UNAMS-scuola FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA UNAMS PUGLIA NOTIZIE DELLA SCUOLA SETTEMBRE 2007 Anno IV, numero 19 In questo numero 1 2 3 4 4 Vittoria presso U.S.P. di Brindisi. Docenti fannulloni Lettera a Fioroni Il Dirigente scolastico non può limitare il contratto per supplenza Procedimento assenza ingiustificata. Vertenza I.I.S. su pratica sportiva a Canosa(Bari) Unams-scuola Gilda /Unams Via R. Da Bari n.145 70121 Bari Italia Vittoria presso l' U.S.P. di Brindisi. Tre docenti vincono Assistiti in sede di conciliazione ex art. 130 CCNL di lavoro presso l' Ufficio scolastico provinciale di Brindisi , dal Segretario Provinciale e Regionale per la Puglia Unams-scuola FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA UNAMS, tre docenti di un istituto della provincia di Brindisi hanno ottenuto la corresponsione di tutti gli emolumenti che gli erano dovuti per l'espletamento di incarichi retribuiti dal fondo dell'istituzione scolastica 2006/07 come da relativo contratto integrativo d'istituto. Tali compensi erano stati negati dal D.S.G.A. di tale istituto il quale aveva pensato, secondo proprie valutazioni e personali convincimenti , ad una irregolarità non meglio specificata nella contrattazione d'istituto. Il sindacato si è fatto carico di evidenziare che in forza dell'art. 40 D.lgs 165/01 le Amministrazioni pubbliche adempiono ai contratti dal momento della loro sottoscrizione. Da qui la infondatezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. SETTEMBRE 2007 delle avverse argomentazioni prospettate. Ancora una vittoria, quindi, del nostro sindacato in nome della salvaguardia dei diritti del personale docente interessato. Lettera al MINISTRO FIORONI Desta stupore oltre che sconcerto,Sig. Ministro, tra gli addetti ai lavori del mondo della scuola la Sua nuova iniziativa sui "docenti fannulloni" : prende spunto da un unico caso in Italia, passato agli onori della cronaca, di un docente sempre assente perché svolge un' altra professione rimanendo impunito, non si sa come, sino ad oggi, come se tutti i problemi della scuola italiana fossero risolti semplicemente allontanando i fannulloni , senza preoccuparsi minimamente, fra tanto clamore dei media e sterile propaganda, delle problematiche connesse al rinnovo del nuovo contratto collettivo nazionale del comparto scuola, ormai scaduto da parecchi mesi, di cui Lei, Sig. Ministro, non parla. Ed allora vien da chiedersi: i docenti italiani che fanno il proprio lavoro con coscienza ed onestà non meritano nulla? Sig. Ministro, parliamo anche di loro, ogni tanto, della loro pazienza, delle loro aspettative ed attese, dei loro sacrifici quotidiani, della loro professionalità,ma ,soprattutto , rinnoviamo in modo decente il CCNL !!! Lei si è mai chiesto ,sig. Ministro, cosa significa essere docente in una classe di alunni spesso poco sensibili a qualsivoglia sollecitazione? Ah mi scusi, dimenticavo, lei è un medico... Con un colpo di spugna dopo la campagna anti - bullismo giunge la colpevolizzazione della classe docente; forse si vuol affermare che il bullo è partorito dal pressappochismo e dalla negligenza dei docenti? I casi sporadici ,Sig. Ministro, non possono fare testo ! Del resto la normativa sanzionatoria dei casi di scarso rendimento esiste già.......I docenti della nostra scuola italiana conoscono bene il senso del dovere ed operano in contesti spesso difficili, in cui le risorse non sono adeguate alla loro professionalità e vengono gestite dai Dirigenti scolastici sempre più "autonomi". La fanullaggine dei docenti va comunque dimostrata con tutte le garanzie di difesa e contraddittorio previste dalla vigente normativa. Basta dunque, con le propagande , i proclami , le utopie insignificanti e le dietrologie .... CHE SI FACCIA POLITICA FINALIZZATA AL RINNOVO DEL CONTRATTO SCUOLA !!!!! 2 DOCENTI ITALIANI: tutti fannulloni ? Allora niente contratto.... A cura del prof. Bartolo DANZI - Segretario Provinciale e Regionale Unams-scuola FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA UNAMS Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. NOTIZIE DELLA SCUOLA Scuola di Santeramo in Colle(Bari) soccombe in conciliazione presso U.S.P. di BARI. Il Dirigente scolastico non può limitare la supplenza. Una docente supplente si era vista limitare il proprio rapporto di lavoro in occasione degli esami di Stato ai soli giorni di effettivo impegno. Il Dirigente scolastico, peraltro, aveva lasciato l'ingrato "compito" di stipulare un nuovo contratto per gli esami di Stato , al Presidente della Commissione esaminatrice, come se lo stesso fosse legittimato a tanto alla stessa stregua del datore di lavoro. Allo stesso modo, il Dirigente scolastico aveva pensato bene di non riconoscere arbitrariamente senza alcun giustificato motivo, peraltro, gli effetti giuridico-economico della giornata del 9.6.2007 termine delle lezioni. La docente supplente non poteva dichiarare in sede di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia d'istituto ex D.M. n.53/2007, i precitati periodi dal 13.6- al 27-6 , nonchè il giorno del 9-62007, con la conseguenza di due punti in meno in graduatoria per il mese di Giugno 2007. La lavoratrice assistita in sede di conciliazione presso l ' U.S.P. di Bari, dal prof. BARTOLO DANZI Segretario Provinciale e Regionale della UNAMSscuola (Federazione Nazionale Gilda/UNAMS) per la PUGLIA , ha così vinto la vertenza ottenendo le spettanze giuridiche ed economiche per i suddetti periodi non riconosciuti dal Dirigente scolastico. La prefata docente assistita dal sindacalista Bartolo Danzi ha dedotto in fatto e diritto quanto segue: FATTO La scrivente istante stipulava solo in data 5 Febbraio 2007 contratto individuale di lavoro a tempo determinato in sostituzione di docente assente dal gennaio 2007, per la classe di concorso Aj77 violino sperimentazione musicale nella scuola media. Il Dirigente scolastico in luogo della ininterrotta assenza della titolare del posto , anche oltre il 30 Aprile 2007, riteneva di poter limitare unilateralmente il rapporto di lavoro a tempo determinato della scrivente interrompendolo ingiustificatamente per il giorno 9 giugno 2007 ( termine delle lezioni) ed inoltre limitandolo anche nel riconoscimento giuridico, solo ad alcune giornate per scrutinio ed esame di stato di scuola media inferiore, nonostante la partecipazione a pieno titolo della scrivente alle stesse procedure di esame. Tale comportamento illegittimo lede il diritto della sottoscritta istante al riconoscimento del punteggio per il mese di giugno (punti 2) e a vedersi corrisposta la dovuta retribuzione. Il ritardo nell'attivazione della stipula del contratto individuale di lavoro, nonostante l'assenza pregressa della titolare del posto sin dal gennaio 2007, avvenuta solo in data 5.2.2007 , risulta , peraltro, lesiva dei diritti dell'istante a vedersi riconosciuto il servizio per l'intero anno scolastico. DIRITTO La limitazione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra la docente istante ed il Dirigente scolastico dell'Istituto scolastico convenuto è del tutto illegittima, per i seguenti motivi. In via preliminare appare opportuno ricordare che, alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma della . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 SETTEMBRE 2007 disciplina del pubblico impiego, va esclusa la permanenza in capo alla Pubblica amministrazione datrice di lavoro di poteri esercitabili secondo i canoni della discrezionalità e ciò in quanto il rapporto di lavoro si fonda su base paritetica (in tal senso Cass. 24 febbraio 2000, n.41). Logica conseguenza di tale principio è che il datore di lavoro pubblico, nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro, opera con i poteri del privato datore e quindi gli è preclusa la possibilità di adottare unilateralmente modifiche, risoluzioni, rescissioni o revoche del contratto di lavoro potendo ottenere tale risultato solo ricorrendo all’autorità giudiziaria con gli strumenti di diritto comune(Cfr Corte di Appello di Catanzaro). Tali strumenti potranno essere le azioni di annullamento, risoluzione accertamento della nullità del contratto. D’altro canto in tal senso, depone decisamente la disposizione di cui all’art. 4 comma 2 d.lgs 29/93 (ora art. 5 comma 2 d.lgs 165/2001) laddove statuisce che "nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi 4 preposti alla gestione con la capacità e poteri del privato datore di lavoro". Per altri versi, come chiarito da una recente nota autorevole del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 14873 del 8.7.2004 (allegato n.), non va, peraltro sottaciuto in questa sede , "che modifiche di posizioni soggettive disposte d’ufficio, non sono da ritenere legittime in quanto espressioni di potere autoritativo dell’Amministrazione non più configurabile. Infatti, una posizione di preminenza o di supremazia dell’Ammnistrazione è relativa solo ad atti amministrativi e non si configura nei contratti di natura privatistica tra le parti. Peraltro, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che, poiché la supplenza deve ritenersi disposta fino al rientro del titolare, appare illegittimo procedere ad una revoca, o ad una qualsivoglia riduzione di essa, che non sia giustificata dal verificarsi di tale condizione risolutiva di rientro del titolare del posto (in senso, cfr. Cons. di Stato sez. VI 27.3.1990 n. 407). Non deve poi essere trascurato che la prof.ssa ______________ aveva pieno titolo a partecipare a tutte le procedure relative ai lavori della Commissione di esame e , tanto perchè l'organo doveva mantenere inalterata la sua composizione "perfetta" per tutta la durata della sessione d'esame: l'ingiustificata interruzione/licenziamento, nelle giornate in cui la stessa non era "di fatto" impegnata non risulta giustificata per la semplice ragione che la medesima era comunque "a disposizione" e quindi vincolata all' amministrazione scolastica, non potendo