REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA Qualità dell' Aria Proposta nr. 11 del 01/04/2015 Determinazione nr. 689 del 01/04/2015 OGGETTO: D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e DPR 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale. Società TEMPOR Srl - stabilimento sito in comune di San Quirino (PN), via Maniago n. 35. IL DIRIGENTE PREMESSA 1. Fatto La Società TEMPOR Srl con sede legale e sede operativa in via Maniago n. 35 in Comune di San Quirino (PN), in persona dell’amministratore quale Gestore dell’impianto, ha presentato, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di San Quirino, domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), corredata dalla documentazione tecnica, per lo stabilimento sopra citato. In merito si precisa che: - la Società ha presentato domanda allo SUAP di San Quirino il 04.09.2014 e quest’ultimo ha trasmesso la pratica alla Provincia via PEC in data 05.09.2014 (assunta al prot. prov. n. 60986 del 09.09.2014); - con nota prot. prov. n. 65661 del 30.09.2014, inviata allo SUAP di San Quirino, è stato avviato il procedimento amministrativo richiedendo integrazioni; - lo SUAP di San Quirino ha spedito alla Società la nota di cui sopra in data in data 26.11.2014; - la Società con nota del 22.12.2014 ha richiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione di quanto richiesto; - la Società in data 26.01.2014 ha inviato le integrazioni richieste (trasmesse dallo SUAP alla Provincia e assunte al prot. prov. n. 5526 del 29.01.2015); - la Provincia ha chiesto con lettera prot. prov. n. 8923 del 12.02.2015 al Comune di San Quirino e al Dipartimento di Pordenone dell’ARPA i pareri di competenza; - il Dipartimento di Pordenone dell’ARPA ha fornito il proprio parere di competenza per il titolo abilitativo delle emissioni con nota prot. arpa/2015/0005308 del 18/02/2015; - il Comune di San Quirino ha fornito il proprio parere con nota protgen/2015/2873 del 25.03.2015 (assunto al prot. prov. n. 19168 del 26.03.2015) relativamente alle emissioni in atmosfera e alla comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 Provincia di Pordenone - Determinazione n. 689 del 01/04/2015 - in data 27.03.2014 si è svolta la conferenza dei Servizi. L’istanza di AUA viene richiesta per ottenere: - il titolo abilitativo delle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; - la comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6 della L. 447/1995. 2. Istruttoria La Società TEMPOR Srl si occupa, nello stabilimento di cui trattasi, di produzione mobili in legno. La domanda di AUA per il titolo abilitativo delle emissioni in atmosfera viene richiesta per “installazione di nuovo stabilimento” ai sensi dell’art. 269 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. tuttavia per le motivazioni specificate nella nota di avvio del procedimento esso viene considerato come “esistente”. 3. Normativa Le norme di riferimento sono: 1. il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59; 2. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; 3. il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128; 4. il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; 5. la Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24; 6. la Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; 7. la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 8. la Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Motivazione La decisione si fonda: - sull’istruttoria tecnica effettuata dal Servizio Qualità dell’Aria del Settore Ecologia datata 12.02.2015 (prot. NP/2015/121 del 16.02.2015). Alla luce di quest’ultima emerge che le emissioni in atmosfera degli impianti identificate come: - E1 (linea di verniciatura piana – applicazione finitura) - E2 (linea di verniciatura piana – applicazione tinta/fondo) - E3 (linea di verniciatura piana – essicazione) - E4 (linea di verniciatura piana – silos levigatura - E5 (cabina verniciatura a velo d’acqua per ritocchi ) - E6 (cabina verniciatura per bordi/ritocchi ) - E7 (lavorazioni meccaniche del legno) - E8 (carosello di verniciatura – spolvero) - E9 (carosello di verniciatura – anticatura) - E10 (carosello di verniciatura – verniciatura) - E11 (carosello di verniciatura – essicazione) per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli impianti stessi, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e smi, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.; - sul parere tecnico favorevole con prescrizioni, che si riportano nel presente provvedimento, espresso dall’ARPA-FVG - Dipartimento di Pordenone con nota prot. arpa/2015/0005308 del 18.02.2015 (assunta al prot. prov. n. 10128 del Provincia di Pordenone - Determinazione n. 689 del 01/04/2015 18.02.2015); - sul parere del Comune di San Quirino protgen/2015/2873 del 25.03.2015 (assunto al prot. prov. n. 19168 del 26.03.2015) relativamente alle emissioni in atmosfera e alla comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Il provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”. 