CONVEGNO
“Le azioni a voto plurimo e a voto maggiorato”
2 marzo 2015
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE E LE
OPERAZIONI SUL CAPITALE NELLE SOCIETÀ
CON AZIONI A VOTO PLURIMO O
MAGGIORATO
Prof. Luigi A Bianchi
Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università
Bocconi di Milano
I. La maggiorazione del voto nelle operazioni
straordinarie
1. FUSIONE/SCISSIONE
Con riferimento alle operazioni di fusione e scissione riguardanti
società il cui statuto prevede la maggiorazione del diritto di voto, l’art.
127-quinquies, TUF disciplina due distinte ipotesi:
1.1 Fusione e scissione
del titolare delle azioni
a voto maggiorato
1.2 Fusione e scissione
della società il cui
statuto prevede la
maggiorazione del
diritto di voto
pagina 2
1.1 Fusione del titolare delle azioni a voto maggiorato
La legge prevede la conservazione della maggiorazione del
voto nelle ipotesi di fusione e scissione del titolare delle
azioni, salvo diversa previsione statutaria (art. 127quinquies, comma 3, lett. a, TUF)
Esempio:
A detiene azioni a voto maggiorato di B;
A viene incorporata in C e C «succede» nella titolarità delle azioni a
voto maggiorato di B.
pagina 3
1.1 Fusione del titolare delle azioni a voto maggiorato
(segue)
Varianti previste dallo statuto di Campari S.p.A. per le ipotesi di
fusione e scissione del titolare delle azioni a voto maggiorato:
Variante 1: il socio A detiene azioni a voto maggiorato di B. A è un veicolo
societario controllato da X.
A+C conserva la maggiorazione del
A. Ante fusione: X controlla A;
voto e, se non ha ancora maturato la
Post fusione: X continua a
maggiorazione, ha diritto di chiedere
controllare A+C.
l’iscrizione nell’elenco speciale con la
stessa anzianità di iscrizione di A.
B. Ante fusione: X controlla A;
Post fusione: X, perde, per
effetto del rapporto di cambio,
il controllo di A+C.
A+C perde la maggiorazione del voto
perché è cambiato il soggetto che
controlla A+C.
Se la fusione/scissione determina il mutamento del soggetto controllante della
società risultante dalla fusione/scissione, la quale è titolare delle azioni a voto
plurimo, la società perde il voto maggiorato.
pagina 4
La maggiorazione del voto nelle operazioni di fusione
(segue)
Varianti previste dallo statuto di Campari S.p.A.:
Variante 2: il socio A detiene azioni a voto maggiorato di B. A NON è
controllato da alcun soggetto.
In caso di fusione per incorporazione di A in C, A+C conserva il diritto
di voto maggiorato, ovvero ha il diritto di richiedere l’iscrizione
nell’elenco speciale con la stessa anzianità di iscrizione di A, solo se:
(i) il valore contabile delle azioni di B detenute da A+C NON supera il 5%
del patrimonio netto di A+C; e
(ii) il peso del valore contabile delle azioni di B in A+C non è superiore al
corrispondente peso, su basi omogenee, rispetto al patrimonio netto di
A.
pagina 5
La maggiorazione del voto nelle operazioni di fusione
(segue)
Statuto di Maire Tecnimont S.p.A. (art. 6-bis):
«3. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di
titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:
[…] b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società
risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al
comma settimo. […]
7. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni […] (ii) possedute da società o
enti (i “Partecipanti”) che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia
prevista dall’art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo,
gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell’art. 2359,
primo comma, n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta
avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le
fattispecie di cui sopra al terzo comma».
Lo statuto di Maire Tecnimont prevede che il cambiamento del
controllo di società o enti che detengono azioni Tecnimont in
misura superiore alla soglia ex art. 120, comma 2, TUF
determina la perdita della maggiorazione.
pagina 6
I. La maggiorazione del voto nelle operazioni
straordinarie (segue)
1.2 Fusione/scissione della società il cui statuto
prevede la maggiorazione del diritto di voto
I] Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto
prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di
voto maggiorato venga riconosciuto anche alle azioni concambiate.
Pertanto, non vi è un obbligo di garantire la maggiorazione ai soci
della incorporata. (art. 127-quinquies, comma 4, TUF).
II] Nel caso di fusione di una società quotata in una non
quotata non può essere prevista la maggiorazione del voto (arg.
ex art. 127-quinquies, comma 4, TUF).
pagina 7
1.2 Fusione della società il cui statuto prevede la
maggiorazione
 Non sembra che ai fini della determinazione del concambio
o del rapporto di assegnazione debba (e possa) valorizzarsi la
maggiorazione di voto, atteso che essa si riferisce ai diritti del
titolare delle azioni e non alle azioni.
