Il dimensionamento
scolastico
Presupposti ed Adempimenti
amministrativo-contabili
1
L’assetto normativo
Art. 21, commi 3 e 4 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:
“3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle

4.
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti
una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a
particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla
varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione
scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma
1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di
dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono
essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di
autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi
delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le
capacità di iniziativa delle istituzioni stesse”.
2
L’assetto normativo
L’art. 21 della legge n.59/97 prevede,
quindi, la possibilità di riorganizzare
l’intero sistema scolastico in funzione della
migliore
attuazione
dell’autonomia
didattica e organizzativa, ma anche nella
finalità dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle
risorse finanziarie e di personale.
3
L’assetto normativo


Il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.
E’ il regolamento con il quale si
individuano
le
norme
per
il
dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche
4
L’assetto normativo
D.P.R. n. 233/98:
“ Art. 1 - Finalità

1.
2.
3.
Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire
l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, di
dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di
scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.
Il dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici
programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente
adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione.
Il raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore finalità di
assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto, interazione e
negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operanti
nell'ambito territoriale di pertinenza.
5
L’assetto normativo
D.P.R 233/98:
1.
Art. 2 - Parametri
L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione
educativa, è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi
comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni
idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione
dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli ambiti
territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va
assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni, con particolare
riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socioculturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa.
6
L’assetto normativo

D.P.R. 233/98: art. 2 Parametri
2. Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono
avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio,
compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare
l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.
3. Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o
linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli
istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria
superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle località
sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresí, essere costituiti
istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. L'indice massimo di cui al comma 2 può essere
superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione
secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore
artistico o tecnologico.
4.
Nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna
istituzione scolastica è definita in relazione agli elementi di seguito indicati: a) consistenza della
popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado,
ordine
e
tipo
di
scuola
contemplato
dall'ordinamento
scolastico
vigente;
b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
c)
estensione
dei
fenomeni
di
devianza
giovanile
e
criminalità
minorile;
d) complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralità di gradi di
scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attività di educazione
permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonché alla conduzione
di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante
specificità.
7
L’assetto normativo

D.P.R. 233/98: art. 2 Parametri
“5. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati,
sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado
comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti
comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto
della progettualità territoriale.
6. Per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi
dell'articolo 3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con
scuole dello stesso grado dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di
istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo
stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti
di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di
riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei percorsi formativi
proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla
popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso
ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni
ottimali e insistono sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese le sezioni
staccate e le scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e
compresi in altri ambiti territoriali di riferimento; tali istituzioni assumono la
denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore”.
8
L’assetto delle competenze
D.P.R. 233/98 - Art. 3
Piani provinciali di dimensionamento


1.
I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e
personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della
rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali,
riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni.
9
L’assetto delle competenze

D. lgs. 31.3.1998, n. 112:

Art. 138

Deleghe alle regioni
1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle
regioni
le
seguenti
funzioni
amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione
professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di
risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani
provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui
alla
lettera
a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del
territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d)
la
determinazione
del
calendario
scolastico;
e)
i
contributi
alle
scuole
non
statali;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
10
L’assetto delle competenze
D. lgs. 31.03.1998, n. 112
Art. 139 - Trasferimenti alle province ed ai comuni

