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F.A.Q.
Definizione e Utilità del Certificato di Origine
1. Cosa si intende per Paese di origine della merce?
Per Paese di “origine” della merce si intende il Paese nel quale la merce è stata interamente prodotta,
oppure dove ha subito l'ultima trasformazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata da
un’impresa attrezzata a tale scopo.
Parola chiave: Paese di Origine, Definizione, Cosa sapere
2. Qual è l’utilità del Certificato di Origine?
Il Certificato di Origine è esclusivamente destinato a provare l’origine delle merci e non attesta
l’esportazione delle merci. Può essere utilizzato come documento giustificativo nel rilascio di ulteriori
Certificati di Origine, rilasciati da alte CCIAA.
L’utilizzo del CO come documento giustificativo, su richieste dell’utente ed in presenza di particolari esigenze
commerciali, può essere rilasciato anche per transazioni commerciali con altri Stati membri dell’Unione
Europea.
Parola chiave: Prova dell’Origine della marce, Utilità, Cosa sapere, Scopo
3. Come è composto il formulario di un Certificato di Origine?
Il formulario del Certificato di Origine si compone di cinque fogli:



un “originale”;
tre “copie” (di colore giallo; una copia viene sempre trattenuta agli atti della Camera di Commercio);
un foglio “richiesta di rilascio” (di colore rosa), quest'ultimo va compilato anche sul retro con le
dichiarazioni riguardanti l'origine della merce; anche questo foglio rimane agli atti della Camera di
Commercio.
I dati riportati devono avere riscontro nella fattura di esportazione allegata al Certificato di Origine stesso.
Parola chiave: Formulari, Copie, Richiesta Rilascio
4. Quanti Certificati di Origine si possono richiedere per ogni spedizione di merce?
A fronte di ogni spedizione di merce può essere rilasciato un unico Certificato di Origine recante la dicitura
”ORIGINALE” ma è possibile, se necessario, richiedere contestualmente il rilascio di una o più COPIE (fogli
gialli) del Certificato di Origine medesimo, compilate in modo identico all'originale, copie che hanno lo stesso
valore legale di quest'ultimo.
Parola chiave: Moduli, Compilazione, Copia
5. E' possibile richiedere copie di un Certificato di Origine anche in tempi successivi?
Sì, è possibile richiedere una o più copie di ogni Certificato di Origine, anche in un momento successivo al
rilascio del Certificato originale.
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In questo caso, l'impresa deve presentare i moduli “COPIA” (fogli gialli-senza numero di serie, da richiedere
preventivamente alla Camera di Commercio), compilati in modo identico al Certificato originale e sui quali va
riportato il numero di serie e il numero di protocollo del Certificato di Origine di cui si richiede copia.
Parola chiave: Compilazione, Copia
Regola di origine
6. Quali norme regolano il Certificato di Origine non preferenziale?
La normativa in materia di origine non preferenziale è stata istituita con il Reg. CEE del Consiglio n. 2913/92,
modificata con il Reg. CE del Consiglio n. 450/08 (Codice Doganale Comunitario Aggiornato) che fornisce
le definizioni per i concetti di “origine non preferenziale”, “campo di applicazione”, “prova dell’origine” e
“misura dell’origine” (artt. 35-38).
Inoltre, il Reg. CEE della Commissione n. 2454/93, ha completato il quadro con alcune disposizioni relative
alla compilazione del certificato di origine (artt.47-54), al quale si aggiungono specifiche ulteriori disposizioni
per i prodotti tessili, parti di ricambio e accessori e prodotti agricoli (artt. 35-46 e - 55-63, nonché gli allegati
da 9 a 11).
Recentemente è stato emanato il Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
ottobre 2013, che istituisce (nuovamente) il codice doganale dell’Unione e che fa riferimento alla materia
dell’origine agli art. 60 e 61, che entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli atti delegati che la
Commissione europea dovrà emanare (art. 62) e lo stesso regolamento prevede che i suddetti articoli si
applicheranno a decorrere da 1 giugno 2016.
Parola chiave: Regola di origine, Normativa certificati di origine, Reg. CEE del Consiglio n. 2913/92, Reg.CE
n. 450/08, Reg.CEE n. 2454/93 , Reg. (UE) n. 952/2013, Codice doganale
7. Come è possibile stabilire con certezza l’origine della merce del proprio prodotto?
Gli operatori che hanno dubbi in merito alla determinazione dell’origine dei prodotti commercializzati
possono richiedere alla Dogana, competente del proprio territorio, di stabilire l’esatta origine delle merci
mediante la richiesta di un parere I.V.O. - Informazione Vincolante sull’Origine delle merci. (Reg. CE
2454/93 Art. 6-7 )
L’ informazione vincolante sull’origine può riferirsi soltanto ad un tipo di merce, se si desidera conoscere
l’origine di più prodotti, si dovrà necessariamente presentare un numero di richieste I.V.O. pari al numero
delle merci in questione.
L’informazione è rilasciata entro 150 giorni dal ricevimento della richiesta ed è vincolante per le Autorità
doganali comunitarie per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data della sua comunicazione.
Parola chiave: Parere IVO, Origine della merce , Cosa da sapere, Informativa vincolante sull’origine
8. Quali lavorazioni vengono considerate insufficienti per il conferimento dell’origine non
preferenziale?
Per i prodotti tessili la regola generale non è sufficiente per poter attribuire l’origine non preferenziale
devono essere considerati specifici processi di lavorazione – definiti nella colonna 3 dell’All. 9 e 10 al Reg.
CEE 2454/93.
Un elenco di lavorazioni insufficienti è previsto solo per i prodotti tessili (art. 38 DAC):
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a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e
il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni
affini);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa
la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
c) cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite, la semplice insaccatura, nonché il
semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di
condizionamento;
d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di
condizionamento;
e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).
Parola chiave: Trasformazioni, Lavorazione insufficienti
9. Come si determina l’origine delle parti di ricambio?
L’articolo 41 delle disposizioni di applicazione del codice doganale dispone che:

gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili:
- consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e
- facenti parte della sua normale attrezzatura
sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo
considerati.

i pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un
veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine
del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le
condizioni contemplate nella presente sezione.
Il successivo articolo 42 chiarisce che la presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:
- se necessaria per l'importazione nel Paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della
macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del
Paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.
Infine l’articolo 43 limita l’ambito di applicazione della presunzione dando le seguenti definizioni:
a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII
della nomenclatura combinata;
b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:
- costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci
di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,
- sono caratteristici di queste merci, e
- sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi
inutilizzabili.
Parola chiave: Parti di ricambio
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10. Come si attribuisce l’origine del prodotto, qualora non fosse espressamente normata?
Per i beni non trattati in forma specifica dalle disposizioni normative è stato svolto un lavoro di
armonizzazione dalla Commissione Europea che ha definito le cosiddette “Regole di Lista”, che non sono
tuttavia vincolanti in quanto la base giuridica rimane quanto disposto in via generale art. 60 Reg. UE 952/13.
Nel caso in cui nella produzione della merce abbiano contribuito due o più Paesi, la merce è considerata
originaria del Paese in cui abbia subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente
giustificata ed effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo che si sia conclusa con la fabbricazione
di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
Sulla base di quanto disposto si applicano le seguenti regole:
- Regola del CTH “salto del codice doganale” che considera trasformazioni sostanziali quelle che
provocano l’effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce delle nomenclatura doganale diversa
da quella relativa a ciascuno delle materie prime utilizzate.
- Regola “40% valore aggiunto” (Major Portion Rule).
Parola chiave: Reg. UE 450/08, Regola di origine, Regola di Lista, Regola CTH, Regola Major Portion Rule,
40% valore aggiunto, Cosa sapere
11. Che cosa prevede la Regola del “40% valore aggiunto” (Major Portion Rule)?
Secondo la Regola del “40% valore aggiunto” (Major Portion Rule) si considera come “fase importante del
processo di fabbricazione” quella in cui sono impiegate la maggior porzione di materie prime, con riferimento
al loro valore (senza considerare le altre voci di costo).
Esempio: Valore Totale = 100 di cui

50 % = Cina

30 % = Italia

20% = Francia
L’origine del prodotto è cinese (Made in China)
Parola chiave: Regola di origine, Regola Major Portion Rule, 40% valore aggiunto, Cosa sapere
Requisiti e Modalità di compilazione del Certificato di Origine
12. Quali sono i requisiti del Certificato di Origine?
Il certificato deve soddisfare le condizioni previste dall’artt. 47 e 48 del Reg. CEE 2454/93, quali:




Essere compilato da un’autorità competente o da un organismo che presenti le necessarie garanzie
e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;
Recare tutte le indicazioni necessarie per l’identificazione della merce cui si riferisce: la quantità, la
natura e di numeri dei colli, il tipo di prodotto, il peso lordo e il peso netto del prodotto ( in alternativa
il numero dei pezzi , il volume), il nome dello speditore;
Comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese;
I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari unificati a livello comunitario
e contrassegnati da un numero identificativo di serie.
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
Detti certificati di origine attestano che la merce sono originarie della Comunità. Tuttavia, quando le
necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono
originarie di uno Stato membro determinato.
Parola chiave: Requisiti Certificato di Origine, Indicazioni necessarie
13. Chi è l’Autorità competente o l’Organismo abilitato al rilascio dei Certificati di Origine?
Il rilascio dei Certificati di Origine è di competenza delle Camere di Commercio, come sancito dalla L.
580/93. Il certificato può essere ottenuto:



Presso la CCIAA nella cui circoscrizione il richiedente ha la sede legale, sede operativa o unità
locale;
Presso la CCIAA nella cui circoscrizione un’impresa estera ha sede secondaria o unità locale,
risultante dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
In via eccezionale: dalla CCIAA del territorio ove il richiedente si trova con la merce da spedire
all’estero, salvo autorizzazione preventiva da parte della Camera di Commercio competente
territorialmente.
Parola chiave: Autorità competente, Chi rilascia il Certificato di Origine
14. Chi può firmare la “richiesta di Certificato di Origine” (foglio rosa del formulario di Certificato di
Origine), la fattura di esportazione e tutta la modulistica allegata?
Ogni documento deve essere timbrato e firmato in originale dal legale rappresentante dell'impresa o da un
suo delegato/procuratore. I poteri di rappresentanza nei confronti della pubblica amministrazione, o
comunque per quanto riguarda i documenti per l'estero, devono essere depositati presso il Registro delle
Imprese e riscontrabili dalla visura camerale.
Parola chiave: Firma, Foglio rosa, Rappresentanza legale
15. Quale responsabilità si assume il legale rappresentante che firma la richiesta di emissione di
Certificato di Origine e la modulistica allegata?
Ai sensi del DPR 445/2000, la “dichiarazione di origine” sul retro del foglio rosa e la dichiarazione
obbligatoria allegata al Certificato di Origine (non allegata in caso di richiesta con modalità telematica perchè
prodotta automaticamente dal programma) sono “dichiarazioni sostitutive di atto notorio”, e comportano, per
il firmatario, una responsabilità civile e penale.
L'art. 76 del DPR sopra citato, specifica le sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci. Il
firmatario risponderà delle possibili conseguenze determinate da dichiarazioni da lui stesso sottoscritte, non
rispondenti a verità.
Parola chiave: Dichiarazione di Origine
16. Chi può richiedere il Certificato di Origine?



Lo speditore designato nel certificato di origine (esportatore o soggetto formalmente delegato alla
spedizione delle merci);
Lo spedizioniere doganale delegato dallo speditore designato nel certificato di origine, purché lo
stesso abbia sede legale o unità locale nella Provincia;
Lo spedizioniere o rappresentante fiscale con sede legale o unità legale nella Provincia, delegato da
una ditta estera.
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Parola chiave: Richiesta Certificato di Origine
17. Come compilare la Casella 1:


Per speditore è di norma colui che emette a suo favore la fattura di vendita delle merce e/o chi è in
definitiva responsabile della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione sia che
ne dia incarico a terzi.
Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che emette la fattura di vendita, nella casella 1
deve essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura “per conto
di” seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita all’estero. Deve essere allegata la
delega alla richiesta del certificato con menzione degli estremi della fattura di vendita e del
destinatario finale. Nel caso di operazione abituali per conto delle stesso soggetto potrà essere
depositata un’unica delega ad inizio anno o secondo necessità.
Parola chiave: Casella 1
18. Come compilare la Casella 2:


Nel caso in cui sia necessario inserire in questa casella un destinatario non espressamente presente
in fattura occorre allegare una dichiarazione in cui si spiega la particolare motivazione commerciale
della richiesta
Il nome del Paese inserito deve essere per esteso, non sono ammesse sigle.
Parola chiave: Casella 2
19. Come compilare la Casella 5:


Devono essere inserite solo le informazioni utili per l'identificazione della spedizione quali, buono
d'ordine, licenza, polizza di carico, termini di resa, assicurazione o lettera di credito, etc., con la
relativa documentazione;
Non è ammesso l’uso di questo spazio per l’indicazione di menzioni discriminatorie nei confronti di
altri Paesi.
Parola chiave: Casella 5
20. Come compilare la Casella 6:



E’ possibile inserire, per particolari motivi commerciale, il valori percentuale relativo alla
composizione del prodotto purché riscontrabile nei documenti allegati;
I prezzi non sono considerati elemento descrittivo della merce, in caso di esigenze commerciale
possono essere indicati nella casella 5;
In caso di indicazione “secondo fattura allegata” la fattura dovrà contenere solo le informazioni
previste dal formulario del certificato di origine e nessun’altra indicazione o dichiarazione aggiuntiva.
Parola chiave: Casella 6
21. Come compilare la Casella 8:
Deve essere apposto il timbro della CCIAA e firma del legale funzionario camerale.
Parola chiave: Casella 8
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22. E’ possibile effettuare correzioni sul Certificato di Origine?
L’approvazione da parte dell’autore potrà essere apposta sul fronte della domanda, il visto per approvazione
sul certificato è esclusivamente camerale.
Parola chiave: Correzioni Certificato di Origine
23. Quanto dura di validità dei Certificati di Origine?
Il Certificato di Origine è valido dalla data di rilascio dalla parte della CCIAA.
In linea di principio la validità è illimitata, a condizione che tutti i dati rimangano gli stessi.
Parola chiave: Validità Certificato di Origine
24. Cosa fare in caso di smarrimento del Certificato di Origine?
Può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia delle denuncia di
smarrimento presentata alle Autorità competenti. Il richiedente, in tal caso, utilizzerà un nuovo formulario,
che dovrà recare la dicitura "DUPLICATO" del Certificato di Origine emesso in precedenza.
Il richiedente, inoltre, dovrà dichiarare, sul retro del modulo di domanda, che il primo certificato è stato
smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall’utilizzo, da parte di
terzi, del certificato smarrito.
Parola chiave: Smarrimento Certificato di Origine
25. Quali sono le giustificazioni alternative che attestano e giustificano la mancata presentazione del
documento originale, quando accettarle?
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attesta e giustifica i
motivi della mancata presentazione del documento originale o ne consenta la visione eventuale da parte
del funzionario camerale nel luogo ove l’atto risulta depositato. Tali dichiarazione possono essere
accettate come giustificazione alternative quando:


Sono presentate da un operatore economico autorizzato (AEO);
Le circostanze lo richiedono per esportatori abituali, “grandi utenti” che la CCIAA ritiene di provata
affidabilità.
Parola chiave: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
26. Quali sono i casi di agevolazioni ed interdizioni del Certificato di Origine?
Agevolazioni:




Rilascio a posteriori: giustificare i motivi della richiesta e dichiarare ai sensi dell’art. 47 DPR
445/2000 che non esistono precedente richieste per la medesima spedizione;
Certificati proforma: E’ possibile richiedere un certificato proforma per esportazioni temporanee o
esigenze non legate alla immediata commercializzazione presentando una fattura proforma (o lista
valorizzata). I moduli utilizzati dovranno indicare chiaramente la dicitura “proforma”.
Inserimento di menzioni: quando è necessario inserire menzioni, ad esempio il nome del
produttore o il made in si possono aggiungere solo se verificabili;
Duplicato: entro 6 mesi.
Interdizioni:

Certificati in bianco o antidatati
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
Menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi non possono essere riportate ne sul Certificato di
Origine ne sulla fattura commerciale
27. Quale documentazione deve essere allegata ad una richiesta di Certificato di Origine, se la merce
è di origine italiana oppure se è stata acquistata in un Paese della Comunità Europea?
Per merce di origine italiana o comunitaria (interamente o per ultima trasformazione sostanziale) la
Camera assume per corretta la dichiarazione d’origine dello speditore, che deve di norma far riferimento
allo stabilimento di produzione. In tal caso sarà la Camera a valutare quando e se siano necessari ulteriori
documenti di supporto (fatture di acquisto, buoni di consegna o altro).
Parola chiave: Documentazione allegata, Merce origine italiana, Merce di origine Comunitaria
28. Quale documentazione deve essere allegata ad una richiesta di Certificato di Origine, se la merce
ha origine extra-C.E.?
Per merce di origine Paesi terzi devono essere allegati i certificati di origine emessi da altri organismi
abilitati al rilascio, le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è
chiaramente indicato il paese d’origine, le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o
comunitaria per l’accesso ad un regime doganale in territorio comunitario.
Quando motivi di riservatezza commerciale non consentono all’impresa di presentare i documenti necessari,
la Camera potrà acquisirli direttamente dai fornitori.
Parola chiave: Documentazione allegata, Merce di origine di Paesi terzi
29. Che cosa si intende per “triangolazione” e come si compila un certificato di origine in questo
caso?
La triangolazione si verifica quando l'impresa “A” vende la propria merce ad un cliente “B” che deve
riesportarla ad un suo cliente “C”. L'impresa “A” invia la merce direttamente a “C” per conto dell’impresa “B”.
In questo caso, nella casella 2 del Certificato di Origine possono essere inserite la denominazione e
l’indirizzo del Destinatario della fattura di export, seguito dalla dicitura "Final destination" e i dati relativi al
Destinatario della spedizione delle merci se diverso.
In ogni caso i dati qui inseriti devono coincidere con quanto riportato nella fattura di esportazione.
Parola chiave: Triangolazione, Casella 2, Final destination
30. Che documentazione è necessario produrre quando, per motivi commerciali, non si è ancora in
possesso della/e fattura/e di acquisto?
In questo caso è necessario consegnare:


una dichiarazione di origine della merce redatta dai fornitori
i documenti di trasporto
oppure

i soli documenti di trasporto se contenenti chiari riferimenti a tipologia e origine della merce oggetto
di spedizione.
Parola chiave: Documenti commerciali
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