 Inoltre, la maggiorazione è subordinata al mantenimento del
possesso delle relative azioni in capo al titolare e non è,
dunque, «monetizzabile».
pagina 8
1.2 Fusione della società il cui statuto prevede la
maggiorazione
CASISTICA: fusione fra società quotate
1. Fusione di società quotata con maggiorazione in una società quotata anch’essa
con maggiorazione:
 A rigore, non è scontato che la maggiorazione del diritto di voto, ove prevista dal
progetto di fusione, si estenda anche a favore dei soci i quali avevano la maggiorazione
nella incorporata/fusa, atteso che i soci della incorporata non hanno maturato il vesting
period con riferimento alle azioni dell’incorporante (al servizio del concambio).
 Nondimeno, lo statuto potrebbe prevedere che, ai fini del computo del vesting period, si
tenga conto del possesso continuativo pre-fusione.
2. Fusione di società quotata con maggiorazione in una società quotata senza
maggiorazione:
Valgono le considerazioni di cui al punto 1. In tal caso, però, ai fini del computo del
possesso continuativo pre-fusione in capo ai soci della società senza maggiorazione, si
dovrà fare riferimento all’iscrizione nel libro soci (arg. ex art. 127-quinquies, comma 7, TUF)
pagina 9
1.2 Fusione della società il cui statuto prevede la
maggiorazione
CASISTICA: fusione di una società non quotata in una società
quotata che prevede la maggiorazione
 Il progetto di fusione potrebbe prevedere che, ai fini della
maturazione della maggiorazione, si tenga conto del possesso
continuativo pre-fusione per i soci dell’incorporata/fusa non
quotata, facendo riferimento alle risultanze del libro dei soci.
pagina 10
1.2 Fusione della società il cui statuto prevede la
maggiorazione del diritto di voto
IPO di una s.p.a.
CASISTICA:
La legge consente l’introduzione in statuto della maggiorazione del
voto in fase di quotazione della società risultante dalla fusione:
«Qualora la delibera di introduzione del voto maggiorato sia adottata nel corso
del procedimento di quotazione delle azioni di una società non risultante da
una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la clausola dello
statuto sul voto maggiorato può prevedere che ai fini del possesso continuativo
delle azioni sia computato il possesso anteriore alla data di iscrizione
nell’elenco» (art. 127-quinquies, comma 7, TUF).
pagina 11
1.2 Fusione della società il cui statuto prevede la
maggiorazione del diritto di voto
È dunque possibile «anticipare» in caso di IPO nello statuto la
maggiorazione del diritto di voto e prevedere che venga computato nel
vesting period il periodo di appartenenza delle azioni antecedente alla
queotazione con riferimento alla data di ammissione alla quotazione.
Dato che prima della quotazione non esisteva l’elenco speciale
sulla base del quale accertare il possesso pre-fusione,
l’appartenenza pre-fusione potrebbe venir accertata sulla base
delle risultanze del libro soci.
pagina 12
I. La maggiorazione del voto nelle operazioni
straordinarie (segue)
2. L’aumento del capitale sociale
La legge prevede l’ipotesi di estensione della maggiorazione nel
caso di aumento del capitale gratuito.
2.1 Aumento gratuito del capitale sociale
Salvo diversa previsione statutaria, il voto maggiorato si estende
alle azioni rivenienti da un aumento gratuito del capitale (art. 127quinquies, comma 3, lett. b, TUF).
Quali sono gli spazi dell’autonomia statutaria in questa materia?
pagina 13
2.1 Aumento gratuito del capitale sociale di
società il cui statuto prevede la maggiorazione
del diritto di voto
Lo statuto potrebbe:
i. escludere tout court che la maggiorazione si estenda alle
azioni di nuova emissione;
ii. prevedere che la maggiorazione si estenda solo per una
parte delle azioni;
iii. prevedere che la maggiorazione si estenda con una
maggiorazione del voto di entità inferiore rispetto a quella
relativa alle azioni già in circolazione.
pagina 14
2.1 Aumento gratuito del capitale sociale di
società il cui statuto prevede la maggiorazione
del diritto di voto (segue)
 È dubbio se lo statuto possa subordinare l’estensione della
maggiorazione a specifiche condizioni oggettive [ad esempio
vincolo di lock-up a carico dell’azionista].
 La riforma non prevede che lo statuto contempli la rinuncia a
ricevere azioni a voto maggiorato rivenienti da un aumento
gratuito da parte del soggetto al quale spetta il diritto di voto
maggiorato.
