COMUNE DI PUTIGNANO
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PIANO REGOLATORE GENERALE
Norme tecniche di esecuzione
-TESTO UNIFICATO-
(*) MODIFICHE INTRODOTTE A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE
NORMATIVA AVVENUTA CON DELIBERA DI G.R. N° 1927 DEL 20/12/2006.
Febbraio 2007
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Redatto a cura della 3ª Ripartizione Tecnica
PREMESSA
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Putignano, redatto dall’arch. G. Cesari, è stato
adottato con la delibera di Commissario ad acta n.1 del 28.04.1989.
In data 23.12.1996 con deliberazione n.5046 la Giunta Regionale ha approvato lo stesso
P.R.G. con severe prescrizioni e condizioni contenute nel parere del C.U.R. n.44/96 del 04.06.1996,
richiedendo all’Amministrazione comunale apposito provvedimento di adeguamento e/o di
controdeduzioni.
Il Comune di Putignano, prima con delibera commissariale n.402 del 23.04.1997, poi con
delibera di C.C.n.45 del 16.07.1998, ha controdedotto alla suddetta deliberazione di G.R.n.5046/96,
producendo nuovi elaborati redatti dall’ing. V. Sassanelli.
Infine, con delibera n.677 del 26.06.2000, la Giunta Regionale ha approvato il P.R.G. del
Comune di Putignano accogliendo le controdeduzioni proposte con delibera di C.C.n.45/98 o
confermando le prescrizioni di cui alla delibera di G.R.n.5046/96.
La travagliata vicenda approvativa del P.R.G. di Putignano ha condotto, in particolare, ad un
mosaico di normativa di complessa lettura.
Di conseguenza, si è ritenuto opportuno procedere alla redazione di un Testo Unificato delle
N.T.E., al fine di consentire una lettura univoca delle norme che disciplinano l’edificazione nel
Comune di Putignano.
Metodologicamente si è partiti dalla versione (ing. Sassanelli) delle N.T.E. appovata con
delibera di C.C.n.45 del 16.07.1998 che recepiva, in parte, le prescrizioni regionali contenute nella
delibera di G.R.n.5046 del 29.10.1996, apportando nel suddetto testo le ulteriori modifiche e
prescrizioni di cui alla delibera di G.R.n.677 del 26.06.2000 (di approvazione definitiva del P.R.G.).
Ancora, è stata modificata la numerazione degli articoli dei capitoli n.8 e n.9, che non era
consequenziale.
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CAPITOLO 1
NORME GENERALI
Articolo 1
Finalità della disciplina urbanistica
Qualsiasi mutamento nell'assetto del territorio, dal più modesto al più importante, sia
edilizio che infrastrutturale, agisce ed interagisce sull'intera comunità intesa come insieme di singoli
cittadini e come insieme delle loro attività; è quindi un atto le cui conseguenze superano di gran
lunga gli interessi momentanei del singolo operatore; esso è un fatto pubblico perché è un interesse
pubblico.
Il diritto-dovere di indirizzo e di controllo del Comune sull'assetto del territorio si attua
attraverso il P.R.G., i suoi strumenti attuativi, tecnici (Piani) e amministrativi (Programmi) e le
presenti norme al fine primario di garantire la validità pubblica della utilizzazione del territorio.
Tutti gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche e/o edilizie del territorio
comunale, le realizzazioni di attrezzature ed impianti, mutamenti di destinazione d'uso sono
disciplinati dagli elaborati grafici del P.R.G., dalle presenti norme di esecuzione e dalle norme del
Regolamento edilizio.
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Articolo 2
Elementi costitutivi del P.R.G.
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, elenco elaborati progettuali e punto
B-Cartografia)
Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:
Indagine conoscitiva fascicolo n. 1 (Cesari)
Indagine conoscitiva fascicolo n. 2 (Cesari)
Tav. A0: Stato attuale - elenco grafici (Cesari)
Tav. A1: stato attuale - analisi del territorio: orografia 1:25.000 (Cesari)
Tav. A2: stato attuale - analisi del territorio: forza del rilievo 1:25.000 (Cesari)
Tav. A3: stato attuale - analisi del territorio: zone colturali 1: 25.000 (Cesari)
Tav. A4: stato attuale – analisi del territorio: uso del suolo: zone di produttività 1:25.000
(Cesari)
Tav. A5: stato attuale – analisi del territorio: struttura della proprietà fondiaria
1:25.000
(Cesari)
Tav. A6: stato attuale – analisi del territorio: struttura della proprietà fondiaria –proprietà
demaniali 1:25.000 (Cesari)
Tav. A7: stato attuale – analisi del territorio: struttura della proprietà fondiaria –
frazionamento della proprietà 1:25.000 (Cesari)
Tav. A8: stato attuale – analisi del territorio: insediamenti umani – centro abitato al 26 ottobre
1973 (Cesari)
Tav. A9: stato attuale – analisi del territorio: insediamenti umani – centro abitato al 1944
(Cesari)
Tav. A10: stato attuale – analisi del territorio: insediamenti umani sul territorio – edifici di
interesse storico, artistico e pubblico (Cesari)
Tav. A11: stato attuale – analisi del territorio: insediamenti umani sul territorio –
localizzazione delle masserie e degli agglomerati residenziali minori 1:25.000 (Cesari)
Tav. A12: stato attuale - analisi del territorio: insediamenti umani sul territorio – distribuzione
qualitativa dei trulli 1:25.000 (Cesari)
Tav. A13: stato attuale - analisi del territorio: insediamenti umani sul territorio – infrastrutture
ed opere a rete 1:25.000 (Cesari)
Tav. A14: stato attuale - analisi del territorio: insediamenti umani sul territorio – infrastrutture
del territorio mediante servizi puntuali 1:25.000 (Cesari)
Tav. A15: stato attuale - analisi del territorio: paesaggistica: territorio comunale visibile dal
centro urbano 1:25.000 (Cesari)
Tav. A16: stato attuale – analisi del territorio: paesaggistica – ambiti visivi 1:25.000 (Cesari)
Tav. A17: stato attuale – analisi del territorio: paesaggistica – assi visivi 1:25.000 (Cesari)
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Tav. A18: stato attuale – analisi del territorio: paesaggistica – visuali statiche delle principali
vie di comunicazione 1:25.000 (Cesari)
Tav. A19: stato attuale – analisi del territorio: paesaggistica – visuali dinamiche delle
principali vie di comunicazione 1:25.000 (Cesari)
Tav. A20 stato attuale – analisi del territori: paesaggistica – densità della distribuzione dei
trulli 1:25.000 (Cesari)
Relazione Generale (Cesari)
Relazione Generale (Sassanelli)
Norme Tecniche di Esecuzione (Sassanelli)
Regolamento Edilizio (Sassanelli)
Tav. B1: strumenti urbanistici dei comuni contermini - interrelazioni 1:25.000 (Cesari)
Tav. B2: corografia 1:25.000 (Cesari)
Tav. B4: territorio extraurbano – le infrastrutture 1:10.000 (Cesari)
Tav. B6: centro urbano zone F (D.M. 2-4-1968, n. 1444) – F1 attrezzature e servizi di quartiere
– F2 attrezzature e servizi di interesse generale – verde privato vincolato 1:2.000 (Cesari)
Tav. B7: territorio extraurbano: gli insediamenti turistici 1:5.000 (Cesari)
Tav. B8: centro urbano: interventi particolari per l’interesse pubblico, interventi di
ricostruzione, completamenti edilizi 1:1.000 (Cesari)
Tav. B9: centro urbano: centro storico – inventario beni culturali e ambientali 1:1.000 (Cesari)
Tav. B10: tabella dei tipi edilizi (Cesari)
Tav. B11: località San Pietro Piturno – zonizzazione 1:2.000 (Cesari)
Tav. C1-1: aree sottoposte a vincolo idrogeologico (RD 30-12-1923 n. 3267) in scala 1:10.000
(Sassanelli)
Tav. C2-2: aree sottoposte a vincolo archeologico in scala 1:10.000 (Sassanelli)
Tav. C3-3: aree sottoposte a vincolo archeologico in scala 1:10.000 (Sassanelli)
Tav. C4-4: aree sottoposte a vincolo faunistico in scala 1:10.000 (Sassanelli)
Tav. C5-5: immobili sottoposti a vincolo “ex legge 1089/39 in scala 1:1.000 e 1:10.000
(Sassanelli)
Tav. C6-6: edifici rurali di interesse ambientale in scala 1:10.000 (Sassanelli)
Tav. C7-7: individuazione beni geomorfologici in scala 1:2.000 (Sassanelli)
Tav. C8-8: aree sottoposte a vincolo boschivo “ai sensi della legge 43/85” in scala 1:10.000
(Sassanelli)
Tav. C9-9: zonizzazione aree extraurbane in scala 1:10.000 (Sassanelli)
Tav. C10-10: zonizzazione area urbana in scala 1:2.000 (Sassanelli)
Tav. C11-11: villaggio Pin Pen stato dei luoghi in scala 1:2.000 e 1:10.000
Tav. C12-12: capacità residua di P. di F. in scala 1:2.000 (Sassanelli)
Tav. C13-13: planimetrazione aree residenziale indicate nel P.R.G. in scala 1:10.000
(Sassanelli)
Relazione geologica contenente
-Carta geologica
-Carta della distribuzione delle principali manifestazioni carsiche
-Carta di orientamento geotecnico
-Ubicazione di dettaglio delle indagini svolte
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-Prospezione geoelettrica
-Prospezione geosismica
“Inventario dei Beni Culturali ed Ambientali” (art. 51 delle N.T.E.) relativo a 66 masserie
localizzate nel territorio di Putignano e puntualmente riportate nella nuova tavola di Piano C6;
“Note integrative alla Relazione Generale” con n. 1 allegato grafico denominato “Superficie
aree per standards e zone F”.
N.B. le tavv. nn. C9-9 e C10-10, approvate con la deliberazione di C.C. n. 45/98, si intendono
valide limitatamente al recepimento delle prescrizioni regionali nei termini riportati nella
delibera di G.R. n.677/2000 con l’intesa che le tavole di riferimento sono gli elaborati nn. B323 e B5-25 del Piano adottato (versione Cesari).
Inoltre con riferimento agli elaborati allegati alla delibera di C.C. n. 45/98, gli stessi sono
validi nei limiti e nei termini di recepimento delle prescrizioni regionali di cui alla delibera di
G.R. n5046 del 29.10.1996 e n. 677 del 26.06.2000.
Articolo 3
Applicazione del P.R.G.
Ai sensi della legge 17 Agosto 1942, n° 1150 e successive modificazioni, della legge 28
gennaio 1977, n° 10 e della legge regionale 31 maggio 1980 n° 56, la disciplina urbanistico-edilizia
del P.R.G. si applica al territorio comunale
secondo le disposizioni delle planimetrie, delle presenti norme e delle norme del Regolamento
edilizio.
Articolo 4
Applicazione degli indici urbanistici
Il P.R.G. stabilisce per le varie zone i diversi indici e parametri urbanistici che devono
applicarsi negli interventi ammissibili.
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Nella determinazione del volume realizzabile su di una determinata superficie con
destinazione omogenea, dovrà essere detratto il volume di eventuali edifici già esistenti che si
devono o si intendono conservare.
L’utilizzazione totale degli indici, stabiliti dal P.R.G. per le varie zone, esclude ogni
possibilità di utilizzazione dell’area, interessata da un intervento preventivo, che, costituendo area
di pertinenza degli edifici realizzati, resta vincolata alla non edificazione. Essa, indipendentemente
da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, non potrà essere considerata nel computo di
nuovi volumi da realizzare salvo nel caso di ricostruzione o di trasformazione degli edifici esistenti
nei limiti consentiti dalle corrispondenti norme di piano.
Tale trascrizione potrà essere richiesta dal Comune per l’intervento nelle altre zone.
Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile per aree a diversa
destinazione di zona e di uso, ne’ tra aree che non siano limitrofe.
Il vincolo di cui al precedente comma dovrà essere trascritto obbligatoriamente a cura e
spese del proprietario per gli interventi nella zona agricola “E”.
Articolo 5
Corrispettivo delle concessioni
Il corrispettivo della concessione, dovuto da tutti coloro che, attraverso un intervento
preventivo e diretto esercitano una attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale, è costituito da una quota corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria indotti dall’intervento e da una quota commisurata al costo di costruzione determinate
rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6, 9 e 10 della legge 28.01.1977 n° 10.
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Nel caso di piani urbanistici esecutivi attuati direttamente dai proprietari, gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria saranno soddisfatti con la costruzione delle opere relative nei
termini stabiliti dalla convenzione, ovvero mediante contributi determinati in base alle disposizioni
di cui innanzi o a quanto stabilito nel successivo articolo 9.
Al momento del rilascio della concessione edilizia per interventi diretti che interessano aree
già lottizzate, il contributo di cui al comma precedente va corrisposto scomputando le aree
direttamente cedute, le opere già realizzate dal lottizzante ed i contributi da esso eventualmente già
corrisposti per le opere di urbanizzazione.
La determinazione degli oneri di urbanizzazione è stabilita con deliberazione del Consiglio
Comunale.
L’ammontare degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinato in base al titolo 3° della
L.R. n° 6 del 12.02.1979 e successive modifiche ed integrazioni e delle presenti norme, dovrà
essere aggiornato in sede di approvazione di ogni Programma Pluriennale di Attuazione ed ogni
qualvolta sia reso necessario dalla variazione dei costi.
La quota commisurata al costo di costruzione viene determinata i base ai parametri di cui al
Titolo IV della L.R. n° 6 del 12.02.1979 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 6
Opere di urbanizzazione primaria
Le opere di urbanizzazione primaria sono:
a)
Le strade di accesso alle singole proprietà e di servizio all’interno di queste, nel caso di
qualsiasi tipo di insediamento;
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b)
La rete idrica costituita da acquedotto pubblico o consortile, salvo i casi di edifici isolati dotati
di rifornimento diretto mediante pozzi o conduttura privata autorizzata dalle vigenti
disposizioni in materia;
c)
La rete di distribuzione dell’energia elettrica;
d)
La rete di pubblica illuminazione;
e)
La rete di distribuzione del gas;
f)
La rete di distribuzione del telefono;
g)
La rete fognante o, nel caso di edifici isolati, equivalenti sistemi di allontanamento,
smaltimento delle acque luride, comunque comprensivo dell’impianto (o degli impianti) di
trattamento o di depurazione integrale;
h)
Gli spazi di sosta e di parcheggio pubblico;
i)
L’impianto di depurazione;
j)
Gli allacciamenti generali ed i pubblici servizi;
k)
Gli spazi per il verde attrezzato (aree gioco bambini);
l)
Gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi.
Articolo 7
Opere di urbanizzazione secondaria
Le opere di urbanizzazione secondaria sono:
a)
Gli impianti per
Asili nido;
Scuole materne;
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Scuole elementari;
Scuole medie dell’obbligo;
ivi comprese le attrezzature accessorie scoperte;
b)
le attrezzature religiose d’interesse comune;
c)
i centri sociali;
d)
i centri culturali;
e)
le unità sanitarie ed assistenziali;
f)
le attrezzature commerciali;
g)
i mercati;
h)
gli uffici di enti pubblici aperti al pubblico;
i)
sedi di enti ed associazioni pubbliche;
j)
gli impianti sportivi di quartiere;
k)
il verde pubblico attrezzato.
Articolo 8
Standards urbanistici
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto C) 2.0- 2, prescrizione di
ripristino del testo nella prima versione del Piano adottato)
Il P.R.G., allo scopo di conseguire attraverso la gestione dello sviluppo del territorio un rapporto
equilibrato tra i servizi ed insediamenti, stabilisce, ai sensi del D.M. 02.04.1968 n. 1444, le
seguenti quantità minime inderogabili di spazi per servizi ed attrezzature pubbliche che devono
essere mediamente assicurate per abitante nelle zone residenziali o in rapporto alle strutture
produttive commerciali e direzionali.
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A) Standards per gli insediamenti residenziali (Attrezzature a livello di zona)
1) Attrezzature per l’istruzione (scuole dell’infanzia e dell’obbligo) – come parametri di
riferimento non vincolanti per i diversi tipi di scuola, date le dimensioni del Comune, si
indicano i seguenti valori:
a)
mq/abit. 1,20
b)
Scuole elementari
mq/abit. 2,20
c)
Scuole medie dell’obbligo
mq/abit. 1,10
Standard complessivo per l’istruzione
mq/abit. 4,50
2) Attrezzature civili d’interesse comune (sociali, culturali, commerciali, sanitarie ed
assistenziali, ricreative, amministrative, partecipative e religiose)
Standard
mq/abit. 2,00
3) Verde attrezzato/sportivo
Standard
mq/abit. 9,00
4) Parcheggi
Standard
mq/abit. 2,50
Standard complessivo per attrezzature a livello di quartiere
mq/abit. 18,00
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B) Standards per gli insediamenti produttivi
(*)
Per gli insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale o simili compresi nelle zone D
devono essere destinate le seguenti quantità minime di spazi pubblici:
- per spazi verdi liberi attrezzati ed attrezzature a servizio delle zone stesse mq 10 ogni mq 100 di
superficie fondiaria Sf;
- per spazi di soste e di parcheggio pubblico (esclusa la sede viaria) mq 10 ogni mq 100 di
superficie fondiaria Sf;
vedere le norme del P.I.P. vigente.
C) Standards per gli insediamenti commerciali, alberghieri e direzionali
Per le aree commerciali, alberghiere, direzionali e simili devono essere destinate le seguenti
quantità minime di spazi pubblici:
- per spazi di verde pubblico, liberi ed attrezzati, mq 30,00 ogni 100 mq di superficie utile Su;
- per spazi di sosta e parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie ed in aggiunta a quelli di cui
all’articolo 18 della legge n° 765) mq 30,00 di parcheggio ogni mq 100 di superficie utile Su.
Per gli insediamenti produttivi, in conformità alle disposizioni del D.M. n. 1444 del
02/04/1968, la superficie da destinare a spazi pubblici, verde pubblico o parcheggi pubblici
(escluse le sedi viarie) non può essere inferiore alla quantità prevista dallo stesso art. 5 punti 1
e 2.
Articolo 9
Attuazione degli standards urbanistici
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000 punto C) 2.0 - 3)
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Ai fini della osservanza dei rapporti innanzi indicati si assume convenzionalmente che ad
ogni abitante insediabile corrispondano mediamente mc 100,00 di volume abitabile. Si è assunto
tale valore, difforme da quello teorico nazionale, in quanto il non farlo avrebbe portato a falsare i
dati reali delle previsioni.
La cultura locale dell’abitare, certi usi particolari di determinati vani, di cultura contadina, le
condizioni climatiche, fanno si che sono rifiutate dal mercato certe tipologie e certi
dimensionamenti che al nord, ad esempio, per le diverse modalità generali del vivere, sono entrate
nella consuetudine.
Nella planimetria 1:2.000 (B6-26) di P.R.G. e alle “Note integrative alla Relazione
Generale” con n. 1 allegato grafico denominato “Superficie aree per standards e zone F”. sono
individuate le ubicazioni e le dimensioni delle aree destinate alle attrezzature e servizi di quartiere
(zona F1). In ogni caso gli strumenti urbanistici attuativi preciseranno la esatta ubicazione di tali
aree, tenendo conto delle quantità percentuali prescritte nelle relative norme specifiche di zona,
anche se non esplicitamente individuate nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.. L’Amministrazione
Comunale provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria ed alla acquisizione
delle relative aree nella misura innanzi indicata direttamente o attraverso la contribuzione degli
oneri di urbanizzazione di cui all’articolo precedente.
Nella convenzione di cui all’articolo 28 della legge 17.08.1942, n° 1150, modificato
dall’articolo 8 della legge 06.08.1967, n° 765, devono essere previste:
la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria di cui al
precedente articolo 7;
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la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria nella misura
stabilita nel precedente articolo 8.
Articolo 10
Attrezzature a livello urbano territoriale – Attrezzature e servizi di interesse generale
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto C) 2.0 - 4, prescrizione di
ripristino del testo nella prima versione del Piano adottato così come modificato dalla G.R. con la
delibera n. 5046/96 - parere C.U.R. n. 44/96)
Il P.R.G. determina nelle planimetrie di zonizzazione le aree destinate ad attrezzature e
servizi di interesse generale (F2) come da articolo 17 della legge 29.08.1967, n° 765. Queste sono:
le aree per l’istruzione medio superiore;
le aree per attrezzature civili a carattere urbano (amministrative, culturali, sociali, associative);
le aree per attrezzature pubbliche sanitarie ed ospedaliere (ospedali, cliniche ed unità
territoriali);
le aree per impianti tecnologici, annonari e di servizio pubblico;
le aree di interesse urbano e territoriale, i parchi territoriali, gli impianti sportivi pubblici di
interesse urbano e territoriale.
La realizzazione delle opere per le attrezzature urbane e territoriali e l’acquisizione delle
relative aree è attuata dalle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali secondo le rispettive
competenze.
Il Comune, in relazione alle varie destinazioni delle aree potrà determinare le quote relative
alle predette opere di urbanizzazione a livello urbano e territoriale o una quota parte di esse e
computarle in aggiunta agli oneri di urbanizzazione pertinenti a ciascuna zona in rapporto alle
diverse classi d’intervento, con criteri analoghi a quelli adottati per la determinazione degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria.
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Vanno in ogni modo rispettate le norme di cui al D.M. n. 1444 del 02.04.1968.
Articolo 11
Parcheggi (Privati)
A complemento di quanto indicato negli ultimi due commi dell’articolo 9, per i parcheggi
pubblici, resta obbligatorio in tutte le nuove costruzioni e nelle ricostruzioni, predisporre parcheggi
privati, ai sensi dell’articolo 18 della legge 765/1967, nelle misure di seguito riportate, il tutto
comunque in quantità non inferiore a 1 mq per ogni 10 mc di costruzione:
per aree residenziali: 1 posto auto per appartamento o comunque non meno di mq 1 per ogni 10
mc di costruzione;
per aree commerciali con superficie di vendita maggiore di mq 400,00: mq 120 per ogni mq
100,00 di Su di vendita;
per aree alberghiere, sanitarie e simili: 1 posto auto ogni due camere;
per aree industriali, magazzini, laboratori artigianali e simili: mq 5,00 ogni mq 100 di superficie
fondiaria;
per teatri, cinematografi, ristoranti e simili: mq 80,00 ogni mq 100,00 di Su;
per aree direzionali, commerciali e simili: mq 30,00 ogni mq 100,00 di Su.
In caso di provata impossibilità di destinare nell’ambito dell’area di intervento le aree per
parcheggi nella misura innanzi stabilita, queste potranno essere in tutto od in parte reperite anche
su aree esterne a quelle di intervento comunque contenute entro un raggio di percorrenza non
superiore a m 150,00, purché si tratti di aree ugualmente tipizzate.
Articolo 12
Interventi per l’attuazione delle infrastrutture
La attuazione della rete viaria, della rete ferroviaria e delle altre opere infrastrutturali
previste dal P.R.G., concernenti le reti principali degli impianti di servizio pubblico, è realizzata
dalla pubblica Amministrazione mediante progetti esecutivi.
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I nuovi tracciati previsti dal P.R.G. hanno valore di massima ai fini della realizzazione dei
progetti esecutivi di cui innanzi, mentre hanno valore vincolante nei confronti dei proprietari delle
aree interessate, sino alla redazione dei progetti esecutivi.
Nelle planimetrie di zonizzazione del P.R.G. sono indicate le aree e le fasce di rispetto della
rete viaria principale che rappresentano le distanze minime da osservare nella edificazione a partire
dal ciglio stradale, ai sensi del D.M. 01.04.1968 n° 1404; in rapporto alle caratteristiche funzionali
sono determinate come segue:
Strade statali – tangenziale
metri 30,00
Strade principali comunali – provinciali
metri 20,00
Altre strade
metri 15,00
Oltre le zone di rispetto previste nelle tavole di Piano, restano valide le altre norme stabilite
dallo stesso D.M. 1404/1968 riguardo scarpate, fossi, incroci.
