CONVEGNO “Le azioni a voto plurimo e a voto maggiorato” 2 marzo 2015 LE OPERAZIONI STRAORDINARIE E LE OPERAZIONI SUL CAPITALE NELLE SOCIETÀ CON AZIONI A VOTO PLURIMO O MAGGIORATO Prof. Luigi A Bianchi Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università Bocconi di Milano I. La maggiorazione del voto nelle operazioni straordinarie 1. FUSIONE/SCISSIONE Con riferimento alle operazioni di fusione e scissione riguardanti società il cui statuto prevede la maggiorazione del diritto di voto, l’art. 127-quinquies, TUF disciplina due distinte ipotesi: 1.1 Fusione e scissione del titolare delle azioni a voto maggiorato 1.2 Fusione e scissione della società il cui statuto prevede la maggiorazione del diritto di voto pagina 2 1.1 Fusione del titolare delle azioni a voto maggiorato La legge prevede la conservazione della maggiorazione del voto nelle ipotesi di fusione e scissione del titolare delle azioni, salvo diversa previsione statutaria (art. 127quinquies, comma 3, lett. a, TUF) Esempio: A detiene azioni a voto maggiorato di B; A viene incorporata in C e C «succede» nella titolarità delle azioni a voto maggiorato di B. pagina 3 1.1 Fusione del titolare delle azioni a voto maggiorato (segue) Varianti previste dallo statuto di Campari S.p.A. per le ipotesi di fusione e scissione del titolare delle azioni a voto maggiorato: Variante 1: il socio A detiene azioni a voto maggiorato di B. A è un veicolo societario controllato da X. A+C conserva la maggiorazione del A. Ante fusione: X controlla A; voto e, se non ha ancora maturato la Post fusione: X continua a maggiorazione, ha diritto di chiedere controllare A+C. l’iscrizione nell’elenco speciale con la stessa anzianità di iscrizione di A. B. Ante fusione: X controlla A; Post fusione: X, perde, per effetto del rapporto di cambio, il controllo di A+C. A+C perde la maggiorazione del voto perché è cambiato il soggetto che controlla A+C. Se la fusione/scissione determina il mutamento del soggetto controllante della società risultante dalla fusione/scissione, la quale è titolare delle azioni a voto plurimo, la società perde il voto maggiorato. pagina 4 La maggiorazione del voto nelle operazioni di fusione (segue) Varianti previste dallo statuto di Campari S.p.A.: Variante 2: il socio A detiene azioni a voto maggiorato di B. A NON è controllato da alcun soggetto. In caso di fusione per incorporazione di A in C, A+C conserva il diritto di voto maggiorato, ovvero ha il diritto di richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale con la stessa anzianità di iscrizione di A, solo se: (i) il valore contabile delle azioni di B detenute da A+C NON supera il 5% del patrimonio netto di A+C; e (ii) il peso del valore contabile delle azioni di B in A+C non è superiore al corrispondente peso, su basi omogenee, rispetto al patrimonio netto di A. pagina 5 La maggiorazione del voto nelle operazioni di fusione (segue) Statuto di Maire Tecnimont S.p.A. (art. 6-bis): «3. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati: […] b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma settimo. […] 7. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni […] (ii) possedute da società o enti (i “Partecipanti”) che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dall’art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell’art. 2359, primo comma, n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma». Lo statuto di Maire Tecnimont prevede che il cambiamento del controllo di società o enti che detengono azioni Tecnimont in misura superiore alla soglia ex art. 120, comma 2, TUF determina la perdita della maggiorazione. pagina 6 I. La maggiorazione del voto nelle operazioni straordinarie (segue) 1.2 Fusione/scissione della società il cui statuto prevede la maggiorazione del diritto di voto I] Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato venga riconosciuto anche alle azioni concambiate. Pertanto, non vi è un obbligo di garantire la maggiorazione ai soci della incorporata. (art. 127-quinquies, comma 4, TUF). II] Nel caso di fusione di una società quotata in una non quotata non può essere prevista la maggiorazione del voto (arg. ex art. 127-quinquies, comma 4, TUF). pagina 7 1.2 Fusione della società il cui statuto prevede la maggiorazione Non sembra che ai fini della determinazione del concambio o del rapporto di assegnazione debba (e possa) valorizzarsi