1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi
dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione
all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi
inferiori
di
scuola,
i
compiti
e
le
funzioni
concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in
attuazione
degli
strumenti
di
programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni
scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con
handicap
o
in
situazione
di
svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le
istituzioni
scolastiche;
e)
la
sospensione
delle
lezioni
in
casi
gravi
e
urgenti;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi
collegiali scolastici a livello territoriale.
11
L’assetto delle competenze
Per la Puglia, la
legge regionale
11.12.2000, n. 24 ha recepito le funzioni
conferite dal D. lgs. 112/98 ed, all’art. 27,
ha stabilito che le province formulino
una
proposta
di
piano
di
organizzazione della
rete
delle
istituzioni scolastiche e che forniscano
assistenza tecnica ed amministrativa ai
comuni
12
L’assetto delle competenze
La legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3
riconosce alle Regioni una competenza
concorrente ed esclusiva nelle politiche
educative e formative. (concorrente con la competenza
statale che determina i principi generali ed i livelli essenziali dell’istruzione
pubblica, esclusiva per tutto ciò che non è assegnato alla competenza
statale. Nel contempo, le regioni si servono dell’attività degli enti locali che,
in virtù del principio della sussidiaretà, svolgono funzioni propositive).
13
L’assetto delle competenze
La sentenza della Corte costituzionale n.
200/2009,
dichiarando
l’illegittimità
costituzionale dell’art. 64 del D.L. 112/08, ha
sottolineato la competenza esclusiva delle
regioni in materia di programmazione della rete
scolastica.
Resta vero che il dimensionamento della rete
scolastica è connesso alla distribuzione sul
territorio nazionale, ed alle regioni, dell’organico
nazionale docente ed ATA.
14
L’assetto delle competenze
“La Corte ha così ritenuto, con la citata sentenza, che "proprio alla luce del fatto che già
la normativa antecedente alla riforma del titolo V prevedeva la competenza regionale
in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la
competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del D.L.vo n. 112 del
1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare
le regioni di una funzione che era già ad esse conferita" sia pure soltanto sul piano
meramente amministrativo”.
“PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i
ricorsi indicati in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f/bis) e f/ter) del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;”
15
La dinamica operativa nella
Regione Puglia
Con delibera di Giunta regionale del 19.10.2010, n. 2227, sono
state emanate le linee di indirizzo per il dimensionamento della rete
scolastica e la programmazione dell’offerta formativa per l’anno
scolastico 2011/2012: “La regione vuole pervenire ad un assetto a
regime della rete scolastica improntato ad una razionalizzazione
logistica che tenga conto della collocazione geografica, delle
strutture fisiche e della presenza di idonee attrezzature laboratoriali
e, altresì, funzionale alla graduale costruzione di un offerta
formativa di qualità secondo obiettivi di integrazione, di riequilibrio
settoriale, territoriale e di uguaglianza nell’accesso alle diverse
opportunità educative, per il conseguimento di un più elevato
successo scolastico e formativo, che sia frutto di forte interazione
con il contesto socio-economico e tenga conto delle peculiari
vocazioni e potenzialità del territorio e della domanda espressa dal
mondo del lavoro”.
16
L’ultima delibera della regione
Puglia sulla rete scolastica

La delibera n. 2410 del 2.11.2011 della
Giunta regionale pugliese ha approvato le
linee di indirizzo regionale per il
dimensionamento della rete scolastica e
la programmazione dell’offerta formativa
per l’anno 2012-2013
17
Il recente intervento normativo D.L.
98/2011 convertito in legge 111/2011


Art. 19, intervento sui parametri:
Comma 4: per garantire un processo di
continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo
d’istruzione, la scuola dell’infanzia, la scuola
primaria, la scuola secondaria di primo grado
sono aggregate in istituti comprensivi con la
conseguente soppressione delle istituzioni
scolastiche autonome costituite separatamente
da direzioni didattiche e scuole secondarie di 1°
grado; gli istituti comprensivi per acquisire
l’autonomia devono essere costituiti con almeno
18
1.000 alunni….”
Comma 5

Alle istituzioni scolastiche autonome costituite
con un numero di alunni inferiore a 500 unità,
ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle
piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche
caratterizzate
da
specificità
linguistiche, non possono essere assegnati
dirigenti scolastici con incarico a tempo
indeterminato. Le stesse sono conferite in
reggenza a dirigenti scolastici con incarico su
altre istituzioni scolastiche autonome
19
Eccezione d’incostituzionalità


Diverse regioni hanno sollevato eccezione
d’incostituzionalità delle citate disposizioni di
legge in quanto lesive delle competenze
regionali.
La regione Puglia ha inteso applicare il nuovo
assetto dimensionale attraverso un percorso
triennale in cui ponderare e gestire le criticità
logistico-organizzative connesse e considerare le
peculiarità delle singole realtà territoriali
20
Modifiche all’art. 19 del D.L.
98/11 con la legge di stabilità
2012


I limiti numerici per l’assegnazione di un
dirigente a tempo indeterminato non sono più
500 e 300 bensì 600 e 400;
Inserimento del comma 5 bis: a decorrere
dall’anno scolastico 2012/2013 alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 5 non può essere
assegnato in via esclusiva un dsga ma, con
decreto del D.G. regionale, il posto è assegnato
in comune anche con altre istituzioni scolastiche
21
Dimensionamento e aspetti
amministrativo-contabili




