LE REGOLE SUGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A cura del dott. Arturo Bianco 1 Dott. Arturo Bianco Già componente la presidenza nazionale Anci e presidente Anci Sicilia Già dirigente Ancitel Consulente Anci ed Aran Autore di numerosi volumi ed articoli tra cui “Contrattazione e controlli dopo la riforma Brunetta” (Maggioli, 2010) e “Il decreto attuativo della legge cd Brunetta” (Sole 24 Ore, 2009), “Le manovre estive 2011” (Cel editore), La gestione associata (Maggioli 2011) 2 LE COLLABORAZIONI i criteri Punti di riferimento legislativo: art. 110, comma 6, TUEL art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 (norma fondamentale); art. 53 DLgs n. 165/2001 (obblighi di comunicazione) legge n. 662/1996 (obblighi di comunicazione) DL 78/2010 (tetto di spesa per incarichi di consulenza) In vigore obbligo di comunicazione di incarichi di importo superiore a 5.000 € In vigore ex legge n. 311/2004 il parere dei revisori dei conti 3 I CRITERI DELLA CORTE DEI CONTI Relativamente alla eventualità di un danno erariale per l’affidamento di consulenze e delle correlate responsabilità, la Corte ha posto le seguenti condizioni: 1) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione conferente; 2) impossibilità per l’amministrazione conferente di procurarsi all’interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell’incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione; 3) specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico; 4) temporaneità dell’incarico; 5) proporzione tra compensi erogati all’incaricato e le utilità conseguite dall’amministrazione; 6) Selezione ad evidenza pubblica e con criteri predeterminati. 4 I “paletti” della Corte entro cui poter effettuare conferimenti esterni alle p.a. tre “condizioni di legalità”: 1) interesse pubblico 2) causa del potere 3) logica e imparzialità un “principio generale” unitariamente e pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza secondo cui l’attività della p.a. deve essere svolta prioritariamente dai propri uffici, potendosi ricorrere all’esterno solo in casi eccezionali e di natura transitoria un altrettanto pacifico principio secondo cui le professionalità esterne devono essere “individuate in base a criteri predeterminati, certi e trasparenti” 5 … segue il conferimento di consulenze esterne deve essere segnato dalla esigenza di conseguire obiettivi predeterminati. Caratteristica dell’attività negoziale volta ad ottenere la prestazione è quella di conseguire non una qualunque prestazione specialistica, ma proprio “quella” specifica prestazione che si rivela in grado di garantire la funzionalità e la piena operatività di in un settore (Corte Conti, sez. II giur.centr., sent. 20 marzo 2006, n. 122) 6 L’articolo 7 commi 6 e seguenti del DLgs n. 165/2001 (parte 1) 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e 7 compenso della collaborazione. L’articolo 7 commi 6 e seguenti del DLgs n. 165/2001 (parte 2) Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 8 L’articolo 7 commi 6 e seguenti del DLgs n. 165/2001 (parte 3) Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto. 9 L’articolo 7 commi 6 e seguenti del DLgs n. 165/2001 (parte 4) 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.”. 10 Obbligo di adeguamento (comma 6-ter) A) si tratta di un adeguamento ai “principi” e non alle disposizioni del c. 6: la formulazione è identica a quella dell’art. 27, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 111 TUEL B) si tratta inoltre di un adeguamento dei regolamenti di cui all’art. 110, c. 6, TUEL: la legge finanziaria 2008 ha disposto che tale regolamento sia quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e comprenda anche il tetto di spesa per gli incarichi e le consulenze. 11 … segue C) l’obbligo di adeguamento si riferisce al c. 6 ma non si estende al c. 6-bis, che obbliga le p.a. a disciplinare e rendere pubbliche procedure comparative per il conferimento degli incarichi. Siamo dunque esonerati? NO La diversità di trattamento deriva dai vincoli costituzionali, ma principi di carattere generale protendono nel senso della necessità di adottare criteri di riferimento, tramite per esempio un Regolamento di disciplina degli incarichi di collaborazione esterna 12 La pubblicità degli incarichi L’art. 1, c. 127, L. n. 662/1996 obbliga le p.a. che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso a pubblicare elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente al Dipartimento della Funzione pubblica. Alle p.a. inadempienti è fatto divieto di conferire nuovi incarichi (c. 131). Detto obbligo è ripreso dall’art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001, che torna a imporre di comunicare semestralmente alla Funzione pubblica l’elenco dei collaboratori esterni, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. L’art. 34, c. 2, DL n. 223/2006 aggiunge un periodo al c. 14 cit. e così impone alle p.a. di rendere noti “mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico”. 