Nelle aree di rispetto è vietata:
Qualsiasi costruzione comunque stabile, anche se in precario comprese le stazioni di servizio,
gli impianti di distribuzione dei carburanti, strutture provvisionali per la pubblicità. Quelle
esistenti devono essere spostate in caso di demolizione o di cessazione della attività. Per esse
sono consentiti solo lavori di ordinaria manutenzione.
Lungo i tracciati della rete ferroviaria è vietata qualsiasi costruzione entro una fascia di rispetto
di almeno m 30,00 misurata dal limite dell’area ferroviaria.
Vale la normativa statale di cui al D.M. 30.04.1992 n° 285 e successive modifiche ed
integrazioni ed il D.P.R. 11.07.1980, n° 753 – Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.
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CAPITOLO 2
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Articolo 13
Modalità di attuazione del P.R.G.
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto C) 2.0 - 7, prescrizione di
ripristino del testo nella prima versione del Piano adottato)
Il P.R.G. si attua per mezzo di Programmi Pluriennali di Attuazione che coordinano gli
strumenti di attuazione pubblici e privati (P.P.A.).
Gli strumenti di attuazione si distinguono in interventi preventivi ed in interventi diretti.
Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni di P.R.G.
indicate nelle planimetrie e previste dalle presenti norme.
Articolo 14
Programma Pluriennale di Attuazione
È il principale strumento per la attuazione del P.R.G. destinato a promuovere e coordinare i
maggiori interventi pubblici e privati ed a condizionare tutti gli altri, in coerenza con la
programmazione ed il bilancio del Comune.
Il Programma di attuazione del P.R.G. ha durata triennale.
Il Programma di attuazione prevede:
a)
L’indicazione delle aree per le quali elaborare e porre in attuazione piani di intervento di
iniziativa comunale, nonché la eventuale necessità del progetto planovolumetrico;
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b)
L’indicazione di parte delle aree comprese nel piano delle aree destinate all’edilizia
economica e popolare che abbia una superficie non inferiore al 40% e non superiore al 70% di
quella occorrente per soddisfare il bisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo di
riferimento dello stesso programma pluriennale di attuazione;
c)
L’indicazione delle aree per le quali alla proprietà è consentito o è fatto esplicito invito di
elaborare e porre in attuazione piani di intervento preventivo di iniziativa privata;
d)
L’indicazione delle aree incluse in zone di completamento in cui sono consentiti interventi
diretti;
e)
L’indicazione delle aree da espropriare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria e dei servizi pubblici e la determinazione delle spese occorrenti;
f)
L’indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli altri servizi pubblici
da realizzare, anche nell’ambito dei beni paesaggistici ed ambientali e del patrimonio
naturale, e la determinazione delle spese occorrenti;
g)
L’indicazione degli oneri di urbanizzazione che gli operatori privati sosterranno per la
attuazione del programma anche in relazione ai singoli interventi, e della quota che invece
graverà sugli operatori pubblici;
h)
L’indicazione dei tempi e termini entro i quali i proprietari, singolarmente o riuniti in
Consorzio, devono presentare l’istanza di concessione agli effetti dell’articolo 13 – comma 6
– della legge 28.01.1977, n° 10.
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Articolo 15
Intervento preventivo
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto C) 2.0 - 8, prescrizione di
ripristino del testo nella prima versione del Piano adottato)
Si applica obbligatoriamente soltanto in determinate zone del territorio comunale indicate
dalle planimetrie e dalle norme o dal programma pluriennale di attuazione e richiede una
progettazione urbanistica di dettaglio intermedia fra il P.R.G. e il progetto diretto.
L’intervento preventivo può essere attuato dal Comune o dai privati alle condizioni di cui ai
successivi articoli.
I piani di intervento preventivo di iniziativa comunale sono:
a)
Piani particolareggiati di esecuzione, di cui all’articolo 13 della legge 17.08.1942, n° 1150;
b)
Piani delle aree destinate all’edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18.04.1962, n°
167;
c)
Piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all’articolo 27 della legge
22.10.1971, n° 865;
I piani di intervento preventivo di iniziativa privata sono:
d)
Piani di lottizzazione convenzionata, di cui all’articolo 10 della legge 06.08.1967, n° 765.
Articolo 16
Intervento diretto
In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l’intervento preventivo si
applica l’intervento diretto. Nelle zone dove è prescritto l’intervento preventivo, successivamente a
questo, si applica l’intervento diretto.
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Ogni intervento diretto è subordinato al rilascio di specifica concessione che riguarda tutte le
opere che comportino costruzioni e trasformazioni d’uso del suolo e del sottosuolo quali: opere di
urbanizzazione; nuove costruzioni anche parziali; ristrutturazione, restauro, risanamento,
manutenzione straordinaria di costruzione; mutamento della destinazione d’uso assegnata nella
licenza o nella concessione a ogni unità immobiliare anche se non comporti alcuna modifica delle
strutture edilizie; opere di arredo urbano; modificazione e demolizione di manufatti edilizi quali
recinzioni, scavi e rilevati di notevole importanza per opere agricole; muri di sostegno; cave;
depositi di rottame; parcheggi per roulotte e simili; camping; sistemazione a verde; apertura e
modifica di accessi stradali.
L’intervento diretto può essere attuato da operatori pubblici – Comune incluso – e da privati
alle condizioni previste dalle presenti norme.
Articolo 17
Strumenti di attuazione del P.R.G.
Al Piano Regolatore Generale, ai sensi delle vigenti leggi regionali, viene data esecuzione
mediante:
a)
Piani particolareggiati;
b)
Piani di recupero;
c)
Piani di lottizzazione;
d)
Concessioni edilizie.
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Gli strumenti attuativi del P.R.G. devono essere sottoposti all’esame della competente
Commissione Edilizia, costituita così come previsto nel Regolamento Edilizio, per conseguire il
preventivo parere.
L’Ufficio urbanistico provvederà, per l’attuazione dello strumento urbanistico generale e per
il controllo degli interventi in esso previsti, agli adempimenti tecnici di seguito riportati:
Elaborazione e raccolta di studi urbanistici preliminari, di indagini e di analisi dei tessuti
edilizi e del territorio con l’eventuale collaborazione di esperti esterni;
Progettazione di strumenti urbanistici attuativi con l’eventuale collaborazione di esperti
esterni;
Esame e parere tecnico sulla conformità alle prescrizioni e previsioni del P.R.G. delle
domande di concessione e di autorizzazione;
Esame e parere sugli strumenti urbanistici attuativi;
Archivio delle mappe catastali e aggiornamento di esse a norma del successivo articolo 27.
Articolo 18
Piani particolareggiati
I Piani Particolareggiati sono compilati dalla Amministrazione Comunale; essi sono adottati
dal Consiglio Comunale sentito il parere della Commissione Edilizia.
Oltre alle indicazioni tecniche e normative necessarie per l’individuazione esecutiva di ogni
opera, sia di competenza pubblica che di iniziativa privata, compresa nel P.P. questo dovrà
specificatamente contenere:
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a)
L’indicazione delle aree da acquisire comunque al patrimonio pubblico per qualsiasi scopo,
accompagnata dal corrispondente elenco catastale e dai costi di esproprio in base alle
valutazioni conseguenti alle vigenti disposizioni di legge;
b)
La delimitazione del perimetro della zona interessata dal P.R.G.;
c)
La rete stradale, gli spazi pubblici e le altre attrezzature di servizio;
d)
La disposizione planovolumetrica degli edifici esistenti e previsti;
e)
La indicazione delle demolizioni totali o parziali, ovvero l’indicazione degli interventi sugli
edifici soggetti a piani di recupero;
f)
Le destinazioni d’uso delle aree e degli edifici;
g)
Le tipologie edilizie e l’arredo urbano;
h)
Le norme di attuazione;
i)
La previsione delle fasi necessarie alla sua esecuzione.
Per quanto concerne gli elaborati e le procedure per la formazione ed approvazione si
rimanda agli articoli 5 – 6 – 7 del Regolamento Edilizio Comunale.
Articolo 19
Piani di zona per l’edilizia economica e popolare
I Piani per l’Edilizia Economica e Popolare, ai sensi delle leggi statali 167/1962, 765/1967,
865/1971, 10/1977 e della legge regionale n. 56/1980 e successive loro modificazioni ed
integrazioni, sono compilati a cura della Amministrazione Comunale e adottati dal Consiglio
Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, nell’ambito del P.R.G., in base
alle leggi in materia, nazionali e regionali, vigenti al momento dell’adozione.
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Oltre a tutti gli elementi previsti per il P.P. sia nel R.E.C., sia nel precedente articolo 18, i
P.E.E.P. dovranno precisare:
Le aree che entrano a fare parte del patrimonio indisponibile del Comune;
Le aree da cedere in proprietà a cooperative edilizie e a singoli ed il relativo prezzo di
cessione;
Lo schema della convenzione-tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti
edificabili;
Tutti gli altri elementi prescritti dalle disposizioni legislative in materia.
Il fabbisogno complessivo da soddisfare per ogni triennio, nei limiti dell’articolo 2 della
legge 28.01.1977, n° 10, nonché la localizzazione degli interventi, nell’ambito delle zone
residenziali, saranno determinate dal Consiglio Comunale in sede di formazione del Programma
Pluriennale di Attuazione.
Articolo 20
Piani per gli insediamenti produttivi
I Piani per gli insediamenti produttivi, ai sensi della legge 167/1962 e dell’articolo 27 della
legge 865/1971 e successive modificazioni nazionale e regionali, sono compilati a cura della
Amministrazione Comunale.
I P.I.P. sono adottati dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia,
nell’ambito delle previsioni del P.R.G., in base alle leggi in materia, nazionali e regionali, vigenti al
momento dell’adozione.
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Oltre a tutti gli elementi previsti per i P.P., di cui al precedente articolo 19 delle presenti
norme e al R.E.C., i P.I.P. dovranno precisare:
Le aree che entrano a fare parte del patrimonio indisponibile del Comune;
La quota delle aree da cedere in proprietà ed il relativo prezzo di cessione;
Lo schema di convenzione-tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili;
Le opere anti-inquinamento e le relative procedure di gestione ai sensi della legge 319/1976
ed i relativi criteri di applicazione;
Tutti gli altri elementi prescritti dalle disposizioni legislative in materia.
Articolo 21
Piani di recupero
Il Piano di recupero, concernente singolarmente o complessivamente gli immobili, i
complessi edilizi, gli isolati, le aree come individuate nell’ambito delle zone di recupero definite dal
P.R.G.:
a)
Precisa, in conformità delle previsioni e prescrizioni del P.R.G., gli interventi finalizzati alla
conservazione, al risanamento, al restauro ed alla ristrutturazione;
b)
Disciplina, in conformità alle previsioni e prescrizioni del P.R.G., per ogni zona omogenea, le
modalità di esecuzione di ciascun tipo di intervento;
c)
Valuta i carichi insediativi conseguenti alla sua esecuzione, verificandone la corrispondenza
con quelli previsti dal P.R.G.;
d)
Individua le unità minime di intervento;
e)
Contiene le previsioni delle fasi necessarie alla sua esecuzione.
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Per quanto concerne le procedure per la formazione e la esecuzione dei P.R. si fa riferimento
ai contenuti dell’articolo 21 della legge regionale n° 56/1980.
Per gli elaborati di progetto si rimanda all’articolo 7 del Regolamento Edilizio Comunale.
Articolo 22
Piano di lottizzazione convenzionata
I Piani di lottizzazione sono compilati a cura dei proprietari delle aree nell’ambito delle
previsioni del P.R.G.. Il P.L.C. contiene:
a)
La delimitazione del perimetro della zona interessata;
b)
La determinazione della rete stradale, degli spazi pubblici e delle altre attrezzature di servizio;
c)
L’individuazione della disposizione planovolumetrica degli edifici esistenti e previsti;
d)
L’indicazione degli edifici destinati a demolizione totale o parziale, ovvero specifica degli
interventi sugli edifici soggetti a recupero;
e)
La precisazione delle destinazioni d’uso delle aree e degli edifici;
f)
Precisa le tipologie edilizie e l’arredo urbano;
g)
Detta le norme di attuazione.
Per quanto concerne gli elaborati del P.R.G. si fa riferimento agli articoli 5, 6 e 7 del R.E.C..
Per ciò che riguarda le procedure per la formazione ed approvazione del P.L.C. ed i
contenuti della convenzione regolante i rapporti tra Comune e proprietari degli immobili compresi
nel piano di lottizzazione, si rimanda ai contenuti degli articoli 27 e 28 della legge regionale n°
56/1980 ed all’articolo 6 del Regolamento Edilizio Comunale.
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Articolo 23
Piani di recupero di iniziativa privata convenzionati
Il Piano di recupero è di iniziativa privata qualora i proprietari degli immobili sottoposti a
piano di recupero, rappresentanti in base all’imponibile catastale almeno i ¾ del valore degli
immobili interessati, presentino una “proposta di piano”.
La “proposta di piano” è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale unitamente alla
convenzione, per i cui contenuti si rimanda all’articolo 28 della legge regionale n° 56/1980.
Per i contenuti dei P.R. di iniziativa privata, si fa riferimento all’articolo 21 delle presenti
norme.
Per quanto concerne le procedure per la formazione e la esecuzione valgono le prescrizioni
dell’articolo 21 della legge regionale 56/1980.
Articolo 24
Interventi edilizi diretti – Progetti esecutivi diretti di iniziativa pubblica
Per la realizzazione di edifici, opere ed attrezzature pubbliche, l’utilizzazione di aree
pubbliche libere, il restauro e la manutenzione di spazi o edifici pubblici, l’attrezzatura di aree a
parco, nell’ambito del P.R.G. su terreni del demanio o patrimonio comunale di cui il Comune ha la
disponibilità, l’Amministrazione Comunale può redigere dei progetti esecutivi che vengono
deliberati dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia.
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Articolo 25
Interventi edilizi diretti mediante concessione o concessione convenzionata
Nelle aree urbanizzate ai sensi dell’articolo 6 delle presenti norme e non soggette, ai sensi
del successivo capitolo, all’obbligo di P.P., P.E.E.P., P.I.P., P.R., P.L.C. ed in tali aree quando
dotate dei suddetti strumenti urbanistici, possono essere rilasciate dal Sindaco le concessioni o le
concessioni convenzionate ai sensi della legge 10/1977 e delle prescrizioni contenute nelle norme
specifiche di zona, sentito il parere della Commissione Edilizia.
L’Amministrazione Comunale può rilasciare le concessioni e le concessioni convenzionate
secondo il comma precedente anche per le aree di cui l’urbanizzazione primaria è prevista dal
P.R.G. in corso fatte salve le disposizioni della legge 10/1977.
Per quanto concerne elementi inerenti le concessioni si fa riferimento all’articolo 7 del
R.E.C..
Articolo 26
Utilizzazione degli indici
L’utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità e di utilizzazione corrispondenti ad una
determinata superficie, esclude ogni successiva richiesta di altre concessioni e sulle superfici stesse
tese ad utilizzare nuovamente detti indici, salvo il caso di demolizione e ricostruzione,
indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
Qualora un’area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono o si
intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e
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prescrizioni di piano vanno comunque rispettati sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da
edificare.
Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diversa
destinazione di zona e di uso, nonché fra aree non contermini, ad eccezione delle zone agricole.
Articolo 27
Trascrizioni su mappe
Presso l’Ufficio Urbanistico è costituito un archivio delle mappe catastali vigenti, su scala
1:2.000, dell’intero territorio comunale, che verranno aggiornate a cura di detto Ufficio in relazione
alle costruzioni realizzate ed alle trasformazioni per le quali si rilascia concessione od
autorizzazione.
Ogni progetto tendente ad ottenere il rilascio di una concessione ad edificare deve essere
corredato di un estratto delle mappe catastali vigenti, firmate dal progettista e dal proprietario, dove
siano messi in risalto con tratto marcato i confini dell’area asservita e a campitura piena il profilo
planimetrico del nuovo edificio.
I controlucidi delle mappe catastali saranno rilasciati a pagamento dal Comune, a richiesta
dell’interessato.
Le mappe catastali aggiornate hanno valore per il diniego di ulteriori concessioni qualora gli
indici urbanistici siano computati su aree già utilizzate per costruzioni precedenti.
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CAPITOLO 3
NORME GENERALI E SPECIALI
Articolo 28
Destinazioni d’uso
Il P.R.G. stabilisce per ogni zona le destinazioni d’uso (Titolo 4) preferenziali, ammesse,
vietate e le eventuali norme transitorie per destinazioni attuali in contrasto con il P.R.G.;
Mutamenti nella destinazione d’uso dei suoli, dei fabbricati, delle varie parti dei fabbricati
rispetto a quelle in atto al momento dell’entrata in vigore del P.R.G. devono essere indicati negli
strumenti urbanistici e nelle concessioni corrispondenti. L’Amministrazione Comunale può
richiedere un atto di sottomissione per le destinazioni d’uso esistenti quando tali destinazioni siano
soggette ad autorizzazioni di gestione da parte di altri enti ed uffici. In ogni caso la relativa
convenzione deve essere trascritta a cura e spese dell’interessato sui Registri immobiliari.
L’Amministrazione può richiedere la costituzione di una servitù a suo favore;
Qualunque cambiamento delle destinazioni d’uso è subordinato a concessione da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Il mutamento di destinazione d’uso senza concessione equivale, agli effetti delle sanzioni
legali o regolamentari applicabili, ad edificazione senza concessione. In caso di mutamento senza
concessione della destinazione d’uso sono revocate le autorizzazioni di abitabilità e di esercizio dei
locali interessati.
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La concessione per mutamento di destinazione è esonerata dal corrispettivo di cui
all’articolo 6 della legge 10/1977, mentre è subordinata al pagamento del corrispettivo di cui
all’articolo 5 della stessa legge, nella misura determinata dalle tabelle previste dalla legge.
Articolo 29
Tutela generale dell’ambiente
L’ambiente, sia nell’aspetto naturale, sia nell’aspetto assunto attraverso le successive
trasformazioni storiche operate dagli uomini, è di interesse pubblico. Il Comune, di intesa con gli
altri organi competenti a livello regionale e statale, ne cura la conservazione, lo sviluppo,
l’utilizzazione sociale al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione;
Qualsiasi progetto di strumento urbanistico e qualsiasi intervento comportante trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio deve adeguarsi al principio enunciato al comma precedente.
Con riferimento alla indagine geologica effettuata sull'intero territorio comunale ed alla
relativa zonazione del territorio comunale di Putignano, all'interno delle tre zone identificate,
relativamente alla fase esecutiva della progettazione e costruzione di fabbricati di qualsiasi genere e
tipo, si fa obbligo che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:
Zona C1:
Accertamento preliminare della fattibilità geologica per la realizzazione delle opere;
Indagini geotecniche in situ per la ricostruzione della stratigrafia sottostante ad ogni corpo di
fabbrica mediante apposite indagini, soprattutto di tipo diretto;
Profondità del piano di posa delle strutture di fondazione maggiore di m 2,5 dal piano di
campagna;
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Regimazione, ove necessario, delle acque meteoriche nelle zone di lottizzazione;
Possibilità di utilizzare strutture fondali dirette (plinti o travi rovesce);
Area idonea a ospitare qualsiasi tipo di costruzione.
Zona C2:
Accertamento delle caratteristiche geotecniche a mezzo di indagini in situ ed in laboratorio,
dettagliate per ogni singolo corpo di fabbrica. Si esclude la possibilità di comparazione con
precedenti indagini anche attigue;
Profondità consigliate del piano di posa delle strutture di fondazione da valutare
puntualmente;
Regimazione delle acque meteoriche;
Tipologie fondali di tipo nastriforme o reticolare;
Area idonea a ospitare costruzioni a bassa incidenza sul terreno.
Zona C3:
Compatibilmente alla vincolistica già esistente si sconsiglia la edificazione nelle vicinanze di
lame e grotte e doline già censite;
Si consiglia per eventuali insediamenti uno studio dettagliato teso ad individuare l'eventuale
presenza di cavità sotterranee.
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Articolo 30
Tutela dell’ambiente boschivo
1.
Le aree boscate – sia con esemplari di alto fusto che con specie arbustive e cedui – sono
riservate alla difesa idrogeologica, alla rigenerazione del patrimonio forestale, al
mantenimento delle biocenosi e dello stato microclimatico;
2.
È vietato procedere a movimento di terra, scavi, riporti, alterazione del manto erboso,
abbattimento di alberature – salvo per lavori di diradamento da effettuare dalle competenti
autorità forestali – aperture di strade carrabili all’infuori di quelle a servizio della
manutenzione del bosco.
3.
È vietato costruire nelle zone boscate depositi di rifiuti di qualunque genere e scaricare in
zone boscate acque di scarico non depurate totalmente;
4.
Qualsiasi costruzione che non sia direttamente connessa alla conduzione del bosco o delle
aree immediatamente circostanti non potrà essere autorizzata all’interno delle aree boscate,
ne’ in una fascia di almeno m 100 lungo i suoi confini;
5.
La posa di cavi aerei e di telecomunicazioni o di distribuzione di energia elettrica è vietata
all’interno delle zone boscate. Essa può essere consentita eccezionalmente solo qualora non
esista nessuna alternativa, anche se più lunga, all’esterno delle zone boscate. Comunque gli
allineamenti suddetti dovranno seguire strade esistenti, spartifuoco e altre tracce preesistenti;
6.
Le zone boscate percorse dal fuoco non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è
assoluto divieto di compiere qualsiasi opera di qualsiasi genere, al di fuori del
rimboschimento, del ripristino vegetazionale e dell’eventuale recinzione, totale o parziale.
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Articolo 31
Tutela del verde nell’ambiente urbano
Le alberature esistenti negli insediamenti urbani, anche se non comprese nelle aree
pubbliche o private, classificate nel P.R.G. con specifica destinazione di verde o di parco, devono
essere mantenute ed incrementate a cura dei proprietari degli immobili che sono tenuti a sostituirle
nel caso che, per qualsiasi motivo, venissero a perire.
Negli elaborati di progetto relativi ad interventi edilizi, anche su fabbricati esistenti, devono
essere rilevate e riportate le alberature di alto e medio fusto esistenti, che dovranno essere
salvaguardate.
L’abbattimento degli alberi esistenti potrà essere consentito solo per motivate ragioni e se
previsto nel progetto approvato, rimanendo l’obbligo della sua sostituzione almeno con altra
alberatura di analoga essenza.
Nei progetti per concessione edilizia dovranno essere indicate le sistemazioni esterne
previste per tutta l’area, precisando le zone alberate, le zone a prato ed il tipo delle essenze.
Articolo 32
Decoro dell’ambiente urbano
Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di
decoro richieste dall’ambiente urbano, a cura e spese della proprietà. Il Sindaco ha facoltà di
imporre alle proprietà interessate l’esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di
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coperture, di aggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e aree verdi,
ecc.) necessarie al mantenimento del decoro dell’ambiente urbano.
Articolo 33
Apertura e coltivazione di cave
Per l’apertura e la coltivazione di cave, anche esistenti, valgono le norme e le disposizioni di
cui alla legge regionale n. 37 del 22.05.1985.
