VERBALE DI ACCORDO Il giorno 19 marzo 2010, in Firenze, Via Alfani, n.67, presso la sede della Federazione Regionale Agricoltori della Toscana, tra la Federazione Regionale Agricoltori della Toscana (Confagricoltura Toscana), rappresentata dal Presidente Giuseppe Bicocchi, assistito dal Capo Delegazione alle trattative Luca Giannozzi, dal Direttore Marco Mentessi, dai componenti la delegazione Sergio Berziga, Luca Cavicchioli, Antonio Dati, Gianluca Ghini, Genunzio Giannoni, Paolo Rossi, Massimo Terreni e da Ilaria de‟ Carolis; La C.I.A. Toscana, rappresentata dal Presidente Giordano Pascucci, assistito da Valentino Vannelli e da Marco Failoni; da una parte, e la CONFEDERDIA Toscana, rappresentata dal Presidente Giovanni Arretini, assistito dal Vice Presidente nazionale Gianfranco Giovannini, dal prof. Mario Dini, da Mario Simonelli e da Monica Petrella; la FLAI CGIL Toscana, rappresentata dal Segretario regionale Damiano Marrano, assistito da Claudio Bianconi e Paola Bittarello e con i delegati Lorena Tontini e Federico Rossi; la FAI CISL Toscana, rappresentata dal Segretario regionale Giampiero Giampieri, assistito da Giorgio Bernini e Patrizio Giorni, Giuliano Bartoli, Antonella Biondi, Daniela Cherubini, Emilio Sbarzagli, Mauro Uberti, Andrea Maffucci, Roberta Pagni; la UILA-UIL Toscana, rappresentata dal Segretario Mario Guelfi; dall‟altra parte, VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 4 giugno 2008, ed in applicazione di quanto disposto all‟articolo 64 dello stesso, si è stipulato il presente verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Regionale, a valere per i quadri e gli impiegati agricoli, florovivaisti e forestali, dipendenti da imprese singole, società, in forma cooperativa o, comunque, associata, situate nella Toscana. Il presente Contratto sostituisce il Contratto Regionale stipulato in Firenze il 4 ottobre 2006. 1 Il verbale di accordo consta di n° 14 documenti, per un totale di fogli dattiloscritti n° 21 compreso il presente. Letto, confermato e sottoscritto CONFAGRICOLTURA ______________________________ CIA ______________________________ F.L.A.I. – C.G.I.L. ______________________________ F.A.I. – C.I.S.L. ______________________________ U.I.L.A. – U.I.L. ______________________________ CONFEDERDIA ______________________________ 2 L’Art. 1 del Contratto regionale 4 ottobre 2006 è costituito dal seguente: ART. 1 – OGGETTO E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Il presente contratto è territoriale per la Regione Toscana, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i quadri e gli impiegati agricoli del 4 giugno 2008 e disciplina i rapporti di impiego fra le imprese agricole, forestali, florovivaistiche, singole, società, in forma cooperativa o comunque associata, comprese quelle che svolgono attività affini o connesse e, fra di esse, quelle che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato. Il contratto, ai sensi dell‟art.1, 2° comma, C.C.N.L., in particolare, si applica a tutte le imprese considerate agricole ai sensi dell‟Art. 2135 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo : - le aziende di ordinamento produttivo misto; le aziende ortofrutticole; le aziende oleicole; le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura; le aziende vitivinicole; le aziende funghicole; le aziende casearie; le aziende tabacchicole; le aziende di servizi, controllo qualità, tracciabilità e di ricerca in agricoltura; le aziende faunistico-venatorie; le aziende agrituristiche; le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti. ---------------------------------------------------------Sono florovivaistiche le aziende: 1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali; 2) produttrici di piante ornamentali da serra; 3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati; 4) produttrici di bulbi, sementi da fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali 3 L’Art. 2 del Contratto regionale 4 ottobre 2008 è sostituito dal seguente: ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO REGIONALE Il presente contratto, stipulato nel rispetto dei cicli stabiliti dall‟art.2 del contratto collettivo nazionale del 4 giugno 2008, ha durata quadriennale. Decorre, fatti salvi gli specifici effetti espressamente previsti, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non disdettato da una delle parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo cartolina raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancata disdetta s‟intende prorogata per un anno e così di anno in anno. La parte che avrà disdettato il contratto dovrà comunicare all‟altra le proposte per il rinnovo almeno 4 mesi prima. Le trattative dovranno avere inizio entro due mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. Il presente contratto, ancorché disdettato, conserva la sua efficacia fino all‟entrata in vigore del nuovo. 