Dal Decreto Gasparri al Codice delle Comunicazioni
elettroniche: gli orientamenti giuresprudenziali
”Lineamenti della disciplina
autorizzatoria delle infrastrutture
di telecomunicazioni”
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
1
INDICE
Il D. Lgs. 198/2002: Obiettivi, ruolo delle
infrastrutture di telecomunicazione;
La sentenza della Corte Costituzionale n° 303
del 01/10/2003;
Il Codice delle comunicazioni elettroniche
Considerazioni
elettrosmog
della
Corte
in
tema
di
Gli standard di protezione dall’inquinamento
elettromagnetico
La configurazione giuridica delle infrastrutture
di telecomunicazioni”
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
2
Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198
"Disposizioni volte ad accelerare la
realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche per la
modernizzazione e lo sviluppo del
Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443”
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2002
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
3
Obiettivi (Art. 1)
Il decreto legislativo detta principi
fondamentali in materia di installazione e modifica delle categorie di
infrastrutture di telecomunicazioni,
considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443:
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
4
Obiettivi (Art. 1)
a) agevolare la liberalizzazione del settore
delle telecomunicazioni, consentendo a tutti
gli operatori di installare proprie
infrastrutture celermente, creando un
mercato effettivamente concorrenziale;
b) consentire la realizzazione di
infrastrutture di nuova generazione e
l'adeguamento di quelle esistenti idonee a
soddisfare le esigenze connesse con lo
sviluppo tecnologico;
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
5
Obiettivi (Art. 1)
c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per
l'installazione di impianti di telecomunicazioni
sul territorio nazionale, secondo principi di
efficienza, pubblicità, concentrazione e
speditezza;
d) assicurare che la realizzazione delle
infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente
con la tutela dell'ambiente e della salute per
quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori
di attenzione ed agli obiettivi di qualità,
relativamente alle emissioni elettromagnetiche;
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
6
Obiettivi (Art. 1)
e) dare certezza ai termini per la conclusione
dei procedimenti amministrativi,
conformemente ad un quadro normativo
omogeneo a livello nazionale anche per quanto
attiene ai livelli delle emissioni
elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;
f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di
qualità relativamente alle emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a
livello locale nel rispetto delle competenze
regionali;
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
7
Obiettivi (Art. 1)
g) assicurare condizioni che consentano agli
operatori di offrire, in regime di libero mercato,
servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti,
incentivando il perseguimento degli obiettivi di
qualità da parte degli operatori del settore;
h) assicurare l'osservanza dei principi di
concorrenza e non discriminazione con
riferimento alle attività di installazione delle
infrastrutture di telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo servizio al pubblico;
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
8
Obiettivi (Art. 1)
i) favorire una adeguata diffusione delle
infrastrutture di telecomunicazione
sull'intero territorio nazionale;
j) facilitare la realizzazione delle reti radio
per le comunicazioni relative alle
emergenze sanitarie ed alla protezione
civile
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
9
Infrastrutture di telecomunicazioni (Art. 3)
1. Le infrastrutture di telecomunicazioni,
considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono
opere di interesse nazionale, realizzabili
esclusivamente sulla base delle procedure
definite dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
10
Infrastrutture di telecomunicazioni (Art. 3)
2. Le infrastrutture, ad esclusione delle torri e dei
tralicci relativi alle reti di televisione digitale
terrestre, sono compatibili con qualsiasi
destinazione urbanistica e sono realizzabili in
ogni parte del territorio comunale, anche in
deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni
altra disposizione di legge o di regolamento.(a)
(a) norma non ripresa nel Codice delle Comunicazioni
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
11
Corte Costituzionale
Sentenza 303 del 01/10/2003
Incostituzionalità del
Decreto Legislativo 4 settembre
2002, n. 198
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 08 ottobre 2003
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
12
Oggetto
Ricorso delle Regioni: Marche,
Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, e
Provincia autonoma di Trento.
Denuncia l'articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, che attribuisce al Governo
il compito di individuare le infrastrutture e gli
insediamenti strategici di interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione del Paese per
violazione dell’art. 117 Cost. perchè non è
materia di competenza legislativa statale.
