VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 19 marzo 2010, in Firenze, Via Alfani, n.67, presso la sede della Federazione
Regionale Agricoltori della Toscana,
tra
la Federazione Regionale Agricoltori della Toscana (Confagricoltura Toscana),
rappresentata dal Presidente Giuseppe Bicocchi, assistito dal Capo Delegazione alle
trattative Luca Giannozzi, dal Direttore Marco Mentessi, dai componenti la delegazione
Sergio Berziga, Luca Cavicchioli, Antonio Dati, Gianluca Ghini, Genunzio Giannoni, Paolo
Rossi, Massimo Terreni e da Ilaria de‟ Carolis;
La C.I.A. Toscana, rappresentata dal Presidente Giordano Pascucci, assistito da Valentino
Vannelli e da Marco Failoni;
da una parte,
e
la CONFEDERDIA Toscana, rappresentata dal Presidente Giovanni Arretini, assistito dal
Vice Presidente nazionale Gianfranco Giovannini, dal prof. Mario Dini, da Mario Simonelli
e da Monica Petrella;
la FLAI CGIL Toscana, rappresentata dal Segretario regionale Damiano Marrano, assistito
da Claudio Bianconi e Paola Bittarello e con i delegati Lorena Tontini e Federico Rossi;
la FAI CISL Toscana, rappresentata dal Segretario regionale Giampiero Giampieri,
assistito da Giorgio Bernini e Patrizio Giorni, Giuliano Bartoli, Antonella Biondi, Daniela
Cherubini, Emilio Sbarzagli, Mauro Uberti, Andrea Maffucci, Roberta Pagni;
la UILA-UIL Toscana, rappresentata dal Segretario Mario Guelfi;
dall‟altra parte,
VISTO
il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 4 giugno
2008, ed in applicazione di quanto disposto all‟articolo 64 dello stesso,
si è stipulato
il presente verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Regionale, a valere per i quadri
e gli impiegati agricoli, florovivaisti e forestali, dipendenti da imprese singole, società, in
forma cooperativa o, comunque, associata, situate nella Toscana.
Il presente Contratto sostituisce il Contratto Regionale stipulato in Firenze il 4 ottobre
2006.
1
Il verbale di accordo consta di n° 14 documenti, per un totale di fogli dattiloscritti n° 21
compreso il presente.
Letto, confermato e sottoscritto
CONFAGRICOLTURA
______________________________
CIA
______________________________
F.L.A.I. – C.G.I.L.
______________________________
F.A.I. – C.I.S.L.
______________________________
U.I.L.A. – U.I.L.
______________________________
CONFEDERDIA
______________________________
2
L’Art. 1 del Contratto regionale 4 ottobre 2006 è costituito dal seguente:
ART. 1 – OGGETTO E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto è territoriale per la Regione Toscana, del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i quadri e gli impiegati agricoli del 4 giugno 2008 e
disciplina i rapporti di impiego fra le imprese agricole, forestali, florovivaistiche, singole,
società, in forma cooperativa o comunque associata, comprese quelle che svolgono
attività affini o connesse e, fra di esse, quelle che svolgono lavori di creazione,
sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato.
Il contratto, ai sensi dell‟art.1, 2° comma, C.C.N.L., in particolare, si applica a tutte le
imprese considerate agricole ai sensi dell‟Art. 2135 del Codice Civile e delle altre
disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo :
-
le aziende di ordinamento produttivo misto;
le aziende ortofrutticole;
le aziende oleicole;
le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la
piscicoltura;
le aziende vitivinicole;
le aziende funghicole;
le aziende casearie;
le aziende tabacchicole;
le aziende di servizi, controllo qualità, tracciabilità e di ricerca in agricoltura;
le aziende faunistico-venatorie;
le aziende agrituristiche;
le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
---------------------------------------------------------Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi da fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali
3
L’Art. 2 del Contratto regionale 4 ottobre 2008 è sostituito dal seguente:
ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO REGIONALE
Il presente contratto, stipulato nel rispetto dei cicli stabiliti dall‟art.2 del contratto collettivo
nazionale del 4 giugno 2008, ha durata quadriennale.
