LE REGOLE SUGLI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
A cura del dott. Arturo Bianco
1
Dott. Arturo Bianco
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Già componente la presidenza nazionale Anci e
presidente Anci Sicilia
Già dirigente Ancitel
Consulente Anci ed Aran
Autore di numerosi volumi ed articoli tra cui
“Contrattazione e controlli dopo la riforma
Brunetta” (Maggioli, 2010) e “Il decreto attuativo
della legge cd Brunetta” (Sole 24 Ore, 2009),
“Le manovre estive 2011” (Cel editore), La
gestione associata (Maggioli 2011)
2
LE COLLABORAZIONI
i criteri
Punti di riferimento legislativo:
 art. 110, comma 6, TUEL
 art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 (norma
fondamentale);
 art. 53 DLgs n. 165/2001 (obblighi di comunicazione)
 legge n. 662/1996 (obblighi di comunicazione)
 DL 78/2010 (tetto di spesa per incarichi di consulenza)
 In vigore obbligo di comunicazione di incarichi di importo
superiore a 5.000 €
 In vigore ex legge n. 311/2004 il parere dei revisori dei
conti
3
I CRITERI DELLA CORTE DEI CONTI
Relativamente alla eventualità di un danno erariale per l’affidamento di
consulenze e delle correlate responsabilità, la Corte ha posto le seguenti
condizioni:
1) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione conferente;
2) impossibilità per l’amministrazione conferente di procurarsi all’interno della
propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della
prestazione oggetto dell’incarico, da verificare attraverso una reale
ricognizione;
3) specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico;
4) temporaneità dell’incarico;
5) proporzione tra compensi erogati all’incaricato e le utilità conseguite
dall’amministrazione;
6) Selezione ad evidenza pubblica e con criteri predeterminati.
4
I “paletti” della Corte entro cui poter effettuare
conferimenti esterni alle p.a.
tre “condizioni di legalità”:
1) interesse pubblico
2) causa del potere
3) logica e imparzialità
un “principio generale” unitariamente e pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza
secondo cui l’attività della p.a. deve essere svolta prioritariamente dai propri uffici,
potendosi ricorrere all’esterno solo in casi eccezionali e di natura transitoria
un altrettanto pacifico principio secondo cui le professionalità esterne devono essere
“individuate in base a criteri predeterminati, certi e trasparenti”
5
… segue

il conferimento di consulenze esterne deve essere segnato dalla esigenza
di conseguire obiettivi predeterminati. Caratteristica dell’attività negoziale
volta ad ottenere la prestazione è quella di conseguire non una qualunque
prestazione specialistica, ma proprio “quella” specifica prestazione che si
rivela in grado di garantire la funzionalità e la piena operatività di in un
settore (Corte Conti, sez. II giur.centr., sent. 20 marzo 2006, n. 122)
6
L’articolo 7 commi 6 e seguenti del DLgs n.
165/2001 (parte 1)
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e
progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
7
compenso della collaborazione.
L’articolo 7 commi 6 e seguenti del DLgs n.
165/2001 (parte 2)
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attività che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei
mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a
supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di
orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione
dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
8
L’articolo 7 commi 6 e seguenti del
DLgs n. 165/2001 (parte 3)

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata
e continuativa per lo svolgimento di funzioni
ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come
lavoratori subordinati è causa di responsabilità
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3,
del presente decreto.
9
L’articolo 7 commi 6 e seguenti del
DLgs n. 165/2001 (parte 4)


6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano
e rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di
cui al comma 6.”.
10
Obbligo di adeguamento
(comma 6-ter)
A) si tratta di un adeguamento ai “principi” e non
alle disposizioni del c. 6: la formulazione è
identica a quella dell’art. 27, c. 1, D.Lgs. n.
165/2001 e dell’art. 111 TUEL
B) si tratta inoltre di un adeguamento dei
regolamenti di cui all’art. 110, c. 6, TUEL: la
legge finanziaria 2008 ha disposto che tale
regolamento sia quello sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi e comprenda anche il tetto di
spesa per gli incarichi e le consulenze.
11
… segue
C) l’obbligo di adeguamento si riferisce al c. 6 ma non si estende al c. 6-bis, che obbliga
le p.a. a disciplinare e rendere pubbliche procedure comparative per il conferimento
degli incarichi.
Siamo dunque esonerati?
NO
La diversità di trattamento deriva dai vincoli costituzionali, ma principi di carattere
generale protendono nel senso della necessità di adottare criteri di riferimento,
tramite per esempio un
Regolamento di disciplina degli incarichi di collaborazione esterna
12
La pubblicità degli incarichi



