigia Fissa ed assoluta per ogni sinistro con responsabilità, il cui ammontare risulta richiamato in polizza. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare ad UBI Assicurazioni l’importo del risarcimento nei limiti della franchigia. Tariffa Bonus Malus - Condizione Speciale F L’assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione (*); si articola in classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti o decrescenti. In assenza dell’attestato di rischio in corso di validità o documenti equipollenti il contratto è assegnato alla massima classe di merito. Tariffa Fissa con Pejus - Condizione Speciale G L’assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) ed è valida per veicoli destinati al trasporto di cose – esclusi i carrelli per usi speciali e per trasporti specifici. - Se nel periodo di osservazione (*) vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%; per quanto riguarda la classe di assegnazione CU, si farà riferimento alla classe di collocazione della “Tabella evolutiva” di pagina 13. - Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%; per quanto riguarda la classe di assegnazione CU, si farà riferimento alla classe di collocazione della “Tabella evolutiva” di pagina 13. In assenza dell’attestato di rischio in corso di validità o documenti equipollenti, il premio è maggiorato del 25%, per la sola prima annualità. (*) Periodo di osservazione - Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. -o–o–o–oTariffa R.C.Auto in vigore dal 1° gennaio 2012 Pagina 52