4 L’Art. 4 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostituito dal seguente: ART. 4 – FORMAZIONE PROFESSIONALE Le parti ritengono fondamentale il mantenimento e lo sviluppo della Formazione professionale nel settore e assumono l‟impegno di proposta e di indirizzo per la determinazione di progetti formativi, anche attraverso gli strumenti previsti dall‟art. 6 del CCNL. E‟ ritenuto altresì importante tener conto di tutte le esperienze formative realizzate nel tempo, ivi comprese quelle aziendali. Al fine di favorire lo sviluppo della formazione continua, le parti potranno prevedere, tramite accordi al medesimo livello, le modalità di attuazione. 5 L’Art. 5 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostituito dal seguente: ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Ferme restando le categorie di imprese esemplificate all‟art. 1, in cui si applica il presente contratto, come sancito dall'art. 16 del C.C.N.L., gli impiegati agricoli si classificano in sei categorie, comprendenti gli impiegati di concetto e di ordine. Nella quarta categoria sono compresi anche gli impiegati classificati in Toscana come “ausiliari". Nota a verbale Al fine di meglio identificare le attività cui gli addetti sono impegnati, le Organizzazioni convengono di svolgere autonomamente un‟indagine tra i rispettivi associati e, successivamente, confrontare le rispettive risultanze, in seno all‟Osservatorio regionale. 6 L’Art. 6 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostitutito dal seguente: Art. 6 – RESPONSABILITA‟ CIVILE E PENALE VERSO TERZI – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Il datore di lavoro, o chi per lui, con onere a proprio carico, è tenuto ad assicurare i propri dipendenti che, a seguito di richiesta dello stesso datore di lavoro, acconsentono ad assumere la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione dell‟azienda, ai sensi del D.Lgs n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e/o assumono, a seguito di specifica delega, la responsabilità “dell‟industria alimentare” ex D.Lgs. n.155/1997, e successive modificazioni ed integrazioni,contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché la copertura per la difesa in caso di contestazioni per violazioni penali, conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni sopra richiamate. Il Datore di lavoro è altresì tenuto ad esigere e garantire la partecipazione di tali impiegati agli specifici periodici corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento, al fine di poter svolgere al meglio le loro funzioni. In difetto di ciò, decade ogni obbligo di copertura assicurativa. Per la partecipazione a tali corsi potranno essere eventualmente utilizzati fondi e ore di cui agli Artt. 6, 25, 26 del C.C.N.L. 4 giugno 2008 .Impegno a verbale Le parti, in considerazione dei particolari adempimenti connessi agli incarichi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si impegnano a verificare l‟intera materia in sede di Osservatorio regionale, tenuto conto delle esperienze maturate. Le parti si impegnano altresì, a monitorare periodicamente la situazione, ed ad incontrarsi con gli Enti preposti a livello regionale. 