L’art. 1, c. 127, L. n. 662/1996 obbliga le p.a. che si avvalgono di collaboratori esterni
o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso a pubblicare
elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell’incarico e
l’ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente al
Dipartimento della Funzione pubblica. Alle p.a. inadempienti è fatto divieto di
conferire nuovi incarichi (c. 131).
Detto obbligo è ripreso dall’art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001, che torna a imporre di
comunicare semestralmente alla Funzione pubblica l’elenco dei collaboratori esterni,
con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi
corrisposti.
L’art. 34, c. 2, DL n. 223/2006 aggiunge un periodo al c. 14 cit. e così impone alle
p.a. di rendere noti “mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la
durata e il compenso dell’incarico”.
13
La pubblicità degli incarichi nella legge
finanziaria 2008



Obbligo di pubblicità contestuale per il
conferimento di incarichi di consulenza
(condizione di efficacia) (art 3 comma 18)
Obbligo di pubblicità per tutti gli incarichi
comunicati alla Funzione Pubblica (pubblicità
successiva): la violazione determina
responsabilità amministrativa e disciplinare
Queste forme di pubblicità sono soddisfatte
tramite la pubblicazione sul sito internet
14
Altri vincoli dettati dalla legge finanziaria
2008/1

Programmazione consiliare (testo modificato
dal DL 112/2008): “Gli enti locali possono
stipulare contratti di collaborazione autonoma,
indipendentemente dall’oggetto della
prestazione, solo con riferimento alle attività
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel
programma approvato dal Consiglio ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”
15
Altri vincoli dettati dalla legge finanziaria
2008/2

Regolamento e tetto di spesa (testo modificato dal
DL 112/2008): Con il regolamento di cui all’articolo
89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per
l’affidamento di incarichi di collaborazione
autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di
prestazioni. La violazione delle disposizioni
regolamentari richiamate costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale. Il
limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.
16
Co.co.co.
Con la nuova formulazione del c. 6 dell’art. 7 si delinea un regime unico per
tutte le forme di collaborazione esterna.
Attenzione alla responsabilità
Pertanto, anche le co.co.co. possono essere attivate solo quando:






il conferimento riguarda “esperti di particolare e comprovata
specializzazione universitaria”
l’oggetto della prestazione corrisponda alle competenze dell’ente ma
anche “ad obiettivi e progetti specifici”
vi sia stato un accertamento oggettivo della impossibilità di utilizzare
personale interno
la prestazione sia temporanea e altamente qualificata
siano stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione
Divieto per attività ordinarie e con modalità analoghe ai lavoratori
subordinati
17
Gli incarichi di consulenza, studio e
ricerca/1




Punto di riferimento: Corte dei Conti, delibera 15
febbraio 2005 n. 6/contr/05
Gli incarichi di studio: consegna di una relazione
scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati
dello studio e le soluzioni proposte.
Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la
preventiva definizione del programma da parte
dell’amministrazione.
Le consulenze riguardano le richieste di pareri ad
esperti.
18
Gli incarichi di consulenza, studio e
ricerca/2





Incarichi compresi tra quelli di studio, ricerca e/o
consulenza:
studio e soluzione di questioni inerenti all’attività
dell’amministrazione committente;
prestazioni professionali finalizzate alla resa di
pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
consulenze legali, al di fuori della rappresentanza
processuale e del patrocinio dell’amministrazione;
studi per l’elaborazione di schemi di atti
amministrativi o normativi
19
Gli incarichi di consulenza, studio e
ricerca/3





Incarichi non compresi (per le cococo fare riferimento alla
tipologia di attività assegnata):
prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o
adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o
strutture a ciò deputati;
la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio
dell’amministrazione;
gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per
raggiungere gli scopi dell’amministrazione (incarichi a società;
elemento essenziale per la distinzione rispetto agli incarichi a
persone fisiche la complessità della organizzazione necessaria
per lo svolgimento della attività richiesta)
Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti
per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali
ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione
20
Il tetto di spesa (art. 9 DL 78/2010)