5. Responsabilità procedimentale Si richiama l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la Dirigenza del Settore Ecologia. Si richiama, inoltre, la deliberazione della G.P. n. 28 del 13/02/2014 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi anno 2014”. La Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di San Quirino è la Dott.sa Giuditta Rombolà. Tutto ciò premesso DETERMINA 1. Decisione Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 per lo stabilimento della Società TEMPOR Srl con sede legale e sede operativa in via Maniago n. 35 in Comune di San Quirino (PN), in persona del Gestore pro-tempore, che sostituisce i seguenti titoli abilitativi: - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del l decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. I limiti e le prescrizioni (comprese quelle indicate da ARPA) sono riportati nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; - presa d’atto della dichiarazione del rispetto dei limiti di emissione del rumore ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati possedute dall’impresa. 2. Durata La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente. Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, 1 comma, del D.P.R.59/2013. Provincia di Pordenone - Determinazione n. 689 del 01/04/2015 3. Avvertenze 4. A chi ricorrere a) Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni. b) L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione. c) L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando: - le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; - nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono. d) In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del D.P.R. 59/2013. e) Ogni eventuale variazione relativa della denominazione della Società o modifiche dell’assetto societario dovranno essere comunicate sempre tramite il SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale subentro nella gestione dell’impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato. f) La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità competente. g) L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative. Copia del presente provvedimento viene trasmessa h) Copia del provvedimento finale unico deve essere trasmessa da parte dello SUAP competente alla società Tempor Srl, alla Provincia, al Comune di San Quirino e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA i) La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. j) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia. k) Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione. Provincia di Pordenone - Determinazione n. 689 del 01/04/2015 ALLEGATO A – EMISSIONI IN ATMOSFERA Impresa TEMPOR Spa Stabilimento: via Maniago n. 35 in Comune di San Quirino (PN) Soggetto competente: Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Pordenone 1.PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA - E1 (linea di verniciatura piana – applicazione finitura) E2 (linea di verniciatura piana – applicazione tinta/fondo) E3 (linea di verniciatura piana – essicazione) E4 (linea di verniciatura piana – silos levigatura E5 (cabina verniciatura a velo d’acqua per ritocchi ) E6 (cabina verniciatura per bordi/ritocchi ) E7 (lavorazioni meccaniche del legno) E8 (carosello di verniciatura – spolvero) E9 (carosello di verniciatura – anticatura) E10 (carosello di verniciatura – verniciatura) E11 (carosello di verniciatura – essicazione) 2. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA Punto di emissione E4 (linea di verniciatura piana – silos levigatura) Portata: 33000 m3/h Quota dal p.c. : 10 m Punto di emissione E7 (lavorazioni meccaniche del legno) Portata: 23000 m3/h Quota dal p.c. : 10 m Punto di emissione E8 (carosello di verniciatura – spolvero) Portata: 14000 m3/h Quota dal p.c. : 9 m Sostanza Valore limite 10 mg/Nm3 Polveri totali Punto di emissione E1 (linea di verniciatura piana – applicazione finitura) Portata: 27000 m3/h Quota dal p.c. : 10 m Punto di emissione E2 (linea di verniciatura piana – applicazione tinta/fondo) Portata: 31000 m3/h Quota dal p.c. :10 m Sostanza Provincia di Pordenone - Determinazione n. 689 del 01/04/2015 Valore limite Sostanze organiche riportate nel D.Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella D: 2,5 mg/Nm3 10 mg/ Nm3 75 mg/ Nm3 150 mg/ Nm3 300 mg/ Nm3 Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 40 g/m2 Composti organici volatili * * valore espresso in grammi di solvente per metro quadrato di superficie verniciata Punto di emissione E3 (linea di verniciatura piana – essicazione) Portata: 13000 m3/h Quota dal p.c. : 9 m Punto di emissione E11 (carosello di verniciatura – essicazione) Portata: 2000 m3/h Quota dal p.c. : 9 m Sostanza Valore limite 50 mgC/Nm3 Carbonio Organico Totale Punto di emissione E5 (cabina verniciatura a velo d’acqua per ritocchi) Portata: 12000 m3/h Quota dal p.c. : 10 m Punto di emissione E6 (cabina verniciatura per bordi/ritocchi) Portata: 13000 m3/h Quota dal p.c. : 9 m Punto di emissione E9 (carosello di verniciatura – anticatura) Portata: 25000 m3/h Quota dal p.c. : 9 m Punto di emissione E10 (carosello di verniciatura – verniciatura) Portata: 27000 m3/h Quota dal p.c. : 9 m Sostanza Valore limite 3 mg/Nm3 Polveri Totali Sostanze organiche riportate nel D.Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella D: Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 2,5 mg/Nm3 10 mg/ Nm3 75 mg/ Nm3 150 mg/ Nm3 300 mg/ Nm3 3. PRESCRIZIONI a) Entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento unico finale da parte dello Sportello delle attività produttive competente, la Società deve effettuate un controllo analitico su tutti i punti di emissione autorizzati Provincia di Pordenone - Determinazione n. 689 del 01/04/2015 b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) presso lo stabilimento (la misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché il rispetto dei valori limite previsti nel presente provvedimento, inviandone gli esiti alla Provincia di Pordenone e all’ARPA Dipartimento di Pordenone. Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di avviamento e di arresto. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti e contenenti C.O.V., devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri e dei C.O.V.. Per i punti di emissione E4 ed E7 la Società deve effettuare, successivamente alle analisi di cui alla lettera a), con frequenza almeno triennale, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere, invece, conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo. Per i punti di emissione E1, E2, E3, E5, E6, E8, E9, E10 e E11, successivamente alle analisi di cui alla lettera a), la Società deve effettuare, con frequenza almeno annuale, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere, invece, conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora la società superi la soglia di consumo di solvente di 15 ton/anno prevista dall’art. 275 del D.Lgs. 152/06 e smi per l’attività di “verniciatura del legno”, dovrà presentare domanda di modifica sostanziale dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La società deve compilare annualmente una distinta dei consumi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati nell’attività al fine di monitorare le quantità di composti organici volatili e di residuo secco utilizzati nel corso di un anno solare. Tale documento deve essere compilato e inviato alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell’ARPA entro il 30 giugno di ogni anno. Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare riferimento alla norma UNI 15259/2008 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto concerne: - il posizionamento delle prese di campionamento; - l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro. Entro sessanta giorni dal rilascio dell’AUA, la società dovrà trasmettere all’ARPA FVG - Dipartimento di Pordenone un cronoprogramma per l’adeguamento delle piattaforme di lavoro alla norma UNI EN 15259/08 punti 6.2.3 e 6.3. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti (da utilizzarsi solo in caso di aggiornamento/sostituzione di quelli sotto riportati): Manuale UNICHIM n. 158/88 Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione Norma UNI EN 15259:2008 Misurazione di emissioni da sorgente fissa . Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione Norma UNI EN ISO 16911-1:2013 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione manuale ed automatica della Provincia di Pordenone - Determinazione n. 689 del 01/04/2015 velocità e della portata di flussi in condotti . Parte 1: Metodo di riferimento manuale. Norma UNI EN 132841:2003 Emissioni da sorgente fissa Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni Metodo manuale gravimetrico Norma UNI EN 13649:2002 Emissioni da sorgente fissa Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente. (da usare per la valutazione del per i Composti Organici Volatili – classi tabella D) Norma UNI EN 13526:2002 (da usare per la valutazione del Carbonio Organico Totale COT) Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma. m) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione. n) In concomitanza dei primi autocontrolli, per i punti di emissione in cui è installato un raddrizzatore di flusso, la Società dovrà verificare la conformità del flusso gassoso alle specifiche di cui al punto 6.2.1, lettera C, punti 1), 2), 3) e 4) della norma UNI EN 15259/08 e che il profilo delle velocità di flusso, misurate lungo il diametro del condotto, sia conforme a quello di un flusso a regime stazionario. In caso di scostamenti significativi dalle condizioni sopra citate, la Società dovrà adottare le misure necessarie a ripristinare regime laminare e stazionario del flusso gassoso. I risultati di tale verifica e gli elaborati tecnici dei camini adeguati devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e all’ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone; o) Tutti i camini devono essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa. Pordenone, lì 01/04/2015 IL DIRIGENTE Sergio Cristante Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni Provincia di Pordenone - Determinazione n. 689 del 01/04/2015