UNAMS-scuola FEDERAZIONE
NAZIONALE GILDA UNAMS PUGLIA
NOTIZIE DELLA SCUOLA
SETTEMBRE 2007
Anno IV, numero 19
In questo numero
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4
Vittoria presso U.S.P. di
Brindisi.
Docenti fannulloni
Lettera a Fioroni
Il Dirigente scolastico non
può limitare il contratto per
supplenza
Procedimento assenza
ingiustificata.
Vertenza I.I.S. su pratica
sportiva a Canosa(Bari)
Unams-scuola Gilda /Unams
Via R. Da Bari n.145
70121 Bari
Italia
Vittoria presso l'
U.S.P. di
Brindisi. Tre
docenti vincono
Assistiti in sede di
conciliazione ex art.
130 CCNL di lavoro
presso l' Ufficio
scolastico provinciale
di Brindisi , dal
Segretario
Provinciale e
Regionale per la
Puglia Unams-scuola
FEDERAZIONE
NAZIONALE
GILDA UNAMS, tre
docenti di un istituto
della provincia di
Brindisi hanno
ottenuto la
corresponsione di
tutti gli emolumenti
che gli erano dovuti
per l'espletamento di
incarichi retribuiti dal
fondo dell'istituzione
scolastica 2006/07
come da relativo
contratto integrativo
d'istituto.
Tali compensi erano
stati negati dal
D.S.G.A. di tale
istituto il quale aveva
pensato, secondo
proprie valutazioni e
personali
convincimenti , ad
una irregolarità non
meglio specificata
nella contrattazione
d'istituto. Il sindacato
si è fatto carico di
evidenziare che in
forza dell'art. 40
D.lgs 165/01 le
Amministrazioni
pubbliche adempiono
ai contratti dal
momento della loro
sottoscrizione. Da
qui la infondatezza
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
SETTEMBRE 2007
delle avverse
argomentazioni prospettate.
Ancora una vittoria, quindi,
del nostro sindacato in
nome della salvaguardia dei
diritti del personale docente
interessato.
Lettera al MINISTRO FIORONI
Desta stupore oltre che sconcerto,Sig. Ministro, tra gli addetti ai
lavori del mondo della scuola la Sua nuova iniziativa sui "docenti
fannulloni" : prende spunto da un unico caso in Italia, passato agli
onori della cronaca, di un docente sempre assente perché svolge
un' altra professione rimanendo impunito, non si sa come, sino ad
oggi, come se tutti i problemi della scuola italiana fossero risolti
semplicemente allontanando i fannulloni , senza preoccuparsi
minimamente, fra tanto clamore dei media e sterile propaganda,
delle problematiche connesse al rinnovo del nuovo contratto
collettivo nazionale del comparto scuola, ormai scaduto da
parecchi mesi, di cui Lei, Sig. Ministro, non parla. Ed allora vien
da chiedersi: i docenti italiani che fanno il proprio lavoro con
coscienza ed onestà non meritano nulla? Sig. Ministro, parliamo
anche di loro, ogni tanto, della loro pazienza, delle loro aspettative
ed attese, dei loro sacrifici quotidiani, della loro professionalità,ma
,soprattutto , rinnoviamo in modo decente il CCNL !!!
Lei si è mai chiesto ,sig. Ministro, cosa significa essere docente in
una classe di alunni spesso poco sensibili a qualsivoglia
sollecitazione? Ah mi scusi, dimenticavo, lei è un medico...
Con un colpo di spugna dopo la campagna anti - bullismo giunge
la colpevolizzazione della classe docente; forse si vuol affermare
che il bullo è partorito dal pressappochismo e dalla negligenza dei
docenti?
I casi sporadici ,Sig. Ministro, non possono fare testo ! Del resto la
normativa sanzionatoria dei casi di scarso rendimento esiste
già.......I docenti della nostra scuola italiana conoscono bene il
senso del dovere ed operano in contesti spesso difficili, in cui le
risorse non sono adeguate alla loro professionalità e vengono
gestite dai Dirigenti scolastici sempre più "autonomi".
La fanullaggine dei docenti va comunque dimostrata con tutte le
garanzie di difesa e contraddittorio previste dalla vigente
normativa.
Basta dunque, con le propagande , i proclami , le utopie
insignificanti e le dietrologie ....