Riferimenti normativi:
D.M. 44/2001
Nota tecnica MIUR prot. n. 8409 del
30.7.2010
Recente nota MIUR n. 2233 del 2.4.2012
(in materia di beni appartenenti alle
istituzioni scolastiche)
22
Adempimenti amministrativocontabili e dimensionamento
Adempimenti a carico delle scuole che
cessano al 31.8: cambia il codice
meccanografico
Chiusura contabilità con determinazione
consistenze, dei residui attivi e passivi e
della cassa da trasferire alla scuola
subentrante
23
Principi dell’ordinamento e
dimensionamento




Trasparenza delle situazioni contabili
Certezza dei dati contabili
Continuità dell’azione amministrativa e dei
rapporti giuridico-economici
Separazione delle responsabilità
24
Fondo minute spese


Chiusura della partita di giro:
con emissione di reversale il dsga
restituisce l’ammontare del fondo al
bilancio della scuola cessante
25
Posta e banca cassiera



Chiusura ccp e trasferimento somme sul ccb
Richiamo dalla banca cassiera dei mandarti e
reversali inestinti al 31.8 con annullamento dei
medesimi titoli per la successiva riemissione da
parte della scuola subentrante
Trattasi di cessione del debito (novazione
soggettiva: art. 1235 cc) o del credito (art. 1264
cc): va data notizia a rispettivi creditori o
debitori con indicazione della scuola subentrante
26
Le radiazioni dei residui


E’ opportuno, per chiarezza e veridicità della
situazione finanziaria e del bilancio, che la scuola
cessante entro il 31 agosto adotti le delibere di
radiazione di crediti inesigibili e debiti che non
devono più essere pagati
Versamenti delle ritenute: evitare di
trasportare nella nuova scuola debiti verso
l’erario ed enti previdenziali
27
Chiusura ccb



Il ccb deve essere chiuso al 31.8 con
contestuale versamento del saldo in favore della
scuola subentrante, che emetterà reversale, così
costituendo il suo nuovo fondo cassa
E opportuno, nel caso di cessazione di scuole
che confluiscono in una nuova istituzione, che
quest’ultima, a far data dal 1° settembre, apra
un nuovo ccb presso la banca cassiera che già
gestiva il ccb di una delle scuole preesistenti
(nota MIUR 8409/2010)
Tale ccb avrà carattere provvisorio in attesa
della gara da bandirsi dopo l’insediamento del
nuovo C.d’I.
28
Le scritture contabili



Chiusura del registro degli inventari (previa
ricognizione,
rivalutazione
ed
eventuali
dismissioni patrimoniali)
Correlata apertura, con le medesime risultanze,
del nuovo registro inventari della scuola di nuova
istituzione
Chiusura giornale di cassa e partitari (la
necessaria chiarezza e veridicità della situazione
contabile richiede un attento esame dei residui
al fine di eliminare i passivi e radiare gli attivi
inesigibili attraverso delibera del Consiglio in
carica al 31.8)
29
Il registro dell’inventario



La scuola subentrante deve impiantare un nuovo
registro dell’inventario
Partendo dalle effettive risultanze degli inventari
delle scuole cessate
A tal fine è necessario che la scuola cessante si
attivi con anticipo per una ricognizione che,
eventualmente, porti al discarico dei beni non
più presenti e obsoleti
30
Passaggio di consegne
Necessità del passaggio di consegne fra i
dsga:
 Con riferimento alle risultanze delle
scritture contabili finanziarie
 Con riferimento alle risultanze del registro
dei beni inventariali (art. 24 DM 44/2001)
31
Passaggi di consegna fra i dsga





Giornale di cassa al 31.8
Registro ccp
Registro inventario
Bilanci e consuntivi (è opportuno
evidenziare rilievi dei revisori ed eventuali
pareri sfavorevoli)
Registri verbali C.d’I. e Giunta (di
competenza dirigenti scolastici)
32
Il passaggio di consegne




Circolare MIUR 2233 del 2.4.2012: la mancata
formalizzazione può dar luogo a responsabilità
amministrativa
Puntuale ricognizione dei beni e riscontro con i
dati delle scritture contabili (CdC n. 324/2002)
Il dirigente ha competenza sull’eventuale
discarico nonché sulla comunicazione alla CdC
per danno erariale in caso di mancanza di beni
Il passaggio deve opportunamente avvenire
entro 30 giorni dall’assunzione dell’incarico del
dsga subentrante (responsabilità in solido dei
due dsga)
33
Il dirigente ed il passaggio di
consegne


