Il dimensionamento scolastico Presupposti ed Adempimenti amministrativo-contabili 1 L’assetto normativo Art. 21, commi 3 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59: “3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle 4. istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse”. 2 L’assetto normativo L’art. 21 della legge n.59/97 prevede, quindi, la possibilità di riorganizzare l’intero sistema scolastico in funzione della migliore attuazione dell’autonomia didattica e organizzativa, ma anche nella finalità dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie e di personale. 3 L’assetto normativo Il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233. E’ il regolamento con il quale si individuano le norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche 4 L’assetto normativo D.P.R. n. 233/98: “ Art. 1 - Finalità 1. 2. 3. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione. Il dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione. Il raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore finalità di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza. 5 L’assetto normativo D.P.R 233/98: 1. Art. 2 - Parametri L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa, è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socioculturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa. 6 L’assetto normativo D.P.R. 233/98: art. 2 Parametri 2. Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali. 3. Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle località sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresí, essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. L'indice massimo di cui al comma 2 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico. 4. Nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli elementi di seguito indicati: a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente; b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza; c) estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile; d) complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attività di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonché alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità. 7 L’assetto normativo D.P.R. 233/98: art. 2 Parametri “5. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati, sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale. 6. Per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese le sezioni staccate e le scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento; tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore”. 8 L’assetto delle competenze D.P.R. 233/98 - Art. 3 Piani provinciali di dimensionamento 1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni. 9 L’assetto delle competenze D. lgs. 31.3.1998, n. 112: Art. 138 Deleghe alle regioni 1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; d) la determinazione del calendario scolastico; e) i contributi alle scuole non statali; f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite. 10 L’assetto delle competenze D. lgs. 31.03.1998, n. 112 Art. 139 - Trasferimenti alle province ed ai comuni 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale. 11 L’assetto delle competenze Per la Puglia, la legge regionale 11.12.2000, n. 24 ha recepito le funzioni conferite dal D. lgs. 112/98 ed, all’art. 27, ha stabilito che le province formulino una proposta di piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e che forniscano assistenza tecnica ed amministrativa ai comuni 12 L’assetto delle competenze La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 riconosce alle Regioni una competenza concorrente ed esclusiva nelle politiche educative e formative. (concorrente con la competenza statale che determina i principi generali ed i livelli essenziali dell’istruzione pubblica, esclusiva per tutto ciò che non è assegnato alla competenza statale. Nel contempo, le regioni si servono dell’attività degli enti locali che, in virtù del principio della sussidiaretà, svolgono funzioni propositive). 13 L’assetto delle competenze La sentenza della Corte costituzionale n. 200/2009, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 64 del D.L. 112/08, ha sottolineato la competenza esclusiva delle regioni in materia di programmazione della rete scolastica. Resta vero che il dimensionamento della rete scolastica è connesso alla distribuzione sul territorio nazionale, ed alle regioni, dell’organico nazionale docente ed ATA. 14 L’assetto delle competenze “La Corte ha così ritenuto, con la citata sentenza, che "proprio alla luce del fatto che già la normativa antecedente alla riforma del titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del D.L.vo n. 112 del 1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era già ad esse