officium nostrum publicum est illudque nemini denegare possumus neque debemus ad predittam eius requisitionem ita fecimus. 139 Unde ad futurum rei memoriam supradictique domini marchionis certitudinem et cautelam replenam fidem factum et exinde de premissis hoc presens publicum instrumentum per manus mei notarii supradicti signoque meo solito signatur subscriptione mei qui supra indicis et nostrorum infrascrittorum testium subscriptioni- bus 140 roboratum. Quod scripsi et feci ego supradictus Cesar Damianus publicus et Regius ut supra notarius qui premissis om- . nibus rogatus interfui ipsumque meo solito et consueto signo signavi requisitus. I Ego qui supra Vitus Antonius Russus castri sancti Antimi regius ad contractusindex nec subscripsimanu propria. I lo Marc'Antonius Maistro di Napoli sono testimonio ut supra. I lo Don Iacopo Antonio Cecere Arciprete di Capo di Monte sono testimonio ut supra. I lo Marco Santuccio sono testimonio ut supra. lo Paulo Caputo sono testimoniout supra. I 1 lo Nardo Rendella sono testimonio ut supra. I Presentibus indice Vito Antonio Russo regius ad contractus castri Sancti Antimi. Nardo Rendella. Joanne Francisco Maijone. Marco Antonio Maistro de Neapoli. Reverendo domino lacobo Antonio Cecere archipresbitero. Paulo Caputo et Marco Sanctuccio testibus de supradicto casale Mileti. Registri della cancelleria Angioina VoI. II (1265-1281) pago 257 n. 85 - Die V octobris XV ind. (1271) apud Melfiam. Nicolao de Rugeth et Isabelle Uxori, heredibus etc. (conceduntur) bona que fuerunt quondam Iacobe Cutone, existentia in Aversa. (Inter que bona: petia una terre in pertinentiis ville Ma!eti ubi dicitur ad Castaneam, iuxta terram Ligorii de Pascanid""é"tracobi 154 Pilimarini de Neapoli; item in villa Pascarole peti a una terre iuxta domum Martini de Rahone de eadem villa et hortum Roberti Capicis et ibi nemus quod fuit Ioannis de Rebursa; item in pertinentiis Palude Carbonarie terra una iuxta terram Sergii de Iudice de Neapoli et terram heredum Henrici de Sancto Arcangelo; item terra una iuxta terram Petri Visconti; item iardenum iuxta terram Roberti Capicis et Ortum Andree de Thomasio) (Reg. 7, f. 71 e segg.). VoI. VII (1269-1271) pagg. 183-192 pago 183 n. 67 (Johannis Barberio, fam. concedit nonnulla bona in villa Maleti, de pertin. Averse). (Reg. 13 f. 17. t.) pago 192 n. 37 (Mandatum pro Bartholomeo Guindacio miI. et Sigelgayta, eius uxore, possidentibus bona in villa Maleti, contra Nicolaum de Roget mil. et Isabellam eius uxorem, molestantes eos protextu concessionis obtente de bonis qd. Iacobe Cutone). (Reg. 1271 A f. 80) VoI. VIII (1271-1272) pagg. 42-77-82 pago 42 n. 40 (Donat Nicolao de Roget mil. quedam bona sita Averse, in loco Maliti). (Reg. 1271 A f. 214) pago 77 n. 303 (Executoria concessionis, facte Mattheo de Riccardo de Archiprete et Girardo de Urbe, quorundam bonorum qd. Iacobe Cutone, in perminentiis Neapolis, que bona sunt hec vid.: terra quam laborat Angelus Caputus iuxta bona qd. Iacobi Tomacelli miI. di Neapolis, Johannis Surrentini, Riccardi Caraczuli miI. et Ligorii de Carminiano de Neapolis; et in pertinentiis Averse, vid. in Villa Maleti iuxta bona Matthei Caraczuli miI. de Neapolis, Philippi de Acerra miI. Et redditus est in tarenis Amalfie). (Reg. 1271 A f. 268 e 1.) pago 82 n. 336 (Mandatum, pro Nicolao de Rogetto, miI. di possessione 155 quorundam bonorum qd. Iacobe Cutone, ei concessorum, in villa Maleti). (Reg. 1271 A f. 278) VoI. XXI (1278-1279) pago80 n. 19 (Mentis Bonaiuncte de civitate Firmana, cui donantur nonnulla et confÌnato bona in Neapoli et eius casalibus, vid.: domus una