ISTITUZIONI DI DIRITTO ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO PROF.MANTUCCI PRIVATO PROF.MANTUCCI Sommario dei Moduli 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Introduzione allo studio del diritto privato I soggetti La tutela dei diritti Diritto di famiglia Le successioni I beni e i diritti sui beni I contratti Le obbligazioni La responsabilità patrimoniale e la pubblicità 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 11. Diritto dei contratti della Pubblica Amministrazione 12. Diritto privato del mercato (concorrenza, consumatori) 13. Diritto privato della ricerca e dell’innovazione 19/12/2015 1 Introduzione al nuovo Diritto privato Studio del diritto Oggetto Metodo 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 2 Studio del diritto UD 1: l’oggetto dello studio del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato Oggetto Fonti del diritto Testi idonei a prescrivere comportamenti Costituzione e Leggi costituzionali Atti normativi dell’Unione Europea Leggi e atti aventi forza di legge Leggi regionali Regolamenti Usi Atti dell’autonomia privata Ordinamento giuridico 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 3 UD 1: l’oggetto dello studio del diritto Fonti del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato Costituzione Legge fondamentale della Repubblica italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948 composta da 139 articoli: Principi fondamentali (artt. 1-12) Diritti e doveri dei cittadini (Parte I, artt. 13-54) Ordinamento della Repubblica (Parte II, artt. 55-139) Legge costituzionale Legge contenente norme che si aggiungono a quelle della Costituzione o che le abrogano o modificano 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 4 UD 1: l’oggetto dello studio del diritto Fonti del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato Leggi e atti aventi forza di legge Leggi ordinarie Leggi e Statuti regionali La legge deliberata dal Parlamento (art. 70 ss. Cost.) Leggi emanate dalle Regioni e dalle Province autonome (Trento e Bolzano) Decreti Legge (D.L.) Decreti legislativi (D.Lgs.) Fonti emanate dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza (art. 77 Cost.) Fonti emanate dal Governo in base ad una legge delega del Parlamento (art. 76 Cost.) Referendum abrogativo Abrogazione della legge con voto popolare (art. 75 Cost.) Sentenze della Corte Costituzionale Sentenze sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge (art. 134 Cost.) 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 5 UD 1: l’oggetto dello studio del diritto Fonti del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato Regolamenti Fonti secondarie emanate dal Governo (v. art. 17 della Legge 400 del 1988) A seconda del soggetto che li emana si distinguono in: regolamenti del Presidente del Consiglio o regolamenti interministeriali (D.P.C.M.) regolamenti ministeriali (D.M.) A seconda del contenuto si distinguono in: regolamenti di esecuzione regolamenti di attuazione e integrazione regolamenti indipendenti 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 6 UD 1: l’oggetto dello studio del diritto Fonti del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato USI Gli usi sono efficaci solo se richiamati dalle leggi o dai regolamenti (art. 8 prel.) Gli usi sono richiamati a proposito dei contratti (art. 1374 c.c.) Si presume che esistano se pubblicati nelle raccolte ufficiali della CCIAA (art. 9 prel.) 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 7 UD 1: l’oggetto dello studio del diritto Fonti del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato Atti di autonomia privata Manifestazioni di volontà che regolano i rapporti tra i soggetti nei casi previsti dalla legge: Contratti Atti unilaterali Questi atti dettano regole autonome, in quanto i soggetti “possono liberamente determinare il contenuto…nei limiti imposti dalla legge” (cfr.art. 1322 c.c.) 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 8 UD 1: l’oggetto dello studio del diritto Fonti del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato Atti giuridici dell’Unione Europea Trattati costituzionali Testi giuridici elaborati dalle Istituzioni Testi giuridici degli Stati membri 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 9 UD 1: l’oggetto dello studio del diritto Fonti del diritto Atti giuridici dell’Unione Europea Introduzione al nuovo Diritto privato Trattati costituzionali Trattati Trattato CECA Trattato CE Trattato EURATOM Trattato di fusione degli esecutivi Atto Unico Trattato UE Trattato di Amsterdam Trattato di Nizza Carta dei diritti fondamentali Costituzione per l’Europa 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 10 UD 1: l’oggetto dello studio del diritto Fonti del diritto Atti giuridici dell’Unione Europea Introduzione al nuovo Diritto privato Testi elaborati dalle Istituzioni Regolamenti Il regolamento (articolo 249, p. 1, c. 2, TCE): • ha portata generale • è obbligatorio in tutti i suoi elementi e • direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri Decisioni Le decisioni (articolo 249, p. 1, c. 4, TCE): •Sono dirette a soggetti determinate •sono obbligatorie in tutti i loro elementi • sono obbligatorie per i destinatari Direttive Le direttive fissano un obiettivo da raggiungere da parte degli Stati membri entro un certo tempo (articolo 249, p. 1, c. 3, TCE): Sentenze del giudice comunitario Sentenze che abrogano testi giudici emanati da altre Istituzioni (art. 230 TCE) Sentenze interpretativi a seguito di rinvio pregiudiziale (art. 238 TCE) Elaborazione di principi generali (art. 288 TCE) Fonti atipiche 19/12/2015 Comunicazioni, Libri bianchi, Libri verdi, Raccomandazioni, ecc. Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 11 UD 1: l’oggetto dello studio del diritto Fonti del diritto Atti giuridici dell’Unione Europea Introduzione al nuovo Diritto privato Testi giuridici degli Stati membri Articolo 10 Trattato CE: Gli Stati adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato e dagli atti delle Istituzioni Per l’Italia Legge “La Pergola”: -Legge comunitaria -Altri atti 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 12 UD 1: l’oggetto dello studio del diritto Principi di costruzione dell’ordinamento Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto tra le fonti La fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore non può contraddire quelle superiori. Gerarchia I livello. Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale); II livello. Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi); III livello. Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, degli enti locali). IV livello: atti di autonomia privata Principio di prevalenza del diritto UE – cfr. art. 10 TCE Successione delle leggi nel tempo Le fonti possono essere modificate e abrogate dalle fonti successive (art. 15 prel.) Specialità Le fonti speciali derogano a quelle generali (cfr. art. 14 prel.) 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 13 UD 1: l’oggetto dello studio del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato La struttura delle fonti: l’articolo rubrica Art. 1175 Comportamento secondo correttezza Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. comma 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 14 UD 1: l’oggetto dello studio del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato La struttura delle fonti: libri, titoli, capi Art. 1175 Comportamento secondo correttezza Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. FONTE: IL CODICE CIVILE (legge) LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI TITOLO PRIMO Delle obbligazioni in generale CAPO I Disposizioni preliminari Art. 1173 Fonti dell’obbligazione Art. 1174 Carattere patrimoniale dell’obbligazione Art. 1175 Comportamento secondo correttezza 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 15 Studio del diritto UD 2: il metodo dello studio del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato Oggetto Ordinamento giuridico Senso Art. 12 prel. Alla legge non può essere attribuito altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole in connessione tra loro e dall’intenzione del legislatore 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 16 Studio del diritto UD 2: il metodo dello studio del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato Metodo Senso Significato proprio delle parole in connessione tra di loro Significato proprio delle parole in connessione tra di loro Significato proprio delle parole in connessione tra di loro Significato proprio delle parole in connessione tra di loro Significato proprio delle parole in connessione tra di loro Significato proprio delle parole in connessione tra di loro Significato proprio delle parole in connessione tra di loro Significato proprio delle parole in connessione tra di loro Significato proprio delle parole in connessione tra di loro Significato proprio delle parole in connessione tra di loro Significato proprio delle parole in connessione tra di loro Significato proprio delle parole in connessione tra di loro Significato proprio delle parole in connessione tra di loro Intenzione del legislatore 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 17 Studio del diritto UD 2: il metodo dello studio del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato Metodo Senso (art. 12 prel.) Se la controversia non può essere decisa con una precisa disposizione Disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe Se il caso rimane ancora dubbio Principi generali 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 18 Studio del diritto UD 2: il metodo dello studio del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato Metodo Principi generali Principi fondamentali Clausole generali Princ. Fond. + Parte I Cost. italiana Parte II Cost. Europa Conv. dir. uomo e libertà fondamentali Esempi: Buona fede Ingiustizia del danno Equità Permanenze 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 19 Studio del diritto UD 2: il metodo dello studio del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato Metodo Principi generali L’equità si configura come la permanenza che consente all’interprete l’aplicazione, l’adattamento o, ove possibile, la disapplicazione della regola giuridica (sia essa autonoma o eteronoma) alla fattispecie concreta, tenendo presente tutte le circostanze ad essa attinenti e gli interessi fondamentali in giuoco. 19/12/2015 Clausole generali Modulo – 1. Introduzione al diritto privato Esempi: Equità 20 Studio del diritto UD 2: il metodo dello studio del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato Metodo Principi generali La buona fede in ambito contrattuale si configura come la permanenza che consiste in una generica correttezza etica richiesta ai privati che si concreta essenzialmente nel rispetto delle regole dettate dalla coscienza comune in relazione alla salvaguardia di interessi altrui 19/12/2015 Clausole generali Modulo – 1. Introduzione al diritto privato Esempi: Buona fede (oggettiva) 21 Studio del diritto UD 2: il metodo dello studio del diritto Introduzione al nuovo Diritto privato Lo studio del diritto dà origine a diverse discipline che si distinguono soprattutto per le fonti prese in considerazione Diritto pubblico: studia le fonti che disciplinano la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro rapporti con i privati nel caso in cui questi agiscano in posizione di superiorità derivante dal fatto che agiscono in veste di pubblica autorità Diritto penale: studia le fonti che prevedono una pena che unisce determinati comportamenti che vengono definiti reati. Diritto amministrativo : studia le fonti che regolano l'attività amministrativa dello Stato in tutti i suoi molteplici aspetti (la c.d. Pubblica Amministrazione), regolandone il funzionamento, i poteri, l'organizzazione, i beni, i mezzi, le forme degli atti, la tutela e i rapporti con i singoli cittadini. Diritto commerciale : studia le regole che disciplinano le azioni di coloro che svolgono professionalmente attività economiche e di coloro che interagiscono in questi rapporti commerciali quali le imprese e le società. Diritto processuale : studia le regole che regolano e disciplinano i diversi procedimenti davanti ai giudici inerenti le controversie relative all’applicazione del diritto civile, penale e amministrativo. 19/12/2015 … Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 22 UD 3: il diritto privato Introduzione al nuovo Diritto privato Diritto privato L’oggetto principale di studio del diritto privato è il Codice Civile Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 + Leggi speciali Leggi modificative Diritto privato dell’Unione Europea 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 23 UD 3: il diritto privato Diritto privato Introduzione al nuovo Diritto privato Struttura del Codice Civile Disposizioni sulla legge in generale Libro I - Delle persone e della famiglia Libro II - Delle successioni Libro III - Della proprietà Libro IV - Delle obbligazioni Libro V - Del lavoro Libro VI - Della tutela dei diritti Disposizioni di attuazione e transitorie 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 24 UD 3: il diritto privato Diritto privato Introduzione al nuovo Diritto privato Materie oggetto del diritto privato e collocazione nel Codice Civile i soggetti di diritto ed i rapporti familiari → Libro primo le successioni → Libro secondo i diritti reali → Libro terzo le obbligazioni e le fonti delle obbligazioni → Libro quarto il patrimonio → Libro sesto 19/12/2015 Modulo – 1. Introduzione al diritto privato 25 Introduzione al nuovo Diritto privato SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE SOGGETTI DI DIRITTO 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 26 Introduzione al nuovo Diritto privato Fattispecie UD 1: le situazioni soggettive Rapporto giuridico Relazione tra due o più soggetti rilevante per l’ordinamento giuridico 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 27 UD 1: le situazioni soggettive Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto giuridico SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Posizione di un soggetto nell’ambito del rapporto giuridico a tutela di un interesse protetto dall’ordinamento Interesse: valore considerato rilevante per l’ordinamento 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 28 UD 1: le situazioni soggettive Introduzione al nuovo Diritto privato SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE TIPI Attive Passive 19/12/2015 • • • • • Diritto soggettivo Diritto potestativo Interesse legittimo Potestà Altre situazioni • Obbligo • • Dovere Soggezione • Onere Modulo – 2. I soggetti Pretesa Facoltà Modi di esercizio delle situazioni Dare Fare Non fare Dare e fare Di astensione 29 UD 1: le situazioni soggettive Introduzione al nuovo Diritto privato SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE COSTITUZIONE Acquisto del diritto A titolo originario A titolo derivativo Possesso vale titolo Usucapione Successione a titolo universale Successione a titolo particolare Compravendita Eredità 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 30 UD 1: le situazioni soggettive Introduzione al nuovo Diritto privato L’abuso del diritto • Le situazioni soggettive non devono essere esercitate in modo incoerente con l’ordinamento e cioè in violazione: dei diritti degli altri soggetti e dei principi fondamentali (es. buona fede, solidarietà) • V. es. articolo 833 c.c. 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 31 UD 1: le situazioni soggettive SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Introduzione al nuovo Diritto privato Diritto Soggettivo Potere di agire (facultas agendi - ágere licère) per la soddisfazione di un proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico 1. Facoltà di utilizzare un bene (es.: diritto di proprietà), a cui corrisponde un dovere generico di astensione a carico di ogni altro soggetto. 2. Pretesa ad un determinato comportamento da parte di altri (es.: credito), a cui corrisponde l’obbligo di fare, non fare, dare ovvero di fare e dare. 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 32 UD 1: le situazioni soggettive SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Introduzione al nuovo Diritto privato Assoluti DIRITTI Conferiscono al titolare un potere che può essere fatto valere nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento. • Diritti della personalità • Diritti reali • Diritti su beni immateriali 19/12/2015 Relativi Il potere concesso può essere fatto valere dal titolare solo verso determinati soggetti. Modulo – 2. I soggetti Diritti di credito 33 UD 1: le situazioni soggettive DIRITTI ASSOLUTI Introduzione al nuovo Diritto privato Diritti della personalità Diritti soggettivi che hanno ad oggetto attributi essenziali della persona umana Assoluti Personali Essenziali Non patrimoniali ed inalienabili 19/12/2015 Imprescrittibili Modulo – 2. I soggetti 34 UD 1: le situazioni soggettive Introduzione al nuovo Diritto privato DIRITTI DELLA PERSONALITÁ • Alla vita ed all’integrità fisica (art. 32 Cost., art. 5 c.c.) • Al nome (art. 7 c.c.) • All’onore • Alla riservatezza e protezione dei dati (d.lgs. 196/03) • All’immagine • All’identità personale e sessuale • … 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 35 Introduzione al nuovo Diritto privato DIRITTI REALI UD 1: le situazioni soggettive Diritti che un soggetto ha su una cosa Immediatezza: il titolare può esercitare il diritto senza cooperazione altrui Assolutezza: il diritto può farsi valere nei confronti di tutti Caratteri Tipicità Diritto di seguito: azioni esperibili verso chiunque (es.: successivi proprietari) 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 36 UD 1: le situazioni soggettive SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Introduzione al nuovo Diritto privato Onere Quando ad un soggetto è attribuito un potere, subordinato al compimento di determinati atti Il dovere di tenere un dato comportamento non è dettato nell’interesse altrui (obbligo) ma per un interesse proprio 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 37 UD 1: le situazioni soggettive SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Introduzione al nuovo Diritto privato Diritto potestativo Potere di determinare cambiamenti a proprio vantaggio della situazione giuridica di un altro soggetto che rispetto a tale potere è in una posizione di soggezione Es. Recesso contrattuale (art. 1373 c.c.) Situazione soggettiva passiva conseguente. Consiste in una soggezione e cioè nel dover sopportare l’esercizio dell’altrui diritto potestativo Es.: Sopportare il recesso della controparte 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 38 UD 1: le situazioni soggettive Introduzione al nuovo Diritto privato SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Potestà Potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui Es. Potestà genitoriale (art. 316 c.c.) 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 39 UD 1: le situazioni soggettive Introduzione al nuovo Diritto privato SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Interesse legittimo Pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa (della P.A.) 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 40 UD 1: le situazioni soggettive SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Introduzione al nuovo Diritto privato altre situazioni Interesse diffuso Interesse ai beni della vita comune ad una pluralità di soggetti è privo di un titolare esclusivo o di più titolari appartenenti a una collettività determinata esempio: l’ambiente Interesse collettivo Interesse attribuito ad una collettività organizzata ed esercitato da un ente esponenziale 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 41 UD 1: le situazioni soggettive Introduzione al nuovo Diritto privato SOGGETTI DI DIRITTO Persone fisiche Soggetti diversi dalle persone fisiche 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 42 PERSONE FISICHE UD 2: le persone fisiche Introduzione al nuovo Diritto privato Capacità giuridica Attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri, cioè centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e/o passive Acquisto Nascita (art. 1) Concepimento Perdita 19/12/2015 morte Separazione dal corpo della mamma Nascituro concepito Nascituro non concepito Estinzione diritti Modulo – 2. I soggetti 43 PERSONE FISICHE UD 2: le persone fisiche Introduzione al nuovo Diritto privato Capacità di agire Capacità di manifestare validamente la propria volontà per acquistare, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive. Acquisto maggiore età (salvo matrimonio, riconoscimento figlio naturale e lavoro) (art. 2) emancipazione per matrimonio Perdita 19/12/2015 limitata capacità morte interdizione Modulo – 2. I soggetti 44 UD 2: le persone fisiche LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ Introduzione al nuovo Diritto privato Limitazioni assolute Minore età Incapacità di agire totale per capacità Atti giuridici in senso stretto •Atti negoziali •Capacità di stare in giudizio Potestà genitoriale o Tutela 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti Annullabilità 45 UD 2: le persone fisiche LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ Introduzione al nuovo Diritto privato Limitazioni assolute Interdizione giudiziale Maggiorenne in abituale stato di infermità mentale Incapacità di agire totale tutore Sentenza (salvo che siano annullabilità costitutiva autorizzati taluni atti atti di ordinaria amm.) Interdizione legale Pena accessoria per la condanna all’ergastolo o a più di 5 anni per reato doloso Incapacità per atti patrimoniali 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti annullabilità curatore 46 UD 2: le persone fisiche LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ Introduzione al nuovo Diritto privato Limitazioni parziali Inabilitazione •Infermità mentale non grave •Prodigalità •Abuso di sostanze stupefacenti ed alcool •Menomazioni psicofisiche Sentenza costitutiva Incapacità di agire limitata agli atti eccedenti l’ordinaria amm. (salvo che siano autorizzati taluni atti eccedenti l’ord. amm.) curatore 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti annullabilità 47 UD 2: le persone fisiche Introduzione al nuovo Diritto privato LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ Incapacità naturale Incapacità di intendere e di volere, anche transitoria, dovuta ad una qualsiasi causa Annullabilità (art. 428 c.c.) Atti unilaterali: Altri atti: basta quando vi è grave Contratti: bisogna dimostrare l’incapacità pregiudizio per dimostrare la mala l’autore fede dell’altro contraente 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 48 UD 2: le persone fisiche Introduzione al nuovo Diritto privato ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Potestà genitoriale Amministrazione di sostegno Tutela Curatela 19/12/2015 Modulo – 2. I sogetti 49 UD 2: le persone fisiche ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Introduzione al nuovo Diritto privato Potestà parentale (art. 316 c.c.) Potere-dovere dei genitori di proteggere, educare, istruire i figli e di curarne gli interessi patrimoniali 1. Cura dei beni 2. Cura della persona 19/12/2015 Atti di ordinaria amm. disgiuntamente (rappresentanti) (art. 320) Atti di straordinaria amm. congiuntamente e con autorizzazione giudice tutelare Usufrutto legale (art. 324) sicurezza salute moralità Modulo – 2. I soggetti 50 UD 2: le persone fisiche ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Introduzione al nuovo Diritto privato Amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.) Assistenza di soggetti che non sono in grado di provvedere ai propri interessi, ma non versano nelle condizioni per l’interdizione o l’inabilitazione Presupposti Infermità di mente anche parziale o temporanea Menomazione fisica o psichica Scelta dell’amministratore 19/12/2015 Da parte del beneficiario Da parte del giudice Modulo – 2. I soggetti 51 UD 2: le persone fisiche ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI Introduzione al nuovo Diritto privato Amministrazione di sostegno Procedimento Ricorso al giudice tutelare Sente personalmente l’interessato e Effetti 19/12/2015 Interessato Soggetti del 417 Resp. Serv. sanitari (406) Nomina con decreto Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono rappresentanza necessaria o assistenza dell’amministratore Annullabilità degli atti che violino leggi o prescrizioni del giudice Modulo – 2. I soggetti 52 UD 2: le persone fisiche Introduzione al nuovo Diritto privato I luoghi della persona • Domicilio: art. 43 c.c., sede dei principali generale affari ed interessi speciale • Residenza: art. 43 c.c., luogo di dimora abituale • Dimora: luogo in cui si abita 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 53 UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche Introduzione al nuovo Diritto privato Soggetti diversi dalle persone fisiche Persone giuridiche Altri soggetti 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 54 UD 2: le persone fisiche Introduzione al nuovo Diritto privato Soggetti diversi dalle persone fisiche Complesso organizzato di persone e di beni, rivolto al perseguimento di uno scopo, a cui la legge riconosce la qualità di soggetto di diritto Per conseguire obiettivi che non sarebbero raggiungibili da individui singolarmente considerati 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 55 UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche Introduzione al nuovo Diritto privato Persone giuridiche Tipi Enti associativi Enti amministrativi • Associazioni • Fondazioni • Società • Comitati 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 56 UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche Persone giuridiche Introduzione al nuovo Diritto privato Enti associativi Complesso di persone fisiche organizzate per il conseguimento di uno scopo comune ASSOCIAZIONI Lo scopo è di natura non prevalentemente economica (es.: assoc. sportive o culturali) SOCIETÁ Prevale lo scopo di lucro o mutualistico 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 57 UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche Persone giuridiche Introduzione al nuovo Diritto privato Enti amministrativi Complesso organizzato di beni destinati ad un determinato scopo dalla volontà di uno o più fondatori, in cui predomina l’elemento patrimoniale FONDAZIONI Un fondatore conferisce il patrimonio iniziale per perseguire uno scopo COMITATI Costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una determinata finalità altruistica 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 58 UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche Persone giuridiche Introduzione al nuovo Diritto privato Costituzione Associazioni Fondazioni 1. Negozio di fondazione 1. Atto costitutivo negozio unilaterale contenente la volontà del fondatore 2. Atto di dotazione negozio plurilaterale in forma di atto pubblico 2. Statuto atto pubblico contenente regolamentazione dell’ente 19/12/2015 negozio unilaterale che attribuisce i beni 3. Statuto Modulo – 2. I Soggetti 59 UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche PERSONE GIURIDICHE Introduzione al nuovo Diritto privato Riconoscimento statale Essenziale per l’acquisto della personalità giuridica Per concessione Normativo Per registrazione 19/12/2015 con decreto del P.d.R o del Prefetto o con decreto regionale con iscrizione nel registro delle imprese (solo per società di capitali) art. 39 Cost. (solo per i sindacati) Modulo – 2. I soggetti 60 UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche PERSONE GIURIDICHE Introduzione al nuovo Diritto privato Capacità GIURIDICA illimitata e generale ad eccezione dei diritti e doveri (personali) connessi alla fisicità DI AGIRE Mancando la fisicità agiscono mediante amministratori (organi esecutivi) che realizzano la volontà dell’assemblea sociale 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 61 UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche PERSONE GIURIDICHE Introduzione al nuovo Diritto privato Autonomia patrimoniale Il patrimonio delle P.G. riconosciute è nettamente distinto da quello dei singoli componenti I beni della P.G. appartengono a questa e non ai suoi componenti Il creditore del singolo non lo è anche della P.G. (nemmeno per la sua quota) 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti Il creditore della P.G. non può vantare credito verso i soci (solo sulla quota) 62 UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche Introduzione al nuovo Diritto privato PERSONE GIURIDICHE Pubblicità dichiarativa Iscrizione, da parte degli amministratori, delle vicende fondamentali delle P.G. nel registro regionale e prefettizio, nel registro delle imprese [per le società] fondamento omissione 19/12/2015 Opponibilità ai terzi delle vicende iscritte Sanzioni Inopponibilità Modulo – 2. I soggetti 63 UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche Soggetti diversi dalle persone fisiche Introduzione al nuovo Diritto privato Altri soggetti Associazioni di persone dotate degli elementi delle P.G. (persone, patrimonio e scopo), ma che non hanno richiesto od ottenuto il formale riconoscimento statale L’ordinamento giuridico riconosce rilevanza alla loro essenza Fondo comune su cui i creditori dell’ente possono trovare soddisfazione 19/12/2015 Autonomia patrimoniale imperfetta Modulo – 2. I soggetti Responsabilità solidale e personale di chi ha agito in nome e per conto dell’ente 64 Le società UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche Introduzione al nuovo Diritto privato Le società in generale • Art. 2247 c.c.: Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. • Società unipersonali: s.r.l. (D. Lgs. 88/1993) e s.p.a. (D. Lgs. 6/2003). 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 65 Le società UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche Introduzione al nuovo Diritto privato Elementi essenziali • Esercizio in comune dell'attività economica • Scopo di dividere gli utili (scopo lucrativo). • Conferimenti (denaro, beni in proprietà o godimento, crediti, polizze assicurative, fideiussioni bancarie, opera). 