Decorre, fatti salvi gli specifici effetti espressamente previsti, dal 1° gennaio 2010 al 31
dicembre 2013.
Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non disdettato da una delle parti
contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo cartolina raccomandata con
avviso di ricevimento. In caso di mancata disdetta s‟intende prorogata per un anno e così
di anno in anno.
La parte che avrà disdettato il contratto dovrà comunicare all‟altra le proposte per il
rinnovo almeno 4 mesi prima.
Le trattative dovranno avere inizio entro due mesi prima della scadenza del contratto.
Durante tale periodo le parti contraenti non assumeranno iniziative unilaterali nè
procederanno ad azioni dirette.
Il presente contratto, ancorché disdettato, conserva la sua efficacia fino all‟entrata in
vigore del nuovo.
4
L’Art. 4 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
ART. 4 – FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti ritengono fondamentale il mantenimento e lo sviluppo della Formazione
professionale nel settore e assumono l‟impegno di proposta e di indirizzo per la
determinazione di progetti formativi, anche attraverso gli strumenti previsti dall‟art. 6 del
CCNL.
E‟ ritenuto altresì importante tener conto di tutte le esperienze formative realizzate nel
tempo, ivi comprese quelle aziendali.
Al fine di favorire lo sviluppo della formazione continua, le parti potranno prevedere,
tramite accordi al medesimo livello, le modalità di attuazione.
5
L’Art. 5 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Ferme restando le categorie di imprese esemplificate all‟art. 1, in cui si applica il presente
contratto, come sancito dall'art. 16 del C.C.N.L., gli impiegati agricoli si classificano in sei
categorie, comprendenti gli impiegati di concetto e di ordine.
Nella quarta categoria sono compresi anche gli impiegati classificati in Toscana come
“ausiliari".
Nota a verbale
Al fine di meglio identificare le attività cui gli addetti sono impegnati, le Organizzazioni
convengono di svolgere autonomamente un‟indagine tra i rispettivi associati e,
successivamente, confrontare le rispettive risultanze, in seno all‟Osservatorio regionale.
6
L’Art. 6 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostitutito dal seguente:
Art. 6 – RESPONSABILITA‟ CIVILE E PENALE VERSO TERZI – FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
Il datore di lavoro, o chi per lui, con onere a proprio carico, è tenuto ad assicurare i propri
dipendenti che, a seguito di richiesta dello stesso datore di lavoro, acconsentono ad
assumere la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione dell‟azienda, ai sensi
del D.Lgs n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e/o assumono, a seguito
di specifica delega, la responsabilità “dell‟industria alimentare” ex D.Lgs. n.155/1997, e
successive modificazioni ed integrazioni,contro i rischi di responsabilità civile verso terzi,
nonché la copertura per la difesa in caso di contestazioni per violazioni penali,
conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni sopra richiamate.
Il Datore di lavoro è altresì tenuto ad esigere e garantire la partecipazione di tali impiegati
agli specifici periodici corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento, al fine di
poter svolgere al meglio le loro funzioni. In difetto di ciò, decade ogni obbligo di copertura
assicurativa.
Per la partecipazione a tali corsi potranno essere eventualmente utilizzati fondi e ore di cui
agli Artt. 6, 25, 26 del C.C.N.L. 4 giugno 2008 .Impegno a verbale
Le parti, in considerazione dei particolari adempimenti connessi agli incarichi sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, si impegnano a verificare l‟intera materia in sede di
Osservatorio regionale, tenuto conto delle esperienze maturate.
Le parti si impegnano altresì, a monitorare periodicamente la situazione, ed ad incontrarsi
con gli Enti preposti a livello regionale.
