LAVORO SUI DIRITTI
INDICE:
Pagina 2: Cosa sono i diritti
Pagina 3: Alcuni dei principali diritti.
COSA SONO I DIRITTI
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu adottata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
I trenta articoli di cui si compone sanciscono i diritti individuali, civili, politici,
economici, sociali, culturali di ogni persona.
proclama il diritto alla vita, alla libertà e sicurezza individuali, ad un
trattamento di uguaglianza dinanzi alla legge, senza discriminazioni di sorta, ad
un processo imparziale e pubblico, ad essere ritenuti innocenti fino a prova
contraria, alla libertà di movimento, pensiero, coscienza e fede, alla libertà di
opinione, di espressione e di associazione.

proclama che nessuno può essere fatto schiavo o sottoposto a torture o a
trattamento o punizioni crudeli, disumani o degradanti e che nessuno dovrà
essere arbitrariamente arrestato, incarcerato o esiliato.

sancisce anche che tutti hanno diritto ad avere una nazionalità, a contrarre
matrimonio, a possedere dei beni, a prendere parte al governo del proprio paese,
a lavorare, a ricevere un giusto compenso per il lavoro prestato, a godere del
riposo, a fruire di tempo libero e di adeguate condizioni di vita e a ricevere
un'istruzione.


contempla inoltre il diritto di chiunque a costituire un sindacato o ad aderirvi e
a richiedere asilo in caso di persecuzione.
Molti paesi hanno compendiato i termini della Dichiarazione entro la
propria costituzione. Si tratta di una dichiarazione di principi con
un appello rivolto all'individuo singolo e ad ogni organizzazione
sociale al fine di promuovere e garantire il rispetto per le libertà e
i diritti che vi si definiscono.
L'appartenenza alle Nazioni Unite venga di norma considerata
un'accettazione implicita dei principi della Dichiarazione.
Va sottolineato che in base alla Carta delle Nazioni Unite gli stati
membri s'impegnano ad intervenire individualmente o
congiuntamente, per promuovere il rispetto universale e
l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Questo è un obbligo di carattere legale. La Dichiarazione
rappresenta un'indicazione autorevole di che cosa siano i diritti
umani e le libertà fondamentali.
Di voto
All’istruzione
Dell’infanzia
E … doveri della famiglia
Al divorzio
Di libertà di culto
Ad un pasto al giorno
Di uguaglianza
Di sciopero
Al lavoro
Di asilo
Di associazione
Di proprietà
Alla salute
Pubblico
Alle ferie
Alla cittadinanza
LAVORO REALIZZATO DAGLI ALUNNI:
Carlo Calzamiglia
Valeria Barbera
Michela Conte
Matteo Bonaccorso
Francesca Mareri
Stefano Gonan
DELLA CLASSE 3° E
SCUOLA MEDIA NAZARIO SAURO
PLESSO DI VIA GIBELLI
DIRITTO DI ASSOCIAZIONE
E’ un diritto dell’uomo quello di formare gruppi, organizzarsi e riunirsi per
perseguire scopi d’interesse comune. La possibilità di organizzarsi è per i
cittadini uno strumento importante, con il quale possono influenzare il
governo e i loro rappresentanti.
Il diritto alla libertà di associazione è garantito dai trattati internazionali
relativi ai diritti umani, anche se trova migliore definizione nel diritto
internazionale del lavoro, in riferimento al suo particolare legame con la
possibilità per i lavoratori di difendere il loro status economico e sociale.
La libertà di associazione è una delle disposizioni fondamentali che
sostengono l’operato dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).
I principi dell’OIL difendono i diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro a
costituire organizzazioni e alla contrattazione collettiva.
DIRITTO DI VOTO
Sono elettori tutti i cittadini,
senza alcuna distinzione, che
abbiano raggiunto il 18° anno
di età. In Italia è stato
introdotto il suffragio
universale maschile nel 1912.
Nel 1945 il voto è stato
esteso anche alle donne. In
passato il diritto di voto era
esercitato da una cerchia
ristretta di persone, stabilita
di norma, in base alla
posizione sociale ed
economica.