in platea Nidi, in villa Pluiane fundus unus, in casali Malite terra una. Item in Neapoli apothece due ... etc. etc.) Dot. XXVIII ianuarii. (Reg. 28 f. 131 t.) Da « Regii Neapolitani Archivi Monumenta » VoI. V p. 63 Membrana CCCCXX (Anno 1074) t In nomine domini dei salvatoris nostri Ihesu Christi anno ab incarnatione eius millesimo septuagesimo quarto: Vicesimo quarto ygitur anno regnante. domino riccardo per liguriecampanie tellus comitatum atque principatum capue cum domino iordano Elio eius gloriosi francorum atque longobardorum principibus. mense aprilis duodecima indictione. Ideoque ego aldoyno franco. unum ex militibus aversani. videns me habere fegus bene£cii a partibus prefati principibus. pro partibus nostre militie. quapropter per humilitatis compunctionem. exoriendo recordatione peccata mea et timore divini iudicii quia iniquitatis misterium plerique erroris ministrat. unde ideo hoportet nos semper deum timere ne a maioris culpe cumulum perveniamus quia nichil michi prodesse: prudenti a cum ignorantia dei quia me iusti salubri compungitur quia videlicet si corde credo confessiones horis tenebo. ad salutem. proinde toto mentis studio per consensum et largietatem nostri seniori gloriosi principibus reddimus atque tradimus per manus domini stephani ygumini de monasterio sancti sevastiani. quod situm est intus neapoli et in sui sancto cenovio. integra ecclesia sancti nicolay. que constructa adesse videt in loco malito. cum omnibus fundoras seu terris suis et cum omnibus ad ipsa ecclesia pertinentes per quolibet modum. et simul pariter cum omnibus fundoras et terris, seu piscine. et palmenta. cum suscitorias suas. cum viis et anditas seu introytas earum. et omnibus sibi generaliter et integro pertinentibus ipsius iuri monasterii. Insimul pertinentes. pro eo quod usque modo causa ipsius monasterii iniuste tenuimus. pro obtoritatis gratia voluntarie nostri 157 seniori. prefati principibus iuste dimittimus. ut per oratione ipsius servorum dei possumus superna gratia invenire. dum que tibi domino stephano ygumine cuctorumque vestrorum fratruum tradita sint ovedientiam illa cum suprascripte terras erfundoras, et cum omnibus eis pertinentibus sicut superius legitur. ut licentiam habeatis. illas tenere, et laborare, seu seminare. et frugiare, sive super vos ipsos. ve! ad laborandum dare vos et posteris vestris cuncte et integre faciendi exinde omnia quocumque volueritis. pro utilitate ipsius sancti vestri monasterii. tantumodo. licentiam habeant homines de suprascripto loco ut in ipsa ecclesia recipiatis illi hominibus pro ofIicium audiendum. et pro sepeliendum. et iterum nunquam aliquando. nos suprascripto adIoyno. ve! nostris heredibus. aut nostris posteriores. vobis et posteris vestris. aliquod tollamus aut queramus per nullum modum ve! per qualibet persona summissas. set nos et nostris heredibus ve! nostris posteriores. vobis suprascripto domino ygumino et vestrum frates seurum et a vestris posteris. antestare et defensare debeamus ab omnibus hominibus omnique partibus, et si quis ex nos. aut nostris heredibus ve! posteris nostris irritum fecerit. contra hanc chartulam oblationis maledictionem habeat ab omnipotente deo. et beate marie et a trecentorum decem et octo patribus. habeat partem cum diavolo. et cum iuda traditore. et cum anna et caypha. et aperiat terra et deglutiat eos sicut dathan et abylon. et componat pro parte :fide servantis. auri libra. una. et hec charta oblatione qualiter continet :firmarobusta permaneat in perpetuum. et te petrus scrivere rogavimus in aversane curie per suprascripta indictione duodecima. t t t