7
L’Art. 9 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostitutito dal seguente:
ART. 9 – STIPENDIO CONTRATTUALE REGIONALE MENSILE
Conformemente a quanto stabilito dall‟art.27, C.C.N.L., ai fini del presente Contratto, lo
“stipendio contrattuale regionale mensile” è costituito da:
a)
b)
c)
d)
minimo di stipendio base regionale;
indennità di contingenza;
elemento distinto della retribuzione (E.D.R.);
minimo di stipendio integrativo.
Dal 1° marzo 2010, vengono riconosciuti i seguenti aumenti, afferenti il biennio 2010/2011,
da computarsi sul minimo di stipendio integrativo mensile:
- 1^
- 2^
- 3^
- 4^
- 5^
- 6^
categoria
categoria
categoria
categoria
categoria
categoria
€ 100,00
€ 90,00
€ 80,00
€ 75,00
€ 70,00
€ 65,00
Gli stipendi contrattuali regionali, per gli impiegati a servizio esclusivo di una sola azienda,
sono quelli indicati alla tabella “allegato n. 1” facente parte integrante del presente
contratto.
Gli aumenti derivanti dall‟eventuale rinnovo del Contratto Collettivo nazionale andranno ad
assommarsi al “minimo di stipendio base regionale” di cui alla tabella allegato n.1 .Agli impiegati in forza alla data di stipula del presente contratto, viene riconosciuta, a titolo
risarcitorio, la seguente una-tantum, da erogare contestualmente allo stipendio del mese
di marzo 2010:
-
1^
2^
3^
4^
5^
6^
categoria
categoria
categoria
categoria
categoria
categoria
€ 195,00
€ 175,00
€ 155,00
€ 145,00
€ 135,00
€ 125,00
Tale “una tantum” non fa parte, a tutti gli effetti della retribuzione, non è soggetta a
contribuzione e non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto.
Norma transitoria “assegni ad personam”
In base a quanto disposto dalla norma transitoria “assegni ad personam” di cui all‟articolo
21 del Contratto Collettivo Nazionale del 13 novembre 1996, i valori mensili dei compensi
per il possesso di titoli di studio, determinati nel Contratto Integrativo Interprovinciale del
10 febbraio 1983, di seguito riportati, sono corrisposti quali “assegni ad personam”
unicamente agli impiegati in servizio presso il medesimo datore di lavoro, alla data del 1°
agosto 1988 che ne abbiano avuto diritto.
8
Categoria
Laurea
Diploma
-
75,89
68,38
59,08
50,77
45,76
39,56
36,88
35,69
33,88
1^
2^
3^
4^
5^
6^
9
L’Art. 13 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
ART. 13 - MEZZI Dl TRASPORTO
Con decorrenza 1° marzo 2010, il compenso cui l‟impiegato ha diritto, a titolo di rimborso
spese, per l‟uso del proprio mezzo di trasporto per conto dell‟azienda, su richiesta della
stessa, nei casi in cui all‟art.33, secondo comma, del Contratto Collettivo Nazionale, è
fissato in € 0,40 per ogni chilometro effettuato e riconosciuto.
Detto compenso subirà una revisione in presenza di aumenti dei costi fissi e variabili,
relativi ad una autovettura di 1.100 cc. di cilindrata per una percorrenza annua di 20.000
chilometri, complessivamente superiori al 20% rispetto a quelli vigenti all‟anno della stipula
del presente Contratto regionale.
Potrà altresì essere preventivamente fissato tra le parti un compenso forfettario.
A norma dell‟art.33, quarto comma, del Contratto Collettivo Nazionale, il rimborso per l‟uso
del mezzo proprio per raggiungere l‟azienda, quando non sia possibile la residenza nella
medesima, sarà riconosciuto agli impiegati di prima categoria ed agli agenti. Tale rimborso
sarà estendibile, per periodi di tempo definiti o per occasioni determinate, agli impiegati
della intera seconda categoria, in particolare agli enologi, a fronte ed in ragione di
circostanze ed esigenze particolari e temporanee dell‟azienda.