DIRITTO AL LAVORO
Il diritto al lavoro è riconosciuto a tutti
i cittadini dall’art 4 della Costituzione
in base al quale la Repubblica
promuove le condizioni che rendono
effettivo questo diritto. Ciò vuol dire
che lo Stato, deve creare le
condizioni per la piena occupazione
dei cittadini e deve tutelare anche il
diritto del lavoratore a conservare il
posto di lavoro non consentendo
licenziamenti immotivati.
Lo stesso art. 4 della Costituzione
stabilisce che il lavoro è anche un
dovere per il cittadino, che deve
concorrere al progresso materiale e
spirituale della società.
•
•
Il diritto al lavoro si ricollega a varie
disposizioni costituzionali: all’art. 1,
secondo il quale l’Italia è una
Repubblica democratica fondata sul
lavoro; all’art 2, che richiede a tutti
l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e
sociale; all’art. 3, che affida alla
Repubblica il compito di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale
che impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica
e sociale del paese.
In tal modo, il diritto al lavoro previsto
dall’art. 4 diviene parte delle
disposizioni contenute nei Principi
fondamentali della Costituzione e
contribuisce a qualificare la nostra
forma di Stato che viene definita
democratica e sociale.
DIRITTO ALLA SALUTE
Il diritto alla salute, riconducibile alla
categoria dei diritti inviolabili riconosciuti
dall’articolo 2 della Costituzione, ha una
duplice natura. Prima di tutto costituisce
un diritto fondamentale dell’individuo e
ha per contenuto la tutela dell’integrità
fisica e psichica della persona umana e
può essere fatto valere dai cittadini sia
nei confronti dello Stato e degli enti
pubblici sia nei confronti dei privati o dei
datori di lavoro.
Inoltre il diritto alla salute, tutela anche
un interesse collettivo della società a
non subire conseguenze negative da
situazioni
igienico-sanitarie
non
controllate che potrebbero portare alla
diffusione di malattie contagiose o
epidemie.
DIRITTO DI ASILO
La Costituzione Italiana all'art. 10 comma 3 sancisce che "lo straniero, al quale
sia impedito nel suo paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".
Ad oggi non esiste ancora in Italia una legge nazionale organica sul diritto
d'asilo, ma varie sentenze dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e della Corte di
Cassazione hanno stabilito che il diritto d'asilo sancito dalla Costituzione si
configura come un diritto soggettivo da riconoscere al cittadino straniero, anche
in mancanza di leggi ordinarie che diano attuazione al principio costituzionale.
Pertanto, il cittadino straniero che voglia vedersi riconosciuto il diritto d'asilo in
Italia, potrà avviare un'azione presso il Tribunale ordinario del luogo di domicilio.
Diverso è invece il riconoscimento dello status di rifugiato, che si basa
sull'applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951.
E' in questa Convenzione che viene data per la prima volta una definizione
generale e internazionalmente riconosciuta di "rifugiato" e di tutti i diritti che
sono conseguenti al riconoscimento di tale status.
Secondo l'art. 1 della Convenzione di Ginevra sono quattro i requisiti necessari
per il riconoscimento dello status di rifugiato:
• La fuga dal proprio paese.
• Il fondato timore di persecuzione.
Non occorre soltanto che il timore di persecuzione sia reale, ma anche che sia
rivolto in modo diretto alla persona che chiede asilo. Lo status di rifugiato è in
molti casi negato proprio sulla base delle generalizzazioni delle cause che
hanno indotto alla fuga e alla ricerca di protezione; infatti, ad essere vittime di
una guerra o di una diffusa violazione dei diritti umani sono spesso intere
popolazioni e non singoli individui.
• Motivi specifici di persecuzione.
La persecuzione, temuta o subita, deve essere operata in ragione di uno dei
motivi indicati dallo stesso art. 1 della Convenzione. Attualmente a livello
internazionale è in corso un dibattito sulla possibilità di rivedere e ampliare le
cause di persecuzione.
• L'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio paese d'origine.
Il richiedente asilo deve trovarsi nella condizione di non potere, né volere
rivolgersi alle autorità del suo Paese. Questo perché il cosiddetto agente di
persecuzione (chi perseguita), può essere direttamente il governo del Paese
oppure un altro soggetto da questi tollerato e non contrastato.