Articolo 34
Aree per parco rottami
Il deposito su aree scoperte di materiali o rottami ferrosi e di quelli provenienti dalla
demolizione di auto – parco rottami, possono trovare sistemazione esclusivamente, all’interno delle
zone agricole, trattandosi di industrie insalubri, ed alle seguenti condizioni e parametri:
I depositi sono consentiti solo previa concessione in deroga, da attuare nei modi e termini
previsti per legge;
L’area deve essere circondata da una duplice cortina di alberi di alto fusto;
Deve essere evitato qualsiasi inquinamento del suolo;
Il ciclo di accatastamento e di immagazzinamento deve garantire lo svuotamento dell’area di
deposito in un periodo non superiore ai sei mesi;
Tali depositi sono vietati in tutte le altre zone del territorio comunale;
Tali depositi devono trovare posto alla distanza minima di 1 Km dalla viabilità principale e
comunque al di fuori delle fasce di rispetto;
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I depositi esistenti vengono confermati fino alla scadenza della autorizzazione e comunque
non oltre tre anni dalla data di approvazione del P.R.G..
Articolo 35
Ritrovamenti archeologici
Qualora nel corso di lavori di qualsiasi natura e genere avvengano ritrovamenti archeologici
o comunque di interesse culturale, è fatto obbligo al proprietario, al direttore dei lavori ed
all’assuntore degli stessi di fare entro 24 ore denuncia al Sindaco ed alla competente
Soprintendenza e nel contempo la totale o parziale sospensione dei lavori fino all’avvenuto
sopralluogo della competente Soprintendenza .
In seguito ai ritrovamenti di cui innanzi il Sindaco può disporre la totale o parziale
sospensione dei lavori con riserva di motivarla entro trenta giorni; nello stesso termine il Sindaco
indica gli elementi necessari per una eventuale variante ai lavori e può, sentita la Soprintendenza,
disporre la revoca della concessione.
Fatta salva ogni altra sanzione prevista da leggi statali e regionali, la mancata denuncia di
cui al precedente 1° comma comporta la immediata ed automatica decadenza della concessione.
Articolo 36
Zone di recupero
Il P.R.G. individua con apposita perimetrazione nelle tavole 1:2.000 le zone ove, ai sensi
dell’articolo 27 della legge 05.08.1978, n° 457, si rende opportuno il recupero del patrimonio
edilizio ed urbanistico esistente mediante gli interventi previsti dalla stessa legge purché consentiti
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dalle norme specifiche relative alle zone omogenee in cui ciascuna zona di recupero ricade. Tutto il
centro storico, così come perimetrato nella tavola di P.R.G. 1:2.000, è individuato come zona di
recupero ai sensi del medesimo articolo 27 della legge 457/1978.
CAPITOLO 4
ZONA “A”
Articolo 37
Divisione in zone del territorio comunale
Il P.R.G. suddivide il territorio comunale, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale n°
1444/1968, in applicazione dell’articolo 17 della legge 765/1967, nelle seguenti zone:
ZONE A: comprendenti le parti del territorio comunale interessate da agglomerati o complessi
urbani, architettonici, ambientali aventi caratteristiche specifiche, d’insieme o d’impianto
d’interesse storico o ambientale.
ZONE B: comprendenti le parti del territorio comunale edificate o parzialmente edificate con
esclusione di quelle rientranti nella precedente zona A e delle case o fabbricati sparsi.
ZONE C: comprendenti le parti del territorio comunale in cui il P.R.G. prevede la costruzione
di nuovi insediamenti residenziali.
ZONE D:
comprendenti le parti di territorio comunale interessate da insediamenti industriali e
produttivi o in cui il P.R.G. ne prevede la costruzione.
ZONE E:
comprendenti le parti di territorio comunale interessate dalla produzione agricola,
agroresidenziali e agroturistiche.
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ZONE F:
comprendenti le parti di territorio comunale destinate al generale uso pubblico,
siano esse attrezzate o no.
Articolo 38
Zone omogenee di tipo “A”
Sono classificate di tipo “A” le parti del territorio comunale interessate da agglomerati
urbani, semplici nuclei o isolati che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale,
nonché le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante di essi.
Di tali zone il P.R.G. prevede la salvaguardia fisico-morfologica relativa all’aspetto
architettonico, la salvaguardia funzionale, relativa alle destinazioni d’uso e la salvaguardia sociale
relativa alla permanenza delle fasce sociali presenti ed alle loro attività.
Tali zone individuate e/o tipizzate nelle tavole in scala 1:10.000, 1:2.000 ed 1 : 1000 del
P.R.G. sono così distinte:
A1 – Centro Storico;
A2 – Zona centrale urbana di interesse ambientale;
A3 – Tessuto e nuclei edificati di interesse ambientale;
A4 – Edifici di interesse storico, artistico ed ambientale.
Articolo 39
Zona A1 – Centro storico
Comprende la zona storica centrale esistente entro il perimetro delle mura cittadine, oggi
identificabile con l’anello viario costituito da Corso Umberto, Via Margherita di Savoia,
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Extramurale di levante ed Extramurale di mezzogiorno, nonché alcune aree immediatamente
adiacenti perimetrate e tipizzate nelle tavole di Piano in scala 1:2.000 e 1:1.000.
Gli interventi in tale zona sono finalizzati al recupero dei singoli edifici, degli isolati, e
quindi dell’intera città antica, in quanto essi configurano testimonianze di cultura che debbono
essere conservate e trasmesse intatte. Ciò anche per motivazioni di ordine sociale in quanto gli
edifici, gli isolati e l’intero centro storico devono essere recuperati e resi abitabili e agibili per
essere posti al servizio dell’intera comunità cittadina.
Essi perciò hanno come scopo:
Mantenere la popolazione attuale;
Mantenere la struttura del quartiere prevedendo il recupero delle zone degradate;
Conseguire il restauro conservativo ed il recupero igienico edilizio delle residenze e delle
unità adibite al commercio al dettaglio ed all’artigianato;
Garantire il mantenimento delle destinazioni d’uso attuali per quanto attiene la residenza, il
commercio al dettaglio, e l’artigianato non nocivo;
Prevedere la possibilità di modifiche di destinazioni di uso di edifici e locali per uso pubblico
ed attività sociali, associative e culturali, in subordine per attività commerciali ed artigianali
per i piani terreni, compatibilmente con le tipologie degli edifici, e per residenze per i piani
superiori;
Prevedere l’utilizzazione di tutte le aree ed edifici di proprietà e di interesse pubblico per il
soddisfacimento delle esigenze sociali del quartiere e della città;
Predisporre ed utilizzare, all’interno del patrimonio edilizio esistente, abitazioni per l’alloggio
permanente o a rotazione della popolazione residente nei fabbricati da restaurare.
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Articolo 40
Interventi urbanistici preventivi nel centro storico
La zona A1 – Centro storico, individuata sulle tavole di P.R.G. sarà regolata da un Piano
Particolareggiato di Inquadramento che troverà attuazione attraverso Piani di Recupero urbanisticoedilizio la cui definizione ed articolazione temporale saranno indicati dalla Amministrazione
Comunale in sede di Programma Pluriennale di Attuazione ex lege 457/78 e/o interventi diretti.
(*)
Il Piano Particolareggiato di Inquadramento dovrà:
Avere una funzione di programmazione e di indirizzo individuando le aree e gli immobili da
sottoporre ai Piani di Recupero e/o a interventi diretti (*) (vedi articolo 44);
Contenere una dettagliata normativa tecnica inerente le metodologie degli interventi;
Precisare caratteri costruttivi degli interventi e materiali da utilizzare.
Il Piano Particolareggiato di Inquadramento dovrà individuare:
L’identificazione delle funzioni che il Nucleo Antico dovrà assolvere nell’ambito della intera
città;
L’identificazione delle strutture edilizie esistenti atte ad assolvere le funzioni identificate ed,
eventualmente, quelle da crearsi;
I criteri generali d’intervento.
Il Piano Particolareggiato di Inquadramento indicherà inoltre le unità minime di intervento
(articolo 28 della legge 457/1978) da sottoporre a Piani di Recupero e/o a interventi diretti. (*)
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I suddetti Piani di Recupero dovranno precisare, oltre quanto stabilito nel precedente articolo
18:
La perimetrazione dei comparti obbligatori per i quali sia richiesto progetto unitario e le unità
minime di intervento per le quali sia consentito intervento edilizio diretto;
La destinazione d’uso degli edifici in conformità a quanto stabilito dalle presenti norme,
prevedendo oltre alla localizzazione delle attrezzature pubbliche la possibilità di altre
destinazioni d'uso;
Le aree o edifici da destinare in tutto o in parte a servizi ed attrezzature;
I tipi di intervento specifico cui assoggettare singoli edifici o gruppi di essi;
I contenuti delle convenzioni che devono disciplinare gli interventi diretti con le condizioni e
le modalità previste per garantire la permanenza della popolazione residente, nonché le
destinazioni d’uso precisate nello stesso Piano Particolareggiato.
Articolo 41
Destinazioni d’uso nella zona A1
Nella zona A1 – Centro storico – sono vietate le seguenti destinazioni:
Attrezzature commerciali tipo grandi magazzini e supermarket;
Depositi e magazzini di merce all’ingrosso;
Stazioni di rifornimento di carburante;
Strutture direzionali del settore finanziario (istituti di credito e amministrativo, ad eccezione
di quelle esistenti alla data di adozione del P.R.G.).
Le destinazioni di uso consentite nella zona A1 – Centro storico sono le seguenti:
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Residenziali;
Studi professionali;
Servizi ed associazioni sociali, culturali, religiose, politiche e assistenziali;
Esercizi di commercio al dettaglio e botteghe artigiane di servizio;
Uffici privati e pubblici;
Edifici per lo spettacolo e la ricreazione.
In particolare negli edifici destinati alla residenza sono consentiti anche:
Gli studi professionali che occupino una superficie non maggiore del 25% di quella totale
dell’edificio; (*)
Servizi ed associazioni sociali, culturali, religiose, politiche e assistenziali;
Esercizi di commercio al dettaglio e piccole botteghe artigiane, limitatamente ai piani terreni,
ristoranti, bar e locali per attività ricreative, agenzie di credito e di assicurazioni; purché tali
funzioni siano compatibili con le tipologie degli edifici.
Negli edifici destinati ad attrezzature private di interesse collettivo restano confermate le
destinazioni miste ivi insediate prima dell’adozione del P.R.G.. Il Piano Particolareggiato potrà
modificare le superfici utili relative a ciascuna funzione inserita, ma non potrà consentire
destinazioni d’uso differenti.
Nelle more di approvazione dei piani particolareggiati di ciascun settore restano confermate
le destinazioni d’uso esistenti prima dell’adozione del P.R.G.. (*)
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Articolo 42
Tipi di intervento consentiti nella zona A1
Negli edifici ricadenti nella zona A1 – Centro storico – sono consentiti gli interventi stabiliti
dal Piano Particolareggiato d’Inquadramento e/o (*) dai Piani di Recupero.
Degli edifici ricadenti in zona A1 – Centro storico, il Piano Particolareggiato
d’Inquadramento e/o (*) i Piani di Recupero preciseranno i tipi di intervento consentiti per ogni
edificio o unità immobiliare così come definiti dall’articolo 31 (lettere a – b – c – d) dell’ex legge
457/1978:
Intervento di manutenzione ordinaria;
Intervento di manutenzione straordinaria;
Intervento di restauro e risanamento conservativo;
Intervento di ristrutturazione edilizia, eventualmente previsto per soli edifici di recente
costruzione.
L’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria non può interessare le
superfetazioni (*) e deve tendere al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero
delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici (quali ad
esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto con chiancarelle, i
collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant’altro di specifico), mediante l’uso di
tecniche e di materiali appropriati; è comunque obbligatoria l’eliminazione delle superfetazioni e
degli interventi impropri eseguiti in precedenza sui prospetti. In particolare:
a)
nel caso di edifici in struttura muraria, vanno conservati a “faccia vista” gli elementi
lapidei di facciata quali zoccolature di piano terra, paraste e cornici marcapiano,
cornicioni, mensole e balaustre di balconi e relativi sostegni, cornici di porte e
finestre, eventuali decorazioni, con esclusione di qualsiasi trattamento superficiale
con prodotti non trasparenti e colorati; gli elementi architettonici o le parti di essi
irrecuperabili quali cornici, lesene, davanzali, mostre, doccioni, etc. per i quali sia
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necessaria la sostituzione, dovranno essere realizzati con il tipo di pietra originaria e
con le tecnologie di lavorazione tradizionali; sulle pareti a faccia vista in pietra gli
interventi dovranno essere condotti con il metodo dello “scuci e cuci” per piccole
superfici in modo da conservare le stesse caratteristiche e l’aspetto della antica
muratura; Il materiale delle sostituzioni deve essere uguale a quello antico e lavorato
con analoga tecnica; sono comunque vietate arbitrarie decorticazioni di pareti
intonacate e/o scialbate a latte di calce;
b) nel caso di rifacimento di trattamenti superficiali esterni prospicienti le strade ed in
genere gli spazi aperti al pubblico, vanno esclusi intonaci plastici, cemento a vista,
stilatura con malte cementizie, materiali ceramici e simili, lignei, pietra di Trani,
travertino e simili; l’intonaco esterno dovrà essere realizzato secondo le tecnologie
tradizionali con tufina e calce;
c) i rifacimenti di tinteggiature sulle facciate devono essere eseguite a latte di calce di
colore bianco; gli infissi esterni devono essere in legno; le chiusure esterne di
oscuramento devono essere realizzate con persiane di colore prevalentemente verde
locale o marrone scuro;
d) è vietato l’uso di plastica per pluviali a vista;
e) è vietato l’uso di ringhiere in anticorodal e simili; le stesse dovranno essere
ripristinate secondo i tipi in uso nella tradizione locale (in ferro o in ghisa) con colore
prevalentemente nero antracite opaco; non sono consentite colorazioni o finiture
dorate, argentate o simili;
f) è vietata la realizzazione di verande a chiusura di logge e balconi, affaciantesi su
strade ed in genere su spazi aperti;
g) è vietata la realizzazione sui lastrici solari di attrezzature fisse o provvisorie di
copertura quali pensiline, serre, ecc.;
h) nel caso di rifacimenti di facciata è vietata l’apposizione di impianti a rete, pubblici o
privati, ad eccezione degli impianti pubblici che per ragioni tecnologiche o di
sicurezza debbano svilupparsi all’esterno; nel caso di creazione o di rifacimento di
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canne fumarie le stesse non devono essere esterne alla muratura e la parte terminale
deve essere armonizzata con l’edificio esistente;
i) è vietata l’apposizione di apparecchiature di impianti di condizionamento sulle
facciate dei fabbricati;
j) sulle facciate prospicienti spazi pubblici non sono ammessi
elementi o insegne
pubblicitarie luminose che sporgano dal filo dell’edificio oltre 1/50 della larghezza
stradale; non sono ammesse insegne o tabelloni pubblicitari sui lastrici solari;
dovranno essere conservate e ripristinate le vetrine, insegne ed altri elementi di
arredo che costituiscano documentazione autentica dell’ambiente cittadino;
k) è vietato modificare con manufatti sia permanenti sia precari tutti gli spazi all’aperto
interni dotati di qualsiasi tipo di vegetazione e piantumazione, alterandone le
caratteristiche;
l) è vietato alterare particolari elementi di pregio all’interno all’edificio, ancorchè, non
segnalati o vincolati; la eventuale presenza o assenza di tali
elementi, sotto la
responsabilità del tecnico preposto, va dichiarata nella istanza di concessione, o di
autorizzazione, o nella DIA;
m) le antenne e le parabole riceventi devono essere posizionate sui lastrici solari in modo
tale da non essere visibili dalle strade e dagli spazi pubblici;
n) è vietata l’apposizione di antenne trasmittenti.
Le demolizioni previste nell’intervento di risanamento igienico-edilizio possono riguardare
solo le superfetazioni.
L’intervento di restauro e risanamento conservativo deve rispettare in aggiunta alle
disposizioni previste per gli interventi di manutenzione, anche (*) le seguenti prescrizioni:
a)
Conservazione delle facciate esterne ed interne, degli ingombri esistenti, dell’andamento dei
tetti, nonché di tutti gli elementi decorativi (cornici, mostre, lesene, marcapiani, balaustre,
davanzali, inferriate, etc.);
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b)
Conservazione dell’impianto strutturale originario, verticale ed orizzontale (scale, volte, solai
in legno) in quanto legati alla tipologia originaria dell’edificio ad esclusione dei casi previsti
dal Piano Particolareggiato e/o dai Piani di Recupero (*) di Inquadramento;
c)
Conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e nella
forma in quanto costituiscono gli elementi caratterizzanti del disegno architettonico
dell’edificio;
d)
Conservazione o ripristino delle aperture originarie a livello stradale per gli accessi agli edifici
o per i negozi e conservazione di mostre, vetrine ed insegne che abbiano valore ambientale e
documentario;
e)
Conservazione o ripristino degli spazi scoperti esterni o interni pavimentati o sistemati a
giardino;
f)
Possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi o altri impianti tecnologici che non
compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture dell’edificio, rispettando al massimo
possibile le coperture esistenti, con la esecuzione dei soli volumi tecnici strettamente
necessari
in corrispondenza delle coperture, per i quali è comunque obbligatorio
l’arretramento di almeno tre metri dal filo del fabbricato con creazione di elementi di
mascheramento in muratura, il tutto in coerenza con l’assetto architettonico
dell’edificio; (*)
g)
Possibilità di inserire servizi igienici con illuminazione e areazione artificiale; cucine con
ventilazione forzata purché sistemate in nicchie di ambienti illuminati ed aerati naturalmente;
h)
Obbligo di conservazione delle originarie finiture interne ed esterne, quali ad esempio le
pavimentazioni in basole, e divieto di arbitrarie decorticazioni di pareti intonacate;
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i)
Possibilità, al fine di migliorare le condizioni igienico-abitative, di spostare ed integrare
aperture esclusivamente su facciate interne che non rivestano carattere di pregio
architettonico;
j)
Obbligo di eliminare le superfettazioni e le sovrastrutture che il Piano di Recupero dimostri
contrastare con la comprensione storica dell’edificio.
L’intervento di ristrutturazione edilizia deve rispettare, in aggiunta alle disposizioni
previste per gli interventi di manutenzione, (*) inoltre, le seguenti prescrizioni:
a)
Conservazione delle facciate esterne ed interne e degli elementi decorativi principali;
b)
Possibilità di aggregare unità tipologiche contigue al fine di realizzare una nuova
organizzazione ed una adeguata utilizzazione degli spazi interni, nel rispetto dei caratteri
architettonici degli edifici in questione;
c)
Possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi e altri impianti tecnologici che non
compromettano la morfologia e l’architettura dell’edificio e con divieto di realizzare corpi
emergenti sulle coperture esistenti;
d)
Possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente; servizi cucina con
ventilazione forzata, sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione ed aerazione
naturale;
e)
Ricostruzione delle parti definitivamente degradate o addirittura dirute quando risultino
essenziali al recupero della tipologia, da realizzarsi comunque con il rispetto dei valori
architettonici originari e comunque di interesse ambientale;
f)
Eliminazione delle superfettazioni edilizie e delle sovrastrutture che non abbiano interesse o
contrastino con la comprensione storica dell’edificio.
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Le tavole del P.R.G. riportano gli edifici sottoposti a vincolo ai sensi della legge 01.06.1939,
n° 1089, e quelli che il P.R.G. propone a vincolo di tutela ai sensi della stessa legge.
Sono vincolati come bene culturale di pubblico interesse tutti i tratti esistenti delle mura
cittadine.
Gli interventi su edifici sottoposti a vincolo ai sensi della legge 01.06.1939, n° 1089, devono
conseguire il preventivo nullaosta della competente Soprintendenza.
Sino alla approvazione del Piano Particolareggiato di Inquadramento e dei susseguenti Piani
di Recupero così come individuati dallo stesso Piano Particolareggiato di Inquadramento nella zona
A1 sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché interventi di
accorpamento e frazionamento di unità immobiliari senza opere. (*)
Gli interventi di demolizione debbono riguardare solo le superfettazioni e/o costruzioni
recenti.
I Piani di Recupero dovranno prevedere anche la sistemazione delle aree scoperte e libere;
per esse è prescritto:
Il mantenimento o il ripristino delle pavimentazioni tradizionali in basolato di pietra calcarea
negli androni, nelle corti e nei cortili degli edifici;
La sistemazione del verde nelle aree libere o di pertinenza degli edifici pubblici e privati;
Il divieto di qualsiasi costruzione entro e fuori terra anche a carattere precario.
Sino alla approvazione del Piano Particolareggiato di Inquadramento e dei susseguenti Piani
di Recupero nella zona A1 sono consentiti, a mente della legge regionale n° 66/1979, solo gli
interventi oggetto di concessione gratuita o autorizzazione, ai sensi delle leggi 10/1977,
457/1978 e 94/1982. (*)
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In particolare sugli edifici vincolati e quelli proposti a vincoli sono consentiti solo interventi
di ordinaria e straordinaria manutenzione, previo parere della competente Soprintendenza, nei modi
e termini fissati nei precedenti commi dal presente articolo. Sugli altri edifici, oltre gli interventi di
manutenzione ordinaria è consentito anche il restauro ed il risanamento conservativo.
E’ consentita la demolizione e ricostruzione di edifici di recente costruzione, al fine di un loro
inserimento più armonioso nel nucleo antico, previo parere della competente Soprintendenza
e comunque da individuarsi con il Piano Particolareggiato di inquadramento. (*)
Articolo 43
Interventi nel centro storico – Prescrizioni per i progetti
Salvo quanto altro stabilito dal Piano Particolareggiato di Inquadramento e dai Piani di
Recupero di settore, per i progetti di restauro e di risanamento conservativo e per gli interventi di
manutenzione straordinaria si richiede una dettagliata documentazione dello stato di fatto
dell’edificio che consideri gli aspetti storici, architettonici, statici ed igienici dell’edificio e delle
aree di pertinenza con le relative sistemazioni ed elementi di arredo.
È prescritto in particolare:
a)
Il rilievo quotato in scala 1:50 dello stato di fatto dell’edificio completo in ogni sua parte,
incluse le sistemazioni e gli elementi esterni qualificanti ed il rilievo dei particolari
architettonici costruiti in scala 1:20;
b)
I profili longitudinali del fronte stradale esteso ai fabbricati adiacenti e il corrispondente
profilo del fronte prospiciente e le sezioni trasversali delle sedi stradali;
c)
Documentazione fotografica dello stato di fatto ed i particolari significativi dello spazio
interno ed esterno;
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d)
Progetto esecutivo dettagliato in scala 1:50 completo di piante, prospetti e sezioni con
l’indicazione differenziata delle demolizioni e delle nuove opere che si intendono eseguire;
e)
Descrizione dettagliata delle opere di finitura interne ed esterne previste nel progetto;
f)
Relazione con la descrizione dettagliata delle opere che si intendono realizzare, precisandone
il tipo di intervento secondo quanto previsto nel precedente articolo 42 e le destinazioni di uso
di ogni sua parte.
Per gli edifici soggetti o proposti a vincolo di tutela, e per gli altri eventualmente individuati
dal Piano di Recupero, gli elaborati dovranno essere integrati da:
Documentazione storica ed eventualmente anche storiografica con tutti gli elementi
significativi di rilievo idonei per illustrare l’evoluzione storica dell’edificio;
Rilievo stratigrafico delle varie strutture dal quale risulti la successione nel tempo delle
trasformazioni intervenute con la indicazione dei materiali e delle tecnologie;
Rilievo descrittivo dei diversi tipi di finitura interna ed esterna.
(*) I progetti devono prevedere il ripristino, il consolidamento o il rifacimento delle murature
in conci di pietra a faccia vista per i prospetti esterni ovvero in conci di pietra di tufo ed
intonaco per le strutture murarie originariamente realizzate con tali materiali.
Sono vietate le tinteggiature di pareti esterne ed interne con materiali plastici, i rivestimenti
di malta di cemento e con pitture sintetiche.
