LA FAMIGLIA
ART. 29 cost.
1° comma
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio".
LA FAMIGLIA
• La famiglia è la principale tra le
formazioni sociali (art. 2 cost).
• E’ “fondata sul matrimonio” quindi lo
Stato riconosce il vincolo
matrimoniale come base della
famiglia.
Il matrimonio
• Il matrimonio è un
accordo attraverso
il quale un uomo e
una donna
assumono un
impegno stabile di
convivenza, di
reciproco rispetto
e di solidarietà.
Tipi di matrimonio
Matrimonio
Civile: è
celebrato dal
Sindaco ( o
un sostituto),
produce solo
effetti civili e
si scioglie con
il divorzio
Matrimonio
Concordatario:
è celebrato dal
parroco,
produce effetti
sia religiosi che
civili, ed
è indissolubile
(salvo
l'annullamento
del Tribunale
ecclesiastico)
Matrimonio
di culto
acattolico:
è celebrato
dai ministri
di culto
diverso da
quello
cattolico
Il DIVORZIO
• Nella nostra Costituzione il matrimonio
NON E’ considerato INDISSOLUBILE.
• Dopo ampio dibattito nell’Assemblea
Costituente, con una differenza di 3 voti,
venne tolto questo aggettivo al
matrimonio.
• Questo ha reso, possibile nel 1970
l’emanazione della legge sul divorzio.
• Nel 1974 si svolse il referendum
abrogativo di questa legge ma il No
raggiunse il 59.3% dei voti.
Scioglimento del
matrimonio
• Il DIVORZIO è il provvedimento del
giudice che dichiara lo scioglimento
definitivo del matrimonio civile.
Il Divorzio si può ottenere
Dopo una
condanna di
uno dei due
coniugi
all’ergastolo
o alla
reclusione
superiore a
15 anni.
per
matrimonio
non
consumato
dopo 3 anni
di
separazione
legale
ininterrotta
Effetti del divorzio
Cessano tutti i doveri
assunti con il
matrimonio tranne gli
obblighi nei confronti
dei figli.
Dopo il divorzio si
può contrarre
nuovo matrimonio.
LA SEPARAZIONE
CONIUGALE
IL
DIVORZIO
Determina solo un
l’allentamento degli
obblighi tra marito e
moglie
Il matrimonio si
scioglie
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LA SEPARAZIONE LEGALE
• Non determina lo scioglimento del
matrimonio: i coniugi sono ancora sposati e
non possono contrarre nuovo matrimonio.
• ATTENUA I DOVERI RECIPROCI: non c'è più
l'obbligo di coabitazione, di fedeltà e il dovere
di assistenza si trasforma nel dovere di pagare
un assegno per il mantenimento dei figli e
dell'altro coniuge.
La separazione legale può essere
Giudiziale
quando è pronunciata dal
Tribunale in caso di
disaccordo. Le condizioni
della separazione sono
decise dal giudice.
Consensuale
quando è decisa con
l’accordo dei coniugi
che determinano tutte
le condizioni e il
Tribunale si limita ad
omologare tale
accordo .
La potestà sui figli dei
genitori separati o divorziati
La potestà continua a spettare ad
entrambi i genitori.
A seguito della Legge n. 54 del 2006, la
potestà spetta congiuntamente ad
entrambi i genitori e quindi le decisioni
di maggiore interesse per i figli, relative
all’istruzione, all’educazione e alla salute
sono assunte di comune accordo.
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Art.29 cost.
2° comma
"il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza
morale e giuridica dei coniugi”
Rapporto tra i coniugi
• Prima dell'emanazione della Costituzione, i
rapporti tra i coniugi erano regolati secondo
norme giuridiche che ponevano il marito in
una posizione di superiorità rispetto agli altri
componenti della famiglia.
• Il marito era il capo famiglia, doveva
provvedere al suo mantenimento ed
esercitava la potestà sui figli e sulla moglie che
era obbligata a seguirlo ovunque egli credesse
opportuno stabilire la residenza.
La RIFORMA del diritto di famiglia
• La riforma del diritto di famiglia, avvenuta
solo nel 1975, ha profondamente modificato
la struttura dei rapporti giuridici nella famiglia
e ha finalmente posto la coppia marito-moglie
su di un piano di assoluta parità.
DIRITTI E DOVERI
UGUALI E RECIPROCI
•Fedeltà
Coabitazione
•Assistenza morale
e materiale
•Collaborazione
Contribuire ai bisogni della
famiglia in proporzione alle
proprie sostanze e al proprio
lavoro professionale o
casalingo
Art. 30 cost
" E' diritto dovere dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal
matrimonio …"
Rapporti tra
genitori e figli
TUTTI i figli godono degli stessi diritti
e doveri nei confronti dei genitori.
Un figlio può essere
LEGITTIMO se nato all'interno del
matrimonio.
NATURALE se nato da genitori non sposati.
– Il figlio naturale viene RICONOSCIUTO da
uno o da entrambi i genitori.
– Se Il figlio naturale è riconosciuto solo da
un genitore assume il cognome del
genitore che lo ha riconosciuto per primo.
E' FIGLIO ADOTTIVO è il bambino inserito,
per effetto di una sentenza del Tribunale, in una
nuova famiglia.
– Il figlio adottivo prende il cognome dei
genitori e acquista lo stato di figlio
legittimo.
Diritti
• I figli hanno il DIRITTO di essere
EDUCATI, ISTRUITI, MANTENUTI dai
genitori, che devono tener conto delle loro
capacità, attitudini e aspirazioni.
• I genitori devono contribuire in proporzione
delle loro rispettive sostanze.
• Gli obblighi dei genitori rimangono finché i
figli non sono economicamente indipendenti,
purché seguano un regolare corso di studi o
siano attivamente in cerca di lavoro.
Doveri del figlio
• Rispettare i genitori
• Contribuire, in relazione alle proprie
sostanze e reddito, al mantenimento
della famiglia, finché convive con
essa;
• Dare un assegno alimentare ai
genitori se sono in stato di bisogno.
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famiglia e costituzione - Il blog della prof. di diritto