LA STORIA DEL DIRITTO AL DIVORZIO
Nel 1965, in concomitanza con la presentazione alla Camera di un
progetto di legge per il divorzio da parte del deputato socialista Loris
Fortuna, iniziava la mobilitazione del Partito Radicale per sensibilizzare
l'opinione pubblica sul tema dell'istituzione del divorzio in Italia,
soprattutto dopo il 1969 quando insieme alla Lega italiana per l'istituzione
del divorzio (LID), il partito si mobilitava con grandi manifestazioni di
massa.
Nel dicembre del 1970, nonostante l'opposizione della Democrazia
Cristiana, il divorzio veniva introdotto nell'ordinamento giuridico italiano
con la legge n. 898; nello stesso anno il Parlamento approvava le norme
che istituivano il referendum con la legge n. 352 del 1970, proprio in
corrispondenza con le ampie polemiche che circondavano l'introduzione
del divorzio in Italia. Gli antidivorzisti quindi si organizzarono per
abrogare la legge attraverso il ricorso al referendum: nel gennaio del
1971 veniva depositata in Corte di Cassazione la richiesta di referendum
da parte del «Comitato nazionale per il referendum sul divorzio»,
presieduto dal giurista cattolico Gabrio Lombardi, con il sostegno
dell'Azione cattolica e l'appoggio esplicito della CEI e di gran parte della
DC.
Dopo un’iniziale contrarietà circa l'uso dello strumento referendario in
materia di diritti civili, il Partito radicale si schierava a favore della tenuta
del referendum e partecipava alla raccolta delle firme necessarie, mentre
lo stesso non fecero gli altri partiti laici, che tentavano di modificare la
legge in Parlamento (compromesso Andreotti-Jotti) pur di evitare ulteriori
strappi con il Vaticano.
Dopo aver depositato presso la Corte di Cassazione oltre un milione e
trecentomila firme, la richiesta superava il controllo dell'Ufficio centrale per
il referendum e il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale.
Gli italiani furono chiamati il 12 maggio 1974 a decidere se abrogare la
legge Fortuna-Baslini che istituiva in Italia il divorzio: parteciparono al voto
l'87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i sì furono il
40,7% .
Successivamente, la normativa fu modificata varie volte dalle leggi
436/1978 e 74/1987. In particolare, con quest’ultima si ridussero i tempi
necessari per giungere alla sentenza definitiva di divorzio e si diede al
giudice la facoltà di pronunciare una sentenza parziale che dichiarasse in
tempi brevissimi lo scioglimento definitivo del vincolo ovvero il divorzio,
separatamente dalla discussione sulle ulteriori condizioni accessorie dello
scioglimento ovvero sulle questioni economiche, l'affidamento dei figli e
altro. In tale modo si volle evitare che vi fossero cause instaurate al solo
fine di procrastinare lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
IL DIRITTO DI SCIOPERO
Il diritto di sciopero è garantito nell'ordinamento
giuridico italiano dall'art. 40 della Costituzione che
recita: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito
delle leggi che lo regolano". L'astensione dal
lavoro può essere considerata sciopero quando è
posta in essere da un insieme di lavoratori per la
difesa o la promozione di interessi collettivi, sia
giuridici che economici. E' ammesso anche lo
sciopero politico-economico, volto all'emanazione
di provvedimenti direttamente incidenti sugli
interessi dei lavoratori, mentre lo sciopero politico
puro (che era incriminabile fino al 1974 ai sensi
dell'art. 503 del codice penale) rappresenta oggi
un inadempimento contrattuale nei confronti del
padrone, ma è considerato dal punto di vista
dell'ordinamento generale esercizio della libertà di
sciopero tutelata dall'art. 40 della Costituzione.
Anche lo sciopero a scacchiera, lo sciopero
articolato o a singhiozzo è legittimo, purché non
leda la produttività dell'azienda, ma colpisca solo la
produzione. Ciò significa che l'unico limite allo
sciopero va individuata nella lesione della integrità
degli impianti o nella possibilità di prosecuzione
dell'attività economica dell'impresa.