CHE SI FACCIA POLITICA FINALIZZATA AL RINNOVO
DEL CONTRATTO SCUOLA !!!!!
2
DOCENTI
ITALIANI: tutti
fannulloni ? Allora
niente contratto....
A cura del prof. Bartolo
DANZI - Segretario
Provinciale e Regionale
Unams-scuola
FEDERAZIONE
NAZIONALE GILDA
UNAMS Puglia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
NOTIZIE DELLA SCUOLA
Scuola di Santeramo
in Colle(Bari)
soccombe in
conciliazione presso
U.S.P. di BARI. Il
Dirigente scolastico
non può limitare la
supplenza.
Una docente supplente si
era vista limitare il proprio
rapporto di lavoro in
occasione degli esami di
Stato ai soli giorni di
effettivo
impegno.
Il
Dirigente
scolastico,
peraltro, aveva lasciato
l'ingrato
"compito"
di
stipulare
un
nuovo
contratto per gli esami di
Stato , al Presidente della
Commissione esaminatrice,
come se lo stesso fosse
legittimato a tanto alla
stessa stregua del datore di
lavoro. Allo stesso modo, il
Dirigente scolastico aveva
pensato bene di non
riconoscere arbitrariamente
senza alcun giustificato
motivo, peraltro, gli effetti
giuridico-economico della
giornata
del
9.6.2007
termine delle lezioni.
La docente supplente non
poteva dichiarare in sede di
aggiornamento
delle
graduatorie di terza fascia
d'istituto
ex
D.M.
n.53/2007,
i
precitati
periodi dal 13.6- al 27-6 ,
nonchè il giorno del 9-62007, con la conseguenza
di due punti in meno in
graduatoria per il mese di
Giugno 2007.
La lavoratrice assistita in
sede di conciliazione presso
l ' U.S.P. di Bari, dal prof.
BARTOLO
DANZI
Segretario Provinciale e
Regionale della UNAMSscuola
(Federazione
Nazionale Gilda/UNAMS)
per la PUGLIA , ha così
vinto la vertenza ottenendo
le spettanze giuridiche ed
economiche per i suddetti
periodi non riconosciuti dal
Dirigente scolastico.
La prefata docente assistita
dal sindacalista Bartolo
Danzi ha dedotto in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
La
scrivente
istante
stipulava solo in data 5
Febbraio 2007 contratto
individuale di lavoro a
tempo
determinato
in
sostituzione di docente
assente dal gennaio 2007,
per la classe di concorso
Aj77
violino
sperimentazione musicale
nella scuola media.
Il Dirigente scolastico in
luogo della ininterrotta
assenza della titolare del
posto , anche oltre il 30
Aprile 2007, riteneva di
poter
limitare
unilateralmente
il
rapporto di lavoro a tempo
determinato della scrivente
interrompendolo
ingiustificatamente per il
giorno 9 giugno 2007
( termine delle lezioni) ed
inoltre limitandolo anche
nel
riconoscimento
giuridico, solo ad alcune
giornate per scrutinio ed
esame di stato di scuola
media inferiore, nonostante
la partecipazione a pieno
titolo della scrivente alle
stesse procedure di esame.
Tale
comportamento
illegittimo lede il diritto
della sottoscritta istante al
riconoscimento
del
punteggio per il mese di
giugno (punti 2) e a vedersi
corrisposta
la
dovuta
retribuzione.
Il ritardo nell'attivazione
della stipula del contratto
individuale
di
lavoro,
nonostante
l'assenza
pregressa della titolare del
posto sin dal gennaio 2007,
avvenuta solo in data
5.2.2007 , risulta , peraltro,
lesiva dei diritti dell'istante
a vedersi riconosciuto il
servizio per l'intero anno
scolastico.
DIRITTO
La limitazione del contratto
individuale di lavoro a tempo
determinato stipulato tra la
docente istante ed il Dirigente
scolastico dell'Istituto
scolastico convenuto è del
tutto illegittima, per i seguenti
motivi.
In via preliminare appare
opportuno ricordare che, alla
luce
delle
innovazioni
introdotte dalla riforma della
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
SETTEMBRE 2007
disciplina
del
pubblico
impiego, va esclusa la
permanenza in capo alla
Pubblica
amministrazione
datrice di lavoro di poteri
esercitabili secondo i canoni
della discrezionalità e ciò in
quanto il rapporto di lavoro si
fonda su base paritetica (in tal
senso Cass. 24 febbraio 2000,
n.41).
