Lezione 8 Abuso di internet e di posta elettronica in azienda I vincoli al controllo La problematica…. • L’introduzione dell’informatica in azienda, in particolare nei processi produttivi modifica i rapporti interni tra componenti dell’impresa. • Gli strumenti informatici forniscono modalità ulteriori di esercizio del potere di controllo che, insieme al potere direttivo e a quello disciplinare, è riconosciuto al datore di lavoro. • Il diritto dell’impresa al controllo del corretto utilizzo delle strutture aziendali deve trovare nuove forme di coordinamento con i limiti all’esercizio di tale potere, stabiliti nel nostro ordinamento. Cosa cambia nei processi produttivi? • Riduzione dei tempi di esecuzione (da cui deriva l’aumento del numero degli atti soggetti al controllo) • Aumento delle procedure automatizzate (che si sottraggono ad un controllo puntuale) • Maggiore autonomia dei dipendenti • Maggiore visibilità dei dipendenti (sia verso l’esterno che all’interno dell’azienda) • ……. Uso di internet e posta elettronica: i rischi per l’azienda L’abuso o l’uso non consapevole degli strumenti di comunicazione telematica determinano una serie di rischi: • • • • Rischi commerciali Rischi legali Rischi di sicurezza Rischi di perdita di immagine Rischi Entro quale limite l’imprenditore è responsabile del comportamento del dipendente? • Responsabilità indiretta Art. 2049 cc I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti • Responsabilità in eligendo e in vigilando Art. 43 cp Il delitto (...) è colposo o contro l’intenzione quando l’evento , anche se preveduto non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline Rischi commerciali • compromissione di aree di business • responsabilità contrattuali nei confronti dei terzi Rischi Rischi legali Violazione di norme di legge: • download abusivo di software • accesso a siti dai contenuti illeciti • diffamazione in rete • spamming • upload dei dati Rischi Rischi di sicurezza Rischi di sicurezza consegu enze su lla sicurezza azienda le e sul business violazioni di legge abu so di password problemi de rivanti dall’attribuzione di determinat i atti a persone dive rse da quelle che l i hanno commessi problemi al le funzionalità dei sistemi reato informatico violazione delle no rme in materia di sicurezza nel trattamen to dei dati personali problemi al la riservatezza del le informazioni reato informatico diffusione di vi rus accesso abu sivo ad un sistema informatico o telematico Rischi reato informatico violazione delle no rme in materia di sicurezza nel trattamen to dei dati personali Rischi di perdita di immagine l’uso dell’indirizzo aziendale comporta la spendita del nome dell’azienda con conseguenti danni di immagine: • nel caso di illeciti e/o reati • nel caso di errori Rischi Le soluzioni • Adozione di tecnologie di controllo • Misure organizzative (protocollo elettronico, archivi organizzati e accessibili) • Strumenti contrattuali • Policy interne • Formazione • Etc. Introduzione Gli strumenti che consentono il controllo Internet • Registrazione dei log di accesso/connessione • Registrazione dei log di navigazione • Strumenti che impediscono l’accesso a determinati siti • Strumenti che impediscono l’accesso a determinati siti e al contempo registrano i tentativi di accesso Posta elettronica • Registrazione dei dati dell’e.mail (data, ora, mittente destinatario) • Registrazione del contenuto dell’e.mail • Strumenti che impediscono il download di certi file • Strumenti che impediscono la ricezione o l’invio di e.mail che contengono determinate parole Il diritto dell’impresa al controllo del corretto utilizzo delle strutture e degli strumenti aziendali *Art. 2086 cc L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori *Art. 2087 cc L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure, che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro *Art. 2104 cc Il prestatore di lavoro (…) deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. *Art. 2049 cc I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. *Norme che impongono l’adozione di misure di sicurezza dei sistemi (ad esempio la normativa in materia di computer crimes o quella a tutela della sicurezza dei dati personali) Sentenza • Cassazione 18 febbraio 1997 n. 1455 Lo statuto dei lavoratori non esclude il potere dell’imprenditore, ex art. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente e mediante la propria organizzazione interna il corretto adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità di controllo, che può avvenire anche in maniera occulta senza che vi ostino nè il principio di buona fede nell’esecuzione dei rapporti, nè il divieto di cui all’articolo 4 riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza. I limiti al potere di controllo • Statuto dei lavoratori articolo 4 articolo 8 • Per i lavoratori pubblici articolo 55 del decreto legislativo 29/93 che richiama lo Statuto dei lavoratori • Normativa a tutela dei dati personali • Normativa a tutela della corrispondenza Statuto dei lavoratori: articolo 4 E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del lavoro dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti. Cosa stabilisce l’articolo 4? • Divieto assoluto di installazione ed uso di apparecchiature esclusivamente destinate al controllo dell’attività dei lavoratori • Divieto derogabile di installazione di apparecchiature che rispondono ad esigenze produttive, organizzative