Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Regime e procedure amministrative per le professioni turistiche
Principali Professioni Turistiche
Guida
Accompagnatore
Interprete
La disciplina è contenuta nelle singole Leggi Regionali.
L’attività è soggetta a licenza.
Requisiti per la licenza: i seguenti principi possono essere enucleati
dall’esame delle diverse Leggi Regionali:
1) Superamento di un esame per il rilascio dell’autorizzazione;
2) Sanzioni in caso di esercizio abusivo dell’attività.
Licenza di P.S. (Pubblica Sicurezza) non più necessaria.
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Regione Lazio – Legge 19/04/1985 n. 50
Guida Turistica
E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di
persone nella visita a monumenti, opere e gallerie d' arte, musei, scavi
archeologici, ville, parchi, localita' paesaggistiche e di particolare attrattiva,
complessi industriali, artigianali, agricoli e simili, per illustrare i valori,
direttamente o tramite interprete.
L' esercizio della professione di guida turistica e' consentito con riferimento specifico
a parti del territorio regionale.
Accompagnatore Turistico
E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone
singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale od all'
estero in attuazione del programma di viaggio, assicurando la necessaria
assistenza e fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico culturale sulle zone di transito, al di fuori dell' ambito di competenza e nel
rispetto delle attività delle guide turistiche.
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Regione Lazio – Legge 19/04/1985 n. 50
Interprete Turistico
E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera nell' assistenza,
esclusivamente mediante traduzione di lingue estere, a turisti stranieri,
presenti in occasione di viaggi turistici, incontri, manifestazioni di interesse
turistico, e presso uffici di informazione, al di fuori delle attivita' riconosciute
alle guide ed agli accompagnatori turistici.
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Regione Lazio – Legge 19/04/1985 n. 50
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI
L’ottenimento della licenza è subordinato al superamento
di un esame bandito dalla Regione.
Non è richiesta la licenza per:
a) chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalita' ed abitualita' le
attivita' di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci ed assistiti
degli enti ed organismi di carattere associativo, operanti nel settore del turismo
e del tempo libero;
b) chi occasionalmente presta la propria opera nell' ambito delle attivita' previste
dalla presente legge come dipendente od in qualita' di esperto, in occasione di
singoli viaggi o di iniziative promozionali organizzati da enti pubblici
esclusivamente nell' espletamento dei loro compiti istituzionali, previa
comunicazione all' assessorato al turismo della Regione od all' ente turistico
periferico competente;
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Regione Lazio – Legge 19/04/1985 n. 50
c) chi svolge in qualita' di dipendente di agenzia di viaggi e turismo attivita' di
accoglienza ed accompagnamento da e per porti, aeroporto, stazioni di
partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
d) i ministri di culto e gli appartenenti agli ordini religiosi che, in occasione di iniziative
religiose e/o di culto, svolgono le attività di cui alla presente legge nella propria
sede di appartenenza, senza compenso ed abitualità.
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Regione Lazio – Legge 19/04/1985 n. 50
PROVE D’ESAME PER GUIDA TURISTICA
a) prova scritta, anche mediante questionario, in materia storico - artistica,
economica ed ambientale generale e delle localita' in cui deve essere
esercitata la professione;
b) prove orali riguardanti, rispettivamente:
1) cultura storico - artistica, nonche' economica ed ambientale delle localita'
in cui dovra' essere esercitata la professione;
2) nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e
compiti e norme di esercizio della professione;
3) conversazione nonche' lettura e traduzione orale di un brano scritto nella
lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando ed in ciascuna
di quelle facoltative.
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Decreto Legge 31-1-2007 n. 7
Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate
dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non
possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di
parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei
requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai
soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in
archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non
può essere negato, nè subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre
prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del
territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in
relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di
accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari
siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in
materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio
dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle
conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti
abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento
giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera
prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, nè abilitazione,
sia essa generale o specifica
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Sentenza Corte Costituzionale 222/2008
Quale che sia il settore in cui una determinata professione
si esplichi, la determinazione dei principi fondamentali
della relativa disciplina spetti sempre allo Stato,
nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.
L'attribuzione della materia delle «professioni» alla
competenza concorrente dello Stato, prevista dalla
citata disposizione costituzionale, prescinde, cioè, dal
settore nel quale l'attività professionale si esplica e
corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul
piano nazionale che sia coerente anche con i princípi
dell'ordinamento comunitario.
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Turistiche
Regione Lazio – Legge 19/04/1985 n. 50
PROVE D’ESAME PER INTERPRETE TURISTICO
a) prova scritta di traduzione dalla lingua italiana nella lingua
straniera prescelta tra quelle previste dal bando ed in
ciascuna di quelle facoltative;
b) prove orali, riguardanti rispettivamente:
1) colloquio e traduzione simultanea nelle lingue oggetto della
prova scritta;
2) nozioni di tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della
professione;
3) nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica
italiana.
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PROVE D’ESAME PER ACCOMPAGNATORE TURISTICO
a) prova scritta, anche mediante questionario, in materia di geografia
turistica italiana, europea ed extraeuropea ed in materia di
organizzazione e legislazione turistica, valutaria e doganale, delle
comunicazioni e trasporti;
b) prove orali, riguardanti rispettivamente:
1) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;
2) organizzazione e legislazione turistica;
3) disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;
4) nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;
5) tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione;
6) conversazione, nonché lettura e traduzione orale, di un brano scritto
nella lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando ed in
ciascuna di quelle facoltative.
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Regione Lazio – Legge 19/04/1985 n. 50
DIVIETI
E' fatto divieto alle guide, agli accompagnatori ed agli interpreti turistici di
esercitare, dietro compenso, attivita' estranee alla loro professione nei
confronti dei turisti.
Il divieto comprende le attivita' di carattere commerciale, di
concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto od
indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto, singole
imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.
E' fatto altresi' divieto ai soggetti, di cui al primo comma, di applicare
compensi differenti da quelli determinati dalla Provincia
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Turistiche
GUIDA ALPINA
(Legge Quadro n. 6/1989)
È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo
non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia
che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche
o in escursioni sciistiche:
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche
con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa
e di fondo.
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GUIDA ALPINA
(Legge Quadro n. 6/1989)
È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e
non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio
o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in
escursioni sciistiche:
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione
delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
L’iscrizione all’albo è ammessa a seguito del superamento di un esame di
abilitazione
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GUIDA ALPINA
Albo professionale delle guide alpine.
L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida
e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi
albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione,
dal rispettivo collegio regionale delle guide.
L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la
professione. È ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda
esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in
più di un albo, sempreché sussistano i requisiti previsti.
L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli
aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il
territorio nazionale.
L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali
corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di
abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché
non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato
all'iscrizione nell'albo.
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MAESTRO DI SCI
(Legge Quadro n. 81/1991)
È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non
esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di
persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni,
esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari
sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non
comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali
alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.
L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla
iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la
vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri
di sci.
L’iscrizione è ammessa dietro superamento di esame di abilitazione
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