Logica conseguenza di tale
principio è che il datore di
lavoro pubblico, nell’ambito
della gestione del rapporto di
lavoro, opera con i poteri del
privato datore e quindi gli è
preclusa la possibilità di
adottare
unilateralmente
modifiche,
risoluzioni,
rescissioni o revoche del
contratto di lavoro potendo
ottenere tale risultato solo
ricorrendo
all’autorità
giudiziaria con gli strumenti di
diritto comune(Cfr Corte di
Appello di Catanzaro).
Tali strumenti potranno essere
le azioni di annullamento,
risoluzione accertamento della
nullità del contratto.
D’altro canto in tal senso,
depone
decisamente
la
disposizione di cui all’art. 4
comma 2 d.lgs 29/93 (ora art.
5 comma 2 d.lgs 165/2001)
laddove
statuisce
che
"nell’ambito delle leggi e degli
atti organizzativi di cui all’art.
2, comma 1, le determinazioni
per l’organizzazione degli
uffici e le misure inerenti la
gestione dei rapporti di lavoro
sono assunte dagli organi
4
preposti alla gestione con la
capacità e poteri del privato
datore di lavoro".
Per altri versi, come chiarito
da
una
recente
nota
autorevole del MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale per la
Calabria prot. 14873 del
8.7.2004 (allegato n.), non va,
peraltro sottaciuto in questa
sede , "che modifiche di
posizioni soggettive disposte
d’ufficio, non sono da
ritenere legittime in quanto
espressioni
di
potere
autoritativo
dell’Amministrazione non più
configurabile. Infatti, una
posizione di preminenza o di
supremazia
dell’Ammnistrazione è relativa
solo ad atti amministrativi e
non si configura nei contratti di
natura privatistica tra le parti.
Peraltro, la giurisprudenza ha
costantemente ribadito che,
poiché la supplenza deve
ritenersi disposta fino al
rientro del titolare, appare
illegittimo procedere ad una
revoca, o ad una qualsivoglia
riduzione di essa, che non sia
giustificata dal verificarsi di
tale condizione risolutiva di
rientro del titolare del posto (in
senso, cfr. Cons. di Stato sez.
VI 27.3.1990 n. 407).
Non deve poi essere
trascurato che la prof.ssa
______________ aveva pieno
titolo a partecipare a tutte le
procedure relative ai lavori
della Commissione di esame e
, tanto perchè l'organo doveva
mantenere inalterata la sua
composizione "perfetta" per
tutta la durata della sessione
d'esame:
l'ingiustificata
interruzione/licenziamento,
nelle giornate in cui la stessa
non era "di fatto" impegnata
non risulta giustificata per la
semplice ragione che la
medesima era comunque "a
disposizione"
e
quindi
vincolata all' amministrazione
scolastica,
non
potendo
accettare altri incarichi o
attività lavorative.
Peraltro, non va sottaciuto che
l'istituto della disposizione del
docente determina servizio a
tutti gli effetti del medesimo
anche quando lo stesso non è
impegnato in alcuna attività.
Pertanto, l'istante risultava
legittimamente a disposizione
dell'Amministrazione anche
nelle giornate in cui non era
impegnata negli esami.
Sotto altro profilo si censura il
ritardo nella stipula del
contratto individuale di lavoro
alla odierna istante essendo la
docente titolare del posto già
in malattia dal mese di
gennaio 2007.
L'istante
pertanto
in
applicazione
dell'art.
11
comma 14 della L.124/99 ha
diritto al riconoscimento del
servizio per l'intero anno
scolastico.
P.Q.M.
L'istante
come
sopra
generalizzata
chiede
il
riconoscimento giuridico ed
economico del servizio dal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Continua da p. 4
NOTIZIE DELLA SCUOLA
1.2.2007 al 4.2.2007, e per i
giorni della sessione di esame
di stato di scuola media (mese
di giugno 2007); in subordine
in applicazione dell'art. 11
comma 14 della L.124/99 ,
l'istante
chiede
il
riconoscimento ai soli fini
giuridici del servizio per
l'intero anno scolastico, tenuto
conto che ai sensi delle note
Procedimento di assenza
ingiustificata dal servizio.
