“Norme e fonti, atti e contratti nella Scuola dell’Autonomia” Anna Armone Genova, 5 giugno 2009 Le fonti del diritto • Le fonti del diritto sono quegli atti o fatti produttivi di diritto, riconosciuti come tali dall’ordinamento di cui fanno parte, le così dette fonti di produzione. Sono altresì fonti del diritto quei documenti formali e pubblicazioni ufficiali attraverso i quali il contenuto delle norme giuridiche viene portato a conoscenza del cittadino (Gazzetta Ufficiale, Bollettini Ufficiali Regionali, siti ufficiali che pubblicano legislazione), le così dette fonti di cognizione. Le fonti di produzione • Le fonti-atti sono costituite da manifestazioni di volontà espresse da un organo dello Stato-soggetto o di altro soggetto legittimato dalla Costituzione e trovano la loro formulazione, di regola, in un testo normativo Leggi costituzionali Leggi ordinarie Atti aventi forza di legge Decret—legge Leggi delegate Decreti di attuazione degli Statuti speciali Referendum abrogativo STATALI Governativi Regolamenti ministeriali Regolamenti degli organi costituzionali e degli organi a rilevanza costituzionale FONTI-ATTI Statuti ordinari Regionali Leggi regionali Referendum abrogativo NON STATALI Regolamenti provinciali Provinciali Leggi delle province di Trento e Bolzano Regolamenti comunali Regolamenti di enti non territoriali Fonti comunitarie Fonti di produzione • Le fonti-fatti consistono in un comportamento oggettivo (consuetudine o uso) o in atti di produzione giuridica esterni al nostro ordinamento e che vengono pertanto assunti come fatti (per esempio un trattato internazionale reso esecutivo in italia) consuetudine necessità FONTI-FATTI norme di diritto internazionale generalmente riconosciute accordi internazionali fonti di ordinamenti stranieri richiamate nell’ordinamento italiano Il sistema gerarchico delle fonti • Il sistema gerarchico rispecchiato dall’art. 1 delle Preleggi è un sistema monolitico: alla sua base c’e l’idea della sovranità indivisa dello Stato e il suo corollario, il principio di esclusività, ossia l’esclusione dal territorio nazionale di ogni altra autorità dotata di potere normativo, sia essa “esterna” (autorita straniere o derivanti dall’ordinamento internazionale) o “interna” (ordinamenti “autonomi” non sottoposti al diritto dello Stato) Il sistema gerarchico delle fonti • I livello: Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale); • II livello: Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi); • III livell:. Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, degli enti locali). L’attività della P.A. È l’attività mediante la quale gli organi statali provvedono alla cura concreta degli interessi pubblici ad essi affidati L’individuazione e la qualificazione degli interessi e la loro assegnazione alla PA sono operate in sede di indirizzo politico L’attività amministrativa della P.A. I comportamenti della PA si distinguono in comportamenti giuridicamente irrilevanti che non producono alcun effetto giuridico ATTI GIURIDICI comportamenti giuridicamente rilevanti MERE OPERAZIONI L’attività amministrativa della P.A. Atti di diritto pubblico PA in posizione di supremazia rispetto ai destinatari ATTI GIURIDICI Atti di diritto privato PA in posizione di parità rispetto agli altri soggetti privati dell’ordinamento L’attività amministrativa: i principi costituzionali L’art. 97 della Costituzione sancisce che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” Dall’art. 97 e dalle norme costituzionali si evincono i principi fondamentali dell’azione amministrativa Principio di LEGALITA’ Principio di IMPARZIALITA’ Corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni di legge Svolgimento dell’attività amministrativa nel pieno rispetto della giustizia Obbligo per i funzionari amministrativi di svolgere la propria Principio di BUONA AMMINISTRAZIONE attività secondo le modalità più idonee ed opportune al fine dell’efficacia, efficienza speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, con il minor sacrificio dell’interesse dei singoli Principio di RAGIONEVOLEZZA Canone di razionalità operativa I principi generali dell’attività amministrativa • Articolo 1 (Principi generali dell'attività amministrativa) • 1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario. L’attività amministrativa: il principio di trasparenza Immediata a facile controllabilità di tutti i momenti e di tutti i passaggi in cui si esplica l’operato della PA al fine di garantire e favorirne lo svolgimento imparziale. L. 241/90 Principi correlati accesso partecipazione informazione L’attività