accettare altri incarichi o attività lavorative. Peraltro, non va sottaciuto che l'istituto della disposizione del docente determina servizio a tutti gli effetti del medesimo anche quando lo stesso non è impegnato in alcuna attività. Pertanto, l'istante risultava legittimamente a disposizione dell'Amministrazione anche nelle giornate in cui non era impegnata negli esami. Sotto altro profilo si censura il ritardo nella stipula del contratto individuale di lavoro alla odierna istante essendo la docente titolare del posto già in malattia dal mese di gennaio 2007. L'istante pertanto in applicazione dell'art. 11 comma 14 della L.124/99 ha diritto al riconoscimento del servizio per l'intero anno scolastico. P.Q.M. L'istante come sopra generalizzata chiede il riconoscimento giuridico ed economico del servizio dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Continua da p. 4 NOTIZIE DELLA SCUOLA 1.2.2007 al 4.2.2007, e per i giorni della sessione di esame di stato di scuola media (mese di giugno 2007); in subordine in applicazione dell'art. 11 comma 14 della L.124/99 , l'istante chiede il riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio per l'intero anno scolastico, tenuto conto che ai sensi delle note Procedimento di assenza ingiustificata dal servizio. Fallito tentativo di accusa ad una assistente amministrativo. Una assistente amministrativo della provincia di Bari, in ferie dopo aver prodotto regolare istanza, si vedeva recapitare un telegramma con cui era invitata a fornire giustificazione dell'assenza dal servizio a decorrere da una certa data. La stessa si rivolgeva al prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale UNAMSscuola FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA UNAMS per la Puglia, il quale la difendeva deducendo l'assoluta infondatezza dell'accusa mossa nei confronti della predetta lavoratrice. Il dirigente scolastico per parte sua evidenziava la mancanza agli atti della scuola dell'istanza di ferie della dipendente. Il sindacato a tal punto chiesta la visione del fascicolo personale della dipendente alla presenza del Dirigente scolastico evidenziava come non risultassero, stranamente, protocollati una serie di atti: giustifiche pervenute via fax da parte della dipendente, referto medico legale di visita fiscale, testo del telegramma di richiesta giustifiche di assenza arbitraria. La vicenda patita dalla predetta lavoratrice, si incardina comunque a seguito della testimonianza resa dalla stessa innanzi all' A.G. penale a seguito di una denuncia per violazione della privacy di un dipendente di un'altro istituto , per cui risulta chiamato a testimoniare anche il D.S.G.A. della stessa predetta lavoratrice. al punto D) lett.1 Tab. A del D.M. 13 giugno 2007 , "sono, altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole." In ogni caso chiede che il riconoscimento del servizio sia reso fruibile e valutabile nelle graduatorie di terza fascia d'istituto si cui al D.M. n 53 del 21.6.2007 anche se le procedure di conciliazione andassero oltre la data del 23 luglio 2007. . . Attività del mese Raccolta ricorsi conguaglio salario accessorio. Per ulteriori informazioni chiamare 3388838524. Segreteria a Bari Via R. Da bari n.145 Segreteria ad Andria Via Attimonelli n.60 Segreteria a Barletta Piazza Municipio n.74 Prossima apertura a Trani Vertenza I.I.S. su ore eccedenti pratica sportiva. Docente di Canosa di Puglia vince vertenza. Altra vittoria in sede di conciliazione di un docente di Ed. Fisica di Canosa di Puglia. Lo stesso assistito dal prof. BARTOLO DANZI Segretario Provindiale e Regionale della UNAMS-scuola (FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS) per la Puglia , ha ottenuto ben 5000 Euro netti a conguaglio delle quasi 700 ore prestate con decorrenza a.s. 2002/03, in applicazione dell'art. 76 CCNL 24.7.2003 D.P.R. 209/87 e D.P.R. 399/88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 SETTEMBRE 2007 presentato regolare istanza di ferie che quindi risultava non protocollata e quindi smarrita. Ove se non bastasse alla stessa dipendente il Dirigente scolastico indirizzava nello stesso periodo del recapito del telegramma e prima dell'intervento sindacale, una riservata in cui, in modo singolare, la invitava a chiarire i contenuti di un certificato medico della struttura sanitaria pubblica, in relazione a certificate situazioni stressanti subite in ambito lavorativo. Il Nome società Indirizzo CAP Città Provincia Paese sindacato si è limitato a far presente che il certificato medico ha valore di atto pubblico e come tale fa fede sino a querela di falso. I fatti di cui innanzi, per cui si invita ad una riflessione, si commentano da soli!!! AFFRANCATURA A CARICO DEL MITTENTE RICHIESTA CORREZIONE INDIRIZZO Nome abbonato Indirizzo CAP Città Provincia Paese Unams -scuola Federazione Nazionale Gilda Unams per la Puglia Via R. Da Bari n.145 -70121 – tel.0802141038 -fax 0802140429 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..