t Riccardus Princeps ego aldoyno concessi et subscripsi t ego grimoaldus concessit et subscripsi ego savinus presbyter et iudex t t Da Regii Neapolitani Archivi Monumenta (VoI. I pago 55 nota 2). Cum Pratillo vetusta quoedam instrumenta perlustranti occurrisset mentlo Meliani, Me!ani, ac Maliani, in sua docta admodum dissertatione de Liburia, qua langobardicam Pellegrinii locupletavit historiam, opinatus est huiusmodi nominibus fortasse denotatum fuisse olim vicum, qui nunc Melito vulgo nuncupatur. At enim158 vero eumdem hunc vicum antiquiore vel aevo appellatum £uisse Melitum testantur tum praesens membrana, tum aliae quamplurimae ad vetusta item saecula spectantes, in quibus Melitum aut Malitum memorari, adiecto plerumque to Maius, Claritius docuit. Quapropter nomina ma, quae Pratillus expiscatus £uit, alios a Melito vicos indicasse arbitramur, quorum nulla ad nostram aetatem vestigia perennarunt, non secus ac contigit Malitello, sive Malito piczulo, de quo idem meminit Claritius. Meliti vero nomen non aliunde arcessitum videtur quam a melois, nempe pomis, quorum etiamdum £eracissimus melitanus est pagus. Da « Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam Pertinentia» di Bartolomeo Capasso VoI. II p. II straleio di pago 176 dal capitolo Neapolitani Ducatus Descriptio Ubi et De Liburia Iuliano oppido (n.J!~Qi.~li~pol~de qua infra, ad sinistram relicto ac versus orientem iter aggrediendo Malitum (Melito) attinginus. Tunc habebatur Malitum maius et Malitum pictulum; atque Malitum S. Petri et Malitum S. Neapolitane ecclesiae, partes seilicet eiusdem, quae ad privatum dominium pertinebant. In Malito orat ecclesia S. Nicolai et b. Mariae virginis; fossatus publicus, atque loei vel terrae, quae dicebantur campus de tevorola vel tevorolo, castanietum, calinera vel kasimera at illa cruce, at terra occanum, ad ara murata, ad illo aspru, ad terraeianum, at illi catafini 1. Iuxta Malitum pictulum, deinceps Malitellum, erat Carpinianum posterioribus temporibus destructum 2. Idem straleio da pago 187-188 . . . Et primo unam, non duplicem esse Liburia contendo, cujus fines erant a septentrione Clanius fluvius sive Laneum, nunc i lagni, et aliquanto ulterius etiam mons Cancelli supra Suessulam, 1 Ibid., nn. 448, 549, 604; item 68, 220, 507, 635. 2 Ibid., nn. 269, 507 et noto (1) Ibid. CHIARITO,Op. cit., p. 168. 161 ab ortu ipsius Lanei scatebrae et ager Nolanus, ab occidente tyrrhenum mare, et a meridie, ubi hnes aliquando incerti, ager Neapolitanus et Cumanus sive potius fossatum pubblicum quod erat apud Grumun et Casandrinum, apud Melitum, :e.~:I)""YBU.Pquli, et Quartum ... l l Chartar. S. Blasii n. 40, ubi 1132 in territorio villae Casandrini et Grumi memoratur Iocus qui dicitur fossa de Iu fossato Neapolis; et Regest. Neap. un. 143, 404, 680. 162 Regolamento di Pubblica Igiene pel comune di Melito di Napoli Napoli 1869 Capo I Salubrità delle abitazioni e luoghi abitati Art. 1 Le abitazioni dovranno essere condizionate in modo da comunicare con l'esterno senza difetto di aria, tanto con la costruzione eli novelle finestre, quanto con l'ampliamento di quelle esistenti. Art. 2 Ogni casa di nuova costruzione deve avere condotti sufficienti per le acque sporche: i cessi dovranno essere proporzionati al numero degli abitanti, distaccati dalle cucine e dai pozzi, e tali da essere spurgati non più di due volte l'anno; dovranno inoltre essere condizionati in maniera da non tramandare puzzo. Art. 3 Le nuove abitazioni debbono essere fornite di acqua sufficieme al numero degli abitanti. 