7 L’Art. 9 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostitutito dal seguente: ART. 9 – STIPENDIO CONTRATTUALE REGIONALE MENSILE Conformemente a quanto stabilito dall‟art.27, C.C.N.L., ai fini del presente Contratto, lo “stipendio contrattuale regionale mensile” è costituito da: a) b) c) d) minimo di stipendio base regionale; indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (E.D.R.); minimo di stipendio integrativo. Dal 1° marzo 2010, vengono riconosciuti i seguenti aumenti, afferenti il biennio 2010/2011, da computarsi sul minimo di stipendio integrativo mensile: - 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ - 6^ categoria categoria categoria categoria categoria categoria € 100,00 € 90,00 € 80,00 € 75,00 € 70,00 € 65,00 Gli stipendi contrattuali regionali, per gli impiegati a servizio esclusivo di una sola azienda, sono quelli indicati alla tabella “allegato n. 1” facente parte integrante del presente contratto. Gli aumenti derivanti dall‟eventuale rinnovo del Contratto Collettivo nazionale andranno ad assommarsi al “minimo di stipendio base regionale” di cui alla tabella allegato n.1 .Agli impiegati in forza alla data di stipula del presente contratto, viene riconosciuta, a titolo risarcitorio, la seguente una-tantum, da erogare contestualmente allo stipendio del mese di marzo 2010: - 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ categoria categoria categoria categoria categoria categoria € 195,00 € 175,00 € 155,00 € 145,00 € 135,00 € 125,00 Tale “una tantum” non fa parte, a tutti gli effetti della retribuzione, non è soggetta a contribuzione e non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto. Norma transitoria “assegni ad personam” In base a quanto disposto dalla norma transitoria “assegni ad personam” di cui all‟articolo 21 del Contratto Collettivo Nazionale del 13 novembre 1996, i valori mensili dei compensi per il possesso di titoli di studio, determinati nel Contratto Integrativo Interprovinciale del 10 febbraio 1983, di seguito riportati, sono corrisposti quali “assegni ad personam” unicamente agli impiegati in servizio presso il medesimo datore di lavoro, alla data del 1° agosto 1988 che ne abbiano avuto diritto. 8 Categoria Laurea Diploma - 75,89 68,38 59,08 50,77 45,76 39,56 36,88 35,69 33,88 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 9 L’Art. 13 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostituito dal seguente: ART. 13 - MEZZI Dl TRASPORTO Con decorrenza 1° marzo 2010, il compenso cui l‟impiegato ha diritto, a titolo di rimborso spese, per l‟uso del proprio mezzo di trasporto per conto dell‟azienda, su richiesta della stessa, nei casi in cui all‟art.33, secondo comma, del Contratto Collettivo Nazionale, è fissato in € 0,40 per ogni chilometro effettuato e riconosciuto. Detto compenso subirà una revisione in presenza di aumenti dei costi fissi e variabili, relativi ad una autovettura di 1.100 cc. di cilindrata per una percorrenza annua di 20.000 chilometri, complessivamente superiori al 20% rispetto a quelli vigenti all‟anno della stipula del presente Contratto regionale. Potrà altresì essere preventivamente fissato tra le parti un compenso forfettario. A norma dell‟art.33, quarto comma, del Contratto Collettivo Nazionale, il rimborso per l‟uso del mezzo proprio per raggiungere l‟azienda, quando non sia possibile la residenza nella medesima, sarà riconosciuto agli impiegati di prima categoria ed agli agenti. Tale rimborso sarà estendibile, per periodi di tempo definiti o per occasioni determinate, agli impiegati della intera seconda categoria, in particolare agli enologi, a fronte ed in ragione di circostanze ed esigenze particolari e temporanee dell‟azienda. 10 L’Art. 14 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostitutito dal seguente: ART. 14 – ABITAZIONE, ANNESSI E TRATTENUTE Nei casi in cui l'impiegato abiti in azienda, o in una abitazione della stessa messagli a disposizione, i valori da attribuirsi e per ciascuna voce all‟abitazione ed agli annessi, illuminazione, legna da riscaldamento e orto e pollaio, ai fini delle trattenute che le aziende dovranno effetturare, in tutto o in parte, a seconda delle prestazioni fornite, all'impiegato al servizio esclusivo di una sola azienda, vengono come di seguito fissati, salvo diversa pattuizione più favorevole all'impiegato: Abitazione e annessi € 70 Sola abitazione € 50 Sola illuminazione € 15 Solo orto e pollaio € 5 Gli importi relativi alle prestazioni fornite dalle Aziende in tutto o in parte - abitazione, legna o riscaldamento, illuminazione, orto e pollaio - saranno trattenuti mensilmente dal datore di lavoro all'atto del pagamento dello stipendio. Nessuna trattenuta a tale titolo dovrà essere effettuata sulla tredicesima e quattordicesima mensilità. Per gli impiegati