“La spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza, inclusa quella relativa a studi
ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta dalle PA .. non può
essere superiore al 20% di quella sostenuta
nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in
assenza dei presupposti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità' erariale”.
21
L’interpretazione della Funzione Pubblica
(circolare 2/2008) (principi)




Volontà del legislatore di limitare il ricorso alle
collaborazioni
Impedire la loro utilizzazione per fare fronte a
bisogni permanenti e/o strutturali
Distinzione tra collaborazioni occasionali e cococo:
le prime hanno natura saltuaria e lasciano una
ampia autonomia al collaboratore; le cococo
presuppongono la continuità e la coordinazione (non
la direzione da parte del committente).
La distinzione prevista dal DLgs n. 276/2003 tra
collaborazioni occasionali ed a progetto: 5000 € e/o
durata non superiore a 30 giorni (fatti salvi i
professionisti iscritti ad albi professionali)
22
L’interpretazione della Funzione Pubblica
(circolare 2/2008) (il titolo di studio)




Applicazione del vincolo anche ai cococo
Necessità del possesso della laurea
magistrale o specialistica o vecchio
ordinamento
Le lauree triennali ammesse solo se
accompagnate a percorsi didattici universitari
previsti dagli ordinamenti
Esclusione dei casi in cui specifiche norme di
legge richiedono requisiti diversi, ma solo per
le attività tipiche (uffici stampa, geometri etc)
23
L’interpretazione della Funzione Pubblica
(circolare 2/2008) (la pubblicità)




Necessità di garantire la pubblicità sul sito
internet a tutte le forme di incarichi a
collaboratori esterni
Pubblicità da garantire anche per gli incarichi
assegnati precedentemente allo 1.1.2008
Per gli incarichi assegnati dopo lo 1.1.2008 la
pubblicità è condizione di efficacia
Maturare di responsabilità amministrativa e
disciplinare in caso di mancata pubblicità
24
L’interpretazione della Funzione Pubblica
(circolare 2/2008) (limiti di spesa)






Per le amministrazioni statali dettato direttamente
dalla norma
Per gli enti locali previsioni dettate nel regolamento:
fare riferimento ad un anno base ed introdurre
limitazioni
Possibile riferimento a valori percentuali
Gli oneri per le cococo compresi anche nella spesa
per il personale
Sanzione: responsabilità amministrativa e
disciplinare
Trasmissione alla sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti
25
L’interpretazione della Funzione Pubblica
(circolare 2/2008) (il programma)



Il conferimento di incarichi di collaborazione è
possibile solo nell’ambito del programma
approvato dal consiglio
Deroga per gli incarichi previsti da norme di
legge (cui si applicano le regole dettate nel
regolamento adottato dall’ente per la scelta
del collaboratore)
Interpretazione estensiva fornita dalla FFPP:
la norma di legge parla solo di incarichi di
consulenza, studio e ricerca
26
L’interpretazione della Funzione Pubblica
(circolare 2/2008) (responsabilità)


La violazione delle norme dettate dalla legge
finanziaria determina responsabilità
amministrativa e disciplinare
Nel caso di incarichi di collaborazione che
nascondono rapporti di lavoro subordinato
responsabilità civile e danno erariale,
richiamo alla giurisprudenza della Corte dei
Conti ed esclusione della colpa lieve
27
L’interpretazione della Funzione Pubblica
(circolare 2/2008) (le deroghe)


Deroga per i nuclei di valutazione ed i servizi
di controllo interno: natura altamente
qualificata di tali incarichi
Esclusione degli incarichi di collaborazione
che si esauriscono in una sola azione,
rapporto intuitu personae e con spesa
equiparabile a rimborso spese
28
Il regolamento






Ambito di applicazione;
Individuazione delle modalità attraverso cui si
individua il fabbisogno delle collaborazioni;
Raccordo con la programmazione;
Criteri per la scelta dei collaboratori;
Principi per la determinazione del compenso
e le modalità di sua liquidazione;
Vincoli pubblicitari.
29
Il tetto di spesa

Deve essere previsto nel bilancio preventivo

Dubbi sulla necessità o meno di ridurne
l’importo rispetto agli anni precedenti
Tetto di spesa per gli incarichi di consulenza,
studio e ricerca ex DL n. 78/2010