IL DIRITTO DI SCIOPERO
E' legittimo quindi che il padrone "comandi"
alcuni lavoratori durante lo sciopero per non
compromettere
la
funzionalità
delle
attrezzature e degli impianti aziendali.
Inoltre, è legittimo lo sciopero dello
straordinario, mentre non lo è il cosiddetto
sciopero pignolo, cioè lo svolgimento
dell'attività lavorativa solo in base alle norme
di legge e di regolamento senza obbedire
alle specifiche indicazioni del datore di
lavoro.
L'impresa può sostituire i lavoratori in
sciopero con altri suoi dipendenti, mentre
non può ricorrere a lavoratori esterni
all'azienda. La serrata, cioè la chiusura dello
stabilimento dove è in corso uno sciopero, è
ammessa come esercizio della libertà del
datore di lavoro, ma lascia integro il diritto
dei lavoratori alla retribuzione. E' però
considerata comportamento antisindacale se
non è finalizzata a tutelare l'integrità di
persone o degli impianti.
DIRITTO PUBBLICO
Il diritto pubblico è quella branca del diritto che si occupa dello studio
delle norme che disciplinano e regolamentano l'organizzazione ed il
funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici, oltre ai
rapporti fra il cittadino e gli enti cui sia riconosciuto il
particolare status appunto "di diritto pubblico".
Secondo alcune definizioni dottrinali, esso sarebbe la disciplina deputata
allo studio di tutta la normativa di diretto interesse collettivo, ovvero quella
nella quale si riguardino soggetti traenti la loro rilevanza giuridica a causa
della titolarità di funzioni o attribuzioni o comunque incarichi di interesse
collettivo, o comunque posti a salvaguardia dell'interesse pubblico.
Come tale, il diritto pubblico si contende il campo con il diritto privato, le cui
materie sono quelle che riguardano all'opposto i rapporti tra singoli
individui in parità di rango.
In realtà, la stessa dicotomia pubblico-privato (elaborata da Norberto
Bobbio) è ambigua, datata e spesso superata. Difatti, una summa divisio è
tale quando (e se) riesce a scindere il tutto in due sfere di competenza
indipendenti e concluse. Ciò non sembra accadere per il binomio diritto
pubblico-diritto privato, per l'influenza anche sostanziale e formale delle
istituzioni europee e del fenomeno di globalizzazione dei mercati.
DIRITTO ALL’ ISTRUZIONE
Il diritto all'istruzione è uno dei diritti
fondamentali della persona.
Quattro sono gli elementi che ne
definiscono il contenuto fondamentale
 A nessuno si dovrà negare il diritto
all’istruzione; tutti hanno diritto alla
istruzione di base (elementare) in una
qualche forma, ivi compresa l’istruzione
di base per gli adulti.
 L’istruzione elementare dovrà essere
gratuita e obbligatoria.
 Nessuno può escludere un bambino o
una bambina dall’istruzione elementare.
 Lo stato ha l’obbligo di tutelare questo
diritto dalle intromissioni di terzi.
Esiste libertà di scelta dell’istruzione senza
interferenze da parte dello stato o di
terzi e le minoranze hanno diritto
all’insegnamento nella lingua di loro
scelta, in istituti al di fuori del sistema
ufficiale della pubblica istruzione.
DIRITTO DI UN PASTO AL GIORNO
“Un Pasto al giorno” è il progetto
nutrizionale nato nel 1985 per
sensibilizzare alla lotta contro la fame
nel mondo, realizzato dalla Comunità
Papa Giovanni XXIII, fondata da Don
Oreste Benzi. Da quest’anno si
concretizza nell’iniziativa “Aggiungi un
pasto a tavola”, in 200 piazze, sabato
24 e domenica 25 Ottobre, sarà
possibile trovare dei banchetti in cui i
volontari della comunità, a fronte di
un’offerta libera, doneranno un pacco di
pasta come ringraziamento.
L’iniziativa nasce per sollecitare
l’opinione pubblica davanti al grave
problema della fame nel mondo.
L’ultimo rapporto della FAO stima più di
un miliardo le persone che soffrono la
fame nel mondo, 105 milioni in più
rispetto al 2008.