che usufruiscano, per se ed eventualmente anche per i familiari conviventi, del vitto in azienda si addiverrà ad accordi fra le parti, per quanto riguarda la trattenuta mensile. Qualora l'impiegato non accetti l'abitazione messagli a disposizione dall'azienda, l'eventuale rimborso delle spese sostenute per raggiungere la medesima sarà specificatamente convenuto tra le parti. In caso di morte dell'impiegato residente in azienda, o in una abitazione messagli a disposizione dalla stessa, i familiari possono usufruire della abitazione per un periodo massimo di sei mesi. 11 L’Art. 17 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostituito dal seguente: ART. 16 – DEPOSITO CONTRATTO Per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n.318, del 14 giugno 1996, convertito in legge n.402, del 29 luglio 1996, il presente contratto collettivo regionale – contratto di secondo livello - è stato depositato, a cura della Federazione Regionale Agricoltori della Toscana ai sensi dell„Art. 3, 2° comma, della sopra richiamata legge n° 402/1996, nei termini legali previsti, alla Direzione Regionale del Lavoro, alle sedi regionali dell‟INPS e dell‟INAIL il …………….nonchè all‟ENPAIA il…………. . 12 L’Art. 18 del Contatto regionale 4 giugno 2008 è sostituito dal seguente: ART. 17 – ESCLUSIVITA‟ DI STAMPA Il presente contratto collettivo regionale di lavoro, é stato edito dalle parti stipulanti che ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione di parti diverse da quelle stipulanti, può avvenire solo con il consenso, espresso congiuntamente per iscritto, da tutte le attuali parti firmatarie. Impegno a verbale Le parti, considerata la utilità di portare a conoscenza diretta dei propri associati, ed in modo uniforme su tutto il territorio regionale le tabelle retributive, di cui all‟Allegato n.1 del presente Contratto regionale, convengono di assicurarne le più opportune forme di diffusione, tramite le loro Organizzazioni Provinciali. 13 ALLEGATO N.1 – Art.9 – Contratto Regionale STIPENDI IMPIEGATI AGRICOLI, FLOROVIVAISTI E FORESTALI DAL 1° MARZO 2010 Stipendio 1 2 contrattuale regionale 3 4 mensile 5 Stipendio Regionale Base Contingenza E.D.R. EURO EURO EURO 1^ 1134,59 526,19 10,33 287,80 2^ 969,37 520,56 10,33 252,30 3^ 791,49 515,62 10,33 223,01 4^ 683,10 512,74 10,33 203,78 5^ 619,41 510,81 10,33 188,10 6^ 551,93 508,34 10,33 170,32 Categoria Un Euro corrisponde a 1.936,27 di vecchie Lire. 14 Stipendio Integrativo EURO PROTOCOLLO D‟INTESA PER LA STIPULA DI UN PATTO REGIONALE PER L‟AGRICOLTURA TOSCANA Oggi 18 febbraio 2010, in Firenze, presso la sede della Confagricoltura Toscana, Via Alfani, n.67, tra la CONFAGRICOLTURA TOSCANA, la CIA TOSCANA, da una parte, e la CONFEDERDIA TOSCANA, la F.L.A.I. – C.G.I.L. TOSCANA, la F.A.I. – C.I.S.L. TOSCANA, la U.I.L.A. – U.I.L. TOSCANA, dall‟altra parte, premesso che La sempre più ampia apertura dei mercati è un orientamento ormai consolidato della politica internazionale. La politica agricola comunitaria è in piena sintonia con questo indirizzo. Lo scenario che ne deriva, ed in cui si trovano necessariamente ad agire anche le imprese agricole toscane, è quindi sempre più caratterizzato dall‟affermarsi di logiche competitive che stanno evidenziando una capacità di tenuta di tali imprese purtroppo non sempre adeguata. Da qui la necessità di operare scelte che consentano dapprima di selezionare le tipologie di imprese su cui puntare per rafforzare il tessuto produttivo e quindi di esaltarne quei requisiti che le consentano di imporsi su una concorrenza sempre più agguerrita L‟agricoltura di domani, anche nella nostra regione, non potrà infatti che essere espressione di realtà produttive strutturate nelle modalità e dimensioni richieste per realizzare economie di scala, valorizzare al meglio conoscenze e competenze tecniche ed abilità commerciali. Una compiuta espressione delle auspicate accresciute potenzialità della base produttiva agricola toscana non può peraltro prescindere dal miglioramento di quelle infrastrutture che ad oggi non possiedono requisiti adeguati . Considerato quanto sopra ed il ruolo decisivo che l‟agricoltura svolge per il mantenimento di fondamentali equilibri sociali e di rapporto tra aree rurali ed urbanizzate attraverso l‟occupazione di un numero di