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
13
Oggetto
Ricorso delle Regioni: Campania,
Basilicata, Marche, Toscana, Umbria,
Emilia-Romagna, Lombardia.
Pone la questione di legittimità costituzionale
sull’intero D. Lgs. 04/09/2002, n° 198, per
eccesso di delega, perché la L. 443/2002
autorizza una normativa specifica per
infrastrutture individuate annualmente e per la
realizzazione di “grandi opere”.
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
14
Sentenza della Corte
L’eccesso di delega è evidente - a nulla
rilevando - la sopravvenuta entrata in
vigore del Codice delle comunicazioni
elettroniche.
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del D. Lgs. 04/09/2002, n° 198
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
15
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259
”Codice delle comunicazioni
elettroniche”
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150/L del 15 settembre 2003
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
16
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259
Il Codice riprende l’impianto del D. Lgs.
198/2002, ad eccezione della previsione della
compatibilità delle infrastrutture con qualsiasi
destinazione urbanistica e dunque della deroga
agli strumenti urbanistici e ad ogni altra
disposizione di legge o di regolamento.
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
17
Infrastrutture di telecomunicazioni (art. 86)
1. Le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione sono assimilate ad ogni effetto
alle opere di urbanizzazione primaria di cui
all’art. 16, c. 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
18
Infrastrutture di telecomunicazioni per
impianti radioelettrici (Art. 87, c. 1)
1. L'installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici (installazione di torri, di tralicci, di impianti
radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunica-zione, di
stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili
GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione
dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a
radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla
protezione civile) e per reti radio a larga banda viene
autorizzata dagli enti locali, previo accertamento da
parte delle ARPA, della compatibilità del progetto
con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualità, stabiliti uniforme-mente a
livello nazionale.
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
19
Procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di telecomunicazioni per
impianti radioelettrici (art. 87, c. 2, 3)
1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture è presentata all'ente locale.
2. L'istanza deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare il rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità, relativi alle emissioni
elettromagnetiche. In caso di pluralità di domande,
viene data precedenza a quelle presentate
congiuntamente da più operatori.
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
20
Denuncia di Inizio Attività (art. 87, c. 3)
Nel caso di installazione di impianti, con
tecnologia UMTS o altre, con potenza in
singola antenna uguale o inferiore ai 20
Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità sopra indicati, è
sufficiente la denuncia di inizio attività
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
21
Procedimento (art. 87, c. 4 - 9)
4. Copia dell'istanza o della denuncia viene inoltrata
contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro
trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello
locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione. I termini del
procedimento iniziano nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta
integrazione documentale.
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
22
Procedimento (art. 87, c. 4 - 9)
6. Nel caso una amministrazione interessata
abbia espresso motivato dissenso, il
responsabile del procedimento convoca,
entro trenta giorni dalla data di ricezione
della domanda, una conferenza di servizi,
alla quale prendono parte i rappresentanti
delle Amministrazioni degli enti locali
interessati, nonchè dei soggetti preposti ai
controlli, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
23
Procedimento (art. 87, c. 4 - 9)
7. La conferenza di servizi deve
pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a
maggioranza dei presenti, sostituisce ad
ogni effetto gli atti di competenza delle
singole amministrazioni e vale altresì come
dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
24
Procedimento (art. 87, c. 4 - 9)
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di
attività, nonchè quelle relative alla modifica delle
caratteristiche di emissione degli impianti già
esistenti, si intendono accolte qualora, entro
novanta giorni dalla presentazione del progetto e
della relativa domanda non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego. Gli enti locali possono
prevedere termini più brevi per la conclusione dei
relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di
semplificazione amministrativa.
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
25
Corte Costituzionale
Sentenza 307 del 07/10/2003
Considerazioni della Corte in tema
di “elettrosmog”.
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
26
Oggetto
Ricorso della Presidenza del Consiglio
su alcune leggi regionali delle
Regioni: Marche, Campania, Puglia,
Umbria in tema di “elettrosmog”.