Ove sia richiesto e corrisponda ai criteri di conservazione e di restauro:
L’intonaco esterno dovrà essere realizzato secondo le tecnologie tradizionali con tufina e
calce;
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Gli elementi architettonici o le parti di essi irrecuperabili quali cornici, lesene, davanzali,
mostre, doccioni, etc. per i quali sia necessaria la sostituzione, dovranno essere realizzati con
il tipo di pietra originaria e con le tecnologie di lavorazione tradizionali;
Sulle pareti a faccia vista in pietra gli interventi dovranno essere condotti con il metodo dello
“scuci e cuci” per piccole superfici in modo da conservare le stesse caratteristiche e l’aspetto
della antica muratura;
Eventuali strutture di rafforzamento dovranno essere eseguite all’interno del corpo murario
lasciando all’esterno un sufficiente spessore della muratura antica;
Il materiale delle sostituzioni deve essere uguale a quello antico e lavorato con analoga
tecnica.
Dovranno essere conservate e ripristinate le vetrine, insegne ed altri elementi di arredo che
costituiscano documentazione autentica dell’ambiente cittadino.
I lavori di restauro e risanamento dovranno essere affidati ad imprese organizzate e
specializzate in opere di tale genere che dovranno avvalersi di artigiani specializzati nelle
lavorazioni tradizionali.
Per gli edifici soggetti o proposti a vincoli di tutela di cui alla tavola B9, e per gli altri
eventualmente individuati dal Piano di Recupero, durante la esecuzione dell’opera il Direttore dei
Lavori dovrà periodicamente trasmettere all’Ufficio Tecnico Comunale una relazione con
documentazione fotografica relativa allo sviluppo degli interventi.
In caso di crollo o di demolizioni non autorizzate di parti o strutture di edificio o di elementi
architettonici, anche in corso di esecuzione dei lavori, è obbligatorio il ripristino dello stato
originario con i materiali preesistenti e le stesse tecnologie.
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Per gli interventi di manutenzione ordinaria si richiede un rilievo dello stato dei luoghi, una
ampia documentazione fotografica, nonché dettagliata relazione sullo stato attuale con ampia
descrizione delle opere da eseguire e dei materiali e tecnologie da impiegare. (*)
Qualsiasi intervento che nel Centro Storico preveda uno scavo di profondità superiore a m 1
rispetto all’attuale piano di uso, deve essere preventivamente comunicato
dal tecnico e/o dal
proprietario all’Ufficio Tecnico Comunale e (*) alla Soprintendenza ai Beni Archeologici alle
Antichità da parte del competente Ufficio Comunale (*) e può essere intrapreso non prima di trenta
giorni dalla data di comunicazione, salvo eccezionali casi di urgenza.
Articolo 44
Piani di recupero nel centro storico
Tutta la zona A1, secondo il perimetro riportato nelle tavole di P.R.G. 1:2.000, viene
individuata come zona di recupero ai sensi dell’articolo 27 della legge 457/1978.
L’Amministrazione
Comunale,
conformemente
a
quanto
previsto
nel
Piano
Particolareggiato di Inquadramento, stabilisce le priorità, in rapporto al degrado fisico dei tessuti ed
alle esigenze sociali degli abitanti insediati.
Ai
sensi
e con le modalità dell’articolo 30 della legge 05.08.1978 n° 457, l’Amm.ne
Comunale o (*) i proprietari di immobili ricadenti nella zona A1 possono presentare proposte di
Piano di Recupero, (*) per interventi conformi alle previsioni del Piano Particolareggiato di
Inquadramento
ed
inquadramento in
subordinatamente
conformità
alle
norme
al
Piano
dei
Particolareggiato
di
precedenti articoli, purché si
riferiscano a maglie comprendenti intere insule (contornate da strade). (*)
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Articolo 45
Zona A2 – Centrale urbana di interesse ambientale
La zona A2 comprende le parti dell’area urbana intorno al centro storico interessate
prevalentemente dalle espansioni ottocentesche fuori le mura dello sviluppo edilizio del primo
novecento.
Sono caratterizzate da tessuti edilizi omogenei: per la ricorrenza dei caratteri costruttivi ed
architettonici, per tecnologia e uso dei materiali e per le tipologie prevalenti.
Tali aree, pur con diversi livelli funzionali e nonostante le notevoli alterazioni verificatesi
nell’ultimo periodo ’50 – ’70 costituiscono una zona urbana di interesse ambientale da
salvaguardare.
In tale zona è prescritta la conservazione delle destinazioni residenziali attuali e quelle con
esse compatibili quali uffici privati, studi professionali, associazioni sociali, culturali, religiose e
politiche, commercio al dettaglio, ristoranti, bar e piccoli esercizi artigianali.
Sono vietate le attività di autotrasportatori, spedizioniere e simili.
Le altre destinazioni d’uso esistenti sono confermate limitatamente alla superficie utile
impegnata alla data di adozione del P.R.G., a condizione che risultino compatibili con i caratteri
tipologici ed ambientali degli edifici e purché non abbiano caratteristiche di rumorosità, nocività ed
inquinamento che contrastino con condizioni residenziali igieniche confortevoli.
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Articolo 46
Modalità degli interventi nella zona A2
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto C) 2.0 - 13)
La zona A2 – Centrale urbana di interesse ambientale, individuata sulle tavole di P.R.G., sarà
regolata da un Piano Particolareggiato di Inquadramento che troverà attuazione attraverso
Piani di Recupero urbanistico-edilizio e/o interventi diretti, fermo restando quanto prescritto
dai successivi artt. n. 54-55-56-57. (*)
Nella zona A2 gli interventi, finalizzati essenzialmente a migliorare le condizioni di igiene ed
abitabilità degli edifici, devono perseguire il mantenimento delle caratteristiche architettoniche ed
ambientali degli stessi al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri
architettonici e materici (quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le
coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant’altro di
specifico), mediante l’uso di tecniche e di materiali appropriati. (*)
Pertanto sono consentiti i seguenti interventi diretti, secondo le definizioni contenute nel
Regolamento Edilizio:
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Sostituzione edilizia con esclusione degli edifici di costruzione antecedente all’ottocento,
ottocentesca o primi novecento; (*)
Restauro e risanamento conservativo;
Risanamento igienico-edilizio.
È prescritta la conservazione dei singoli elementi superstiti della morfologia, della
distribuzione e della tecnologia in quanto la loro sopravvivenza è necessaria alla salvaguardia dei
valori ambientali.
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Gli interventi di sostituzione edilizia e di sopraelevazione, sono ammissibili solo se previsti dal
prescritto piano particolareggiato o piano di recupero di inquadramento (*) della zona A2.
In tale zona, per edifici di costruzione ottocentesca o primi novecento, valgono le
prescrizioni di cui agli artt. 42 e 43. (*)
Articolo 47
Interventi particolari di ricostruzione in zona A2
Nelle tavole del P.R.G., sono indicate con simbolo della zona A2 e le lettere R2 - R3 le due aree
interessate da interventi di demolizione del vecchio tessuto edilizio.
L’area indicata nella tavola B8 in scala 1:1.000 del P.R.G. con simbolo della zona A2 e le
lettere R1 è assoggettata alla normativa della zona omogenea A2 di P.R.G..
Allo scopo di ricostruire il tessuto edilizio nelle predette aree è consentito l’intervento di
ricostruzione, mediante concessione convenzionata, alle seguenti condizioni:
R2:
a)
Indice di fabbricabilità fondiaria = mc/mq 4,5 pari a mc 13.537;
b)
Altezza massima = m 9,90;
c)
Edifici in aderenza a eventuali pareti cieche, lungo il perimetro dell’isolato rispettando gli
allineamenti sui fronti stradali;
d)
Cessione gratuita di mq 1233 di cui 2/3 saranno destinati a parcheggi pubblici ed 1/3 a verde.
R3:
a)
Sull’area sono autorizzati due corpi di fabbrica:
il primo, ad angolo tra le vie Don Minzoni e Cappuccini, di volume massimo di mc 3960 ed
uno in aderenza all’edificio esistente su Via Don Minzoni, corpo semplice di m 8,00 di
profondità con le aperture rivolte verso il primo corpo, di volume massimo di mc 1.600;
b)
Altezza massima Hmax = m 9,90;
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c)
L’area residua fra i due corpi verrà ceduta gratuitamente al Comune, come standards, e verrà
messa in comunicazione con l’area ceduta da R2.
Per le nuove costruzioni le soluzioni architettoniche ed i materiali da utilizzare devono essere
correlati alle partiture storiche ottocentesche e primo-novecentesche della zona A2, anche con
riferimento agli allineamenti ed alle configurazioni planovolumetriche preesistenti; non sono
ammessi corpi rientranti o sporgenti e comunque dovranno essere conservate le strutture
esistenti(*)
* nota della Soprintendenza AA.AA.AA.SS. di Bari n. 12970/90-
Articolo 48
Edifici non residenziali
A: Pubblici e di interesse pubblico di valore ambientale
Gli edifici classificati come edifici non residenziali di interesse ambientale ed indicati nelle
tavole di zonizzazione 1:2.000 di P.R.G., con contorno marcato su campitura differenziata secondo
la destinazione di zona, comprendono i complessi edilizi e le loro parti originarie destinati ad
attrezzature pubbliche e di interesse collettivo, che per i caratteri architettonici e costruttivi
omogenei con i tessuti edilizi delle zone A1 – A2, costituiscono con le relative aree di pertinenza
una testimonianza di interesse ambientale da salvaguardare. Essi, secondo l'indicazione della
Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia, sono sottoposti
a vincolo ai sensi della legge 1089/1939.
Per tali edifici è prescritto il mantenimento delle destinazioni attuali o di altre analoghe di
interesse collettivo.
Sono ammessi interventi di:
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Restauro e risanamento igienico-edilizio.
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Gli interventi consentiti dovranno attuarsi nel rispetto dei caratteri architettonici, dell’apparato
decorativo della facciata, dei materiali e della tecnologia, senza alterare le caratteristiche tipologiche
essenziali e l’impianto strutturale originario dell’edificio.
Dovranno essere eliminate le superfettazioni che ne alterino le caratteristiche.
Non sono consentiti ampliamenti.
Tutte le aree libere di pertinenza o quelle provenienti dalla demolizione delle superfettazioni
devono essere mantenute a verde. Tali edifici sono:
Il complesso edilizio comprendente gli uffici comunali;
Il Palazzo del “Conservatorio”;
Il Palazzo ora destinato al “Ricovero E.C.A.”.
B: Di attività produttive dismissibili
(con il simbolo Dd sulle tavole di P.R.G.)
Essi sono:
L’edificio in P. Principe di Piemonte di proprietà Contegiacomo;
L’edificio in V. Bengasi di proprietà Totaro;
L’edificio in V. V. Petruzzi di proprietà Serio;
L’edificio in V. Orsini di proprietà Wall-Max.
Gli edifici elencati, con le relative aree di pertinenza, sono oggi utilizzati per attività
produttive non inquinanti.
Per gli edifici e le aree sopraindicati viene confermata la attuale destinazione d’uso ed inoltre
sono ammesse tutte le destinazioni d’uso di cui all’articolo 45 previste per la zona A2.
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Per quanto riguarda gli immobili individuati come “attività produttive dismissibili” di cui sopra ,
ricadendo tutti nella zona A2, agli stessi si applica la normativa della medesima zona A2 e
pertanto il Piano Particolareggiato previsto per tale zona preciserà le destinazioni d’uso e gli
interventi ammissibili.
Articolo 49
Zone A3 – Tessuti e nuclei edificati di interesse ambientale
Comprende due aree caratterizzate dalla permanenza di nuclei ed elementi di tessuto edilizio
della residenza artigiana e contadina al di fuori della zona A1 – Centro Storico.
Esse sono:
la cortina di edifici e le loro aree di pertinenza lungo la Extramurale di Levante, prospettante
il centro storico; a partire dalla S.S. 377 fino oltre la V. L. Pampini al civico compreso; gli
edifici lungo la V. L. Pampini fino all’ex stabilimento Edera;
gli edifici e le aree di pertinenza del complesso S. Domenico, E.C.A., etc. dal n. civico
alla
Extramurale di Levante e poi lungo la V. Laterza fino alla V. vicinale L. Pampini.
Per tutti gli edifici individuati si prescrive il Piano di Recupero.
Articolo 50
Zona A4 –Edifici di interesse storico, artistico ed ambientale
Comprende gli edifici e complessi edilizi civili e religiosi di valore storico, artistico ed
ambientale esterni al centro storico e soggetti o proposti a vincolo di tutela.
Tali edifici con le relative aree di pertinenza sono sottoposti alle norme e prescrizioni
stabilite dal precedente articolo 43 per gli edifici vincolati o proposti al vincolo di tutela.
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Gli interventi per le sistemazioni a verde delle aree di pertinenza dovranno rispettare i
caratteri ambientali dell’edificio storico anche per quanto attiene l’essenza e il tipo delle alberature,
mantenendo le aree completamente libere da qualsiasi eventuale sovrastruttura esistente.
Essi sono:
la chiesa di San Domenico;
il palazzo ora sede del “Ricovero E.C.A.”.
Articolo 51
Inventario dei beni culturali ed ambientali
Nelle tavole del P.R.G. sono indicati gli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale
sottoposti per il vincolo di tutela ai sensi delle leggi 20.06.1909, n° 304, e 01.06.1939, n° 1089.
Tra gli allegati alla relazione vi è anche l’elenco di tali edifici secondo le due categorie di
edifici vincolati o proposti a vincoli.
Per tali edifici gli interventi sono soggetti oltre che alle presenti norme, al vincolo di tutela
previsto dalle leggi citate.
Nelle stesse tavole sono altresì indicati gli edifici da sottoporre ad inventario dei beni
culturali; nelle tavole in scala 1:10.000 sono individuate le localizzazioni degli edifici rurali di
interesse ambientale – masserie che costituiscono testimonianze storico-culturali da tutelare come
elementi caratterizzanti il paesaggio rurale putignanese.
Tale individuazione deriva dalle analisi del territorio extraurbano.
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Per questi ultimi edifici l’Amministrazione Comunale provvederà, attraverso l’Ufficio
Tecnico, entro due anni dalla adozione del P.R.G., alla formazione di un inventario con modalità
operative concordate con la Soprintendenza ai Monumenti.
CAPITOLO 5
ZONA “B”
Articolo 52
Zone B1 – Residenziali urbane dense
Comprende gli isolati dell’area urbana quasi completamente edificati con caratteristiche
edilizie di tipo denso e con destinazione prevalentemente residenziale.
In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni:
residenze;
uffici privati e studi professionali;
associazioni sociali, culturali, religiose e politiche;
artigianato di servizio;
ristoranti, bar ed attività ricreative;
commercio al dettaglio ed all’ingrosso;
direzionale;
ricettivo.
Le altre destinazioni d’uso esistenti sono confermate limitatamente alla superficie utile
impegnata alla data di adozione del P.R.G..
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Sono vietate le attività di autotrasportatori, spedizionieri e simili e le attività artigianali con
caratteristiche di nocività, rumorosità ed inquinamento e comunque incompatibili con la residenza.
Le attività vietate dal precedente comma ed esistenti alla data di adozione del P.R.G. devono
essere rimosse entro 2 anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.
Sono ammessi i seguenti interventi:
Risanamento igienico-edilizio;
Ristrutturazione edilizia e ricostruzione con concessione convenzionata (gli oneri di
urbanizzazione di cui al Decreto Interministeriale 1444/1968 saranno monetizzati sulla base di
18 mq/abitante per un volume unitario di mc 100/abitante e su parametri che
l’Amministrazione Comunale stabilirà in sede di Programma Pluriennale di Attuazione);
Nuova costruzione ed ampliamento con concessione convenzionata (gli oneri di
urbanizzazione di cui al Decreto Interministeriale 1444/1968 saranno monetizzati sulla base di
18 mq/abitante per un volume unitario di mc 100/abitante e su parametri che
l’Amministrazione Comunale stabilirà in sede di Programma Pluriennale di Attuazione);
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti senza aumento della superficie utile
Su esistente, con il rispetto dei seguenti indici massimi:
indice di fabbricabilità fondiaria
Iff = 4,5 mc/mq;
rapporto di copertura (Sf fuori terra)
Rc = 0,50 mq/mq;
altezza massima
Hmax = m 16,00;
numero dei piani
minimo
2p + p.t.
massimo 4p + p.t..
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Sono ammessi interventi di nuova costruzione su lotti inedificati e non vincolati e quelli di
ampliamento di costruzioni esistenti con il rispetto dei seguenti indici massimi:
indice di fabbricabilità fondiaria
Iff = 4,5 mc/mq;
rapporto di copertura (Sf fuori terra)
Rc = 0,50 mq/mq;
altezza massima
Hmax = m 16,00;
numero dei piani
minimo
2p + p.t.
massimo 4p + p.t..
Articolo 53
Zone B2 – Residenziali a prevalente edificazione a villini
Comprende la zona urbana caratterizzata da edilizia residenziale, realizzata sulla base delle
tipologie a villino.
In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni:
Residenze, studi professionali e uffici pubblici e privati;
associazioni sociali, culturali, religiose e politiche.
Sono vietate tutte le altre destinazioni. Nel caso di artigianato di servizio già insediato, potrà
proseguirsi l'attività fatte salve le condizioni di non molestia, nocività e rumorosità.
Per i fabbricati la cui costruzione è anteriore al 1950 gli interventi ammessi sono:
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Risanamento igienico-edilizio con aumento una tantum della superficie utile preesistente non
superiore al 15% per la realizzazione di servizi igienici ed impianti tecnici;
Ristrutturazione edilizia senza aumento della Su esistente e senza alterazione delle
caratteristiche tipologiche.
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Per gli altri fabbricati gli interventi edilizi ammessi sono:
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Risanamento igienico-edilizio;
Ristrutturazione edilizia e ricostruzione.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ricostruzione sono consentiti senza aumento della
superficie utile Su esistente e con il rispetto dei seguenti indici massimi:
indice di fabbricabilità fondiaria
Iff = 0,50 mc/mq;
altezza massima
Hmax = m 7,60;
numero dei piani
2 fuori terra.
Per gli interventi di nuova costruzione su lotti inedificati devono essere rispettati i seguenti
indici massimi:
lotto minimo
mq 1.500
indice di fabbricabilità fondiaria
Iff = 0,50 mc/mq;
altezza massima
Hmax = m 7,60;
numero dei piani
2 fuori terra.
In tutte le zone B2 è ammessa la costruzione in aderenza fra pareti a testata cieca.
In tutti gli altri casi il distacco dai confini interni e dalle strade non può essere inferiore a m
5,00.
La concessione sarà completa di convenzione in cui a soddisfacimento del Decreto
Interministeriale n° 1444/1968, la cessione gratuita delle aree pari a 18 mq ogni 80 mc costruiti
fuori terra, verrà sostituita dalla monetizzazione su parametri che l’Amministrazione Comunale
stabilirà in sede di Programma Pluriennale di Attuazione.
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Sono vietate tutte le altre destinazioni incompatibili con la residenza.
Articolo 54
Zone B3 – Ville urbane
Comprendono residenze isolate che il P.R.G. vincola allo stato di fatto con l’obbligo del
mantenimento del verde.
Esse sono:
Villa Karusio;
Villa Lo Savio;
Villa Vinella;
Villa Palazzo;
Villa Nardone;
Villa Loliva.
Gli interventi edilizi ammessi negli edifici esistenti sono:
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Risanamento igienico-edilizio e ristrutturazione con un aumento della superficie utile Su
esistente nella misura del 15% per la realizzazione di servizi igienici, impianti tecnici e per
migliorare le condizioni abitative.
Per gli edifici costruiti prima del 1950 la ristrutturazione non potrà comportare alterazioni
della tipologia originaria.
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Articolo 55
Zone B4 – Parchi e giardini di interesse ambientale
Comprendono i giardini ed i parchi privati o annessi ad edifici destinati ad attrezzature di
interesse collettivo, che nel paesaggio urbano ed agricolo costituiscono elementi caratterizzanti
di interesse ambientale da salvaguardare.
Essi sono:
Giardini della villa Loliva;
Giardini della villa Karusio;
Giardini della villa Lo Savio;
Giardini della villa Vinella;
Giardini angolo V. Laterza – V. G. Murat;
Giardini della villa Miccolis (vedi articolo 56);
Giardini della villa Nardone;
Giardini della villa Palazzo;
Giardini della villa Colavecchio.
Essi sono soggetti a vincolo protettivo ambientale, con l’obbligo del mantenimento delle
essenze arboree di alto fusto esistenti ed il miglioramento dell’assetto generale del verde.
Per gli edifici esistenti all’interno di tali aree sono ammessi gli interventi di cui all’articolo
54.
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Articolo 56
Interventi particolari per l’interesse pubblico
A
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto C) 2.0 - 19, prescrizione di
conferma di quanto prospettato nella delibera di G.R. n.5046/96 punto 2.16)
Nelle tavole del P.R.G. sono indicate con lettere X – Y – K - J quattro aree che devono
intendersi tipizzate come zone A2.
Per dette aree il P.P. prescritto per l'intera zona A2, preciserà anche in variante la normativa
di dettaglio finalizzata comunque alla conservazione delle ville esistenti con il rispetto e
valorizzazione, anche ad uso pubblico, del verde e della vegetazione tenendo conto della unitarietà
del complesso.
Restano peraltro riconfermate, in proposito, le disposizioni degli artt. 54 e 55 delle N.T.E.
B
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto A) 1.7)
A livello normativo per le aree ricomprese in tutti i P.L.: PL1-PL2-PL3-PL4-PL5-PL6 e
PL7, lo strumento pianificatorio di 2° livello, a meno delle aree di sedime delle volumetrie esistenti
e relative aree di pertinenza, va esteso solo alle aree libere, con soddisfacimento degli standards
pregressi nella misura vigente del 57% prevista dal P.F. e successive varianti vigenti e reperimento
degli standards correlati al carico insediabile determinato secondo il vigente Iff pari a 4,5 mc/mq.
Tutti i PL vanno attuati secondo la procedura del comparto ex art. 15 L.R. n. 6/79 e con reperimento
della quota vigente pari al 40% per edilizia residenziale pubblica.
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Articolo 57
Verde privato vincolato
Sono classificate nelle tavole di P.R.G. come verde privato vincolato le aree a verde e gli spazi
liberi annessi ad edifici privati o di interesse collettivo.
L’Amministrazione Comunale pone il vincolo suddetto su “strutture verdi” (per “strutture verdi”
sono da intendersi aree in cui le essenze, nel loro insieme, sia che si trovino allo stato naturale,
sia che vi siano state collocate con disegno architettonico, costituiscano una presenza
significativa nel tessuto urbano) di proprietà privata con l’intendimento che esse possano essere
godute direttamente o indirettamente dalla comunità.
L’intendimento della Amministrazione Comunale sarà quello di stipulare accordi con la
proprietà per l’uso parziale o totale di queste strutture e, in subordine, di acquisire le stesse; il
vincolo va inteso quindi in senso attivo e non passivo essendo la salvaguardia di queste strutture il
fine del vincolo e non il loro titolo di proprietà.
Premesso ciò, se ad una area viene riconosciuto il carattere di bene pubblico, non è possibile
alterarne ne’ le dimensioni, ne’ il perimetro, ne’ le caratteristiche.
Agli eventuali edifici esistenti sensi dell’articolo 54 si concede un aumento “una tantum”
della superficie utile Su del 15% da realizzarsi laddove meno dannosa al verde e comunque non
separata dall’edificio esistente.
Articolo 58
ZONE MISTE RESIDENZIALI COMMERCIALI ARTIGIANE- RCA
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto C) 2.0 - 21)
Sulla tavola in scala 1:2.000 di P.R.G., con il simbolo della zona B1, è perimetrata una area con
l’indicazione PR (V. Turi in adiacenza con il passaggio a livello delle FF.S-E) che deve essere
sottoposta a due Piani Particolareggiati di Recupero edilizio-urbanistico (legge n° 457/1978),
secondo la maglia stradale di P.R.G..