amministrativa:la discrezionalità amministrativa Ponderazione comparativa fra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico fissato dal legislatore e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato an Oggetto della discrezionalità quomodo quid L’attività amministrativa: atti e provvedimenti amministrativi Per atto amministrativo si intende quell’atto unilaterale avente rilevanza esterna posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa L’attività amministrativa: atti e provvedimenti amministrativi Provvedimento amministrativo Atti tipici e nominati mediante i quali si conclude il procedimento amministrativo (atti finali) e quindi, suscettibili di impugnativa Atto amministrativo Meri atti che hanno un ruolo strumentale ed ausiliario nell’ambito del procedimento amministrativo, inserendosi nella fase di iniziativa o istruttoria; quindi, non sono impugnabili L’atto amministrativo è composto dai seguenti elementi essenziali • a) Il soggetto: deve trattarsi di una autorità investita di pubblici poteri nello svolgimento di una funzione amministrativa. • b) l’oggetto: è ciò su cui l’atto amministrativo incide. Può consistere, oltre che in una persona, in un bene, in un fatto o in un comportamento, che viene imposto o vietato ( es. divieto di fumo nei locali pubblici). Non solo in un provvedimento deve esserci l’oggetto (ad es. è privo di oggetto e quindi nullo, un decreto di espropriazione di un’area situata all’estero), ma esso deve essere, a pena di nullità, possibile, determinato e lecito. • c) la causa: consiste nella funzione, riconosciuta e tutelata dall’ordinamento, a cui l’atto amministrativo assolve. Nei provvedimenti, i quali possono essere adottati solo in quanto una norma giuridica lo consenta, tale funzione è insita nella stessa norma e quindi è sempre predeterminata. • d) la forma: è il mezzo attraverso il quale il soggetto esterna la sua volontà. Nell’attività amministrativa, pur non essendovi al riguardo una norma espressa di carattere generale, la forma normalmente usata per l’esternazione dell’atto è quella scritta che, secondo dottrina e giurisprudenza, è assolutamente necessaria nel provvedimento. Tale interpretazione appare ancor più consolidata dall’entrata in vigore della l. n. 241/1990 che ha introdotto la regola della motivazione degli atti amministrativi che, in via generale, sembra poter trovare una effettiva soddisfazione solo attraverso la forma scritta. Forme di invalidità dell’atto amministrativo • Un atto amministrativo si definisce invalido quando è difforme dal modello astratto delineato dalla legge. Tre sono le specie di invalidità riscontrabili nell’atto amministrativo: • la nullità, • l’annullabilità • la irregolarità. La maggiore o minore gravità del vizio dell’atto determina il tipo di invalidità a cui lo stesso è esposto. La nullità • Ai sensi dell’art. 21 septies della legge 241 del 1990 e sue modificazioni e integrazioni, è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge la nullità per mancanza degli elementi essenziali • Il soggetto: deve trattarsi di una autorità investita di pubblici poteri nello svolgimento di una funzione amministrativa. Pertanto è nullo il provvedimento posto in essere da un soggetto non investito di pubblici poteri la nullità per mancanza degli elementi essenziali • l’oggetto: è ciò su cui l’atto amministrativo incide. Può consistere, oltre che in una persona ( es: il soggetto destinatario di un incarico attribuitogli con un provvedimento di nomina), in un bene (es: immobile da espropriare), in un fatto (es: frequenza scolastica che forma oggetto di una certificazione) o in un comportamento, che viene imposto o vietato ( es. divieto di fumo nei locali pubblici). Non solo in un provvedimento deve esserci l’oggetto (ad es. è privo di oggetto e quindi nullo, un decreto di espropriazione di un’area situata all’estero), ma esso deve essere, a pena di nullità, possibile, determinato e lecito la nullità per mancanza degli elementi essenziali la causa: consiste nella funzione, riconosciuta e tutelata dall’ordinamento, a cui l’atto amministrativo assolve. Nei provvedimenti, i quali possono essere adottati solo in quanto una norma giuridica lo consenta, tale funzione è insita nella stessa norma e quindi è sempre predeterminata. Un provvedimento previsto dalla legge non potrà mai essere privo di causa la nullità per mancanza degli elementi essenziali • la forma: è il mezzo attraverso il quale il soggetto esterna la sua volontà. Nell’attività amministrativa, pur non essendovi al riguardo una norma espressa di carattere generale, la forma