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
27
Considerazioni della Corte
Non è fondato l’assunto della competenza esclusiva
dello Stato in tema di “tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117, c. 2,
lett. s) Cost.) per escludere qualsiasi competenza
delle Regioni a legiferare in vista di finalità di
tutela dell’ambiente.
La tutela dell’ambiente - più che una “materia” - è
compito nell’esercizio del quale lo Stato conserva
il potere di dettare standard di protezione uniformi
validi in tutte le Regioni e non derogabili; ciò che
non esclude che leggi regionali assumano finalità
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
di tutela ambientale
Spagnuolo
28
Standard di protezione
dall’inquinamento elettromagnetico
(L. 22 febbraio 2001, n° 36)
Si distinguono in:
• limiti di esposizione
• valori di attenzione
• obiettivi di qualità
a) valori di campo
b) criteri localizzativi, standard urbanistici, ecc.
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
29
Standard di protezione
dall’inquinamento elettromagnetico
Limiti di esposizione:
valori di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico che non devono
essere superati in alcuna condizione di
esposizione della popolazione dei
lavoratori per assicurare la tutela della
salute.
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
30
Standard di protezione
dall’inquinamento elettromagnetico
Valori di attenzione:
valori di campo da non superare, da
non superare, a titolo di cautela
rispetto a possibili effetti a lungo
termine, in ambienti abitativi,
scolastici e adibiti a permanenze
prolungate
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
31
Standard di protezione
dall’inquinamento elettromagnetico
Obiettivi di qualità:
a) valori di campo definiti per la
progressiva minimizzazione
dell’esposizione
b) criteri localizzativi, standard
urbanistici, prescrizioni e
incentivazioni per l’utilizzo delle
migliori tecnologie disponibili
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
32
Standard di protezione
dall’inquinamento elettromagnetico
La logica della legge è quella di
affidare:
• allo Stato la fissazione di “soglie” di
esposizione
•alle Regioni la disciplina dell’uso del
territorio in funzione della localizzazione degli impianti
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
33
Standard di protezione
dall’inquinamento elettromagnetico
La fissazione a livello nazionale dei
valori-soglia rappresenta il punto di
equilibrio tra esigenze contrapposte:
• evitare al massimo l’impatto delle
emissioni elettromagnetiche
•realizzare impianti necessari al Paese
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
34
Divieti specifici
Il divieto di installazione di impianti
su specifici edifici (ospedali, case di
cura e di riposo, scuole e asili nido)
non eccede l’ambito di un “criterio di
localizzazione” nell’ambito degli
“obiettivi di qualità”
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
35
”Configurazione giuridica delle
infrastrutture di telecomunicazioni”
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
36
Definizioni (art. 1, D. Lgs. 198/2002)
Infrastrutture di telecomunicazioni
considerate strategiche ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443:
“Il Governo … individua le infrastrutture pubbliche e
private e gli insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese”
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
37
Definizioni (art. 3, D. Lgs. 198/2002)
Infrastrutture di telecomunicazioni
sono opere di interesse nazionale ...
sono assimilate alle opere di
urbanizzazione primaria (art. 16, c. 7,
D.P.R. 380/2001):
“… rete idrica, rete di distribuzione dell’energia
elettrica e del gas, … cavedi multiservizi e i cavidotti
per il passaggio di
di telecomunicazioni
…”
Aesareti
19/07/2004
- dott. Gianluigi
Spagnuolo
38
Definizioni (art. 3, Codice Comunicazioni)
“la fornitura di reti e servizi di
comunicazione elettronica … è di
preminente interesse generale”
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
39
Definizioni (art. 90, Codice Comunicazioni)
Gli impianti di reti di comunicazione
elettronica e le opere accessorie per
la loro funzionalità hanno carattere
di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 12 e
ss. D.P.R. 327/2001.
Aesa 19/07/2004 - dott. Gianluigi
Spagnuolo
40
Scarica

Lineamenti della disciplina autorizzatoria delle infrastrutture