13 La pubblicità degli incarichi nella legge finanziaria 2008 Obbligo di pubblicità contestuale per il conferimento di incarichi di consulenza (condizione di efficacia) (art 3 comma 18) Obbligo di pubblicità per tutti gli incarichi comunicati alla Funzione Pubblica (pubblicità successiva): la violazione determina responsabilità amministrativa e disciplinare Queste forme di pubblicità sono soddisfatte tramite la pubblicazione sul sito internet 14 Altri vincoli dettati dalla legge finanziaria 2008/1 Programmazione consiliare (testo modificato dal DL 112/2008): “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” 15 Altri vincoli dettati dalla legge finanziaria 2008/2 Regolamento e tetto di spesa (testo modificato dal DL 112/2008): Con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo. 16 Co.co.co. Con la nuova formulazione del c. 6 dell’art. 7 si delinea un regime unico per tutte le forme di collaborazione esterna. Attenzione alla responsabilità Pertanto, anche le co.co.co. possono essere attivate solo quando: il conferimento riguarda “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” l’oggetto della prestazione corrisponda alle competenze dell’ente ma anche “ad obiettivi e progetti specifici” vi sia stato un accertamento oggettivo della impossibilità di utilizzare personale interno la prestazione sia temporanea e altamente qualificata siano stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione Divieto per attività ordinarie e con modalità analoghe ai lavoratori subordinati 17 Gli incarichi di consulenza, studio e ricerca/1 Punto di riferimento: Corte dei Conti, delibera 15 febbraio 2005 n. 6/contr/05 Gli incarichi di studio: consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione. Le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti. 18 Gli incarichi di consulenza, studio e ricerca/2 Incarichi compresi tra quelli di studio, ricerca e/o consulenza: studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione; studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi 19 Gli incarichi di consulenza, studio e ricerca/3 Incarichi non compresi (per le cococo fare riferimento alla tipologia di attività assegnata): prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione; gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione (incarichi a società; elemento essenziale per la distinzione rispetto agli incarichi a persone fisiche la complessità della organizzazione necessaria per lo svolgimento della attività richiesta) Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione 20 Il tetto di spesa (art. 9 DL 78/2010) “La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle PA .. non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità' erariale”. 21 L’interpretazione della Funzione Pubblica (circolare 2/2008) (principi) Volontà del legislatore di limitare il ricorso alle collaborazioni Impedire la loro utilizzazione per fare fronte a bisogni permanenti e/o strutturali Distinzione tra collaborazioni occasionali e cococo: le prime hanno natura saltuaria e lasciano una ampia autonomia al collaboratore; le cococo presuppongono la continuità e la coordinazione (non la direzione da parte del committente). La distinzione prevista dal DLgs n. 276/2003 tra collaborazioni occasionali ed a progetto: 5000 € e/o durata non superiore a 30 giorni (fatti salvi i professionisti iscritti ad albi professionali) 22 L’interpretazione della Funzione Pubblica (circolare 2/2008) (il titolo di studio) Applicazione del vincolo anche ai cococo Necessità del possesso della laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento Le lauree triennali ammesse solo se accompagnate a percorsi didattici universitari previsti dagli ordinamenti Esclusione dei casi in cui specifiche norme di legge richiedono requisiti diversi, ma solo per le attività tipiche (uffici stampa, geometri etc) 23 L’interpretazione della Funzione Pubblica (circolare 2/2008) (la pubblicità) Necessità di garantire la pubblicità sul sito internet a tutte le forme di incarichi a collaboratori esterni Pubblicità da garantire anche per gli incarichi assegnati precedentemente allo 1.1.2008 Per gli incarichi assegnati dopo lo 1.1.2008 la pubblicità è condizione di efficacia Maturare di responsabilità amministrativa e disciplinare in caso di mancata pubblicità 24 L’interpretazione della Funzione Pubblica (circolare 2/2008) (limiti di spesa) Per le amministrazioni statali dettato direttamente dalla norma Per gli enti locali previsioni dettate nel regolamento: fare riferimento ad un anno base ed introdurre limitazioni Possibile riferimento a valori percentuali Gli oneri per le cococo compresi anche nella spesa per il personale Sanzione: responsabilità amministrativa e disciplinare Trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 25 L’interpretazione della Funzione Pubblica (circolare 2/2008) (il programma) Il conferimento di incarichi di collaborazione è possibile solo nell’ambito del programma approvato dal consiglio Deroga per gli incarichi previsti da norme di legge (cui si applicano le regole dettate nel regolamento adottato dall’ente per la scelta del collaboratore) Interpretazione estensiva fornita dalla FFPP: la norma di legge parla solo di incarichi di consulenza, studio e ricerca 26 L’interpretazione della Funzione Pubblica (circolare 2/2008) (responsabilità) La violazione delle norme dettate dalla legge finanziaria determina responsabilità amministrativa e disciplinare Nel caso di incarichi di collaborazione che nascondono rapporti di lavoro subordinato responsabilità civile e danno erariale, richiamo alla giurisprudenza della Corte dei Conti ed esclusione della colpa lieve 27 L’interpretazione della Funzione Pubblica (circolare 2/2008) (le deroghe) Deroga per i nuclei di valutazione ed i servizi di controllo interno: natura altamente qualificata di tali incarichi Esclusione degli incarichi di collaborazione che si esauriscono in una sola azione, rapporto intuitu personae e con spesa equiparabile a rimborso spese 28 Il regolamento Ambito di applicazione; Individuazione delle modalità attraverso cui si individua il fabbisogno delle collaborazioni; Raccordo con la programmazione; Criteri per la scelta dei collaboratori; Principi per la determinazione del compenso e le modalità di sua liquidazione; Vincoli pubblicitari. 29 Il tetto di spesa Deve essere previsto nel bilancio preventivo Dubbi sulla necessità o meno di ridurne l’importo rispetto agli anni precedenti Tetto di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca ex DL n. 78/2010 30 Incarichi professionali e di consulenza L’elenco degli incarichi professionali si ricava dalle tabelle allegate al DLgs n. 163/2006 Attenzione al nesso tra incarichi professionali ed altri: il frazionamento dato con provvedimento diverso rispetto a quello di progettazione ci evidenzia che non siamo in presenza di un elemento “naturalia negotia” (Corte Conti Trentino sentenza n. 6 del 19.2.2009) 31 Corte Conti Trentino n. 6/2009: fonti di responsabilità “l’insufficiente, succinta e laconica motivazione ex se inidonea ad integrare gli estremi del riscontro oggettivo della sussistenza dei requisiti di legittimità e, nel contempo, priva di indicatori certi, analizzabili e, dunque, verificabili; il conferimento diretto senza il previo confronto concorrenziale tra le offerte di preventivi di altri professionisti; la idoneità dell’Ufficio tecnico comunale avuto riguardo al riscontro documentale effettuato dalla Guardia di Finanza, sulla dotazione del personale, e tenuto conto delle relative qualifiche professionali di esso; la considerazione che l’esigenza di acquisire le collaborazioni esterne non scaturiva da un evento improvviso e straordinario essendo le opere già programmate e previste nell’ambito delle OO.PP. comunali”. 32 Corte Conti Trentino n. 6/2009: colpa grave “Imperdonabile leggerezza ed evidente incuria degli interessi pubblici dando luogo ad una fattispecie caratterizzata da irregolarità formali e sostanziali (ad esempio insufficiente e laconica motivazione, evidente sua non conformità alla normativa in vigore: “criticità” che un funzionario di elevato livello amministrativo, con specifica competenza e preparazione nel settore, avrebbe dovuto certamente evitare” “oltre al rilevante grado di negligenza, di imprudenza o di imperizia occorre la superficialità e leggerezza del comportamento” ed ancora “il grado di anomalia e di incompatibilità dei comportamenti concreti rispetto agli schemi normativi astratti, ivi compreso il dovere di svolgere i propri compiti con il massimo di lealtà e diligenza” “Non è sufficiente la semplice violazione di un obbligo di servizio, occorre una “inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l'evento dannoso di guisa che il giudizio di riprovevolezza della condotta venga in definitiva ad essere basato su un quid pluris rispetto ai parametri di cui agli artt. 43 cod. pen. e 1176 cod. civ.” 33 Errori più frequenti (indagine Corte Conti Veneto anni 2005/2008) (prima parte) illegittimo intervento degli organi politici, ad esempio: “in alcuni casi essi individuano direttamente il professionista, in altri casi autorizzano il dirigente responsabile ad affidare l’incarico ad un determinato professionista, in altri ancora approvano l’affidamento già effettuato, in limitati casi emanano atti di indirizzo nei confronti del dirigente ad avvalersi di consulenze esterne (assumendo le connotazioni di vere e proprie autorizzazioni), in altri ancora sono destinatari di semplici comunicazioni/segnalazioni”; “l’estrema confusione in tema di competenze, generata dalla formulazione