163 Art. 4 Le case costruite di pianta non possono essere abitate, se non dopo un anno dal giorno del completamento dell'intonaco; l'istessa misura s'intende applicare per le stanze che si aggiungono ad una casa già vecchia, e pei piani separati: che se si tratta semplicemente d'intonaco nuovo, l'abitazione è permessa dopo tre mesi. Art. 5 Le case sottoposte ai terrapieni non possono essere abitate da persona qualunque. Art. 6 Ciascuna casa deve essere fornita di cappa e tubo fumario proporzionato alla capacità del focolaio e consumo del combustibile. Il tubo che scaturisce il fumo deve terminare sopra dei tetti e dei terrazzi con convenienti bocche di emissione, e condizionato in modo da non rimandare il fumo nell'interno dell'abitazione. Art. 7 I pianterreni, detti comunemente bassi, a cura del proprietario debbono essere imbiancati, e tenuti sempre puliti, almeno una volta l'anno. Art. 8 È vietato di lordare od in qualunque modo corrompere le acque pubbliche, di lavarvi panni, gramigne o gittarvi corpi di animali morti od altri oggetti schifosi. Art. 9 I proprietari sono tenuti a far pulire i pozzi e le cisterne sempreché se ne mostri il bisogno ed immancabilmente nei casi in cui l'acqua si è resa impura per la caduta di cose immonde. Qualora poi, data la necessità, non curino di tanto eseguire, dopo un primo perentorio avviso dell'Autorità Municipale, procederà questa d'ufficio alle bisognevoli opere, giusta l'art. 104 della Legge 20 marzo 1865, N. 2248, Allegato A. 164 Art. 10 I tubi che portano l'acqua nelle cisterne debbono essere di ferro, zinco o creta, e le aperture esterne sì di esse che dei pozzi debbonsi trovare in luoghi ove non è possibile rendere le acque impure; ed a tal fine i lastrici debbonsi tenere sempre puliti, curando che l'ingresso ad essi sia chiuso con cancelli a chiave. Art. 11 Le acque impure derivanti dagli usi domestici debbono essere versate nelle latrine e non mai gettate nelle vie o in altri luoghi prossimi all'abitato: quelle dei lavatoi si debbono espilare di notte non prima di tre ore dopo la caduta del sole. Art. 12 Saranno chiuse le latrine tanto sul suolo pubblico, quanto su quello di proprietà privata, ed è vietato di costruirne altre nei muri fronteggianti le vie pubbliche. Art. 13 L'Autorità Municipale ordinerà le debite riparazioni ai condotti interni, delle latrine, quando saranno rotti o forati. Art. 14 Chiunque vorrà espurgare un cesso è obbligato farlo eseguire non prima della mezzanotte, e mai più tardi dell'alba. Il vuotamento dallo marzo a tutt'ottobre si eseguirà dopo la mezzanotte, e negli altri mesi dalle dieci della sera sino all'alba. I fossi di essi cessi si dovranno disinfettare con sufficiente quantità di satura soluzione di solfato di ferro e ciò a spesa del proprietario. Il materiale estratto sarà trasportato lungi dal paese in recipienti ben chiusi, restando a cura del proprietario di far pulire la strada, qualora rimanesse imbrattata per siffatta operazione. Art. 15 I fossi atti a contenere le materie fecali debbono essere molto profondi e larghi, e rivestiti di smalto idraulico per impedire l'impregnamento del terreno e l'emanazione di miasmi putridi. 