DIRITTI DELLA FAMIGLIA
Ecco i tipi di legami giuridici che lo Stato riconosce fra i suoi componenti:
- coniugio: rapporto fra due persone legate da matrimonio;
- parentela: rapporto fra persone che discendono da uno stesso individuo;
- affinità:
legame fra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge;
- adozione: legame fra il ragazzo minore adottato e la famiglia adottiva.
Il legame di coniugio, affinità e adozione esiste solo se due persone si sposano,
mentre il legame di parentela si forma anche se la coppia non è sposata (figli naturali).
I coniugi hanno diritti e doveri reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale,
di collaborazione e coabitazione.
Dal punto di vista economico (se non è stato scelto diversamente) i coniugi sono
comproprietari dei beni acquistati dopo il matrimonio, con poche eccezioni.
Entrambi i genitori hanno la potestà sui figli e si sostituiscono al figlio minorenne (e
quindi privo di capacità d'agire) nell'esercitare i diritti e i doveri in cui può, appunto,
essere sostituito.
Per quanto riguarda il matrimonio, in Italia i futuri coniugi possono esprimere la loro
volontà di sposarsi sia davanti all'Ufficiale di Stato civile sia davanti al sacerdote
cattolico, con effetti uguali. Questa situazione è la conseguenza dell'applicazione
dell'art. 7 Cost. che ha stabilito che il Concordato regoli i rapporti fra Stato e Chiesa
cattolica.
DIRITTO ALLA CITTADINANZA
In termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica (detta
cittadino) alla quale l'ordinamento giuridico di uno stato riconosce la pienezza dei
diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno status del
cittadino, ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e stato. Le persone
che non hanno la cittadinanza di uno stato sono stranieri se hanno quella di un
altro stato, apolidi se, invece, non hanno alcuna cittadinanza.
Un rapporto analogo a quello tra persona fisica e stato può sussistere anche tra
persona giuridica e stato; in tal caso, però, non si parla di cittadinanza ma di
nazionalità. Riferito alle persone fisiche, questo stesso termine, anche se talvolta è
usato impropriamente come sinonimo di cittadinanza, indica invece l'appartenenza
ad una nazione, condizione questa che in alcuni ordinamenti può avere rilevanza
giuridica a prescindere dalla cittadinanza.
L'insieme dei cittadini di uno stato costituisce il suo popolo. È detto invece
popolazione l'insieme delle persone che risiedono sul territorio di uno stato (i suoi
abitanti), a prescindere dal fatto che siano suoi cittadini. La popolazione, dunque,
differisce dal popolo in quanto, da un lato, comprende anche gli stranieri e gli
apolidi che risiedono sul territorio dello stato mentre, dall'altro, non comprende i
cittadini residenti all'estero. La divergenza tra popolo e popolazione è accentuata
negli stati interessati da un forte flusso migratorio, in entrata o in uscita.
In senso sociologico, la cittadinanza assume una valenza più ampia, e si riferisce
al senso di identità e di appartenenza degli individui ad una determinata comunità
politica.
DIRITTO ALLE FERIE
Le ferie sono un diritto irrinunciabile per il lavoratore, (articolo 36 della
Costituzione). Non assumerebbe dunque nessun valore giuridico qualunque
accordo con il quale il lavoratore rinunciasse alle ferie o accettasse in cambio un
compenso di qualsiasi genere.
L’unico caso ammissibile in cui le ferie possono essere sostituite da una somma di
denaro è previsto al momento della cessazione del rapporto di lavoro: in quel
momento, normalmente, esistono quasi sempre dei giorni di ferie maturate e che
non potranno mai essere godute. Il lavoratore avrà così diritto, in sostituzione, ad
un’apposita indennità.
Ma qual è esattamente la funzione delle ferie? “ritemprare le energie psico-fisiche
usurate dal lavoro ed altresì soddisfare le esigenze ricreativo-culturali e
partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale”…
Per soddisfare appieno tali finalità, le ferie devono possibilmente essere godute in
forma consecutiva, inoltre il periodo di ferie deve essere conteggiato ai fini del TFR
e dell’anzianità di servizio e retribuito regolarmente.