conferita" sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo”. “PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f/bis) e f/ter) del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;” 15 La dinamica operativa nella Regione Puglia Con delibera di Giunta regionale del 19.10.2010, n. 2227, sono state emanate le linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2011/2012: “La regione vuole pervenire ad un assetto a regime della rete scolastica improntato ad una razionalizzazione logistica che tenga conto della collocazione geografica, delle strutture fisiche e della presenza di idonee attrezzature laboratoriali e, altresì, funzionale alla graduale costruzione di un offerta formativa di qualità secondo obiettivi di integrazione, di riequilibrio settoriale, territoriale e di uguaglianza nell’accesso alle diverse opportunità educative, per il conseguimento di un più elevato successo scolastico e formativo, che sia frutto di forte interazione con il contesto socio-economico e tenga conto delle peculiari vocazioni e potenzialità del territorio e della domanda espressa dal mondo del lavoro”. 16 L’ultima delibera della regione Puglia sulla rete scolastica La delibera n. 2410 del 2.11.2011 della Giunta regionale pugliese ha approvato le linee di indirizzo regionale per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa per l’anno 2012-2013 17 Il recente intervento normativo D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011 Art. 19, intervento sui parametri: Comma 4: per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo d’istruzione, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di 1° grado; gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 18 1.000 alunni….” Comma 5 Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome 19 Eccezione d’incostituzionalità Diverse regioni hanno sollevato eccezione d’incostituzionalità delle citate disposizioni di legge in quanto lesive delle competenze regionali. La regione Puglia ha inteso applicare il nuovo assetto dimensionale attraverso un percorso triennale in cui ponderare e gestire le criticità logistico-organizzative connesse e considerare le peculiarità delle singole realtà territoriali 20 Modifiche all’art. 19 del D.L. 98/11 con la legge di stabilità 2012 I limiti numerici per l’assegnazione di un dirigente a tempo indeterminato non sono più 500 e 300 bensì 600 e 400; Inserimento del comma 5 bis: a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 alle istituzioni scolastiche di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un dsga ma, con decreto del D.G. regionale, il posto è assegnato in comune anche con altre istituzioni scolastiche 21 Dimensionamento e aspetti amministrativo-contabili Riferimenti normativi: D.M. 44/2001 Nota tecnica MIUR prot. n. 8409 del 30.7.2010 Recente nota MIUR n. 2233 del 2.4.2012 (in materia di beni appartenenti alle istituzioni scolastiche) 22 Adempimenti amministrativocontabili e dimensionamento Adempimenti a carico delle scuole che cessano al 31.8: cambia il codice meccanografico Chiusura contabilità con determinazione consistenze, dei residui attivi e passivi e della cassa da trasferire alla scuola subentrante 23 Principi dell’ordinamento e dimensionamento Trasparenza delle situazioni contabili Certezza dei dati contabili Continuità dell’azione amministrativa e dei rapporti giuridico-economici Separazione delle responsabilità 24 Fondo minute spese Chiusura della partita di giro: con emissione di reversale il dsga restituisce l’ammontare del fondo al bilancio della scuola cessante 25 Posta e banca cassiera Chiusura ccp e trasferimento somme sul ccb Richiamo dalla banca cassiera dei mandarti e reversali inestinti al 31.8 con annullamento dei medesimi titoli per la successiva riemissione da parte della scuola subentrante Trattasi di cessione del debito (novazione soggettiva: art. 1235 cc) o del credito (art. 1264 cc): va data notizia a rispettivi creditori o debitori con indicazione della scuola subentrante 26 Le radiazioni dei residui E’ opportuno, per chiarezza e veridicità della situazione finanziaria e del bilancio, che la scuola cessante entro il 31 agosto adotti le delibere di radiazione di crediti inesigibili e debiti che non devono più essere pagati Versamenti delle ritenute: evitare di trasportare nella nuova scuola debiti verso l’erario ed enti previdenziali 27 Chiusura ccb Il ccb deve essere chiuso al 31.8 con contestuale versamento del saldo in favore della scuola subentrante, che emetterà reversale, così costituendo il suo nuovo fondo cassa E opportuno, nel caso di cessazione di scuole che confluiscono in una nuova istituzione, che quest’ultima, a far data dal 1° settembre, apra un nuovo ccb presso la banca cassiera che già gestiva il ccb di una delle scuole preesistenti (nota MIUR 8409/2010) Tale ccb avrà carattere