165 Art. 16 Le materie tratte dai pozzi neri e fogne debbono essere poste in botti coverte, e trasportate immediatamente fuori l'abitato, ove saranno coverte di terra per adoperarle alla concimazione. Art. 17 È proibito di gettare nelle pubbliche vie o piazze, sia acque che non servano per innaffiamento sia immondizie di qualunque natura: le quali immondizie si debbono deporre in appositi recipienti per consegnarsi agli spazzatori, quante volte i proprietari non preferiscano serbare a proprio uso le dette immondezze, purché si osservino al riguardo le prescrizioni igieniche contenute nel Regolamento. Art. 18 Le strade saranno a cura del Municipio spazzate tutti i giorni e sgombre dalle materie lasciatevi dagli animali di transito. Art. 19 Nei locali in cui si conservano immondezze vi debbono essere dei ripostigli in luoghi remoti, nei quali raccogliere la spazzatura di dette immondezze fino al momento in cui si portano via. Art. 20 I recipienti da usarsi pel trasporto di cui all'articolo precedente debbono essere costruiti in modo tale che le immondezze non possano sperdersi anche in minima quantità; e trattandosi di materiali liquidi, i recipienti debbono essere chiusi. Art. 21 Le immondezze debbono portarsi 300 metri distanti dall'abitato, ove è proibito tenerle all'aria libera: esse debbono essere allogate in ampie e profonde fosse: le liquide si copriranno di terreno e le solide di paglia, erba ecc. 166 Art. 22 È vietato assolutamente trasportare allo scoverto cenci non lavati, ossa molto fresche o non ben disseccate, ed altri avanzi freschi di macelli: tali materie, a seconda della quantità, debbonsi trasportare in cesti ben chiusi od in forgoni, carri coverti da tela catramata. Art. 23 Chiunque vuole stabilire depositi di cenci deve cercare il permesso all'Autorità Municipale, la quale non concederà la licenza, se non a condizione che il luogo di deposito sia alla estremità dell'abitato e tenuto per un periodo non maggiore di giorni 15. Gli attuali depositi di cenci nel centro del paese sono soppressi, salvo il disposto dell'art. 88 della Legge di pubblica sicurezza. Art. 24 Le stalle per gli animali da tiro e da soma, che trovansi nello abitato, debbonsi mantenere con la massima nettezza, e lo stabbio unito ai residui di paglia ed alla spazzatura dev'esser tolto continuamente e portato fuori l'abitato, secondo le norme e le ore stabilite in altro articolo. Art. 25 Nei luoghi abitati non possonsi tenere mandre di animali vaccini, ovini, suini o di capre. Art. 26 Coloro che nell'interno del Comune vogliono stabilire stalle di asine destinate a somministrare il latte, dovranno ottenere il permesso dal Sindaco che l'accorderà dietro parere della Commissione Municipale di Sanità. TaIe permesso si rilascerà a condizione che le stalle si stabiliscano in luoghi appartati. Art. 27 I maiali debbonsi tenere in campagna ed ivi non possonsi mantenere nelle camere ove si dorme. È proibito averli nelle case del paese. 167 Art. 28 L'arte dei maniscalchi deve esercitarsi fuori del Comune alle strade esterne. Le località che gli esercenti vogliono occupare debbono essere denunciate all'Autorità Municipale, la q~ale darà il permesso, dietro ispezione e verifica della Commissione di Sanità. I maniscalchi poi sono tenuti a lavare e spazzare il terreno ove scorre il" sangue degli animali che salassano e debbono curare lo spazzamento degli escrementi che per avventura si formino innanzi ai loro locali. Capo II Cibi e bevande Art. 29 Tutti gli esercenti arti e mestieri sono sottoposti alla sorveglianza dell'Autorità Municipale per la parte rneribile alla pubblica igiene. Sono passibili di contravvenzione quegli esercenti che smerciassero alimenti falsificati o adulterati nocivi alla pubblica salute, giusta l'art. 59 del Regolamento sulla sànità pubblica 8 giugno 1865. Art. 30 Non si potrà aprire al pubblico bottega per lo smercio di carni di ogni sorta, se pria non se ne faccia dichiarazione alla Autorità Municipale, la quale mediante la Commissione igienica verificherà se i locali scelti abbiano le condizioni volute dal Regolamento. Tali