30
Incarichi professionali e di consulenza


L’elenco degli incarichi professionali si ricava
dalle tabelle allegate al DLgs n. 163/2006
Attenzione al nesso tra incarichi professionali
ed altri: il frazionamento dato con
provvedimento diverso rispetto a quello di
progettazione ci evidenzia che non siamo in
presenza di un elemento “naturalia negotia”
(Corte Conti Trentino sentenza n. 6 del
19.2.2009)
31
Corte Conti Trentino n. 6/2009: fonti di
responsabilità




“l’insufficiente, succinta e laconica motivazione ex se inidonea
ad integrare gli estremi del riscontro oggettivo della
sussistenza dei requisiti di legittimità e, nel contempo, priva di
indicatori certi, analizzabili e, dunque, verificabili;
il conferimento diretto senza il previo confronto concorrenziale
tra le offerte di preventivi di altri professionisti;
la idoneità dell’Ufficio tecnico comunale avuto riguardo al
riscontro documentale effettuato dalla Guardia di Finanza, sulla
dotazione del personale, e tenuto conto delle relative qualifiche
professionali di esso;
la considerazione che l’esigenza di acquisire le collaborazioni
esterne non scaturiva da un evento improvviso e straordinario
essendo le opere già programmate e previste nell’ambito delle
OO.PP. comunali”.
32
Corte Conti Trentino n. 6/2009: colpa
grave



“Imperdonabile leggerezza ed evidente incuria degli interessi
pubblici dando luogo ad una fattispecie caratterizzata da irregolarità
formali e sostanziali (ad esempio insufficiente e laconica
motivazione, evidente sua non conformità alla normativa in vigore:
“criticità” che un funzionario di elevato livello amministrativo, con
specifica competenza e preparazione nel settore, avrebbe dovuto
certamente evitare”
“oltre al rilevante grado di negligenza, di imprudenza o di imperizia
occorre la superficialità e leggerezza del comportamento” ed ancora
“il grado di anomalia e di incompatibilità dei comportamenti concreti
rispetto agli schemi normativi astratti, ivi compreso il dovere di
svolgere i propri compiti con il massimo di lealtà e diligenza”
“Non è sufficiente la semplice violazione di un obbligo di servizio,
occorre una “inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri
doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del
comportamento in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento
soggettivo dell'autore nonché al rapporto tra tale atteggiamento e
l'evento dannoso di guisa che il giudizio di riprovevolezza della
condotta venga in definitiva ad essere basato su un quid pluris
rispetto ai parametri di cui agli artt. 43 cod. pen. e 1176 cod. civ.” 33
Errori più frequenti (indagine Corte Conti
Veneto anni 2005/2008) (prima parte)


illegittimo intervento degli organi politici, ad esempio: “in
alcuni casi essi individuano direttamente il professionista,
in altri casi autorizzano il dirigente responsabile ad
affidare l’incarico ad un determinato professionista, in
altri ancora approvano l’affidamento già effettuato, in
limitati casi emanano atti di indirizzo nei confronti del
dirigente ad avvalersi di consulenze esterne (assumendo
le connotazioni di vere e proprie autorizzazioni), in altri
ancora sono destinatari di semplici
comunicazioni/segnalazioni”;
“l’estrema confusione in tema di competenze, generata
dalla formulazione degli statuti o dei regolamenti”
34
Errori più frequenti (indagine Corte Conti
Veneto anni 2005/2008) (seconda parte)




“la proporzionalità del compenso all’utilità conseguita dall’ente
assume il valore di mera petizione di principio o non è
assolutamente attestata dagli organi di revisione o appare
implicitamente accertata a seguito dell’accettazione dell’offerta del
professionista”;
“nell’atto di conferimento si attesta la presenza di personale dotato
di adeguata professionalità ma che lo stesso è oberato nello
svolgimento di compiti di istituto. Tale motivazione non si ritiene
sufficiente al fine della dimostrazione del presupposto”;
“le modalità di finanziamento della spesa hanno travalicato, in
alcuni sporadici casi, la regolarità contabile: la spesa è stata
impegnata nell’anno 2005, con imputazione ad esercizi precedenti,
il che potrebbe essere un sintomo rivelatore di impegni di spesa
illegittimi”;
“il riscontro di un generalizzato ricorso ad affidamenti fiduciari anche
per prestazioni di elevato importo impone un forte richiamo agli enti
interessati verso l’adozione di procedure comparative”
35
Incarichi a legali: Corte Conti Lazio
sentenza 1604/2010