o di sicurezza e che rendono possibile il controllo dell’attività dei lavoratori Interpretazioni giurisprudenziali relative all’articolo 4 Il divieto sussiste anche: • quando il controllo è discontinuo, a meno che non si esaurisca nel momento in cui in cui il lavoratore consapevole si presti ad essere controllato (Trib. Milano 29.9.90) • quando i lavoratori sono stati preavvertiti (Cass. 9211 del 16.9.97) Il divieto non sussiste: • (!) quando comporta il controllo della condotta illecita del dipendente e non l’attività lavorativa svolta dal lavoratore (Cass. 4746 del 3.4.02) Condizioni alla deroga del divieto 1) Il sistema deve essere necessario per ragioni organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro Per i lavoratori del settore privato: 2) Accordo con le rappresentanze sindacali o in mancanza con la commissione interna. Se non si raggiunge l’accordo, il datore di lavoro può chiedere l’intervento dell’Ispettorato del lavoro Per i lavoratori del settore pubblico: 2) Delibera di Giunta, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti Statuto dei lavoratori: articolo 8 E’ fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore. Normativa a tutela dei dati personali • Obbligo di informativa • Consenso (quando richiesto o per il trattamento di dati sensibili) • Autorizzazione del Garante per il trattamento di dati sensibili • Rispetto dei principi di cui all’articolo 3 di necessità del trattamento e all’articolo 11di pertinenza e non eccessività dei dati • Artt. 113 e 114 TU Privacy Articoli 113 e 114 TU Privacy • art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza) Resta fermo quanto disposto dall’art. 8 della legge 300/70 • art. 114 (Controllo a distanza) Resta fermo quanto disposto dall’art. 4 della legge 300/70 Normativa a tutela della corrispondenza • Articolo 15 della Costituzione La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili (…) • Articoli 616 e 618 c.p.(estratto) E’ reato prendere cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa diretta ad altri, sottrarre una corrispondenza chiusa o aperta, distruggerla, rivelarne il contenuto. Per corrispondenza si intende anche quella informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza Legittimità degli strumenti che consentono il controllo Sulla base delle considerazioni fatte, si verificano uno per uno gli strumenti che consentono il controllo del lavoratore e se ne individuano le condizioni perché il loro ricorso sia legittimo Internet Strumenti Riferimento normativo rilevante Condizioni di legittimità Registrazione dei log di connessione Art. 4 SL Legge 675/96 Accordo con i sindacati Informativa e consenso Registrazione dei log di navigazione Art. 4 SL + 675/96 Accordo con i sindacati,Informativa e Consenso Divieto Art. 8 SL Strumenti che impediscono l’accesso a determinati siti Strumenti che registrano i tentativi di accedere ai siti vietati Si tratta di strumenti legittimi se si limitano ad impedire l’accesso Art. 4 SL + 675/96 Art. 8 SL Accordo con i sindacati,Informativa e Consenso Divieto Sentenza • Tribunale Milano 14 giugno 2001 “Integra gli estremi della giusta causa di licenziamento il comportamento di una dipendente che, al posto di svolgere la prestazione lavorativa, effettua per più giorni collegamenti Internet di circa due ore ciascuno come dimostrato dai dati del provider nonché dal fatto che le connessioni internet scompaiono quasi del tutto nei giorni di assenza della dipendente stessa.” Aspetti di rilievo della fattispecie 1. il servizio internet veniva fornito da un provider 2. in un primo periodo non vi era possibilità di rilevare quale computer fosse collegato alla rete. La prova viene desunta dalla coincidenza del venir meno dei collegamenti all’assenza della lavoratrice dall’ufficio 3. in un secondo periodo, il datore di lavoro chiede al provider di rilevare i collegamenti delle singole macchine. I log evidenziano che i collegamenti avvenivano dal computer della lavoratrice. Questioni aperte • la sentenza non pone il problema della legittimità della rilevazione dei log, anche perchè marginale rispetto alla vicenda (solo in un secondo tempo i dati di connessione sono associati a computer determinati e quindi a persone identificate) • la fattispecie solleva però la questione della legittimità della rilevazione dei log da parte di un soggetto terzo, l’internet provider. Sentenza • Cassazione 30751 del 13 settembre 2002 “Può rinvenirsi la fattispecie del peculato d’uso nel caso del dipendente pubblico che usi illegittimamente il telefono d’ufficio, ricorrendone per fini privati oltre i margini della normale tolleranza” Aspetti di rilievo della fattispecie • Rapporto tra PA e dipendente pubblico • Il decreto del Ministro della funzione pubblica del 31 marzo 1994 stabilisce che "salvo casi eccezionali dei quali informa il dirigente dell’ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per effettuare chiamate personali". • Le chiamate effettuate erano 64 in due mesi Questioni aperte • La sentenza nulla dice a proposito della legittimità della registrazione del numero e della durata delle telefonate. Sulla legittimità di tali registrazioni si è pronunciata la giurisprudenza meno recente che condiziona a quanto stabilito dall’articolo 4 dello statuto dei lavoratori .............. .....la legittimità delle registrazioni dei centralini telefonici • l’uso di un elaboratore con funzioni di centralino telefonico, quando