locali debbono essere ventilati, provvisti di acqua, di pavimenti lastricati, di fogne pel facile scolo e di parete con marmo o di lavagna. Art. 31 Nessuna bestia può essere macellata senza la visita del perito delegato dal Comune. Le carni macellate fuori del Comune non 168 possono vendersi senza le debite verifiche e cautele. Le carni di animali bovini, ovini ecomorti per accidente o precipitati, di quelli uccisi quando si veggono presi da malattia di rapido corso, timpanite, colpo di sangue ecc., possono mettersi in vendita soltanto col permesso del Sindaco, previo parere della Commissione di Sanità; le bestie da macello si debbono tenere ricettate in luoghi lontani dall'abitato. Art. 32 Le carni fresche di maiale non possono vendersi durante i calari estivi. Il Sindaco, a seconda la temperatura delle stagioni, pubblicherà apposito manifesto indicando l'epoca in cui è permessa la vendita di tali carni. È proibito il macellamento di maiali di sesso femminile non stati sanati alla poppa, e così pure lo smercio delle loro carni e lardo. Art. 33 I mercivendoli di carni, di pesci e di altri commestibili e sostanze animali in ogni sabato di buon mattino debbono lavare le panche con soluzione di doruro di calce, e poi novellamente dopo un'ora con acqua calda. Coloro che non hanno le lastre di marmo, ma di legno, in ogni sabato debbono grattarle. In tutti i casi le panche ogni giorno si laveranno con acqua calda. Art. 34 Il pane dev'essere ben cotto, soffice e formato di farine sane e ben fermentate. Non può smerciarsi pane muffito, né quello che, comunque fresco, dà un senso di putente, e quello adulterato con sostanze eterogenee. In questi casi, assodata la contravvenzione, i pani saranno confiscati e distrutti. Art. 35 È proibita la vendita della pasta confezionata con materie estranee, mista ad avena o pietruzza od acida. Assodata la contravvenzione, le paste saranno distrutte. 169 Art. 36 Saranno immediatamente distrutte: 1) Le carni salate, affumicate, disseccate o preparate in qualsiasi modo, anche poste entro intestino o vesciche, quando siano guaste, corrotte, divenute molli, di colore giallo grigio, o putenti. 2) I caci guasti che abbiano subito una putrida fermentazione, divenuti molli e puzzolenti. 3) I pesci ammolliti e guasti, i pesci salati, marinati o conservati in olio, aceto ecc. che siano divenuti guasti. 4) Le frutta fracide ed immature. Art. 37 L'ammollimento dei baccalari, stokfis ecc. infìno a quando il Municipio non provvederà con apposito locale si farà fuori l'abitato, cambiando spesso le acque e buttandole nelle latrine. Art. 38 Il vino che s'espone in vendita deve essere di buona qualità, senza niuna adulterazione: similmente la' birra e gli altri liquori fermentati ed alcoolici e l'aceto. I venditori di simili generi non possono far uso di recipienti misure ed utensili di rame e di piombo, né foderare i loro panconi di lastre di tali metalli. La Commissione Municipale di Sanità ha la facoltà d'ispezionare, sempre che le aggrada, i locali ad uso di vendita dei generi nominati; trovandoli guasti o adulterati, li sequestrerà, salvo l'ulteriore procedimento a carico del contravventore. Art. 39 I caffettieri, sorbettieri, ristoratori, pasticcieri, ostieri, oliai ed altri che smerciano cibi e bevande non possono usare o praticare niuna alterazione o sofisticazione nei rispettivi oggetti. Simili negozi sono soggetti a visite improvvise della Commissione di Sanità. 