degli statuti o dei regolamenti” 34 Errori più frequenti (indagine Corte Conti Veneto anni 2005/2008) (seconda parte) “la proporzionalità del compenso all’utilità conseguita dall’ente assume il valore di mera petizione di principio o non è assolutamente attestata dagli organi di revisione o appare implicitamente accertata a seguito dell’accettazione dell’offerta del professionista”; “nell’atto di conferimento si attesta la presenza di personale dotato di adeguata professionalità ma che lo stesso è oberato nello svolgimento di compiti di istituto. Tale motivazione non si ritiene sufficiente al fine della dimostrazione del presupposto”; “le modalità di finanziamento della spesa hanno travalicato, in alcuni sporadici casi, la regolarità contabile: la spesa è stata impegnata nell’anno 2005, con imputazione ad esercizi precedenti, il che potrebbe essere un sintomo rivelatore di impegni di spesa illegittimi”; “il riscontro di un generalizzato ricorso ad affidamenti fiduciari anche per prestazioni di elevato importo impone un forte richiamo agli enti interessati verso l’adozione di procedure comparative” 35 Incarichi a legali: Corte Conti Lazio sentenza 1604/2010 Divieto di creare una struttura parallela con un legale esterno se non si ha un avvocato ovvero se l'avvocato esterno al quale veniva affidata la consulenza era in grado di apportare un migliore e più qualificato contributo nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione Non è buona amministrazione affidare ad un avvocato esterno, a titolo di consulenza, le attività sopra ricordate, quando poi è ordinariamente lo stesso legale che viene chiamato a svolgere l'attività giudiziale dell'ente, con i compensi a parte secondo le tariffe professionali 36 Forma scritta: Cassazione sezione 3 sentenza 20340/2010 La forma scritta è da considerare strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa p.a., rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità sanciti dall'art. 97 Cost. 37 Criteri: SSRR Corte Conti 25/2010 1) 2) 3) 4) 5) Requisiti: affrontare problematiche di particolare complessità o urgenza Incarico sufficientemente determinato nei suoi contenuti e nella sua durata effettiva rispondenza dell'incarico a obiettivi specifici dell'Amministrazione conferente; eccezionalità e temporaneità comprovata mancanza attribuzione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, mediante procedura concorsuale disciplinata da un apposito regolamento interno. 38 Il tetto di spesa (parere 7/2011 sezioni riunite controllo Corte Coni) Non si deve fare riferimento alla cassa, ma alla spesa programmata Sulla composizione della spesa: si devono escludere gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, la lettura diversa non produce il risultato voluto di riduzione della spesa, ma riduce il volume complessivo di questi incarichi 39 Titolo di studio: parere FFPP 1/2011 I casi in cui si può fare a meno del titolo di studio universitario sono tassativi Non vi è ampliamento della spesa resta fermo il rispetto degli altri vincoli procedurali e dei presupposti di legittimità Rimane ferma la necessità di accertare la maturata esperienza nei casi in cui si prescinde dal titolo di studio 40 Assunzioni e collaborazioni: parere SSRR Corte Conti (parere 20/2011) Tetto alle assunzioni non esteso alle collaborazioni La "instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma" attiene all'avvio di una collaborazione episodica e occasionale. Distinzione tra assunzioni e cococo “Il ricorso a tali forme di collaborazione non costituisca di elusione dei limiti di spesa previsti in tema di contenimento di spesa pubblica e, in particolare, di incarichi di consulenza”. 41 Proroga cococo: sentenza Corte Costituzionale 170/2011 La Consulta dichiara l'illegittimità di norme della Regione Abruzzo che ha previsto la possibilità di prorogare contratti di cococo. La norma incide sulla durata, disciplinata dall'art. 7, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 165/2001 Siamo nell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, per cui la Regione non può legiferare, neppure per conformarsi alla disciplina statale. 42 La spesa (parere SSRR Corte Conti 50/2011) La spesa per incarichi di consulenza che hanno un elevato contenuto specialistico non va al di fuori dei limiti di spesa dettati dal DL n. 78/2010 Interpretazioni diverse sminuirebbero in misura assai rilevante i vincoli dettati dal legislatore Peraltro tutti questi incarichi devono avere un elevato contenuto di professionalità 43 L’oggetto generico - - - Per la Corte dei Conti del Friuli (n. 167/2011) occorrono: Professionalità (titolo di studio precondizione) Vietata la “consulenza globale” (avere ad oggetto una generalizzata gamma di attività dell'ente” Mancata verifica della esistenza della professionalità (nell’ente dotazione organica adeguata) Mancata selezione 44