 Non sembra peraltro che la mancanza di una espressa disposizione
in tal senso precluda la possibilità che lo statuto preveda una
rinuncia anche per le azioni a voto maggiorato rivenienti
dall’aumento gratuito del capitale (ovvero per una parte di esse).
pagina 15
2.1 Aumento gratuito del capitale sociale di
società il cui statuto prevede la maggiorazione
del diritto di voto (segue)
In mancanza di una espressa previsione statutaria in tal senso
l’assegnazione di azioni a voto maggiorato dovrebbe essere
automatica, salva rinuncia del socio all’assegnazione tout court.
Lo statuto potrebbe subordinare l’assegnazione a
una espressa manifestazione di volontà del socio in
tal senso.
pagina 16
I. La maggiorazione del voto nelle operazioni
straordinarie (segue)
2.2 Aumento a pagamento del capitale sociale
Nel caso di aumento del capitale a pagamento spetta allo statuto optare
per l’estensione della maggiorazione del voto.
•
Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda
«proporzionalmente» alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale
mediante nuovi conferimenti (art. 127-quinquies, comma 4, TUF).
•
L’assegnazione deve essere sempre proporzionale. Quale è la portata effettiva di
questa previsione?
•
Sembrerebbe preclusa la possibilità di limitare il diritto di opzione (a favore di soci
esistenti) qualora la società abbia previsto la maggiorazione del voto poiché ciò
avrebbe come risultato l’incremento della partecipazione con maggiorazione solo
per alcuni azionisti, risolvendosi in un’assegnazione non proporzionale.
pagina 17
3. Aumento a pagamento del capitale sociale di
società il cui statuto prevede la maggiorazione del
diritto di voto (segue)
 In mancanza di una espressa previsione statutaria che riconosca
l’estensione della maggiorazione, non sussiste il diritto al
“rango” del titolare del voto maggiorato, ossia il diritto a vedere
inalterata l’incidenza del potere amministrativo del quale
beneficiava nella società pre-aumento del capitale.
 Sembra da ritenere che lo statuto possa limitarsi a prevedere la
facoltà dell’estensione mentre la delibera potrebbe integrare e
specificare il «mandato» statutario.
pagina 18
3. Aumento a pagamento del capitale sociale di
società il cui statuto prevede la maggiorazione del
diritto di voto (segue)
 Sembra possibile che lo statuto (e/o la delibera di aumento)
attribuisca solo una quota di azioni con voto maggiorato rispetto
al totale delle azioni sottoscritte con esercizio del diritto di
opzione da parte del socio.
 In mancanza di una espressa previsione statutaria in tal senso, il
socio dovrebbe aver diritto di ricevere tutte le azioni con la
maggiorazione che hanno formato oggetto dell’esercizio del
diritto di opzione.
pagina 19
3. Aumento a pagamento del capitale sociale di
società il cui statuto prevede la maggiorazione del
diritto di voto (segue)
 La legge non prevede che lo statuto faccia salva la rinuncia del
socio all’estensione della maggiorazione.
 Nondimeno, sembra doversi applicare anche nel caso di aumento a
pagamento del capitale sociale la regola generale contenuta nell’art.
127-quinquies, comma 1, TUF.
 In mancanza di rinuncia, l’estensione della maggiorazione del voto
dovrebbe essere automatica, salva la rinuncia del socio all’esercizio
del diritto di opzione.
 La rinuncia potrebbe essere – come nel caso di aumento del
capitale gratuito – anche parziale.
pagina 20
3. Aumento a pagamento del capitale sociale di
società il cui statuto prevede la maggiorazione del
diritto di voto (segue)
Quid nel caso di cessione dei diritti di opzione da parte del socio il
quale abbia diritto a sottoscrivere azioni di nuova emissione a
voto maggiorato a favore di altro socio con un possesso
continuativo delle azioni?
Sembrerebbe doversi escludere che il cessionario possa cumulare
il diritto alla maggiorazione, non avendo costui posseduto
personalmente le azioni che formano oggetto di acquisto per >
24 mesi.
pagina 21
II. Operazioni straordinarie delle società quotate
che abbiano emesso azioni a voto plurimo prima
della quotazione
La legge non prevede per le società quotate la «creazione» di azioni a voto
plurimo.
Tuttavia, salvo diversa diposizione dello statuto, al fine di mantenere
inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno
emesso azioni a voto plurimo anteriormente alla quotazione possono
procedere all’emissione di azioni a voto plurimo con le medesime
caratteristiche e diritti di quelle già in circolazione solo nei seguenti tre casi:
a) aumento gratuito del capitale sociale (art. 2442 c.c.);
b) aumento del capitale sociale a pagamento, mediante nuovi
conferimenti, senza esclusione o limitazione del diritto d’opzione;
c) fusione o scissione.
pagina 22
II. Operazioni straordinarie di società quotate con
azioni a voto plurimo (segue)
i.