la maggiorazione di voto, atteso che essa si riferisce ai diritti del titolare delle azioni e non alle azioni. Inoltre, la maggiorazione è subordinata al mantenimento del possesso delle relative azioni in capo al titolare e non è, dunque, «monetizzabile». pagina 8 1.2 Fusione della società il cui statuto prevede la maggiorazione CASISTICA: fusione fra società quotate 1. Fusione di società quotata con maggiorazione in una società quotata anch’essa con maggiorazione: A rigore, non è scontato che la maggiorazione del diritto di voto, ove prevista dal progetto di fusione, si estenda anche a favore dei soci i quali avevano la maggiorazione nella incorporata/fusa, atteso che i soci della incorporata non hanno maturato il vesting period con riferimento alle azioni dell’incorporante (al servizio del concambio). Nondimeno, lo statuto potrebbe prevedere che, ai fini del computo del vesting period, si tenga conto del possesso continuativo pre-fusione. 2. Fusione di società quotata con maggiorazione in una società quotata senza maggiorazione: Valgono le considerazioni di cui al punto 1. In tal caso, però, ai fini del computo del possesso continuativo pre-fusione in capo ai soci della società senza maggiorazione, si dovrà fare riferimento all’iscrizione nel libro soci (arg. ex art. 127-quinquies, comma 7, TUF) pagina 9 1.2 Fusione della società il cui statuto prevede la maggiorazione CASISTICA: fusione di una società non quotata in una società quotata che prevede la maggiorazione Il progetto di fusione potrebbe prevedere che, ai fini della maturazione della maggiorazione, si tenga conto del possesso continuativo pre-fusione per i soci dell’incorporata/fusa non quotata, facendo riferimento alle risultanze del libro dei soci. pagina 10 1.2 Fusione della società il cui statuto prevede la maggiorazione del diritto di voto IPO di una s.p.a. CASISTICA: La legge consente l’introduzione in statuto della maggiorazione del voto in fase di quotazione della società risultante dalla fusione: «Qualora la delibera di introduzione del voto maggiorato sia adottata nel corso del procedimento di quotazione delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la clausola dello statuto sul voto maggiorato può prevedere che ai fini del possesso continuativo delle azioni sia computato il possesso anteriore alla data di iscrizione nell’elenco» (art. 127-quinquies, comma 7, TUF). pagina 11 1.2 Fusione della società il cui statuto prevede la maggiorazione del diritto di voto È dunque possibile «anticipare» in caso di IPO nello statuto la maggiorazione del diritto di voto e prevedere che venga computato nel vesting period il periodo di appartenenza delle azioni antecedente alla queotazione con riferimento alla data di ammissione alla quotazione. Dato che prima della quotazione non esisteva l’elenco speciale sulla base del quale accertare il possesso pre-fusione, l’appartenenza pre-fusione potrebbe venir accertata sulla base delle risultanze del libro soci. pagina 12 I. La maggiorazione del voto nelle operazioni straordinarie (segue) 2. L’aumento del capitale sociale La legge prevede l’ipotesi di estensione della maggiorazione nel caso di aumento del capitale gratuito. 2.1 Aumento gratuito del capitale sociale Salvo diversa previsione statutaria, il voto maggiorato si estende alle azioni rivenienti da un aumento gratuito del capitale (art. 127quinquies, comma 3, lett. b, TUF). Quali sono gli spazi dell’autonomia statutaria in questa materia? pagina 13 2.1 Aumento gratuito del capitale sociale di società il cui statuto prevede la maggiorazione del diritto di voto Lo statuto potrebbe: i. escludere tout court che la maggiorazione si estenda alle azioni di nuova emissione; ii. prevedere che la maggiorazione si estenda solo per una parte delle azioni; iii. prevedere che la maggiorazione si estenda con una maggiorazione del voto di entità inferiore rispetto a quella relativa alle azioni già in circolazione. pagina 14 2.1 Aumento gratuito del capitale sociale di società il cui statuto prevede la maggiorazione del diritto di voto (segue) È dubbio se lo statuto possa subordinare l’estensione della maggiorazione a specifiche condizioni oggettive [ad esempio vincolo di lock-up a carico dell’azionista]. La riforma non prevede che lo statuto contempli la rinuncia a ricevere azioni a voto maggiorato rivenienti da un aumento gratuito da parte