Fallito tentativo di accusa
ad una assistente
amministrativo.
Una assistente amministrativo della
provincia di Bari, in ferie dopo aver
prodotto regolare istanza, si vedeva
recapitare un telegramma con cui era
invitata a fornire giustificazione
dell'assenza dal servizio a decorrere da
una certa data. La stessa si rivolgeva al
prof. BARTOLO DANZI - Segretario
Provinciale e Regionale UNAMSscuola
FEDERAZIONE
NAZIONALE GILDA UNAMS per la
Puglia, il quale la difendeva
deducendo l'assoluta infondatezza
dell'accusa mossa nei confronti della
predetta lavoratrice.
Il dirigente scolastico per parte sua
evidenziava la mancanza agli atti della
scuola dell'istanza di ferie della
dipendente. Il sindacato a tal punto
chiesta la visione del fascicolo
personale della dipendente alla
presenza del Dirigente scolastico
evidenziava come non risultassero,
stranamente, protocollati una serie di
atti: giustifiche pervenute via fax da
parte della dipendente, referto medico
legale di visita fiscale, testo del
telegramma di richiesta giustifiche di
assenza arbitraria.
La vicenda patita dalla predetta
lavoratrice, si incardina comunque a
seguito della testimonianza resa dalla
stessa innanzi all' A.G. penale a
seguito di una denuncia per violazione
della privacy di un dipendente di
un'altro istituto , per cui risulta
chiamato a testimoniare anche il
D.S.G.A.
della stessa predetta
lavoratrice.
al punto D) lett.1 Tab. A del
D.M. 13 giugno 2007 , "sono,
altresì valutabili, a prescindere
da ogni effetto economico,
quei
periodi
riconosciuti
giuridicamente al docente a
seguito
di
contenzioso
favorevole."
In ogni caso chiede che il
riconoscimento del servizio sia
reso fruibile e valutabile nelle
graduatorie di terza fascia
d'istituto si cui al D.M. n 53 del
21.6.2007 anche se le
procedure di conciliazione
andassero oltre la data del 23
luglio 2007.
.
.
Attività del mese
Raccolta ricorsi conguaglio salario
accessorio. Per ulteriori
informazioni chiamare
3388838524.
 Segreteria a Bari
Via R. Da bari n.145
 Segreteria ad Andria
Via Attimonelli n.60
 Segreteria a Barletta
Piazza Municipio n.74

Prossima apertura a Trani
Vertenza I.I.S. su
ore eccedenti pratica
sportiva. Docente di
Canosa di Puglia
vince vertenza.
Altra vittoria in sede di
conciliazione di un docente di
Ed. Fisica di Canosa di Puglia.
Lo stesso assistito dal prof.
BARTOLO DANZI Segretario
Provindiale e Regionale della
UNAMS-scuola
(FEDERAZIONE
NAZIONALE
GILDA/UNAMS) per la Puglia
, ha ottenuto ben 5000 Euro
netti a conguaglio delle quasi
700 ore prestate con decorrenza
a.s. 2002/03, in applicazione
dell'art. 76 CCNL 24.7.2003 D.P.R. 209/87 e D.P.R. 399/88.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SETTEMBRE 2007
presentato regolare istanza di
ferie che quindi risultava non
protocollata e quindi smarrita.
Ove se non bastasse alla stessa
dipendente
il
Dirigente
scolastico indirizzava nello
stesso periodo del recapito del
telegramma
e
prima
dell'intervento sindacale, una
riservata in cui, in modo
singolare, la invitava a chiarire i
contenuti di un certificato
medico della struttura sanitaria
pubblica,
in
relazione a
certificate situazioni stressanti
subite in ambito lavorativo. Il
Nome società
Indirizzo
CAP Città Provincia
Paese
sindacato si è limitato a far
presente che il certificato
medico ha valore di atto
pubblico e come tale fa fede
sino a querela di falso. I fatti di
cui innanzi, per cui si invita ad
una riflessione, si commentano
da soli!!!
AFFRANCATURA A
CARICO DEL
MITTENTE
RICHIESTA CORREZIONE INDIRIZZO
Nome abbonato
Indirizzo
CAP Città Provincia
Paese
Unams -scuola Federazione Nazionale Gilda Unams per la Puglia Via R. Da Bari n.145 -70121 – tel.0802141038 -fax
0802140429
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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