Quale destinatario dell’obbligo di risultato, il
dirigente deve adoperarsi affinché il passaggio di
consegne si concluda nel termine di 30 gg
dall’assunzione dell’incarico del dsga subentrante
(MIUR n. 2233 del 2012)
Altrimenti il comportamento deve considerarsi
omissivo
con
conseguente
responsabilità
disciplinare
34
Il dirigente ed il passaggio di
consegne




Ruolo attivo del DS
Lettera raccomandata a.r. al dsga uscente
che non adempie
Sottoscrive il verbale unitamente al
presidente del C.d’I.
Invio del verbale al dsga, che non era
presente in contradditorio, per le
controdeduzioni
35
Modalità del passaggio di
consegne



In forma scritta
Apposito verbale
Sottoscritto anche dal dirigente scolastico
della scuola subentrante
36
Conto consuntivo e programma
annuale




Predisposizione del conto consuntivo
periodo 1.1-31.8
Parere dei revisori (in carica al 31.8)
Approvazione Consiglio d’istituto entro il
31.8
In caso di decadenza del C.d’I.
approvazione da parte del commissario ad
acta nominato dall’USR
37
Il Commissario straordinario

“Nei casi di scioglimento di consiglio
circolo o d’istituto e nel caso di nuove
istituzioni, fino a quando detti consigli non
siano insediati, nonché nei casi di
scioglimento del consiglio scolastico
distrettuale, il provveditore agli studi
…nomina
un
commissario
per
l’amministrazione straordinaria. (art. 9 del
D.I. 28.5.1975).
38
Chiusura posizioni contributive



Chiusura posizione INPS
Chiusura posizione INAIL
Chiusura codice fiscale
39
La nuova istituzione scolastica
per unificazione



Il DM 44/2001 non offre particolari indicazioni in
ordine agli adempimenti sul programma annuale
Necessità di predisporre il programma annuale
per il periodo 1.9-31.12
Per ridurre il ricorso alla gestione provvisoria:
approvazione con immediatezza e comunque
molto prima del termine indicato dall’art. 2 DM
44/2001, previo parere dei revisori
40
Le entrate del bilancio di 4 mesi



Applicazione dei parametri di cui al DM n. 21
dell’1.3.2007 ai dati dell’organico di diritto per
l’anno scolastico 2012-2013 come risultanti al
SIMPI integrati con le unità di personale che
andranno a costituire l’organico di fatto
Il tutto va rapportato a 4/12
Interventi in variazione secondo istruzioni MIUR
41
Adempimenti della nuova scuola




Trattasi di un nuovo soggetto di diritto
Stipula della nuova convenzione di cassa
(inizialmente provvisoria)
Inserimento al SIDI dati anagrafici della scuola
Con
inserimento
dei
dati
relativi
a:
denominazione, indirizzo, località, cap, tel., fax,
cod. fiscale, coordinate bancarie e patrimonio
immobiliare (c.m. n. 8409 del 30.7.2010)
42
Il programma annuale di 4 mesi




Il programma annuale relativo ai 4/12 dovrà
prevedere e gestire gli elementi attivi e passivi
delle scuole cessate
Tale gestione dovrà avvenire in conto
competenza anche se trattasi di residui
Le somme della scuola cessante vanno gestite
nelle pertinenti voci di entrata e di uscita
Il fondo cassa deve essere introitato nelle entrate
aggregato 7/4 con emissione di reversale
d’incasso (nota MIUR n. 8409/2010)
43
Il contenuto del programma
annuale della nuova scuola


Programma annuale semplificato
Impostando le spese senza prevedere
progetti specifici ma raggruppando le
somme in un solo progetto per cessata
attività dell’altra scuola
44
Rapporti con i terzi

L’istituzione scolastica risultante dalla
fusione di scuola o quella che assorbe per
incorporazione altra scuola si trovano nei
confronti dei terzi (creditori e debitori) ad
essere titolari delle situazioni riferite alle
scuole fuse o incorporate
45
Plessi o sezioni distaccate
assorbite da altre scuole