170 Art. 40 I venditori di sale non possono servirsi di recipienti, misure e bilance di rame, zinco o piombo; come egualmente non possono usare vasi di rame non bene stagnati i trattori, bettolieri, ostieri, caffettieri ecc. Art. 41 Le prescrizioni contenute nel presente regolamento riguardanti la salubrità delle abitazioni urbane saranno ugualmente osservate per quelle rurali. Art. 42 Le acque stagnanti ed i terreni paludosi, che fossero a tale vicinanza dell'abitato in modo da poter danneggiare la pubblica salute, saranno prosciugate a cura dei proprietari. Art. 43 Il bruciamento delle stoppie prima della fine di agosto resta espressamente vietato. Art. 44 Quando si conoscerà che sia per entrare nel paese bestiame sospetto, il medesimo dovrà far sosta al confine per alcuni giorni di osservazione. Art. 45 Resta espressamente vietato di lasciare nelle pubbliche vie o nei mondezzai od altri siti animali morti. Essi debbono interrarsi, almeno a 100 metri di distanza dall'abitato ed a due metri di profondità. Che se le bestie sono morte di malattia contagiosa, debbono essere trasportate e non trascinate fino alla fossa, ove saranno coverte di calce e si curerà di seppellirle con tutta la pelle. 171 DISPOSIZIONI PENALI Art. 46 I contravventori al presente Regolamento andranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, giusta l'art. 144 della Legge 20 marzo 1865 sull'Amministrazione Comunale e Provinciale, salvo che non sieno sancite pene speciali da altre leggi e regolamenti. Per l'accertamento delle contravvenzioni e pel relativo procedimento si osserveranno le norme stabilite negli articoli 147 e seguenti della citata Legge. Melito, li 29 aprile 1868 Visto del Sindaco Vincenzo Piscopo Per copia conforme Il Segretario Capozzi Visto ed approvato dalla Deputazione provinciale Napoli 16 aprile 1869 Pel Prefetto L. RENDINA Visto al Ministero dell'Interno per gli effetti dell'art. 138 della Legge Comunale e Provinciale. Firenze addì 29 maggio 1869 Per il Ministro GERRA 172 CATALOGO DEI PARROCI Nomi Data d'investitura Ceçere Jacono Antonio. Arciprete di Capodimonte Filosa Gennaro Cepollaro Carlo De Alteriis Flaminio Salzano Ambrogio . Verde Rocco . Russo Isidoro . Donadio Felice Donadio Nicola Guarano Gaetano . Franco Carlo. Capozzi Giuseppe. Iaccarino Gennaro . D'Arbitrio Cesare Balsamo Raffaele Abete Raffaele. 8-1-1579 . DATI RIEPILOGATIVI Data Al 31-12-64 »31-12-65 »31-12-66 »31-12-67 »31-12-68 »31-12-69 »31-12-70 Censim. 71 Al 31-12-72 »31-12-73 »31-12-74 »31-12-75 . Ottobre 1625 1644 1645 8-1-1657 30-8-1687 18-6-1700 1-2-1709 26-9-1742 21-9-1780 16-7-1799 26-4-1839 19-8-1883 Luglio 1907 1-1-1928 2-2-1971 DEGLI ULTIMI CENSIMENTI Nati Morti I-gra 269 254 265 247 235 245 225 260 314 328 353 320 84 81 65 56 53 79 63 50 87 89 73 74 204 185 183 209 317 255 573 397 641 598 600 519 Emigrati Eccedenza Ab" ltantl Aumento qv 181 227 207 201 209 247 294 311 371 349 397 421 173 208 131 176 119 290 174 441 296*344 497 488 483 344 8032 8163 8339 8538 8828 9002 9443 10083 10580 11068 11551 11895 0,016 0,021 0,024 0,034 0,020 0,049 0,068 0,049 0,046 0,044 Comune di Melito di Napoli Provincia di Napoli 110 Censimento della Popolazione 24-25 ottobre 1971 Delimitazione della Sezione Via Roma - Circumv.Esterna - Via Mugnano - Strada Torricello la Sezione Via Roma dal n. 1 al n. 70 Mass. Monacelli Via Cimitero Mass. Visconti Mass. Rinchiuso Via Madonnella Via Roma dalla 2a trav. alla 6a trav. compreso lO e 20 Vicoletto Via Mugnano la Traversa Via Circumv. Esterna (lato Mugnano) Delimitazione della Sezione Via Roma - Cupa S. Stefano - Via Torre Garofalo delle Grazie 2a Sezione Via Roma Via Rose dal n. 71 al n. 137 175 Vico Franco Vico Palazzo Via Casamartino Mass. Signorelli Mass. Incurabili Mass. Fra