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Su tale area i Piani di Recupero, con le modalità del comparto, dovranno individuare un
ordinato sistema urbano di spazi ed edifici destinati a:
Residenze;
Commercio al dettaglio ed all’ingrosso (supermarket);
Artigianato di produzione con esposizione;
Uffici per le sole attività insediate;
Bar-ristorante, etc.;
Parcheggi aperti e/o coperti;
Spazi pedonalizzati di sosta.
Gli interventi edilizi non realizzabili dovranno rispettare i seguenti indici e parametri massimi:
rapporto di copertura
Rc = 0,35 di Sf;
altezza massima
Hmax = m 10,65;
numero dei piani
2 + piano terra.
Spazi pedonalizzati di sosta
= 0,35 di Sf;
parcheggi
= 0,30 di Sf.
Per gli edifici residenziali da realizzare nell’ambito di ciascun Piano di Recupero, è prevista la
cubatura massima di mc 5.250 pari ad un totale di mc 10.500 nell’insieme dei due Piani di
Recupero.
Detti edifici dovranno rispettare le norme e gli indici della zona B1.
Fino alla approvazione dei Piani di Recupero sugli edifici esistenti sono ammessi i seguenti
interventi:
Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria.
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Articolo 59
Zona mista amministrativo- ricettiva - AR
(articolo depennato a seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere di G.R. n. 5046 del
29.10.1996 e n. 175 del 28.01.1997)
Articolo 60
Zona mista amministrativo-commerciale - AC
(articolo depennato a seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere di G.R. n. 5046 del
29.10.1996 e n. 175 del 28.01.1997)
Articolo 61
Zone miste residenziali-commerciali - RC
(articolo depennato a seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere di G.R. n. 5046 del
29.10.1996 e n. 175 del 28.01.1997)
Articolo 62
Interventi particolari in zona B1
(articolo depennato a seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere di G.R. n. 5046 del
29.10.1996 e n. 175 del 28.01.1997)
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CAPITOLO 6
ZONE “C”
Articolo 63
Zone C – Residenziali di espansione
Comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti residenziali da attuarsi mediante Piano
Particolareggiato P.P., o Piani di Edilizia Economica e Popolare, o Piano di Lottizzazione
convenzionata o Piani di Comparto.
Tali aree sono individuate nelle tavole della zonizzazione del P.R.G., entro comparti di
intervento urbanistico unitario, comprendenti anche aree destinate ad attrezzature e servizi di
interesse collettivo, secondo le ubicazioni e le sistemazioni previste dal P.R.G., che risulti
necessario approvare per conseguire gli standards urbanistici fissati dal Piano. Lo strumento
attuativo dovrà prevedere la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri con la disciplina sui
comparti fissata dall’articolo 15 della Legge regionale n° 6/1979.
Nei limiti degli indici e prescrizioni, stabilite per ciascuna zona C, sono ammesse le seguenti
destinazioni d’uso:
Residenziali, studi professionali;
Autorimesse pubbliche e private;
Commercio al dettaglio e artigianato di servizio alla residenza.
Oltre gli oneri per le spese di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’articolo 25, deve
essere in tutti i casi effettuata la cessione gratuita al Comune delle aree per le urbanizzazioni
secondarie nella misura non inferiore a mq 18 per abitante insediabile.
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Oltre alle prescrizioni specifiche indicate per i comparti di intervento unitario nell'articolo
57, gli interventi urbanistici attuativi nelle zone di espansione C1 – C2 sono soggetti alle
prescrizioni di seguito riportate.
All’interno dei perimetri di tali zone di espansione, così come classificate dal P.R.G.,
dovranno essere individuate le aree da destinare ad edilizia economica e popolare nella misura tale
da soddisfare la percentuale del 40% dell’intero insediamento
Il reperimento di tali aree, ai sensi del 2° comma dell’articolo 2 della legge 10/1977, avverrà
in sede di redazione del Programma Pluriennale di Attuazione; in tale sede il Consiglio Comunale
determinerà la quota parte realizzabile con interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e
convenzionata ex legge 865/1971.
Articolo 64
Zone C1 – Residenziali di espansione
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto C) 2.0 - 24, prescrizione di
conferma di quanto prospettato nella delibera di G.R. n.5046/96 punto 2.23)
Sulle tavole di P.R.G. è individuata la zona C1 di espansione prevista dal vigente Piano di
Fabbricazione. Essa è stata fatta oggetto di un Piano Particolareggiato di Inquadramento approvato
che ha individuato al suo interno n° 6 aree da assoggettare a Piano attuativo, nonché le aree
destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie nella misura di 18 mq per abitante (D.I. n°
1444/1968). Inoltre il Piano Particolareggiato di Inquadramento ha individuato le aree da acquisire
in maniera onerosa da parte della Amministrazione Comunale per il parziale soddisfacimento degli
standards pregressi della zona A e non acquisibili all’interno di essa.
Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688
P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724
Web: http://www.comune.putignano.ba.it - E-Mail : [email protected]
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La cubatura destinata alla edilizia economico-popolare è fissata nella proporzione del 40%
di quella totale prevista.
Per detta zona valgono le delimitazioni e la normativa prevista nella variante al Programma
di Fabbricazione e nei relativi S.U.E.. La normativa di P.F. si riporta di seguito:
“”La zona "C1" residenziale semintensiva, comprende le aree di espansione del centro abitato.
Destinazioni Edilizie
Nella zona sono ammesse le seguenti edificazioni:
- residenze;
- negozi, bar, ristoranti e alberghi;
- uffici pubblici e privati;
- laboratori artigianali di servizio;
- autorimesse pubbliche e private;
- edifici per lo spettacolo e la ricreazione;
- edifici assistenziali.
Norme di fabbricazione
L'intera zona sarà oggetto di un piano di lottizzazione convenzionato o piano quadro. Nella zona
l'edificabilità sarà contenuta nei seguenti limiti:
Viene preventivamente stabilito che un terzo della cubatura totale ammessa dovrà essere destinata
ad edilizia sovvenzionata.
- massima densità edilizia fondiaria: 3,00 mc/mq;
- rapporto massimo tra superficie coperta e area edificabile, pari a un terzo;
- massima altezza degli edifici: ml. 12,75 all'intradosso dell'ultima soletta;
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- distanza minima dal ciglio stradale; ml. 5,00 per strade inferiori a m. 7,00; m. 7,50 per strade
di larghezza compresa tra m. 7,00 e m. 15,00; m. 10,00 per strade di larghezza superiore a m.
15,00.
Nei casi in cui sono previste le fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, la distanza è pari
a quanto specificatamente prescritto dal D.I. 1.4.1968:
- distanza minima dal confine di proprietà: ml. 5,00- distanza minima tra i fabbricati: m. 0,00;
- il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva approvazione del piano di
lottizzazione convenzionata o piano quadro.
Per quanto riguarda la distanza fra i fabbricati e le distanze dei fabbricati dal ciglio stradale e dai
confini di proprietà , saranno ammesse distanze diverse da quelle significate se previsto dal piano
di lottizzazione convenzionata che fisserà in tal caso i dati cui attenersi.
Reperimento delle aree per attrezzature collettive e servizi nella misura di 18 mq/abit., maggiorata
della quantità riveniente da quanto riportato e prescritto nella tabella dei tipi edilizi.””
Gli interventi ricadenti in piani di lottizzazione convenzionata si attuano nei limiti previsti
nelle relative convenzioni, sino alla loro scadenza.
Per le costruzioni residenziali esistenti in zona e stralciate dai piani di lottizzazione
convenzionata, sono ammessi i seguenti interventi:
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Risanamento igienico-edilizio;
Ristrutturazione senza aumento della superficie utile Su e del volume esistente V.
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Per le costruzioni occupate da aziende artigiane di produzione in zone stralciate dai piani di
lottizzazione convenzionata, sono ammessi, sempre che le loro produzioni non siano inquinanti e
rumorose, i seguenti interventi:
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Risanamento igienico-edilizio;
Possibilità di aumento della superficie utile Su, all’interno dell’area di proprietà, di un 10%
una tantum per la installazione di servizi igienici e tecnologici;
nel caso di cessazione della attuale attività, sarà concesso il mantenimento della attuale
destinazione oltre ad altre, escluse le residenziali, che abbiano attinenza con i servizi
necessari, pubblici o privati, ad un quartiere residenziale e non già previsti tra le
urbanizzazioni secondarie dal Piano Particolareggiato di Inquadramento e seguenti piani di
lottizzazione convenzionata.
Articolo 65
Zone C2 – Residenziali di espansione
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto C) 2.0 - 25, prescrizione di
conferma di quanto prospettato nella delibera di G.R. n.5046/96 punto 2.24)
Nella presente zona C2 valgono le norme previste dalla variante del Piano di Fabbricazione
e relative S.U.E. vigenti. La normativa di P.F. si riporta di seguito:
“” La zona "C2" , residenziale semintensiva comprende le aree di espansione del centro abitato.
Destinazione edilizia
Nelle zone sono ammesse le seguenti edificazioni:
- residenze;
- negozi, bar, ristoranti e alberghi;
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- uffici pubblici e privati;
- laboratori artigianali e di servizio;
- autorimesse pubbliche e private;
- edifici per lo spettacolo e la ricreazione;
- edifici assistenziali.
Norme di fabbricazione
Nella zona l'edificabilità sarà contenuta nei seguenti limiti:
- massima densità edilizia fondiaria = 2,00 mc/mq;
- rapporto massimo tra superficie coperta e area edificabile 1/3;
- massima altezza degli edifici = 9,75 all'intradosso dell'ultima soletta;
- distanze minime dal ciglio stradale.
distanza minima dal ciglio stradale: ml. 5,00 per strade inferiori a m.7,00; m. 7,50 per strade di
larghezza compresa tra m. 7,00 e m. 15,00; m. 10,00 per strade di larghezza superiore a m.
15,00.
Nei casi in cui sono previste le fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, la distanza è pari
a quanto specificatamente previsto dal D.I. 1.4.1968;
- distanza minima dai confini di proprietà: m. 5,00, 0,00 nel caso di preesistenza di edifici
costruiti a confine di proprietà nei lotti contigui;
- distanza minima tra i fabbricati m. 10,00 salvo il citato caso di adiacenza sul confine;
- nei lotti da sottoporre ad edificazione, le porzioni di aree libere saranno vincolate a verde
privato con relativa messa a dimora di piante.
Nell'esame dei progetti la Commissione Edilizia terrà debito conto delle indicazioni relative allo
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schema viario contenute nella planimetria 1:2000 (allegato C), comunque, il rilascio della
concessione edilizia è subordinato alla redazione di piani di lottizzazione o almeno appositi piani
quadro estesi a maglie di P.F., da approvarsi con le modalità dell'art. 8 della legge 6.8.1967 n. 765,
e sarà preceduto da un'apposita delibera consiliare che fissi gli oneri a carico dei privati per la
realizzazione, a norma di legge, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da reperire queste ultime- all'interno della zona "C2" e in misura non inferiore a 18 mq/abit.La dotazione minima di superficie per abitante per spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
a verde pubblico e parcheggi, di competenza dell'intera zona, calcolate in base all'art. 3 del D.L.
2.4.1968, verrà reperita all'interno delle porzioni delle zone assoggettate a P. di L. o Piano
Quadro.””
Articolo 66
Zone C2a – Residenziali di espansione – comparti di ristrutturazione per la
riqualificazione di aree urbane
(articolo depennato a seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere di G.R. n. 5046 del
29.10.1996 e n. 175 del 28.01.1997)
Articolo 67
Zone C3 – Residenziali di espansione
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto C) 2.0 - 25, prescrizione di
conferma di quanto prospettato nella delibera di G.R. n.5046/96 punto 2.24)
Nella presente zona C3 valgono le norme previste dalla variante del Piano di Fabbricazione
e relative S.U.E. vigenti. La normativa di P.F. si riporta di seguito:
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P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724
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“”Le zone "C3" residenziale estensiva, comprendono le aree di espansione del centro abitato, con
vincolo a verde privato delle porzioni libere da costruzioni e relativa messa a dimora di alberature.
Destinazione edilizia
Nelle zone sono ammesse esclusivamente edifici residenziali isolati, a carattere mono e
bifamiliare con annessi servizi di stretta pertinenza.
Norme di fabbricazione
Nelle zone l'edificabilità sarà contenuta nei seguenti limiti:
- massima densità edilizia fondiaria: 0,8 mc/mq;
- superficie minima del lotto edificabile = mq. 1.500;
- rapporto massimo tra superficie coperta e area edificabile, pari a 1/5;
- massima altezza degli edifici: m. 6,75 all'intradosso dell'ultima soletta;
- distanza minima dal ciglio stradale: m. 5,00 per strade inferiori a mt. 7,00; m. 7,50 per strade
di larghezza compresa tra m. 7,00 e m. 15,00; m. 10,00 per strade di larghezza superiore a m.
15,00.
Nei casi in cui sono previste le fasce di rispetto del nastro stradale, la distanza è pari a quanto
specificatamente prescritto dal D.I. 1.4.1968:
- distanza minima dai confini di proprietà: ml. 5,00;
- distanza minima tra i fabbricati: m. 10,00;
- sono ammesse distanze tra i fabbricati inferiori a quelle suindicate nel caso di edifici che
formano oggetto di lottizzazioni convenzionate;
- non sono ammessi cavedi e chiostrine;
- l'area libera della costruzione deve essere sistemata a giardino e come tale è sottoposta a
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vincolo, sulla stessa area dovranno essere in oltre poste a dimora, se non esistenti, adeguate
alberature.
Nell'esame dei progetti la Commissione Edilizia terrà debito conto delle indicazioni relative allo
schema viario contenute nella planimetria 1:2000 (allegato C), comunque il rilascio della
concessione edilizia è subordinato alla redazione di piano di lottizzazione od almeno di appositi
piani quadro estesi a maglie di P.F., da approvarsi con le modalità dell'art. 8 della legge 6.8.1967 n.
675, è sarà proceduto da un'apposita delibera consiliare che fissi gli oneri a carico dei privati per la
realizzazione, a norma di legge delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da reperirequest'ultima- all'interno della zona C3 in misura non inferiore a 18 mq/ab.
La dotazione minima di superficie per abitante per spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
a verde pubblico e parcheggi, di competenza della intera zona, calcolata in base all'art. 3 del D.I.
2.4.1968, verrà reperita all'interno delle porzioni delle zone assoggettate a P. di L. o piano quadro.
Norme per il calcolo delle volumetrie ammissibili nelle zone di espansione nei casi in cui sono
presenti precedenti edificazioni.
Ai fabbricati già esistenti sarà attribuita l'area di competenza secondo i nuovi edifici in zona:
la volumetria assentibile per le nuove edificazioni sarà quella che si otterrà applicando l'indice
volumetrico di zona alla rimanente superficie a disposizione.””
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CAPITOLO 7
ZONE “D”
Comprende le aree della zona industriale prevista dal vigente Programma di Fabbricazione
nonché le aree, al di fuori della zona industriale, così tipizzate per la presenza di industrie o,
comunque, di attività produttive.
Articolo 68
Zona D industriale vigente Produttiva (*)
Il P.R.G. fa propria la scelta assunta nel Programma di Fabbricazione vigente per cui la
“zona industriale” per cui la zona produttiva (*) è stata suddivisa in due subzone: la zona “Da di
primo insediamento” e la zona “Db di completamento”; le tavole in scala 1:10.000 e 1:2.000 di
P.R.G. portano, all’interno della simbologia di zona industriale, le indicazioni Da e Db.
La zona “Da di primo insediamento” è regolata, per quanto riguarda la delimitazione e la
normativa, dal Piano per gli Insediamenti Produttivi vigente che così recita: e la zona “Db di
completamento” sono regolate come segue: (*)
“Nella zona l’edificabilità sarà contenuta nei seguenti limiti:
indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 5,00 mc/mq;
rapporto massimo tra superficie coperta ed area edificabile pari al 60% dell’area;
altezza massima degli edifici: m 10,00 all’intradosso dell’ultima soletta (ad eccezione di
particolari impianti tecnici per la industria come: torri di depurazione, camini, silos, ecc. Che
verranno considerati caso per caso);
distanza minima dal ciglio stradale: m 10,00;
distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;
distanza minima tra i fabbricati m 0,00 oppure m 10,00;
in conformità alle disposizioni
dell’art. 5 del D.I. 02.04.1968, del D.M. n. 1444 del
02.04.1968, (*)nei nuovi insediamenti di carattere industriale produttivo (*) la superficie da
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destinare
ad attività collettive e a verde privato a spazi pubblici, verde pubblico o
parcheggi pubblici (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell’intera
superficie destinata a tali insediamenti come pure non inferiore al 10% sarà la superficie
destinata a spazi pubblici e parcheggi. alle quantità dello stesso art. 5 punti 1 e 2, in
rapporto alla tipologia dell’attività produttiva da insediare. (*)
Il rilascio della concessione nella zona di primo insediamento, contrassegnata con l’indicazione
Da, nonché nella zona di secondo insediamento Db, sarà subordinata alla approvazione
preventiva del piano di lottizzazione o piano quadro particolareggiato di inquadramento (*)
esteso rispettivamente alla zona Da ed alla zona Db e dei successivi piani di comparto (P.P. o
P.L.) (*) comprensivi dello schema di convenzione (*) fissate
che fissi (*) le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e di gli (*) oneri propri dei privati.
Alla domanda di concessione edilizia dovrà essere allegata una relazione tecnica sul tipo delle
lavorazioni previste; nonché una descrizione sulla consistenza e sulla natura degli scarichi e sui
mezzi adottati per la loro depurazione”.
In questa zona sono consentite le seguenti destinazioni:
capannoni industriali;
capannoni per artigianato di produzione;
edifici con destinazione ad artigianato di produzione con esposizione;
edifici e capannoni con destinazione a depositi commerciali con esposizione
e ad attività
commerciali, nella misura massima del 20% della superficie delle zone produttive Da e
Db; (*)
edifici con destinazione ad attività direzionali e a terziario avanzato; (*)
capannoni per il deposito di materie prime, semilavorati, componenti e prodotti finiti;
edifici e capannoni per attività del tempo libero; (*)
residenze strettamente limitate al personale di custodia;
servizi per gli addetti alle lavorazioni;
autorimesse.
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Per insediamenti di particolari caratteristiche è prevista la facoltà di deroga alle norme su
dette subordinata alla approvazione del Consiglio Comunale.
(*) In conformità alle disposizioni dell’articolo 5 del D.I. 02.04.1968 nei nuovi insediamenti di
carattere industriale, la superficie da destinare alle attività collettive e a verde privato non può
essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti come pure non inferiore
al 10% sarà la superficie destinata a spazi pubblici e a parcheggi.
Alla domanda di concessione edilizia dovrà essere allegata una relazione tecnica sul tipo
delle lavorazioni previste nonché una descrizione sulla consistenza e sulla natura degli scarichi e sui
mezzi adottati per la loro depurazione.
Sono vietate, in tutti i casi, le attività inerenti la manipolazione, lo stoccaggio, il
riciclaggio e lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere.
Uffici ed abitazioni dei custodi: dovranno essere realizzati in fregio alla strada principale
rispettando la linea di allineamento indicato per ogni comparto.
Entro la quota limite di m 10,00 le costruzioni possono essere realizzate secondo gli schemi
sotto riportati.
Per gli edifici con destinazione ad artigianato di produzione con esposizione e depositi
commerciali con esposizione ci si dovrà attenere oltre al poligono di fabbricazione anche agli
schemi costruttivi sotto riportati.
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Per gli edifici con destinazione ad artigianato di produzione ci si dovrà attenere, oltre che alla
localizzazione precisa indicata, anche agli schemi costruttivi sotto riportati.
Parcheggi:
I parcheggi interni all'area dovranno essere previsti nella misura di un posto macchina per
ogni due addetti e comunque in misura non inferiore alle quantità di cui all’art. 11 delle
N.T.E.- (*)
I parcheggi esterni alla recinzione sono previsti in fregio alla strada; essi dovranno essere
realizzati secondo lo schema indicato per i singoli comparti ed entro i limiti estremi indicati;
dovranno occupare l'intero fronte di ogni singolo lotto; essi dovranno essere realizzati
contemporaneamente
all'insediamento
a
spese
del
proprietario
o
realizzati
dall'Amministrazione Comunale ed addebitati ai singoli proprietari secondo le singole quote
di pertinenza.
Recinzioni:
le recinzioni dovranno attenersi agIi schemi sotto riportati; la scelta operata dal primo
intervento sarà vincolante per gli altri insediamenti lungo il tratto di strada compreso tra due
incroci.
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Aree a verde e plantumazioni:
Nei singoli lotti, le aree libere non pertinenti alla viabilità interna, agli spazi di manovra ed ai
parcheggi, per una superficie comunque non inferiore al 10% del lotto, dovranno essere
sistemate a verde e plantumate con essenze non in contrasto con la flora locale.
Nel caso di plantumazione lungo il confine tra due proprietà si converrà tra i confinanti la
deroga del rispetto delle distanze legali delle piante.
Le fasce di rispetto lungo le strade statali verranno sistemate a verde con plantumazioni non in
contrasto con la flora locale.
Per le attività produttive esistenti in zona B di completamento sono ammessi i seguenti
interventi
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Risanamento igienico-edilizio;
Ristrutturazione edilizia con possibile aumento una tantum della Su del 15%.
Per le costruzioni esistenti in tutta la zona D (Da + Db) a destinazione diversa da quelle
previste, sono ammessi i seguenti interventi:
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Risanamento igienico-edilizio.
Nella zona Db di completamento, fino alla approvazione del P.I.P. Piano Particolareggiato di
Inquadramento (*) che regolerà gli insediamenti, è ammessa esclusivamente l'attività agricola
con la esclusione di ogni tipo di costruzione anche in precario.
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AREE PRODUTTIVE FUORI ZONA INDUSTRIALE VIGENTE
Al di fuori delle aree produttive D1 elencate e normate nei successivi articoli nn. 72 - 73 - 74
- 75 - 76 - 78, sono ammessi, per tutte le attività esistenti alla data di adozione – con riferimento alle
aree che risultino essere di proprietà delle aziende, o delle loro danti causa, a detta data - anche se
non identificate nelle tavole di P.R.G., comprese quelle commerciali, quelle di carattere alberghiero
e della ristorazione i seguenti interventi:
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Risanamento igienico-edilizio;
Ristrutturazione edilizia;
Ampliamento: nell'ambito dei seguenti parametri:
Rapporto di copertura: massimo 40% dell'area;
Altezza massima: m 10,00 (salvo impianti speciali);
esclusione totale di residenze, fatta salva l'abitazione per il custode;
In caso di cessazione dell'attività produttiva, le relative aree acquistano la destinazione della
zona nella quale ricadono.
In tale ultimo caso (*) il progetto di cambio di destinazione d’uso, senza alcun aumento
volumetrico, (*) deve essere approvato con delibera di Consiglio Comunale.
Le aree di cui agli articoli sopra citati sono così identificate: D1 = esistenti.
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Articolo 69 (ex 72)
Area produttiva D1-c-t-s – Insediamenti esistenti non residenziali
Nelle tavole del P.R.G., contraddistinte con le lettere A e B, sono individuate due aree
occupate da edifici con attività di commercio, amministrativo-turistiche e di servizio.
Il P.R.G. conferma tali destinazioni; gli interventi possibili sono:
sull'area A:
manutenzione ordinaria e straordinaria
risanamento igienico-edilizio con la possibilità di aumento della superficie utile
Su del 20% una tantum per la installazione di apparecchiature tecnologiche.
sull'area B:
manutenzione ordinaria e straordinaria
risanamento igienico-edilizio;
ristrutturazione edilizia senza aumento della superficie utile Su e del volume
esistente.