Se la scuola aggregante assorbe la sede
centrale della scuola aggregata ma non anche
alcuni plessi e sezioni distaccate sarà
necessario trasferire alle istituzioni scolastiche,
che li abbiano invece assorbiti, una quota della
differenza di risorse non finalizzata e
proporzionale al numero degli alunni da queste
assorbiti come rilevati dal SIMPI
Tanto avverrà immediatamente se la cassa lo
consente o appena ciò sarà possibile con la
riscossione dei residui attivi
46
Adempimenti della scuola
accorpante



Variazioni di bilancio in entrata ed in uscita
La scuola accorpante, che mantiene il proprio
bilancio di 12 mesi, gestirà le somme affluite
dalla scuola accorpata in conto competenza o in
conto residui così come già contabilizzate
Subentro e gestione da parte del DS dei rapporti
contrattuali e relativi atti contabili finalizzati alla
definizione dei rapporti già instaurati dalle scuole
cessate
47
Scuole che cedono sezioni
staccate



Nei casi in cui la scuola ceda sezioni staccate,
sedi coordinate, plessi senza cambiare la propria
configurazione giuridica:
La scuola cedente trasferirà, alla scuola che
acquisisce, una quota parte delle risorse di
bilancio e dotazioni ministeriali riferibili alle
classi cedute in proporzione al numero degli
alunni come da organico di diritto SIMPI
Trasferimento delle quote dei contributi versati
dagli alunni
48
Scuole che acquisiscono altra
istituzione scolastica



Nel caso in cui le scuole acquisiscano altra
istituzione
scolastica
senza
mutare
denominazione e configurazione giuridica:
Gestione degli elementi attivi e passivi del
bilancio fra le entrate e le uscite nei pertinenti
aggregati
La differenza di attivo non destinata a coprire i
residui passivi può confluire in appositi aggregati
di spesa o nella voce Z delle disponibilità da
programmare
49
Il patrimonio della scuola
aggregante


L’istituzione scolastica aggregante dovrà
inglobare i beni della scuola cessata
gestendoli ai sensi dell’art. 24 del DM
44/2001
A tal fine la scuola che cessa dovrà
effettuare preventivamente al 31.8 la
ricognizione ed il discarico dei beni
obsoleti
50
Criteri per la ripartizione dei
beni e delle risorse finanziarie
E’ l’ipotesi di una scuola che cede sezioni o plessi
a scuole diverse:
Ripartizione dei beni in base alla dislocazione
fisica degli stessi
Le risorse finanziarie per il personale sono
ripartite secondo organico di diritto delle sedi
cedute
Le risorse finanziarie del funzionamento sulla
base della consistenza degli alunni di diritto
I residui passivi vengono ripartiti con gli stessi
criteri delle poste attive
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Dimensionamento e fondi PON



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Se la scuola assegnataria dei fondi cede plessi
o sezioni il PON resta gestito dalla scuola già
assegnataria del progetto
Se la scuola assegnataria del progetto cessa al
31.8 la gestione del PON sarà trasferita al
dirigente della scuola individuata per la
gestione delle risorse finanziarie e dei residui
Il DS sottoporrà i PON al C.d’I. per formale
presa d’atto e variazione per l’assunzione in
bilancio
Se più scuole cessano per dar vita a nuovo
istituto le risorse PON entreranno nel nuovo
bilancio di 4 mesi
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Dimensionamento e PON

In tutti i casi i PON continueranno a
riguardare alunni e docenti delle sezioni
staccate, delle sezioni acquisite da altra
scuola e delle scuole cessate perché
confluite nella nuova scuola
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Dimensionamento e PON

E’ auspicabile che tutta la documentazione
del PON venga, con ordine, trasmessa ed
acquisita dalla scuola subentrante onde
garantire il buon esito dei controlli di 1° e
2° livello
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Adempimenti dei revisori dei
conti



Parere sul conto consuntivo al 31.8 della scuola
cessante (collegio dei revisori dell’ambito di cui
faceva parte la scuola cessante)
Parere sui conti consuntivi pregressi non
esaminati in passato (collegio preesistente)
Parere programma annuale di 4/12 che sarà
deliberato dal commissario straordinario (nuovo
collegio)
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Dimensionamento e cedolino
unico

Necessità di saldare i pagamenti dei
compensi accessori al 31.8 per evitare che
le somme, gestite con il sistema del
cedolino unico, possano andare in
economia
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Il dimensionamento scolastico