in tal modo è possibile rilevare analiticamente i dati relativi a ogni singola telefonata effettuata dai dipendenti e quando è possibile per alcuni utenti inserirsi nelle telefonate di altri mediante la cosiddetta «intrusione» (Pretura Milano, 9 novembre 1984); • l’impiego di un centralino telefonico automatico atto a rilevare e a registrare, tramite una stampante, tutta una serie di dati, quali il numero dell’apparecchio interno chiamante, il numero dell’utente esterno, la data, l’ora e il minuto d’inizio, la durata e il numero degli scatti di ogni singola conversazione, e con possibilità di inclusione diretta in linea (Pretura Milano, 4 ottobre 1988); accordo con le rappresentanze sindacali Sentenza Cassazione 4746 del 3 aprile 2002 Ai fini della operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori ex art. 4 legge 300/70, è necessario che il controllo riguardi l’attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dall’ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cd controlli difensivi) quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell’accesso ad aree riservate o, appunto, gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate. Questioni aperte La sentenza esclude l’applicazione dell’articolo 4 ai cosiddetti controlli difensivi, quelli volti a rilevare i comportamenti illeciti. Così facendo, però, pare consentire anche i controlli sui comportamenti leciti. Il che è in evidente contrasto con l’articolo 4 che dice “ è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori (...)” Se il ragionamento della Cassazione fosse coerente, quando troverebbe applicazione l’articolo in questione? Posta elettronica Strumenti Riferimento normativo rilevante Registrazione dei dati Art. 4 SL di e.mail (data,mittente Legge 675/96 destinatario) Registrazione del contenuto dell’e.mail Condizioni di legittimità Accordo con i sindacati Informativa e consenso Attenzione: tutela dei terzi Artt. 616 e 618 cp Divieto (?) Art. 8 SL Strumenti che impediscono la ricezione di certi file Si tratta di strumenti legittimi se si limitano a fare quanto indicato Strumenti che impediscono la ricezione di e.mail che contengono determinate parole Si tratta di strumenti legittimi se si limitano a fare quanto indicato Le posizioni della dottrina Ma la posta che giunge nella mailbox aziendale è da considerarsi corrispondenza tutelata ai sensi dell’articolo 15 Cost. anche nei confronti del datore di lavoro? Due posizioni in dottrina: 1. Si, sempre. 2. Si, ma solo con riferimento alla posta privata Ordinanza Tribunale Milano GUP 10 maggio 2002 L’accesso da parte di terzi alla casella di posta elettronica aziendale in uso al lavoratore sebbene protetta da codici identificativi, non costituisce violazione della sfera privata del lavoratore, non essendo in tal caso configurabile un diritto all’utilizzo esclusivo e privato. Aspetti di rilievo della fattispecie • Durante un periodo di assenza per ferie della dipendente, la sua responsabile entra nella casella di posta allo scopo dichiarato di accedere alle e. mail relative alla clientela • In quell’occasione, rileva come la dipendente ricevesse e inviasse anche e.mail attinenti progetti estranei all’attività lavorativa • Per tale ragione, il datore di lavoro procede al licenziamento della dipendente Questioni aperte Punti salienti della ordinanza la funzione svolta dagli identificativi è solo quella di proteggere i predetti strumenti dall’accesso di persone estranee alla società. Infatti, si dice, è consentito lo scambio di password Il riferimento alla normativa a tutela dei dati personali è inconferente con la questione La casella di posta elettronica è da considerarsi equiparata ai normali strumenti di lavoro dell’impresa e quindi in uso ai dipendenti per le sole attività aziendali Aspetti problematici Lo scambio di password non è ammesso dal dpr 318/99 Affermazione apodittica. La questione non è affrontata dall’ordinanza In quanto strumenti di lavoro, si pone il problema del controllo a distanza del lavoratore, che l’ordinanza non affronta I rapporti con i fornitori dei servizi di telecomunicazione • Tutto quanto detto, presuppone che il server sia gestito dal datore di lavoro. • Nel caso in cui sia gestito da un terzo, agli obblighi suddetti si aggiungono quelli che legittimano l’attività in questione quando effettuata da un estraneo al rapporto di lavoro. Condizioni di legittimità del controllo da parte del fornitore di servizi di telecomunicazione decr.leg. 196/03 art. 123 dpr 445/00 I dati personali relativi al traffico sono cancellati o resi anonimi se non sono più necessari alla trasmissione della comunicazione. E’ consentita la conservazione per la fatturazione o per i pagamenti dell’interconnessione. Ai fini della commercializzazione di servizi di telecomunicazione, propri o altrui, il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico può trattare i dati solo se l’abbonato o l’utente ha dato il proprio consenso. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche. Bibliografia • Per un approfondimento della problematica si veda Andrea Stanchi “Privacy, rapporto di lavoro, monitoraggio degli accessi ad Internet, monitoraggio delle e.mail e normative di tutela contro il controllo a distanza. Appunti per una riflessione interpretativa” in www.di-elle.it/approfondimenti_frameset.htm • L’ordinanza 10 giugno 2002 del tribunale di Milano può essere consultata in www.infogiur.com