In caso di cessazione dell'attività, non muterà la destinazione d'uso delle suddette aree.
Le presenti norme sono applicabili esclusivamente alle aree già impegnate dalle attività
produttive alla data di adozione del P.R.G., per le quali valgono le tipizzazioni proposte.
Articolo 70 (ex 73)
Area produttiva D1-a – Insediamenti artigiani esistenti
Nelle tavole del P.R.G., contraddistinte con le lettere C e D, sono individuate due aree occupate
da edifici con attività di artigianato di produzione.
Sono ammessi i seguenti interventi:
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manutenzione ordinaria e straordinaria;
risanamento igienico-edilizio;
Ampliamento: nell'ambito dei seguenti parametri:
Rapporto di copertura: massimo 40% dell'area;
Altezza massima: m 10,00 (salvo impianti speciali);
esclusione totale di residenze, fatta salva l'abitazione per il custode;
In caso di cessazione dell'attività produttiva, le relative aree acquistano la destinazione della
zona nella quale ricadono.
In tale ultimo caso (*) il progetto di cambio di destinazione d’uso, senza alcun aumento
volumetrico, (*) deve essere approvato con delibera di Consiglio Comunale.
Articolo 71 (ex 74)
Aree produttive D1s - Impianti sportivi privati esistenti
Nelle tavole del P.R.G., contraddistinte dalle lettere F2-2 ed F2-14 e sulle tavole del P.R.G.,
contraddistinte dalla simbologia corrispondente sono individuate due attrezzature sportive private di
cui una esistente ed una di progetto. Viene stralciata quella di progetto.
Gli interventi su quella esistente sono regolati dalle norme e dagli indici di cui all'articolo
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Articolo 72 (ex 75)
Insediamento turistico-residenziale denominato “Pin-Pen”
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto A) 1.16 e delibera di G.R.
n.5046 del 29.10.1996 punto 1.16)
Per l'insediamento turistico-residenziale denominato “Pin-Pen”, quasi interamente realizzato, si
prescrive l’esatta perimetrazione con individuazione dello stato di fatto esistente e la redazione ed
approvazione del piano di recupero, anche in variante, finalizzato alla verifica degli standard ed alla
eventuale utilizzazione dei lotti residui, consentendosi, nelle more, per quanto riguarda l’esistente,
solo interventi di cui alla lettera a), b) e c) dell’art.31 della legge n.457/78.
Articolo 73 (ex 76)
Area mista D2 rt - Residenziale turistica
(articolo depennato a seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere di G.R. n. 5046 del
29.10.1996 e n. 175 del 28.01.1997)
Articolo 74 (ex 78)
Aree produttive D1 ap - dm - pi - Attività extraagricole esistenti
Nelle tavole del P.R.G., contraddistinte con le lettere E – F – G – H – I - L, sono individuate
sei aree occupate da attività extraagricole (ap: artigiani di produzione; dm: depositi e magazzini; pi:
piccole industrie).
Sono ammessi i seguenti interventi:
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
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risanamento igienico edilizio;
eventuale ampliamento nell'ambito dei seguenti parametri:
Rapporto di copertura: max 40% dell'area;
Altezza massima: m 10,00 (salvo impianti speciali);
esclusione totale di residenze, fatta salva l'abitazione per il custode.
In caso di cessazione dell'attività produttiva, le relative aree acquistano la destinazione di zona
nella quale ricadono.
In tale ultimo caso (*) il progetto di cambio di destinazione d’uso, senza alcun aumento
volumetrico, (*) deve essere approvato con delibera del Consiglio Comunale.
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CAPITOLO 8
IL TERRITORIO EXTRAURBANO
Articolo 75 (ex 79)
Generalità
Il territorio extraurbano, destinato, a parte la località di S. Pietro Piturno, a funzioni non
specificatamente residenziali ne industriali, è stato classificato in tre due (*) zone, due delle quali
una (*) in funzione della loro (*) naturale vocazione e la terza seconda (*) con funzioni di
salvaguardia dell'ambiente sia inteso come tale, sia come porzioni di territorio che devono essere
salvaguardate in considerazione delle prevedibili direzioni di sviluppo della città. Tutte le zone sono
destinate all'uso agricolo ed in esse sono privilegiate le connesse attività il cui insediamento gode di
tutte le agevolazioni di cui alla legislazione statale e/o regionale in materia.
(*) A parte la vasta ed unitaria area centrale del territorio putignanese a vocazione certamente
agricola e che viene identificata come zona E1, una grande parte del territorio comunale è
tradizionalmente sottoposta ad un processo di antropizzazione che, originato da condizioni
specifiche economico sociali, è andata determinando un particolare tipo di insediamento umano in
quelle porzioni di territorio, che per le caratteristiche del suolo, non sono idonee all'uso agricolo.
Insediamento, questo, che poteva definirsi agricolo nella misura in cui poteva un tempo
garantire una produzione per l'autoconsumo ma che ora non lo è più e rappresenta una specie di
estensione per il tempo libero e la ricreazione individuale con tendenza ad assumere funzione di
breve residenza di tipo estivo.
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La parte di territorio interessata al processo indicato non può avere utilizzazione agricola
come oggi si deve intendere; le caratteristiche ne impediscono ogni tipo di coltura su base
industriale e anche se, per ipotesi, ciò fosse possibile, significherebbe la distruzione totale del
paesaggio che, negli anni, ha assunto tale eccezionalità. La sottovalutazione dell'autenticità della
vocazione dei putignanesi per questo tipo di insediamento, in sede di Variante al P. di F., ha indotto
un processo non indifferente di interventi abusivi o semiabusivi. Tale zona in fase di adozione era
stata tipizzata come E2 agroresidenziale, ma al termine del processo di approvazione è stata,
anch'essa, ritipizzata come E1.
La zona E3 di rispetto ambientale interessa essenzialmente tutta la parte di territorio a
ridosso del centro urbano dalla località S. P. Piturno delimitato dalla SS 377 Turi - Putignano Alberobello.
Il territorio putignanese è ricco di strutture edilizie (ville - rustici - masserie - trulli) che
devono essere tutelate secondo la loro importanza artistica od ambientale.
Per ottenere ciò l'Amministrazione Comunale stilerà un inventario "ragionato" di tali
strutture ed in base ad esso si applicheranno le norme di cui all'articolo 77.
In tutto il territorio extraurbano è tutelata la flora caratteristica della zona. Ogni concessione
per qualsiasi tipo di nuovo insediamento dovrà esplicitare la situazione esistente delle alberature.
A catalogazione "ragionata" avvenuta, gli interventi saranno soggetti alle seguenti
prescrizioni:
per gli edifici che rivestano valore storico - artistico - ambientale riconosciuto dall'inventario
è consentita la ordinaria e straordinaria manutenzione, il restauro e il risanamento
conservativo analogamente alle modalità consentite per le zone A e con i criteri generali
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stabiliti per gli interventi nel centro storico. Potranno essere consentiti interventi di
ristrutturazione interna per la realizzazione di servizi igienici ed impianti tecnici.
per gli altri edifici potranno essere consentiti, in rapporto alle esigenze produttive e di
conduzione agricola, oltre al risanamento igienico-edilizio, la ristrutturazione con l'aumento
una tantum del 10% della superficie utile Su nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed
ambientali dell'intero complesso. È altresì ammesso l'ampliamento, negli indici e parametri di
zona, con caratteri tipologici ed edilizi in linea con l'architettura rurale tradizionale.
L'ampliamento dovrà in ogni caso salvaguardare gli aspetti formali e costruttivi dell'esistente
al quale si aggrega.
Nel frazionamento anche funzionale del terreno agricolo non sono state consentite
delimitazioni con strutture murarie o ovvero (*) stabili, ad eccezione dei muretti a secco quando
richiesti per comprovate e giustificate necessita di conduzione.
Qualsiasi intervento di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovrà prevedere il
miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo nel
rispetto delle prescrizioni generali stabilite dal presente capitolo.
Nelle zone E1 - E3 esistono rustici dismessi; a condizione che essi non siano stati inclusi
nell'inventario di cui sopra, in essi si può intervenire nei seguenti modi:
manutenzione ordinaria e straordinaria;
risanamento igienico - edilizio;
risanamento con ristrutturazione con la possibilità di aumento della superficie utile SU del
15% una tantum e del volume abitabile purché entro gli indici volumetrici di zona, con
caratteri tipologici ed edilizi in linea con l'architettura rurale tradizionale. L'ampliamento
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dovrà in ogni caso salvaguardare gli aspetti formali e costruttivi dell'esistente al quale si
aggrega.
Nei rustici di cui sopra potranno essere ammesse le seguenti destinazioni:
agricola;
residenziale.
(*) Per gli immobili già esistenti nelle zone agricole e con vetustà superiore a 50 anni
potranno essere ammesse le seguenti destinazioni:
agricola;
residenziale;
agrituristica;
turismo rurale;
attività di supporto al turismo;
residenziale turistica.
La alberatura di essenza protetta non può essere eliminata se non dopo verifica delle sue condizioni
da parte di un esperto e comunque essa deve essere sempre rimpiazzata da un'altra della stessa
essenza.
Le essenze protette sono:
quercus troiana, quercus macedonia (fragno), quercus pubescens, leccio.
Salvaguardia dei trulli.
Gli obiettivi fondamentali da perseguire nel caso dei trulli sono quelli di:
Preservare la testimonianza ambientale, storica, artistica, antropologica e culturale di cui sono
portatori i trulli;
Preservare il patrimonio edilizio, tipologico ed economico da essi rappresentato;
Riutilizzare il patrimonio inutilizzato o sottoutilizzato.
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Il progetto per la effettuazione delle opere di cui sopra deve prevedere, tra gli altri, i seguenti
elaborati:
Elaborati di rilievo critico del manufatto;
Relazione tecnica sullo stato e sulle opere previste;
Documentazione fotografica illustrante per intero interni ed esterni.
I progetti per il recupero, sempre improntati ai principi del restauro conservativo, devono
favorire consolidamento statico, ricambi d'aria e ventilazione, installazione di servizi igienici (in
corpi di fabbrica nuovi, contigui e aggregati con caratteristiche tipologiche di cui sia
immediatamente leggibile la diversità dai trulli), reversibilità (intesa come opera che non alteri o
produca danni irreversibili al trullo - come, per esempio, qualsiasi traccia per impianto tecnologico),
leggibilità del manufatto, ripristini, edificazione contigua per la dotazione che incrementi la
abitabilità dei trulli.
Ogni intervento da effettuarsi sui trulli, preventivamente alla emissione del prescritto parere
della Commissione Edilizia Comunale, deve essere sottoposto a benestare della Soprintendenza ai
Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici.
Per quanto riguarda i trulli esistenti, in qualsiasi zona omogenea essi si trovino, la loro
volumetria viene calcolata, ai fini dei nuovi interventi ammissibili, al netto delle murature alla
condizione che, preventivamente o contemporaneamente ai lavori per i nuovi interventi, essi
vengano restaurati secondo i principi del restauro conservativo e le norme tecnico - costruttive che
seguono. Non è consentito alcun nuovo intervento senza la effettuazione - ove necessitino - di opere
di restauro dei trulli.
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Le altre destinazioni d'uso insediate alla data di adozione sono confermate con la superficie
utile impegnata a tale data. Per tali immobili sono vietati interventi di ampliamento anche se
compatibili con gli indici di utilizzazione per le aree di pertinenza; sono ammessi, salvo diversa
prescrizione dei successivi articoli, gli interventi di risanamento igienico sanitario e di
ristrutturazione con l'aumento una tantum del 10% della superficie utile SU esclusivamente per
l'installazione di servizi igienici e tecnologici.
Per quanto attiene i trulli sono ammessi solo i seguenti interventi:
Restauro conservativo e consolidamento statico;
Risanamento igienico inteso a migliorare le condizioni di abitabilità.
Sono vietate le demolizioni di trulli esistenti
e le costruzioni di nuovi trulli.(*) È altresì
vietata la edificazione di porticati in adiacenza ai trulli.
Per i trulli esistenti è ammesso l'ampliamento una tantum con il rapporto Iff = 0,03 mc/mq
rapportato alla superficie di proprietà detraendo il volume relativo alla Su del trullo. L'intervento
dovrà attuarsi con la tecnologia indicata per il restauro. Non sono ammessi tali ampliamenti nel caso
in cui la superficie fondiaria sia inferiore alla superficie minima del lotto edificabile. (*)
Norme tecniche per il restauro dei trulli:
I muri esterni dovranno essere in pietra ad opera incerta o a corsi regolari o lavorati; i muri interni
saranno a volte in pietra squadrata oppure in tufo; gli archi di porte e finestre o di separazione di
ambienti si presenteranno in pietra lavorata o in tufo a tutto sesto o a sesto ribassato; l'imposta della
volta sarà a massimo m 2,00 dalla quota di pavimento; i canali esterni per la raccolta delle acque
avranno da essere in pietra lavorata opportunamente o in chianchette saldate a stagnazzo; il manto
esterno di protezione sarà in chianche di pietra locale; il blocco terminale esterno sarà costituito da
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uno o più pari in pietra lavorata a mano; il cappelletto sulle porte e finestre e cantonali esterni in
genere si presenterà in pietra locale lavorata alla punta od alla bocciarda grossa; gli infissi di porte e
finestre dovranno essere preferibilmente in legno, magari rustico, o in alternativa in ferro verniciato
opaco con esclusione assoluta di metallo verniciato lucido o satinato o anodizzato; eventuali
protezioni di finestre e porte saranno in ferro verniciato con disegni appropriati e tipici della cultura
locale.
Per quanto riguarda le edificazioni e le trasformazioni nella zona agricola in generale si
prescrive:
la salvaguardia e conservazione delle preesistenze di valore storico-ambientale legate alla
cultura materiale della pietra quali costruzioni a trullo, masserie, specchie, cisterne, forni,
pozzi, aie, muri a secco, etc.;
la salvaguardia e conservazione delle alberature ad alto fusto quali quercus troiana, quercus
macedonia (fragno), quercus pubescens, leccio, pini, cipressi, e le specie arbustive della flora
mediterranea; (*)
per quanto attiene in particolare le recinzioni è fatto divieto di
eliminare i muri a secco (preesistenze) se non per specifiche aperture di passaggio e
comunque tutte le nuove recinzioni dovranno essere realizzate con la medesima
tecnologia. Sono tollerate le recinzioni con paletti di sostegno e rete metallica (dal piano
di campagna) senza cordolo fuori terra, debitamente accessoriate di essenze vegetali
tipiche della flora mediterranea;
i caratteri tipologici ed edilizi delle nuove costruzioni dovranno derivarsi dall'architettura
rurale tradizionale. Agli elaborati progettuali dovrà essere allegata una tavola che documenti e
specifichi per ogni nuova costruzione o ampliamento i modelli tradizionali di riferimento.
Dovranno altresì essere rispettati i caratteri morfologici o orografici del sito evitando il più
possibile gli scavi e il movimento di terra.
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ZONE "E"
Articolo 76 (ex 69)
Zone destinate all'uso agricolo
Le zone agricole destinate al mantenimento e allo sviluppo della attività agricola.
Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario
e l'equilibrio ecologico.
Gli interventi in tali zone devono tenere conto, ove esistano, dei piani di sviluppo o di
ristrutturazione agricola e, in questo caso, essere conformi ai piani zonali; nel caso che i piani non
esistano, abbiamo conseguito le certificazioni d'idoneità tecnica produttiva dall'Ispettorato
Provinciale dell'Agricoltura, in analogia a quanto prescritto dall'articolo 9 della L. R. 6/79 e
successive modificazioni.
Il rilascio di concessione nelle zone agricole è inoltre subordinata alla trascrizione, a spese
degli interessati, nei registri delle proprietà immobiliari del vincolo di inedificabilità dei fondi o
appezzamenti, computati ai fini dell'applicazione degli indici, e dell'impegno di rispettare la
destinazione d'uso stabilita nella concessione.
La concessione è altresì subordinata all'obbligo di eseguire le opere per il trattamento e
smaltimento dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti.
Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi nelle zone agricole, di cui ai
successivi articoli, devono essere computati i volumi dei fabbricati esistenti.
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Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici
prescritti può essere consentito, per la dotazione dei servizi igienici, l'ampliamento una tantum della
superficie utile Su nella misura massima del 20% della Su preesistente.
Ai fini della determinazione della densità edilizia fondiaria (pari ad un massimo di 0,03
mc/mq) si possono accorpare più appezzamenti di terreno, ancorché non contigui fra di loro e senza
limiti di distanza nell'ambito di tutto il territorio comunale, previo vincolo di asservimento
volumetrico sulle superfici utilizzate. Le costruzioni dovranno avvenire su un lotto in territorio
comunale col rapporto volumetrico di 0,03 mc/mq riferito all'intera superficie dell'accorpamento. La
superficie del terreno sul quale si edificherà non può essere inferiore a mq 10.000.
Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto un vincolo di asservimento alla
costruzione che si realizza su una di esse, e quindi di inedificabilità sulle altre previo atto pubblico
registrato nei registri delle ipoteche.
Perché tale accorpamento sia possibile è necessario che il richiedente sia proprietario degli
appezzamenti "esibendo regolare titolo di possesso" (certificato catastale oppure atto notarile).
Gli ampliamenti di cui al settimo comma sono consentiti unicamente per la realizzazione dei
servizi.
Gli accorpamenti di cui ai commi 8 - 9 - 10 sono consentiti, ai sensi dell'articolo 51 della
L.R. 56/1980, unicamente per le aziende agricole e senza il vincolo dei 500 metri.
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Articolo 77 (ex 70)
Zone E1 - Zone agricole produttive
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto C) 2.0 – 33. La prescrizione
del punto prima citato si riferisce al presente articolo e non all’ex art.69; comunque l’espressione
corretta è la seguente: sono esplicitate nel cap.8”)
Comprendono le aree del territorio caratterizzate da attività agricola produttiva.
Gli interventi sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
Vincolo della destinazione agricola e di quella eventuale di trasformazione dei prodotti
agricoli;
Lotto minimo per i nuovi insediamenti
Indice di fabbricabilità fondiaria per impianti per la lavorazione e la trasformazione dei
ST min. = 1 ha;
prodotti agricoli e per gli insediamenti delle residenze agricole Iff = 0,03 mc/mq;
Verande: max 40% della superficie utile residenziale; (*)
Indice di fabbricabilità fondiaria per le attrezzature tecniche per l'agricoltura Iff = 0,08 mc/mq;
Indice di fabbricabilità fondiaria per attività connesse con l'agricoltura e la zootecnia Iff = 0,07
mc/mq;
Per le aziende zootecniche è consentito realizzare tettoie provvisionali, aperte sui
quattro lati, adibite a riparo animali e/o foraggi; (* )
Per comprovate necessità di superare l'indice Iff per attrezzature tecnologiche, è ammessa la
deroga;
Non è ammessa deroga per la dimensione del lotto minimo;
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Per comprovate necessità di sviluppo aziendale dell'azienda agricola esistente il Consiglio
Comunale può autorizzare progetti con Iff non superiori a 0,15 mc/mq fermo restando il lotto
minimo;
Altezza massima, escluse le attrezzature tecniche
Negli edifici ad uso agricolo non vi possono essere abitazioni;
Negli edifici ad uso abitazione non vi possono essere locali per il ricovero degli animali;
La distanza minima tra i locali per il ricovero degli animali e le abitazioni sarà di m 7.50;
Distanza minima dal ciglio stradale degli edifici: 20 m;
Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m.
H max = 7.60 m;
Per gli edifici esistenti, che non ricadano nelle norme di cui all'inventario da stilarsi da parte
della A. C., sono consentiti i seguenti interventi:
•
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
•
risanamento igienico - edilizio;
•
risanamento e ristrutturazione con possibilità di aumento della superficie utile Su del 15% una
tantum.
Per gli edifici che ricadano nell'inventario sopraddetto, le modalità d'intervento sono
esplicitate nel Cap. 8 - IL TERRITORIO EXTRAURBANO. Per essi è concessa, nei limiti degli
indici volumetrici di zona, la possibilità dell'ampliamento con la condizione della separazione dei
nuovi edifici da quelli esistenti al fine di tutelare maggiormente le preesistenze.
Ove la domanda di concessione edilizia sia presentata dal fittuario coltivatore diretto, il
contratto di fitto e l'autorizzazione del proprietario ad eseguire le opere, rappresentano titolo per
ottenere la concessione edilizia gratuita.
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Il proprietario, a spese del fittuario richiedente la concessione, asservirà con atto pubblico i
suoi terreni necessari al vincolo di inedificabilità per le opere autorizzate.
Articolo 78 (ex 71)
Zona E2 - Zona agro residenziale
(articolo
depennato a seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere di G.R. n. 5046 del
29.10.1996 e n. 175 del 28.01.1997)
Articolo 79 (ex 77)
Zone E3 - Zone agricole di salvaguardia e di interesse ambientale
Comprendono le aree del territorio, individuate dal P.R.G. come zone E3 agricole di
salvaguardia ambientale, che per la morfologia del terreno e dell'ambiente naturale e delle colture
costituiscono una zona di notevole interesse ambientale e paesaggistico.
In tale zona è vietata ogni modificazione della morfologia e dell'ambiente. Negli interventi
sugli edifici esistenti devono essere rispettati i caratteri architettonici degli edifici stessi, mantenute
le sistemazioni di giardini, viali alberati e di essenze arboree caratterizzanti, recinzioni e manufatti
tradizionali (aie, pozzi ed elementi di arredo, ecc.) che costituiscono parte integrante dell'ambiente.
a)
Le ville, le case di campagna, edifici rurali ed altri elementi di carattere ambientale devono
essere catalogate nell'inventario dei beni culturali ed ambientali di cui al precedente cap. VIII.
Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
restauro e risanamento conservativo.
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b)
Per gli edifici che non rivestano carattere ambientale, riconosciuto, sono consentiti interventi
di risanamento igienico edilizio e di ristrutturazione con l'aumento una tantum del 10% della
superficie utile SU per l'installazione dei servizi igienici e tecnologici ed il miglioramento
delle condizioni abitative degli alloggi esistenti.
Possono essere consentiti anche interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto delle
seguenti prescrizioni:
•
Rispetto della collocazione planimetrica dell'edificio preesistente con il mantenimento del
volume V e della superficie utile SU preesistente.
c)
Nelle tavole del P.R.G., sono stati indicati i complessi edilizi con i caratteri tipologici dei
tradizionali insediamenti rurali delle "masserie", che costituiscono una testimonianza storicoculturale da tutelare.
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CAPITOLO 9
ZONE F
Articolo 80
Zone F1 - Attrezzature e servizi di quartiere
Comprendono gli edifici pubblici esistenti e le zone destinate ad attrezzature e servizi
pubblici di quartiere secondo le previsioni di P.R.G. ed in base agli standards urbanistici stabiliti nel
precedente articolo 8.
La destinazione specifica delle singole aree all'interno delle categorie indicate dal P.R.G.
dovrà essere stabilita dal Consiglio Comunale, nell'intento di assicurare il soddisfacimento degli
standards stabiliti dal P.R.G. per ogni singola attrezzatura.
Per tali zone è prevista la acquisizione da parte del Comune di tutte le aree indicate dal
P.R.G. occorrenti per l'attuazione delle specifiche attrezzature con la gradualità stabilità dai P.P.A..
Gli interventi sono subordinati alla formazione di Piano Particolareggiato P.P. (là dove il
comparto di zona F prevede una pluralità di attrezzature e servizi di quartiere) o di progetti
comunali esecutivi (articolo 24 presenti norme), estesi almeno all'intero comparto di zona F ed alle
aree del relativo sistema vario.