addetti certamente rilevante, appare evidente come un‟attenzione particolare, nell‟ambito delle diverse politiche regionali che intercettano in varia misura il settore agricolo, debba essere riservata alle imprese datoriali. In un disegno che vuol far leva su determinate tipologie di imprese per perseguire finalità di sviluppo dell‟agricoltura della nostra regione, la linea degli interventi auspicati non può 15 che iniziare da un punto: la salvaguardia di quelle realtà produttive oggi in difficoltà a causa di investimenti strutturali che l‟imprevista fase recessiva dell‟economia mondiale rende finanziariamente insostenibili. Fatta salva questa primaria esigenza giova sottolineare come l‟accentuarsi del rischio di impresa conseguente la liberalizzazione dei mercati richiami l‟importanza di rafforzare o creare le condizioni affinché all‟interno delle unità produttive agricole si possano realizzare più colture o allevamenti atteso che una specializzazione troppo spinta o addirittura esclusiva non assicura la tenuta dell‟impresa in caso di negative variazioni dei mercati. D‟altra parte la diversificazione produttiva rappresenta una pre-condizione anche per poter realizzare quella “multifunzionalità” su cui reggere l‟economia di un‟impresa. Le Organizzazioni firmatarie del presente Protocollo, nel condividere le sintetiche considerazioni sopra sviluppate, in una cornice di relazioni sindacali sempre più caratterizzata dalla consapevolezza che i prossimi anni saranno decisivi per il futuro del settore, ritengono urgente l‟esame congiunto dei seguenti temi : 1) analisi delle problematiche concernenti l‟indebitamento nelle aziende della filiera agro-alimentare; 2) confronto con le Istituzioni regionali e locali per la migliore definizione degli strumenti di programmazione che interessano il settore agricolo ed in particolare per la revisione di quelle misure del Piano di Sviluppo Rurale che non rispondono appieno alle esigenze di ammodernamento delle imprese agricole, al recupero di competitività del settore, al mantenimento ed allo sviluppo dell‟occupazione, alle finalità ambientali, alla tutela delle aziende che ricadono in aree sottoposte a vincoli particolari; nell‟ambito di tale confronto un‟attenzione particolare deve essere rivolta ai criteri di priorità adottati al fine di favorire l‟accesso alle risorse del PSR da parte delle imprese con unità di lavoro iscritte all‟INPS; 3) confronto con la Regione per l‟adozione di interventi, ed in primis di quelli che attengono la promozione, che agevolino la collocazione sul mercato delle produzioni toscane. 4) coinvolgimento della Regione e delle parti sociali, nell‟ambito delle proprie competenze, per assicurare il corretto espletamento delle funzioni pubblicistiche proprie di organismi sia tecnici che economici che operano all‟interno della realtà agricola toscana; quanto sopra anche e soprattutto attraverso la presenza negli organi di detti soggetti di un‟adeguata rappresentanza delle diverse espressioni sindacali professionali del mondo agricolo; 5) sviluppo delle attività di formazione mirate all‟aggiornamento professionale e qualificazione delle diverse figure componenti gli organici delle imprese con particolare riguardo all‟esigenza di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dei livelli occupazionali; 6) attuazione di progetti di filiera che migliorino la capacità di penetrazione sui mercati dei prodotti agricoli toscani e coinvolgano la grande distribuzione; 16 7) incontri diretti tra le parti stipulanti volti al raggiungimento di accordi sindacali, per individuare elementi atti a sostenere e incrementare i livelli occupazionali e la ricerca di strumenti idonei per contrastare il lavoro sommerso. Letto, approvato e sottoscritto. CONFAGRICOLTURA ______________________________ CIA ______________________________ F.L.A.I. – C.G.I.L. ______________________________ F.A.I. – C.I.S.L. ______________________________ U.I.L.A. – U.I.L. ______________________________ CONFEDERDIA ______________________________ 17 - ACCORDO SINDACALE REGOLAMENTO DELL‟OSSERVATORIO REGIONALE Addì, 18 febbraio 2010, in Firenze, Via Alfani, n.67, presso la sede della Confagricoltura Toscana, tra la CONFAGRICOLTURA TOSCANA, la CIA TOSCANA, da una parte, e la CONFEDERDIA TOSCANA, la