provvisorio in attesa della gara da bandirsi dopo l’insediamento del nuovo C.d’I. 28 Le scritture contabili Chiusura del registro degli inventari (previa ricognizione, rivalutazione ed eventuali dismissioni patrimoniali) Correlata apertura, con le medesime risultanze, del nuovo registro inventari della scuola di nuova istituzione Chiusura giornale di cassa e partitari (la necessaria chiarezza e veridicità della situazione contabile richiede un attento esame dei residui al fine di eliminare i passivi e radiare gli attivi inesigibili attraverso delibera del Consiglio in carica al 31.8) 29 Il registro dell’inventario La scuola subentrante deve impiantare un nuovo registro dell’inventario Partendo dalle effettive risultanze degli inventari delle scuole cessate A tal fine è necessario che la scuola cessante si attivi con anticipo per una ricognizione che, eventualmente, porti al discarico dei beni non più presenti e obsoleti 30 Passaggio di consegne Necessità del passaggio di consegne fra i dsga: Con riferimento alle risultanze delle scritture contabili finanziarie Con riferimento alle risultanze del registro dei beni inventariali (art. 24 DM 44/2001) 31 Passaggi di consegna fra i dsga Giornale di cassa al 31.8 Registro ccp Registro inventario Bilanci e consuntivi (è opportuno evidenziare rilievi dei revisori ed eventuali pareri sfavorevoli) Registri verbali C.d’I. e Giunta (di competenza dirigenti scolastici) 32 Il passaggio di consegne Circolare MIUR 2233 del 2.4.2012: la mancata formalizzazione può dar luogo a responsabilità amministrativa Puntuale ricognizione dei beni e riscontro con i dati delle scritture contabili (CdC n. 324/2002) Il dirigente ha competenza sull’eventuale discarico nonché sulla comunicazione alla CdC per danno erariale in caso di mancanza di beni Il passaggio deve opportunamente avvenire entro 30 giorni dall’assunzione dell’incarico del dsga subentrante (responsabilità in solido dei due dsga) 33 Il dirigente ed il passaggio di consegne Quale destinatario dell’obbligo di risultato, il dirigente deve adoperarsi affinché il passaggio di consegne si concluda nel termine di 30 gg dall’assunzione dell’incarico del dsga subentrante (MIUR n. 2233 del 2012) Altrimenti il comportamento deve considerarsi omissivo con conseguente responsabilità disciplinare 34 Il dirigente ed il passaggio di consegne Ruolo attivo del DS Lettera raccomandata a.r. al dsga uscente che non adempie Sottoscrive il verbale unitamente al presidente del C.d’I. Invio del verbale al dsga, che non era presente in contradditorio, per le controdeduzioni 35 Modalità del passaggio di consegne In forma scritta Apposito verbale Sottoscritto anche dal dirigente scolastico della scuola subentrante 36 Conto consuntivo e programma annuale Predisposizione del conto consuntivo periodo 1.1-31.8 Parere dei revisori (in carica al 31.8) Approvazione Consiglio d’istituto entro il 31.8 In caso di decadenza del C.d’I. approvazione da parte del commissario ad acta nominato dall’USR 37 Il Commissario straordinario “Nei casi di scioglimento di consiglio circolo o d’istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché nei casi di scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli studi …nomina un commissario per l’amministrazione straordinaria. (art. 9 del D.I. 28.5.1975). 38 Chiusura posizioni contributive Chiusura posizione INPS Chiusura posizione INAIL Chiusura codice fiscale 39 La nuova istituzione scolastica per unificazione Il DM 44/2001 non offre particolari indicazioni in ordine agli adempimenti sul programma annuale Necessità di predisporre il programma annuale per il periodo 1.9-31.12 Per ridurre il ricorso alla gestione provvisoria: approvazione con immediatezza e comunque molto prima del termine indicato dall’art. 2 DM 44/2001, previo parere dei revisori 40 Le entrate del bilancio di 4 mesi Applicazione dei parametri di cui al DM n. 21 dell’1.3.2007 ai dati dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2012-2013 come risultanti al SIMPI integrati con le unità di personale che andranno a costituire l’organico di fatto Il tutto va rapportato a 4/12 Interventi in variazione secondo istruzioni MIUR 41 Adempimenti della nuova scuola Trattasi di un nuovo soggetto di diritto Stipula della nuova convenzione di cassa (inizialmente provvisoria) Inserimento al SIDI dati anagrafici della scuola Con inserimento dei dati relativi a: denominazione, indirizzo, località, cap, tel., fax, cod. fiscale, coordinate bancarie e patrimonio immobiliare (c.m. n. 8409 del 30.7.2010) 42 Il programma annuale di 4 mesi Il programma annuale relativo ai 4/12 dovrà prevedere e gestire gli elementi attivi e passivi delle scuole cessate Tale gestione dovrà avvenire in conto competenza anche se trattasi di residui Le somme della scuola cessante vanno gestite nelle