Si tratta di una facoltà e non di un obbligo, ergo i titolari delle
azioni a voto plurimo potrebbero ricevere, ad esempio nella
fusione, in concambio solo azioni ordinarie (vedi infra);
ii.
la decisione è rimessa alla proposta di delibera di aumento di
capitale o al progetto di fusione/scissione;
iii. lo statuto potrebbe prevedere un obbligo di garantire il
mantenimento del c.d. «rango», ossia del rapporto originario tra
categorie rispetto al capitale.
pagina 23
II. Operazioni straordinarie di società quotate con
azioni a voto plurimo (segue)
Qualora dette società non intendessero avvalersi della facoltà di
emettere azioni a voto plurimo aventi le medesime caratteristiche di
quelle già in circolazione, è in ogni caso esclusa la necessità di
approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell’art. 2376 del c.c., da parte
dell’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle
azioni a voto plurimo.
Non esiste il diritto al «rango» della
categoria delle azioni a voto plurimo
pagina 24
II. Operazioni straordinarie di società quotate con
azioni a voto plurimo (segue)
Questione diversa è quella di stabilire se sia necessaria
l’approvazione dell’assemblea speciale dei titolari di azioni a voto
plurimo, ai sensi dell’art. 2376 c.c., qualora, pur in presenza di una
espressa facoltà statutaria di emissione di azioni a voto plurimo in
sede di aumento del capitale sociale o di fusione/scissione, venga
proposta una delibera che non prevede, in tutto o in parte,
l’emissione di azioni a voto plurimo.
pagina 25
III. Le operazioni straordinarie di società non
quotate con azioni a voto plurimo
Aumento a pagamento del capitale sociale, fusione e
scissione
La riforma non prevede disposizioni specifiche per le operazioni straordinarie
relative a società per azioni non quotate che abbiano emesso azioni a voto
plurimo.
L’art. 2351, comma 4, c.c. dispone soltanto che «salvo quanto previsto dalle leggi
speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per
particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente
potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti».
È pertanto dubbio se il socio abbia il diritto di ricevere azioni a
voto plurimo, salva diversa previsione statutaria e se, dunque,
sussista un «pregiudizio» della categoria nel caso di mancata
emissione delle azioni a voto plurimo.
pagina 26
III. L’emissione di azioni a voto plurimo da parte di
società non quotate
L’emissione delle azioni a voto plurimo può avvenire, oltre che in sede di
costituzione della società, con due modalità:
A. In sede di aumento del capitale sociale
i.
ii.
A favore dei soci con assegnazione proporzionale;
con esclusione ovvero limitazione del diritto d’opzione nei seguenti
casi:
• perché l’«interesse della società lo esige» (art. 2441, comma 5, c.c);
• per offrire le azioni a voto plurimo in sottoscrizione ai dipendenti (art.
2441, comma 8, c.c.);
• a fronte di conferimenti in natura la cui acquisizione sia oggettivamente
utile per la società (art. 2441, comma 4, c.c.).
pagina 27
III. L’emissione di azioni a voto plurimo da parte di
società non quotate (segue)
A. In sede di aumento del capitale sociale (segue)
 Al di fuori dei casi in cui la legge consente la limitazione o l’esclusione del
diritto d’opzione, deve escludersi che la delibera di aumento di capitale
possa riservare il diritto di opzione sulle azioni a voto plurimo soltanto ad
alcuni soci o ad alcune categorie di azioni, in quanto vi sarebbe la violazione
della parità di trattamento fra i soci.
 Pertanto, al fine di rispettare il principio di parità di trattamento, deve
ritenersi che in caso di aumento di capitale con limitazione del diritto di
opzione, detta limitazione debba incidere proporzionalmente su tutti gli
azionisti.
pagina 28
III. L’emissione di azioni a voto plurimo da parte di
società non quotate (segue)
B. Tramite conversione di azioni ordinarie (o di altre
categorie) in azioni a voto plurimo
Pare che l’assemblea straordinaria non possa deliberare la
conversione a vantaggio di solo parte delle azioni ordinarie (ad es. le
azioni rivenienti da un determinato aumento di capitale o che siano
appartenute in via continuativa ad un socio per un certo periodo di
tempo).
pagina 29
Scarica

in azioni a voto plurimo - Fondazione Italiana del Notariato