F.L.A.I. – C.G.I.L. TOSCANA, la F.A.I. – C.I.S.L. TOSCANA, la U.I.L.A. – U.I.L. TOSCANA, dall‟altra parte, si è convenuto il seguente regolamento dell‟Osservatorio Regionale. Art. 1 In applicazione dell‟articolo 6 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, dell‟allegato A del CCNL quadri e impiegati agricoli del 4 giugno 2008, le parti sottoscritte costituiscono l‟Osservatorio Regionale per la Toscana. Art. 2 Compiti L‟Osservatorio, avendo cura di relazionarsi con i Dipartimenti regionali competenti, le Università e gli altri Enti Pubblici che curano le materie oggetto dell‟attività dell‟Osservatorio, ha il compito di svolgere iniziative di monitoraggio e di confronto sui seguenti temi: 1. Applicazione nell‟ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agricolo, forestale, agro-alimentare e attività connesse; 2. Situazione economica dei comparti che compongono il settore agroalimentare; 3. Politiche attive del lavoro e della formazione professionale; 4. Politiche regionali di sviluppo dei settori di cui al punto 1), politiche territoriali e tutela dell‟ambiente. 5. Verifiche dell‟applicazione delle nuove normative sull‟orario di lavoro in ambito regionale. 6. Analisi del sistema classificatorio ed elaborazione di eventuali proposte da sottoporre al vaglio della specifica commissione nazionale prevista, per uniformarle alle attuali esigenze aziendali, valorizzando anche nuove professionalità Art. 3 Consiglio dell‟Osservatorio Il Consiglio dell‟Osservatorio Regionale si compone di 8 membri designati pariteticamente dalle parti datoriali e dei lavoratori, come di seguito riportato: 18 - Confagricoltura CIA F.L.A.I. – C.G.I.L. F.A.I. – C.I.S.L. U.I.L.A. – U.I.L. Confederdia - 3 membri; - 1 membro; - 1 membro; - 1 membro; - 1 membro; - 1 membro. Art. 4 Presidenza – Segreteria Per il primo biennio la Presidenza sarà assunta da un rappresentante della Confagricoltura, mentre la prima segreteria sarà affidata al rappresentante di F.L.A.I. – C.G.I.L. Per il secondo biennio le parti si riuniranno per fissare la rotazione Il Consiglio dell‟Osservatorio si riunirà con cadenza almeno semestrale a far tempo dal 1° marzo 2010, o su richiesta di una delle Organizzazioni firmatarie, nella sede dell‟Organizzazione che ha designato la Presidenza di turno, mediante convocazione inviata dal Presidente almeno 8 giorni prima della data prefissata, indicando l‟ordine del giorno. Le deliberazioni devono essere assunte con la maggioranza di almeno 2/3 dei presenti. Art. 5 Funzionamento L‟allegato “F” al CCNL dei quadri e impiegati agricoli e florovivaisti del 4 giugno 2008 è parte integrante del presente Protocollo. Le spese ordinarie di funzionamento dell‟Osservatorio sono a carico dell‟Organizzazione che ha designato la Presidenza di turno. I costi inerenti lo svolgimento di specifiche iniziative devono essere deliberati all‟unanimità. CONFAGRICOLTURA ______________________________ CIA ______________________________ F.L.A.I. – C.G.I.L. ______________________________ F.A.I. – C.I.S.L. ______________________________ U.I.L.A. – U.I.L. ______________________________ CONFEDERDIA ______________________________ 19 - ACCORDO SINDACALE - Oggi 19 marzo 2010, in Firenze, Via degli Alfani, n.67, presso la sede della Federazione Regionale Agricoltori della Toscana, tra la CONFAGRICOLTURA TOSCANA, la CIA TOSCANA, da una parte, e la CONFEDERDIA TOSCANA, la F.L.A.I. – C.G.I.L. TOSCANA, la F.A.I. – C.I.S.L. TOSCANA, la U.I.L.A. – U.I.L. TOSCANA, dall‟altra parte, visto l‟Accordo Sindacale del 18 Febbraio 2010 concernente il Regolamento dell‟Osservatorio Regionale della Toscana di cui all‟ allegato A del CCNL quadri e impiegati agricoli del 4 giugno 2008, si nominano i seguenti rappresentanti: Confagricoltura: Sergio Berziga Massimo Terreni Genunzio Giannoni CIA Valentino Vannelli F.L.A.I. – C.G.I.L Paola Bittarello F.A.I. – C.I.S.L Amedeo Sabato U.I.L.A. – U.I.L Triestina Maiolo _______________________ CONFEDERDIA Giovanni Arretini 20 Letto, approvato e sottoscritto. CONFAGRICOLTURA ______________________________ CIA ______________________________ F.L.A.I. – C.G.I.L. ______________________________ F.A.I. – C.I.S.L. ______________________________ U.I.L.A. – U.I.L. ______________________________ CONFEDERDIA ______________________________ 21