Articolo 81
Zone F 1.1 - Attrezzature per l'istruzione (scuole dell'infanzia e dell'obbligo)
Sono destinate alle seguenti attrezzature:
Asilo nido;
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Scuola materna;
Scuola elementare;
Scuola media dell'obbligo.
Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione,
ristrutturazione edilizia.
Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti degli edifici esistenti si applica le norme tecniche
relative all'edilizia scolastica di cui al D.M. 21.03.1970; in particolare:
Rapporto di copertura
Distanza minima dai confini
Parcheggi
Rc = 0,33 mq/mq
D = Hmax e comunque non inferiore a 6 m
minimo mq 1 ogni 10 mc
Le aree libere dovranno essere attrezzate con campi per il gioco e lo sport e a verde.
Articolo 82
Zone F 1.2 - Attrezzature civili di interesse comune
Sono destinate alle seguenti attrezzature di interesse comune: culturali, sociali, assistenziali,
sanitari, amministrative, per pubblici servizi (uffici PT), protezione civile ed altre.
Per gli interventi si applicano i seguenti indici e parametri:
Indice di fabbricabilità territoriale
Ift = 2 mc/mq;
Rapporto massimo di copertura
massimo 40% dell'area;
Unità minima operativa
intera maglia di P.R.G.;
Parcheggi e sistemazioni interne
minimo 40% dell'area;
Verde minimo
20% dell'area;
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Altezza massima
Hmax = 12 m
Distanze dai confini
minimo 5 m;
Distanze dalle strade
minimo 5 m;
Distanze da fabbricati
minimo 10 m.
Articolo 83
Zone F 1.3 - Attrezzature religiose di interesse comune
Sono destinate a centri religiosi, chiese e servizi parrocchiali.
Per dette zone valgono gli indici ed i parametri di cui all'articolo 82.
Le aree verdi devono essere sistemate e mantenute a verde con alberature ad alto fusto.
Le aree dei comparti previsti per zone F 1.3 saranno cedute dal Comune all'Amministrazione
religiosa per la realizzazione propria della destinazione.
Articolo 84
Zone F 1.4 - Verde attrezzato
Sono destinate al verde di riposo nonché alle aree attrezzate per attività ricreative e sportive
dei bambini e dei ragazzi e comprendono campi da gioco fino all'età della scuola dell'obbligo i
campi Robinson e le attrezzature sportive e ricreative per tipo e categoria.
In tali aree è vietata qualsiasi edificazione, ad eccezione di costruzioni in precario occorrenti
per ripostiglio attrezzi per giardinaggio, piccoli locali per servizi igienici e spogliatoi, chioschi per
ristoro e ad uso bar.
Le costruzioni non potranno impegnare una superficie coperta maggiore del 1% dell'area
disponibile e avere un'altezza massima di 3,60 m.
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Dovrà essere sistemata con alberature di alto fusto e prato almeno il50% della superficie del
comparto.
Articolo 85
Zone F 1.5 - Verde sportivo
Comprendono le attrezzature sportive regolamentari e gli impianti coperti e scoperti.
Tali attrezzature saranno collegate ed integrate con ampie aree libere alberate o a parco e
dovranno preferibilmente contenere impianti sportivi con più specialità.
Unità minima operativa
intera maglia di P.R.G.;
Distanza dalle strade
minimo 5 m;
Distanza fabbricati
minimo 10 m.
Distanza dai confini
minimo 5 m;
Parcheggi e sistemazioni interne
minimo 40% dell'area.
Nel caso di attrezzature e di impianti scoperti si potrà occupare una superficie massima del
40% dell'area; per gli spogliatoi e relativi servizi la superficie coperta non dovrà essere
superiore al 2% dell'area, la restante area dovrà essere sistemata a verde con alberature di alto
fusto.
Nel caso di attrezzature ed impianti coperti si potrà occupare una superficie massima del 25%
dell'area, la restante area dovrà essere sistemata a verde con alberature di alto fusto.
Articolo 86
Zone F 1.6 - Parcheggi pubblici
Comprendono le aree destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi pubblici secondo gli
standards urbanistici stabiliti nel precedente articolo 8.
Nelle tavole del P.R.G. sono indicate le aree destinate a parcheggi con carattere urbano.
Nella redazione degli strumenti attuativi dovranno prevedersi altresì le aree da destinarsi a
parcheggio nella misura stabilita per ogni singolo comparto o categoria di zona.
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I parcheggi pubblici saranno realizzati a cura dell'Amministrazione Comunale.
Per i parcheggi a più piani o interrati sotto il livello stradale, la realizzazione potrà essere
affidata mediante concessione a termine a cooperative, enti o privati che ne assumano la relativa
gestione, soggetta al pubblico controllo.
In tal caso l'amministrazione Comunale dovrà stabilire termini e modalità della concessione
in modo da garantire il servizio pubblico.
Le aree destinate a parcheggi a livello stradale dovranno essere protette con alberature di
alto fusto nella misura almeno di una pianta ogni 30 mq.
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CAPITOLO 10
ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
Articolo 87
Zone F 2 - Attrezzature e servizi di interesse generale
Comprendono gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico esistenti e le zone
destinate ad attrezzature e servizi di interesse generale, secondo le previsioni di P.R.G., determinate
in base agli standards urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 ed alle esigenze funzionali della città e
del suo comprensorio.
La realizzazione delle attrezzature pubbliche in tali zone F avviene di norma mediante
acquisizione od esproprio dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale o da parte degli Enti
preposti istituzionalmente alla realizzazione e gestione delle specifiche attrezzature e servizi.
Tali attrezzature ed impianti potranno essere realizzati altresì da Enti e soggetti che, a
giudizio dell'Amministrazione Comunale, possano garantire l'attuazione delle finalità proprie delle
singole attrezzature e servizi e la loro gestione nel rispetto dell'interesse generale.
Gli interventi in tali zone, secondo le specifiche norme prescritte nei seguenti articoli, sono
subordinati alla formazione di P.P. di inquadramento (indicati nelle tavole del P.R.G.,), Piani
Particolareggiati o equivalenti strumenti urbanistici attuativi, o di progetti esecutivi comunali, estesi
all'intero comparto indicato nelle tavole di P.R.G.
Per la realizzazione delle attrezzature, oltre alla osservanza delle prescrizioni di cui al
presente articolo, dovranno essere rispettate le leggi ed i regolamenti emanati dalle autorità
competenti nelle materie specificate.
Articolo 88
Zone F 2.1 - Attrezzature per l'istruzione medio-superiore
Sono destinate alle attrezzature scolastiche dell'ordine superiore dell'obbligo, istituti
professionali e scuole medie superiori.
Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688
P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724
Web: http://www.comune.putignano.ba.it - E-Mail : [email protected]
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Negli edifici esistenti è ammessa al ordinaria e straordinaria manutenzione e la
ristrutturazione edilizia.
Per le nuove costruzioni nei comparti delle aree previste dal P.R.G. e per gli ampliamenti
degli edifici esistenti si applicano le norme tecniche relative all'edilizia scolastica di cui al D.M.
21.03.70 in particolare:
Rapporto di copertura
Parcheggi e sistemazioni interne
minimo 15% dell'area;
Verde
minimo 45% dell'area;
Unità minima operativa
intera maglia di P.R.G.;
Distanza dalle strade
minimo 5 m;
Distanza fabbricati
minimo 10 m;
Distanza dai confini
minimo 5 m;
Altezza massima
Hmax m 12.
massimo 40% dell'area;
Articolo 89
Zone F 2.2 - Attrezzature di interesse collettivo private
Comprendono prevalentemente edifici di istituzioni religiose, enti morali o privati destinati
ad attrezzature assistenziali - ricettive, attrezzature scolastiche ai diversi livelli, scuole
specialistiche, sale di spettacolo.
Nelle costruzioni esistenti è ammessa la ordinaria e straordinaria manutenzione ed il
risanamento igienico edilizio con il rispetto delle eventuali caratteristiche storico - artistiche o
ambientali degli edifici.
Per le nuove costruzioni nei comparti di aree F 2.2 e per gli ampliamenti di edifici esistenti
ove ammissibili si applicano gli indici e le prescrizioni stabilite per le specifiche destinazioni nelle
corrispondenti zone F 1.
Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688
P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724
Web: http://www.comune.putignano.ba.it - E-Mail : [email protected]
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Articolo 90
Zone F 2.3 - Attrezzature civili di carattere urbano
Sono destinate alle seguenti attrezzature pubbliche di carattere urbano:
Amministrativo, uffici di enti pubblici;
Sociali, associative, culturali.
Qualora ciò sia previsto dal Piano Particolareggiato o dal progetto comunale, le attrezzature
amministrative e ricreative possono essere realizzate anche mediante concessione convenzionata da
cooperative, enti o privati; in tal caso il controllo pubblico sulle gestione dei privati dovrà essere
garantito attraverso le modalità stabilite dal Piano Particolareggiato o dal progetto comunale ed
inserite nella convenzione.
L'Amministrazione Comunale dovrà stabilire i termini e modalità della concessione in modo
che siano garantiti i particolari servizi pubblici previsti dal P.P. o dal progetto comunale per quelle
zone.
Negli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione ed
il risanamento igienico edilizio con il rispetto delle eventuali caratteristiche storico - artistiche o
ambientali degli edifici.
Per gli interventi si applicano i seguenti indici e parametri:
Indice di fabbricabilità territoriale
Ift = 2 mc/mq;
Rapporto massimo di copertura
massimo 40% dell'area;
Unità minima operativa
intera maglia di P.R.G.;
Parcheggi e sistemazioni interne
minimo 40% dell'area;
Verde minimo
20% dell'area;
Altezza massima
Hmax = 12 m
Distanze dai confini
minimo 5 m;
Distanze dalle strade
minimo 5 m;
Distanze da fabbricati
minimo 10 m.
Le aree libere devono essere sistemate o mantenute a verde con alberature ad alto fusto.
Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688
P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724
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Nelle aree ricadenti nelle zone A di interesse ambientale, per gli interventi ammissibili, il
Piano Particolareggiato P.R. dovrà stabilire le altezze e gli altri parametri in rapporto ai caratteri
della zona e degli edifici circostanti, di carattere storico - artistico ed ambientale.
Le attrezzature F2.3 possono trovare sistemazione in edifici esistenti di carattere storico artistico ed ambientale, purché le sistemazioni siano compatibili con i caratteri degli edifici e non
contrastino con le prescrizioni specifiche per essi stabilite dal P.R.G..
Articolo 91
Zone F 2.4 - Attrezzature religiose di carattere urbano
Sono destinate a sedi ed attrezzature e servizi religiosi gestiti da enti o comunità religiose.
Negli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione,
restauro e risanamento conservativo e di risanamento igienico edilizio, con il rispetto delle eventuali
caratteristiche storico - artistiche o ambientali.
Per gli interventi si applicano i seguenti indici e parametri:
Indice di fabbricabilità territoriale
Ift = 2 mc/mq;
Rapporto massimo di copertura
massimo 40% dell'area;
Unità minima operativa
intera maglia di P.R.G.;
Parcheggi e sistemazioni interne
minimo 40% dell'area;
Verde minimo
20% dell'area;
Altezza massima
Hmax = 12 m
Distanze dai confini
minimo 5 m;
Distanze dalle strade
minimo 5 m;
Distanze da fabbricati
minimo 10 m.
Le aree verdi devono essere sistemate e mantenute a verde con alberature ad alto fusto.
Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688
P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724
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Articolo 92
Zone F 2.5 - Attrezzature sanitarie ed ospedaliere
Comprendono gli edifici e le aree già destinate a complessi ospedalieri di qualsiasi tipo.
Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi d'ordinaria e straordinaria manutenzione, il
risanamento igienico edilizio e di ristrutturazione.
In caso di ampliamento dovranno essere verificati preventivamente i seguenti indici e
parametri estesi all'intero complesso interessato.
Rapporto di copertura
Indice di fabbricabilità fondiaria
Iff = 1 mc/mq;
Altezza massima
Hmax = 24 m;
Parcheggi e sistemazioni interne
minimo 15% dell'area;
Verde
minimo 45% dell'area;
Unità minima operativa
intera maglia di P.R.G.;
Distanze dalle strade
minimo 5 m;
Distanze da fabbricati
Distanze dai confini
massimo 40% dell'area;
minimo 10 m;
minimo 5 m.
Le aree libere devono essere sistemate a parco con alberature di alto fusto.
Articolo 93
Zone F 2.6 - Attrezzature ricettive
(articolo depennato a seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere di G.R. n. 5046 del
29.10.1996 e n. 175 del 28.01.1997)
Articolo 94
Zone F 2.7 - Attrezzature per l'ordine pubblico
Comprendono gli edifici e le aree già impegnate per l'ordine pubblico, esistenti.
Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688
P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724
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Per gli edifici, esistenti sono ammessi interventi d'ordinaria e straordinaria manutenzione, il
risanamento igienico edilizio e di ristrutturazione.
In caso di ampliamento di edifici esistenti, dovranno essere verificati preventivamente i
seguenti indici e parametri estesi all'intero complesso interessato:
Indice di densità fondiaria
Rapporto di copertura
Parcheggi
= 0,10 Sf
Verde attrezzato
= 0,30 Sf
If = 1,5 mc/mq
Rc = 0,60 Sf
Articolo 95
Zone F 2.8 - Attrezzature per le infrastrutture dei trasporti
Comprendono gli edifici ed attrezzature esistenti connesse alle infrastrutture dei trasporti
ferroviari e trasporti pubblici su gomma con tutti i relativi servizi e le nuove aree previsti dal P.R.G.
per lo sviluppo di tali attrezzature a livello urbano e territoriale.
Negli edifici già esistenti sono consentiti tutti gli interventi necessari per rendere e
mantenere efficienti i relativi servizi.
Il comparto di zona F 2.8 incluso nel P.R.G., è destinato alla autostazione e costituisce la
nuova attrezzatura per le infrastrutture di trasporto su gomma a livello urbano e supercomunale.
L'intervento è subordinato alla formazione di Piano Particolareggiato P.P. esteso al
perimetro indicato dal P.R.G..
Il piano attuativo dovrà precisare le caratteristiche di tali attrezzature in base alle loro
specifiche funzioni, organizzando i servizi in rapporto ai percorsi ed ai collegamenti con gli spazi
attrezzati esterni, precisare le sistemazioni esterne, prevedendo anche la eventuale realizzazione di
autorimesse e parcheggi a più livelli.
Per le aree, oggi destinate a servizi di deposito di mezzi pubblici, inserite in isolati ricadenti
nelle zone B, è consentita solo la ordinaria e straordinaria manutenzione sino al trasferimento nel
comparto previsto dal P.R.G..
Le relative aree, se interessate da strutture precarie, rimarranno sistemate a verde.
Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688
P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724
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Per gli interventi di ampliamento o nuova edificazione per uffici e residenze del personale
delle Ferrovie S-E si applicano le prescrizioni stabilite per la categoria edilizia C2.
Articolo 96
Zone F 2.9 - Attrezzature ed impianti tecnologici di servizio pubblico
Comprende le attrezzature e gli impianti tecnologici esistenti con relative aree di pertinenza
ed i nuovi comparti che il P.R.G. indica in tale destinazione per la realizzazione di nuove
attrezzature o lo spostamento di alcune incompatibili con lo sviluppo delle funzioni residenziali in
atto o programmato.
Per le attrezzature ed impianti esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione e di
ristrutturazione occorrenti per mantenere efficiente il servizio.
Nei comparti F 2.9, indicati nelle tavole di P.R.G., ove potranno trasferirsi le nuove
attrezzature con i relativi impianti, gli interventi sono regolati dai seguenti indici e prescrizioni:
Massima superficie interessata dagli impianti fissi
= 0,20 Sf;
H massima ad esclusione dei volumi tecnici
= 6,00 m;
Verde di rispetto
= 0,75 Sf;
Parcheggi
= 0,05 Sf;
Distanza minima dalle strade
Duplice filare di alberi ad alto fusto lungo tutto il perimetro dell'area;
È esclusa la destinazione residenziale ad eccezione di un eventuale alloggio per il custode.
= 30,00 m;
Articolo 97
Zone F 2.10 - Attrezzature per fiere, esposizioni
Comprendono le aree già utilizzate a questo scopo e le nuove previste dal P.R.G..
In esse sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
Attrezzature di tipo fieristico;
Esposizioni, mostre, sale per congressi e manifestazioni;
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Sale per contrattazioni ed attrezzature complementari per il tipo direzionale e commerciale;
Attrezzature per lo spettacolo, fisse o mobili.
Sono vietate le destinazioni residenziali, con eccezione dell'eventuale alloggio per custode
nell'ambito degli edifici specialistici.
In particolare il P.R.G. prevede due comparti di intervento unitario:
Il primo costituito dal nuovo foro boario in aree contigue alla zona industriale, lungo la nuova
tangenziale(progetto già approvato dall'A.C.);
Il secondo, la cui localizzazione, dimensione e caratteristiche verranno precisate nel P.P.I,
nella grande zona di F 2 circoscritta dal Viale dell'Autodromo.
Per gli interventi nelle zone F 2.10 si applicano i seguenti indici massimi e parametri:
Indici di utilizzazione fondiaria
Uf = 0,60 mq/mq
Altezza massima
Hmax = 12,00 m
Dovranno essere previste adeguate superfici di parcheggio accorpato con gli spazi esterni
nella misura non inferiore ad 1 mq ogni 2 mq di superficie utile Su.
Le aree libere dovranno essere sistemate a verde con alberature ad alto fusto ed integrarsi
con le sistemazioni previste per il parco attrezzato.
Articolo 98
Zone F 2.11 - Parco attrezzato urbano
Comprendono le zone del territorio comunale che il P.R.G. destina a parco attrezzato
urbano.
Essi sono costituiti dalle aree prossime o marginali al centro abitato, destinate alla
formazione di un sistema di verde per le attività del tempo libero e la protezione dell'ambiente
urbano, costituente in parte la dotazione di aree per urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'articolo
5 del D.M. 1444/78, in rapporto alla popolazione delle zone omogenee A1 / A2.
L'Amministrazione Comunale provvederà alla formazione di appositi Piani Particolareggiati
di esecuzione, secondo comprensori d'intervento stabiliti nell'ambito dei P.P.A..
Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688
P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724
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Tali Piani Particolareggiati, estesi a comparti omogenei di ampiezza adeguata in rapporto
alla dotazione programmata dal P.R.G., dovranno prevedere:
L'acquisizione delle aree e degli eventuali edifici esistenti;
La sistemazione dell'impianto del verde che interessi una superficie non inferiore al 75% della
superficie territoriale St, di cui almeno il 60% con alberature ad alto fusto;
Altre attrezzature e spazi per il tempo libero, il passeggio e la sosta nella misura non maggiore
del 10% di St;
Percorsi pedonali, piste ciclabili e, limitatamente alle aree marginali parcheggi nella misura
complessiva non superiore al 5% di St.
Gli edifici esistenti potranno essere ristrutturati ed adibiti alle attrezzature per il tempo libero
o a servizio per la manutenzione del parco.
Per le attrezzature del tempo libero sono consentite le seguenti destinazioni:
Padiglioni per musica;
Teatri all'aperto;
Locali per bar e servizi igienici.
La realizzazione delle attrezzature ammissibili è attuata dalla Pubblica Amministrazione o
può essere affidata, mediante concessione a termine, ad altri soggetti, enti, cooperative, privati che
ne garantiscano la gestione con il rispetto delle destinazioni.
In attesa dei Piani Particolareggiati sulle aree sono consentite solo opere di manutenzione
del verde esistente con esclusione di qualsiasi costruzione anche in precario.
Articolo 99
Zone F 2.12 - Parco delle grotte
Nelle tavole del P.R.G., è classificata, come zona F 2.12 "parco delle grotte", parte dell'area
in cui insistono le grotte naturali che sono attualmente aperte al pubblico; l'area è a verde attrezzato
è presenta modeste costruzioni destinate ai servizi per i visitatori delle grotte e per i frequentatori
delle attrezzature verdi e sportive.
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P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724
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L'area è di proprietà privata in affitto al Comune di Putignano.
Per tale area è prevista la definitiva acquisizione all'uso pubblico o attraverso l'esproprio o
con convenzione con i proprietari; tale area è soggetta a P.P. finalizzato alla valorizzazione delle
caratteristiche salienti di essa, attraverso:
I sistemi di smaltimento delle acque;
La sistemazione dell'impianto del verde con prevalenti alberature ad alto fusto, utilizzando
essenze corrispondenti alle caratteristiche pedologiche della zona;
Speciali attrezzature capaci di valorizzare il particolare ambiente;
È consentita esclusivamente la realizzazione di chioschi e costruzioni in precario ad uso bar,
posto di ristoro e servizi o per deposito di materiali ed attrezzi necessari per la manutenzione
del parco con gli indici e parametri che il P.P. indicherà.
La realizzazione delle attrezzature ammissibili è attuata dalla Pubblica Amministrazione o
può essere affidata, mediante concessione a termine, ad altri soggetti - enti, cooperative, privati che ne garantiscano la gestione con il rispetto delle destinazioni.
In attesa del Piano Particolareggiato di esecuzione sono consentite le opere di bonifica e di
sistemazione dello smaltimento delle acque, la manutenzione del verde attrezzato esistente e le
opere di manutenzione ordinaria per le costruzioni esistenti.
L'indagine geognostica, che dovrà far parte integrante del PP, dovrà essere particolarmente
mirata alla conoscenza dei fenomeni naturali del particolare sottosuolo; l'indagine, che verrà
commissionata dall'A.C. ad Istituto specializzato, dovrà estendere lo studio delle zone limitrofe
probabilmente connesse (Grotte di Castellana); tale indagine dovrà essere il fondamento delle
normative che regoleranno qualsiasi futuro tipo d'insediamento sulle aree interessate dal
fenomeno nel territorio comunale.
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Articolo 100
Zone F 2.13 - Attrezzature sportive a carattere urbano
Comprendono le attrezzature sportive d'interesse urbano già esistenti o che il P.R.G. prevede
tale destinazione.
I nuovi impianti coperti e scoperti dovranno essere inclusi in ampie aree libere alberate o
sistemate a verde senza attrezzature e non superare il 50% della superficie complessiva del
comparto.
Per gli impianti coperti si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni:
Indice di utilizzazione fondiario
Uf = 0,25 mq/mq;
Altezza massima
Hmax = 9,00 m.
I parcheggi per gli impianti coperti o scoperti dovranno essere previsti, tenendo conto degli
eventuali parcheggi esterni all'area, nella misura di 4mq per ogni spettatore previsto nel caso di
attrezzature a carattere spettacolare e comunque nella misura non inferiore al 10% della superficie
del comparto.
I parcheggi dovranno essere serviti da doppio accesso di entrata e di uscita ed alberati con
alberature ad alto fusto nel rapporto di ogni pianta ogni 30 mq di superficie.
Non sono conteggiate ai fini degli indici le coperture gonfiabili stagionali o simili.
Articolo 101
Zone F 2.14 - Attrezzature sportive e ricreative private d'interesse generali
Comprendono le aree di proprietà privata già destinate ad impianti ed attrezzature sportive e
ricreative d'interesse collettivo, prevalentemente localizzate nel territorio tipizzato come agricolo.
Le attrezzature esistenti devono essere adeguate ai regolamenti specifici emanati dagli
organi competenti per ciascun tipo di impianto.
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P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724
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Oltre le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione può essere consentita mediante
concessione la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti esistenti, a condizione che siano
rispettati gli indici e prescrizioni stabiliti all'articolo 82.
Articolo 102
Zone F 2.15 - Attrezzatura cimiteriale
Comprende le aree e le attrezzature del Cimitero esistente e le zone di ampliamento previste
dal P.R.G. in base ai programmi già predisposti dall'A.C..
Sono destinate alle attrezzature cimiteriali ed ai servizi connessi con la sepoltura, nonché
con gli altri servizi specifici relativi agli uffici amministrativi, ai depositi, ai garage ed agli alloggi
dei guardiani.