pertinenti voci di entrata e di uscita Il fondo cassa deve essere introitato nelle entrate aggregato 7/4 con emissione di reversale d’incasso (nota MIUR n. 8409/2010) 43 Il contenuto del programma annuale della nuova scuola Programma annuale semplificato Impostando le spese senza prevedere progetti specifici ma raggruppando le somme in un solo progetto per cessata attività dell’altra scuola 44 Rapporti con i terzi L’istituzione scolastica risultante dalla fusione di scuola o quella che assorbe per incorporazione altra scuola si trovano nei confronti dei terzi (creditori e debitori) ad essere titolari delle situazioni riferite alle scuole fuse o incorporate 45 Plessi o sezioni distaccate assorbite da altre scuole Se la scuola aggregante assorbe la sede centrale della scuola aggregata ma non anche alcuni plessi e sezioni distaccate sarà necessario trasferire alle istituzioni scolastiche, che li abbiano invece assorbiti, una quota della differenza di risorse non finalizzata e proporzionale al numero degli alunni da queste assorbiti come rilevati dal SIMPI Tanto avverrà immediatamente se la cassa lo consente o appena ciò sarà possibile con la riscossione dei residui attivi 46 Adempimenti della scuola accorpante Variazioni di bilancio in entrata ed in uscita La scuola accorpante, che mantiene il proprio bilancio di 12 mesi, gestirà le somme affluite dalla scuola accorpata in conto competenza o in conto residui così come già contabilizzate Subentro e gestione da parte del DS dei rapporti contrattuali e relativi atti contabili finalizzati alla definizione dei rapporti già instaurati dalle scuole cessate 47 Scuole che cedono sezioni staccate Nei casi in cui la scuola ceda sezioni staccate, sedi coordinate, plessi senza cambiare la propria configurazione giuridica: La scuola cedente trasferirà, alla scuola che acquisisce, una quota parte delle risorse di bilancio e dotazioni ministeriali riferibili alle classi cedute in proporzione al numero degli alunni come da organico di diritto SIMPI Trasferimento delle quote dei contributi versati dagli alunni 48 Scuole che acquisiscono altra istituzione scolastica Nel caso in cui le scuole acquisiscano altra istituzione scolastica senza mutare denominazione e configurazione giuridica: Gestione degli elementi attivi e passivi del bilancio fra le entrate e le uscite nei pertinenti aggregati La differenza di attivo non destinata a coprire i residui passivi può confluire in appositi aggregati di spesa o nella voce Z delle disponibilità da programmare 49 Il patrimonio della scuola aggregante L’istituzione scolastica aggregante dovrà inglobare i beni della scuola cessata gestendoli ai sensi dell’art. 24 del DM 44/2001 A tal fine la scuola che cessa dovrà effettuare preventivamente al 31.8 la ricognizione ed il discarico dei beni obsoleti 50 Criteri per la ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie E’ l’ipotesi di una scuola che cede sezioni o plessi a scuole diverse: Ripartizione dei beni in base alla dislocazione fisica degli stessi Le risorse finanziarie per il personale sono ripartite secondo organico di diritto delle sedi cedute Le risorse finanziarie del funzionamento sulla base della consistenza degli alunni di diritto I residui passivi vengono ripartiti con gli stessi criteri delle poste attive 51 Dimensionamento e fondi PON Se la scuola assegnataria dei fondi cede plessi o sezioni il PON resta gestito dalla scuola già assegnataria del progetto Se la scuola assegnataria del progetto cessa al 31.8 la gestione del PON sarà trasferita al dirigente della scuola individuata per la gestione delle risorse finanziarie e dei residui Il DS sottoporrà i PON al C.d’I. per formale presa d’atto e variazione per l’assunzione in bilancio Se più scuole cessano per dar vita a nuovo istituto le risorse PON entreranno nel nuovo bilancio di 4 mesi 52 Dimensionamento e PON In tutti i casi i PON continueranno a riguardare alunni e docenti delle sezioni staccate, delle sezioni acquisite da altra scuola e delle scuole cessate perché confluite nella nuova scuola 53 Dimensionamento e PON E’ auspicabile che tutta la documentazione del PON venga, con ordine, trasmessa ed acquisita dalla scuola subentrante onde garantire il buon esito dei controlli di 1° e 2° livello 54 Adempimenti dei revisori dei conti Parere sul conto consuntivo al 31.8 della scuola cessante (collegio dei revisori dell’ambito di cui faceva parte la scuola cessante) Parere sui conti consuntivi pregressi non esaminati in passato (collegio preesistente) Parere programma annuale di 4/12 che sarà deliberato dal commissario straordinario (nuovo collegio) 55 Dimensionamento e cedolino unico Necessità di saldare i pagamenti dei compensi accessori al 31.8 per evitare che le somme, gestite con il sistema del cedolino unico, possano andare in economia 56