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 66 Le società UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche Introduzione al nuovo Diritto privato Tipi di società Società di persone: • Società semplice • Società in nome collettivo • Società in accomandita semplice Società di capitali: • • • • • Società per azioni Società a responsabilità limitata Società in accomandita per azioni Società cooperative (scopo mutualistico: 2511 ss. c.c.) Società di mutua assicurazione (2546 c.c.) 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 67 UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche Società Semplice (s.s.) Introduzione al nuovo Diritto privato Oggetto Forma Può avere ad oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali (2249, comma II, c.c.). In pratica, solo imprese agricole. Il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, e può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente (artt. 2251, 2252 c.c.) Diritti: a) diritto agli utili (2262 c.c.) e divieto del patto leonino (2265 c.c.); b) diritto alla quota di liquidazione (2289 c.c.); c) diritto di partecipare alla gestione sociale, direttamente (amministrazione disgiuntiva, 2257 c.c., o congiuntiva, 2258 c.c.) o indirettamente (socio non amministratore). ● Status Socio Doveri: a) eseguire i conferimenti, se indeterminati, in parti uguali (2253 c.c.); b) divieto di uso illegittimo delle cose sociali, salvo il consenso degli altri soci (2256 c.c.). ● Responsabilità •Nei confronti dei creditori sociali, i soci che hanno agito in nome e per conto della società (e, salvo patto contrario, che deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, gli altri soci) rispondono solidalmente e illimitatamente (2267 c.c.). •Beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale (2268 c.c.) 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 68 UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche Società in nome collettivo (s.n.c.) Rinvio Introduzione al nuovo Diritto privato Oggetto Forma Alle norme della società semplice se non diversamente disposto (2293 c.c.) Può svolgere attività commerciale (2249, comma I e 2195 c.c.) Atto pubblico, scrittura privata autenticata per l’iscrizione nel Registro Imprese Atto costituivo Generalità dei soci e indicazione di coloro che hanno poteri di amministrazione e rappresentanza; Ragione, oggetto e sede sociale, Conferimenti dei soci, Prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera; Norme sulla ripartizione degli utili e delle perdite,Durata della società ● Responsabilità Nella snc tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi (2291 c.c.). La responsabilità è sussidiaria (2304 c.c.). Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (2305 c.c.; v. invece 2270 c.c.) 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 69 UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche Società in accomandita semplice (s.a.s.) Introduzione al nuovo Diritto privato Rinvio Alle norme della società in nome collettivo Tipo di soci Accomandanti Accomandatari 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 70 UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche Società per Azioni (S.p.A.) Introduzione al nuovo Diritto privato Capitale Forma Nullità Status Socio Min € 120.000 suddiviso in azioni Atto pubblico a) mancanza atto pubblico; b) Illiceità oggetto sociale; c) Mancanza di indicazioni su denominazione, conferimenti, ammontare capitale sottoscritto, oggetto sociale. Diritti amministrativi: a) di partecipazione all'assemblea (2370, comma 1, c.c.) e di voto (2351, comma 1, c.c.). Lo statuto può prevedere azioni senza diritto di voto o con voto limitato a particolari argomenti (non oltre la metà del capitale sociale). Diritti patrimoniali: diritto al dividendo (2433 c.c.), alla ripartizione del residuo attivo (2350 c.c.), di opzione (2441 c.c.) Diritto di recesso: art. 2437 c.c. Obbligo di eseguire il conferimento e le prestazioni accessorie. Responsabilità 19/12/2015 Per le obbligazioni sociali risponde solo la società Modulo – 2. I soggetti 71 UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche Società a responsabilità limitata (S.r.l.) Introduzione al nuovo Diritto privato Capitale Rinvio 19/12/2015 Min € 10.000 suddiviso in quote Alle norme sulla S.p.A. se non diversamente disposto Modulo – 2. I soggetti 72 UD 4: i soggetti e il diritto UE Introduzione al nuovo Diritto privato Soggetti giuridici di diritto UE: Il diritto UE prescrive: -Mutuo riconoscimento e libertà fondamentali -Armonizzazione -Creazione di nuovi soggetti di diritto -Regolamentazione dei soggetti di diritto 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 73 UD 4: i soggetti e il diritto UE Introduzione al nuovo Diritto privato Mutuo riconoscimento e libertà fondamentali Articolo 39 Trattato CE – Persone fisiche Art. 39, par. 1, TCE :“La libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità è assicurata”. Questa libertà di circolazione comporta “l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro” (art. 39, par. 2, TCE). 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 74 UD 4: i soggetti e il diritto UE Introduzione al nuovo Diritto privato Mutuo riconoscimento e libertà fondamentali Articolo 48 Trattato CE – Soggetti diversi Implicito riconoscimento dei soggetti diversi dalle persone fisiche Proclamazione della libertà di movimento e di stabilimento 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 75 UD 4: i soggetti e il diritto UE Introduzione al nuovo Diritto privato Mutuo riconoscimento e libertà fondamentali Estensione della soggettività anche ai non lavoratori - Nozione allargata di lavoratore (tirocinananti, pensionati, familiari, ecc.) - Soggetti considerati dalle norme dei Trattati (consumatori, studenti, ricercatori, sportivi, turisti, ecc.) Cittadinanza Europea art. 17 del TCE, modificato dal TUE “I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato” 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 76 UD 4: i soggetti e il diritto UE Introduzione al nuovo Diritto privato Mutuo riconoscimento e libertà fondamentali Estensione della soggettività anche alle non società -Soggetti considerati dalle norme dei Trattati, che svolgono attività culturale, politica, religiosa, sportiva, scientifica, istruzione e formazione, ecc. - Università -Enti pubblici -… 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 77 UD 4: i soggetti e il diritto UE Introduzione al nuovo Diritto privato Armonizzazione del diritto societario Articolo 48 TCE Riconoscimento reciproco delle forme societarie Non discriminazione I Direttiva Pubblicità e nullità II Direttiva Modalità di costituzione III e VI Direttive Fusioni e scissioni IV, VII e VIII Direttive XI Direttiva XII Direttiva Redazione dei conti annuali e Revisori Pubblicità della succursali Società a responsabilità limitata con socio unico Direttiva per le offerte pubbliche di acquisto Reg. CE 1606 del 19 luglio 2002 Applicazione dei principi contabili internaz 19/12/2015 78 Modulo – 2. I soggetti UD 4: i soggetti e il diritto UE Introduzione al nuovo Diritto privato Nuovi soggetti di diritto: GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico SE – Societas Europaea SCE – Societas Cooperativa Europaea Associazione europea - AE Fondazione europea - FE Mutue europee - ME 19/12/2015 da definire Modulo – 2. I soggetti 79 UD 3: i soggetti UD diversi 4: i soggetti dalle persone e il diritto fisiche UE Introduzione al nuovo Diritto privato GEIE Natura giuridica Reg. 2137/85 Soggetto di diritto (con o senza personalità) Oggetto sviluppare o facilitare l’attività economica dei suoi membri, di migliorare i risultati di detta attività. Soci 2 [persone fisiche + società + enti] di almeno 2 Stati membri Non previsto Capitale minimo: Pubblicità Registro previsto dalla legge nazionale + GUCE (costituzione, chiusura)) Organi -Assemblea -Organo amministrativo 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 80 UD 4: i soggetti e il diritto UE Introduzione al nuovo Diritto privato S E Reg. 2157/2001 Natura giuridica Società di capitale - persona giuridica a r.l. Oggetto il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci Soci 2[Spa + Srl] soggetti alla giurisdizione di 2 Stati membri = SE Holding 2[Spa + Srl] soggetti alla giurisdizione di 2 Stati membri per fusione [Spa + Srl] per trasformazione Capitale minimo: € 120.000,00 Pubblicità Registro stabilito dalla legge nazionale + GUCE -Assemblea Organi -Organo di direzione + Organo di vigilanza (sistema dualistico) -Organo amministrativo (sistema monistico) 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 81 UD 4: i soggetti e il diritto UE Introduzione al nuovo Diritto privato SCE Reg. 1453/2003 Natura giuridica cooperativa - persona giuridica a r.l. Oggetto il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci Soci [5 persone fisiche + società] di almeno 2 Stati membri [Società + altri enti] soggetti alla giurisdizione di 2 Stati membri Trasformazione e fusione di cooperative con filiale in un altro Stato membro Capitale minimo: € 30.000,00 variabile senza modifiche statutarie Pubblicità Quella prevista dalla legge nazionale + GUCE (costituzione, chiusura) -Assemblea (una testa un voto o un numero limitato di voti) Organi -Organo di direzione + Organo di sorveglianza (sistema dualistico) -Organo amministrativo (sistema monistico) Regole particolari Destinazione disinteressata, riserve, utili, ristorni 82 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti UD 4: i soggetti e il diritto UE Introduzione al nuovo Diritto privato Regolamentazione dei soggetti Consumatori Imprese 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 83 UD 4: i soggetti e il diritto UE Introduzione al nuovo Diritto privato Regolamentazione dei soggetti Consumatori persone fisiche che acquistano beni e servizi per scopi non connessi ad un’attività professionale Tutela della salute, tutela degli interessi economici Normative: Disciplina dei contratti dei consumatori, responsabilità del produttore, danni da prodotti, etichettatura, ecc. 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 84 UD 4: i soggetti e il diritto UE Introduzione al nuovo Diritto privato Regolamentazione dei soggetti • Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica (Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, art. 1 dell’allegato) • In particolare sono considerate tali gli enti pubblici, entità che esercitano un’attività artigianale, gli non profit, i professionisti Imprese 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 85 UD 4: i soggetti e il diritto UE Regolamentazione dei soggetti Requisiti dimensionali -< 250 dipendenti -<50 milioni di fatturato -<43 milioni di attivo Indipendenza -non associata - non collegata Raccomandazione 6/5/2003 Introduzione al nuovo Diritto privato PiccolleMedieImprese Imprese 19/12/2015 Modulo – 2. I soggetti 86 UD 4: i soggetti e il diritto UE Gruppi di Imprese Imprese collegate se: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli organi c) un'impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un'altra Imprese associate se: non collegate ma una possiede una partecipazione compresa tra il 25% e il 50% nell’altra 19/12/2015 Imprese Modulo – 2. I soggetti direttiva 83/349/CEE Introduzione al nuovo Diritto privato Regolamentazione dei soggetti 87 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: prescrizione Prescrizione e decadenza 19/12/2015 Modulo – 3. Tutela dei diritti 88 TUTELA DEI DIRITTI UD 1: prescrizione Introduzione al nuovo Diritto privato Prescrizione Perdita del diritto soggettivo (art. 2934) per inerzia o non uso da parte del suo titolare protrattasi per un periodo di tempo determinato (dalla legge) 1. Diritto soggettivo che può essere esercitato Presupposti 2. Mancato esercizio 3. Decorso di un periodo di tempo Oggetto 19/12/2015 Tutti i diritti (art. 2934) tranne Modulo – 3. Tutela dei diritti Diritto di proprietà Diritti indisponibili 89 UD 1: prescrizione TUTELA DEI DIRITTI Introduzione al nuovo Diritto privato Prescrizione Inderogabile (art. 2936) disciplina Irrinunciabile (art. 2937) Non opera automaticamente (deve essere opposta) (art. 2938) Decorre dal giorno in cui il diritto si può far valere (art. 2935) 1. Ordinaria 10 anni quando la legge non dispone diversamente (20 per dir. Reali di godimento) durata 2. Breve 19/12/2015 meno di 10 anni (es.: 2 anni per l’azione di risarcimento danni da circolazione stradale) Modulo – 3. Tutela dei diritti 90 UD 1: prescrizione TUTELA DEI DIRITTI Introduzione al nuovo Diritto privato Prescrizioni presuntive funzione Per l’esigenza di certezza del diritto, alcuni diritti si presumono prescritti in tempi ridotti 6 mesi per il diritto di albergatori ed osti effetti Inversione onere della prova Ammesso solo il giuramento decisorio 19/12/2015 Modulo – 3. Tutela dei diritti 91 UD 1: prescrizione TUTELA DEI DIRITTI Introduzione al nuovo Diritto privato Sospensione sospensione Effetti 19/12/2015 Quando si verifica una causa che impedisce l’esercizio del diritto, ma l’inerzia è giustificata dalla legge (casi tassativi) Il periodo di sospensione non si calcola (è come una parentesi), e, cessata la causa, la prescrizione riprende il suo corso sommandosi a quella già trascorsa Modulo – 3. Tutela dei diritti 92 UD 1: prescrizione TUTELA DEI DIRITTI Introduzione al nuovo Diritto privato Interruzione interruzione 1. Quando il titolare esercita il suo diritto (es.: messa in mora) 2. Quando il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo Effetti 19/12/2015 Cessata la causa di interruzione la prescrizione ricomincia a decorrere dall’inizio Modulo – 3. Tutela dei diritti 93 UD 2: decadenza TUTELA DEI DIRITTI Introduzione al nuovo Diritto privato Decadenza Perdita della possibilità di esercitare un diritto per mancato esercizio in un termine perentorio (art. 2964) presupposti 1. Decorso del termine 2. Mancato esercizio del diritto tipi 1. legale 2. convenzionale 19/12/2015 Modulo – 3. Tutela dei diritti 94 Introduzione al nuovo Diritto privato Diritto di famiglia Oggetto 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 95 UD 1: caratteri dei rapporti familiari Introduzione al nuovo Diritto privato Diritto di famiglia Oggetto Rapporti familiari Affinità Matrimonio Parentela Filiazione 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 96 UD 1: caratteri dei rapporti familiari Introduzione al nuovo Diritto privato Matrimonio Rapporto che obbliga i coniugi all’assistenza reciproca 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 97 UD 1: caratteri dei rapporti familiari Introduzione al nuovo Diritto privato Filiazione È il rapporto che intercorre tra i genitori e i figli ed assegna ai primi il dirittodovere di istruirli ed educarli, indipendentemente dalla loro condizione di figli legittimi o naturali 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 98 UD 1: caratteri dei rapporti familiari Introduzione al nuovo Diritto privato Parentela La parentela è il rapporto giuridico che unisce chi discende da un identico capostipite I parenti hanno l’obbligo degli alimenti 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 99 UD 1: caratteri dei rapporti familiari Introduzione al nuovo Diritto privato Affinità L’affinità è il rapporto giuridico tra un coniuge ed I parenti dell’altro Gli affini hanno l’obbligo degli alimenti 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 100 UD 1: caratteri dei rapporti familiari Rapporti familiari 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia Tutela Struttura Principi Fonte Contenuto Introduzione al nuovo Diritto privato Caratteri comuni 101 UD 1: caratteri dei rapporti familiari Rapporti familiari una persona fisica ha un obbligo di «mantenere» un'altra 19/12/2015 La legge Condizione obbligato Situazione beneficiario Ultrattività Obbligazioni No patrimoniali Modulo – 4. Diritto di famiglia Tutela Struttura Principi Fonte Contenuto Introduzione al nuovo Diritto privato Caratteri comuni Rimedi No Sanzioni 102 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Matrimonio Il matrimonio l'atto che ha per effetto principale l’instaurazione del rapporto giuridico di coniugio Per contrarre il matrimonio occorre: •il raggiungimento dell'età minima; •la capacità di intendere e di volere, per cui l'interdetto giudiziale non può contrarre matrimonio; •la mancanza di un vincolo matrimoniale precedente; •la mancanza di determinati vincoli di parentela o affinità tra gli sposi; •la mancanza del cd. impedimentum criminis; •il decorso del tempo che del “lutto vedovile” 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 103 UD 2: il matrimonio Matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Conseguenze Rapporto di coniugio Rilevanza per i rapporti familiari Impedimento matrimoniale (art. 86 c.c.) Presunzione di paternità (art. 231 c.c.) Affinità (art. 78 c.c.) Rilevanza per materie civilistiche Sospensione della prescrizione (art. 2941, n. 1), c.c.) Coniuge erede legittimo (art. 565 c.c.) Successione nel contratto di locazione (art. 6, L. 392/1978) Uso e Abitazione (artt. 1021 e 1022 c.c.) Interdizione e inabilitazione (art. 417 c.c.) Emancipazione Rilevanza per altre materie giuridiche 19/12/2015 Diritto commerciale, Diritto fallimentare, Diritto industriale 104 Diritto processuale, Diritto penale – 4. Diritto Diritto di famiglia Diritto Modulo amministrativo, previdenziale, Diritto tributario UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio I doveri matrimoniali (art. 143 c.c.): - fedeltà -assistenza e collaborazione -coabitazione -contribuzione ai bisogni della famiglia Principio dell’accordo (art. 144 c.c.) Intervento del giudice (art. 145 c.c.) Separazione e divorzio (artt 150 ss. c.c.; L. 1 dicembre 1970, n. 898) Regimi patrimoniali (artt. 159 ss. c.c.) 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 105 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio I doveri matrimoniali (art. 143 c.c.): Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia (art. 144 c.c.) I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 106 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Intervento del giudice (art. 145 c.c.) In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuti il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o degli altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia. 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 107 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio I doveri matrimoniali (art. 143 c.c.): - fedeltà -assistenza e collaborazione -coabitazione -contribuzione ai bisogni della famiglia Obblighi a contenuto mobile (v. “accordo ex art. 144”) Obblighi senza sanzione nel caso di inadempimento No violazione Diritti assoluti No inadempimento contratto modalità diverse dell’obbligo di mantenimento 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 108 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Regimi patrimoniali necessari (alternatività) Comunione legale Automaticità Previsione legale Separazione dei beni La scelta può compiersi: Davanti al Ministro di culto Davanti all’Ufficiale di stato civile Con Convenzione matrimoniale Comunione convenzionale La scelta può compiersi: Con Convenzione matrimoniale 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 109 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Regimi patrimoniali aggiuntivi Fondo patrimoniale 19/12/2015 Impresa familiare Modulo – 4. Diritto di famiglia 110 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Comunione legale •Beni di proprietà prima del matrimonio •Beni acquistati per donazione o successione •Beni per la professione •Beni ottenuti come risarcimento •Beni acquistati con il prezzo dei beni personali Acquisti compiuti dopo il matrimonio Frutti dei beni non consumati Oggetto Proventi non consumati Aziende coniugali Per i beni mobili e immobili registrati L’esclusione va dichiara nell’atto di acquisto Dall’altro coniuge 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 111 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Comunione legale Acquisti compiuti dopo il matrimonio Frutti dei beni non consumati Oggetto Proventi non consumati SI: acquisto diritto di Aziende coniugali proprietà, di superficie, di abitazione, di uso ed usufrutto di beni Il bene fa parte della comunione indipendentemente di chi ha pagato la somma mobili e immobili ???: acquisto diritti di credito, diritti ad ottenere l'adempimento di una prestazione o obbligazione nei confronti di uno o più soggetti determinati 19/12/2015 esempi: -Preliminare per l’acquisto di immobili -Domanda di assegnazione coop.edilizie Modulo – 4. Diritto di famiglia 112 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Comunione legale Acquisti compiuti dopo il matrimonio Frutti dei beni non consumati Oggetto Proventi non consumati Aziende coniugali Beni comuni de residuo •stipendi e redditi professionali •canoni di locazione di beni personali •utili netti ricavati dall'esercizio di un'impresa •risparmi liquidi su conti correnti bancari e libretti di risparmio •quote di società di persone (???) •quote di società a responsabilità limitata ove l'acquisto sia connesso ad una effettiva partecipazione alla vita sociale (???) •dividenti derivati da partecipazioni sociali 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 113 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Acquisti compiuti dopo il matrimonio Comunione legale Frutti dei beni non consumati Oggetto Proventi non consumati Aziende coniugali Gestite da due coniugi Gestite da un coniuge Se costituite dopo il matrimonio: i beni de residuo e gli incrementi Se costituite dopo il matrimonio: Fanno parte della comunione Se costituite prima: solo gli utili e gli incrementi Se costituite prima: solo gli utili e gli incrementi 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 114 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Comunione legale •Beni di proprietà prima del matrimonio •Beni acquistati per donazione o successione •Beni per la professione •Beni ottenuti come risarcimento •Beni acquistati con il prezzo dei beni personali Acquisti compiuti dopo il matrimonio Frutti dei beni non consumati Oggetto Proventi non consumati Aziende gestite dai coniugi e costituite dopo il matrimonio amministrazione obblighi gravanti sui beni della comunione Art. 180 c.c. Amm.disgiunta Amm.congiunta Art. 189 c.c. • Oneri dell’acquisto • Carichi dell’amministrazione • Spese della famiglia • Ogni obbligazione congiunta Art. 184 c.c. 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia effetti derivanti dallo scioglimento 115 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Comunione legale •Beni di proprietà prima del matrimonio •Beni acquistati per donazione o successione •Beni per la professione •Beni ottenuti come risarcimento •Beni acquistati con il prezzo dei beni personali amministrazione Art. 180 c.c. Amm.disgiunta Amm.congiunta Art. 184 c.c. 19/12/2015 Acquisti compiuti dopo il matrimonio Frutti dei beni non consumati Oggetto Proventi non consumati Aziende gestite dai coniugi e costituite dopo il matrimonio Disporre dei crediti, esercitare il recesso, prestare fideiussione, agire in revocatoria, Surrogatoria, sequestro conservativo La dichiarazione del coniuge non è di Volontà ma perfeziona la dichiarazione Dell’altro Modulo – 4. Diritto di famiglia 116 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Comunione legale Scioglimento Presupposti Procedimento Ipotesi di scioglimento automatico Art. 191 c.c. Scioglimento giudiziale Art. 193 c.c. Rimborsi e restituzioni Art. 192 c.c. Divisione dei beni Art. 194 c.c. Prelevamenti Artt. 192, c. 5, c.c. 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 117 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Comunione legale Scioglimento Presupposti Ipotesi di scioglimento automatico Art. 191 c.c. Scioglimento giudiziale Art. 193 c.c. 19/12/2015 -assenza -morte presunta -annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili -separazione personale -mutamento convenzionale -fallimento Lo scioglimento può essere pronunciato in caso di: -interdizione -inabilitazione -cattiva amministrazione -disordine negli affari -pericolo degli interessi del coniuge -inadempimento dell’obbligo di partecipazione 118 Modulo – 4. Diritto di famiglia UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Comunione legale Scioglimento Procedimento Si deve individuare la “massa” Rimborsi e restituzioni Art. 192 c.c. Divisione dei beni Art. 194 c.c. ciascun coniuge deve rimborsare le somme comuni, il valore dei beni aggrediti dai creditori (v. Art. 189 c.c.) Ciascun coniuge ha diritto a ricevere le somme personali Si divide in parti uguali l’attivo e il passivo Prelevamenti Artt. 192, c. 5, c.c. 19/12/2015 Il coniuge che risulta creditore “preleva” il valore dal denaro,dai beni mobili, dai beni immobili nell’ordine Modulo – 4. Diritto di famiglia 119 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Comunione legale Scioglimento Procedimento Si deve individuare la “massa” Rimborsi e restituzioni Art. 192 c.c. Divisione dei beni Art. 194 c.c. Prelevamenti Artt. 192, c. 5, c.c. 19/12/2015 occorre individuare il valore della comunione Sono fatte salve la disciplina Contrattuale, successoria,ecc. Modulo – 4. Diritto di famiglia 120 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Comunione legale Scioglimento Procedimento v. Art.184 c.c. Non si tratta di reintegrazione in forma specifica Rimborsi e restituzioni Art. 192 c.c. ciascun coniuge deve rimborsare le somme comuni, il valore dei beni aggrediti dai creditori (v. Art. 189 c.c.) Divisione dei beni Art. 194 c.c. Ciascun coniuge ha diritto a ricevere le somme personali Prelevamenti Artt. 192, c. 5, c.c. 19/12/2015 Le somme da restituire sono quelle derivanti dall’utilizzo dei Beni personali Modulo – 4. Diritto di famiglia 121 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Comunione legale Scioglimento Procedimento Rimborsi e restituzioni Art. 192 c.c. Divisione dei beni Art. 194 c.c. Prelevamenti Artt. 192, c. 5, c.c. 19/12/2015 Non è una suddivisione in quote Si divide in parti uguali l’attivo e il passivo Modulo – 4. Diritto di famiglia 122 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Comunione legale Scioglimento Procedimento Rimborsi e restituzioni Art. 192 c.c. Divisione dei beni Art. 194 c.c. Prelevamenti Artt. 192, c. 5, c.c. 19/12/2015 Presunzione per i beni mobili Il coniuge che risulta creditore “preleva” il valore dal denaro,dai beni mobili, dai beni immobili nell’ordine Modulo – 4. Diritto di famiglia 123 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Convenzioni matrimoniali Separazione dei beni Fondo patrimoniale Comunione convenzionale principi generali Inderogabilità dei diritti Concretezza Formalità 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 124 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Convenzioni matrimoniali Separazione dei beni Fondo patrimoniale Comunione convenzionale Godimento e amministrazione separata Ogni mezzo di prova per la proprietà 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 125 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Convenzioni matrimoniali Separazione dei beni Fondo patrimoniale Comunione convenzionale Godimento e amministrazione separata Limitazioni riguardanti (art. 217 c.c.): - mandato con procura -procura senza mandato -altre attività gestorie 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 126 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Convenzioni matrimoniali Coniugi Terzi Amministrazione Separazione dei beni Fondo patrimoniale Comunione convenzionale Beni immobili Oggetto Mobili registrati Titoli di credito Alienazione Esecuzione Cessazione 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 127 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Convenzioni matrimoniali Separazione dei beni Fondo patrimoniale Comunione convenzionale Modifiche del regime di comunione legale Modifica regole su beni della comunione Beni esclusi 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 128 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Regimi patrimoniali (Art. 230-bis c.c.) Impresa familiare …salvo che sia configurabile un diverso rapporto… Il familiare che presta la sua attività in modo continuativo 19/12/2015 •Mantenimento •Utili •Incrementi •Decisioni •Intrasferibilità Modulo – 4. Diritto di famiglia 129 UD 2: il matrimonio Rapporto di coniugio Introduzione al nuovo Diritto privato Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Aspetti economico-patrimoniali 1.Separazione 2. Divorzio 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 130 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Aspetti economico-patrimoniali Separazione Cessazione - della comunione (art. 191 c.c.) - del potere rappresentativo del coniuge in separazione (art. 217 c.c.) - dell’attuazione dell’indirizzo concordato Conversione dell’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in Obbligo al mantenimento Obbligo alimentare (in caso di addebito) Assegnazione della casa coniugale Effetti successori 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 131 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Aspetti economico-patrimoniali Separazione – giudiziale Obbligo al mantenimento Presupposti Misura Modalità Insufficienza dei mezzi necessari a condurre un tenore di vita uguale al precedente Redditi dell’obbligato In denaro Circostanze della separazione Godimento di un bene non più in relazione alle sostanze e alle capacità di lavoro ragioni della decisione condizioni economiche e personali 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia con il consenso dell’obbligato (ma v. assegnazione della casa coniugale) 132 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Aspetti economico-patrimoniali Separazione – giudiziale Obbligo al mantenimento - Casistica Presupposti Disparità economica E’ richiesta l’impossibilità di avere lo stesso tenore L’addebito dell’obbligato non è necessario Decorre dalla domanda 19/12/2015 Misura - Bisogna tener conto dell’intero patrimonio oltre che del reddito - Non rileva acquiescenza di un tenore di vita più basso - Convivenza more uxorio - Precedenti accordi -Fatti successivi Modulo – 4. Diritto di famiglia Modalità Aumento se non disponibile la casa coniugale Diminuzione se disponibile Casa coniugale 133 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Aspetti economico-patrimoniali Separazione – giudiziale Obbligo agli alimenti Presupposti Stato di bisogno Misura Modalità Redditi dell’obbligato In denaro Circostanze della separazione Godimento di un bene con il consenso dell’obbligato 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 134 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Aspetti economico-patrimoniali Separazione – giudiziale Mantenimento e Alimenti Garanzie e conseguenze dell’inadempimento Ipoteca legale (artt. 156 c. 5 e 2818 c. 1 c.c.) Garanzie reali e personali (artt. 156 c. 4) Inadempimento: conseguenze generali (art. 1218 c. 8) Inadempimento: Sequestro e ordine a terzi (art. 156 c. 6 c.c.) 