normalmente usata per l’esternazione dell’atto è quella scritta che, secondo dottrina e giurisprudenza, è assolutamente necessaria nel provvedimento. La nullità per difetto assoluto di attribuzione • L’incompetenza assoluta determina la nullità dell’atto La nullità per violazione o elusione del giudicato • La pubblica amministrazione coinvolta in un giudizio ha l’obbligo di uniformarsi alla decisione del giudice. Al riguardo si può verificare che dopo la notifica della sentenza: • a) l’amministrazione rimanga inerte, cioè non faccia nulla per dare esecuzione al giudicato • b) l’amministrazione ponga in essere provvedimenti apparentemente, ma non effettivamente, attuativi del giudicato • c) l’amministrazione adotti, in violazione del giudicato, provvedimenti che contrastano con il dispositivo della sentenza, in tal caso i provvedimenti sono nulli. La nullità per violazione o elusione del giudicato • Ai sensi del comma 2 dell’art. 21-septies della l. n. 241 del 1990 e s.m.i.,le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Condizioni per l’impugnativa dell’atto nullo • La nullità può essere fatta valere da chiunque e in qualunque tempo, ciò vuol dire che l’impugnativa non è soggetta ai limiti di tempo previsti per l’atto annullabile (che sono di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto per il ricorso al TAR ) e può essere fatta valere da chiunque e non solo da chi abbia interesse, come avviene invece nel caso di un atto annullabile. La competenza in materia di nullità degli atti amministrativi appartiene al giudice ordinario, tranne nell’ipotesi relativa a violazione o elusione del giudicato in cui appartiene al giudice amministrativo. L’annullabilità Un atto amministrativo è annullabile quando, pur avendo tutti gli elementi essenziali per la sua esistenza, presenta un vizio relativamente ad uno dei suoi requisiti di legittimità. Sono requisiti di legittimità quelle componenti dell’atto, ulteriori rispetto agli elementi essenziali, previste dall’ordinamento e perciò necessarie ai fini della sua validità L’atto annullabile, pur essendo invalido, è idoneo a produrre i suoi effetti finché non sia stato annullato o sospeso dal giudice amministrativo, o dallo stesso soggetto che lo ha emanato (autotutela). Una volta annullato, esso perde efficacia sin dal momento della sua nascita, cioè si considera come se non fosse stato mai posto in essere Vizi che comportano la annullabilità Ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e sue modificazioni e integrazioni, è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza Incompetenza • Questo vizio si riscontra nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato da un organo che ha esercitato un potere che la legge attribuisce ad un organo diverso. Si deve distinguere tra due tipi di incompetenza: quella assoluta e quella relativa. La prima è causa di nullità del provvedimento. • Invece l’incompetenza relativa, che si realizza quando l’atto è stato emanato da un organo non competente, ma comunque appartenente allo stesso ramo di Amministrazione, è causa di annullabilità La violazione di legge • Poiché in questi ultimi anni il legislatore ha emanato norme generali di comportamento della pubblica amministrazione, si è verificato il passaggio di alcune delle fattispecie prima ascrivibili alla categoria dell’eccesso di potere a quella della violazione di legge. L’eccesso di potere • Si riscontra questo vizio quando l’amministrazione ha fatto cattivo uso del potere, emanando l’atto per un fine diverso rispetto a quello per il quale il potere stesso è stato conferito dalla legge. Questo vizio si colloca esclusivamente nell’area degli atti discrezionali, per i quali vi è un margine di apprezzamento da parte dell’amministrazione e dunque non può essere riscontrato negli atti vincolati. • Sotto lo schema dell’ “eccesso di potere” si raggruppano in definitiva tutte le violazioni dei seguenti tre canoni posti a fondamento dell’azione amministrativa: 1) perseguimento dell’interesse pubblico, 2) rispetto dei precetti di logica e imparzialità, 3) uso coerente del potere esercitato. L’autotutela in generale • L'istituto dell’autotutela, o jus poenitendi, consiste nel potere dell’Amministrazione Pubblica di annullare i propri atti i quali, in sede di riesame, d’ufficio o a seguito di iniziativa di parte, siano riconosciuti illegittimi od infondati. Ad essa si riconducono varie manifestazioni di carattere generale come i poteri di annullamento d’ufficio, di rimozione e di convalida degli atti amministrativi invalidi Annullamento d’ufficio in autotutela • Ai sensi dell’art 21-nonies della legge n. 241/1990 e sue modificazioni e integrazioni il provvedimento illegittimo, in quanto viziato da incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, può anche essere annullato d’ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato o da un altro organo previsto dalla legge. • È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole Precisazioni • Per operare l’annullamento d’ufficio di un provvedimento è necessario seguire, in linea di massima, il medesimo procedimento seguito per la sua adozione. • Al provvedimento di secondo grado si applicano integralmente le norme sul procedimento amministrativo, ivi compresa la specifica disciplina concernente l’obbligo di comunicazione dell’ avvio del procedimento (ad es. Cons. Stato, sez. V, 15.03.2004, n. 1272. Ma anche Corte Cost., n. 383/96) Precisazioni • all’annullamento d’ufficio non sono soggetti né gli atti c.d. endoprocedimentali (pareri, valutazioni etc.), né gli atti di controllo, né le decisioni dei ricorsi amministrativi (esaurimento potere) Annullamento d’ufficio e revoca L'annullamento d'ufficio è il provvedimento con il quale l’Amministrazione rimuove, di sua iniziativa, un provvedimento invalido. A questo proposito deve ritenersi che, a seguito dell’approvazione della L. 15/2005, sia stata superata - con una risposta implicitamente negativa del legislatore - quell’antica disputa dottrinaria sulla possibilità o meno di farsi luogo all’annullamento d’ufficio per motivi di merito. Per questo vi è il diverso istituto della revoca Eliminazione del vizio, ripristino della legalità/interesse pubblico e funzione amministrativa • E’ necessaria la compresenza con la fattispecie viziata di un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione del provvedimento invalido (ex multis, Cons. St., parere adun. gen. del 10.06.1999 e sent. sez. IV, 07.11.2002, n. 6113). Problema • Annullamento d’ufficio e vizi ex art. 21octies, comma 2, alinea 1: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Art. 4 d.lgs 165/01 “le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro” Capacità negoziale • La capacità e la legittimazione negoziale sono attributi della personalità giuridica • La capacità dell’ente pubblico è l’ordinaria capacità negoziale di diritto privato • La capacità negoziale dell’ente pubblico subisce i limiti specifici stabiliti dalla legge ed il limite generale del principio di “funzionalizzazione” Capacità negoziale La capacità negoziale riguarda il contenuto del contratto e non i modi e le forme attraverso cui l’ente arriva alla conclusione del contratto (procedimento precontrattuale di scelta del contraente) L’acquisizione di beni o servizi da parte di una struttura amministrativa organizzata può avvenire in varie forme o con varie modalità Vi può essere la fornitura o assegnazione da parte di altro Ente L’acquisizione può avvenire attraverso procedure non contrattuali (gestione diretta, servizi in economia e procedure economali) La gestione diretta: l’Ente mediante le proprie strutture organizzative interne realizza direttamente il bene o il servizio I servizi in economia: ad un funzionario-agente dell’Amministrazione è affidato il compito, sotto la sua personale e diretta responsabilità, di realizzare o acquisire beni o servizi. Modalità di svolgimento dell’esecuzione in economia amministrazione diretta: il funzionario è incaricato dei lavori, che esegue impiegando persone e mezzi e disponendo direttamente di somme a lui accreditate, da rendicontare cottimo fiduciario: il funzionario contratta con persona di sua fiducia l’esecuzione dei lavori senza che i contratti debbano essere stipulati e approvati dall’amministrazione Le procedure economali Sono procedure semplificate, riferite ad acquisti, lavori e servizi concernenti l’ordinario funzionamento e di modesto importo economico che avvengono mediante utilizzo diretto di somme a disposizione su fondi speciali. Il funzionario-economo preleva dal fondo le somme necessarie al pagamento in contanti dei fornitori ai quali si rivolge sul libero mercato. Procedure contrattuali Rappresentano la regola, mentre le altre forme sono l’eccezione, praticabili solo se espressamente ammessi. Il negozio giuridico che intercorre tra il soggetto pubblico e il fornitore privato è un contratto di diritto privato regolato dal codice civile sia per la parte che attiene alla conclusione dell’accordo sia per quella che riguarda l’esecuzione delle prestazioni concordate La configurazione pubblica del soggetto non è priva di conseguenze. Infatti: •qualsiasi attività dell’ente