del soggetto al quale spetta il diritto di voto maggiorato. Non sembra peraltro che la mancanza di una espressa disposizione in tal senso precluda la possibilità che lo statuto preveda una rinuncia anche per le azioni a voto maggiorato rivenienti dall’aumento gratuito del capitale (ovvero per una parte di esse). pagina 15 2.1 Aumento gratuito del capitale sociale di società il cui statuto prevede la maggiorazione del diritto di voto (segue) In mancanza di una espressa previsione statutaria in tal senso l’assegnazione di azioni a voto maggiorato dovrebbe essere automatica, salva rinuncia del socio all’assegnazione tout court. Lo statuto potrebbe subordinare l’assegnazione a una espressa manifestazione di volontà del socio in tal senso. pagina 16 I. La maggiorazione del voto nelle operazioni straordinarie (segue) 2.2 Aumento a pagamento del capitale sociale Nel caso di aumento del capitale a pagamento spetta allo statuto optare per l’estensione della maggiorazione del voto. • Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda «proporzionalmente» alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti (art. 127-quinquies, comma 4, TUF). • L’assegnazione deve essere sempre proporzionale. Quale è la portata effettiva di questa previsione? • Sembrerebbe preclusa la possibilità di limitare il diritto di opzione (a favore di soci esistenti) qualora la società abbia previsto la maggiorazione del voto poiché ciò avrebbe come risultato l’incremento della partecipazione con maggiorazione solo per alcuni azionisti, risolvendosi in un’assegnazione non proporzionale. pagina 17 3. Aumento a pagamento del capitale sociale di società il cui statuto prevede la maggiorazione del diritto di voto (segue) In mancanza di una espressa previsione statutaria che riconosca l’estensione della maggiorazione, non sussiste il diritto al “rango” del titolare del voto maggiorato, ossia il diritto a vedere inalterata l’incidenza del potere amministrativo del quale beneficiava nella società pre-aumento del capitale. Sembra da ritenere che lo statuto possa limitarsi a prevedere la facoltà dell’estensione mentre la delibera potrebbe integrare e specificare il «mandato» statutario. pagina 18 3. Aumento a pagamento del capitale sociale di società il cui statuto prevede la maggiorazione del diritto di voto (segue) Sembra possibile che lo statuto (e/o la delibera di aumento) attribuisca solo una quota di azioni con voto maggiorato rispetto al totale delle azioni sottoscritte con esercizio del diritto di opzione da parte del socio. In mancanza di una espressa previsione statutaria in tal senso, il socio dovrebbe aver diritto di ricevere tutte le azioni con la maggiorazione che hanno formato oggetto dell’esercizio del diritto di opzione. pagina 19 3. Aumento a pagamento del capitale sociale di società il cui statuto prevede la maggiorazione del diritto di voto (segue) La legge non prevede che lo statuto faccia salva la rinuncia del socio all’estensione della maggiorazione. Nondimeno, sembra doversi applicare anche nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale la regola generale contenuta nell’art. 127-quinquies, comma 1, TUF. In mancanza di rinuncia, l’estensione della maggiorazione del voto dovrebbe essere automatica, salva la rinuncia del socio all’esercizio del diritto di opzione. La rinuncia potrebbe essere – come nel caso di aumento del capitale gratuito – anche parziale. pagina 20 3. Aumento a pagamento del capitale sociale di società il cui statuto prevede la maggiorazione del diritto di voto (segue) Quid nel caso di cessione dei diritti di opzione da parte del socio il quale abbia diritto a sottoscrivere azioni di nuova emissione a voto maggiorato a favore di altro socio con un possesso continuativo delle azioni? Sembrerebbe doversi escludere che il cessionario possa cumulare il diritto alla maggiorazione, non avendo costui posseduto personalmente le azioni che formano oggetto di acquisto per > 24 mesi. pagina 21 II. Operazioni straordinarie delle società quotate che abbiano emesso azioni a voto plurimo prima della quotazione La legge non prevede per le società quotate la «creazione» di azioni a voto plurimo. Tuttavia, salvo diversa diposizione dello statuto, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo anteriormente alla quotazione possono procedere all’emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già in circolazione solo nei seguenti tre casi: a) aumento gratuito del capitale sociale (art. 2442 c.c.); b) aumento del capitale sociale a pagamento, mediante nuovi conferimenti, senza esclusione o limitazione del diritto d’opzione; c) fusione o scissione. pagina 22 II. Operazioni straordinarie di società quotate con azioni a voto plurimo (segue) i. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo, ergo i titolari delle azioni a voto plurimo potrebbero ricevere, ad esempio nella fusione, in concambio solo azioni ordinarie (vedi infra); ii. la decisione è rimessa alla proposta di delibera di aumento di capitale o al progetto di fusione/scissione; iii. lo statuto potrebbe prevedere un obbligo di garantire il mantenimento del c.d. «rango», ossia del rapporto originario tra categorie rispetto al capitale. pagina 23 II. Operazioni straordinarie di società quotate con azioni a voto plurimo (segue) Qualora dette società non intendessero avvalersi della facoltà di emettere azioni a voto plurimo aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, è in ogni caso esclusa la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell’art. 2376 del c.c., da parte dell’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo. Non esiste il diritto al «rango» della categoria delle azioni a voto plurimo pagina 24 II. Operazioni straordinarie di società quotate con azioni a voto plurimo (segue) Questione diversa è quella di stabilire se sia necessaria l’approvazione dell’assemblea speciale dei titolari di azioni a voto plurimo, ai sensi dell’art. 2376 c.c., qualora, pur in presenza di una espressa facoltà statutaria di emissione di azioni a voto plurimo in sede di aumento del capitale sociale o di fusione/scissione, venga proposta una delibera che non prevede, in tutto o in parte, l’emissione di azioni a voto plurimo. pagina 25 III. Le operazioni straordinarie di società non quotate con azioni a voto plurimo Aumento a pagamento del capitale sociale, fusione e scissione La riforma non prevede disposizioni specifiche per le operazioni straordinarie relative a società per azioni non quotate che abbiano emesso azioni a voto plurimo. L’art. 2351, comma 4, c.c. dispone soltanto che «salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti». È pertanto dubbio se il socio abbia il diritto di ricevere azioni a voto plurimo, salva diversa previsione statutaria e se, dunque, sussista un «pregiudizio» della categoria nel caso di mancata emissione delle azioni a voto plurimo. pagina 26 III. L’emissione di azioni a voto plurimo da parte di società non quotate L’emissione delle azioni a voto plurimo può avvenire, oltre che in sede di costituzione della società, con due modalità: A. In sede di aumento del capitale sociale i. ii. A favore dei soci con assegnazione proporzionale; con esclusione ovvero limitazione del diritto d’opzione nei seguenti casi: • perché l’«interesse della società lo esige» (art. 2441, comma 5, c.c); • per offrire le azioni a voto plurimo in sottoscrizione ai dipendenti (art. 2441, comma 8, c.c.); • a fronte di conferimenti in natura la cui acquisizione sia oggettivamente utile per la società (art. 2441, comma 4, c.c.). pagina 27 III. L’emissione di azioni a voto plurimo da parte di società non quotate (segue) A. In sede di aumento del capitale sociale (segue) Al di fuori dei casi in cui la legge consente la limitazione o l’esclusione del diritto d’opzione, deve escludersi che la delibera di aumento di capitale possa riservare il diritto di opzione sulle azioni a voto plurimo soltanto ad alcuni soci o ad alcune categorie di azioni, in quanto vi sarebbe la violazione della parità di trattamento fra i soci. Pertanto, al fine di rispettare il principio di parità di trattamento, deve ritenersi che in caso di aumento di capitale con limitazione del diritto di opzione, detta limitazione debba incidere proporzionalmente su tutti gli azionisti. pagina 28 III. L’emissione di azioni a voto plurimo da parte di società non quotate (segue) B. Tramite conversione di azioni ordinarie (o di altre categorie) in azioni a voto plurimo Pare che l’assemblea straordinaria non possa deliberare la conversione a vantaggio di solo parte delle azioni ordinarie (ad es. le azioni rivenienti da un determinato aumento di capitale o che siano appartenute in via continuativa ad un socio per un certo periodo di tempo). pagina 29