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 135 UD 2: il matrimonio Rapporto di coniugio Introduzione al nuovo Diritto privato Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Aspetti economico-patrimoniali Separazione – giudiziale Mantenimento e Alimenti Mutamento dei provvedimenti Art. 156 c. 7 c.c. 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 136 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Aspetti economico-patrimoniali Separazione – giudiziale Assegnazione della casa coniugale Presupposti di preferenza al coniuge a cui sia assegnata la prole (art. 155, c. 4, c.c.) Nel caso in cui non ci sia prole non è detto che sia assegnata al coniuge economicamente più debole. V. Assegno di mantenimento 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 137 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Aspetti economico-patrimoniali Separazione – consensuale Obbligo al mantenimento e assegnazione della casa Procedura Misura Accordo omologato Modifiche anche non omologate Stabilita dai coniugi Modalità In denaro Godimento di un bene Limiti: -l’interesse della prole -i doveri di assistenza Non si può applicare la disciplina sui contratti (nullità, annullabilità, simulazione)!!! 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 138 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Aspetti economico-patrimoniali Separazione - di fatto Nessun effetto economico-patrimoniale V. Gli effetti dell’allontanamento: -senza proposizione della domanda di separazione -con domanda di separazione 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 139 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Aspetti economico-patrimoniali Separazione – Riconciliazione Gli effetti economico-patrimoniali della riconciliazione non sono automatici: -la comunione non viene restaurata -Le garanzie, le misure cautelari, l’esecuzione non sono revocate automaticamente -E’ opportuno chiedere la revoca del mantenimento e degli alimenti -Non automatismo degli effetti successori in caso di addebito 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 140 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Aspetti economico-patrimoniali Separazione Effetti successori Con addebito Senza addebito Stessi diritti del coniuge non separato (art. 548, c.1, c.c.) 19/12/2015 Assegno vitalizio nel caso di alimenti (art. 548, c. 2, c.c.) Modulo – 4. Diritto di famiglia 141 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Divorzio Aspetti economico-patrimoniali Assegno di mantenimento Alimenti Assegnazione della casa coniugale Effetti successori 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 142 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Aspetti economico-patrimoniali Divorzio Assegno di mantenimento Presupposti Misura Mancanza di mezzi adeguati Impossibilità di procurarseli Per ragioni obiettive (art. 5 l.div.) Determinazione: condizioni dei coniugi, ragioni, contributo,.. Modalità Somministrazione periodica In un’unica soluzione Indipendente dalla separazione Ad es. Addebito con il consenso del beneficiario La sentenza deve stabilire un criterio di adeguamento alla svalutazione 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 143 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Aspetti economico-patrimoniali Divorzio Assegno di divorzio Revisione per sopraggiunti giustificati motivi Art. 9 l.div. 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 144 UD 2: il matrimonio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di coniugio Quiescenza e Scioglimento del matrimonio Aspetti economico-patrimoniali Divorzio Effetti successori Assegno (9-bis l.div.) 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 145 UD 3: la filiazione Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di filiazione Diritto di famiglia dopo la L. 151/1975 CURA DELL’INTERESSE DEL FIGLIO DIRITTO PAIDOCENTRICO 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 146 UD 3: la filiazione Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di filiazione FILIAZIONE IN MATRIMONIO FILIAZIONE FUORI DEL MATRIMONIO CURA DELL’INTERESSE DEL FIGLIO DIRITTO PAIDOCENTRICO 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 147 UD 3: la filiazione Rapporto di filiazione Introduzione al nuovo Diritto privato Scomparsa delle espressioni madre (moglie) e padre (marito) i GENITORI: Concordano l’educazione, l’istruzione dei figli Collaborano al mantenimento dei figli (Artt. 147 e 316 c.c.) 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 148 UD 3: la filiazione Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto di filiazione le risorse dei genitori e degli ascendenti devono essere diretti alla cura del minore (art. 143 c.c.) la separazione è pronunciata anche nel caso di pregiudizio alla prole (art. 151 c.c.) CURA DELL’INTERESSE DEL MINORE Il figlio è soggetto attivo del rapporto di filiazione: -bisogna rispettare le inclinazioni del figlio nell’educazione (art. 147 c.c.) -viene ascoltato nel caso di contrasti tra genitori (artt. 316 e 145 c.c.) -può chiedere il disconoscimento della paternità (art. 244 c.c.) -Il minore deve contribuire ai bisogni e al mantenimento (art. 315 c.c.) scissione tra cura e rapporto di filiazione Per es.: art. 148 c.c. (ascendenti), L. 184/1983 (affidamento), L. 285/1997 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 149 Introduzione al nuovo Diritto privato SUCCESSIONI per causa di morte Trasmissione dei rapporti giuridici di una persona a seguito della sua morte Ordinaria II Libro C.C. Anomala Testamentaria Legale Legale Per atto di autonomia privata Legittima 19/12/2015 Necessaria Parte generale – 5. Le succesioni 150 Introduzione al nuovo Diritto privato SUCCESSIONE Anomala Ipotesi di successione anomala legale Indennità di liquidazione (art. 2122 c.c.) Pensione di reversibilità (art. 9 L.Div.) Assegno di mantemento (art. 9-bis L.Div.) Successione nell’impresa agraria e nel contratto di affitto del fondo rustico (Art. 49 L. 203/1982) Successione nel contratto di locazione (art. 6 L. 392/1978 e Corte cost. n. 404/1988) 19/12/2015 Parte generale – 5. Le succesioni 151 Introduzione al nuovo Diritto privato PATTI SUCCESSORI È NULLA OGNI CONVENZIONE CON CUI TALUNO DISPONE DELLA PROPRIA SUCCESSIONE (fatto salvo art. 768 bis) • Dispositivi dei diritti spettanti ACCORDI • Istitutivi della propria successione • Rinunziativi dei diritti spettanti 1) evitare aspettative della morte del de cuius RAGIONI 2) tutelare la libertà di disporre sino alla fine 19/12/2015 Parte generale – 5. Le succesioni 152 Introduzione al nuovo Diritto privato PATTI SUCCESSORI Articolo 768-bis (Nozione). - E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piu' discendenti. Legge 55/2006 19/12/2015 Parte generale – 5. Le succesioni 153 Introduzione al nuovo Diritto privato SUCCESSIONE Ordinaria 19/12/2015 A titolo universale A titolo particolare eredità legato Parte generale – 5. Le succesioni 154 UD 1: successione legale Introduzione al nuovo Diritto privato ELEMENTI • MORTE di un soggetto • LA LEGGE • TESTAMENTO : causa della successione : titolo della successione TRASMISSIONE dei rapporti giuridici da un soggetto ad un altro 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 155 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: successione legale SUCCESSIONE a titolo UNIVERSALE L’erede succede nell’universalità o in una quota del patrimonio del de cuius Successione nel possesso Responsabilità per debiti del de cuius Confusione dei patrimoni Necessità dell’accettazione Fenomeno necessario Non può essere a termine 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 156 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: successione legale SUCCESSIONE a titolo PARTICOLARE Il legatario succede al de cuius in uno o più rapporti determinati o diritti reali, non Intesi come quota del patrimonio Non si succede nel possesso Non si ha responsabilità per debiti ereditari Non si ha confusione dei patrimoni Non è necessaria l’accettazione Il legato può essere a termine 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 157 UD 1: successione legale Introduzione al nuovo Diritto privato OGGETTO RAPPORTI GIURIDICI PATRIMONIALI 1. Diritti assoluti e relative azioni 2. D. obbligatori (tranne intuitus personae) 3. D. reali e relative azioni Si estinguono tutti i rapporti non patrimoniali di natura strettamente personale 1. Diritti derivati Caratteri fondamentali 19/12/2015 2. Patrimonialità Modulo – 5. Le succesioni 158 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: successione legale APERTURA DELLA SUCCESSIONE A. ALL’EVENTO MORTE B. NELL’ULTIMO DOMICILIO DEL DE CUIUS 1. VOCAZIONE: chiamata all’eredità 2. DELAZIONE: offerta dell’eredità Il delato può Accettare Non accettare 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 159 UD 1: successione legale Introduzione al nuovo Diritto privato VOCAZIONE CHIAMATA ALL’EREDITÁ Fondamento della successione Titolo in base a cui si succede Può aversi per legge: successione legittima e/o per testamento: successione testamentaria È l’aspetto soggettivo (designazione) 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 160 UD 1: successione legale Introduzione al nuovo Diritto privato DELAZIONE OFFERTA DELL’EREDITÁ Aspetto dinamico della vocazione Coincide o succede la vocazione Solo a favore dei CAPACI DI SUCCEDERE È l’aspetto oggettivo (offerta) 19/12/2015 Modulo – 4. Diritto di famiglia 161 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: successione legale CAPACITÁ DI SUCCEDERE Capacità di essere titolare dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti parte del patrimonio del de cuius •Presupposto della vocazione •Aspetto della capacità giuridica •Non coincide con la capacità di agire (necessaria per accettare) •Capaci anche le P.G. •Si valuta al momento dell’apertura della s. 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 162 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: successione legale CAPACITÁ DI SUCCEDERE SUCC. LEGITTIMA Capaci di succedere tutti i nati e/o concepiti al tempo dell’apertura della successione (concepito: chi nasce entro 300 gg. dalla morte) SUCC. NECESSARIA 19/12/2015 Possono ricevere tutti i nati, concepiti o non ancora concepiti (concepturus: solo se figli di persona vivente al tempo dell’apertura della successione) Modulo – 5. Le succesioni 163 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: successione legale CAPACITÁ DI SUCCEDERE INCAPACITÁ Categorie di soggetti che non possono per alcun motivo essere delate: es. notaio che ha ricevuto il testamento INDEGNITÁ 19/12/2015 Causa di esclusione dalla successione (non della capacità) per attentati alla persona del de cuius. GIUDIZIALE Modulo – 5. Le succesioni 164 UD 1: successione legale Introduzione al nuovo Diritto privato ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE: 1. Confusione tra patrimoni ACCETTAZIONE 2. Responsabilità per debiti del de cuius BENEFICIO D’INVENTARIO: FORMA • Espressa • Tacita 19/12/2015 • Presunta 1. NO confusione 2. Responsabilità limitata per debiti limitata al valore del patrimonio Modulo – 5. Le succesioni 165 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: successione legale BENEFICIO D’INVENTARIO Accettazione espressa che comporta limitazione di responsabilità dell’erede per debiti ereditari fino alla concorrenza del valore dell’eredità • Inventariare i beni ereditari già posseduti entro 3 mesi dall’apertura della successione e decidere se accettare entro 40 gg. Erede deve • Inventariare i beni ereditari di cui non ha il possesso entro 3 mesi dall’accettazione e decidere se accettare entro 40 gg. 19/12/2015 Altrimenti diventa PURA E SEMPLICE Modulo – 5. Le succesioni 166 UD 1: successione legale Introduzione al nuovo Diritto privato SEPARAZIONE BENI Istituto di tutela per i creditori del de cuius contro le conseguenze della confusione del suo patrimonio con quello dell’erede Legittimati: Creditori del de cuius Legatari 19/12/2015 Ottengono la preferenza nella soddisfazione del proprio diritto sui beni ereditari nei confronti di chi non la chiede e dei creditori dell’erede Modulo – 5. Le succesioni 167 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: successione legale ACQUISTO DELL’EREDITÁ ACCETTAZIONE DETERMINA L’ACQIUSTO DELL’EREDITÁ DA PARTE DEL DELATO • Diritto potestativo che si manifesta con un atto giuridico unilaterale • Effetto retroattivo • Si prescrive in 10 anni 19/12/2015 • NON può essere parziale NÉ condizionata Modulo – 5. Le succesioni 168 UD 1: successione legale Introduzione al nuovo Diritto privato RINUNCIA Negozio mediante cui il delato dichiara di non volere accettare il diritto di succedere • CESSANO gli effetti della delazione • Non può essere parziale • Deve essere fatta personalmente • Può essere revocata • Può dare luogo a sostituzione, rappresentazione, accrescimento o devoluzione 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 169 UD 1: successione legale Introduzione al nuovo Diritto privato EREDITÁ GIACENTE Se il delato non accetta subito l’eredità e non è già nel possesso dei beni ereditari, il tribunale procede alla nomina di un curatore su istanza degli interessati CURATORE DELL’EREDITÁ 1. vocazione e delazione PRESUPPOSTI 2. mancata accettazione 3. no possesso dei beni ereditari EREDITÁ VACANTE: quando non ci sono più delati 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 170 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: successione legale SOSTITUZIONE ORDINARIA Il testatore istituisce l’erede o il legatario, ma indica anche un SOSTITUTO che subentra all’ISTITUITO qualora non possa o non voglia accettare • aspettativa di delazione per il SOSTITUTO • Delazione CONDIZIONATA alla rinuncia dell’ISTITUITO • Prevale su rappresentazione ed accrescimento • SOSTITUTO subentra all’ISTITUITO nei medesimi 19/12/2015 171 diritti e doveri Modulo – 5. Le succesioni Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: successione legale SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA Il testatore impone all’istituito di conservare i beni, affinché alla sua morte possano passare automaticamente al SOSTITUITO indicato • Due soggetti chiamati sugli stessi beni • Obbligo di conservare i beni • SOSTITUITO subentra all’ISTITUITO solo alla sua morte • ISTITUITO: solo discendente o coniuge interdetto • SOSTIUITO: solo persona o ente che ha avuto cura dell’istituito 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 172 UD 1: successione legale Introduzione al nuovo Diritto privato RAPPRESENTAZIONE I discendenti legittimi e naturali SUBENTRANO nel luogo e nel grado dell’ascendente il quale non possa o non voglia accettare • Delato non accetta • Manca un SOSTITUTO • Subentrano i discendenti • In caso di DIVISIONE: per stirpe • Prevale sull’accrescimento 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 173 UD 1: successione legale Introduzione al nuovo Diritto privato ACCRESCIMENTO In caso di vocazione di più persone, se una non può o non vuole accettare, la sua parte va ad accrescere quella degli altri chiamati • Uno dei delati non accetta • Non vi è volontà contraria del testatore • Non c’è rappresentazione • La sua PARTE viene ad essere divisa tra i restanti delati 19/12/2015 • Per la parte che si accresce non c’è bisogno di accettazione Modulo – 5. Le succesioni 174 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: successione legale AZIONI A DIFESA Dell’erede PETIZIONE DI EREDITÁ Ottenere il riconoscimento della qualità di erede contro chi possiede i beni del patrimonio ereditario a titolo di erede o senza titolo •Possessorie ALTRE AZIONI 19/12/2015 •Cautelari •Azioni iniziate dal de cuius175 Modulo – 5. Le succesioni Introduzione al nuovo Diritto privato UD 2: successione testamentaria SUCCESSIONE TESTAMENTARIA SUCCESSIONE PER EFFETTO DELLA VOLONTÁ DEL DE CUIUS ESPRESSA CON TESTAMENTO TESTAMENTO 19/12/2015 Atto unilaterale revocabile di disposizione del proprio patrimonio con efficacia dal momento in cui si cessa di vivere Espressione dell’autonomia privata 176 mortis causa Modulo – 5. Le succesioni UD 2: successione testamentaria Introduzione al nuovo Diritto privato TESTAMENTO NEGOZIO GIURIDICO PATRIMONIALE UNILATERALE TIPICO elementi 1. Volontà 2. Causa 3. Contenuto 4. Motivi 5. Forma • Condizione elementi accidentali 19/12/2015 • Termine • modus Modulo – 5. Le succesioni 177 UD 2: successione testamentaria Introduzione al nuovo Diritto privato TESTAMENTO VOLONTÁ • • certezza sul destinatario e sul contenuto • • 19/12/2015 provenienza dal de cuius completezza del contenuto Può comunque essere modificata dal testatore Modulo – 5. Le succesioni 178 UD 2: successione testamentaria Introduzione al nuovo Diritto privato TESTAMENTO CAUSA • È sempre TIPICA • È l’attribuzione di beni fatta dal testatore per il tempo in successivo alla sua morte • L’attribuzione avviene a titolo di liberalità • La morte attiene strettamente alla causa del testamento 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 179 UD 2: successione testamentaria Introduzione al nuovo Diritto privato TESTAMENTO CONTENUTO • Di regola ha natura patrimoniale • Istituzione degli eredi • Attribuzione di legati • Può avere anche natura NON patrimoniale (es. riconoscimento figlio naturale) – Contenuto atipico 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 180 UD 2: successione testamentaria Introduzione al nuovo Diritto privato TESTAMENTO MOTIVI • Sono normalmente irrilevanti • Motivo erroneo è causa di annullamento se sia stato il solo a determinare il testatore • Motivo illecito è causa di nullità se sia stato il solo a determinare il testatore 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 181 UD 2: successione testamentaria Introduzione al nuovo Diritto privato TESTAMENTO FORMA • È valido solo in una delle forme solenni previste dalla legge • OLOGRAFO: scritto, datato e firmato dal testatore • PUBBLICO: redatto da notaio alla presenza di 2 testimoni • SEGRETO: redatto su apposita scheda consegnata a notaio in presenza di testimoni 19/12/2015 182 Modulo – 5. Le succesioni Introduzione al nuovo Diritto privato UD 2: successione testamentaria DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE DESTINATARIO TESTAMENTO PER RELATIONEM 19/12/2015 deve essere persona certa (altrimenti la disposizione è nulla) alcuni elementi non sono specificati ma si individuano in base a fatti precisi indicati dal testatore (relatio formale) AMMESSA alcuni elementi non sono specificati ma sono lasciati alla determinazione di un terzo (relatio sostanziale) VIETATA183 Modulo – 5. Le succesioni Introduzione al nuovo Diritto privato UD 2: successione testamentaria DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE DISPOSIZIONI FIDUCIARIE TESTATORE dispone in favore di persona di fiducia con l’accordo che la stessa trasmetta i rapporti ad un altro soggetto • Incoercibilità del fiduciario elementi • Irripetibilità della disposizione eseguita Tipici dell’OBBLIGAZIONE NATURALE 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 184 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 2: successione testamentaria TESTAMENTO OLOGRAFO Scritto, datato e firmato di proprio pugno dallo stesso testatore 1. AUTOGRAFIA: interamente scritto a mano REQUISITI 19/12/2015 2. DATA: per accertare la capacità del testatore all’atto della redazione e la revoca di precedenti disposizioni 3. SOTTOSCRIZIONE: dimostra la definitività delle disposizioni Modulo – 5. Le succesioni 185 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 2: successione testamentaria TESTAMENTO PUBBLICO Redatto da notaio, con le formalità prescritte ed alla presenza di due testimoni, secondo la volontà espressagli dal testatore 1. Dichiarazione orale del testatore 2. Due testimoni REQUISITI 3. Redazione a cura del notaio 4. Rilettura 19/12/2015 5. Sottoscrizione testatore e data Modulo – 5. Le succesioni 186 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 2: successione testamentaria TESTAMENTO SEGRETO Scritto su una apposita scheda consegnata alla presenza di due testimoni al notaio, che la conserva agli atti 1. Scheda con le volontà del testatore (redatte anche da parte di un terzo) REQUISITI 2. Consegna al notaio 3. Due testimoni 19/12/2015 4. Atto di ricevimento Modulo – 5. Le succesioni 187 UD 2: successione testamentaria Introduzione al nuovo Diritto privato NULLITÁ • Violenza fisica intero testamento • Testamento congiuntivo o reciproco • Difetto di forma • Incertezza destinatario disposizioni testamentarie 19/12/2015 • Disposizioni collegate a motivo illecito • Relatio sostanziale per l’indicazione del destinatario 188 Modulo – 5. Le succesioni UD 2: successione testamentaria Introduzione al nuovo Diritto privato ANNULLABILITÁ • Minore età intero testamento • Interdizione giudiziale • Incapacità naturale • Difetto di forma diverso da quello che comporta nullità • Violenza disposizioni testamentarie 19/12/2015 • Errore • Dolo Modulo – 5. Le succesioni 189 UD 2: successione testamentaria Introduzione al nuovo Diritto privato PUBBLICAZIONE Fa conoscere il contenuto del testamento ai soggetti interessati perché possano esercitare i propri diritti T. olografo Chi ne è in possesso deve presentarlo al notaio T. segreto Il notaio che lo ha ricevuto deve pubblicarlo T. pubblico È già un atto pubblico Il notaio, alla presenza di due testimoni, riporta il contenuto del testamento in un verbale che poi sottoscrive È un presupposto per poter dare esecuzione alle disposizioni testamentarie 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 190 UD 2: successione testamentaria Introduzione al nuovo Diritto privato ESECUZIONE È l’attuazione delle volontà contenute nel testamento • Erede o ESECUTORE • Altro soggetto indicato dal testatore •Esegue le disposizioni •Amministra l’eredità •Legittimato alle azioni possessorie, cautelari o conservative 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 191 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 2: successione testamentaria SUCCESSIONE LEGITTIMA SUCCESSIONE PER EFFETTO DELLA LEGGE e non per volontà del de cuius presupposti 1. Morte de cuius senza testamento 2. Testamento incompleto o mancante delle disposizioni patrimoniali 3. Testamento nullo, annullato, revocato effetti Succedono i soggetti indicati dalla legge per garantire solidarietà agli aventi diritto e per certezza della titolarità dei rapporti giuridici 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 192 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 2: successione testamentaria SUCCESSIONE LEGITTIMA CATEGORIE DI SUCCESSIBILI coniuge, discendenti legittimi, naturali, legittimati, adottivi, ascendenti, collaterali, parenti fino al 6° grado ed infine lo Stato ORDINE 1. A padre e madre: figli in parti uguali e coniuge superstite 2. Se mancano discendenti: ascendenti legittimi, coniuge e fratelli 3. Mancando queste categorie: parenti fino al 6° grado, ovvero lo Stato 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 193 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 2: successione testamentaria SUCCESSIONE NECESSARIA Il testatore può disporre della quota disponibile ma vi è una quota indisponibile riservata ai legittimari LEGITTIMARI: 1. coniuge superstite 2. figli legittimi (naturali, legittimati e adottivi) e loro discendenti 3. ascendenti legittimi Questi soggetti hanno diritto ad una quota del patrimonio anche se il testatore dispone diversamente 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 194 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 2: successione testamentaria SUCCESSIONE NECESSARIA Limite alla libertà di disposizione del testatore posto nell’interesse di alcuni soggetti (legittimari) Il legittimario ha diritto ad una quota di un certo valore, e il testatore non può pregiudicare tale diritto, né con atto inter vivos, né mortis causa LESIONE DI LEGITTIMA 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 195 UD 2: successione testamentaria Introduzione al nuovo Diritto privato RIUNIONE FITTIZIA Calcolo dell’entità del patrimonio del de cuius per determinare la quota di legittima 1. Formazione massa ereditaria al netto dei debiti 2. Si somma il valore dei beni donati dal de cuius 3. Si determinano la quota disponibile e quella di legittima 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 196 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 2: successione testamentaria AZIONE DI RIDUZIONE Azione giudiziale volta a reintegrare la legittima attraverso la riduzione delle disposizioni testamentarie e donazioni fatte dal de cuius Riduzione proporzionale delle attribuzioni testamentarie (prima), e, se questo non basta a reintegrare la legittima, delle donazioni 19/12/2015 Ottenuta la riduzione si deve esperire l’azione restituzione Modulo –di 5. Le succesioni 197 UD 2: successione testamentaria Introduzione al nuovo Diritto privato LEGATO Disposizione mortis causa di uno o più rapporti determinati non considerati quale quota del patrimonio OGGETTO • Diritto reale • Diritto di credito (legato obbligatorio) LEGATARIO È il destinatario della disposizione particolare ONERATO Colui che deve eseguire la prestazione 19/12/2015 Modulo – 5. Le succesioni 198 UD 2: successione testamentaria Introduzione al nuovo Diritto privato LEGATO NON È RICHIESTA L’ACCETTAZIONE MA È AMMESSA LA RINUNCIA LIMITAZIONE della responsabilità per debiti ereditari al valore del legato • L. di specie: su un bene o parte di esso determinato TIPI 19/12/2015 • L. di genere: cosa generica da individuare • L. obbligatorio: obbligazione di dare, fare o 199 non fare Modulo – 5. Le succesioni Introduzione al nuovo Diritto privato I beni I diritti sui beni 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 200 Introduzione al nuovo Diritto privato BENI UD 1: i beni Cose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.) Non tutti i beni sono cose: v. beni immateriali Immobili Mobili 19/12/2015 Per natura: tutto ciò che naturalmente o artificialmente incorporato al suolo (edifici, sorgenti e corsi d’acqua…) (art. 812 co. 1) Per legge: non lo sono per natura ma la legge li considera tali (mulini, bagni ed altri edifici galleggianti saldamente assicurati alla riva o all’alveo) (art. 812 co. 2) Tutti gli altri beni (art. 812 co. 3). Si considerano tali le energie naturali che hanno valore economico (814 c.c.). 201 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni UD 1: i beni Introduzione al nuovo Diritto privato BENI Universalità di mobili Pluralità di cose appartenenti alla stessa persona ed aventi una destinazione unitaria le singole cose possono essere oggetto di atti giuridici separati (autonomia) Combinazioni di beni Cosa semplice Cose composte Pertinenze 19/12/2015 Bene costituito da un’unica unità funzionale Bene risultante dall’unione di più cose semplici Cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un’altra 202 cosa Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni Introduzione al nuovo Diritto privato FRUTTI UD 1: i beni Beni che provengono da un altro bene sia direttamente che indirettamente naturali Provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo (prodotti agricoli) (art. 820 co. 1 c.c.) Appartengono al proprietario della cosa che li produce (art. 821 co. 1 c.c.) Se ne può disporre come cosa mobile futura. civili 19/12/2015 Provengono indirettamente dalla cosa come corrispettivo del godimento altrui (interessi, canoni) (art. 820 co. 3 c.c.) 2033) Si acquistano giorno per giorno (821 co. Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni UD 1: i beni Introduzione al nuovo Diritto privato BENI PUBBLICI Beni appartenenti ad un ente pubblico Sono assoggettati ad un regime giuridico speciale diverso dalla proprietà privata Per favorire il raggiungimento dei fini pubblici cui sono destinanti BENI DEMANIALI (art. 822 c.c.) Beni pubblici che appartengono solo ad enti pubblici territoriali 1. Inalienabili (art. 823 c.c.) 2. Non possono essere oggetto di possesso 3. Non sono usucapibili 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 204 DIRITTI REALI UD 2: i diritti sui beni Introduzione al nuovo Diritto privato Su cosa propria Proprietà Su cosa altrui Diritti reali di godimento Diritti reali di garanzia 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 205 PROPRIETÁ UD 2: i diritti sui beni Introduzione al nuovo Diritto privato Art. 832 c.c. Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico Potere di godere Potere di decidere come, se e quando utilizzare la propria cosa Potere di disporre Potere di porre in essere atti traslativi 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 206 PROPRIETÁ UD 2: i diritti sui beni Introduzione al nuovo Diritto privato Modi di acquisto (art. 922 c.c.) A titolo originario Occupazione (cose di nessuno o abbandonate) Invenzione (cose smarrite) Accessione Usucapione (art. 1158 c.c.) A titolo derivativo 19/12/2015 Contratti traslativi della proprietà Successioni a causa di morte Altri modi stabiliti dalla legge Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 207 UD 2: i diritti sui beni MODI DI ACQUISTO Introduzione al nuovo Diritto privato Accessione (art. 934 c.c.) Il proprietario di un bene acquista la proprietà delle cose secondarie che insistono sul suo bene (principale) Mobile ad immobile Mobile a mobile 19/12/2015 Quando il bene (mobile) viene attratto dal suolo (immobile) (es.: costruzione sul suolo) Più cose appartenenti a diversi proprietari sono unite o mescolate in modo da formare un tutt’uno Unione: quando i beni attratti sono separabili Commistione: quando i beni non sono più separabili208 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni UD 2: i diritti sui beni Introduzione al nuovo Diritto privato AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÁ Azioni petitorie (artt. 948 e 949 c.c.) Azione di rivendicazione Azione negatoria 19/12/2015 Esperita dal proprietario per rivendicare la proprietà di un bene da chi lo possiede o detiene Esperita dal proprietario per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sul bene Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 209 UD 2: i diritti sui beni Introduzione al nuovo Diritto privato AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÁ Artt. 950 e 951 c.c. Azione di regolamento di confini richiesta al giudice perché questi stabilisca il confine tra due fondi quando questo è incerto Azione di Apposizione di termini richiesta al giudice perché questi apponga o ripristini, a spese comuni, i confini tra fondi contigui quando questi manchino o siano irriconoscibili, ma non contestati 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 210 UD 2: i diritti sui beni Introduzione al nuovo Diritto privato DIRITTI REALI DI GODIMENTO Superficie (art. 952 c.c.) Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo •A tempo indeterminato •A tempo determinato 19/12/2015 Allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione 211 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni UD 2: i diritti sui beni Introduzione al nuovo Diritto privato DIRITTI REALI DI GODIMENTO Enfiteusi (art. 957 c.c.) Attribuisce al titolare lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, con l’obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente un canone periodico 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 212 UD 2: i diritti sui beni Introduzione al nuovo Diritto privato DIRITTI REALI DI GODIMENTO Usufrutto (art. 978 c.c.) Diritto di godere della cosa altrui e di trarne ogni utilità nel rispetto della destinazione economica del bene 1. Per legge costituzione 2. Per volontà dell’uomo 3. Per usucapione durata 19/12/2015 Non può eccedere la vita dell’usufruttuario 213 Massimo 30 anni se a favore di P.G. Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni UD 2: i diritti sui beni DIRITTI REALI DI GODIMENTO Introduzione al nuovo Diritto privato Oggetto dell’usufrutto •Beni mobili •Beni immobili •Titoli di credito •Universalità •Aziende •Beni immateriali 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 214 UD 2: i diritti sui beni Introduzione al nuovo Diritto privato DIRITTI REALI DI GODIMENTO Diritti nascenti dall’usufrutto 1. conseguire il possesso della cosa e goderne (art. 981 e 982 c.c.) 2. far propri i frutti civili e naturali della cosa (art. 984 c.c.) 3. cedere il proprio diritto con atto tra vivi (art. 980 c.c.) 4. indennità per i miglioramenti apportati e di ritenere le addizioni se ciò non altera il bene (artt. 985 e 986 c.c.) 5. locare il bene (art. 999 c.c.) 6. concedere ipoteca sull’usufrutto (art. 2810 c.c.) 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 215 UD 2: i diritti sui beni Introduzione al nuovo Diritto privato DIRITTI REALI DI GODIMENTO Obblighi nascenti dall’usufrutto 1. Restituire il bene al termine dell’usufrutto (art. 1001 c.c.) 2. Fare a sue spese l’inventario dei bene e prestare cauzione (art. 1002 c.c.) 3. Usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001 c.c.) 4. Sostenere spese ed oneri (art. 1004 c.c.) 5. Pagare imposte, canoni e rendite fondiarie (art. 1008 c.c.) 6. Denunciare le usurpazioni (art. 1012 c.c.) e concorrere alle spese per le liti (art. 1013 c.c.) 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 216 UD 2: i diritti sui beni DIRITTI REALI DI GODIMENTO Introduzione al nuovo Diritto privato Estinzione dell’usufrutto 1. Prescrizione per non uso ventennale 2. Morte dell’usufruttuario o se P.G. decorso trentennale 3. Consolidazione della titolarità dell’usufrutto e della proprietà del bene in capo allo stesso soggetto 4. Totale perimento del bene 5. Abuso del diritto da parte dell’usufruttuario 6. Annullamento, rescissione o risoluzione del contratto 7. Scadenza del termine se previsto nel titolo costitutivo 8. Rinuncia dell’usufruttuario 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 217 UD 2: i diritti sui beni DIRITTI REALI DI GODIMENTO Introduzione al nuovo Diritto privato Uso (art. 1021 c.c.) Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera può raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. i bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto Abitazione (art. 1022 c.c.) Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. Incedibilità (art. 1024 c.c.) 19/12/2015 I diritti di uso e abitazione non si possono cedere o dare in locazione Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 218 UD 2: i diritti sui beni Introduzione al nuovo Diritto privato DIRITTI REALI DI GODIMENTO Servitù prediale (art. 1027 c.c.) Consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario utilità 19/12/2015 • Vantaggio futuro (art. 1029 c.c.) • Maggiore amenità o comodità (art. 1028 c.c.) • Inerenza a destinazione industriale (art. 1028) Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 219 UD 2: i diritti sui beni Introduzione al nuovo Diritto privato DIRITTI REALI DI GODIMENTO Costituzione delle servitù Ha il suo titolo nella legge coattiva Stipula di un contratto Sentenza costitutiva del giudice Ha il suo titolo nella volontà delle parti volontaria 1. Testamento (art. 1058 c.c.) 2. Contratto 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni Formale Oneroso A effetti reali Sinallagmatico 220 UD 2: i diritti sui beni Introduzione al nuovo Diritto privato DIRITTI REALI DI GODIMENTO Servitù prediali: ulteriori classificazioni negative Comportano un divieto di fare qualcosa a carico del proprietario del fondo servente affermative Richiedono un comportamento attivo del proprietario del fondo dominante Continue: attività dell’uomo solo nella fase anteriore all’esercizio (es.: acquedotto) 19/12/2015 Discontinue: per il loro esercizio è richiesta l’attività dell’uomo (es.: passaggio) Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 221 UD 2: i diritti sui beni Introduzione al nuovo Diritto privato DIRITTI REALI DI GODIMENTO Servitù prediali: ulteriori classificazioni apparenti Si manifestano con opere apparenti (es.: acquedotto) non apparenti Non si hanno opere visibili (es.: pascolo) 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 222 UD 2: i diritti sui beni DIRITTI REALI DI GODIMENTO Introduzione al nuovo Diritto privato Estinzione delle servitù 1. Prescrizione per non uso ventennale 2. Scadenza del termine se previsto nel titolo 3. Verificarsi della condizione risolutiva se prevista nel titolo 4. Confusione (riunione in capo ad un unico titolare della proprietà dei due fondi) 5. Abbandono del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante (art. 1070 c.c.) 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 223 UD 3: il possesso POSSESSO Introduzione al nuovo Diritto privato Art. 1140 c.c. È il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa Il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 224 UD 3: il possesso POSSESSO Introduzione al nuovo Diritto privato Possesso di buona fede (art. 1147 c.c.) È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto Non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave È presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 225 UD 3: il possesso POSSESSO Possesso vale titolo Introduzione al nuovo Diritto privato (art. 1153 c.c.) Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo Idoneo al trasferimento della proprietà La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, uso e pegno 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 226 UD 3: il possesso USUCAPIONE Introduzione al nuovo Diritto privato Art. 1158 e ss. c.c. Modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali requisiti 1. Possesso continuo e ininterrotto del bene 2. Non violento né clandestino 3. Protratto per un certo tempo oggetto 19/12/2015 Beni in commercio (non demaniale) Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 227 UD 3: il possesso USUCAPIONE Introduzione al nuovo Diritto privato Tipi 10 anni per beni mobili e mobili registrati (art. 1162, co. 2 c.c.) ordinaria 20 anni per beni immobili e universalità di mobili (artt. 1158 e 1160 c.c.) 15 anni per la piccola proprietà rurale (art. 1159 bis c.c.) Occorre 19/12/2015 1. Buona fede 2. Acquisto a non domino 3. Trascrizione titolo (per immobili e mobili registrati abbreviata Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 228 UD 3: il possesso USUCAPIONE Introduzione al nuovo Diritto privato Interruzione È interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno L’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 229 UD 3: il possesso Introduzione al nuovo Diritto privato AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO Azione di reintegrazione (artt. 1168 e 1169 c.c.) Volta a reintegrare nel possesso, entro un anno, chi ne è stato spogliato Azione di manutenzione (art. 1170 c.c.) Volta ad eliminare una turbativa riguardante un bene immobile, un diritto reale su un immobile, o un’universalità di mobili entro un anno 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 230 UD 3: il possesso AZIONI DI NUNCIAZIONE Introduzione al nuovo Diritto privato Denunzia di nuova opera (art. 1171 c.c.) Azione cautelare volta ad evitare un danno derivante da un’opera intrapresa e non ancora terminata sul proprio o sull’altrui fondo Denunzia di danno temuto (art. 1172 c.c.) Azione cautelare volta ad evitare che derivi un danno grave alla cosa da parte di un’opera già esistente 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 231 Introduzione al nuovo Diritto privato Beni immateriali 19/12/2015 Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni 232 UD 4: i beni immateriali Introduzione al nuovo Diritto privato BREVETTI INVENZIONI DIRITTO D’AUTORE KNOW-HOW ALTRI BENI IMMAT. caratteri comuni BENI = OGGETTO DI DIRITTI DIRITTO MORALE DIRITTO PATRIMONIALE STRUMENTI CONTRATTUALI 19/12/2015 ASSOLUTEZZA DEI DIRITTI ACQUISTO ORIGINARIO = CREAZIONE SPECIALI STRUMENTI DI TUTELA Modulo – 6. Beni e diritti sui beni 233 UD 4: i beni immateriali Introduzione al nuovo Diritto privato NOVITA’ ORIGINALITA’ BREVETTI INVENZIONI SOLUZIONE PROBLEMA TECNICO INDUSTRIALITA’ LICEITA’ 19/12/2015 Modulo – 6. Beni e diritti sui beni 234 UD 4: i beni immateriali Introduzione al nuovo Diritto privato INVENZIONI INDUSTRIALI D.Lgs. 30/2005 BREVETTI INVENZIONI MODELLI UTILITA’ MOD. DISEGNI ORNAM D.Lgs. 30/2005 Regolamento 6/2002 TOPOGRAFIE PER PROD.SEMICONDUT. D.Lgs. 30/2005 Direttiva 87/54/CEE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE DIRETTIVA N. 98/44 19/12/2015 Modulo – 6. Beni e diritti sui beni 235 UD 4: i beni immateriali Introduzione al nuovo Diritto privato estensione territoriale Brevetto nazionale Brevetto europeo Brevetto PCT ??? 19/12/2015 Brevetto comunitario Modulo – 6. Beni e diritti sui beni ??? 236 UD 4: i beni immateriali Introduzione al nuovo Diritto privato OPERE DIRITTO D’AUTORE LEGGE 633/1941 SOFTWARE Direttiva 91/250/CEE Direttiva 2001/29/CE * BANCHE DATI Direttiva 96/9/CE *V. proposta di Direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non approvata dal Parlamento e ritirata dalla Commissione 19/12/2015 Modulo – 6. Beni e diritti sui beni 237 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 4: i beni immateriali ALTRI BENI IMMAT. RITROVATI VEGETALI Reg. 1768/1995 PRODOTTI FITOSANITARI Reg. 1610/1996 Indicaz. geografiche denominazioni d'origine 19/12/2015 MARCHI Reg. 6/2002 Modulo – 6. Beni e diritti sui beni 238 UD 4: i beni immateriali Introduzione al nuovo Diritto privato KNOW-HOW informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, a) Segrete e cioè che non siano note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. ART.98 D.L. 30/2005 19/12/2015 Modulo – 6. Beni e diritti sui beni 239 Introduzione al nuovo Diritto privato Il Contratto 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 240 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato art. 1321 c.c. Contratto Ordinamento italiano Definizione Accordo tra due o più parti costituire-regolare estinguere Rapporto giuridico Patrimoniale 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 241 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Accordo Accordo tra due o più parti Volontà Diretta a un fine Rilevante per il diritto Negozio giuridico 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 242 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Rapporto giuridico patrimoniale Rapporto giuridico obbligatorio Patrimoniale Rapporto giuridico assoluto Rapporto giuridico obbligatorio 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 243 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Rapporto giuridico patrimoniale Effetti del contratto Rapporto giuridico obbligatorio Effetti reali Patrimoniale Rapporto giuridico assoluto Rapporto giuridico obbligatorioEffetti 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali obbliga tori 244 UD 1: il contratto in generale Contratto - Ordinamento italiano Funzione Introduzione al nuovo Diritto privato Situazioni Giuridiche attive Diritti assoluti Diritti relativi contratto legge testamento Obbligo Astensione Situazioni Giuridiche Debito passive 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 245 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: il contratto in generale art. 1325 c.c. Contratto - Ordinamento italiano Elementi del contratto Accordo Causa Oggetto Forma 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 246 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Elementi del contratto Procedura per accordo UD 1: il contratto in generale Trattative Procedimento Accordo Conclusione 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 247 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano UD 1: il contratto in generale Elementi del contratto Formalità Accordo Proposta e Accettazione Tempestività Conformità Proposta Procedimento Accordo Accettazione Volontà Volontà Completezza Ricettività 19/12/2015 Completezza Ricettività Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 248 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Elementi del contratto Causa piano Astratto Funzione Fondamento Ammissibilità piano Concreto 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 249 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Elementi del contratto Causa – Gratuità/Onerosità Onerosità Funzione Fondamento 19/12/2015 Gratuità Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 250 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Elementi del contratto Causa - Tipicità contratti tipici vendita mandato rendita vit. lavoro dipen. riporto agenzia assicurazione c. opera permuta mediazione gioco società estimatorio deposito fideiussione associazione somministrazione comodato anticresi consorzio locazione mutuo transazione ass.partec. appalto c/c trasporto bancari 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 251 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Elementi del contratto Causa - Atipicità contratti atipici 19/12/2015 disposizioni generali disposizioni specifiche combinazione assorbimento tipologia analogia Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 252 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Elementi del contratto Oggetto Situazioni Giuridiche attive Situazioni Giuridiche passive 19/12/2015 Possibilità Liceità Determinatezza Determinabilità Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 253 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Elementi del contratto Oggetto - Corrispettività corrispettività prestazioni corrispettive prestazioni non corrispettive 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 254 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Elementi del contratto Corrispettività/Onerosità prestazioni corrispettive Onerosità prestazioni non corrispettive 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 255 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Elementi del contratto Forma principio libertà di forma forma ad probationem forma ad substantiam 19/12/2015 art. 1350 c.c. Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 256 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Elementi del contratto Quadro di sintesi Accordo Forma 19/12/2015 Causa Oggetto Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 257 Contratto - Ordinamento italiano Elementi del contratto Quadro di sintesi - Esempio Introduzione al nuovo Diritto privato Articolo 2. Canone di locazione. Il prezzo della locazione è stabilito nella somma base di € .... [Euro…], annui da pagarsi in rate mensili anticipate di €. [Euro …], ciascuna presso il domicilio del locatore, entro e non oltre cinque giorni dall’inizio del mese di riferimento. Accordo Forma scritta 19/12/2015 UD 1: il contratto in generale godimento di un bene dietro pagamento di un corrispettivo Causa Oggetto prestazione di pagamento Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 258 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Interpretazione UD 1: il contratto in generale Senso Articolo 2. Canone di locazione. Il prezzo della locazione è stabilito nella somma base di € .... [Euro…], annui da pagarsi in rate mensili anticipate di €. [Euro …], ciascuna presso il domicilio del locatore, entro e non oltre cinque giorni dall’inizio del mese di riferimento. Parole + Condotta + Causa/Oggetto 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 259 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Effetti del contratto Parti forza di legge Terzi nessun effetto 19/12/2015 Art. 1372 c.c. Il contratto ha tra le parti la stessa forza vincolante della legge Può essere sciolto per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 260 UD 1: il contratto in generale Contratto - Ordinamento italiano Introduzione al nuovo Diritto privato Integrazione (Art. 1374 c.c.) Il contratto obbliga le parti a quanto è espresso nel medesimo ed anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, gli usi e l’equità 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 261 Introduzione al nuovo Diritto privato CESSIONE DEL CONTRATTO UD 1: il contratto in generale Art. 1406 c.c. Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono ancora state eseguite, purché l’altra parte vi consenta 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 262 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Effetti del contratto Simulazione effetti contratto simulato effetti contratto dissimulato 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 263 UD 1: il contratto in generale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Effetti del contratto Adempimento Adempimento esatta esecuzione prestazione buona fede 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 264 UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Patologia Responsabilità precontrattuale Prima del contratto invalidità Momento genetico rescissione risoluzione Vicende successive recesso 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 265 UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Patologia – Responsabilità precontrattuale art. 1337 c.c. Trattative Buona Fede informazione Procedimento Accordo chiarezza riservatezza 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 266 UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione Contratto - Ordinamento italiano Patologia – Invalidità Introduzione al nuovo Diritto privato invalidità incapacità violenza Annullabilità Artt. 1425-1440 errore dolo Mancanza degli elementi essenziali Contrarietà a norme imperative 19/12/2015 Nullità Artt. 1418-1424 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 267 UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione Contratto - Ordinamento italiano Patologia – Invalidità Annullabilità Introduzione al nuovo Diritto privato incapacità violenza annullabilità errore dolo Relatività Prescrittibilità Sanabilità (Art. 1441 c.c.) 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 268 UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Patologia – Invalidità Annullabilità Mancanza degli elementi essenziali Contrarietà a norme imperative nullità No relatività Imprescrittibilità Insanabilità (Art. 1421 c.c.) 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 269 UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Patologia – Invalidità Rescissione rescissione prestazioni corrispettive Stato di pericolo Lesione (Art. 1447 c.c.) (Art. 1448 c.c.) Condizioni inique Stato di pericolo Prescrittibilità 19/12/2015 Sproporzione Stato di bisogno Prescrittibilità Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 270 UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Patologia Risoluzione (Artt. 1453-1469 c.c.) risoluzione inadempimento conseguenze •adempimento •fine del contratto •risarcimento •altre conseguenze impossibilità •fine del contratto •altre conseguenze onerosità •fine del contratto •altre conseguenze 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 271 UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Patologia - Risoluzione Inadempimento - Risarcimento danno emergente risarcimento lucro cessante casi particolari penale interesse 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 272 UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Patologia - Risoluzione Inadempimento – Altre conseguenze diffida ad adempiere prestazioni corrispettive clausola risolutiva espressa prestazioni corrispettive eccezione inadempimento prestazioni corrispettive ! prestazioni non corrispettive ! prestazioni non corrispettive mutamento prestazioni condizioni corrispettive 19/12/2015 patrimoniali Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 273 UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Patologia - Risoluzione Impossibilità Risoluzione totale impossibilità prestazione impossibile motivi non imputabili al debitore prestazioni corrispettive ! prestazioni non corrispettive parziale Riduzione Risoluzione 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 274 UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano Patologia - Risoluzione Onerosità onerosità 19/12/2015 prestazione eccessivamente onerosa eventi straordinari imprevedibili prestazioni corrispettive - contratti esecuzione continuata o periodica - contratti a esecuzione differita Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 275 Introduzione al nuovo Diritto privato Il Contratto Internazionale 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 276 UD 3: il contratto internazionale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale definizioni di contratto nei diversi ordinamenti Art. 1101 Code. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Art. 1254 Codigo. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o a prestar algún servicio. § 145 BGB. Wer einem anderen die Schließung eines Vertrag anträgt, ist an Antrag gebunden, es sei denn, daß er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. A bilateral executory agreement. It consists of an exchange of promises; the exchange is deliberately carried through by the process of offer and acceptance, with the intention of creating a binding deal. 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 277 Contratto internazionale Definizione Introduzione al nuovo Diritto privato CONTRATTO INTERNAZIONALE UD 3: il contratto internazionale Un contratto che presenta uno o più elementi di collegamento con ordinamenti giuridici differenti ORDINAMENTO APPLICABILE GIUDICE LINGUA 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 278 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Ordinamento applicabile CONTRATTO INTERNAZIONALE Ordinamento prescelto ORDINAMENTO APPLICABILE uno o più ordinamenti (depeçage) Lex mercatoria Ordinamento Previsto dalle Convenzioni 19/12/2015 UD 3: il contratto internazionale Unidroit Comm. Lando Reg. 593/2008 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 279 UD 3: il contratto internazionale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Ordinamento applicabile – Ordinamento prescelto Ordinamento prescelto Legge italiana Paese controparte Paese terzo Codificazioni private Collegamanento Con altro Paese Scarsa conoscenza Scarsa conoscenza Scarsa conoscenza Inderogabilità Assoluta Costi Costi Costi 19/12/2015 Inadeguatezza Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali Depeçage Eccessiva Complicazione 280 UD 3: il contratto internazionale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Lex mercatoria - Contenuti Prassi contrattuale Usi del commercio Lex mercatoria Principi giurisprudenza Principi comuni diritto Codificazioni “private” 19/12/2015 - Unidroit - Comm.Lando Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 281 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Convenzione di Roma ORDINAMENTO APPLICABILE Ordinamento Previsto dalle Convenzioni 19/12/2015 UD 3: il contratto internazionale CONTRATTO INTERNAZIONALE Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti Reg. 593/2008 se manca la scelta si applica la legge Paese collegamento più stretto Il collegamento più stretto è quello della prestazione caratteristica Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 282 UD 3: il contratto internazionale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Convenzione di Roma – Ambito di applicazione Reg. 693/2008 Titoli di credito Cl.compromissorie Società/pers.giur. Art. 1, co. 1 la convenzione si applica alle obbligazioni contrattuali che implicano un conflitto di leggi 19/12/2015 Atti mandatario Trust Assicurazione in UE Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 283 UD 3: il contratto internazionale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Convenzione di Roma – Caratteri universalità uniformità Reg. 593/2008 primato diritto UE generalità 19/12/2015 Art. 2, co. 1 la legge designata dalla Convenzione si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente Art. 18, co. 1 interpretazione e applicazione carattere internazionale Art. 20, co. 1 Art. 21, co. 1 rapporto con altre convenzioni Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 284 UD 3: il contratto internazionale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Convenzione di Roma – Principi Libertà di scelta Reg. 593/2008 collegamento più stretto Art. 4, co. 1 Legge del Paese con il quale Il contratto ha il collegamento più stretto ordine pubblico Artt. 7, 16 esclusione del rinvio 19/12/2015 Art. 3, co. 1 la legge designata: - dalle parti espressamente -contratto/circostanze Art. 15 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 285 UD 3: il contratto internazionale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Convenzione di Roma – Collegamento più stretto legge del Paese dove fornire la prestazione caratteristica Reg. 593/2008 collegamento più stretto legge del Paese dove è situato l’immobile legge del Paese del vettore quando è il luogo di carico legge di un Paese diverso se non c’è prestazione caratt. 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 286 UD 3: il contratto internazionale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Convenzione di Roma – Casi particolari Reg. 593/2008 consumatori lavoro Paese del lavoro abituale Paese del datore Paese del consumatore libertà di scelta 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 287 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Giudice UD 3: il contratto internazionale CONTRATTO INTERNAZIONALE Giudice prescelto Arbitro GIUDICE Giudice in base a leggi o convenzioni 19/12/2015 Reg. 44/2001 Consiglio 22 – 12 -2000 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 288 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Giudice GIUDICE Giudice individuato dalle Convenzioni 19/12/2015 UD 3: il contratto internazionale CONTRATTO INTERNAZIONALE Il giudice è quello individuato dalle parti [per iscritto o secondo forme Com.internaz.] Reg. 44/2001 se manca la scelta il giudice Foro del convenuto facoltativo Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 289 UD 3: il contratto internazionale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Reg. 44/2001 - Foro facoltativo Artt. 5 e 6. Il convenuto domiciliato in uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato: - davanti al Giudice del luogo dove l’obbligazione deve essere eseguita Foro facoltativo - se più convenuti davanti al Giudice di uno di essi -se azione di garanzia o di chiamata di un terzo davanti al Giudice della domanda principale -se domanda riconvenzionale di un terzo davanti al Giudice della domanda principale 19/12/2015 -se domanda congiunta a domanda su immobili dove 290 l’immobile è situato Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali UD 3: il contratto internazionale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Reg. 44/2001 – Competenze esclusiva Art. 16. Ipotesi di competenza esclusiva, indipendentemente dal domicilio: - Diritti immobiliari: davanti al Giudice del luogo dell’immobile -Validità,nullità,scioglimento di persone giuridiche: davanti il Giudice della sede - IPR: davanti al Giudice del luogo del deposito o registrazione - Esecuzione: davanti al Giudice del luogo dell’esecuzione 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 291 UD 3: il contratto internazionale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Reg. 44/2001 – litispendenza e connessione Art. 21 Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice, successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento, finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 292 UD 3: il contratto internazionale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Reg. 44/2001 – Riconoscimento/Esecuzione Principio Riconoscimento delle sentenze nello Spazio Giudiziario Europeo Ordine pubblico Violazione diritto difesa contumace Contrasto con altre decisioni 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 293 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Arbitrato GIUDICE CONTRATTO INTERNAZIONALE Tipologie Arbitri Arbitro Regole di procedura Lodo 19/12/2015 UD 3: il contratto internazionale Arbitri privati Arbitri istituzionali CCI London Court AAA Regolamenti Camere di Commercio ECE/ONU Uncitral Convenzione New York 1958 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 294 UD 3: il contratto internazionale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Arbitrato - Motivazioni Arbitro Competenza specifica Neutralità Riconoscibilità del lodo Segretezza Approccio InternazioProcedura Rapidità nalista semplificata 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 295 UD 3: il contratto internazionale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Arbitrato – Casi esclusi Arbitro Non applicazione New York Materie Riservate Al Giudice Nazionale non è conveniente se carso il valore p.es.