deve perseguire finalità di interesse pubblico •gli oneri economici incidono sul patrimonio o bilancio pubblico Regime giuridico dei contratti privati della P.A. (rapporti fra norme di diritto privato e di diritto pubblico) Sono disciplinati dal diritto privato comune: •i limiti all’attività negoziale •gli elementi essenziali del contratto (forma, volontà, causa) •gli effetti del contratto •la fase di attuazione coattiva del negozio Regime giuridico dei contratti privati della P.A. (rapporti fra norme di diritto privato e di diritto pubblico) Sono disciplinate dal diritto pubblico: •le attività relative al processo di formazione della volontà del soggetto pubblico •le imposizioni al privato contraente di obblighi accessori nel corso del rapporto, con possibili oneri o obblighi aggiuntivi •la caducazione della deliberazione amministrativa che ha dato vita al rapporto, con conseguente venir meno dello stesso •le particolari forme in cui può manifestarsi l’attuazione coattiva del rapporto Fasi contrattuali •deliberazione a contrarre •scelta del contraente •formazione del prezzo •esperimento della gara •predisposizione clausole contrattuali Esecuzione del contratto Diritto pubblico Diritto privato Regime giuridico dei contratti privati della P.A. Natura giuridica dei contratti I contratti di cui è parte la P.A. si possono qualificare di diritto privato, non riscontrandosi differenze profonde rispetto alla categoria generale del contratto Regime giuridico dei contratti privati della P.A. (limiti all’attività negoziale della P.A.) La P.A. è generalmente legittimata a compiere quegli atti di diritto privato normalmente posti in essere dai soggetti privati, tranne quelli che, per loro natura, presuppongono la partecipazione di una persona fisica. Sono inoltre esclusi i contratti che mirano al raggiungimento di fini contrastanti con i fini pubblici Il procedimento di formazione del contratto (l’evidenza pubblica) Nel contratto ad evidenza pubblica troviamo due procedimenti: Evidenziazione delle ragioni di pubblico interesse che inducono la P.A. a contrarre Formazione della volontà secondo le norme privatistiche Il procedimento di formazione del contratto (l’evidenza pubblica)- la struttura Fase della deliberazione a contrarre Fase di conclusione Fase di approvazione La scelta del contraente La scelta del contraente non è libera come avviene tra privati sulla base dell’autonomia negoziale. Lo scopo è quello di garantire che la P.A. entri in rapporto contrattuale con il concorrente che, oltre ad avere i requisiti di serietà professionale richiesti, offra anche le condizioni più vantaggiose Sistemi di scelta del contraente •Pubblico incanto o asta pubblica •licitazione privata •trattativa privata •appalto concorso Schema riassuntivo del procedimento dell’evidenza pubblica Programmazione Fase procedurale Determinazione a contrarre Aggiudicazione Stipulazione approvazione controllo Asta pubblica I sistemi di scelta del contraente Licitazione privata Trattativa privata Appalto - concorso L’introduzione del codice degli appalti • Il nuovo codice sugli appalti pubblici ha raccolto e coordinato in un unico testo normativo le diverse discipline di settore • Ha recepito le direttive comunitarie e principi di derivazione giurisprudenziale • In quale misura e sotto quali profili è immediatamente autoapplicativo per le istituzioni scolastiche? “La soglia” • Il d.lgs n. 163/2006 (Codice degli appalti) fonda sulla “soglia di rilievo comunitario un obbligo incondizionato per le amministrazioni pubbliche di selezionare il contraente attraverso procedure concorrenziali. Il ricorso alla procedura negoziata (nella quale l’amministrazione consulta direttamente gli operatori economici negoziando con uno o più di essi le condizioni del contratto) è limitato alla tassative ipotesi di cui all’art. 56 e 57 del d.lgs n. 163/2006. Art. 27 d.lgs n. 163/2006 (Codice degli appalti) • L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto” …nella scuola Affidamento diretto (senza alcun confronto comparativo) Contratti di servizi o forniture per valore inferiore a 2.000 € Procedura ordinaria (interpello diretto e confronto tra tre ditte) Valore superiore a 2.000€ ma inferiore a 20.000 € Procedura ex art. 125 Codice appalti (invito ad almeno 5 ditte con criterio a rotazione) Valore eccedente i 20.000 € ma sotto la soglia dei 125.000 € Procedure Codice degli appalti Valore eccedente i 125.000 € La stipulazione del contratto •Forma pubblica per mezzo di notaio •forma pubblico amministrativa per mezzo di pubblici ufficiali roganti •forma privata per