Diavolo Via Madonna delle Grazie Delimitazione della Sezione Via Roma - Colonne di Giugliano - Cupa Com.1e Starza Ja Sezione Via Roma Via Roma dal n. 138 al n. 219 dalla 7a trav. alla 11a trav. Delimitazione della Sezione Via Roma - Via Lavinaio - Cupa Sant'Antimo 4a Sezione Via Roma dal n. 220 al n. 294 Vico Viocciola Vico Cimmino Vico Viglione Vico F. Rossi Vicoletto Rossi Via Lavinaio Piazza G. Marconi Cupa Sant'Antimo Delimitazione della Sezione Via Roma - Cupa Se Stefano - Via Torre Garofalo 5a Sezione Via Roma Vico Albo dal n. 295 al n. 344 176 Vico Donadio Vico Gelso Vico Neve Vico Orefici Via Pizzone Vico 10 Pizzone Vico 20 Pizzone Cupa S. Stefano Vico Topa Via Torre Garofalo Vico Trinità Delimitazione della Sezione 12a Traversa - Via Roma - Prolungamento Pizzone 6a Sezione Via Roma 12a Traversa Via Roma dal n. 345 al n. 389 Via Roma 1a Traversa Via Prol. Pizzone Via Prolungamento Pizzone dalla 1a alla 4a Traversa Delimitazione della Sezione Via Melitiello r Sezione Via Melitiello Via Melitiello dalla 1a alla 8a Traversa 177 COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Comune codice 045 - Provincia codice 063 XI Censimento Generale della Popolazione 24 Ottobre 1971 RIEPILOGO DEGLI STATI DI SEZIONE Abitazioni Vani stanze zO>O) <nU Famiglie Popolazione residente ..s .!!i Q) 'd;aE S §.'§ DEFINITIVI ci!, ci! :>.s,o:>o '''S;B <n .... .go",:;j °... o> S :;j Z ""'0" ifi"gs:."gl:: ifi"g O) o ,,'" :B0>§'d:B O) . o>§" '" . o>o "gS'05go> "gs 'i:J]u 0)'i:J .:!JgJ 0)\1 t.s .u... '" <n MF temporaneamente assenti dall'Italia O> ..s ... O> 0>0 ]o .§ E-< ,<n ;>g -B o>o :g, ':;j §8 <10<0 o \1 § z M F 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 488 272 316 332 330 377 282 1259 539 921 656 556 1004 707 11 8 3 6 2397 5642 O) o 6°0) S S,!:: M FW " o> E-< 1u ...5h 0>-0> s:.. <n.;:: '" 'S'd \1;:::1 u. s:.' .S ;a. o] Q :;j"'. uu'd 1 Popolazione presente '8 'O'" o> .:;; ;a" 6 7 8 14 15 16 17 18 19 20 1691 602 1059 758 700 1272 828 822 293 651 366 216 220 529 492 275 318 333 330 379 285 492 275 318 333 330 381 285 1037 567 613 655 670 777 651 1012 584 639 702 667 809 683 2049 1151 1252 1357 1337 1586 1334 4 3 4 3 4 1 421 55 135 96 144 264 120 33 1235 6910 3037 2412 2414 4970 5096 10066 - 5 4 5 4 2034 1131 1231 1345 1317 1585 1308 19 19 9951 - 3 - - 3 - . ... ° O) 21 Attualmente con l'ultima statistica mensile, la popolazione al 31-10-76: maschi 6.007, femmine 6.333, totale 12.340; famiglie 2.912. "".'~F -,- -:;'"""" 3--d:i l8: ~'lilJm ~1.SS CiJ CM.ò.Ss X. GmEa 18 Uv.!\. ( sm Un&'\E Cs::rA. ~ l'L CbronU ve! Cbronil no Com;m ili'lFUC N~ CoIlCI CollAI AJ Cuoco F. Curou DEL Pi 15 DEL T de DE Me DE NI DIz...fu eli FAI!OZ FARAG FARAGLIAF. NUNZIO, Il comune nell'Italia Meridionale. Napoli 1883. FERRANTEBIAGIO,Contributi per una parziale ricostruzione del fascicolo 9 olim 82 della Cancelleria Angioina. Napoli 1976. FRANCHICARLO,Dissertazione su l'origine sito e territorio di Napoli. Ivi, 1756. GALLOALFONSO,Aversa Normanna. Napoli 1938. GIANNONEPIETRO, Istoria civile del Regno di Napoli. Ivi, 1776. GIORDANOANTONIO,Memorie di Frattamaggiore. Napoli 1854. GIUSTINIANI LORENZO,Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli. Ivi, 1805. JACCARINOGENNARO,Cenno storico sul Casale di Melito. Giugliano 1902. JOSSA FASANOANTONIO,«Mazza e pivuzo ». Antico gioco napoletano. Napoli 1975. ~",,"LÉONARDG. ÉMILE, Les Angevins de Naples. Parigi 1954. Lista di carico - Napoli 1749. MARRONELUIGI, Vita e opere di Marino Guarano. Napoli 1913. Nota dei luoghi pii e laicali e misti della Città di Napoli... 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