< 50.000 € 19/12/2015 Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 296 UD 3: il contratto internazionale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Arbitrato - disciplina italiana – artt. 832 ss. c.p.c. Residenza delle parti Nozione Forma Legge Procedura 19/12/2015 Luogo di esecuzione No applicazione art. 1341 c.c. Applicazione clausole generali legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato Le regole sono stabilite dalle parti o dagli arbitri Il lodo non è soggetto al controllo della C-Appello Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali 297 Introduzione al nuovo Diritto privato Le obbligazioni 19/12/2015 Modulo – 8. Le obbligazioni 298 UD 1: il rapporto obbligatorio DIRITTI DI CREDITO Introduzione al nuovo Diritto privato Differenze con i diritti reali Diritti reali •Immediatezza •Assolutezza •Perpetuità •Possesso Diritti di credito •Cooperazione del debitore •Relatività •Temporaneità •No possesso (si detenzione) 19/12/2015 Modulo – 8. Le obbligazioni 299 OBBLIGAZIONI UD 1: il rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato Rapporto obbligatorio Dovere giuridico in forza del quale un soggetto è tenuto ad eseguire una prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetto soggetti elementi oggetto 19/12/2015 debitore creditore prestazione (1174) Modulo – 8. Le obbligazioni Economicità Corrispondenza ad un interesse anche non patrimoniale del creditore 300 OBBLIGAZIONI UD 1: il rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato La prestazione (art. 1174 c.c.) •Patrimonialità •Possibilità requisiti •Liceità •Determinatezza o determinabilità •Corrispondenza a un interesse anche non patrimoniale del creditore 19/12/2015 Modulo – 8. Le obbligazioni 301 OBBLIGAZIONI UD 1: il rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato Obbligazione & obbligo obbligazione obbligo LA PRESTAZIONE HA CARATTERE DI ECONOMICITA’ 19/12/2015 LA PRESTAZIONE NON HA CARATTERE PATRIMONIALE Modulo – 8. Le obbligazioni 302 OBBLIGAZIONI UD 1: il rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato Le fonti (art. 1173 c.c.) Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico 1. Contratto: fonte volontaria tipica (1321) 2. Fatto illecito: fonte non volontaria (2043) 3. Ogni altro fatto o atto idoneo: il vincolo scaturisce dal comportamento del soggetto 19/12/2015 Promesse unilaterali (1987) Arricchimento senza causa (2041) Gestione di affari altrui (2028) 303 Modulo – 8. Le obbligazioni OBBLIGAZIONI UD 1: il rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato Tipi di fare di mezzi di risultato di non fare di dare 19/12/2015 L’oggetto è un comportamento diligente L’oggetto dell’obbligazione non è l’attività ma il risultato di questa Non tenere un determinato comportamento Pagamento o consegna Modulo – 8. Le obbligazioni 304 OBBLIGAZIONI UD 1: il rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato Pecuniarie pecuniarie Hanno ad oggetto una somma di denaro di valore es.: risarcimento danni degli interessi 19/12/2015 di valuta es.: pagamento del prezzo È un’obbligazione pecuniaria accessoria rispetto ad un’altra obbligazione pecuniaria 305 Modulo – 8. Le obbligazioni OBBLIGAZIONI UD 1: il rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato Soggettivamente complesse parziarie solidali Vi sono più creditori e/o più debitori, ognuno dei quali ha un diritto o obbligo parziale. (solo la sua parte) Ogni creditore (attiva) può esigere l’intera prestazione, così come ogni debitore (passiva) può essere chiamato ad eseguire l’intero (1292-1313) fonte Volontà: (es.: tra cointestatari dello stesso c/c) (1854) Legge: (es.: i condebitori si presumono obbligati in solido) (1294) azione 19/12/2015 di regresso Debitore che ha pagato l’intero per ottenere il rimborso dagli altri condebitori Modulo – 8. Le obbligazioni 306 OBBLIGAZIONI UD 1: il rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato Oggettivamente complesse cumulative Il debitore è tenuto ad eseguire insieme due o più prestazioni e si libera solo se le esegue tutte alternative Sono previste due o più obbligazioni ma il debitore si libera eseguendone una sola facoltà di scelta facoltative 19/12/2015 del debitore salvo patto contrario Hanno ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore può liberarsi anche eseguendone una diversa facoltà di scelta debitore Modulo – 8. Le obbligazioni 307 UD 1: il rapporto obbligatorio OBBLIGAZIONI NATURALI Introduzione al nuovo Diritto privato Nozione Sorgono da semplici doveri morali o sociali. La legge non ne tutela l’adempimento (manca la responsabilità) ma stabilisce la non ripetibilità di quanto spontaneamente pagato Es.: Pagamento del debito di gioco Pagamento del debito prescritto 19/12/2015 Modulo – 8. Le obbligazioni 308 UD 2: vicende del rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI Esatto adempimento Esatta realizzazione della prestazione dovuta. L’obbligazione si estingue ed il debitore è liberato dal vincolo 19/12/2015 Modulo – 8. Le obbligazioni 309 UD 2: vicende del rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI Esatto adempimento prestazione in luogo dell’adempimento (art. 1197 c.c.) 19/12/2015 Se il creditore lo consente, il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta. L’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita Modulo – 8. Le obbligazioni 310 UD 2: vicende del rapporto obbligatorio BUONA FEDE Introduzione al nuovo Diritto privato Art. 1175 c.c. Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza Obbligo di salvaguardare l’altrui interesse, adottando tutti quei comportamenti che tutelano l’affidamento della controparte, nei limiti in cui tale interesse sia compatibile con il proprio 19/12/2015 Modulo – 8. Le obbligazioni 311 DILIGENZA UD 2: vicende del rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato Art. 1176 c.c. diligenza media diligenza specifica 19/12/2015 Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata Modulo – 8. Le obbligazioni 312 UD 2: vicende del rapporto obbligatorio ESATTEZZA MATERIALE Introduzione al nuovo Diritto privato Art. 1178 c.c. Nelle obbligazioni generiche si devono prestare cose di qualità non inferiore alla media e, comunque, immuni da vizi L’adempimento parziale (1181) Il creditore può rifiutare Una prestazione diversa salvo consenso (1197) L’adempimento del terzo (1180) 19/12/2015 Modulo – 8. Le obbligazioni 313 UD 2: vicende del rapporto obbligatorio REGOLARITÁ GIURIDICA Introduzione al nuovo Diritto privato Art. 1192 - 1478 c.c. Il debitore deve adempiere con cose di cui abbia la piena disponibilità È inesatto il pagamento 19/12/2015 con cose altrui con cose gravate da diritti altrui Modulo – 8. Le obbligazioni 314 UD 2: vicende del rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato TEMPO E LUOGO Tempo Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente (art. 1183 c.c.) Luogo Il luogo di adempimento è determinato dal titolo, dagli usi o dalla natura della prestazione (art. 1182 c.c.) 19/12/2015 Modulo – 8. Le obbligazioni 315 UD 2: vicende del rapporto obbligatorio MODIFICAZIONI SOGGETTIVE Introduzione al nuovo Diritto privato Surrogazione (art. 1201 ss. c.c.) Sub-ingresso di un terzo nella posizione creditoria a seguito dell’avvenuto pagamento 1. Per volontà del creditore ( art. 1201 c.c.) TIPI 2. Per volontà del debitore (art. 1202 c.c.) 3. Per legge (art. 1203 c.c.) 19/12/2015 Modulo – 8. Le obbligazioni 316 UD 2: vicende del rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato MODIFICAZIONI SOGGETTIVE Cessione dei crediti (art. 1260 c.c.) Contratto con il quale il creditore trasferisce ad un altro soggetto il proprio diritto di credito Crediti strettamente personali (es.: alimenti) Crediti incedibili 19/12/2015 Crediti il cui trasferimento è vietato dalla legge Modulo – 8. Le obbligazioni 317 UD 2: vicende del rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato MODIFICAZIONI SOGGETTIVE Delegazione passiva Il debitore assegna al creditore un nuovo debitore •Di pagamento (solvendi) tipi Debitore (delegante) r. di provvista Terzo (delegato) 19/12/2015 •Di debito (promittendi) Creditore (delegatario) Modulo – 8. Le obbligazioni 318 UD 2: vicende del rapporto obbligatorio MODIFICAZIONI SOGGETTIVE Introduzione al nuovo Diritto privato Espromissione art. 1272 c.c. Un contratto mediante il quale un terzo (espromittente) si obbliga a pagare il creditore (espromissario) quanto dovuto dal debitore (espromesso) senza incarico di quest'ultimo 19/12/2015 Modulo – 8. Le obbligazioni 319 UD 2: vicende del rapporto obbligatorio MODIFICAZIONI SOGGETTIVE Introduzione al nuovo Diritto privato Accollo art. 1273 c.c. Un contratto mediante il quale un terzo (accollante) si accorda con il debitore (accollato) per assumere un debito di quest’ultimo nei confronti di un creditore (accolatario) 19/12/2015 Modulo – 8. Le obbligazioni 320 UD 2: vicende del rapporto obbligatorio INADEMPIMENTO Introduzione al nuovo Diritto privato Art. 1218 c.c. L’inesatta o mancata esecuzione della prestazione dovuta responsabilità contrattuale Risarcimento del danno (art. 1223 c.c.) Per inadempimento o per ritardo danno emergente e lucro cessante Solo se conseguenza immediata e diretta 19/12/2015 Modulo – 8. Le obbligazioni 321 UD 2: vicende del rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO Novazione (art. 1230 c.c.) L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco Remissione (art. 1236 c.c.) 19/12/2015 La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare Modulo – 8. Le obbligazioni 322 UD 2: vicende del rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO Compensazione (art. 1241 c.c.) Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti Confusione (art. 1253 c.c.) Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il creditore sono liberati 19/12/2015 Modulo – 8. Le obbligazioni 323 UD 2: vicende del rapporto obbligatorio Introduzione al nuovo Diritto privato MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO Impossibilità Sopravvenuta (art. 1256 c.c.) Non imputabile al debitore Oggettiva Sopravvenuta Definitiva 19/12/2015 Modulo – 8. Le obbligazioni 324 UD 3: le fonti dell’obbligazione diverse dal contratto Tipi di obbligazione Introduzione al nuovo Diritto privato FATTI ILLECITI Risarcimento per fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale 19/12/2015 Modulo – 8. Le obbligazioni 325 Introduzione al nuovo Diritto privato Responsabilità patrimoniale Pubblicità 19/12/2015 Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità 326 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: la responsabiltà patrimoniale Principi della responsabilità patrimoniale 2740: responsabilità illimitata con il proprio patrimonio 2741: par condicio creditorum, salve le cause legittime di prelazione 19/12/2015 Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità 327 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: la responsabiltà patrimoniale Deroghe alla responsabilità patrimoniale Insiemi di beni possono essere sottratti alla garanzia generale Patrimonio separato: eredità accettata con beneficio d’inventario, solo quei beni rispondono dei debiti dell’eredità 19/12/2015 Patrimonio autonomo: complesso di beni destinato ad uno scopo e che non rispondono dei debiti del titolare Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità 328 UD 1: la responsabiltà patrimoniale Introduzione al nuovo Diritto privato Deroghe alla par condicio Privilegi Cause di prelazione Pegno Ipoteca 19/12/2015 Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità 329 UD 1: la responsabiltà patrimoniale Privilegi Introduzione al nuovo Diritto privato Causa di prelazione riconosciuta in ragione del tipo i credito. Es. credito alimentare, crediti di lavoro, crediti tributari. Privilegio generale: su tutti i mobili debitore Ordine di preferenza tra i diversi privilegi Privilegio speciale: solo su alcuni beni 19/12/2015 Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità 330 UD 1: la responsabiltà patrimoniale Introduzione al nuovo Diritto privato Garanzie reali del creditore Pegno 2784: su cose mobili. Diritti: 1) far vendere cosa; 2) prelazione su ricavato 3) assegnazione diretta cosa 4) diritto ai frutti con imputazione ricavato. Costituzione con contratto reale di pegno Ipoteca: beni immobili, ma anche usufrutto su immobili, enfiteusi e superficie. Costituzione con iscrizione nel registro, a seguito di diverse fonti: 1) contratto; 2) sentenza di condanna; 3) ipoteca legale: art. 2817. Di qui diritto ad iscrivere ipoteca 19/12/2015 Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità 331 UD 1: la responsabiltà patrimoniale Introduzione al nuovo Diritto privato L’ipoteca Grado dell’ipoteca Numero d’ordine dell’iscrizione: artt. 2852-2853. Modificazione di grado con permute e postergazione di grado. Rilevante è la surrogazione del creditore perdente (2856) Poteri del titolare ipoteca: fare espropriare bene e soddisfarsi sul ricavato, anche se il bene è stato venduto. Ma il terzo acquirente può: 1) pagare i creditori iscritti (con surrogazione nel credito) 2) rilascio beni 3) liberazione bene pagando prezzo del bene 19/12/2015 Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità 332 Introduzione al nuovo Diritto privato UD 1: la responsabiltà patrimoniale Divieto patto commissorio Art. 2744: nullo patto che trasferisce proprietà cosa in pegno o ipotecata nel caso di persistente inadempimento. 19/12/2015 Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità 333 UD 1: la responsabiltà patrimoniale Introduzione al nuovo Diritto privato Le garanzie personali: la fideiussione Contratto con cui un terzo garantisce al creditore l’adempimento di altri (art. 1936 c.c.) Effetto: obbligati in solido debitore e fideiussore. Ma possibile patto di beneficio d’escussione a favore del fideiussore (2744). Fideiussore che paga è comunque surrogato di diritto nel credito e nelle garanzie. Poi regresso per spese, interessi, ecc. Problema fideiussione omnibus e problema determinatezza oggetto: oggi importo massimo garantito per debiti futuri: art. 1938 19/12/2015 Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità 334 UD 1: la responsabiltà patrimoniale Introduzione al nuovo Diritto privato Mezzi di conservazione garanzia patrimoniale Azione surrogatoria: creditore si sostituisce al proprio debitore nell’esercitare suoi diritti (patrimonaili) : pericolo nell’inerzia del debitore Sequestro conservativo (cautela): per impedire alienazione bene Azione revocatoria: per fare dichiarare inefficaci atti con cui il debitore si è disfatto di propri beni in pregiudizio delle ragioni del creditori. Requisiti 1) Frode debitore 2) se atto oneroso conoscenza della frode anche dal terzo. Effetto: inefficacia solo nei riguardi del creditori 19/12/2015 Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità 335 UD 2: pubblicità Introduzione al nuovo Diritto privato Trascrizione Funzione: Rendere noto alla collettività le vicende riguardanti determinati atti Scopo: Rendere opponibile l’atto trascritto ai terzi Principi: Continuità Priorità 19/12/2015 Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità 336 UD 2: pubblicità Trascrizione Atti soggetti a trascrizione (art. 2643 c.c.) Introduzione al nuovo Diritto privato 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali , il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico; 8) i contratti di locazione dei beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata; 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente (att. 231); 12) i contratti di anticresi; 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 14) le sentenze) che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti. 19/12/2015 337 Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità UD 2: pubblicità Trascrizione Introduzione al nuovo Diritto privato Titolo di trascrizione (art. 2657 c.c.) La trascrizione non si può eseguire se non in forza di -sentenza, -di atto pubblico o -di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati. 19/12/2015 Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità 338 Introduzione al nuovo Diritto privato Tecniche di redazione del Contratto nazionale 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 339 Contratto – Tecniche di Redazione fasi di costruzione Introduzione al nuovo Diritto privato individuazione dei contenuti elaborazione dell’articolato discussione sulla bozza testo definitivo sottoscrizione 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 340 Contratto – Tecniche di Redazione struttura del contratto CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA La presente Convenzione è stipulata tra: o Fondazione…, con sede legale in …, rappresentata da … o Fondazione…, con sede legale in …, rappresentata da … Università di…., Dipartimento di…, con sede legale in …, rappresentata da … o Società..., con sede legale in …, rappresentata da … Introduzione al nuovo Diritto privato In seguito insieme riportati come “ le Parti”. titolo, parti, preambolo - - PREMESSO che negli anni 1998-2000 la Fondazione…ha realizzato studi e ricerche finalizzati alla messa a punto di una tecnica di coltivazione, per la produzione di…, come alternativa alle tradizionali colture; che tali tecniche, fin qui sviluppate, non sono state oggetto di tutela brevettuale o altra tipologia di tutela; che la Fondazione…intende sviluppare il Progetto…in collaborazione con le altre Parti; che le Parti hanno le competenze tecniche e scientifiche per la realizzazione di tali studi CONVENGONO E STIPULANO Quanto segue, con le premesse facenti parte integrante della Convenzione scopo Obbligazioni principali e accessorie Articolo 1. Oggetto della Convenzione a. Oggetto della Convenzione è la collaborazione delle Parti al fine della realizzazione del Progetto. b. Alla Convenzione seguirà la stipulazione di un accordo aggiuntivo in cui saranno stabilite, Articolo 3.d’accordo, Obbligazioni delle parti le metodologie di sviluppo del Progetto e gli ambiti di intervento delle singole Parti. a. Ciascuna delle Parti si impegna ad eseguire diligentemente gli obblighi derivanti dalla Convenzione. b. Ciascuna delle parti si impegna, in modo specifico a: preparare e fornire al Coordinatore e al Comitato Direttivo, quando necessario, tutti i documenti, le informazioni e resoconti richiesti; notificare al Coordinatore prontamente e senza alcun ritardo ogni evento che possa avere influenza sull’esecuzione del Progetto; informare il Coordinatore di ogni rilevante comunicazione che riceve da terzi in relazione al Progetto; assicurare l’accuratezza di ogni informazione o materiale che fornisce agli altre Parti e correggere prontamente ogni errore. La Parte ricevente è responsabile per l’uso di tali informazioni e materiali; agire in buona fede e in modo da rispettare il buon nome, la volontà e la reputazione delle altre Parti e in accordo con ragionevoli criteri di correttezza professionale. Articolo 9. Recesso di un Contraente Ciascuna Parte può recedere dalla Convenzione con un preavviso scritto di tre mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le ragioni del recesso. Il Comitato Direttivo può respingere il recesso con voto unanime, escluso il voto del Contraente che intende recedere, indicando le ragioni del rigetto, entro un periodo di trenta giorni dal ricevimento della notifica. fine del contratto/conseguenze Articolo 10. Risoluzione per inadempimento Nel caso in cui nell’esecuzione del Progetto una Parte commetta un inadempimento, al quale non si può porre rimedio, il Comitato Direttivo può decidere di risolvere la Convenzione limitatamente alla Parte Inadempiente. Alla Parte inadempiente si applicano le conseguenze di cui al precedente articolo 9. E’ fatto salvo il risarcimento del danno. Articolo 11. Clausole finali 11.1 Comunicazioni Ogni comunicazione rilevante prevista nell’ambito della presente Convenzione per iscritto ai seguenti indirizzi: Altre clausole e sottoscrizione 19/12/2015 11.2 Foro competente L’esclusiva competenza a conoscere tutte le controversie riguardanti la presente Convenzione è devoluta alla Camera Arbitrale di…. 11.3 Allegati Gli Allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante e sono: Allegato 1: Descrizione approssimativa del Progetto Allegato 2: Conoscenze Preesistenti Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali FIRME 341 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto – Tecniche di Redazione forme dell’articolato Comodato gratuito - INCARICO PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE - La ….., con sede legale in Roma, Via…, P.IVA dall’Amministratore unico pro-tempore….., (di seguito “…”) …….- Roma , …rappresentata PREMESSO - Le parti: a) la (di seguito indicata come “….”), con sede legale in …Via…., partita i.v.a…., rappresentata da…; b) La Società ……(di seguito indicata come “società incaricata”), con sede legale in Roma, Via ….n. 43, partita i.v.a…., rappresentata dall’Amministratore Unico, , che la …..fornisce servizi pubblicitari alla … che nel quadro di questa attività, la ….ha interesse a che la …utilizzi strumenti (come hardware e software) compatibili e interoperanti con quelli utilizzati dalla … tutto ciò premesso CONVENGONO E STIPULANO quanto segue con le premesse, facenti parte integrante del contratto. PREMESSO 1) che le parti hanno avviato un’attività di collaborazione così come previsto dall’apposita convenzione; 2) che la …intende organizzare una manifestazione da tenersi a Roma, la prima volta, nel mese di dicembre del 2003, denominata “….” (di seguito indicata come “manifestazione”), rientrante nel Progetto “….”, allegato alla convenzione di cui sopra; tutto ciò premesso, CONVENGONO E STIPULANO quanto segue, con le premesse e gli Allegati, facenti parte integrante del presente accordo. 1) Oggetto del contratto. La …consegna in comodato gratuito alla …n. 2 computer modello Compaq EVO D310, P4, 2 GHz, HD 20 Gb, comprensivi di monitor 15” mod. Compaq (di seguito indicati come “computer”). 2) Scopo del contratto. La …utilizzerà detti computer per una migliore collaborazione con la Markit, nell’ambito della realizzazione delle campagne pubblicitarie. - Obblighi della…. La …dovrà utilizzare i computer solo nei limiti e per gli scopi di cui al presente contratto. Articolo 1. – Oggetto dell’incarico. 1. L’oggetto dell’incarico consisterà, con riferimento alla manifestazione di cui in premessa, nello svolgimento delle seguenti attività: Clausole 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 342 commi rubrica Articolo 3.- Obblighi della Società incaricata. 1. La Società incaricata si obbliga in modo specifico: a) a svolgere l’attività di cui al precedente art. 1, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto professionale di detta attività; b) a rispettare le istruzioni della Società committente; tali istruzioni formeranno parte integrante del presente contratto; c) a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza; d) a comunicare alla Società committente, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino presente contratto e, in modo particolare, quelli che possano compromettere l’esatta esecuzione dell’attività. 2. L’obbligo di cui alla lettera a) del comma precedente è di carattere personale e non può essere trasferito. 3. L’obbligo di segretezza dovrà essere rispettato anche dopo il termine finale del contratto. 19/12/2015 regola principale Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto – Tecniche di Redazione struttura delle clausole regole secondarie eccezioni 343 Modulo– 10. Tecniche dei contratti nazionali e internazionali Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto - Ordinamento italiano clausole - esempi TITOLO SCOPO PATTO RECESSO PARTI PRESTAZIONI CL.RISOLUTIVA PREMESSE CORRISPETTIVO SANZIONI DURATA GARANZIE CONDIZIONI CL.COMPROMIS. RINVIO 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche dei contratti nazionali e internazionali 344 Introduzione al nuovo Diritto privato TITOLO CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SCRITTURA PRIVATA Per la giurisprudenza: •Il nomen juris non è decisivo nell’interpretazione del contratto •Tuttavia è un elemento dell’interpretazione letterale •Non si può non tenerne conto quando coincida con le altre espressioni 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 345 PARTI Introduzione al nuovo Diritto privato Il giorno … in...., le parti: -il Sig. …., nato a…., domiciliato in …., Via……, cod.fisc…., di seguito indicato come “locatore” -la Sig.ra …, nata a…, in qualità di …., della Società …, con sede legale in….., cod.fisc…., di seguito indicata come “conduttore” •L’indeterminatezza delle parti conduce alla nullità •In alcuni casi le parti possono essere determinabili [contratto con persona da nominare(art. 1401 c.c.), contratto per conto di chi spetta, contratti stipulati dal curatore dell’eredità giacente, ecc.) v. anche: rappresentanza, legittimazione, intuitus personae, falso nome 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 346 PREMESSE Introduzione al nuovo Diritto privato premesso 1) Che il locatore è proprietario delle unità immobiliare urbane, in..., ...., n. 3, identificate dal foglio … n. … sub. … cat. C/1, nei limiti descritti nella pianta Allegato n. 1, che forma parte integrante del presente contratto; 2) Che il conduttore intende utilizzare detta unità immobiliare per lo svolgimento dell’attività di …. convengono e stipulano Quanto segue con le premesse facenti parte integrante del contenuto dell’accordo e dichiarando che il contratto è stato redatto insieme dalle stesse parti. •Scarsa la giurisprudenza sull’argomento •Il preambolo chiarisce il contesto di fatto e di diritto •Come il titolo non sembra potersi escluderne la rilevanza 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 347 SCOPO/CAUSA Introduzione al nuovo Diritto privato Articolo 1- Scopo del contratto Con il presente contratto il LICENZIANTE concede al LICENZIATARIO la licenza per l'uso del MARCHIO - nella sua riproduzione completa o parziale - per tutte le attività dalla stessa svolte ed in particolare la autorizza ad utilizzare il MARCHIO quale proprio segno e logo identificativo in tutti i rapporti con soggetti terzi. •Serve a individuare lo scopo del contratto •Può chiarire il significato del contratto •Può guidare all’applicazione delle disposizioni di legge 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 348 Introduzione al nuovo Diritto privato PRESTAZIONI Incarico di docenza … Articolo 3- Obblighi del Docente. 1.Il Docente si obbliga in modo specifico a: - svolgere l’attività di cui al precedente articolo 1, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto professionale di detta attività; - a fornire alla Società il materiale didattico da riprodurre per i corsisti. 2.Le obbligazioni di cui ai commi precedenti sono di carattere personale e non possono essere trasferite. Articolo 4.- Obblighi della Società. 1.La Società si obbliga a pagare la somma di € … per ora di docenza prestata. Detta somma è comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali e va maggiorata dell’IVA se dovuta. • Occorre individuare le prestazioni principali ed eventualmente quelle accessorie (come la garanzia) •Se la descrizione delle prestazioni è tecnicamente complesa si19/12/2015 rinvia ad allegati 349 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali Introduzione al nuovo Diritto privato CORRISPETTIVO Articolo 2. Canone di locazione. Il prezzo della locazione è stabilito nella somma base di € .... [Euro…], annui da pagarsi in rate mensili anticipate di €. [Euro …], ciascuna presso il domicilio del locatore, entro e non oltre cinque giorni dall’inizio del mese di riferimento. Il pagamento verrà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul c/c comunicato dal locatore. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 350 Introduzione al nuovo Diritto privato DURATA Articolo 1. Durata della locazione. La locazione avrà la durata di anni sei con decorrenza dal ... •Si usa principalmente nei contratti di durata •E’ opportuno stabilire gli effetti del contratto successivi alla scadenza 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 351 Introduzione al nuovo Diritto privato RECESSO Articolo 16. Facoltà di recesso del conduttore. Il conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell’art. 27, comma 7, L. 392/1978. •E’ considerata una clausola vessatoria •E’ un rimedio eccezionale •Deve avere carattere formale nei contratti formali •Può essere previsto anche nei contratti conclusi (es. vendita) 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 352 Introduzione al nuovo Diritto privato CL. RISOLUTIVA Articolo 17. Clausola risolutiva espressa. Il locatore, ai sensi dell’art. 1456 c.c., potrà risolvere dal presente accordo per ogni inadempimento del conduttore, mediante semplice comunicazione scritta di volersi avvalere di questa clausola. In modo particolare, e solamente a titolo di esemplificazione, le parti concordano che costituiranno inadempimenti che daranno diritto alla risoluzione anticipata del locatore: il mancato pagamento anche di un solo canone di locazione mensile; la mancata prestazione della garanzia fideiusssoria o il mancato rinnovo della stessa; il diniego o la revoca delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell’attività del conduttore; la mancata regolarità dell’attività ai sensi della precedente clausola 8; la mancata stipula della polizza assicurativa e il rifiuto della garanzia di cui alla clausola 19; la violazione degli obblighi di cui alla clausola 12; il mancato rispetto del divieto di cui alla clausola 15. •Non è considerata una clausola vessatoria •Elimina la valutazione sull’importanza dell’inadempimento •Non esclude che si possa dimostrare la mancanza di colpa •Devono essere individuate le fattispecie risolutive •Deve essere data la prova la comunicazione dell’avente diritto 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 353 Introduzione al nuovo Diritto privato TERMINE ESSENZIALE Articolo 4. Termine essenziale. Qualora l’incaricato non svolgerà l’attività di cui all’articolo 1, entro il giorno 28 maggio 2005, il contratto si intenderà risolto di diritto. •V. la clausola risolutiva espressa (qui la risoluzione opera di diritto alla scadenza del termine) •Non è considerata una clausola vessatoria •Elimina la valutazione sull’importanza dell’inadempimento •Non esclude che si possa dimostrare la mancanza di colpa 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 354 Introduzione al nuovo Diritto privato CL.PENALE Articolo 9. – Clausola penale 1. In caso di inadempimento delle obbligazioni della Società incaricante, la Società incaricata avrà diritto all’intera somma pattuita ai sensi della lett. b) dell’articolo 7 e una maggiorazione del 30%, a titolo di liquidazione preventiva del danno. •Non è considerata una clausola vessatoria •Può consistere in una liquidazione preventiva del danno o in anticipo del risarcimento (ma la risarcibilità del danno ulteriore va prevista espressamente) •Elimina la valutazione sull’importanza dell’inadempimento, l’esistenza e l’ammontare del danno (se non è pattuita l’ulteriore risarcibilità) •Non deve essere manifestamente eccessiva con riferimento alla concreta situazione contrattuale, con esclusione di una rigida correlazione con il danno •L’ammontare eccessivo è rilevabili d’ufficio 19/12/2015 355 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali Introduzione al nuovo Diritto privato GARANZIE Articolo 19. Polizza fideiussoria. A garanzia delle obbligazioni assunte ai sensi del presente contratto, il conduttore fornirà idonea garanzia personale a prima richiesta, prestata da una banca o impresa assicurativa. La fideiussione dovrà garantire una somma pari, al minimo, al canone dovuto per un anno. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 356 Introduzione al nuovo Diritto privato CL.COMPROMISSORIA Articolo 20. Clausola compromissoria. Tutte le controversie derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione del presente contratto sono devolute all’esclusica competenza di un collegio arbitrale composto di tre membri. Due di questi saranno nominati dalle parti. Il presidente del collegio arbitrale sarà nominato di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di... Il collegio giudicherà secondo diritto e applicherà le regole di procedura della CCIAA di Torino. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dal ricorso di una delle parti e dovrà essere depositato a norma del codice di procedura civile. •L’arbitrato è rituale o irrituale •È opportuno individuare le regole procedurali •La clausola compromissoria non è considerata una clausola vessatoria se irrituale(perché non modifica la giurisdizione) •E’ richiesta la forma scritta ad substantiam per l’arbitrato rituale •La clausola può essere contenuta in un atto separato •Non è ammessa la clausola “binaria” (2 arbitri + 1 presidente) se le parti sono più di 2 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 357 Introduzione al nuovo Diritto privato RINVIO Articolo 21. Rinvio. Per quanto non disposto espressamente dal presente contratto si rinvia alle leggi vigenti in materia di locazione. •Il rinvio può essere operato anche ad altri testi come: accordi tra le parti, atti amministrativi, tariffari, ecc. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 358 ALTRE CLAUSOLE Introduzione al nuovo Diritto privato Art. 7 – SEGRETEZZA Le parti si obbligano a trattare come confidenziale tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui vengano reciprocamente a conoscenza in funzione dell' esecuzione delle singole prestazioni e si impegnano alla rigorosa applicazione della normativa in materia di segreti industriali e aziendali. Art. 8 - FORO COMPETENTE Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Perugia. Art. 9 - COMUNICAZIONI Le comunicazioni tra le Parti verranno effettuate, anche mediante posta elettronica o telefax, ai seguenti indirizzi: … … Art. lO – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, a condizione che tale comunicazione si renda strettamente necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali e, in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 359 Introduzione al nuovo Diritto privato SOTTOSCRIZIONE Il Locatore Il Conduttore Si dichiara di accettare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. le seguenti clausole: … … … Il Conduttore Si dichiara altresì di aver ricevuto, letto e sottoscritto l’allegato al presente contratto, che ne forma parte integrante: Allegato n. 1: Mappa del locale affittato, delimitato da linea rossa. Il Conduttore 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 360 Introduzione al nuovo Diritto privato Tecniche di redazione del Contratto Internazionale 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 361 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Struttura TITOLO PARTI CONDITION PRECEDENT TERMINATION WITHDRAWAL PREMESSE CLOSING DEFINIZIONI OBBLIGAZIONI LIQUIDATE DAMAGE REPRESENTATION WARRANTIES INDEMNIFICATIONS TERMS GUARANTEE TRANSFER OF TITLE SETTLEMENT PRICE - PAYEMENT APPLICABLE LAW CLAIM - WARRANTY FINAL CLAUSES AGREEMENT CONDITIONAL ON CERTAIN EVENTS 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 362 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Cover Page CONSORTIUM AGREEMENT UNDER THE 6TH FRAMEWORK PROGRAM FOR RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT NANOFUNCTIONS INTEGRATED PROJECT Nanoscale Functionalities for Medicine, Nutrition and Health 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 363 Contratto internazionale - Contents CONTENTS PREAMBLE ...............................................................................................................................................16 TITLE I: SUBJECT OF THE AGREEMENT................................................................................................16 Introduzione al nuovo Diritto privato SECTION 1: SUBJECT, PURPOSE AND NATURE OF THE CONSORTIUM AGREEMENT ...........................................16 Art. 1.1 Definitions ............................................................................................................................16 Art. 1.2 Additional definitions.............................................................................................................16 Art. 1.3 Purpose of the Consortium Agreement .................................................................................17 SECTION 2: RESPONSIBILITY .....................................................................................................................17 Art. 2.1 Responsibility .......................................................................................................................17 TITLE II: ORGANISATIONAL PROVISIONS..............................................................................................18 SECTION 1: PROJECT ORGANISATION AND MANAGEMENT STRUCTURE ..........................................................18 Art. 1.1 Management Structure .........................................................................................................18 1.1.1 Co-ordinator ................................................................................................................18 1.1.2 Governing Board.........................................................................................................19 1.1.3 Executive Committee ..................................................................................................19 Art. 1.2 Common rules for the bodies ................................................................................................20 Art. 1.3 Advisory Panels [if applicable] .............................................................................................20 TITLE IV: TECHNICAL AND FINANCIAL PROVISIONS............................................................................21 SECTION 1: TECHNICAL PROVISIONS ..........................................................................................................21 Art. 1.1 Human and material resources .............................................................................................21 SECTION 2: COSTS – PAYMENT .................................................................................................................21 Art. 2.1 General Principle ..................................................................................................................21 Art. 2.2 Transfer of payments............................................................................................................21 Art. 2.3 Management of EC contribution............................................................................................21 Art. 2.4 Management costs ...............................................................................................................21 TITLE V: CONFIDENTIALITY AND IPR ....................................................................................................21 SECTION 1: CONFIDENTIALITY ...................................................................................................................21 Art. 1.1 : Confidentiality.....................................................................................................................21 SECTION 2: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS............................................................................................22 Art. 2.1 Ownership on Pre-existing Know-How ..................................................................................22 Art. 2.2 Identification of Pre-Existing Know How [if applicable]..........................................................22 Art. 2.3 Knowledge [if applicable] ......................................................................................................22 Art. 2.4 Access-rights........................................................................................................................23 2.4.1 General Principles relating to Access-rights .................................................................23 2.4.2 Access-rights for carrying out the project......................................................................23 2.4.3 Access-rights for Use...................................................................................................23 Art. 2.5 Decisions on IPR matters .....................................................................................................24 SECTION 3: PUBLICATIONS AND PRESS RELEASES ......................................................................................24 TITLE VI: LEGAL PROVISIONS ................................................................................................................24 19/12/2015 SECTION 1: DURATION, WITHDRAWAL AND INCLUSION OF A NEW CONTRACTOR ..............................................24 Art. 1.1 Duration ...............................................................................................................................24 Art. 1.2 Suspension and termination .................................................................................................25 Art. 1.3 Withdrawal of a Contractor ...................................................................................................25 Art. 1.4 Inclusion of a new Contractor................................................................................................25 SECTION 2: LIABILITY, TERMINATION ..........................................................................................................26 Art. 2.1 Liability.................................................................................................................................26 Art. 2.2 Termination ..........................................................................................................................27 Art. 2.3 Bankruptcy ...........................................................................................................................27 SECTION 3: SETTLEMENT OF DISPUTES ......................................................................................................27 SECTION 4: FINAL PROVISIONS ..................................................................................................................28 Art. 4.1 Language .............................................................................................................................28 Art. 4.2 Notices.................................................................................................................................28 Art. 4.3 Applicable Law .....................................................................................................................28 Art. 4.4 Assignment ..........................................................................................................................28 Art. 4.5 Entire Agreement - Amendments..........................................................................................28 Art. 4.6 Severability...........................................................................................................................28 Art. 4.7 Annexes and Conflicts..........................................................................................................28 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 364 Contratto internazionale Titolo Introduzione al nuovo Diritto privato Trade-mark Licence Agreement TITOLO Individua la causa Distingue i contratti Civil Law: Individua la disciplina 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 365 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Parti PARTI Natura giuridica Rappresentanti 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 366 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Parti This consortium agreement (hereinafter “Consortium Agreement”) is made and entered into force this … day of ... month/ year by and between __________having its registered office at __________, represented by [insert the name of legal representative or his proxy], VAT identification number _________, hereinafter referred to as - "__________" and __________having its registered office at __________, represented by [insert the name of legal representative or his proxy], VAT identification number _________, hereinafter referred to as - "__________" Hereinafter referred to individually or collectively as the “Parties” 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 367 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Parti The Parties, 1) Prof. … acting as Vice-Chancellor and legal representative of the Università degli Studi di…, established in __________, VAT number ____________hereinafter the “University”; 2) Dr __________, born in _________ (__) on ________, home address in ____________ (___) ___________ , resident in __________, Via ___________, fiscal code ________________ hereinafter “Researcher” 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 368 Contratto internazionale Premesse Introduzione al nuovo Diritto privato PREMESSE Trattative Business Target Aspettative Whereas: Alpha Company and Beta Srl signed on 14th September 1999 a Joint Venture Contract in order to establish an equity joint venture company, hereinafter called JVC; Whereas: after the approval of the MOFTEC the JVC has became effective and JVC has been established and has obtained the required Busines Registration and Licence from SAIC; Whereas: pursuant to the provisions of the Joint Venture Contract Beta Srl and JVC are willing to enter into this Transfer of Technology Contract, by which Beta Srl shall transfer to JVC certain of its proprietary technology and know-how, concerning the Boulders Machine Equipment (“The Products”) to be manifactured by the JVC, 19/12/2015 369 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Inizio della parte dispositiva … Now therefore it is agreed as follows: 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 370 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Definizioni DEFINIZIONI delimitazione del significato Article 1. - Definitions In this Agreement the following words and expression shall have the meaning ascribed to them hereinafter: 1) PRODUCTS shall mean the machines in the models and versions sth forth in Annex I 2) LICENSED INTELLECTUAL PROPERTY shall mean the intellectual property rights refferred to in the Annex II 3) AFFILIATES shall mean the companies as fallows: 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 371 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Representation, Warranties, Indemnifications REPRESENTATION WARRANTIES INDEMNIFICATIONS i contraenti confermano fatti affermati nelle trattative buona fede nelle trattative Rispetto di regole Capacità di sottoscrivere Disponibilità dei diritti Responsabilità per fatti precedenti 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 372 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Representation, Warranties, Indemnifications REPRESENTATION WARRANTIES INDEMNIFICATIONS i contraenti confermano fatti affermati nelle trattative buona fede nelle trattative Article 19. – Representation, Warranties and Indeminification The Distributor represents and warrants to Arredagarden Italia Srl that the provisions of this Agreement as well as their execution and enforcement do not violate or conflict with any statutory provisions or rule of law applicable in the territory. … The foregoing representations and warranties are made by the Distributor with aknowledgement that Arregarden Italia Srl is placing complete reliance thereon. Therefore, the Distributor shall indeminify and keep Arredagarden Italia Srl safe and harmless from and against any loss, cost, damage and expenses whatsoever, resulting from or arising out of 19/12/2015 373 any untruthness or incorretness of such representations and warranties. Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Condizioni AGREEMENT CONDITIONAL ON CERTAIN EVENTS CONDITION PRECEDENT 19/12/2015 Condizione sospensiva Condizione risolutiva Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 374 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Agreement Conditional on Certain Events AGREEMENT CONDITIONAL ON CERTAIN EVENTS Condizione sospensiva Article 7. – Agreement conditional on the occurance of certain events The provisions of this Agreement are conditional to the following events: a) the issue of a performance bond by ….Bank in favour of Arredagarden Italia Srl for the amount of …. in compliance with the form of performance bond enclosed hereto as Annex 5; b) the delivery from Purchaser to Arredagarden Italia Srl of the binding order referred to in the article … above. In case the above mentioned events do not occur within 90 (ninety) days from the date of the stipulation of this Agreement, the Agreement shall not have any further effect and each Party shall not have any liability. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 375 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Condition precedent CONDITION PRECEDENT Condizione risolutiva Article 8. – Condition precedent The Distributorship Agreement shall be in force on the condition that any and all the Contractual Products shall be homologated as under the procedures currently held by the Federal Standard Homologation and Safety Regulation Department (“Department”) within … … months from the date of the stipulation of the contract. On the contrary, should any and all the Contractual Products do not receive a final positive clearance by the Department within … months, each Party shall have the right to early terminate this Distributorship Agreement by written notice, without any further liabililty and/or obligation to other Party, except in respect of any amounts which may have accrued or become payable before the date of receipt of the above mentioned written notice. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 376 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Closing Interim period CLOSING Article 6. – Closing 6.1 The Closing Date and Place. The completion of the transactions provided above shall take place at the … office at Via Flaminia n. 43, Rome on … 2005. 6.2 Closing Corporate Actions On the Closing Date the Parties shall convene a JVC Shareholder extraordinary meeting to appoint the Board of Directors, which, as soon as appointed, shall elect between its members the Chairman and the Deputy Chairman and shall appoint the Officers and the General Manager of the JVC, entrusting him to sign, execute and deliver any and all transactions to be executed by and between the JVC and each of the Parties at the Closing under the provisions of this Joint Venture Agreement. … 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 377 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti OBBLIGAZIONI SCOPE TERMS TRANSFER OF TITLE PRICE - PAYEMENT 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 378 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Scope Article 2. – Scope of the Agreement (supply) The supplier shall perform or cause to be performed the supplies described in Annex B. The goods object of supply may at any time be increased or reduced at buyer’s option. In such a case the related contract price and corresponding schedule will be adjusted in accordance with the provisions of the Agreement. SCOPE 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 379 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Terms TERMS Delivery Acceptance Inspection Remedies 19/12/2015 Claim procedure Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 380 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Terms of Delivery Delivery Article 3. – Delivery Risk of loss or damage to the Products shall pass to the Buyer only upon transfer of title to such Component to the Buyer: The Buyer so agrees to take fully responsibility and all risks for the Components upon shipment of this from the European port as notified from time to time by the Seller. The Seller will take reasonable care in parking the Components. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 381 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Inspection Inspection Article 4. - Inspection The Buyer shall examine all shipments on arrival within 60 (sixty) days after delivery and shall have the right to reject goods shipped in the event: i)Such Products fail to satisfy the specifications or to meet specifications in a ammaner which would affect their ability to be used in connection with the Buyer’s Products; ii) such Products were not ordered by the Buyer; iii) the Products are damaged (provided that such damage did not occur after FOB delivery). iv)The Seller will make its best efforts to shorten delivery of claimed Products in order non to affect production process of the Buyer. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 382 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Remedies Article 5. - Remedies The Company shall have only the right to reject: a) damaged components, within 90 days of such components having been cleared for entry into Canada by Canadian Customs Authority, and b) spare parts, within 365 days of such components having been cleared for entry into Canada by Canadian Customs Authority. Remedies 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 383 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Claim Procedures Claim procedure Article 6. – Claim Procedure When timely notice has been given, the Seller will have a reasonable time, not exceeding in all events 7 days, to examine the claim and according to the Bayer’s instruction and/or request giving at the time of filing its claim, will either 1) extend or deny a credit for a replace damage parts; 2) deny or extend credit to the Buyer to cover rework expenses provided cost of such rework has been agreed to prior to rework operations actually being performed by the Buyer; 3) advise disposition of incorrect parts shipped or quantities over-shipped and 4)shall advise disposition of claims for short shipments. Freight charges for over-shipments and for material wrongly shipped returned to the Seller to a fixed location upon Seller’s specified request shall be paid by the Seller. The Buyer may require to the Seller to ship any defective product under supply to a location designed by the Seller for examination in order to verify to Seller’s satisfaction the nature of defect. If no defect is found, freight, insurance and duties shall be paid by the Buyer. 19/12/2015 384 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Terms of Acceptance Acceptance Article 7. – Acceptance. Upon completation of all inspections and tests and when all the activities are deemed complete, the contractor shall request the buyer to pronounce its provisional acceptance. Twelve months after the provisional acceptance as aforesaid and provided that the contractor has entirely fulfilled his obligations under the contract, the supplier shall be entitled to ask the buyer by written notification to pronounce the final acceptance, and an examination of the activities done and of the operating conditions of the goods supplied shall be immediately arranged. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 385 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Transfer of Title Conclusione del Contratto (Francia, USA) TRANSFER OF TITLE Consegna dei beni (Germania, Spagna) Soluzione Intermedie (Svezia, Norvegia) 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 386 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Transfer of Title – Retention of Title TRANSFER OF TITLE Retention of Title Garanzia Venditore Article 10. – Retention of Title. The ownership of the material remain with the seller until payement in full for all the material. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 387 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Transfer of Title – Retention of Title TRANSFER OF TITLE Retention of Title Garanzia Venditore Article 10. – Retention of Title. The ownership of the material remain with the seller, which reserves the right to dispose of the material until payment in full for all the material has been received by in accordance with the terms of this contract or until such time as the buyer sells the material to its customers by way of bona fide sale at full market value. If such payment is overdue in whole or in part the seller may (without prejudice to any of its other rights) recover or resell the material or any of it and may enter upon the buyer’s premises by its servants or agents for that purpose. Such payment shall become due immediately upon the commencement of any act or proceeding in which the buyer’s solvency is involved. If any material is incorporated in or used as material for other goods before such payment the property in the whole of such goods shall be and remain with the seller until such payment has been made, or the other goods have been sold as aforesaid and all the seller’s rights hereunder in the 19/12/2015 388 material shall extend to those goods. Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Transfer of Title – Incoterms ripartizione dei costi di trasporto TRANSFER OF TITLE passaggio del rischio 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 389 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Transfer of Title – Incoterms TRANSFER OF TITLE Incoterms - CCI Article 12. – Terms of delivery. The delivery shall occur FOB Bristol (UK) (Incoterms 1990). 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 390 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Transfer of Title – Incoterms gruppo titolo descrizione Gruppo E Partenza Il venditore deve mettere a disposizione del compratore la merce, già imballata, nei propri locali Gruppo F Trasporto principale non pagato Il venditore deve consegnare la merce al vettore designato dal compratore Gruppo C Trasporto principale pagato Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto, ma non sopporta i rischi di perdita o di danni alla merce o spese addizionali di qualsiasi natura derivanti da fatti avvenuti dopo l’imbarco e la spedizione. Gruppo D Arrivo 19/12/2015 Il venditore è responsabile dell’arrivo della merce nel luogo di destinazione convenuto e deve sopportare tutti i rischi 391 e le spese relativi a tale obbligo. Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Transfer of Title – Incoterms Gruppo F FCA Trasporto principale non pagato Franco vettore [luogo convenuto] (Free Carrier) Franco lungo bordo FAS [porto d’imbarco convenuto] (Free Alongside Ship) FOB Franco a bordo [porto d’imbarco convenuto] 19/12/2015 (Free On Board ) Il venditore deve consegnare la merce al vettore designato dal compratore Rischi e spese a carico del venditore sino ad avvenuta consegna al vettore individuato dal compratore Rischi e spese a carico del venditore sino alla banchina di partenza Rischi e spese a carico del venditore sino alla murata della nave all’atto dell’imbarco Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 392 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Transfer of Title – Incoterms Gruppo C CFR Trasporto principale pagato Costo e nolo [porto di destinazione] (Cost and Freight) Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto, ma non sopporta i rischi di perdita dopo l’imbarco e la spedizione. Rischi a carico del venditore sino alla murata della nave; spese a carico del venditore inclusi nolo e sbarco CIF Costo, assicurazione,nolo Rischi a carico del venditore sino alla CPT Trasporto pagato fino a Rischi a carico del venditore sino alla murata della nave; spese a carico [porto di destinazione] del venditore inclusi nolo, sbarco, (Cost Insurance and Freight) assicurazione [porto di destinazione] (Cost Paid Transport ) 19/12/2015 consegna al vettore da esso designato; spese di trasporto a carico del venditore Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 393 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Price Prezzo fisso Prezzo determinato o determinabile (Civil Law) Prezzo variabile Prezzo aggiornato PRICE Prezzo da determinare (Common Law) Prezzo determinato da un terzo Prezzo da determinare con accordo successivo 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 394 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Price PRICE Article 3. – Price. The purchase price for the Contract Products shall be the price described in the Schedule J hereof, as adjusted from time to time in accordance with the terms hereof, less any applicable discount that, as the case may be, shall be applied to the purchase price of the Contract Product which are delivered later then the date upon which the Parties agreed that such Contract Products were not delivered. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 395 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Terms of Payment TERMS OF PAYMENT Inadempimento In una soluzione Rateale Acconti Quando Come Dove + Hardship Sconti Documenti Valuta Tasso di cambio Strumenti 19/12/2015 Garanzie Banca Domicilio Indemnification Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 396 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Terms of Payment TERMS OF PAYMENT Article 9. – Terms of Payment. 9.1 Invoicing Invoice should be submitted in one original, clearly stamped “original” and three copies to the buyer. The invoice shall: - bear reference to this Agreement; - be supported by all the necessary documents to enable the buyer to review and accept them. 9.2 Payment Upon receipt of each invoice, the buyer shall review it and should payment requirement be deemed to be in accordance with the agreement, the buyer shall approve said invoice and payment shall be made to the supplier within thirty (30) days from receipt thereof, taking into account any advance. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 397 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Terms of Payment – Interest on overdue payments Article 10. – Interest on overdue payments. In the event of failure by the buyer to certify or to make payment, as provided by the articles … of this agreement, the buyer shall pay to the supplier interest upon any payment overdue thereunder at a rate per annum equivalent to 3 percent plus Euribor discount on the date upon which such payment first became overdue. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 398 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Terms of Payment – Garanzie Article 11. – Security. The Company shall provide, in order to secure payment in respect of the Supplier: a) a stand-by letter of credit; b) a surety bond or c) such other negotiable instruments as may be mutually agreed between the parties, in the principal amount of one million euros. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 399 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Terms of Payment – Warranties Article 15. – Warranty. The Products and each of their parties shall be warranted against any defect and this warranty will last up to 50.000 Kms or for a period of 12 months from the date of delivery, whichever event occurs first. This liability does not cover normal wear and tear, defect arising from faulty maintenance or alterations carried out without the Supplier’s consent. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 400 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Individuazione delle obbligazioni delle Parti Terms of Payment – Indemnification Article 16. – Indemnification. The Supplier hereby indemnifies and hold harmless the Purchaser against all claims, liabilities, costs, damages and expenses whatsoever which may be alleged against or incurred by the Purchaser or any director, servant, agent or employee of the Purchaser and which arise out or are connected in any way with any defect in any Product regardless of whether such defect is one of design, manufacture, materials or whether the Products is defective under the terms of the EC Directive on Product Liability of 25th July 1985 as the same has become law in the jurisdiction governing this agreement. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 401 Contratto internazionale Withdrawal Introduzione al nuovo Diritto privato Art. 1.3 Withdrawal of a Contractor Withdrawal Any Contractor may request to terminate its participation in the Contract and the Consortium Agreement, by giving three months written notice of withdrawal to the other Contractors, by means of registered mail with acknowledgement of receipt, indicating the reasons for withdrawal. The Governing Board may object to such withdrawal by unanimous vote minus the vote of the withdrawing Contractor, indicating the reasons for objection, within a period of forty-five days from receipt of notification. If the Governing Board agrees with the withdrawal, the Co-ordinator shall inform the Commission by means of registered mail with acknowledgement of receipt in accordance of the provisions of the relevant provisions of the Contract. Where the Governing Board disagrees, the Co-ordinator shall submit to the Commission a request for assistance, in accordance with the relevant article of the Contract. Consequences of withdrawal The consequences of withdrawal shall be as follows: a. Confidentiality. The Contractor agrees to treat as confidential all confidential information, as defined in this Consortium Agreement, for a period of ten (10) years from the date of its withdrawal, and agrees not to apply for any patent or other proprietary right over any information it may have had knowledge of in connection with its participation in the Project. b. Financial consequences for the withdrawing Contractors. The withdrawing Contractor shall pay the following costs: - the procedure fees to select a new Contractor(s) to carry out the Project; in an amount determined by the Governing Board. - a financial compensation if the withdrawal impairs the conduct of the Project, in an amount determined by the Governing Board. The withdrawing Contractor is required to honour its financial commitments contracted prior to the effective date of its withdrawal and to refund the EC contribution received except the amount spent for the performance of the Project, with appropriate justifications. 19/12/2015 The withdrawing Contractor is not reimbursed for any part of the reserves constituted for the Consortium. Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 402 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Termination By DEFAULT TERMINATION FORCE MAJEURE HARDSHIP 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 403 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Termination by Default TERMINATION By DEFAULT Breach 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 404 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Termination by Default - Breach Breach Article 11. – Breach. This Agreement may be terminated for breach only where the breach is (i) significant and (ii) such as to undermine the expectation of the Party not in breach as to the subsequent performance of this Agreement. The Parties agree that breach will not be regarded by them as satysfying this test unless the breach (a) has caused substantial economic loss to the Party non in default, and (b) has not been remedied within a period of … days after written notice referring remedy of the breach and referring to this clause has been served on the Party in breach, and (c) has not been caused by any of the events of Force Majeure specified in clause …, and (d) is of a sort which is likely to continue or recur in the future. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 405 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Termination by Default Termination Clause Article 21. – Termination. Either Party shall be entitled to terminate this Agreement if the other Party commits a material default of any of the provisions of this Agreement, provided that prior to termination hereof the non-defaulting Party shall notify the other Party of the default in writing, giving full particulars of the default and requiring it to be remedied (“the Notice of Default”). The notice of default shall state a reasonable time, in any case not exceeding … (…) days from the date in which the Notice of default has been forwarded to the defaulting Party shall have to remedy said default. For this purpose representatives of the Parties shall meet as soon as possible to agree on how to remedy said default. Should said default remain unremedied for the reasonable period stated in the Notice of Default, the non defaulting Party may then terminate this Agreement upon giving written notice to the other Party of its willingness to enforce the provisions of this clause. The termination shall be effective from the date in which the termination notice has been posted and shall not affect the right of the non defaulting Party to claim for any damage, loss, cost and expenses suffered as a consequences of the default of the other Party. 19/12/2015 406 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Force Majeure FORCE MAJEURE Definizione Reasonable evidence Conseguenze 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 407 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Force Majeure - Definizione FORCE MAJEURE Definizione Article 23. – Force Majeure 1. A Party is not liable for failure to perform any of its obligations insofar as it can prove (i) that the failure was due to an impediment outside its control, and (ii) that it could not reasonably be expected to have taken the impediment, and its effects upon its ability to perform, into account at the time of signing of this Agreement; and (iii) that it could not reasonably have avoided or overcome it or at least its effects. For the purposes of this clause a “force majeure impediment” shall include, but shall not limited to, fires, floods, war, riots and legal prohibitions. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 408 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Force Majeure - Prova FORCE MAJEURE Reasonable evidence Article 23. – Force Majeure 1… 2. Should a case of force majeure occur, the Party to this Agreement affected by the impediment (the Affected Party) shall give notice to the other Party of said impediment and its effect on its ability to perform. In said case the Affected Party shall adopt all the necessary actions to avoid or to reduce the effect of said impediment. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 409 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Force Majeure - Conseguenze FORCE MAJEURE Conseguenze Article 23. – Force Majeure 3.For the whole period in which the force majeure event, or its effects, shall continue, the Affected Party shall not be deemed liable for its inability to perform its obligations the performance of which is prevented by the force majeure event, provided always that the performance of such obligations shall be resumed by the Affected Party as soon as possible after the force majeure event has terminated to produce its effects. 4. During the existence of the force majeure impediment, the other Party shall not be required to perform any and all of its obligations insofar such obligations are directly related to other Partys’ obligations the performance of which is prevented by the occurrance of the force majeure event. 5. Notwithstanding the foregoing, should the force majeure event continue for a period longer then …months, the other Party may, at its own discretion, terminate this Agreement. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 410 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Hardship HARDSHIP Article 25. – Hardship Should one of the Parties believe that the occurrence of events not herein considered by the Parties and neither attributable to the Parties themselves nor related to the usual practice place an excessive burden on JVC activities, by altering substantially the equilibrium and affecting the achievement of the aims of the JVC pursuant to this Agreement, then such Party may make a request for revision of this Agreement. The request shall indicate the grounds on which it is based and the suggested amendments to this Agreement and to any concerned ancillary agreements. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 411 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Sanzioni contrattuali LIQUIDATE DAMAGE PENALTY pagamento di una somma come = liquidazione preventiva del danno = pagamento di una somma al verificarsi dell’evento Common Law 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 412 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Liquidate Damage LIQUIDATE DAMAGE Article 8. – Liquidate damages for late delivery The supplier shall pay to the buyer, unless he can demonstrate force majeure, liquidate damages, not by way of penalty, if the supplies are delayed. Liquidate damages shall be calculated at the rate of 0,25% per day of value of contract. Payment of liquidate damages hereunder shall be limited to a maximum of 10% of the contract price. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 413 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Penalty PENALTY Article 8. – Penalty for Delay If the supplier shall fail to complete the supplies within the time as provided by article 5, then the supplier shall pay to the buyer the sum of €... as a penalty for such default. The buyer may without prejudice to any other methods of recovery deduct the amount of such penalty from any money in his hands due or which become due to the supplier. The payment or deduction of such penalty shall not relieve the supplier from his obligation to perform and to complete the supplies and from any other of his obligations and liabilities under the contract. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 414 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Guarantees GUARANTEE Article 15. – Performance guarantee. 1. The supplier hereby agrees to provide within seven (7) days of signature of this Agreement an irrevocable first demand Performance Guarantee in the form set out in Annex C and in the amounts provided for below to guarantee the performance by supplier of his obligations under this agreement. 2. The buyer agrees that no demand under such Performance Guarantee shall be made until the buyer has given the supplier thirty (30) days prior written notice of his intent to make such demand, indicating the breach(es) of supllier’s obligation(s) in respect of which demand will be made. The buyer further agrees that such demand on the Performance Guarantee shall not be made if within the thirty (30) days notice period, the supplier, in the opinion of the buyer, has commanded in good faith remedial action pursuant to this Agreement. 3. The Performance Guarantee shall be valid until sixty (60) days after the termination of the agreement or until signature of the final acceptance certificate by the buyer, whichever is the earlier. 4. The Performance Guarantee shall be provided by a bank in the Territory nominated by the supplier and approved by the buyer. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 415 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Performance Bond Performance Bond Dear Sirs, we Bank ABC, have been informed that you have entered with our client XYZ a contract (the Contract) for the supply of the product, at a total price of € 100.000. Pursuant to the Contract XYZ has to establish through its banker a performance bond in your favour in an amount of 20% of the total price of the supply. This being stated, we Bank ABC, herewith irrevocably undertake to pay you in cash wholly or partially, upon your first written demand, any amount up to € 20.000. All that upon receipt of your written confirmation that XYZ has not performed his obligations in conformity with the terms of the Contract. Our obligation will expire on 31.12.2006 at the latest. Your written claim shall have reached us by that date, otherwise any and all claims against us will automatically expire. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 416 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Settlement of Disputes National Court SETTLEMENT Article 19. – Disputes. Any dispute between the Parties that cannot be settled by mutual agreement and that relates to the interpretation, carrying out of obligations, breach, termination or enforcement of this Agreement or in any way arising out of or is connected with this Agreement shall be settled exclusively by the Court of Rome. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 417 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Settlement of Disputes Arbitration SETTLEMENT Article 19. – Disputes. Any dispute between the Parties that cannot be settled by mutual agreement and that relates to the interpretation, carrying out of obligations, breach, termination or enforcement of this Agreement or in any way arises out, or connected with this Agreement shall be settled exclusively by arbitration under the rules of the Conciliation and Arbitration of International Chamber of Commerce. The place of the arbitration shall be Paris. The language used during the arbitration procedure shall be English. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 418 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Applicable Law APPLICABLE LAW Article 31. – Applicable law. The formation, validity, interpretation, execution, amendment and termination of this Agreement shall be governed by the ...law Article 31. – Applicable law. This contract shall be construed and interpreted in accordance with the generally accepted principles of law in Italy and Russia, and where no such rules exist, with the rules generally accepted in the international commerce. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 419 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Final Clauses ENTIRE AGREEMENT NON WAIVER OF RIGHTS ASSIGNMENT SEVERABILITY FINAL CLAUSES CONFIDENTIALITY AMENDMENTS NOTICES LANGUAGE ENCLOSURE 19/12/2015 COUNTERPARTS Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 420 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Entire Agreement ENTIRE AGREEMENT Article 20. – Entire Agreement This Agreement contains all the terms which the Parties have agreed in relation to the transactions hereunder. As a consequence this Agreement shall represent the entire agreement between the Parties hereto and all the previous agreements, letters, comments, memoranda or other such documents are hereby agreed between the Parties to be excluded and of no further effect. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 421 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Non Waiver of Rights NON WAIVER OF RIGHTS Article 21. – Non Waiver of Rights Failure of either Party hereto to enforce any of the provisions of this Agreement or any right with respect thereto or failure to exercise any election provided for herein, shall in no way be considered a waiver of such provisions, rights or election, or in any way affect the validity of this Agreement. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 422 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Assigmnent ASSIGNMENT Article 22. – Assignment Neither Party shall have the right to assign its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Party, but such consent not be unreasonably withheld. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 423 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Severabilty SEVERABILITY Article 23. – Severability Should any provisions of this Agreement nevertheless be or become invalid, illegal or unenforceable under the applicable law, the other provisions of this Agreement shall not be affected, and, to extent permissible under applicable law, the Parties shall use their best efforts to modify said invalid, illegal or unenforceable provisions so as to comply with such laws. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 424 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Confidentiality CONFIDENTIALITY Article 26. – Confidentiality. All technical, financial and commercial information concerning the Agreement and duly exchanged by and between the Parties in performing any provisions hereto shall be deemed confidential, and the Parties shall take all necessary and reasonable steps to prevent the disclosure of the received information to any third parties. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 425 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Amendments AMENDMENTS Article 27. – Amendments Any amendments to this Agreement shall be valid and effective only if duly authorised representatives of each Party have agreed to it in writing. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 426 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Notices NOTICES Article 29. – Notices All notices, request, consent, approvals and other communications hereunder shall be in writing, shall be delivered by registered mail or by fax or e-mail message with the acknowledgement of receipt, addressed as fallows: Party A.... Party B... 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 427 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Language LANGUAGE Article 28. – Language and Communication All the communication pursuant to this Agreement shall be delivered in English. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 428 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Enclosure ENCLOSURE The Annexes hereinafter listed are made a part hereof and form an integral part of this Agreement: Enclosure A – Products Enclosure B – Process Enclosure C – Delivery Schedule Enclosure D – Warranty provisions. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 429 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Counterparts COUNTERPARTS This Agreement will be issued in six counterparts, each of which shall be deemed to be an original, and each of which shall form one part of the same Agreement. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 430 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Tipologie della Contrattualistica Internazionale 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 431 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Tipologie Tipologie più comuni Sales of goods agreements Distribution Agreements IPR agreements Joint Venture 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 432 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Sale of Good Agreements Sales of goods agreements Convenzione di Vienna 1980 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 433 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Sale of Good Agreements Clausole specifiche obiettivi Warranties liability Terms of payment Luogo consegna Tempo di consegna Spese di trasporto passaggio del rischio Accettazione merce conseguenze Altre clausole garanzie 19/12/2015 Prezzo Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 434 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Sale of Good Agreements Clausole specifiche obiettivi Article 1. Object of the Contract. In accordance with and suject to the terms and conditions herein indicated the Seller does hereby sell the Buyer and the Buyer does hereby from the Seller no. 2,000 (two thousand) Products. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 435 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Sale of Good Agreements Clausole specifiche Warranties liability Article 2. Warranties and Liability. The Products and each of their parts supplied under this Contract are in full ownership and availability of the Seller and they shall warranted against any defect, whether of design or construction, deriving from the use of unsuitable or poor quality material or from an incorrect production process attributable to the Seller or its own supplier. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 436 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Sale of Good Agreements Clausole specifiche Terms of payment Article 6. Terms of Payment. Unless otherwise agreed upon in writing by the Parties, the Products supplied by the Seller to the Buyer, shall be paid by means of an irrevocable and revolving Letter of Credit (L/C), cashable against written notification by the Seller of the availability ex factory of the Products...days after the date of each notification. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 437 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Sale of Good Agreements Clausole specifiche Luogo consegna Article 7. Delivery. 1.The first lot of 125 Products will be ready at Copenaghen port for the FAS delivery after 3 (three) months from the end of the month in which the Seller receive form the Buyer the firm order of the Products. The Products shall be accompanied by a forwarding list and the Buyer reserves the right to verify that the Product received correspond to those described in the forwarding list and that they are not defective. All the Products shall be delivered FAS Danish port, as defined in the current version of Incoterms at the time of supply. For the purpose of delivery the Seller shall promptly inform the Buyer by fax about the availability of the ordered Products and, within 3 days from the receipt of the said notice, the Buyer shall take delivery of the said products providing for the forwarder and paying the relevant freight charges.. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 438 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Sale of Good Agreements Clausole specifiche Tempo di consegna Article 7. Delivery. ... 2. The delivery of the Products shall occur before 31st December 2002, or within 90 days from the date of receipt of the related Letter of Credit, duly issued by BBB Bank on instruction of the Buyer, and payable against forwarding documents, whichever terms comes later . 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 439 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Sale of Good Agreements Clausole specifiche Spese di trasporto Article 7. Delivery. ... ... 3. Unless otherwise agreed upon in writing between the Parties, the delivery shall occur CIF Caracas port (Inconterms current version), and the Seller shall have to pay all the expenses related to the transportation of the goods, freight and insurance included. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 440 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Sale of Good Agreements Clausole specifiche passaggio del rischio Article 7. Delivery. ... ... 4. Unless the invoice otherwise provides, any risk of loss or damage to such products shall pass to the Buyer Free On Board (FOB) Spanish port (Incoterms 1990). Consequently should any loss and damage occur to any product after delivery FOB, said loss or damage shall remain with the Buyer, not affecting the Seller’s right to claim amounts, if any, that are still due in connection with the delivery of the Products for which losses and damages have been occurred. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 441 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Sale of Good Agreements Clausole specifiche Accettazione merce Article 7. Delivery. ... ... 5. For the purpose of delivery the Seller shall promptly inform the Buyer by telefax about the availability of th ordered Products and, within 30 (thirty) days form the receipt of the said notice, the Buyer shall take delivery of said products providing for the forwarded and paying the relevant freight charges. The Buyer will advise the Seller about any complaint related to the Products within 30 (thirty) days from the receipt of the Products themselves, by means of fax followed by registered letter with record of receipt, indicating the nature of defect. 19/12/2015 442 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Sale of Good Agreements Clausole specifiche garanzie Article 7. Delivery. ... ... 6. The vehicles and each of their parts supplied under this Contract shall be warranted against any defect, attributable to the manufacturer. Such a warranty will last up to 30,000 Kms or for a period of 12 month starting from the date of delivery, whichever event occurs first. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 443 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Sale of Good Agreements Clausole specifiche consequenze Article 7. Delivery. ... ... 7. If the Seller fails to deliver the Products in accordance with the terms hereof within 5 days of the date upon which the Parties agreed that such Products were to be so delivered FOB Los Angeles port, then the Seller shall deliver such Products to such Australian carrier as the Buyer may direct from time to time for delivery by plane. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 444 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Distribution Agreements Procacciamento d’affari Distribution Agreements Contratti per la Creazione di Reti di Vendita Agenzia Concessione Il procacciatore segnala occasionalmente il cliente L’agente promuove stabilmente le vendite Il venditore vende al concessionario Venditore e cliente stipulano Il contratto Venditore e cliente stipulano il contratto Il concessionario vende ai clienti Il venditore consegna la merce al cliente; il cliente lo paga Il venditore consegna la merce al cliente; il cliente lo paga Il venditore riconosce un % al procaciatore 19/12/2015 Il concessionario può utilizzare il marchio Il venditore riconosce un % all’ agente Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 445 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Distribution Agreements Agenzia - Definizione Agenzia Direttiva UE 85/635 L’agente è la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricato di promuovere in maniera permanente di trattare per un’altra persona, il preponente, la vendita o l’acquisto di merci (agente senza rappresentanza), ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente (agente con rappresentanza) 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 446 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Distribution Agreements Agenzia – Principali clausole Oggetto Territorio Article 1. Object. During the validity of this Agreement, the Agent shall promote on exclusive [nonexclusive] basis the sale of the Products within the Territory and shall non to anything that may prevent such sale or interfere with the development of the Manufacturer's trade in the Territory. In negotiation with the prospective customers the Agent shall disclose that it is acting as agent of the Manufacturer. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 447 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Distribution Agreements Agenzia – Principali clausole Commissione The commission shall be paid at rate of ...% proportionally to each single delivery and on all money received by the principal as purchase price for good sold by the agent. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 448 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Distribution Agreements Agenzia – Principali clausole Commissione Non esclusività The company reserves the right at any time to sell Products directly in the Territory, without obligation to pay any commission or indemnity to the Agent. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 449 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Distribution Agreements Concessione – Principali clausole Concessione Territorio Prodotti 19/12/2015 Obbligazioni Esclusività Condizioni di vendita Durata Assistenza Fine del contratto Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 450 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Distribution Agreements Concessione – Principali clausole Territorio The Dealer is responsible for organising, promoting and developing sale of and for organising and developing after-sales service for Contract Products within the Locality. Outside the Locality the Dealer shall not, whether directly or indirectly through third parties, prospect for new customers or organise the distribution and after-sales service of Contract Products. The Dealer acknowledges the right of the Principal to effect direct sales in the Locality, as well as the Principal’s right to provide service through any other authorised service point appointed the Principal in the Locality. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 451 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Distribution Agreements Concessione – Principali clausole Prodotti The term “Contract Product” shall mean the agriculture machines listed in Annex B, as from time to time supplemented subject to written agreement of the parties, and relevant spare parts. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 452 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Distribution Agreements Concessione – Principali clausole Obbligazioni The Dealer guarantees that its own organisation satisfies and shall continue to satisfy, during the life of this Agreement, the requirements in respect of Contract Products sales and service, according the relevant provisions of this Agreement, in order to assure a level of quality and efficiency adequate to meet the normal requirements of owners and end users of the Contract Products. The Dealer shall sell such number of Contract Products to end users within the Locality as are consistent with the sales objectives agreed between the Parties or, in the absence of such agreement, as determinated form time to time by the Manufacturer, on the basis of estimated sales in the Locality. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 453 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Distribution Agreements Concessione – Principali clausole Esclusività For the purpose hereof the Dealer undertakes to purchase the Contract Products from the Manufacturer only and to use Manufacturer’s genuine parts only. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 454 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Distribution Agreements Concessione – Principali clausole Condizioni di vendita The Dealer shall supply and warrant Contract Products to the final customer, according to the provisions of the Conditions of Sales as per Annex D to the present Agreement. The related process shall materially comply with those suggested by the Manufacturer according to its own pricing policy. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 455 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Distribution Agreements Concessione – Principali clausole Assistenza The Dealer undertakes to provide adequate and prompt assistance to any Product sold or used in The Territory, by carrying out all work required in accordance with the standards and procedures specified from time to time by the Manufacturer. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 456 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Distribution Agreements Concessione – Principali clausole Durata Fine del contratto The Agreement herein has not time limit. Each Party may terminate it at any time by means a six months prior notice of termination that shall be given by registered mail. The Manufacturer has the right to terminate this Agreement forthwith by giving notice in writing at any time upon the occurrance of any one or more the following events: •a) if the Dealer (i) shall commit on act of bankruptcy or (ii) shall enter into any arrangement or composition with or for the benefit of this creditors or (iii) shall default in any financial obligation to third parties; •b) if the Dealer shall die or become incapacitated or shall dispose of its business as an authorised dealer, should the Dealer be an individual; •c) if there should be any legal proceedings issued against the Dealer which may prejudice or 19/12/2015 457 damage itsModulo commercial image and reputation, or the image and reputation of the Manufacturer. – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Licensing Agreements IPR agreements Intellectual Property Rights Agreement 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 458 STRUMENTI CONTRATTUALI Introduzione al nuovo Diritto privato IPR CAUSA CONTRATTI DI RICERCA CONTRATTI DI SFRUTTAMENTO CONTRATTI ASSOCIATIVI CONTRATTI CORRISPETTIVI STRUTTURA 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 459 Introduzione al nuovo Diritto privato STRUMENTI CONTRATTUALI IPR CONTRATTI DI RICERCA D’OPERA LAVORO DIPENDENTE APPALTO CONSORZI MISTI JOINT VENTURE CONTRATTI DI SFRUTTAMENTO LICENZA TRASFERIMENTO TRAINING EDIZIONE CONSORZI MISTI JOINT VENTURE460 SOCIETA’ SOCIETA’ 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali Introduzione al nuovo Diritto privato CONTRATTI DI SFRUTTAMENTO LICENZA Contratto atipico tra Licenziante Licenziatario 19/12/2015 per lo sfruttamento di IPR Produrre Commercializzare Sviluppare Applicare Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 461 Introduzione al nuovo Diritto privato CONTRATTI DI SFRUTTAMENTO LICENZA clausole Individuazione dell’oggetto Limitazioni territoriali Legge applicabile 19/12/2015 Garanzia da vizi Corrispettivo Diritti del licenziatario Durata Sublicenza (divieto) Esclusività Obbligazioni successive Segretezza Giudice Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 462 CONTRATTI DI SFRUTTAMENTO Introduzione al nuovo Diritto privato LICENZA clausole Corrispettivo Royalty 19/12/2015 Lump sum Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 463 Introduzione al nuovo Diritto privato Contratto internazionale Joint Venture Contractual Joint Venture Joint Venture Collaborazione temporanea contratti di collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni 19/12/2015 Equity Joint Venture Collaborazione Di medio e lungo periodo Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 464 Introduzione al nuovo Diritto privato Il Consortium Agreement Contractual Joint Venture per la realizzazione di un progetto di ricerca 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 465 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Caratteri generali CONTRATTO COLLEGATO CONTRATTO MISTO CONSORTIUM AGREEMENT CONTRATTO ATIPICO 19/12/2015 CONTRATTO INTERNAZIONALE Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 466 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Caratteri generali CONTRATTO COLLEGATO Contratto UE 19/12/2015 precisare completare Limiti: - Contratto UE - Disciplina concorrenza Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 467 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Caratteri generali CONTRATTO MISTO ELEMENTI CAUSALI COLLABORAZIONE 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 468 Consortium Agreement Materie da regolare Introduzione al nuovo Diritto privato Scopo CONSORTIUM AGREEMENT 19/12/2015 Durata Strumenti decisionali IPR Obbligazioni Responsabilità Cessazione Comunicazioni Legge applicabile Giudice Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 469 Consortium Agreement Materie da regolare Introduzione al nuovo Diritto privato IPR criteri per assegnare la proprietà proprietà congiunta diritti dei terzi 19/12/2015 limiti disciplina contrattuale proprietà congiunta proprietà congiunta diritti e obblighi dei terzi diritti dei terzi rapporto tra proprietario e chi diffonde proprietà congiunta segretezza Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 470 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura TITOLO PAGAMENTI RISOLUZIONE PARTI SEGRETEZZA FORZA MAGGIOR PREMESSE STRUM.DECIS. MANDATO INTERPRETAZ IPR – PROPRIETA’ TRASFERIMENTO VALORE PREMES IPR -ACCESSO COMUNICAZIONI OBIETTIVI IPR -DIFFUSIONE LEGGE OBBLIGAZIONI RESPONSABILITA’ GIUDICE COORDINATORE DURATA NULLITA’ 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 471 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura TITOLO Consortium Agreement 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 472 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura PARTI This Consortium Agreement is made on ... Among ... ... (hereinafter referred to individually as the "Party" and collectively as the "Parties") 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 473 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura PREMESSE WHEREAS 1. The Parties have submitted a common proposal for the Project entitled "..." to the Commission in the framework of the Fifth Framework Programme for research and technological development: <Name of the programme>. 2. The Commission of the European Communities (hereinafter referred to as "The Commission") has accepted the proposal for this project submitted by the Parties. 3. The Parties and the Commissione shall stipulate a contract (hereinafter referred to as "EC Contract"), according to the contract form worked out by the Commission for the Fifth Framework Programme (hereinafter referred to as "EC Model Contract") 4. The relation between the Parties and the Commission shall be governed by the Model Contract. 5. The Parties wish to define certain of their rights and obligations inter se in respect of the carrying out of the obligations set out by the EC Model Contract. NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 474 Consortium Agreement Struttura Introduzione al nuovo Diritto privato INTERPRETAZIONE 1. Interpretation. 1.1.The words and expressions defined in the EC Model Contract shall have the same meaning in this Agreement, except where otherwise provided or expressly defined below. 1.2 In particular: “Agreement” shall mean this Consortium Agreement; “EC Contract” shall mean the contract with the European Commission. “Project” shall mean the project of research provided in the Annex I of EC Contract. “EC Model Contract” shall mean the contract form worked out by the Commission for the Fifth Framework Programme. 1.3The Agreement and the EC Contract shall constitute the entire agreement among the Parties. 1.4 In the event that there is any conflict between the terms and conditions of this Agreement and those of the EC Contract, then the terms and conditions of the EC Contract shall prevail. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 475 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura VALORE PRMESSE 2. - Premises. 2.1The above mentioned premises shall form integral and substantial part of the Agreement. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 476 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura OBIETTIVI 3.- Purpose. 3.1 The purpose of the Agreement is to define the mutual rights and obligations of the Parties in the carrying out of the Project. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 477 Consortium Agreement Struttura Introduzione al nuovo Diritto privato OBBLIGAZIONI 4. - Obligations in carrying out the Project under EC Contract. 4.1 The Parties shall carry out all the obligations and they shall have the same role, as under the EC Contract. 4.2 In particular each Party undertakes: a)to perform on time the tasks assigned to it for the performance of the Project and to make available to the other Parties the rights and information defined in Annex II of the EC Contract; b)to prepare and present to the Coordinator the reports and statements to be submitted to the Commission under the EC Contract, within and no later than fiftheen days from the date of the presentation to the Commision; c)to supply promptly to the Coordinator all documents and information as may be required in connection with the Project in order to fulfil the obligations, as under the EC Contract; d)to notify promptly to the Coordinator any delay (actual or foreseeable) in performance of its obligations hereunder or under the EC Contract; e)to make promptly any notification required under Article 16 of Annex II to the EC Contract; f)to bound the sub-contractors and other thirds (employees, consultants, ect.) to respect the provisions under the Agreement and the EC Contract. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 478 Consortium Agreement Struttura Introduzione al nuovo Diritto privato COORDINATORE 5. - Coordinator. 5.1. The Parties have agreed that the University of Insubria, Department of ... (Scientific Responsible and Rappresentative Prof. Massimo Caccia), will act as the Coordinator of the EC Contract. The Coordinator will be Agent of the Parties, with the power and obligations, and in respect of the limits, provided for, as under the EC Contract. 5.2 In addition to the Coordinator's functions pursuant to the Contract, the Coordinator shall have the following functions only : (a) administration, preparation of minutes and provision of the chairman of the Steering Board, and follow-up of its decisions; (b) transmission of any documents and information connected with the Project between the Parties. 5.3 Except for the functions as representative of the other Parties, as described in the EC Contract Annex II Article 2.1d), the Coordinator shall not be entitled to act or to make legally binding declarations on behalf of any other Parties. 5.4 If one or more of the Parties is late in submission of Project Deliverables, the Coordinator may submit the other Parties' Project Deliverables to the Commission. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 479 Consortium Agreement Struttura Introduzione al nuovo Diritto privato PAGAMENTI 6. - Payments. 6.1 Each Party shall bear its costs in connection with the carrying out of the Project. The Commission shall make all payments in respect of its financial contribution to the Coordinator which shall be responsible for transferring the appropriate amount (if any) to the other Parties within thirty days from receipt thereof. 6.2 Such payments shall be made by the Coordinator in Euro. The maximum amount payable by the Coordinator to the Parties (including the Coordinator) shall, in no event, exceed the financial contribution made by the Commission. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 480 Consortium Agreement Struttura Introduzione al nuovo Diritto privato SEGRETEZZA 7. - Confidentiality. 7.1 The Parties agree to keep all disclosed confidential information strictly confidential. Without prejudice to the generality of the aforesaid, the obligation hereunder shall apply in particular to all information which is marked as being confidential and/or that information, of which within 10 days of its disclosure, notice in writing is given by the disclosing party that it shall be treated as confidential. The disclosure of such information should be confirmed in writing. Such information will ordinarily be disclosed to the other party in written form by way of software, draft documentation, drawings or technical specifications, on data storage modules such as diskettes via data communication or by post. All information relating to business secrets such as research and development matters and other business affairs of the other party shall also be treated as confidential. 7.2 The Parties shall not make use of the disclosed, confidential information for any purpose other than in relation with the realisation/implementation/execution of the co-operation Project. 7.3 The Parties shall use all reasonable endeavors to maintain confidentiality and in particular confidential information shall only be given or communicated to such employees who necessarily and properly require such information to perform their duties under their employment. The parties shall keep all documentation and records which contain confidential information in a secure (locked) and safe place. 7.4 The Parties undertake to keep all internal business information of which they, their employees or representative become aware during the performance of their duties at the other parties place of business, strictly confidential and not to divulge the same to any third parties. This shall apply in particular to all internal information relating to technical, design, manufacture, operational or organizational matters. 7.5 If a Party intends to sub-contract to a third party and disclosure of confidential information to such a third party is necessitated thereby, the party shall first obtain the consent of the SB. The disclosing party and the 19/12/2015 sub-contractor shall prior to such disclosure enter into a confidentiality agreement in the same form as this Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali Agreement. 481 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura STRUMENTI DECISIONALI 8. - Management of the Project. 8.1 The Parties shall establish, within thirty days after the date of this Consortium Agreement, a Steering Board (hereinafter also “SB”) composed of a representative of each of them. The University of Insubria, instead, shall have two representatives, taking part to the Project with two Departments. After having informed the others in writing, each Party shall have the right to replace its representative and to appoint a proxy although it shall use all reasonable endeavours to maintain the continuity of its representation. Each representative shall have a deputy. 8.2 The SB shall be chaired by the Coordinator's representative. The chairman of the SB shall appoint a secretary. 8.3 Without prejudice to the EC Contract Annex II Article 2, the SB shall be in charge of overall direction of the Project. To that end, the SB shall take all decisions, and in particular those concerning: the carrying out of the Project; the transfer of the budget among Parties; the review and amendment of the Contract, including Annex I; the assistance to the Coordinator to prepare the Deliverables; the secrecy and disclosure of all information; the use and the access to the Pre-Existing Know-How; the ownership, use and access rights according to Knowledge; the termination of the Agreement; the liabilities of the Parties; the assignment of the Defaulting Party's tasks to specific entity(ies) (preferably chosen from the remaining Parties). 8.4 The SB shall meet at the request of Coordinator chairman or at the request of one of the Parties. Meetings shall be convened by the chairman with at least fifteen (15) calendar days prior notice with an agenda. 8.5 The Coordinator may decide that the meetings shall be held by means of electronic mail, video conference, telephone conference or similar communication systems. 8.6 Minutes of the meetings of the SB shall be transmitted to the representatives of the other Parties without delay. The minutes shall be considered as accepted by the other Parties if, within seven (7) calendar days from receipt, no Party has objected in a traceable form to the Coordinator. 8.7 In voting, each representative shall have one vote. A quorum shall be a minimum of 6 (six) votes. Where decisions are to be taken unanimously, all Parties must be represented at the meeting. 8.8 In case of termination of the Agreement all the decisions shall be taken unanimously by all of the Parties. In case of termination 19/12/2015 in relation to one or more Defaulting Parties, the decision shall be taken unanimously by all of the non-Defaulting Parties. Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 482 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura IPR PROPRIETA’ 9. - Ownership and use of Knowledge. 9.1 Rights on Knowledge will be owned by who has carried out the work generating Knowledge, as under the Steering Board decision. 9.2 The Steering Board will take all decisions, about the share of rights and the use of Knowledge, mainly according to the principles as follows: 1. rights and obligations for every kind of Knowledge will be shared on equal basis by the Parties participating in the workpackage of research,as under Annex I to the EC Contract; 2. the better method for the protection of Knowledge, and the Parties which will be in charge of it, shall be decided after a market survey; the Parties involved shall bear the cots for the survey; 3. the SB should suggest to the owners to create a limited company for the use of Knowledge. 9.3 The Parties involved shall stipulate an agreement regulating the relationship among their, in respect of the decisions of the SB. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 483 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura IPR DIRITTI DI ACCESSO 10. - Access Rights . 10.1 The access rights shall be governed by the rules of the EC Contract and the decisions of the SB. 10.2All Parties shall enjoy access rights to their Pre-existing Know-how needed to carry out their work in the framework of the project. They shall be granted price free. 10.3 The pre-exinsting Know-How of each Partys is that described in the Annex 1 to this Agreement. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 484 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura IPR DIFFUSIONE 11. - Publications, Press Releases and Reports to the Commission. 11.1 Without prejudice to any obligation of confidentiality in respect of another Party's information, the SB shall decide the matter of the publications. 11.2 The oppositions and communications, provided under the Contract Annex II Article 9(3) shall be made to the SB. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 485 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura RESPONSABILITA’ 12. - Liability of the Parties. 12.1 Each Party shall indemnify the other Parties in respect of the acts and or omissions of itself and of its employees and agents and for any direct and reasonably foreseeable loss to the other Parties resulting from the failure of such Party to perform its duties and obligations either under this Agreement or under the EC Contract. Such acts to include false or incomplete statements submitted by a Party in order to obtain a financial contribution of the Commission, or any other advantage under the EC Contract, and for which this Party may properly be held responsible. 12.2 If the Commission, in accordance with the provisions of the EC Contract claims any reimbursement, indemnity or payment of damages from one or more of the Parties: a) each Party whose act or default has caused or contributed to the claim shall indemnify the other Parties for any sum paid by them in respect of such claim; b) the amount of this indemnity shall in no case, however, exceed the total amount contributed by the Commission to the Party whose act or default has caused or contributed to the claim; c) in the event that it is not possible to attribute default to any Party the amount claimed by the Commission shall be shared by the Parties in the proportions that they are to receive the financial contribution of the Commission. 12.3. Each Party shall be solely liable for any loss incurred by third parties resulting from the implementation by such Party of its share of the Project under the EC Contract. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 486 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura DURATA RECESSO 13. - Duration, Withdrawal. 13.1. This Agreement shall come into effect upon the date of the signature and shall continue until complete discharge of all obligations undertaken by the Parties under the EC Contract and under this Agreement (in particular those relating to the IPR matter) including any amendments or extensions thereto as may be mutually agreed in writing by the Parties. – No Party shall withdraw from or terminate this Agreement and its participation in the Project unless: a) during the EC Contract: 1. it has obtained the prior written consent of the other Parties and of the Commission; or 2. that Party's participation in the EC Contract is terminated by the Commission. b) after the expiry of the EC Contract: provided as in the article 14.1, each Party shall be entitled to withdraw from the Agreement, provided that prior written notice is given to the SB at least three months in advance. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 487 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura RISOLUZIONE 14. – Termination. 1.1 In the event of a breach by a Party of its obligations provided by Agreement, the SB will inform the Commission of such breach and request to Defaulting Party the appropriate remedial actions to be taken to rectify non performance. In case the remedial actions requested have not been satisfactorily taken within the given period, the SB may immediately decide to terminate the participation of the Defaulting Party to the Agreement by written notice, and claim to the Commission the termination of the EC Contract for the Defaulting Party and the all penalties, as under the above mentioned EC Contract. 1.2 The SB may immediately terminate the participation of the Party to the Agreement, if the Commission has decided to terminate the participation of the Party to the EC Contract, by written notice. 1.3 In the event of breach, the SB will decide the amount of penalty that the defaulting party shall pay, in respect, otherwise, to the claim of the Commission. 1.4 The SB will provide the other consequences of the breach (e.g. loss of the right on knowledge; restitution of the goods and the documents; etc.). 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 488 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura FORZA MAGGIORE 15. – Force Majeure. 15.1 The provisions of the EC Contract relating to Force Majeure shall apply to this Agreement. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 489 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura AMPIEZZA DEL MANDATO 16. – No Agency. 16. 1 Nothing in this Agreement shall be deemed to create a partnership or agency between the Parties. Neither Party shall be empowered or entitled to commit the other Parties to any obligation or liability under the EC Contract or otherwise without having first secured the prior written permission of the concerned Party. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 490 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura CESSIONE OBBLIGAZIONI 17. - Assignment. 17.1 Neither Party shall without the prior decision of the SB assign or otherwise transfer any of its rights and obligations hereunder. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 491 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura COMUNICAZIONI 18. – Communications and Notices. 1.1 All correspondence between the Parties and the Commission pursuant to the EC Contract shall be directed through the Coordinator. To the extent that it is relevant to the other Parties it shall be copied to them along with replies received. 1.2 Any notice to be given under this Agreement shall be in writing to the following addresses and recipients. It shall be deemed to have been served when personally delivered, or, if transmitted by telefax, electronic or digital transmission when transmitted provided that such transmission is confirmed by receipt of a successful transmission report and confirmed by mail. Any such notice shall be addressed to: ... ... ... 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 492 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura LEGGE APPLICABILE 19. – Governing Law. 19.1 19/12/2015 This Agreement shall be construed according to and governed by the European Law and, if not provided, by Belgian Law. Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 493 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura GIUDICE COMPETENTE 20. – Settlement of disputes. 20.1 Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration under the Rules of International Chamber of Paris, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this Article. The place of the arbitration shall be Paris and the language of the arbitration shall be English. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 494 Introduzione al nuovo Diritto privato Consortium Agreement Struttura NULLITA’ PARZIALE 21. – Severability. 1.1 The invalidity or unenforceability of any one or more of the provisions of this Agreement will not invalidate or render unenforceable the remaining provisions of this Agreement. Any illegal or invalid provision of this Agreement will be severable and all other provisions will remain in full force and effect. The Parties agree to replace such illegal or invalid provisions or any gaps in this Agreement that might become evident, with new, valid provisions that correspond as closely as possible to the intended purpose of this Agreement. 19/12/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali 495