La legge stabilisce che ogni dipendente ha diritto ad almeno quattro settimane
all’anno di ferie, anche se i contratti collettivi spesso prevedono qualche giorno in
più. Gli stessi CCNL in genere stabiliscono anche le modalità in genere si fa in
modo che il periodo di fruizione sia stabilito per il 50% dal datore di lavoro e per il
50% dal lavoratore (ma comunque in accordo con il datore).
DIRITTO DI PROPRIETA’
Il diritto di proprietà è quello che forse più di qualsiasi altro diritto interpreta uno dei
fondamentali bisogni dell'uomo, quello di avere un suo spazio dove liberamente esplicarsi.
Sin dai tempi più antichi tale bisogno è stato riconosciuto dalle comunità umane, a volte
come vero proprio dominio assoluto su luoghi, beni e anche persone, altre volte in una
forma più attenuata dai vincoli imposti da ordinamenti giuridici evoluti.
I tentativi delle società del cosiddetto socialismo reale di abolire o di svuotare di contenuto il
diritto di proprietà, sono naufragati, forme di organizzazione sociale ormai esistono nella loro
forma originaria solo a Cuba e Corea del Nord.
Le attuali società democratiche riconoscono il diritto di proprietà, ma con dei limiti, poiché
ripugna pensare che il proprietario abbia un dominio assoluto sui suoi beni, dominio che in
certi casi può anche contrastare con i superiori interessi della collettività.
La nostra Costituzione all'art. 42 riconosce la legittimità della proprietà privata, dopo la
proprietà pubblica. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione
sociale e renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo,
espropriata per motivi di interesse generale.
DIRITTO DI UGUAGLIANZA
Art. 3 Cost.: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
L’art. 3 enuncia il principio di uguaglianza:
- nel primo comma è espresso il principio di uguaglianza formale e una serie di
specifici divieti di discriminazione;
- nel secondo comma è espresso il principio di eguaglianza sostanziale.
Il principio di eguaglianza formale prescrive che si devono trattare in modo eguale
situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Si dice formale perché è
enunciato come una formula astratta, che nulla ci dice delle situazioni di cui di
sta trattando ne sulla disciplina di cui si discute.
Questa prescrizione si rivolge essenzialmente al legislatore cui è vietato creare
privilegi o discriminazioni ingiustificate.
DIRITTO DI LIBERTA’ DI CULTO
La Costituzione italiana, all’art. 19, riconosce
in modo ampio la libertà di religione. Essa
viene intesa come libertà di fede religiosa per
evidenziare il diritto di ogni individuo di
professare la propria fede e di farne
propaganda. La libertà di religione viene intesa
inoltre come libertà di pratica religiosa, perché
comporta il diritto di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, cioè di svolgere e di prendere
parte a preghiere e riti religiosi. Questa
seconda libertà trova un unico limite: non deve
trattarsi di riti religiosi contrari al buon
costume.
La disciplina della libertà religiosa è collegata
a diversi altri principi costituzionali: innanzitutto
il principio di eguaglianza che vieta qualunque
discriminazione tra gli individui a causa della
religione professata. Nel primo comma dell’art.
8 della Costituzione si afferma infatti che “tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge”.
L’articolo 7 inoltre detta una particolare
disciplina dei rapporti tra lo Stato e la
Chiesa cattolica. Pertanto gli articoli 7 e 8
vanno considerati nel loro insieme come la
regola fondamentale del sistema di
relazioni tra lo Stato e le confessioni
religiose.
CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL’INFANZIA
La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia
è una convenzione delle Nazioni Unite approvata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989 a New York, è stata ratificata da
tutti i paesi del mondo con l'eccezione di Somalia e
Stati Uniti. Suddivisa in tre parti, la Convenzione è
formata da un Preambolo e da cinquantaquattro
articoli.
Di particolare interesse è il Preambolo che afferma
che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una
assistenza particolari, e dove si sottolinea che la
famiglia, essendo unità fondamentale della società
ed ambiente naturale per la crescita del minore,
deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui
necessita. Nell’intento di ottenere il più largo
assenso possibile tra i popoli di cultura, religioni,
tradizioni assai diverse, la Convenzione esprime un
vasto consenso su quali siano gli obblighi degli Stati
e della comunità internazionale nei confronti
dell'infanzia.
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