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Può accadere che alcune schede, per il modo in cui il segno è stato tracciato o per
qualsiasi altra ragione, sia di difficile interpretazione. Nei casi dubbi, restando comunque
assicurata la segretezza del voto, sarà sempre da preferire la soluzione che favorisce
l’attribuzione del voto a quella che ne sancisce la nullità. Si ricordi infatti che "la validità
dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa
desumere la volontà effettiva dell'elettore", e più oltre, "sono nulli i voti ..." solo quando
sia provato "in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio
voto" (art. 68).
Come risulta dalla legge (artt. 67 e 68), sono previsti casi di nullità della scheda, dei voti
in essa contenuti o di inefficacia dei medesimi.
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Le schede sono nulle:
1) quando non sono quelle prescritte dall'art. 32 o, essendo sfuggite al controllo
durante la votazione, non portano il bollo richiesto dall'art. 50;
2) quando non esprimono il voto per per nessuna lista o per nessuno dei candidati ma
contengono altre indicazioni.
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Sono nulli tutti i voti contenuti in schede:
che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore
abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Si tenga conto che i segni che possono
invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione,
quindi, di segni tipografici o simili
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Sono nulli tutti i voti contenuti in schede:
nelle quali l’elettore abbia espresso voti più di una lista e tali liste siano collegate a più
candidati alla carica di Presidente;
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Sono nulli tutti i voti contenuti in schede:
nelle quali l’elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di Presidente
della Provincia;
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Sono nulli tutti i voti contenuti in schede:
nelle quali l’elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di
Presidente ed un voto per una delle liste ad esso non collegate.
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Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia stato designato con la chiarezza
necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (art. 69).
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Sono infine inefficaci le preferenze:
• espresse per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata;
• espresse in eccedenza al numero di tre. Restano valide le prime tre preferenze;
• espresse per un candidato alla carica di Presidente della Provincia.
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Sono bianche le schede che, regolarmente munite del bollo, non contengano alcuna
espressione di voto né segni o traccia di scrittura.
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Sono contestati i voti (sia di lista sia di preferenza) sull’assegnazione dei quali sono sorti
durante lo scrutinio contestazioni. In tal caso sull'assegnazione o meno dei voti
contestati decide il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori; è rimesso quindi alla
sensibilità del Presidente il compito di vanificare ogni eventuale tentativo, da parte di
alcuno, di sollevare senza fondato motivo incidenti e contestazioni per turbare
l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto
che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante.
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I voti contestati, sia quelli per il candidato Presidente che quelli per la lista e di
preferenza devono essere indicati nel verbale, in base ai motivi della contestazione.
Nel verbale devono essere riportate anche le decisioni del presidente indicando, per ogni
lista, i voti assegnati e quelli non assegnati.
Le schede contenenti voti contestati devono essere immediatamente vidimate – sul
retro - da almeno due componenti dell'ufficio.
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12 - Nullità, Schede bianche e voti contestati