Divieto di creare una struttura parallela con un legale
esterno se non si ha un avvocato ovvero se l'avvocato
esterno al quale veniva affidata la consulenza era in
grado di apportare un migliore e più qualificato contributo
nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione
Non è buona amministrazione affidare ad un avvocato
esterno, a titolo di consulenza, le attività sopra ricordate,
quando poi è ordinariamente lo stesso legale che viene
chiamato a svolgere l'attività giudiziale dell'ente, con i
compensi a parte secondo le tariffe professionali
36
Forma scritta: Cassazione sezione 3
sentenza 20340/2010

La forma scritta è da considerare strumento di garanzia
del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia
nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri,
sia nell'interesse della stessa p.a., rispondendo
all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione
assunta e il contenuto negoziale dell'atto e,
specularmente, di rendere possibile l'espletamento della
indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità
tutoria. In questo senso, il requisito in parola può
considerarsi espressione dei principi di buon andamento
od imparzialità sanciti dall'art. 97 Cost.
37
Criteri: SSRR Corte Conti 25/2010

1)
2)
3)
4)
5)
Requisiti:
affrontare problematiche di particolare complessità o
urgenza
Incarico sufficientemente determinato nei suoi contenuti
e nella sua durata
effettiva rispondenza dell'incarico a obiettivi specifici
dell'Amministrazione conferente;
eccezionalità e temporaneità
comprovata mancanza
attribuzione ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione, mediante procedura concorsuale
disciplinata da un apposito regolamento interno.
38
Il tetto di spesa (parere 7/2011 sezioni
riunite controllo Corte Coni)


Non si deve fare riferimento alla cassa, ma
alla spesa programmata
Sulla composizione della spesa: si devono
escludere gli oneri coperti mediante
finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti
da altri soggetti pubblici o privati, la lettura
diversa non produce il risultato voluto di
riduzione della spesa, ma riduce il volume
complessivo di questi incarichi
39
Titolo di studio: parere FFPP 1/2011




I casi in cui si può fare a meno del titolo di
studio universitario sono tassativi
Non vi è ampliamento della spesa
resta fermo il rispetto degli altri vincoli
procedurali e dei presupposti di legittimità
Rimane ferma la necessità di accertare la
maturata esperienza nei casi in cui si
prescinde dal titolo di studio
40
Assunzioni e collaborazioni: parere
SSRR Corte Conti (parere 20/2011)




Tetto alle assunzioni non esteso alle
collaborazioni
La "instaurazione di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa o per programma"
attiene all'avvio di una collaborazione episodica
e occasionale.
Distinzione tra assunzioni e cococo
“Il ricorso a tali forme di collaborazione non
costituisca di elusione dei limiti di spesa previsti
in tema di contenimento di spesa pubblica e, in
particolare, di incarichi di consulenza”.
41
Proroga cococo: sentenza Corte
Costituzionale 170/2011



La Consulta dichiara l'illegittimità di norme
della Regione Abruzzo che ha previsto la
possibilità di prorogare contratti di cococo.
La norma incide sulla durata, disciplinata
dall'art. 7, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n.
165/2001
Siamo nell'ordinamento civile, riservata alla
competenza esclusiva dello Stato, per cui la
Regione non può legiferare, neppure per
conformarsi alla disciplina statale.
42
La spesa (parere SSRR Corte Conti
50/2011)



La spesa per incarichi di consulenza che
hanno un elevato contenuto specialistico non
va al di fuori dei limiti di spesa dettati dal DL
n. 78/2010
Interpretazioni diverse sminuirebbero in
misura assai rilevante i vincoli dettati dal
legislatore
Peraltro tutti questi incarichi devono avere un
elevato contenuto di professionalità
43
L’oggetto generico

-
-
-
Per la Corte dei Conti del Friuli (n. 167/2011)
occorrono:
Professionalità (titolo di studio precondizione)
Vietata la “consulenza globale” (avere ad
oggetto una generalizzata gamma di attività
dell'ente”
Mancata verifica della esistenza della
professionalità (nell’ente dotazione organica
adeguata)
Mancata selezione
44
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Incarichi collaborazione (anno 2011)