Tutti gli interventi consentiti dovranno osservare le disposizioni normative stabilite dalle
leggi sanitarie vigenti.
Articolo 103
Zone F 2.16 - Verde di arredo stradale
Costituiscono parte integrante degli spazi pubblici destinati alla viabilità le aree indicate
nelle tavole di P.R.G. come zone F 2.16 - verde di arredo stradale.
Tali aree sono acquisite dalla Pubblica Amministrazione mediante Piani Particolareggiati di
esecuzione e sistemate a verde con alberature compatibili con la sicurezza del traffico.
In attesa della loro acquisizione, nelle eventuali costruzioni esistenti, sono consentiti solo
interventi di ordinaria manutenzione.
Articolo 103 bis
Zone F 2.17 – Attrezzature civili di carattere sanitario
(articolo depennato a seguito delle prescrizioni contenute nella delibera di G.R. n. 677 del
26.06.2000 punto C) 2.0 – 38)
Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688
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Articolo 104
Zone per la viabilità
Comprendono le aree già impegnate dalle sedi viarie esistenti e quelle destinate dal P.R.G.,
alla loro rettifica, al loro ampliamento ed alla formazione della nuova viabilità a livello urbano
territoriale, inclusi gli svincoli, gli spazi di sosta di servizio e le aree di raccordo.
In tali zone è consentita la realizzazione delle opere di sistemazione delle sedi stradali, dei
raccordi e degli spazi connessi e quelle relative ai servizi funzionali (illuminazione, segnaletica) ed
alla canalizzazione degli impianti tecnologici urbani (acquedotto, fognature, reti elettriche,
telefoniche e del gas).
Gli interventi sono soggetti alla formazione di Piani Particolareggiati di esecuzione, estesi,
ove il caso, anche ai comparti più ampi che includano aree con destinazione diversa allo scopo di
conseguire l'attuazione del sistema viario prevista dal P.R.G. con la ripartizione percentuale degli
oneri secondo la disciplina sui comparti fissata dall'articolo 15 della L.R. n. 6/79. Tali strumenti
esecutivi, in base alle previsioni indicate nelle tavole di P.R.G., dovranno precisare:
Il dimensionamento esecutivo delle sezioni stradali, degli incroci attrezzati a livello o degli
svincoli a diversi livelli;
I sistemi di canalizzazione della viabilità primaria;
Il riordino delle immissioni delle reti di distribuzione interna - relative agli insediamenti
marginali nelle infrastrutture viarie a scorrimento veloce, con riduzione degli accessi diretti;
La viabilità pedonale e le sistemazioni relative al verde di arredo viario.
Le previsioni relative ai tracciati ed agli svincoli, indicati nelle pagine di P.R.G., hanno
valore vincolante fino alla redazione dei relativi progetti di attuazione.
In sede esecutiva potranno subire i necessari adeguamenti tecnici senza però che ne risultino
alterate le caratteristiche tecniche e tipologiche.
In rapporto dei diversi livelli funzionali le caratteristiche delle principali sedi viarie previste
dal P.R.G. risultano così individuate:
Strade di IIa categoria:
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Comprendono la viabilità comprensoriale principale e la viabilità urbana a scorrimento
agevolato.
Sono collegati alla rete viaria di distribuzione prevalentemente mediante svincoli a raso.
Strade di IIIa categoria:
Sono costituite dalla viabilità di distribuzione principale interne agli insediamenti urbani
collegata al sistema della viabilità di servizio alle residenze.
I progetti esecutivi delle opere stradali dovranno tenere conto dello stato dei luoghi al fine di
realizzare soluzioni il meno onerose per la Pubblica Amministrazione. Al fine di migliorare la
funzionalità e la sicurezza sulle strade previste dal P.R.G. il Comune o gli altri Enti
istituzionalmente preposti (ANAS, Regione, Provincia) potranno realizzare svincoli a raso o a più
livelli anche se tali opere non siano indicate nelle planimetrie di P.R.G..
I relativi progetti esecutivi dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale.
Articolo 105
Fasce ed aree di rispetto alla rete viaria
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto C) 2.0 - 39, prescrizione di
conferma di quanto prospettato nella delibera di G.R. n.5046/96- parere CUR n.44/96)
Nelle tavole di P.R.G. sono indicate le fasce ed aree di rispetto della rete viaria che
rappresentano le distanze minime da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio stradale, ai
sensi del D.M. 1404/68.
Al di fuori dei centri abitati, la tutela e le distanze minime di rispetto e protezione dal nastro
stradale, sono regolate dal Nuovo Codice della Strada (D.L. n° 285 del 30.04.1992 e successive
modifiche).
Nelle fasce di rispetto della rete viaria indicate nelle tavole di P.R.G. non è consentita alcuna
nuova costruzione.
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Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Nelle fasce di rispetto stradali può essere consentita, a titolo precario, la installazione di
impianti per la distribuzione di carburante, a condizione che non rechino pregiudizio alla sicurezza
del traffico.
Gli impianti di cui sopra e i relativi accessori (chioschi e servizi igienici), con esclusione
delle abitazioni, devono comunque rispettare i seguenti indici massimi e prescrizioni:
Indice di fabbricabilità fondiaria
Rapporto di copertura
Altezza massima
Arretramento dal filo stradale: non inferiore alla metà della larghezza stabilita per la relativa
Iff = 0,10 mc/mq;
Rc = 0,04 mc/mq;
Hmax = 5,00 m;
fascia di rispetto.
Le autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti e la concessione per la costruzione dei
relativi accessori sono di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per motivi
d'interesse pubblico.
Gli impianti di carburante consentiti vanno localizzati nell'ambito del Piano Comunale di cui
alla L.R. 13/1990.
Articolo 106
Zona ferroviaria
Comprendono le aree destinate alla rete ferroviaria esistente o di previsione ed i relativi
servizi ed impianti.
Lungo i tracciati ferroviari ed ai margini dei relativi impianti devono essere osservate le
fasce di rispetto della larghezza non inferiore a m 30 dalle rotaie ai sensi dell'articolo 47 e seguenti
del D.P.R. 11.07.1980, n° 753.
L'attuazione del raccordo ferroviario previsto dal P.R.G. per il collegamento dello scalo
merci con la zona Da, è soggetta alla formazione di Piano Particolareggiato di esecuzione formato
dall'Amministrazione Comunale d'intesa con gli organi delle Ferrovie dello Stato competenti.
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Il tracciato previsto dal P.R.G. ha valore vincolante sino alla redazione del progetto
esecutivo e potrà essere adeguato o modificato dal relativo progetto
esecutivo.
Articolo 107
Parchi di campeggio
(articolo depennato a seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere di G.R. n. 5046 del
29.10.1996 e n. 175 del 28.01.1997)
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CAPITOLO 11
VINCOLI DI SALVAGUARDIA E DI RISPETTO
Articolo 108
Vincoli di salvaguardia e di rispetto
Comprendono le aree delimitate con apposita perimetrazione nelle tavole di P.R.G., entro le
quali qualsiasi intervento è subordinato a speciali vincoli parziali o totali in rapporto alla
salvaguardia dell'ambiente o alle particolari destinazioni delle zone adiacenti.
a)
Vincolo di rispetto cimiteriale
Entro le aree di rispetto cimiteriale, indicate nelle tavole di P.R.G., ai sensi dell'articolo 338
della legge sanitaria n. 1265/1934 e della legge 983/1957, è vietata qualsiasi costruzione e
ampliamento di edifici preesistenti.
b)
Vincolo paesistico
Nelle tavole di P.R.G. della zonizzazione in scala 1:10.000 è riportato il perimetro del vincolo
paesistico che interessa le zone del territorio comunale, soggette alla disciplina dei vincoli
paesistici a norma della legge n. 1497/1939, e del D.M. 21.09.1984.
Qualsiasi intervento soggetto a concessione o ad autorizzazione urbanistica, che interessi le
aree o le costruzioni ricadenti in tali zone, deve essere preventivamente autorizzato
dall'Ufficio regionale competente per la tutela e la salvaguardia del territorio.
c)
Vincolo idrogeologico
Il perimetro delle aree a vincolo idrogeologico è indicato nelle tavole di P.R.G. in scala
1:10.000.
Entro tali aree è vietata la trasformazione dei boschi esistenti in altre qualità di coltura e
qualsiasi opera che turbi il regime delle acque.
Qualsiasi intervento è soggetto alla disciplina stabilita dal R.D.L. n. 3267/1923 e deve
conseguire la prescritta autorizzazione.
d)
Vincolo ecologico
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Nella tavola di P.R.G. della zonizzazione in scala 1:10.000/1:2.000 è riportato il perimetro del
vincolo ecologico che interessa le zone oggi attorno ai campi di spandimento e a quelli nuovi
previsti dal P.R.G.. nel momento in cui quelli oggi funzionanti si trasferiranno nelle nuove
aree previste, ne decadrà il vincolo e le aree saranno automaticamente tipizzate come E3. Su
dette aree è vietata qualsiasi costruzione anche in precario.
Per quelle esistenti è concessa la manutenzione ordinaria e straordinaria.
e)
Vincolo faunistico
Le aree indicate con apposito retino sulle tavole di P.R.G. sono aree protette per la
salvaguardia della fauna esistente; ciò comporta l'osservanza dei vincoli e dei regolamenti
vigenti in materia.
f)
Vincolo archeologico
Nelle aree indicate con apposito retino sono individuate per l'apposizione del vincolo
archeologico:
L'area di Barsento
La masseria Ronca
Sono proposti per il vincolo ai sensi della L.R. n. 37 del 29.06.79:
La residenza fortificata Marcualdo
I resti della cinta muraria
La casa torre villa Karusio
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CAPITOLO 12
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 109
Norme generali per gli insediamenti commerciali - Piano del commercio
Nelle zone ove sono ammesse dal P.R.G. attrezzature o attività commerciali, le relative
caratteristiche specifiche e la loro dimensione dovranno rispettare le prescrizioni del piano di
sviluppo e di adeguamento della rete distributiva commerciale, previsto dalla legge n. 426/71.
L'Amministrazione Comunale ha comunque la facoltà di subordinare la realizzazione di
grandi strutture di vendita alla formazione di strumento urbanistico esecutivo, che preveda le
sistemazioni relative agli accessi ai parcheggi ed agli spazi pedonali.
Articolo 110
Adeguamento delle disposizioni in contrasto o incompatibili con la disciplina del P.R.G.
(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto C) 2.0 – 41)
Tutte le disposizioni, le norme e le previsioni urbanistiche in vigore nel territorio comunale,
che siano in contrasto con il P.R.G. e con le presenti norme di attuazione, sono sostituite con la
nuova disciplina urbanistica del P.R.G..
Per il periodo di salvaguardia, di cui al successivo articolo, tutte le disposizioni e norme in
materia di urbanistica ed edilizia in contrasto o incompatibili con il P.R.G. adottato sono sospese.
Per le aree comprese entro i perimetri dei piani PEEP in vigore alla data di adozione del
P.R.G. sono fatte salve le previsioni e le prescrizioni di tali piani fino alla loro scadenza.
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Gli edifici in corso di realizzazione, in base a concessione edilizia, se non conforme alle
destinazioni di zona previste dal presente P.R.G., devono essere ultimati entro il termine di tre anni
dalla data di inizio, conformemente al disposto dell'articolo 31 della L.S. n. 1150/1942.
Articolo 111 - Poteri di deroga
Il potere di deroga alle prescrizioni di P.R.G. può essere esercitato solo nel caso di edifici o
impianti pubblici o di interesse pubblico già esistenti o da realizzare su aree di proprietà pubblica o
da acquisire al patrimonio pubblico e purché non comportino mutamenti di destinazione di zona o
prevedano un intervento edilizio diverso da quello prescritto dalle norme di P.R.G..
La concessione in deroga è rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio
Comunale ed il preventivo nulla osta della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 30 della L.R. n.
56/80.
Articolo 112 - Misure di salvaguardia
Dalla data della deliberazione commissariale di adozione del P.R.G. e sino alla approvazione
del P.R.G., si applicano le misure di salvaguardia ai sensi delle leggi 03.11.52 n. 1902, e legge
05.07.66 n. 517, e articoli 17 e 32 della Legge Regionale n. 56/80, per qualsiasi intervento o attività
in contrasto o incompatibile con le previsioni e le prescrizioni del P.R.G..
Articolo 113
Il presente P.R.G. non costituisce sanatoria per quanto riguarda sia gli abusi edilizi che le
eventuali concessioni edilizie irregolarmente rilasciate dall'Amministrazione Comunale. Per le
stesse si dovranno applicare le disposizioni di Legge vigenti in materia.
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ALLEGATI ALLE N.T.E.
VINCOLI ESISTENTI
VINCOLI PROPOSTI DA ORGANI REGIONALI
VINCOLI PROPOSTI DAL P.R.G.
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Legge Regionale n. 37 del 29.06.1979
Castelli - Torri fortificate
Proposta di vincolo presentata alla Regione Puglia (Assessorato Cultura - Monumenti e Beni
Ambientali):
Resti della Cinta Muraria
Residenza fortificata di Marcualdo;
Casa torre Villa Karusio;
Barsento;
Masseria Ronca.
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Regione Puglia - Assessorato alla Cultura, Monumenti e Beni ambientali
Proposta di vincolo per i seguenti edifici:
Palazzo Marcualdo
Convento fortificato dei Carmelitani
Grotta - chiesa di S. Michele
Chiesa di S.M. La Greca
Chiesa di S. Domenico
Casa Via Arco Michele 13
Casa largo S. Chiara
Casa Via S. Chiara
Casa Via S. Chiara e dei Mulini
Casa corso Garibaldi angolo S. Lucia
Casa Via Gravina n. 6/10
Casa Via Marcualdo
Casa Via Ortensio 5
Casa Via Palmente 4/6
Chiesa del Carmine
Chiesa del Convento Grande
Chiesa di S. Domenico
Convento delle Carmelitane
Museo civico ex Palazzo del Bali
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Palazzo Carusio Via Scaglioni
Palazzi Via S. Chiara 41/43/45/47/49/53/55/57/63
Porta Barsento;
Villa Carusio Via Cappuccini 73/75;
Teatro comunale;
Chiesa di S. Pietro Apostolo;
Trulli sparsi nel territorio;
Palazzo Bolé;
P.R.G.
Proposta di vincolo dei seguenti edifici civili presenti nel Centro Storico:
Il Sedile;
Palazzo Comunale;
Palazzo Angelini;
Palazzo Positano;
Palazzo del Console;
Palazzo De Miccolis;
Palazzo Colavecchio.
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EDIFICI - COMPLESSI EDILIZI - AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI
Oltre ai vincoli propri della zona A e riguardanti tutti gli edifici contenuti nella perimetrazione di
Zona (D.I. 2.4.68), si riportano i vincoli diretti che sono stati apposti nel breve periodo:
1.
28.11.1983
Chiesa di S. Pietro Apostolo - Riconoscimento interesse storico e artistico;
2.
20.03.1984
Chiesa ed ex Convento di S. Domenico - Riconoscimento interesse storico e artistico;
3.
26.10.1984
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone indicate in decreto e contrassegnate in
planimetria, ai sensi del D.M. 21.09.1984
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INDICE
CAPITOLO 1 - NORME GENERALI
Articolo 1 – Finalità della disciplina urbanistica
Articolo 2 – Elementi costitutivi del P.R.G.
Articolo 3 – Applicazione del P.R.G.
Articolo 4 – Applicazione degli indici urbanistici
Articolo 5 – Corrispettivo delle concessioni
Articolo 6 – Opere di urbanizzazione primaria
Articolo 7 – Opere di urbanizzazione secondaria
Articolo 8 – Standards urbanistici
Articolo 9 – Attuazione degli standards urbanistici
Articolo 10 – Attrezzature a livello urbano territoriale – Attrezzature e servizi di interesse
generale
Articolo 11 – Parcheggi
Articolo 12 – Interventi per l’attuazione delle infrastrutture
CAPITOLO 2 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Articolo 13 – Modalità di attuazione del P.R.G.
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Articolo 14 – Programma Pluriennale di Attuazione
Articolo 15 – Intervento preventivo
Articolo 16 – Intervento diretto
Articolo 17 – Strumenti di attuazione del P.R.G.
Articolo 18 – Piani particolareggiati
Articolo 19 – Piani di zona per l’edilizia economica e popolare
Articolo 20 – Piani per gli insediamenti produttivi
Articolo 21 – Piani di recupero
Articolo 22 – Piano di lottizzazione convenzionata
Articolo 23 – Piani di recupero di iniziativa privata convenzionati
Articolo 24 – Interventi edilizi diretti – Progetti esecutivi diretti di iniziativa pubblica
Articolo 25 – Interventi edilizi diretti mediante concessione o concessione convenzionata
Articolo 26 – Utilizzazione degli indici
Articolo 27 – Trascrizioni su mappe
CAPITOLO 3 – NORME GENERALI E SPECIALI
Articolo 28 – Destinazioni d’uso
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Articolo 29 – Tutela generale dell’ambiente
Articolo 30 – Tutela dell’ambiente boschivo
Articolo 31 – Tutela del verde nell’ambiente urbano
Articolo 32 – Decoro dell’ambiente urbano
Articolo 33 – Apertura e coltivazione di cave
Articolo 34 – Aree per parco rottami
Articolo 35 – Ritrovamenti archeologici
Articolo 36 – Zone di recupero
CAPITOLO 4 – ZONA A
Articolo 37 – Divisione in zone del territorio comunale
Articolo 38 – Zone omogenee di tipo “A”
Articolo 39 – Zona A1 – Centro storico
Articolo 40 – Interventi urbanistici preventivi nel centro storico
Articolo 41 – Destinazioni d’uso nella zona A1
Articolo 42 – Tipi di intervento consentiti nella zona A1
Articolo 43 – Interventi nel centro storico – Prescrizioni per i progetti
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Articolo 44 – Piani di recupero nel centro storico
Articolo 45 – Zona A2 – Centrale urbana di interesse ambientale
Articolo 46 – Modalità degli interventi nella zona A2
Articolo 47 – Interventi particolari di ricostruzione in zona A2
Articolo 48 – Edifici non residenziali
Articolo 49 – Zone A3 – Tessuti e nuclei edificati di interesse ambientale
Articolo 50 - Zona A4 –Edifici di interesse storico, artistico ed ambientale
Articolo 51 – Inventario dei beni culturali ed ambientali
CAPITOLO 5 – ZONA B
Articolo 52 - Zone B1 – Residenziali urbane dense
Articolo 53 - Zone B2 – Residenziali a prevalente edificazione a villini
Articolo 54 - Zone B3 – Ville urbane
Articolo 55 - Zone B4 – Parchi e giardini di interesse ambientale
Articolo 56 – Interventi particolari per l’interesse pubblico
Articolo 57 – Verde privato vincolato
Articolo 58 – Interventi particolari per l’interesse pubblico
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Articolo 59 – Zona mista amministrativo-ricettiva - AR
Articolo 60 – Zona mista amministrativo-commerciale - AC
Articolo 61 – Zone miste residenziali-commerciali - RC
Articolo 62 – Interventi particolari in zona B1
CAPITOLO 6 – ZONE C
Articolo 63 – Zone C – Residenziali di espansione
Articolo 64 – Zone C1 – Residenziali di espansione
Articolo 65 – Zone C2 – Residenziali di espansione
Articolo 66 – Zone C2a – Residenziali di espansione – comparti di ristrutturazione per la
riqualificazione di aree urbane
Articolo 67 – Zone C3 – Residenziali di espansione
CAPITOLO 7 – ZONE D
Articolo 68 – Zona D industriale vigente Produttiva (*)
Articolo 69 (ex 72) – Area produttiva D1-c-t-s – Insediamenti esistenti non residenziali
Articolo 70 (ex 73) – Area produttiva D1-a – Insediamenti artigiani esistenti
Articolo 71 (ex 74) - Aree produttive D1s - Impianti sportivi privati esistenti
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Articolo 72 (ex 75) - Insediamento turistico-residenziale denominato “Pin-Pen”
Articolo 73 (ex 76) - Area mista D2 rt - Residenziale turistica
Articolo 74 (ex 78) - Aree produttive D1 ap - dm - pi - Attività extraagricole esistenti
CAPITOLO 8 – IL TERRITORIO EXTRAURBANO
Articolo 75 (ex 79) – Generalità
Articolo 76 (ex 69) - Zone destinate all'uso agricolo
Articolo 77 (ex 70) - Zone E1 - Zone agricole produttive
Articolo 78 (ex 71) - Zona E2 - Zona agro residenziale
Articolo 79 (ex 77) - Zone E3 - Zone agricole di salvaguardia e di interesse ambientale
CAPITOLO 9 – ZONE F
Articolo 80 - Zone F1 - Attrezzature e servizi di quartiere
Articolo 81 - Zone f 1.1 - Attrezzature per l'istruzione (scuole dell'infanzia e dell'obbligo)
Articolo 82 - Zone F 1.2 - Attrezzature civili di interesse comune
Articolo 83 - Zone F 1.3 - attrezzature religiose di interesse comune
Articolo 84 - Zone F 1.4 - Verde attrezzato
Articolo 85 - Zone F 1.5 - Verde sportivo
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Articolo 86 - Zone F 1.6 - Parcheggi pubblici
CAPITOLO 10 – ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
Articolo 87 - Zone F 2 - Attrezzature e servizi di interesse generale
Articolo 88 - Zone F 2.1 - Attrezzature per l'istruzione medio-superiore
Articolo 89 - Zone F 2.2 - Attrezzature di interesse collettivo private
Articolo 90 - Zone F 2.3 - Attrezzature civili di carattere urbano
Articolo 91 - Zone F 2.4 - Attrezzature religiose di carattere urbano
Articolo 92 - Zone F 2.5 - Attrezzature sanitarie ed ospedaliere
Articolo 93 - Zone F 2.6 - Attrezzature ricettive
Articolo 94 - Zone F 2.7 - Attrezzature per l'ordine pubblico
Articolo 95 - Zone F 2.8 - Attrezzature per le infrastrutture dei trasporti
Articolo 96 – Zone F 2.9 - Attrezzature ed impianti tecnologici di servizio pubblico
Articolo 97 - Zone F 2.10 - Attrezzature per fiere, esposizioni
Articolo 98 - Zone F 2.11 - Parco attrezzato urbano
Articolo 99 - Zone F 2.12 - Parco delle grotte
Articolo 100 - Zone F 2.13 - Attrezzature sportive a carattere urbano
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Articolo 101 – Zone F 2.14 - Attrezzature sportive e ricreative private d'interesse generali
Articolo 102 - Zone F 2.15 - Attrezzatura cimiteriale
Articolo 103 - Zone F 2.16 - Verde di arredo stradale
Articolo 103 bis - Zone F 2.17 - Attrezzature civili di carattere sanitario
Articolo 104 - Zone per la viabilità
Articolo 105 - Fasce ed aree di rispetto alla rete viaria
Articolo 106 - Zona ferroviaria
Articolo 107 - Parchi di campeggio
CAPITOLO 11 – VINCOLI DI SALVAGUARDIA E DI RISPETTO
Articolo 108 - Vincoli di salvaguardia e di rispetto
CAPITOLO 12 – NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 109 - Norme generali per gli insediamenti commerciali - piano del commercio
Articolo 110 - Adeguamento delle disposizioni in contrasto o incompatibili con la disciplina del
P.R.G.
Articolo 111 - Poteri di deroga
Articolo 112 - Misure di salvaguardia
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P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724
Web: http://www.comune.putignano.ba.it - E-Mail : [email protected]
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COMUNE DI PUTIGNANO
- Provincia di Bari www.comune.putignano.ba.it
Articolo 113
Allegati alle N.T.E.
Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688
P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724
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Norme Tecniche di Esecuzione del PRG Generale