10
L’Art. 14 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostitutito dal seguente:
ART. 14 – ABITAZIONE, ANNESSI E TRATTENUTE
Nei casi in cui l'impiegato abiti in azienda, o in una abitazione della stessa messagli a
disposizione, i valori da attribuirsi e per ciascuna voce all‟abitazione ed agli annessi,
illuminazione, legna da riscaldamento e orto e pollaio, ai fini delle trattenute che le aziende
dovranno effetturare, in tutto o in parte, a seconda delle prestazioni fornite, all'impiegato al
servizio esclusivo di una sola azienda, vengono come di seguito fissati, salvo diversa
pattuizione più favorevole all'impiegato:
Abitazione
e annessi
€
70
Sola
abitazione
€
50
Sola
illuminazione
€
15
Solo orto e
pollaio
€
5
Gli importi relativi alle prestazioni fornite dalle Aziende in tutto o in parte - abitazione, legna
o riscaldamento, illuminazione, orto e pollaio - saranno trattenuti mensilmente dal datore di
lavoro all'atto del pagamento dello stipendio.
Nessuna trattenuta a tale titolo dovrà essere effettuata sulla tredicesima e quattordicesima
mensilità.
Per gli impiegati che usufruiscano, per se ed eventualmente anche per i familiari
conviventi, del vitto in azienda si addiverrà ad accordi fra le parti, per quanto riguarda la
trattenuta mensile.
Qualora l'impiegato non accetti l'abitazione messagli a disposizione dall'azienda,
l'eventuale rimborso delle spese sostenute per raggiungere la medesima sarà
specificatamente convenuto tra le parti.
In caso di morte dell'impiegato residente in azienda, o in una abitazione messagli a
disposizione dalla stessa, i familiari possono usufruire della abitazione per un periodo
massimo di sei mesi.
11
L’Art. 17 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
ART. 16 – DEPOSITO CONTRATTO
Per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n.318, del 14 giugno 1996, convertito
in legge n.402, del 29 luglio 1996, il presente contratto collettivo regionale – contratto di
secondo livello - è stato depositato, a cura della Federazione Regionale Agricoltori della
Toscana ai sensi dell„Art. 3, 2° comma, della sopra richiamata legge n° 402/1996, nei
termini legali previsti, alla Direzione Regionale del Lavoro, alle sedi regionali dell‟INPS e
dell‟INAIL il …………….nonchè all‟ENPAIA il…………. .
12
L’Art. 18 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
ART. 17 – ESCLUSIVITA‟ DI STAMPA
Il presente contratto collettivo regionale di lavoro, é stato edito dalle parti stipulanti che ne
hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge.
E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di
controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione di parti diverse da quelle stipulanti, può
avvenire solo con il consenso, espresso congiuntamente per iscritto, da tutte le attuali parti
firmatarie.
Impegno a verbale
Le parti, considerata la utilità di portare a conoscenza diretta dei propri associati, ed in
modo uniforme su tutto il territorio regionale le tabelle retributive, di cui all‟Allegato n.1 del
presente Contratto regionale, convengono di assicurarne le più opportune forme di
diffusione, tramite le loro Organizzazioni Provinciali.
13
ALLEGATO N.1 – Art.9 – Contratto Regionale
STIPENDI IMPIEGATI AGRICOLI, FLOROVIVAISTI E FORESTALI DAL 1°
MARZO 2010
Stipendio
1
2
contrattuale regionale
3
4
mensile
5
Stipendio Regionale
Base
Contingenza
E.D.R.
EURO
EURO
EURO
1^
1134,59
526,19
10,33
287,80
2^
969,37
520,56
10,33
252,30
3^
791,49
515,62
10,33
223,01
4^
683,10
512,74
10,33
203,78
5^
619,41
510,81
10,33
188,10
6^
551,93
508,34
10,33
170,32
Categoria
Un Euro corrisponde a 1.936,27 di vecchie Lire.
