LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA
ORDINE AL TERZO DI VERSAMENTO
DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
I. Come è disciplinato il versamento diretto dell’assegno da parte del terzo debitor debitoris?
II. Qual è in sede di separazione la disciplina dell’ordine di versamento diretto dell’assegno di mantenimento da parte del terzo?
III. In che modo in sede divorzile è disciplinato il versamento diretto dell’assegno da
parte del terzo?
IV. Quale sistema unitario di garanzia è stato introdotto a tutela del mantenimento dei
figli dalla riforma del 2012 sulla filiazione?
V. A chi appartiene la competenza ad emettere il provvedimento di ordine al terzo del
versamento dell’assegno di mantenimento?
VI. Qualche questione processuale in ordine alla natura del provvedimento e alla prova
dell’inadempimento.
VII. Quali sono i presupposti di fatto per poter richiedere al terzo il versamento diretto
dell’assegno?
VIII. Quali sono i terzi che possono essere destinatari dell’obbligo di versamento diretto
dell’assegno?
IX. L’ordine del giudice in sede di separazione di versamento diretto dell’assegno riguarda
solo una parte o tutto l’importo dell’assegno?
X. In che limiti può essere disposto il versamento diretto nel caso in cui il terzo debitore
sia lo Stato o un ente pubblico?
XI. Che avviene se le somme che dovrebbero essere versate direttamente dal terzo risultano già pignorate?
XII. Quali strumenti ha a disposizione il beneficiario se il terzo non adempie all’obbligo di
versamento diretto?
I
Come è disciplinato il versamento
diretto dell’assegno da parte
del terzo debitor debitoris?
legge sul divorzio (art. 8, terzo e quarto comma introdotti nel 1987) - e riproposta per il mantenimento
dei figli dall’art. art.3, secondo comma, della legge 10
dicembre 2012, n. 219 - a tutela dell’adempimento
delle obbligazioni di mantenimento. La garanzia è destinata ad operare tutte le volte e soltanto quando il
coniuge o il genitore obbligato è a sua volta creditore
di una prestazione periodica pecuniaria (in genere da
lavoro dipendente).
Nel nostro sistema giuridico il terzo debitor debitoris
può essere chiamato a versare direttamente a chi è titolare della pretesa al mantenimento l’assegno non corrisposto dal coniuge (o ex coniuge) o dal genitore obbligato al versamento (cosiddetto ordine di distrazione).
La disciplina non è uniforme nel senso – come meglio
si vedrà - che in caso di inadempimento alle obbligazioni di separazione è necessario l’intervento del giudice, mentre in caso di inadempimento alle medesime
Questa possibilità realizza una delle più significative
garanzie previste nel codice civile (art. 156, sesto
comma introdotto con la riforma del 1975) e nella
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obbligazioni ma disposte in sede divorzile è lo stesso
beneficiario a poter pretendere il versamento diretto.
Per l’inadempimento, invece, alle obbligazioni di mantenimento verso i figli la riforma del 2012 (legge 10
dicembre 2012, n. 219) ha introdotto, come si dirà, un
sistema di non univoca interpretazione.
ne autorizzano il versamento diretto da parte del terzo
dell’assegno solo per il futuro e non per il passato.
La garanzia della distrazione si è rafforzata nel tempo in connessione con plurime sentenze della Corte
costituzionale – di cui si darà conto tra breve – che
hanno ampliato la portata della disposizione prevedendola praticamente in tutti casi di inadempimento del mantenimento sia coniugale che verso i figli e
come misura di competenza non del solo collegio (con
la sentenza o con il decreto camerale di modifica ex
art. 710 c.p.c. o art. 9 legge divorzio o in sede di impugnazione) ma anche del giudice istruttore. Inoltre,
come si avrà anche modo di chiarire, la riforma sulla
filiazione del 2012 ha praticamente esteso a tutti i figli
(nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio) le stesse
garanzie patrimoniali consentendo quindi di uniformare e rafforzare questo speciale mezzo mezzi di tutela (art.3, secondo comma, della legge 10 dicembre
2012, n. 219) [continua...].
Se non vi fosse la possibilità della garanzia della distrazione (che non è l’unica, essendo anche prevista,
sulla base dei medesimi presupposti, la possibilità di
richiedere il sequestro dei beni dell’obbligato) l’interessato sarebbe inevitabilmente sempre costretto a
promuovere, in caso di inadempimento o di adempimento parziale, le procedure esecutive, con l’aggravio
che, trattandosi di prestazioni periodiche inadempiute,
la procedura sarebbe ancor faticosa e senza alcuna garanzia per l’adempimento futuro. Il ogni caso il ricorso
alla procedura esecutiva – anche presso terzi - resta
sempre inevitabile per il recupero di arretrati non corrisposti in quanto, pacificamente, le norme in questio-
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