mezzo di : obbligazione stesa in calce al capitolato e firmata dal contraente; atto individuale di obbligazione sottoscritto dal contraente; scrittura privata sottoscritta dalle due parti La stipulazione del contratto Il dirigente scolastico firma gli accordi convenzionali e i contratti che impegnano l’istituzione scolastica con l’esterno Il direttore dei servizi generali e amministrativi cura, ex art. 51 CCNL ‘95, l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni Approvazione e controllo del contratto Nelle istituzioni scolastiche non è prevista l’approvazione del contratto dopo la stipulazione Il controllo è contestuale all’atto di stipulazione. Il dirigente nel momento in cui sottoscrive il contratto esercita il controllo di legittimità Il principio della certezza della spesa Per i contratti pubblici vige il principio delle predeterminazione o determinabilità del prezzo, affinchè vi sia la certezza della spesa e sia quantificabile l’impegno Il principio di congruità La congruità non va intesa in senso soggettivo (convenienza economica) ma in senso oggettivo (giusto prezzo) cioè coerente con i valori di mercato Le responsabilità Legittimità = riguarda l’osservanza delle prescrizioni normative procedurali o formali Liceità = riguarda i profili sostanziali dell’attività contrattuale L’attività negoziale può essere: Illegittima perché contraria a regole formali o procedimentali, ma lecita poiché l’inosservanza della prescrizione non ha recato alcun danno patrimoniale Pienamente legittima, perché rispettosa delle regole, ma dannosa perché non produce alcuna utilità per l’ente. Illegittima e dannosa I vizi del procedimento sul contratto Classificazione degli atti in relazione all’incidenza dei vizi sul successivo contratto a) atti amministrativi privi di rilevanza diretta nei confronti del contratto b) atti amministrativi a rilevanza interna, nella fase di formazione del contratto c)atti amministrativi a rilevanza esterna, nella fase di efficacia del contratto Le norme • • • • • • • • art. 7 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; art. 34 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Legge finanziaria per il 2003; art. 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Legge finanziaria per il 2004; articolo 1, commi 9 e 11 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con Legge 30 luglio 2004, n. 191: articolo 1, commi 11 e 42, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 Legge finanziaria 2005 (che ha limitato i casi ammissibili a quelli previsti da leggi Statali o regionali e ha individuato tetti di spesa nell’importo erogato per lo stesso oggetto nel 2004); D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006 (Bersani); art. 3, commi da 54 a 57 e 76 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria per il 2008, (che hanno da ultimo, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali); art. 46 D.L. 112 conv. in legge (con modif.) n. 133 dell’8 agosto 2008 Le collaborazioni esterne • L’importanza delle nuove norme per le Amministrazioni pubbliche risiede in particolare nella circostanza che è ammessa collaborazione autonoma esterna solo nell’ambito di un programma o progetto, nella apposizione di un limite a tali spese nel bilancio preventivo, nella necessaria adozione di un regolamento e nella affermazione che la violazione delle disposizioni regolamentari determina “responsabilità erariale” Art. 7, comma 6 d.lgs n. 165/2001 • Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: • a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; • b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; • c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; • d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Comma così sostituito dall'articolo 46, comma 1, legge n. 133 del 2008 Art. 7, comma 6 d.lgs n. 165/2001 • L'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 qualifica come forma di lavoro autonomo le collaborazioni esterne ed opera una sola distinzione: quella tra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex articolo 2222 c. c. e articolo 2230 c.c. Sul piano ordinamentale Dl n. 233/2006 conv. dalla l. n. 248/2006 Art. 7 d.lgs n. 165/2001 modifica Art. 32 dl n. 233/2006 Legge finanziaria 2008 Finalità……. Art. 7 d.lgs n. 165/2001 • 6 bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione La disciplina delle collaborazioni esterne Precondizione Concetto ribadito anche nell’ultima legge finanziaria L’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno La disciplina delle collaborazioni esterne le condizioni legittimanti