14
Stipendio Integrativo
EURO
PROTOCOLLO D‟INTESA
PER LA STIPULA DI UN PATTO REGIONALE PER
L‟AGRICOLTURA TOSCANA
Oggi 18 febbraio 2010, in Firenze, presso la sede della Confagricoltura Toscana, Via
Alfani, n.67,
tra
la CONFAGRICOLTURA TOSCANA,
la CIA TOSCANA,
da una parte,
e
la CONFEDERDIA TOSCANA,
la F.L.A.I. – C.G.I.L. TOSCANA,
la F.A.I. – C.I.S.L. TOSCANA,
la U.I.L.A. – U.I.L. TOSCANA,
dall‟altra parte,
premesso che
La sempre più ampia apertura dei mercati è un orientamento ormai consolidato della
politica internazionale.
La politica agricola comunitaria è in piena sintonia con questo indirizzo.
Lo scenario che ne deriva, ed in cui si trovano necessariamente ad agire anche le imprese
agricole toscane, è quindi sempre più caratterizzato dall‟affermarsi di logiche competitive
che stanno evidenziando una capacità di tenuta di tali imprese purtroppo non sempre
adeguata.
Da qui la necessità di operare scelte che consentano dapprima di selezionare le tipologie
di imprese su cui puntare per rafforzare il tessuto produttivo e quindi di esaltarne quei
requisiti che le consentano di imporsi su una concorrenza sempre più agguerrita
L‟agricoltura di domani, anche nella nostra regione, non potrà infatti che essere
espressione di realtà produttive strutturate nelle modalità e dimensioni richieste per
realizzare economie di scala, valorizzare al meglio conoscenze e competenze tecniche ed
abilità commerciali.
Una compiuta espressione delle auspicate accresciute potenzialità della base produttiva
agricola toscana non può peraltro prescindere dal miglioramento di quelle infrastrutture
che ad oggi non possiedono requisiti adeguati .
Considerato quanto sopra ed il ruolo decisivo che l‟agricoltura svolge per il mantenimento
di fondamentali equilibri sociali e di rapporto tra aree rurali ed urbanizzate attraverso
l‟occupazione di un numero di addetti certamente rilevante, appare evidente come
un‟attenzione particolare, nell‟ambito delle diverse politiche regionali che intercettano in
varia misura il settore agricolo, debba essere riservata alle imprese datoriali.
In un disegno che vuol far leva su determinate tipologie di imprese per perseguire finalità
di sviluppo dell‟agricoltura della nostra regione, la linea degli interventi auspicati non può
15
che iniziare da un punto: la salvaguardia di quelle realtà produttive oggi in difficoltà a
causa di investimenti strutturali che l‟imprevista fase recessiva dell‟economia mondiale
rende finanziariamente insostenibili.
Fatta salva questa primaria esigenza giova sottolineare come l‟accentuarsi del rischio di
impresa conseguente la liberalizzazione dei mercati richiami l‟importanza di rafforzare o
creare le condizioni affinché all‟interno delle unità produttive agricole si possano realizzare
più colture o allevamenti atteso che una specializzazione troppo spinta o addirittura
esclusiva non assicura la tenuta dell‟impresa in caso di negative variazioni dei mercati.
D‟altra parte la diversificazione produttiva rappresenta una pre-condizione anche per poter
realizzare quella “multifunzionalità” su cui reggere l‟economia di un‟impresa.
Le Organizzazioni firmatarie del presente Protocollo, nel condividere le sintetiche
considerazioni sopra sviluppate, in una cornice di relazioni sindacali sempre più
caratterizzata dalla consapevolezza che i prossimi anni saranno decisivi per il futuro del
settore, ritengono urgente l‟esame congiunto dei seguenti temi :
1) analisi delle problematiche concernenti l‟indebitamento nelle aziende della filiera
agro-alimentare;
2) confronto con le Istituzioni regionali e locali per la migliore definizione degli strumenti
di programmazione che interessano il settore agricolo ed in particolare per la
revisione di quelle misure del Piano di Sviluppo Rurale che non rispondono appieno
alle esigenze di ammodernamento delle imprese agricole, al recupero di competitività
del settore, al mantenimento ed allo sviluppo dell‟occupazione, alle finalità ambientali,
alla tutela delle aziende che ricadono in aree sottoposte a vincoli particolari;
nell‟ambito di tale confronto un‟attenzione particolare deve essere rivolta ai criteri di
priorità adottati al fine di favorire l‟accesso alle risorse del PSR da parte delle imprese
con unità di lavoro iscritte all‟INPS;
3) confronto con la Regione per l‟adozione di interventi, ed in primis di quelli che
attengono la promozione, che agevolino la collocazione sul mercato delle produzioni
toscane.
4) coinvolgimento della Regione e delle parti sociali, nell‟ambito delle proprie
competenze, per assicurare il corretto espletamento delle funzioni pubblicistiche
proprie di organismi sia tecnici che economici che operano all‟interno della realtà
agricola toscana; quanto sopra anche e soprattutto attraverso la presenza negli
organi di detti soggetti di un‟adeguata rappresentanza delle diverse espressioni
sindacali professionali del mondo agricolo;
5) sviluppo delle attività di formazione mirate all‟aggiornamento professionale e
qualificazione delle diverse figure componenti gli organici delle imprese con
particolare riguardo all‟esigenza di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dei
livelli occupazionali;
6) attuazione di progetti di filiera che migliorino la capacità di penetrazione sui mercati
dei prodotti agricoli toscani e coinvolgano la grande distribuzione;
16
7) incontri diretti tra le parti stipulanti volti al raggiungimento di accordi sindacali, per
individuare elementi atti a sostenere e incrementare i livelli occupazionali e la ricerca
di strumenti idonei per contrastare il lavoro sommerso.
Letto, approvato e sottoscritto.
CONFAGRICOLTURA
______________________________
CIA
______________________________
F.L.A.I. – C.G.I.L.
______________________________
F.A.I. – C.I.S.L.
______________________________
U.I.L.A. – U.I.L.
______________________________
CONFEDERDIA
______________________________
17
- ACCORDO SINDACALE REGOLAMENTO DELL‟OSSERVATORIO REGIONALE
Addì, 18 febbraio 2010, in Firenze, Via Alfani, n.67, presso la sede della Confagricoltura
Toscana,
tra
la CONFAGRICOLTURA TOSCANA,
la CIA TOSCANA,
da una parte,
e
la CONFEDERDIA TOSCANA,
la F.L.A.I. – C.G.I.L. TOSCANA,
la F.A.I. – C.I.S.L. TOSCANA,
la U.I.L.A. – U.I.L. TOSCANA,
dall‟altra parte,
si è convenuto il seguente regolamento dell‟Osservatorio Regionale.
Art. 1
In applicazione dell‟articolo 6 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006,
dell‟allegato A del CCNL quadri e impiegati agricoli del 4 giugno 2008, le parti sottoscritte
costituiscono l‟Osservatorio Regionale per la Toscana.
Art. 2 Compiti
L‟Osservatorio, avendo cura di relazionarsi con i Dipartimenti regionali competenti, le
Università e gli altri Enti Pubblici che curano le materie oggetto dell‟attività
dell‟Osservatorio, ha il compito di svolgere iniziative di monitoraggio e di confronto sui
seguenti temi:
1. Applicazione nell‟ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore
agricolo, forestale, agro-alimentare e attività connesse;
2. Situazione economica dei comparti che compongono il settore agroalimentare;
3. Politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
4. Politiche regionali di sviluppo dei settori di cui al punto 1), politiche territoriali e
tutela dell‟ambiente.
5. Verifiche dell‟applicazione delle nuove normative sull‟orario di lavoro in ambito
regionale.