Relativamente all’oggetto della prestazione L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze dell’amministrazione conferente La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata L’oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente La disciplina delle collaborazioni esterne le condizioni legittimanti La collaborazione deve inserirsi all’interno della programmazione delle attività dell’amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della programmazione Programma annuale Percorso curricolare, Progetti o attività (di diversa natura) Collaborazioni occasionali e collaborazioni coordinate e continuative Collaborazioni occasionali Collaborazioni coordinate e continuative Riferimenti normativi Art. 2222 cc contratto d’opera Art.2230 cc prestazione d’opera intellettuale Il contratto d’opera e il contratto di lavoro subordinato • Si distingue nettamente dal contratto di lavoro subordinato per la mancanza di un vincolo di subordinazione tra l'obbligato ed il committente. • Esiste una spiccata autonomia del soggetto obbligato, autonomia che non sussiste nel contratto di lavoro subordinato, dove i lavoratori sono alle dipendenze del datore di lavoro privato o pubblico, del quale debbono puntualmente seguire le direttive impartite ed al quale sono tenuti a prestare le proprie energie lavorative in cambio di una retribuzione prestabilita Art. 2222 Contratto d'opera • Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti). Il libro IV e il libro V del codice civile Libro IV Libro V Obbligazioni (contratti, convenzioni..) lavoro Diversa finalità Diversa tutela Art. 1655. Nozione. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro Il contratto d’opera e l’appalto • Dall’appalto si differenzia perché l'appaltatore, diversamente dal prestatore d'opera, assume il compimento dell'opera o del servizio (ad esempio, ristrutturazione di un edificio scolastico), con organizzazione dei mezzi necessari. L'organizzazione è quindi di tipo imprenditoriale ed implica l'utilizzazione, sotto la direzione e la responsabilità dell'appaltatore stesso, del lavoro subordinato d'altre persone, con gestione a proprio rischio Il contratto d’opera e l’appalto • Il prestatore di lavoro autonomo o non è imprenditore o è, eventualmente, un artigiano (cioè, un piccolo imprenditore; art. 2083: “piccolo imprenditore colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della sua famiglia”). Le tipologie di contratto d’opera Contratto d’opera generale Il contratto d'opera concerne atti materiali, relativi all'esecuzione di un'opera o di un servizio; ha natura consensuale, perché si perfeziona con il consenso ed è solitamente concluso a titolo oneroso. A questo proposito l'articolo 2225 del c.c. afferma che “Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”. Inoltre “Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta” (art. 2228). Le tipologie di contratto d’opera Contratto d’opera intellettuale La prestazione può però anche avere natura intellettuale o artistica. Ricadono in quest'ipotesi i contratti conclusi con i liberi professionisti: si parla in tal caso di contratto d'opera intellettuale (a. 2229 c.c.). Nel contratto di lavoro autonomo professionale, il prestatore deve realizzare l'opera richiesta senza alcun vincolo di subordinazione e ha diritto al compenso, anche senza l'obbligo del risultato. È un’obbligazione di mezzi L'art. 2236 concernente le responsabilità del prestatore afferma che qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il libero professionista non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave. L'art. 2237, capo II delle professioni intellettuali aggiunge: “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto alle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera può essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”. Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale • Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente Collaborazioni occasionali caratteristiche prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma il contatto sociale con il committente è sporadico potrebbe non essere riconducibile necessariamente a fasi di piani o programmi Collaborazioni coordinate e continuative caratteristiche Continuazione della prestazione Coordinazione con l’organizzazione ed i fini del committente Il committente conserva un potere di coordinamento spazio-temporale al fine di verificare la rispondenza della prestazione ai propri obiettivi La disciplina delle collaborazioni esterne le condizioni legittimanti Relativamente ai soggetti destinatari degli incarichi I soggetti incaricati devono possedere particolare e comprovata specializzazione anche universitaria Si può prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore L’obbligo di pubblicità La trasparenza nel conferimento degli incarichi riguarda tutti i soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni Soggetti non appartenenti alle PPAA Dipendenti pubblici incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro Connessione con l’art. 53 d.lgs n. 165/2001 Gli obblighi relativi alla pubblicità d.Lgs 165/2001, art. 53, c. 14 “….Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata ed il compenso dell’incarico” “le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti “ Art. 3, c. 18 legge finanziaria 2008 I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante. Art. 54 d.lgs n. 82/2005 CAD L’obbligo della regolamentazione (Circ. n. 2/2008 DFP) La funzione del regolamento è di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il conferimento degli incarichi a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. L’obbligo della regolamentazione Il Regolamento deve disciplinare il conferimento degli incarichi a collaboratori esterni tenendo eventualmente presente la distinzione tra collaborazioni coordinate e continuative collaborazioni meramente occasionali Soggiacciono alle procedure comparative Non soggiacciono alle procedure comparative Collaborazioni meramente occasionali che non richiedono procedura comparativa Requisiti per escludere la procedura comparativa (e la pubblicità) Rapporto fiduciario basato sull’intuitu personae Spesa equiparabile ad un rimborso spese (partecipazione a convegni e seminari, singola docenza, traduzione di pubblicazioni e simili) sebbene congruo a remunerare la prestazione resa La preventiva determinazione dirigenziale Art. 11 d.lgs n. 163/2006, comma 2 Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Gli strumenti contrattuali • Il "contratto" consiste in una disciplina o regolazione negoziale (cioè realizzata mediante il libero incontro di due volontà) di un rapporto a contenuto patrimoniale, dal quale scaturiscono obbligazioni giuridiche. Il contratto, perciò: • ha ad oggetto prestazioni puntuali, a contenuto patrimoniale, normalmente tra di loro collegate (fornire un bene/servizio - pagare un prezzo) • ha uno scopo oggettivo (cd. causa del contratto), di solito facilmente individuabile (es. locazione di un bene immobile; scambio cosa-prezzo; ecc..) • instaura tra i due contraenti una relazione giuridica privatistica, composta di diritti ed obblighi reciproci Gli strumenti contrattuali • • • • • Con la convenzione o modulo di accordi convenzionali si concordano obblighi comportamentali, si dà corso ad un regolamento concordato di una pluralità di rapporti. La convenzione, perciò: ha ad oggetto lo svolgimento di attività complesse gli scopi possono essere molteplici può determinare un "inserimento funzionale" nell'Ente, cioè l'instaurazione di un rapporto di servizio in senso lato, tale cioè da collocare il soggetto esterno (privato convenzionato) in una relazione giuridica funzionale con l'Amministrazione (committente), fino al punto che il privato diventa compartecipe fattivo dell'attività istituzionale dell'Ente pubblico. La convenzione: non può essere usata per trasferire ad altri funzioni istituzionali e tipiche della PA, a meno che ciò sia esplicitamente ammesso dalla legge; deve trovare una certa giustificazione obiettiva nella scelta del soggetto convenzionato; non va utilizzata per eludere divieti legali di conferimento di funzioni a soggetti estranei alla P.A.; non esclude la possibilità di individuare i contratti tipici in cui la convenzione si sostanzia, con conseguente necessità di applicare la regolamentazione giuridica a questi ultimi corrispondente. Gli strumenti contrattuali • La "convenzione" nel diritto privato si sostanzia in accordi tendenti a regolare rapporti giuridici non patrimoniali (es. convenzione di diritto familiare). In questo caso il vocabolo ha un suo significato preciso e si collega a specifiche conseguenze giuridiche. • Le convenzioni hanno prevalentemente ad oggetto lo svolgimento di attività da parte di soggetti esterni (pubblici o privati) all'istituzione stipulante, bisognevoli di regolamentazioni complesse, nelle quali la complessità delle prestazioni contrattuali non permette di ricorrere agevolmente a contratti tipici o nominati. In molti casi le attività sono studi, consulenze, ricerche. Siamo, dunque, in presenza di un fenomeno assolutamente privo di caratteristiche univoche e certe. Grazie a tutti Anna Armone