6. Analisi del sistema classificatorio ed elaborazione di eventuali proposte da
sottoporre al vaglio della specifica commissione nazionale prevista, per uniformarle
alle attuali esigenze aziendali, valorizzando anche nuove professionalità
Art. 3 Consiglio dell‟Osservatorio
Il Consiglio dell‟Osservatorio Regionale si compone di 8 membri designati pariteticamente
dalle parti datoriali e dei lavoratori, come di seguito riportato:
18
-
Confagricoltura
CIA
F.L.A.I. – C.G.I.L.
F.A.I. – C.I.S.L.
U.I.L.A. – U.I.L.
Confederdia
- 3 membri;
- 1 membro;
- 1 membro;
- 1 membro;
- 1 membro;
- 1 membro.
Art. 4 Presidenza – Segreteria
Per il primo biennio la Presidenza sarà assunta da un rappresentante della
Confagricoltura, mentre la prima segreteria sarà affidata al rappresentante di F.L.A.I. –
C.G.I.L. Per il secondo biennio le parti si riuniranno per fissare la rotazione
Il Consiglio dell‟Osservatorio si riunirà con cadenza almeno semestrale a far tempo dal 1°
marzo 2010, o su richiesta di una delle Organizzazioni firmatarie, nella sede
dell‟Organizzazione che ha designato la Presidenza di turno, mediante convocazione
inviata dal Presidente almeno 8 giorni prima della data prefissata, indicando l‟ordine del
giorno.
Le deliberazioni devono essere assunte con la maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.
Art. 5 Funzionamento
L‟allegato “F” al CCNL dei quadri e impiegati agricoli e florovivaisti del 4 giugno 2008 è
parte integrante del presente Protocollo. Le spese ordinarie di funzionamento
dell‟Osservatorio sono a carico dell‟Organizzazione che ha designato la Presidenza di
turno.
I costi inerenti lo svolgimento di specifiche iniziative devono essere deliberati all‟unanimità.
CONFAGRICOLTURA
______________________________
CIA
______________________________
F.L.A.I. – C.G.I.L.
______________________________
F.A.I. – C.I.S.L.
______________________________
U.I.L.A. – U.I.L.
______________________________
CONFEDERDIA
______________________________
19
- ACCORDO SINDACALE -
Oggi 19 marzo 2010, in Firenze, Via degli Alfani, n.67, presso la sede della Federazione
Regionale Agricoltori della Toscana,
tra
la CONFAGRICOLTURA TOSCANA,
la CIA TOSCANA,
da una parte,
e
la CONFEDERDIA TOSCANA,
la F.L.A.I. – C.G.I.L. TOSCANA,
la F.A.I. – C.I.S.L. TOSCANA,
la U.I.L.A. – U.I.L. TOSCANA,
dall‟altra parte,
visto l‟Accordo Sindacale del 18 Febbraio 2010 concernente il Regolamento
dell‟Osservatorio Regionale della Toscana di cui all‟ allegato A del CCNL quadri e
impiegati agricoli del 4 giugno 2008, si nominano i seguenti rappresentanti:
Confagricoltura:
Sergio Berziga
Massimo Terreni
Genunzio Giannoni
CIA
Valentino Vannelli
F.L.A.I. – C.G.I.L
Paola Bittarello
F.A.I. – C.I.S.L
Amedeo Sabato
U.I.L.A. – U.I.L
Triestina Maiolo
_______________________
CONFEDERDIA
Giovanni Arretini
20
Letto, approvato e sottoscritto.
CONFAGRICOLTURA
______________________________
CIA
______________________________
F.L.A.I. – C.G.I.L.
______________________________
F.A.I. – C.I.S.L.
______________________________
U.I.L.A. – U.I.L.
______________________________
CONFEDERDIA
______________________________
21
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VERBALE DI ACCORDO Il giorno 19 marzo 2010, in Firenze, Via